87 - Unitel
Transcript
87 - Unitel
IL PROJECT FINANCING TRA DIRITTO E FINANZA Consulente Immobiliare, Il Sole 24 Ore, 15 luglio 2007, n. 795, p. 1324 a cura di Alberto Rinaldi Il project financing: concetto e inquadramento storico; fasi di realizzazione; tipologie strutturali; rischi e aspetti critici allo stato attuale, ossia in assenza di investitori di rischio; inquadramento giuridico. È notizia recente, seppur forse non sufficientemente evidenziata, la nascita di due fondi d'investimento specializzati in partecipazioni di rischio nelle infrastrutture: il primo (Fondo PPP Italia) è stato presentato nel mese di dicembre 2006 a Torino ed è gestito dalla SGR Fondaco, controllata a sua volta da diverse fondazioni bancarie, di cui la principale è la compagnia San Paolo. L'obiettivo dichiarato del Fondo PPP (dove l'acronimo sta per partenariato pubblico/privato) è quello di aumentare la disponibilità di capitale di rischio nel project financing e, più in generale, nelle società di gestione delle infrastrutture, partendo dalla considerazione, forse scontata ma doverosa, che, se da una parte è crescente la necessità di infrastrutture nel nostro Paese, dall'altra gli enti locali e l'amministrazione centrale hanno cogenti difficoltà di bilancio. UNITELNews24 n. 11 87 L'aspetto innovativo del fondo, oltre all'oggetto dell'investimento, sta nel ruolo offerto agli investitori estranei al settore edile, ossia quelli di mero rischio, a oggi assenti o quasi, circostanza che, di per sé, ha rappresentato un limite nell'espansione del PF, caratterizzato dalla previsione d'un ritorno a lungo termine del capitale investito. Nella consapevolezza che tale opportunità non dovrebbe mancare di creare interesse nel settore più vicino a quello degli appalti, ossia l'immobiliare, appare opportuno affrontare una breve disamina dello strumento project financing. Concetto e inquadramento storico La finanza di progetto, o PF, come suggerisce il nome anglosassone, nasce negli Stati Uniti, col fine di realizzare operazioni nel settore della produzione d'energia elettrica, ma vede coinvolti esclusivamente soggetti privati, ossia la società realizzatrice dell'impianto di produzione ed energia, e la società acquirente dell'energia prodotta. Il PF vede la luce come tecnica finanziaria innovativa, volta a rendere possibile il finanziamento d'iniziative economiche sulla base della valenza tecnico-economica del progetto stesso, piuttosto che sulla capacità autonoma d'indebitamento dei soggetti promotori dell'iniziativa. L'utilizzo del project financing nell'accezione a noi più vicina, ossia quella dell'interazione (o meglio, partenariato) tra pubblico e privato, vede un esempio illustre nella realizzazione del tunnel sotto il canale della Manica, per la quale il governo britannico, all'epoca (1992) guidato da John Major, diede vita alla Private Finance Initiative, ossia un programma rivolto a favorire il coinvolgimento dei privati nella realizzazione d'investimenti pubblici, mediante l'erogazione di concessioni di costruzione e gestione, in presenza di condizioni di convenienza economica per il settore privato e di ottimizzazione dei costi per il settore pubblico. Per quanto attiene l'Italia, le prime applicazioni del project financing si sono avute all'inizio degli Anni '90, in esito alla liberalizzazione del mercato della produzione dell'energia elettrica, regolata con le leggi 9/1991 e 10/1991; il legislatore è poi intervenuto nello specifico settore dei lavori pubblici, modificando e integrando, con la legge 415/1998 (c.d. Merloni ter), la normativa di cui alla legge 109/1994 e introducendo, all'art. 37, l'istituto del promotore, che si aggiunge a quello della concessione di costruzione e gestione. In seguito, ulteriori e incisivi interventi sono stati concretizzati dalla cosiddetta legge obiettivo (legge 443 del 21 dicembre 2001), attuata in seguito con D.Lgs. 190/2002 delineando la figura del contraente generale ( general contractor ), inteso quale realizzatore globale dell'opera, in virtù d'un contratto d'appalto per esecuzione dei lavori, con qualsiasi mezzo. Fasi di realizzazione e tipologie strutturali In generale, si usa suddividere in tre momenti distinti la realizzazione di un'opera in project financing: - progettazione e costruzione, in cui i soggetti finanziatori investono le risorse finanziarie necessarie a realizzare il progetto; - start-up, in cui è attuata la verifica in merito alla realizzazione del progetto, in conformità ai tempi e alle modalità concordate; - gestione operativa , in cui il progetto prende a generare i flussi di cassa attesi, necessari a rimborsare i finanziamenti ricevuti. Le tipologie strutturali, valutate sotto un profilo squisitamente finanziario, sono distinte in funzione dell'ipotesi di rivalsa dei finanziatori sugli azionisti della società di progetto: - operazioni senza rivalsa (without recourse), in cui i finanziatori non possono rivalersi sugli azionisti; - operazioni