il fondo di garanzia per le vittime della strada

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il fondo di garanzia per le vittime della strada
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA
AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA: PROBLEMATICHE ED APPLICAZIONI CONCRETE Sintesi della relazione svolta dall’Avv. Gabriele Rocchetti Tribunale Pescara, Aula Alessandrini, 28 aprile 2010 IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA,
Istituto
già
presente in Finlanda , Norvegia e Danimarca sin dai primi
anni
30,
viene introdotto in Italia con l’art.lo 21 della legge 1969
n. 990 a seguito del recepimento dell’art.lo 9 della Convenzione
di Strasburgo
la quale
aveva previsto
in Europa
una
“
assurance
obbligatoire “
con funzione sociale per la copertura
delle ipotesi di danni cagionati da pirati della strada o soggetti
non assicurati.
Tale assicurazione non includeva
però
le ipotesi
in cui la
circolazione
< invito domino > , ossia senza la autorizzazione
del
proprietario, né
tutelava
i danneggiati da soggetti
assicurati con Compagnia in liquidazione coatta , come invece
l’Ipotesi C della legge madre ebbe a prevedere in Italia .
La gestione del FGVS
è a cura della Consap dal 1 ottobre 1993
dopo la privatizzazione dell ‘ Ina avvenuta con decreto legge n.
333 del 1992 legge 8 agosto 1992 .
Con la nascita del codice delle assicurazioni , ad avviso di chi
scrive , si è fatto un grande passo in avanti
in quanto
è
finalmente
nato un unico contesto normativo che ha messo ordine
al caos che regnava in materia per la presenza di tante leggi di
riforma e di miniriforma che generavano
solo
incertezze ;
l’art.lo 354 del cda infatti abroga
tutte le leggi esistenti e
fissa un punto di partenza .
Si è fatta,
dice Marco Rossetti , quella operazione
che, in
misura ancor più grande , fece
a suo tempo
Giustiano
con la
redazione del Digesto
imponendo
al genio ordinante di
Triboniano >> “ di mettere fine a quella confusione venuta , che
lo studio ne va all’infinito ed eccede la capacita’ di ogni umano
intelletto “
Bene, le norme sulle quali maggiormente si sofferma l’attenzione
degli addetti al settore sono
quelle
contenute dagli articoli
122 all’art.lo 153 ;
poi ,nei titoli successivi il codice delle
assicurazioni
lascia
largo spazio ad altri argomenti , più
settoriali che
riguardano
la liquidazione coatta delle imprese
di assicurazione ( art.lo 240)
,
la disciplina dell’attività
peritale , la tutela legale , assicurazione sulla vita Isvap
(
art.lo 188 ) la fusione di assicurazioni ,la vigilanza sulle
attività dei gruppi , decadenza dall’attività di assicurazione ,
ecc ecce
finchè si perviene al titolo XVII che apre
con la
previsione dei :
Sistemi di indennizzo >> Disposizioni generali
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA
AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense sul sistema di indennizzo dei danni dei danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore e natanti .
Già l’uso del termine “ indennizzo” crea un certo imbarazzo anche
se , dobbiamo dire che il termine indennizzo è largamente usato
anzi è l’elemento dominante del debito assicurativo ( ved. 1882
del CC .)
Sorge quindi il primo quesito :
Il FGVS è titolare
passivo di una prestazione indennitaria o
risarcitoria ?
Tale legittimo interrogativo ha assunto importanza fondamentale
nello studio della materia in quanto
più che rappresentare una
vera e propria disputa a livello nominalistico , ha rappresentato
argomento
di
ampio
interesse
visto
che
la
sua
esatta
individuazione si inseriva nel quadro di valutazione economica
del danno ; una cosa è infatti
indennizzare un danno , altra
cosa è risarcirlo.
Se infatti la natura del FGVS
era da ritenersi
indennitaria
l’intervento avrebbe potuto concernere solo l’area patrimoniale
del danno e non anche quella NON patrimoniale.
Pensiamo quindi oggi , dopo le sentenze delle sezioni Unite
dell’11.11.2008 con la ripartizione bipolare del
sistema
risarcitorio
cosa sarebbe accaduto difronte alla negazione del
danno NON patrimoniale .
