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INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: LA
TUTELA ASSICURATIVA DELL’INAIL
dott. Alberto Citro - Medico del Lavoro
L’INAIL
Ente pubblico non economico a carattere nazionale
Con personalità giuridica e gestione autonoma
Con il compito di gestire l’unica assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali
Posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro
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LA MISSIONE DELL’ENTE
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L‘ASSICURAZIONE
LE ATTIVITA' RISCHIOSE
Sono ritenute rischiose:
• le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore,
con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
• le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso
di tali macchine;
• le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.
Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali
c'è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali,
esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata,
trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc..
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L‘ASSICURAZIONE
INFORTUNIO IN ITINERE ( DLGS 38/2000)
Salvo il caso di interruzione o deviazione
del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni
occorsi alle persone assicurate durante il
normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro.
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L‘ASSICURAZIONE
INFORTUNIO IN ITINERE ( DLGS 38/2000)
l'assicurazione comprende gli infortuni
occorsi durante il normale percorso che
collega due luoghi di lavoro se il lavoratore
ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale,
durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti.
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L‘ASSICURAZIONE
INFORTUNIO IN ITINERE ( DLGS 38/2000)
L'interruzione e la deviazione si intendono
necessitate quando sono dovute a cause di
forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi
penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di
utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche'
necessitato.
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L‘ASSICURAZIONE
INFORTUNIO IN ITINERE ( DLGS 38/2000)
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni
direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e
di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione,
inoltre, non opera nei confronti del
conducente
sprovvisto
della
prescritta
abilitazione di guida.
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L‘ASSICURAZIONE
LAVORATORI TUTELATI
Sono tutelati dall'INAIL tutti coloro che, addetti ad
attività rischiose, svolgono un lavoro comunque
retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro,
compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società
e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti,
i dipendenti che lavorano al computer e registratori
di cassa ed ai sensi degli art. 4 e 5 del D.lgs.
38/2000 anche i soggetti appartenenti all'area
dirigenziale e gli sportivi professionisti.
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L‘ASSICURAZIONE
LAVORATORI TUTELATI
Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori
autonomi dell'agricoltura nonché, ai sensi
dell'art.6 del su indicato decreto , i lavoratori che
svolgono attività di collaborazione coordinata e
continuativa (parasubordinati).
Con legge e disciplina a se stante, sono tutelate
anche le casalinghe ( v. L. 493/1999 e regolamenti
attuativi: D.M. 15/9/2000, Assicurazione infortuni
in ambito domestico).
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L‘ASSICURAZIONE
L'AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI
I lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo
che subiscono un infortunio sul lavoro o
contraggono una malattia professionale sono
tutelati dall'INAIL, che garantisce loro le
prestazioni
economiche,
sanitarie
ed
integrative, anche nel caso in cui il datore di
lavoro non ha versato regolarmente il premio
assicurativo.
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L’INFORTUNIO SUL LAVORO
L’infortunio sul lavoro è quell’evento avvenuto per
causa violenta in occasione di lavoro
da cui sia derivata la morte o una
inabilità permanente al lavoro
- assoluta o parziale - oppure una
inabilità temporanea assoluta che
determini l’astensione dal lavoro
L’INFORTUNIO SUL LAVORO
Gli elementi dell’infortunio sono:
 CAUSA VIOLENTA
 OCCASIONE DI LAVORO
 LESIONE
L’INFORTUNIO SUL LAVORO
CAUSA VIOLENTA
Il fatto causale deve essere:
 INATTESO
legato all’ambiente di lavoro
 VIOLENTO
di forma acuta
 RAPIDO
d’intensità concentrata in breve spazio di
tempo
 EFFICIENTE
idoneo a provocare la lesione
L’INFORTUNIO SUL LAVORO
OCCASIONE DI LAVORO
perché ci sia INFORTUNIO
non è necessario né sufficiente che l’evento:
si sia verificato nel luogo di lavoro
(rapporto topografico)
si sia verificato durante l’orario di lavoro
(rapporto cronologico)
ma è indispensabile che
l’evento si sia verificato PER IL LAVORO
(rapporto eziologico)
L’INFORTUNIO SUL LAVORO
LESIONE
ogni alterazione fisica o psichica
dell’organismo del lavoratore
da cui derivi:
 INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA
 INABILITA’ PERMANENTE
 MORTE
ASSOLUTA
PARZIALE
MALATTIE PROFESSIONALI
Le Malattie Professionali sono quelle malattie contratte nell’esercizio e
a causa delle lavorazioni.
