European Qualification Framework

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European Qualification Framework
OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Il sistema europeo per il trasferimento dei crediti
e la certificazione delle competenze
European Qualification Framework (EQF)
European Credit Transfert for VET (ECVET)
Luca Dordit
Aprile 2006
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Indice
Introduzione .........................................................................................................................................3
European Credit Transfer for Vocational and Educational Training (ECVET) ..................................4
European Qualification Framework (EQF)..........................................................................................7
Documenti prodotti dalla Commissione Europea ..............................................................................11
1. Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)..................11
ECVET - Perché.................................................................................................................................11
ECVET : il mandato politico..........................................................................................................11
ECVET per il miglioramento della mobilità ..................................................................................12
ECVET per la validazione dei risultati dell’apprendimento permanente......................................13
ECVET per una migliore trasparenza delle qualifiche...................................................................14
ECVET per la fiducia reciproca e la cooperazione ........................................................................15
Che cosa è ECVET?...........................................................................................................................15
Il processo ECVET di trasferimento dei risultati dell’ apprendimento..........................................16
Che cosa rappresenta ECVET per la persona ?.............................................................................17
Che cosa rappresenta ECVET per gli Organi competenti ? ...........................................................18
La descrizione delle qualifiche in unità relative ai risultati dell’apprendimento........................18
La decisione di adottare ECVET ................................................................................................20
Fase 1: costituzione dei partenariati.........................................................................................21
Fase 2: preparazione della mobilità della persona : il contratto formativo..............................22
Fase 3: attribuzione dei crediti dell’apprendimento alla persona.............................................22
Fase 4: trasferimento, validazione e capitalizzazione dei crediti dell’apprendimento.............22
Conclusioni ........................................................................................................................................22
2. Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente (EQF) ................23
Contesto della proposta ..................................................................................................................23
Motivazione e obiettivi della proposta .......................................................................................23
Contesto generale........................................................................................................................24
Disposizioni vigenti nel settore della proposta...........................................................................24
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione...................................................................25
Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto ...................................................26
Consultazione delle parti interessate ..........................................................................................26
Elementi giuridici della proposta ...................................................................................................29
Sintesi delle misure proposte ......................................................................................................29
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio..........................................................32
Credits.................................................................................................................................................41
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Introduzione
In una società globale in cui circolano rapidamente merci, finanza, informazioni, anche la mobilità
delle persone va assicurata attraverso la riconoscibilità, la capitalizzazione e l’utilizzo degli
apprendimenti, acquisiti attraverso sistemi formali, non formali ed informali.
Occorre dunque sviluppare un processo di integrazione che dia riconoscibilità agli apprendimenti
formali, non formali e informali per il passaggio tra i diversi sistemi, ma occorre anche assicurare i
passaggi da un sistema di istruzione o formazione professionale ad un altro e consentire il
riconoscimento di attività di formazione intraprese in altri Paesi dell’Unione Europea. A questo fine
occorre superare la difficoltà rappresentata dalla estrema diversificazione dei sistemi di formazione
nei vari Paesi europei.
Oggi in Europa la tematica del Lifelong Learning è al centro della riflessione, fondata sul concetto
di apprendimento permanente, che può svolgersi per una persona nei contesti più diversificati,
rendendo difficile la capitalizzazione delle diverse competenze di volta in volta acquisite. Non
potendo intervenire sui sistemi formativi, che stanno a monte del processo formativo, è necessario
per l’Unione Europea lavorare tanto sui risultati dell’apprendimento rendendoli trasferibili, quanto
sulle procedure di validazione dei risultati e sulle autorità preposte ad effettuare la validazione.
Il progetto Alternanza Scuola Lavoro Pittini intende operare anche sul fronte della mobilità europea
e in tal senso il documento che qui si presenta vuole analizzare i due pilastri del sistema europeo di
riconoscimento dei crediti e di certificazione delle competenze.
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
European Credit Transfer for Vocational and Educational Training (ECVET)
Informazioni generali
La mobilità del personale si configura come fattore essenziale non solo per la promozione
dell'integrazione economica dell'Europa ma anche per l'intensificazione dello scambio
transnazionale di esperienze, come pure per l’evoluzione e la formazione di un'identità europea.
Mentre per quanto riguarda i lavoratori europei la formazione professionale iniziale potrebbe
rappresentare il periodo di vita in cui viene offerta la possibilità di acquisire un'esperienza di
mobilità ad un'età precoce, lo scambio di apprendisti attraverso i confini interni dell’Europa è
tuttora un fattore minore in termini di flussi quantitativi. Nel suo programma di lavoro abbozzato a
Lisbona nel febbraio 2002, il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Istruzione ha approvato una
cooperazione sistematica e strutturata relativamente all'istruzione in tutta l'Unione Europea, e la
Dichiarazione di Copenhagen (2002) definisce come azione comune in particolare lo sviluppo di un
sistema di punti di credito per l'istruzione e la formazione professionale: utilizzando l'approccio
adottato dal Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti (European Credit Transfer System,
ECTS) per la mobilità interna europea degli studenti in corso dal 1989, il Sistema Europeo del
(Trasferimento) dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale (European Credit
(Transfer) System for Vocational Education and Training, ECVET), dovrà inoltre considerare gli
aspetti specifici dell'istruzione e della formazione professionale. Pertanto la Commissione ha
istituito un Gruppo Tecnico di Lavoro (Technical Working Group, TWG) che ha iniziato l'attività in
dicembre 2002. La fase preliminare del lavoro svolto dal gruppo TWG è servita come base per la
proposta di un modello ECVET che è stato presentato ai Direttori Generali dell'Istruzione Generale
e Professionale di Bruxelles nel luglio 2005.
Allo stato attuale, la proposta della Commissione Europea per la costruzione di un Sistema dei
Crediti Formativi (ECVET) è in fase di consultazione con gli Stati Membri per un ampio confronto
finalizzato all’approfondimento degli obiettivi e della percorribilità dell’ECVET.
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Natura e capacità del sistema ECVET
Nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, rispetto agli stati membri la
Commissione Europea ha una funzione di sostegno e di potenziamento, non dimenticando che
l'articolo 149 del Trattato CE formula un divieto di armonizzazione, e che l'articolo 150 proibisce
un'interferenza centrale nei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale.
Conformemente al principio di sussidiarietà, ECVET è stato concepito come sistema che, basato
sulla partecipazione volontaria dei membri UE e prendendo in considerazione le leggi nazionali che
disciplinano l'istruzione e la formazione professionale, mira alla creazione di trasparenza tra i
sistemi.
ECVET è un sistema per l'accumulazione e il trasferimento dei punti di credito nell'istruzione e
nella formazione professionale, che consente la documentazione e la certificazione dei
successiraggiunti nell’apprendimento nel corso dell'istruzione e della formazione professionale oltre
i “confini di sistema”.
In particolare, mira ai confini dei sistemi nazionali dell'istruzione e della formazione professionale:
gli apprendisti che avranno trascorso determinati periodi di formazione in un altro paese Europeo
avranno così l'opporunità di ricevere un riconoscimento di tali periodi come parte della loro
formazione anche nel proprio paese d'origine.
Un'altra caratteristica è la promozione della mobilità degli apprendisti all'interno di un particolare
sistema educativo, ossia la garanzia di permeabilità sia verticale che orizzontale tra le parti del
sistema e in particolare tra un'istruzione superiore e professionale in Europa.
Infine, sarà vantaggioso per gli apprendisti al di fuori del sistema educativo: dato che ECVET
prende anche in considerazione i risultati di un'istruzione informale (incluso l'apprendimento sul
lavoro), esso garantirà il loro riconoscimento a patto che questo sia disciplinato da leggi nazionali.
Incentrato sugli individui, vale a dire sulla conferma delle conoscenze, capacità e competenze
individuali1 che costituiscono la base per la loro accumulazione e per il loro trasferimento, ECVET
assicurerà la documentazione, la conferma e il riconoscimento dei risultati di apprendimento
ottenuti all'estero, valutando sia l'istruzione professionale formale, sia contesti non formali.
Utilizzare i risultati di apprendimento come punto di riferimento pare appropriato dal momento che,
diversamente dalla situazione del settore universitario, sia i sistemi di formazione professionale che
i corsi di formazione individuali si differenziano molto gli uni dagli altri.
La descrizione dei risultati di apprendimento avverrà a cura delle cosiddette unità le quali,
incorporando vari elementi di conoscenze, capacità e competenze, perseguono un doppio obiettivo:
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la definizione delle unità contiene l'indicazione delle conoscenze, capacità e competenze da ottenere
(dimensione qualitativa).Allo stesso tempo, a ciascuna unità verrà assegnato un certo numero di
punti di credito così da attribuirle un peso in relazione a “qualifiche massime” a dispetto della
definizione di queste ultime all'interno del rispettivo contesto nazionale (dimensione quantitativa).
Trattandosi di elementi soggetti al trasferimento e all’accumulo, rispettivamente, le unità
promuoveranno di conseguenza la mobilità.
Le modalità di combinazione delle stesse competerà alle normative nazionali, alla stessa stregua di
quanto avviene per le descrizioni delle mansioni o dei corsi di studio professionali.
Dal punto di vista dei tirocinanti, l’accumulo e il trasferimento potrebbero essere descritti come
segue:
Durante il suo soggiorno all’estero, uno studente acquisirà determinate conoscenze, abilità e
competenze nella forma di una o più unità. Gli esiti di apprendimento saranno documentati e dopo il
termine del soggiorno all’estero trasferiti e accreditati al corso di studi completato nel proprio
paese. Le nuove unità saranno combinate a quelle completate precedentemente a quel periodo.
Le unità potrebbero essere costituite attraverso la validazione degli esiti dell’esperienza
professionale ottenuta in qualsiasi stato membro dell’UE nel quale esistano le rispettive procedure e
verranno accreditate al percorso di qualifica generale così come definito all’interno del contesto
nazionale. I paesi che partecipano al sistema provvederanno ad istituire degli “organismi
competenti”, ossia delle istituzioni all’interno degli stati membri in grado di rilasciare dei certificati
di qualifica riconosciuti.
Da una proposta ad un sistema
Dalla descrizione degli elementi fondamentali e di funzionamento del sistema ECVET risulta
evidente che il processo complessivo coinvolge un’ampia gamma di attori nazionali e perciò
richiede la conclusione di convenzioni e accordi.
Per tale ragione il sistema ECVET dovrà prevedere tutta una serie di strumenti e di carrier. Mentre
alcuni sono già stati individuati all’interno di un contesto europeo e introdotti a livello nazionale,
vale a dire gli EUROPASS, altri strumenti specificamente riferibili a ECVET e necessari per la sua
implementazione sono tuttora in fase di sviluppo.
Il “Memorandum of Understanding” – in quanto principale strumento – è un accordo di natura
volontaria concluso tra i fornitori dell’istruzione professionale, le autorità nazionali e altri organismi
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competenti all’interno dei paesi partecipanti. Esso mira a generare una fiducia reciproca tramite una
modalità di cooperazione regolamentata nell’ambito della validazione e del riconoscimento di
qualifica in merito alla mobilità in generale.
I rappresentanti delle istituzioni educative dei due paesi coinvolti ed il tirocinante sottoscriveranno
il “learning agreement”, contenente una descrizione degli esiti di apprendimento acquisiti durante il
periodo di mobilità sia in termini qualitativi che quantitativi. Esso verrà firmato da parte delle
organizzazioni di provenienza e di accoglienza, così come dal tirocinante.
