Educazione alla salute e sicurezza sul lavoro File
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INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: LA TUTELA ASSICURATIVA DELL’INAIL dott. Alberto Citro - Medico del Lavoro L’INAIL Ente pubblico non economico a carattere nazionale Con personalità giuridica e gestione autonoma Con il compito di gestire l’unica assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali Posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro 2 LA MISSIONE DELL’ENTE 3 L‘ASSICURAZIONE LE ATTIVITA' RISCHIOSE Sono ritenute rischiose: • le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici; • le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine; • le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose. Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c'è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc.. 4 L‘ASSICURAZIONE INFORTUNIO IN ITINERE ( DLGS 38/2000) Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. 5 L‘ASSICURAZIONE INFORTUNIO IN ITINERE ( DLGS 38/2000) l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. 6 L‘ASSICURAZIONE INFORTUNIO IN ITINERE ( DLGS 38/2000) L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. 7 L‘ASSICURAZIONE INFORTUNIO IN ITINERE ( DLGS 38/2000) Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. 8 L‘ASSICURAZIONE LAVORATORI TUTELATI Sono tutelati dall'INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano al computer e registratori di cassa ed ai sensi degli art. 4 e 5 del D.lgs. 38/2000 anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti. 9 L‘ASSICURAZIONE LAVORATORI TUTELATI Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura nonché, ai sensi dell'art.6 del su indicato decreto , i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati). Con legge e disciplina a se stante, sono tutelate anche le casalinghe ( v. L. 493/1999 e regolamenti attuativi: D.M. 15/9/2000, Assicurazione infortuni in ambito domestico). 10 L‘ASSICURAZIONE L'AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI I lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sono tutelati dall'INAIL, che garantisce loro le prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo. 11 L’INFORTUNIO SUL LAVORO L’infortunio sul lavoro è quell’evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro - assoluta o parziale - oppure una inabilità temporanea assoluta che determini l’astensione dal lavoro L’INFORTUNIO SUL LAVORO Gli elementi dell’infortunio sono: CAUSA VIOLENTA OCCASIONE DI LAVORO LESIONE L’INFORTUNIO SUL LAVORO CAUSA VIOLENTA Il fatto causale deve essere: INATTESO legato all’ambiente di lavoro VIOLENTO di forma acuta RAPIDO d’intensità concentrata in breve spazio di tempo EFFICIENTE idoneo a provocare la lesione L’INFORTUNIO SUL LAVORO OCCASIONE DI LAVORO perché ci sia INFORTUNIO non è necessario né sufficiente che l’evento: si sia verificato nel luogo di lavoro (rapporto topografico) si sia verificato durante l’orario di lavoro (rapporto cronologico) ma è indispensabile che l’evento si sia verificato PER IL LAVORO (rapporto eziologico) L’INFORTUNIO SUL LAVORO LESIONE ogni alterazione fisica o psichica dell’organismo del lavoratore da cui derivi: INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA INABILITA’ PERMANENTE MORTE ASSOLUTA PARZIALE MALATTIE PROFESSIONALI Le Malattie Professionali sono quelle malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni. Tali lavorazioni sono indicate nella tabella allegate al T.U. n. 1124/65 Con il D.P.R. n.336del 13/04/94, sono aggiornate le tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. Il decreto 27 aprile 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha compilato l’elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia all’Ispettorato del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico del 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. (gu n. 134 del 10-6-2004 ) MALATTIE PROFESSIONALI Sono “malattie professionali” quelle patologie dovute all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali, o di agenti o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. 18 MALATTIE PROFESSIONALI “NON TABELLATE” Con la sentenza della Corte Costituzionale del 18/02/1988 n. 179 si è introdotto il sistema misto che fa salve le liste con la loro peculiarità, ma nello stesso tempo estende la tutela a tutte le malattie delle quali il lavoratore è in grado di provare l’origine professionale. L’INAIL , con la circolare 80 del 1997, di fatto si impegna ad una maggiore collaborazione con il lavoratore nell’assolvimento dell’onere probatorio MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE DENUNCIATE OLTRE I TERMINI Se la malattia professionale viene denunciata oltre il limite massimo di tempo dopo l’abbandono dell’attività lavorativa (stabilito dalle tabelle delle M.P.)è richiesta al lavoratore la prova che la patologia si sia manifestata entro i limiti di tempo tabellari. MALATTIE PROFESSIONALI Gli elementi della Malattia Professionale sono: • Causa lenta • Progressiva • Nell’esercizio e a causa delle lavorazioni (eziologia tipica) MALATTIE PROFESSIONALI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA “PROVA” Esistenza della malattia Esposizione a rischio specifico ( efficace per intensità e durata) e in relazione alle mansioni svolte e delle condizioni di lavoro Rapporto causale con tali lavorazioni: tale rapporto deve essere diretto ed efficiente, fatta salva, comunque, la possibilità del concorso di fattori concausali extralavorativi MALATTIE PROFESSIONALI MALATTIA-INFORTUNIO Si basa sul concetto che la causa violenta non’è soltanto l’evento traumatico, ma qualsiasi causa che agisca in un ristretto periodo di tempo con concentrazione tale da produrre un danno MALATTIE PROFESSIONALI Nel caso di malattie infettive o parassitarie la “violenza” è stata individuata nella “virulenza “ del microrganismo, cioè nella sua capacità di indurre uno stato di malattia o di peggiorare lo stato anteriore in un soggetto. Su questa base le malattie infettive contratte in occasione di lavoro sono inquadrate tra gli infortuni MALATTIE PROFESSIONALI Evoluzione della Tutela in 60 anni – 1934 6 Malattie Professionali; 5 intossicazioni – da piombo, da mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, da benzolo Anchilostomiasi – 1943 Silicosi e Asbestosi – 1952 40 Malattie Professionali – 1958 Estensione tutela assicurativa contro le Malattie Professionali nel settore dell’Agricoltura – 1965 Emanazione del Testo Unico con M.P. – 1975 49 Malattie Professionali Industria 21 Malattie Professionali Agricoltura – 1975 Legge 780 Ulteriori Norme della Silicosi e Asbestosi – 1994 58 Malattie Professionali Industria 27 Malattie Professionali 25 MALATTIE PROFESSIONALI Non esiste una definizione “ufficiale” di M.P. ma la si può ricavare dalla “norma assicurativa”: Art.3 D.P.R.1124/65: “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 le quali siano contratte nell’esercizio e a causa; Art.13 4° D.lgs n.38/2000 “Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale 26 MALATTIE PROFESSIONALI Malattie Professionali: Sistema Misto NON TABELLATE TABELLATE CONTRATTE NELL’ESERCIZIO E A CAUSA “..MALATTIE DELLE QUALI SIA COMUNQUE PROVATA LA CAUSA DI LAVORO” D.Lgs.38/00 Sent. CC 179/88 T.U. 1124/65: Tabella di legge delle M.P. Presunzione legale di origine D.P.R. 336/94 Industria-> 58 voci Agricoltura->27 voci ONERE DELLA PROVA 27 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO DENUNCIA DI ESERCIZIO Il datore di lavoro, 5 giorni prima dell’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’INAIL. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO ogni anno il datore di lavoro deve versare il premio assicurativo anticipato e l’eventuale conguaglio relativo all’anno precedente. DICHIARAZIONE UNIFICATA La dichiarazione unificata ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi (art.4 del D.lgs 241/97) deve essere effettuata nelle modalità e nei termini stabiliti DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI tutti i datori di lavoro pubblici e privati devono comunicare all'INAIL "contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione" i codici fiscali dei lavoratori. 29 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO RIDUZIONE DEL PRESUNTO Entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL le variazioni delle retribuzioni, qualora presuma che le stesse, nell’anno successivo, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell’anno in corso. DENUNCIA DI VARIAZIONE Entro 8 giorni, il datore di lavoro deve denunciare tutte le variazioni intervenute nell’attività assicurata che comportino modificazioni di estensione e di natura del rischio per i dipendenti, per il titolare assicurato, per i soci e per i collaboratori familiari. CESSAZIONE DEI LAVORI Entro gli 8 giorni successivi, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL l’avvenuta cessazione delle attività lavorative a rischio. 30 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO DENUNCIA DI INFORTUNIO In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro che, entro 2 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, deve effettuare la relativa denuncia all’INAIL. Nei casi di infortunio mortale, la denuncia deve essere effettuata con telegramma entro 24 ore dall’evento. 31 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO DENUNCIA DI INFORTUNIO •Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti, prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.(Art. 53 T.U. 1124/65) •Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. 32 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO DENUNCIA DI INFORTUNIO •La denuncia dell'infortunio deve essere fatta nella sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori (art 13), entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico . 33 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO DENUNCIA DI INFORTUNIO Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio. Nei Comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). 34 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO DENUNCIA DI INFORTUNIO • In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 1.549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. b). 35 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE In caso di manifestazione di malattia professionale, il lavoratore, entro 15 giorni, deve informare il proprio datore di lavoro consegnando anche il certificato medico. Il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, deve presentare la relativa denuncia all’INAIL. 36 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI Decreto Ministeriale del 12 settembre 1958 Il datore di lavoro deve tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. 37 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO •Il registro deve essere vidimato presso il servizio sicurezza e prevenzione della ASL •Il Ministero del lavoro ha altresì approvato un modello di registro infortuni a schede individuali da utilizzare in alternativa al modello tradizionale, per le aziende che intendono avvalersi di sistemi informativi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati ed all’eventuale necessità di accentrare le registrazioni stesse (D.M. 10.8.1984). 