Codice Civile art. 927 e segg.

Transcript

Codice Civile art. 927 e segg.
art.927CodiceCivile
Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi
diacquistodellaproprietà
Chitrovaunacosamobile1deverestituirlaalproprietario[930],e,se
non lo conosce, deve consegnarla2 senza ritardo al sindaco [928] del
luogoincuil'hatrovata,indicandolecircostanzedelritrovamento(2).
Note
(1)sonotuttiibenichenonpossonoesserequalificaticomeimmobili.Sono(‐‐)anchequelliche,pur
essendounitialsuolo,nonformanoconquestouncorpounico.
(2)L'art.647delc.p.stabiliscecheèreatoappropriarsididenaroocosesmarritesenzaosservarele
prescrizionistabilitedallaleggecivilesull'acquistodellaproprietàdellecosetrovate.
(3)Perlecosetrovatesuitrenic'èunadisciplinadettatadaunaleggespecialechederogaaquanto
dispostodall'art.926:infatti,chitrovaunacosasuuntrenooinunluogodipertinenza
dell'amministrazioneferroviaria,deveconsegnarlaalcapotrenooalcapostazione,equalorail
proprietariononsipresenti,chihatrovatolacosahadirittoalpremio,maèloStatocheacquistala
proprietà.
art.928CodiceCivile
Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi
diacquistodellaproprietà
Il sindaco rende nota la consegna [927] per mezzo di pubblicazione
nell'albopretoriodelcomune,dafarsiperduedomenichesuccessivee
darestareaffissapertregiorniognivolta.
art.929CodiceCivile
Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi
diacquistodellaproprietà
Trascorsounannodall'ultimogiornodellapubblicazionesenzachesi
presentiilproprietario,lacosaoppureilsuoprezzo,selecircostanze
ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il
proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il
prezzo,devonopagarelespeseoccorse(1).
Note
(1)Lespesepossonoesserestatenecessarieperlacustodiaolamanutenzionedellacosa.
art.930CodiceCivile
Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi
diacquistodellaproprietà
Il proprietario deve pagare a titolo di premio (1) al ritrovatore, se
questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa
ritrovata[927].Setalesommaoprezzoeccedeeuro5,16 (2),ilpremio
per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore
commerciale (3), la misura del premio è fissata dal giudice secondo il
suoprudenteapprezzamento.
Note
(1)Ilpremiodovutoalritrovatoreèuncompensoperlasuaonestàeperilservizioutileprestato.Il
dirittoalpremionascedalmomentodelritrovamento.
(2)Illimitefissatoinquestocasoèdiventatoormaiobsoleto,pereffettodell'inflazione.
(3)Adesempiodocumenti,ounacosachehaperilproprietariounvaloreaffettivosuperioreaquello
commerciale.
Dispositivodell'art.931CodiceCivile
Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi
diacquistodellaproprietà
Aglieffettidelledisposizionicontenutenegliarticoli927eseguenti,al
proprietariosonoequiparati,secondolecircostanze,ilpossessoreeil
detentore.