con rivalsa limitata , in cui la rivalsa può essere limitata nel tempo e/o nell'ammontare e/o nella qualità; - operazioni con rivalsa piena, in cui la rivalsa verso gli azionisti sopraccennati è totale. Rischi e aspetti critici I soggetti interessati ai profili critici del project financing sono soprattutto due: la pubblica amministrazione committente e gli istituti di credito finanziatori. UNITELNews24 n. 11 88 Per quanto attinente la PA, il rischio principale è che si candidi a promotore un soggetto capace di rivestire unicamente il ruolo di costruttore e che, una volta realizzata l'opera, non sia in grado o non si curi della fase principale: va da sé che l'aggiudicazione della concessione, per gli interessi sottesi, deve indirizzarsi verso un soggetto che possa garantire nel lungo periodo la continuità gestionale. Le banche devono valutare soprattutto profili di carattere giuridico, attinenti la completezza del quadro normativo, la stabilità della normativa stessa e la certezza del diritto. È stato efficacemente rilevato ( Puca, in op. cit.) come in particolare le banche straniere, aduse a legislazioni d'impronta anglo-sassone, trovino d'ardua comprensione i riflessi di diritto e procedurali afferenti determinate situazioni, si pensi per esempio alla possibilità di proporre ricorsi amministrativi a fronte del permesso di costruire un'opera in un determinato sito. In altri termini, della facoltà per le parti eventualmente controinteressate di minare la certezza del diritto sottesa all'ottenimento d'un titolo edilizio, per rimanere in termini concreti, o di posporre a tempi non preventivabili la realizzazione d'un progetto che, non v'è chi non veda, si compone anche d'una rilevante base finanziaria. Inquadramento giuridico Allo scopo di verificare la compatibilità del project financing con il nostro ordinamento giuridico e d'individuare la disciplina applicabile, sono stati compiuti molti studi, con esiti non sempre concordi. Un orientamento, suffragato da autorevole giurisprudenza (Cons. Stato, sent. n. 1540 del 6 dicembre 2000), tende a scomporre il project financing nei vari frammenti contrattuali che lo determinano, traducendolo in organismi contrattuali tipici, quali il mandato e l'apertura di credito, e delineando così una figura piuttosto tradizionale di finanziamento. La figura tipica che sembra presentare i maggiori punti di contatto con il PF sembra essere, piuttosto, il mutuo di scopo, (1) il quale prevede che il finanziamento sia erogato con un vincolo di destinazione: il vincolo incide sulla struttura causale del negozio a tal punto che il suo mancato rispetto può determinare la risoluzione del contratto. Si fa notare che la rilevanza dello scopo, cui viene destinata la somma, implica l'esistenza in capo al mutuante di un potere di gestione e controllo, che si giustificano in base alla necessità di verificare l'effettiva rispondenza dell'uso e della destinazione delle somme erogate; in tal senso i punti di coincidenza con lo schema del PF sarebbero molteplici, riguardando in particolare il potere d'ingerenza, ma l'articolazione dello stesso PF è tale che i mutuanti compartecipano al rischio d'impresa e diventano parte dell'affare. Il project financing, in definitiva, è una sorta d'estensione, come figura più ampia, del mutuo di scopo, ricomprendendolo, perché nel secondo l'erogatore rimane comunque e assolutamente un soggetto terzo, estraneo, ancorché titolare d'un potere di controllo. Un inquadramento dogmatico piuttosto convincente del PF rispetto al nostro ordinamento lo definisce come un contratto nominato, caratterizzato da un collegamento contrattuale volontario, funzionale e bilaterale, e la cui liceità non può essere valutata in astratto, ma accertata di volta in volta alla stregua del sindacato di meritevolezza di cui all'art. 1322 cod. civ., per quanto altri autori (Carriere, Il p.f., profili di compatibilità con l'ordinamento italiano, 1999) abbiano con decisione affermato che le tipologie tecniche del project financing presentano un alto livello di specificità, tale da non consentire alcuna riconduzione entro gli schemi contrattuali per noi usuali. Considerazioni conclusive Nei limiti della sintesi dovuta, abbiamo cercato d'illustrare alcuni aspetti del project financing, termine molto usato, ma concetto poco conosciuto in realtà. Nella premessa abbiamo evidenziato come proprio nel settore immobiliare, e della finanza immobiliare o real estate che dir si voglia, potrebbero trovarsi gli interlocutori interessati ad acquisire quote di capitale di rischio, in fondi d'investimento quali quelli citati in premessa. A fondamento di tale nostra opinione sta in primo luogo la conoscenza del territorio e delle sue esigenze anche di carattere infra-strutturale, urbanistico e edilizio, da parte degli operatori del settore immobiliare. Tale conoscenza, di per sé, è già un buon motivo per quel discernimento necessario, a un soggetto terzo, per UNITELNews24 n. 11 89