PRG 5 - sito in costruzione

Transcript

PRG 5 - sito in costruzione
Comune di GIAVERA DEL MONTELLO
Provincia di TREVISO
Elaborato
Progetto
5
P.R.G.
Scala
Normativa specifica
per la zona del Montello
Variante Parziale - comma 9 lett. "c" art. 50 L.R. 61/85
ADEGUAMENTO AL PIANO D'AREA DEL MONTELLO
Il Progettista:
dott. arch. Bruno Goggi
ordine architetti Treviso n° 302
...........................
Il Responsabile del
Settore Tecnico:
...........................
Consulenti:
dott. geologo Eros Tomio
dott. agr. Gino Bolzonello
dott. biologo Cima Luigi
Collaborazione:
studio UNITEC COOP Sc
piazza Negrelli 1 Montebelluna (TV)
tel. 0423 609041 [email protected]
adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 26/06/2006
confermato e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 30/11/2006
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
COMUNE di GIAVERA del MONTELLO
VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
INDICE.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI ....................................................................5
ART. 1
ART. 2
ART. 3
a)
b)
ART. 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ART. 5
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G........................................5
ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.R.G.. ..............................................................5
RAPPORTI CON IL VIGENTE P.R.G. E NUOVE DEFINIZIONI .................................7
Rapporti con il PRG vigente e adottato.......................................................................7
Nuove definizioni........................................................................................................8
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE...............................................13
POSIZIONE E FORMA DEGLI EDIFICI. ..................................................................13
PORTICI ..................................................................................................................14
COPERTURE...........................................................................................................14
MURATURE E RIVESTIMENTI ESTERNI................................................................15
APERTURE E SERRAMENTI ..................................................................................15
POGGIOLI ...............................................................................................................15
DECORAZIONI E RECINZIONI................................................................................15
PIANI INTERRATI....................................................................................................16
PERTINENZE SCOPERTE ......................................................................................16
COSTRUZIONI PARTICOLARI ................................................................................17
ANNESSI RUSTICI ..................................................................................................17
RISPETTO DELLE DIRETTIVE 92/43CEE E 79/409/CEE - D.P.R. 08/09/1997
N° 357 - D.M. 03/04/2000 - D.G.R.V. 22/06/2001 N° 1662 - D.G.R.V.
04/10/2002 N° 2803 – VALUTAZIONE D’INCIDENZA. .............................................18
TITOLO II FRAGILITÀ..........................................................................................19
ART. 6
1.
2.
3.
ART. 7
1.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
2.
3.
8
1.
2.
3.
4.
9
1.
2.
10
1.
2.
3.
4.
11
12
1.
2.
AMBITI AD ELEVATA FRAGILITÀ GEOLOGICA.....................................................19
Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale con pendenze inferiori al
20%..........................................................................................................................19
Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale con pendenze superiori al
20%;.........................................................................................................................20
Ambito dei terreni a forte pendenza..........................................................................20
AREE ED ELEMENTI A RISCHIO GEOLOGICO. ....................................................21
Orlo di scarpata di erosione, orlo di scarpata di terrapieno, solco di erosione e
relative ripe. .............................................................................................................21
Valle chiusa..............................................................................................................22
Doline e doline complesse........................................................................................22
AREE A RISCHIO IDRAULICO. ...............................................................................23
Aree soggette a rischio idraulico e soggette ad esondazione ....................................23
Letto di massima piena del 1960-1967 .....................................................................24
Area golenale ...........................................................................................................24
Aree soggette a vincolo idrogeologico ......................................................................24
CORSI D’ACQUA E OPERE DI DIFESA. .................................................................25
Fiume Piave, canali artificiali e torrenti.....................................................................25
Gli argini ..................................................................................................................26
RISORSE IDRICHE. ................................................................................................26
Lame, stagni e sorgenti ............................................................................................27
Fontana pubblica......................................................................................................28
Cisterne e depositi....................................................................................................28
Risorsa idrica dismessa............................................................................................28
ECOSISTEMI DI GROTTA.......................................................................................29
INFRASTRUTTURE E SITI A RISCHIO. ..................................................................30
Zone di rispetto tecnologiche: elettrodotti – metanodotti – oleodotti ..........................30
Strutture e impianti militari .......................................................................................31
TITOLO III SISTEMA INSEDIATIVO ED AGRICOLO DEL MONTELLO .............32
ART. 13
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI – MARGINI DI SVILUPPO DEGLI
INSEDIAMENTI........................................................................................................32
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
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COMUNE di GIAVERA del MONTELLO
VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
CLASSIFICAZIONE IN ZONE URBANISTICHE .......................................................33
ART. 14
CAPO
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
I
15
16
17
18
19
FINALITÀ NORMATIVE E IDENTIFICAZIONE.........................................................35
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE..........................................................................35
ATTUAZIONE. .........................................................................................................36
INTERVENTI AMMISSIBILI SULL'ESISTENTE EDIFICATO....................................38
INTERVENTI AMMESSI SUI FABBRICATI ESISTENTI IN RELAZIONE AL
RISPETTIVO GRADO DI PROTEZIONE. ................................................................39
NORME ATTUATIVE GENERALI. ...........................................................................40
AREE SCOPERTE...................................................................................................42
Aree a verde privato e Z.T.O. A2 .............................................................................42
Aree di pregio storico-monumentale (ambiti L. 1089/39 – ora D.Lgs. 42/04). ............42
Aree di rispetto e tutela ambientale (ambiti dei fabbricati segnalati nell’elenco
ville venete). ............................................................................................................42
Aree di valore vegetazionale ....................................................................................43
Beni segnalati nell’elenco regionale delle Ville venete..............................................43
FABBRICATI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE ESTERNI ALLE Z.T.O. “A”
ED ALLE Z.T.O. “E” AGRICOLE. .............................................................................43
ART. 20
ART. 21
1
2
3
4
5
ART. 22
CAPO
II
ART. 23
1
2
3
4
5
III
ART. 25
IV
ART. 26
1
2
3
4
CAPO
Pagina
2
ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA - ZONE RICETTIVE
(D3 – D3.1 – AGRITURISMI – BED AND BREAKFAST) ..............................50
ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI ESISTENTI IN ZONA
IMPROPRIA.............................................................................................................50
ZONE RICETTIVE (D3 – D3.1 – AGRITURISMI – BED AND BREAKFAST) ............51
Z.T.O. D3 - D3.1 - AGRITURISMI - ATTREZZATURE RICETTIVE CON
SPECIFICA NORMATIVA. .......................................................................................53
Z.T.O. D3 - D3.1 ......................................................................................................53
Z.T.O. D3.................................................................................................................53
Z.T.O. D3.1 ..............................................................................................................54
AGRITURISMI .........................................................................................................58
ART. 27
ART. 28
ART. 29
1
2
3
4
ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (C2.2) .........................................48
ZONE DI ESPANSIONE INEDIFICATE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E
SERVIZI DI TIPO “C2.2”. .........................................................................................48
Individuazione..........................................................................................................48
Destinazione d’uso ...................................................................................................48
Tipologie d’intervento ...............................................................................................48
Parametri urbanistici. ...............................................................................................49
Normative specifiche dei singoli ambiti.....................................................................49
1
2
3
4
5
CAPO
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (C1.2 - C1.3) ......................44
ZONE RESIDENZIALI
DI ESPANSIONE CON EDIFICAZIONE
PREESISTENTE “C1.2” ..........................................................................................44
Individuazione..........................................................................................................44
Destinazione d’uso ...................................................................................................44
Tipologie d’intervento ...............................................................................................44
Parametri urbanistici ................................................................................................45
ZONE
RESIDENZIALI
CON
EDIFICAZIONE
PREESISTENTE
E
LOCALIZZATE AI MARGINI DEGLI AGGREGATI RESIDENZIALI, DI TIPO
"C1.3".......................................................................................................................45
Individuazione..........................................................................................................45
Destinazione d’uso ...................................................................................................45
Tipologie d’intervento ...............................................................................................46
Accessi e viabilità.....................................................................................................46
Parametri urbanistici ................................................................................................47
1
2
3
4
ART. 24
CAPO
ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO AMBIENTALE ..........................35
V
ZONE AGRICOLE (E) .................................................................................59
ZONE AGRICOLE COLLINARI ................................................................................59
Riferimenti con il piano d’area ..................................................................................59
Vincolo delle superfici. .............................................................................................60
Destinazioni d’uso ....................................................................................................60
Annessi rustici ..........................................................................................................60
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
COMUNE di GIAVERA del MONTELLO
VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
Riaccorpamento dei volumi diversi...........................................................................61
Allevamenti a carattere civile-aziendale ...................................................................61
Allevamenti zootecnici intensivi esistenti..................................................................62
Elementi detrattori del paesaggio .............................................................................62
Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo ...............................................64
Fabbricati abbandonati .............................................................................................64
Tutela dei beni culturali ed ambientali. .....................................................................65
Vigneti......................................................................................................................66
NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE SOTTOZONE.........................................67
Zona E1 ...................................................................................................................67
Zona E2 ...................................................................................................................68
Zona E3 ...................................................................................................................69
5
6
7
8
9
10
11
12
ART. 30
1.
2.
3.
CAPO
VI
ZONE PER ATREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (F) ...................... 70
ART. 31
AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI SOCIALI. ................................................70
1 Fa. Aree per l’istruzione..................................................................................................70
2 Fb. Aree per attrezzature di interesse comune................................................................71
3 Fc. Aree attrezzate a parco gioco e sport .......................................................................72
4 Fd. Aree di parcheggio ...................................................................................................73
5
Ambiti per lo sport e il tempo libero in ambito collinare.............................................74
6
Zone a vincolo cimiteriale.........................................................................................77
CAPO VII
ART. 32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E PERCORSI TEMATICI. ........... 78
VIABILITÀ E PERCORSI TEMATICI. .......................................................................78
la strada “Panoramica” SP 77 - Via Riviera Piave ....................................................80
la dorsale SP 144 .....................................................................................................81
lo stradone del Bosco - Via Pedemontana ................................................................81
le prese tradizionali: .................................................................................................82
i percorsi ciclo-pedonali; ...........................................................................................82
la pista ciclabile del Montello;...................................................................................82
i percorsi naturalistici;...............................................................................................83
i percorsi panoramici; ...............................................................................................83
l’ippovia;...................................................................................................................84
Punti panoramici. .....................................................................................................84
Punti panoramici da Castelliere ................................................................................84
Tratti panoramici ......................................................................................................84
Parcheggi scambiatori..............................................................................................85
TITOLO IV TUTELA DELL’AMBIENTE ...............................................................86
CAPO
I
SISTEMA DELLE VALENZE ECOLOGICHE E FAUNISTICHE ................... 86
9.
10.
11.
SISTEMA DELLE VALENZE FAUNISTICHE............................................................86
ecosistema boschivo ................................................................................................86
ecosistema dei prati stabili .......................................................................................87
ecosistema ripario-fluviale;.......................................................................................88
agroecosistema collinare tipico;................................................................................88
agroecosistema delle colture specializzate intensive; ...............................................89
ecosistema di grotta; ................................................................................................89
fascia di ecotono; .....................................................................................................89
Area carsica e golenale di particolare interesse geologico, idrogeologico e
biologico...................................................................................................................90
Valli umide. ..............................................................................................................90
Punto di permeabilità faunistica................................................................................91
Barriera faunistica. ...................................................................................................91
ART. 33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CAPO
II
ART. 34
1.
2.
3.
SISTEMA DELLE VALENZE STORICO – PAESAGGISTICHE,
CULTURALI E AMBIENTALI ........................................................................ 92
SISTEMA DEI BOSCHI E DEGLI ELEMENTI ARBOREI E FLORISTICI. .................92
area boscata a robinia dominante e robinia mista.....................................................92
bosco di elevato valore biogenetico e naturalistico Querceto, Castagneto, e
golenale – ripariale ad ontani e pioppi; .....................................................................94
grandi alberi. ............................................................................................................96
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
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COMUNE di GIAVERA del MONTELLO
VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
4.
5.
6.
7.
ART. 35
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ART. 36
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ART. 37
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
ART. 38
1)
2)
ART. 39
ART. 40
siepi, alberate...........................................................................................................96
termini arborei ..........................................................................................................96
filari alberati .............................................................................................................97
impianti di aucupio ...................................................................................................97
SPECIE VEGETALI .................................................................................................97
Specie arbustive e basso arboree indicate per le siepi..............................................98
Specie arboree indicate per suoli profondi e mesici ..................................................98
Specie arboree per suoli mesici e idrici di ambienti umidi e freschi...........................99
Specie arboree per suoli superficiali xerici con esposizione soleggiata.....................99
Specie indicate per gli ambiti rurali:..........................................................................99
Specie da riservare per l’ambito planiziale, in particolare lungo i corsi d’acqua:...... 100
Specie da escludere...............................................................................................100
SISTEMA DEI PAESAGGI AGROFORESTALI ......................................................101
Paesaggio pedemontelliano con prati e vigneti, delimitato dal bosco......................101
Paesaggio pedemontelliano pianeggiante con alternanza di colture e vista
panoramica ............................................................................................................ 102
Paesaggio sommitale ondulato con prevalenza di bosco ed alternanza di
colture....................................................................................................................102
Paesaggio ondulato sub - pianeggiante con colture a trama regolare .....................102
Paesaggio Montelliano forestale della robinia.........................................................103
Paesaggio sommitale ondulato con alternanza di prati, boschi e insediamenti
sparsi .....................................................................................................................103
Paesaggio boscato su scarpata .............................................................................. 104
SISTEMA DELLE AREE DI VALORE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO....... 105
Sorgente e valle del Forame. ................................................................................. 105
Busa delle rane. ..................................................................................................... 107
Val Casera. ............................................................................................................ 107
Croseriola e fontana Girella.................................................................................... 108
Cimitero SS. Angeli................................................................................................109
Buoro Vecchio........................................................................................................ 110
Val dell’acqua......................................................................................................... 111
Boschetto “Palla”.................................................................................................... 112
Boschetto “Marinello”. ............................................................................................112
SISTEMA DELLE VALENZE DI INTERESSE STORICO-PAESISTICO. ................ 112
Valle dei Morti. ....................................................................................................... 112
Cimitero britannico. ................................................................................................113
ECCELLENZE DEL SISTEMA STORICO - PAESAGGISTICO E CULTURALE. .... 115
ZONE DI RISPETTO L. N.431/85, 1089/39 E 1497/39 COSÌ COME
MODIFICATE DAL D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42: .......................................... 115
TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI TRANSITORIE E FINALI ................116
ART.
ART.
ART.
ART.
Pagina
4
41
42
43
44
ATTIVITÀ EDILIZIA................................................................................................116
CAVE E MOVIMENTI TERRA................................................................................ 116
ENTRATA IN VIGORE...........................................................................................117
MISURE DI SALVAGUARDIA. ............................................................................... 118
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
COMUNE di GIAVERA del MONTELLO
VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
TITOLO I
ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G..
Le Norme Tecniche di Attuazione di cui al presente Elaborato P5 si riferiscono alla zona
compresa nel Piano d’Area del Montello indicata come “Ambito collinare del Montello”
individuata nelle tavole della Variante di adeguamento al Piano di Area.
ART. 2
1.
ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.R.G..
Sono elementi costitutivi della presente variante di adeguamento, le tavole e gli elaborati
normativi di seguito indicati.
ELABORATI DI PROGETTO
P1
Tavole P.1.1 e P.1.2
CARTA DELLE FRAGILITÀ
scala 1:5.000
P2
Tavole P.2.1 e P.2.2
CARTA DELLE VALENZE ECOLOGICO-FAUNISTICHE
scala 1:5.000
P3
Tavole P.3.1 e P.3.2
CARTA DELLE VALENZE STORICHE-AMBIENTALI
scala 1:5.000
P4
Tavole P.4.1, P.4.2 e P4.3
CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEL TURISMO
P5
Elaborato P.5
NORMATIVA SPECIFICA PER LA ZONA DEL MONTELLO
P6
Elaborato P.6
RELAZIONE
P7
Elaborato P.7
VERIFICA DIMENSIONAMENTO
P8
Elaborato P.8
SCHEDE EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO
P9
Elaborato P.9
SCHEDE FABBRICATI ABBANDONATI
P10
Elaborato P.10
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
P11
Elaborato P.11
SCHEDE ATTIVITÀ ENOGASTRONOMICHE RICETTIVE ED ALBERGHIERE
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
scala 1:5.000/2.000
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COMUNE di GIAVERA del MONTELLO
VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
2.
P12
Elaborato P.12
SCHEDE DEI BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI E CULTURALI
P13
Elaborato P.13
SCHEDE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA
P14
Elaborato P.14
SCHEDE EMERGENZE FLORISTICHE E FORESTALI
P15
Elaborato P.15
SCHEMI OPERATIVI
Tipologie edilizie, pendii muri di sostegno e schemi di riqualificazione paesaggistica
P16
Elaborato P.16
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Sono elementi conoscitivi della presente variante di adeguamento, le tavole e gli elaborati
di studio di seguito indicati.
ELABORATI DI ANALISI
A1
Tavole A.1.1 e A.1.2
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (fedele trasposizione del PAM su CTR)
TAV. 1 CARTA DELLE FRAGILITÀ
A2
Tavole A.2.1 e A.2.2
scala 1:5.000
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (fedele trasposizione del PAM su CTR)
TAV. 2 SISTEMA INSEDIATIVO – SCHEMA DI SVILUPPO SOSTENIBILE E DUREVOLE
A3
Tavole A.3.1 e A.3.2
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (fedele trasposizione del PAM su CTR)
tav. 3 Carta delle Valenze Storiche-Ambientali
scala 1:5.000
A4
Tavole A.4.1 e A.4.2
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (fedele trasposizione del PAM su CTR)
tav. 4 Carta del Sistema Insediativo Collinare e del Turismo del Montello
scala 1:5.000
A5
Tavole A.5.1 e A.5.2
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Confronto tra il P.A.M. ed il P.R.G. vigente
scala 1:5.000
A6
TavoleA.6.1 e A.6.2
LOCALIZZAZIONE SCHEDE EDIFICI
Schede B, Edifici non funzionali al fondo agricolo, Fabbricati abbandonati,
attività enogastronomiche, ricettive, alberghiere e produttive in zona impropria
scala 1:5.000
A7
Tavole A.7.1 – A.7.2 – A.7.3
LOCALIZZAZIONE EMERGENZE FLORISTICHE E FORESTALI
A8
Tavole A.8.1 e A.8.2
USO DEL SUOLO
scala 1:5.000
A9
Tavole A.9.1 e A.9.2
ASPETTO ALTIMETRICO
scala 1:5.000
Pagina
6
scala 1:5.000
scala 1:5000/2.000
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
COMUNE di GIAVERA del MONTELLO
VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
A10
Tavole A.10.1 e A.10.2
CLIVOMETRIA
scala 1:5.000
A11
Tavole A.11.1 e A.11.2
CARTA GEOMORFOLOGICA
scala 1:5.000
A12
Elaborato A.12
INDIVIDUAZIONE AMBITI DI PARTICOLARE PREGIO
scala 1:2.000
A13
Elaborato A.13
CENSIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA
Contenuti prevalenti.
1.
Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme
di Attuazione.
2.
Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e la Relazione prevalgono le Norme di
Attuazione.
3.
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici.
4.
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala di maggior
dettaglio.
5.
Nel caso di contrasto tra previsioni urbanistiche puntuali su specifica scheda di progetto o i
contenuti dell'elaborato grafico P.4.3 rispetto alle Norme di Attuazione ed agli altri Elaborati
grafici, prevalgono le previsioni puntuali su specifica scheda di progetto ed i contenuti
dell'elaborato grafico P.4.3
ART. 3
a)
RAPPORTI CON IL VIGENTE P.R.G. E NUOVE DEFINIZIONI
Rapporti con il PRG vigente e adottato
Per quanto non specificato nella presente normativa valgono le N.T.A del P.R.G. vigente
(ed in salvaguardia del PRG adottato con D.C.C. 03.12.2005 n° 41) per quanto applicabili
e non in contrasto con le presenti, ed in particolare valgono tutte le disposizione relative
alle definizione degli articoli:
5
- Parametri urbanistici, edilizi ed ambientali di riferimento
6
- Indici edilizi
7
- Distanze
8
- Vincolo della superficie fondiaria
9
- Forme e categorie di intervento edilizio
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
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7
COMUNE di GIAVERA del MONTELLO
VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
10 - Strumenti di attuazione del P.R.G.
11 - Dotazione di spazi pubblici
12 - Parcheggi privati
b) Nuove definizioni
Il Piano d’Area nell’Ambito Collinare del Montello, definisce le seguenti modalità di
intervento edilizio:
1.1. Manutenzione ordinaria
1.2. Manutenzione straordinaria
1.3. Restauro, articolato in:
1.3.1. Consolidamento strutturale
1.3.2. Rinnovo
1.3.3. Ripristino
1.4. Risanamento conservativo
1.5. Ristrutturazione, articolata in:
1.5.1. ristrutturazione vincolata
1.5.2. ristrutturazione totale
1.6. Sostituzione edilizia
1.7. Demolizione senza ricostruzione
1.8. Nuova costruzione
1.1. MANUTENZIONE ORDINARIA
Comprende le opere atte a garantire adeguata protezione superficiale alle strutture ed agli
elementi accessori, impedendo nel contempo l'ulteriore degrado dell'edificio attraverso la
qualità delle finiture, nonché le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti. Tali opere sono di seguito esemplificate:
- pulitura esterna, ripresa di intonaci, anche parziale, senza alcuna alterazione dei
materiali o delle tinte esistenti;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura, ripassatura, adeguamento,
rifacimento di:
- infissi esterni
- recinzioni
- manti di copertura
- grondaie
- canne fumarie
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- pavimentazioni esterne
- impianti tecnologici senza la costruzione o la nuova destinazione di locali per servizi
igienico - sanitari, il tutto senza alcuna alterazione dei tipi di materiale già esistenti in
opera, delle tinte, delle tecnologie e senza che vengano sostituite le parti strutturali;
la modifica della tinteggiatura esterna è consentita solo nel caso di proposizione di
tinte neutre chiare, ottenute sulla base cromatica dei materiali di rivestimento
tradizionali.
1.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Comprende le opere e gli interventi di modifica necessari a rinnovare, integrare o sostituire
parti anche strutturali dell'edificio (pareti, solai, coperture, scale, capriate, travi, ecc.) non
più recuperabili, utilizzando materiali e forme uguali o simili. Comprende inoltre le opere e
le modifiche per realizzare, sostituire o integrare gli impianti igienico - sanitari, di
smaltimento liquami, di distribuzione del gas e dell'energia elettrica ed in genere impianti
tecnologici che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
Per gli edifici individuati come Beni Culturali e per quelli con grado di protezione stabilito
dai Piani Regolatori Generali vigenti si considerano opere di manutenzione straordinaria
gli interventi di rinnovamento e sostituzione di parti strutturali, quando vengono effettuate
allo scopo di assicurare la stabilità e la migliore funzionalità dell'edificio, ove non
comportino alcuna modifica o alterazione di carattere architettonico o tipologico
preesistente, senza interessare i prospetti e con l'uso di materiali analoghi a quelli
originali. Le fronti possono essere interessate solo da interventi di restauro conservativo.
1.3. RESTAURO
Sono assoggettati alle modalità del Restauro gli edifici ed i manufatti che hanno
mantenuto l'organismo edilizio originario, senza sostanziali alterazioni. Tali modalità
tendono a conservare l'organismo edilizio attraverso un insieme sistematico di opere che,
rispettando gli elementi del tipo, della forma e della struttura originari (murature principali,
strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe, orditura del tetto, elementi
architettonici e decorativi, forometria di facciata, ecc.), consentano il mantenimento
funzionale dell'organismo edilizio per le originali destinazioni d'uso oppure per destinazioni
d'uso compatibili. Sono comprese nella categoria del Restauro le operazioni finalizzate
alla eliminazione degli elementi aggiunti in epoca posteriore alla costruzione originaria e
non raccordati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico - ambientali
dell'edificio. Il Restauro si articola in: Consolidamento Strutturale, Rinnovo e Ripristino.
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1.3.1. Si intende Consolidamento Strutturale l'insieme di operazioni che, conservando il
sistema statico originale del fabbricato, ne consentono l'utilizzo senza la
sostituzione di elementi costruttivi; in tale categoria sono incluse ad esempio le
opere di sottofondazione, la costruzione di contrafforti, cordoli o la posa di tiranti, il
consolidamento delle murature anche con iniezioni di malta cementizia a pressione
ed il rabbocco delle fughe, il rafforzamento di elementi strutturali significativi
nell'insieme dell'organismo generale che eviti la loro sostituzione.
1.3.2. Si intende Rinnovo l'insieme di operazioni articolate in:
a)
Rinnovo Strutturale, che deve essere limitato alle effettive esigenze di
sostituzione di parti non più recuperabili con elementi di uguale forma, natura e
tecnologia oppure analoga o compatibile con quelli sostituiti;
b)
Rinnovo Funzionale, finalizzato ad adeguare l'edificio con quanto necessario
alla sua abitabilità o agibilità, attraverso l'inserimento di impianti tecnologici e
servizi. Gli inserimenti devono essere compatibili con la tipologia edilizia e
rispettare la funzione strutturale delle murature e dei solai. L'installazione di
ascensori o montacarichi non deve provocare la perdita o la compromissione
di strutture di pregio architettonico.
1.3.3. Si intende Ripristino l'insieme di operazioni tese al rinnovo o ricostruzione di parti
originali dell'edificio in precedenza demolite, crollate o modificate e che sono
documentate in modo certo (con fotografie, cartografie storiche, documenti, catasti,
indagini filologiche, ecc.) in modo tale che il rinnovo o la ricostruzione porti alla
ricomposizione architettonica ed all'impianto tipologico originario dell'edificio
stesso. I materiali impiegati e la tecnologia costruttiva devono essere con forme
uguali o analoghe a quelli originari.
1.4. RISANAMENTO CONSERVATIVO
Si intende Risanamento Conservativo l'insieme di operazioni su edifici e manufatti che
hanno mantenuto gli aspetti ed i caratteri fondamentali, sotto il profilo morfologico,
tipologico e costruttivo, del fabbricato originario. Tali operazioni devono essere volte a
conservare gli elementi costitutivi principali dell'organismo edilizio ed in particolare tutti
quegli elementi esterni di carattere morfologico, volumetrico ed architettonico che rendano
evidente il rapporto con la tradizione compositiva e costruttiva locale, documentata anche
dalla schedatura dei fabbricati storici e dall’allegato P.15 “Schemi Operativi”. E' consentito
il riassetto e la ricomposizione delle tipologie ed una diversa definizioni delle unità sempre
nel rispetto dell'impianto complessivo dei manufatti. Gli interventi edilizi non devono in
ogni caso modificare la struttura portante dell'edificio ne i caratteri architettonici. Le
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coperture dei fabbricati vanno mantenute nella forma, con il recupero del manto in coppi.
L'utilizzo dei sottotetti non deve comportare la sopraelevazione o il cambiamento di
pendenza delle falde di copertura. In tali falde viene consentita l'apertura di lucernai del
tipo "a raso", al fine di consentire il recupero residenziale dei sottotetti, fino al limite del
rapporto minimo illuminazione/superficie di pavimento necessario a garantire l'abitabilità e
comunque a condizione che la superficie totale di tali aperture non sia superiore al 3%
della superficie della falda interessata.
Per gli edifici individuati come monumenti dell'archeologia industriale il rispetto
dell'impianto tipologico deve essere tale da mantenere riconoscibile, sia all'interno che
all'esterno, l'organizzazione spaziale del manufatto con la suddivisione degli spazi e con
l'uso di materiali (anche trasparenti) compatibili con tale esigenza.
1.5. RISTRUTTURAZIONE
Sono assoggettate alle modalità della ristrutturazione gli interventi volti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Per gli edifici individuati come
monumenti dell'archeologia industriale il rispetto dell'impianto tipologico deve essere tale
da mantenere riconoscibile, sia all'interno che all'esterno, l'organizzazione spaziale del
manufatto con la suddivisione degli spazi e con l'uso di materiali (anche trasparenti)
compatibili con tale esigenza. La Ristrutturazione si articola in Ristrutturazione Vincolata e
Ristrutturazione Totale.
1.5.1. Si intende Ristrutturazione Vincolata l'insieme di operazioni interessanti i fabbricati
di cui al precedente punto 1.4 che hanno ridotto o cancellato la loro immagine
formale, coerente con l'impianto originale, pur mantenendo intatte o poco
trasformate alcune loro parti significative. La ristrutturazione vincolata, pur
consentendo la trasformazione dell’organismo edilizio, deve tutelare quelle parti
originali riconosciute come testimonianze significative ed inoltre deve garantire il
mantenimento degli elementi architettonici e decorativi, i sedimi originari e gli
allineamenti principali. Per le operazioni esterne al fabbricato devono essere
impiegati materiali di tipo tradizionale. Per gli edifici individuati come monumenti
dell’archeologia industriale, nel caso in cui fosse documentato lo scarso pregio dei
materiali costruttivi originali, è consentita una modalità di intervento che sappia
interpretare i valori culturali delle tecniche d'epoca.
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1.5.2 Si intende Ristrutturazione Totale l'insieme di operazioni volte ad ottenere un
organismo edilizio integralmente diverso, che conservi il sedime e la sagoma
volumetrica. Sono assoggettati a tale categoria gli edifici che hanno perso le
connotazioni interne ed esterne originali e/o che risultano privi di interesse storico
culturale.
1.6 SOSTITUZIONE EDILIZIA
Si intende Sostituzione Edilizia l'insieme di operazioni volte ad ottenere un organismo
edilizio integralmente rifatto e che risulti diverso o per sedime o per forma o per volume.
Nel caso di ottenimento di un nuovo fabbricato rispetto all’esistente, l’edificio sostituito
dovrà essere demolito previa costituzione di polizza fideiussoria a garanzia da svincolarsi
prima del rilascio del nuovo certificato di agibilità. A tale categoria fanno riferimento gli
edifici o parte di edifici di recente fabbricazione e privi di valore architettonico, culturale o
ambientale. La Sostituzione Edilizia consente la realizzazione di nuovi edifici meglio
rispondenti alle nuove necessità d'uso e meglio inserite nell'ambiente e nel paesaggio
circostante dal punto di vista della forma architettonica e dell'uso dei materiali, che devono
essere di tipo tradizionale. Per tale categoria valgono comunque le norme dello Strumento
Urbanistico Generale vigente che detta le potenzialità edificatorie, mentre le tipologie
