Ordinanza per chiusura porte negozi

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Ordinanza per chiusura porte negozi
Ordinanza sindacale n. 6/2012
IL SINDACO
Preso atto che, così come si evince dall’esame dei dati forniti dalla centralina di
monitoraggio in continuo dell’inquinamento atmosferico sita in Via Copelli,
risulta essersi verificato, nel periodo 1° febbraio 2012 – 12 febbraio 2012, il
superamento, per 10 giorni consecutivi, del valore limite giornaliero di 50
microgrammi per metro cubo stabilito per l’inquinante PM 10 (polveri sottili);
Atteso che, così come si rileva dagli esiti di studi epidemiologici
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, condotti in collaborazione con
APAT e le singole ARPA interessate, fenomeni di persistenza di elevate
concentrazioni di inquinanti atmosferici, quali il summenzionato PM 10,
risultano dannosi per la salute, in quanto responsabili di complicanze per
l’apparato respiratorio e cardiovascolare;
Considerato che all’incremento delle concentrazioni del summenzionato
inquinante risultano contribuire anche le emissioni prodotte dagli impianti di
riscaldamento civili;
Richiamato, altresì, il D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dal
D.P.R. n. 551/99, che disciplina, in particolare, l’esercizio e la manutenzione di
detti impianti in ordine al contenimento dei consumi di energia;
Rilevato che, durante l’attuale periodo stagionale, caratterizzato da temperature
particolarmente rigide, i consumi energetici degli impianti termici utilizzati per
il riscaldamento civile risultano particolarmente elevati;
ATTIVITA’ PREVENZIONE, PROGETTAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
Via Copelli n° 5
21100 Varese
C.F./P.IVA 00441340122
Tel. +39 0332 255.353
Fax +39 0332 255.340
[email protected]
www.comune.varese.it
Atteso che l’art. 4, comma 2, del decreto in argomento prevede la necessità di
mantenere i valori di temperatura ambientale entro i limiti normativi stabiliti
dallo stesso decreto con l’ausilio di accorgimenti utili ad evitare inutili sprechi
di energia;
Considerato che, presso alcuni esercizi commerciali, si riscontra l’abitudine di
mantenere aperte le porte di accesso, favorendo l’ingresso di aria fredda
dall’esterno che, abbassando rapidamente la temperatura ambientale, determina
frequenti riattivazioni degli impianti termici a servizio dei locali di vendita con
notevole incremento, da un lato, dei consumi di combustibile e, d’altro lato,
delle emissioni in atmosfera;
Ritenuto, pertanto, di dover intervenire con apposito provvedimento al fine di
ricondurre i comportamenti dei titolari/gestori degli esercizi in argomento al
più rigoroso rispetto delle regole dettate per favorire il contenimento dei
consumi energetici e garantire la correlata tutela dell’ambiente e della salute,
evitando sia un inutile dispendio di preziose risorse che un immotivato
incremento delle emissioni in atmosfera indotte da uno smodato utilizzo degli
impianti termici;
Visto, inoltre, l’art. 9 della Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24, avente ad
oggetto: “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera
a tutela della salute e dell’ambiente”;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DISPONE
1. per tutto il periodo di funzionamento degli impianti di climatizzazione
invernale, il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l’ingresso
del pubblico, consentono di mantenere costantemente aperti gli accessi
verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici
adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di
vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all’art.
3 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n.
551/99, ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte che,
dall’esterno, danno accesso a detti locali;
2. l’invio di copia del presente provvedimento:
- alla Segreteria Generale per la pubblicizzazione da effettuarsi sul sito
internet del Comune di Varese al seguente indirizzo:
www.comune.varese.it;
- all’Ufficio Stampa ed all’Ufficio Comunicazione per il prosieguo di
rispettiva competenza in relazione all’ampia diffusione presso gli
organi di stampa e le emittenti radio - televisive locali;
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all’Area V – Polizia Locale – Direzione Area per la programmazione
dei controlli sull’effettiva osservanza del divieto contenuto nel
presente provvedimento e per l’eventuale applicazione della prevista
sanzione amministrativa pecuniaria;
all’Area IV – Servizi alle Imprese e Protezione Civile – Attività
Sportello Autorizzazioni Commerciali per l’eventuale prosieguo di
competenza;
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Varese – Piazza Monte Grappa n. 5 per doverosa informazione in
ordine alla diffusione del presente provvedimento presso le imprese
interessate;
all’Associazione Commercianti di Varese – Confcommercio Ascom
Varese – Via Valle Venosta n. 4 ut supra in relazione alle imprese
associate;
alla Confesercenti Provinciale di Varese – Sede di Varese – Via
Mercantini n. 15 ut supra;
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per conoscenza.
PREAVVERTE
che l’inosservanza al presente provvedimento, fermo ed impregiudicato
l’esercizio dell’azione penale ove ne ricorrano i presupposti, sarà sanzionato ai
sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che prevede l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Avverso il presente provvedimento, che diverrà immediatamente
esecutivo con la pubblicazione all’albo pretorio, è ammesso ricorso
giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione di cui
sopra.
IL SINDACO
Avv. Attilio Fontana
Varese, 20 febbraio 2012