La Cassazione
( 21 maggio 1979 n. 2949 )
si attesta su un
iniziale concetto di
natura indennitaria
atteso che
il FGVS
assolvesse a funzione
prevalentemente assistenziale; dicono
infatti i Giudici di Piazza Cavour che
>>
il FGVS
paga una
somma pur non percependo alcun premio assicurativo !>> ( ved.
Cassazione civ. sez.III 19.9.1992 n. 10762 ) .
Oggi invece la Cassazione è chiara ritenendo che l'obbligazione
del FGVS
abbia
natura
risarcitoria
e non
indennitaria ,
Cass. civ. Sez. III Sent., 19/08/2009, n. 18401
oooOooo
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 560 del 18 dicembre
1987 il FGVS risarcisce qualsiasi danno alla persona ; qualunque
sia stata
la sua durata ed entità . valutiamo quindi le
problematiche connesse ala citazione del FGHS in giudizio FGVS nei
giudizio civili e penali
Partiamo dalla azione DI RISARCIMENTO :
Il CDA
ha ampliato
notevolmente la sfera dell’azione
risarcitoria che mentre prima era caratterizzata dall’esercizio di
sole due azioni ;una basata sul ricorso all’art.lo 2054 cc e
l’altra sull’art.lo 22 della legge 990 (
ossia l’azione diretta
quella
che comunque era già stata ritenuta come sempre
ammissibile in quanto prevista dall’art. lo 4 della direttiva CEE
del 2005 la quale stabilisce …che in ogni caso l’azione diretta
verso l’assicuratore del responsabile civile è sempre ammessa ….
Oggi invece
l’attuale sistema prevede una pletora di debitori
solidali e possibili scelte diverse di azioni , come del resto
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA
AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense conferma la Corte Costituzionale ( 18 giugno 2009 n. 180 ) sia
in ambito di ID
che in tema di azione del terzo trasportato .
le azioni presenti nel CDA sono veramente tante , e precisamente :
azione ordinaria ex art.li 145 e 148
azione del terzo trasportato ex art.lo 141 contro la propria
Compagnia
azione ordinaria del terzo trasportato verso la Compagnia del
responsabile civile
azione in ambito di ID ex art.lo 149 cda DUPLICE
azione ex art.lo 144 Cda nei confronti del responsabile civile
azione diretta nei confronti dell’UCI ex artt.lo 126 cda
citazione del res. civile nel Processo penale ex art.li 83 e 84
cpp
Nel nostro
sistema l’azione risarcitoria è disciplinata sia
dall’art.lo 145 cds ( norma rigida attualmente al vaglio della
Corte costituzionale ) che da altre norme ( art.lo 287 cda ) ed
anche i termini per la sua proposizione sono different i :
60
giorni per i danni materiali e 90 per i danni da lesione .
Sul punto va precisato che tali
i termini vanno necessariamente
osservati dal danneggiato
poiché in mancanza l’azione è
inammissibile
e
ciò
anche
quando
l’assicuratore
abbia
esplicitamente dichiarato di non voler risarcire il danno ( cosi’
come del resto avveniva con la previsione dell’art.lo 22 della
990 che imponeva il rigoroso rispetto del termine di 60 gg prima
di poter esercitare l’azione persino contro il solo responsabile
persona fisica del danno ) .
L’azione risarcitoria
nei confronti del FGVS invece è regolata
dall’art.lo
287 del CDA
ed è
esercitabile
purchè siano
decorsi 60 giorni ( anche per le lesioni ) dalla data in cui il
danneggiato abbia richiesto alla FGVS Impresa
designata ed alla
CONSAP
il risarcimento del danno ; scompare quindi il più lungo
termine di gg 90 per i danni da lesione .
Ad avviso di chi scrive esiste un collegamento tra l’art.lo 287 e
l’art.lo 145 cda
in quanto l’art.lo 287 regola l’ ESERCIZIO
dell’azione
mentre l’art.lo 145
riguarda
la
proponibilità
dell’azione ; da qui la logica conclusione che il danneggiato da
veicoli pirata o sconosciuto prima di esercitare l’azione deve
aver rispettato le procedure
previste dal CDA per v la
proponibilità dell’azione , quindi anche quanto stabilisce
l’art.lo 145 cda ..