European Qualification Framework (EQF)
Il tema della certificazione delle competenze si colloca al centro del dibattito europeo che sta
diventando di giorno in giorno più impegnativo, a seguito delle crescenti turbolenze del mercato del
lavoro e della rapida evoluzione dei saperi professionali. Negli ultimi anni la Commissione Europea
ha sviluppato un certo numero di strumenti che sostengono il trasferimento e la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze, come il certificate supplement per le qualifiche professionali e
l’Europass. Nel campo della formazione tecnica e professionale è stato messo a punto nel 2005 un
nuovo sistema di riconoscimento dei crediti capitalizzabili e trasferibili, denominato ECVET, e
ispirato al dispositivo già sperimentato in campo universitario con il sistema ETCS (European
Credit Transfer and Accumulation System). Il concetto base è quello di Learning outcome inteso
come risultato misurabile di apprendimento (performance), riferito non solo ad attività formative
strutturate come corsi, unità, moduli, programmi, ma anche ad apprendimenti non formali. Molti
paesi europei hanno innovato i propri sistemi di formazione iniziale e continua proprio su questo
principio, per consentire una maggiore riconoscibilità, comparabilità e trasparenza delle
qualificazioni professionali, sia verso il mercato del lavoro che verso gli utenti dei prodotti/servizi.
La sfida diviene quella di costruire le passerelle fra le varie strutture e i sistemi educativi
permettendo la comunicazione, il confronto e la fiducia reciproca. Il loro scopo fondamentale è
quello di favorire gli itinerari per il raggiungimento di una particolare qualifica, di documentare le
basi su cui è permesso il trasferimento e riconoscimento della stessa. I nuovi modelli per il
riconoscimento delle qualifiche sono utilizzati anche per scopi di certificazione e di sviluppo della
qualità, ponendosi come riferimento per il miglioramento dell’offerta formativa a livello locale,
regionale, settoriale e nazionale. L’ambizioso obiettivo che si pongono tali modelli è di consentire
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ai cittadini di poter usufruire delle loro qualifiche e relative competenze come genere di valuta
comune, che può essere guadagnata in un settore ed essere speso in un altro.
Nel Comunicato di Maastricht (dicembre 2004) sulle priorità future della cooperazione europea
nella formazione professionale, i Ministri dell’Istruzione e del Lavoro, i partner sociali europei e la
Commissione hanno acconsentito a dare priorità allo sviluppo di un modello europeo aperto e
flessibile che fornisca un riferimento comune per facilitare il riconoscimento e la trasferibilità delle
qualifiche riguardanti sia la formazione continua e che l’istruzione di primo e di secondo livello.
Tale modello prevede “lo sviluppo di un set di standard, di procedure e linee guida condivise
l’assicurazione di qualità”, in accordo col “Processo di Bologna” e come parte del programma di
lavoro sugli obiettivi dei sistemi educativi e di formazione professionale, compresa quella superiore
“terziaria”.
L’Unione Europea ha proposto in particolare l’attivazione della Commission’s consultation on the
European Qualifications Framework (EQF) volta alla creazione di una struttura che consenta il
reciproco riconoscimento dei sistemi di qualifiche a livello nazionale e settoriale e che faciliti il
trasferimento ed il riconoscimento delle qualifiche ottenute dai diversi cittadini. La richiesta si è
concretizzata in un documento di lavoro che descrive le principali caratteristiche di un framework
europeo delle qualifiche per la formazione e che si articola in tre elementi principali:
-
un nucleo centrale costituito da un set di punti di riferimento comuni, riferiti ad obiettivi di
apprendimento strutturati su otto livelli;
-
i livelli di riferimento, sostenuti da una gamma di attrezzi e di strumenti per fornire una griglia
di lettura che faciliti il confronto e la cooperazione fra le strutture ed i sistemi, siano essi
nazionali o settoriali;
-
un insieme dei principi comuni e di procedure di riferimento per la cooperazione fra i vari
stakeholders, focalizzati in particolare sulla garanzia di qualità, sulla validazione,
l’orientamento e le competenze chiave.
Questo modello strutturato su otto livelli risulta più idoneo a far combaciare i vari sistemi di
qualifiche nazionali. Ogni livello infatti può essere descritto in termini di risultati di apprendimento
tipici e non include dettagli delle specifiche qualifiche o sistemi che operano a livello nazionale e
settoriale.
Per quanto riguarda le definizioni di competenza, il documento di lavoro dell’UE sull’EQF ha
adottato una nuova definizione, che si declina in:
ECVET ed EQF
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-
Competenze cognitive, cioè quelle che coinvolgono l’uso della teoria e dei concetti, ma anche la
conoscenza tacita informale guadagnata a livello esperienziale;
-
Competenze funzionali (abilità o know-how), vale a dire quello che una persona dovrebbe essere
in grado di fare una volta inserita in una determinata area di lavoro, apprendimento o attività
sociale,
-
Competenze personali che riguardano i comportamenti in una determinata situazione;
-
Competenze comportamental, che si riferiscono a determinati valori professionali e personali
indispensabili o associati all’esercizio di quei ruoli e funzioni.
L’acquisizione di un livello determinato di competenza può essere vista come la capacità di un
individuo di usare ed combinare le sue conoscenze e abilità in accordo con le varie richieste del
contesto. Il modello è derivato da quello denominato DESECO, che tiene conto non solo degli
aspetti cognitivi e tecnici della competenza, ma anche di quelli motivazionali e valoriali.
L’introduzione nel 2006 del modello EFQ e la spinta verso lo sviluppo di metodi di
implementazione e di sistemi per la validazione dell’apprendimento informale e non formale
costituisce una sfida anche per lo sviluppo dei dispositivi di formazione professionale superiore
esistenti in Europa. Accanto alla revisione dei sistemi nazionali esistenti con l’introduzione o
rafforzamento di una canale specifico di formazione superiore, non può essere trascurato un lavoro
sugli impianti curriculari e sui contenuti formativi che fa da base alla struttura delle qualificazioni.
In questo orizzonte un ruolo sempre più rilevante stanno assumendo le competenze non tecnicoprofessionali che spesso sono una delle condizioni per l’esercizio efficace di ruoli e funzioni di tipo
medio-alto nei diversi mercati del lavoro e nei diversi contesti culturali.
A tale scopo va richiamato da un lato la riflessione sulle competenze chiave iniziata all’interno del
lavoro sulla conferenza ‘Education and Training 2010’, che è stata particolarmente rilevante ai fini
della definizione del modello europeo per le qualifiche. Lo sviluppo dell’EQF e in particolare dei
livelli di riferimento comuni e dei descrittori illustrano infatti come le competenze chiave giochino
un importante ruolo a tutti i livelli e aree di formazione. Questo implica inoltre lo sviluppo di
metacompetenze quali ad esempio: l’imparare ad apprendere, le competenze civiche, la
managerialità e l’espressione culturale, che sono state non a caso ricomprese nella categoria delle
“competenze personali e professionali”, tipica dei livelli più elevati di professionalità (quelli dal 5°
all’8°).
In secondo luogo appare necessario, come stanno facendo ad esempio paesi quali la Francia, la
Svizzera, il Regno Unito, la Finlandia e l’Olanda, spingere sulla validazione delle competenze
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acquisite in modo non formale, dato che all’offerta di formazione professionale superiore sono
sempre più interessati anche adulti in situazione lavorativa.
Il Cedefop ha individuato a tale proposito 3 processi principali di validazione seguiti nei vari paesi,
realizzati con strumenti molto vari: l’identificazione dei risultati di apprendimento, la valutazione e
misurazione dell’apprendimento, il riconoscimento delle conoscenze e competenze pregresse.
Inoltre sono state messe in luce alcune condizioni di efficacia: l’importanza delle funzioni di
accompagnamento, il coinvolgimento delle parti sociali e degli altri stakeholders, la trasparenza dei
criteri e dei metodi.
Anche nel campo della formazione professionale superiore italiano appare utile pertanto
implementare alcune di queste raccomandazioni, in particolare quelle relative alla analisi
sistematica dei fabbisogni formativi presso le varie realtà territoriali e la costruzione di un servizio
di supporto all’autoanalisi delle competenze per i richiedenti la formazione.
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DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)
UN SISTEMA PER IL TRASFERIMENTO, LA CAPITALIZZAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI
RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO IN EUROPA
BRUXELLES, 31 ottobre 2006
SEC (2006) 1431
ECVET - Perché
L’ECVET fa parte del progetto globale di sviluppo della cooperazione europea nell’ambito
dell’istruzione e della formazione professionale, di cui esso costituisce uno degli strumenti
operativi. In questo senso, l’ ECVET è complementare al Quadro europeo delle Qualifiche e dei
Titoli (EQF). Infatti, l’EQF e l’ECVET si basano su principi e concetti comuni che privilegiano
approcci :
• basati sui risultati dell’apprendimento definiti in termini di conoscenze, abilità e
competenze;
• fondati sulle qualifiche ;
• adattati ai fabbisogni dell’apprendimento permanente e a tutti i contesti dell’apprendimento
con pari valore e stima;
• orientati verso la mobilità delle persone.
Quindi, l’ECVET potrebbe essere adottato in qualsiasi sistema di formazione e di qualifica. Inoltre,
l’effettiva implementazione dell’ECVET si dovrebbe fondare sui riferimenti comuni proposti
dall’EQF. Il Quadro europeo dovrebbe dunque costituire un forte stimolo all’adozione dell’ECVET
da parte dei diversi Organi competenti, incaricati in ciascun Paese dell’implementazione a livello
nazionale, indipendentemente dall’esistenza di un Quadro nazionale delle Qualifiche .
L’ECVET presenta principi, regole e convenzioni in un dispositivo coerente e razionale.
L’ECVET intende facilitare :
• la mobilità delle persone in formazione
• la validazione dei risultati dell’apprendimento acquisiti nel corso della vita,
• la trasparenza delle qualifiche,
• la fiducia reciproca e la cooperazione tra le istituzioni dell’istruzione e formazione
professionale (IFP) in Europa
.
ECVET : il mandato politico
La Risoluzione del Consiglio Istruzione adottata il 12 novembre 20021 e la Dichiarazione di
1. Risoluzione del Consiglio sulla promozione di una maggiore cooperazione nell’istruzione e formazione professionale; JOC 13, p.
2-4, 18.01.2003
ECVET ed EQF
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Copenaghen del 30 novembre 2002 sulle priorità future per una maggiore cooperazione in materia
di istruzione e formazione professionale (IFP), sottolineano che dare la priorità allo sviluppo di un
sistema di trasferimento di unità capitalizzabili per l’istruzione e la formazione professionale è una
delle misure comuni necessarie alla promozione della “trasparenza, comparabilità, trasferibilità e
riconoscimento delle competenze e/o delle qualifiche , tra Paesi diversi e ai diversi livelli »2.
Facendo seguito alle Conclusioni del Consiglio Istruzione del 15 novembre 20043, i Ministri
responsabili della formazione professionale dei 32 Paesi europei, le Parti sociali europee e la
Commissione hanno convenuto l’accordo nel Maastricht Communiqué del 14 dicembre 20044 di
conferire alta priorità allo « sviluppo e all’implementazione di un sistema europeo di trasferimento
dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale(ECVET) al fine di permettere alla
persona di costruire il proprio percorso a partire dai risultati dell’apprendimento quando passa
da un sistema di apprendimento ad un altro ».
Invitata ad esplorare le soluzioni possibili per la progettazione, l’implementazione e lo sviluppo di
un sistema di trasferimento dei crediti, compatibile con le peculiarità dell’istruzione e della
formazione professionale, la Commissione ha riunito un gruppo tecnico di lavoro, costituito da
esperti5 designati dagli Stati membri e dai rappresentanti delle Parti sociali. Il presente documento è
stato redatto sulla base del lavoro svolto da questo gruppo.
