Appendice digitale - Caltanissetta e Caserta sicure e moderne

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Appendice digitale - Caltanissetta e Caserta sicure e moderne
Appendice
Comunicazioni per ambito tematico
INDICE
PAG.
1. PROTOCOLLO DI LEGALITA’
1
2. RATING DI LEGALITA’
5
3. WHITE LIST PREFETTIZIE
14
4. RESPONSABILITA’ DA REATO EX D.LGS. 231/2001
22
5. DEBITI PA
24
6. ACCESSO AL CREDITO
40
7. FINANZIAMENTI AGEVOLATI
49
8. AGEVOLAZIONI FISCALI
71
9. PROGETTO INVESTI IN RETE
87
10. RETI DI IMPRESA
95
11. QUESTIONI LEGALI E FISCALI
97
12. ENTERPRISE EUROPE NETWORK
106
13. EXPO 2015
113
14. SCHEDE PAESE
116
15. CONVENZIONI
125
1. PROTOCOLLO DI LEGALITA’
1.1. News del 22 gennaio 2014: “Legalità’ – siglato l’Atto aggiuntivo al Protocollo del 10 maggio
2010 tra Confindustria e il Ministero dell’Interno”.
Il Delegato di Confindustria per la Legalità, Antonello Montante, e il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano,
hanno siglato, in data 22 gennaio 2014, l’Atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità del 10 maggio 2010. L’Atto
consente di ridare slancio alla fase di attuazione del Protocollo del 2010 e di superare alcune problematiche
operative emerse a seguito dell’entrata in vigore (13 febbraio 2013) della nuova disciplina della
documentazione antimafia, in attesa che diventi operativa la connessa Banca Dati Nazionale Unica.
La principale criticità riscontrata dal Sistema associativo derivava dal venir meno sia della possibilità per i
privati di rivolgersi alla Prefettura per richiedere la documentazione antimafia, sia dell’abilitazione delle
Camere di Commercio al rilascio del certificato con dicitura antimafia, che rappresentava uno strumento di
verifica antimafia essenziale per l’attuazione del Protocollo di Legalità. Per superare questa impasse e
riattivare il circuito virtuoso di adesione delle imprese al Protocollo, nel corso del 2013 i rappresentanti di
Confindustria e del Ministero dell’Interno, riuniti nella Commissione per la Legalità, hanno messo a punto la
soluzione transitoria, oggi formalizzata nell’Atto aggiuntivo, che consente di sottoporre a controlli antimafia
le imprese aderenti al Protocollo e i rispettivi vendors, attraverso le articolazioni territoriali di Confindustria
e del Ministero dell’Interno.
La firma dell’Atto aggiuntivo consolida dunque la stretta collaborazione tra le due parti firmatarie
dell’Intesa del 2010 e rafforza i presidi in favore delle imprese che intendono confrontarsi sul mercato
all’insegna dei valori della legalità, della trasparenza e della concorrenza leale. Peraltro, il sistema delineato
consente alle imprese associate a Confindustria che decidono di aderire al Protocollo di Legalità di
richiedere, nei confronti propri e dei propri partner, le verifiche antimafia che ad oggi non è più possibile
effettuare attraverso il certificato camerale, né con una richiesta diretta dell’impresa alla Prefettura.
Si tratta, pertanto, di una rilevante semplificazione per le imprese del Sistema Confindustria aderenti al
Protocollo, in termini di celerità e snellezza delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.
Inoltre, in occasione della predisposizione dell’Atto aggiuntivo, la Commissione per la Legalità ha
rielaborato e aggiornato le Linee Guida di attuazione del Protocollo, recependo diverse istanze di
chiarimento e semplificazione degli adempimenti previsti dall’Intesa stessa.
1.2. News del 5 maggio 2014: “Legalità: firmato Protocollo tra Prefettura di Caltanissetta e
Confindustria Centro Sicilia”
E' stato firmato stamattina presso la Prefettura di Caltanissetta il protocollo di legalità tra Confindustria
Centro Sicilia e l'Ufficio territoriale del governo. A sottoscrivere l'accordo il prefetto di Caltanissetta,
Carmine Valente, il delegato nazionale per la legalità di Confindustria, Antonello Montante e Carmelo
Turco, presidente di Confindustria Centro Sicilia. Presenti, tra gli altri, il capo della Procura Sergio Lari, il
presidente del Tribunale Claudio Dall'Acqua, il presidente della Corte d'Appello Salvatore Cardinale,
Antonino Patti, sostituto procuratore generale e i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, Carlo La
Rotonda, direttore di Confindustria Centro Sicilia e Licia Messina, dirigente dell'area “Ordine e sicurezza”
della Prefettura di Caltanissetta.
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Obiettivo dell'intesa è quello di rendere più efficace e operativa la collaborazione tra sistema delle imprese
e autorità pubbliche per rafforzare la libera concorrenza, la trasparenza nella selezione dei partner
commerciali e i controlli sui mercati, con particolare riferimento al settore degli appalti, pubblici e privati.
1.3. Comunicato del 26 giugno 2014: “Protocollo di Legalità: effetti positivi sulle imprese”
Si è svolto stamattina, nella sede di Confindustria Centro Sicilia, il seminario dal titolo “Protocollo di legalità:
Obiettivi, impegni e vantaggi derivanti dall’adesione”, organizzato da Confindustria Centro Sicilia
nell’ambito del Progetto Pon Sicurezza “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”.
Il protocollo di legalità è stato sottoscritto nel maggio scorso tra la Prefettura di Caltanissetta e
Confindustria Centro Sicilia, dando così attuazione locale, concreta e immediata, per la prima volta
nell'intero territorio nazionale, al Protocollo 10 maggio 2010 tra il Ministero dell’Interno e Confindustria.
Un incontro “operativo”, dunque, anche per illustrare le linee guida e le indicazioni utili alla corretta
attuazione dell'accordo da parte delle imprese e le concrete opportunità che quest’ultime potranno
conseguire anche mediante il ricorso agli ulteriori strumenti premiali delle white list prefettizie e del rating
di legalità.
Sono 126 le imprese ad oggi in possesso del rating di legalità iscritte nell'elenco pubblicato sul sito
dell'Antitrust. Di queste più di 50 sono iscritte a Confindustria e 30 sono imprese siciliane (un quarto del
totale nazionale). Il profilo su cui riflettere è che ”solo” 3 delle 30 imprese siciliane sono associate a
Confindustria Centro Sicilia.
“Bisogna lavorare su quest'ultimo aspetto. Uno degli obiettivi del seminario e del Progetto PON Sicurezza
“Caltanissetta e Caserta sicure e moderne” che ci vede coinvolti - ha detto Carlo La Rotonda, direttore di
Confindustria Centro Sicilia – è proprio quello di aumentare il numero di adesioni al protocollo di legalità e,
contestualmente, il numero di imprese associate iscritte nelle white list o in possesso del rating di legalità,
poiché l'utilizzo di questi strumenti determina importanti vantaggi e opportunità per gli operatori”.
Al seminario sono intervenute il vice prefetto di Caltanissetta, Licia Messina e Daniela Di Scenna, dell'Area
Affari Legislativi di Confindustria, che hanno affrontato, tra le altre cose, alcuni aspetti tecnici relativi al
rilascio della documentazione antimafia, all'iscrizione nelle white list, e illustrato le semplificazioni
introdotte dalle nuove Linee guida 2014, le procedure operative per formalizzare l'adesione delle imprese,
l'inserimento delle clausole contrattuali nei rapporti con i partner commerciali e la modulistica messa a
disposizione da Ministero e Confindustria.
1.4. Comunicato del 15 luglio 2014: “Legalità: firmato Protocollo con Prefettura Enna.
Montante: rafforzare sistema per creare sviluppo sano”
E' stato firmato stamattina a Enna il protocollo di legalità tra la Prefettura di Enna e Confindustria Centro
Sicilia. A sottoscrivere l'accordo il prefetto Fernando Guida, il delegato nazionale per la legalità di
Confindustria, Antonello Montante, il presidente di Confindustria Centro Sicilia, Carmelo Turco e la delegata
di Confindustria Centro Sicilia per il territorio di Enna, Marina Taglialavore.
“Questo è un protocollo molto speciale, un modello che da' ulteriori oneri sia a Confindustria Centro Sicilia,
che potrà occuparsi delle istruttorie relative alla certificazione antimafia delle imprese associate, sia alla
Prefettura. Un accordo importante che le imprese ennesi potranno, se vogliono, utilizzare per avere in
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tempi più celeri la documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura. Ricordo che su tutto il territorio
nazionale i primi due protocolli, in attuazione del protocollo nazionale tra Confindustria e ministero degli
Interni, sono stati firmati in Sicilia e da Confindustria Centro Sicilia: il 5 maggio a Caltanissetta e oggi a
Enna”. Lo ha detto il delegato nazionale per la legalità di Confindustria, Antonello Montante che ha
aggiunto: “Noi abbiamo anticipato i tempi delle riforme. Come Confindustria chiediamo ai governi di
riformare quei processi obsoleti che causano una inefficienza generalizzata. Ma guardiamo anche nostro
interno per ottimizzare il nostro sistema. La costituzione di Confindustria Centro Sicilia, che raccoglie in un
unico organismo i territorio di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, serve anche a questo: a rafforzare il nostro
sistema, comunicare meglio ed essere presenti in modo più efficace”.
L’intesa sottoscritta oggi mira, tra le altre cose, a introdurre procedure di selezione qualificata dei fornitori,
sul piano tecnico, finanziario ed etico, e meccanismi di monitoraggio dei mercati locali per garantire il pieno
rispetto della libera concorrenza e della trasparenza nel settore degli appalti, pubblici e privati.
“Non temiamo i tentativi di delegittimazione che da più parti e periodicamente – ha detto Carmelo Turco,
presidente di Confindustria Centro Sicilia – tentano di scalfire il percorso intrapreso. Indietro non si torna:
etica e legalità sono presupposti imprescindibili e necessari per far parte di Confindustria Centro Sicilia”. Il
protocollo rappresenta una delle misure qualificanti del progetto PON Sicurezza, dal titolo “Caltanissetta e
Caserta sicure e moderne”, gestito da Confindustria Centro Sicilia per creare una rete di tutela del sistema
imprenditoriale siciliano dalle pressioni criminali, dal racket e dall’usura.
“Confindustria è presente sul territorio. E oggi – dice Marina Taglialavore, la delegata per il territorio di
Enna di Confindustria Centro Sicilia – con la sottoscrizione del protocollo di legalità rassegna alla provincia
di Enna un'azione di forte presenza del tessuto imprenditoriale e di grande coraggio per la scelta di
sostenere una imprenditoria sana e scevra da logiche criminali”.
1.5. Comunicato del 28 luglio 2014: “Legalità: firmato Protocollo con Prefettura di Agrigento.
Montante: non è passerella ma aiuto concreto a imprese”
E' stato siglato stamattina, presso il palazzo del governo della Città dei Templi, il protocollo di legalità tra la
Prefettura di Agrigento e Confindustria Centro Sicilia, l'associazione che riunisce in un unico organismo le
imprese di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. A sottoscrivere l'accordo il prefetto di Agrigento, Nicola
Diomede, il delegato per la legalità di Confindustria, Antonello Montante e Antonio Siracusa, delegato di
Confindustria Centro Sicilia per Agrigento.
“Non siamo qui per fare passerella ma per sottoscrivere un protocollo molto importante per aiutare gli
imprenditori agrigentini”. Lo ha detto Antonello Montante, nel corso del suo intervento, poco prima della
sottoscrizione dell'accordo alla presenza dei vertici provinciali della magistratura e delle forze dell'ordine e
di diversi imprenditori locali.
“Confindustria negli anni si è dotata di un codice etico serio e rigoroso – ha aggiunto Montante – e la firma
di oggi arriva al termine di un percorso lungo e di un dialogo costante instaurato, a livello nazionale, con il
ministero dell'Interno. Tutte le prefetture e le associazioni territoriali che sottoscriveranno questo
protocollo – ha continuato – potranno attuarlo garantendo tempi più celeri per il rilascio della
documentazione antimafia”.
L'intesa, infatti, prevede che le imprese aderenti possono chiedere la documentazione antimafia
riguardante i propri partner commerciali e l’iscrizione nella white list della Prefettura attraverso
Confindustria Centro Sicilia. Il protocollo rappresenta inoltre una delle misure qualificanti del progetto PON
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Sicurezza, ”Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”, gestito da Confindustria Centro Sicilia per creare una
rete di tutela per le imprese siciliane dalle pressioni criminali, dal racket e dall'usura.
"Il protocollo non nasce in maniera casuale, ma è figlio del protocollo di legalità firmato a livello nazionale
dal ministro dell'Interno. Grazie a questo accordo - ha detto il prefetto Diomede - sarà più facile riuscire a
tenere lontano chi, in maniera subdola, cerca di accaparrarsi risorse pubbliche. A chi briga contro la legalità
– ha aggiunto – diciamo chiaramente che qui si fa sul serio”.
"Questo protocollo - ha precisato Antonio Siracusa - va ad incidere non solo nei rapporti con la pubblica
amministrazione, ma anche in quelli tra privati, poiché le aziende, tramite Confindustria Centro Sicilia,
potranno richiedere le certificazioni antimafia e valutare i propri fornitori e subappaltatori in base al
possesso di requisiti non solo tecnici ed economici, ma anche etici”.
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2. RATING DI LEGALITA’
2.1. Circolare n. 7 del 15 aprile 2014:“Rating di Legalità: in vigore il decreto che disciplina le
modalità con cui tenere conto del rating per la concessione di finanziamenti pubblici e per
l’accesso al credito bancario”
Si informa che con Decreto n. 57 del 20 febbraio 2014 (pubblicato in GU n. 81 del 7 aprile 2014) in vigore
dall'8 aprile scorso, è stato emanato il Regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico, che disciplina le modalità di considerazione del rating di legalità
attribuito alle imprese dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai fini della
concessione di finanziamenti pubblici e dell’accesso al credito.
Il provvedimento legislativo in esame fa seguito al Regolamento approvato dall’AGCM nel novembre 2012,
che stabilisce i criteri e le modalità di attribuzione del rating di legalità alle imprese richiedenti, e completa
la disciplina premiale dello strumento introdotto nel 2012 dal Decreto Cresci Italia (art. 5-ter, DL n. 1/2012)
a seguito di una espressa proposta del Delegato di Confindustria per la Legalità, Antonello Montante.
Nello specifico, l’articolo 3 del citato Regolamento stabilisce che le PA, nel predisporre i provvedimenti di
concessione dei finanziamenti pubblici, devono prevedere almeno uno dei seguenti sistemi di premialità in
favore delle imprese dotate del rating:
 preferenza in graduatoria;
 attribuzione di punteggio aggiuntivo;
 riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
La scelta del sistema premiale da parte delle PA interessate verrà effettuata tenendo conto della natura,
dell’entità, delle finalità e dei destinatari stessi del finanziamento. Le PA possono inoltre graduare il
sistema di premialità prescelto in ragione del punteggio assegnato all’impresa cui è stato rilasciato il rating.
L’adeguamento delle PA alla nuova disciplina dovrà avvenire entro il termine massimo di 120 giorni
dall’entrata in vigore del Regolamento (vale a dire entro il 6 agosto 2014).
L'impresa in possesso del rating è esonerata dal produrre la dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti necessari per accedere al finanziamento pubblico (previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del
Regolamento AGCM), se già verificati in sede di attribuzione del rating.
In tema di accesso al credito bancario, di cui agli artt. 4 e ss. del Regolamento, le banche sono tenute a
valutare il rating di legalità dell'impresa nel processo di istruttoria per la concessione di finanziamenti,
definendo procedure interne per la riduzione dei tempi e dei costi della stessa.
Come auspicato da Confindustria, gli istituti creditizi saranno inoltre tenuti a considerare il rating di legalità
tra le variabili da utilizzare per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne dovranno tener conto
nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto
all'andamento del rapporto creditizio.
Laddove le banche abbiano tenuto conto del rating di legalità dell’impresa nella determinazione delle
condizioni economiche di erogazione del credito, in sede di monitoraggio del credito concesso ne
valuteranno la persistenza e le eventuali variazioni di punteggio ai fini della possibile revisione delle
suddette condizioni. Alla Banca d’Italia è demandato il compito di vigilare sull'osservanza da parte delle
banche delle disposizioni in commento (artt. 4 e 5 del Regolamento).
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Al fine di assicurare una puntuale e trasparente applicazione del Regolamento, le banche dovranno
trasmettere annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sui
casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche
di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti, e saranno altresì
tenute a dare adeguata pubblicità alla suddetta relazione sul proprio sito internet.
In base alle informazioni ricevute dalle banche, la Banca d'Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati
aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.
Sul piano della procedura, il Regolamento dispone infine che l’impresa per usufruire delle agevolazioni
sopra illustrate debba dichiarare - sia alle PA che alle banche concedenti il finanziamento - l’iscrizione
nell’elenco delle imprese con rating (pubblicato sul sito internet dell’AGCM), impegnandosi a comunicare
l’eventuale revoca o sospensione del rating, che intervenga dopo la richiesta di finanziamento e prima
dell’effettiva erogazione. È prevista in ogni caso un’attività di monitoraggio sulla permanenza del
rating attribuito all’impresa sia da parte delle PA che delle banche.
2.2. News del 7 luglio 2014: “Rating di Legalità. In vigore il nuovo regolamento dell`Antitrust”
Il 4 luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (“AGCM" o "Antitrust”) - adottato con delibera n. 24953 del 5 giugno u.s. e pubblicato nella G.U. n.
140 del 19 giugno 2014 - che stabilisce criteri e modalità per attribuire il rating di legalità alle imprese che
ne facciano richiesta. Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente testo adottato dall’Antitrust il 14
novembre 2012 (v. news 14 gennaio 2013 di Confindustria).
Il provvedimento mantiene l’impostazione originaria e introduce puntuali modifiche che chiariscono alcune
questioni interpretative emerse dalla prassi applicativa, recependo le principali osservazioni che
Confindustria aveva formulato in occasione della consultazione pubblica avviata dalla stessa Antitrust nel
2013 e introducono il profilo della tutela dei consumatori tra i criteri rilevanti ai fini della determinazione
del rating di legalità, come prescritto da un'ordinanza del Consiglio di Stato che ha definito un ricorso del
Codacons sulla materia.
Nel merito, il Regolamento prevede le seguenti novità:
 fatturato minimo di 2 milioni di euro riferibile, alternativamente, sia alla singola impresa che al
gruppo di appartenenza. Come richiesto da Confindustria (art. 1, co. 1, lett. b-ii), il chiarimento,
oltre a coordinare il Regolamento con la norma primaria (art. 5-ter, DL n. 1/2012), consente di
ampliare il novero delle imprese che possono accedere allo strumento del rating di legalità;
 valorizza il profilo della tutela dei consumatori, attraverso due interventi diretti a introdurre: i) tra i
requisiti che le imprese devono possedere per accedere allo strumento, quello di non essere
destinatarie di provvedimenti di condanna dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette e per
inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza
passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating (art. 3, co. 2, lett. f); ii) tra gli
ulteriori elementi premiali per le imprese la previsione di clausole di mediazione nei contratti con i
consumatori e l’adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e di imprese per l’attuazione
delle conciliazioni paritetiche, in linea con la proposta di Confindustria (art. 2, co. 2, lett. d- bis);
 rispetto alle violazioni in materia tributaria rilevanti ai fini dell’accesso al rating di legalità, viene
precisato che l’impresa non deve essere destinataria di provvedimenti di accertamento del
mancato rispetto dell’obbligo di pagare imposte e tasse, divenuti definitivi nel biennio precedente
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la richiesta, e che non rilevano gli accertamenti per i quali sia stato effettuato il pagamento a
seguito di adesione o acquiescenza (art. 2, co. 2, lett. e). Quest’ultima previsione ha accolto
un’istanza avanzata da Confindustria in occasione della consultazione avviata dall’Autorità nel 2012
per predisporre il Regolamento;
in merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di obblighi retributivi,
contributivi e previdenziali, viene chiarito che non rilevano gli accertamenti per i quali sia stato
effettuato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza (art. 2, co. 2, lett. f);
in tema di ulteriori requisiti premiali, riconosce il punteggio aggiuntivo in presenza del rispetto dei
contenuti di Protocolli di Legalità ulteriori rispetto a quello siglato nel 2010 tra Confindustria e il
Ministero dell’Interno, che verranno sottoscritti dallo stesso Ministero con altre associazioni
imprenditoriali. In particolare, viene inserito il riferimento espresso a quello siglato nel 2013 tra il
Ministero e la Lega delle Cooperative (art. 3, co. 2, lett.a).
Si segnala, inoltre, che è già disponibile sul sito internet dell'Antitrust il nuovo Formulario per poter
richiedere l'attribuzione del rating di legalità.
2.3. Circolare n. 17 del 18 settembre 2014: “Rating di Legalità: aggiornamento sulle prime
iniziative di attuazione dello strumento premiale da parte della PA”
Nell’ambito del Progetto PON Sicurezza per lo Sviluppo “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”
particolare attenzione è attribuita al rating di legalità quale misura premiale per le imprese che operano nel
rispetto di adeguati livelli di sicurezza e conformità alle regole e alle buone prassi aziendali.
Il rating di legalità è, infatti, uno strumento introdotto dal legislatore al fine di valorizzare la correttezza,
trasparenza ed eticità delle imprese nei rapporti commerciali con l’esterno e nell’organizzazione interna
della propria attività imprenditoriale.
La nuova disciplina, contenuta all’art. 5-ter del c.d. Decreto Cresci Italia (D.L. n. 1/2012 convertito con
modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012), prevede infatti che le imprese aventi i requisiti previsti
dal Regolamento attuativo dell’Antitrust in materia di rating di legalità (adottato con delibera AGCM del 5
giugno 2014, n. 24953, a seguito di un intervento di revisione dell’originario provvedimento del 14
novembre 2012), debbano beneficiare di agevolazioni in sede di attribuzione dei finanziamenti pubblici e di
accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite dal Decreto MEF-MISE n. 57 del 20 febbraio 2014
(su cui si veda la nostra circolare n. 7 del 15/04/2014).
In sintesi, il citato Decreto interministeriale stabilisce che le PA, nel predisporre i provvedimenti di
concessione dei finanziamenti pubblici, debbano prevedere almeno uno dei seguenti sistemi premiali in
favore delle imprese dotate del rating di legalità: i) preferenza in graduatoria; ii) attribuzione di punteggio
aggiuntivo; iii) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Per le banche è previsto invece l’obbligo di considerare il possesso del rating di legalità nel processo di
istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, nonché tra le
variabili qualitative che incidono sulla valutazione stessa dell’accesso al credito, ai fini di determinare
condizioni economiche di erogazione più favorevoli.
Il Decreto 57/2014, in vigore dall’8 aprile scorso, ha peraltro sancito un obbligo immediato per le banche di
adeguarsi alle nuove norme, predisponendo e formalizzando fin da subito procedure interne volte a
disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie. Quanto alle PA,
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il termine per conformarsi alle disposizioni regolamentari sul rating di legalità è stato fissato al 6 agosto
2014.
In attesa di poter attestare l’osservanza da parte degli istituti di credito delle modalità di considerazione del
rating di legalità delle imprese previste dalla legge, sul cui adempimento vigila peraltro la Banca d’Italia, si
riscontrano alcuni primi casi di adempimento da parte della PA.
Oltre alla notizia di una interessante delibera di indirizzo della Giunta regionale del Veneto, datata 5 agosto
2014, che in prossimità del termine di scadenza ha ricordato alle amministrazioni pubbliche locali l’obbligo
di inserire le previsioni sul rating di legalità nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, e oltre
alla previsione originariamente contenuta nel bando riguardante il c.d. Piano Giovani siciliano – la cui
attuazione è al momento bloccata – che riservava una quota-parte delle risorse finanziare allocate (fino ad
un massimo del 20%) alle imprese dotate del rating di legalità, si ritiene utile segnalare due interessanti
misure di portata nazionale di interesse per le imprese, nonché alcune iniziative locali che potrebbero
ispirare analoghe azioni virtuose da parte di enti pubblici della nostra Regione.
Sul piano nazionale, il riferimento è:
1. alle misure previste nel bando Fipit – INAIL 2014, pubblicato nello scorso mese di luglio, che mette
a disposizione risorse complessive pari a 30 milioni di euro, a loro volta ripartite in budget regionali
e provinciali (v. bando INAIL per la Regione siciliana), per sostenere l’adozione di progetti di
innovazione tecnologica da parte delle PMI operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e
lapideo, finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, valorizzando in
sede di valutazione della domanda il possesso del rating quale strumento preferenziale a parità di
punteggio;
2. al bando c.d. “Disegni+2” del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta
alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’8 agosto 2014 e gestito in collaborazione con Unioncamere. Tale bando, finalizzato a
promuovere l’utilizzo dei diritti di proprietà industriale da parte delle PMI attraverso il
finanziamento (nella forma del contributo in conto capitale) di progetti per la valorizzazione e lo
sfruttamento economico di disegni e modelli industriali su mercati nazionali ed esteri, riserva alle
imprese con rating di legalità una quota del 5% del totale delle risorse disponibili (pari a euro
250.000,00 su un totale di 5 mln di euro).
A livello locale, si registrano all’interno del sistema camerale primi importanti segnali di valorizzazione del
possesso del rating di legalità. In particolare:

la CCIAA di Brescia, in vista di EXPO 2015, ha lanciato un bando per la riqualificazione e lo sviluppo
dell’offerta turistica e ricettiva sul territorio, riservando una quota dei finanziamenti alle imprese
con rating di legalità e differenziando l’ammontare del premio da assegnare a ciascuna impresa in
base al numero di stelle possedute;

la CCIAA di Treviso ha pubblicato un bando di concorso provinciale per la concessione di contributi
in conto capitale alle PMI per favorire l’innovazione, la competitività e per l'applicazione di
tecnologie avanzate e la salvaguardia dell'ambiente. Tra le altre previsioni, la misura stabilisce a
favore delle imprese dotate del rating di legalità massimali di finanziamento superiori in relazione a
ciascuna linea di intervento da ammettere a finanziamento.
Si coglie l’occasione per ricordare che l'impresa che ha conseguito il rating di legalità, in sede di gara per la
concessione di finanziamenti da parte delle PA è esonerata dal produrre la dichiarazione attestante il
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possesso dei requisiti di onorabilità (assenza di misure cautelari, di prevenzione e interdittive, di condanne
penali o di altri provvedimenti ostativi di natura amministrativa, ecc.), necessari ai sensi dell’art. 2, co. 2 del
Regolamento dell’Antitrust per ottenere il titolo di legalità, fatte salve le necessarie verifiche antimafia e il
possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione del nostro sito internet dedicata al rating
nell’area Legalità – PON Sicurezza per lo Sviluppo.
Il personale del Desk imprese di Confindustria Centro Sicilia è in ogni caso a disposizione per fornire il
supporto necessario alle imprese che volessero ricevere informazioni e consulenza per presentare
domanda all’Antitrust per l’ottenimento del rating di legalità.
2.4. Circolare n. 23 del 24 ottobre 2014: “Rating di Legalità. Monitoraggio sul livello di
adeguamento nel territorio”
Premessa
Si fa seguito alla nostra circolare n. 17 del 18 settembre 2014 relativa alle prime forme di attuazione da
parte delle Pubbliche Amministrazioni dei sistemi di premialità riferiti al possesso del rating di legalità, per
fornire un aggiornamento sulle recenti iniziative dei soggetti obbligati ai sensi del decreto MEF-MISE n. 57
del 20 febbraio 2014 (su cui si veda la nostra circolare n. 7 del 15/04/2014).
Come noto, il citato decreto interministeriale ha sancito l’obbligo per le PA di adempiere entro il 6 agosto
2014 all’introduzione di sistemi di premialità in favore delle imprese dotate del rating di legalità, da
considerare in fase di concessione dei finanziamenti pubblici e da individuare tra le seguenti tipologie: i)
preferenza in graduatoria; ii) attribuzione di punteggio aggiuntivo; iii) riserva di quota delle risorse
finanziarie allocate.
Il Decreto ha peraltro sancito l’obbligo con decorrenza immediata per le banche di disciplinare, mediante
procedure interne, le modalità di considerazione del rating di legalità nel processo di istruttoria ai fini di
una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, nonché tra le variabili qualitative
che incidono sulla valutazione stessa dell’accesso al credito, al fine di determinare condizioni economiche
di erogazione più favorevoli.
L’obbligatorietà sancita dal legislatore (art. 5-ter del c.d. “decreto Cresci Italia”, D.L. n. 1/2012) riguardo
all’introduzione di sistemi di premialità in favore delle imprese che operano nel rispetto della concorrenza e
di modelli etici di comportamento, oltre a conferire merito all’impegno di Confindustria che ha ideato e sta
supportando la promozione dello strumento del rating di legalità, assume un significato particolarmente
rilevante nell’ambito della politica di contrasto all’illegalità, di cui è parte qualificante il progetto PON
“Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”, attuato a livello territoriale da Confindustria Centro Sicilia e da
Confindustria Caserta.
La concessione di condizioni agevolate di accesso al credito rappresenta, infatti, un importante incentivo al
rispetto di elevati standard di legalità e trasparenza, soprattutto nell’attuale contesto di crisi economica e
di credit crunch, in cui il ricorso al mercato nero dei capitali rappresenta un rischio elevato, in particolar
modo per le imprese attive in territori ad elevata densità di criminalità organizzata. È per tale ragione che si
auspica che tutti gli attori coinvolti nel processo di attuazione del rating di legalità possano al più presto
definire le misure necessarie a renderlo concretamente operativo, adeguandosi agli obblighi di legge.
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Il riferimento è, in primo luogo, agli istituti di credito, che svolgono un ruolo essenziale per lo sviluppo
dell’economia del territorio, e che a distanza di oltre due mesi dall’entrata in vigore del citato decreto non
hanno ancora dato completa e trasparente valorizzazione alla misura del rating di legalità, nonostante si
riscontrino i primi segnali di un loro adeguamento alla nuova disciplina.
Sulla base di queste premesse e con l’obiettivo di evidenziare la convenienza per le imprese derivante dal
possesso del rating di legalità, si fornisce di seguito un quadro di sintesi aggiornato – esemplificativo ma
non esaustivo - di alcune innovative misure attuate a livello regionale e locale.
A) Iniziative di valorizzazione del rating di legalità da parte della Pubblica Amministrazione
A livello regionale, l’attenzione si sofferma sulle iniziative della:

Regione Toscana, che in seguito alla delibera della giunta regionale n. 755 del 9/09/2014 (pubblicata
nel B.U.R.T. n. 37 del 17/09/2014), ha approvato l’introduzione del rating di legalità quale strumento
premiale da considerare nella predisposizione di provvedimenti di concessione dei finanziamenti
pubblici, prevedendo l’attribuzione di una dotazione finanziaria dedicata.
In particolare, è prevista una priorità in graduatoria nell’ambito di:

bandi per ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto dirigenziale n. 3389 del 30/07/2014
(pubblicato sul BURT del 13/08/2014) la Regione Toscana ha, infatti, approvato, con una dotazione
finanziaria complessiva di 8 milioni di euro, tre bandi per incentivare investimenti in ricerca,
sviluppo e innovazione, finalizzati a promuovere la crescita e l’occupazione del territorio tramite la
concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale. Nello specifico la misura è
articolata in tre bandi (Progetti strategici di R&S; Progetti di R&S delle PMI; Aiuti all’innovazione
delle PMI), ognuno dei quali rivolto anche ad imprese aggregate nelle forme di ATS, RTI, Reti di
impresa (siano Reti-Soggetto o Reti-Contratto), Consorzi e Società Consortili.
In tutti i suddetti bandi il possesso del rating è considerato prioritario per l’inserimento in
graduatoria in caso di parità di punteggio, prevalendo rispetto al criterio della data di
presentazione della domanda;


Fondo unico rotativo per prestiti a Industria, Artigianato e Cooperazione. Con decreto dirigenziale
n. 3257 del 21/07/2014 (pubblicato nel BURT del 14/08/2014) la giunta regionale toscana ha
istituito un fondo destinato a supportare programmi di investimento in beni strumentali nelle
micro, piccole e medie imprese al fine di favorire la competitività, lo sviluppo e il rafforzamento
patrimoniale delle imprese, tramite la concessione di agevolazioni sotto forma di finanziamento a
tasso zero, valorizzando in sede di valutazione della domanda il possesso del rating quale
strumento preferenziale a parità di punteggio.
Regione Lazio che, con le deliberazioni della giunta regionale n. 110 del 13/03/2014 e n. 255 del
13/05/2014, ha approvato le linee guida per l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e
il relativo Programma di interventi 2014, disciplinando tra l’altro le modalità di considerazione del
rating di legalità nell’ambito del processo di selezione dei soggetti ammessi a partecipare alle
agevolazioni previste dal Programma.
Nello specifico, i citati provvedimenti hanno delineato uno schema generale per l’attribuzione dei
punteggi alle imprese ammesse a partecipare ai finanziamenti agevolati, articolandolo sulla base di
quattro criteri (validità tecnico-economica, innovatività del programma, budget e priorità) ciascuno dei
quali suddiviso in determinate categorie.
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In tale schema, il possesso rating di legalità è individuato all’interno del criterio “priorità” e dà luogo al
conseguimento di un punteggio aggiuntivo.
A titolo esemplificativo, si segnala l’avviso pubblico della Regione Lazio del 27/08/2014 finalizzato a
promuovere la partecipazione delle PMI in forma aggregata (anche come reti di impresa) a iniziative
comuni di internazionalizzazione in cui, ai fini della stesura della graduatoria, il possesso del rating è
valutato con un punteggio compreso tra 0 e 2 punti (su un totale di 35 punti assegnati al criterio
priorità e per un totale complessivo di massimo 100 punti conseguibili).
Considerato che la soglia di punteggio per l’ammissione al contributo è individuata nel limite di 60
punti, ciò implica che il possesso del rating di legalità è in grado di contribuire nella misura massima
del 3,3% al conseguimento dell’idoneità a partecipare.

Regione Veneto che, con deliberazione della giunta regionale del 29/09/2014 (pubblicata nel BUR n. 95
del 03/10/2014), ha emanato un bando in favore delle aggregazioni di impresa operanti nel territorio
della Regione finalizzato a promuoverne la competitività, l’internazionalizzazione, lo sviluppo
sostenibile e la salvaguardia ambientale. Ai fini della stesura della graduatoria, la valutazione delle
imprese ammesse a partecipare ai finanziamenti è effettuata in base al soddisfacimento di determinati
criteri (efficienza strutturale del progetto, capacità di diffusione e sfruttamento dei risultati, validità
tecnico-economica e completezza della progettazione, ecc.), in corrispondenza dei quali si è delineato
un sistema di punteggio articolato su 3 livelli (2 punti se valutato buono; 1 punto se sufficiente; 0 punti
se insufficiente o non pertinente).
Nell’ambito del sistema valutativo, il possesso del rating di legalità è considerato requisito per
l’attribuzione di ulteriori 3 punti di premialità ad ogni impresa dell’aggregazione che ne sia in
possesso, contribuendo al raggiungimento della soglia limite di 9 punti per l’ammissione ai contributi.
Trattandosi inoltre di una procedura di selezione a sportello, il maggiore punteggio attribuito grazie al
concorso del rating costituisce criterio di preferenza in graduatoria tra le domande presentate nella
stessa data e nello stesso orario.
A livello locale, si richiamano le misure introdotte da:

ASL di Brescia che, in esecuzione del decreto D.G. n. 455 del 28.08.2014, ha approvato un bando
rivolto alle PMI esclusivamente in forma aggregata, finalizzato a promuovere l’adozione presso le
imprese lombarde di modelli organizzativi flessibili di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Obiettivo dell’iniziativa, cui è stata assegnata una dotazione finanziaria di € 20.000,00 è di incentivare,
anche tramite la possibilità di accedere a servizi di consulenza e formazione, la presentazione di
progetti per la definizione di Piani di flessibilità aziendale, piani di congedo e politiche di welfare
aziendale stabilizzate e organiche.
Ai fini della formazione della graduatoria delle imprese ammesse a partecipare ai contributi, è stato
delineato un sistema di valutazione basato sull’attribuzione di un punteggio in intervalli, per il
soddisfacimento di ciascuno dei seguenti criteri, sino a un massimo di 50 punti: Affidabilità della
aggregazione (da 0 a 20 punti); Qualità progettuale (da 0 a 20 punti); Impatto Sistema (da 0 a 5 punti);
Impatto tematico (da 0 a 5 punti).
Il possesso del rating di legalità, cui sono attribuiti ulteriori 5 punti, è considerato premialità
aggiuntiva al totale delle valutazioni legate alla qualità progettuale, concorrendo così alla formazione
del punteggio finale. Considerato che la soglia minima per l’ammissibilità è individuata nel limite di 30
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punti, il rating di legalità contribuisce, di conseguenza, per il 17% circa al conseguimento dell’idoneità
a partecipare.

Sistema delle Camere di commercio, che oltre alle iniziative segnalate nella nostra citata circolare n. 17
del 18 settembre 2014 e ai numerosi seminari di approfondimento dedicati all’argomento in diverse
aree del territorio nazionale, hanno mostrato un progressivo ed elevato livello di adeguamento alla
nuova disciplina.
Sul punto, si segnala il bando lanciato dalla CCIAA di Reggio Calabria che, nell’intento di favorire la
competitività delle imprese, incentivando tramite contributi a fondo perduto la progettazione e lo
sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati, considera il possesso del rating di legalità tra i
criteri con priorità assoluta per l’ordinamento in graduatoria delle domande giudicate ammissibili,
anche al di là dello stretto ordine cronologico.
B) Iniziative di valorizzazione del rating di legalità da parte degli intermediari finanziari
Alcune importanti considerazioni devono inoltre essere svolte in relazione agli adempimenti in tema di
rating di legalità da parte del settore creditizio e degli altri intermediari finanziari, sottoposti peraltro
all’attività di vigilanza della Banca d’Italia.
Un segnale molto significativo proviene dal Consorzio fidi di Agrigento che, al fine di promuovere il
sostegno finanziario alle imprese rispettose dei principi di lealtà ed eticità nella concorrenza, ha deliberato
nel mese di luglio 2014 un provvedimento attuativo delle misure a sostegno della legalità, riconoscendo alle
imprese in possesso del rating di legalità una riduzione del 10% sul costi di garanzia per l'accesso ai
finanziamenti.
Il sostegno del Confidi di Agrigento si è esteso, in via autoregolamentare, anche alle numerosissime PMI
impossibilitate ad ottenere il rating a causa della mancanza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge
(i.e. fatturato superiore a 2 milioni di euro), ma in grado di soddisfare analoghi requisiti di eticità e
correttezza. Il Confidi in questione ha, infatti, stabilito di premiare l’eticità di tali imprese con uno sconto
del 5% sui costi del rilascio della garanzia sui finanziamenti.
Analoghe misure di premialità per il possesso del rating di legalità seguono all’iniziativa di InterconfidiMed,
cooperativa di garanzia fidi con sede a Palermo, che tramite un comunicato dello scorso 16 ottobre ha reso
noto di voler premiare le imprese in possesso del rating di legalità con l'azzeramento delle spese di
istruttoria e ulteriori vantaggi da definire in sede valutativa del rating stesso.
Per quanto attiene agli istituti di credito, nonostante si riscontri una diffusa lentezza nell’adeguamento alle
nuove disposizioni - almeno sulla base delle rilevazioni effettuate - tuttavia deve sottolinearsi l’attuazione
di misure di premialità per i detentori del rating di legalità da parte della banca Cassa di Risparmio di Asti.
Nel predisporre l’offerta di finanziamenti ordinari e agevolati alle imprese attive in tutti i comparti
economici (agricoltura, commercio, energia, industria, artigianato, turismo), la suddetta banca ha stabilito
di considerare la presenza del rating di legalità tra le variabili concorrenti alla determinazione delle
condizioni economiche di erogazione, riconoscendo a tali imprese una riduzione del tasso annuo nominale
di 0,10 punti rispetto agli standard riportati nei fogli informativi delle singole offerte e una riduzione del
30% delle spese di istruttoria percepite.
Si auspica che tale processo di adeguamento possa proseguire con maggiore enfasi e rapidità e che possa
ispirare analoghe azioni virtuose da parte di tutti gli istituti di credito, sia nelle regioni Sicilia e Campania,
direttamente interessate dal citato Progetto “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”, che nell’intero
territorio nazionale.
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Si coglie, infine, l’occasione per ricordare che l'impresa che ha conseguito il rating di legalità, in sede di gara
per la concessione di finanziamenti da parte delle PA, è esonerata dal produrre la dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di onorabilità (assenza di misure cautelari, di prevenzione e interdittive, di condanne
penali o di altri provvedimenti ostativi di natura amministrativa, ecc.), necessari ai sensi dell’art. 2, co. 2 del
Regolamento dell’Antitrust per ottenere il titolo di legalità, fatte salve le necessarie verifiche antimafia e il
possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni sullo strumento del rating di legalità e sulle altre misure volte a rendere
conveniente l’adozione di meccanismi di responsabilità etica d’impresa, è possibile consultare sito internet
dedicato al Progetto PON Sicurezza per lo Sviluppo “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”.
Il personale del Desk imprese di Confindustria Centro Sicilia è in ogni caso a disposizione per fornire il
supporto necessario alle imprese che volessero ricevere informazioni e consulenza per presentare
domanda all’Antitrust per l’ottenimento del rating di legalità.
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3. WHITE LIST PREFETTIZIE
3.1. News del 25 luglio 2013: “In Gazzetta il DPCM che disciplina le white list prefettizie”
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013 il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 aprile 2013 che definisce le "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, in attuazione di
cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190". cd. legge anticorruzione). Il decreto
entrerà in vigore il prossimo 14 agosto.
Per approfondimenti sui contenuti si veda il testo del decreto e la circolare illustrativa di Confindustria.
3.2. Circolare n. 16 del 2 settembre 2014: “DL 90/2014: novità in materia di diritti camerali e
white list prefettizie”
Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, ha
introdotto, tra l’altro, alcune importanti modifiche in tema di diritti camerali e di white list prefettizie, di
seguito illustrate.
Con riferimento ai diritti camerali, in particolare, il comma 1 dell’articolo 28 del decreto n. 90/2014 ha
disposto una sostanziale riduzione del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio,
prevedendo che l’ammontare di tale diritto, come determinato per l’anno 2014, è ridotto del 35% per il
2015, del 40% per il 2016 e, a partire dal 2017, del 50%. Il comma 2 del suddetto articolo prevede inoltre
che le tariffe e i diritti camerali vengano stabiliti sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello
Sviluppo economico, sentite la società per gli studi di settore (SOSE – Soluzioni per il sistema economico
S.p.A.) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli
enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
La norma in oggetto mira pertanto ad anticipare la riforma organica del Sistema delle Camere di
commercio, già annunciata dal Governo, con l’obiettivo di razionalizzarne compiti e organizzazione, colpire
eventuali aree di inefficienza e contenere i relativi costi di funzionamento, che impattano spesso sulle
imprese.
Inoltre, sempre nell'ottica della semplificazione e del conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione
amministrativa a beneficio delle imprese, nonché allo scopo di incentivare la trasparenza e la correttezza
delle procedure negli appalti pubblici, l'art. 29 del decreto legge n. 90/2014 ha modificato la normativa
sulle white list prefettizie, contenuta nei commi 51- 57 dell'art. 1 della c.d. legge anticorruzione (legge n.
190/2012), che disciplina l’iscrizione nell’elenco istituito presso ciascuna prefettura dei fornitori, dei
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
In proposito, la novella stabilisce che, con riferimento a determinate attività imprenditoriali in settori a
maggiore rischio di infiltrazione criminale (quali: trasporto di materiali a discarica per conto terzi; trasporto
e smaltimento di rifiuti per conto terzi; autotrasporti per conto terzi; fornitura e trasporto di terra, materiali
inerti, calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari e noli a caldo; fornitura di ferro lavorato,
guardiana di cantieri), la PA e gli altri soggetti obbligati acquisiscono obbligatoriamente la comunicazione e
l’informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione anche telematica degli appositi elenchi white list - tenuti presso le prefetture.
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Progetto: “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”
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Viene inoltre chiarito che l’iscrizione in white list produce i medesimi effetti della comunicazione e/o
informazione antimafia liberatoria ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti che riguardano attività diverse da quelle per cui l’iscrizione è stata disposta.
Si tratta di previsioni positive, richieste anche da Confindustria per risolvere alcune criticità operative
rilevate nell’applicazione della norma, che rafforzano le white list come strumento di prevenzione del
pericolo di inquinamento mafioso nelle attività economiche, rendendo di fatto obbligatoria l’iscrizione in
tali elenchi per le imprese che operano nei settori più sensibili, in relazione ai quali la conclusione di
rapporti con la PA presuppone l’acquisizione della documentazione antimafia.
In fase di prima applicazione delle nuove norme e per un periodo comunque non superiore a 12 mesi
dall’entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014), è previsto infine che le stazioni appaltanti e le PA
possano procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti anche in presenza della
sola presentazione della domanda di iscrizione in white list da parte dell’impresa interessata, informando la
prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo, e sotto condizione risolutiva del
buon esito della verifica antimafia.
3.3. News del 22 ottobre 2014: “Prefettura di Caltanissetta – circolare in materia di white list”
Divulgata la circolare della Prefettura – UTG di Caltanissetta sulle novità introdotte dal D.L. 90/2014 in
materia di white list e misure straordinarie di gestione e sostegno alle imprese destinatarie di
informazione antimafia interdittiva.
In tema di white list, la nota prefettizia, nell’illustrare i tratti principali della disciplina, come modificata dal
D.L. 90, sottolinea l’obbligatorietà per le imprese che operano nei settori più a rischio di iscriversi negli
elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa, istituiti e tenuti presso le Prefetture.
Ciò in virtù della nuova previsione che impone alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, anche
costituiti in stazioni uniche appaltanti, agli enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, alle
società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, ai concessionari di opere
pubbliche, nonché ai contraenti generali di cui all'art. 176 del Codice degli appalti, di acquisire
necessariamente la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria mediante la consultazione dei
citati elenchi prefettizi.
Per approfondimenti al riguardo , si invita a consultare anche la nostra circolare n. 16 del 2 settembre 2014,
pubblicata nel portale web istituzionale di Confindustria Centro Sicilia e nella sezione Rating legalità e
White list all'interno del sito dedicato al Progetto PON “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”.
La circolare prefettizia si sofferma poi sui poteri che l’art. 32 del D.L. 90/2014 attribuisce alle Prefetture e
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per prevenire fenomeni di corruzione e il rischio di infiltrazioni
criminali nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.
In particolare, il citato art. 32 stabilisce che, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque
sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali, il Presidente dell'ANAC, oltre ad informare il
Procuratore della Repubblica, proponga al Prefetto territorialmente competente di adottare, in via
alternativa, una delle seguenti misure:
 ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
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dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della
concessione;
 provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice
limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.
Il Prefetto potrà inoltre disporre di propria iniziativa l’applicazione delle sopraindicate misure, dandone
comunicazione al Presidente dell’ANAC, nei casi in cui sia stata emessa un'informazione antimafia
interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto,
ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di
diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici,
ancorché l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale
per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi
rapidi.
E’ inoltre prevista la possibilità di disporre misure di sostegno e monitoraggio dell’impresa nel caso di
indagini che riguardino soggetti diversi dagli azionisti o amministratori della società.
In particolare, in caso di gestione temporanea e straordinaria:
 sono sospesi i poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel caso in cu l’impresa è
costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi per l’intera durata della misura;
 l’utile d’impresa derivante dal contratto d’appalto viene accantonato in un apposito fondo e non può
essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento fino all’esito del giudizio penale.
Nel rimandare alla lettura della nota della Prefettura per ulteriori aspetti di interesse, si ricorda che il
personale del Desk imprese, istituito nell’ambito del progetto PON “Caltanissetta e Caserta sicure e
moderne", è a disposizione per fornire informazioni e/o chiarimenti.
3.4. Circolare n. 31 del 26 novembre 2014: “Legalità. In vigore il secondo decreto correttivo del
Codice antimafia: le principali novità in materia di documentazione antimafia”
Premessa
Sono in vigore dal 26 novembre 2014 le disposizioni del d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (pubblicato nella
G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), il c.d. secondo decreto correttivo del Codice antimafia (di seguito, anche:
“secondo correttivo”), in attuazione della delega di cui agli articoli 1, co. 5, e 2, co. 4, della legge n.
136/2010.
Il secondo correttivo, a distanza di quasi due anni dal primo intervento di modifica adottato con il d.lgs. n.
218/2012, introduce ulteriori integrazioni e correzioni alla disciplina della documentazione antimafia
contenuta nel Libro II del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011, di seguito anche: “Codice”) nell'ottica di
snellire gli adempimenti amministrativi e rendere più efficace sul versante della prevenzione l’azione di
contrasto delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche alla luce della prima esperienza
applicativa in materia.
Al riguardo, si ricorda che le nuove norme in tema di verifiche e documentazione antimafia, entrate
anticipatamente in vigore il 13 febbraio 2013 per effetto dell’intervento correttivo di cui al citato decreto n.
218/2012, hanno affidato alle Prefetture la competenza esclusiva a rilasciare le comunicazioni e le
informazioni antimafia utilizzando, ai fini dei controlli, un innovativo sistema telematico basato sulla banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia (di seguito: “banca dati” o “banca dati unica”), tuttora
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in fase di realizzazione. In attesa dell’operatività di tale banca dati, pertanto, le Prefetture possono
continuare a rilasciare le certificazioni utilizzando i collegamenti al CED interforze ex art. 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 e agli altri sistemi informatici o telematici attivati sotto la previgente normativa.
In tale contesto normativo e operativo, con la presente circolare vengono illustrate le principali novità
introdotte dal secondo correttivo antimafia, composto da sei articoli che intervengono a modificare e
integrare importanti aspetti della disciplina, quali in particolare l’ambito soggettivo e oggettivo di
applicazione, la competenza e i termini di rilascio della documentazione antimafia, specifici profili connessi
alle comunicazioni e alle informazioni antimafia e alle ipotesi di mancato funzionamento della banca dati
nazionale unica.
1. Modifiche all’ambito di applicazione della normativa
a) Soggetti sottoposti a verifica antimafia
L’art. 1, co. 1, lett. a) del secondo decreto correttivo interviene innanzitutto sulla disciplina dei soggetti
sottoposti ad accertamenti preventivi antimafia, modificando l’art. 85, co. 3 del Codice, al fine di
limitare le verifiche da effettuare sui familiari dei soggetti titolari di incarichi rilevanti nella compagine
imprenditoriale ai soli soggetti conviventi di maggiore età che risiedono nel territorio dello Stato.
Viene in questo modo precisato per legge un aspetto che aveva creato dubbi e incertezze interpretative
nella prima fase di applicazione della normativa e che rischiava di estendere eccessivamente e senza
effettive esigenze di prevenzione - anche ai minorenni conviventi - l’ambito dei soggetti sottoposti a
controllo.
Al fine di semplificare l’acquisizione dei dati anagrafici dei familiari conviventi, l’art. 4, co. 1, lett. a) del
decreto correttivo inserisce nel Codice antimafia, all’art. 99, il co. 2-ter, che introduce la facoltà di
disciplinare - con successivo regolamento interministeriale, sentito il Garante della privacy - le norme di
interconnessione tra la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e l’Anagrafe
nazionale della popolazione residente. È altresì disposto che i dati così acquisiti vengano raffrontati con
i dati presenti nella banca dati delle Forze di polizia (CED interforze).
Tale modifica normativa semplifica gli oneri amministrativi connessi al rilascio della documentazione
antimafia, dal momento che esonera le imprese dal produrre documentazione tenuta da altra
amministrazione pubblica, in attuazione del principio dell’acquisizione d’ufficio dei dati già in possesso
delle P.A.
b) Ambito oggettivo di applicazione della documentazione antimafia
In attesa dell’attivazione della banca dati nazionale unica, l’art. 1, co. 1, lett. b) del secondo correttivo
estende l’utilizzabilità della documentazione antimafia anche a procedimenti diversi da quello per il
quale la stessa è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti scrutinati, sia pure entro i limiti
temporali di validità della documentazione stessa (6 mesi per la comunicazione e 12 mesi per
l’informazione).
Tale previsione consente di razionalizzare l’attività di controllo delle Prefetture, evitando duplicazioni
nelle verifiche antimafia, e anticipa le logiche della banca dati unica dal momento che - analogamente a
quanto già stabilito in materia di white list prefettizie (sul punto, si veda la nostra circolare n. 16 del
2/09/2014) - dispone che l’attività di verifica posta in essere dalla Prefettura, benché attivata
nell’ambito di una singola procedura, produce effetti in via generalizzata senza alcun pregiudizio per
l’attività di prevenzione amministrativa.
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2. Competenza in materia di verifiche e rilascio della documentazione antimafia
Al fine di incrementare l’efficacia, la completezza e l’approfondimento delle verifiche antimafia e garantire
una maggior celerità nell’interlocuzione con le imprese sottoposte a verifica, il secondo decreto correttivo
assegna al Prefetto della provincia in cui ha sede l’impresa (associazione o consorzio) la competenza al
rilascio della documentazione antimafia, modificando così l’originaria impostazione del Codice antimafia,
che attribuiva tale competenza al Prefetto della provincia ove ha sede l’amministrazione richiedente.
Al riguardo, gli artt. 2, co. 1, lett. a), e 3, co. 1, lett. a), del secondo correttivo modificano la disciplina
contenuta, rispettivamente, nell’art. 87 (in materia di comunicazione) e nell’art. 90 (in materia di
informazione) del Codice antimafia, stabilendo che la documentazione antimafia viene acquisita
direttamente dalle amministrazioni richiedenti, comprese le camere di commercio, gli ordini professionali e
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi: Autorità nazionale anti-corruzione - ANAC), mediante
consultazione della banca dati, salvo i casi in cui il soggetto da sottoporre a verifica non risulti già censito o
che dalla consultazione emerga l’esistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del Codice (cause di
decadenza, sospensione o divieto) ovvero di un tentativo di infiltrazione mafiosa, nel caso delle
informazioni.
In tali ultime circostanze, infatti, la competenza ad effettuare le verifiche e a rilasciare la documentazione
antimafia, interdittiva o liberatoria, è attribuita:

in via generale, al Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i
consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero al Prefetto della provincia in cui è stabilita una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società estere di cui
all’art. 2508 c.c.;