Tale eccezione venne proposta al Tribunale di Chieti che tuttavia
non la accolse ( ved. Tribunale di Chieti Gu dr Luciotti sentenza
118 del 2010) sostenendo
:
>>> l’eccezione sollevata dalla
compagnia assicuratrice
convenuta
con riferimento al mancato
invio della certificazione medica attestante ‘avvenuta guarigione
è infondata in quanto nessuna disposizione di legge pone a carico
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AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense del danneggiato l’attività che la convenuta sostiene sia stata
omessa …>>
Il FGVS quindi pur risarcendo danni fisici
non è soggetto al
rispetto del più ampio termine di 90 gg previsto dall’art.lo 145
e 148 cda che non è mai richiamato dalla norma . Quindi tutti gli
elementi e le elencazioni dei documenti pretesi dall’art.lo 148 e
che costituiscono causa di improcedibilità dell’azione ( Dr
Spagnuolo Trib. Pescara . diff. Dottoressa Villani Trib. Pescara
) NON valgono per l’azione diretta contro il FGVS . Quindi 60
giorni anche per le lesioni .
Il problema sorge perchè in passato l’azione diretta prevista
dall’art.lo 19 della legge 990 NON prevedeva la costituzione in
mora della Consap.
E’ questa
una eccezione classica che la difesa del Fondo propone
con successo in quanto la sua elusione comporta la inammisibilità
della domanda ( ved. GDP Santa Anastasia 2007 , Tribunale di Nola
, GDP Orsogna n. 85 del 2008 , GDP Palermo marzo 2008. Tribunale
di Ortona Dott.ssa De Donato sent. N. 73 del maggio 2010) .
Quindi , riassumendo,
diretta occorre :
prima
di
agire
con
ricorso
ad
azione
A ) inviare lettera racc.ta ar al FGVS sede centrale
B ) attendere la decorrenza dello spatium deliberando di gg 60
C ) invio della raccomandata ar anche alla Consap
Non è necessario
osservare il formalismo dell’art.lo 148 se non
LIMITATAMENTE alla raccomandata da inviare alla Consap.
Sul punto
il
Tribunale di Milano ( sentenza 4.4.2008 n.3999 )
sostiene
che
l’invio
della
raccomandata
alla
Consap
vada
effettuato anche per i sinistri anteriori al 1.1.2006 purchè
l’azione sia stata proposta dopo tale data ;
tale decisione del
Tribunale meneghino NON trova il sostegno di chi scrive.
IPOTESI
RISARCITORIE
L’azione può essere esercitata nei confronti del FGVs per tutte le
ipotesi di cui all’art.lo 283 così come novellato dal recepimento
del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 198 .
Quindi ipotesi
A ) veicolo NON identificato
B) veicolo non assicurato
C) veicolo assicurato con compagnia che viene a trovarsi in
liquidazione coatta
D) veicolo
circolante
proibente
domino
(
ipotesi
nuova
introdotta dal CDA nel gennaio 2006 )
d bis) veicoli esteri spediti in Italia senza assicurazione
d ter )veicolo estero con targa non corrispondente allo stesso
veicolo ( ossia targa falsa )
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA
AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense Le ipotesi che maggiormente invadono i nostri Uffici giudiziari
SONO LE PRIME TRE e precisamente :
Veicolo NON IDENTIFICATO ipotesi A.
Questo era il classico esempio di sinistro stradale dei tempi
passati ; oggi
invece
l’ipotesi più ricorrente
è quella
B
ossia quella che vede coinvolto nel sinistro un
veicolo NON
assicurato ; cosa si risarcisce ?
Il danno alla persona ( nei limiti del massimale di legge art.lo
128 cda
) ed anche
il danno alle cose,
come
previsto di
recente dal
decreto leg.vo
n. 198 del 2007
in attuazione
della V / a direttiva Cee
in caso però di lesioni gravi .
Cosa si intende per lesioni gravi ?
A mio avviso quelle lesioni che abbiano residuato postumi di Ip
pari o superiori al 10 % e ciò lo deduco dall’art.lo 139 cda
secondo comma ( oggi all’esame della Consulta su rinvio del GDP
di Torino e su suggerimento della
Terza sezione della
Cassazione del 13 giugno 2009 n. 11048 Relatore cons. Petti ) .
