il fondo di garanzia per le vittime della strada
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il fondo di garanzia per le vittime della strada
SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA: PROBLEMATICHE ED APPLICAZIONI CONCRETE Sintesi della relazione svolta dall’Avv. Gabriele Rocchetti Tribunale Pescara, Aula Alessandrini, 28 aprile 2010 IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, Istituto già presente in Finlanda , Norvegia e Danimarca sin dai primi anni 30, viene introdotto in Italia con l’art.lo 21 della legge 1969 n. 990 a seguito del recepimento dell’art.lo 9 della Convenzione di Strasburgo la quale aveva previsto in Europa una “ assurance obbligatoire “ con funzione sociale per la copertura delle ipotesi di danni cagionati da pirati della strada o soggetti non assicurati. Tale assicurazione non includeva però le ipotesi in cui la circolazione < invito domino > , ossia senza la autorizzazione del proprietario, né tutelava i danneggiati da soggetti assicurati con Compagnia in liquidazione coatta , come invece l’Ipotesi C della legge madre ebbe a prevedere in Italia . La gestione del FGVS è a cura della Consap dal 1 ottobre 1993 dopo la privatizzazione dell ‘ Ina avvenuta con decreto legge n. 333 del 1992 legge 8 agosto 1992 . Con la nascita del codice delle assicurazioni , ad avviso di chi scrive , si è fatto un grande passo in avanti in quanto è finalmente nato un unico contesto normativo che ha messo ordine al caos che regnava in materia per la presenza di tante leggi di riforma e di miniriforma che generavano solo incertezze ; l’art.lo 354 del cda infatti abroga tutte le leggi esistenti e fissa un punto di partenza . Si è fatta, dice Marco Rossetti , quella operazione che, in misura ancor più grande , fece a suo tempo Giustiano con la redazione del Digesto imponendo al genio ordinante di Triboniano >> “ di mettere fine a quella confusione venuta , che lo studio ne va all’infinito ed eccede la capacita’ di ogni umano intelletto “ Bene, le norme sulle quali maggiormente si sofferma l’attenzione degli addetti al settore sono quelle contenute dagli articoli 122 all’art.lo 153 ; poi ,nei titoli successivi il codice delle assicurazioni lascia largo spazio ad altri argomenti , più settoriali che riguardano la liquidazione coatta delle imprese di assicurazione ( art.lo 240) , la disciplina dell’attività peritale , la tutela legale , assicurazione sulla vita Isvap ( art.lo 188 ) la fusione di assicurazioni ,la vigilanza sulle attività dei gruppi , decadenza dall’attività di assicurazione , ecc ecce finchè si perviene al titolo XVII che apre con la previsione dei : Sistemi di indennizzo >> Disposizioni generali SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense sul sistema di indennizzo dei danni dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti . Già l’uso del termine “ indennizzo” crea un certo imbarazzo anche se , dobbiamo dire che il termine indennizzo è largamente usato anzi è l’elemento dominante del debito assicurativo ( ved. 1882 del CC .) Sorge quindi il primo quesito : Il FGVS è titolare passivo di una prestazione indennitaria o risarcitoria ? Tale legittimo interrogativo ha assunto importanza fondamentale nello studio della materia in quanto più che rappresentare una vera e propria disputa a livello nominalistico , ha rappresentato argomento di ampio interesse visto che la sua esatta individuazione si inseriva nel quadro di valutazione economica del danno ; una cosa è infatti indennizzare un danno , altra cosa è risarcirlo. Se infatti la natura del FGVS era da ritenersi indennitaria l’intervento avrebbe potuto concernere solo l’area patrimoniale del danno e non anche quella NON patrimoniale. Pensiamo quindi oggi , dopo le sentenze delle sezioni Unite dell’11.11.2008 con la ripartizione bipolare del sistema risarcitorio cosa sarebbe accaduto difronte alla negazione del danno NON patrimoniale . La Cassazione ( 21 maggio 1979 n. 2949 ) si attesta su un iniziale concetto di natura indennitaria atteso che il FGVS assolvesse a funzione prevalentemente assistenziale; dicono infatti i Giudici di Piazza Cavour che >> il FGVS paga una somma pur non percependo alcun premio assicurativo !