solo con riferimento alle società estere prive di una rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato, al Prefetto della provincia in cui ha sede legale l’amministrazione richiedente.
Questo nuovo assetto delle regole sulla competenza al rilascio della documentazione antimafia permette,
dunque, di superare la precedente impostazione, che consentiva di rivolgersi indifferentemente al Prefetto
della sede dell’impresa o dell’amministrazione interessata, garantendo una ripartizione dei compiti più
equilibrata e attenta alle esigenze di efficacia dei controlli antimafia.
3. Novità in materia di rilascio della comunicazione antimafia
L’art. 2, co. 1, lett. b), del correttivo semplifica la disciplina dei termini per il rilascio della comunicazione
antimafia da parte del Prefetto (art. 88 del Codice) per le ipotesi in cui risultino nella banca dati nazionale
unica iscrizioni circa l’esistenza delle situazioni ostative al rilascio ovvero i soggetti sottoposti a verifica non
risultino ancora censiti.
Tra le novità più rilevanti, vi è, innanzitutto, la riduzione da quarantacinque a trenta giorni del termine
entro cui il Prefetto è tenuto a rilasciare la comunicazione antimafia (a far data dalla consultazione della
banca dati) e la soppressione della possibilità di prorogare il termine di ulteriori trenta giorni nel caso in cui
si ritenga di dover effettuare verifiche di particolare complessità (nuovo comma 4, art. 88).
In secondo luogo, l’intervento correttivo estende alla comunicazione antimafia la previsione, già efficace in
materia di informazione antimafia, secondo cui, in caso di inutile decorso del termine (30 giorni), le
amministrazioni procedono comunque alla stipula dei contratti, ad autorizzare i subcontratti o ad emanare
le concessioni. Ciò, quindi, anche in assenza di comunicazione liberatoria, previa acquisizione di
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un’autocertificazione prodotta dall’interessato ai sensi dell’art. 89 del Codice, con cui questi attesti
l’assenza a proprio carico di situazioni ostative al rilascio della comunicazione.
In questi casi, l’efficacia di contratti, sub-contratti pubblici e altri provvedimenti di natura concessoria o
autorizzatoria è sottoposta a condizione risolutiva ex lege, con conseguente immediato scioglimento del
vincolo negoziale (nelle forme della revoca o del recesso) nel caso in cui intervenga successivamente una
comunicazione antimafia interdittiva nei confronti dell’interessato (art. 88, commi 4-bis e 4-ter). In virtù dei
principi di tutela dell’affidamento dei terzi e dei diritti quesiti, la legge fa comunque salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti
delle utilità conseguite.
Il secondo decreto correttivo interviene poi sui termini di rilascio della comunicazione interdittiva - ipotesi
in precedenza non disciplinata - introducendo nell’art. 88 un nuovo comma 4-quinquies, a norma del quale
il Prefetto deve comunicare all’impresa, società o associazione interessata il provvedimento interdittivo
entro cinque giorni dalla sua adozione, attraverso modalità che garantiscano la ricezione del
provvedimento (es. lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notificazione, posta elettronica
certificata). La ratio di questa previsione, che risulta conforme a quanto già previsto dal Codice dei contratti
pubblici per gli atti di esclusione dalle procedure di gara (d.lgs. n. 163/2006, art. 79, co. 5-bis), mira a
consentire all’impresa di poter esercitare la difesa dei propri diritti e, se ritenuto opportuno, di adire
tempestivamente il giudice amministrativo.
Qualora, invece, nei confronti dei soggetti sottoposti a controlli antimafia e già censiti nella banca dati
nazionale unica non emergano cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice, come
anticipato, resta ferma la norma generale (art. 88, co. 1) secondo cui il rilascio della comunicazione
antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione.
Infine, il legislatore delegato (art. 2, co. 1, lett. d) inserisce un nuovo articolo 89-bis nel Codice antimafia per
disciplinare la fattispecie - verificatasi nella prassi applicativa - in cui la Prefettura, all’esito delle verifiche
finalizzate al rilascio della comunicazione antimafia e incentrate sull’esistenza di cause ostative ex art. 67,
accerti la sussistenza a carico dell’impresa di tentativi di infiltrazione mafiosa.
In tale ipotesi, il Prefetto, anziché emettere la semplice comunicazione, in luogo di questa adotta
comunque l’informativa antimafia interdittiva, dandone avviso ai soggetti richiedenti. La norma mira così a
colmare una lacuna della previgente disciplina, che rischiava di ingenerare incertezze interpretative,
possibili contenziosi, con ricadute anche sull’efficacia della prevenzione antimafia.
4. Novità in materia di rilascio dell’informazione antimafia
L’art. 3, co. 1, lett. b) del secondo decreto correttivo, in linea con le novità introdotte con riferimento alla
comunicazione antimafia, modifica l’art. 92 del Codice relativo ai termini per il rilascio delle informazioni
antimafia, semplificandone la procedura e la relativa tempistica.
Il nuovo comma 2 del citato art. 92 prevede, infatti, che quando dalla consultazione della banca dati unica
emerga la sussistenza di cause ostative o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il rilascio del
provvedimento prefettizio debba avvenire, a seguito delle necessarie verifiche, entro trenta giorni dalla
data della consultazione. Tale termine è prorogabile di quarantacinque giorni nei soli casi di particolare
complessità ovvero quando l’accertamento coinvolge un soggetto non ancora censito nella banca dati.
Rispetto alla precedente disposizione, rimane dunque invariata la durata massima complessiva dei termini
di rilascio dell’informazione antimafia (75 giorni), laddove sia necessario effettuare ulteriori verifiche a
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seguito della consultazione della banca dati, ma le due scadenze sono mutate, prevedendo come termine
ordinario quello di trenta giorni dalla consultazione.
Al fine di non pregiudicare le imprese, si conferma poi la previsione secondo cui, decorso il termine di
trenta giorni, ovvero immediatamente nei casi di urgenza, l’amministrazione richiedente procede alla
stipula del contratto o al rilascio del provvedimento anche in assenza dell’informazione antimafia (nuovo
comma 3, art. 92). Anche in queste ipotesi, la stipula di contratti e sub-contratti, così come la concessione
di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche, avvengono sotto condizione
risolutiva, cessando di avere efficacia ex lege laddove intervenga, anche successivamente, un’informazione
interdittiva. È comunque fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
A differenza della precedente formulazione della norma, si segnala che nei casi di urgenza non è più
necessario il decorso di ulteriori quindici giorni dalla richiesta, che finiva spesso per ritardare senza motivo
la conclusione di contratti pubblici dichiarati urgenti, a danno degli interessi delle imprese coinvolte e del
buon funzionamento della stessa PA.
Ferma restando la norma generale (art. 92, comma 1) secondo cui il rilascio dell’informazione antimafia
liberatoria consegue immediatamente alla consultazione della banca dati quando a seguito
dell’interrogazione dell’archivio unico telematico non si riscontrano cause ostative o tentativi di infiltrazioni
mafiose nei confronti dei soggetti ivi censiti, il legislatore del secondo correttivo introduce anche nell’art.
92 un nuovo comma (2-bis) per disciplinare modalità e termini di rilascio dell’informazione antimafia
interdittiva. Al riguardo, in maniera analoga alle norme del Codice dei contratti pubblici che regolano gli
avvisi agli interessati circa le esclusioni dalle procedure di gara (cfr. supra, par. 3), il Prefetto deve
comunicare all’impresa, società o associazione interessata l’intervenuta informazione interdittiva entro il
termine di cinque giorni dalla sua adozione, mediante modalità idonee ad assicurare la ricezione del
provvedimento (raccomandata con avviso di ricevimento, notificazione, PEC, ecc.).
In tale circostanza, però, diversamente da quanto avviene per il rilascio di una comunicazione interdittiva, il
Prefetto è altresì tenuto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure previste
dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014 (rinnovazione degli organi sociali o straordinaria e temporanea gestione
dell’impresa appaltatrice), dandone comunicazione al Presidente dell’ANAC. Per approfondimenti sul
punto, si rinvia alla lettura della nostra news del 22 ottobre 2014.
Le modifiche appena illustrate sono coerenti con le richiamate disposizioni volte ad ampliare l’ambito di
applicazione della documentazione antimafia, che, con la prossima entrata in vigore della banca dati
nazionale unica, è destinata a produrre effetti a valenza generale e non più legati al singolo procedimento
amministrativo in relazione al quale la documentazione stessa è emessa.
Infine, il legislatore del correttivo interviene sulla formulazione dell’art. 92, comma 5, Codice antimafia,
confermando la norma che consente all’amministrazione erogante di sospendere lo stanziamento di
provvidenze pubbliche in attesa del rilascio dell’informazione antimafia liberatoria da parte del Prefetto.
5. Nuove norme sul funzionamento della banca dati nazionale unica
Oltre all’introduzione del già citato nuovo comma 2-ter dell’art. 99, che rimette ad un emanando
regolamento interministeriale la disciplina delle modalità con cui la banca dati unica acquisisce, tramite la
piattaforma informatica dell’Anagrafe della popolazione residente, i dati anagrafici dei familiari conviventi
sottoposti a verifica per verificarne il possesso della maggiore età (v. supra, par. 1, lett. a), il secondo
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decreto correttivo (art. 4, co. 1, lett. b) inserisce nel Codice l’art. 99-bis che disciplina l’ipotesi del mancato
funzionamento della banca dati nazionale unica a causa di eventi eccezionali.
Nel periodo di eventuale inoperatività della banca dati, debitamente accertato con decreto del Ministero
dell’Interno e immediatamente comunicato mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale del
Ministero e sui siti delle Prefetture, il legislatore del correttivo prevede che:

la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione di cui all’art. 89 del Codice, che
consente di stipulare i contratti o autorizzare i subcontratti sotto condizione risolutiva;

l’informazione antimafia viene rilasciata secondo le modalità stabilite dall’art. 92, commi 2 e 3 del
Codice, vale a dire a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, fermo restando l’obbligo
dell’amministrazione di procedere allo scadere del termine di trenta giorni sotto condizione
risolutiva.
6. Norme transitorie e di coordinamento formale
L’art. 5 del secondo correttivo antimafia reca la disciplina transitoria e di coordinamento.
Per quanto riguarda le norme di diritto transitorio, il legislatore stabilisce in via generale che alle richieste
di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, data di entrata
in vigore del decreto correttivo, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle
modificate dal presente decreto e riguardanti in particolare:

i familiari conviventi sottoposti alle verifiche antimafia (esclusivamente maggiorenni) e l’ambito di
validità della documentazione antimafia, che viene esteso anche ai procedimenti diversi da quello per
il quale la documentazione è stata acquisita (art. 1 del correttivo);

i nuovi termini (30 giorni) per il rilascio della comunicazione antimafia; la soppressione della proroga
del termine per il rilascio della comunicazione nel caso di verifiche di particolare complessità; l’obbligo
per l’amministrazione richiedente di procedere, anche in assenza della comunicazione antimafia,
decorso il termine di legge; il termine di cinque giorni per la comunicazione da parte del Prefetto del
rilascio di una comunicazione interdittiva; la facoltà di emanare l’informazione antimafia in luogo della
comunicazione, in caso di accertamento della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 2, co.
1, lett. b), c) e d) del correttivo);

i nuovi termini per il rilascio dell’informazione antimafia (30 giorni, prorogabili di ulteriori 45 giorni per
verifiche complesse o soggetti non censiti); il termine di cinque giorni per il Prefetto per comunicare
all’impresa sottoposta a verifica il rilascio di una informazione interdittiva, con contestuale verifica dei
presupposti per l’applicazione delle misure straordinarie di rinnovazione degli organi sociali o
temporanea gestione dell’impresa coinvolta; l’obbligo per l’amministrazione richiedente di procedere
anche in assenza dell’informazione antimafia, decorso il termine di trenta giorni ovvero
immediatamente nei casi di urgenza (art. 3, co. 1, lett. b) del correttivo).
Sul piano del coordinamento formale, sono infine previste modifiche volte esclusivamente ad uniformare
la denominazione abbreviata della “banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”
nell’ambito delle diverse disposizioni del Libro II del Codice antimafia in cui la stessa viene richiamata.
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4. RESPONSABILITA’ DA REATO EX D.LGS. 231/2001
4.1. Circolare n. 2 del 28 febbraio 2014: “Responsabilità degli enti. Caso Ilva: la Cassazione
annulla il sequestro preventivo di 8,1 mld di euro”
Con due sentenze di pari data, la Corte di cassazione ha annullato il sequestro preventivo funzionale alla
confisca per equivalente per un valore di 8,1 miliardi di euro disposto nei confronti di RIVA FIRE S.p.A. e di
ILVA S.p.A.
I provvedimenti della Suprema Corte contengono importanti principi di diritto applicabili nei procedimenti
cautelari instaurati nei confronti degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 che sancisce la
responsabilità delle società per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
In particolare, la sentenza n. 2658 del 2014 stabilisce che:
 il P.M. è l’unico soggetto legittimato del potere di richiedere l’applicazione di una misura cautelare.
Quest’ultima non può essere disposta in base alla semplice richiesta di chiarimenti sull’ambito di
applicazione del sequestro da parte del custode ed amministratore giudiziario;
 non è possibile applicare il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente nei confronti di
soggetti giuridicamente autonomi rispetto a quelli indicati nell'originario decreto di sequestro e
nemmeno indagati in relazione ai reati contestati. Tale principio è valido anche nel caso dei gruppi di
imprese e, in particolare, nel caso in cui una società “non indagata” sia sottoposta al controllo o si trovi
in rapporto di collegamento con un’altra società indagata ex D.Lgs. 231/01. La Suprema Corte ribadisce
pertanto in questo modo il principio di personalità della responsabilità delle imprese per le ipotesi di
reati-presupposto commessi da propri dipendenti.
Di assoluta rilevanza quanto disposto con la sentenza n. 3635 del 2014 nella quale si precisa che:
 il principio di tassatività della responsabilità degli enti impone di applicare le relative sanzioni solo se
vengono contestati i reati-presupposto elencati dal D.Lgs. 231/01. Pertanto, non possono essere
sequestrate e confiscate all’ente somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei
reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo del
reato di associazione per delinquere, dal momento che per la Corte seppure quest’ultimo rientra tra i
reati-presupposto della responsabilità ex decreto 231 (art. 24-ter), è comunque necessario che anche il
reato-scopo sia annoverato tra quelli espressamente previsti dal decreto;
 i principi di legalità e irretroattività impediscono di estendere la confisca per equivalente e, in sede
cautelare, il sequestro preventivo al profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della
norma che introduce un determinato reato tra quelli determinanti ai fini della responsabilità dell'ente.
In proposito rileva il momento di realizzazione della condotta criminosa e non quello di percezione del
profitto;
 il profitto confiscabile deve corrispondere a un effettivo incremento patrimoniale del soggetto attivo,
conseguente in via diretta e immediata al reato-presupposto. Di conseguenza, la confisca per
equivalente non può avere ad oggetto i risparmi di spesa indebitamente conseguiti dall’ente per effetto
della mancata adozione di misure preventive degli illeciti contestati (è il caso, in particolare, dei reati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro o dei reati ambientali).
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4.2. News del 23 luglio 2014: “Decreto 231. Approvate le nuove Linee-guida di Confindustria
per la costruzione dei modelli organizzativi”
Il 21 luglio u.s. il Ministero della Giustizia ha approvato, in via definitiva, il nuovo testo delle Linee Guida di
Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001, che disciplina la responsabilità da reato delle imprese. La nuova versione aggiorna il precedente
testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e alla prassi applicativa nel frattempo intervenute,
mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.
In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui
lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e
i meccanismi sanzionatori; l’organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il
fenomeno dei gruppi di imprese.
La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è
stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato
presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli
operatori interessati.
La predisposizione dei modelli ex D. Lgs. 231/01 è un’opportunità da cogliere, in quanto attesta la ferma
volontà dell’impresa di rispettare adeguati standard organizzativi, sia nei confronti dei partner commerciali
e del mercato, che delle istituzioni e si inserisce nell’ambito dell’azione di Confindustria per accrescere i
livelli di sicurezza, legalità e concorrenza nello svolgimento dell’attività d’impresa.
Peraltro, con specifico riferimento ai reati di criminalità organizzata e affini, le nuove Linee Guida 231
valorizzano il ricorso agli ulteriori strumenti di legalità promossi e sostenuti da Confindustria, prevedendo
ad esempio che l'adesione al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell’Interno e il
rispetto dei relativi impegni è idoneo ad integrare la parte di modello organizzativo funzionale a prevenire il
rischio di infiltrazioni o di commistioni mafiose nell’attività d’impresa. Inoltre, sempre nella stessa ottica, si
ricorda che l’adozione del modello organizzativo ex Decreto 231 è valutata positivamente dall’Autorità
Antitrust ai fini dell’attribuzione di un punteggio maggiore in sede di rilascio del rating di legalità.
Per approfondimenti e informazioni in merito alle modalità di conseguimento delle misure di legalità
sostenute da Confindustria e ai vantaggi derivanti dalla loro adozione, Vi invitiamo a contattare il personale
del Desk imprese, istituito nell’ambito del Progetto PON “ Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”.
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5. DEBITI PA
5.1. News del 26 febbraio 2014: “La burocrazia costa più della mafia. La provocazione di
Montante”
“Per l’impresa i mali assoluti sono due: prima la burocrazia e poi la mafia. Anzi, i costi della criminalità
organizzata si possono pianificare. Quanto costa, infatti, il pizzo? Mille euro, 1500 euro al mese? Si può
pianificare. Per questo è difficile combattere la mafia. Incalcolabile, invece, è il costo della burocrazia”.
Il presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, imprenditore antiracket, lancia accuse pesanti nei
confronti della malaburocrazia che uccide le imprese siciliane più della mafia. “Quanto ci vuole, a esempio,
per avere un nulla osta? La burocrazia può portare alla crisi e alla morte delle imprese – ha concluso –
occorre su questo fronte un intervento deciso dello Stato”.
Incontrando, con una delegazione di Sicindustria, il sindaco di Catania Enzo Bianco, Montante ribadisce che
ricerca e sviluppo “sono il punto di forza di un’impresa. Oggi più che mai abbiamo bisogno di un mercato
normale e quindi competitivo, perché solo così è possibile creare sviluppo. Ma per andare avanti, e questo
voglio dirlo al governatore Crocetta, è necessario un serio piano industriale, una pianificazione che
coinvolga sindaci e forze produttive”.
“Il costo che un imprenditore non può pianificare – ribadisce il leader degli industriali siciliani – è proprio
quello della burocrazia e degli imbuti creati ad hoc nei quali si insinua anche la mafia. Chi decide di investire
in Sicilia, paradossalmente, teme più la burocrazia della mafia, perché quest’ultima sa di poterla
combattere grazie al sostegno di magistratura, forze dell’ordine e associazioni datoriali, la seconda è più
subdola”.
Per Montante è necessaria una seria pianificazione degli interventi da fare, che non può non coinvolgere le
associazioni datoriali: “Oggi assistiamo ad una situazione assurda per cui non riusciamo a spendere i fondi
europei perché’ manca la parte di cofinanziamento. Altre regioni, come ad esempio la Puglia, sono riusciti a
superare brillantemente questo ostacolo attraverso la Cassa depositi e prestiti. E la Sicilia cosa pensa di
fare?”. Le imprese, Per Montante, non falliscono perché non hanno lavoro, “falliscono perché’ non hanno
liquidità. Renzi si è impegnato a saldare in toto i debiti con le imprese e noi non possiamo che apprezzare
che il nuovo governo stia partendo da qui”.
5.2. News del 17 aprile 2014: “Debiti PA: on - line modello istanza certificazione credito”
On line il modello di domanda che le imprese creditrici possono inviare agli enti locali debitori al fine di
sollecitare da parte loro la comunicazione, entro il prossimo 30 aprile, dei debiti per somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e non ancora estinti.
Nel ricordarvi che è importante che l’impresa segnali alla PA l’importo e gli estremi identificativi del credito
vantato nei confronti della stessa, in tempo utile per il rispetto del suddetto termine, i nostri Uffici
rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti e assistenza nella compilazione del modello di istanza
allegato.
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Allegato alla news
Spett.le
Comune di ____________
Al Signor Segretario Generale
Prot. n. __ del __ aprile 2014
Oggetto: Art. 7, comma 4-bis, D.L. 35/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013.
Certificazione dei crediti. Adempimenti entro il 30 aprile 2014.
Con la presente si intende richiamare l’attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di attuare, da
parte del dirigente responsabile, la previsione indicata in oggetto, che prescrive l’obbligo di comunicare in
via perentoria entro il 30 aprile 2014, tramite l’apposita piattaforma per la certificazione dei crediti, l’elenco
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, non estinti alla data della comunicazione, maturati al 31
dicembre 2013.
Infatti, come noto, secondo quanto sancito dall’art. 7, co. 4-bis, D.L. 35/2013 convertito con modificazioni
nella Legge n. 64/2013, “a decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative
all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono
trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile
dell’anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma
2”.
A questo proposito, si ricorda che la scrivente impresa, per le prestazioni erogate, alla data del 31.12.2013
risulta creditrice del Comune in indirizzo per la somma di € ______________, come risulta dai seguenti
documenti contabili:
- fatt. n. ___ del ____ per € __________;
- fatt. n. ___ del ____ per € __________;
- fatt. n. ___ del ____ per € __________;
- fatt. n. ___ del ____ per € __________;
- fatt. n. ___ del ____ per € __________;
La scrivente comunica, inoltre, di aver provveduto a formalizzare la propria registrazione presso la
piattaforma
elettronica
della
Ragioneria
generale
dello
Stato
MEF
(http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml).
Sulla base di quanto premesso, si sollecita l’adempimento di cui in oggetto.
In attuazione delle disposizioni in esame, si chiede infine al signor Segretario Generale, di volere
comunicare, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 e della L.R. n. 10/91, come modificata con L.R. n.
5/11, il nominativo del dirigente competente per l'adempimento in oggetto, nonché di vigilare, anche
nell’interesse dell’ente, sulla puntuale applicazione delle richiamate previsioni. Si rappresenta altresì la
necessità di verificare se nelle procedure di liquidazione i competenti dirigenti procedono secondo l’ordine
cronologico di invio delle fatture da parte dei singoli creditori.
Distinti saluti.
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5.3. Comunicato del 10 giugno 2014 :”Fatturazione elettronica: vantaggi e tutele per le imprese
seminario per illustrare nuovo sistema in vigore dal 6 giugno”
“Fatturazione elettronica: opportunità e tutele per le imprese nei rapporti con la PA” è il titolo del
seminario formativo di Confindustria Centro Sicilia, in programma venerdì 13 giugno dalle 9:30 nella sede di
via G. Amico Valenti 72-bis a Caltanissetta, organizzato nell'ambito delle iniziative del Progetto PON
“Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”.
L’obiettivo del seminario è, infatti, di illustrare le modalità di funzionamento del nuovo sistema di
fatturazione in vigore dal 6 giugno scorso, che obbliga tutte le imprese ad emettere esclusivamente fatture
elettroniche nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza.
Durante l’incontro saranno approfonditi gli aspetti normativi e fiscali della fatturazione elettronica,
verranno illustrati i vantaggi derivanti dall’utilizzo del nuovo sistema digitale e analizzate le problematiche e
le opportunità connesse all´adozione e all´implementazione dei nuovi processi.
5.4. News del 3 luglio 2014: “Semplificazione PA: nuove regole per accesso e operatività del
mercato elettronico della PA”
Il 23 giugno 2014 la Consip, società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
responsabile del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA, operante in qualità di centrale di
committenza nazionale nel settore public procurement, ha introdotto ufficialmente le nuove regole che
disciplinano l’accesso e l’operatività del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Il MEPA è un mercato digitale in cui le amministrazioni pubbliche abilitate possono acquistare, per valori
inferiori alla soglia comunitaria (134 mila euro per le PA centrali e 207 mila euro per tutte le altre), i beni e
servizi offerti dai fornitori abilitati. La piattaforma elettronica consente inoltre alle imprese di ottenere
gratuitamente i servizi relativi alla predisposizione e alla trasmissione al Sistema di scambio delle fatture
elettroniche da destinare alla PA (obbligatorie dallo scorso 6 giugno nei confronti di Agenzie fiscali, Enti
Previdenziali e Ministeri) e alla loro conservazione ai fini fiscali.
Le novità introdotte, in seguito alla modifica degli artt. 36 e 51 delle regole del sistema di e-procurement
della PA, consentono di semplificare le regole di accesso al MEPA per le piccole e medie imprese tramite:

l’eliminazione del requisito di capacità economico/finanziaria (fatturato annuo di 25 mila euro)
richiesto alle imprese per potersi accreditare sul Mercato elettronico. L’obiettivo è di facilitare
l’accesso e la partecipazione delle PMI e delle start-up che, pur essendo attive sul mercato,
difficilmente riescono a rispettare tale requisito nei primi anni di attività. Già oggi, sul MEPA sono
2.436 le PMI e start-up costituite da meno di tre anni, anche con fatturato pari a zero;

la possibilità di un’abolizione graduale dell’obbligo di pubblicare un catalogo di beni e servizi ai fini
dell’abilitazione, disciplinando tale possibilità a livello di singolo bando. Sarà dunque possibile
accreditarsi sul MEPA rispondendo a specifiche Richieste di Offerta (RdO), modalità tipica adottata
dalle start-up per offrire alla PA i progetti innovativi. L’obiettivo è di dare la possibilità alle imprese
di implementare più semplicemente e con minori rischi la propria strategia commerciale;