38 SERVIZI E ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO DENUNCIA DI INFORTUNIO PER VIA TELEMATICA La delibera del CdA INAIL n.50/2004 prevede che (D.M. del 15 luglio 2005: “Modifica dell’art. 53 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) • Il datore di lavoro che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico salvo espressa richiesta dell’INAIL. • L’Istituto richiede l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore. • Il datore di lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione pena la sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00 euro. 39 PRESTAZIONI PER I LAVORATORI PRESTAZIONI PER I LAVORATORI INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA •Nei casi di inabilità assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, l'INAIL paga un'indennità giornaliera. •L'indennità viene erogata dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o dalla data di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. •L'indennità è calcolata sulla retribuzione giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica. 41 PRESTAZIONI PER I LAVORATORI INDENNIZZO PER DANNO PERMANENTE (per infortuni verificatisi e malattie professionali denunciate dal 25.7.00 in poi) L'INAIL corrisponde un : 1. INDENNIZZO IN CAPITALE - Nel caso di infortunati con postumi di grado compreso tra il 6% e il 15% calcolato, senza alcun riferimento alla retribuzione sulla base delle seguenti tabelle: Tabella delle Menomazioni - Tabella Indennizzo Danno Biologico (in capitale) 2. INDENNIZZO IN RENDITA - Nel caso di infortunati con postumi di grado compreso tra il 16% e il 100% , la rendita è costituita da : -una quota di indennizzo del danno biologico, calcolata sulla base delle seguenti tabelle: Tabella delle Menomazioni - Tabella indennizzo danno biologico (in rendita) -e una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della: -Retribuzione 42 -Tabella dei Coefficienti PRESTAZIONI PER I LAVORATORI IL DANNO BIOLOGICO È definito come la lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 43 PRESTAZIONI PER I LAVORATORI INTEGRAZIONE DELLA RENDITA DIRETTA Entro i termini previsti per la revisione del grado di inabilità permanente (10 anni in caso di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale), l'INAIL corrisponde un'integrazione della rendita diretta al lavoratore che deve sottoporsi a cure per il recupero della capacità lavorativa. RENDITA DI PASSAGGIO PER SILICOSI O ASBESTOSI lavoratore che ha contratto la silicosi o l'asbestosi con un grado di inabilità non superiore all'80 per cento ed ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare l'aggravamento della malattia può chiedere all'INAIL l'assegnazione di una particolare prestazione della durata di un anno. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA Il lavoratore assicurato che ha riportato un grado di inabilità del 100 per cento a causa delle menomazioni previste dalla apposita tabella allegata al T.U. può chiedere all'INAIL un assegno mensile da utilizzare per l'assistenza personale continuativa. 44 PRESTAZIONI PER I LAVORATORI RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO FUNERARIO In caso di morte del lavoratore soggetto all'obbligo assicurativo per cause conseguenti all'infortunio o alla malattia professionale, l'INAIL corrisponde una rendita mensile ai superstiti a decorrere dal giorno successivo alla morte. L'INAIL eroga inoltre un assegno per le spese funerarie ai superstiti o a chiunque dimostri di averle sostenute. SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO L'INAIL corrisponde uno speciale assegno mensile ai superstiti, in condizioni di bisogno, dei titolari di rendita diretta con un grado di inabilità non inferiore al 65 %’ deceduti per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale. ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA‘ I titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34% e di età non superiore a 65 anni se dichiarati INCOLLOCABILI possono chiedere all'INAIL un assegno di incollocabilità . 45 PRESTAZIONI PER I LAVORATORI PROTESI E PRESIDI •Ai propri assicurati l'INAIL fornisce gli strumenti ed i dispositivi tecnici necessari per lo svolgimento della loro vita quotidiana e di relazione. •Le protesi e i presidi vengono forniti, se necessari, anche dopo la scadenza dei termini di revisione della rendita. •L'INAIL progetta e realizza protesi personalizzate presso il proprio Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO) e presso la Casa di Cura "Villa Sacra Famiglia" di Roma. 46 PRESTAZIONI PER I LAVORATORI CURE TERMALI E SOGGIORNI CLIMATICI •Entro i termini di revisione della rendita (10 anni in caso di infortunio, 15 in caso di malattia professionale) e a giudizio del medico dell'INAIL, i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale possono usufruire, nei limiti posti dalla vigente legislazione, di cure idrofangotermali e soggiorni climatici. •Le spese di viaggio e di soggiorno in alberghi convenzionati sono a carico dell'INAIL sia per l'invalido che per l'accompagnatore, se viene dimostrata la necessità della sua presenza. 47 PRESTAZIONI PER I LAVORATORI CURE AMBULATORIALI Nelle regioni in cui è stata stipulata apposita convenzione, l'INAIL fornisce direttamente ai lavoratori infortunati (e/o in caso di ricadute) un servizio di cure in ambulatori ubicati presso le proprie Sedi. L'INAIL assicura: accertamenti diagnostici, prestazioni specialistiche, eseguibili a livello ambulatoriale in materia di ortopedia, otoiatria, neurologia e chirurgia, sieroprofilassi e vaccinazione. 48 PRESTAZIONI PER I LAVORATORI RENDITA PER GLI INFORTUNI DOMESTICI L’assicurazione comprende i casi d’infortunio (con esclusione pertanto delle malattie professionali) avvenuti per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilità al lavoro non inferiore al 33%. 49 PRESTAZIONI PER I LAVORATORI RENDITA PER GLI INFORTUNI DOMESTICI I requisiti: • Essere assicurato • Essere in regola con il pagamento del premio • Età compresa tra 18 e 65 anni • Svolga, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare • Non svolga altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale 50 51 52