Ordinanza per chiusura porte negozi
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Ordinanza per chiusura porte negozi
Ordinanza sindacale n. 6/2012 IL SINDACO Preso atto che, così come si evince dall’esame dei dati forniti dalla centralina di monitoraggio in continuo dell’inquinamento atmosferico sita in Via Copelli, risulta essersi verificato, nel periodo 1° febbraio 2012 – 12 febbraio 2012, il superamento, per 10 giorni consecutivi, del valore limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo stabilito per l’inquinante PM 10 (polveri sottili); Atteso che, così come si rileva dagli esiti di studi epidemiologici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, condotti in collaborazione con APAT e le singole ARPA interessate, fenomeni di persistenza di elevate concentrazioni di inquinanti atmosferici, quali il summenzionato PM 10, risultano dannosi per la salute, in quanto responsabili di complicanze per l’apparato respiratorio e cardiovascolare; Considerato che all’incremento delle concentrazioni del summenzionato inquinante risultano contribuire anche le emissioni prodotte dagli impianti di riscaldamento civili; Richiamato, altresì, il D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 551/99, che disciplina, in particolare, l’esercizio e la manutenzione di detti impianti in ordine al contenimento dei consumi di energia; Rilevato che, durante l’attuale periodo stagionale, caratterizzato da temperature particolarmente rigide, i consumi energetici degli impianti termici utilizzati per il riscaldamento civile risultano particolarmente elevati; ATTIVITA’ PREVENZIONE, PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE Via Copelli n° 5 21100 Varese C.F./P.IVA 00441340122 Tel. +39 0332 255.353 Fax +39 0332 255.340 [email protected] www.comune.varese.it Atteso che l’art. 4, comma 2, del decreto in argomento prevede la necessità di mantenere i valori di temperatura ambientale entro i limiti normativi stabiliti dallo stesso decreto con l’ausilio di accorgimenti utili ad evitare inutili sprechi di energia; Considerato che, presso alcuni esercizi commerciali, si riscontra l’abitudine di mantenere aperte le porte di accesso, favorendo l’ingresso di aria fredda dall’esterno che, abbassando rapidamente la temperatura ambientale, determina frequenti riattivazioni degli impianti termici a servizio dei locali di vendita con notevole incremento, da un lato, dei consumi di combustibile e, d’altro lato, delle emissioni in atmosfera; Ritenuto, pertanto, di dover intervenire con apposito provvedimento al fine di ricondurre i comportamenti dei titolari/gestori degli esercizi in argomento al più rigoroso rispetto delle regole dettate per favorire il contenimento dei consumi energetici e garantire la correlata tutela dell’ambiente e della salute, evitando sia un inutile dispendio di preziose risorse che un immotivato incremento delle emissioni in atmosfera indotte da uno smodato utilizzo degli impianti termici; Visto, inoltre, l’art. 9 della Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24, avente ad oggetto: “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”; Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; DISPONE 1. per tutto il periodo di funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale, il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l’ingresso del pubblico, consentono di mantenere costantemente aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 551/99, ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte che, dall’esterno, danno accesso a detti locali; 2. l’invio di copia del presente provvedimento: - alla Segreteria Generale per la pubblicizzazione da effettuarsi sul sito internet del Comune di Varese al seguente indirizzo: www.comune.varese.it; - all’Ufficio Stampa ed all’Ufficio Comunicazione per il prosieguo di rispettiva competenza in relazione all’ampia diffusione presso gli organi di stampa e le emittenti radio - televisive locali; - - - - - all’Area V – Polizia Locale – Direzione Area per la programmazione dei controlli sull’effettiva osservanza del divieto contenuto nel presente provvedimento e per l’eventuale applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria; all’Area IV – Servizi alle Imprese e Protezione Civile – Attività Sportello Autorizzazioni Commerciali per l’eventuale prosieguo di competenza; alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese – Piazza Monte Grappa n. 5 per doverosa informazione in ordine alla diffusione del presente provvedimento presso le imprese interessate; all’Associazione Commercianti di Varese – Confcommercio Ascom Varese – Via Valle Venosta n. 4 ut supra in relazione alle imprese associate; alla Confesercenti Provinciale di Varese – Sede di Varese – Via Mercantini n. 15 ut supra; all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per conoscenza. PREAVVERTE che l’inosservanza al presente provvedimento, fermo ed impregiudicato l’esercizio dell’azione penale ove ne ricorrano i presupposti, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Avverso il presente provvedimento, che diverrà immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’albo pretorio, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione di cui sopra. IL SINDACO Avv. Attilio Fontana Varese, 20 febbraio 2012