g) Uva e mosto COMMERCIO DI UVE, MOSTI E VINI

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g) Uva e mosto COMMERCIO DI UVE, MOSTI E VINI
g) Uva e mosto
COMMERCIO DI UVE, MOSTI E VINI
Sommario
UVE DA VINO
Unità di base di contrattazione . Art. 1
Requisiti della merce . . . . . . . . .
» 2
Spese di trasporto . . . . . . . . . . .
» 3
Spese di scarico e pesatura . . . .
» 4
Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 5
Contestazioni . . . . . . . . . . . . . . .
» 6
Imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 7
Misura della provvigione . . . . . .
» 8
MOSTI E VINI SU PIAZZA
Unità di base di contrattazione . Art. 9
Campioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10
Restituzione di fusti vuoti e
damigiane . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11
Consegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12
Trasporto e pesatura - Spese . . . » 13
Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14
Reclami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15
Imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16
Misura della provvigione . . . . . . » 17
MOSTI E VINI FUORI PIAZZA
Clausola «svolto» e «da svolgere» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18
Specie di vendita (contrattazione) » 19
Contrattazione di vini destinati
alla distillazione e all’acetificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20
Contrattazione dei vini in fiaschi
» 21
Distinzione delle qualità . . . . . .
» 22
Verifica delle qualità . . . . . . . . .
» 23
Tolleranze . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 24
Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 25
Misura della provvigione . . . . . .
» 26
VINO IN RECIPIENTI CHIUSI DA
TRASPORTARE
Vendita al consumatore . . . . . . . Art. 27
TABELLA DELLE PROVVIGIONI
SPETTANTI NEL COMMERCIO
DI UVE, MOSTI E VINI
ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
27 maggio 1878.
Ultima revisione:
a) esame del Comitato tecnico: 16 dicembre 1980.
b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 16 febbraio 1981.
c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 645 del 15 luglio 1981.
UVE DA VINO
Art. 1 - Unità di base di contrattazione.
Le uve sono contrattate a peso, che
si intende per quintale.
Art. 2 - Requisiti della merce.
Le uve vendute come merce sana e
mercantile e di una determinata provenienza non devono presentare segno
manifesto di grandine, di secco, di
malattie crittogamiche e la loro maturazione deve essere uniforme e perfetta.
Art. 3 - Spese di trasporto.
Per la merce venduta su piazza, il
trasporto al domicilio del compratore,
se compreso entro il territorio del
comune, è a carico del venditore.
Art. 4 - Spese di scarico e pesatura.
Le spese di scarico per le uve trasportate a mezzo ferrovia o automezzi
e quelle di pesatura «in arrivo» sono a
carico del compratore.
Art. 5 - Pagamento.
Il pagamento è eseguito a pronti
contanti dopo l’accertamento del peso
netto della merce. Quando il venditore acconsente alla consegna della
merce senza il pagamento integrale
immediato, ha diritto al versamento di
una somma equivalente all’importo
approssimativo della partita e, a titolo
di deposito, del valore degli imballaggi.
Il versamento dell’importo approssimativo non pregiudica riserve del compratore sulla qualità e quantità della
merce acquisita.
Art. 6 - Contestazioni.
Per le contestazioni che sorgono
all’atto dello scarico per differenze sulla
qualità e sulla quantità della merce, le
parti sono solite rimettersi ad arbitro
amichevole compositore, il quale decide, senza formalità sull’eventuale bonifico, sull’eventuale sostituzione, limitatamente alla parte di merce in contestazione, o sul rifiuto della partita.
Art. 7 - Imposte.
L’imposta sul valore aggiunto è sempre a carico del compratore.
Art. 8 - Misura della provvigione.
Nel silenzio del contratto, la misura
della provvigione che compete agli
agenti di commercio o al mediatore è
quella indicata nella tabella allegata.
Essa è a carico del solo venditore.
MOSTI E VINI SU PIAZZA
Art. 9 - Unità di base di contrattazione.
I mosti e i vini su piazza sono contrattati sulla base del peso, che si intende sempre per quintale, per quintale
grado o a numero se in recipienti chiusi.
Art. 10 - Campioni.
Nelle vendite di mosti e vini, su
piazza, il compratore e il venditore prelevano dalla partita ciascuno un doppio
campione.
I campioni sono sigillati rispettivamente dal compratore e dal venditore o
tutti e quattro da colui che ha compiuto opera di mediazione.
L’autotrasportatore può eseguire il
campionamento in luogo del venditore.