Tali lavorazioni sono indicate nella tabella allegate al T.U. n. 1124/65
Con il D.P.R. n.336del 13/04/94, sono aggiornate le tabelle delle
malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.
Il decreto 27 aprile 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha compilato l’elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la
denuncia all’Ispettorato del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139
del testo unico del 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni. (gu n. 134 del 10-6-2004 )
MALATTIE PROFESSIONALI
Sono “malattie professionali” quelle
patologie dovute all'azione nociva, lenta e
protratta nel tempo, di un lavoro o di
materiali, o di agenti o di fattori negativi
presenti nell'ambiente in cui si svolge
l'attività lavorativa.
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MALATTIE PROFESSIONALI
“NON TABELLATE”
Con la sentenza della Corte Costituzionale del
18/02/1988 n. 179 si è introdotto il sistema misto che
fa salve le liste con la loro peculiarità, ma nello stesso
tempo estende la tutela a tutte le malattie delle quali
il lavoratore è in grado di provare l’origine
professionale.
L’INAIL , con la circolare 80 del 1997, di fatto si
impegna ad una maggiore collaborazione con il
lavoratore nell’assolvimento dell’onere probatorio
MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE
DENUNCIATE OLTRE I TERMINI
Se la malattia professionale viene
denunciata oltre il limite massimo di
tempo dopo l’abbandono dell’attività
lavorativa (stabilito dalle tabelle delle
M.P.)è richiesta al lavoratore la prova
che la patologia si sia manifestata entro
i limiti di tempo tabellari.
MALATTIE PROFESSIONALI
Gli elementi della Malattia Professionale
sono:
• Causa lenta
• Progressiva
• Nell’esercizio e a causa delle lavorazioni
(eziologia tipica)
MALATTIE PROFESSIONALI
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA “PROVA”
 Esistenza della malattia
 Esposizione a rischio specifico ( efficace per
intensità e durata) e in relazione alle mansioni
svolte e delle condizioni di lavoro
 Rapporto causale con tali lavorazioni: tale
rapporto deve essere diretto ed efficiente, fatta
salva, comunque, la possibilità del concorso di
fattori concausali extralavorativi
MALATTIE PROFESSIONALI
MALATTIA-INFORTUNIO
Si basa sul concetto che la causa violenta
non’è soltanto l’evento traumatico, ma
qualsiasi causa che agisca in un ristretto
periodo di tempo con concentrazione tale
da produrre un danno
MALATTIE PROFESSIONALI
Nel caso di malattie infettive o parassitarie
la “violenza” è stata individuata nella
“virulenza “ del microrganismo, cioè nella
sua capacità di indurre uno stato di malattia
o di peggiorare lo stato anteriore in un
soggetto.
Su questa base le malattie infettive contratte
in occasione di lavoro sono inquadrate tra gli
infortuni
MALATTIE PROFESSIONALI
Evoluzione della Tutela in 60 anni
– 1934 6 Malattie Professionali; 5 intossicazioni – da piombo, da
mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, da benzolo Anchilostomiasi
– 1943 Silicosi e Asbestosi
– 1952 40 Malattie Professionali
– 1958 Estensione tutela assicurativa contro le Malattie
Professionali nel settore dell’Agricoltura
– 1965 Emanazione del Testo Unico con M.P.