E’ evidente che altri
operatori del Diritto la penseranno
diversamente
ed
interpreteranno
il
concetto
di
gravità
mutuandolo dall’art.lo 583 del CP per cui avremo che la gravità
della lesione oscilla tra chi ( danneggiati ) riterrà che aver
riportato lesioni con durata superiore a 40 GG sia portatore di
lesioni gravi e chi , invece
riterrà che
la lesione è da
ritenersi grave solo se il grado di IP sia pari o superiore
al 10 %.
Sull ’ onere della prova la SC di Cassazione devia un tantino
dal vecchio solco tracciato nel passato 1992 quando imponeva ai
danneggiati di fornire la prova rigorosa del danno tant’è che
c’era la prassi delle dichiarazioni a futura memoria o di
dichiarazioni rilasciate dinanzi al Pretore
e ciò per esplicita
direttiva della Consap o prima dell’Ina quando l’INA
era ancora
a capitale pubblico ossia fino al 1 ottobre 1993 .
La Giurisprudenza dell’epoca sosteneva che onde evitare facili
truffe ai danni del FGVS era necessario che l’attore dovesse
dimostrare
con prova rigorosa ( Appello Firenze 1982 , Trib.
Milano 1982 n. 6947:
A ) che il veicolo era soggetto ad assicurazione obbligatoria
B) che l’ incidente si era verificato per colpa del pirata non
identificato
C) nesso causale il danneggiato deve dimostrare che il danno
e’ stata conseguenza di una manovra non lecita ( Appello Milano
20 gennaio 1978)
Erano quindi
necessarie prove concludenti e certe .
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA
AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense La prova del fatto e della colpa dell’ autore
vanno dimostrati in
modo rigoroso e preciso ( ved. Cassazione civ. sez.III 19.9.1992
n. 10762
Tribunale Chieti 16 gennaio 2005 sent. N. 6 Dr Luciotti
Capuzzi / FGVS, sentenza poi confermata dalla Corte di appello nel
2010
).
Ed infatti l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della
strada non incide sulla regola generale per cui il danneggiato
deve provare il fatto generatore del danno ai sensi dell’art. 2697
cc e 100 cpc. .Ne consegue che il danneggiato il quale promuova
richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non
identificato,
deve,
in
primo
luogo
provare
le
modalità
del
sinistro e la sua 'attribuibilità alla condotta colposa (esclusiva
o concorrente) del conducente di altro veicolo , in secondo luogo,
deve provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto ed in terzo
luogo
di aver uniformato la propria condotta di guida al rispetto
delle norme del CDS.
Pertanto nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato
causato da un veicolo non identificato, con successivo intervento
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'impresa
da esso designata alla liquidazione dei danni, ex art. 19 e ss.,
l.
n.
990
del
1969,
la
prova
del
fatto
storico
deve
essere
valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata
diviene
contraddittore
provare
una
diversa
senza
dinamica
prospettata
dall'attore,
valutazione
di
rilievi
se
avere
del
non
la
materiale
sinistro
rispetto
attraverso
eventualmente
possibilità
svolti
a
quella
l'allegazione
al
di
momento
e
del
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA
AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria nel nostro
caso inesistenti.
Tribunale Bari, sez. III, 10 aprile 2008, n. 917
La Cassazione tuttavia ha
ridimensionato questo concetto di
rigorosità ritenendo non necessaria ai fini della dimostrazione
del fatto che il danneggiato abbia necessariamente sporto querela
e / o denuncia per il reato di lesioni colpose e o di omissione di
soccorso prima di poter adire le vie legali ; il danneggiato NON
deve trasformarsi in uno “ sharlok holmes “ ! ( Cassazione civ.
sez. III 3.9.2007 n. 18532 )
Dice la Cassazione (
terza sezione Pres. Vittoria )
:
la
denuncia all'autorità di sinistro con danno alla persona cagionato
da veicolo non identificato può esigere considerata idonea, in
relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la
prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso; (b)
che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non
riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno
cagionato da veicolo non identificato, ma non ha mai enunciato il
principio; (c) che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel
presupposto non possa essere provata altrimenti.Va conclusivamente
affermato che l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè,
ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da
veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o
querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che
tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece
apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole
fattispecie,
non
suscettibili
di
tipizzazioni
astratte,
e
considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra
conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole
valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al
suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella
motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa
denuncia) è peraltro consentito assegnare una sorta di efficacia
probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro
riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia
stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia
mancata .