Il campionamento deve essere eseguito con modalità atte a far corrispondere i campioni alla omogeneità della
partita.
Art. 11 - Restituzione di fusti vuoti e
damigiane.
I fusti vuoti, le damigiane, i fiaschi,
i bottiglioni, le bottiglie e relativi
imballaggi possono essere cauzionati
all’atto della consegna; trascorso il
periodo di 30 giorni senza che siano
stati messi a disposizione, il venditore
ha facoltà di fatturare i non resi a prezzo corrente deducendone quanto eventualmente già incamerato a titolo di
cauzione.
Il ritiro dei recipienti vuoti e degli
imballaggi incombe al venditore.
Art. 12 - Consegna.
I mosti e i vini contrattati su piazza
devono essere consegnati nei tre giorni
successivi alla conclusione del contratto. Nei tre giorni non sono compresi i
giorni festivi.
Art. 13 - Trasporto e pesatura - Spese.
Il trasporto dei mosti e dei vini al
domicilio del compratore, se entro il
territorio del comune, è a carico del
venditore.
La spesa della pesatura della merce e
quella di scarico gravano sul compratore.
Art. 14 - Pagamento.
Il pagamento è eseguito a contanti
dopo la verifica quantitativa e qualitativa della merce.
Art. 15 - Reclami.
Ai fini del reclamo per vizi o difetti
della merce i campioni si devono prelevare nei modi indicati all’art. 10 della
presente Sezione.
Art. 16 - Imposte.
L’imposta sul valore aggiunto è sempre a carico del compratore.
Art. 17 - Misura della provvigione.
Nel silenzio del contratto, la misura
della provvigione che compete agli
agenti di commercio o al mediatore è
quella indicata nella tabella allegata.
Essa è a carico del solo venditore.
MOSTI E VINI FUORI PIAZZA
Art. 18 - Clausola «svolto» e «da svolgere».
Quando la consegna della merce contrattata ha luogo entro l’11 novembre si
ha riguardo non solo alla gradazione
alcoolica, ma altresì a quella zuccherina
(clausola «svolto» e «da svolgere»).
Quando la consegna ha luogo dopo
l’11 novembre, si ha riguardo alla sola
gradazione alcoolica («svolto»), salvo
per i vini che notoriamente mantengono per tutto l’anno una sensibile parte
zuccherina.
La gradazione alcoolica si intende
determinata col metodo ebulliometrico
(tipo piccolo Malligand)1, quella zuccherina col metodo Fehling.
L’alcool da svolgere (alcool potenziale) si calcola moltiplicando per 0,60
i grammi di zucchero Fehling ancora in
decomposto contenuto in 100 cm cubici di mosto e di vino.
Art. 19 - Specie di vendita (contrattazione).
I contratti per i mosti e vini fuori
piazza si stipulano su campione o in
base all’annata e alle caratteristiche di
grado, di acidità, di colore, di gusto, di
luogo, di origine, di schiuma, etc.
Mosti e vini si intendono venduti
genuini, sani e senza difetti.
Per i vini contrattati direttamente nei
luoghi di produzione, vengono rilasciati al compratore due campioni sigillati
da parte del venditore stesso o da parte
dell’intermediario. Il compratore ha
l’obbligo di conservare intatto uno dei
campioni anzidetti.
Art. 20 - Contrattazione di vini destinati alla distillazione e all’acetificazione.
I vini destinati alla distillazione sono
contrattati ad un dato prezzo per grado
e per quintale o sopra un minimo di
gradazione ebulliometrica (tipo piccolo
Malligand) e in base all’acidità volatile.
Per i vini destinati all’acetificazione
si tiene conto della qualità del colore e
del grado e non dell’acidità volatile.
Per i vini di cui sopra, valgono tutti
gli altri usi indicati per i vini comuni.
Art. 21 - Contrattazione dei vini in fiaschi.
Il vino infiascato è contrattato in
base al numero dei fiaschi.
Il valore del fiasco è compreso nel
prezzo stabilito per il vino.
Art. 22 - Distinzione delle qualità.
I mosti e i vini si distinguono:
a) in qualità primaria, che compren(1) L’ebulliometro tipo piccolo Malligand in uso presso i
laboratori chimici della provincia di Milano è quello con
scala centesimale controllata con soluzioni idroalcooliche il
cui titolo è determinato con pienometro, in base alle tavole
alcoolometriche Windisch.
de i mosti e i vini che per qualità organolettiche, densità di colore, schiuma,
gradazione alcoolica ed altri particolari proprietà abbiano raggiunto le
migliori caratteristiche dell’annata;
b) in qualità mercantile, che comprende tutti gli altri mosti e vini, purché genuini sani e senza difetti.