edificatorie sono definite dalle presenti N.T.A. e dall’allegato P. 15 “Schemi Operativi”.
1.7. DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
Nella demolizione senza ricostruzione non sono ammessi gli interventi descritti nelle
precedenti modalità di intervento edilizio. Sono assoggettati alle modalità della
demolizione senza ricostruzione gli interventi volti ad eliminare le superfetazioni di
organismi edilizi che contrastino con l'ambiente ed il paesaggio. Sono sottoposti a
demolizione senza ricostruzione i manufatti di recente fabbricazione privi di valore
architettonico o culturale che costituiscono alterazione di importanti valori paesaggistici,
anche se riguardano edifici non espressamente individuati. E’ consentito il recupero della
cubatura in demolizione qualora venga previsto l’accorpamento agli edifici principali
secondo le modalità indicate nell’allegato P.15 “Schemi Operativi”.
1.8. NUOVA EDIFICAZIONE
"interventi di nuova edificazione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:
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a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e);
b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal
comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi
di telecomunicazione;
e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un nuovo
volume;
g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato.
L’edificazione è comunque subordinata al rispetto tipologico e costruttivo definito dalle
presenti norme e dall’allegato P. 15 “Schemi Operativi”
ART. 4
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti fanno
riferimento agli esempi tipologici desunti dalla sezione “ Edifici significativi” e alle seguenti
disposizioni:
1.
POSIZIONE E FORMA DEGLI EDIFICI.
Le costruzioni devono essere comprese negli aggregati abitativi eventualmente
esistenti sul fondo; nel caso di aziende agricole prive di fabbricati o dotate di edifici in
posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, le nuove costruzioni devono
essere ubicate nei punti più vicini ai nuclei o ai centri rurali e comunque rispettando la
distanza massima di 50 ml dal fabbricato più vicino.
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Gli edifici devono essere del tipo isolato o a schiera, con forma prevalentemente
parallelepipede, avere volumi regolari, assolutamente semplici e allineati lungo l'asse
degli edifici già esistenti oppure paralleli od ortogonali ad essa, fatti salvi diversi
orientamenti motivati, anche con relazione geotecnica, dal particolare andamento
morfologico del terreno interessato all'insediamento.
2.
PORTICI
I portici sono disposti prioritariamente a sud, lungo il lato più lungo dell'edificio; sono
vietati i portici non in continuità con almeno una falda della copertura principale; sono
comunque ammessi porticati anche su lati diversi, purché correttamente orientati in
relazione alla tipologia architettonica sono escluse le tettoie e i piccoli tetti a sbalzo.
3.
COPERTURE
Sono sconsigliate le coperture piane, nemmeno parziali; normalmente le falde devono
essere prevalentemente due, con andamento parallelo all'asse longitudinale del
fabbricato e con esclusione di tetti sfalsati; è ammessa la copertura ad una falda per
corpi di fabbrica profondi fino a 4,5 metri; il manto di copertura deve essere in coppi e
canali di laterizio rosso locale, con pendenza minima del 30% e massima del 45%; gli
sporti di gronda non devono superare i 50 centimetri sul lato maggiore del fabbricato e
lo sporto laterale non può essere superiore a 10 centimetri. Nelle falde di copertura
viene consentita l'apertura di lucernari del tipo "a raso", al fine di consentire il recupero
residenziale dei sottotetti, fino al limite del rapporto minimo illuminazione/superficie di
pavimento necessario a garantire l'abitabilità e comunque a condizione che la
superficie totale di tali aperture non sia superiore al 3% della superficie della falda
interessata. Le grondaie devono essere a sezione circolare in lamiera verniciata nei
colori bruno o verde scuro oppure in rame naturale.
Sulle coperture non è ammessa l’installazione di serbatoi di acqua sanitaria anche se
collegati a panelli radianti od impianti di refrigeramento, si ammettono invece panelli
radianti e fotovoltaici complanari al manto di copertura in coppi.
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4.
MURATURE E RIVESTIMENTI ESTERNI
Sono ammesse esclusivamente murature:
- intonacate interamente a faccia vista,
- in pietra,
- in ciottoli di fiume e corsi di laterizi,
- in laterizi tradizionali;
in attesa di uno specifico "Piano Normativo del Colore" gli intonaci devono essere
previsti con finitura superficiale tradizionale (con esclusione dei "graffiati", degli intonaci
plastici e simili), con colore incorporato o con coloritura a fresco e di regola unitaria per
le varie unità tipologiche o abitative; i colori devono essere ottenuti, nella gamma di
tonalità e di tecniche tradizionali locali, con terre o con materiali coloranti inerti (sabbia
di cava, polvere di marmo, materiale laterizio frantumato "cocciopesto" e simili).
Non sono ammessi elementi decorativi o di finitura in pietra naturale o artificiale,
marmo, legno o metallo, ad eccezione di soglie, gradini e davanzali.
5.
APERTURE E SERRAMENTI
Le aperture ed i serramenti devono essere di dimensioni e forma tradizionali e devono
rispettare i rapporti tipici tra larghezza e altezza documentati nell'Allegato P. 15 “Schemi
Operativi”; sono escluse le finestre sporgenti o ad angolo; sono prescritti serramenti in
legno ad anta o a libro verniciati al naturale oppure di colore verde scuro o bruno.
6.
POGGIOLI
Non è consentita la realizzazione di poggioli ne di terrazze, così come è vietato ogni
altro elemento a sbalzo rispetto al corpo di fabbrica.
7.
DECORAZIONI E RECINZIONI
Le recinzioni sono ammesse esclusivamente per le aree di pertinenza dei fabbricati ad
uso residenziale e pertinenze ricadenti nelle zone agricole collinari nonché per le zone
ricettive (D3 - D3.1 – agriturismi – bed and breakfast) al fine di circoscrivere un unico
lotto con una superficie non superiore a 3000 mq, devono essere realizzate con siepe
viva, utilizzando solo essenze autoctone o con steccati in legno a maglie larghe di
altezza non superiore a mt. 1.50. Le recinzioni non devono in ogni caso interrompere la
percezione paesaggistica morfologica del colle, nonché il naturale spostamento della
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fauna selvatica; devono inoltre essere garantite le operazioni di controllo e vigilanza,
nonché gli interventi di prevenzione e soccorso antincendio.
Possono essere autorizzate recinzioni per le specifiche esigenze degli allevamenti
appositamente documentate, diverse da quelle descritte nelle presenti N.T.A. o
nell’allegato P.15 “Schemi Operativi” purché nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- l’altezza non deve essere superiore a ml 2.00
- i pali di sostegno devono essere in legno
- dovranno essere esclusi i cordoli e i muri di cinta di qualsiasi genere
- il manufatto dovrà comunque essere compatibile con le esigenze di tutela ambientale.
- Le recinzioni non devono in ogni caso interrompere la percezione paesaggistica
morfologica del colle, nonché il naturale spostamento della fauna selvatica;
- devono inoltre essere garantite le operazioni di controllo e vigilanza, nonché gli
interventi di prevenzione e soccorso antincendio.
Nelle zone residenziali o all'interno dei margini di sviluppo degli insediamenti
residenziali sono ammesse recinzioni con zoccoli in calcestruzzo h max cm 20 fuori
terra con sovrastante paletti e rete per un'altezza complessiva massima di ml 1,50.
8.
PIANI INTERRATI
Per tutte le zone territoriale omogenee agricole ricadenti nell’ambito collinare del
Montello i piani interrati sono ammessi a condizione che siano completamente
posizionati al di sotto del piano campagna e che non implichino la rimodellazione
dell'andamento naturale del terreno e localizzati, di norma al di sotto del sedime
dell’edificio principale. Sono comunque vietate le rampe di accesso esterne al
fabbricato. Per esigenze produttive legate alle attività vitivinicole possono essere
realizzati locali interrati anche al di fuori del sedime dell’edificio principale, purché non
alterino l’assetto idrogeologico del sottosuolo carsico e i caratteri morfologici e
paesaggistici del soprassuolo tipico del Montello.
9.
PERTINENZE SCOPERTE
Le pertinenze scoperte devono avere forme regolari ed unitarie; per la loro
realizzazione sono vietati gli sbancamenti, i riporti di terreno e le tombinature.
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10. COSTRUZIONI PARTICOLARI
L'ubicazione e la conformazione architettonica di costruzioni particolari aventi pubblica
utilità e modeste dimensioni quali cabine elettriche, centrali di trasformazione e
sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, sono valutate caso per caso, in funzione delle
specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; gli impianti devono disporre
di area propria protetta da alberi e non sono considerati ai fini del rispetto degli indici e
dei parametri urbanistici.
11. ANNESSI RUSTICI
Gli annessi rustici rispettano i le seguenti indicazioni progettuali:
a) devono avere forma prevalentemente di parallelepipedo con ben evidenziato il lato
lungo rispetto a quello corto con altezza compresa tra 4,50 ml e 6,50 ml e massimo
due piani fuori terra;
b) non sono ammesse coperture piane, nemmeno parziali; le falde devono essere
prevalentemente due, con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato e
con esclusione di tetti sfalsati; il manto di copertura deve essere in coppi e canali di
laterizio rosso locale, con pendenza minima del 30% e massima del 45%, ma in ogni
caso uguale a quella del fabbricato a destinazione residenziale di cui l'annesso
rustico risulta essere adiacenza;
c) gli sporti di gronda non devono superare i 50 centimetri sul lato maggiore del
fabbricato e lo sporto laterale non può essere superiore a 10 centimetri;
d) le grondaie devono essere a sezione circolare in lamiera verniciata nei colori bruno
o verde scuro oppure in rame naturale;
e) sono ammesse esclusivamente murature: intonacate interamente a faccia vista, in
pietra, in ciottoli di fiume e corsi di laterizi, in laterizi tradizionali;
f) gli intonaci devono essere previsti con finitura superficiale tradizionale (con
esclusione dei "graffiati", degli intonaci plastici e simili), con colore incorporato
ottenuto, nella gamma di tonalità tradizionali locali.
g) le aperture ed i serramenti devono essere di dimensioni e forma tradizionali, sono
escluse le finestre sporgenti o ad angolo; possono essere installati serramenti in
ferro verniciato di colore verde scuro o bruno;
h) per i poggioli, le decorazioni e recinzioni nonché per i piani interrati e le pertinenze
scoperte, valgono le norme di cui agli specifici punti del presente articolo.
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ART. 5
RISPETTO DELLE DIRETTIVE 92/43CEE E 79/409/CEE - D.P.R.
08/09/1997 N° 357 - D.M. 03/04/2000 - D.G.R.V. 22/06/2001 N° 1662 D.G.R.V. 04/10/2002 N° 2803 – VALUTAZIONE D’INCIDENZA.
Tutte le trasformazioni edilizie e le sistemazioni ambientali e agrarie che modificano e alterano
lo stato dei luoghi interessanti l’intero ambito oggetto della presente variante di adeguamento
sono soggette al rispetto delle direttive Europee 92/43CEE E 79/409/CEE ed alle successive
normative di attuazione. Per tali interventi è prescritta la valutazione d’incidenza ambientale e
l’attuazione delle conseguenti mitigazioni e compensazioni.
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TITOLO II
ART. 6
a.
FRAGILITÀ
AMBITI AD ELEVATA FRAGILITÀ GEOLOGICA.
La variante di adeguamento al Piano d’Area individua nelle Tavole P1.1 e P1.2 le aree a
rischio geologico, perseguendo l’obiettivo di garantire la sicurezza di persone e cose,
evitando ogni sviluppo urbanistico - edilizio nelle aree a rischio, ed inoltre di assicurare la
stabilità e la protezione dell’ambiente fisico e naturale con destinazioni del suolo tali da
non favorirne il dissesto e garantire le funzioni di tipo produttivo, ambientale e culturale.
b.
In particolare individua le aree a maggiore rischio geologico nelle seguenti tipologie:
1) Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale con pendenze inferiori al 20%;
2) Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale con pendenze superiori al 20%;
3) Ambito dei terreni a forte pendenza;
1.
Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale con pendenze inferiori al 20%
Per tali ambiti, ad esclusione delle forme di cui al successivo art. 7, si ammettono:
a) Gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione totale, e di
sostituzione edilizia così come definiti al precedente articolo 3 lettera b), possono
essere realizzati previa valutazione d’incidenza ambientale ai sensi del precedente art.
5 che valuti il possibile impatto sugli habitat e sulle specie di interesse Comunitario e
d’indagine geotecnica che valuti:
- le caratteristiche geotecniche del terreno e la risposta sismica locale;
- la collocazione dell'opera rispetto agli aspetti carsici dell'area;
- il tipo di scarico più adatto alla situazione locale;
- le modalità di eventuali movimenti di terra.
b) I movimenti di terra, ad eccezione di quelli relativi alle ordinarie pratiche agricole,
dovranno essere autorizzati, dal Servizio Forestale Regionale, ai sensi della L.R. 52/78,
anche se legati a sistemazioni agrarie. Sono autorizzati dal Comune i movimenti di
terreno per la realizzazione di iniziative edilizie ai sensi della L.R. 25/87 e secondo
quanto previsto dalle “prescrizioni di massima e di polizia forestale”. La relativa
domanda dovrà essere accompagnata dal progetto, dalla valutazione d’incidenza
ambientale e dalla relazione geologica geotecnica con riferimento alle analisi di cui al
Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione".
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L'autorizzazione dovrà tenere in particolare cura ed attenzione la salvaguardia del
sistema idrogeologico profondo, della morfologia naturale carsica e della stabilità dei
versanti.
2.
Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale con pendenze superiori al 20%;
a) Nell’Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale con pendenza superiore al
20%, ad esclusione delle forme di cui al successivo art. 7, non sono consentiti
interventi di nuova edificazione; Sono ammessi comunque interventi di ampliamento dei
fabbricati esistenti, previa apposita, valutazione d’incidenza ambientale e perizia
geotecnica di cui al precedente punto 3.a.
b) Non sono consentiti movimenti di terra, sono consentiti gli interventi di miglioramento
fondiario o di movimento terra strettamente pertinenti all’attività agricola con i seguenti
limiti:
- fino alla profondità di 80 cm, per lo scasso in trincea, (con le trincee poste lungo
le linee di livello) per la messa a dimora di arboreti;
- fino ad una profondità di 50 cm e comunque su terreni con pendenza media
inferiore al 15%, per gli spianamenti con spostamento di terreno, nell’ambito
della stessa azienda agricola; Sono comunque consentiti tutti gli interventi
funzionali alla difesa del suolo e di coltivazione e miglioramento dei boschi
previa autorizzazione dei Servizi Forestali Regionali.
3.
Ambito dei terreni a forte pendenza.
a) Per l’Ambito dei terreni a forte pendenza, va favorita la delocalizzazione delle presenze
residenziali stabili. Per gli edifici esistenti va prevista la rilocalizzazione con
demolizione e ricostruzione di ugual volume in ambiti adiacenti con minore grado di
fragilità.
b) Nell’Ambito dei terreni a forte pendenza sono vietati interventi di ampliamento e nuova
edificazione.
c) Per gli edifici ricadenti all’interno di tale ambito sono consentiti, in base alle specifiche
destinazioni di zona,
esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e, se finalizzati all’adeguamento alle norme sismiche di sicurezza, gli
interventi di restauro e risanamento conservativo, sulla scorta delle apposite perizie
geotecniche puntuali, di cui al primo comma delle prescrizioni. E’ vietato procedere a
movimenti di terra, alterazione dei manti erbosi, abbattimento di alberature, tagli a raso
di alberature, apertura di strade carrabili, fatta eccezione per le sottoindicate categorie
previa autorizzazione del Servizi Forestali Regionali:
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- opere funzionali alla difesa del suolo;
- opere di ordinaria coltivazione e miglioramento del bosco;
- manutenzione o ripristino di piste forestali.
d) Nei terreni con pendenza superiore al 15% non può avvenire lo spargimento di liquami
zootecnici, fatta salva la presentazione ed approvazione di apposito piano di
concimazione.
e) Per l’ambito dei terreni a forte pendenza con copertura boschiva degradata va favorito il
ripristino
dell’assetto
floro-vegetativo
potenziale
previa
approfondite
indagini
scientifiche e successive applicazioni dei principi della silvicoltura naturalistica.
ART. 7
AREE ED ELEMENTI A RISCHIO GEOLOGICO.
La Variante al Piano di Area, nelle Tav. P1.1 e P1.2, individua puntualmente gli elementi a
rischio geologico, raggruppati nelle seguenti forme:
a) Forme di origine fluviale e gravitativa:
1) Orlo di scarpata di erosione, orlo di scarpata di terrapieno, solco di erosione e
relative ripe;
2) Valle chiusa
b) Forme carsiche:
1) Doline
2) Doline complesse.
1.
Orlo di scarpata di erosione, orlo di scarpata di terrapieno, solco di erosione e
relative ripe.
a) dagli orli di scarpata di erosione, orlo di scarpata di terrapieno e dai solchi di erosione
indicati nelle tav. n. P1.1 - P1.2, sono definite fasce di rispetto inedificabili pari
all’altezza delle scarpata, di terrapieno o del solco di erosione o pari alla profondità
indicata sulle tavole medesime; tali fasce di rispetto sono riducibili in sede di
presentazione delle istanze di rilascio del permesso a costruire qualora accompagnate
da specifico studio geologico.
b) dagli orli di scarpata di erosione attiva del fiume Piave, è inserita una fascia di rispetto
di 20 m. all’interno della quale è vietata la nuova edificazione e l’insediamento di nuove
attività.
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c) Gli interventi sull’edificato esistente devono essere finalizzati al restauro e
consolidamento delle strutture edilizie compatibilmente con gli obbiettivi e gli interventi
di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate.
d) Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate per quanto possibile con
metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e
riqualificazione paesaggistico - ambientale.
2.
Valle chiusa
a) Dalle valli chiuse indicate nelle tavole P1.1 – P1.2 sono stabilite fasce di rispetto
inedificabili di ml 30,00 dal ciglio superiore
3.
Doline e doline complesse
Le doline e le doline complesse sono ambiti di tutela ad elevata vulnerabilità in quanto
fungono da bacini di raccolta delle acque meteoriche che confluiscono direttamente nei
sistemi sotterranei di drenaggio.
a) all’interno delle doline e doline complesse è vietata ogni edificazione e deposito di
materiale non derivante dalle consuete pratiche colturali;
b) in corrispondenza delle doline e doline complesse indicate nelle tavola P1.1 – P1.2,
nonché nella fascia di almeno 10 metri dal loro bordo esterno, è vietato lo spargimento
di liquami zootecnici e di fanghi;
c) le concimaie devono rispettare la distanza di 20 m. dal limite superiore delle doline e
doline complesse.
d) all’interno delle doline e doline complesse è vietata la riconduzione a seminativo dei
terreni prativi o boscati.
In collegamento a quanto sopra le doline e le doline complesse sono ambiti ad elevata
biodiversità potenziale dovuta alla variazione delle condizioni ecologiche, regolate
principalmente dai fenomeni di versante, dell’inversione termica e dal diverso spessore di
suolo dell’argine colluviale.
Per la conservazione e valorizzazione della componente naturalistica e paesaggistica
valgono le seguenti prescrizioni ed indirizzi:
1) i prati stabili presenti vanno conservati e gestiti con regolari sfalci;
2) il bosco va assecondato nella sua dinamica naturale selezionando con taglio gli
individui con evidenti difficoltà concorrenziali o deperiti per cause fitosanitarie ed
evitando l’introduzione selvicolturale di specie forestali;
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3) i seminativi vanno conservati in colture a basso impatto favorendo l’agricoltura biologica
con la produzione di prodotti tipici o che potrebbero rientrare nelle strategie di
promozione del territorio montelliano;
4) Per sviluppare un processo di tutela e gestione in applicazione dei precedenti punti 1, 2
e 3 vale quanto previsto dal successivo art. 33 punto 2 lettera b).
ART. 8
a.
AREE A RISCHIO IDRAULICO.
La Variante di adeguamento al Piano di Area, nelle Tav. P1.1 e P1.2, individua:
1) Aree a rischio idraulico e soggette ad esondazione;
2) Letto di massima piena del 1960-1967
3) Area golenale
4) Aree soggette a vincolo idrogeologico.
b.
Per queste aree l’adeguamento al Piano d’Area si pone l’obiettivo di garantire la sicurezza
di persone e cose, evitando ogni sviluppo urbanistico - edilizio nelle aree a rischio, per un
progressivo miglioramento delle funzioni idrauliche, della stabilita e della protezione
dell’ambiente fisico e naturale.
c.
Sulle aree a rischio idraulico sono vietati tutti gli interventi edilizi e di movimenti terra che
possano, a giudizio dell’autorità idraulica competente, aggravare le condizioni di sicurezza
o compromettere le opere di difesa esistenti o di progetto.
d.
In sede di rilascio di Permesso a Costruire, per le zone a rischio idraulico e per le zone
soggette a periodico ristagno idrico o con drenaggio difficoltoso, in ambiti urbanizzati o di
futura urbanizzazione, dovranno essere assunte le adeguate misure per lo smaltimento
delle acque e formulate adeguate analisi per prevenire gli effetti degli eventi calamitosi,
definendo gli elementi di sicurezza da introdurre, le norme e i criteri atti a garantire la
salubrità degli edifici e la sicurezza delle persone.
e.
Nelle aree a rischio idraulico, i Comuni in accordo con gli enti competenti, individuano i siti
più idonei per la realizzazione di interventi idraulici necessari per il contenimento del
rischio di esondazione.
1.
Aree soggette a rischio idraulico e soggette ad esondazione
Nelle zone soggette a rischio idraulico ed esondazione, sono vietati nuovi insediamenti nei
quali sia prevista la permanenza stabile dell'uomo. Le attività antropiche e la presenza
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umana sono consentite, valutato il “grado di rischio” presente, secondo le specifiche
disposizioni di legge e la compatibilità rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e delle specie di flora e di fauna iscritti nel formulario standard
“Natura 2000”, secondo le specifiche disposizioni di legge del sito IT3240030.
2.
Letto di massima piena del 1960-1967
Per le aree golenali allagate nelle piene del 1960-1967, va mantenuto lo stato di natura;
sono consentiti i soli interventi di sistemazione idraulica e di regimazione delle acque.
3.
Area golenale
Per le restanti aree golenali non allagate nelle piene del 1960-1967, sono consentiti i soli
interventi di recupero dell’edificato esistente di cui all’art. 3 lettera b) delle presenti NTA.
Per le attività legittime esistenti alla data di adozione del presente piano, legate alla
sistemazione idraulica e di regimazione delle acque, sono consentiti interventi di
consolidamento e riconversione, compatibili rispetto agli obiettivi di conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e di fauna iscritti nel formulario
standard “Natura 2000”, secondo le specifiche disposizioni di legge del sito IT3240030.
Lo spargimento di liquami zootecnici o di fanghi sul suolo agricolo non può avvenire in
corrispondenza del fiume Piave e dell'intera fascia golenale.
All’interno dell’area golenale è vietata la riconduzione a seminativo dei terreni prativi o
boscati.
4.
Aree soggette a vincolo idrogeologico
La variante di adeguamento al PAM identifica nelle tavole grafiche il limite di zona
soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n.3267. in tali zone gli
interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione, ove prevista, sono soggetti ad
analisi geologica preventiva. Gli interventi consentiti sono quelli ammessi dalla
zonizzazione di Piano con le seguenti precisazioni:
- è vietato procedere al movimento di terra, ad asportazione di materiali inerti ed a
lavori di terrazzamento salvo specifico nullaosta del Servizio Forestale;
- le sistemazioni agrarie che comportano alterazioni e modifiche del profilo naturale
del terreno sono soggette ad autorizzazione del Comune con esclusione per le
opere strettamente indispensabili alla normale attività agricola e per la difesa del
suolo da parte delle autorità preposte.
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ART. 9
a.
CORSI D’ACQUA E OPERE DI DIFESA.
Il Piano di Area individua nella Tav. n. 1:
1) Fiume Piave, canali artificiali e torrenti;
2) Gli Argini
b.
L’azione Amministrativa dovrà essere sempre rivolta, relativamente al fiume Piave, ai
canali artificiali, torrenti e agli argini:
1) alla salvaguardia e alla valorizzazione dei corsi d’acqua naturali ed artificiali come
elementi di valore naturalistico, paesaggistico e culturale anche all’interno o in fregio al
contesto urbanizzato, evitandone la tombinatura ed eventualmente realizzando dei
percorsi ciclo pedonali o naturalistici con adeguate protezioni poste lungo gli stessi.
2) ad orientare la gestione dei corpi idrici superficiali e sotterranei al fine di tutelare il
patrimonio idrico, conciliandola con le esigenze di uso irriguo, potabile o produttivo e
con gli aspetti naturalistici e di igiene pubblica, in conformità alle indicazioni Piano di
Bacino Fiume Sile;
3) Il patrimonio idrico e biotico dovrà essere tutelato mediante l’attuazione di misure volte
a salvaguardare la qualità e la quantità delle acque con:
- mantenimento
della
capacità
dei corpi idrici di autodepurazione
naturale
supportando nel contempo le comunità vegetali e animali naturali;
- garanzia di minimo deflusso anche nei corpi idrici secondari.
1.
Fiume Piave, canali artificiali e torrenti
a) La nuova edificazione dovrà rispettare una distanza di m. 10 inderogabili dal limite
demaniale o dall’unghia esterna dell’argine, di tutti corsi d’acqua pubblici e dai canali
industriali. Per il fiume Piave tale distanza coincide con la zona di tutela di cui all’art. 27
L.R. 61/85.
b) In caso di ampliamento di edifici esistenti, ed all’interno delle zone urbanizzate, la
distanza di cui sopra può essere ridotta fino a m. 5 previo parere favorevole
dell’autorità idraulica competente.
c) Relativamente al Canale del Bosco, viene definita una fascia di rispetto inedificabile di
m. 20, dal limite demaniale. Sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
d) Per gli edifici residenziali ricadenti interamente all’interno della fascia di rispetto del
Canale del Bosco fermo restando quanto previsto dalla L.R. 24 /85 è ammesso, per
una sola volta, l’ampliamento fino a 150 mc., finalizzato all’adeguamento igienico-
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sanitario, qualora non venga superato complessivamente il volume di 600 mc e le
distanze di cui al precedente comma. Rispetto agli allineamenti esistenti tale
ampliamento non può comunque sopravanzare verso il Canale del Bosco.
e) La captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell’equilibrio
ecologico del sistema idraulico.
f) In corrispondenza dei canali perimetrali al Montello e dei canali industriali per una
fascia di almeno 5 metri dagli argini non può avvenire lo spargimento di liquami
zootecnici.
g) L’Amministrazione in collaborazione con gli Enti di competenza dovrà provvedere al
censimento dei fattori inquinanti di tipo puntiforme e all’adozione di misure volte a
ridurre l’impatto sui corpi idrici.
2.
Gli argini
Gli interventi necessari alla regimazione delle acque ed alla sistemazione delle sponde
devono essere realizzati utilizzando prevalentemente, dove possibile, metodologie proprie
della
riqualificazione
fluviale
e
dell’ingegneria
naturalistica,
assicurando
la
rinaturalizzazione delle sponde e dei versanti, la salvaguardia nel tempo della vegetazione
acquatica e della componente faunistica.
ART. 10
a.
RISORSE IDRICHE.
La Tav. n 1 individua i seguenti elementi naturali ed artificiali relativi al sistema delle
acque:
1) Lame, stagni e sorgenti
2) Fontana pubblica
3) Cisterne e depositi
4) Risorsa idrica dismessa
b.
Tulle le iniziative Amministrative dovranno provvedere a predisporre, per Fontane,
Sorgenti, Lame e Stagni, interventi coordinati da specifici progetti volti al ripristino, alla
conservazione ed alla gestione delle comunità vegetali e animali naturali, alla salvaguardia
della qualità e quantità dell'acqua, dell'integrità ambientale e morfologica dell'ambito in cui
si trovano, nonché alla conservazione ed al ripristino dei manufatti funzionali al loro
utilizzo originario.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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c.
In fregio a tutte le risorse idriche, di cui al presente articolo, è vietata:
- l’installazione di pali o tralicci per infrastrutture aeree e di insegne e cartelloni pubblicitari;
- il riporto e lo sversamento di materiali organico ed inorganico;
- la raccolta o il danneggiamento della flora acquatico-palustre
d.
Lo spargimento di liquami zootecnici o di fanghi sul suolo agricolo deve avvenire nel
rispetto della normativa vigente, in particolare della Delibera della Giunta Regionale del 12
giugno 1992, n° 3733 e del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n° 99, della D.G.R. del
06. 06. 1995 n. 3247 e dell’eventuale Regolamento Comunale di smaltimento dei liquami.
e.
Gli scarichi civili, non collegabili alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero
sul suolo o negli strati superficiali del suolo, devono essere realizzati nel rispetto della
normativa vigente, in particolare: Legge 10 maggio 1976, n° 319; Deliberazione del
Comitato Ministeriale 2 febbraio 1977; Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n° 236; Provvedimento del Consiglio Regionale 1 settembre 1989, n° 963
(P.R.R.A.).
f.
E’ consentita la fitodepurazione.
g.
Gli impianti di smaltimento e di accumulo sul suolo, o negli strati superficiali del suolo,
devono essere ubicati e dimensionati con apposita perizia geologica, avendo particolare
attenzione alla tutela del sistema idrogeologico sotterraneo. Ogni nuovo scarico, o
adeguamento dello stesso, deve essere reso conforme alle disposizioni sopracitate e
debitamente autorizzato dal Sindaco.
h.
Per gli scarichi esistenti si applica quanto contenuto nell'art. 53 dell'allegato E del Piano
Regionale di Risanamento Acque.
i.
In ogni caso sono vietate le immissioni di acque che comportino un peggioramento della
qualità del ricettore ed in sintonia con il Piano di Bacino Fiume Sile.
Ogni intervento sui corpi superficiali deve rispettare le disposizioni della Legge Regionale
9 dicembre 1986, n° 50 e successive modificazioni, inerente la tutela della fauna ittica.
1.
Lame, stagni e sorgenti
Gli ambienti umidi sono depressioni con substrato impermeabile ove la presenza delle
acque può essere costante o temporanea. Nell’ambito del Montello assumono un
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importante ruolo sia ecologico che storico culturale, utilizzati per l’approvvigionamento
idrico ed evidenziati dalla duplice presenza, talvolta coincidente, di specie di interesse
comunitario con casi di endemismo.
a) Dalle lame, e sorgenti vige una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a ml 50 dagli
stessi, in cui è inoltre vietato anche lo spargimento di liquami zootecnici. Sono
comunque sempre ammessi gli interventi previsti dalla L. 36/1994, dalla LR 5/1998 e
successive modifiche e integrazioni, e dal D.M 152/99.
b) È vietato danneggiare e degradare la vegetazione acquatica e palustre, mentre vanno
favoriti interventi stagionali di sfalcio periodico. Nei casi di interramento dovuto
all’azione edificatrice i luoghi vanno ripristinati.
c) Nell’area circostante lame, stagni o sorgenti e nel loro intorno è vietata la discarica e
l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi materiale organico od inorganico che possa alterare i
luoghi e la qualità delle acque.
d) per lame, stagni e sorgenti dismesse o interrate anche se non riportate nelle tavole
P1.1 e P1.2 vanno previsti progetti interdisciplinari di ripristino secondo criteri scientifici
e azioni di promozione valutata caso per caso, anche con inserimento di itinerari
turistici escursionistici.
Tali azioni devono prevedere la sinergia tra l’Amministrazione del Comune di Giavera, il
Consorzio del Bosco Montello, i privati ed eventualmente il GAL 4 o altri partner , anche
con specifiche convenzioni con i proprietari dei fondi interessati
2.
Fontana pubblica
Per le fontane pubbliche, viene garantita comunque una fascia di rispetto inedificabile di
m. 10, in cui è inoltre vietato anche lo spargimento di liquami zootecnici, la discarica e
l'abbandono dei rifiuti.
3.
Cisterne e depositi
Per cisterne e depositi acquedottistici è stabilita una fascia di rispetto inedificabile pari a
ml 10, in cui è altresì vietata la discarica e l'abbandono dei rifiuti.
4.
Risorsa idrica dismessa
Le risorse idriche dismesse, ove possibile, dovranno essere ripristinate
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ART. 11
1.
ECOSISTEMI DI GROTTA.
Le grotte sono ambienti ipogei regolati da peculiari e fragili meccanismi ambientali
attraverso i quali si sono evolute specie, anche endemiche, fortemente specializzate e
perciò sensibili e vulnerabili a qualsiasi modificazione o perturbazione del loro habitat.
Le grotte ed alcune specie animali ad esse legate sono tutelate dalla Direttiva 92/43/CE
ed iscritte nel formulario standard Natura 2000 per il sito “Montello”.
2.
L’azione Amministrativa dovrà tendere alla tutela ed alla valorizzazione delle grotte
presenti. A tal fine possono autorizzare, previo parere della Commissione Regionale
Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 1:
- la chiusura degli ingressi delle grotte per motivi di interesse scientifico, storico,
archeologico, e/o culturale o per pubblica incolumità;
- la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi
floristici e/o faunistici esclusivamente ad istituti scientifici e per motivi di studio;
- l'utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali delle grotte.
3.
Vanno evitate iniziative progettuali per la fruizione al pubblico delle grotte, mentre il
Comune dovrà attivarsi per predisporre un piano di valorizzazione e salvaguardia degli
habitat e delle specie ipogee nonché degli ambiti naturali circostanti. L’eventuale fruizione
al pubblico delle grotte dovrà essere obbligatoriamente sottoposta alla valutazione
d’incidenza ambientale.
4.
Ambiti di grotta
a) In corrispondenza delle grotte indicate nelle Tavole P1.1 – P1.2, per la fascia di
almeno ml 10 dal loro bordo esterno, è vietato lo spargimento di liquami zootecnici
e di fanghi.
b) Le concimaie dovranno rispettare la distanza di ml 50 dal limite superiore delle
grotte
c) Per gli ambiti di grotta sono vietati:
- l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi, fatti salvi eventuali
interventi di interesse scientifico, storico, archeologico, e/o culturale o per
pubblica incolumità;
- l'alterazione morfologica interna ed esterna;
- la discarica e l'abbandono dei rifiuti;
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- l'asportazione di campioni di rocce e minerali e di emergenze faunistiche e
floristiche, fatti salvi eventuali interventi di interesse scientifico, storico,
archeologico.
ART. 12
a.
INFRASTRUTTURE E SITI A RISCHIO.
La Tavola n. 1 individua le infrastrutture ed i siti a rischio presenti quali:
1) Gasdotto dorsale del Montello e linee elettriche principali
2) Strutture e impianti militari
b.
L’azione Amministrativa deve tendere in accordo con gli Enti o Società Concessionarie
alla delocalizzazione delle infrastrutture o attività a rischio per l’ambiente.
c.
Il Comune inoltre dovrà individuare i Ripetitori e le Antenne per telecomunicazioni
indicandone il livello di rischio ai sensi della vigente legislazione in materia. In particolare
l’installazione di detti impianti deve garantire, nella maniera più efficace possibile la
protezione sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti, specie
in prossimità di spazi e strutture collettive quali scuole, ospedali ecc..
1.
Zone di rispetto tecnologiche: elettrodotti – metanodotti – oleodotti
Nella variante di adeguamento Piano d’Area sono riportate le fasce di rispetto relative alle
reti tecnologiche. L’individuazione ha carattere ricognitivo la variazione di disposizione di
legge comporta adeguamento automatico delle fasce senza necessità di variante al
P.R.G.. Il rispetto della distanza fissata dalla condotta dovrà essere comunque valutata in
sede di eventuale rilascio di Permesso di Costruire o D.I.A.. All’interno di tali zone sono
ammessi:
- le colture e l’attività agricola
- per gli edifici esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le aree sottoposte a vincolo di rispetto tecnologico sono computabili agli effetti
dell’edificabilità delle zone adiacenti, secondo gli indici delle stessi.
Come precisato dalla DGR 1526/2000, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alle LR
27/93 e LR 48/99, le fasce di rispetto sono da ritenersi operanti in tutto il territorio
comunale e pertanto in tali fasce è esclusa l’edificazione di manufatti che comportino una
abituale e prolungata permanenza umana.
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2.
Strutture e impianti militari
La variante di adeguamento al Piano d’Area nella Tavola P1.1 e P1.2 individua il sito della
struttura militare quale elemento detrattore del paesaggio montelliano.
L’insediamento dovrà essere delocalizzato ed il sito riqualificato e bonificato attraverso
uno strumento urbanistico attuativo convenzionato, che definisca le caratteristiche degli
interventi, prevedendo anche destinazioni d’uso compatibili con le finalità del presente
piano quali residenza ed eventuali attività turistico-ricettivo.
Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici alle direttive del presente articolo sono
ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come
disciplinati dal precedente art. 3 lettera b).
Nella formazione dello strumento attuativo dovrà essere particolarmente curata la bonifica
degli ambiti compromessi e la sistemazione ambientale degli spazi scoperti in modo tale
da raccordarli al paesaggio agroforestale circostante.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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TITOLO III SISTEMA INSEDIATIVO ED AGRICOLO DEL MONTELLO
ART. 13
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI – MARGINI DI SVILUPPO DEGLI
INSEDIAMENTI.
1.
L’adeguamento al Piano d'Area del Montello nella tav. P4.1 – P4.2 – P4.3, definisce i
margini di sviluppo degli insediamenti residenziali nell'ambito collinare del Montello. Tali
margini corrispondono al limite massimo ammissibile entro il quale è consentita la
riqualificazione ed il potenziamento della frazione di SS. Angeli in attuazione alla direttiva
di consolidare la permanenza degli abitanti del Montello.
2.
All'interno dei margini di sviluppo degli insediamenti residenziali la disciplina sull’uso del
suolo è demandata allo strumento urbanistico generale nel rispetto delle direttive stabilite
dal Piano d’area del Montello.
3.
Il presente adeguamento disciplina l’area urbanizzata individuando gli insediamenti
residenziali consolidati, i nuovi insediamenti e le conseguenti aree adibite o da adibirsi a
servizi pubblici, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le eventuali nuove zone di espansione residenziale classificate Z.T.O. C2 e
assoggettate
a
strumento
urbanistico
attuativo,
vanno
localizzate
su
aree
geologicamente idonee evitando l’occlusione dei coni di visuale e degli orizzonti di
particolare interesse paesistico;
b) i parametri e gli indici stereometrici vanno comunque adeguati alle indicazioni contenute
nell’elaborato P 15, in ogni caso le altezze massime degli edifici non dovranno
superare ml 7,50;
c) in sede di redazione dello strumento urbanistico attuativo dovrà essere posta
particolare attenzione alla salvaguardia dell’assetto naturale dell’ambiente nelle sue
componenti geomorfologiche e vegetazionali limitando il più possibile l’alterazione del
naturale profilo del terreno e, attraverso una idonea collocazione degli spazi verdi e a
servizi, organizzando l’edificato anche attraverso aggregazioni articolate dei volumi.
d) le aree intercluse, spesso occupate da doline all’interno dei margini di sviluppo,
possono essere utilizzate per la realizzazione di servizi a parco urbano e giardino, che
non comportino comunque l’edificazione, lo scarico di acque reflue, reti ed impianti di
depurazione e la modificazione dei profili plani-altimetrici delle doline. In ogni caso va
mantenuta la dotazione delle aree a standards, ed evitata la compromissione delle aree