la possibilità di abilitare le reti di impresa, gli aderenti alle associazioni di tipo non ordinistico e chi
svolge attività professionale non organizzata, allo scopo di ampliare la gamma di soggetti che
possono abilitarsi al MEPA e, in questo modo, di rafforzare l’offerta commerciale degli attori
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economici più piccoli, i quali attraverso un rete d’impresa possono accrescere la propria
competitività sul mercato delle forniture pubbliche.
Con le nuove regole che disciplinano l’accesso e l’operatività sul MEPA sarà pertanto più agevole per le PMI
accreditate cedere beni e servizi alla PA attraverso la piattaforma telematica.
5.5. Circolare n. 14 dell’11 luglio 2014: “Pagamento debiti PA - misure per favorire la cessione
dei crediti certificati”
1. Misure per la cessione dei crediti di parte corrente al sistema finanziario
Il Decreto del 27 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito: “decreto
ministeriale”) ha dato attuazione alla disposizione dell’art. 37 del DL n. 66/2014 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89/2014) relativa all’istituzione della garanzia dello Stato sulla cessione al
sistema finanziario dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2013, vantati dai fornitori
nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’intervento, avente la specifica finalità di assicurare il completo e immediato pagamento dei suddetti
debiti al fine di smaltire lo stock di debito arretrato delle PA, si inserisce all’interno del più complesso e
urgente processo di riforma del sistema dei pagamenti della PA, sostenuto con forza da Confindustria, che
si è concretizzato in misure di particolare rilevanza e innovatività, quali:
 le anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
 gli spazi finanziari nel “patto di stabilità interno”;
 le compensazioni dei crediti delle imprese con alcune tipologie di debiti tributari;
 il rafforzamento dei meccanismi di certificazione dei crediti verso la PA tramite la creazione di una
specifica piattaforma gestita dal MEF;
 l’obbligatorietà dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Tale processo di riforma, avviato con il decreto legge n. 35/2013 (convertito dalla legge n. 64/2013),
proseguito con il decreto legge n. 102/2013 (convertito dalla legge n. 124/2013) e infine con il decreto
legge n. 66/2014, ha ricevuto ulteriore impulso a seguito dell’apertura, in data 18 giugno 2014, di una
procedura di infrazione contro l’Italia da parte della Commissione Europea per la violazione della direttiva
Europea sui tempi di pagamento (previsti in 30/60 giorni).
Il decreto ministeriale in esame - in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - si inserisce in tale
contesto, disciplinando le modalità e i termini di attuazione delle operazioni di cessione e di ridefinizione
dei crediti delle imprese nei confronti della PA, ivi compresa la misura massima dei tassi di sconto
applicabili da banche e istituti finanziari, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di
escussione della garanzia del Fondo e della garanzia dello Stato di ultima istanza.
Nello specifico, l’articolo 37 del DL 66/2014 sopra richiamato ha introdotto specifiche misure volte a
favorire, tramite la previsione della garanzia dello Stato, la cessione dei crediti pregressi di parte corrente,
certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali effettuati nei
confronti della PA, che siano già stati oggetto di certificazione alla data del 24 aprile 2014 (data di entrata in
vigore del DL 66) ovvero di quelli per i quali la richiesta di certificazione da parte dei creditori avvenga entro
il 23 agosto 2014 (vale a dire, 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo DL).
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Tale data rappresenta dunque il limite temporale entro cui i fornitori, che volessero effettuare le suddette
operazioni di cessione di crediti a banche e istituti finanziari e beneficiare dei conseguenti vantaggi
(garanzia dello Stato e tasso massimo di sconto sulle operazioni di cessione, su cui v. infra), devono attivarsi
per fare istanza di certificazione del credito vantato nei confronti della PA, tramite l’apposita piattaforma
elettronica del MEF. In tal senso, si invitano le imprese che non l’abbiano già fatto a presentare domanda di
certificazione tramite la piattaforma del MEF entro e non oltre il prossimo 23 agosto.
Sul punto, si precisa che il DL n. 66/2014 dispone l’obbligo per la PA di rilasciare la certificazione entro 30
giorni dalla ricezione dell’istanza, ovvero di fornire motivazioni puntuali in caso di rifiuto, pena
l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale o di ricorrere all’indebitamento fino al permanere
dell’inadempimento, oltre alla responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti inadempienti e
all’attivazione dei poteri sostitutivi per la nomina di un Commissario ad acta.
La certificazione dovrà indicare la data di pagamento della PA debitrice, che, ai sensi della vigente
disciplina, non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data della domanda di certificazione dell’impresa. Ciò
consentirà alle imprese di valutare se è opportuno aspettare il temine indicato ovvero cedere il credito al
sistema finanziario.
Quanto alle certificazioni già rilasciate senza indicazione di una data di pagamento, l’art. 27, co. 2, del DL 66
precisa che tali certificazioni devono essere integrate a cura della PA debitrice utilizzando la piattaforma
elettronica MEF. Al riguardo, la RGS con circolare n. 21/2014 ha chiarito che tale data non potrà essere
successiva ai 12 mesi dal momento dell’apposizione della stessa.
Pertanto, anche al fine di agevolare la valutazione dell’opportunità per le imprese associate di utilizzare il
nuovo meccanismo di cessione dei crediti assistiti da garanzia dello Stato ovvero di attendere il pagamento
da parte della PA debitrice, si fornisce in allegato un modello di lettera che ciascuna impresa potrà utilizzare
per sollecitare le amministrazioni comunali debitrici a comunicare alla piattaforma MEF i dati relativi ai
debiti maturati al 31 dicembre 2013 (i.e. la data del previsto pagamento), in modo da adempiere
correttamente agli obblighi di legge di recente introduzione.
Gli Uffici dell’Associazione sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o assistenza al riguardo.
La certificazione è, dunque, presupposto per ottenere la garanzia dello Stato sul credito ceduto “pro soluto”
alle banche e istituti finanziari e per incassare la somma spettante al netto della percentuale di sconto,
fissata dal decreto ministeriale in commento nella misura massima dell’1,90% in ragione d’anno,
comprensiva di ogni eventuale onere, e ridotta all’1,60% per gli importi eccedenti 50.000 euro di
ammontare della cessione.
Inoltre, al fine di consentire alle PA debitrici diverse dallo Stato di sopperire a temporanee carenze di
liquidità ammortizzando il pagamento dei debiti in un più lungo arco temporale, il DL 66/2014 prevede la
possibilità per le amministrazioni di richiedere alla banca o all’intermediario finanziario cessionario del
credito (ovvero ad altra banca o intermediario finanziario, a cui è ceduto il credito dietro corresponsione di
quanto dovuto, qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione) una
ridefinizione - dopo la cessione - dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti.
Tale operazione di ridefinizione potrà avere una durata massima di 5 anni, rilasciando a garanzia
dell’operazione apposita delegazione di pagamento o altra garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Per
questa tipologia di operazione, assistita anch’essa dalla garanzia dello Stato, il decreto ministeriale ha
stabilito che la misura massima dei tassi di interesse deve essere commisurata a quella relativa alle
operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.
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2. Funzionamento della Garanzia dello Stato
La garanzia dello Stato sulle operazioni di cessione e di ridefinizione opera tramite un apposito Fondo,
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze la cui gestione è stata affidata alla Consap SpA,
società in house del MEF responsabile della fase di esame e di istruttoria delle istanze di intervento,
dell’erogazione delle somme richieste e del monitoraggio sull’andamento del Fondo.
II Fondo di garanzia costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e
fino ad esaurimento delle stesse. La dotazione del Fondo ammonta a 150 milioni di euro tramite i quali è
possibile garantire cessioni di crediti per circa 1,9 miliardi di euro. Tale dotazione può essere rapidamente
integrata attingendo all’apposito Fondo istituito presso il MEF ai sensi dell’art. 37 del DL 66/2014, avente
una dotazione attuale di 900 milioni, per un totale complessivo di operazioni da poter garantire pari a oltre
13 miliardi.
La garanzia del Fondo, “a prima richiesta”, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile, permane per
l’intera durata delle operazioni di cessione e di ridefinizione. Essa, nel caso di operazioni di cessione, opera
a copertura del 100% del credito certificato in essere al momento dell’intimazione di pagamento (da
effettuare entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento), maggiorato degli eventuali
interessi maturati alla data del pagamento.
In via prudenziale, per ogni operazione di cessione ammessa all’intervento della garanzia è previsto che la
Consap accantoni a titolo di coefficiente di rischio almeno l’8% dell’importo del credito certificato oggetto
di cessione. Per le operazioni di ridefinizione la garanzia opera nella misura del 100% del credito certificato
in essere al momento dell'intimazione di pagamento, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data
del pagamento.
Il DL 66/2014 prevede altresì che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e altre istituzioni finanziarie dell’Unione
europea e internazionali possano acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una
convenzione quadro con l’ABI, i crediti ceduti, garantiti dallo Stato anche al fine di effettuare operazioni di
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15
anni.
3. Efficacia delle Cessioni
Le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili nei confronti della PA ceduta dalla data di comunicazione
della cessione alla PA, attraverso la piattaforma elettronica del MEF, qualora essa non la rifiuti entro 7
giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, ai sensi dell’art. 38 del DL 66/2014.
Il DL 66/2014 ha inoltre semplificato le modalità di cessione dei crediti certificati tramite la piattaforma
elettronica del MEF per il rilascio delle certificazioni, escludendo l’obbligo di atto notarile.
Inoltre, gli atti di cessione dei crediti, nonché le operazioni di ridefinizione richieste dalla PA debitrice, sono
esentati da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta salva l’imposta sul valore aggiunto.
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Allegato alla news
(CARTA INTESTATA AZIENDA)
AL SIGNOR SEGRETARIO COMUNALE
AL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
AL COLLEGIO DEI REVISORI
e p.c.
ALLA CONFINDUSTRIA CENTRO SICILIA
nota inviata a mezzo pec ^^^^^^^^^^^^
OGGETTO: Debiti verso la scrivente alla data del 31 dicembre 2013 ex D.L. 35/2013 e successive modifiche
Codesto Comune, come è noto, è debitore verso la scrivente per una somma pari a €^^^^^^^^^^^^, oltre
IVA ed interessi legali ex D.L. 231/2002 e s.m.i., come da elenco delle sotto elencate fatture
Fattura n.
del ****** 20**
Imponibile
IVA
Totale
Dalla verifica on-line, in pari data eseguita, presso la Piattaforma risulta che la comunicazione che il
preposto Delegato di Codesto Comune ha effettuato e, quindi, la correlata certificazione risulta incompleta.
Infatti, come stabilito dall’articolo 27 del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014,
“La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già
rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma
elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della
data prevista per il pagamento».
Si rappresenta a questo scopo che, come chiarito dalla Circolare n. 21/2014 della Ragioneria Generale dello
Stato, la prevista data di pagamento non potrà essere successiva ai 12 mesi.
Il Signor Segretario Generale, il Dirigente di Ragioneria ed il Collegio dei Revisori cui la presente è diretta
vogliano prendere atto che appare urgente, anche a tutela dell’Ente, che Loro tramite venga valutato di
sollecitare il competente Dirigente/Funzionario Delegato a comunicare i dati relativi ai debiti maturati al 31
dicembre 2013 alla detta Piattaforma, affinché l’obbligo di legge venga adempiuto.
Si attira l'attenzione che la presente sollecitazione è finalizzata a consentire alla scrivente di tentare di
valutare l'applicazione delle disposizioni introdotte con il Decreto del MEF del 27-06-2014.
Certi della fattiva collaborazione, si rimane in attesa di cortese urgente cenno di riscontro.
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5.6. Circolare n. 15 del 31 luglio 2014: “Pagamento debiti PA - misure di contrasto alla
formazione di nuovi debiti e monitoraggio”
Premessa
In data 24 giugno 2014 è entrata in vigore la Legge n. 89/2014 (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014) di
conversione del decreto legge del 24 aprile 2014 n. 66 (di seguito: “DL 66”) recante “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”.
Il decreto in questione introduce importanti misure per favorire lo smobilizzo dei debiti accumulati dalla
Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri fornitori, in linea di continuità con il processo di riforma
avviato dal legislatore con il decreto n. 35/2013 (DL Pagamento debiti PA).
Tra le principali novità, il DL 66 prevede, infatti, misure per contrastare la formazione di ulteriori debiti e
per l’attuazione di un costante monitoraggio dei pagamenti effettuati dalle PA, rifinanzia e rafforza il
meccanismo del DL n. 35/2013, amplia le forme di compensazione tra crediti certificati verso la PA e debiti
fiscali derivanti da contenzioso e debiti contributivi e, infine, introduce disposizioni per agevolare la
cessione dei crediti certificati alle banche e agli istituti finanziari.
1. Misure per favorire la cessione dei crediti certificati al sistema finanziario - Aggiornamenti
In relazione alle misure per favorire la cessione dei crediti certificati agli istituti finanziari, già oggetto di un
nostro commento con la circolare n. 14 dell’11 luglio 2014 (cui si rinvia per approfondimenti), si informa
che il DL n. 91/2014 (c.d. “DL Competitività”) attualmente in fase di conversione in legge, apporta alcune
modifiche alla disciplina delineata dal DL 66.
In particolare, viene prorogato dal 23 agosto al 31 agosto 2014, il termine entro il quale le imprese
possono chiedere la certificazione dei crediti di parte corrente verso la PA, beneficiando della garanzia dello
Stato in caso di cessione dei crediti al sistema finanziario.
Si segnala inoltre che il MEF, facendo seguito agli impegni assunti nel Protocollo per lo smaltimento dei
debiti pregressi, sottoscritto il 21 luglio scorso con Confindustria, CDP e ABI, ha pubblicato un apposito
Vademecum contenente informazioni in merito alla certificazione dei crediti.
Nell’ambito del Vademecum, il MEF chiarisce, come richiesto da Confindustria, che il divieto del rilascio
della certificazione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazional si applica solo agli enti delle Regioni
sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari aventi ancora in atto operazioni ricognitive del debito
(casistica limitata a Campania e Calabria).
Nella guida viene anche specificato che è attivo un apposito servizio di assistenza. Ulteriori istruzioni per la
presentazione dell’istanza di certificazione vengono fornite dal video-guida disponibile sulla Piattaforma del
MEF.
Si illustrano di seguito le ulteriori disposizioni introdotte dal Dl 66, integrate con i chiarimenti e le
indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
(RGS) con la circolare n. 21 del 25 giugno 2014.
2. Rifinanziamento e rafforzamento del meccanismo del DL 35/2013
Come noto, con il Dl 35/2013 si è dato avvio al processo di riforma del sistema di pagamento dei debiti
della PA, prevedendo lo stanziamento di 40 miliardi di euro per il biennio 2013-14, pari a quasi 2,5 punti
percentuali di PIL.
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In aggiunta a tale previsione, con successivo decreto legge n. 102/2013 è stato incrementato di 7,2 miliardi
il fondo per i pagamenti previsti per il 2013, senza ridurre quelli attesi per il 2014.
A tali risorse il DL 66 in esame ha aggiunto ulteriori 9,3 miliardi di euro da destinare al pagamento dei debiti
commerciali della PA.
Quanto alle modalità per accelerare il pagamento dei debiti pregressi delle PA, nei mesi scorsi tramite il
Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state disposte:

anticipazioni di risorse finanziarie, direttamente dal Tesoro ovvero attraverso la CDP;

spazi di disponibilità finanziaria sul patto di stabilità interno;

