g) Uva e mosto COMMERCIO DI UVE, MOSTI E VINI
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g) Uva e mosto COMMERCIO DI UVE, MOSTI E VINI
g) Uva e mosto COMMERCIO DI UVE, MOSTI E VINI Sommario UVE DA VINO Unità di base di contrattazione . Art. 1 Requisiti della merce . . . . . . . . . » 2 Spese di trasporto . . . . . . . . . . . » 3 Spese di scarico e pesatura . . . . » 4 Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 Contestazioni . . . . . . . . . . . . . . . » 6 Imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 Misura della provvigione . . . . . . » 8 MOSTI E VINI SU PIAZZA Unità di base di contrattazione . Art. 9 Campioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 Restituzione di fusti vuoti e damigiane . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11 Consegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 Trasporto e pesatura - Spese . . . » 13 Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14 Reclami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 Imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16 Misura della provvigione . . . . . . » 17 MOSTI E VINI FUORI PIAZZA Clausola «svolto» e «da svolgere» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18 Specie di vendita (contrattazione) » 19 Contrattazione di vini destinati alla distillazione e all’acetificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 Contrattazione dei vini in fiaschi » 21 Distinzione delle qualità . . . . . . » 22 Verifica delle qualità . . . . . . . . . » 23 Tolleranze . . . . . . . . . . . . . . . . . » 24 Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25 Misura della provvigione . . . . . . » 26 VINO IN RECIPIENTI CHIUSI DA TRASPORTARE Vendita al consumatore . . . . . . . Art. 27 TABELLA DELLE PROVVIGIONI SPETTANTI NEL COMMERCIO DI UVE, MOSTI E VINI ITER DELL’ACCERTAMENTO Primo accertamento: 27 maggio 1878. Ultima revisione: a) esame del Comitato tecnico: 16 dicembre 1980. b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 16 febbraio 1981. c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 645 del 15 luglio 1981. UVE DA VINO Art. 1 - Unità di base di contrattazione. Le uve sono contrattate a peso, che si intende per quintale. Art. 2 - Requisiti della merce. Le uve vendute come merce sana e mercantile e di una determinata provenienza non devono presentare segno manifesto di grandine, di secco, di malattie crittogamiche e la loro maturazione deve essere uniforme e perfetta. Art. 3 - Spese di trasporto. Per la merce venduta su piazza, il trasporto al domicilio del compratore, se compreso entro il territorio del comune, è a carico del venditore. Art. 4 - Spese di scarico e pesatura. Le spese di scarico per le uve trasportate a mezzo ferrovia o automezzi e quelle di pesatura «in arrivo» sono a carico del compratore. Art. 5 - Pagamento. Il pagamento è eseguito a pronti contanti dopo l’accertamento del peso netto della merce. Quando il venditore acconsente alla consegna della merce senza il pagamento integrale immediato, ha diritto al versamento di una somma equivalente all’importo approssimativo della partita e, a titolo di deposito, del valore degli imballaggi. Il versamento dell’importo approssimativo non pregiudica riserve del compratore sulla qualità e quantità della merce acquisita. Art. 6 - Contestazioni. Per le contestazioni che sorgono all’atto dello scarico per differenze sulla qualità e sulla quantità della merce, le parti sono solite rimettersi ad arbitro amichevole compositore, il quale decide, senza formalità sull’eventuale bonifico, sull’eventuale sostituzione, limitatamente alla parte di merce in contestazione, o sul rifiuto della partita. Art. 7 - Imposte. L’imposta sul valore aggiunto è sempre a carico del compratore. Art. 8 - Misura della provvigione. Nel silenzio del contratto, la misura della provvigione che compete agli agenti di commercio o al mediatore è quella indicata nella tabella allegata. Essa è a carico del solo venditore. MOSTI E VINI SU PIAZZA Art. 9 - Unità di base di contrattazione. I mosti e i vini su piazza sono contrattati sulla base del peso, che si intende sempre per quintale, per quintale grado o a numero se in recipienti chiusi. Art. 10 - Campioni. Nelle vendite di mosti e vini, su piazza, il compratore e il venditore