ECVET per il miglioramento della mobilità
Nel contesto generale dello sviluppo della società dell’apprendimento permanente in Europa, la
mobilità internazionale dei discenti viene definita, nel processo Copenaghen, come una priorità. Da
oltre dieci anni, l’Unione europea ha promosso la mobilità transnazionale delle persone in
formazione professionale, grazie alle misure di “mobilità” del Programma di azione comunitario
Leonardo da Vinci6. Nell’ambito di tale programma, ogni anno l’Unione finanzia progetti di
mobilità per circa 60.000 persone, di cui 50% circa sono giovani nella formazione professionale
iniziale, ivi compresi gli apprendisti .
Malgrado questi sforzi, le esperienze di mobilità che portano al conseguimento di qualifiche
professionali sono ancora in numero ridotto, se paragonate a quelle organizzate per l’istruzione
superiore nell’ambito del programma Erasmus. La mobilità dei giovani nella formazione
professionale iniziale dura solitamente un periodo minimo di tre settimane. Essa è considerata più
una“digressione”, che non una parte integrante del percorso di formazione. Questa situazione si può
spiegare come dovuta ad una serie di ostacoli alla mobilità nell’istruzione e formazione
professionale: ostacoli di tipo normativo e amministrativo, economico e finanziario, culturale e
linguistico, ecc.
Uno dei principali ostacoli alla crescita di interesse per la mobilità nell’ambito della
2. Risoluzione sulla promozione […] page C 13/4
3
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi e degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, sulle
priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale , 13832/04
EDUC 204 SOC 499, 29 ottobre
2004 adottato dal consiglio il 15 novembre 2004
(http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/council13832_fr.pdf)
4
Comunicato di Maastricht sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
professionale , 14 dicembre 2004 (http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_fr.pdf)
5
Vedere l’elenco degli esperti allegato
6. Decisione del Consiglio 1994/819/CE del 06.12.1994, che stabilisce un piano di azione per l’implementazione di una politica di
formazione professionale della Comunità europea e Decisone del Consiglio 1999/382/EC del 26.04.1999 che stabilisce la seconda
fase del programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale « Leonardo da Vinci », JO L146, 11.06.1999.
(http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_fr.html)
ECVET ed EQF
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formazione professionale iniziale e continua è rappresentato dalla difficoltà frequente di
identificare e validare i risultati dell’apprendimento acquisiti durante un soggiorno in un
altro Paese .
L’ECVET propone:
y un approccio che consenta di prendere in considerazione i risultati dell’apprendimento
acquisiti all’estero, secondo i requisiti richiesti ai fini del rilascio di una qualifica nel
Paese d’origine di un discente ;
y uno strumento destinato alle istituzioni che erogano istruzione e formazione
professionale, agli esperti e agli Organi competenti, permettendo loro di comparare più
facilmente i risultati dell’apprendimento acquisiti nei vari Paesi, di convalidarli e di
riconoscerli.
ECVET per la validazione dei risultati dell’apprendimento permanente
L’apprendimento svolto dalla persona nel corso della vita può essere svolto nei contesti più
diversificati, con il risultato di risultati dell’apprendimento comparabili:
• nell’apprendimento non formale (programmi, moduli svolti al di fuori del sistema formale
di istruzione e formazione)
• nell’apprendimento informale (auto-apprendimento, apprendimento sul posto di lavoro,
esperienza quotidiana).
• in diversi tipi di programmi di formazione, di moduli di durata diversa e secondo modalità
diverse di organizzazione .
Inoltre, i programmi di formazione standardizzati possono essere seguiti da categorie diverse di
discenti (a tempo pieno, a tempo parziale, in formazione intensiva o no, utilizzando le TIC ecc…).
Nella Risoluzione del 27 giugno 2002 sull’istruzione e la formazione permanente, il Consiglio
riconosce che si dovrebbe dare priorità:
« all’effettiva validazione e al riconoscimento delle qualifiche formali, nonché all’apprendimento
non formale e informale, nei Paesi e nei settori dell’istruzione e formazione attraverso una
maggiore trasparenza e migliori garanzie di qualità »
Nel maggio 2004 le Conclusioni del Consiglio richiamavano i principi comuni europei per
l’identificazione e la validazione dell’istruzione e della formazione non formale e informale 7
sottolineando che «nel contesto del principio dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
l'individuazione e la validazione dell' apprendimento non formale e informale mirano a rendere
visibile e a valorizzare l'intera gamma delle conoscenze e competenze di una persona,
indipendentemente da dove o come queste sono state acquisite[…].
L'individuazione e la validazione sono strumenti essenziali ai fini del trasferimento e
dell'accettazione di qualunque risultato nell'apprendimento attraverso contesti diversi»
7
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, sui principi europei
comuni per l’identificazione e la validazione dell’apprendimento non formale e informale 9175/04 EDUC 101 SOC 220 - 18 maggio
2004.
ECVET ed EQF
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Pertanto è necessario un dispositivo che consenta alle persone di seguire i propri percorsi di
apprendimento costruendoli sui risultati dell’apprendimento da essi conseguiti, quando
passano da un contesto di apprendimento ad un altro, in particolare nell’ambito di un
programma di mobilità.
Considerato che l’ECVET è basato sui risultati dell’apprendimento:
• L’ECVET può essere implementato in qualsiasi contesto di apprendimento. Facilita la
validazione e il trasferimento dei risultati dell’apprendimento non formale e informale;
• L’ECVET contribuisce a migliorare l’accesso alle qualifiche per ogni persona, nel
corso di tutta la vita.
ECVET per una migliore trasparenza delle qualifiche
L’istruzione e formazione professionale (IFP) in Europa comprende un gran numero di qualifiche,
diplomi, titoli, certificati, ecc. Molti Paesi dispongono di un Quadro nazionale che definisce i livelli
delle qualifiche o una descrizione dei livelli. Questi strumenti possono essere o non essere articolati
per l’organizzazione dei cicli di istruzione o formazione, basati, in alcuni casi, sull’accumulazione
delle unità (con o senza punti di credito). Inoltre, a seconda del sistema, si può conseguire una
qualifica sia alla conclusione di un solo tipo di programma di formazione formale, sia al termine di
vari tipi di programma, infine sia al completamento di qualsiasi percorso di apprendimento,
formale, non formale o informale. Inoltre, a seconda del Paese, si osserva che esiste un’ampia
gamma di modalità di uso dei crediti dell’apprendimento nell’ istruzione e formazione
professionale. Nel Paese in cui esistono vari sotto-sistemi di istruzione e formazione professionale,
diversi modi di attribuzione dei crediti dell’apprendimento possono coesistere. In altri casi, non
esiste alcun sistema di crediti dell’apprendimento.
Circa questa diversità, molte iniziative comunitarie hanno recentemente segnato progressi
significativi, in particolare l’accesso sempre più facile agli strumenti che garantiscono la
trasparenza delle qualifiche (Europass, il Supplemento al Certificato) e l’informazione sulle
opportunità della formazione (Ploteus).
Una migliore trasparenza delle qualifiche è tuttavia richiesta per permettere
l’implementazione effettiva del trasferimento dei risultati dell’apprendimento nell’ambito
della mobilità.
L’ECVET
• rientra nelle iniziative prese a livello europeo, quali l’introduzione prevista del Quadro
europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF), che ha come finalità il miglioramento
della trasparenza delle qualifiche;
• propone un approccio comune per la descrizione delle qualifiche, al fine di facilitare la
comprensione tra i sistemi, e per la descrizione delle procedure della validazione dei
risultati dell’apprendimento;
ECVET ed EQF
14
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
ECVET per la fiducia reciproca e la cooperazione
Una delle sfide più importanti da affrontare per la messa a punto e per l’implementazione
dell'ECVET è la diversità, se non addirittura in certi Paesi, la frammentazione dei sistemi di
istruzione e formazione professionale in Europa. Gli Organi competenti, le Organizzazioni e le Parti
interessate possono essere molto numerosi e diversi. Il loro ambito di competenza può riguardare la
definizione delle qualifiche, delle modalità di valutazione e di validazione dei risultati, la
determinazione degli obiettivi della formazione, del numero e del contenuto delle unità e del
numero dei punti di credito, l’implementazione dei programmi di formazione, ecc. Possono
intervenire Organismi e istituzioni che erogano il servizio di formazione diverse tra loro: Ministeri
(dell’Istruzione, del Lavoro, dell’Agricoltura, ecc), agenzie, settori professionali, le imprese, le Parti
sociali, le Camere di Commercio, le Organizzazioni non governative, ecc. In alcuni casi, un
Organismo nazionale accredita o abilita le istituzioni che erogano il servizio dell’istruzione e
formazione o altre Parti interessate alla progettazione e al rilascio delle qualifiche, dei punti di
credito, ecc. In altri casi queste funzioni possono essere gestite a livello regionale, se non
addirittura affidate alle istituzioni che erogano il servizio dell’istruzione e della formazione.
Per quanto riguarda questa eterogeneità che rappresenta un ostacolo alla cooperazione
transnazionale, varie iniziative comunitarie hanno portato recentemente a progressi nello sviluppo
di principi condivisi:
- l’adozione dei principi europei comuni nell’ambito della garanzia della qualità 8;
- l’adozione dei principi europei comuni sull’identificazione e la validazione dei risultati
dell’apprendimento non formale e informale 9;
Tuttavia, spesso la mancanza di fiducia reciproca e di cooperazione tra gli Organi competenti
e altri Parti interessate nei sistemi di formazione e qualifica ostacola, se non addirittura,
impedisce lo sviluppo di iniziative adeguate per offrire soluzioni ai vari problemi che derivano
dal trasferimento e dalla validazione dei risultati dell’apprendimento.
L’ECVET propone
• un quadro metodologico, convenzioni e principi comuni per favorire il dialogo tra le
istituzioni che erogano il servizio dell’istruzione e della formazione;
• strumenti per lo sviluppo dei partenariati tra le Parti interessate (Organi competenti,
istituzioni che erogano il servizio dell’istruzione e della formazione …).
Che cosa è ECVET ?
L’ECVET è al tempo stesso:
8
Conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità nell’istruzione e formazione professionale, 9599/04 EDUC 117
SOC 252, 18 maggio 2004 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/vetquality_fr.pdf)
9
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, sui principi
europei comuni per l’identificazione e la validazione dell’apprendimento non formale e informale 9600/04 EDUC 118
SOC 253, 18 maggio 2004 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_fr.pdf)
ECVET ed EQF
15
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
- un dispositivo pratico e concreto che ha lo scopo di facilitare il trasferimento e la capitalizzazione
dei risultati dell’apprendimento di una persona che passa da un contesto di apprendimento all’altro
e/o da un sistema di qualifica ad un altro.
- una metodologia per la descrizione di una qualifica in termini di unità dei risultati
dell’apprendimento trasferibili e capitalizzabili (conoscenze, abilità e competenze) ai quali sono
associati dei punti di credito .
Il processo ECVET di trasferimento dei risultati dell’ apprendimento
Il processo di trasferimento dei risultati dell’apprendimento può essere descritto come una
transazione tra Organi o Enti competenti, abilitati al rilascio della qualifica e/o dei crediti
dell’apprendimento alle persone10:
• uno di questi organi valuta determinati risultati dell’apprendimento della persona, attribuisce
i crediti a questa persona e li trascrive in un registro individuale dei risultati;
• il secondo organo validazione (accetta) i crediti come documentazione dei risultati
dell’apprendimento della persona e li riconosce, vale a dire, ai fini del rilascio della
qualifica.
Grazie a questo processo, una persona può dunque trasferire e capitalizzare i risultati
dell’apprendimento in vista del conseguimento di una qualifica.