deroghe al patto di stabilità interno per specifiche categorie di spese per investimento.
In relazione al rafforzamento del sistema di finanziamenti appena descritto, il DL 66 prevede:
 l’estensione del meccanismo del DL 35/2013 ai debiti maturati fino al 31 dicembre 2013;
 il rifinanziamento per 6 miliardi del Fondo per le anticipazioni di liquidità così ripartiti tramite
decreto del MEF: 3 miliardi agli enti locali; 2,2 miliardi alle Regioni per il pagamento di debiti diversi
da quelli sanitari; 800 milioni alle Regioni per il pagamento di debiti sanitari;
 l’incremento per l’anno 2014 di 2 miliardi di euro del Fondo sopra richiamato al fine di erogare
anticipazioni alle PA per l’estinzione dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 2013 nei
confronti delle società partecipate. Il decreto MEF del 23 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. del 12
luglio 2014) ha fissato i criteri, i tempi e le modalità di concessione agli enti locali di tali risorse. Le
società partecipate che riceveranno i pagamenti da parte delle PA dovranno utilizzare le risorse così
ottenute prioritariamente per il pagamento dei debiti verso i fornitori e dovranno comunicare agli
enti pubblici interessati gli avvenuti pagamenti unitamente alle informazioni riguardanti i debiti
ancora in essere;
 anticipazioni di liquidità fino a un importo massimo di 300 milioni di euro per il pagamento dei
debiti dei Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario, recuperando a tal fine le risorse
messe a disposizione dal DL 35/2013 e dal DL 102/2013 e non utilizzate;
 lo stanziamento di 300 milioni per l’anno 2014 finalizzati allo smaltimento dei debiti dei Ministeri, il
cui pagamento non comporti effetti peggiorativi sul deficit, e di 250 milioni per il pagamento dei
debiti del Ministero dell’Interno maturati alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle ASL;
 la previsione di interventi volti a indurre le Regioni aventi debiti sanitari scaduti a utilizzare le
anticipazioni di liquidità previste dal DL 35/2013. A tal fine sono stanziati 770 milioni di euro.
Nonostante le richieste da parte di Confindustria di predisporre misure di intervento per i debiti di parte
capitale, il DL 66 non ha tuttavia contemplato misure in tal senso.
3. Misure per contrastare il formarsi dei ritardi di pagamento e per il monitoraggio dei nuovi debiti delle
PA
Al fine di evitare il ripresentarsi delle condizioni che hanno reso necessarie misure urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti delle PA, il DL 66 contiene specifiche disposizioni per prevenire il formarsi di nuovi ritardi
di pagamento. In particolare, il DL prevede:
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 la concessione di maggiori spazi sul Patto di Stabilità per gli enti che rispettino i nuovi termini di
pagamento previsti dal d.lgs. 231/2002, come modificato a seguito del recepimento della direttiva
Late Payments;
 il blocco delle assunzioni per le PA, esclusi gli enti del SSN, che registrino tempi medi di pagamento
superiori di 90 giorni nel 2014 e di 60 a partire dal 2015 rispetto a quelli previsti dalla direttiva Late
Payments;
 l’obbligo per le PA, a partire dal 1° luglio 2014, di istituire il registro unico delle fatture che dovrà
contenere, oltre al nome del creditore e al codice fiscale, anche informazioni relative al Codice
Identificativo di Gara (CIG) e al Codice Unico di Progetto (CUP).
Inoltre, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di
debito, il Dl 66 introduce una serie di disposizioni per consentire il monitoraggio permanente dei debiti
delle pubbliche amministrazioni.
Le informazioni sul monitoraggio e sullo stato di attuazione del DL 35/2013 sono periodicamente pubblicate
in un’apposita sezione del sito web del MEF, attivata grazie anche al forte impulso esercitato da
Confindustria, dalla quale è possibile scaricare le tabelle con i dati di sintesi, il rapporto completo sullo stato
di avanzamento dei pagamenti e, dalla sezione “Comuni e province”, i file con il dettaglio delle risorse
messe a disposizione degli enti locali.
Dall’ultimo aggiornamento, relativo alla data del 21 luglio 2014, emerge che sono stati pagati debiti nei
confronti dei creditori per 26,1 miliardi di euro.
Rafforzando il meccanismo di monitoraggio introdotto dal DL 35/2013, l’art. 27 del DL 66 in esame
introduce significative novità riguardanti le modalità di utilizzo e il ruolo della piattaforma per la
certificazione dei crediti, prevedendo la creazione di nuovi moduli applicativi che permetteranno di
tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa
fattura a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico. Sul punto, si ricorda che la
fatturazione elettronica è obbligatoria dal 6 giugno 2014 nei confronti dei Ministeri, delle agenzie fiscali e
degli enti previdenziali, ai sensi del DL n. 55/2013 (v. anche infra par. 5) .
Nel dettaglio, il DL 66 dispone la possibilità per i fornitori di caricare sulla piattaforma elettronica MEF i dati
riferiti a fatture per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, emesse nei confronti
delle PA a partire dal 1° gennaio 2014. Il formato dei dati e le modalità di trasmissione delle fatture alla
piattaforma coincidono con quelli prescritti per il processo di fatturazione elettronica. I dati devono fornire
le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara
(CIG), se previsto.
Sebbene tale immissione non costituisca un obbligo per i fornitori, essa può comunque rappresentare un
vantaggio, consistente nella possibilità di poter verificare il puntuale adempimento delle successive fasi del
processo da parte delle PA destinatarie, fino al pagamento. Inoltre ciò consentirebbe il rilevamento sulla
piattaforma MEF in tempo reale del debito fin dalla sua origine.
Sulla base di tali dati comunicati dai creditori, le PA sono tenute a loro volta a comunicare, tramite la stessa
piattaforma, le informazioni relative alla ricezione delle singole fatture e alla registrazione delle stesse sui
rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (tale processo
riguarda le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014).
Una novità di rilievo introdotta dal DL 66 è rappresentata dalla nuova funzionalità della piattaforma del
MEF relativa all’acquisizione automatica dal sistema di interscambio (sistema gestore delle fatture
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elettroniche) delle informazioni relative alle fatture emesse in formato elettronico. La piena attuazione del
processo di fatturazione elettronica, che sarà realizzata con l’estensione dell’obbligo a tutte le
amministrazioni pubbliche con decorrenza dal 31 marzo 2015, renderà completamente automatizzate le
fasi - sopra descritte - riguardanti gli adempimenti della comunicazione nella piattaforma del MEF. A tal
fine, è necessario che ciascuna pubblica amministrazione provveda ad indicare l’esatta corrispondenza tra
gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l’anagrafica pubblicata sull’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Il Dl 66 prevede inoltre l’obbligo per la PA di comunicare, a decorrere dal 1° luglio 2014, mediante la
piattaforma elettronica MEF, entro il 15 di ciascun mese, le informazioni relative ai debiti non estinti certi,
liquidi ed esigibili, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia
stato disposto il pagamento. La circolare della RGS chiarisce sul punto che la prima scadenza di tale
adempimento deve intendersi il 15 agosto 2014.
La PA è poi tenuta a comunicare l’avvenuto pagamento dei debiti al fine di evitare che un credito già pagato
possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo
attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.
Il mancato rispetto da parte delle PA degli obblighi di comunicazione di cui sopra è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta le
responsabilità dirigenziali e disciplinari previste dagli articoli 21 e 55 del d.lgs. 165/2001 (in particolare,
mancato rinnovo o revoca incarico).
Si ricorda infine che, in sede di certificazione dei debiti, la Pubblica Amministrazione è obbligata a rilasciare
anche la data di pagamento e, in caso di comunicazione incompleta, ad effettuare una comunicazione
integrativa mediante la piattaforma elettronica MEF indicando una data che non potrà essere successiva ai
12 mesi dal momento dell’apposizione della stessa. Al riguardo, si rinvia alla nostra circolare n. 14 del 11
luglio scorso, alla quale è allegato un modello di lettera che le imprese possono utilizzare per chiedere
all’ente debitore l’apposizione della data di pagamento.
4. Compensazione tra crediti certificati verso la PA e debiti fiscali derivanti da contenzioso e debiti
contributivi
Un’ulteriore misura introdotta dal DL 66/2014 riguarda i termini per la compensabilità di crediti
commerciali con i debiti tributari. Il decreto modifica infatti l’art. 28 del DPR n. 602/1973 relativo alla
compensazione tra crediti commerciali certificati nei confronti della PA e debiti fiscali dovuti in base ad
istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflattivi del contenzioso.
In particolare, viene introdotta la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti certificati verso le PA a
prescindere dal periodo di maturazione (in precedenza erano utilizzabili solo i crediti commerciali maturati
fino al 31 dicembre 2012) e le cartelle esattoriali notificate fino al 30 settembre 2013 (non più fino al 31
dicembre 2012).
Non sono invece state inserite variazioni in relazione all’auspicato allentamento del Patto si Stabilità
Interno per il 2014, che avrebbe consentito il pagamento di debiti di parte capitale, in particolare quelli
derivanti dalle spese cofinanziate con fondi strutturali europei.
5. Fatturazione elettronica
Oltre alle importanti implicazioni in tema di fatturazione elettronica derivanti dalle disposizioni che
introducono nuove funzionalità della piattaforma del MEF per la certificazione dei crediti, illustrate nel
precedente par. 3, il DL 66 introduce alcune modifiche alla normativa delineata con DL n. 55/2013.
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Una prima novità concerne l’anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché al 6 giugno 2015) della decorrenza
dell’obbligo per i fornitori di emettere fatture esclusivamente in formato elettronico nei confronti di tutte
le amministrazioni pubbliche.
Inoltre, la norma dispone l'obbligo per i fornitori di inserire nelle fatture elettroniche, già a partire dal 6
giugno scorso, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) - se previsti dalla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici (art. 3, legge 136/2010) - pena
il mancato pagamento da parte delle PA delle somme dovute (con le eccezioni di cui alla tabella 1 allegata
al DL e ai casi indicati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella
Determina 4/2011).
Al fine di superare criticità sul piano operativo, dovute in particolare al rischio della mancata comunicazione
da parte delle PA dei codici CIG e/o CUP ai fornitori, con conseguente impossibilità per questi ultimi di
adempiere correttamente alle nuove modalità di fatturazione, anche a seguito di un intervento di
Confindustria, in fase di conversione in legge del decreto 66 è stato introdotto l’obbligo, a carico delle PA, di
inserire tali codici direttamente nei contratti con i fornitori. In assenza di una disciplina transitoria, risulta
tuttavia dubbio se tale obbligo possa riguardare anche i contratti in essere.
5.7. Circolare n. 18 del 19 settembre 2014: “Pagamento debiti PA. Prorogato il termine per
l’istanza di certificazione del credito”
Facendo seguito alla nostra precedente circolare n. 14 dell’11 luglio 2014, cui si rimanda per opportuni
approfondimenti, si informa che sono in vigore alcune novità in tema di certificazione dei crediti certi,
liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2013, vantati dai fornitori nei confronti della PA.
La legge n. 116 dell’11 agosto 2014 (G.U. 20-08-2014, n. 192) di conversione del DL n. 91/2014 (c.d. Decreto
Competitività) ha infatti prorogato al 31 ottobre 2014 il termine entro cui le imprese possono effettuare
istanza di certificazione dei suddetti crediti, al fine di ottenere la garanzia dello Stato sulle operazioni di
cessione degli stessi al sistema finanziario.
Il 31 ottobre prossimo rappresenta dunque il limite temporale entro cui i fornitori, che intendano cedere i
propri crediti alle banche o ad altri intermediari finanziari beneficiando della garanzia dello Stato, devono
effettuare istanza di certificazione tramite piattaforma MEF.
Per agevolare il compimento di tale operazione si allega alla presente il vademecum predisposto dal MEF,
contenente le istruzioni operative per effettuare istanza di certificazione tramite la piattaforma dedicata.
Inoltre, al fine di favorire la valutazione per le imprese associate dell’opportunità di ricorrere al
meccanismo di cessione dei crediti assistiti da garanzia dello Stato ovvero di attendere la data di
pagamento da parte della PA, si allega il modello di lettera che ciascuna impresa potrà utilizzare per
sollecitare le amministrazioni debitrici a comunicare alla piattaforma MEF i dati relativi ai debiti maturati al
31 dicembre 2013 o a inserire la data di pagamento (se non indicata contestualmente al rilascio della
certificazione).
Per qualsiasi ulteriore chiarimento al riguardo è possibile contattare gli Uffici dell’Associazione.
Si ricorda, inoltre, che la misura delineata dal Governo consente, in caso di cessione, di ottenere
dall’istituto finanziario cessionario la somma spettante al netto del tasso di sconto, fissato nella misura
massima dell’1,90%, per importi fino a 50.000 euro, e dell’1,60%, per importi superiori a tale soglia.
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L’operazione di cessione è effettuata secondo la modalità “pro soluto”, liberando l’impresa cedente
dall’obbligo di soddisfare l’istituto finanziario in caso di insolvenza della PA ceduta. Le PA potranno
successivamente ridefinire i loro debiti con le banche (5 anni) e in fase successiva con la Cassa Depositi e
Prestiti (15 anni).
A tale proposito, si segnala che lo scorso 5 agosto è stata firmata tra CDP e ABI la convenzione propedeutica
all’attivazione del “Plafond Debiti PA”, dotato di 10 miliardi di euro e costituito al fine di accelerare i
pagamenti di parte corrente della PA. Le risorse del plafond consentiranno alla CDP di acquisire dagli
intermediari finanziari i crediti di parte corrente verso le PA, ceduti loro dalle imprese, ridefinendo in favore
della stessa PA termini e condizioni di pagamento.
5.8. News del 30 settembre 2014: “Pagamento debiti PA - aggiornamento dati MEF”
Vi segnaliamo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato i dati relativi al pagamento dei
debiti PA, aggiornati al 23 settembre 2014, e i dati relativi alle istanze di certificazione dei debiti PA,
aggiornati al 22 settembre.
Da tale monitoraggio risultano pagati ai creditori 31,3 miliardi. Le risorse erogate alle PA debitrici affinché
estinguano i propri debiti sono invece pari a 38,4 miliardi dei complessivi 56,8 miliardi stanziati con i diversi
provvedimenti normativi (DL 35/2013, DL 102/2013 e DL 66/2014).
In particolare, rispetto alla precedente rilevazione del 21 luglio 2014, si registra un incremento di 5,2
miliardi nell’ammontare dei pagamenti alle imprese (+20%) e di 8,3 miliardi nell’ammontare delle risorse
erogate alle PA (+27%).
5.9. Circolare n. 23 del 20 ottobre 2014: “Crediti verso la PA. Stabilite le modalità di
compensazione con le cartelle esattoriali nell’anno 2014”
Dal 10 ottobre 2014 sono in vigore le nuove disposizioni in merito alla compensabilità delle cartelle
esattoriali con i crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, in
attuazione dell'art. 12, comma 7-bis del c.d. decreto “Destinazione Italia” (D.L. n. 145/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 9/2014, pubblicata in G.U. n. 43 del 21-02-2014).
La misura si inserisce nell’ambito degli interventi finalizzati allo sblocco del pagamento dei debiti della P.A.
verso i propri fornitori, su cui si rinvia per approfondimenti alle nostre precedenti comunicazioni (v. circolari
n. 14 dell’11 luglio 2014 e n. 15 del 31 luglio 2014).
Con decreto del 24 settembre 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico (di seguito, rispettivamente, “MEF” e “MiSE”), pubblicato in G.U. n. 236 del 10
ottobre 2014, sono state infatti disciplinate le modalità di compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle
esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per
somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A.
Ai sensi del citato decreto ministeriale le imprese e i professionisti creditori possono quindi effettuare, a
richiesta, la compensazione dei suddetti crediti vantati nei confronti della P.A. con le somme iscritte a
ruolo notificate entro il 31 marzo 2014, qualora tale importo sia inferiore o pari al credito vantato, ai sensi
dell’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973. E' stato, infatti, prorogato al 31 marzo 2014 il limite temporale
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riferito alla data di notifica delle cartelle esattoriali compensabili, che il D.L. n. 66/2014 aveva
precedentemente fissato al 30 settembre 2013.
Per ottenere la compensazione totale o parziale delle somme iscritte a ruolo è necessario che i crediti delle
imprese siano oggetto di certificazione secondo le modalità stabilite dal MEF (si vedano i decreti 22 maggio
2012 e 25 giugno 2012).
Come noto, il processo di certificazione è gestito in modalità elettronica tramite apposita piattaforma
predisposta dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato, di cui all’art. 7 del D.L. n. 35/2013. Per agevolare la
fase di registrazione del creditore sulla piattaforma e la presentazione dell’istanza di certificazione si
rimanda alla consultazione del vademecum e della video-guida predisposti dal MEF.
Si ricorda inoltre che entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza la P.A. è obbligata a rilasciare la
certificazione e, in caso di rifiuto, a fornire motivazioni puntuali, pena l’impossibilità di procedere ad
assunzioni di personale o di ricorrere all’indebitamento fino al permanere dell’inadempimento, oltre alla
responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti inottemperanti.
Di fronte ai ritardi o alle omissioni della P.A. è in ogni caso prevista la possibilità per il creditore di chiedere
all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la piattaforma, la
nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al
rilascio della suddetta certificazione al posto dell'Amministrazione inadempiente.
Sul piano operativo, il decreto ministeriale in commento dispone che la compensazione venga effettuata
secondo le modalità previste dal MEF con i decreti del 25 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012 (pubblicati,
rispettivamente, in G.U. n. 152 del 2 luglio 2012 e in G.U. n. 259 del 6 novembre 2012). Nel dettaglio è
previsto che il creditore, ottenuta la certificazione del credito, presenti all'agente della riscossione
competente la copia cartacea della stessa con i relativi codici, che saranno utilizzati dall’agente della
riscossione per verificare, tramite la piattaforma, lo stato e la disponibilità del credito certificato.
In caso di esito positivo della verifica, l’agente della riscossione registra in piattaforma l’avvenuta
operazione di compensazione sul credito certificato e automaticamente il sistema invia le notifiche in
formato elettronico a tutti gli attori interessati.
Si precisa infine che, ai sensi dei decreti ministeriali da ultimo richiamati, il credito certificato può essere
compensato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e
previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, altre
entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, sulla base di cartelle esattoriali notificate entro
il termine - così prorogato - del 31 marzo 2014. La compensabilità si estende a oneri accessori, aggi, spese e
altre imposte la cui riscossione sia affidata all’agente della riscossione.
5.10. Circolare n. 27 del 19 novembre2014: “Fatturazione elettronica verso la PA. Nuovo servizio
Agid - Unioncamere per le PMI”
Si informa che il Sistema Camerale, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Unioncamere, ha attivato un nuovo servizio base di fatturazione elettronica,
espressamente dedicato alle piccole e medie imprese iscritte alle Camere di commercio che hanno rapporti
di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.
Come noto, dal 6 giugno 2014 è in vigore un nuovo sistema di fatturazione, introdotto dalla legge
finanziaria 2008 e attuato con DM n. 55/2013, che obbliga le PA centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di
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previdenza) a ricevere fatture esclusivamente in formato elettronico. Tale obbligo sarà esteso, dal 31
marzo 2015, anche a tutte le altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali.
In base al nuovo regime, la trasmissione delle fatture dal fornitore alla PA debitrice deve avvenire
esclusivamente in formato elettronico, mediante l’apposita piattaforma di ricezione e inoltro delle fatture,
il Sistema di Interscambio nazionale, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dalla
Società Generale d'Informatica interna al Ministero, Sogei S.p.A..
La piena attuazione del processo di fatturazione elettronica consentirà di attuare un costante monitoraggio
e controllo delle finanze pubbliche, con risvolti positivi in tema di tempi di pagamento dei debiti della
Pubblica Amministrazione nei confronti dei fornitori.
L’iniziativa del sistema camerale si inserisce in tale contesto con l’obiettivo di agevolare l’adeguamento
delle imprese alle nuove regole di fatturazione e favorire la rapida e completa transizione verso l’utilizzo
delle tecnologie digitali, ancora piuttosto contenuta.
In base agli ultimi aggiornamenti resi noti dall’Agenzia dell’Entrate, emerge infatti che, su un totale di circa
670.000 file fattura (fatture o lotti di fatture) ricevuti dal Sistema di Interscambio, dal 6 giugno al 30
settembre 2014, il 24% del totale è stato scartato dal Sistema, prevalentemente per errori formali di
compilazione.
Il nuovo servizio di fatturazione per le PMI, attivo dal 22 ottobre 2014, consente dunque alle imprese di
compilare, trasmettere, monitorare e conservare gratuitamente un numero limitato di fatture elettroniche
emesse dai fornitori della PA nell’arco di un anno.
Per quanto attiene alle modalità operative, le imprese potranno accedere direttamente alla piattaforma
dedicata, mediante la home-page dei siti web delle Camere di Commercio territoriali, senza la necessità di
scaricare alcun software. L’accesso al servizio è tuttavia subordinato all’inserimento, nel dispositivo in uso,
della propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS), strumento introdotto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (C.A.D.) per l’accesso telematico ai servizi della PA. In seguito all’operazione di riconoscimento è
possibile avviare la fase di compilazione del documento contabile, individuare la PA destinataria, apporre la
firma digitale, che garantisce l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto verso la PA destinataria
della fattura, inviare e conservare la fattura inoltrata. Sul punto si precisa che, qualora si fosse sprovvisti di
CNS e di certificati di firma digitale, sarà possibile ottenerli presso la Camera di commercio del proprio
territorio oppure rivolgendosi ad altri Enti o Amministrazioni Pubbliche (per la CNS) o ad operatori di
mercato certificati (per i dispositivi di firma digitale).
Maggiori informazioni riguardo all’accesso al nuovo servizio sono disponibili nel documento di Infocamere
contenente le risposte alle domande più frequenti - FAQ.
Per ulteriori approfondimenti in merito alla disciplina dei profili giuridici e fiscali del nuovo sistema di
fatturazione, nonché alle modalità operative di funzionamento del Sistema di Interscambio, si rinvia al
portale web dell’Agenzia per l’Italia Digitale e alla consultazione dei materiali informativi pubblicati sul sito
di Confindustria Centro Sicilia, nella sezione “Documenti”, area “Fisco, credito e finanza”.
5.11. Circolare n. 28 del 21 novembre2014: “Pagamento debiti PA. Pubblicato il decreto per il
calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti”
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 265 del
14 novembre 2014) sono state definite le modalità che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare per il
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calcolo e la pubblicità dell’ “indicatore di tempestività dei pagamenti” relativi agli acquisti di beni, servizi
e forniture, introdotto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 e successivamente modificato dal D.L. n. 66/2014.
Tale indicatore, che deve essere calcolato annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente,
assolve alla funzione di monitorare i tempi medi di pagamento della PA e rientra nell’ambito dei numerosi
interventi attuati nell’ultimo biennio dal legislatore, anche su sollecitazione di Confindustria, per favorire lo
smobilizzo dei debiti accumulati dalla PA nei confronti dei propri fornitori.
Sul punto, si ricorda che, in base ai dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiornati al 30
ottobre 2014, sono stati pagati ai creditori 32,5 miliardi di euro, pari all’81% delle risorse finanziarie rese
disponibili agli enti debitori (40,1 miliardi).
Come noto, il citato D.L. n. 66, oltre a introdurre numerose disposizioni per contrastare la formazione di
ulteriori debiti e per il monitoraggio degli stessi, oggetto di commento nella nostra circolare n. 15 del 31
luglio 2014, ha rafforzato l’impianto sanzionatorio per le PA in ritardo con il pagamento dei debiti
commerciali scaduti, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 (come modificato dal D.Lgs. n.
192/2012 di recepimento della direttiva Late Payment).
Nel dettaglio, il D.L. 66 ha previsto il blocco delle assunzioni per le PA che registrano tempi medi di
pagamento superiori, rispettivamente, di 90 giorni nel 2014 e di 60 giorni a partire dal 2015, rispetto a
quelli previsti dalla direttiva Late Payment (di norma, 30 giorni).
In particolare, il decreto presidenziale in esame prevede che tali indicatori siano calcolati, per ciascuna
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, come la somma dei giorni effettivi
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura (o richiesta equivalente di pagamento) e la data di
pagamento ai fornitori (compresi i festivi), moltiplicata per l'importo dovuto (inclusi oneri, imposte, tasse e
dazi). Tale valore deve poi essere rapportato agli importi effettivamente pagati dalla PA nel periodo di
riferimento.
Con riguardo al sistema di pubblicità degli indicatori, il decreto dispone che il valore dell’indice annuale
debba essere reso noto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre il valore di
quello trimestrale entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre cui si riferisce. La pubblicazione deve
avvenire sul sito istituzionale della PA nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti
dell'amministrazione" in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo.
Si segnala, infine, che il decreto in oggetto definisce gli schemi e le regole per la pubblicazione dei dati
relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi delle Amministrazioni centrali e locali,
compreso il Sistema Sanitario Nazionale.
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6. ACCESSO AL CREDITO
6.1. Circolare n. 3 del 28 febbraio 2014: “Credito e Finanza. Attivo il nuovo servizio di assistenza
alle imprese sugli strumenti di finanza agevolata dell’IRFIS”
Si informa che, in attuazione del protocollo d’intesa tra IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.
(di seguito: "IRFIS”) e Confindustria Sicilia, sottoscritto a Palermo il 25 novembre 2013, è attivo il servizio di
front-office presso Confindustria Centro Sicilia diretto a fornire assistenza alle piccole e medie imprese
operanti in Sicilia in relazione agli strumenti di finanza agevolata gestiti dall’IRFIS.
Il protocollo risponde, infatti, alla necessità di facilitare l’accesso al credito offerto dall’IRFIS e agli strumenti
di agevolazione finanziaria pubblica attraverso la collaborazione e il supporto delle Associazioni territoriali
di Confindustria.
In virtù dell’intesa, le imprese associate a Confindustria Centro Sicilia potranno pertanto rivolgersi agli uffici
dell’Associazione per acquisire informazioni in merito ai prodotti finanziari disponibili (su cui, v. infra) e
ricevere consulenza e assistenza ai fini di un esame preliminare delle condizioni e dei requisiti necessari per
presentare le relative domande di finanziamento (es. verifica di requisiti di ammissibilità, completezza della
domanda, tempistica, ecc.).
Tali attività di supporto associativo verranno svolte in costante confronto con i referenti dell’IRFIS, fermo
restando che ogni decisione sulla concessione o meno del finanziamento richiesto e sulle relative condizioni
da applicare rimarrà di esclusiva e insindacabile competenza dell’Ente.
Per quanto riguarda le misure gestite da IRFIS, si fornisce di seguito un quadro di sintesi degli strumenti
attualmente disponibili a valere sul Fondo Industria Unico, di cui all'art. 11, comma 56 della Legge
Regionale 9 maggio 2012 n. 26, che disciplina gli aiuti economici da realizzare nel settore industriale,
nonché sul Fondo Commercio per gli aiuti agli investimenti e all’esercizio in favore delle PMI commerciali e
di servizi.
Finanziamenti Fondo Industria Unico
In relazione al settore industriale, si segnalano i seguenti strumenti:
Mutuo industriale a tasso agevolato
Modalità dell’aiuto: finanziamento a tasso agevolato (pari al 40% del tasso di riferimento europeo) con
fondi regionali fino al 75% della spesa per investimenti. Si precisa inoltre che l'apporto del beneficiario non
può essere inferiore al 25% dell'investimento;
Iniziative ammissibili: apertura di nuovi impianti e interventi di ampliamento, ammodernamento e
riconversione aziendale;
Soggetti beneficiari: PMI industriali operanti in Sicilia. Rimangono escluse dal beneficio le imprese
elettriche, petrolchimiche, le raffinerie, i cementifici;
Durata del finanziamento: 15 anni per l’apertura di nuovi impianti e 10 anni per le operazioni di
ampliamento.
Agevolazioni alle commesse
Modalità dell’aiuto : finanziamenti fino al 50% dell’ammontare del contratto e in ogni caso entro un
importo massimo di € 1.291.142,00;
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Iniziative ammissibili spese per la realizzazione della commessa. Sono escluse dall'agevolazione le forniture
e lavorazioni che rientrino nel normale ciclo produttivo aziendale, volte al riassortimento del magazzino
prodotti finiti. Sono altresì escluse la produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti alle esportazioni e gli
aiuti all'acquisto di veicoli per il trasporto;
Soggetti beneficiari PMI industriali operanti in Sicilia Rimangono escluse dall’agevolazione le forniture
rientranti nel normale ciclo produttivo.
Durata del finanziamento: dai 18 mesi a un massimo di 3 anni.
Prestiti partecipativi
Modalità dell’aiuto: tipologia di prestito finanziabile per l’intero ammontare dell’investimento purché non
superiore al quintuplo del capitale sociale versato ed esistente alla data della domanda e, comunque, entro
l’importo massimo di € 2.500.000,00;
Soggetti beneficiari: PMI costituite in società di capitali aventi capitale minimo pari a 120.000 € e che siano
in vita da almeno 3 anni o, nel caso si tratti di start up, con soci detenenti quote partecipative oltre il 50%
del capitale e aventi specifica esperienza nel settore. Rimangono escluse dal beneficio le imprese del
settore immobiliare;
Iniziative ammissibili: programmi di sviluppo dell’azienda tramite investimenti fissi e interventi di
potenziamento della rete commerciale o di efficientamento organizzativo-gestionale dell’azienda;
Durata dell’aiuto: durata massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di utilizzo e
preammortamento non superiore ad un anno.
Agevolazioni agli investimenti di partenariato pubblico-privato
Modalità dell’aiuto: Il finanziamento può essere concesso direttamente sulle specifiche disponibilità del
Fondo Unico Industria nel limite massimo del 75% dell’investimento ammissibile e per un importo non
superiore a € 2.000.000,00 oppure indirettamente tramite un contributo in conto interessi su operazioni di
finanziamento ordinario con gli Enti creditizi operanti in Sicilia;
Iniziative ammissibili: attività volte alla realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di infrastrutture e di
opere di pubblica utilità, purché tali opere siano state iniziate non prima di due anni dalla data di
presentazione della domanda di finanziamento;
Soggetti beneficiari: PMI con sede legale ed operativa in Sicilia aggiudicatarie di appalto in concessione, per
la realizzazione e successiva gestione di opere pubbliche, e/o infrastrutture di pubblica utilità, nel territorio
della Regione Siciliana, nei settori: produttivo, commerciale, artigianale, turistico-alberghiero, della
lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, della mobilità, dei porti turistici, dello sport e del tempo
libero, della sanità, dei servizi sociali, dell'istruzione, dell'educazione, della formazione, della valorizzazione:
della cultura, delle tradizioni, dei beni archeologici, storici, artistici e monumentali;
Durata dell’aiuto durata massima di quindici anni, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento
non superiore al tempo necessario alla realizzazione dell'opera sino al collaudo, comunque non superiore
ad anni quattro.
Finanziamenti Fondo Regionale per il Commercio
In relazione al settore commerciale e dei servizi sono disponibili i seguenti aiuti agli investimenti e
all'esercizio:
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Aiuti all’investimento
Iniziative ammissibili:
 acquisto, costruzione, trasformazione di locali adibiti o da adibire all’attività commerciale;
 acquisto attrezzature e rinnovo arredi per l’esercizio dell’attività commerciale;
 certificazione di qualità, tutela ambientale e innovazione tecnologica, acquisto di programmi gestionali
per l’informatizzazione e gli oneri derivanti dai contratti di franchising nella misura del 25%
dell’investimento;
Modalità dell’aiuto: finanziamenti fino al 75% della spesa realizzata ma comunque entro l’importo
massimo di 500.000 euro per le operazioni di cui al primo punto, e 200.000 euro nei restanti casi. Il tasso di
interesse a carico dei beneficiari è pari al 40% del tasso di riferimento europeo;
Soggetti beneficiari: PMI aventi un numero di dipendenti inferiore a 250 che presentino o un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
Durata dell’aiuto: la durata massima di 15 anni compresi 2 anni di preammortamento.
Credito di avviamento e di esercizio
Modalità dell’aiuto: contributo in conto interessi su operazioni di finanziamento ordinario con gli Enti
creditizi operanti in Sicilia. Il contributo in questione è pari al 60% del tasso applicato alle operazioni di
credito. L’importo finanziabile varia da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 200.000,00;
Iniziative ammissibili: acquisto di beni non duraturi e necessari all’esercizio dell’attività nonché ai
pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti;
Soggetti beneficiari: PMI aventi un numero di dipendenti inferiore a 250 che presentino o un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
Durata dell’aiuto: l’apertura di credito deve avvenire entro 6 mesi dalla sua concessione. Le somme
effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi.
Per ulteriori informazioni su condizioni, limiti, durata e modalità di accesso ai finanziamenti agevolati gestiti
dall’IRFIS Vi invitiamo a prendere visione delle schede informative pubblicate sul sito internet www.irfis.it e
a contattare il front-office di Confindustria Centro Sicilia.
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6.2. Comunicato del 9 maggio 2014: “Turco: crisi economica e difficoltà di accesso al credito.
Banche applichino rating legalità per sostenere imprese”
“In un periodo di forte e prolungata crisi economica e in una terra già oppressa dai condizionamenti della
criminalità mafiosa, non possiamo permettere che le imprese subiscano comportamenti scorretti anche da
parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche. Non onorare i debiti pregressi, ritardarne all’infinito il
pagamento o non concedere credito, pur quando ne sussistono le condizioni, sono troppo spesso causa
della morte dell'attività imprenditoriale”. Lo dichiara Carmelo Turco, presidente di Confindustria Centro
Sicilia, che ribadisce l'intenzione di dare piena attuazione nei territori della Sicilia centrale e meridionale
all’iniziativa epocale promossa dalla Confindustria regionale a sostegno delle aziende che subiscono
condotte palesemente lesive ad opera degli istituti di credito.
“Non vogliamo certo dichiarare guerra alle banche, che dovrebbero svolgere un ruolo di sostegno
fondamentale per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e che da sempre sono nostri partner. Anzi, si
tratta - prosegue - di una presa di posizione volta in primo luogo a riportare su livelli di correttezza e
trasparenza il rapporto di collaborazione tra mondo imprenditoriale e sistema finanziario, mettendo al
bando tutte quelle situazioni in cui l’eccesso di discrezionalità si trasforma in pratiche commerciali scorrette
e ingiustamente pregiudizievoli per l’impresa. In questi casi, la nostra Associazione sarà al fianco delle
imprese, anche grazie al Desk istituito nell’ambito del PON Sicurezza, fornendo loro assistenza - aggiunge per attivare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge, tra i quali l’innovativo meccanismo del
rating di legalità. A quest’ultimo riguardo, auspichiamo un approccio costruttivo da parte delle banche in
fase di attuazione e siamo disponibili a collaborare per rendere realmente efficace lo strumento, ciascuno
nel rispetto del proprio ruolo e degli interessi rappresentati”.
La svolta innovativa della Confindustria siciliana sul tema dei rapporti banche-imprese si pone in linea di
continuità con la rivoluzione culturale partita proprio dal centro Sicilia a difesa dei valori dell’etica e della
legalità nell’attività d’impresa, con l’obiettivo di accrescere la qualificazione e la competitività delle aziende
locali che hanno un mercato e un valido know how, ma che spesso soffrono ingiustificate crisi di liquidità.
6.3. Comunicato del 3 giugno 2014: “Anatocismo bancario: venerdì seminario ad Agrigento”
“Anatocismo bancario: prevenire una pratica scorretta per un nuovo dialogo tra banche e imprese” è il
tema del seminario organizzato da Confindustria Centro Sicilia, nell'ambito del Progetto PON Sicurezza
“Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”, che si terrà ad Agrigento venerdì 6 giugno a partire dalle 9:30
presso la sede dell'Associazione in via Artemide 3.
L'incontro pone al centro del dibattito l'istituto dell'anatocismo, di recente oggetto di modifiche legislative
dirette ad accrescere la prevenzione dei fenomeni illeciti nei rapporti tra banche e imprese e la trasparenza
e i presidi a favore di queste ultime.
E' un tema di strettissima attualità e di grande interesse per gli operatori. Le novità introdotte dalla legge di
stabilità 2014 al Testo Unico Bancario mirano, infatti, a rafforzare la previsione che stabilisce il divieto che
gli interessi bancari, una volta capitalizzati, possano produrre ulteriori interessi, ponendo così un freno
all'istituto dell'anatocismo bancario.
In programma, a partire dalle 9:30, gli interventi di Federico Ferro-Luzzi e Claudio Colombo, rispettivamente
professore ordinario di Diritto privato e professore straordinario di Diritto privato all'università di Sassari,
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entrambi componenti dell'ABF (Arbitro Bancario e Finanziario), il nuovo strumento di risoluzione
stragiudiziale in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Il professore Colombo incentrerà il suo intervento sul tema “quindici anni di anatocismo bancario tra
ripensamenti giurisprudenziali e interventi del legislatore”, mentre il professore Ferro-Luzzi illustrerà le
"criticità ed opportunità della nuova disciplina dell'anatocismo bancario” di cui all'art. 120 T.U.B.
L'apertura dei lavori, moderati da Salvatore Frequente, è affidata ad Antonio Siracusa di Confindustria
Centro Sicilia.
6.4. Circolare n. 10 del 5 giugno 2014: “Bando ISI INAIL- graduatoria delle imprese ammesse al
contributo e opportunità di finanziamento bancario a copertura degli investimenti”
Vi informiamo che in data 4 giugno 2014 l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito web gli elenchi regionali
relativi agli esiti della richiesta di ammissione delle imprese agli incentivi previsti dal bando ISI INAIL
“incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, ai sensi
dell’art. 11, commi 1, lett. a) e 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro).
L’ammissione delle imprese all’agevolazione, consistente in un contributo in conto capitale pari al 65% delle
spese sostenute per gli interventi, è avvenuta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande,
trasmesse in via telematica dalle imprese il 29 maggio scorso a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 16:30.
All’interno degli elenchi, distinti in base alla tipologia di progetto presentato, le domande ammesse al
finanziamento sono state contrassegnate dalla lettera S.
Gli elenchi che costituiscono la graduatoria per la Regione siciliana, destinataria di un ammontare di risorse
pari a € 23.894.939, sono allegati alla presente circolare.
Al fine di agevolare la realizzazione dei finanziamenti, segnaliamo inoltre che la BCC Agrigentino, associata a
Confindustria Centro Sicilia, ha predisposto una misura finanziaria riservata alle imprese ammesse al
finanziamento per agevolare la realizzazione degli investimenti. Il finanziamento concedibile può coprire in
tutto o in parte l’investimento delle imprese, fino ad un massimo di € 130.000,00, prevede un anno di preammortamento, l’esenzione delle spese di istruttoria e l’esenzione della penale per anticipata estinzione.
Nella scheda-prodotto, pubblicata sul nostro sito web come allegato alla presente circolare, sono precisate
le specifiche del finanziamento proposto dalla BCC Agrigentino, cui è possibile rivolgere richieste di
chiarimento o di informazioni presso i relativi sportelli territoriali o al seguente numero telefonico
0922416807.
6.5. Circolare n. 13 del 1° luglio 2014: “Tassi di interesse ai fini della legge sull'usura - III
trimestre 2014”
Con decreto del 25 giugno 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noti i tassi di interesse
effettivi globali medi (di seguito: “TEGM”), rilevati nel trimestre 1° gennaio 2014 – 31 marzo 2014 e i tassi
soglia, in vigore dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2014, oltre i quali gli interessi sono considerati usurari, ai
sensi della legge sull'usura (legge 108/1996).
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Il decreto in oggetto dispone l’obbligo per le banche, gli intermediari finanziari e ogni altro ente autorizzato
alla erogazione del credito di affiggere la tabella A relativa ai TEGM e ai tassi soglia, di cui al decreto, nella
rispettiva sede e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico in modo facilmente visibile.
I TEGM si riferiscono agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per
operazioni della stessa natura e comprendono commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese
(eccetto imposte e tasse). I TEGM sono rilevati dalla Banca d'Italia, attraverso un’indagine trimestrale che
interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari e rappresentano la base per il
calcolo dei tassi usurari sulle operazioni di finanziamento.
Sul punto si ricorda che, dal 14 maggio 2011, il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è
calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli otto punti percentuali. Tale
metodo di calcolo è stato introdotto dal D.L. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4, legge 108/96, in
base al quale il tasso si determinava aumentando il TEGM del 50 per cento.
In base alle disposizioni della legge n. 24 del 2001 recante disposizioni interpretative in materia di usura, ai
fini della valutazione della usurarietà dei tassi si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono
promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento.
6.6. Circolare n. 19 del 3 ottobre 2014: “Tassi di interesse ai fini della legge sull’usura - IV
trimestre 2014”
Facendo seguito alla nostra circolare n. 13 del 1 luglio 2014 sui tassi di interesse effettivi globali medi (di
