Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio
Transcript
Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio
COMUNE DI GAMBETTOLA Provincia di Forlì-Cesena Piazza II Risorgimento, 6 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE INDICE ARTICOLO I – Disposizioni generali ARTICOLO II – Pubblicità del ritrovamento ARTICOLO III – Restituzione dei documenti ARTICOLO IV – Restituzione degli oggetti al proprietario ARTICOLO V – Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge ARTICOLO VI – Acquisto della proprietà delle cose da parte del ritrovatore ARTICOLO VII – Acquisto della proprietà da parte del Comune ARTICOLO VIII – Disposizioni finali 2 ARTICOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1. Nell’ambito del settore Economico Finanziario e Demografico – opera il servizio Oggetti Rinvenuti, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III sez. I artt. 927 e seguenti, attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili ritrovate. 2. Ogni oggetto che viene ritrovato e consegnato all’Economo Comunale da personale della Polizia Municipale o delle forze di polizia dello Stato, da operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici, o altri Enti, deve essere accompagnato da un verbale di consegna ( allegato A) contenente la descrizione dell’oggetto , le circostanze del ritrovamento e, se conosciuti, i dati del ritrovatore; l’Ufficio provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel verbale di consegna e contestualmente rilascia ricevuta di consegna. 3. Se la consegna è effettuata da un cittadino presso l’Economo Comunale ovvero presso la Polizia Municipale, sarà uno di questi uffici a redigere un verbale del quale rilascerà copia al ritrovatore. 4. L’operatore dell’ufficio ricevente verifica sempre il contenuto dell’oggetto depositato, procedendo ove occorra, anche all’apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso il competente Ufficio dell’Amministrazione Comunale di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili. 5. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore verranno custoditi in apposita cassaforte presso l’Ufficio Economato. 6. I materiali deperibili contenuti in zaini, borsoni, valigie e simili che potrebbero procurare problemi di carattere igienico sanitario, verranno distrutti e di ciò verrà redatto apposito verbale. 7. Qualora all’Ufficio Economato pervengano sostanze sospette, nocive o pericolose, verrà inviata tempestiva comunicazione all’Autorità competente. 8. Il Comune non risponde di eventuali danni o irregolarità che si possono verificare quando la restituzione degli oggetti è effettuata da altri Enti o Organi. ARTICOLO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO 1. La forma di pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è regolata dall’articolo 928 del C.C. ai fini della custodia, i beni ritrovati non recanti alcuna indicazione del proprietario, viene redatto dall’Economo Comunale apposito elenco descrittivo che verrà affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Comunale. La pubblicazione viene effettuata trimestralmente. ARTICOLO III - RESTITUZIONE DOCUMENTI 1. L’Ufficio Economato provvederà direttamente a rintracciare la persona residente nel Comune di Gambettola a cui appartiene il documento di identificazione personale ritrovato per 43 la restituzione: carte d'identità, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie, tessere universitarie, passaporti, blocchetti di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio, tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, abbonamenti a trasporti pubblici, tessere varie ed altri documenti aventi valore certificativo. 2. Per le persone residenti altrove, i documenti vengono inviati direttamente all’interessato, salvo che non sia noto l’indirizzo, nel qual caso il documento viene trasmesso al Comune di residenza, se noto, ovvero all’ente emittente. 3. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti all’estero verranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate. ARTICOLO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO 1. L’Ufficio Economato , prima di procedere alla consegna dell’oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro. 2. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l’onere di fornire la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire l’eventuale denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza. 3. L’Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre informa l’interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento. 4. Gli oggetti custoditi non possono essere mostrati fatta eccezione per quegli oggetti usati e privi di valore commerciale che possono avere valore o significato solo per il legittimo proprietario come: occhiali da vista, mazzi di chiavi , indumenti , scarpe, teli da mare, medicinali, ricette, referti medici , diari, fotografie, giocattoli, materiale di puericultura e cose simili. ARTICOLO V - RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE 1. A norma dell’articolo 930 del C.C., spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede €. 5,16 il premio sarà pari , per la parte che eccede €. 5.16 , ad un ventesimo. 3. Il proprietario, ai sensi dell’art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore, la somma prevista per Legge a titolo di premio. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico servizio, ai dipendenti per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture. 5 ARTICOLO VI - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE 1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 60 giorni dalla data predetta. 2. La restituzione da parte dell’Ufficio Economato avverrà con le modalità di cui al precedente articolo 4. ARTICOLO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando siano trascorsi i termini previsti dall’articolo precedente senza che il ritrovatore abbia ritirato l’oggetto. 2. Per gli oggetti divenuti di proprietà comunale, l’Ufficio economato provvederà : a) a consegnare gli stessi ad associazioni di beneficenza (iscritti all'albo provinciale del volontariato) che ne abbiano fatta preventiva richiesta; b) ad alienare nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni da parte del Responsabile del Servizio Finanziario con proprie Determinazioni, anche sulla base del valore stimato, gli oggetti ai quali venga attribuito un valore, con versamento dei proventi al Tesoriere Comunale; c) a distruggere gli oggetti privi di valore commerciale (borse, valige, buste con indumenti, vestiario, effetti personali). ARTICOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono (Codice Civile – Libro III “della Proprietà” – Titolo II “della proprietà” Capo III “dei modi di acquisto della proprietà” Sezione I “dell’occupazione e dell’invenzione” Art. 923) ; alle armi, munizioni o esplosivi; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario. 2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dall’intervenuta esecutività della deliberazione approvativa. NOTE Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice civile relativi alle cose smarrite: Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse. Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede €. 5 , il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. 6 (allegato A) COMUNE DI GAMBETTOLA Provincia di Forlì-Cesena Piazza II Risorgimento, 6 UFFICIO Economato FAX 0543/447851 – TELEFONO 0547/45210 e-mail [email protected] VERBALE RINVENIMENTO N. IN DUPLICE COPIA:1 ALL’INTERESSATO,1 ALL’ECONOMATO L’anno _____ il giorno ____ del mese di __________ presso Economato. il / l’Ufficio la sottoscritto/sottoscritta sig. /ra residente a in Via Tel. dichiara di avere rinvenuto il giorno ____________ alle ore in ______________________________________ i seguenti beni ____________________________ Che vengono depositati presso l’ ufficio Economato per gli adempimenti di competenza. Il sottoscritto depositante dichiara di essere a conoscenza che potrà chiedere la restituzione di quanto depositato entro i 60 giorni successivi ad un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio del Comune e che, dopo tale termine, quanto depositato verrà acquisito a patrimonio comunale. Il verbalizzante Il depositante NOTA Per ottenerla restituzione è necessario contattare l’Ufficio Economato al numero di telefono 0547 - 45210