Organo competente/Ente A
• valuta i risultati dell’apprendimento
della persona
e
• attribuisce alla persona i crediti
dell’apprendimento
Organo competente/Ente B
Registro
individual
e della
persona
• validazione i crediti
dell’apprendimento acquisiti dalla
persona e trasferiti
e
• riconosce i risultati
dell’apprendimento come parte della
qualifica da conseguire.
Per facilitare il processo di trasferimento dei risultati dell’apprendimento, l’ ECVET si basa su:
• la descrizione delle qualifiche in termini di risultati dell’apprendimento (conoscenze,
abilità e competenze);
• l’articolazione delle qualifiche in unità relative ai risultati dell’apprendimento che
possono essere trasferite e capitalizzate.
In aggiunta, e per facilitare la comprensione del valore delle qualifiche e delle unità, si utilizzano
punti di credito ECVET per rappresentare numericamente ogni unità e definirne il peso e il
valore in relazione all’intera qualifica.
10
I crediti degli esiti dell’apprendimento stabiliscono l’insieme degli esiti dell’apprendimento di una persona, che dopo essere stati
valutati, possono essere trasferiti, convalidati e riconosciuti ufficialmente per il conseguimento di una qualifica.
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Che cosa rappresenta ECVET per la persona ?
L’ECVET rappresenta una soluzione per molte persone che si avvalgono di programmi di mobilità
transnazionale, nei vari contesti di apprendimento, a favore dei percorsi di apprendimento
permanente che possono essere molto diversi così come illustrato dagli esempi riportati qui di
seguito:
Il caso
La soluzione ECVET
MARTIN
Martin, un apprendista cuoco, frequenta un
centro di formazione (contesto formale di
apprendimento) per il conseguimento di una
qualifica professionale. Egli ha l’occasione di
trascorrere alcune settimane in un’istituzione
partner all’estero. Quindi stabilisce, insieme al
tutor, un percorso di apprendimento oltre ad
un contratto formativo che viene sottoscritto
dallo stesso Martin e siglato dai due centri
partner della formazione. Durante la mobilità:
Martin acquisisce le conoscenze, le abilità e le
competenze previste. A conclusione del
periodo
di
mobilità,
i
risultati
dell’apprendimento formale che Martin ha
acquisito all’estero sono valutate dal centro
che lo ha accolto.
Al suo ritorno, Martin trarrà il massimo
profitto dal periodo di mobilità: i risultati
saranno riconosciuti perchè essi corrispondono
ad una parte delle conoscenze, abilità e
competenze della qualifica che egli intende
conseguire.
Prima della mobilità : la descrizione della
qualifica di cuoco in unità relative ai risultati
dell’apprendimento, fa sì che Martin possa
identificare esattamente le conoscenze, abilità
e competenze che egli dovrà acquisire durante
il periodo di mobilità perché vengano
riconosciute al suo ritorno. Così egli sa quali
unità potrà trasferire. I punti di credito gli
danno un’idea del peso di ciascuna unità in
relazione all’intera qualifica che intende
conseguire. Ciò gli permette di preparare il
suo percorso di apprendimento all’estero. Il
partenariato tra i due centri di formazione
implica che gli esiti di Martin siano valutati
dal centro che lo accoglie durante il periodo di
mobilità.
Al suo ritorno dall’esperienza di mobilità, i
risultati dell’apprendimento che sono stati
valutati vengono validati e calcolati per il
conseguimento della qualifica.
MARIA
Maria è una persona adulta che desidera La descrizione della qualifica di tecnico
conseguire la qualifica di tecnico elettronico in elettronico in unità relative ai risultati
un centro di formazione del suo Paese.
dell’apprendimento consente a Maria di
Dunque, ella possiede già un’esperienza identificare tra le conoscenze, abilità e
professionale di vari anni presso un’azienda competenze, che ha acquisito nell’azienda,
quelle che possono essere considerate per il
all’estero.
conseguimento della qualifica che desidera
Durante questo periodo, il lavoro svolto in ottenere. I punti di credito associati le danno
azienda ha ampliato le sue conoscenze, abilità un’idea del peso di questi esiti in relazione alla
e competenze.
qualifica.
I risultati dell’apprendimento che Maria ha
conseguito nell’azienda all’estero sono valutati
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
dal centro che la accoglie e le vengono L’ECVET permette di validare e di
rilasciati i crediti dell’apprendimento.
riconoscere ai fini della qualifica ciò che
I risultati dell’apprendimento sono riconosciuti Maria ha conseguito in un contesto non
formale e a partire dalla valutazione dei
per la qualifica che intende conseguire.
risultati dell’ apprendimento pregressi.
Che cosa rappresenta ECVET per gli « Organi competenti »?
La natura e il tipo di Organi competenti che possono avere un ruolo nell’implementazione
dell’ECVET variano da Paese a Paese, da un sistema di istruzione e formazione professionale
all’altro, da un sistema di qualifica all’altro.
In ogni Paese, secondo le regole nazionali, gli Organi
competenti, ai livelli appropriati, sono responsabili
della :
•
definizione delle procedure che riguardano il
processo di valutazione, di validazione,
trasferimento e riconoscimento dei risultati
dell’apprendimento (cfr. §2.1) ;
•
presentazione delle qualifiche in termini di
unità relative ai risultati dell’apprendimento
(conoscenze, abilità e competenze);
•
attribuzione di punti di credito ECVET alle
qualifiche e alle unità;
•
decisione di adottare l’ ECVET.
Chi sono gli Organi competenti
per l’ ECVET ?
Ogni
Organo,
istituzione
o
organizzazione nazionale, regionale,
locale
o
settoriale
che,
conformemente alle regole e
pratiche in vigore nel Paese
interessato, è responsabile di una o
più
funzioni
relative
all’implementazione dell’ECVET o
è coinvolta in una o più di queste
funzioni.
La descrizione delle qualifiche in unità relative ai risultati dell’apprendimento
La descrizione delle qualifiche in termini di unità relative ai risultati dell’apprendimento consente
di definire le conoscenze, le capacità e le competenze che caratterizzano ogni qualifica e di
migliorarne la leggibilità sia per la persona che per gli Organi responsabili delle qualifiche sia per i
datori di lavoro. I risultati dell’apprendimento attesi per il conseguimento di una qualifica possono
essere riportati in un catalogo di unità, un repertorio della qualifica o in qualsiasi documento che
illustri la qualifica. Questa prassi è già in uso in diversi sistemi VET in Europa.
ECVET ed EQF
18
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Che cosa è una unità ?
Una unità è un insieme di
conoscenze, abilità e competenze che
costituiscono
una
parte
della
qualifica. L’unità può essere la parte
più piccola di una qualifica e
costituire l’oggetto della valutazione,
validazione
ed
eventualmente
certificata.
Una unità può
appartenere ad una sola qualifica o
essere comune a più qualifiche.
La formulazione e la descrizione delle unità
possono variare a seconda degli approcci e delle
procedure adottate dall’ Organo competente
responsabile della qualifica. Tuttavia, per ciò che
riguarda l’ECVET, le specifiche di una unità
dovrebbero almeno indicare :
• il titolo generale dell’unità ;
• l’elenco delle conoscenze, abilità e
competenze che compongono l’unità;
• i criteri di valutazione dei risultati
dell’apprendimento corrispondenti.
Esiste un’ampia gamma di specifiche e di usi possibili del concetto di unità. Tuttavia, le unità che
comprendono i risultati dell’apprendimento dovrebbero essere :
• leggibili e comprensibili ;
• progettati e organizzati in modo coerente ;
• valutabili.
Il nucleo dell’ECVET: le Unità dei
risultati dell’apprendimento
L’Organo competente determina:
• Il numero,
• La dimensione,
• Le caratteristiche
Unità Unità Unità delle unità
Qualifica
Chi definisce le unità ?
Il numero, il contenuto (la
dimensione) e le caratteristiche
delle unità che costituiscono una
qualifica
sono
definite
dall’Organo/Ente competente di
tale funzione.
Esiste una serie di modi per descrivere le qualifiche in termini di risultati dell’apprendimento.
Quando l’ ECVET sarà adottato, la Commissione europea promuoverà la diffusione delle
metodologie più appropriate oltre allo sviluppo di nuove metodologie..
L’attribuzione dei punti credito
I punti di credito ECVET costituiscono una fonte di informazioni aggiuntiva sotto forma numerica.
Essendo associati alle qualifiche e alle unità, i punti di credito ECVET hanno la funzione di:
– dare una rappresentazione semplice del valore relativo di una unità di risultati
dell’apprendimento rispetto all’intera qualifica. Essi illustrano quindi la proporzione che
rappresenta l’unità in relazione alla qualifica ;
– facilitare il trasferimento dei risultati dell’apprendimento stabilendo un punto di riferimento
comune ai sistemi delle qualifiche.
L'ECVET consentirà l’attribuzione dei punti di credito attraverso approcci e strumenti diversi. I
punti di credito ECVET potrebbero essere attribuiti alle qualifiche e alle unità sulla base dei
seguenti criteri:
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
- la valorizzazione dell’importanza dei contenuti di ogni unità in termini di conoscenze, abilità e
competenze;
- la durata (reale o prevista) di un programma di formazione di riferimento;
- il volume di lavoro (reale o previsto) di un discente in un contesto formale di apprendimento;
- lo sforzo (reale o previsto) di una persona in un contesto di apprendimento informale ;
- la combinazione dei vari criteri.
I punti di credito
Come sono attribuiti i punti di credito ?
Ai fini dell’ECVET, i punti di credito sono
prima attribuiti all’intera qualifica, i punti
vengono poi ripartiti tra le unità in funzione
del valore relativo di ogni unità rispetto
all’intera qualifica.
L’Organo competente attribuisce i punti di credito :
Qualifica
• alla qualifica
X punti di credito
Unità Unità Unità
p.d.c a
p.d.c b
• alle unità
p.d.c. c
I punti di credito (p.d.c) attribuiti alla qualifica sono pari alla somma
dei punti di credito attribuiti a ciascuna unità della qualifica.
Gli Organi competenti per l’attribuzione dei punti di credito potrebbero utilizzare, come indicatore
pratico comune, la convenzione seguente : in media 120 punti di credito si potrebbero associare ai
risultati dell’apprendimento ottenuti in un anno da una persona che intende conseguire una qualifica
in un contesto formale e a tempo pieno. Questa convenzione è puramente indicativa: essa non fissa
una unità di misura assoluta e rigida e non stabilisce né la durata della formazione o
dell’apprendimento, né lo sforzo dell’apprendimento obbligatorio. Essa può essere utilizzata come
punto di riferimento nell’attribuzione dei punti di credito alle qualifiche e alle unità.
Esistono diversi metodi per attribuire punti di credito alle qualifiche e alle unità dei risultati
dell’apprendimento. Da quando l’ECVET sarà adottato, la Commissione europea favorirà la
diffusione dei metodi più appropriati e lo sviluppo di nuovi metodi.
La decisione di adottare ECVET
Decidere il modo in cui le qualifiche potrebbero essere collegate all’ECVET (in particolare per
quello che riguarda la descrizione delle qualifiche in unità e l’attribuzione di punti di credito
ECVET) è uno dei problemi principali per l’effettiva implementazione dell’ECVET.
L’ ECVET implica anche un impegno chiaro da parte degli Organi competenti e delle istituzioni
che erogano il sevizio, formalizzato in ogni Paese ai vari livelli.