per servizi esistenti.
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approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
e) devono essere delocalizzate le attività produttive incompatibili con le caratteristiche
degli insediamenti e dell’ambiente circostante;
f) va introdotta una specifica disciplina volta a garantire la qualità ambientale degli
interventi;
g) va prevista, un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini
all'edificato verso gli spazi aperti, anche mediante l’individuazione e valorizzazione dei
coni visuali e orizzonti di particolare interesse paesistico.
ART. 14
1.
CLASSIFICAZIONE IN ZONE URBANISTICHE
All’interno del territorio compreso nella presente Variante PAM sono previste le seguenti
zone territoriali omogenee (Z.T.O.):
2.
Zone prevalentemente per insediamenti residenziali
a) zone di interesse architettonico ambientale
A
(A)
Via della Vittoria Nord (parte)
b) zone residenziali di completamento
C1.2
C1.3
(C1)
zone residenziali di espansione con edificazione
preesistente
Zone residenziali con edificazione preesistente e
localizzate ai margini degli aggregati residenziali
Lotto libero di tipo “A”
c) zone residenziali di espansione
(C2)
C2.2 aree di espansione residenziale e servizi
3.
Attività produttive in zona impropria, zone ricettive e agriturismi
a) attività produttive in zona impropria
b) zone ricettive
(D)
attività enogastronomiche e ricettive interne ai
margini di sviluppo degli insediamenti residenziali
attività enogastronomiche e ricettive in ambito
D3.1
collinare
c) agriturismi
D3
4.
Zone agricole
a) zone agricole
E1
Zone agricole collinari caratterizzate
prevalenza di aree boscate
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(E)
dalla
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33
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NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
E2.3
Zone agricole di primaria importanza per la
funzione agricola produttiva
Zone agricole collinari a prevalente indirizzo
viticolo
Zone agricole collinari a prevalente indirizzo
zootecnico
Zone agricole collinari ad indirizzo misto
E3
Zone agricole ad elevato frazionamento fondiario
Ai
Ambito di allevamento intensivo esistente
E2
E2.1
E2.2
5.
Zone per attrezzature di interesse comune
Zone esistenti / di progetto per:
6.
a) Fa
aree per l’istruzione
b) Fb
aree per attrezzature di interesse comune
c) Fc
aree per attrezzature a parco gioco
d) Fd
aree a parcheggio
Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale (F) non classificabili come
standard urbanistici
Zone esistenti / di progetto per:
7.
a) F
motocross
b) F
scoutismo
Zone per la viabilità (S)
a) Strada dorsale
b) Strada panoramica
c) Stradone del bosco
d) Presa non asfaltata
8.
Vengono pure individuati nelle tavole della Variante PAM:
1. gli edifici di valore architettonico ed ambientale oggetto di apposita schedatura
2. gli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo
3. gli ambiti di riqualificazione Ambientale con trasferimento di oggetti incongrui ed
impropri (ambiti dei trasferimenti e delle compensazioni)
4. attività produttive già confermate e aggiunte con nuova normativa puntuale
5. punti di ospitalità e ristoro quali locanda, trattoria, agriturismo, albergo e soggiorno
collinare
6. edifici di culto significativi
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CAPO
I
ART. 15
1.
ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO AMBIENTALE
FINALITÀ NORMATIVE E IDENTIFICAZIONE
Alle parti del territorio comunale definite come centro storico, nucleo storico e centro
organizzato si applicano le norme dei seguenti articoli.
Tali norme sono indirizzate:
- alla salvaguardia fisico-morfologica relativa all’aspetto urbanistico, architettonico ed
ambientale;
- alla salvaguardia funzionale relativa alle destinazioni d’uso;
- alla salvaguardia dei valori ambientali costituiti dai tessuti urbanistici, dagli stessi edifici
e dalle aree scoperte;
- alla riqualificazione e rivalutazione del tessuto urbano e dell’insieme ambientale qualora
compromessi e degradati.
Queste zone sono indicate nelle tavole di progetto in scala 1:5000 e 1:2000 e più in
dettaglio nelle tavole 1:1000 nelle quali sono meglio specificate le sottodestinazioni
urbanistiche delle aree e degli edifici. La cartografia 1:1000 costituisce parte integrante
della cartografia di P.R.G..
Gli ambiti delle unità minime di intervento, così come quelli dei piani di recupero, hanno il
significato e l’efficacia giuridica di quelli di cui ai 2° commi degli artt. 15 e 16 della L.R.
61/85.
Il perimetro del centro così come indicato nelle cartografie 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 del
P.R.G., coincide con le zone di degrado, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 5 agosto
1978, n. 457.
ART. 16
1.
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'articolo relativo alle Norme generali
per le zone residenziali, con la precisazione che per gli edifici esistenti vale quanto previsto dal rispettivo grado di tutela.
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ART. 17
1.
ATTUAZIONE.
Su queste parti del territorio comunale l'attuazione del P.R.G. avviene:
- per intervento edilizio diretto con Permesso di Costruire e/o D.I.A.;
- per Permesso di Costruire riferito all’unità minima di intervento (U.M.I.);
- per Piano di Recupero di iniziativa privata;
- per Piano di Recupero di iniziativa pubblica.
2.
Con il Permesso di Costruire singola e/o D.I.A. gli interventi ammessi sono quelli relativi ai
fabbricati esistenti, qualora venga dimostrata la legittimità, con le seguenti specificazioni:
- interventi di manutenzione ordinaria su tutti gli edifici o porzione degli stessi;
- interventi di manutenzione straordinaria su tutti gli edifici o porzione degli stessi ad
eccezione degli edifici soggetti a demolizione obbligatoria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo su tutti gli edifici in relazione al
diverso grado di protezione, con esclusione di quelli soggetti a demolizione
obbligatoria;
- interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti in relazione al grado di
protezione; in ogni caso l’intervento dovrà riguardare un intero edificio per tutto il suo
fronte e la sua altezza e comunque, nel caso di fabbricati a schiera o a cortina, almeno
una unità funzionale, anche nel caso in cui tale unità non venga individuata nella grafia
delle tavole di progetto quale unità edilizia minima. Le demolizioni obbligatorie
dovranno essere contenute nel Permesso di Costruire e/o D.I.A..
3.
Con il Permesso di Costruire riferito all’unità minima di intervento (U.M.I.), qualora venga
dimostrata la legittimità dei fabbricati esistenti, gli interventi ammessi sono i seguenti:
a) per i fabbricati esistenti: tutti gli interventi edilizi relativi alla manutenzione ordinaria, alla
manutenzione straordinaria, al restauro ed al risanamento conservativo, alla
ristrutturazione edilizia in relazione al diverso grado di protezione;
b) le nuove costruzioni e gli ampliamenti secondo i sedimi obbligatori contenuti nei grafici
di progetto di P.R.G., con facoltà di riduzione o ampliamento delle dimensioni di base
dei sedimi, per esigenze distributive interne o di insediamento planimetrico, pari a più o
meno il 10% per ogni direzione e comunque nel rispetto delle norme previste dal
Codice Civile. Le altezze indicate nelle tavole di progetto del P.R.G. sono obbligatorie.
E’ possibile modificare l’altezza indicata per i fabbricati esistenti con l’esclusione degli
edifici con grado di protezione 1, 2 e 3 per adeguare le altezze interne alle altezze
minime solo nei casi in cui i fabbricati contigui e/o contermini risultino più alti o più bassi
di cm. 50, in tal caso è possibile modificare l’altezza in allineamento con i fabbricati
contigui. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti sono rilasciati contestualmente alla
previsione di eventuali demolizioni obbligatorie.
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c) nelle tavole di progetto del P.R.G. sono indicate le unità minime di intervento (U.M.I.).
Gli ambiti sono obbligatori modificabili ai sensi della L.R. 47/93. E’ possibile variare gli
ambiti a seguito di documentata indagine con approvazione del nuovo ambito da parte
del Consiglio Comunale. E’ comunque ammessa l’esecuzione per stralci dell’intervento
approvato. In tal caso, fermo restando l’obbligo dell’approvazione del progetto unitario,
è ammesso il rilascio di tanti Permessi a Costruire per quanti siano gli stralci richiesti.
Sulle U.M.I. è ammesso intervento mediante SUA.
d) Per ogni singola U.M.I. il P.R.G. prevede : le demolizioni obbligatorie , la
sopraelevazione ammessa, salvo i casi di cui alla precedente lettera b), la quantità
degli ampliamenti previsti e la nuova edificazione, come precisato nelle successive
tabelle.
e) All’interno delle UMI sono indicate inoltre le opere di urbanizzazione primarie e/o
secondarie la cui realizzazione è obbligatoria. Il rilascio dei Permessi a Costruire per
l’intervento edificatorio è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione
regolante la realizzazione delle opere di urbanizzazione contenute nell’UMI.
f) Nel caso di U.M.I. con previsione di nuova edificazione compresa in ambiti soggetti a
piano di recupero i Permessi di costruire riferiti ad ogni singola U.M.I. in attuazione
delle indicazioni contenute nelle tavole grafiche di P.R.G. sono subordinate alla
sottoscrizione di apposita convenzione regolante la realizzazione delle opere di
urbanizzazione contenute nell’ambito di piano di recupero.
Z.T.O. A/1- VIA DELLA VITTORIA NORD
U.M.I.
DEMOLIZIONI
SOPRA-
AMPLIAMENTO
NUOVA
N°
MC
ELEVAZIONI
MC
COSTRUZIONE
MC
INDICE FONDIARIO
MC
31
----------------
----------------
----------------
----------------
Esistente
32
----------------
----------------
----------------
----------------
Esistente
33
----------------
----------------
----------------
----------------
Esistente
34
----------------
----------------
----------------
----------------
Esistente
35
----------------
----------------
----------------
----------------
Esistente
36
----------------
----------------
----------------
----------------
Esistente
37
----------------
----------------
----------------
----------------
Esistente
38
----------------
----------------
----------------
----------------
Esistente
39
----------------
----------------
----------------
----------------
Esistente
PER I FABBRICATI ESISTENTI GLI INTERVENTI SONO AMMESSI IN FUNZIONE AL GRADO DI PROTEZIONE
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
4.
Con Piano di Recupero di iniziativa privata proponibile per l’intera estensione della Z.T.O.
“A” e “B” Centro Organizzato e per le zone specificatamente individuate nel P.R.G. è
possibile modificare le indicazioni previste nei grafici di progetto relativamente a:
- l’assetto organizzativo e distributivo viario mantenendo però obbligatoria la posizione di
imbocco;
- la localizzazione delle aree a parcheggio;
- la localizzazione delle aree a verde per servizi;
- i sedimi dei nuovi fabbricati;
- i sedimi edificati soggetti a demolizione obbligatoria;
- le unità minime di intervento (U.M.I.).
Per ogni perimetro di P. di R. specificatamente individuato nelle tavole grafiche di P.R.G.
sono fissate le quantità relative all’indice di edificazione territoriale e la dotazione di spazi
pubblici
Per i piani di recupero esterni agli ambiti individuati nella cartografia di P.R.G. l’indice
territoriale è pari al volume dei fabbricati esistenti aumentato dell’eventuale nuova
volumetria attribuita alle singole UMI e dall’eventuale applicazione dell’art.21 delle NTA del
P.R.G. adottato, gli standard da reperire devono essere pari a quelli identificati per le
singole UMI.
ART. 18
1.
INTERVENTI AMMISSIBILI SULL'ESISTENTE EDIFICATO.
Nei grafici di progetto del P.R.G. sono individuati, con apposita simbologia, sugli immobili
in relazione al loro valore architettonico e ambientale, i gradi di tutela determinati secondo
le seguenti categorie:
Grado di protezione 1.
Edifici di valore storico ed artistico di cui si prevede il restauro
filologico.
Grado di protezione 2.
Edifici
di
valore storico e ambientale di cui si propone la
conservazione.
Grado di protezione 3.
Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati
e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone la salvaguardia
ripropositiva delle facciate e la parziale ristrutturazione interna.
Grado di protezione 4.
Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone
l’intera ristrutturazione interna e la salvaguardia di una o più
facciate o porzioni di facciate.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
Grado di protezione 5.
Edifici privi di valore storico di cui si propone la sola
salvaguardia del sedime.
Grado di protezione 6.
Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma definiti “turbativi”
dell’ambiente urbano in cui risultano collocati, di cui si prevede
la demolizione senza ricostruzione.
Grado di protezione 7.
Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma di cui si prevede
la loro totale ricostruzione. Deve essere preventivamente
studiato
l’inserimento
del
nuovo
fabbricato
nel
tessuto
urbanistico circostante mediante stesura di progetto preliminare
di fattibilità da valutarsi in Commissione edilizia nel rispetto
comunque delle norme relative alle distanze di cui all’art. 7 delle
NTA del P.R.G. adottato.
ART. 19
INTERVENTI AMMESSI SUI FABBRICATI ESISTENTI IN RELAZIONE
AL RISPETTIVO GRADO DI PROTEZIONE.
1.
Edifici con grado di protezione 1. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro filologico.
2.
Edifici con grado di protezione 2. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria,
restauro
e
risanamento
conservativo(permessi
solo
la
sostituzione dei solai, l'inserimento di impianti tecnologici e modifiche distributive).
3.
Edifici con grado di protezione 3. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e interventi di ristrutturazione
edilizia con esclusione della totale demolizione interna. Va perseguita la salvaguardia
anche ripropositiva di tutte le facciate. E’ ammessa la demolizione delle superfetazioni che
alterano le caratteristiche storico-architettoniche dei fabbricati.
4.
Edifici con grado di protezione 4. Sono ammessi gli interventi di cui al grado di protezione
3 con possibilità di totale demolizione interna. Va perseguita la salvaguardia anche
ripropositiva delle facciate principali. E’ ammessa sopraelevazione per adeguamenti
igienico-sanitari purché tale intervento non snaturi i contenuti architettonici del fabbricato e
nel rispetto delle norme previste dal codice civile. E’ ammessa la demolizione delle
superfetazioni che alterano le caratteristiche storico-architettoniche dei fabbricati.
5.
Edifici con grado di protezione 5. Sono ammessi gli interventi di cui al grado di protezione
4 oltre alla completa demolizione e ricostruzione con la proposizione di nuove tipologie e
soluzioni volumetriche in cui è possibile prevedere anche lievi modifiche di sedime.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
6.
Edifici con grado di protezione 6. Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma definiti
“turbativi” dell’ambiente urbano, anche se in buone condizioni statiche, di cui si prevede la
demolizione.
Nei grafici di progetto di P.R.G. sono indicati i sedimi dei fabbricati con caratteristiche di
superfetazioni accessoria di cui si prevede la demolizione obbligatoria. Tali demolizioni
devono essere previste nei progetti di intervento che interessano i fabbricati principali ed i
relativi Permessi di Costruire devono espressamente prevedere tempi e modalità per
l’esecuzione delle stesse. In ogni caso, sui fabbricati individuati dalla classe 6 è possibile
eseguire la sola manutenzione ordinaria.
7.
Edifici con grado di protezione 7. Sono edifici di cui si prevede la loro demolizione e
ricostruzione genericamente sullo stesso sedime nel rispetto delle norme relative alle
distanze di cui all’art. 7 delle NTA del P.R.G. adottato. La conferma di ricostruzione su
medesimo sedime o su altra posizione va sottoposta con progetto preliminare di fattibilità
a parere della C.E.
ART. 20
NORME ATTUATIVE GENERALI.
1.
Il grado di protezione 1 è il grado superiore, il grado 7 è inferiore.
2.
Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiore escludono
obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori.
3.
I gradi di protezione inferiore ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione
superiore con la sola esclusione del grado 6 per il quale è obbligatoria la demolizione.
4.
Le ricostruzioni successive a demolizioni e le nuove costruzioni dovranno avere altezze
non maggiori a quelle degli edifici significativi contigui o distaccati dai fabbricati come
prescrive l’art. 9 del D.M. 02.04.1968 n° 1444 e l’art. 23 della L.R. n° 61/1985 e comunque
non superiore a ml 9,80.
5.
Le distanze degli interventi definiti puntualmente dal P.R.G. (art. 23 della L.R. n° 61/1985
ultimo comma) si intendono determinate dal nuovo sedime definito nelle planimetrie alla
scala 1:1000.
6.
E’ tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio.
7.
Sono ammesse distanze diverse in corrispondenza dei confini interni nei casi in cui si
abbia l’attuazione di un intervento su U.M.I. o su un Piano Attuativo, a condizione che tale
modifica alle distanze minime costituisca una soluzione igienicamente più razionale ed
architettonicamente più corretta nel rispetto comunque delle norme previste dal codice
civile. Gli ampliamenti ed i nuovi sedimi risultano definiti dalla planimetria di progetto alla
scala 1:1000.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
8.
Per gli edifici con grado di protezione 3 è ammesso l’ampliamento anche se non indicato
nelle tavole di P.R.G. per necessità igieniche-sanitarie o di razionalizzazione pari a mc. 50
per ogni unità edilizia legittima ed autonoma. Tale ampliamento dovrà rispettare i
parametri delle distanze di cui all’art. 7 e costruttivi-edilizi di cui all’art. 20 delle NTA del
P.R.G. adottato.
9.
Per gli edifici con grado di protezione 4 è ammesso l’ampliamento una tantum igienicosanitario di mc 50 aumentabile fino al 15% del volume legittimo preesistente nel rispetto
dei parametri delle distanze di cui all’art. 7 e costruttivi-edilizi di cui all’art. 20 delle NTA del
P.R.G. adottato.
10.
Per gli edifici con grado di protezione 5 è ammesso l’ampliamento una tantum igienicosanitario di mc 50 aumentabile fino al 20% del volume legittimo preesistente nel rispetto
dei parametri delle distanze di cui all’art. 7 e costruttivi-edilizi di cui all’art. 20 delle NTA del
P.R.G. adottato.
11.
Le sopraelevazioni sono ammesse nei limiti massimi individuati dalle categorie tipologiche
di appartenenza degli edifici, ad eccezione dei casi di sopraelevazione individuati nelle
tavole di P.R.G..
12.
Per gli edifici esistenti, a seguito di apposita deliberazione del C.C. e in base ad
appropriati approfondimenti ed indagini storico-conoscitive, sopportate da relazione e
rilievo accurato dello stato di fatto, è possibile modificare di un grado in più o in meno il
livello di protezione per le classi 3-4-5.
13.
Gli ampliamenti e le nuove edificazioni ammessi dovranno essere architettonicamente
composti con il corpo principale dell’edificio o degli edifici contermini, risultando in armonia
con la morfologia e l’insieme ambientale della zona. I materiali costruttivi, i particolari ed i
dettagli adottati dovranno comporsi favorevolmente con i caratteri dei fabbricati
preesistenti. Le coperture dovranno essere a due o quattro falde, con manto di copertura
in coppi a canale . La pendenza di falda deve essere rapportata con quella del fabbricato
principale o di quelli contermini, adottando uguale pendenza. Le pendenze ammesse
possano variare da un minimo del 33% ad un massimo del 50%. Pendenze diverse sono
ammesse solo a fronte di comprovata diversità degli edifici preesistenti adiacenti o
contermini. Gli infissi dovranno essere in legno ed in particolare i fori finestra dovranno
prevedere ante d’oscuro.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
ART. 21
1
AREE SCOPERTE.
Aree a verde privato e Z.T.O. A2
In relazione ai caratteri delle aree scoperte, con l’esclusione degli ambiti su cui è prevista
la facoltà di intervento tramite P. di R. o nel caso in cui fosse invocata tale possibilità, il
P.R.G. nelle tavole di progetto 1:1000, relativamente alle Z.T.O. A e B ivi contenute,
attribuisce valore di aree a verde privato a tutte le aree scoperte.
Sulle tavole del P.R.G. sono inoltre identificate le Z.T.O. A2 aree a verde privato. Tali zone
hanno valore di zona storica legate al valore paesaggistico ed ambientale che le aree
stesse manifestano.
In queste aree sono ammesse le nuove edificazioni e gli ampliamenti individuati nella
cartografia.
Sono consentiti:
a) gli ampliamenti di cui all’art. 21 delle NTA del P.R.G. adottato;
b) le strutture di giardinaggio, di arredo (pergolati, caminetti, ecc.) e strutture accessorie di
cui all’art. 15 delle NTA del P.R.G. adottato, quelle sportive ad uso privato prive di
copertura, la piantumazione di siepi ed essenze arboree rigorosamente autoctone
appartenenti al piano collinare termomemorale dominato da formazioni potenziali di boschi
misti a querce caducifoglie termofili con elementi sub-montani. Al fine di armonizzare il
contesto abitato con le finalità di tutela dei valori naturalistici e paesaggistici del PAM e
tenuto conto che scelta di specie non idonee comporta deprezzamento della qualità
paesaggistica, nonché inquinamento floristico e genetico, valgono le indicazioni di cui al
successivo articolo 35.
2
Aree di pregio storico-monumentale (ambiti L. 1089/39 – ora D.Lgs. 42/04).
Possono ricadere in Z.T.O. A. o altra zona.
In queste aree non sono ammesse nuove costruzioni. L’utilizzazione consentita è di solo
giardinaggio con l’esclusione di qualsiasi attrezzatura fissa. Per procedere alla
sistemazione di tali aree è obbligatorio predisporre un progetto da sottoporre a parere
della Commissione edilizia in cui siano individuate le macchie arborate, le siepi, i percorsi
ed i camminamenti; nonché l’indicazione del tipo di materiali impiegati, le aiuole e
quant’altro prevedibile in questi casi.
3
Aree di rispetto e tutela ambientale (ambiti dei fabbricati segnalati nell’elenco ville
venete).
Possono ricadere in Z.T.O. A. o altra zona.
In queste aree non sono ammesse nuove edificazioni.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
Sono consentite strutture di giardinaggio e di arredo (pergolati, caminetti, berceaux,
barbecue, ecc.) e la costruzione di strutture accessorie come al punto 1 del presente
articolo, piantumazioni di siepi ed essenze arboree rigorosamente autoctone.
4
Aree di valore vegetazionale
Possono ricadere in Z.T.O. A o altra zona.
In queste aree non sono ammesse nuove edificazioni.
Qualsiasi intervento all’interno di dette aree deve essere preceduto da un progetto
contenente il rilievo dello stato di fatto vegetazionale, la valutazione delle condizioni
ecologiche con formulazione delle ipotesi sulla vegetazione naturale potenziale, la
composizione quali-quantitativa delle specie arboree ed arbustive ecologicamente coerenti
con la stazione, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle essenze
vegetazionali esistenti, i percorsi, i camminamenti ed ogni altro elemento costituente
l’insieme.
5
Beni segnalati nell’elenco regionale delle Ville venete
Possono ricadere in Z.T.O. A. o altra zona. In queste aree non sono ammesse nuove edificazioni. Sono consentite strutture accessorie di giardinaggio e di arredo (serre, pergolati,
caminetti, berceau, barbecue, ecc.), piantumazioni di siepi ed essenze arboree
rigorosamente autoctone.
ART. 22
FABBRICATI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE ESTERNI ALLE
Z.T.O. “A” ED ALLE Z.T.O. “E” AGRICOLE.
Il P.R.G. identifica fabbricati di valore storico ambientale isolati esterni alle Z.T.O. “A” storica e
Z.T.O. “E” agricole. Per tali fabbricati gli interventi ammessi, con Permesso di Costruire e/o
D.I.A., sono definiti dal grado di protezione sulla base dei contenuti e delle modalità di cui agli
articoli 18 e 19 delle NTA del P.R.G. adottato. Le aree di pertinenza ove identificate in
cartografia sono inedificabili, salvo gli interventi ammessi in relazione al grado di tutela e
quanto previsto all’art. 15 delle NTA del P.R.G. adottato. Tali ambiti sono costituiti da aree di
pertinenza funzionale e formale all’edificio compresi gli elementi naturali ( alberi, siepi,
carrarecce, sentieri, muri di cinta, ecc.) che concorrono alla formazione dell’unità ambientale
dell’immobile. Di conseguenza le modalità di intervento si applicano anche a questi elementi.
Per i fabbricati accessori e pertinenziali se non tutelati ricadenti negli ambiti di tutela è
obbligatoria la ricomposizione anche tramite demolizione e ricostruzione su sedimi la cui
localizzazione sia conseguenza di riordino ambientale dell’intero ambito di tutela.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
CAPO
II
ART. 23
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (C1.2 - C1.3)
ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE CON EDIFICAZIONE PREESISTENTE “C1.2”
1
Individuazione
Comprendono le parti del territorio parzialmente edificate, di recente formazione, la cui superficie coperta degli edifici esistenti non risulta inferiore al 7,5% della superficie fondiaria
della zona e la densità territoriale non inferiore a 0,50 mc./mq..
2
Destinazione d’uso
Le destinazione d’uso ammesse sono quelle di cui all’articolo 14 delle NTA del PRG
adottato relativo alle norme generali per le zone residenziali.
3
Tipologie d’intervento
In queste zone il P.R.G. si attua mediante Intervento Edilizio Diretto.
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Articolo 3
D.P.R. 380/2001. Nelle aree scoperte di pertinenza dei fabbricati esistenti sono ammessi
gli interventi di cui all’art. 15 delle NTA del PRG adottato.
Per i fabbricati residenziali esistenti alla data di adozione della presente Variante di
adeguamento ed edificati con concessione edilizia od autorizzazione da almeno 5 anni
che hanno saturato l’indice edificatorio, è comunque ammesso l’ampliamento nei seguenti
limiti:
a) per edifici uni-bifamiliari isolati e a schiera è concesso per una sola volta un
ampliamento massimo fino a 50 mc di volume per alloggio fino ad un massimo
complessivo di 350 mc non cumulabile al fine della creazione di nuove unità
indipendenti;
b) per edifici plurifamiliari fino a 20 mc di volume per alloggio fino ad un massimo
complessivo di 350 mc non cumulabile al fine della creazione di nuove unità
indipendenti.
Per la nuova edificazione nei lotti liberi ed il completamento di quelli già parzialmente costruiti, viene fissato l'indice di utilizzazione fondiaria.
L'Amministrazione Comunale, nei casi in cui ravvisi, all'interno delle Zone "C1" o di parti di
esse, la necessità del completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ha la facoltà
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di subordinare il rilascio di ulteriori atti amministrativi concessori o autorizzativi alla realizzazione delle dotazioni mancanti, a spese dei titolari delle proprietà direttamente interessate.
4
Parametri urbanistici
Zone territoriali omogenee C1.2:
-
indice di densità fondiaria = 0,80 mc./mq.;
-
altezza massima
-
distanze
ART. 24
= 6,80 ml.;
= art. 7 N.T.A. del PRG adottato
ZONE RESIDENZIALI CON EDIFICAZIONE PREESISTENTE E LOCALIZZATE AI MARGINI DEGLI AGGREGATI RESIDENZIALI, DI TIPO
"C1.3".
1
Individuazione
Comprendono le parti del territorio parzialmente edificate e site ai margini degli aggregati
residenziali o, in taluni casi, addirittura in zona agricola.
Nella maggioranza dei casi rappresentano fenomeni di urbanizzazione nastriforme lungo
gli assi stradali di maggiore importanza. Brani urbanistici largamente dipendenti dal
frazionamento fondiario che nulla hanno di caratteristico delle zone agricole e che vanno
disciplinati affinché venga a cessare la situazione di paralisi normativa e di blocco urbanistico in cui si trovano.
All'interno di queste zone, gli interventi dovranno essere finalizzati: al risanamento delle
condizioni di degrado urbanistico ed edilizio, all'adeguamento igienico-sanitario degli edifici ed al riordino funzionale e strutturale.
2
Destinazione d’uso
Premesso che l'azione amministrativa si intende finalizzata al blocco ed al riordino di tali
fenomeni di abusivismo e di deregolamentazione, le destinazioni d'uso ammesse sono
quelle residenziali di cui all'art.14 delle NTA del P.R.G. adottato, con attenzione all'adeguamento funzionale delle unità abitative.
Si prevede, altresì, la localizzazione di attività commerciali e di servizio, tipiche delle zone
residenziali.
Data la loro prevalente localizzazione nelle zone periurbane e rurali, per tali aree si fa
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esclusione di ogni altro tipo di insediamento, potenziale causa di inquinamento e di degradazione ambientale.
3
Tipologie d’intervento
In queste zone il P.R.G. si attua mediante Intervento Edilizio Diretto relativamente ai lotti
ancora in condizioni di edificabilità, nonché agli edifici suscettibili di ampliamento, ristrutturazione o demolizione con ricostruzione.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Per
ogni unità immobiliare residenziale esistente alla data di adozione della variante parziale
di riordino al PRG, comprendendo nel calcolo del volume esistente tutte le relative
pertinenze ed accessori legittimi, viene concesso per una sola volta un ampliamento fino
al 20% del proprio volume, qualora l’ampliamento così ottenuto sia inferiore ai 180 mc è
concesso comunque il raggiungimento di tale limite. Tali ampliamenti dovranno rispettare i
parametri edilizi e distanze di cui all’art. 7 delle NTA del P.R.G. adottato.
Nelle aree scoperte di pertinenza dei fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di cui
all’art. 15 delle NTA del P.R.G. adottato.
L'Amministrazione Comunale, nei casi in cui ravvisi, all'interno delle Zone "C1.3" o di parti
di esse, la necessità del completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ha la facoltà di subordinare il rilascio di ulteriori atti amministrativi concessori o autorizzativi alla
realizzazione delle dotazioni mancanti, a spese dei titolari delle proprietà direttamente interessate.
4
Accessi e viabilità
Al fine di salvaguardare l’estendersi dell’edificazione nastriforme lungo gli assi stradali,
nonché di impedire una eccessiva e pericolosa frammistione di traffico sulle sedi stradali
di scorrimento e di collegamento, il P.R.G. identifica con apposita grafia i lotti inedificati.
I lotti individuati all’interno delle Z.T.O. C1.3 ricadenti in ambito collinare la loro precisa
collocazione è determinata dalla specifica domanda accolta in sede di redazione della
variante al P.R.G. “lotti liberi in E4 adottata con delibera del C.C. n° 31 del 17.06.2002 ed
approvata con delibera C.C. 57 del 30.12.2002”.
Identifica inoltre gli accessi esistenti, i nuovi accessi e gli arretramenti obbligatori per il
ricavo dei posto auto esterni.
Con apposito P. di R. di iniziativa pubblica o privata, previa dichiarazione di zona di
degrado, è possibile modificare lo schema degli accessi, i posti auto nonché il taglio dei
lotti inedificati purché tale piano sia esteso all’intero ambito di zona identificato dal P.R.G..
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5
Parametri urbanistici
Per la parte edificata:
- indice di densità fondiaria: pari ad esistente +20%;
- altezza massima: 6,80 ml.;
- distanza: art. 7 N.T.A. del PRG adottato
per i lotti inedificati ed individuati:
all’interno dell’ambito collinare tutti i lotti inedificati individuati sono del tipo A
Tipo “A”
- indice di densità fondiaria: 1,00 mc./mq. max 600 mc
- altezza massima: 6,80 ml..
- distanza: art. 7 N.T.A. del PRG adottato
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CAPO
III
ART. 25
ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (C2.2)
ZONE
DI
ESPANSIONE
INEDIFICATE
A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE E SERVIZI DI TIPO “C2.2”.
1
Individuazione
Comprendono le zone destinate a nuovi complessi insediativi di carattere residenziale ed
a spazi pubblici per servizi della residenza.
2
Destinazione d’uso
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui all’art. 14 delle NTA del P.R.G. adottato
per le porzioni residenziali.
Per gli spazi pubblici a servizio della residenza le destinazioni previste sono quelle relative
alle zone Fa - Fb – Fc di cui all’articolo 14 delle NTA del P.R.G. adottato.
3
Tipologie d’intervento
In queste zone il P.R.G. si attua attraverso il Piano urbanistico attuativo con le seguenti
modalità:
1.
viene prescritto un indice di edificabilità territoriale applicabile all’intero ambito di
Piano;
2.
la dotazione di spazi pubblici da soddisfare relativa alla capacità insediativa prevista
nel Piano Urbanistico Attuativo è riferita alla sola quota per l’urbanizzazione primaria e
stabilita in mq/ab. 5,00 per verde primario e mq/ab. 3,50 per parcheggio;
3.
è prescritta inoltre la cessione di una quota parte dell’area, destinata a soddisfare il
fabbisogno di spazi pubblici per servizi alla residenza (Z.T.O. Fa, Fb e Fc). La
delimitazione dell’area da cedere e la specifica categoria di appartenenza dell’area a
servizi, nonché se necessario il tipo di servizio o attrezzatura, se non precisato nei
grafici di P.R.G., viene eseguita in sede di Piano urbanistico Attuativo, oppure a
seguito di progetto esecutivo delle opere redatto dal Comune. La cessione viene
effettuata a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi
dell’art.86 della L.R. 61/85, fino al raggiungimento degli stessi.
Nei grafici di P.R.G. possono essere contenute indicazioni interne alla Z.T.O.
relativamente a tracciati viari e indicazioni di aree a standard. Tali indicazioni non hanno
valore prescrittivo ma solo orientativo possono essere modificate purché opportunamente
motivate da miglioramento di assetto complessivo della zona o in conseguenza a
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particolari configurazioni degli ambiti.
Tra gli elaborati obbligatori per la relazione del Piano Urbanistico Attuativo deve essere
espressamente redatto, con valore vincolante, il planovolumetrico organizzativo delle
altezze massime e dei volumi per l’intero intervento. Nelle aree scoperte di pertinenza dei
fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’art. 15 delle NTA del P.R.G.
adottato.
4
Parametri urbanistici.
- Densità territoriale: massima pari a 1,00 mc/mq, minima pari al 75% della massima;
- altezza massima: 6,80 ml;
- distacchi tra fabbricati e distanze: valgono le norme di cui all’art. 7 delle NTA del P.R.G.
adottato;
- superficie da destinare a spazi pubblici per servizi alla residenza: vedi normativa
specifica delle singole zone.
Gli indici da applicare nelle aree utilizzate per servizi pubblici sono quelli degli art. 52 e art.
53 delle NTA del P.R.G. adottato a seconda dei diversi tipi di servizio.
5
Normative specifiche dei singoli ambiti
Z.T.O. C2.2-1
Nuovo insediamento residenziale di SS. Angeli, posizionato a nord della viabilità esistente,
con funzione di consolidare la permanenza degli abitanti della frazione.
La localizzazione è conforme agli indirizzi del Piano d’Area del Montello ed è dimensionata
con un’estensione di circa 31.450 mq. All’interno dell’ambito ricade una dolina che deve
essere salvaguardata, a tal fine si localizza l’intera porzione di area a servizi pubblici su
tale elemento. Con il Piano Attuativo si dovrà più esattamente dimensionare l’intervento e
l’area a servizi avendo cura di prevedere la costruzione di un percorso ciclo-pedonale fra
Via dei Fiori e Via Arditi, contornando il ciglio della dolina.
La quantità di verde pubblico prescritto è pari al 25% della superficie territoriale.
Dovrà inoltre essere riservata ad edilizia convenzionata ai sensi della L.R. 42/99 la quota
del 15% del volume realizzabile.
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CAPO
IV
ART. 26
ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA - ZONE
RICETTIVE (D3 – D3.1 – AGRITURISMI – BED AND
BREAKFAST)
ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI ESISTENTI IN ZONA
IMPROPRIA.
1.
Con il presente adeguamento al PAM per l’ambito collinare si sono individuate e censite
tutte le piccole attività commerciali, direzionali e artigianali presenti, e collocate all’interno
di edifici esistenti con problemi viari nei collegamenti, nella distribuzione interna, nella
dotazione di aree per la sosta ed il parcheggio, nella sistemazione paesistica delle
pertinenze nella riorganizzazione dell’attività con necessità di limitati ampliamenti. Il
censimento è riportato nell’elaborato A13
2.
Per le attività censite e riconosciute compatibili con le valenze paesistiche del colle gli
interventi, le prescrizioni e gli indirizzi sono contenute nelle Schede normative e di
progetto allegate alla Variante PAM elaborato P13.
3.
Per quanto non espressamente previsto nella scheda normativa e di progetto sono valide
le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente capo IV e nelle NTA del PRG adottato,
con la precisazione che sulle tavole di progetto P4.1 e P4.2 sono riportate le attività già
censite ai sensi della L.R. 11/87 che in questa sede si riconfermano.
4.
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle schede normative derivano da un rilievo
sommario dei fabbricati e hanno la finalità di fornire la consistenza dell’oggetto schedato.
Ai fini del progetto saranno da ritenersi validi i dati derivanti dal rilievo effettuato in sede di
presentazione del progetto edilizio. In assenza di specifica scheda normativa di riferimento
non è consentito nessun intervento se non entro i limiti e le prescrizioni definiti dalle NTA.
5.
Rispetto alle schede normative gli interventi attuativi possono prevedere delle modifiche
conseguenti alla definizione esecutiva delle strutture e attrezzature previste dalla scheda.
Tali modifiche non possono derogare alle quantità di progetto indicate nelle schede.
6.
Per le attività puntualmente individuate nella cartografia della Variante PAM nelle Tav.
P4.1 e P4.2, si stabilisce, fatte salve le diverse prescrizioni contenute nelle schede
normative e di progetto, quanto segue:
- gli ampliamenti dovranno essere eseguiti preferibilmente in aderenza con il fabbricato
esistente e comunque entro gli ambiti individuati nelle schede stesse;
- gli ampliamenti potranno avvenire anche su più piani, ma con altezza massima di ml
6,50;
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
- gli eventuali impianti e dispositivi tecnologici nuovi o esistenti dovranno essere
opportunamente mascherati preferibilmente mediante la piantumazione di cortine
arboree e siepi.
7.
Gli interventi riguardanti gli edifici classificati di interesse storico-architettonico sono limitati
a quelli previsti nella rispettiva scheda B del PRG.
8.
Gli interventi di ampliamento puntuale delle attività riconosciute nell'elaborato P13, o
comunque già censite dal P.R.G. vigente ed in questa sede confermate, che ricadono in
ambiti ad elevata fragilità geologica di cui all'art. 6 sono ammessi solo in presenza di
relazione geologica puntuale che ne attesti la fattibilità."
ART. 27
ZONE RICETTIVE (D3
– D3.1 – AGRITURISMI – BED AND
BREAKFAST)
1.
Nelle Tav. P4.1 e P4.2 della Variante PAM vengono individuate con apposita simbologia:
a) le attività eno-gastronomiche e di ristorazione esistenti;
b) le attività ricettivo – turistiche esistenti;
c) le attività ricettivo – turistiche di nuova realizzazione.
2.
Tali attività possono ricadere in:
-
Z.T.O. D3 all’interno del margine di sviluppo degli insediamenti residenziali;
-
Z.T.O. D3.1 ricadenti in ambito collinare del Montello esterne al margine di sviluppo
degli insediamenti residenziali:
3.
Z.T.O. agricola, ma puntualmente individuata quale attività agrituristica;
Le prescrizioni e gli indirizzi su tipi e modalità di intervento sui fabbricati sono contenute
nelle Schede normative e di progetto allegate alla Variante PAM elaborato P11. Per quanto
non espressamente previsto nella scheda normativa e di progetto sono valide le
prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente capo IV e nelle NTA del PRG adottato.
4.
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle schede normative derivano da un rilievo
sommario dei fabbricati e hanno la finalità di fornire la consistenza dell’oggetto schedato.
Ai fini del progetto saranno da ritenersi validi i dati derivanti dal rilievo effettuato in sede di
presentazione del progetto edilizio. In assenza di specifica scheda normativa di riferimento
non è consentito nessun intervento se non entro i limiti e le prescrizioni definiti dalle NTA.
5.
Rispetto alle schede normative gli interventi attuativi possono prevedere delle modifiche
conseguenti alla definizione esecutiva delle strutture e attrezzature previste dalla scheda.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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Tali modifiche non possono derogare alle quantità di progetto indicate nelle schede o a
quelle prescritte al presente capo IV.
6.
Per le attività puntualmente individuate nella cartografia della Variante PAM nelle Tav. P4.1
e P4.2, si stabilisce, fatte salve le diverse prescrizioni contenute nelle schede normative e
