Seminari 5 e 6

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SEMINARIO 5 e 6: I REGISTRI e DOCUMENTI DI TRASPORTO
La funzione delle registrazioni consiste: da un lato fornire informazioni sulla consistenza e qualità delle
produzioni enologiche, dall’altro assicurare la tracciabilità della produzione e dei prodotti addizionati al
fine di migliorarne la qualità (tutela della salute pubblica) ed infine raccogliere gli elementi ai fini
dell’imposizione fiscale.
Le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone, che possiedono, per l’esercizio della loro
attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all’obbligo di tenere
registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto.
Le persone soggette all’obbligo di tenere i registri indicano negli stessi le entrate e le uscite, verificatesi nei
loro impianti, di ciascuna partita di prodotti in loro possesso.
Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa
all’entrata e all’uscita, un documento che ha scortato il trasporto corrispondente o un altro documento
giustificativo, in particolare un documento commerciale.
A titolo di deroga non sono soggetti all’obbligo di tenere i registri:
a) i rivenditori al minuto;
b) i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto.
I registri:
- possono essere cartacei o informatici;
- sono tenuti nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti.
- possono avere forma diversa, l’importante che contengano le informazioni previste dalla normativa
- i registri cartacei si acquistano presso rivendite (ad es. rivenditori di prodotti per l’enologia) le pagine
sono numerate e vidimate presso la Repressione Frodi o il Comune.
- non esiste un unico modello.
- i registri fondamentali , per la produzione del vino, sono quelli di vinificazione e di
commercializzazione. I registri di elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti, i registri degli
arricchimenti, degli imbottigliamenti, delle dolcificazioni, dei trattamenti enologici … , che pure
devono essere obbligatoriamente compilati, costituiscono dei registri di annotazioni complementari
a quello di vinificazione e commercializzazione.
Le registrazioni relative ai prodotti sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo
successivo a quello della ricezione e, per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della
spedizione;
Per i prodotti iscritti nei registri sono tenuti conti distinti:
a) per ognuna delle categorie elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 e cioè: vino, vino
nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante
di qualità di tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di
uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto
di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, mosto di uve concentrato, mosto di uve
concentrato rettificato, vino ottenuto da uve appassite, vino da uve stramature.
b) per ogni vino DOP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino;
c) per ogni vino IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino;
d) per ogni vino varietale senza DOP e senza IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in un tale vino.
Dati da registrare
Le registrazioni sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della
ricezione e, per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione
- Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita:
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a) il numero di controllo del prodotto, se richiesto dalle disposizioni comunitarie o nazionali. Nei registri
tenuti dalle persone diverse dai produttori (ad es. commercianti), dal numero di documento di
accompagnamento e dalla data di compilazione del medesimo
b) la data dell’operazione;.
c) il quantitativo effettivamente entrato o uscito;
d) il prodotto di cui trattasi, designato conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
e) un riferimento al documento che scorta o che ha scortato il trasporto di cui trattasi.
- Per le varie categorie di vino (vini, spumanti, frizzanti, liquorosi ecc..) nei registri tenuti dagli operatori
sono registrate le indicazioni facoltative che figurano nell’etichettatura o di cui sia previsto che vi
figureranno.
- I recipienti per il magazzinaggio dei vini sono identificati nei registri ed è indicato anche il loro volume
nominale. In via derogatoria e temporanea è attualmente consentito non riportare tale informazione
che è sostituita da apposite indicazioni apposte sui recipienti superiori A 10 HL. Questi recipienti recano
inoltre le indicazioni apposite previste dagli Stati membri, che consentono all’organismo incaricato dei
controlli di identificarne il contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.
Operazioni da registrare
Le registrazioni sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione e, per
quelle relative all’arricchimento, il giorno stesso.
Nei registri sono indicate le seguenti operazioni:
a) aumento del titolo alcolometrico (arricchimento);
b) acidificazione;
c) disacidificazione;
d) dolcificazione;
e) taglio;
f) imbottigliamento;
g) distillazione;
h) elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati;
i) elaborazione di vini liquorosi;
j) elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
k) trattamento con carbone ad uso enologico;
l) trattamento con ferrocianuro di potassio;
m) elaborazione di vini alcolizzati;
n) altri casi di aggiunta di alcole;
o) trasformazione in un prodotto di un’altra categoria, in particolare in vino aromatizzato;
p) trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la
stabilizzazione tartarica del vino;
q) aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini;
r) impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini;
s) dealcolizzazione parziale dei vini;
t) impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all’autorizzazione concessa
dallo Stato membro;
Registri dei vini spumanti e dei vini liquorosi
Per quanto riguarda l’elaborazione di vini spumanti, i registri devono menzionare, per ciascuna delle partite
(cuvée) preparate:
a) la data della preparazione;
b) la data di imbottigliamento per tutte le categorie di vini spumanti di qualità;
c) il volume della partita (cuvée) e l’indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume,
nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale;
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d) la quantità di sciroppo zuccherino utilizzata;
e) la quantità di sciroppo di dosaggio;
f) il numero di bottiglie ottenute, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un
termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato
sull’etichetta.