seguito: “TEGM”) ai sensi della legge sull'usura (Legge n. 108/96) in vigore per il periodo 1° luglio 2014 - 30
settembre 2014, si informa che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 settembre
2014 (G.U. n. 228 del 1/10/2014) sono stati resi noti i TEGM in vigore per il periodo 1° ottobre 2014 – 31
dicembre 2014 ai fini della legge sull’usura.
Come specificato con la citata circolare n. 13, i TEGM si riferiscono agli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari per categorie omogenee di operazioni (determinate in base alla natura,
all’importo, all’oggetto, alla durata, ai rischi e alle garanzie delle stesse) e comprendono commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, ad esclusione delle imposte e delle tasse. Nei TEGM non sono
inoltre ricompresi gli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento
(mediamente pari a 2,1 punti percentuali).
I TEGM sono rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e rappresentano la base per il calcolo dei tassi
soglia oltre i quali gli interessi applicati sulle operazioni di finanziamento sono considerati usurari e punibili
con reclusione da due a dieci anni e con multa da € 5.000 a € 30.000, ai sensi dell’art. 644 del codice penale.
Il DL n. 70/2011, modificando la precedente disciplina contenuta nell'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96,
ha infatti previsto che il tasso soglia debba essere calcolato, per ciascuna classe omogenea di operazioni,
aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La
differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
I tassi soglia in vigore per l’ultimo trimestre 2014 sono indicati, per classi di importo e per categoria
omogenea di operazioni di finanziamento, all’interno della tabella di cui al decreto MEF.
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Le banche, gli intermediari finanziari e ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono obbligati
ad affiggere tale tabella nella rispettiva sede e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico in
modo facilmente visibile.
La segnalazione dei tassi soglia e delle sanzioni penali individuate dalla legge in caso di riscontro del reato di
usura sulle operazioni di finanziamento assolve alla mission di Confindustria Centro Sicilia di diffondere
informazioni utili per favorire la massima trasparenza nei rapporti tra banche e imprese e per promuovere,
laddove se ne verifichino i presupposti, il contrasto alle pratiche usurarie.
Confindustria Centro Sicilia, in qualità di ente attuatore del Progetto PON “Caltanissetta e Caserta sicure e
moderne”, è infatti impegnata in prima fila nel contrasto ai fenomeni dell’usura e delle estorsioni,
mettendo a disposizione degli imprenditori vittime o potenziali vittime di tali crimini le attività di assistenza
sul piano socio-psicologico, legale, economico-finanziario e organizzativo, fornite dal Desk imprese
appositamente costituito presso la sede associativa.
Il Desk imprese risponde inoltre alla necessità di informare, sensibilizzare e offrire tutti i servizi opportuni
per contribuire alla presa di coscienza che la ribellione a qualsiasi forma di commistione con la criminalità
organizzata rappresenta l’unica strategia possibile per riappropriarsi del proprio futuro e per contribuire
alla ricrescita morale ed economica del nostro territorio.
6.7. Circolare n. 25 dell’11 novembre 2014: “JEREMIE Sicilia: 50 milioni di euro per le micro
imprese siciliane”
Premessa
In seguito a un accordo sottoscritto tra il Fondo europeo per gli investimenti (di seguito: “FEI”), la Regione
Siciliana e UniCredit S.p.A., sono state stanziate risorse, per un ammontare pari a 50 milioni di euro,
finalizzate al sostegno dello sviluppo del tessuto produttivo regionale tramite la concessione di agevolazioni
al credito nei confronti delle imprese siciliane.
UniCredit S.p.A. ha infatti pubblicato sul proprio sito web l’Avviso pubblico relativo alla concessione di
finanziamenti agevolati in favore delle micro imprese attive nella Regione Siciliana, per investimenti in beni
materiali, immateriali, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell’attività aziendale.
Con tale provvedimento, l’istituto bancario in questione ha dato attuazione all’iniziativa comunitaria
sviluppata in collaborazione con il citato FEI, denominata JEREMIE, acronimo di “Joint European Resources
for Micro to Medium Enterprises” (risorse europee congiunte per le micro e medie imprese), avviata in
Sicilia fin dal 2008 con l’obiettivo di utilizzare i fondi strutturali europei per favorire l’accesso delle PMI al
credito bancario, ma di fatto non funzionante.
Le risorse disponibili sono infatti finanziate, in parte, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dalla
Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013 - Obiettivo convergenza, per un
ammontare pari a 22,8 milioni di euro, e, in parte, con fondi propri della banca, per un ammontare pari a
ulteriori 27,9 milioni di euro.
Si riporta, di seguito, un quadro di sintesi relativo alle caratteristiche fondamentali del bando, rinviando alla
consultazione dell’Avviso pubblico per ulteriori approfondimenti.
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Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle suddette agevolazioni le micro imprese, anche in forma di ditte individuali
(comprese le start-up) e i liberi professionisti che, alla data della presentazione della domanda rispettino i
seguenti requisiti:
 sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Siciliana (tale requisito andrà
mantenuto per tutta la durata del finanziamento);
 sono già costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese;
 sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovano in condizioni di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 non si trovano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, così come definita nel,
regolamento (CE) n. 800/2008 (c.d. regolamento GBER);
 operano nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, di tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari
opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale
e territoriale del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 hanno restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 sono in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.Lgs. n. 231/2007;
 non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 non sono state destinatarie, nei sei anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi imputabili
all'impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
 non hanno impedimenti all’accesso alle agevolazioni, ai sensi della normativa antimafia;
 non sosterranno, nell’ambito del programma oggetto del finanziamento, spese non eleggibili ai
sensi della disciplina comunitaria e nazionale sui fondi comunitari (FESR, FSE e fondo di coesione);
 non presentano elementi di criticità nei confronti di qualsiasi altro prestito concesso dalla Banca o
da un'altra istituzione finanziaria.
Casi di esclusione
Non sono comunque ammesse al finanziamento le imprese attive nei seguenti settori:
 produzione e commercio di armi;
 gioco d'azzardo;
 produzione, lavorazione e commercializzazione del tabacco;
 clonazione umana, organismi geneticamente modificati;
 produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n.
104/2000, nei settori elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento della Comunità Europea
e negli ulteriori settori esclusi di cui all'art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 (tale requisito andrà
mantenuto per tutta la durata del finanziamento).
Sono altresì esclusi i finanziamenti destinati alle seguenti attività:
 social housing;
 formazione professionale;
 riallocazione professionale;
 acquisto di beni di consumo o di oggetti casalinghi;
 spese legate a risarcimenti danni.
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Funzionamento dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un mutuo chirografario o ipotecario composto, per il 55% da fondi forniti dalla
Banca e regolati a tasso variabile (Euribor 3 mesi più spread) e per il restante 45% da fondi forniti alla Banca
dal FEI (con rimborso della sola quota capitale).
Modalità di presentazione delle domande
Al fine di accedere ai finanziamenti le imprese interessate dovranno presentare istanza a UniCredit S.p.a.,
presso le dipendenze operative presenti in Sicilia elencate nell’Avviso Pubblico, corredata dalla
documentazione predisposta dall’istituto bancario (in duplice copia).
Tutta la documentazione dovrà essere firmata obbligatoriamente dal legale rappresentante dell’impresa o
suo procuratore delegato con specifica procura che va trattenuta agli atti.
Nel caso l’impresa non sia cliente di UniCredit S.p.a. è prevista l’attivazione di uno specifico link sul sito
internet della banca in base al quale la competente Direzione Network indicherà la Dipendenza a cui
indirizzare la richiesta.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare i riferimenti indicati dall’istituto bancario:
E-mail: [email protected]
Tel. Numero verde: 800 800 488
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7. FINANZIAMENTI AGEVOLATI
7.1. Circolare n. 4 del 10 marzo 2014: “Nuova Sabatini: finanziamenti agevolati per le piccole e
medie imprese”
Si informa che, con decreto del 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministro dell’Economia, è stato attuato l’intervento a favore delle micro, piccole e medie imprese (di
seguito: “Pmi”) ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013). Tale misura agevolativa (c.d.
Nuova Sabatini) dispone lo stanziamento di un plafond di 2,5 miliardi di euro destinati a finanziare
investimenti in beni strumentali o in operazioni di leasing con l’obiettivo di accrescere la competitività del
sistema produttivo del Paese e favorire l’accesso al credito delle Pmi.
La concessione del finanziamento si basa su un meccanismo automatico e di accesso semplificato, reso
operativo attraverso il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico, di Cassa Depositi e Prestiti e
dell’Associazione bancaria italiana (di seguito, rispettivamente: MiSE”, “CDP” e “Abi”) nel rispetto di quanto
definito dal citato decreto attuativo e dalla convenzione dagli stessi stipulata in data 14 febbraio 2014.
Nello specifico, la misura prevede:
1) la costituzione del plafond di risorse presso la CDP, cui le banche convenzionate potranno attingere per
concedere alle Pmi, entro il 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2
milioni di euro per investimenti in beni strumentali o operazioni di leasing;
2) la concessione da parte del MiSE di un contributo in favore delle Pmi, a copertura parziale degli
interessi sui finanziamenti bancari in relazione agli investimenti realizzati. Lo stanziamento complessivo
di bilancio ammonta a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari all’ammontare
degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del
2,75% annuo per cinque anni;
3) l’eventuale concessione di una garanzia fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del
finanziamento a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con priorità di accesso.
La concessione del contributo, erogato nei limiti delle disponibilità, è condizionata all’adozione da parte di
una banca/intermediario finanziario convenzionato di una delibera di finanziamento a seguito della quale il
MiSE procederà alla concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all’impresa.
Si riporta, di seguito, un quadro di sintesi relativo a requisiti e caratteristiche dei soggetti beneficiari e degli
investimenti ammissibili, come da decreto attuativo, nonché alle modalità e ai termini per la presentazione
delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo, come disciplinato dalla circolare
direttoriale 10 febbraio 2014, n. 4567.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le Pmi che alla data di presentazione della domanda:
 abbiano sede operativa in Italia e siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
 siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali;
 non abbiano ricevuto e non abbiano successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti classificati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 non si trovino in condizioni tali da risultare “impresa di difficoltà”, così come definita nel regolamento
GBER.
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Sono comunque escluse dalle agevolazioni le imprese operanti nei settori:
 dell'industria carboniera;
 delle attività finanziarie e assicurative;
 della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Caratteristiche del finanziamento
Il finanziamento deve essere preceduto da una delibera della banca o intermediario finanziario
convenzionato a copertura degli investimenti ammissibili e può arrivare fino al cento per cento degli
investimenti. E’, inoltre, richiesto che il finanziamento soddisfi le seguenti condizioni:
 abbia durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva
del periodo di preammortamento o di prelocazione;
 sia deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche
se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
 sia erogato in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.
Il finanziamento è concesso entro il 31 dicembre 2016.
Investimenti ammissibili
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto o l'acquisizione in leasing finanziario di
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo nonché
di hardware, software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare,
ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Sono escluse le spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.
Gli investimenti ammissibili sono destinati a:
 creazione di una nuova unità produttiva;
 ampliamento di una unità produttiva esistente;
 diversificazione della produzione di uno stabilimento;
 cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo;
 acquisizione, da parte di un investitore indipendente, degli attivi direttamente connessi ad una unità
produttiva precedentemente chiusa o che sarebbe stata chiusa se non fosse stata acquisita.
Gli investimenti devono essere avviati in data successiva a quella della domanda di accesso ai contributi,
ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti, ed entro il periodo di preammortamento (di
durata massima di 12 mesi) dalla data di stipula del finanziamento. Gli investimenti, eccetto le
immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo
dell’impresa per almeno 3 anni.
Sono esclusi dal finanziamento:
 i costi relativi a commesse interne;
 le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
 le spese di funzionamento e quelle relative a imposte, tasse e scorte;
 i costi relativi al contratto di finanziamento;
 i singoli beni sotto i 500 euro (Iva esclusa).
Nel caso di operazioni di leasing finanziario, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni, l'impresa
locataria deve esercitare l'opzione di acquisto dei beni al momento della stipula del contratto di leasing.
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Nel settore dei trasporti sono ammissibili le spese relative all'acquisto dei mezzi di trasporto limitatamente
alle imprese che esercitano attività diverse dal trasporto merci su strada e dal trasporto aereo.
Ulteriori limitazioni sono dettate per il settore della pesca e dell’agricoltura.
In ogni caso, le agevolazioni non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione e per gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Modalità di presentazione e redazione della domanda per la concessione del contributo
Per l’accesso alle agevolazioni finanziarie le imprese interessate dovranno presentare, tramite PEC, alla
banca o all’intermediario finanziario un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta di finanziamento e per
l’accesso al contributo ministeriale, allegando i seguenti documenti al fine di attestare il possesso dei
requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge:
 domanda di agevolazione, redatta secondo il modello unico di domanda sottoscritto, a pena di
invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore;
 la dichiarazione relativa ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti
sottoposti alla verifica, presentata secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente;
 copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il
modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa.
Sulle modalità di compilazione e invio il MiSE precisa che la domanda deve essere presentata:
 in bollo, tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca;
 in formato elettronico utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli
disponibili entro il 10 marzo 2014 alla sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito
internet del Ministero www.mise.gov.it;
 mediante firma digitale a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente tramite PEC agli
indirizzi certificati delle banche/intermediari finanziari convenzionate, il cui elenco sarà pubblicato
sul portale del Ministero e della CDP (www.cassaddpp.it). E’ fatto divieto di presentare in via
contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari
finanziari.
Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili.
L’erogazione del contributo avviene al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa, in
quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.
Per ulteriori informazioni e per accedere alla documentazione relativa alle agevolazioni della “Nuova
Sabatini” (Beni strumentali) si rinvia alla consultazione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico,
dove è possibile scaricare la normativa e gli allegati da presentare contestualmente alla domanda per
l’erogazione del contributo. Sul sito del Ministero sono inoltre disponibili le risposte del Ministero alle
domande più frequenti (c.d. FAQ).
7.2. Circolare n. 6 dell’1 aprile 2014: “Efficienza Energetica: finanziamenti agevolati per le
imprese nelle regioni obiettivo convergenza”
Il bando Efficienza Energetica, emanato con decreto 5 Dicembre 2013 (G.U n. 5 del 6 marzo 2014) dal
Ministero dello Sviluppo Economico, consente alle imprese localizzate nelle Regioni Obiettivo Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) di poter beneficiare di finanziamenti a tasso zero al fine di attuare,
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all’interno della propria unità produttiva, interventi mirati alla realizzazione di un risparmio in energia
primaria.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 100 milioni di euro, a valere sul POI Energie rinnovabili e
risparmio energetico 2007/2013, di cui il 60% riservate alle piccole o medie imprese.
Con decreto del 19 marzo 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese dello stesso Ministero
sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande.
Si riporta, di seguito, un quadro di sintesi relativo alle caratteristiche fondamentali del bando.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda:
 sono regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese in regime di
contabilità ordinaria;
 sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali;
 non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,
della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
 non sono state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di
agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 hanno restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di
recupero;
 non si trovano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, così come definita nel
regolamento GBER.
Casi di esclusione
Non sono ammesse al finanziamento le imprese che:
 rientrano nei seguenti settori di attività della classificazione ATECO 2007:
- A- Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- F- Costruzioni (con l'esclusione delle attività di "Sviluppo di progetti immobiliari");
- H- Trasporto e magazzinaggio (con l'esclusione delle attività di "Magazzinaggio ed attività di
supporto ai trasporti");
- K - Attività finanziarie ed assicurative;
- L - Attività immobiliari;
- T - Attività di famiglie e convivenze;
- U- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
Per ulteriori info si rinvia all’elenco codici attività economiche ammissibili sul sito del MISE.
 appartengono a settori esclusi dalla normativa comunitaria, ovvero: siderurgia, cantieristica navale,
industria carboniera, fibre sintetiche, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 hanno ad oggetto attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri o effettuano
interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di
importazione.
Programmi ammissibili
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Ciascun programma d’investimento deve essere realizzato all’interno di un’unità produttiva localizzata nei
territori delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed avere un valore complessivo al
netto dell’IVA:
 non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila/00)
e
 non superiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).
I programmi d’investimento devono prevedere il cambiamento fondamentale del processo di produzione
svolto all'interno di un’unità produttiva esistente, tale da ottenere un risparmio energetico almeno pari al
10% dei consumi di energia primaria ed avere ad oggetto una o più delle seguenti tipologie di intervento:
 isolamento termico degli edifici adibiti alle attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni,
infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
 razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento,
alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla
riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento
elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi
energetici);
 installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli
di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
 installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione
dell'energia termica ed elettrica all'interno dell’unità produttiva oggetto del programma di
investimento.
Il programma d'investimento proposto deve essere illustrato all'interno di un'apposita relazione tecnica
resa nella forma di perizia giurata a firma di un tecnico qualificato che attesti la capacità del programma di
ottenere il risparmio energetico o, in alternativa, essere rilasciata dai produttori dei macchinari e/o degli
impianti previsti all'interno del piano di investimento.
In caso di opere edili, nella relazione devono essere illustrati i lavori da realizzare, da cui si evinca la
relazione funzionale con gli obiettivi di efficienza energetica perseguiti, con annesso computo metrico
estimativo delle stesse opere.
Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi:
-
costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
-
realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del "contratto chiavi in mano" o della locazione finanziaria.
Spese ammissibili
Sono ammesse ai finanziamenti agevolati le spese relative a:
 opere murarie e assimilate, fino a un massimo del 40% dell’investimento complessivo ammesso
(limite non valido per gli investimenti relativi all’isolamento termico);
 acquisto ed installazione di impianti, macchinari ed attrezzature (nuovi);
 acquisto di prodotti software funzionali al monitoraggio dei consumi energetici (per le grandi
imprese è ammesso solo il 50% della spesa sostenuta);
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 solo per le PMI e nella misura del 10% delle spese totali ammissibili: servizi di consulenza funzionali
alla definizione di diagnosi energetiche e/o alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, al
collaudo degli interventi da realizzare ed ai relativi oneri di sicurezza, nonché alla progettazione ed
implementazione di sistemi di gestione energetica.
Agevolazioni concedibili
È finanziabile il 75% degli investimenti, a tasso zero. Il finanziamento deve essere rimborsato secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti (con scadenza al 31 maggio e al 30 novembre di ogni
anno), in un periodo della durata massima di 10 anni, a far data dal momento del completamento del
programma d’investimento.
Il 25% delle spese ammissibili deve comunque essere apportato dal beneficiario, tramite risorse proprie
ovvero mediante finanziamento esterno non coperto da alcuna agevolazione pubblica.
Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, compresi gli aiuti in “de minimis”,
ad eccezione di quelle concesse con il sistema dei certificati bianchi.
Modalità di accesso
Al fine di accedere alle agevolazioni le imprese sono tenute a presentare la seguente documentazione:
-
domanda di agevolazione riportante anche i dati inerenti alla dimensione dell’impresa;
-
relazione tecnica del programma d’investimento;
-
computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate;
-
documentazione relativa alla disponibilità dell’immobile presente nell’unità produttiva oggetto del
programma d’investimento;
-
piano d'investimento;
-
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati degli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
-
dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale in merito ai dati necessari per la
richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica.
Termini per la presentazione delle domande
La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata, firmate digitalmente, devono essere presentate,
pena l’invalidità, a partire dalle ore 10.00 del 23 aprile 2014, attraverso un’apposita procedura informatica
accessibile dalla sezione “Bando Efficienza Energetica” del sito del Ministero dello Sviluppo.
Le imprese possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a partire dal 15
aprile 2014.
Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazioni per ciascuna unità produttiva.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della scheda informativa e della sezione FAQ
disponibili entrambe sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
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7.3. News del 28 aprile 2014: “Bando regioni convergenza: dal 29 aprile è possibile compilare le
domande”
Dal 29 aprile sarà possibile presentare la domanda per il "Bando efficienza energetica nelle imprese delle
regioni Convergenza". Le imprese devono collegarsi al sistema "AgevolazioniDGIAI", procedere alla
registrazione della propria utenza ed seguire la procedura guidata di compilazione della domanda.
Al fine di dare supporto alle imprese per la presentazione delle domande di agevolazione sono stati attivati
tre diversi helpdesk. Per problemi relativi alla registrazione e/o accesso è possibile contattare il Contact
Center tramite due canali:
canale e-mail all’indirizzo: [email protected];
canale telefonico al numero: 049 2015315 (numero di rete fissa con costi a carico del chiamante come da
proprio contratto telefonico).
Il servizio telefonico di assistenza tecnica alla registrazione delle imprese al sistema è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.
Per richieste di supporto relative all’uso della piattaforma informatica per la presentazione delle domande
di accesso alle agevolazioni (supporto tecnico) è possibile contattare l’indirizzo email
[email protected].
7.4. Comunicazione del 1 luglio 2014: “Piano giovani: pubblicato il bando per i tirocini in
azienda”
Vi segnaliamo che a cura dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale è stato
pubblicato nella GURS n. 6 del 27.6.2014 - serie "Concorsi” - il "Programma Giovani Sicilia – Avviso pubblico
per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, inserimento e reinserimento al lavoro e per la
concessione di contributi destinati all'inserimento lavorativo", che alleghiamo.
L'azione contemplata dall'Avviso verrà gestita dall’Assessorato in collaborazione con Italia Lavoro ed è
destinata a giovani siciliani disoccupati/inoccupati, diplomati o in possesso di qualifica professionale, con lo
scopo di consentire loro di compiere nuove esperienze formative, orientative e curriculari utili
all'inserimento stabile nel mondo del lavoro.
Nello specifico, con tale intervento si intendono avviare 2.000 percorsi di tirocinio a favore di giovani, con
età compresa tra i 26 e i 35 anni non compiuti, residenti in Sicilia da almeno 24 mesi, mediante esperienze
di formazione on the job volte ad incrementare le proprie capacità lavorative e relazionali.
I percorsi di tirocinio avranno una durata di 6 mesi e una borsa di 500 euro lordi mensili per ciascun
tirocinante. Nel caso di tirocini attivati in favore di talune categorie di soggetti (disabili, richiedenti asilo,
titolari di protezione internazionale e umanitaria, soggetti in percorso di protezione sociale) è prevista una
riserva di posti (200 posti), la durata dovrà essere di 12 mesi e la borsa di tirocinio di 750 euro lordi mensili.
Si evidenzia che una parte delle risorse finanziare allocate, per una quota massima fino al 20 % (vale a dire,
fino ad euro 3.850.000,00) è riservata alle imprese in possesso del rating di legalità rilasciato dall’Autorità
Antitrust. Sul punto, si tratta della prima applicazione a livello regionale dello strumento del rating di
legalità da parte delle pubbliche amministrazioni, che mira a premiare in concreto sul piano economico
l’impegno delle imprese che operano a difesa della legalità e dell’eticità dei comportamenti.
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Ai soggetti ospitanti il tirocinio per l’attività di tutoraggio è riconosciuto un contributo di 250 al mese per
ogni tirocinante. Nel caso dell’assunzione di un tirocinante, il contributo è quantificato secondo il seguente
schema:
 6.000 euro per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno (7.000 in
caso di lavoratore: disabile, richiedente asilo, titolare di protezione internazionale e umanitaria, o in
percorso di protezione sociale);
 4.000 euro per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato part-time (4.600 in caso di
lavoratore: disabile, richiedente asilo, titolare di protezione internazionale e umanitaria, o in percorso
di protezione sociale);
 3.000 euro per ogni giovane assunto con contratto a tempo determinato della durata di almeno 24
mesi (3.600 in caso di lavoratore: disabile, richiedente asilo, titolare di protezione internazionale e
umanitaria, o in percorso di protezione sociale);
 4.700 euro per ogni giovane assunto con contratto di apprendistato ex art. 4 del d.lgs. 167/2011.
Le imprese possono già presentare la propria candidatura a ospitare giovani in tirocinio, registrandosi sul
portale www.pianogiovanisicilia.com e compilando l’apposito form con le informazioni relative al tirocinio
offerto.
I tirocini previsti dall’Avviso (6 mesi ovvero 12 mesi per le speciali categorie sopra indicate) dovranno
concludersi entro il 01/12/2015.
L’avviso resterà aperto fino a esaurimento risorse (pari a euro 19.250.000) e, comunque, non oltre il 30
novembre 2014, salvo eventuali proroghe.
Per approfondimenti su requisiti di partecipazione, documentazione e modalità di presentazione delle
domande si rinvia alla consultazione della sezione dedicata al presente Avviso nel sito di Italia Lavoro e del
testo integrale dell’Avviso, pubblicato sul nostro sito internet come allegato alla presente comunicazione.
7.5. News del 24 luglio 2014: “Piccole e micro imprese: dall` INAIL disponibili 30 milioni per la
sicurezza”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 è stato pubblicato il BANDO INAIL per la richiesta dei
finanziamenti relativi alle aziende dei settori edile, agricolo e dell’estrazione e lavorazione dei materiali
lapidei.
L’INAIL mette a disposizione 30 milioni di euro, suddivisi in budget regionali, a favore delle piccole e micro
imprese dei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, per la
realizzazione di progetti di innovazione tecnologica finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando per l’assegnazione delle risorse è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale ed è disponibile sul portale dell’Istituto.
La domanda per l’accesso ai finanziamenti deve essere presentata in modalità telematica, con successiva
conferma tramite Posta elettronica certificata, come specificato nei Bandi regionali/provinciali. A partire dal
3 novembre 2014 fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014 le imprese registrate negli archivi INAIL avranno a
disposizione una procedura informatica che consentirà loro la compilazione della domanda, con le modalità
indicate nel Bando. Per quanto concerne i tempi di realizzazione degli interventi finanziati, tenuto conto
che i progetti previsti non sono di particolare complessità e al fine di velocizzare l’erogazione dei
finanziamenti è previsto un termine di sei mesi (improrogabile) per la loro attuazione.
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Per ulteriori Informazioni è a disposizione il Contact center dell’INAIL (numero verde 803.164, gratuito da
rete fissa) e il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico)
per chi chiama da cellulare.
7.6. Circolare n. 20 del 13 ottobre 2014: “Horizon 2020. Operativo il bando per il finanziamento
di progetti di ricerca e sviluppo in ambiti tecnologici”
Con decreto del 25 luglio 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese (pubblicato nella G.U. n.
179 del 4 agosto 2014) sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per
l’accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico (di seguito: “MiSE”).
L’intervento, introdotto con decreto del 20 giugno 2013 del MiSE, prevede una dotazione finanziaria di 300
milioni di euro da destinare al finanziamento di progetti in ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il
sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese (di seguito: “PMI”). Il
60% del fondo è infatti riservato ai progetti presentati dalle PMI e il 25% di tale riserva è destinato alle
micro e piccole imprese.
Le agevolazioni in commento, concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a
sportello, sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma “Horizon 2020” dell'Unione europea.
Si riporta, di seguito, un quadro di sintesi relativo alle caratteristiche fondamentali del bando.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:
 abbiano stabile organizzazione in Italia e siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle
imprese;
 siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte
a procedure concorsuali;
 siano in regime di contabilità ordinaria;
 non abbiano ricevuto e non abbiano successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato
gli aiuti classificati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 non si trovino in condizioni tali da risultare “impresa di difficoltà”, così come definita nel
regolamento generale di esenzione per categoria (c.d. GBER);
 siano in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ai provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal MiSE.
Sono ammesse a partecipare alle agevolazioni le imprese dedite ad attività industriale diretta alla
produzione di beni o servizi e ad attività di trasporto, le imprese agro-industriali che svolgono
prevalentemente attività industriale, le imprese artigiane, i centri di ricerca con personalità giuridica e gli
organismi di ricerca. È consentita inoltre la possibilità a tali soggetti di presentare progetti anche
congiuntamente tra loro, fino a un numero massimo di tre, mediante il ricorso a contratti di rete o ad altre
forme contrattuali di collaborazione.
Spese ammissibili
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Sono ammesse ai finanziamenti agevolati le spese relative a:
 personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione impiegato nelle
attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con
mansioni amministrative, contabili e commerciali;
 strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
per il progetto di ricerca e sviluppo;
 i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo,
inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
 le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, con le dovute limitazioni
previste dal bando;
 i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili
Per essere ammessi alle agevolazioni i progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie
elencate nell’allegato al decreto del 20 giugno 2013.
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili
compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro ed essere avviati successivamente alla data di presentazione
della domanda di agevolazione.
Il finanziamento agevolato, non assistito da forme di garanzia, consiste in una percentuale nominale delle
spese ammissibili complessive, che varia in base alle dimensioni delle imprese nella misura del 70%, 60% e
50% a seconda che si tratti, rispettivamente, di impresa di piccola, media e grande dimensione.
In caso di organismi di ricerca, il finanziamento consiste in un contributo diretto alla spesa per una
percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25%.
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento di 3
anni, e prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea,
comunque non inferiore allo 0,8%.
Le imprese ammesse hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
La fase valutativa delle domande di agevolazione ritenute ammissibili e la conseguente attribuzione dei
punteggi verrà effettuata prendendo in considerazione le caratteristiche del soggetto proponente e la
fattibilità tecnica del progetto, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del
progetto.
Modalità di presentazione della domanda
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la domanda di
agevolazione accompagnata dagli appositi allegati, che comprendono la scheda tecnica richiesta dal bando,
il piano di sviluppo e la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo
della capacità di rimborso nonché, in caso di progetto proposto da più soggetti, la dichiarazione sostitutiva
d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti relativa ai requisiti di accesso.
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Le domande di agevolazioni potranno essere presentate in via esclusivamente telematica a partire dalle
ore 9.00 del 27 ottobre 2014 (il termine inizialmente fissato al 30 settembre è stato prorogato con decreto
direttoriale del 17 settembre scorso), pena l’invalidità, utilizzando la procedura di compilazione guidata
accessibile dalla sezione “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020” del sito internet del
MiSE.
La fase di compilazione della domanda di agevolazioni e della relativa documentazione allegata potrà
essere avviata già a partire dal prossimo 15 ottobre. In ciascuna giornata di apertura lo sportello sarà attivo
dalle ore 9.00 e fino alle ore 19.00.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della scheda informativa e delle FAQ disponibili sul
sito web del MiSE.
Nota di aggiornamento del 18 dicembre 2014
In data 28 ottobre 2014 il MiSE ha comunicato la chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse
disponibili.
7.7. Comunicazione del 4 novembre 2014: “Creazioni giovani - giovani protagonisti di sé e del
territorio”
Nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 5 settembre 2014 è stato pubblicato il nuovo Avviso pubblico per la
presentazione di progetti attuativi dell’intervento 4 delle Schede Intervento “Giovani protagonisti di sé e
del territorio (CreAZIONIgiovani)” della Regione siciliana, nell’ambito dell’Accordo sottoscritto in data 15
novembre 2011, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della gioventù̀ e la Regione siciliana – Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali, in attuazione dell’Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 ottobre 2010 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'avviso intende promuovere la nascita di nuove imprese e/o sviluppare imprese già costituite dai giovani,
attraverso il finanziamento di progetti che riguarderanno diversi settori volti alla produzione ed allo
scambio di beni e/o servizi di utilità sociale: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza sociosanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio
culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi
culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali, inserimento lavorativo di
lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili.
Il termine di presentazione è indicato entro le ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
7.8. Circolare n. 29 del 25 novembre 2014: “Innovazione PMI: voucher di 10 mila euro per la
digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese”
Con decreto del 23 settembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 269 del 19/11/2014), il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, rispettivamente: “MiSE” e
“MEF”), ha disciplinato le modalità per la concessione di voucher digitali a micro, piccole e medie imprese,
finalizzati a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle
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Progetto: “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”
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imprese, in attuazione dell’articolo 6 del c.d. decreto “Destinazione Italia” (D.L. n. 145/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 9/2014).
Il decreto in esame definisce le regole tecniche e lo schema standard del bando per l'erogazione dei
voucher digitali, mentre l’ammontare totale delle risorse disponibili, a livello nazionale, sarà oggetto di
disciplina di un decreto interministeriale di prossima adozione (da parte del MEF, di concerto con il MiSE, il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie).
Lo stanziamento complessivo della misura non potrà comunque essere superiore a 100 milioni di euro e
l’importo unitario dei voucher per singola impresa non potrà eccedere euro 10.000.
Nello specifico, il decreto in commento prevede che i voucher dovranno essere utilizzati dai soggetti
beneficiari per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano:
a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, in modo da favorire l'utilizzo di strumenti
tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) la connettività a banda larga e ultralarga;
e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e
l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi
infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
f)
la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
I servizi e le soluzioni informatiche oggetto delle agevolazioni richieste devono essere acquisiti
successivamente all'assegnazione dei voucher alle imprese.
Il decreto dispone inoltre che l’assegnazione dei voucher digitali alle aziende sia effettuata a copertura
del 50% del totale delle spese presentate e ritenute ammissibili in sede di istruttoria, nel rispetto del
suddetto limite massimo previsto in euro 10.000 ed entro il massimale "de minimis" di spettanza residua.
Tale ultima condizione deve essere dichiarata dall’impresa in sede di presentazione della domanda. È
inoltre negata la cumulabilità con altri contributi pubblici a valere sui costi ammessi alla presente
agevolazione.
La ripartizione delle risorse complessive a livello regionale sarà disposta con l’emanazione di un apposito
provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, soggetto gestore
dell’intervento, in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di Commercio
operanti nelle singole Regioni.
Con il medesimo provvedimento saranno altresì fissati i contenuti del modello di domanda, da presentare
in via esclusivamente telematica mediante procedura informatica che sarà disponibile sul sito Internet del
MiSE durante il periodo di apertura dello sportello virtuale, i termini iniziali e finali per la presentazione
delle istanze, le modalità di concessione dei voucher e gli schemi specifici per la presentazione delle
richieste di erogazione.
Per presentare la domanda l’impresa deve disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
valido e funzionante, nonché della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno
dell’organizzazione.
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Progetto: “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”
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Il MISE comunicherà l'avvenuta assegnazione del voucher all'impresa attraverso l'adozione di un
provvedimento di concessione del beneficio, che sarà erogato in un’unica soluzione.
Si sottolinea infine che il 5% delle risorse che verranno complessivamente destinate all’intervento è
riservata alla concessione dei voucher a beneficio delle micro, piccole e medie imprese che hanno
conseguito il rating di legalità, ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 (c.d. Decreto “Cresci Italia”). Per
approfondimenti sul rating di legalità, lo strumento voluto da Confindustria per supportare anche
finanziariamente le imprese che adottano politiche aziendali ispirate al pieno rispetto delle norme di legge
