Codice Civile art. 927 e segg.
Transcript
Codice Civile art. 927 e segg.
art.927CodiceCivile Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi diacquistodellaproprietà Chitrovaunacosamobile1deverestituirlaalproprietario[930],e,se non lo conosce, deve consegnarla2 senza ritardo al sindaco [928] del luogoincuil'hatrovata,indicandolecircostanzedelritrovamento(2). Note (1)sonotuttiibenichenonpossonoesserequalificaticomeimmobili.Sono(‐‐)anchequelliche,pur essendounitialsuolo,nonformanoconquestouncorpounico. (2)L'art.647delc.p.stabiliscecheèreatoappropriarsididenaroocosesmarritesenzaosservarele prescrizionistabilitedallaleggecivilesull'acquistodellaproprietàdellecosetrovate. (3)Perlecosetrovatesuitrenic'èunadisciplinadettatadaunaleggespecialechederogaaquanto dispostodall'art.926:infatti,chitrovaunacosasuuntrenooinunluogodipertinenza dell'amministrazioneferroviaria,deveconsegnarlaalcapotrenooalcapostazione,equalorail proprietariononsipresenti,chihatrovatolacosahadirittoalpremio,maèloStatocheacquistala proprietà. art.928CodiceCivile Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi diacquistodellaproprietà Il sindaco rende nota la consegna [927] per mezzo di pubblicazione nell'albopretoriodelcomune,dafarsiperduedomenichesuccessivee darestareaffissapertregiorniognivolta. art.929CodiceCivile Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi diacquistodellaproprietà Trascorsounannodall'ultimogiornodellapubblicazionesenzachesi presentiilproprietario,lacosaoppureilsuoprezzo,selecircostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo,devonopagarelespeseoccorse(1). Note (1)Lespesepossonoesserestatenecessarieperlacustodiaolamanutenzionedellacosa. art.930CodiceCivile Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi diacquistodellaproprietà Il proprietario deve pagare a titolo di premio (1) al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata[927].Setalesommaoprezzoeccedeeuro5,16 (2),ilpremio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale (3), la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suoprudenteapprezzamento. Note (1)Ilpremiodovutoalritrovatoreèuncompensoperlasuaonestàeperilservizioutileprestato.Il dirittoalpremionascedalmomentodelritrovamento. (2)Illimitefissatoinquestocasoèdiventatoormaiobsoleto,pereffettodell'inflazione. (3)Adesempiodocumenti,ounacosachehaperilproprietariounvaloreaffettivosuperioreaquello commerciale. Dispositivodell'art.931CodiceCivile Fonti→CodiceCivile→LIBROTERZO‐DELLAPROPRIETÀ→TitoloII‐Dellaproprietà(Artt.832‐951)→CapoIII‐Deimodi diacquistodellaproprietà Aglieffettidelledisposizionicontenutenegliarticoli927eseguenti,al proprietariosonoequiparati,secondolecircostanze,ilpossessoreeil detentore.