Per quanto riguarda l’elaborazione di vini liquorosi, i registri indicano per ciascuna partita di vino liquoroso
in preparazione:
a) la data in cui è stato aggiunto alcole o mosto concentrato;
b) la natura e la quantità del prodotto aggiunto.
Registri o conti speciali
Le registrazioni sono effettuate, per le entrate e le uscite, entro il primo giorno lavorativo successivo a
quello della ricezione o della spedizione e, per le utilizzazioni, il giorno stesso dell’utilizzazione.
Sono registri nei quali vengono registrati i prodotti utilizzati per le pratiche enologiche.
Le persone soggette all’obbligo di tenuta dei registri sono altresì soggette all’obbligo di tenere registri o
conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti che detengono a qualsiasi titolo, incluso l’impiego
nei propri impianti:
a) saccarosio;
b) mosto di uve concentrato;
c) mosto di uve concentrato rettificato;
d) prodotti utilizzati per l’acidificazione;
e) prodotti utilizzati per la disacidificazione;
f) alcoli e acquaviti di vino.
Nei registri o conti speciali sono indicati distintamente per ciascun prodotto:
a) per quanto riguarda le entrate:
i) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al
documento che ha scortato il trasporto del prodotto;
ii) la quantità del prodotto;
iii) la data di entrata;
b) per quanto riguarda le uscite:
i) la quantità del prodotto;
ii) la data di utilizzazione o di uscita;
iii) se del caso, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del destinatario.
Chiusura dei registri
I registri delle entrate e delle uscite devono essere chiusi (bilancio annuo) una volta l’anno, entro il 31
luglio. In occasione del bilancio annuo è redatto l’inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono
essere iscritte come «entrata» nei registri ad una data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo
risultano differenze tra giacenze teoriche e giacenze effettive, ciò deve essere indicato nei registri chiusi.
Alla data del 31 luglio si devono anche calcolare le giacenze di vino da comunicare entro il 10 settembre
all’Organismo Pagatore.
CENNI SULLA CIRCOLAZIONE NAZIONALE E INTRACOMUNITARIA DEI PRODOTTI
VITIVINICOLI
Le persone fisiche o giuridiche, od Associazione di tali persone che intendono trasportare o far
trasportare da terzi prodotti vitivinicoli all’interno di Stato membro o destinati ad esportazione verso
altri Stati membri o Paesi Terzi (compresi trasporti di prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa
od effettuati da piccolo produttore che ha prodotto in media nelle ultime 3 campagne meno di
1000 hl. di vino/anno) sono tenuti ad emettere un documento che accompagna il trasporto dei
prodotti vitivinicoli.
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Sono esclusi da tale obbligo:
a) il trasporto uve o mosto di uve eseguito da produttore per proprio conto con partenza da
vigneto verso impianto di vinificazione proprio (o se socio verso impianto di vinificazione
di Associazione), purché a distanza inferiore a 40 Km.;
b) il trasporto di uve eseguito da produttore (o per suo conto da un soggetto terzo), partendo
da vigneto per essere diretto ad impianto di vinificazione situato nella stessa zona
viticola e distanza inferiore a 40 km. (In casi eccezionali fino a 70 km.);
c) il trasporto di prodotti contenuti in recipienti inferiori a 5 litri, muniti di dispositivo di chiusura
a perdere, purché in quantitativi inferiori a 100 litri (5 litri per mosto di uve concentrato,
rettificato o meno), fino a 100 litri di vino in bottiglia;
d) il trasporto di aceto di vino;
e) il trasporto tra 2 impianti della stessa impresa, se il proprietario del prodotto non cambia, e
se il trasporto avviene per motivi di lavorazione, magazzinaggio, imbottigliamento;
f) il trasporto di fecce e vinacce verso distilleria verso la distruzione e se scortato da bollette di
consegna o sotto la supervisione dell’organismo di controllo;
g) trasporto privato di vino o mosto di uve parzialmente fermentato destinato a consumo
familiare in contenitori di contenuto unitario inferiore a 30 litri e se il privato viene a
prenderlo in cantina (per tre contenitori da 25 litri ci vuole il “documento di
accompagnamento di prodotti vitivinicoli”);
h) trasporto di vini o succhi di uva per sedi diplomatiche e consolari nei limiti delle franchigie loro
assegnati;
i) trasporto di vini e succhi d'uva su aerei, navi, treni ... per esservi consumato;
j) trasporto di vino e succo di uva a seguito di traslochi privati non destinato alla vendita;
k) trasporto prodotti vinici destinati ricerca e sperimentazione se inferiore a 1 hl.;
l) trasporto di campioni commerciali;
m)trasporto di campioni destinati a laboratorio di analisi
In questi casi gli speditori, diversi da rivenditori al minuto (privati che cedono occasionalmente il
prodotto ad altri privati) debbono provare esattezza delle annotazioni riportate nei registri
La normativa relativa alla circolazione dei prodotti vitivinicoli all’interno della Comunità risponde a
due tipi di esigenze:
• quella fiscale finalizzata all’accertamento delle varie imposte che derivano dallo scambio
dei prodotti (soprattutto l’accisa);
• quella di “tutela agricola” che vuole assicurare l’origine, la qualità, la genuinità dei prodotti
scambiati.