Tale coinvolgimento è stato già ampiamente dimostrato nel processo di Bologna per l’istruzione
superiore (HE), in cui l’impegno volontario esplicito ha favorito l’implementazione del sistema
ECTS che, in seguito ad una fase pilota condotta dalla Commissione europea, è ormai una
componente integrante dei sistemi dell’istruzione superiore della maggior parte dei Paesi europei.
Ai fini dell’implementazione dell’ ECVET, gli Organi competenti, nell’ambito della propria
competenza circa l’implementazione del sistema, dovrebbe decidere in quale ambito sarà applicato
ECVET ed EQF
20
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
l’ ECVET e formalizzare la propria decisione al livello appropriato , in conformità con le regole
nazionali vigenti.
Come potrebbe funzionare in pratica ECVET ai fini della mobilità ?
L’ECVET dovrebbe poter essere implementato concretamente nelle situazioni e nei contesti di
apprendimento diversi. Pertanto, l’applicazione, qui di seguito riportata, è data a titolo
esemplificativo ed è presentata in ordine cronologico secondo le fasi principali.
Fase 1 : la costituzione dei partenariati
Al fine di facilitare l’implementazione effettiva dell’ECVET, si potrebbero stabilire accordi o
protocolli di partenariato tra le Istituzioni che erogano il servizio di istruzione e formazione
professionale e/o gli Organi competenti dei vari Stati membri ai rispettivi livelli. Durante questa
fase di avvio, gli accordi di partenariato potrebbero contribuire a creare il clima di fiducia
necessario per assicurare la durata del sistema, il carattere operativo e il trasferimento effettivo dei
risultati dell’apprendimento.
Tali accordi dovrebbero specificare:
- la corrispondenza tra le qualifiche (unità e punti di credito) e/o i processi di apprendimento
previsti dal sistema di trasferimento. I livelli comuni del Quadro europeo delle Qualifiche e dei
titoli (EQF) potrebbero aiutare i partner a stabilire tale corrispondenza;
- i processi di valutazione, di trasferimento e di validazione dei risultati dell’apprendimento (unità o
parti di unità);
- le disposizioni sulla garanzia della qualità.
Il punto chiave dell’accordo del partenariato dovrebbe consistere nel fatto che i risultati
dell’apprendimento, per i quali saranno attribuiti i crediti da uno dei due partner, possano essere
riconosciuti in modo irrevocabile.
Si potrebbero stabilire o articolare gli accordi del partenariato tra gli Organi o Enti di diversa
natura, in funzione del tipo e del grado di cooperazione attesa. Parimenti si potrebbero stabilire
degli accordi tra gli Organi responsabili per la certificazione (Ministeri, rami professionali…) e/o le
reti di Istituzioni che erogano l’Istruzione e Formazione professionale (Camere di commercio,
Camere dei mestieri….) e/o le Istituzioni che erogano l’istruzione e la formazione (centri di
formazione scuole, imprese, Parti sociali …). Questi accordi potrebbero essere generali (ad es. tra
Ministeri) e/o operativi (per esempio tra istituzioni che erogano il servizio di formazione).
Si potrebbero sviluppare modelli di accordo o protocolli di partenariato a livello europeo. Da
quando l’ECVET sarà adottato, la Commissione europea favorirà la progettazione, la diffusione e
l’uso di tali modelli corrispondenti ai fabbisogni delle diverse Parti interessate.
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Fase 2 : la preparazione della mobilità della persona : il contratto formativo
Nel quadro dell’apprendimento formale in particolare, potrebbe risultare necessario stabilire per
ciascuno un contratto formativo individuale. Questo documento dovrebbe specificare i risultati
dell’apprendimento attesi alla fine del periodo di mobilità (unità o parti di unità) e i punti di credito
associati. Questo contratto pedagogico individuale dovrebbe essere stabilito tra la persona e le due
istituzioni partner. Un modello di contratto pedagogico potrebbe essere sviluppato a livello europeo.
Fase 3 : l’attribuzione dei crediti dell’apprendimento alla persona
I crediti dell’apprendimento sono attribuiti sotto forma di unità (o, eventualmente , di parti di unità)
e di punti di credito
associati, dopo la valutazione dei risultati dell’apprendimento.
I crediti dell’apprendimento sono trascritti in un registro dei risultati che riporterà :
- le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
- i punti di credito associati ai risultati
Un modello di registro dei risultati potrebbe essere sviluppato a livello europeo.
Inoltre, i documenti Europass potrebbero essere utilizzati per la registrazione e la trasparenza dei
crediti dell’apprendimento.
Fase 4 : trasferimento, validazione e capitalizzazione dei crediti dell’apprendimento
In conformità con l’accordo del partenariato siglato dai due partner e con il contratto formativo
stabilito con la persona, i crediti dell’apprendimento della persona dovrebbero essere trasferiti, poi
validati dall’istituzione di provenienza e riconosciuti per il conseguimento della relativa qualifica,
attraverso la capitalizzazione, seguendo le regole proprie del sistema di qualifica considerata .
Conclusioni
L’ECVET dovrebbe essere sviluppato e implementato gradualmente su base volontaria, senza
obblighi legali, in quanto non ha funzione di norma. L’applicazione dell’ECVET nei Paesi che
prenderanno la decisione di adozione dovrà tenere conto della legislazione nazionale o regionale e/o
dei regolamenti settoriali esistenti che riguardano le qualifiche.
Moderno e ambizioso per l’approccio centrato sui risultati dell’apprendimento, l’ ECVET include
una serie di principi, regole e convenzioni essenziali per la sua implementazione, ma al tempo
stesso dovrebbe conservare la massima flessibilità nell’ applicazione. Occorre il sostegno
all’implementazione dell'ECVET a breve e a medio termine . Infatti, saranno necessari tempo,
sperimentazioni e studi per migliorarlo gradualmente ed efficacemente e renderlo flessibile, se
necessario, al fine di tenere conto delle peculiarità dei sistemi delle qualifiche in ogni Paese ed
assicurare la diffusione e la promozione delle pratiche e dei metodi più appropriati per la sua
implementazione. Innanzi tutto, si tratterà di assicurare di rendere l’ECVET davvero semplice
nell’uso per le persone ed adeguato ai fabbisogni reali affinché le persone ne facciano
effettivamente uso.
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente
Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento
permanente
Bruxelles, 05.09.2006
COM (2006) 479
2006/0163 (COD)
1) Contesto della proposta
Motivazione e obiettivi della proposta
In un’Europa caratterizzata da rapidi mutamenti tecnologici ed economici e da una popolazione che
invecchia, l’apprendimento permanente è divenuto una necessità.
Saper rinnovare continuamente conoscenze, abilità e competenze dei cittadini, è divenuto cruciale
per mantenere la competitività e la coesione sociale dell’UE.
L’apprendimento permanente è però complicato dalla mancanza di comunicazione e di
cooperazione tra i vari livelli della autorità scolastiche e di formazione e tra i vari paesi. Ne
risultano barriere che impediscono ai singoli cittadini di accedere all’istruzione e alla formazione e
alla possibilità di combinare titoli ottenuti da
istituzioni diverse. Esse rendono difficile i movimenti dei cittadini in seno al mercato del lavoro
europeo e un genuino apprendimento permanente (che attraversi cioè tutti i livelli d’istruzione e
formazione e usi modi d’apprendimento formali, non formali e informali).
Il Consiglio europeo di Lisbona stabilì perciò nel 2000 che maggior trasparenza dei titoli e
apprendimento permanente sarebbero stati le due principali componenti di una iniziativa per
adattare i regimi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza e
alle necessità di posti di lavoro più numerosi e di maggior qualità. Ciò venne ulteriormente
sottolineato dal Consiglio europeo di Barcellona nel
2002 che invocò – quale elemento nella strategia per fare dell’istruzione e formazione europea un
riferimento mondiale di qualità entro il 2010 - l’introduzione di strumenti che conferissero
trasparenza ai titoli. La risoluzione del Consiglio del 2002 sull’apprendimento permanente invitò gli
Stati membri a incoraggiare la cooperazione e a raccordare apprendimento formale, non formale e
informale. Questo è un presupposto per creare uno Spazio europeo dell’apprendimento permanente,
che si richiami ai risultati del processo di Bologna nell’istruzione superiore, e per promuovere
iniziative analoghe nel campo della formazione professionale.
La richiesta di tracciare uno Schema europeo dei titoli (European Qualifications Framework - EQF)
tornò nella relazione provvisoria congiunta del Consiglio e della Commissione del 2004
sull’attuazione del programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010” e, in seno al processo di
Copenaghen, nelle conclusioni del Consiglio del 15 novembre 2004 sulle future priorità di una più
profonda cooperazione europea nel campo dell’Istruzione e della Formazione professionale (IFP).
ECVET ed EQF
23
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Nel contesto del processo di Bologna, la conferenza dei ministri per l’istruzione superiore (Bergen maggio 2005) sottolineò l’importanza della complementarità tra lo Spazio Europeo dell’Istruzione
Superiore e la proposta dell’EQF. Infine, in seno alla strategia rivista di Lisbona, anche gli
orientamenti 2005-2008 per l’occupazione sottolinearono la necessità di offrire percorsi di
apprendimento flessibili e di accrescere le opportunità di mobilità per studenti e apprendisti,
migliorando la definizione e la trasparenza dei titoli, il loro riconoscimento e la convalida
dell’apprendimento non formale e informale. L’EQF è un elemento centrale per cogliere gli
obiettivi dell’UE nel Partenariato di Lisbona per la crescita e l’occupazione.
La presente proposta risponde al mandato politico sopra descritto e all’accento che esso pone
sull’apprendimento permanente. Scopo principale dell’EQF è essere un punto di “traduzione” e di
riferimento neutrale per comparare i titoli tra i vari regimi di istruzione e formazione e approfondire
la cooperazione e la fiducia reciproca tra le relative parti interessate. Ciò aumenterà la trasparenza,
facilitando così il trasferimento e l’uso dei titoli da un regime d’istruzione e formazione all’altro e
indipendentemente dai loro livelli.
Contesto generale
L’Europa è caratterizzata da una grande varietà di regimi e istituzioni d’istruzione e di formazione.
Ciò rispecchia la convinzione, solida ed estesa, che l’istruzione e la formazione devono riflettere
esigenze di apprendimento di tipo locale, regionale e nazionale, e rispondervi. La ricchezza e la
varietà dell’istruzione e della formazione in Europa possono essere viste come un importante
patrimonio e come qualcosa che rende possibile reagire ai mutamenti tecnologici ed economici in
modo rapido ed efficiente.
I Consigli europei di Lisbona e Barcellona hanno visto nella maggior trasparenza dei titoli il
presupposto necessario per trasformare la diversità in un patrimonio. Se i regimi e le istituzioni
d’istruzione e formazione funzionano in modo isolato l’una dall’altra, lungi dall’accrescere
conoscenze, abilità e competenze dei cittadini, ciò porterà invece a frammentarne i percorsi e a
ostacolarli.
La trasparenza dei titoli si definisce come il livello alla cui altezza si può fissare e comparare il loro
valore sul mercato del lavoro, nell’istruzione e nella formazione e in una situazione sociale più
ampia. La trasparenza può allora essere vista come il presupposto necessario per riconoscere i
risultati dell’apprendimento che conducono ai titoli. Una maggior trasparenza è importante perché:
- permette ai singoli cittadini di giudicare il valore relativo dei titoli;
- è un presupposto, e una condizione, per trasferire e accumulare titoli. Perseguire un
apprendimento permanente richiede che i singoli possano combinare titoli acquisiti un
situazioni, regimi e paesi diversi, e servirsene. Regimi trasparenti rendono possibile
vedere come si possano collegare e/o combinare i titoli;
- migliora la capacità dei datori di lavoro di giudicare profilo, contenuto e pertinenza
dei titoli offerti sul mercato del lavoro;
- permette a chi dispensa istruzione e formazione di comparare propri profili e
contenuti a quelli di altri creando così un presupposto importante per garantire la
qualità dell’istruzione e della formazione.