La Giurisprudenza
locale
Si colloca a metà tra queste due visioni del danno provocato da
veicolo pirata . Da un lato Non pretende querele o denunce per
credere al sinistro , ma impone la formazione di una prova più
dettagliata e precisa sul fatto senza ignorare che possa essere
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA
AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense raggiunta anche ricorrendo all’art.lo 2054 cc . ( Cassazione civc.
Sez. III 14.6.2009 n. 14347)
che dice :<<< nel caso di danni
cagionati da veicolo rimasto sconosciuto l'obbligo di risarcimento
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada può
essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art.
2054 c.c., (Cass. 21.3.1995 n. 3237); Il che ovviamente non gioca
a favore di un soggetto che non può difendersi perché NON ha
elementi per poterlo fare( Trib. Chieti Ceccarini sent. 962 del
2008
Dr Luciotti del 2006
) .
Incombe comunque all’attore
dimostrare oltre alle circostanze dell’incidente di non esser
riuscito ad identificare il presunto responsabile ( Cassazione
civ. Sez. II 7.9.2007 n. 18881)
STRANIERO
IL FGVS
risarcisce anche i danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti da un cittadino straniero che si trovi in Italia .
Sul punto è da rilevare la sentenza della Cassazione
terza
sezione n. 10504 del 2.4. 2009
Pres. Petti che , quanto al
rispetto delle condizioni di reciprocità tra Italia e Russia, ha
rigettato l’eccezione sollevata dal FGVS circa il rispetto delle
condizioni di reciprocità sancite dall’art.lo 16 delle pre- leggi
, ritenendo che tale
limitazione NON
è
applicabile quando si
verte
in
tema
di
DIRITTI
FONDAMENTALI
riconosciuti
dalla
Costituzione ( ed anche per quelli che sorgono dal trattato di
Lisbona ( in vigore in Italia dal dic.2009 )
e dalla carta di
Nizza )
sicchè la relativa tutela risarcitoria >> va assicurata
senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone
indipendentemente dalla cittadinanza , italiana , comunitaria ed
extracomunitaria . ( Cass. Civ. sez. III 2.4.2009 , 10504 ) >> .
IPOTESI
B
VEICOLO NON ASSICURATO
Danno provocato da veicolo NON assicurato .
Danni a
cose e persone è stata eliminata la
franchigia di
Euro 500.( già 500 ecu ) dal Decreto attuativo della V direttiva
Cee
L’ipotesi B è interessante per una sola ragione : perché apre
le porte al discorso sulla azione di regresso che esercita il
FGVS nei confronti del NON assicurato proponendo la domanda
direttamente nella comparsa di risposta .
Le Sezioni Unite della cassazione con sentenza 11.11.1991 n.
12014 definiscono << atecnica e non precisa>>
l’espressione
usata dalla legge perchè la vera funzione della azione è quella
di conferire all’Impresa designata quegli stessi diritti che
competono al danneggiato già risarcito
contro i responsabili
del sinistro.
Sulla natura di tale azione prevista a suo tempo anche
dall’art.lo 29 della legge 990 , oggi invece dall’art.lo 292 CDA
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA
AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense è stato scritto di tutto e tutti bene o male hanno scritto
qualcosa . Ora in effetti si tratta di un regresso art.lo 1916
cc nei confronti del responsabile del sinistro ( proprietario,
conducente e assicurato ) .
In realtà l’art.lo 1916 cc in tema di assicurazione parla di
SURROGA DELL’ASSICURATORE
quindi si ricollega all’art.lo 1203
comma 3 cc .
Orbene , tralasciando gli aspetti sul termine si prescrizione
della surroga se sia
cioè decennale o biennale, vale la pena
precisare che il FGVS NON attende di aver prima risarcito il
danno
per poi recuperare
le somme
in regresso ma agisce
immediatamente contro il responsabile
del danno
citato nel
Giudizio obbligatoriamente art.lo 287 comma 4 )
con apposita
domanda in comparsa .