– 1975 49 Malattie Professionali Industria
21 Malattie Professionali Agricoltura
– 1975 Legge 780 Ulteriori Norme della Silicosi e Asbestosi
– 1994 58 Malattie Professionali Industria
27 Malattie Professionali
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MALATTIE PROFESSIONALI
Non esiste una definizione “ufficiale” di M.P. ma la
si può ricavare dalla “norma assicurativa”:
Art.3 D.P.R.1124/65: “L’assicurazione è altresì
obbligatoria per le malattie professionali indicate
nella tabella allegato n. 4 le quali siano contratte
nell’esercizio e a causa;
Art.13 4° D.lgs n.38/2000 “Fermo restando che sono
considerate malattie professionali anche quelle non
comprese nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri
l’origine professionale
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MALATTIE PROFESSIONALI
Malattie Professionali:
Sistema Misto
NON
TABELLATE
TABELLATE
CONTRATTE
NELL’ESERCIZIO
E A CAUSA
“..MALATTIE DELLE
QUALI SIA COMUNQUE
PROVATA LA
CAUSA DI LAVORO”
D.Lgs.38/00
Sent. CC 179/88
T.U. 1124/65:
Tabella di legge delle M.P.
Presunzione legale di origine
D.P.R. 336/94
Industria-> 58 voci
Agricoltura->27 voci
ONERE
DELLA PROVA
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SERVIZI E
ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
DENUNCIA DI ESERCIZIO
Il datore di lavoro, 5 giorni prima dell’inizio dell’attività, deve darne
comunicazione all’INAIL.
AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO
ogni anno il datore di lavoro deve versare il premio assicurativo
anticipato e l’eventuale conguaglio relativo all’anno precedente.
DICHIARAZIONE UNIFICATA
La dichiarazione unificata ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi (art.4
del D.lgs 241/97) deve essere effettuata nelle modalità e nei termini
stabiliti
DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI
tutti i datori di lavoro pubblici e privati devono comunicare all'INAIL
"contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione" i
codici fiscali dei lavoratori.
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
RIDUZIONE DEL PRESUNTO
Entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro deve comunicare
all’INAIL le variazioni delle retribuzioni, qualora presuma che le stesse,
nell’anno successivo, siano da erogare in misura inferiore a quelle
effettivamente corrisposte nell’anno in corso.
DENUNCIA DI VARIAZIONE
Entro 8 giorni, il datore di lavoro deve denunciare tutte le variazioni
intervenute nell’attività assicurata che comportino modificazioni di
estensione e di natura del rischio per i dipendenti, per il titolare
assicurato, per i soci e per i collaboratori familiari.
CESSAZIONE DEI LAVORI
Entro gli 8 giorni successivi, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL
l’avvenuta cessazione delle attività lavorative a rischio.
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
DENUNCIA DI INFORTUNIO
In caso di infortunio sul lavoro, il
lavoratore deve informare subito il datore
di lavoro che, entro 2 giorni dalla data di
ricevimento del certificato medico, deve
effettuare la relativa denuncia all’INAIL.
Nei casi di infortunio mortale, la denuncia
deve essere effettuata con telegramma
entro 24 ore dall’evento.
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
DENUNCIA DI INFORTUNIO
•Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i
dipendenti, prognosticati non guaribili entro tre
giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa
la ricorrenza degli estremi di legge per
l'indennizzabilità.(Art. 53 T.U. 1124/65)
•Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato
guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il
termine per la denuncia decorre da quest'ultimo
giorno.
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
DENUNCIA DI INFORTUNIO
•La denuncia dell'infortunio deve essere fatta
nella sede della circoscrizione dell'Istituto
assicuratore nella quale si svolgono i lavori
(art 13), entro due giorni da quello in cui il
datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve
essere corredata da certificato medico .