Disposizioni vigenti nel settore della proposta
A livello comunitario esistono varie iniziative per aumentare la trasparenza, fornire assistenza e
facilitare la valutazione dei risultati dell’apprendimento.
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
La decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985 ha introdotto un sistema di
corrispondenze tra i titoli di IFP. In base a tale decisione, sono stati comparati 219 titoli di IFP in 19
campi; i risultati della procedura sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Questo lavoro è risultato logorante e inefficiente, anche a causa dell’approccio troppo centralistico e
della costante e rapida evoluzione dei titoli. Il lavoro svolto a livello europeo ha avuto così scarsi
effetti sugli interessati a livello nazionale e settoriale e ha indotto ad abbandonare l’attuazione della
decisione. L’EQF affronta ora i limiti della decisione del 1985 concentrandosi sul miglioramento
della trasparenza dei titoli con un approccio decentralizzato alla cooperazione che riflette la
crescente complessità delle qualifiche in Europa.
Nell’istruzione superiore, sono stati fatti passi avanti significativi verso la creazione di uno Schema
generale dei titoli. Partendo dai precedenti accordi di Bologna (1999) e Berlino (2003), i ministri
per l’istruzione superiore di 45 paesi europei hanno approvato a Bergen nel maggio 2005 uno
Schema generale dei titoli. Esso contiene descrittori, basati sui risultati dell’apprendimento, per i tre
cicli di istruzione superiore e introduce gamme di credito per il primo e il secondo ciclo. I ministri
si sono inoltre impegnati a elaborare entro il 2010 Schemi nazionali dei titoli per l’istruzione
superiore, affermando l’importanza di una complementarità tra lo Spazio europeo dell’istruzione
superiore e l’EQF.
La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004
relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(Europass), ha introdotto una serie di strumenti europei perché singoli utenti possano descrivere i
loro titoli e competenze. Il futuro sviluppo di Europass dovrà riflettere l’istituzione dell’EQF. Tutti i
documenti Europass, soprattutto il Supplemento Europass al diploma e il Supplemento Europass al
certificato, conterranno chiari riferimenti al corrispondente livello EQF. Con l’attuale Sistema
Europeo di Trasferimento Crediti (ECTS) per l’istruzione
superiore e il nascente Sistema Europeo di Trasferimento Crediti per la formazione professionale
(ECVET) anche persone singole potranno combinare modalità d’istruzione e di formazione di paesi
diversi. ECTS risale a oltre 10 anni fa ed è già ampiamente usato nell’istruzione superiore; ECVET
è ancora in prova e tra breve sarà
oggetto di una consultazione pubblica. Si tratta di due strumenti importanti di aiuto diretto ai
cittadini che cercano di trasferire titoli o unità di titoli al di là dei confini istituzionali e nazionali.
L’EQF, attraverso livelli di riferimento comuni e fiducia reciproca, fornirà una base per potenziare e
aggiornare questi sistemi.
Nel campo della convalida dell’apprendimento non formale e informale, il Consiglio ha convenuto
nel 2004 una serie di principi europei per identificarlo e convalidarlo.
Tali principi sono stati introdotti per approfondire la cooperazione nel campo della convalida e
incoraggiare Commissione, Stati membri e parti sociali a introdurre in modo più sistematico metodi
e sistemi di convalida. L’attuazione dell’EQF deve tener conto di tali principi, soprattutto perché
l’approccio EQF basato sui risultati dell’apprendimento aiuterà la convalida dell’apprendimento
non formale e informale.
Il portale “Ploteus” sulle opportunità di apprendimento (http://ec.europa.eu/ploteus) contribuisce a
una maggior trasparenza dei titoli, informando sulle opportunità di istruzione, formazione e
apprendimento nei paesi europei. I futuri sviluppi di “Ploteus” terranno conto dei livelli di
riferimento introdotti dall’EQF.
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione
Il riconoscimento reciproco dei titoli nel campo delle professioni regolamentate è disciplinato dalla
direttiva 2005/36/CE, del 7 settembre 2005. La direttiva, che consolida, aggiorna e semplifica 15
direttive approvate tra il 1975 e il 1999, istituisce un sistema di riconoscimento automatico dei titoli
ECVET ed EQF
25
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
per professioni con percorsi di formazione armonizzati (medici, infermieri, ostetriche, odontoiatri,
veterinari, farmacisti) e anche per architetti. Per le altre professioni regolamentate (attualmente,
sono regolamentate in uno o più Stati membri della UE circa 800 professioni) le modalità si basano
sul riconoscimento reciproco: una persona qualificata a esercitare una professione in uno Stato
membro, sarà autorizzata a esercitarla in un altro Stato membro. I rispettivi campi di applicazione
della direttiva 2005/36/CE e dell’EQF sono diversi.
L’EQF non garantisce ai migranti il diritto al riconoscimento dei titoli da essi acquisiti in uno Stato
membro e all’esercizio di una professione regolamentata in un altro Stato membro. In tali casi, solo
la direttiva 2005/36/CE impone obblighi giuridicamente vincolanti alle autorità degli Stati membri.
Del riconoscimento reciproco si occupa anche la direttiva 1996/26/CE riguardante l’accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. Una proposta di revisione di tale
direttiva che la Commissione esaminerà nel 2007 dovrà tener conto dell’istituzione dell’EQF.
Infine, il Consiglio europeo del 15-16 ottobre 1999 ha sostenuto che lo statuto giuridico dei cittadini
di paesi terzi, titolari di permessi di soggiorno a lunga scadenza, vada arricchito di una serie di
diritti uniformi, il più possibile vicini a quelli goduti dai cittadini dell’UE. La direttiva del Consiglio
2003/109/CE1 prevede perciò che “Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento
dei cittadini nazionali per quanto riguarda: c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli
professionali secondo le procedure nazionali applicabili”, compreso l’esercizio del diritto alla
mobilità intra-UE garantita da tale direttiva. L’EQF contribuirà dunque a un’efficace applicazione
di questo diritto nelle situazioni in cui non si applica la direttiva 2005/36/CE.
2)
CONSULTAZIONE
DELL’IMPATTO
DELLE
PARTI
INTERESSATE
E
VALUTAZIONE
Consultazione delle parti interessate
Metodi di consultazione, principali settori consultati e profilo generale dei partecipanti
Nel luglio 2005, la Commissione europea ha avviato una consultazione a livello europeo sull’EQF
basata sul documento di lavoro dei servizi della commissione SEC(2005) 957. Un progetto di EQF
è stato posto all’attenzione dei 32 paesi che partecipano al programma di lavoro “Istruzione e
Formazione 2010”, alle parti sociali europee, a organismi settoriali e specializzati, a enti e
associazioni scolastiche nonché a ONG. Nell’ambito della consultazione, il progetto di EQF è stato
anche presentato e discusso in numerose riunioni organizzate da autorità nazionali, parti sociali, enti
settoriali e altri, nel corso dell’autunno 2005. I risultati della consultazione sono stati discussi
durante una conferenza organizzata a Budapest nel febbraio 2006.
Sintesi delle risposte e modi in cui sono state prese in considerazione
La consultazione, che ha raccolto complesse reazioni di una vasta gamma di parti interessate in 31
paesi europei, compresi i paesi candidati, ha confermato il largo consenso di cu gode l’EQF. La
maggior parte dei dichiaranti concorda sulla necessità di un quadro di riferimento comune europeo.
Il consenso è tuttavia subordinato a una serie di prescrizioni e raccomandazioni, fatte proprie da
questa proposta. Il perfezionamento e la semplificazione dei descrittori del livello di riferimento
hanno ottenuto particolari attenzioni.
ECVET ed EQF
26
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Dal 5 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 si è svolta una consultazione pubblica su Internet. Alla
Commissione sono pervenute 125 risposte compresi i risultati di consultazioni nazionali. I risultati
sono disponibili sul seguente sito web:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html.
Ricorso al parere di esperti
Settori scientifici/di competenza interessati
È stato possibile sviluppare la proposta EQF grazie alla massiccia partecipazione di numerosi
esperti internazionali nel campo delle qualifiche e dei quadri di qualifiche.
Metodi applicati
Alla formulazione della proposta EQF hanno contribuito direttamente una serie di studi avviati dal
CEDEFOP e dal gruppo che segue il Processo di Bologna. La relazione del CEDEFOP (2004)
“European reference levels for education and training” si fonda ampiamente su pertinenti ricerche
internazionali in questo campo ed è il primo abbozzo di un quadro che copre la gamma completa
delle qualifiche. La relazione del Gruppo dei Séguiti di Bologna “A Framework for qualifications in
the European Higher Education Area” ha contribuito a individuare e a chiarire le funzioni dell’EQF
soprattutto riguardo ai rapporti tra il livello nazionale e quello europeo. Il progetto EQF presentato
nel luglio 2005 si basava sul lavoro di un gruppo di esperti che ha tenuto 7 riunioni tra l’autunno
2004 e la primavera 2005. Pur guardando agli obiettivi e funzioni globali dell’EQF, esso ha però
prestato molta attenzione a sviluppare livelli di riferimento basati sui risultati dell’apprendimento. Il
gruppo, comprendente rappresentanti di tutti i principali settori dell’istruzione e della formazione
(istruzione e formazione generale, per adulti, professionale e superiore) nonché di aree e parti
sociali, era particolarmente adatto ad affrontare lo sviluppo di un quadro che abbracciasse l’intera
gamma dei titoli, dalla fine dell’obbligo scolastico al livello più alto di istruzione e formazione
accademica e professionale.
In seguito alla consultazione, un altro gruppo di esperti è stato incaricato di produrre una serie
semplificata e rivista di descrittori del livello di riferimento. Questo gruppo ha concordato una
nuova serie di descrittori del livello di riferimento (v. allegato I di questa proposta) e una serie di
definizioni principali che sono alla base della presente raccomandazione.
Principali organizzazioni/esperti consultati
La composizione del gruppo di esperti EQF si trova nel documento di lavoro dei servizi della
Commissione SEC(2005) 957. Per il secondo gruppo che ha lavorato su una serie riveduta di
descrittori del livello di riferimento, si è chiesto a Stati membri, a paesi candidati e del SEE e alle
parti sociali europee di nominare gli esperti. Sono stati firmati 2 contratti esterni per affrettare i
preparativi della proposta EQF e aiutare la Commissione ad analizzare le risposte ottenute dalla
consultazione. Cedefop e Fondazione Europea per la Formazione Professionale hanno affiancato i
lavori, cooperando strettamente con la Commissione, gli esperti esterni e i gruppi di esperti.
Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati
Non sono emersi pericoli potenzialmente gravi con conseguenze irreparabili.
Si è fatto ricorso alla consulenza degli esperti soprattutto per preparare i descrittori del livello di
riferimento di cui all’allegato I della presente proposta.
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Mezzi usati per diffondere pubblicamente il parere degli esperti
I descrittori del livello di riferimento concordati dal gruppo di esperti facevano parte di un
documento presentato al Comitato consultivo per la formazione professionale, che nella riunione
del 21 giugno 2006 ha espresso parere positivo sui principali elementi della proposta.
Valutazione dell’impatto
La prima opzione considerata non comporta alcuna iniziativa (da parte dell’UE) e prevede di
proseguire con le attuali disposizioni per la comparabilità, la trasparenza e il trasferimento dei titoli.
La direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche, continua a disciplinare la mobilità dei
professionisti elencati le cui attività sono regolamentate, ma senza ulteriori iniziative per attività che
non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva. In proposito, gli Stati membri continuano a
cooperare ma in misura limitata e tramite accordi bilaterali se vantaggiosi ma ciò risulta complesso
e scoordinato. Gli interessati continuano a usare nell’istruzione superiore strumenti per la
trasparenza e la mobilità come Europass ed ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System) senza che nessuno di questi fornisca una quadro globale per la cooperazione. Questa
opzione non risponde dunque alle richieste degli Stati membri di un punto di riferimento o di uno
strumento europeo comune.
La seconda opzione sarebbe una comunicazione della Commissione. Essa non è però uno strumento
giuridico e la sua approvazione non coinvolge gli Stati membri o il Parlamento europeo. Tale
opzione non genera dunque il necessario impegno politico degli Stati membri, che hanno
strettamente collaborato con la Commissione nello sviluppo dell’EQF. La sua attuazione a livello
nazionale manca così di vero impatto e di benefici reali.
La terza opzione sarebbe una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell’articolo 150 del
trattato (formazione professionale). Essa non si fonda però sull’articolo 149 del trattato (istruzione)
e non può dunque riflettere l’istruzione e la della formazione nella loro duplice funzione di
componenti e obiettivi dell’EQF in prospettiva dell’apprendimento permanente. Pur usando uno
strumento giuridico, essa non coinvolge, come nell’opzione 2, gli Stati membri o il Parlamento
europeo nell’adozione formale della proposta facendo mancare quell’impegno nell’attuazione a
livello nazionale che è decisivo per il successo e lo slancio permanente dell’EQF.
La quarta opzione sarebbe di lanciare l’EQF con lo strumento legislativo di una raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato; si raccomanda
cioè agli Stati membri di usare l’EQF su base volontaria come uno strumento di traduzione che
compara le qualifiche, aiutandone la trasparenza e la trasferibilità in tutta Europa.
La quinta opzione sarebbe di lanciare l’EQF con lo strumento legislativo di una decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell’articolo 150 del trattato. Senza l’articolo 149,
presenta lo stesso svantaggio dell’opzione 3 (esclude l’istruzione) e sarebbe una decisione che
adotta principi e obblighi per gli Stati membri che riferiscono i propri schemi nazionali all’EQF.
Esiste invece un consenso pressoché unanime delle parti interessate (Stati membri, parti sociali,
settori e altre) sul fatto che l’EQF debba essere del tutto volontario.
La Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto, la cui relazione sarà diffusa sul sito Web
della Commissione.
ECVET ed EQF
28
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Sintesi delle misure proposte
La raccomandazione proposta fa dell’EQF uno strumento di riferimento per comparare i livelli dei
titoli nei rispettivi Schemi nazionali e in quelli messi a punto dalle organizzazioni settoriali
internazionali. Le componenti principali dell’EQF sono un gruppo di livelli di riferimento europei,
descritti come risultati dell’apprendimento, nonché una serie di meccanismi e principi per la
cooperazione volontaria.
Si raccomanda agli Stati membri di usare l’EQF come strumento di riferimento per comparare i
livelli dei titoli tra i vari schemi, legare i propri schemi all’EQF riferendo i livelli di qualifica ai
corrispondenti livelli EQF ed eventualmente per sviluppare uno schema nazionale dei titoli. Inoltre,
le nuove qualifiche e i documenti Europass dovranno contenere un chiaro riferimento a un
appropriato livello EQF. Nelle situazioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle
qualifiche professionali, questi riferimenti non devono tuttavia ledere i diritti dei migranti. Si
raccomanda inoltre agli Stati membri di usare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento
per definire e sviluppare le qualifiche, promuovere la convalida dell’apprendimento non formale ed
informale e designare un centro nazionale EQF che aiuti e coordini la relazione tra schema
nazionale dei titoli ed EQF e di servirsi, in particolare, di meccanismi di garanzia della qualità e di
procedure trasparenti.
La proposta invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri e le organizzazioni di settore
internazionali nell’uso dell’EQF, a costituire un gruppo consultivo EQF che dia coerenza globale
alla cooperazione e a controllare l’attuazione dell’EQF ai fini di un eventuale esame della
raccomandazione a 5 anni dalla sua adozione. Tale gruppo sarà composto da rappresentanti dei
centri nazionali EQF, delle parti sociali europee ed eventualmente di altre parti interessate.
Fondamento giuridico
L’EQF viene proposto ai sensi di entrambi gli articoli 149 e 150 perché ha un doppio fine,
comprendente componenti e obiettivi sia per l’istruzione che per la formazione professionale, i quali
hanno pari importanza nella prospettiva dell’apprendimento permanente dell’EQF. Esso sostiene
l’istruzione e la formazione professionale e incoraggia la mobilità dando la possibilità di trasferire i
titoli dei cittadini da uno schema nazionale all’altro e dall’istruzione generale all’istruzione
superiore e alla formazione professionale. Esso incoraggia la cooperazione tra Stati membri e aiuta
e completa la loro azione.
Principio di sussidiarietà
Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non riguarda un campo di competenza
esclusivo della Comunità.
Gli obiettivi della proposta non possono essere colti in misura sufficiente dagli Stati membri per i
seguenti motivi: la principale funzione dell’EQF è facilitare la traduzione e la comparabilità tra i
titoli rilasciati dalle autorità nazionali; in quanto problema sovranazionale, non può essere risolto
dagli Stati membri, soprattutto a causa della mancanza di fiducia reciproca tra parti interessate
nazionali e settoriali che genera mancanza di trasparenza e ostacola il trasferimento dei titoli.
L’azione comunitaria potrà meglio cogliere gli obiettivi della proposta per i seguenti
motivi:
– i problemi di trasparenza e di trasferimento dei titoli esistono in tutti gli Stati membri e non
possono essere risolti a livello solo nazionale o settoriale;
ECVET ed EQF
29
Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
– se i 25 Stati membri dovessero negoziare, separatamente e in modo non coordinato, accordi
bilaterali sull’oggetto di questa raccomandazione con gli altri Stati membri, si creerebbe a livello
europeo un quadro estremamente complesso e non trasparente;
– la proposta offre alla cooperazione tra Stati membri un punto di riferimento e uno schema comuni;
queste funzioni non possono essere garantite da azioni a livello nazionale.
La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.
Principio di proporzionalità
La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente:
essa rispetta il principio di proporzionalità perché non sostituisce né definisce titoli e/o schemi di
titoli nazionali e lascia l’attuazione della raccomandazione agli Stati membri.
Si useranno sistemi di relazione esistenti, riducendo al minimo l’onere amministrativo.
Scelta degli strumenti
Strumento proposto: raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Altri strumenti non sarebbero altrettanto efficaci. In particolare, oltre alla raccomandazione, la
Commissione ha anche considerato le possibilità di una comunicazione della Commissione e di una
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. V. sopra, alla sezione valutazione d’impatto.
4) INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia
La proposta comprende una clausola di riesame.
Spazio economico europeo
L’atto proposto riguarda una materia che interessa l’SEE e andrà quindi ad esso esteso.
Esposizione dettagliata della proposta
L’elemento centrale dell’EQF è costituito da una serie di 8 livelli di riferimento che fungono da
punto comune e neutro di riferimento per gli enti di istruzione e formazione a livello nazionale e
settoriale. Gli 8 livelli coprono l’intera gamma dei titoli, da quelli ottenuti al termine dell’istruzione
e della formazione obbligatoria a quelli assegnate ai più alti livelli di istruzione e formazione
accademica e professionale. In quanto strumento che promuove l’apprendimento permanente,
l’EQF comprende istruzione
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
generale e per adulti, istruzione e formazione professionale e istruzione superiore. I livelli da 5 a 8
contengono un chiaro riferimento ai livelli definiti nello schema per lo Spazio europeo
dell’Istruzione Superiore nel contesto del processo di Bologna.
Gli 8 livelli di riferimento EQF sono descritti in base ai risultati dell’apprendimento: questi sono
intesi nell’EQF come dimostrazione di ciò che un discente sa, capisce ed è in grado di fare al
termine di un apprendimento. Ciò riflette un’importante differenza nel modo di concepire e
descrivere l’istruzione, la formazione e l’apprendimento. Il fatto di puntare sui risultati
dell’apprendimento introduce un linguaggio comune che rende possibile comparare i titoli secondo
il loro contenuto e il loro profilo e non secondo metodi e processi di acquisizione. Nell’EQF i
risultati dell’apprendimento sono definiti da una combinazione di conoscenze, abilità e competenze.
L’equilibrio tra questi elementi varia da titolo a titolo poiché l’EQF copre tutte i titoli a tutti i livelli,
sia accademici che professionali. Usare i risultati dell’apprendimento per descrivere i livelli dei
titoli facilita la convalida dell’apprendimento acquisito al di fuori dell’istruzione formale e degli
enti di formazione, considerato un elemento chiave dell’apprendimento permanente.
L’EQF è anche uno schema di cooperazione e uno strumento per rafforzare la fiducia reciproca tra
parti nazionali interessate e tra enti internazionali settoriali addetti all’istruzione e alla formazione.
Perché l’EQF abbia successo occorre che gli enti di istruzione e formazione nazionali e le parti
settoriali interessate vi si impegnino su base volontaria.
Useranno l’EQF in primo luogo gli enti che elaborano schemi e sistemi di qualifiche nazionali e/o
settoriali. L’EQF sarà utile a cittadini singoli, datori di lavoro e personale di istruzione e formazione
solo dopo che a livello nazionale e/o settoriale sarà stato effettuato il processo di riferimento.
Riguardo alla partecipazione dei settori, l’EQF offre alle organizzazioni settoriali internazionali
l’occasione per riferire all’EQF i loro schemi delle qualifiche. Obiettivo principale per i settori è
sviluppare legami più stretti tra gli schemi nazionali delle qualifiche e le qualifiche settoriali
internazionali emergenti.
Una maggior fiducia reciproca nella cooperazione tra le varie parti che effettuano istruzione e
formazione si fonderà su procedure e criteri comuni. A tal fine, le decisioni sui riferimenti all’EQF
di un titolo nazionale o settoriale vanno rese pubbliche.
L’istituzione, poi, di un organo consultivo europeo, che rappresenti tutti i paesi che usano l’EQF, è
un altro importante elemento per promuovere approcci comuni.
Nel decidere di usare l’EQF a livello nazionale e settoriale occorre impegnarsi a garantire la qualità.
Garantire la qualità a tutti i livelli d’istruzione e formazione, e verso la stessa cooperazione, è un
elemento decisivo per sviluppare la fiducia reciproca. L’attuazione dell’EQF deve perciò tener
conto delle conclusioni sulla garanzia della qualità nell’istruzione e formazione professionale
adottate dal Consiglio il 28 maggio 2004 e della raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sul proseguimento della cooperazione europea in
materia di certificazione della qualità nell’istruzione superiore.
L’EQF richiede coordinamento a livello nazionale. Dal punto di vista dell’EQF, lo sviluppo di
schemi nazionali delle qualifiche aumenta le possibilità del suo successo. Affinché il processo di
attuazione sia coerente, soprattutto per i riferimenti ai livelli EQF dei livelli nazionali e settoriali di
qualifica, occorrerà sviluppare, attraverso test, esperimenti e cooperazione diretta, dei materiali
ausiliari e d’orientamento da usare a livello settoriale, nazionale ed europeo. La proposta
raccomanda di riferire i sistemi nazionali dei titoli all’EQF entro il 2009 e di indicare, per i nuovi
titoli e i documenti Europass, il riferimento al rispettivo livello EQF entro il 2011.