prelevano dalla partita ciascuno un doppio campione. I campioni sono sigillati rispettivamente dal compratore e dal venditore o tutti e quattro da colui che ha compiuto opera di mediazione. L’autotrasportatore può eseguire il campionamento in luogo del venditore. Il campionamento deve essere eseguito con modalità atte a far corrispondere i campioni alla omogeneità della partita. Art. 11 - Restituzione di fusti vuoti e damigiane. I fusti vuoti, le damigiane, i fiaschi, i bottiglioni, le bottiglie e relativi imballaggi possono essere cauzionati all’atto della consegna; trascorso il periodo di 30 giorni senza che siano stati messi a disposizione, il venditore ha facoltà di fatturare i non resi a prezzo corrente deducendone quanto eventualmente già incamerato a titolo di cauzione. Il ritiro dei recipienti vuoti e degli imballaggi incombe al venditore. Art. 12 - Consegna. I mosti e i vini contrattati su piazza devono essere consegnati nei tre giorni successivi alla conclusione del contratto. Nei tre giorni non sono compresi i giorni festivi. Art. 13 - Trasporto e pesatura - Spese. Il trasporto dei mosti e dei vini al domicilio del compratore, se entro il territorio del comune, è a carico del venditore. La spesa della pesatura della merce e quella di scarico gravano sul compratore. Art. 14 - Pagamento. Il pagamento è eseguito a contanti dopo la verifica quantitativa e qualitativa della merce. Art. 15 - Reclami. Ai fini del reclamo per vizi o difetti della merce i campioni si devono prelevare nei modi indicati all’art. 10 della presente Sezione. Art. 16 - Imposte. L’imposta sul valore aggiunto è sempre a carico del compratore. Art. 17 - Misura della provvigione. Nel silenzio del contratto, la misura della provvigione che compete agli agenti di commercio o al mediatore è quella indicata nella tabella allegata. Essa è a carico del solo venditore. MOSTI E VINI FUORI PIAZZA Art. 18 - Clausola «svolto» e «da svolgere». Quando la consegna della merce contrattata ha luogo entro l’11 novembre si ha riguardo non solo alla gradazione alcoolica, ma altresì a quella zuccherina (clausola «svolto» e «da svolgere»). Quando la consegna ha luogo dopo l’11 novembre, si ha riguardo alla sola gradazione alcoolica («svolto»), salvo per i vini che notoriamente mantengono per tutto l’anno una sensibile parte zuccherina. La gradazione alcoolica si intende determinata col metodo ebulliometrico (tipo piccolo Malligand)1, quella zuccherina col metodo Fehling. L’alcool da svolgere (alcool potenziale) si calcola moltiplicando per 0,60 i grammi di zucchero Fehling ancora in decomposto contenuto in 100 cm cubici di mosto e di vino. Art. 19 - Specie di vendita (contrattazione). I contratti per i mosti e vini fuori piazza si stipulano su campione o in base all’annata e alle caratteristiche di grado, di acidità, di colore, di gusto, di luogo, di origine, di schiuma, etc. Mosti e vini si intendono venduti genuini, sani e senza difetti. Per i vini contrattati direttamente nei luoghi di produzione, vengono rilasciati al compratore due campioni sigillati da parte del venditore stesso o da parte dell’intermediario. Il compratore ha l’obbligo di conservare intatto uno dei campioni anzidetti. Art. 20 - Contrattazione di vini destinati alla distillazione e all’acetificazione. I vini destinati alla distillazione sono contrattati ad un dato prezzo per grado e per quintale o sopra un minimo di gradazione ebulliometrica (tipo piccolo Malligand) e in base all’acidità volatile. Per i vini destinati all’acetificazione si tiene conto della qualità del colore e del grado e non dell’acidità volatile. Per i vini di cui sopra, valgono tutti gli altri usi indicati per i vini comuni. Art. 21 - Contrattazione dei vini in fiaschi. Il vino infiascato è contrattato in base al numero dei fiaschi. Il valore del fiasco è compreso nel prezzo stabilito per il vino. Art. 22 - Distinzione delle qualità. I mosti e i vini si distinguono: a) in qualità primaria, che compren(1) L’ebulliometro tipo piccolo Malligand in uso presso i laboratori chimici della provincia di Milano è quello con scala centesimale controllata con soluzioni idroalcooliche il cui titolo è determinato con pienometro, in base alle tavole alcoolometriche Windisch. de i mosti e i vini che per qualità organolettiche, densità