di progetto, quanto segue:
-
gli ampliamenti dovranno essere eseguiti preferibilmente in aderenza con il fabbricato
esistente;
-
gli ampliamenti potranno avvenire anche su più piani;
-
gli eventuali impianti e dispositivi tecnologici nuovi o esistenti dovranno essere
opportunamente mascherati preferibilmente mediante la piantumazione di cortine
arboree e siepi
7.
Gli interventi riguardanti gli edifici classificati di interesse storico-architettonico sono limitati
a quelli previsti nella rispettiva scheda B del PRG.
8.
i progetti dei singoli interventi dovranno essere studiati in modo da tutelare e sviluppare il
verde esistente.
9.
La realizzazione degli interventi è subordinata alla stipula di una convenzione d’uso tra
Amministrazione Comunale e concessionario, a carico di quest’ultimo, che determini le
prescrizioni tecniche, le modalità e gli oneri degli interventi indicati nelle schede normative
e di progetto. La convenzione dovrà inoltre prevedere:
-
il divieto all’insediamento di attività diverse da quelle ricettivo-turistiche prima di 10 anni
dal rilascio del certificato di agibilità;
-
il divieto all’insediamento di attività incompatibili con la destinazione di zona anche
trascorsi i 10 anni dal rilascio del certificato di agibilità. Qualsiasi cambio d’uso sarà
comunque soggetto al rilascio di un provvedimento autorizzativo e/o concessorio;
Gli obblighi previsti dal presente comma, sono assunti, come già specificato, mediante
convenzione da trascriversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del
codice civile, a cura del Comune ed a spese del concessionario.
10.
È sempre ammesso il cambio di destinazione d’uso da attività eno-gastronomica ad attività
turistico - ricettiva e viceversa.
11.
All’interno dell’area collinare del Montello sono consentite le attività di “Bed and Breakfast”
e le attività ricettive in residenze rurali secondo la specifica disciplina prevista dalla L.R. 33
del 4.11.2002.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
ART. 28
Z.T.O. D3 - D3.1 - AGRITURISMI - ATTREZZATURE RICETTIVE CON
SPECIFICA NORMATIVA.
1
Z.T.O. D3 - D3.1
a) Individuazione
La variante di adeguamento al PAM individua alcune aree per l’insediamento di
attrezzature ricettive e di ristorazione enogastronomiche e specificatamente delle seguenti
due categorie:
-
Z.T.O. D3 attività enogastronomiche e ricettive ricadenti all’interno del margine di
sviluppo degli insediamenti residenziali;
-
Z.T.O. D3.1 attività enogastronomiche e ricettive ricadenti in ambito collinare del
Montello esterne al margine di sviluppo degli insediamenti residenziali.
b) Destinazioni d’uso
Premesso che la finalità dell’azione amministrativa è indirizzata allo sviluppo di una
struttura ricettiva adeguata alle necessità generate dalla vivace struttura produttiva e della
crescente richiesta turistica, alberghiera e conseguenti strutture quali bar, ristorante, locali
di divertimento, sale riunioni ecc., in tali zone sono consentite le destinazioni previste
all’art. 14 punto 4 delle NTA del P.R.G. adottato.
2
Z.T.O. D3
a.
Tipologie d’intervento
Per le zone D3 il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto esteso all’intero
ambito di zona così come individuato nelle tavole di P.R.G.. Gli interventi devono
essere rivolti alla riqualificazione ambientale e pertanto dovrà essere posta particolare
cura progettuale nella sistemazione delle aree esterne e nell’organizzazione dei
parcheggi; in particolare gli interventi sono così normati:
b.
D3/1 Ristorante Boomerang
Per tale struttura la presente variante di adeguamento al PAM prevede la possibilità di
ampliamento di mc 1.500 altezza massima ml 7,50 distanze conformi all’art. 7 delle
NTA del P.R.G. adottato con obbligo di sistemazione dell’attuale spazio a parcheggio
con pavimentazione in grigliato inerbito e piantumazione di doppio filare alberato
lungo tutto il confine sud ed est.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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c.
D3/2 Birreria SS. Angeli JAMBOV
Per tale struttura la presente variante di adeguamento al PAM prevede la possibilità di
ampliamento di mc 800 altezza massima ml 7,50 distanze conformi all’art. 7 delle NTA
del P.R.G. adottato con obbligo di sistemazione ed ampliamento dell’attuale spazio a
parcheggio con pavimentazione in grigliato inerbito e piantumazione di doppio filare
alberato lungo tutto il confine est, nord e ovest.
3
Z.T.O. D3.1
a.
Tipologie d’intervento
Per le zone D3 il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto esteso all’intero
ambito di zona ovvero tramite Piano Urbanistico Attuativo (P. di R.) per gli ambiti di
degrado espressamente individuati nelle schede di cui all’elaborato P11, ai sensi
dell'articolo 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Gli interventi devono essere rivolti alla riqualificazione ambientale e pertanto dovrà
essere posta particolare cura progettuale nella sistemazione delle aree esterne e
nell’organizzazione dei parcheggi seguendo le indicazione dei schemi operativi
elaborato P15..
Gli interventi sono così puntualmente normati:
b.
D3.1/1 Ciclamino (scheda n° 1 elaborato P11)
Si tratta di una struttura enogastronomica esistente di notevoli dimensioni attualmente
non in attività per cambio di gestione, in stato di degrado, di cui è necessario
predisporre un progetto di riorganizzazione complessiva di tutta la struttura esistente
con possibilità di trasformazione in albergo-soggiorno collinare.
L’intervento è soggetto ad approvazione di strumento urbanistico attuativo (P. di R.) in
cui devono essere definiti:
- il fabbricato esistente adibito ad attività enogastronomica da ristrutturare ovvero
demolire e ricostruire anche in sedime diverso per mc 9.720;
- ampliamento anche in corpo autonomo della struttura ricettiva quale albergo –
soggiorno collinare per mc 3.000;
- demolizione e ricostruzione anche in sedime diverso degli annessi rustici esistenti
con possibilità di cambio di destinazione d’uso a residenza;
- altezza massima ml 7,50
- distanze conformi all’art. 7 delle NTA del P.R.G. adottato.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
Il P. di R. dovrà inoltre identificare:
- le aree da adibire a verde e parcheggio secondo le quantità definite dall’art. 11
punto 2 delle NTA del P.R.G. adottato per il tipo di destinazione d’uso attribuite
all’edificato;
- l’area di perequazione da individuarsi all’esterno dell’ambito di recupero su aree già
classificate a servizi dal P.R.G. da cedersi al Comune per una quantità pari al 30%
della superficie di pertinenza individuata nella scheda n° 1 dell’allegato P11 con
l’opzione di eventuale monetizzazione.
Il P. di R. dovrà perseguire l’obiettivo di ricomposizione paesaggistica degli spazi
esterni, con gli elementi naturalistici individuati nelle tav. P1.1 e P2.1.
Dovranno essere previsti con rappresentazione di dettaglio:
- la pavimentazione dell’accesso viario con griglia alveolari costipata con ghiaino
lavato;
- la pavimentazione delle aree a parcheggio con griglia alveolare inerbita;
- la sistemazione delle aree a verde con prato alberato con essenze autoctone
precisate dalle presenti NTA;
- gli eventuali percorsi pedonali nelle aree verdi alberate in semplice terra battuta.
c.
D3.1/2 Enzo (scheda n° 2 elaborato P11)
Attività enogastronomica di cui si prevede con intervento edilizio diretto esteso
all’intero ambito la possibilità di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato esistente
anche con possibilità di ospitalità quale locanda. Per gli spazi esterni si prevede
necessità di sistemazione dell’accesso e dei parcheggi ampliandone la dotazione
secondo le seguenti prescrizioni:
- pavimentazione dell’accesso viario con griglia alveolari costipata con ghiaino
lavato;
- pavimentazione delle aree a parcheggio con griglia alveolare inerbita;
- sistemazione delle aree a verde con prato alberato con essenze autoctone
precisate dalle presenti NTA;
- eventuali percorsi pedonali nelle aree verdi alberate in semplice terra battuta.
Ampliamento massimo ammesso mc 500 per l’attività enogastronomica con limite
massimo di copertura pari al 25% della superficie coperta esistente. Per attività
ricettivo-turistica destinata alla formazione di posti letto ulteriore ampliamento di mc
300, altezza massima ml 7,50 distanze conformi all’art. 7 delle NTA del P.R.G.
adottato.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
d.
D3.1/3 Baita (scheda n° 3 elaborato P11)
D3.1/3a Attività enogastronomica esistente individuata e normata con apposita
schedatura ai sensi della L.R. 11/1987 dal P.R.G. Vigente che in questa sede si
riconferma.
Per l’area inedificata D3.1/3b posta a sud conformemente con le indicazioni del
P.R.G. Vigente si prevede un nuovo insediamento di attività di albergo-soggiorno
collinare. L’intervento è soggetto ad approvazione di strumento urbanistico attuativo
con previsione di dettaglio sia del nuovo fabbricato che la ricomposizione paesaggista
degli spazi esterni, in particolare dovranno essere previsti:
- pavimentazione dell’accesso viario con griglia alveolari costipata con ghiaino
lavato;
- pavimentazione delle aree a parcheggio con griglia alveolare inerbita;
- sistemazione delle aree a verde con prato alberato con essenze autoctone
precisate dalle presenti NTA;
- eventuali percorsi pedonali nelle aree verdi alberate in semplice terra battuta.
Volumetria massima ammessa mc 3.000, altezza massima ml 7,50 distanze conformi
all’art. 7 delle NTA del P.R.G. adottato precisando che la distanza dalla strada Via
degli Alpini ml 7,50, gli standards urbanistici sono quelli definiti dall’art. 11.2 delle NTA
del P.R.G. adottato.
e.
D3.1/4 Vettorel (scheda n° 4 elaborato P11)
Struttura enogastronomica esistente di notevoli dimensioni di cui si prevede la
possibilità di trasformazione in albergo-soggiorno collinare trasformando l’annesso
rustico esistente. L’intervento è soggetto ad approvazione di strumento urbanistico
attuativo con previsione di dettaglio sia per riqualificazione dei fabbricati esistenti che
la ricomposizione paesaggista degli spazi esterni, in particolare dovranno essere
previsti:
- pavimentazione della viabilità interna con griglia alveolari costipata con ghiaino
lavato;
- pavimentazione delle aree a parcheggio con griglia alveolare inerbita;
- sistemazione delle aree a verde circostante e pertinenziale l’attività con prato
alberato con essenze autoctone precisate dalle presenti NTA;
- eventuali percorsi pedonali nelle aree verdi alberate in semplice terra battuta.
Ampliamento massimo ammesso oltre all’esistente mc 3.000, altezza massima ml
7,50 distanze conformi all’art. 7 delle NTA del P.R.G. adottato, gli standards
urbanistici sono quelli definiti dall’art. 11.2 delle NTA del P.R.G. adottato.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
f.
D3.1/5 Alpino (scheda n° 5 elaborato P11)
Attività enogastronomica esistente individuata e normata con apposita schedatura ai
sensi della L.R. 11/1987 dal P.R.G. Vigente che in questa sede si riconferma.
g.
D3.1/6 Bazzichet (scheda n° 6 elaborato P11)
Attività enogastronomica di cui si prevede la possibilità di ampliamento e
ristrutturazione del fabbricato esistente con intervento edilizio diretto anche con
possibilità di albergo-soggiorno collinare.
Per gli spazi esterni si prevede necessità di sistemazione dell’accesso e la
riorganizzazione dei parcheggi secondo le seguenti prescrizioni:
- pavimentazione dell’accesso viario con griglia alveolari costipata con ghiaino
lavato;
- pavimentazione delle aree a parcheggio con griglia alveolare inerbita;
- sistemazione delle aree a verde con prato alberato con essenze autoctone
precisate dalle presenti NTA;
- eventuali percorsi pedonali nelle aree verdi alberate in semplice terra battuta.
Ampliamento massimo ammesso mc 3.000 per l’attività albergo-soggiorno collinare.
Altezza massima ml 7,50 distanze conformi all’art. 7 delle NTA del P.R.G. adottato.
L’intervento di nuova costruzione di struttura ricettiva albergo-soggiorno collinare in
corpo autonomo è assoggetto a redazione di Piano di recupero di iniziativa privata.
Con il P. di R. si dovrà curare particolarmente l’inserimento del nuovo fabbricato
nell’ambito dell’attività al fine di garantire una localizzazione appropriata della nuova
costruzione rispetto al contesto circostante.
h.
D3.1/7 Airone (scheda n° 7 elaborato P11)
Attività di ristorazione di cui si prevede possibilità di ampliamento e sopraelevazione
secondo le indicazioni contenute nell’allegato P11 scheda n° 9 per mc 500. Per gli
spazi esterni si prevede necessità di riorganizzazione dei parcheggi secondo le
seguenti prescrizioni:
- riorganizzazione degli accessi con la costruzione di un nuovo accesso a nord a
servizio
della zona parcheggio da eseguirsi con griglia alveolari costipata con
ghiaino lavato;
- pavimentazione delle aree a parcheggio con griglia alveolare inerbita e piantumata
con essenze autoctone precisate dalle presenti NTA;
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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4
AGRITURISMI
a) Per le attività ricettive di agriturismo, gli interventi sono codificati nell’apposita
schedatura con la precisazione che può essere autorizzato, per una sola volta,
l’ampliamento volumetrico fino ad un massimo di 500 mc. finalizzato al potenziamento
ed alla razionalizzazione dell’attività, con aumento di copertura massimo del 25% della
superficie coperta. Il Permesso di Costruire è subordinato al progetto di sistemazione
dell’area di pertinenza esterna secondo le indicazioni delle schede progettuali, allegato
P11.
b) Per le attività agrituristico-ricettive gli ampliamenti, se destinati alla formazione di posti
letto e adeguamento igienico - sanitario, possono essere elevati fino ad altri 300 mc.
c) Le attività di agriturismo sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 9/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
CAPO
ART. 29
V
ZONE AGRICOLE (E)
ZONE AGRICOLE COLLINARI
All’interno dell’ambito collinare del Montello, il presente adeguamento al PAM nel rispetto del
della normativa ivi contenuta ed ai sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione
in zona agricola, individua le seguenti zone agricole:
a) Zona E1
caratterizzata dalla prevalenza di aree boscate
b) Zona E2 speciale, agricolo-naturalistica caratterizzata dalla prevalenza di aziende
agricole; tale zona risulta suddivisa in tre sub ambiti così definiti:
- E2.1 a prevalente indirizzo viticolo;
- E2.2 a prevalente indirizzo zootecnico;
- E2.3 ad indirizzo misto.
c) Zona E3
zone agricole ad elevato frazionamento fondiario
1
Riferimenti con il piano d’area
a) Il presente adeguamento al PAM recepisce le indicazioni progettuali di massima
contenute nell’allegato 2 sussidi operativi del Piano d’Area del Montello.
b) Il presente adeguamento al PAM recepisce aggiornandola la schedatura degli annessi
agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, gli annessi agricoli a cui è
riconosciuta l’insussistenza di nesso funzionale con la conduzione del fondo sono
schedati e normati nell’elaborato P8
c) Il presente adeguamento al PAM recepisce inoltre la schedatura dei fabbricati
abbandonati dell’allegato F del Piano d’Area del Montello, con l’esclusione degli edifici
numero 37-74-75 perché non abbandonati, con l’aggiunta di nuova scheda n° 75
relativa ad un nuovo fabbricato censito
d) Per "fondo rustico” delle aziende agricole con centro aziendale nel Montello, si
intende l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche se non contigui,
costituenti una stessa azienda, e iscrivibili sia pur parzialmente in un cerchio di ml.
4.000 di diametro, tutti comunque compresi all'interno dell'ambito collinare del
Montello.
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NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
2
Vincolo delle superfici.
1.
In tutte le sottozone i volumi dei fabbricati esistenti, residenza o annessi, anche se
classificate "non più funzionali alle esigenze del fondo" si computano ai fini degli indici
ai sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in zona agricola così
come integrati delle presenti norme. Ogni fabbricato e ampliamento dello stesso
istituisce vincolo sull’area corrispondente.
2.
Restano validi i vincoli apposti ai sensi delle L.R. 58/78 e L.R. 24/85.
3.
In queste zone, qualsiasi richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere completata
dal progetto schematico o esecutivo (a richiesta della C.E. in relazione alla
pericolosità dell'impianto) per il trattamento dei rifiuti sia domestici che derivanti dalle
attività agricole di trasformazione.
3
Destinazioni d’uso
Nelle zone agricole, fatti salvi gli interventi puntualmente normati dalle presenti norme
(quali quelli relativi agli annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, ai
fabbricati abbandonati, alle attività ricettive, alle attività produttive in zona impropria ecc.)
sono ammesse le destinazioni d’uso elencate all’art. 14 punto 7 delle NTA del P.R.G.
adottato di seguito così sintetizzate:
a) abitazioni per la conduzione del fondo;
b) annessi rustici quali: silos, depositi, ricoveri per macchine agricole, costruzioni per la
prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
c) allevamenti a carattere civile aziendale non intensivo, ai sensi del D.G.R. 22.12.1989
n. 7949, quali stalle, scuderie, ricoveri, porcilaie;
d) infrastrutture per la difesa del suolo quali: canali, opere per la difesa o di utilizzazione
idraulica e simili, opere di consolidamento del terreno, impianti di modesta
consistenza;
e) attività agrituristiche ai sensi della vigente normativa regionale.
Sono comunque escluse le attività di cava e di miniera.
Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
4
Annessi rustici
Nel caso sia consentita la realizzazione di annessi rustici, il rilascio del relativo Permesso
é subordinato, oltre che al rispetto dei parametri fissati per ciascuna zona, alla
presentazione di una apposita relazione sottoscritta da un agronomo che dimostri la
congruità funzionale rispetto alle caratteristiche del fondo e al rispetto delle
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
caratteristiche costruttive edilizie contenute nelle presenti norme entro il limite definito dal
piano aziendale approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura.
5
Riaccorpamento dei volumi diversi.
1.
Nelle zone agricole è sempre possibile, nel rispetto della norme di sottozona,
aggregare e riaccorpare volumi diversi preesistenti in funzione di una migliore
organizzazione
distributiva
delle
preesistenze,
purché
tali
operazioni
siano
espressamente menzionate e quindi autorizzate nel relativo Permesso di Costruire.
2.
Non sono comunque possibili demolizioni di fabbricati dotati di valore storico,
ambientale o paesaggistico, individuati nella grafia di P.R.G..
3.
Nelle zone agricole, tutte le preesistenze individuate catastalmente, a partire dal
Catasto Italiano di primo ‘900, o individuate dalle schede di cui sopra, purché
preesistenti al 1967, possono essere recuperate secondo la destinazione originaria
senza aumento volumetrico, se non quello ammesso in relazione allo specifico grado
di protezione.
4.
La legittimità delle preesistenze ai fini del recupero dovrà essere dimostrata dal
tecnico professionista asseverandone la veridicità sulla base della consistenza degli
elementi e organismi strutturali esistenti (fondazioni, murature, solai, tetto) che
debbono essere tali da individuare con chiarezza, la volumetria, la superficie, la
tipologia e la destinazione originaria e certificata dallo stesso.
6
Allevamenti a carattere civile-aziendale
Per gli allevamenti a carattere civile-aziendale, che possono essere realizzati nelle zone
E1 ed E2 di cui al presente articolo, devono essere rispettate le seguenti distanze:
distanza dai confini:
15,00 ml
distanza tra fabbricati di altra proprietà:
30,00 ml
distanza dalle altre Zone Territoriali Omogenee:
100,00 ml
Tutte le stalle, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 1992, n°
3733, devono essere provviste di concimaia a tenuta stagna e/o vasche di accumulo per
la raccolta delle deiezioni, adeguatamente dimensionate e collegate anche direttamente
agli allevamenti.
Le concimaie dovranno rispettare le seguenti distanze:
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distanza dalle strade
20,00 m.
distanza da prese d'acqua potabile
200,00 m.
distanza da cisterne, fontane e doline
50,00 m.
distanza dai confini
20,00 m.
distanza tra fabbricati:
30,00 m.
distanza dalle Zone Territoriali Omogenee
7
100,00 m.
Allevamenti zootecnici intensivi esistenti
Per gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti alla data di adozione del Piano d’Area del
Montello e non individuati nelle tav. P4.1 e P4.2 oltre alla normativa del successivo punto
6, valgono le seguenti norme:
- sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi come precisato nell’art. 3 punto b)
delle presenti norme:
1.1 manutenzione ordinaria;
1.2 manutenzione straordinaria;
1.3 restauro articolato in: consolidamento strutturale, rinnovo, ripristino;
1.4 risanamento conservativo;
- nonché gli interventi diretti a ridurre l'impatto ambientale dell'attività.
Per gli scarichi zootecnici valgono le norme di cui all'articolo 6 punto 3 lettera d); art. 7
punto 3 lettera b); art. 8 punto 3; art. 9 punto 1 lettera f); art. 10 lettera d); art. 10 punto
1 lettera a); art. 10 punto 2; art. 11 punto 4 lettera a) delle presenti norme.
E’ vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi, nonché la riattivazione
di quelli dismessi alla data di adozione del Piano d’Area del Montello.
8
Elementi detrattori del paesaggio
1.
La presente variante di adeguamento al PAM nelle tavole P1.2
P4.1 individua gli
elementi detrattori del paesaggio costituiti dalla struttura militare deposito carburanti e
dall’allevamento intensivo esistente di Via Mancino.
2.
La Variante di adeguamento favorisce la delocalizzazione degli elementi detrattori
esistenti prevedendone, la riqualificazione degli ambiti attraverso uno strumento
urbanistico attuativo convenzionato, che definisce le caratteristiche degli interventi,
prevedendone anche destinazioni d’uso compatibili quali residenza e turistico-ricettivo.
3.
Nella formazione dello strumento attuativo dovrà essere particolarmente curata la
sistemazione ambientale degli spazi scoperti in modo tale da raccordarli al paesaggio
agricolo-forestale circostante.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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4.
In particolare l’adeguamento prevede:
a)
Ambito degli allevamenti intensivi esistenti da delocalizzare e riqualificare
Nell’ambito collinare del Montello, la variante di adeguamento individua in
conformità con il Piano d’Area del Montello gli ambiti degli allevamenti intensivi
esistenti, che per le loro caratteristiche non risultano compatibili con la valenze
ambientali del Montello, prevedendone la riclassificazione dell’area quale ambito
degli allevamenti intensivi esistenti da riqualificare.
Gli interventi sono comunque subordinati all’approvazione di un Piano Urbanistico
Attuativo convenzionato, volto a definire le caratteristiche dell’intervento, nel
rispetto delle presenti norme e dei seguenti parametri urbanistico-edilizi:
Destinazione d’uso:
Residenza, Turistico-ricettiva, agroalimentare
Volume max:
50% del volume esistente
Distanza dalle strade:
5,00 m
Distanza dai confini:
5,00 m o in aderenza, su accordo preventivo delle parti
Distanza tra fabbricati:
10,00 m o in aderenza, su preventivo accordo tra le
parti
Altezza massima:
7,50 m
Nella formazione dello strumento attuativo dovrà essere particolarmente curata la
sistemazione ambientale degli spazi scoperti in modo tale da raccordarli al
paesaggio agricolo-forestale circostante, nel rispetto dei vincoli individuati dalle
tavole P1.1 - P2.1 P3.1, in particolare dovranno essere salvaguardate la dolina
cartografata, la fascia degli ecotoni, la zona boscata.
b)
Ambito struttura militare deposito carburanti.
Nell’ambito collinare del Montello, la variante di adeguamento individua in
conformità con il Piano d’Area del Montello l’ambito della struttura militare
deposito carburanti esistenti, che per le proprie caratteristiche non risulta
compatibile
con
la
valenze
ambientali
del
Montello,
prevedendone
la
riclassificazione dell’area quale ambito del deposito carburanti da riqualificare.
L’intervento è comunque subordinato all’approvazione di un Piano Urbanistico
Attuativo convenzionato, volto a precisare le finalità e le caratteristiche del
recupero, nel rispetto delle presenti norme e dei seguenti parametri urbanisticoedilizi:
Destinazione d’uso:
Residenza, Turistico-ricettiva, agroalimentare
Volume max:
10% del volume esistente costituito dai fabbricati fuori
terra e dai serbatoi interrati adibiti a deposito carburanti
Distanza dalle strade:
5,00 m
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Distanza dai confini:
5,00 m o in aderenza, su accordo preventivo delle parti
Distanza tra fabbricati:
10,00 m o in aderenza, su preventivo accordo tra le
parti
Altezza massima:
7,50 m
Nella formazione dello strumento attuativo dovrà essere particolarmente curata la
sistemazione ambientale degli spazi scoperti in modo tale da raccordarli al
paesaggio agricolo-forestale circostante, nel rispetto dei vincoli individuati dalle
tavole P1.2 - P2.2 P3.2, in particolare dovrà essere demolita la recinzione
esistente e salvaguardata la copertura boschiva nonché la fascia degli ecotoni.
9
Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo
Gli annessi agricoli che di fatto non sono più al servizio del fondo rustico sono individuati
nell’allegato elaborato P8.
Per gli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo sono ammesse le seguenti
destinazioni:
- residenziale
- attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- attività di produzione e commercializzazione di beni dell’artigianato locale.
- attività ricettiva a conduzione familiare bed and breakfast
- per il fabbricato scheda G2 è ammessa destinazione agrituristica con possibilità di
ampliamento fino al raggiungimento dei 1200 mc compreso l’esistente. L’ampliamento
dovrà essere eseguito sul sedime indicato nella scheda.
E’ ammesso il cambio d’uso ed il recupero dei volumi degli annessi rustici non più
funzionali alla conduzione del fondo con le funzioni sopra indicate, privilegiando
l’accorpamento con il fabbricato principale attraverso un progetto di riordino complessivo
dell’intera azienda agricola o dell’aggregato abitativo secondo le indicazioni di cui alle
presenti N.T.A. o all’allegato P.15 “Schemi Operativi”, da sottoporre a Permesso di
Costruire previa verifica della legittimità dei volumi.
Si esclude la possibilità di nuova edificazione di annessi agricoli se è stato concesso il
cambio di destinazione d’uso di cui sopra.
10 Fabbricati abbandonati
I fabbricati abbandonati sono individuati nell’allegato elaborato P8.
Per i fabbricati abbandonati sono ammesse le seguenti destinazioni:
- residenziale
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NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
- attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- attività di produzione e commercializzazione di beni dell’artigianato locale.
- attività ricettiva a conduzione familiare bed and breakfast
E’ ammesso il cambio d’uso ed il recupero dei volumi dei fabbricati abbandonati a seguito
di presentazione di un progetto redatto secondo le indicazioni delle schede normative, da
sottoporre a Permesso di Costruire previa verifica della legittimità dei volumi.
Per i fabbricati abbandonati è possibile il recupero del volume dell’impianto originario,
mentre il recupero attraverso il cambio di destinazione d’uso degli annessi censiti come
fabbricati abbandonati all’interno della stessa proprietà è possibile privilegiando
l’accorpamento con il fabbricato principale e secondo le modalità indicate nelle presenti
NTA.
È possibile il recupero della volumetria esistente delle superfetazioni e delle pertinenze
incompatibili
con
l’impianto
originario,
previa
demolizione
delle
stesse,
purché
regolarmente autorizzate e censite nelle schede di cui all’allegato elaborato P8.
È altresì consentito l’ampliamento di mc 50 per adeguamento igienico-sanitario
limitatamente ai casi in cui la volumetria complessiva dell’impianto originario, destinato a
residenza o ad annessi censiti come fabbricati abbandonati all’interno della stessa
proprietà, non superi i mc 300.
11 Tutela dei beni culturali ed ambientali.
1.
La schedatura degli edifici di valore storico e/o ambientali ricadenti nel territorio
agricolo collinare contenuta nell’elaborato P12 e localizzati nelle tavole di progetto
P4.1 e P4.2 costituisce l'individuazione di cui all'art. 10 della L.R.24/85 e successive
modificazioni.
2.
Per detti edifici, le destinazioni d'uso consentite sono quelle definite dal precedente
punto 3 con le modalità di intervento di cui ai precedenti art. 18 e 19, è inoltre
ammesso il recupero di tutta la volumetria esistente, all’interno dell’ambito di rispetto
ambientale, a fini abitativi.
3.
Per gli edifici individuati e classificati, la presente variante di adeguamento fissa un
perimetro di rispetto ambientale entro il quale non dovrà esservi nuova edificazione in
corpo autonomo, salvo gli ampliamenti di cubatura consentiti dalla legislazione
regionale vigente per l’edificazione in zona agricola, sempreché nel rispetto degli
allineamenti plano altimetrici esistenti, nonché il riordino con ricomposizione di tutti i
volumi esistenti storici e no.
4.
Negli interventi di recupero della volumetria esistente sono escluse tipologie
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residenziali che prevedano il ricavo di alloggi con superficie utile abitabile, calcolata
come da D.M.L.L. 10/05/77 art. 3, inferiore a mq. 50 con esclusione del primo
alloggio, fatte salve eventuali residenze turistiche.
5.
La Commissione Edilizia verifica per ogni intervento proposto la congruità e la
compatibilità della tipologia prevista negli interventi con l’organismo edilizio originario
esprimendosi specificatamente nel merito.
6.
Restano ferme altresì le disposizioni e le competenze previste dal D. Lgs. 42/04 e
successive modificazioni ed integrazioni.
7.
All’interno degli ambiti di rispetto sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali
e lineari significativi, ancorché non individuati nelle tavole di progetto o nelle schede di
rilevamento. Esse riguardano particolarmente:
8.
-
le opere di protezione e di sostegno;
-
le recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali;
-
le strade, le carrarecce, i percorsi ed i sentieri;
-
le rogge, i fossi, i canali di irrigazione e di scolo;
-
le tracce di antiche colonizzazioni del territorio;
-
le alberature isolate in aperta campagna;
-
i filari alberati;
-
i pozzi, i capitelli, i sacelli votivi.
Gli elementi sopraccitati devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati, le
alberature eventualmente abbattute dovranno essere ricostituite, utilizzando essenze
locali tipiche.
12 Vigneti
Il reimpianto di vigneti, conseguente al rinnovamento colturale o a interventi di
riconversione colturale ove possibili, per versanti con pendenze superiori al 25%, va
effettuato con tecniche tradizionali di impianto (girapoggio).
I tutori dovranno essere preferibilmente in legno o con alberature (gelso).
L’impianto di nuovi vigneti, per quanto possibile, dovrà prevedere l’impianto di fasce
boscate di separazione tra i vigneti o terminali di cornice con funzioni di diversificazione
del paesaggio.
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ART. 30
NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE SOTTOZONE
Al fine di tutelare la permanenza della popolazione residente e degli addetti del settore
primario, principali tutori della salvaguardia ambientale e paesaggistica del Montello, vengono
definite le disposizioni di cui ai successivi commi:
1.
Zona E1
Nella zona E1 valgono le seguenti norme:
a) per i fabbricati esistenti alla data di adozione del Piano d’Area del Montello sono
consentiti gli interventi edilizi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 del precedente art. 3
lettera b);
- per i fabbricati esistenti adibiti a residenza sono consentiti per una sola volta
ampliamenti ai sensi della legislazione Regionale vigente per l’edificazione in
zona agricola secondo gli schemi tipologici contenuti negli schemi operativi
elaborato P15;
- non è ammessa la costruzione di nuove abitazione.
b) per gli edifici destinati ad uso agrituristico valgono le indicazioni di alla Legge
Regionale 18 aprile 1997 n° 9 e successive modificazioni, oltre a quelle contenute
nelle presenti norme.
c) la creazione di nuovi accessi dalla viabilità privata é consentita esclusivamente nel
caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo; sono
invece vietati i nuovi accessi dalla viabilità pubblica ad eccezione di quelli
indispensabili per la conduzione del fondo.
d) devono essere salvaguardati i filari alberati esistenti, i fossi di scolo e di canali irrigui e
sono ammesse solo le tombinature strettamente necessarie all’accesso dei fondi
rustici.
e) gli ampliamenti devono comunque comporsi armonicamente con le preesistenze
affinché l'edificio risultante, considerato nella sua globalità appaia organicamente
definito.
f) la realizzazione di annessi rustici é ammessa ai sensi della legislazione regionale
vigente per l’edificazione in zona agricola nonché dai relativi atti d’indirizzo in
adiacenza ad edifici già esistenti stalle escluse, o nell’aggregato abitativo con raggio
ridotto a ml 50 nei limiti di una superficie lorda di pavimento non inferiore a 50 mq e
non superiore al limite definito da un piano aziendale approvato dal Ispettorato
Regionale dell’Agricoltura.
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2.
Zona E2
Nella zona E2 valgono le seguenti norme:
a) per i fabbricati esistenti alla data di adozione del Piano d’Area del Montello sono
consentiti gli interventi edilizi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 del precedente art. 3
lettera b);
- per i fabbricati esistenti adibiti a residenza sono consentiti per una sola volta
ampliamenti ai sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in
zona agricola e secondo schemi tipologici contenuti negli schemi operativi
elaborato P15;
- non è ammessa la costruzione di nuove abitazione.
b) per gli edifici destinati ad uso agrituristico valgono le indicazioni di cui alla Legge
Regionale 18 aprile 1997 n° 9 e successive modificazioni, oltre a quelle contenute
nelle presenti norme.
c) la creazione di nuovi accessi dalla viabilità privata é consentita esclusivamente nel
caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo; sono
invece vietati i nuovi accessi dalla viabilità pubblica ad eccezione di quelli
indispensabili per la conduzione del fondo.
d) devono essere salvaguardati i filari alberati esistenti, i fossi di scolo e di canali irrigui e
sono ammesse solo le tombinature strettamente necessarie all’accesso dei fondi
rustici.
e) gli ampliamenti devono comunque comporsi armonicamente con le preesistenze
affinché l'edificio risultante, considerato nella sua globalità appaia organicamente
definito.
f) per le aziende che ricadono nell’ambito ad indirizzo misto la realizzazione di annessi
rustici é ammessa, ai sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in
zona agricola nonché dei relativi atti d’indirizzo in adiacenza ad edifici già esistenti
stalle escluse, o nell’aggregato abitativo con raggio ridotto a ml 50 nei limiti di una
superficie lorda di pavimento non inferiore a 50 mq e non superiore al limite definito
da un piano aziendale approvato dal Ispettorato Regionale dell’Agricoltura.
g) per le aziende che ricadono nell’ambito ad indirizzo zootecnico e viticolo la
realizzazione di annessi rustici é ammessa ai sensi della legislazione regionale
vigente per l’edificazione in zona agricola nonché dei relativi atti d’indirizzo in
adiacenza ad edifici già esistenti, stalle escluse, o nell’aggregato abitativo con raggio
ridotto a ml 50 nei limiti di una superficie lorda di pavimento non inferiore a 50 mq e
non superiore al limite definito da un piano aziendale approvato dal Ispettorato
Regionale dell’Agricoltura.
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68
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
h) è comunque ammessa la realizzazione di strutture interrate (cantine o simili) anche al
di fuori della sagoma dei fabbricati fuori terra e nei limiti percentuali di cui ai
precedenti punti f) e g) a condizione che l’intervento sia giustificato da relazione
agronomica, e sia realizzato senza modificare l’orografia del sito.
3.
Zona E3
Nella zona E3 valgono le seguenti norme:
a) Gli interventi previsti sono definiti dalla legislazione regionale vigente per l’edificazione
in zona agricola nel limite massimo definito dal piano aziendale approvato dal
Ispettorato Regionale dell’Agricoltura; le nuove edificazioni dovranno essere collocate
in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la
massima tutela dell’integrità del suolo agricolo.
b) La costruzione delle nuove abitazioni, nonché l’ampliamento di quelle esistenti deve
essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nel precedente art. 4.
c) La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l’ampliamento di quelli esistenti deve
essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nel precedente art. 4.
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2007
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
CAPO
VI
ART. 31
ZONE PER ATREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (F)
AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI SOCIALI.
Le aree per attrezzature e servizi sociali esistenti e confermati, le aree di espansione per i
predetti e le aree per il nuovo impianto di attrezzature e di servizi sociali sono individuate dal
P.R.G..
Tali zone sono preordinate alla espropriazione per pubblica utilità, in vista della esecuzione
delle opere da parte di enti e amministrazioni pubbliche e di altri enti istituzionalmente
competenti . L’amministrazione può convenire l’esecuzione da parte dei privati e loro
associazioni a condizione che sia adeguatamente garantito nella forma e nella sostanza il
perseguimento delle finalità proprie della zona anche mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione per l’uso delle aree e degli edifici.
Al loro interno sono ammesse funzioni residenziali con un massimo di 500 mc. per finalità
accessorie a quelle specifiche della zona e di norma nella misura strettamente necessaria a
garantire la custodia delle attrezzature e degli impianti.
- Modo di intervento:
ove non diversamente specificato il P.R.G. si attua a mezzo di interventi edilizi
diretti.
- Tipi di intervento:
ove non diversamente specificato sono eseguibili tutti i tipi di intervento.
La disciplina delle funzioni e dei parametri di intervento è definita a seconda della categoria di
servizi identificata dalle tavole di P.R.G. in :
1 Fa - aree per l’istruzione
2 Fb - aree per attrezzature di interesse comune
3 Fc - aree attrezzate a parchi gioco e sport
4 Fd - aree di parcheggio
1 Fa. Aree per l’istruzione
Per le tipologie dei servizi ricadenti in questa categoria si fa riferimento al repertorio “c”
sulle tavole di progetto del P.R.G. nonché al repertorio normativo delle singole
attrezzature di cui all’art. 53 delle NTA del P.R.G. adottato.
L’intensità di utilizzo dell’area, nonché le funzioni accessorie all’edificio scolastico
risultano definite dal D.M. 18/12/1975 ”Norme tecniche relative all’edilizia scolastica”.
Per attrezzature e parametri che non risultino normati dal suddetto D.M. si osserverà:
 indice fondiario complessivi mc/mq 2,00;
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
 rapporto di copertura 5/10;
 altezza massima ml 10,00 salvo deroga specificatamente motivata e deliberata dal
C.C. e comunque non superiore a ml 12,00;
 distacco tra i fabbricati con finestratura in conformità a quanto previsto nell’art. 7
delle NTA del P.R.G. adottato e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68;
 distanza dal confine metà dell’altezza , con minimo di ml. 5,00;
 distanza dalle strade o da aree considerate pubbliche metà dell’altezza con minimo
di ml 5,00 comunque nel rispetto del D.M. 1444/68 art. 9;
 parcheggi 0,40 mq. per mc. di volume edificato;
 per le attrezzature precisate all’art. 53 delle NTA del P.R.G. adottato valgono i
parametri ivi esposti.
Per attrezzature pubbliche esistenti anteriormente alla emanazione del D.M.
18/12/1975, l’indice fondiario ed il rapporto di copertura di cui sopra sono incrementati
del 50%.
I parametri di intervento qui previsti si applicano sia per interventi pubblici che privati.
Tali indici potranno essere modificati sulla base di specifiche deroghe convenzionate
con l’amministrazione. Nel caso di interventi pubblici, la distanza dai confini prescritta è
quella indicata dal codice civile vigente.
2 Fb. Aree per attrezzature di interesse comune
-
Per le tipologie dei servizi ricadenti in questa categoria si fa riferimento al repertorio
“c” sulle tavole di progetto del P.R.G. nonché al repertorio normativo delle singole
attrezzature di cui all’art. 53 delle NTA del P.R.G. adottato.
L’edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