Va anche prestata molta cura all’impatto sulla classificazione di conoscenze, abilità e competenze
dell’approccio basato sui risultati dell’apprendimento, usato dall’EQF. Futuri aggiornamenti di
classificazioni e nomenclature statistiche, come ISCED 97, che aiutano a misurare i risultati
dell’istruzione e della formazione, dovranno pertanto tener conto di ciò.
La Commissione e agenzie come il Cedefop e la Fondazione europea per la formazione
professionale dovranno sostenere e agevolare a livello europeo le attività di questo tipo.
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
2006/0163 (COD)
Proposta di
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla
costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento
permanente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 149, paragrafo 4, e
l’articolo 150, paragrafo 4,
• vista la proposta della Commissione2,
• visto il parere del Comitato economico e sociale europeo3,
• visto il parere del Comitato delle regioni4,
• deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato5,
• considerando quanto segue:
(1) Lo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze dei cittadini, è fondamentale per la
competitività e la coesione sociale della Comunità. A tal fine, occorre promuovere e migliorare, a
livello nazionale e comunitario, la partecipazione all’apprendimento permanente e l’uso delle
Qualifiche e dei Titoli
(2) Le Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 hanno stabilito che una maggior
trasparenza delle qualifiche doveva essere una delle componenti principali necessarie per adeguare i
sistemi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza. Inoltre il
Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha chiesto sia una più stretta cooperazione con il settore
universitario sia una maggiore trasparenza e metodi di riconoscimento nel campo dell’istruzione e
formazione professionale.
(3) La risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente6 invitava la
Commissione, insieme al Consiglio e agli Stati membri, a sviluppare un quadro per il
riconoscimento delle qualifiche sia per l’istruzione che per la formazione, fondato sui risultati del
processo di Bologna e promuovendo iniziative analoghe nel campo della formazione professionale.
(4) Il Rapporto congiunto del Consiglio e della Commissione sull’implementazione del programma
di lavoro Istruzione e Formazione 2010, adottato nel 2004 e 2006, hanno sottolineato la necessità di
sviluppare un Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European Qualifications Framework EQF ).
(5) Nell’ambito del processo di Copenaghen, le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri, in seno al Consiglio del 15 novembre 2004 sulle future priorità per una
maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, hanno dato
priorità allo sviluppo di un Quadro Europeo delle Qualifiche aperto e flessibile, fondato sulla
trasparenza e sulla fiducia reciproca, quale riferimento comune sia per l’istruzione che per la
formazione.
(6) I Consigli europei di Bruxelles del marzo 2005 e del marzo 2006 hanno sottolineato
l’importanza di approvare un Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli.
(7) La presente raccomandazione tiene conto della Decisione 2241/2004/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)7, e della raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del […] sulle competenze chiave per l’apprendimento
permanente8.
(8) La presente raccomandazione è compatibile con il Quadro per l’ Area Europea dell’Istruzione
Superiore e con i descrittori dei cicli,, approvati dai Ministri per l’istruzione superiore, riuniti a
Bergen nel maggio 2005.
(9) La presente raccomandazione non si applica alle situazioni, di cui alla Direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, che conferisce diritti e doveri sia alla competente autorità nazionale sia al migrante. Il
riferimento ai livelli del Quadro europeo delle qualifiche non dovrebbe influire sull’accesso al
mercato del lavoro, se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla
Direttiva 2005/36/CE.
(10) L’obiettivo delle presenti raccomandazioni è di istituire un quadro di riferimento comune che
funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle Qualifiche e dei Titoli e i rispettivi
livelli, sia per l’istruzione generale e superiore che per l’istruzione e la formazione professionale.
Ciò aumenterà la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle Qualifiche e dei Titoli del
cittadino nei vari Stati membri.. L’EQF dovrebbe consentire inoltre alle organizzazioni settoriali
internazionali di mettere in relazione i propri sistemi di qualifica con un punto di riferimento
comune, facilitando così la collocazione di queste Qualifiche e Titoli nei sistemi nazionali delle
Qualifiche e dei Titoli.. Le presenti raccomandazioni contribuiscono quindi al conseguimento degli
obiettivi più ampi di promuovere l’apprendimento permanente e di aumentare la mobilità dei
lavoratori e dei discenti.
(11) La presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 5 del
trattato, considerato che l’ obiettivo è sostenere e completare l’azione degli Stati membri facilitando
un’ulteriore cooperazione tra essi per aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e
l’apprendimento permanente. La presente raccomandazione è conforme al principio di
proporzionalità, di cui al suddetto articolo, perché non sostituisce né definisce Qualifiche e Titoli
e/o quadri delle Qualifiche e dei Titoli nazionali. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli non
descrive titoli specifici o competenze della persona e una particolare qualifica e/o titolo vanno posti
all’appropriato livello del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli tramite il sistema nazionale
delle Qualifiche e dei Titoli.
RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:
1. di usare l’EQF come uno strumento di riferimento per confrontare i livelli delle Qualifiche e dei
Titoli dei diversi sistemi delle Qualifiche e dei Titoli in una prospettiva di apprendimento
permanente;
2. di rapportare il sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli all’EQF entro il 2009,
segnatamente collegare in modo trasparente i livelli delle Qualifiche e dei Titoli nazionali ai livelli
di cui all’allegato I e sviluppare un Quadro nazionale delle Qualifiche e dei Titoli, ove possibile,
secondo la legislazione e le procedure nazionali;
3. di garantire che, entro il 2011, tutte le nuove Qualifiche e i Titoli e i documenti dell’Europass
rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento all’appropriato livello del
Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli;
ECVET ed EQF
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Officina Pittini per la Formazione – Progetto Alternanza Scuola Lavoro
4. di usare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento nel definire e descrivere le
Qualifiche e i Titoli, e di promuovere la validazione dell’apprendimento non formale e informale, in
base ai principi europei comuni, concordati nelle Conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004;
5. di designare un centro nazionale che sostenga e coordini i rapporti tra il sistema nazionale delle
Qualifiche e dei Titoli e il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli.
Il centro dovrebbe svolgere le seguenti funzioni:
(a) collegare i livelli delle Qualifiche e dei Titoli nazionali a quelli del Quadro europeo delle
Qualifiche e dei Titoli descritti nell’allegato I;
(b) promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità per l’istruzione e la formazione
definiti nell’allegato II nel collegare il sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli al Quadro
europeo delle Qualifiche e dei Titoli;
(c) assicurare che il metodo usato per collegare i livelli delle Qualifiche e dei Titoli nazionali al
Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli sia trasparente e che le decisioni che ne derivano
vengano pubblicate;
(d) orientare le parti interessate sulle modalità necessarie per rapportare le Qualifiche e i Titoli
nazionali, al Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli attraverso il sistema nazionale delle
Qualifiche e dei Titoli;
(e) assicurare ,in base alla legislazione e alle prassi nazionali, la partecipazione di tutti le parti
interessate a livello nazionale, comprese, le istituzioni dell’istruzione superiore e dell’istruzione e
formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti sulla comparazione e l’uso delle
Qualifiche e dei Titoli a livello europeo.
6. Ai fini della raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:
(a) “Qualifica” indica il risultato formale di un processo di valutazione e validazione, che viene
rilasciato quando l’ente competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell’
apprendimento in base a standard predefiniti;
(b) “Sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli” indica il complesso di attività di uno Stato
membro con cui esso riconosce l’apprendimento e gli altri meccanismi che mettono in relazione
l’istruzione e la formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Ciò comprende lo sviluppo e
l’implementazione di accordi e processi istituzionali riguardanti la garanzia della qualità, la
valutazione e il rilascio delle Qualifiche e dei Titoli. Un sistema nazionale delle Qualifiche e dei
Titoli può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale delle
Qualifiche e dei Titoli;
(c) “Quadro nazionale delle Qualifiche e dei Titoli” indica uno strumento di classificazione delle
Qualifiche e dei Titoli secondo una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di
apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle Qualifiche
e dei Titoli e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle Qualifiche
e dei Titoli rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
(d) “Settore” indica il raggruppamento di attività professionali in base alla loro funzione economica,
prodotto, servizio o tecnologia principale;
(e) “Organizzazione settoriale internazionale” indica un’associazione di organizzazioni nazionali,
tra cui ad esempio gli enti dei datori di lavoro e professionali, che rappresentano gli interessi dei
settori nazionali;
(f) “Risultati dell’apprendimento” indicano la attestazione di ciò che un discente conosce, capisce e
può fare al termine di un processo d’apprendimento e sono definiti in termini di conoscenze, abilità
e competenze;
(g) “Conoscenze” indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un
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settore di studio o di lavoro. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European
Qualifications Framework - EQF), le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
(h) “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli, le abilità
sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti );
(i) “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale., Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli le “competenze” sono descritte in
termini di responsabilità e autonomia.
APPROVANO L’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:
1. Sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei compiti di cui sopra e le organizzazioni
settoriali internazionali nell’uso dei livelli e dei principi di riferimento del Quadro europeo delle
Qualifiche e dei Titoli come precisato in questa raccomandazione, soprattutto con iniziative di
cooperazione e sperimentazione e sviluppando materiale di supporto e di orientamento.
2. Istituire un gruppo consultivo europeo del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (che
rappresenti i centri nazionali, le parti sociali europee ed altri attori del processo, come di
competenza) al fine di monitorare coordinare e garantire la qualità e la coerenza complessiva del
processo di riferimento dei sistemi delle Qualifiche e dei Titoli al Quadro europeo delle Qualifiche
e dei Titoli.
3. Monitorare i provvedimenti presi in risposta alle presenti raccomandazioni e riferire, 5 anni dopo
la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esperienza acquisita e sulle implicazioni
future, compreso l’eventuale riesame della presente Raccomandazione.
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ALLEGATO II
Principi di garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione
Il livello di qualità necessaria a garantire l’affidabilità e il miglioramento dell’istruzione e della
formazione va elaborato conformemente ai seguenti principi:
– politiche e procedure a garanzia della qualità devono coprire tutti i livelli dei sistemi di
istruzione e di formazione;
– la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle istituzioni di
istruzione e di formazione;
– la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o dei
programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterne;
– gli enti o le agenzie di controllo esterne che effettuano valutazioni a garanzia della qualità
andranno esaminate regolarmente;
– la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensione dei
processi e degli output, evidenziando gli output e i risultati dell’apprendimento;
– i sistemi di garanzia della qualità comprenderanno i seguenti elementi:
o obiettivi e norme chiari e misurabili;
o orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate;
o risorse adeguate;
o metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;
o sistemi e procedure per la rilevazione del “feedback” , per introdurre miglioramenti;
o risultati delle valutazioni ampiamente accessibili.
– le iniziative internazionali, nazionali e regionali a garanzia della qualità vanno coordinate per
mantenere il profilo, la coerenza, le sinergie e l’analisi dell’intero sistema;
– la garanzia della qualità sarà frutto di un processo di cooperazione attraverso tutti i livelli e i
sistemi di istruzione e formazione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, negli Stati
membri e nell’intera Comunità;
– orientamenti a garanzia della qualità a livello comunitario potranno fornire dei punti di
riferimento per le valutazioni e le attività di apprendimento fra pari.
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Lo studio è opera di Luca Dordit.
Tra i principali enti per i quali ha svolto attività professionale figurano il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR), Direzione Centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca della
Regione Friuli - Venezia Giulia, EVTA (European Vocational Training Association), EUCIS (The European
Civil Society), Università degli studi di Trieste, Provincia di Gorizia, Formez, IRES Friuli - Venezia Giulia ,
ENAIP nazionale, Istituto Internazionale Maritain, IRES FVG.
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