di colore, schiuma, gradazione alcoolica ed altri particolari proprietà abbiano raggiunto le migliori caratteristiche dell’annata; b) in qualità mercantile, che comprende tutti gli altri mosti e vini, purché genuini sani e senza difetti. Art. 23 - Verifica delle qualità. La verifica delle qualità apparenti ha luogo all’atto della spiombatura dei recipienti, alla presenza di entrambe le parti o dei rispettivi rappresentanti. La verifica della gradazione e delle altre qualità non apparenti, anche per merce scaricata, si attua, invece, mediante duplice analisi operata su campioni prelevati rispettivamente dal venditore e dal compratore, in base alla media dei risultati delle analisi eseguite da due distinti laboratori. La scelta dei laboratori enochimici per l’esecuzione delle analisi deve cadere sempre su istituti autorizzati per la specifica mansione (r.d. 01.03.1928 n. 842, art. 16). Art. 24 - Tolleranze. Nella contrattazione di vini con prezzo determinato per ettolitro o per quintale è ammessa una tolleranza di 3/10 di grado in più o in meno. Se tale percentuale di tolleranza è superata si distinguono due ipotesi: a) se la gradazione in meno supera i 3/10 ma non il mezzo grado, il compratore è tenuto ad accettare la merce con deduzione del valore corrispondente all’effettiva gradazione in meno; b) se la gradazione in meno supera il mezzo grado, il compratore ha diritto di rifiutare la merce. Per i mosti ed i vini che sono contrattati ad un determinato ettogrado, non è ammessa la tolleranza di cui al primo comma ed al compratore deve essere concessa la differenza di prezzo, con la norma di cui al secondo comma, lettera a), per ogni frazione di grado in più o in meno fino a mezzo grado. Oltre tale differenza il compratore ha diritto di rifiutare la merce, fatta eccezione per i mosti, per i quali il limite di gradazione in più o in meno è fissato in un grado. Ogni frazione di grado in più o in meno è pagata o dedotta dal compratore. Per i mosti e i vini contrattati in base ad una gradazione minima è ammessa una tolleranza massima di 2/10 di grado. Se il contratto indica una gradazione «circa», la tolleranza ammessa è di 3/10. Nei confronti dei dettaglianti non sono ammesse tolleranze al di sotto delle gradazioni minime legali. Sui quantitativi contrattati è ammessa una tolleranza del 50% in più o in meno. Art. 25 - Pagamento. Il pagamento della merce venduta franco stazione Milano o al magazzino del compratore si intende dovuto all’arrivo e dopo la verifica della merce. Art. 26 - Misura della provvigione. Nel silenzio del contratto, la misura della provvigione che compete agli agenti di commercio o al mediatore è quella indicata nella tabella allegata. Essa è a carico del solo venditore. VINO IN RECIPIENTI CHIUSI DA TRASPORTARE Art. 27 - Vendita al consumatore. La vendita al consumatore di vini in recipienti chiusi da «trasportare fuori dei locali di vendita» è effettuata: a) in bottiglie o bottiglioni senza olio, tappati meccanicamente con sughero o con tappo a corona o a strappo o di plastica o a vite; b) in fiaschi con o senza olio, con tappo di sughero o tappo a vite ed eventuale chiudifiasco in capsula di materiale vario; c) in bottiglie tappate meccanicamente con tappo di sughero o a vite o di plastica ancorato con gabbietta metallica o cordoncino animato. L’olio adoperato per la conservazione del vino in recipienti chiusi è del tipo «enologico». Le operazioni di riempimento e di chiusura dei recipienti avvengono in apposito locale conforme alle vigenti disposizioni sanitarie. TABELLA DELLE PROVVIGIONI2 Dal solo venditore Uve da vino . . . . . . . . . . . . . . . . . Mosti e vini da tavola . . . . . . . . . Vini liquorosi in genere e aromatizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 2% 3% (2) Nel silenzio del contratto la suddetta tabella vale sia per gli agenti di commercio che per i mediatori. Aceto di vino . . . . . . . . . . . . . . . Vini sfusi da tavola a denominazione geografica e di vitigno . . . . Vini sfusi DOC . . . . . . . . . . . . . . Vini da tavola confezionati a denominazione geografica e di vitigno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vini confezionati DOC . . . . . . . . Vini confezionati DOC, DOCG, superiori, classici e riserva . . . . . 4% 3% 4% 5% 7% 10%