indice fondiario mc/mq 2,00

rapporto di copertura 6/10

altezza massima ml 10,00 salvo deroga specificatamente motivata e deliberata
dal C.C. e comunque non superiore a ml 12,00

distacco tra i fabbricati con finestratura
in conformità a quanto previsto
nell’art. 7 delle NTA del P.R.G. adottato e comunque nel rispetto del D.M.
1444/68

distanza dal confine metà dell’altezza , con minimo di ml. 5,00

distanza dalle strade o da aree considerate pubbliche metà dell’altezza con
minimo di ml 5,00 e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68 art. 9

parcheggi 0,60 mq. per mc. di volume edificato

per le attrezzature precisate all’art. 53 delle NTA del P.R.G. adottato valgono i
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
parametri ivi esposti.
-
I parametri di intervento previsti per questa categoria si applicano solo per gli
interventi pubblici . Per gli interventi privati i parametri sono:

indice fondiario
0,75 mc/mq

rapporto di copertura
4/10

altezza massima
ml 10,00

distacchi e distanze
come interventi pubblici

parcheggi
0,60 mq per mc di volume edificato
3 Fc. Aree attrezzate a parco gioco e sport
-
Per le tipologie dei servizi ricadenti in questa categoria si fa riferimento al repertorio
“c” sulle tavole di progetto del P.R.G. nonché al repertorio normativo delle singole
attrezzature di cui all’art. 53 delle NTA del P.R.G. adottato.
-
Per tali attrezzature si prevede la seguente distinzione
3.1 aree attrezzate a gioco e sport
3.2 aree a parco
3.1 Aree attrezzate a gioco e sport
Tali attrezzature devono essere inserite in un contesto con significativa presenza di
spazi a verde; i parametri da osservarsi sono:
a - per impianti coperti

indice fondiario 2,00 mc/mq

rapporto di copertura 4/10

altezza massima
ml 10,00 salvo deroga specificatamente motivata e
deliberata dal C.C. e comunque non superiore a ml 12,00

distacco tra i fabbricati con finestratura in conformità a quanto previsto nell’art.
7 delle NTA del P.R.G. adottato e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68

distanza dal confine metà dell’altezza , con minimo di ml. 5,00

distanza dalle strade o da aree considerate pubbliche metà dell’altezza con
minimo di ml 5,00 e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68 art. 9

parcheggi
0,80 mq. per mc. di volume edificato
b - per impianti scoperti
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
indice fondiario 0,10 mc/mq

rapporto di copertura 1/10

altezza massima
ml 10,00 salvo deroga specificatamente motivata e
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
deliberata dal C.C. e comunque non superiore a ml 12,00

distacco tra i fabbricati con finestratura
in conformità a quanto previsto
nell’art. 7 delle NTA del P.R.G. adottato e comunque nel rispetto del D.M.
1444/68

distanza dal confine

distanza dalle strade o da aree considerate pubbliche metà dell’altezza con
metà dell’altezza , con minimo di ml. 5,00
minimo di ml 5,00 e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68 art.9

parcheggi 15% della superficie fondiaria corrispondente
- I parametri di intervento previsti per questa categoria si applicano solo per gli
interventi pubblici. Per gli interventi privati i parametri relativi all’indice fondiario ed
alla superficie coperta sono dimezzati la superficie a parcheggi resta invariata.
3.2 Aree a parco
In tali zone sono ammessi solo : chioschi per ristoro, tettoie aperte, servizi igienici,
attrezzi per il gioco dei bambini o per la ginnastica con esclusione di attrezzature o
campi sportivi.
Qualsiasi costruzione si rendesse inderogabilmente necessaria per impianti tecnici
o tecnologici, dovrà essere opportunamente ambientata (cespugli, alberature)
Parametri :

indice fondiario
0,20 mc/mq

altezza massima
ml 4,50 salvo deroga specificatamente motivata e
deliberata dal C.C. e comunque non superiore a ml 12,00

distacco tra i fabbricati con finestratura in conformità a quanto previsto nell’art.
7 delle NTA del P.R.G. adottato e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68

distanza dal confine

distanza dalle strade o da aree considerate pubbliche metà dell’altezza con
metà dell’altezza , con minimo di ml. 5,00
minimo di ml 5,00 comunque nel rispetto del D.M. 1444/68 art.9

parcheggi
10% della superficie fondiaria corrispondente
- I parametri di intervento previsti per questa categoria si applicano si applicano sia
per gli interventi pubblici che privati.
4 Fd. Aree di parcheggio
I parcheggi sono di norma da realizzarsi ad unico livello corrispondente al piano di
campagna ; è ammesso che nel contesto di zone residenziali o urbane siano realizzati
su diversi livelli sia sopra che sotto il piano di campagna

