Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Tratt

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Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Tratt
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Senato della Repubblica
Legge 2 agosto 2008, n. 130
"Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e
il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli
e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007"
.'
pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 185 dell'8 agosto 2008 - Suppi. Ordinario n. 188/L
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Lisbona che modifica il
Trattato sull'Unione europea e'il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi,
con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Trattato stesso.
Art. 3.
;
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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Senato della Repubblica
ORDINE DEL GIORNO n. G106
ACCOLTODAL GOVERNOIN SEDE DI RATIFICA DELTRATTATODI LISBONA
23/07/2008
BIANCONI ed altri.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona
che modifica il trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti
connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007,
premesso
che:
il Trattato di Lisbona al Titolo I, articolo 2°, comma 3, stabilisce che gli Stati membri coordinano
le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal trattato, la definizione delle
quali è di competenza dell'Unione;
i progressi compiuti dalle donne in settori chiave della strategia di Lisbona, come l'istruzione e la
ricerca, non si riflettono pienamente nella posizione delle donne nel mercato del lavoro. Il divario
retributivo tra i due sessi nel nostro Paese è di circa il 15% in favore del genere maschile. Questo gap è
pari ad una differenza annua salariale che oscilla tra 3.800 e 10.000 euro, e molto spesso è frutto di una
sottile forma di retaggio storico che porta a considerare le donne lavoratori
di serie B e non
adeguatamente formate;
la disparità di trattamento non si deve relegare solo ad una inferiore retribuzione salariale del
lavoratore donna rispetto al lavoratore uomo, ma si è potuto verificare come essa abbracci vari aspetti,
ad esempio, quando parliamo di donne che rientrano nel mondo del lavoro dopo essersi dedicate alla
crescita dei figli. Queste donne non solo affrontano grandi difficoltà nel dover conciliare il lavoro casalingo
con quello esterno, ma subiscono spesso pesanti discriminazioni e una serie di disuguaglianze strutturali
come la segregazione in settori, abituali disagi nella professione e nelle modalità di lavoro così come
nell'accesso all'istruzione e alla formazione;
considerato che:
gli obiettivi di Lisbona richiedono che a livello europeo il tasso di occupazione femminile
raggiunga il 60% entro il 2010. Mentre oggi tale tasso è pari al 55,7%. e risulta anche molto più basso,
pari al 31,7%, quando si parla di donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Rispetto agli uomini il tasso
di disoccupazione delle donne, sempre a livello europeo, è del 9,7% rispetto a quello degli uomini che è
del 7,8%. Per tutti questi motivi l'UE ha deciso di potenziare la dimensione di genere prevista dalla
strategia di Lisbona. Si è capito, infatti, che per garantire il rispetto della parità di trattamento in ambito
lavorativo
è necessaria un'ottimizzazione
dei Fondi strutturali
che possono così contribuire
ad
incrementare
l'occupazione femminile. Altro punto importante che permette ugualmente a donne e
uomini di avere risultati proficui sul lavoro è l'individuazione di tutti quei diritti connessi ai regimi fiscali e
previdenziali volti a garantire una parità di rapporto retributivo,
impegna il Governo:
nel rispetto delle misure dettate dall'Unione per assicurare il coordinamento delle politiche
occupazionali degli Stati membri ad intraprendere azioni che prevedano la revisione delle norme che
regolamentano la parità di stipendio, una migliore gestione del congedo parentale, nonché misure più
concrete per garantire migliori servizi di custodia dei bambini e aiuti più specifici per le persone nonautosufficienti. Strumenti che possono da un lato favorire l'accesso all'occupazione e dall'altro garantire,
anche attraverso la conciliazione, la permanenza della donna nel mercato del lavoro;
ad attuare migliori e più adeguati sistemi di protezione sociale volti ad eliminare i disincentivi che
dissuadono le donne dall'entrare o dal rimanere nel mercato del lavoro, consentendo l'accumulo di diritti
pensionistici individuali pari a quelli degli uomini;
a promuovere iniziative che possano aiutare a conciliare il lavoro con la vita familiare,
contribuendo così a creare una vera e propria economia flessibile, come previsto dal Trattato di Lisbona,
che migliori nel contempo la vita delle donne e degli uomini. Questo in considerazione del fatto che
essendo in modo particolare le donne a ricorrere a lavori con orari flessibili spesso sottopagati, vi è uno
squilibrio tra i generi che oggi si ripercuote negativamente sulla posizione delle donne nel luogo di lavoro
e sull'ammontare dello stipendio, non idoneo a garantire loro un'indipendenza economica.