Numerosi, pertanto, sono gli atti normativi sia comunitari sia nazionali emanati per regolamentare
la circolazione dei prodotti vitivinicoli.
Di tutta la complessa materia si prenderanno in considerazione solamente le principali disposizioni
riguardanti la circolazione dei prodotti vinosi nell’ambito del territorio nazionale ed in quello
comunitario.
L’ accisa è l’imposta di produzione e vendita di prodotti di consumo. E’ applicata soprattutto a
prodotti energetici (benzina e carburanti, energia elettrica, tabacchi, alcolici….).
Nella Comunità l’entità dell’accisa è diversa da Stato a Stato in Italia è pari a zero (cioè non si paga
accise sul vino in Italia).
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Per assicurare la libera circolazione dei prodotti vitivinicoli nella Comunità, i trasferimenti di vino o
prodotti soggetti ad accisa avviene in un cosiddetto “regime di sospensione” cioè secondo una
modalità che trasferisce, assieme alla merce, anche l’obbligo di versare il tributo.
I documenti di accompagnamento sono redatti in due esemplari uno per lo speditore ed uno per il
destinatario.
Per i prodotti oggetto del trasporto, il documento di accompagnamento può essere utilizzato come
attestato per la denominazione di origine protetta o la indicazione geografica protetta dei vini.
In Italia, a seguito di un lavoro concordato tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali e Min9istero dell’Economia, sono stati definiti i diversi documenti di accompagnamento in
relazione alla tipologia del materiale trasportato, del produttore e della destinazione.
Di seguito si danno informazioni su alcune caratteristiche dei documenti di accompagnamento e
delle informazioni che devono esservi riportate in relazione ai prodotti trasportati.
LA NORMATIVA NAZIONALE SUL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI
VITIVINICOLI E’ IN CORSO DI REVISIONE. A BREVE USCIRANNO NUOVE DISPOSIZIONI
PER UN DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO CHE DOVRA’ ESSERE GESTITO SOLO
PER VIA INFORMATICA. LE INFORMAZIONI CONTENUTE DOVREBBERO RESTARE
QUELLE PREVISTE PER GLI ATTUALI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO.
In sintesi
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Più comunemente si utilizzano due tipi di documenti di accompagnamento che sono predisposti da
ditte autorizzate e devono essere vidimati dal ICQRF.
a)Per i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati in recipienti di volume inferiore o pari a
60 litri etichettati:
Sono scortati da un “documento di accompagnamento per prodotti vitivinicoli” che è molto
simile ad un documento di trasporto di altre merci.
b)Per i trasporti di prodotti vitivinicoli sfusi per quantitativi superiori a 60 litri e per il
trasporto di uve per una distanza superiore a 40 Km. Il documento di accompagnamento è detto
DA/IT (DOCO).
Detto documento contiene le generalità dello speditore e del destinatario, del mezzo di
trasporto, se è vino a DO, o IG o varietale e a quale DO o IG appartiene, il grado alcolico o
il tenore in zucchero, la quantità, il numero di colli, la zona viticola di origine e le
operazioni effettuate (arricchimento; acidificazione; disacidificazione; dolcificazione;
aggiunta di alcole; aggiunta di prodotto originario di zona geografica diversa, o di varietà di
vite diversa, o raccolto in anno diverso; impiego di pezzi di legno di quercia; impiego
sperimentale di nuove pratiche enologiche; parziale dealcolizzazione; nessuna operazione.
Questo per evitare che tali operazioni siano ripetute anche da chi riceve il prodotto).
La Legge 82/06 stabilisce la convalida del documento di accompagnamento prima del
trasporto (fino a due giorni prima) ed in occasione di ogni trasporto, mediante apposizione
di timbro da parte incaricato del Sindaco dove inizia trasporto, oppure mediante
apposizione di specifica impronta di timbratrice riconosciuta (Riportare data e numero
progressivo) da parte speditore (Impronta depositata presso Ispettorato Controllo Qualità ICQ). Il documento di trasporto (DOCO) va fatto pervenire alla Repressione frodi e a
Valoritalia entro il giorno successivo della spedizione se si tratta di prodotti a DO o IG.
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