Art. 23 - Verifica delle qualità.
La verifica delle qualità apparenti ha
luogo all’atto della spiombatura dei
recipienti, alla presenza di entrambe le
parti o dei rispettivi rappresentanti.
La verifica della gradazione e delle
altre qualità non apparenti, anche per
merce scaricata, si attua, invece,
mediante duplice analisi operata su
campioni prelevati rispettivamente dal
venditore e dal compratore, in base alla
media dei risultati delle analisi eseguite da due distinti laboratori.
La scelta dei laboratori enochimici
per l’esecuzione delle analisi deve
cadere sempre su istituti autorizzati per
la specifica mansione (r.d. 01.03.1928
n. 842, art. 16).
Art. 24 - Tolleranze.
Nella contrattazione di vini con
prezzo determinato per ettolitro o per
quintale è ammessa una tolleranza di
3/10 di grado in più o in meno.
Se tale percentuale di tolleranza è
superata si distinguono due ipotesi:
a) se la gradazione in meno supera i
3/10 ma non il mezzo grado, il compratore è tenuto ad accettare la merce
con deduzione del valore corrispondente all’effettiva gradazione in meno;
b) se la gradazione in meno supera il
mezzo grado, il compratore ha diritto
di rifiutare la merce.
Per i mosti ed i vini che sono contrattati ad un determinato ettogrado,
non è ammessa la tolleranza di cui al
primo comma ed al compratore deve
essere concessa la differenza di prezzo,
con la norma di cui al secondo comma,
lettera a), per ogni frazione di grado in
più o in meno fino a mezzo grado.
Oltre tale differenza il compratore ha
diritto di rifiutare la merce, fatta eccezione per i mosti, per i quali il limite di
gradazione in più o in meno è fissato in
un grado. Ogni frazione di grado in più
o in meno è pagata o dedotta dal compratore.
Per i mosti e i vini contrattati in base
ad una gradazione minima è ammessa
una tolleranza massima di 2/10 di grado.
Se il contratto indica una gradazione
«circa», la tolleranza ammessa è di 3/10.
Nei confronti dei dettaglianti non
sono ammesse tolleranze al di sotto
delle gradazioni minime legali.
Sui quantitativi contrattati è ammessa
una tolleranza del 50% in più o in meno.
Art. 25 - Pagamento.
Il pagamento della merce venduta
franco stazione Milano o al magazzino
del compratore si intende dovuto all’arrivo e dopo la verifica della merce.
Art. 26 - Misura della provvigione.
Nel silenzio del contratto, la misura
della provvigione che compete agli
agenti di commercio o al mediatore è
quella indicata nella tabella allegata.
Essa è a carico del solo venditore.
VINO IN RECIPIENTI CHIUSI DA
TRASPORTARE
Art. 27 - Vendita al consumatore.
La vendita al consumatore di vini in
recipienti chiusi da «trasportare fuori
dei locali di vendita» è effettuata:
a) in bottiglie o bottiglioni senza
olio, tappati meccanicamente con
sughero o con tappo a corona o a strappo o di plastica o a vite;
b) in fiaschi con o senza olio, con
tappo di sughero o tappo a vite ed
eventuale chiudifiasco in capsula di
materiale vario;
c) in bottiglie tappate meccanicamente con tappo di sughero o a vite o di plastica ancorato con gabbietta metallica o
cordoncino animato. L’olio adoperato
per la conservazione del vino in recipienti chiusi è del tipo «enologico».
Le operazioni di riempimento e di
chiusura dei recipienti avvengono in
apposito locale conforme alle vigenti
disposizioni sanitarie.
TABELLA DELLE PROVVIGIONI2
Dal solo venditore
Uve da vino . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosti e vini da tavola . . . . . . . . .
Vini liquorosi in genere e aromatizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3%
2%
3%
(2) Nel silenzio del contratto la suddetta tabella vale sia per
gli agenti di commercio che per i mediatori.
Aceto di vino . . . . . . . . . . . . . . .
Vini sfusi da tavola a denominazione geografica e di vitigno . . . .
Vini sfusi DOC . . . . . . . . . . . . . .
Vini da tavola confezionati a denominazione geografica e di vitigno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vini confezionati DOC . . . . . . . .
Vini confezionati DOC, DOCG,
superiori, classici e riserva . . . . .
4%
3%
4%
5%
7%
10%