indice fondiario
3,00 mc/mq
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO

rapporto di copertura

altezza massima
6/10
ml 10,00 salvo deroga specificatamente motivata e
deliberata dal C.C. e comunque non superiore a ml 12,00

distanza dal confine

distanza dalle strade o da aree considerate pubbliche
metà dell’altezza , con minimo di ml. 5,00
metà dell’altezza con
minimo di ml 5,00 e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68 art. 9
I parametri di intervento previsti per questa categoria si applicano solo per gli interventi
pubblici.
5
Ambiti per lo sport e il tempo libero in ambito collinare.
1.
L’adeguamento del P.R.G. al PAM nella Tavola n. P4.1, P4.2 e P4.3 individua i
seguenti ambiti destinati al tempo libero e al turismo:
2.
a)
Motocross
b)
Scoutismo
c)
Picnic
Motocross
Nell’ambito per lo sport e tempo libero individuato per il motocross gli interventi rivolti
all’ampliamento dell’attuale pista, alla nuova edificazione di fabbricati di servizio o alla
ristrutturazione organizzativa degli spazi adibiti ad ingresso, parcheggio, biglietteria,
gradonate, infrastrutture tecniche quali torri di controllo, piattaforme ecc. sono
subordinati all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo con previsione di
dettaglio, contenuti di ricomposizione paesaggistica, mitigazione ambientale ed
assoggettati a valutazione d’incidenza ambientale.
In sede redazione di Piano urbanistico attuativo dovranno essere valutati:
a) tutti gli idonei interventi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento acustico attraverso
criteri e metodi compatibili con l’ambiente naturale;
b) dovrà essere tutelata la lama e la vegetazione idrofila localizzate sulla tavole P1.2 e
P2.2
c) l’impatto visivo degli interventi rispetto ai coni di visuale dall’ambito di particolare
interesse storico-paesisitico della Valle dei morti;
d) le aree a parcheggio con dimensionamento pari al 10% della superficie territoriale da
ricavarsi anche in zona alberata a condizione di salvaguardarne le essenze arboree
esistenti;
e) eventuali spazi di ristoro e picnic anche esterni all’ambito;
f) eventuali ampliamenti di ambito fino ad un massimo di mq 2.000.
g) la convenzione tra il Consorzio del Bosco Montello, l’Amministrazione del Comune di
Giavera ed i soggetti proprietari/gestori interessati
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
h) recinzioni e misure atte a garantire la permeabilità faunistica anche mediante la
costruzione di appositi corridoi
I parametri urbanistici sono così definiti:
3.
- indice territoriale
0,02 mc/mq
- altezza massima
ml 6,50 salvo strutture tecnologiche
- distanze
art. 7 NTA del P.R.G. adottato
Scoutismo
Nell’ambito per lo sport e tempo libero individuato per lo scoutismo gli interventi rivolti
all’attuazione della destinazione attribuita sono da prevedere con un piano urbanistico
attuativo unitario concordato con l’Amministrazione Comunale di Nervesa della
Battaglia cointeressata territorialmente all’ambito individuato.
Le scelte progettuali dello strumento urbanistico attuativo devono conformarsi alle
necessità specifiche della fauna selvatica tutelata, in particolare alle esigenze della
specie prioritari Osmoderma eremita (habitat a querceto e castagneto), a salvaguardia
degli equilibri ecologici esistenti nel SIC. In sede di redazione del Piano urbanistico
attuativo dovranno essere valutati:
a) tutti gli idonei interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto visivo attraverso criteri e
metodi compatibili con l’ambiente naturale nonché una specifica indagine floristica
che individui le porzioni più consistenti a castagneto rispetto alle quali il piano
attuativo dovrà applicare le direttive CEE 92/43 "Habitat" relative in particolare al
codice 9260 "Foreste di Castanea Sativa" per l'integrale tutela di tali macchie
riconosciute; tutte le trasformazioni dovranno essere nel rispetto delle stesse ed ad
esse esterne;
b) le aree a parcheggio con dimensionamento pari al 5% della superficie territoriale da
ricavarsi anche in zona alberata devono essere realizzate su fondo naturale ed in
modo da non danneggiare i soggetti arborei esistenti, soprattutto quelli di grandi
dimensioni, che costituiscono habitat unico per l’Osmoderma eremita;
c) un’idonea rete di collegamenti ciclopedonali e gli accessi veicolari;
d) le piazzole di sosta per eventuali campeggi devono essere realizzate su fondo
naturale ed in modo da non danneggiare i soggetti arborei esistenti, soprattutto
quelli di grandi dimensioni, che costituiscono habitat unico per l’Osmoderma eremita;
e) eventuali spazi di ristoro e picnic anche esterni all’ambito;
f) l'installazione di contenitori per rifiuti;
g) la costruzione di attrezzature per servizi igienici e docce;
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
h) la convenzione tra il Consorzio del Bosco Montello, l’Amministrazione del Comune di
Giavera, Comune di Nervesa della Battaglia ed i soggetti proprietari/gestori
interessati;
i) il divieto assoluto di accensione di fuochi;
l) il divieto di emissioni sonore continuate da un’ora prima del tramonto ad un’ora dopo
l’alba;
m) il divieto di emissioni luminose continuate dopo il calar del sole. Non va previsto
alcun tipo di illuminazione fissa;
n) non va previsto nessun tipo di recinzione.
I parametri urbanistici sono così definiti:
4.
- indice territoriale
0,01 mc/mq
- altezza massima
ml 6,50
- distanze
art. 7 NTA del P.R.G. adottato
Picnic
Nelle tavole di progetto P3.1 e P3.2 sono indicate le aree maggiormente vocate ad
essere destinate a picnic.
Le aree esistenti o da attrezzare a picnic possono essere ampliate o autorizzate sia
quelle indicate nei grafici che quelle all'esterno degli ambiti indicati, purché tali aree
abbiano dimensioni inferiori a mq. 500 con un limite massimo di 50 posti a sedere, e
non ricadano nelle:
- aree boscate ad elevata copertura;
- bosco a querceto;
- bosco a castagneto;
- bosco golenale e ripariale;
- corridoio ecologico – faunistico;
- percorsi obbligati della fauna;
- valli umide;
- ambiti di particolare pregio paesaggistico e naturalistico;
- ambiti di particolare pregio storico – paesistico;
- aree carsiche di particolare interesse geologico, idrogeologico e biologico.
Gli interventi previsti sono consentiti previa approvazione di uno progetto con contenuti
di valorizzazione e ricomposizione paesaggistica e se attuati da associazioni o privati
da convenzione tra il Consorzio del Bosco Montello ed i soggetti proprietari/gestori
interessati.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
6
Zone a vincolo cimiteriale.
È previsto il vincolo assoluto di inedificabilità, compresa quella interrata. Possono essere concesse, a titolo precario, piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per
il culto e l'onoranza dei defunti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. Sono altresì consentite le
colture agricole, la realizzazione di parcheggi e strade di accesso al servizio del
cimitero e quanto previsto all’art. 15 delle NTA del P.R.G. adottato.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
CAPO VII
ART. 32
a.
INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E PERCORSI TEMATICI.
VIABILITÀ E PERCORSI TEMATICI.
La variante di adeguamento. indica nelle sue differenti soluzioni rappresentative, la gerarchica organizzazione della rete viaria stradale. Valgono le indicazioni tecniche riportate alla scala di maggior dettaglio.
b.
Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all’ampliamento
e alla creazione di spazi per il traffico pedonale e veicolare. Esse indicano, ove
necessario, l’intera area nella quale sarà ricavata la viabilità e nei rimanenti casi soltanto
la sede viaria. Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato
sulle tavole del P.R.G. ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il
tracciato stesso nell’ambito della zona, senza che ciò comporti variante al P.R.G.. Qualora
sia indicata solo la sede stradale potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione
e ampliamento stradale, fuori dalla sede esistente, entro una fascia di ml. 3,00 di
larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al P.R.G. La viabilità
secondaria, interna, pedonale e ciclabile, segnata nel P.R.G. è indicativa: essa può essere
modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza
che ciò costituisca variante al P.R.G..
c.
Le fasce di rispetto stradale relative alla viabilità esistente indicate nelle tavole di P.R.G.
hanno carattere ricognitivo di vigenti disposizioni di legge: la variazione di tali disposizioni
comporta l’adeguamento delle fasce di rispetto senza che sia richiesta variante allo
strumento urbanistico. In queste aree potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali
interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di
urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a
servizio della viabilità.
d.
Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti
dell’edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la
sede stradale, la stessa deve essere esclusa dal computo.
e.
Nel caso di nuove strade previste dal P.R.G. mediante l’apposizione di una fascia di
rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l’approvazione da parte degli organi
competenti del progetto esecutivo dell’opera, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti
previsti dalla legislazione, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..
f.
Le zone destinate alla viabilità comprendono:
A) viabilità motorizzata, le strade;
1. la strada “Panoramica” SP 77 - Via Riviera Piave
2. la dorsale SP 144
3. lo stradone del Bosco - Via Pedemontana
4. le prese tradizionali:
- Via Battisti, corrispondente alla presa n° 10
- Via Mancino, corrispondente alla presa n° 9
- Via E. Porcù, corrispondente alla presa n° 8, per il tratto fino a Via degli eroi
che collega la presa n° 8 con la n° 7 detta anche Ungherese
- Via Gorini – Via degli Alpini (parte), corrispondente alla presa n° 7
- Via Carretta, corrispondente alla presa n° 6
- Via del Solstizio – Via degli Alpini, corrispondente alla presa n° 5 detta
Britannica interrotta per il tratto di attraversamento della zona del deposito
militare
- Via Lama, corrispondente alla presa n° 4
B) viabilità non motorizzata, percorsi tematici:
5. i percorsi ciclo-pedonali;
6. la pista ciclabile del Montello;
7. i percorsi naturalistici;
8. i percorsi panoramici;
9. l’ippovia;
g.
L'individuazione del tracciato nella variante di adeguamento è vincolante, mentre quella
delle opere è indicativa, competendo ai singoli progetti esecutivi l'esatta definizione.
h.
I marciapiedi, ove previsti, devono essere dotati di apposite rampe per disabili in carrozzina, in accordo con le norme vigenti in materia di barriere architettoniche.
i.
Le caratteristiche geometriche delle strade e le distanze delle costruzioni dal ciglio stradale vale quanto previsto dal Codice della Strada o quanto stabilito all’art. 7 delle NTA del
P.R.G. adottato.
j.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione
con ricostruzione e nuova costruzione, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
la rettifica di allineamenti tortuosi o strozzature, e di imporre arretramenti stradali, per una
profondità non superiore a ml. 3,00 dal ciglio stradale esistente. Sono ammessi
ampliamenti di fabbricati esistenti a distanza inferiore a quella prescritta a condizione che
non sopravanzino verso il fronte protetto e non peggiorino la situazione di fatto.
k.
Qualora una strada non serva più di sei unità abitative essa viene considerata accesso
privato e come tale non é più soggetta a limitazioni di larghezza. In tal caso il suo innesto
sullo spazio pubblico può essere chiuso da un cancello.
l.
Nelle tavole di progetto P4.1 e P4.2 sono individuate le prese non asfaltate. La loro
pavimentazione e asfaltatura è consentita a seguito di redazione di apposito progetto
subordinato da valutazione d’incidenza ambientale in grado di integrare le esigenze di
pavimentazione con quelle storico-ambientali proprie del Montello e secondo i seguenti
criteri:
- salvaguardia del tracciato esistente,
- controllo del ruscellamento delle acque per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico
- tutela degli elementi arborei e/o arbustivi di pregio.
- diversificazione delle pavimentazioni in funzione della classificazione del percorso.
A. In relazione alla viabilità motorizzata il presente adeguamento prescrive:
1.
la strada “Panoramica” SP 77 - Via Riviera Piave
Corridoio della strada panoramica di cintura costituito dall’area in fregio alla Strada
Provinciale n° 77 che perimetra l’Ambito Collinare del Montello affacciato sull’alveo del
Piave ed aperto alla vista dell’arco delle Prealpi venete è quindi caratterizzato da un
susseguirsi continuo di tratti e punti panoramici.
Lungo la strada “Panoramica” SP 77 per tutto il tratto ricadente in ZTO E vige una fascia
di rispetto inedificabile su ambo i lati di metri 20, dal ciglio della strada. Sono comunque
ammessi gli interventi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del precedente art. 3 lettera b).
Per gli edifici residenziali ricadenti interamente all’interno della fascia di rispetto di cui al
precedente comma fermo restando quanto previsto dalla legislazione regionale vigente
per l’edificazione in zona agricola è ammesso, per una sola volta, l’ampliamento, rispetto
agli allineamenti esistenti tale ampliamento non può comunque sopravanzare verso
l'elemento lineare tutelato.
Lungo la strada “Panoramica” è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari,
ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica. L’eventualmente segnaletica
esistente ricadente all’interno dei tratti e punti panoramici se occludente la visuale verso il
colle, il Piave o l’arco delle Prealpi è ritenuta quale elemento detrattore, per cui non è
autorizzabile alcun intervento di manutenzione o sostituzione e la stessa dovrà essere
ricollocata all’esterno dei tratti o punti panoramici.
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2.
la dorsale SP 144
Corridoio della “Dorsale” (strada di crinale) costituito dall’area in fregio alla strada di crinale
che collega longitudinale da est a ovest, il Colle del Montello e funge da raccordo delle
Prese.
Lungo la “Dorsale” SP 144 per tutto il tratto ricadente in ZTO E vige una fascia di rispetto
inedificabile su ambo i lati di metri 20, dal ciglio della strada. Sono comunque ammessi gli
interventi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del precedente art. 3 lettera b).
Per gli edifici residenziali ricadenti interamente all’interno della fascia di rispetto di cui al
precedente comma fermo restando quanto previsto dalla legislazione regionale vigente
per l’edificazione in zona agricola è ammesso, per una sola volta, l’ampliamento, rispetto
agli allineamenti esistenti tale ampliamento non può comunque sopravanzare verso
l'elemento lineare tutelato.
Lungo la strada “Dorsale” è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad
esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica. L’eventualmente segnaletica
esistente ricadente all’interno dei tratti e punti panoramici se occludente la visuale verso il
colle o la Valle dei Morti, è ritenuta quale elemento detrattore, per cui non è autorizzabile
alcun intervento di manutenzione o sostituzione e la stessa dovrà essere ricollocata
all’esterno dei tratti o punti panoramici.
3.
lo stradone del Bosco - Via Pedemontana
Per i tratti dello Stradone del Bosco non complanari al Canale del Bosco vige una fascia di
rispetto inedificabile di metri 20, dal ciglio della strada. Sono comunque ammessi gli
interventi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del precedente art. 3 lettera b).
Per gli edifici residenziali ricadenti interamente all’interno della fascia di rispetto di cui al
precedente comma fermo restando quanto previsto dalla legislazione regionale vigente
per l’edificazione in zona agricola è ammesso, per una sola volta, l’ampliamento,
finalizzato a adeguamento igienico-sanitario, rispetto agli allineamenti esistenti tale
ampliamento non può comunque sopravanzare verso l'elemento lineare tutelato.
Lungo lo Stradone del Bosco è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad
esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica. L’eventualmente segnaletica
esistente ricadente all’interno dei tratti e punti panoramici se occludente la visuale verso il
colle, è ritenuta quale elemento detrattore, per cui non è autorizzabile alcun intervento di
manutenzione o sostituzione e la stessa dovrà essere ricollocata all’esterno dei tratti o
punti panoramici.
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4.
le prese tradizionali:
Le prese costituiscono l’impianto viario originario del Montello. La conservazione dei tratti
di presa che mantengono le caratteristiche originarie contribuiscono a valorizzare gli ambiti
di particolare pregio paesaggistico - ambientale del Montello.
Lungo le prese per tutto il tratto ricadente in ZTO E vige una fascia di rispetto inedificabile
su ambo i lati di metri 20, dal ciglio della strada. Sono comunque ammessi gli interventi di
cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del precedente art. 3 lettera b).
Per gli edifici residenziali ricadenti interamente all’interno della fascia di rispetto di cui al
precedente comma fermo restando quanto previsto dalla legislazione regionale vigente
per l’edificazione in zona agricola è ammesso, per una sola volta, l’ampliamento, rispetto
agli allineamenti esistenti tale ampliamento non può comunque sopravanzare verso
l'elemento lineare tutelato.
Lungo le prese è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione
delle tabelle di indicazione stradale e turistica. L’eventualmente segnaletica esistente
ricadente all’interno dei tratti e punti panoramici se occludente la visuale verso il colle, la
pianura o la valle del Piave, è ritenuta quale elemento detrattore, per cui non è
autorizzabile alcun intervento di manutenzione o sostituzione e la stessa dovrà essere
ricollocata all’esterno dei tratti o punti panoramici.
B. In relazione alla viabilità non motorizzata, percorsi tematici il presente adeguamento
prescrive:
5.
i percorsi ciclo-pedonali;
Lungo i percorsi ciclo-pedonali è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari,
ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica. L’eventualmente segnaletica
esistente ricadente all’interno dei tratti e punti panoramici se occludente la visuale verso il
colle, la pianura o la valle del Piave, è ritenuta quale elemento detrattore, per cui non è
autorizzabile alcun intervento di manutenzione o sostituzione e la stessa dovrà essere
ricollocata all’esterno dei tratti o punti panoramici.
6.
la pista ciclabile del Montello;
Pista ciclabile del Montello costituita dal percorso ciclo-pedonale di visitazione del Montello
lungo lo stradone del Bosco che dovrà essere prevista salvaguardando comunque la
necessaria viabilità veicolare.
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Pertanto il percorso dovrà essere progettato e attrezzato in concerto con gli altri Comuni
Montelliani ed il Consorzio del Bosco Montello. Il rilascio di autorizzazione per nuove
recinzioni verso valle dovrà essere subordinato alla verifica di compatibilità dell’attuale
sede viaria con la futura realizzazione della pista ciclo-pedonale.
7.
i percorsi naturalistici;
i percorsi naturalistici sono tratti di percorrenza con valenza naturalistica che
interconnettono ambiti di particolare valore paesaggistico, sono indicati nelle tavole di
progetto P3.1 e P3.2
In fregio ai percorsi naturalistici è istituita una fascia di rispetto inedificabile non inferiore
metri10 misurata dall’asse del tracciato.
I percorsi indicati potranno essere integrati sulla base di progetti di promozione del
territorio e delle valenze naturalistico paesaggistiche.
Lungo i percorsi naturalistici è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad
esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica. L’eventualmente segnaletica
esistente ricadente all’interno dei tratti e punti panoramici se occludente la visuale verso il
colle, la pianura o la valle del Piave, è ritenuta quale elemento detrattore, per cui non è
autorizzabile alcun intervento di manutenzione o sostituzione e la stessa dovrà essere
ricollocata all’esterno dei tratti o punti panoramici.
8.
i percorsi panoramici;
Sono percorsi che interessano tratti di viabilità caratterizzati da visuali panoramiche
particolarmente significative.
Al fine di preservare la continuità percettiva dei quadri paesaggistici, in fregio ai percorsi
panoramici è istituita una fascia di rispetto inedificabile non inferiore metri 10 misurata
dall’asse del tracciato.
Lungo i percorsi panoramici è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad
esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica. L’eventualmente segnaletica
esistente ricadente all’interno dei tratti e punti panoramici se occludente la visuale verso il
colle, la pianura o la valle del Piave, è ritenuta quale elemento detrattore, per cui non è
autorizzabile alcun intervento di manutenzione o sostituzione e la stessa dovrà essere
ricollocata all’esterno dei tratti o punti panoramici.
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9.
l’ippovia;
Sono percorsi e sentieri privilegiati per le escursioni a cavallo;
In fregio all’ippovia è istituita una fascia di rispetto inedificabile non inferiore metri1 0
misurata dall’asse del tracciato.
Lungo l’ippovia è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione
delle tabelle di indicazione stradale e turistica. L’eventualmente segnaletica esistente
ricadente all’interno dei tratti e punti panoramici se occludente la visuale verso il colle, la
pianura o la valle del Piave, è ritenuta quale elemento detrattore, per cui non è
autorizzabile alcun intervento di manutenzione o sostituzione e la stessa dovrà essere
ricollocata all’esterno dei tratti o punti panoramici.
10. Punti panoramici.
Al fine di tutelare la continuità percettiva dei quadri paesaggistici individuati dai punti
panoramici vengono tutelate le visuali libere con l’istituzione di una fascia di rispetto
inedificabile avente raggio di metri 40 dal centro dell'elemento cartografato e per
un’ampiezza dell’angolo di visuale che dovrà essere definita in sede di richiesta di
Permesso di Costruire sulla base di appropriata documentazione fotografica. All’interno
della fascia di rispetto sopra definita sono inoltre vietati i movimenti di terra che possono
alterare la morfologia dei luoghi.
11. Punti panoramici da Castelliere
Al fine di tutelare la continuità percettiva dei quadri paesaggistici individuati dai punti
panoramici da Castelliere vengono tutelate le visuali libere con l’istituzione di una fascia di
rispetto inedificabile avente raggio di metri 100 dal centro dell'elemento cartografato.
All’interno della fascia di rispetto sopra definita sono inoltre vietati i movimenti di terra che
possono alterare la morfologia dei luoghi.
12. Tratti panoramici
Al fine di salvaguardare la continuità percettiva dei paesaggi individuati dai tratti
panoramici vengono tutelate le visuali libere con l’istituzione di una fascia di rispetto di
profondità di metri 40 dal ciglio stradale cartografato entro cui è obbligatoria la verifica di
inserimento (tramite visuali tridimensionali o fotomontaggi) di ogni installazione di nuovi
elementi (arredi da giardino, recinzioni ecc.) e nuove costruzioni. Se dalla verifica risulta
occlusa la visuale sopra individuata si esclude la realizzazione dell’elemento o della nuova
costruzione. All’interno della fascia di rispetto sopra definita sono inoltre vietati i movimenti
di terra che possono alterare la morfologia dei luoghi.
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13. Parcheggi scambiatori.
Parcheggi scambiatori sono aree di sosta attrezzate per la fruizione turistico - ricreativa
del Montello ubicati nei possibili punti di interscambio tra la viabilità su gomma e i percorsi
ciclo – pedonali e naturalistici;
La realizzazione dei parcheggi scambiatori deve garantire idonee sistemazioni a verde di
mitigazione degli impatti visivi attraverso la piantumazione di almeno una pianta ad alto
fusto ogni venti metri quadri. La pavimentazione dei parcheggi scambiatori deve essere
comunque realizzata con materiali permeabili.
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TITOLO IV TUTELA DELL’AMBIENTE
CAPO
I
ART. 33
SISTEMA DELLE VALENZE ECOLOGICHE E FAUNISTICHE
SISTEMA DELLE VALENZE FAUNISTICHE.
L’elevata copertura boschiva che costituisce una delle principali caratteristiche dell’area
montelliana ha molteplici funzioni:
turistico ricreative per la quale il bosco è d’immediata lettura rappresentando lo sfondo
-
e la cornice nella percezione dei paesaggi;
naturalistica e paesaggistica i cui valori sono espressi dall’elevata ricchezza di flora e di
-
vegetazione, reale ma soprattutto potenziale;
-
di tipo produttivo – selvicolturale con elevate potenzialità legate alla filiera del legno;
-
di elevata valenza faunistica, l’elevata copertura infatti permette il movimento protetto
della fauna praticamente ovunque in particolare nelle zone contigue al fiume Piave.
La variante di adeguamento al Piano d’Area, nelle Tav. P2.1 e P2.2, individua le valenze
ecologico faunistiche secondo i seguenti sistemi:
1.
ecosistema boschivo
Agli effetti della LR 52/78 si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.
Agli effetti della Direttiva 43/92/CE la vegetazione boschiva va intesa come unità
fitosociologiche, ovvero un insieme di individui di tipo arboreo, arbustivo ed erbaceo che,
in un luogo ecologicamente determinato e proprio, entrano in concorrenza per
l’utilizzazione dello spazio e delle risorse fino al raggiungimento di un certo equilibro
dinamico, anche in rapporto con l’azione dell’uomo.
Nell’ambito del territorio montelliano si riconosce un mosaico di situazioni ecologiche quali
diretta conseguenza della sua complessità geomorfologica che determina un’elevata
potenzialità espressiva della biodiversità forestale, intesa come diversità di tipi di boschi o
habitat e di specie.
Lo sfruttamento del bosco attuato nell’ultimo secolo ha portato alla generale diffusione
della robinia con conseguente degrado dei contenuti naturalistici e paesaggistici e
alterazione delle funzioni ecologiche. Gli interventi sono tesi alla protezione e al ripristino
del bosco e della vegetazione e, più in generale, al recupero e al miglioramento
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dell’assetto naturale e dell’ambiente nelle sue componenti vegetazionali, ideologiche,
geologiche, geologiche e faunistiche. Detti interventi dovranno fare riferimento al Piano di
Riordino Forestale, al Piano di Gestione eventuale in conformità al DM 3 settembre 2002
(G.U., serie generale,. n. 224 del 24 settembre 2002) e successive modifiche o relative
disposizioni regionali, alle norme e indirizzi del presente Piano.
Per l’ecosistema boscato si prescrive:
a) il controllo dell’accessibilità motorizzata;
b) il divieto di eliminazione del bosco;
c) il divieto di riconversione colturale come precisato al successivo art. 34 punto 1
lettera b);
d) favorire al riqualificazione boschiva;
e) obbligo di valutazione d’incidenza ambientale per tutti i piani o progetti.
2.
ecosistema dei prati stabili
I prati stabili sono formazioni erbacee non comprese nell’avvicendamento colturale da
almeno 5 anni, periodicamente falciate e spesso concimate ad elevata ricchezza floristica
e valore storico-culturale. Rappresentano habitat seminaturali fondamentali per la vita di
numerose specie faunistiche e insieme al bosco sono elementi costitutivi del mosaico
ambientale.
L’ambito collinare incluso nel territorio di Giavera è soggetto all’applicazione dei
regolamenti comunitari di sviluppo rurale, con particolare riferimento alla Misura 6,
Agroambiente, del PSR per la conservazione dei prati stabili.
Valgono le seguenti prescrizioni:
a) In applicazione del Reg. (CE) 1782/03; Dm 5406/St 13.12.04; DGRV 571 25.02.05 in
tema di Condizionalità è obbligatorio assicurare un livello minimo di mantenimento ad
evitare il deterioramento degli habitat seminaturali:
-
In relazione alle norme, usi e costumi, locali vigenti, è consentita l’effettuazione di
uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;
-
In ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello
sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate;
b) Per tutelare i prati stabili vanno promosse in collaborazione con i Comuni montelliani e il
Consorzio del Bosco Montello campagne di informazione ai privati sulle possibilità di
finanziamento per giungere a forme singole o associate di partecipazione ai bandi
regionali.
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3.
ecosistema ripario-fluviale;
L’ambito golenale è caratterizzato da un mosaico di habitat naturali e seminaturali definite
ZPS dalla DGR 449 del 28.02.2003, aggiornata con DGR 2673 del 6.08.2004 in
recepimento della Direttiva 79/409/CE per la conservazione degli uccelli selvatici. Per
questi ambiti vale sempre l’obbligo della Valutazione di Incidenza Ambientale per tutti i
Piani o Progetti non correlati strettamente alla conservazione e alla gestione del sito.
Per gli agricoltori che svolgono la loro attività su superfici ubicate all’interno delle aree ZPS
valgono inoltre i criteri di Gestione Obbligatoria in tema di Condizionalità ai sensi dei Reg.
(CE) 1782/03; Dm 5406/St 13.12.04; DGRV 571 25.02.05 :
-
è fatto d’obbligo rispettare le norme delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
di cui all’allegato 2 della DGR 25 febbraio 2005 n. 571;
Per tutti:
-
in base alla Legge 157/92 art. 3 “E’ vietato in tutto il territorio nazionale ogni forma di
uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova,
nidi e piccoli nati”.
-
è vietato il taglio a raso del bosco ripariale, di scarpata nonché il danneggiamento
della flora erbacea e arbustiva esistente nella zona tra il Canale industriale e il fiume
Piave. Qualora predomini la Robinia il bosco va ricondotto allo stato naturale secondo
il precedente punto 1 lettere b), c), d) anche mediante specifiche convenzione con i
privati che ne detengono l’uso
4.
agroecosistema collinare tipico;
Le forme tradizionali di conduzione agronomica rappresentano l’espressione di un
equilibrato rapporto tra l’uomo e la natura che riflette storia e cultura delle genti
montelliane. Rappresentano inoltre una risorsa per il territorio in quanto volano per le
forme di turismo di nicchia che in futuro andranno a rappresentare la risorsa economica
fondamentale per il Montello.
-
tutelare e promuovere la produzione biologica con le tradizionali pratiche agricole,
anche attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari in associazione agli altri comuni
e al Consorzio del Bosco Montello
-
promuovere iniziative di marketing territoriale inserendo i prodotti tipici o biologici in
ottica sistemica includendo aspetti storici e naturali
-
promuovere anche mediante specifici accordi o convenzioni con i privati l’apertura al
pubblico delle aziende familiari e l’apertura di aziende didattiche con l’inserimento in
percorsi naturalistici anche se non specificati nel presente Piano
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5.
agroecosistema delle colture specializzate intensive;
Per tutti gli agricoltori è obbligatorio il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali in tema di Condizionalità ai sensi del Reg.
(CE) 1782/03; Dm 5406/St 13.12.04; DGRV 571 25.02.05
6.
ecosistema di grotta;
Le grotte sono ambienti ipogei regolati da peculiari e fragili meccanismi ambientali
attraverso i quali si sono evolute specie, anche endemiche, fortemente specializzate e
perciò sensibili e vulnerabili a qualsiasi modificazione o perturbazione del loro habitat.
Le grotte ed alcune specie animali ad esse legate sono tutelate dalla Direttiva 92/43/CE
ed iscritte nel formulario standard Natura 2000 per il sito “Montello”.
Valgono le prescrizioni contenute nel precedente art. 11.
7.
fascia di ecotono;
Le aree a rilevante presenza di ecotoni sono caratterizzate dall’alternanza di boschi e