>> ( ved. Cassazione civ. sez.III 19.9.1992 n. 10762 ) . Oggi invece la Cassazione è chiara ritenendo che l'obbligazione del FGVS abbia natura risarcitoria e non indennitaria , Cass. civ. Sez. III Sent., 19/08/2009, n. 18401 oooOooo Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 560 del 18 dicembre 1987 il FGVS risarcisce qualsiasi danno alla persona ; qualunque sia stata la sua durata ed entità . valutiamo quindi le problematiche connesse ala citazione del FGHS in giudizio FGVS nei giudizio civili e penali Partiamo dalla azione DI RISARCIMENTO : Il CDA ha ampliato notevolmente la sfera dell’azione risarcitoria che mentre prima era caratterizzata dall’esercizio di sole due azioni ;una basata sul ricorso all’art.lo 2054 cc e l’altra sull’art.lo 22 della legge 990 ( ossia l’azione diretta quella che comunque era già stata ritenuta come sempre ammissibile in quanto prevista dall’art. lo 4 della direttiva CEE del 2005 la quale stabilisce …che in ogni caso l’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile civile è sempre ammessa …. Oggi invece l’attuale sistema prevede una pletora di debitori solidali e possibili scelte diverse di azioni , come del resto SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense conferma la Corte Costituzionale ( 18 giugno 2009 n. 180 ) sia in ambito di ID che in tema di azione del terzo trasportato . le azioni presenti nel CDA sono veramente tante , e precisamente : azione ordinaria ex art.li 145 e 148 azione del terzo trasportato ex art.lo 141 contro la propria Compagnia azione ordinaria del terzo trasportato verso la Compagnia del responsabile civile azione in ambito di ID ex art.lo 149 cda DUPLICE azione ex art.lo 144 Cda nei confronti del responsabile civile azione diretta nei confronti dell’UCI ex artt.lo 126 cda citazione del res. civile nel Processo penale ex art.li 83 e 84 cpp Nel nostro sistema l’azione risarcitoria è disciplinata sia dall’art.lo 145 cds ( norma rigida attualmente al vaglio della Corte costituzionale ) che da altre norme ( art.lo 287 cda ) ed anche i termini per la sua proposizione sono different i : 60 giorni per i danni materiali e 90 per i danni da lesione . Sul punto va precisato che tali i termini vanno necessariamente osservati dal danneggiato poiché in mancanza l’azione è inammissibile e ciò anche quando l’assicuratore abbia esplicitamente dichiarato di non voler risarcire il danno ( cosi’ come del resto avveniva con la previsione dell’art.lo 22 della 990 che imponeva il rigoroso rispetto del termine di 60 gg prima di poter esercitare l’azione persino contro il solo responsabile persona fisica del danno ) . L’azione risarcitoria nei confronti del FGVS invece è regolata dall’art.lo 287 del CDA ed è esercitabile purchè siano decorsi 60 giorni ( anche per le lesioni ) dalla data in cui il danneggiato abbia richiesto alla FGVS Impresa designata ed alla CONSAP il risarcimento del danno ; scompare quindi il più lungo termine di gg 90 per i danni da lesione . Ad avviso di chi scrive esiste un collegamento tra l’art.lo 287 e l’art.lo 145 cda in quanto l’art.lo 287 regola l’ ESERCIZIO dell’azione mentre l’art.lo 145 riguarda la proponibilità dell’azione ; da qui la logica conclusione che il danneggiato da veicoli pirata o sconosciuto prima di esercitare l’azione deve aver rispettato le procedure previste dal CDA per v la proponibilità dell’azione , quindi anche quanto stabilisce l’art.lo 145 cda .. Tale eccezione venne proposta al Tribunale di Chieti che tuttavia non la accolse ( ved. Tribunale di Chieti Gu dr Luciotti sentenza 118 del 2010) sostenendo : >>> l’eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta con riferimento al mancato invio della certificazione medica attestante ‘avvenuta guarigione è infondata in quanto nessuna disposizione di legge pone a carico SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense del danneggiato l’attività che la convenuta sostiene sia stata omessa …>> Il FGVS quindi pur risarcendo danni fisici non è soggetto al rispetto del più ampio termine di 90 gg previsto dall’art.lo 145 e 148 cda che non è mai richiamato dalla norma . Quindi tutti gli elementi e le elencazioni dei documenti pretesi dall’art.lo 148 e che costituiscono causa di improcedibilità dell’azione ( Dr Spagnuolo Trib. Pescara . diff. Dottoressa Villani Trib. Pescara ) NON valgono per l’azione diretta contro il FGVS . Quindi 60 giorni anche per le lesioni . Il problema sorge perchè in passato l’azione diretta prevista dall’art.lo 19 della legge 990 NON prevedeva la costituzione in mora della Consap. E’ questa una eccezione classica che la difesa del Fondo propone con successo in quanto la sua elusione comporta la inammisibilità della domanda ( ved. GDP Santa Anastasia 2007 , Tribunale di Nola , GDP Orsogna n. 85 del 2008 , GDP Palermo marzo 2008. Tribunale di Ortona Dott.ssa De Donato