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
DENUNCIA DI INFORTUNIO
Il datore di lavoro, per gli infortuni con
prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare,
entro due giorni, copia della denuncia
all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è
avvenuto l’infortunio. Nei Comuni in cui
mancano gli uffici della Polizia di Stato
(Commissariato o Questura), la denuncia
d’infortunio deve essere presentata al
Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965).
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
DENUNCIA DI INFORTUNIO
• In caso di denuncia mancata,
tardiva, inesatta oppure incompleta
è prevista l’applicazione di una
sanzione amministrativa da euro
516,46 a euro 1.549,37 (D.P.R. n.
1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art.
2, comma 1, lett. b).
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
In caso di manifestazione di malattia
professionale, il lavoratore, entro 15
giorni, deve informare il proprio datore
di lavoro consegnando anche il
certificato medico.
Il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla
data di ricevimento del certificato
medico, deve presentare la relativa
denuncia all’INAIL.
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI
Decreto Ministeriale del 12 settembre 1958
Il datore di lavoro deve tenere un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è conservato sul
luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
•Il registro deve essere vidimato presso il servizio
sicurezza e prevenzione della ASL
•Il Ministero del lavoro ha altresì approvato un modello di
registro infortuni a schede individuali da utilizzare in
alternativa al modello tradizionale, per le aziende che
intendono avvalersi di sistemi informativi automatizzati di
rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati ed
all’eventuale necessità di accentrare le registrazioni
stesse (D.M. 10.8.1984).
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SERVIZI E ADEMPIMENTI
PER I
DATORI DI LAVORO
DENUNCIA DI INFORTUNIO PER VIA TELEMATICA
La delibera del CdA INAIL n.50/2004 prevede che (D.M. del 15
luglio 2005: “Modifica dell’art. 53 del T.U. delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)
• Il datore di lavoro che abbia tempestivamente provveduto alla
trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica è
sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico
salvo espressa richiesta dell’INAIL.
• L’Istituto richiede l’invio del certificato medico al datore di lavoro
nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o
dal medico certificatore.
• Il datore di lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta
specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale
certificazione pena la sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00
euro.
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PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA
•Nei casi di inabilità assoluta che comporti l'astensione
dal lavoro per più di tre giorni, l'INAIL paga un'indennità
giornaliera.
•L'indennità viene erogata dal quarto giorno successivo
alla data di infortunio o dalla data di completa astensione
dal lavoro a causa della malattia.
•L'indennità è calcolata sulla retribuzione giornaliera: 60%
fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione
clinica.
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PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
INDENNIZZO PER DANNO PERMANENTE
(per infortuni verificatisi e malattie professionali denunciate dal 25.7.00 in poi)
L'INAIL corrisponde un :
1. INDENNIZZO IN CAPITALE - Nel caso di infortunati con postumi di grado
compreso tra il 6% e il 15% calcolato, senza alcun riferimento alla retribuzione
sulla base delle seguenti tabelle: Tabella delle Menomazioni - Tabella Indennizzo
Danno Biologico (in capitale)
2. INDENNIZZO IN RENDITA - Nel caso di infortunati con postumi di grado
compreso tra il 16% e il 100% , la rendita è costituita da :
-una quota di indennizzo del danno biologico, calcolata sulla base delle seguenti
tabelle:
Tabella delle Menomazioni - Tabella indennizzo danno biologico (in rendita)
-e una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione,
calcolata sulla base della:
-Retribuzione
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-Tabella dei Coefficienti
PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
IL DANNO BIOLOGICO
È definito come la lesione dell’integrità
psicofisica, suscettibile di valutazione
medico-legale, della persona.
Le prestazioni per il ristoro del danno
biologico sono determinate in misura
indipendente dalla capacità di produzione
del reddito del danneggiato.
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PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
INTEGRAZIONE DELLA RENDITA DIRETTA
Entro i termini previsti per la revisione del grado di inabilità permanente (10 anni
in caso di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale), l'INAIL
corrisponde un'integrazione della rendita diretta al lavoratore che deve sottoporsi
a cure per il recupero della capacità lavorativa.