coltivi che costituiscono gli habitat a maggior ricchezza faunistica. Gli ecotoni o margini
forestali sono ambienti di transizione naturalmente costituiti dalla sequenza bosco,
mantello (fascia di arbusti), orlo e prato. Si tratta di contesti essenziali per l’assetto
faunistico che, sul Montello, raggiungono dimensioni eccezionali grazie al mosaico
poderale e alla continua variazione morfologica del terreno.
Nelle fasce di ecotono è prevista una fascia di rispetto di almeno 3 (tre) metri, nella quale
non è possibile coltivare al fine di permettere alle formazioni di vegetazione ecotonali
(mantelli e orli di vegetazione) di strutturarsi e di svolgere il loro ruolo di mantenimento e
rifugio delle specie faunistiche.
Nelle fasce di ecotono, come perimetrate nelle Tav. P2.1 e P2.2 è vietata:
a) ogni attività di trasformazione edilizia e urbanistica o intervento che possa provocare
distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e
dello stato dei luoghi, ad eccezione dei soli interventi finalizzati alla migliore gestione
dell'ambiente ed alla attività di studio e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali
attività e utilizzazioni compatibili;
b) interventi di bonifica;
c) movimenti di terra e scavi ad eccezione delle operazioni di manutenzione delle
infrastrutture a rete;
d) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della
Legge Regionale 15 novembre 1974, n° 53;
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e) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni
all'ecosistema o comunque alloctone, che non siano insediate in forma permanente;
Nelle fasce ad ecotono è prescritto il raddoppio del turno di ceduazione delle superfici
boscate indicato dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, al fine di aumentare la
biomassa legnosa. La ceduazione deve interessare prevalentemente le specie pollonifere.
L’utilizzazione alla scadenza del turno può avvenire utilizzando non più del 50% della
massa legnosa in piedi. Resta sempre vietato il taglio a raso del bosco.
La porzione arbustiva data dai rovi e altre specie arbustive deve essere per quanto
possibile salvaguardata, mentre la porzione erbacea della fascia ad ecotono deve essere
mantenuta preferibilmente a prato stabile.
Nelle fasce di ecotono è consentito l'accesso al pubblico anche con l'uso di biciclette o
cavalcature lungo le strade pubbliche, o gravate di servitù di pubblico passaggio o aperte
al pubblico.
8.
Area carsica e golenale di particolare interesse geologico, idrogeologico e biologico.
Tali aree sono rappresentate:
- dall’ambito del sistema grotta e sorgente Buoro;
- dall’ambito delle sorgenti del Forame;
- dalla porzione di ambito ricadente in territorio di Giavera della grotta del Tasso ubicata
in territorio di Nervesa.
- dall’ambito Cimitero di SS. Angeli
- dall’ambito della Valle dell’acqua
- Busa delle rane
Per tali aree la variante di adeguamento al Piano d’Area indica l’esigenza di protezione
dell’ambiente in tutte le sue componenti ponendosi l’obiettivo di orientare scientificamente
l’evoluzione delle parti in stato di degrado verso situazioni di equilibrio, in riferimento alla
Direttiva 43/92/CE. Per tali ambiti valgono le norme di cui al successivo art. 37.
9.
Valli umide.
È vietato l'accesso motorizzato, salvo che per necessità di servizio e dei residenti in zona,
per l'attività agricola e forestale, per la conduzione degli impianti di pubblica utilità già
esistenti purché su tracciati stradali interni alle valli umide esistenti. Lungo le valli umide
cartografate seppur sprovviste di ruscellamento superficiale permanente è stabilita una
fascia di rispetto inedificabile ed inalterabile morfologicamente per ml 5,00 su ambo i lati.
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10. Punto di permeabilità faunistica.
I punti di permeabilità faunistica sono i punti obbligati o privilegiati per lo spostamento
della fauna a garanzia delle naturali funzioni riproduttive e alimentari. Si individuano due
ambiti di attraversamento: dalla collina al Piave e viceversa, dove la contiguità fra gli
ambiti naturalistici è garantita dalla presenza di ponti, sottopassi esistenti e da una scarsa
presenza di insediamenti umani e dalla collina alla pianura e viceversa, dove la contiguità
data dalla presenza di ponti esistenti è resa poco funzionale dall’elevata presenza di
insediamenti e dal degrado naturalistico delle zone rurali.
Nel primo caso, a salvaguardia degli elementi di biopermeabilità sono vietate tutte le
attività che possono compromettere e/o modificare sensibilmente le caratteristiche dei vari
percorsi o punti di attraversamento. In particolare devono essere evitati nuovi
insediamenti, edificazioni, recinzioni e ogni altro ostacolo che può impedire il passaggio
della fauna. E’ prescritto la predisposizione di ulteriori punti di passaggio dimensionati in
base alle esigenze delle diverse specie di fauna selvatica, secondo i modelli di studio
esistenti in letteratura.
Nel secondo caso vanno creati nuovi punti di attraversamento da predisporre nei punti a
maggior permeabilità faunistica anche se non riportati in Progetto, dimensionati in base
alle esigenze delle diverse specie di fauna selvatica, secondo i modelli di studio esistenti
in letteratura. Per garantire lo spostamento della fauna l’Amministrazione è tenuta a
sostenere una politica ambientale volta alla conservazione e salvaguardia della
biodiversità diffusa (prati stabili, siepi, boschetti, zone umide relitte, vegetazione ripariale)
esistente in pianura e al ripristino naturalistico di elementi di connessione ecologica per le
specie di fauna in ottica di rete Natura 2000..
11. Barriera faunistica.
Le barriere faunistiche sono rappresentate per il territorio del Comune di Giavera dai
Canali artificiali “della Vittoria” a nord verso il Piave e “Canale del bosco” a sud verso la
pianura.
Le iniziative dell’Amministrazione vanno concertate con gli altri Comuni e il Consorzio del
Bosco Montello o altri partner al fine di predisporre progetti condivisi e territorialmente
omogenei finalizzati a garantire la permeabilità della fauna.
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CAPO
II
ART. 34
SISTEMA DELLE VALENZE STORICO – PAESAGGISTICHE,
CULTURALI E AMBIENTALI
SISTEMA DEI BOSCHI E DEGLI ELEMENTI ARBOREI E FLORISTICI.
La variante di adeguamento al Piano di Area, nelle Tavole P3.1 e P3.2 “Carta delle valenze
storiche - ambientali ” e nell’elaborato P.14 “schede emergenze floristiche e forestali”
individua, le aree boscate e gli elementi vegetazionali.
Tali zone presentano inoltre un elevato grado di valori o potenzialità naturalistico - ambientali e
paesaggistiche, per cui al loro interno sono stabilite norme finalizzate ad orientare
scientificamente l'evoluzione delle parti in stato di degrado verso situazioni di equilibrio.
A. Le aree boscate ad elevata copertura sono distinte in:
1) area boscata a robinia dominante e robinia mista;
2) bosco di elevato valore biogenetico e naturalistico Querceto, Castagneto, e golenale –
ripariale ad ontani e pioppi;
1.
area boscata a robinia dominante e robinia mista
È l’area boscata ad elevata copertura a robinia dominante e robinia mista a querce,
carpini e altre specie forestali autoctone di interesse naturalistico e selvicolturale
individuata nelle Tav. P3.1 e P3.2.
Per tali aree si prescrive:
a) è vietato l'accesso motorizzato, salvo che per necessità di servizio e dei residenti in
zona, per l'attività agricola e forestale, per la conduzione degli impianti di pubblica
utilità e delle attività produttive e commerciali già esistenti. Può comunque essere
utilizzata dai mezzi motorizzati la viabilità con fondo stradale asfaltato e/o con
fondo mac-adam.
b) è vietata la riconversione colturale che preveda l’eliminazione e la sostituzione del
bosco, qualora interessate anche da una delle seguenti categorie geologico paesaggistiche,:
- paesaggio boscato su scarpata individuato nella Tav. P3.1;
- doline, individuate nelle Tav. P1.1 e P1.2;
- incisioni vallive individuate nelle Tav. P1.1 e P1.2;
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
- area carsica di interesse geologico, idrogeologico e biologico, individuata nelle
Tav. P2.1 e P2.2;
- aree a vegetazione igrofila individuate nelle Tav. P2.1 e P2.2;
- valli umide individuate nelle Tav. P2.1 e P2.2;
nonché nei terreni con pendenza superiore al 40% e in tutti i casi in cui venga
compromessa l’integrità del bosco. Sono comunque sempre possibili gli interventi
di difesa idrogeologica e quelli di miglioramento del bosco.
c) La riconversione colturale delle aree boscate a robinia in vigneto e/o frutteto, è
possibile ai sensi del R.D. 3267/23, dell’art. 15 della L.R 52/78 e dell’art. 53 delle
Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, a condizione che gli interventi di
rimboschimento compensativo o di miglioramento boschivo vengano effettuati
all’interno dell’ambito collinare del Montello, nei limiti di cui al presente articolo,
favorendo la ricostituzione del bosco originario. Su tali aree è comunque vietata la
riconversione colturale di aree boscate in seminativo.
d) Per il Robinieto può essere favorito l'invecchiamento dei boschi affinché tendano a
rarefarsi anche con l’introduzione artificiale di altre specie locali;
e) Per i boschi non autoctoni può essere previsto il diradamento artificiale e
l'introduzione di specie arboree locali (Robinia esclusa);
f) Sono vietate le operazioni di potatura per mezzo di attrezzi che causano
lacerazioni alle piante, alle siepi poderali e stradali ed è altresì vietato il taglio a
raso;
g) Nel tempo il bosco va ricondotto a seconda dei casi e con i metodi della
selvicoltura naturalistica verso situazioni di stabilità a maggior complessità floristica
o di preequilibrio per elevare la produttività, ma sempre assecondando la dinamica
naturale e le potenzialità stazionali;
h) Nei boschi ad elevata naturalità e per quanto possibile per tutte le categorie
boschive, la necromassa derivata da rami o alberi caduti o resti legnosi derivati
dalle pratiche selvicolturali non va asportata, con l’esclusione dei casi di occlusione
dei
sentieri o che risultino pericolosi per la viabilità, per i quali si prevede la
rimozione ma non l’asportazione.
i) Negli interventi di recupero del bosco dovranno essere utilizzate specie autoctone
ecologicamente coerenti con la stazione. Il materiale utilizzato dovrà essere
prelevato in loco o provenire da aree limitrofe.
l) In applicazione del precedente punto 9) vanno incentivate iniziative private o
pubbliche, anche in collaborazione con i Comuni montelliani e il Consorzio del
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
Bosco Montello per la creazione di vivai locali, anche quale innovazione
ecocompatibile dell’economia locale.
m) È vietata la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai
sensi della Legge Regionale 15 novembre 1974, n° 53, è regolamentata la raccolta
dei funghi.
2.
bosco di elevato valore biogenetico e naturalistico Querceto, Castagneto, e
golenale – ripariale ad ontani e pioppi;
La variante di adeguamento al Piano d’Area individua con apposita schedatura
contenuta nell’elaborato P.14 i boschi di elevato valore biogenetico e naturalistico
Querceto, Castagneto e Golenale-ripariale ad ontani e pioppi prevedendone il
miglioramento del patrimonio boschivo mediante:
a) la conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi
comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che
sostengono l'equilibrio naturale mediante la redazione dei piani di riordino
forestale di cui all’art. 23 della L.R. 52/78;
b)
la salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
c)
la gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale
che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne
garantiscano la conservazione e la riproduzione.
d)
Gli interventi in tali zone sono tesi alla gestione del bosco e della vegetazione e,
più in generale, al miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue
componenti vegetazionali, idrologiche, geologiche e faunistiche.
e)
La protezione dei boschi dalle intrusioni può essere attuata con barriere anti veicolo realizzate in legno, e con infittimento della vegetazione perimetrale,
specialmente lungo le prese.
f)
Per la forma tipica di Querceto o Castagneto misto va attuata la conservazione
attraverso il divieto di accesso ai veicoli di qualsiasi tipo, non destinati alle cure
colturali e ai cavalli da equitazione, ad eccezione dell'ippovia. Va in ogni caso
organizzato e incentivato lo sviluppo a fustaia.
g)
Nell’impianto di nuovi castagneti da frutto è vietata l’introduzione di essenze di
varietà di castagno non tradizionali ed alloctone.
h)
È vietata ogni attività di trasformazione edilizia e urbanistica o intervento che
possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione
della consistenza e dello stato dei luoghi, ad eccezione dei soli interventi
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finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studio e ricerca
scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;
i)
Sono vietati interventi di bonifica e movimenti di terra e scavi (sono consentite le
operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici e le operazioni di
manutenzione delle infrastrutture a rete);
j)
È vietata qualsiasi riconversione colturale anche a frutteto e vigneto delle aree
boscate a Querceto, Castagneto, e golenale – ripariale ad ontani e pioppi
k)
È vietata la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai
sensi della Legge Regionale 15 novembre 1974, n° 53, è regolamentata la
raccolta dei funghi.
l)
È vietata l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare
alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non siano insediate in forma
permanente;
m) Per tali boschi essendo ad elevata naturalità, la necromassa derivata da rami o
alberi caduti o resti legnosi derivati dalle pratiche selvicolturali non va asportata,
con l’esclusione dei casi di occlusione dei sentieri o che risultino pericolosi per la
viabilità, per i quali si prevede la rimozione ma non l’asportazione.
n) Negli interventi di ampliamento di boschi a Querceto, Castagneto, e golenale –
ripariale ad ontani e pioppi dovranno essere utilizzate specie autoctone
ecologicamente coerenti con la stazione. Il materiale utilizzato dovrà essere
prelevato in loco o provenire da aree limitrofe.
o) In applicazione del precedente punto 14) vanno incentivate iniziative private o
pubbliche, anche in collaborazione con i Comuni montelliani e il Consorzio del
Bosco Montello per la creazione di vivai locali, anche quale innovazione
ecocompatibile dell’economia locale.
p)
I querceti ad elevata naturalità perimetrati e schedati nell’elaborato P.14 devono
essere conservati nelle loro componenti arboree principali per un utilizzo delle
querce quali matricine, in tal senso tutte le Amministrazioni ed Enti interessati
sono invitati a stipulare specifiche convenzioni con i privati al fine di incentivare la
gestione del querceto come bosco da seme (produzione e raccolta di ghiande) ed
istituire delle aree naturalistiche di elevato valore biogenetico.
B. Elementi arborei
La variante di adeguamento al Piano di Area, nelle Tavole P3.1 e P3.2 “Carta delle
valenze storico-ambientali” e nell’elaborato P.14 “schede emergenze floristiche e forestali”
individua, i seguenti elementi vegetazionali (arborei e floristici) di pregio paesaggistico:
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3) grandi alberi;
4) siepi, alberate;
5) termini arborei;
6) filari alberati e a sistemazione tradizionale;
7) impianti di aucupio.
3.
grandi alberi.
Soggetti arborei che svolgevano nell’antico ecosistema agrario specifiche funzioni
come l’integrazione alimentare, la marcatura dei confini poderali e il riferimento per la
circolazione viaria. Anche se scaduto in molti casi l’originario ruolo funzionale, resta
fondamentale la loro presenza nella modellazione generale del paesaggio anche per
il loro pregio naturalistico.
I grandi alberi sono sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 4, comma 3, L.R. 20/2002. In
particolare è vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la
struttura degli alberi censiti. Gli interventi di manutenzione e conservazione, nonché il
loro eventuale abbattimento, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di
parere tecnico fitosanitario, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad
adottare soluzioni alternative, fatte salve le esigenze di pubblica incolumità.
4.
siepi, alberate.
Nella porzione collinare del Montello in particolare nel pendio settentrionale sono
individuati i tratti alberati che estendendosi in maniera lineare ricreano più che
l’ambiente particolare di siepe arborea, l’aspetto ed i pregi paesaggistici di tali
impianti. Si tratta di elementi a congiunzione di più vaste zone boscate e come tali
rivestono un ruolo ecologico fondamentale quali corridoi di comunicazione tra
ambienti contigui;
É vietato l’espianto anche parziale di siepi, alberate schedate, e sono altresì vietate le
operazioni di potatura per mezzo di attrezzi che causano lacerazioni alle piante, alle
siepi poderali e stradali ed il taglio a raso.
5.
termini arborei
I termini arborei dello sfruttamento forestale dell’appoderamento sono elementi
vegetali più o meno prolungati, spesso coincidenti con i limiti del boscato, che
segnano i confini dell’appoderamento. Si possono considerare quali segni ordinatori di
assoluto interesse storico e come tali ne va garantita la conservazione, ne è pertanto
vietato l’espianto ed il taglio a raso.
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6.
filari alberati
I filari alberati e a sistemazione tradizionale sono elementi floristici di elevato interesse
paesistico. I filari di vite rappresentano uno dei fattori essenziali dei nostri panorami
agricoli, soprattutto nei rarissimi casi in cui sono associati a tutori vivi, pertanto devono
essere oggetto di azioni di tutela e di ricostituzione nell’architettura del paesaggio
montelliano.
7.
impianti di aucupio
Gli impianti di aucupio sono aggregati arborei che si trovano prevalentemente in
posizione pregevole dal punto di vista paesaggistico e che rappresentano la
testimonianza storica e sociale di un passato ancora recente. Si rende pertanto
necessaria la loro salvaguardia provvedendo alle opportune cure onde mantenere la
precisa forma.
Per gli impianti di aucupio ritenuti elementi rilevanti dal punto di vista paesaggistico,
deve essere tutelata e salvaguardata la loro consistenza vegetazionale nonché
assicurate buone condizioni fitosanitarie.
Gli impianti di aucupio devono essere mantenuti nelle forme e condizioni originali
mediante potature annuali; il loro uso originario per l'uccellagione viene consentito
solo per finalità e scopi consentiti dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, anche
mediante appositi progetti di recupero e valorizzazione.
Dagli impianti di aucupio vige una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a ml. 100
misurata dal bordo esterno. All’interno di tale fascia sono fatte salve le previsioni degli
strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del presente piano, ad
eccezione delle zone agricole E1, ed E2, individuate dal Piano di Area, sulle quali
sono consentiti esclusivamente interventi di cui alla legislazione regionale vigente per
l’edificazione in zona agricola, purché tali ampliamenti non comportino l’avanzamento
verso l’elemento tutelato.
ART. 35
SPECIE VEGETALI
Le essenze vegetali (di provenienza locale e con certificato di provenienza ai sensi della
Direttiva 99/105/CE recepita con DL 10 novembre 2003 n. 386, da reperire presso vivai
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specializzati) di cui è consentito l’inserimento nel territorio del Montello per le aree a verde
privato e pubblico, vengono di seguito elencate in base alla loro struttura ed ecologia.
La messa a dimora delle specie arboree, basso arboree e arbustive e le conseguenti
sistemazioni devono rispettare le seguenti indicazioni:
a)
Specie arbustive e basso arboree indicate per le siepi
- Acero campestre (Acer campestre)
- Olmo (Ulmus minor)
- Nocciolo (Corylus avellana)
- Biancospino comune (Crataegus monogyna)
- Biancospino selvatico (Crataegus oxyacantha) (su suoli mesici o igromorfi e ambienti
freschi e umidi)
- Rosa di macchia (Rosa arvensis)
- Rosa selvatica comune (Rosa canina)
- Rovo comune (Rubus fruticosus)
- Ciavardello (Sorbus torminalis)
- Pero selvatico (Pyrus pyraster)
- Melo selvatico (Malus sylvestris)
- Nespolo (Mespilus germanica)
- Prugnolo (Prunus spinosa)
- Sanguinella (Cornus sanguinea)
- Corniolo (Cornus mas)
- Ligustro (Ligustrum vulgare)
- Fusaggine (Euonimus europea)
- Frangula (Frangula alnus) (su suoli igromorfi)
- Spincervino (Rhamnus catharticus)
- Sambuco (Sambucus nigra)
- Pallone di maggio (Viburnum opulus)
- Caprifoglio (Lonicera caprifolium)
- Gisilostio (Lonicera xylosteum)
- Edera (Hedera helix)
b)
Specie arboree indicate per suoli profondi e mesici
- Rovere (Quercus petraea)
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- Farnia (Quercus robur)
- Faggio (Fagus sylvatica)
- Castagno (Castanea sativa)
- Carpino bianco (Carpinus betulus)
- Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
- Orniello (Fraxinus ornus)
- Betulla (Betula pendula)
- Ciliegio selvatico (Prunus avium)
- Acero di monte (Acer pseudoplatanus)
- Tiglio selvatico (Tilia cordata)
c)
Specie arboree per suoli mesici e idrici di ambienti umidi e freschi
- Farnia (Quercus robur)
- Carpino bianco (Carpinus betulus)
- Acero di monte (Acer pseudoplatanus)
- Olmo montano (Ulmus glabra)
- Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
- Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos)
d)
Specie arboree per suoli superficiali xerici con esposizione soleggiata
- Roverella (Quercus pubescens)
- Carpino nero (Ostrya carpinifolia)
- Orniello (Fraxinus ornus)
- Bagolaro (Celtis australis)
e)
Specie indicate per gli ambiti rurali:
- Gelsi (Morus alba e Morus nigra)
- Varietà antiche di alberi da frutto
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f)
Specie da riservare per l’ambito planiziale, in particolare lungo i corsi d’acqua:
- Pioppo nero (Populus nigra)
- Pioppo bianco (Populus alba)
- Pioppo tremolo (Populus tremula)
- Pioppo cipressino (Populus nigra/italica)
- Salice comune (Salix alba)
- Salice da vimini (Salix viminalis)
- Salice da ceste (Salix triandra)
- Ontano nero (Alnus glutinosa)
- Platano (Platanus hybrida)
g)
Specie da escludere.
Sono da escludere tutte le specie esotiche in grado di riprodursi spontaneamente e
quelle non autoctone, in modo particolare:
- Abeti bianchi (Abies sp.);
- Abete rosso (Picea excelsa);
- Abete di duglas (Pseudotsuga menziesii)
- Pino silvestre (Pinus sylvestris);
- Pino nero (Pinus nigra);
- Pino domestico (Pinus pinea)
- Pino dell’himalaya (Pinus wallichiana)
- Pinus strobo (Pinus strubus)
- Cedro (Cedrus sp.);
- Tuie (Thuja sp);
- Cipresso dell’arizona(Cupressus arizonica);
- Cipresso di Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)
- Pino marittimo (Pinus pinaster)
- Pittosporo (Pittosporum tobira)
- Robinia (Robinia pseudoacacia)
- Magnolia (Magnolia sp.)
- Albero del paradiso (Ailanthus altissima)
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- Salice piangente (Salix babylonica);
- Quercia rossa (Quercus rubra);
- Leccio (Quercus ilex)
- Maclura (Maclura pomifera)
- Agazzino (Pyracantha coccinea);
- Biancospino americano (Crataegus intricata)
- Acero americano (Acer negundo);
- Buddleja (Buddleja davidii)
- Paulonia (Paulonia tormentosa)
- Alloro (Laurus nobilis)
- Lauroceraso (Prunus laurocerasus)
- Vite del Canadà (Parthenocissus quinquefolia)
- Ligustro lucido (Ligustrum lucidum)
- Bambù (Bambusa pygmaea; Bambusa angustifolia; Arundinaria; Phyllostachys sp)
- Palme coltivate (Chamaerops sp.; Phoenix sp.; Washingtonia sp.; Livistona sp.;
Trachycarpus sp.; Rhaphis sp.; Sabal sp.; Erythea sp.; Butia sp.; Jubaea sp.)
- Ippocastano (Aesculus hippocastanum)
ART. 36
SISTEMA DEI PAESAGGI AGROFORESTALI
Il Piano di Area, nella Tavola n. 3 “Carta delle valenze storiche - ambientali” individua le
seguenti unità di paesaggio agrario:
a)
Paesaggio pedemontelliano con prati e vigneti, delimitato dal bosco.
Il paesaggio pedemontelliano con prati e vigneti, delimitato dal bosco costituito dal
paesaggio collinare che si estende da Venegazzù a Giavera è situato in una stretta fascia
formata dal tratto centrale delle pendici meridionali del Montello. Morfologicamente è
costituito da pendii di varia inclinazione con valloncelli, dossi e piccoli coni di deiezione. Il
limite verso il basso è abbastanza rettilineo e marcato; esso è quasi costantemente
segnato dal “Canale del Bosco", una grossa roggia di irrigazione che deriva l’acqua dalla
“Brentella”, a fianco vi corre lo “Stradone del Bosco”. Il limite superiore invece, dove il
bosco incontra prati e vigneti, è quanto di più irregolare e variato si possa riscontrare. Il
bosco ed il sottobosco ricoprono abbondantemente i rialzi più impervi e le gole più strette.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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Numerose sono le case distribuite oltre il Canale del Bosco, un tempo insediamenti
agricoli muniti di stalla e cantina.
b) Paesaggio pedemontelliano pianeggiante con alternanza di colture e vista
panoramica
Il paesaggio pedemontelliano pianeggiante con alternanza di colture e vista panoramica
che si estende da S. Croce a Ciano interessante il Comune di Giavera per una
piccolissima porzione compresa tra la strada panoramica e il “Canale della Vittoria” ed è
classificabile geologicamente come un terrazzo alluvionale pianeggiante avente una
larghezza media di 2/300 metri; a sud incontra le pendici vere e proprie del Montello
mentre a nord scende a scarpata verso il greto del Piave. La peculiarità dell’ambito deriva
dalla particolarità delle vedute che si possono osservare percorrendo la strada
“Panoramica”: da un lato, verso Sud, le verdi pendici del Montello dove si alternano zone
boscate, coltivazioni ed ampi prati, dall’altro, verso nord la vista spazia su ampi panorami
che in primo piano sono rappresentati dai campi coltivati oltre il Canale industriale di
“Castelviero”, più oltre dal largo letto del Piave. Sullo sfondo è possibile intravedere le
colline del Solighese e la catena delle Prealpi Venete.
c)
Paesaggio sommitale ondulato con prevalenza di bosco ed alternanza di colture
Il paesaggio sommitale ondulato con prevalenza di bosco ed alternanza di colture
costituito dalla sommità del Montello, non presenta cime con versanti ripidi bensì un
andamento scarsamente inclinato, con presenza di doline, conche e valli carsiche. La
vegetazione è prevalentemente costituita dal bosco che occupa i terreni morfologicamente
più impervi e da colture costituite in maggioranza da prati che si distendono sui tratti
pianeggianti e sulle conche più dolci. Il bosco, pur prevalendo anche qui la robinia
presenta talvolta varietà di essenze: castagni, roveri e betulle mentre fra le colture oltre al
prato, è presente qualche vigneto e rari seminativi. Gli insediamenti non sono numerosi e
fatta eccezione per S. Maria della Vittoria, si configurano come piccoli nuclei
semiestensivi; la tipologia delle case coloniche più antiche è quella tipica degli
stanziamenti rurali del Montello.
d) Paesaggio ondulato sub - pianeggiante con colture a trama regolare
Il paesaggio ondulato sub - pianeggiante con colture a trama regolare costituito da un
paesaggio più marcatamente agrario, con modesta presenza di bosco (5-15%), interessa
una vasta area tra S.S. Angeli e S. Croce; a sud - est sopra Giavera, Bavaria e Nervesa.
La morfologia è notevolmente più dolce rispetto alle altre zone del Montello, benché
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talvolta siano frequenti le doline e non manchino piccoli tratti a pendenza medio - alta. Il
bosco è presente in spazi isolati ed in genere di ridotta estensione: il tessuto aziendale si
mostra continuo, dotate di sistemazioni agrarie tradizionali con piantate. Tra le colture
spiccano per importanza i vigneti specializzati anche se piuttosto sviluppati sono i
seminativi e i prati, i quali promuovono un cospicuo allevamento di bestiame. Gli
insediamenti sparsi sono frequenti come pure i nuclei, fra i quali S.S. Angeli e S. Croce.
e)
Paesaggio Montelliano forestale della robinia
Il paesaggio Montelliano forestale della robinia costituito per la gran parte dal versante che
guarda verso sud la pianura trevigiana, è ricoperto da vegetazione arborea, scarse sono
le aree coltivate come pure le case sparse; è presente inoltre qualche raro vigneto e d
alcuni prati circondati dal bosco. La superficie del suolo è alquanto accidentata e le
asperità orografiche non si notano in quanto attutite dal fitto manto vegetale. Bosco e
sottobosco formano una massa compatta nella quale prevale la Robinia Pseudoacacia
che ormai da diversi anni ha soppiantato le altre latifoglie, formando una vera e propria
monocoltura che copre l’80% della superficie a bosco. Le prese che attraversano la zona
si insinuano non visibili, assecondando la morfologia del suolo. Geograficamente questo
ambito inizia a ovest in comune di Montebelluna ma il suo sviluppo maggiore si riscontra in
Comune di Volpago di cui occupa quasi per intero il tratto di colle disposto sul versante
meridionale. Anche in prossimità dei comuni di Giavera e Nervesa la massa boscata
appare molto densa.
f)
Paesaggio sommitale ondulato con alternanza di prati, boschi e insediamenti sparsi
Il paesaggio sommitale ondulato con alternanza di prati, boschi e insediamenti sparsi con
la morfologia tipica delle parti sommitali, subpianeggiante, marcata da frequenti doline e
valli carsiche. Il bosco occupa circa un terzo dell’area, è discontinuo ma con tratti di
notevole estensione. I coltivi, costituiti prevalentemente da prati, seminativi e qualche
vigneto, formano un’area continuativa a volte articolata. Parte fondamentale di questo
paesaggio agrario collinare è la casa colonica, frequentemente costruita con la roccia
locale e collocata sul versante meglio esposto e con il fronte orientato verso il sole. Sono
frequenti i punti panoramici verso le aree esterne rivolte prevalentemente a nord, in
direzione delle colline e delle prealpi; sono riscontrabili infatti molti luoghi situati in punti
piuttosto elevati, per lo più liberi dalla vegetazione e con frequenti dossi che diventano
punti di osservazione. Questo tipo di paesaggio è stato individuato in diversi ambiti
specifici, distribuiti sulla zona centrale e sui versanti interni, ad esclusione di quello sud.
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g) Paesaggio boscato su scarpata
Il Paesaggio boscato su scarpata al margine golenale costituito dall’area compresa tra la
strada panoramica ed il fiume Piave, è caratterizzata da una morfologia particolare,
riconducibile alla struttura orogenetica del colle. L’innalzamento dalla circostante area
piana e fenomeni di erosione hanno infatti determinato delle scarpate di notevole
pendenza, spesso superiore al 100%, alte in alcuni punti qualche decina di metri. Si tratta
di un ambito piuttosto stretto, avente al massimo un centinaio di metri di larghezza ma
sviluppati in lunghezza per diversi chilometri. Tale ambito è totalmente ricoperto di
vegetazione boschiva ed in qualche tratto con rocce affioranti su pareti anche verticali.
Totalmente assenti sono colture e costruzioni.
Per tutti gli ambiti paesaggistici va perseguito l’obiettivo di mitigare gli elementi detrattori del
paesaggio con l’eventuale loro delocalizzazione, al fine di evitare ulteriori danneggiamenti al
paesaggio Montelliano. In particolare oltre agli elementi detrattori già normati al precedente art.
29 punto 8 l’Amministrazione Comunale sentiti gli Enti e Società Concessionarie di
infrastrutture a rete impone il contenimento degli elementi detrattori all’interno dell’ambito
collinare quali:
-
le linee elettriche e telefoniche che tagliano artificialmente la disposizione naturale della