sent. N. 73 del maggio 2010) . Quindi , riassumendo, diretta occorre : prima di agire con ricorso ad azione A ) inviare lettera racc.ta ar al FGVS sede centrale B ) attendere la decorrenza dello spatium deliberando di gg 60 C ) invio della raccomandata ar anche alla Consap Non è necessario osservare il formalismo dell’art.lo 148 se non LIMITATAMENTE alla raccomandata da inviare alla Consap. Sul punto il Tribunale di Milano ( sentenza 4.4.2008 n.3999 ) sostiene che l’invio della raccomandata alla Consap vada effettuato anche per i sinistri anteriori al 1.1.2006 purchè l’azione sia stata proposta dopo tale data ; tale decisione del Tribunale meneghino NON trova il sostegno di chi scrive. IPOTESI RISARCITORIE L’azione può essere esercitata nei confronti del FGVs per tutte le ipotesi di cui all’art.lo 283 così come novellato dal recepimento del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 198 . Quindi ipotesi A ) veicolo NON identificato B) veicolo non assicurato C) veicolo assicurato con compagnia che viene a trovarsi in liquidazione coatta D) veicolo circolante proibente domino ( ipotesi nuova introdotta dal CDA nel gennaio 2006 ) d bis) veicoli esteri spediti in Italia senza assicurazione d ter )veicolo estero con targa non corrispondente allo stesso veicolo ( ossia targa falsa ) SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense Le ipotesi che maggiormente invadono i nostri Uffici giudiziari SONO LE PRIME TRE e precisamente : Veicolo NON IDENTIFICATO ipotesi A. Questo era il classico esempio di sinistro stradale dei tempi passati ; oggi invece l’ipotesi più ricorrente è quella B ossia quella che vede coinvolto nel sinistro un veicolo NON assicurato ; cosa si risarcisce ? Il danno alla persona ( nei limiti del massimale di legge art.lo 128 cda ) ed anche il danno alle cose, come previsto di recente dal decreto leg.vo n. 198 del 2007 in attuazione della V / a direttiva Cee in caso però di lesioni gravi . Cosa si intende per lesioni gravi ? A mio avviso quelle lesioni che abbiano residuato postumi di Ip pari o superiori al 10 % e ciò lo deduco dall’art.lo 139 cda secondo comma ( oggi all’esame della Consulta su rinvio del GDP di Torino e su suggerimento della Terza sezione della Cassazione del 13 giugno 2009 n. 11048 Relatore cons. Petti ) . E’ evidente che altri operatori del Diritto la penseranno diversamente ed interpreteranno il concetto di gravità mutuandolo dall’art.lo 583 del CP per cui avremo che la gravità della lesione oscilla tra chi ( danneggiati ) riterrà che aver riportato lesioni con durata superiore a 40 GG sia portatore di lesioni gravi e chi , invece riterrà che la lesione è da ritenersi grave solo se il grado di IP sia pari o superiore al 10 %. Sull ’ onere della prova la SC di Cassazione devia un tantino dal vecchio solco tracciato nel passato 1992 quando imponeva ai danneggiati di fornire la prova rigorosa del danno tant’è che c’era la prassi delle dichiarazioni a futura memoria o di dichiarazioni rilasciate dinanzi al Pretore e ciò per esplicita direttiva della Consap o prima dell’Ina quando l’INA era ancora a capitale pubblico ossia fino al 1 ottobre 1993 . La Giurisprudenza dell’epoca sosteneva che onde evitare facili truffe ai danni del FGVS era necessario che l’attore dovesse dimostrare con prova rigorosa ( Appello Firenze 1982 , Trib. Milano 1982 n. 6947: A ) che il veicolo era soggetto ad assicurazione obbligatoria B) che l’ incidente si era verificato per colpa del pirata non identificato C) nesso causale il danneggiato deve dimostrare che il danno e’ stata conseguenza di una manovra non lecita ( Appello Milano 20 gennaio 1978) Erano quindi necessarie prove concludenti e certe . SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense La prova del fatto e della colpa dell’ autore vanno dimostrati in modo rigoroso e preciso ( ved. Cassazione civ. sez.III 19.9.1992 n. 10762 Tribunale Chieti 16 gennaio 2005 sent. N. 6 Dr Luciotti Capuzzi / FGVS, sentenza poi confermata dalla Corte di appello nel 2010 ). Ed infatti l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno ai sensi dell’art. 2697 cc e 100 cpc. .Ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e la sua 'attribuibilità alla condotta colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo , in secondo luogo, deve provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto ed in terzo luogo di aver uniformato la propria condotta di guida al rispetto delle norme del CDS. Pertanto nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, con successivo intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni, ex art. 19 e ss., l. n. 990 del 1969, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore provare una diversa senza dinamica prospettata dall'attore, valutazione di rilievi se avere del non la materiale sinistro rispetto attraverso eventualmente possibilità svolti a quella l'allegazione al di momento e del SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria nel nostro caso inesistenti. Tribunale Bari, sez. III, 10 aprile 2008, n. 917 La Cassazione tuttavia ha ridimensionato questo concetto di rigorosità ritenendo non necessaria ai fini della dimostrazione del fatto che il danneggiato abbia necessariamente sporto querela e / o denuncia per il reato di lesioni colpose e o di omissione di soccorso prima di poter adire le vie legali ; il danneggiato NON deve trasformarsi in uno “ sharlok holmes “ ! ( Cassazione civ. sez. III 3.9.2007 n. 18532 ) Dice la Cassazione ( terza sezione Pres. Vittoria ) : la denuncia all'autorità di sinistro con danno alla persona cagionato da veicolo non identificato può esigere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso; (b) che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma non ha mai enunciato il principio; (c) che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti.Va conclusivamente affermato che l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata . La Giurisprudenza locale Si colloca a metà tra queste due visioni del danno provocato da veicolo pirata . Da un lato Non pretende querele o denunce per credere al sinistro , ma impone la formazione di una prova più dettagliata e precisa sul fatto senza ignorare che possa essere SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense raggiunta anche ricorrendo all’art.lo 2054 cc . ( Cassazione civc. Sez. III 14.6.2009 n. 14347) che dice :<<< nel caso di danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto l'obbligo di risarcimento a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c., (Cass. 21.3.1995 n. 3237); Il che ovviamente non gioca a favore di un soggetto che non può difendersi perché NON ha elementi per poterlo fare( Trib. Chieti Ceccarini sent. 962 del 2008 Dr Luciotti del 2006 ) . Incombe comunque all’attore dimostrare oltre alle circostanze dell’incidente di non esser riuscito ad identificare il presunto responsabile ( Cassazione civ. Sez. II 7.9.2007 n. 18881) STRANIERO IL FGVS risarcisce anche i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da un cittadino straniero che si trovi in Italia . Sul punto è da rilevare la sentenza della Cassazione terza sezione n. 10504 del 2.4. 2009 Pres. Petti che , quanto al rispetto delle condizioni di reciprocità tra Italia e Russia, ha rigettato l’eccezione sollevata dal FGVS circa il rispetto delle condizioni di reciprocità sancite dall’art.lo 16 delle pre- leggi , ritenendo che tale limitazione NON è applicabile quando si verte in tema di DIRITTI FONDAMENTALI riconosciuti dalla Costituzione ( ed anche per quelli che sorgono dal trattato di Lisbona ( in vigore in Italia dal dic.2009 ) e dalla carta di Nizza ) sicchè la relativa tutela risarcitoria >> va assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone indipendentemente dalla cittadinanza , italiana , comunitaria ed extracomunitaria . ( Cass. Civ. sez. III 2.4.2009 , 10504 ) >> . IPOTESI B VEICOLO NON ASSICURATO Danno provocato da veicolo NON assicurato . Danni a cose e persone è stata eliminata la franchigia di Euro 500.( già 500 ecu ) dal Decreto attuativo della V direttiva Cee L’ipotesi B è interessante per una sola ragione : perché apre le porte al discorso sulla azione di regresso che esercita il FGVS nei confronti del NON assicurato proponendo la domanda direttamente nella comparsa di risposta . Le Sezioni Unite della cassazione con sentenza 11.11.1991 n. 12014 definiscono << atecnica e non precisa>> l’espressione usata dalla legge perchè la vera funzione della azione è quella di conferire all’Impresa designata quegli stessi diritti che competono al danneggiato già risarcito contro i responsabili del sinistro. Sulla natura di tale azione prevista a suo tempo anche dall’art.lo 29 della legge 990 , oggi invece dall’art.lo 292 CDA SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense è stato scritto di tutto e tutti bene o male hanno scritto qualcosa . Ora in effetti si tratta di un regresso art.lo 1916 cc nei confronti del responsabile del sinistro ( proprietario, conducente e assicurato ) . In realtà l’art.lo 1916 cc in tema di