Sulla natura di tale azione che comunque va notificata alla
controparte molto spesso contumace ex art.lo 292 ccp , si è
discusso molto ;se sia da ritenersi o mano
una domanda
riconvenzionale
da proporre almeno venti giorni prima
dell’udienza ( sul punto ved. Trib. Lanciano dr De Nisco N.
9 del 2010 )
;
dinanzi al GDP l’azione di regresso viene
sempre accolta ( GDP PESCARA , CHIETI ,GDP ORTONA , GDP VASTO,
LANCIANO, CASALBORDINO ) eccezion fatta per un unico Ufficio
il cui Giudice
tralascia completamente l’argomento forse
perché incantato dalla bellezza del mare che ammira dalla
finestra della sua stanza .
Preciso anche che tutti i giudici dei menzionati uffici del GDP
nell’accogliere la domanda di regresso condannato il convenuto
NON assicurato a rimborsare al FGVS quanto questo dovrà pagare
per sorte capitale interessi e spese , ma nulla
dispongono
sulle spese di costituzione e rappresentanza del FGVS che invece
andrebbero anch’esse recuperate
quali spese di soccombenza .
Quanto al regime delle prove l’onere probatorio è quello solito
e non quello cd più rigoroso . L’importante è
dimostrare
la
mancata copertura assicurativa del veicolo
possibilmente con la
produzione del rapporto delle autorità e quindi dare prova della
contestazione al trasgressore della violazione dell’art.lo 193 del
cds.
IPOTESI C
L’ipotesi C è importante ed attuale dato che , come saprete in
data
9 febbraio 2010 è stata prima disposto dall’Isvap il
commissariamento della Progress
ass.ni spa
, decorsi i due
mesi previsti dall’art.lo 230
comma 2 cda ,
la Compagnia
Palermitana ( ma in realtà Maltese ) è stata poi posta in
liquidazione coatta amministrativa .
Distinguiamo tre ipotesi :
Citazione della Progress in bonis , CONTUMACE :
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA
AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense Il giudizio si interrompe
ex art.lo 43 legge fall. Il dies a
quo per la riassunzione decorre dalla data
di pubblicazione
el provvedimento sulla GU e non dalla data in cui viene
comunicato in udienza ( Cassazione civile 2008 n. 29865 )
Citazione della Progress regolarmente costituita :
Il legale della parte convenuta deve dare atto della avvenuta
liquidazione coatta
e far interrompere il giudizio che andrà
riassunto dalla parte .
Ogni azione anche esecutiva non è più proseguibile art.lo 249
CDa .
Cosa avviene :
Il processo deve essere riassunto e notificato al Commissario
liquidatore
in persona ( cioè identificato nome e cognome nel
caso Prof. Andrea Gemma ) e della impresa designata nel nostro
caso la Fondiaria SAI ex art.lo 288 nei cui confronti devono
agire .
Le sentenze ottenute contro la compagnia in bonis passate in
giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di
liquidazione
sono opponibili al FGVS
entro i limiti fissati
dall’artt.lo 283 cda (ossia limite del massimale ) .
Se invece il decreto di liquidazione è stato pubblicato prima
della formazione del giudicato il processo prosegue
nei
confronti del Commissario liquidatore e della impresa designata
decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione
. Le pronunce sono opponibili al FGVS ed anche le ordinanze di
assegnazione somme per provvisionale.( art.lo 147 e 5 legge 102
del 2006 )
Potrebbe avvenire che la liquidazione dei danni sia affidata
dalla Consap direttamente al Commissario liquidatore che può
essere autorizzato ( come avvenne a suo tempo per la Tirrena
ass.ni ) a procedere per conto del FGVS alla liquidazione dei
danni anteriori alla pubblicazione del decreto .
La Consap anticipa al Commissario le somme dovute per la
liquidazione dei danni sino alla concorrenza dei massimali ;
oltre il massimale
sarà l’Impresa designata
che se ne farà
carico.
Pertanto ,nel caso specifico della LCA PROGRESS, il danneggiato
dovrà
:
Far interrompere il giudizio e riassumerlo nei confronti del comm.
Liquidatore in persona e del FGVS impresa designata per l’Abruzzo.
Nessuna azione per il risarcimento
può essere proposta se non
siano prima decorsi sei mesi dalla nuova richiesta o messa in
mora .