vegetazione;
-
antenne e ripetitori radio - televisivi e antenne per la telefonia cellulare;
-
le discariche abusive di scarti e materiali di demolizione dell’edilizia nonché rottami d’auto
che spesso riempiono il fondo delle doline e gli inghiottitoi;
-
la cartellonistica e la segnaletica
disciplinando tali elementi attraverso misure di mitigazione e proposte d’intervento per la
valorizzazione del paesaggio collinare montelliano con le seguenti priorità:
Area boscata:
-
conservazione e ripristino degli ambiti naturali;
-
ricostruzione degli ambienti degradati;
-
salvaguardia e promozione della biodiversità;
-
eliminazione delle colture che contrastano con il paesaggio tipico come le sempreverdi
resinose;
-
realizzazione delle reti di adduzione elettrica di medio e bassa tensione, in cavo cordato
isolato e reti telefoniche interrate.
Zone agricole:
-
adozione di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, sia ai fini inquinanti che
visivi;
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
-
eliminazione o consistente riduzione dei diserbanti e dei concimi chimici;
-
favorire l’uso di pali in legno in caso di reimpianto o nuovo impianto di vigneti;
-
mantenimento di siepi ed alberature autoctone;
-
modifica o eliminazione delle recinzioni incongruenti, favorendo l’impiego di elementi in
legno a maglie larghe, o a siepe viva di essenze locali;
-
realizzazione delle reti di adduzione elettrica di medio e bassa tensione e reti telefoniche
di norma, in cavo interrato, possibilmente lungo strada.
Aree urbanizzate e edilizia sparsa:
-
adozione di tipologie edilizie tipiche del luogo;
-
uso di materiali locali.
ART. 37
SISTEMA
DELLE
AREE
DI
VALORE
PAESAGGISTICO
E
NATURALISTICO.
La variante di adeguamento al Piano di Area individua nell’elaborato A.12 “Individuazione
ambiti di particolare pregio paesaggistico e storico-paesistico” e nelle Tavole P3.1 e P3.2
“Carta delle valenze storico-ambientali”, le aree di valore paesaggistico e naturalistico così
puntualmente individuate:
1. Sorgente e valle del Forame;
2. Busa delle rane;
3. Val Casera;
4. Croseriola e fontana Girella;
5. Cimitero SS. Angeli;
6. Buoro Vecchio;
7. Val dell’acqua;
8. Boschetto “Palla”;
9. Boschetto “Marinello”;
1.
Sorgente e valle del Forame.
Si tratta di un ambito cartografato ed individuato nella tavola P3.2 e schedato
nell’elaborato A.12, in cui le componenti naturalistiche si compongono con quelle
paesaggistiche intersecandosi con l’elevata valenza idrogeologica costituita dalla sorgente
e dalla valle del Forame, da cui origina il torrente Giavera.
Si tratta di un ambiente composto dalla biunivocità rappresentata dall’insieme naturalistico
dell’area a nord con quello antropizzato a colture tradizionali a sud-est.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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Nell’ambito è incluso, seppur normato quale ambito di particolare pregio storico-paesistico,
il cimitero Britannico nonché l’ex Chiesa con le costruzioni annesse della Parrocchia di
Giavera e Via Monsignor Agnoletti, l’intero ambito è dichiarato zona di degrado.
L’interesse naturalistico dell’area a nord è dato principalmente dagli aspetti di flora e di
vegetazione potenziali, con possibile presenza di formazioni di forra riconducibili al Tilio Acerion nei pressi della sorgente e nel fondo vallivo e di boschi a querce dominanti
diversificati a dipendenza dell’esposizione del versante.
Per l’ambito sorgente e valle del Forame dovrà essere predisposto uno specifico Piano di
azione conforme agli obiettivi di conservazione della Direttiva 43/92/CE e alle disposizioni
regionali relative alla gestione dei SIC, contenuto all’interno di un apposito strumento
urbanistico attuattivo di iniziativa pubblica (P. di R. I. P.) formulato secondo le seguenti
linee di indirizzo generale:
- obiettivo fondativo dell’ambito: ripristino delle potenzialità floro-vegetazionali del sito
- analisi dello stato di fatto
-
analisi diacronica e storia del sito
-
identificazione di eventuali specie e habitat di interesse comunitario
-
cartografia degli habitat
-
stabilire le misure urgenti di conservazione e successivamente di miglioramento con
strategie di ripristino naturalistico
-
monitoraggio di flora, fauna, benefici economici e regolazione delle azioni
-
campagna di comunicazione e di marketing territoriale
Il P. di R. I. P. dovrà essere finalizzato alla valorizzazione degli aspetti naturalistici
secondo l’approccio di conservazione e salvaguardia della biodiversità, idrogeologica,
paesaggistica ed al recupero della memoria storica del sito e che ne disciplini gli interventi
di conservazione, di riqualificazione e valorizzazione ammessi prevedendone se del caso
l’attuazione anche mediante convenzionamento con i privati proprietari.
In tale area, relativamente alla sola porzione di terreno corrispondente ai mapp. 251-340337-338-283-330-478-480-331-336 del foglio 7, è ammessa l'edificazione di due nuovi
fabbricati residenziali per mc 600 ciascuno. Per tutto il restante ambito non è consentita
alcuna nuova edificazione né alterazione degli elementi vegetazionali e dei manufatti
esistenti.
Gli interventi edilizi consentiti sono quelli previsti ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del
precedente art. 3 lettera b), nonché quelli previsti dagli eventuali gradi di protezione degli
edifici ricadenti all’interno dell’area.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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Dovrà essere altresì particolarmente studiato l’inserimento ambientale del previsto
parcheggio scambiatore ristrutturando ed ampliando l’esistente parcheggio e la relativa
connessione con i percorsi pedonali-ciclabili.
Eventuali nuove strutture di servizio potranno essere previste esclusivamente in legno.
Per le aree a valenza naturalistica, l’eventuale accesso del pubblico se consentito potrà
avvenire solo con l’uso di biciclette o cavalcature lungo i percorsi individuati.
2.
Busa delle rane.
Si tratta di una piccola porzione di un ambito molto più esteso ricadente nel territorio di
Nervesa della Battaglia. L’ambito riveste elevata importanza idrogeologica per il sistema
carsico sotterraneo particolarmente sviluppato e naturalistica per la presenza di ambienti
umidi con la presenza reale di Rana latastei e probabile di Triturus carnifex e Bombina
variegata, specie dell’Allegato II della Direttiva habitat . Per la porzione ricadente in
Comune di Giavera la valenza è sostanzialmente ambientale-idrogeologica e meno
rilevante quella naturalistica.
Per tale ambito l’adeguamento al PAM prescrive la necessità di uno studio di
approfondimento
coordinato
con
il
Comune
di
Nervesa
della
Battaglia,
con
predisposizione di un Piano di Azione intercomunale finalizzato alla tutela, al ripristino e
alla gestione degli habitat in conformità agli obiettivi di conservazione previsti dalla
Direttiva 43/92/CE e alle disposizioni regionali relative alla gestione dei SIC.
Per i fabbricati che vi ricadono sono ammessi interventi previsti ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5 e 1.6 del precedente art. 3 lettera b), nonché quelli previsti dagli eventuali gradi di
protezione degli edifici ricadenti all’interno dell’area e gli ampliamenti, se ammessi, ai
sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in zona agricola.
Eventuali modificazioni dell’utilizzo forestale sono assoggettate a specifica valutazione di
incidenza ambientale.
3.
Val Casera.
Anche per questo ambito si tratta di una piccola porzione di un’area molto più estesa
ricadente nel territorio di Nervesa della Battaglia. Per la porzione ricadente in Comune di
Giavera la valenza è sostanzialmente naturalistica ed ambientale con presenze floristiche
interessanti di cui è necessario predisporne il formulario con le relative schede.
Per tale ambito l’adeguamento al PAM prescrive la necessità di uno studio di
approfondimento
coordinato
con
il
Comune
di
Nervesa
della
Battaglia,
con
predisposizione di un Piano di Azione intercomunale finalizzato alla tutela, al ripristino e
alla gestione dell’ambito in conformità agli obiettivi di conservazione previsti dalla Direttiva
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43/92/CE e alle disposizioni regionali relative alla gestione dei SIC, nel frattempo è
ammessa la normale manutenzione del bosco prestando particolare attenzione alle
essenze vegetazionali più importanti.
Per i fabbricati che vi ricadono sono ammessi interventi previsti ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5 e 1.6 del precedente art. 3 lettera b), nonché quelli previsti dagli eventuali gradi di
protezione degli edifici ricadenti all’interno dell’area e gli ampliamenti, se ammessi, ai
sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in zona agricola.
Eventuali modificazioni dell’utilizzo forestale sono assoggettate a specifica valutazione di
incidenza ambientale.
4
Croseriola e fontana Girella.
È un ambito ricadente parzialmente in territorio di Nervesa della Battaglia suddiviso in tre
subambiti così identificati:
4a) subambito ad alta valenza naturalistica corrispondente all’insieme delle doline
complesse con emergenze floristiche n° 53 intieramente ricadente in Comune di
Giavera;
4b) subambito a prevalente valenza paesaggistica intieramente ricadente nel territorio di
Giavera e costituto da un insieme di doline e doline complesse solo parzialmente
alberate. Va inoltre segnalata la presenza di prati stabili e di alcune essenze arboree
interessanti;
4c) subambito a valenza naturalistica, idrogeologica e paesaggistica, con presenza di
essenze arboree di valore, prati stabili e della sorgente. Solo parzialmente ricadente
nel territorio di Giavera del Montello.
Per lambito Croseriola e fontana Girella l’adeguamento al PAM prescrive la necessità di
uno studio di approfondimento relativo ai subambiti a) e b) mentre per il subambito c) tale
studio dovrà essere coordinato con il Comune di Nervesa della Battaglia. Nel frattempo è
ammessa la normale manutenzione del bosco prestando particolare attenzione alle
essenze vegetazionali più importanti.
Per i fabbricati che vi ricadono sono ammessi interventi previsti ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5 e 1.6 del precedente art. 3 lettera b), nonché quelli previsti dagli eventuali gradi di
protezione degli edifici ricadenti all’interno dell’area e gli ampliamenti, se ammessi, ai
sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in zona agricola.
Eventuali modificazioni dell’utilizzo forestale, dell’utilizzo agrario dei terreni e dei prati
stabili sono assoggettate a specifica valutazione di incidenza ambientale.
Gli studi di approfondimento coordinati con il Comune di Nervosa della battaglia possono
essere predisposti quali Piani di azione intercomunale in conformità agli obiettivi di
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conservazione previsti dalla Direttiva 43/92/CE e alle disposizioni regionali relative alla
gestione dei SIC finalizzati alla conservazione non solo della natura ma anche della
cultura locale e utilizzarli quali traino per diffondere le esperienze nel territorio più vasto,
secondo le seguenti linee di indirizzo:
-
identificazione obiettivo fondativi per ambito
-
analisi dello stato di fatto
-
analisi storica
-
cartografia degli habitat
-
Identificazione di eventuali specie e habitat di interesse comunitario
-
definire le misure urgenti di conservazione e successivamente di miglioramento con
strategie di ripristino
5.
-
Monitoraggio di flora, fauna, benefici economici e regolazione delle azioni
-
Campagna di comunicazione e di marketing territoriale
Cimitero SS. Angeli
Si tratta di un ambito piuttosto esteso suddiviso in due subambiti:
5a) subambito che si estende al sud del cimitero di elevato valore paesaggistico e
ricoprente un ambito di dolina complessa con presenza di prati stabili e vegetazione di
bordatura ed a macchia di svariate essenze autoctone, con discreta presenza di
ecotoni;
5b) subambito che si estende di fronte all’area cimiteriale ad ovest di via E. Porcu,
anch’esso di elevato valore paesaggistico e naturalistico ricomprende alcune doline e
due doline complesse di buona qualità vegetazionale.
Per lambito cimitero SS. Angeli l’adeguamento al PAM prescrive la necessità di uno studio
di approfondimento relativo ai subambiti a) e b). Nel frattempo è ammessa la normale
manutenzione del bosco prestando particolare attenzione alle essenze vegetazionali più
importanti.
Eventuali modificazioni dell’utilizzo forestale, dell’utilizzo agrario dei terreni e dei prati
stabili sono assoggettate a specifica valutazione di incidenza ambientale.
Gli studi di approfondimento relativi ai subambiti a) e b) possono essere predisposti quali
Piani di azione e di gestione a scala locale per le porzioni di SIC rappresentativi e /o
particolarmente significativi per la conservazione non solo della natura ma anche della
cultura locale e utilizzarli quali traino per diffondere le esperienze nel territorio più vasto,
secondo le seguenti linee di indirizzo:
-
identificazione obiettivo fondativi per ambito
analisi dello stato di fatto
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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-
analisi storica
-
cartografia degli habitat
-
Identificazione di eventuali specie e habitat di interesse comunitario
-
definire le misure urgenti di conservazione e successivamente di miglioramento con
strategie di ripristino
6.
-
Monitoraggio di flora, fauna, benefici economici e regolazione delle azioni
-
Campagna di comunicazione e di marketing territoriale
Buoro Vecchio.
Si tratta di un ambito cartografato ed individuato nella tavola P3.1 e schedato
nell’elaborato A.12, in cui le componenti naturalistiche si compongono con quelle
idrogeologiche rappresentate dalla grotta, dalla sorgente del Buoro Vecchio e dalle
risorgive. Tali valenze sono fortificate dall’elevato valore paesaggistico e naturalistico del
luogo, dato dalla presenza di endemismi quali Rana latastei dell’Allegato II della Direttiva
Habitat e dal mosaico floro-vegetazionale dato dalla compresenza di prati aridi con
fioritura di orchidee e boschi di umidità, riconducibili a relitti delle foreste alluvionali su
suolo maturo ascrivibili probabilmente all’Alnion glutinoso-incana dell’Allegato I della
Direttiva habitat. L’ambito viene dichiarato di degrado e dovrà essere conservato,
riqualificato e protetto essendo un ambiente regolato da peculiari e fragili meccanismi
naturali attraverso i quali si sono evolute specie, anche endemiche, fortemente
specializzate e perciò sensibili e vulnerabili a qualsiasi modificazione o perturbazione del
loro habitat.
Per l’ambito Buoro Vecchio dovrà essere predisposto uno specifico Piano di azione in
conformità agli obiettivi di conservazione della Direttiva 43/92/CE e alle disposizioni
regionali relative alla gestione delle ZPS contenuto all’interno di un apposito strumento
urbanistico attuattivo di iniziativa pubblica (P. di R. I. P.) formulato secondo le seguenti
linee di indirizzo generale:
- Obiettivo fondativi dell’ambito: conservazione, ripristino e gestione degli habitat
-
analisi dello stato di fatto
-
analisi storica dell’ambito
-
cartografia degli habitat
-
Identificazione di eventuali specie e habitat di interesse comunitario
-
Stabilire le misure urgenti di conservazione e successivamente di miglioramento con
strategie di ripristino naturalistico
-
Monitoraggio di flora, fauna, benefici economici e regolazione delle azioni
-
Campagna di comunicazione e di marketing territoriale
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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Il P. di R. I. P. dovrà essere finalizzato alla valorizzazione degli aspetti naturalistici
secondo l’approccio di conservazione della biodiversità ed alla salvaguardia degli habitat e
delle specie ipogee nonché degli ambiti naturali circostanti, disciplinandone gli interventi di
conservazione, di riqualificazione e valorizzazione ammessi. Vanno evitate iniziative
progettuali per la fruizione al pubblico della grotta, l’eventuale fruizione al pubblico della
grotta dovrà essere obbligatoriamente sottoposta alla valutazione d’incidenza ambientale
In tale area non è consentita alcuna nuova edificazione né alterazione degli elementi
vegetazionali.
7.
Val dell’acqua.
Anche per questo ambito si tratta di una porzione di un’area più estesa ricadente
parzialmente nel territorio di Volpago del Montello. Per la porzione ricadente in Comune di
Giavera la valenza è sostanzialmente naturalistica, idrogeologica, floristica ed ambientale
con presenze floristiche interessanti di cui è necessario predisporne il formulario con le
relative schede e per la presenza potenziale di boschi di forra.
Per tale ambito l’adeguamento al PAM prescrive la necessità di uno studio di
approfondimento, che può essere predisposto anche per la sola porzione di Giavera quale
Piano di azione a scala locale per le porzioni di SIC rappresentativi e /o particolarmente
significativi e rappresentativi di analoghe situazioni ecologiche secondo le seguenti linee
di indirizzo:
-
identificazione obiettivo fondativi per ambito
-
analisi dello stato di fatto
-
analisi storica
-
cartografia degli habitat
-
Identificazione di eventuali specie e habitat di interesse comunitario
-
definire le misure urgenti di conservazione e successivamente di miglioramento con
strategie di ripristino
-
Monitoraggio di flora, fauna, benefici economici e regolazione delle azioni
-
Campagna di comunicazione e di marketing territoriale
Nel frattempo è ammessa la normale manutenzione del bosco prestando particolare
attenzione alle essenze vegetazionali più importanti.
Eventuali modificazioni dell’utilizzo forestale sono assoggettate a specifica valutazione di
incidenza ambientale.
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
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8.
Boschetto “Palla”.
Si tratta di un piccolo ambito posto sul confine comunale con Nervesa della Battaglia, di
valenza paesaggistica e con minor indicenza naturalistica e floristica.
Va segnalata la presenza di essenze arboree significative ed importanti.
Per tale ambito l’adeguamento al PAM prescrive la necessità di uno studio di
approfondimento e la predisposizione di un formulario floristico con le relative schede.
Nel frattempo è ammessa la normale manutenzione del bosco.
Eventuali modificazioni dell’utilizzo forestale sono assoggettate a specifica valutazione di
incidenza ambientale.
9.
Boschetto “Marinello”.
Si tratta di un piccolo ambito posto sul versante sud verso il confine comunale con
Volpago del Montello, di valenza floristica e con minor indicenza naturalistica e
paesaggistica.
Va segnalata la presenza di essenze arboree significative ed importanti.
Per tale ambito l’adeguamento al PAM prescrive la necessità di uno studio di
approfondimento e la predisposizione di un formulario floristico con le relative schede.
Nel frattempo è ammessa la normale manutenzione del bosco.
Eventuali modificazioni dell’utilizzo forestale sono assoggettate a specifica valutazione di
incidenza ambientale.
ART. 38
a)
SISTEMA DELLE VALENZE DI INTERESSE STORICO-PAESISTICO.
La variante di adeguamento al Piano di Area individua nell’elaborato A12 “Individuazione
ambiti di particolare pregio paesaggistico e storico-paesistico” e nelle Tavole P3.1 e P3.2
“Carta delle valenze storico-ambientali”, le aree di particolare interesse storico e paesistico
individuate per la presenza di luoghi e manufatti legati alla memoria storica del colle,
caratterizzata principalmente dagli eventi legati alla prima guerra mondiale:
1)
Valle dei Morti
2)
Cimitero britannico.
1)
Valle dei Morti.
Ampia dolina dove si svolsero cruenti episodi bellici. Accanto al Sacello è immurato un
celebre castagno.
L’ambito si estende a nord di Piazza Pennella attestato sull’incrocio tra le vie E. Porcu
con via degli Alpini comprende quattro doline degradanti verso il corso del Piave. È un
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VARIANTE PARZIALE di ADEGUAMENTO P.R.G. al PIANO di AREA del MONTELLO
NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
ambito di elevato valore paesaggistico con presenza di prati stabili e vegetazione di
bordatura ed a macchia di svariate essenze autoctone, con discreta presenza di
ecotoni;
Per lambito Valle dei Morti l’adeguamento al PAM prescrive la necessità di uno studio
di approfondimento. Nel frattempo è ammessa la normale lavorazione agraria e la
gestione del bosco prestando particolare attenzione alle essenze vegetazionali più
importanti.
Eventuali modificazioni dell’utilizzo forestale, dell’utilizzo agrario dei terreni e dei prati
stabili sono assoggettate a specifica valutazione di incidenza ambientale.
Lo studio di approfondimento può essere predisposto quale Piano di azione e di
gestione a scala locale per le porzioni di SIC e ZPS rappresentativi e /o
particolarmente significativi per la conservazione non solo della natura ma anche della
cultura locale e utilizzarli quali traino per diffondere le esperienze nel territorio più
vasto, secondo le seguenti linee di indirizzo:
-
identificazione obiettivo fondativi per ambito
-
analisi dello stato di fatto
-
analisi storica
-
cartografia degli habitat
-
Identificazione di eventuali specie e habitat di interesse comunitario
-
definire le misure urgenti di conservazione e successivamente di miglioramento
con strategie di ripristino
2)
-
Monitoraggio di flora, fauna, benefici economici e regolazione delle azioni
-
Campagna di comunicazione e di marketing territoriale
Cimitero britannico.
Sacrario caratterizzato dalla vastità del manto erboso interrotto dalle sole lapidi poste
in memoria delle 400 salme inglesi, adiacente al cimitero civile del paese di Giavera
del Montello. L’area è interna al perimetro dell’ambito più generale n° 1 Sorgente e
valle del Forame che ne determinerà le scelte collocative di contorno. Per lo stretto
ambito cimiteriale è ammessa la straordinaria manutenzione.
b)
La variante di adeguamento al Piano d’Area individua inoltre nelle Tavole P3.1 e P3.2
“Carta delle valenze storico-ambientali”, le seguenti infrastrutture di interesse storico paesistico:
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NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
-
Canale del Bosco (Frà Giocondo), opera idraulica derivata dal Piave, progettata da Fra’
Giocondo nel XVI sec., che lambisce il bordo meridionale del colle le cui acque si
distribuiscono a pettine irrigando l’alta pianura trevigiana.
Per tale infrastruttura va mantenuto e ripristinato l’assetto originario del canale,
migliorando le condizioni di naturalità anche mediante l’impianto di idonee essenze
arboree ed arbustive a consolidamento delle sponde. Viene inoltre definita una fascia
di rispetto inedificabile di m.20, dal limite demaniale del corso d’acqua. Sono comunque
ammessi gli interventi di cui al precedente art. 3 lettera b).
-
Gli Argini del Piave (realizzati da Frà Giocondo) e degli attraversamenti al Piave
essendo simboli della storia locale dovranno essere sottoposti formazione di strumenti
atti a salvaguardarne la conservazione
c)
La variante di adeguamento al Piano d’Area definisce i principali documenti della grande
guerra quali:
-
Strada britannica, percorso del XIV° Corpo d’Armata Inglese che da Biadene attraverso
la presa XVII portava , attraversando il sistema delle trincee poste lungo la Piave, in
località Riva Secca a Crocetta;
-
Strada Ungherese, percorso della VI° Armata Austro - Ungarica legato alla Battaglia
del Solstizio che da Nervesa, lungo l’argine a nord del Piave, passando per località S,
Croce punto di Guado, proseguiva per la presa VIII portava fino a località S.S. Angeli.
-
Casa Serena presa X;
-
Cippo ai Lancieri di Firenze;
-
Cippo al Cap. Eligio Porcu (presa IX);
-
Sacello Gen. Giuseppe Pennella;
Va assicurata la conservazione degli edifici e dei manufatti Storico - Monumentali esistenti e
salvaguardate i loro ambiti di pertinenza, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui
ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 previsti dal precedente art. 3 lettera b).
Sono inoltre consentiti gli interventi necessari al recupero e ripristino delle condizioni
originarie previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo.
Il Comune d’intesa con il Consorzio del Bosco Montello ed in concerto con tutti gli Enti
interessati, provvede a redigere uno specifico progetto per la valorizzazione dei “Percorsi
della Grande Guerra”, dei siti testimonianza dei principali episodi bellici, della Strada
Britannica e di quella Ungherese prevedendo l’installazione di adeguati punti informativi e
didattici riferiti agli eventi bellici dei seguenti luoghi della memoria e provvede al censimento
e alla catalogazione dei termini di confinamento della riforma agraria “Bertolini”.
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ART. 39
ECCELLENZE
DEL
SISTEMA
STORICO
-
PAESAGGISTICO
E
CULTURALE.
L’adeguamento al PAM identifica le eccellnze del sistema storico- paesaggistico culturale, per
il Comune di Giavera negli Edifici di culto rappresentati dalla Chiesa di SS. Angeli e dalla ex
Chiesa Parrocchiale presso il Cimitero Britannico.
Entrambi i fabbricati sono censiti e catalogati quali fabbricati storici e di valore ambientale con
attribuzione di relativo grado di protezione.
Gli ambiti di pertinenza relativi agli edifici di culto non possono essere smembrati e comunque
separati dalle costruzioni e dal contesto paesaggistico, ogni modificazione dovrà essere
apportata d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici,.
ART. 40
ZONE DI RISPETTO L. N.431/85, 1089/39 E 1497/39 COSÌ COME
MODIFICATE DAL D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42:
Nelle tavole di adeguamento al PAM sono individuate le aree di valore paesaggistico ed
ambientale vincolate ai sensi della L. 431/85, 1089/39 e 1497/39 così come modificate dal D.
Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. In tali zone gli interventi edilizi sono subordinati al parere
favorevole della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici secondo le modalità
previste dalla L.R. 31.10.94 n.63. Gli interventi ammessi sono quelli delle Z.T.O. di
competenza sono comunque vietati movimenti di terra ed abbattimento di alberature che
costituiscano degrado ambientale, fatti salvi gli interventi per la sicurezza del territorio, di
salvaguardia e tutela idrogeologica ed idraulica parte delle competenti autorità.
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NORMATIVA SPECIFICA per la ZONA del MONTELLO
TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI TRANSITORIE E FINALI
ART. 41
1.
ATTIVITÀ EDILIZIA
Gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione totale, e di
sostituzione edilizia così come definiti nel precedente art. 3 lettera b), possono essere
realizzati previa indagine geotecnica che valuti:
 le caratteristiche geotecniche del terreno e la risposta sismica locale;
 la collocazione dell'opera rispetto agli aspetti carsici dell'area adiacente per congrua
ampiezza, in particolare alle doline e doline complesse (riportate o meno in cartografia
di Piano). Tali aspetti dovranno essere rappresentati nella cartografia che accompagna
la relazione geologica;
 il tipo di scarico dei reflui civili più adatto alla situazione locale;
 le modalità di eventuali movimenti di terra.
2.
Relativamente agli scavi ed ai riporti di terreno si richiama il rispetto della vigente normativa
ambientale in materia di terre di scavo (cfr. in particolare il DGRV n. 80, del 21.01.2005
“Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni
escavazione”).
3.
Per quanto attiene a gestione degli scarichi si raccomanda la collocazione degli eventuali
impianti di fitodepurazione o subirrigazione a congrua distanza dai caratteri carsici che
possono costituire vie di penetrazione preferenziale di contaminanti verso il sistema
idrogeologico sotterraneo. Dal punto di vista normativo si rimanda a:Del. C.M. 04.02.1977,
Decr. Legislativo 11.05.1999, n. 152, Decr. Legislativo 18.08.2000, n. 258.
ART. 42
1.
CAVE E MOVIMENTI TERRA
All’interno dell’ambito collinare del Montello è vietata l’apertura di nuove cave. Le sottozone
agricole all’interno dell’ambito collinare del Montello, indicate nella Tav. P4.1 e P4.2 della
Variante PAM, rivestendo un elevato valore paesaggistico per la percezione visiva e
ambientale dei luoghi, sono escluse dal calcolo delle aree di potenziale escavazione di cui
all’art. 13 della LR 44/1982.
2.
Sono vietati nelle aree E1 ed E2 i movimenti di terreno finalizzati alla realizzazione di
sistemazioni agrarie se non provvisti di parere favorevole del Servizio Forestale. Sono
invece possibili gli interventi finalizzati a: manutenzione, ripristino, regimazione delle acque,
miglioramento della stabilità e dell’equilibrio idrogeologico dei terreni;
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3.
Nelle aree residenziali sono ammessi limitati movimenti di terreno finalizzati a contenute
modifiche morfologiche locali. Sono sempre possibili gli interventi finalizzati a:
manutenzione, ripristino, regimazione delle acque, miglioramento della stabilità e
dell’equilibrio idrogeologico dei terreni;
4.
I movimenti di terra, ad eccezione di quelli relativi alle ordinarie pratiche agricole, dovranno
essere autorizzati, dal Servizio Forestale Regionale, ai sensi della L.R. 52/78 e prescrizioni
di massima di polizia forestale, anche se legati a sistemazioni agrarie. Sono autorizzati dal
Comune i movimenti di terreno per la realizzazione di iniziative edilizie ai sensi della L.R.
25/87 e secondo quanto previsto dalle “prescrizioni di massima e di polizia forestale”. La
relativa domanda dovrà essere accompagnata dal progetto e dalla relazione geologica
geotecnica con riferimento alle analisi di cui al Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 " Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". L'autorizzazione
dovrà tenere in particolare cura ed attenzione la salvaguardia del sistema idrogeologico
profondo, della morfologia carsica e della stabilità dei versanti.
ART. 43
1.
ENTRATA IN VIGORE
La presente Variante PAM annulla e sostituisce per il territorio di sua pertinenza il PRG
approvato con DGR 2016 del 10/05/1994 ed il PRG adottato dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 41 del 03/12/2005 ed in corso di approvazione.
2.
Le norme del vigente P.R.G. che risultino in contrasto con la presente Variante PAM sono
abrogate.
3.
Per, l’ambito della presente Variante PAM in caso di contrasto con le norme del PRG
prevalgono le presenti N.T.A..
4.
Il presente P.R.G. entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale
della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione definitiva.
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ART. 44
1.
MISURE DI SALVAGUARDIA.
Alle presenti norme si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 71 della
Legge regionale 27 giugno 1985, n° 61 e successive modifiche ed integrazioni con le
seguenti precisazioni:
2.
Sono fatte salve dalle misure di salvaguardia le istanze di Permesso a Costruire o D.I.A.
presentate prima dell’adozione delle presenti norme.
3.
Sono fatti salvi dalle misure di salvaguardia inoltre gli strumenti urbanistici attuativi già
presentati o approvati, seppur non convenzionati, per i quali la Normativa di riferimento è
quella in vigore al momento dell’approvazione che resta valida fino al completo
esaurimento edificatorio del Piano Attuativo salvo eventuali varianti di adeguamento.
4.
Le opere relative a Concessioni Edilizie, Autorizzazioni edilizie, Permessi a Costruire o
D.I.A. rilasciate prima dell’adozione delle presenti norme ovvero ai sensi del precedente
punto 1 ed in contrasto con le stesse, devono essere completate entro il termine di tre anni
dalla data di inizio. Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, la Concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia o i Permessi a Costruire o D.I.A. rilasciati si
intendono decadute per la parte non realizzata.
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