assicurazione parla di SURROGA DELL’ASSICURATORE quindi si ricollega all’art.lo 1203 comma 3 cc . Orbene , tralasciando gli aspetti sul termine si prescrizione della surroga se sia cioè decennale o biennale, vale la pena precisare che il FGVS NON attende di aver prima risarcito il danno per poi recuperare le somme in regresso ma agisce immediatamente contro il responsabile del danno citato nel Giudizio obbligatoriamente art.lo 287 comma 4 ) con apposita domanda in comparsa . Sulla natura di tale azione che comunque va notificata alla controparte molto spesso contumace ex art.lo 292 ccp , si è discusso molto ;se sia da ritenersi o mano una domanda riconvenzionale da proporre almeno venti giorni prima dell’udienza ( sul punto ved. Trib. Lanciano dr De Nisco N. 9 del 2010 ) ; dinanzi al GDP l’azione di regresso viene sempre accolta ( GDP PESCARA , CHIETI ,GDP ORTONA , GDP VASTO, LANCIANO, CASALBORDINO ) eccezion fatta per un unico Ufficio il cui Giudice tralascia completamente l’argomento forse perché incantato dalla bellezza del mare che ammira dalla finestra della sua stanza . Preciso anche che tutti i giudici dei menzionati uffici del GDP nell’accogliere la domanda di regresso condannato il convenuto NON assicurato a rimborsare al FGVS quanto questo dovrà pagare per sorte capitale interessi e spese , ma nulla dispongono sulle spese di costituzione e rappresentanza del FGVS che invece andrebbero anch’esse recuperate quali spese di soccombenza . Quanto al regime delle prove l’onere probatorio è quello solito e non quello cd più rigoroso . L’importante è dimostrare la mancata copertura assicurativa del veicolo possibilmente con la produzione del rapporto delle autorità e quindi dare prova della contestazione al trasgressore della violazione dell’art.lo 193 del cds. IPOTESI C L’ipotesi C è importante ed attuale dato che , come saprete in data 9 febbraio 2010 è stata prima disposto dall’Isvap il commissariamento della Progress ass.ni spa , decorsi i due mesi previsti dall’art.lo 230 comma 2 cda , la Compagnia Palermitana ( ma in realtà Maltese ) è stata poi posta in liquidazione coatta amministrativa . Distinguiamo tre ipotesi : Citazione della Progress in bonis , CONTUMACE : SINDACATO AVVOCATI – PESCARA AIDA – Sez. Abruzzo Associazione Associazione Internazionale Nazionale di Diritto delle Assicurazioni Forense Il giudizio si interrompe ex art.lo 43 legge fall. Il dies a quo per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione el provvedimento sulla GU e non dalla data in cui viene comunicato in udienza ( Cassazione civile 2008 n. 29865 ) Citazione della Progress regolarmente costituita : Il legale della parte convenuta deve dare atto della avvenuta liquidazione coatta e far interrompere il giudizio che andrà riassunto dalla parte . Ogni azione anche esecutiva non è più proseguibile art.lo 249 CDa . Cosa avviene : Il processo deve essere riassunto e notificato al Commissario liquidatore in persona ( cioè identificato nome e cognome nel caso Prof. Andrea Gemma ) e della impresa designata nel nostro caso la Fondiaria SAI ex art.lo 288 nei cui confronti devono agire . Le sentenze ottenute contro la compagnia in bonis passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione sono opponibili al FGVS entro i limiti fissati dall’artt.lo 283 cda (ossia limite del massimale ) . Se invece il decreto di liquidazione è stato pubblicato prima della formazione del giudicato il processo prosegue nei confronti del Commissario liquidatore e della impresa designata decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione . Le pronunce sono opponibili al FGVS ed anche le ordinanze di assegnazione somme per provvisionale.( art.lo 147 e 5 legge 102 del 2006 ) Potrebbe avvenire che la liquidazione dei danni sia affidata dalla Consap direttamente al Commissario liquidatore che può essere autorizzato ( come avvenne a suo tempo per la Tirrena ass.ni ) a procedere per conto del FGVS alla liquidazione dei danni anteriori alla pubblicazione del decreto . La Consap anticipa al Commissario le somme dovute per la liquidazione dei danni sino alla concorrenza dei massimali ; oltre il massimale sarà l’Impresa designata che se ne farà carico. Pertanto ,nel caso specifico della LCA PROGRESS, il danneggiato dovrà : Far interrompere il giudizio e riassumerlo nei confronti del comm. Liquidatore in persona e del FGVS impresa designata per l’Abruzzo. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta se non siano prima decorsi sei mesi dalla nuova richiesta o messa in mora .