RENDITA DI PASSAGGIO PER SILICOSI O ASBESTOSI
lavoratore che ha contratto la silicosi o l'asbestosi con un grado di inabilità non
superiore all'80 per cento ed ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare
l'aggravamento della malattia può chiedere all'INAIL l'assegnazione di una
particolare prestazione della durata di un anno.
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
Il lavoratore assicurato che ha riportato un grado di inabilità del 100 per cento a
causa delle menomazioni previste dalla apposita tabella allegata al T.U. può
chiedere all'INAIL un assegno mensile da utilizzare per l'assistenza personale
continuativa.
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PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO FUNERARIO
In caso di morte del lavoratore soggetto all'obbligo assicurativo per cause
conseguenti all'infortunio o alla malattia professionale, l'INAIL corrisponde una
rendita mensile ai superstiti a decorrere dal giorno successivo alla morte.
L'INAIL eroga inoltre un assegno per le spese funerarie ai superstiti o a chiunque
dimostri di averle sostenute.
SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO
L'INAIL corrisponde uno speciale assegno mensile ai superstiti, in condizioni di
bisogno, dei titolari di rendita diretta con un grado di inabilità non inferiore al 65
%’ deceduti per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale.
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA‘
I titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34% e di età non
superiore a 65 anni se dichiarati INCOLLOCABILI possono chiedere all'INAIL un
assegno di incollocabilità .
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PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
PROTESI E PRESIDI
•Ai propri assicurati l'INAIL fornisce gli strumenti ed i
dispositivi tecnici necessari per lo svolgimento della loro
vita quotidiana e di relazione.
•Le protesi e i presidi vengono forniti, se necessari, anche
dopo la scadenza dei termini di revisione della rendita.
•L'INAIL progetta e realizza protesi personalizzate presso il
proprio Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO) e presso
la Casa di Cura "Villa Sacra Famiglia" di Roma.
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PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
CURE TERMALI E SOGGIORNI CLIMATICI
•Entro i termini di revisione della rendita (10 anni in caso di
infortunio, 15 in caso di malattia professionale) e a giudizio
del medico dell'INAIL, i lavoratori infortunati o affetti da
malattia professionale possono usufruire, nei limiti posti
dalla vigente legislazione, di cure idrofangotermali e
soggiorni climatici.
•Le spese di viaggio e di soggiorno in alberghi
convenzionati sono a carico dell'INAIL sia per l'invalido che
per l'accompagnatore, se viene dimostrata la necessità della
sua presenza.
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PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
CURE AMBULATORIALI
Nelle regioni in cui è stata stipulata apposita convenzione,
l'INAIL fornisce direttamente ai lavoratori infortunati (e/o in
caso di ricadute) un servizio di cure in ambulatori ubicati
presso le proprie Sedi.
L'INAIL assicura: accertamenti diagnostici, prestazioni
specialistiche, eseguibili a livello ambulatoriale in materia di
ortopedia, otoiatria, neurologia e chirurgia, sieroprofilassi e
vaccinazione.
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PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
RENDITA PER GLI INFORTUNI DOMESTICI
L’assicurazione comprende i casi d’infortunio
(con esclusione pertanto delle malattie
professionali) avvenuti per causa violenta o
virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in
ambito domestico, a condizione che
dall’infortunio sia derivata una inabilità al
lavoro non inferiore al 33%.
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PRESTAZIONI
PER I
LAVORATORI
RENDITA PER GLI INFORTUNI DOMESTICI
I requisiti:
• Essere assicurato
• Essere in regola con il pagamento del premio
• Età compresa tra 18 e 65 anni
• Svolga, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione
e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla
cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare
e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare
• Non svolga altra attività che comporti l’iscrizione presso forme
obbligatorie di previdenza sociale
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