ed etiche, si rinvia all’area del sito internet dedicato al Progetto PON Sicurezza “Caltanissetta e Caserta
sicure e moderne”, di cui Confindustria Centro Sicilia è soggetto attuatore, e alle nostre circolari pubblicate
sul tema (tra le altre, si segnala la circolare n. 7 del 15-2-14 relativa alle modalità con cui banche e PA
devono tenere conto del rating rilasciato all’impresa in sede di concessione di finanziamenti).
Per maggiori dettagli e chiarimenti sui voucher digitali si rimanda alla consultazione del decreto, pubblicato
sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Con successive informative, verranno forniti
aggiornamenti in merito all’emanazione dei provvedimenti, sopra richiamati, necessari per rendere
pienamente operativa la misura.
7.9. Circolare n. 32 del 27 novembre2014: “Nuovo bando Smart&Start: finanziamenti “a tasso
zero” per le PMI innovative”
Profili generali
Con decreto del 24 settembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 264 del 13/11/2014), il Ministero dello sviluppo
economico ha riordinato il regime di aiuto rivolto alle PMI innovative denominato “Smart&Start”, istituito
con i decreti ministeriali 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013, introducendo alcune novità rispetto alla
precedente della disciplina.
Tra gli aspetti innovativi vi è l’estensione dell’applicabilità dell’agevolazione alle PMI dell’intero territorio
nazionale, piuttosto che alle sole regioni meridionali, nonché l’innalzamento dell’importo massimo di spesa
ammissibile da 500 mila a 1,5 milioni di euro.
L’incentivo, consistente in un finanziamento a tasso zero nella forma della sovvenzione rimborsabile, è
finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, come definite dal comma 2 dell’art.
25 del c.d. “Decreto Sviluppo” (D.L. n. 179/2012), iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e
attive sull’intero territorio nazionale (v. box normativo infra).
Il nuovo Smart&Start è infatti diretto al finanziamento di progetti imprenditoriali caratterizzati da un forte
contenuto tecnologico e innovativo e/o che siano volti allo sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni nel
campo dell’economia digitale oppure alla valorizzazione economica della ricerca pubblica e privata, e che
prevedano spese per investimenti e gestione compresi tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro. La dotazione
finanziaria complessiva dell’intervento ammonta a circa 200 milioni di euro.
Il soggetto incaricato della gestione dell’intervento è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa, Invitalia S.p.A., che è dunque responsabile del procedimento di istruttoria delle
domande, della concessione ed erogazione delle agevolazioni e dell’effettuazione di monitoraggi, ispezioni
e controlli.
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Progetto: “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in commento determina l’abrogazione del precedente
regime, sostituito integralmente dal nuovo meccanismo introdotto con il decreto in commento, che resterà
in vigore fino al 31 dicembre 2020.
Si riporta, di seguito, un quadro di sintesi relativo alle caratteristiche fondamentali del bando, precisando
che le modalità e i termini di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione saranno definiti con
circolare ministeriale di prossima adozione, su cui verrà data tempestiva comunicazione.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione che, alla data di presentazione
della domanda:
 hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, ovvero le imprese non
residenti aventi almeno una sede sul territorio italiano;
 sono regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di
cui all’articolo 25, comma 8, D.L. n. 179/2012;
 sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali;
 non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 hanno restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di
recupero;
 non si trovano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, secondo quanto previsto
dall’art. 2 del Regolamento comunitario di esenzione.
Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up
innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente
costituita entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata
da Invitalia S.p.A. ai soggetti richiedenti. Entro lo stesso termine i soggetti richiedenti devono possedere
tutti i requisiti previsti dal bando.
Casi di esclusione
Non sono ammesse all’agevolazione le imprese:
 controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi
precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la
domanda di agevolazione;
 operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui all’allegato I del TFUE
(Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), e del settore carboniero, relativamente agli aiuti
per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, in conformità ai divieti e alle
limitazioni derivanti dalla normativa europea;
 che richiedono le agevolazioni per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi
o Stati membri, ossia per programmi direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o per spese correnti connesse con l’attività
d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto
ai prodotti di importazione.
Ambito oggettivo
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Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto in commento i piani di impresa aventi una o più delle
seguenti caratteristiche:
a) significativo contenuto tecnologico e innovativo;
b) volti allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale;
c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata.
I suddetti piani di impresa possono avere ad oggetto la realizzazione dei seguenti programmi di
investimento:
 acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di
fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto;
 acquisizione di componenti hardware e software funzionali al progetto;
 brevetti e licenze;
 certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente
correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
 progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di
impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di
investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi,
ovvero il sostenimento dei seguenti costi di esercizio:
 interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa, ammissibili in misura non superiore al tasso
di riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione, fissato sulla base di quello
stabilito dalla Commissione europea;
 quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnicoscientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, necessari all’attività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata
richiesta l’agevolazione delle spese di acquisizione;
 canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui al
precedente punto. Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura
massima sopra indicata con riferimento agli interessi sui finanziamenti esterni;
 costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo
aventi i requisiti indicati all’art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del D.L. n. 179/2012;
 licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli di proprietà industriale o licenze relative all’utilizzo di
software;
 servizi di incubazione e di accelerazione di impresa.
Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla
data di stipula del contratto di finanziamento e devono avere un importo complessivo non superiore a
euro 1.500.000,00 e non inferiore a euro 100.000,00.
Ai fini dell’ammissibilità al beneficio è richiesto che i beni acquisiti dall’impresa siano ammortizzabili,
figurino nell’attivo del bilancio per almeno tre anni, siano acquistati a condizioni di mercato da terzi
estranei all’acquirente, siano utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto e siano
pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di
investimenti.
Agevolazioni concedibili
L’agevolazione, concedibile sulla base di una procedura a sportello, consiste in un finanziamento a tasso
zero, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari al 70% delle spese e/o costi
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ammissibili.
È inoltre previsto un aumento dell’importo finanziabile, nella misura dell’80% delle spese ammissibili, per
le start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle
agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, oppure da
un dottore di ricerca italiano che stia lavorando all’estero e sceglie di rientrare in Italia.
Per le sole start-up innovative localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna,
Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano è previsto che il finanziamento agevolato sia restituito
dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all’80% dell’importo del finanziamento
agevolato concesso. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso rappresenta un
contributo a fondo perduto.
È altresì prevista l’erogazione di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale in favore delle start-up costituite
da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il valore di tali servizi per
singola impresa beneficiaria è pari a euro 15.000 per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano, e di euro 7.500 per le
imprese localizzate nel restante territorio nazionale.
Il finanziamento deve essere rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti
(con scadenza al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno), in un periodo di durata massima di 8 anni, a far
data dal momento del completamento del programma d’investimento.
Presentazione delle domande
Le domande di agevolazione a valere sul nuovo intervento potranno essere presentate solo a partire dalla
data indicata nella circolare ministeriale di prossima adozione.
Tutte le domande pervenute al soggetto gestore entro le ore 24:00 del giorno 13 novembre 2014 sono
valutate sulla base delle regole della precedente normativa (decreti ministeriali 6 marzo 2013 e 30 ottobre
2013). Eventuali domande di agevolazione presentate dalle imprese nel periodo intercorrente tra il 13
novembre 2013 e il termine iniziale che sarà indicato nella circolare ministeriale non saranno prese in
considerazione.
Le domande saranno valutate dal soggetto gestore - Invitalia S.p.A. - in base all’adeguatezza e coerenza
delle competenze possedute dai soci, al carattere innovativo dell’idea, alla potenzialità del mercato di
riferimento e delle strategie di marketing, alla sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa e alla
fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento.
Ulteriori dettagli sui criteri utilizzati, nonché la definizione delle soglie e dei punteggi per l’accesso alle
agevolazioni saranno stabilite con la citata circolare ministeriale di prossima pubblicazione, che dovrà
inoltre contemplare l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in favore delle start-up innovative:
a) in possesso del rating di legalità, di cui all’articolo 5-ter, D.L. n. 1/2012;
b) che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% dell’importo richiesto attraverso conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote
delle start-up innovative.
Per approfondimenti si rimanda alla consultazione della scheda di sintesi allegata alla presente circolare e
consultabile sul sito internet dell’Associazione, della scheda informativa e del bando pubblicati sul sito del
MiSE, nonché alle informazioni riportate sul sito internet di Invitalia S.p.A. Ulteriori richieste di informazioni
o chiarimenti possono essere inviate ai contatti segnalati da Invitalia S.p.A. sul proprio sito web.
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BOX NORMATIVO
Fonte: Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito
con modificazioni dalla L. n. 221/ 2012 (G.U. n. 294/2012 - Suppl. Ord. n. 208)
Sezione IX “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up”
Art. 25 “Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità”
Comma 2 Definizione di start-up innovativa
Definizione: l'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di
diritto italiano (ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986),
le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o
su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) maggioranza di quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria dei soci detenute da persone fisiche;
b) costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
c) sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività, totale del valore della produzione annua (risultante dall'ultimo
bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) non superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non deriva da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo (escluse quelle per acquisto di beni immobili) sono uguali o
superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up
innovativa. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota
integrativa, ovvero, in assenza di bilancio nel primo anno di vita, da una dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o
che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in
possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
3) sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all’attività d'impresa.
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7.10. Circolare n. 36 del 17 dicembre 2014: “Innovazione. Fondo per la Ricerca Sostenibile:
disponibili bandi per la R&S nei settori ICT e dell’Industria Sostenibile”
Premesse
Nelle Gazzette Ufficiali n. 282 del 4 dicembre 2014 e n. 283 del 5 dicembre 2014 sono stati pubblicati i
decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: “MiSE”) attuativi delle misure volte a
promuovere grandi progetti di Ricerca e Sviluppo (di seguito: “R&S”), rispettivamente nel settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettronica (ICT) e nel settore della cosiddetta industria
sostenibile.
I due bandi si inseriscono nell’ambito degli interventi governativi finalizzati a incentivare la R&S delle
imprese italiane e, in specie, delle piccole e medie imprese (di seguito: “PMI”), orientandola lungo le
direttrici di crescita sostenibile individuate dal programma comunitario Horizon 2020 (per un
approfondimento, si veda la nostra circolare n. 26 del 12/11/2014), per determinare un innalzamento del
livello tecnologico del Paese e accrescere la competitività del sistema produttivo italiano tramite risorse a
valere sul “Fondo per la Ricerca Sostenibile” di cui all’art. 23 del D.L. n. 83/2012 (originariamente istituito
dall’art. 14 della legge n. 46/1982).
Nel dettaglio, il primo bando, adottato con decreto ministeriale del 15 ottobre 2014, mira a sostenere
progetti innovativi in grado di realizzare significativi avanzamenti tecnologici, grazie a un mercato digitale
unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili, nonché sviluppando
specifiche Tecnologie Abilitanti, definite nell’ambito del suddetto Programma Horizon 2020, con adeguate
e concrete ricadute su determinati settori applicativi, in coerenza con gli obiettivi di “Agenda digitale
italiana”, l’iniziativa faro di “Strategia 2020” che incentiva l’uso delle tecnologie per la crescita sostenibile
dell’Unione Europea.
Il secondo bando, adottato con decreto del MiSE del 15 ottobre 2014, riguarda progetti finalizzati a
promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, che,
utilizzando le Tecnologie Abilitanti Fondamentali, anch’esse definite nel Programma Horizon 2020, si
sviluppano nell’ambito di specifiche Tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico,
più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali.
Gli interventi “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” completano il quadro di azione del MiSE per
promuovere la crescita sostenibile, avviato lo scorso mese di ottobre, con la pubblicazione del bando per il
finanziamento di progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020, che è stato oggetto di grande
attenzione da parte delle PMI (sul punto, si rinvia alla nostra circolare n. 20 del 13/10/2014). Le risorse
finanziarie disponibili, pari a 300 milioni di euro, sono state, infatti, esaurite in data 28 ottobre 2014, dopo
solo due giorni dall’apertura dello sportello, con 271 domande complessivamente presentate dalle imprese,
a fronte di un ammontare di spese in R&S previste pari a circa 525 milioni di euro.
In relazione ai nuovi interventi, oggetto della presente circolare, è stata disposta una dotazione finanziaria
pari a 150 milioni di euro per “Agenda digitale” e a 250 milioni di euro per “Industria sostenibile”.
Tali bandi sono stati concepiti con lo scopo di incentivare la realizzazione di grandi progetti di R&S, sono
rivolti alle imprese in grado di incidere con la propria ricerca in modo significativo sulla capacità competitiva
del sistema imprenditoriale e prevedono il finanziamento agevolato di progetti con spese ammissibili
comprese tra i 5 milioni di euro e i 40 milioni di euro, relative a specifici ambiti di intervento. La maggiore
selettività dei bandi comporta una procedura di assegnazione dei finanziamenti maggiormente articolata,
negoziata con le imprese, e una modalità di valutazione finalizzata a selezionare solo i progetti migliori.
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Tali caratteristiche e le ulteriori specifiche dei bandi sono di seguito illustrate, con la precisazione che la
definizione degli schemi delle istanze preliminari di accesso alle agevolazioni, delle modalità di applicazione
dei criteri di valutazione indicati nei bandi e dei termini per la presentazione delle istanze saranno
comunicati con provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di prossima adozione.
Soggetti beneficiari
Sono ammesse a partecipare alle agevolazioni le imprese che esercitano attività industriale di produzione di
beni e/o servizi e attività di trasporto, le imprese artigiane, le imprese agro-industriali che svolgono
prevalentemente attività industriale, nonché le imprese che svolgono attività ausiliarie a tali imprese. Sono
inoltre comprese le imprese start-up innovative e i Centri di ricerca con personalità giuridica.
È altresì ammessa la possibilità che tali soggetti presentino progetti anche congiuntamente tra loro, fino a
un numero massimo di cinque, mediante il ricorso a contratti di rete (sul punto si veda la nostra circolare n.
34 del 1° dicembre 2014) o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, a titolo esemplificativo, il
consorzio e l’accordo di partenariato.
Progetti ammissibili
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di R&S devono:
 prevedere spese ammissibili non inferiori a € 5.000.000,00 e non superiori a € 40.000.000,00;
 essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque,
pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
 avere una durata non superiore a 36 mesi;
 qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga
almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.
In caso di progetti presentati in relazione al bando “ICT”
per essere ammessi alle agevolazioni i progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo di:
 Tecnologie abilitanti Fondamentali dell’informazione e della comunicazione elettroniche (Horizon
2020): nanoelettronica e fotonica; innovazione di sistemi di comunicazione ottica e senza fili;
Internet delle cose; innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei
servizi digitali; valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi; innovazione dell’industria
creativa, dei contenuti e dei media sociali; sicurezza informatica.
e con adeguate e concrete ricadute sui seguenti:
 settori applicativi: salute e assistenza; formazione e inclusione sociale; cultura e turismo; mobilità e
trasporti; energia e ambiente; monitoraggio e sicurezza del territorio; modernizzazione della
pubblica amministrazione; telecomunicazioni; fabbrica intelligente.
I progetti devono essere coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana e finalizzati a sfruttare al
meglio il potenziale delle ICT per favorire l’innovazione, il risparmio, la crescita economica, la crescita
occupazionale e la competitività, ottenendo vantaggi sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato
su Internet veloce e superveloce e su applicazione interoperabili.
In caso di progetti presentati in relazione al bando “Industria sostenibile”
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i progetti devono riguardare attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti
avvalendosi dell’impiego delle seguenti:
 Tecnologie abilitanti Fondamentali (Horizon 2020): micro e nanoelettronica; nanotecnologia;
fotonica; materiali avanzati; sistemi avanzati di produzione; biotecnologia industriale.
e con adeguati e concreti sviluppi nell’ambito delle seguenti:
 Tematiche rilevanti: processi e impianti industriali; trasporti su superficie e su via d’acqua;
aerospazio; TLC; tecnologie energetiche; costruzioni eco-sostenibili; tecnologie ambientali.
I progetti devono essere finalizzati a perseguire un obiettivo di crescita sostenibile per promuovere
un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, e devono comportare
significativi avanzamenti tecnologici in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del
sistema produttivo e dell’economia del Paese.
Spese ammissibili
Sono ammesse ai finanziamenti agevolati le spese relative a:
 personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a
progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di
ricerca, nella misura in cui sono impiegati nell’ambito delle attività del progetto. Sono escluse le
spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
 strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
per il progetto di ricerca e sviluppo;
 servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione o
l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
 spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro
rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo
delle spese del personale e dell’impresa, nel limite del 50% delle spese per il personale;
 materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Agevolazioni concedibili
Il finanziamento agevolato, non assistito da forme di garanzia, consiste in una percentuale nominale delle
spese ammissibili complessive, che varia in base alle dimensioni delle imprese ed è corrisposto nella misura
del 60% per le PMI e del 50% per le imprese di grande dimensione.
In aggiunta al finanziamento agevolato è altresì concesso un contributo diretto alla spesa ammissibile,
anch’esso dipendente dalla dimensione aziendale. Il contributo è infatti corrisposto:
 fino al 15% delle spese ammissibili per le PMI;
 fino al 10% per quelle di grande dimensione.
La misura effettiva è correlata al punteggio conseguito, sulla base dei parametri di cui all’allegato 2 del
decreto istitutivo, di seguito schematizzati:
A. Caratteristiche del soggetto proponente;
B. Qualità tecnica del progetto;
C. Fattibilità tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria del progetto.
La misura del contributo diretto alla spesa è elevata di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle
seguenti condizioni:
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 concorso esterno di un Organismo di ricerca per almeno il 10% della spesa complessivamente
ammissibile;
 progetto in parte realizzato in collaborazione internazionale tra imprese in altro Stato UE o aderente
all’accordo SEE qualora il progetto sia realizzato in parte, nell’ambito di forme di collaborazione
internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell’UE ovvero in quelli contraenti
l’accordo SEE;
 progetto congiunto con il concorso di almeno una PMI.
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di 3
anni, e prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea,
comunque non inferiore allo 0,8%. Il rimborso deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate con scadenze al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
Può inoltre essere richiesta un’anticipazione in due quote del 30% previa:
 presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
 richiesta di accesso alla garanzia del fondo appositamente istituito nell’ambito dell’intervento
agevolativo;
La seconda quota è erogata previa presentazione della documentazione utile a comprovare l’avvenuto
sostenimento del 30% della spesa ammessa.
Le agevolazioni, di cui al presente decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse
per le medesime spese, incluse quelle concesse in regime de minimis, ad eccezione di quelle ottenute
esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia, e sono comunque concesse entro i limiti delle
intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Procedura per l’accesso alle agevolazioni
La procedura di accesso alle agevolazioni si articola in passaggi sequenziali, sinteticamente illustrati di
seguito:
1. Presentazione di una istanza preliminare on-line da sottoporre a un Comitato fisso di 5 membri
nominato dal MiSE, finalizzata a selezionare i progetti in grado di determinare un rilevante e
significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo del Paese.
2. Valutazione di massima del Comitato basata su:
A. rilevanza delle Tecnologie Abilitanti Fondamentali nell’ambito del progetto;
B. adeguatezza e concretezza sui settori applicativi definiti nei due bandi;
C. grado di miglioramento competitivo del proponente sui mercati internazionali a seguito del
progetto;
3.
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5.
6.
D. prossimità del progetto all’industrializzazione e dalla commercializzazione dei risultati.
Esito della valutazione del Comitato pubblicato sul sito Internet del Ministero entro 3 giorni dal
pronunciamento del Comitato.
Con Provvedimento direttoriale il MiSE definisce lo schema per la presentazione delle istanze e la
data di apertura dei termini per la presentazione delle istanze.
In caso di esito favorevole del Comitato, il soggetto proponente presenta on-line, entro tre mesi
dalla pubblicazione dell’esito, pena la decadenza dello stesso, la domanda di agevolazioni con
l’opportuna documentazione progettuale rispettando modalità e schemi definiti dal decreto
direttoriale.
Istruttoria tecnica, economica e finanziaria del Soggetto gestore, che entro 70 giorni effettua le
seguenti verifiche e valutazioni, sulla base della documentazione presentata:
A. caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e ammissibilità del soggetto proponente;
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B. posizionamento del progetto nell’ambito di una eventuale strategia di gruppo;
C. coerenza del progetto con le finalità dell’intervento agevolativo;
D. fattibilità tecnica, sostenibilità economico-finanziaria, qualità del progetto;
E. sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità;
F. pertinenza e congruità dei costi;
G. disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
7. In caso di esito positivo si avvia la fase di negoziazione tra Ministero, impresa e Soggetto gestore,
per rimodulare uno o più aspetti evidenziati dal Soggetto gestore al fine di:
A. massimizzare i risultati conseguibili dal progetto rispetto agli obiettivi dell’intervento
agevolativo;
B. potenziare la capacità propria del progetto di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese.
La negoziazione si conclude con la sottoscrizione di un verbale, entro 15 giorni dalla comunicazione
degli esiti istruttori al soggetto proponente.
8. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale il soggetto proponente, sulla base degli esiti della
procedura negoziale, presenta la proposta definitiva al Soggetto gestore.
9. Nei successivi 20 giorni, il Soggetto gestore provvede a esaminare la proposta definitiva e trasmette
al MiSE la proposta di erogazione delle concessioni.
10. Entro i successivi 10 giorni, il MiSE concede le agevolazioni.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di erogazione delle agevolazioni, le eventuali variazioni e le
specifiche tecniche si rimanda alla consultazione dei bandi istitutivi delle misure in commento.
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8. AGEVOLAZIONI FISCALI
8.1. Circolare n. 1 del 30 gennaio 2014: “Zone Franche Urbane - pubblicato il bando attuativo
delle ZFU regione siciliana”
Si informa che con decreto 23 gennaio 2014 del Direttore generale per l'incentivazione delle attività
imprenditoriali - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSe) è stato adottato il bando per l’attuazione dell’intervento in favore delle micro e piccole
imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Siciliana, in attuazione della originaria
previsione istitutiva delle ZFU contenuta nella legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006, art. 1, co. 340 e ss.).
L’intervento, per il quale sono disponibili circa 182 milioni di euro, prevede la concessione di agevolazioni
sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate
nei territori di 18 aree siciliane. Le tipologie di agevolazioni concedibili consistono in particolare nella
esenzione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires), dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap),
dall'imposta municipale propria (Imu) e nell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente. Tra i beneficiari di questo intervento rientrano le imprese operanti nelle ZFU individuate
nell'ambito dei Comuni di Enna, Gela, Sciacca, Lampedusa e Linosa.
La concessione delle agevolazioni è di competenza del MiSe nel limite delle risorse finanziarie disponibili
per ciascuna ZFU e tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo, che - laddove previste - dedicano una
percentuale delle risorse disponibili a specifiche tipologie di iniziative imprenditoriali. Sul punto, si precisa
che la dotazione finanziaria assegnata alle ZFU dei Comuni sopra richiamati è pari a:
 Enna: euro 7.487.472,03, senza alcuna riserva di scopo;
 Gela: euro 13.846.204,76, di cui il 15% riservato rispettivamente ad imprese di nuova o recente
costituzione e ad imprese femminili;
 Lampedusa e Linosa: euro 7.113.634,36, di cui il 10% è riservato alle imprese femminili e il 20% alle
imprese operanti nei settori "manifatturiero", "costruzioni", "servizi di alloggio o ristorazione";
 Sciacca: euro 8.138.791,31, di cui il 30% riservato a imprese di nuova o recente costituzione.
Per quanto riguarda l'individuazione delle specifiche aree delle ZFU ammesse all'agevolazione, la circolare
ministeriale n. 32024 del 30 settembre 2013 precisa che esse non coincidono con l'intero territorio
comunale interessato, ma sono identificate con i confini delle sezioni censuarie (censimento Istat
2001).Per maggiori informazioni, si rinvia all'elenco delle sezioni censuarie, disponibile nella sezione del sito
del MiSe dedicata (elenco sezioni censuarie ZFU Regione siciliana) oppure si invita a consultare gli uffici o i
siti internet dei Comuni interessati.
Le agevolazioni saranno concesse secondo criteri proporzionali nel rispetto delle condizioni e delle modalità
previste dal decreto interministeriale del 10 aprile 2013 e, in ogni caso, nei limiti della vigente normativa
comunitaria in materia di aiuti de minimis (rif. Reg. UE n. 1998/2006, che limita a 200.000 euro
l'ammontare delle agevolazioni ammissibili nell'arco dei 3 esercizi finanziari, ad eccezione delle imprese
attive nel settore del trasporto su strada per le quali l'ammontare massimo è di euro 100.000).
Di seguito una breve illustrazione degli ulteriori contenuti del decreto direttoriale del 23 gennaio 2014.
Requisiti di ammissibilità
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Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è necessario che l'impresa richiedente disponga, alla data di
presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, ubicato
all'interno della ZFU e sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio al momento della presentazione
dell'istanza. Nel caso in cui la sede operativa e la sede legale non rientrino entrambe all'interno del
perimetro della ZFU, si potrà richiedere l'agevolazione facendo riferimento alla produttività della sola unità
interessata, adottando una contabilità separata rispetto alle altre sedi. Per contro, nell’eventualità in cui il
reddito dell’impresa sia prodotto interamente fuori dal perimetro della Zona Franca Urbana, l’impresa non
soddisferà il requisito richiesto per l’accesso alle agevolazioni.
Presentazione delle domande
Le domande di accesso alle agevolazioni dovranno essere compilate, firmate digitalmente e presentate,
complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile
dalla sezione "ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias" del sito Internet del Ministero dello sviluppo
economico dalle ore 12:00 del 5 marzo 2014 e fino alle ore 12:00 del 23 maggio 2014. La tempistica
stabilita consentirà alle imprese destinatarie delle agevolazioni di poter fruire dell'esenzione dall'imposta
sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014. Per la
presentazione delle domande si ricorda che occorre utilizzare il facsimile di modello di cui all'allegato 2
del decreto in commento.
L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e
l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell'impresa, come risultante dal Registro delle Imprese. E' importante sottolineare che le istanze
pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da
quelle indicate non saranno prese in considerazione.
Settori esclusi dalle agevolazioni
Non sono ammessi alle agevolazioni i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate
dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.
In particolare, le agevolazioni non possono essere concesse:
a) a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione
del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
d) per gli interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti
d'importazione;
e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
f) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Al di fuori di questi casi, non sono previste esclusioni o limitazioni in funzione della forma societaria
dell’impresa, fermo restando l’obbligo per la società richiedente, ai fini dell’accesso alle agevolazioni,
dell’iscrizione al Registro delle imprese e del necessario svolgimento di un’attività di impresa.
Per ulteriori informazioni circa tipologia, condizioni, limiti, durata e modalità di accesso alle agevolazioni
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fiscali e contributive in commento, si rinvia ai testi del decreto direttoriale 23 gennaio 2014 e della circolare
n. 32024 del 30 settembre 2013 (pubblicati sul sito web dell’Associazione tra gli allegati alla presente
circolare), nonché alle risposte del MiSe alla domande più frequenti (FAQ), pubblicate sul sito del Ministero.
8.2.
Comunicazione del 21 febbraio 2014: “Bando investimenti innovativi: altri 90 milioni per i
siti di interesse nazionale”
Sono disponibili ulteriori 90 milioni di euro per i programmi presentati in risposta al bando “Investimenti
innovativi (Macchinari)” da imprese localizzate nei SIN, i siti di bonifica di interesse nazionale, ricadenti
nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Le risorse provengono dal PON “Ricerca e competitività” 2007-2013 e dal Piano di Azione Coesione.
Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 7 febbraio 2014 la procedura di
presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del bando è stata conseguentemente
integrata, prevedendo che tali imprese inviino, entro 15 giorni dalla data della domanda, una dichiarazione
aggiuntiva comprovante la sostenibilità ambientale degli investimenti e una relazione tecnica integrativa.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Decreto direttoriale 7 febbraio 2014 e la Scheda siti di
interesse nazionale disponibili sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
8.3. Circolare n. 9 del 20 maggio 2014: “Zone Franche Urbane: modalità di fruizione delle
agevolazioni fiscali”
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6 maggio 2014, ha reso note le modalità di fruizione delle
agevolazioni fiscali e contributive concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: “MiSe”) alle
micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) delle Regioni Obiettivo Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e della provincia di Carbonia-Iglesias.
L’intervento, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e attuato con decreto
interministeriale del 10 aprile 2013, ha infatti previsto una esenzione dalle imposte IRPEF, IRES, IRAP, IMU e
l’esonero dal versamento dei contributi da lavoro dipendente in favore delle micro e piccole imprese aventi
una unità produttiva in una ZFU.
In riferimento alla regione siciliana, la misura ha trovato attuazione con il decreto 23 gennaio 2014 del
MiSe, che ha assegnato un ammontare definito di risorse a ciascun Comune comprendente aree ZFU. Tra i
beneficiari di questo intervento rientrano le imprese operanti nelle ZFU individuate nell’ambito dei Comuni
di Enna (destinataria di 7.487.472,03 euro), Gela (13.846.204,76 di euro), Sciacca (8.138.791,31 di euro),
Lampedusa e Linosa (7.113.634,36 euro di euro). Sul punto si rimanda alla nostra circolare n.1 del 30
gennaio 2014 che illustra i requisiti di accesso al bando e le modalità di presentazione della domanda.
A tal proposito, si sottolinea che per le imprese localizzate in ZFU è ancora possibile presentare la
domanda di partecipazione entro il termine fissato alle ore 12:00 del 23 maggio 2014. La domanda deve
essere compilata, firmata digitalmente e presentata in via esclusivamente telematica tramite la procedura
informatica accessibile dalla sezione “ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias” del sito internet del Ministero
dello Sviluppo Economico.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si inserisce in tale quadro normativo e applicativo, disponendo
che il beneficio, concesso dal MiSe alle imprese ammesse, venga fruito tramite una riduzione dei
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versamenti, da effettuarsi in compensazione con utilizzo del modello F24. L’Agenzia ha inoltre precisato che
con un successivo provvedimento saranno forniti i codici tributo da inserire nel modello F24 e le istruzioni
per la sua corretta compilazione.
Il provvedimento in commento precisa che il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate
unicamente attraverso i canali Fisconline ed Entratel, al fine di consentire al Fisco un controllo immediato
delle compensazioni operate, nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal MiSe a ciascuna
impresa. È previsto, infatti, che nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore
all’ammontare del beneficio residuo o nel caso in cui l’impresa non risulti nell’elenco dei soggetti ammessi
alle agevolazioni, il modello F24 venga scartato e ne venga data comunicazione telematica al soggetto
interessato.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione e alla normativa di riferimento, si
rinvia al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate oggetto della presente circolare.
8.4. Circolare n.11 del 19 giugno 2014: “Zone Franche Urbane: pubblicati gli elenchi delle
imprese siciliane ammesse alle agevolazioni”
Vi informiamo che sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati pubblicati gli elenchi delle
micro e piccole imprese, localizzate nelle Zone Franche Urbane della Regione siciliana, ammesse alle
agevolazioni di cui al decreto 23 gennaio 2014 del direttore generale per gli incentivi alle imprese del MiSe.
Le risorse disponibili per la Regione siciliana sono state ripartite tra le 6.683 istanze pervenute per le 18 ZFU
tramite procedura telematica entro il termine previsto del 23 maggio 2014, per un importo complessivo di
euro 181.785.861,13. Tali elenchi, approvati con decreto direttoriale del 16 giugno 2014, sono inseriti negli
allegati riferiti ai singoli Comuni comprendenti le ZFU. Per Vostra opportuna conoscenza, alleghiamo gli
elenchi relativi ai Comuni di Enna, Gela, Lampedusa e Linosa e Sciacca, rinviando al sito del MiSe per
ulteriori approfondimenti.
Gli importi medi concessi alle singole imprese differiscono in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse
disponibili per l’intervento e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo richiesto
complessivamente dalle stesse.
Si ricorda, inoltre, che le agevolazioni concesse saranno fruibili con il modello di pagamento F24, secondo le
modalità e nei termini indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, per il pagamento
delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell’imposta
municipale propria (IMU) e per l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente. Sul punto si rimanda alla nostra circolare n. 9 del 20 maggio 2014 che illustra le modalità di
fruizione delle agevolazione fiscali e riporta i riferimenti alla normativa che disciplina la misura in oggetto.
8.5. News del 27 giugno 2014: “ZFU: istituiti i codici tributo”
Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in tema di agevolazioni a favore delle micro e piccole
imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane della Regione Siciliana (circolari n. 1 del 30 gennaio, n. 9 del
20 maggio e n. 11 del 19 giugno dell’anno in corso) si allega la risoluzione n. 65/E del 23 giugno dell’Agenzia
delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo da inserire all’interno del modello F24 per la fruizione
delle agevolazioni.
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Si ribadisce che l’agevolazione consiste in una esenzione dalle imposte IRPEF, IRES, IRAP, IMU e
nell’esonero dal versamento dei contributi da lavoro dipendente. Le imprese ammesse a partecipare ai
benefici al fine di ottenere la compensazione dovranno inserire tali codici nella sezione “Erario” del modello
F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate unicamente attraverso i canali Fisconline ed
Entratel, pena lo scarto dell’operazione di versamento, per consentire al Fisco di effettuare un controllo
immediato delle operazioni effettuate.
È previsto, infatti, che nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare
del beneficio residuo o nel caso in cui l’impresa non risulti nell’elenco dei soggetti ammessi alle
agevolazioni, il modello F24 venga scartato e ne venga data comunicazione telematica al soggetto
interessato.
8.6. News del 25 agosto 2014: “Guida transazione fiscale- 2013”
Disponibile la copia della Guida fiscale redatta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Sicilia, in
materia di transazione fiscale – Il Fisco a sostegno delle imprese in crisi.
Si tratta della prima iniziativa che segna l’inizio dell’attività di collaborazione e scambio informativo tra
Confindustria Sicilia e l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale a seguito del protocollo d'intesa siglato lo
scorso mese di aprile.
8.7. Circolare n. 21 del 14 ottobre 2014: “Credito d’imposta per l’assunzione di personale
altamente qualificato”
Con decreto 28 luglio 2014 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico (di seguito: “MiSE”), pubblicato sul sito del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 184 del 9
agosto 2014), sono state stabilite le modalità di presentazione delle istanze, da parte delle imprese, per la
richiesta del credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato ai sensi dell’art. 24 del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “Decreto sviluppo”).
Il provvedimento in esame rappresenta, infatti, un passaggio necessario per rendere effettivamente
operativi gli incentivi fiscali introdotti da citato art. 24 del Decreto sviluppo e disciplinati con successivo
decreto interministeriale del 23 ottobre 2013.
L'agevolazione consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35% del costo aziendale, con
un limite massimo pari a 200 mila euro annui a impresa, sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato
(anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di
personale altamente qualificato che sia in possesso di dottorato di ricerca universitario o di laurea
magistrale a carattere tecnico o scientifico e impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
L’agevolazione non può essere corrisposta per un periodo superiore a dodici mesi decorrenti dalla data
dell'assunzione.
Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese è agevolabile anche il costo
aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato,
per lo stesso periodo di tempo sopra specificato.
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Il suddetto contributo è concesso a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalle
dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Le risorse finanziarie effettivamente disponibili per la concessione del credito d’imposta, come comunicato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono le seguenti:




euro 25.000.000 per le assunzioni effettuate nell’anno 2012;
euro 33.190.484 per le assunzioni effettuate nell’anno 2013;
euro 35.468.754 per le assunzioni effettuate nell’anno 2014;
euro 35.489.489 per le assunzioni effettuate nell’anno 2015.
Alle imprese start-up innovative e agli incubatori certificati, nonché alle imprese aventi sede nei territori dei
comuni dell’Emilia Romagna interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il credito d’imposta è
concesso con modalità semplificate e in regime “de minimis”.
L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta deve essere indicato dall'impresa nella propria
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato ed è
fruibile anche in compensazione secondo le modalità e i termini che saranno definiti con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Le istanze potranno essere presentate dalle imprese, in modalità telematica, attraverso una specifica
piattaforma informatica accessibile dal sito www.cipaq.mise.gov.it.
Per le assunzioni effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 è possibile presentare istanza fino al 31
dicembre 2014 (lo sportello è già aperto dal 15 settembre 2014).
Per le assunzioni effettuate nel corso del 2013, le istanze potranno essere presentate a partire dal 10
gennaio 2015.
Per le assunzioni effettuate nel 2014, le istanze potranno essere presentate a partire dal 10 gennaio 2016.
La piattaforma informatica è articolata in tre distinte sezioni di accesso: una generale, accessibile a tutte le
imprese indistintamente, e le restanti due riservate alle imprese start-up innovative e incubatori certificati,
nonché alle imprese residenti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Al fine di agevolare la fase di registrazione e di inoltro delle istanze, il MiSE ha predisposto due filmati che
illustrano la procedura di registrazione al portale e il funzionamento del portale.
L’avvio della procedura di trasmissione delle istanze e il termine della stessa per esaurimento delle risorse
disponibili sarà comunicato annualmente dal MiSE con avviso pubblicato nel proprio sito web.
I contenuti delle istanze di accesso al credito d’imposta sono riportati negli schemi allegati al decreto in
commento, distinti come di seguito indicato:
 Allegato A): riferito alle istanze da presentare alla sezione generale;
 Allegato B): relativo alle istanze delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati a
valere sulla specifica riserva;
 Allegato C): relativo alle istanze delle imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012 a valere sulla specifica riserva.
Per opportuna conoscenza e informazioni aggiuntive si rinvia alla consultazione dei decreti istitutivi della
misura in oggetto e delle specifiche FAQ pubblicate sul sito del MiSE.
Nota di aggiornamento del 19 novembre 2014
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Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, pubblicato in G.U. n.268 del 1811-2014, sono state apportate modificazioni ai termini per la presentazione delle domande per l'accesso al
credito d'imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato di cui alla presente circolare.
In base alle nuove disposizioni, con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nel corso del 2013, le
istanze potranno essere presentate a partire dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015, con riferimento ai costi
sostenuti per le assunzioni nell’anno 2014, le istanze potranno essere presentate a partire dall’ 11 gennaio
2016 al 31 dicembre 2016.
8.8. Circolare n. 22 del 15 ottobre 2014: “Siti di interesse nazionale - credito d’imposta per le
imprese che sottoscrivono accordi di programma”
Profili generali
I Siti di Interesse Nazionale (di seguito: “SIN”) sono aree del territorio nazionale caratterizzate da uno stato
di contaminazione derivante dallo svolgimento di attività potenzialmente inquinanti e soggette pertanto a
un piano di interventi di bonifica e di ripristino ambientale da parte dello Stato, perseguito tramite un
programma di finanziamenti pubblici.
Tra le misure a ciò dirette, si segnala il bando “Investimenti Innovativi nelle regioni Convergenza” (c.d.
Bando Macchinari), oggetto di nostre precedenti comunicazioni, emanato nell’ambito del Piano di Azione
Coesione e finalizzato al rafforzamento della competitività delle regioni Obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia) tramite l’attribuzione, tra l’altro, alle imprese ivi residenti di specifiche risorse da
destinare ad investimenti strumentali nei SIN.
Come noto, i SIN sono individuati e perimetrati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito: “MATTM”) d’intesa con le regioni interessate e sono definiti in relazione
alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all’impatto sull'ambiente
circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
All’interno del territorio siciliano sono state istituite, tramite emanazione di tre distinti interventi normativi,
quattro aree SIN da sottoporre a interventi di bonifica e ripristino ambientale, localizzate nelle zone di Gela
e Priolo (l. 426/1998), Biancavilla (D.M. 468/2001) e Milazzo (l. 266/2005).
Alla luce di quanto premesso e considerata la rilevanza delle misure agevolative disponibili per le imprese,
si avvisa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale MEF MiSE del 7 agosto 2014
(G.U. n. 229 del 2 ottobre 2014), che dà attuazione all’agevolazione, istituita con il c.d. decreto
“Destinazione Italia” (D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014) in favore delle
imprese proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza
o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree, che abbiano
sottoscritto gli “accordi di programma” previsti dall’art. 252-bis del Codice dell’ambiente (D. Lgs. N.
152/2006).
Tali accordi, stipulati tra i soggetti interessati, il MiSE, il MATTM, il Ministro della salute e il Presidente della
Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il Sindaco dei Comuni
territorialmente competenti, individuano gli impegni e le misure volte a favorire la realizzazione, nei siti
inquinati di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, di progetti integrati di messa in
sicurezza o bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione e di riparazione, al fine di promuoverne il
riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.
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Nel dettaglio, il decreto interministeriale in oggetto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all’art. 4 del
decreto Destinazione Italia, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione
dell’agevolazione nella forma di un credito d’imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di
programma.
Di seguito le principali caratteristiche della misura.
Spese ammissibili e modalità di funzionamento del credito d’imposta
Possono beneficiare della suddetta agevolazione le imprese, costituite e iscritte al Registro delle imprese in
data precedente alla sottoscrizione degli accordi di programma e aventi ad oggetto l’esercizio esclusivo
delle attività risultanti da tale accordo, che procedono all’acquisto, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, e alla realizzazione di:
a) fabbricati, come da classificazione del codice civile (art. 2424, co.1, voce B.II.1);
b) macchinari, veicoli industriali di vario genere, con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive
nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, come da classificazione del codice civile (art.
2424, co.1, voci B.II.2 e B.II.3);
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per
l’attività svolta nell’unità produttiva, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi
imprese gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti
agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Le spese sostenute per l’acquisto di tali beni strumentali
programma di investimenti finalizzato alla creazione di un
capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione
ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
sono ammissibili qualora rientranti in un
nuovo stabilimento, all'ampliamento della
della produzione di uno stabilimento per
cambiamento fondamentale del processo
Limiti più stringenti sono stabiliti invece per le grandi imprese.
Tali investimenti sono inoltre agevolabili se il bene presenta il requisito della novità, a esclusione dunque
degli investimenti per beni a qualunque titolo già utilizzati e degli investimenti di pura sostituzione.
Ai fini della concessione del credito d’imposta le spese ammissibili devono essere sostenute nel periodo di
imposta agevolato, che decorre dal periodo d’imposta successivo alla data del 24 dicembre 2013 (data di
entrata in vigore del decreto Destinazione Italia) fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2015.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui
le spese sono state sostenute e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP
e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del D.P.R. n. 917/1986 - Testo unico delle
imposte sui redditi.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di
versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili,
anche a titolo di “de minimis”.
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Le imprese possono beneficiare del credito d’imposta nei limiti delle risorse finanziarie stanziate che
ammontano a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi
ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.
L’importo massimo del credito d’imposta concedibile è definito all’interno dell’accordo di programma, che
include in relazione a ciascuna impresa sottoscrittrice ovvero successivamente aderente:
 il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di beni ammissibili, per
ciascuno dei periodi d’imposta (2014, 2015);
 l’espressa previsione che l’importo concedibile possa essere proporzionalmente diminuito in relazione
all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate.
Per quanto attiene ai contenuti del modello di istanza, nonché alle modalità e termini di presentazione
della stessa, il MiSE ha dichiarato che tali condizioni saranno definite con circolare del Direttore generale
per gli incentivi alle imprese.
Per approfondire i contenuti, limiti e condizioni previste dalla misura agevolativa, si rinvia alla consultazione
del citato decreto 7 agosto 2014.
Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena saranno emanati gli ultimi provvedimenti attuativi
della presente agevolazione.
8.9. Circolare n. 24 del 7 novembre 2014: “Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi”
Principi generali della nuova disciplina
L’articolo 18 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (c.d. “D.L. competitività”, convertito con
modificazioni dalla legge n. 116/2014, pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014) ha istituito
un’agevolazione, nella forma di un credito di imposta, riservata alle strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28
della tabella ATECO 2007.
Il suddetto credito d’imposta è individuato nella misura del 15% delle spese eccedenti rispetto alla media
degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Le spese da considerare ai fini del calcolo del credito d’imposta sono quelle sostenute nel periodo
compreso tra il 25 giugno 2014 (data in cui è entrata in vigore la norma in esame) e il 30 giugno 2015.
Il decreto in commento si inserisce nell’ambito degli interventi di politica economica del Governo volti a
favorire lo sviluppo e il rilancio delle attività produttive sul territorio nazionale e si pone in linea di
continuità con il c.d. decreto Tremonti-ter (di cui all’art. 5 del D.L. n. 78/2009), efficace per il biennio 20092010, pur presentando differenze sostanziali rispetto a quest’ultimo.
Nel precisare che specifici chiarimenti e soluzioni interpretative saranno forniti con prossima circolare
dell’Agenzia dell’Entrate, si evidenziano di seguito le caratteristiche peculiari della nuova disciplina
dell’agevolazione, facendo temporaneamente ricorso, per quanto attiene agli aspetti di sostanziale
corrispondenza, ai chiarimenti già emanati dalla stessa Agenzia con riguardo al decreto Tremonti-ter.
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1. UTILIZZO DI UN APPROCCIO INCREMENTALE: la nuova disciplina dell’agevolazione dispone che, ai fini
della fruizione del credito d’imposta, l’impresa debba realizzare, nel periodo d’imposta agevolato,
investimenti per un ammontare superiore alla media degli investimenti realizzati negli anni precedenti.
L’agevolazione è calcolata su tale maggior volume (c.d. “eccedenza agevolabile”).
L’utilizzo del suddetto criterio per l’attribuzione dell’agevolazione rappresenta una delle differenze più
rilevanti rispetto alla normativa di cui al decreto Tremonti-ter (che applicava l’agevolazione sull’importo
lordo dei nuovi investimenti effettuati dall’impresa), unitamente ai seguenti ulteriori elementi di
novità:
 trasformazione dell’agevolazione da “beneficio in deduzione del reddito” a “credito d’imposta”;
 esclusione dal beneficio degli investimenti di costo unitario inferiore a € 10.000;
 limitazione dei benefici esclusivamente a vantaggio delle strutture produttive situate nel territorio
nazionale, escludendo quelle ubicate nel territorio dei Paesi UE e di Paesi aderenti allo Spazio
Economico Europeo (vale a dire, Islanda, Norvegia e Liechtenstein).
2. MISURA GENERALE: si tratta di un intervento di politica economica rivolto potenzialmente a tutte le
imprese assoggettate all’imposta sul reddito in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti
esteri, senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni, alla forma giuridica, al settore economico o
alla sede di residenza, applicandosi, pertanto, in modo uniforme agli investimenti realizzati su tutto il
territorio nazionale.
Trattandosi di una misura avente ambito soggettivo, oggettivo e temporale parzialmente coincidente
con altre agevolazioni attualmente in vigore, è necessario effettuare alcune considerazioni in merito
alla cumulabilità degli stessi. Nel dettaglio, considerata l’assenza, nel decreto istitutivo in esame, di
specifiche regole di incompatibilità o espliciti limiti massimi di cumulabilità, la possibilità che il credito
d’imposta sia cumulabile con altre agevolazioni deve essere verificata in relazione alla disciplina che ha
introdotto le precedenti misure. In ragione di ciò, deve pertanto essere presa in considerazione la
seguente casistica:
 cumulabilità con l’agevolazione per le spese d’investimento in beni strumentali, istituita con D.L.
n. 69/2013 (c.d. Sabatini-bis).
Tale agevolazione, classificabile nella categoria degli aiuti di Stato e consistente in un incentivo
sotto forma di contributo in conto interessi rivolto alle PMI (sul punto si veda la nostra circolare n.
4 del 10 marzo 2014), individua limiti di cumulabilità degli incentivi solo in relazione alle altre
misure rientranti nel medesimo regime, ai sensi dell’art. 15 del decreto GBER della Comunità
europea;
 non cumulabilità con la detrazione d’imposta per la riqualificazione energetica, istituita con la
legge n. 296 del 2006, nei casi in cui le spese di investimento siano effettuate per l’acquisto di beni
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (quali, ad esempio, gli impianti di climatizzazione o
i sistemi di condizionamento classificati con codice 28.25.00). Il decreto interministeriale 19
febbraio 2007, attuativo della misura, ha infatti espressamente escluso la cumulabilità degli
incentivi energetici con “altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali
per i medesimi interventi”. Nella scelta tra le due agevolazioni, alternative e non cumulabili,
l’impresa potrebbe quindi optare per detrazione d’imposta da incentivi energetici, rideterminata
dalla legge di proroga n. 147/2013 nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2014 e del 50% per le spese sostenute nel corso del 2015, poiché, a parità di costo dell’intervento,
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si ottiene un risparmio sempre superiore rispetto al credito d’imposta oggetto della presente
circolare (corrispondente al 15% degli investimenti incrementali).
 potenziale cumulabilità con altre due misure agevolative, di seguito indicate, ma non ancora
operative per la mancanza del decreto interministeriale MEF-MISE attuativo:
1) credito d’imposta, istituito con D.L. n. 83/2014, per le spese di riqualificazione e
miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012.
L’agevolazione, concessa nella misura del 30% delle spese relative ad interventi di
manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione (tra i quali sono compresi anche
alcuni beni appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO, quali ad esempio ascensori,
montacarichi e scale mobili, ecc.), si configura come aiuto di Stato concesso in regime de
minimis senza limitazioni di incompatibilità con altre agevolazioni a carattere generale;
2) credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, introdotto dal D.L. n. 145 del 2013, in
relazione ai beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO acquisiti
dall’impresa per essere utilizzati in attività di ricerca e sviluppo. Tale misura è da
considerarsi cumulabile, non essendo presenti nel decreto istitutivo specifiche previsioni di
incompatibilità con altre agevolazioni, salvo l’eventualità che ulteriori limitazioni vengano
introdotte con il prossimo decreto interministeriale attuativo.
3. INCENTIVO AUTOMATICO: il credito d’imposta è direttamente applicabile dai soggetti in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge istitutiva.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione non devono presentare alcuna domanda preventiva,
ma sono tenute unicamente a comunicare, a consuntivo, nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili, tutti gli elementi richiesti dal modello
di dichiarazione necessari per il calcolo e l’applicazione del beneficio (ammontare degli investimenti
effettuati, media storica di raffronto, eccedenza agevolabile, importo del credito d’imposta spettante,
etc.), avendo cura di conservare la documentazione necessaria per comprovare, in sede di
accertamento, la legittima acquisizione del diritto a fruire del beneficio. Tramite la compilazione
dell’apposito quadro dichiarativo l’impresa manifesta nei confronti dell’erario la volontà di avvalersi
della disciplina agevolativa e il diritto a fruire del beneficio spettante sulla base dei dati indicati può
considerarsi perfezionato.
4. INCENTIVO TEMPORANEO: l’efficacia dell’incentivo è limitata agli investimenti effettuati tra il 25
giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014) e il 30 giugno 2015. Gli investimenti si
considerano effettuati nel momento in cui sono sostenuti i relativi costi, in conformità al principio di
competenza.
Un aspetto particolare dell’agevolazione attiene al fatto che i suoi effetti si dispiegano in due distinti
periodi d’imposta (25 giugno-31 dicembre del periodo d’imposta 2014; 1° gennaio-30 giugno 2015 del
periodo d’imposta 2015), con il conseguente rischio di creare difficoltà alle imprese aventi periodi
d’imposta coincidenti con l’anno solare. Sul punto, si attendono eventuali chiarimenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità di fruizione dell’incentivo
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, escludendo ogni possibilità di richiesta
a rimborso, ed è soggetto a rateizzazione e differimento temporale. La disciplina istitutiva del credito
sancisce infatti che esso venga “ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato
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nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato” (co. 4, art. 18).
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo
a quello in cui è stato effettuato l'investimento.
Il credito in questione non è soggetto al limite massimo previsto per le “compensazioni orizzontali”
effettuabili nell’arco di ciascun anno solare, fissato attualmente a € 700.000, né al limite di € 250.000, di cui
al co. 53, art. 1, legge n. 244/2007.
Per quanto attiene alla disciplina del controllo dell’utilizzo del credito d’imposta, il decreto estende i tempi
di notifica dei risultati dell’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate al 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello del relativo utilizzo, ampliando la disciplina per l’ordinaria attività di accertamento del
reddito d’impresa prevista dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione oggetto di rettifica). Ciò implica la possibilità che l’impresa possa
vedersi contestato il diritto al credito d’imposta o anche solo il relativo quantum fino al decimo anno
successivo a quello di effettuazione dell’investimento.
La disciplina istitutiva prevede inoltre la piena neutralità fiscale dell’incentivo, disponendo che il credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, TUIR (D.P.R. n. 917/1986).
Ambito soggettivo
Sono beneficiarie del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio italiano indipendentemente
dalla forma giuridica, dal sistema contabile e dalle modalità di determinazione del reddito. Sono inoltre
ammesse a beneficiare dell’agevolazione le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, in relazione agli
investimenti relativi all’attività esercitata in Italia, nonché gli enti non commerciali, in relazione agli
investimenti destinati ad attività commerciali. Deve ritenersi, in base ai dettami di legge, che l’eventuale
fruizione del credito d’imposta non sia preclusa alle c.d. società di comodo e alle c.d. società in perdita
sistematica. Tuttavia, ulteriori chiarimenti saranno forniti sul punto dall’Agenzia delle Entrate, unitamente
alla questione dell’ammissibilità delle società in stato di liquidazione volontaria.
L’agevolazione si applica alle imprese in attività alla data del 25 giugno 2014, anche se con un’attività
d’impresa inferiore ai cinque anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi da
considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti a quello in
corso alla suddetta data o nel periodo di imposta successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della
media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Un’importante considerazione ai fini del calcolo della media degli investimenti degli anni precedenti con cui
effettuare il raffronto, riguarda inoltre le imprese costituite in data successiva al 25 giugno 2014, anch’esse
espressamente ammesse al beneficio. Per tali imprese, prive di dati storici, il decreto istitutivo non prevede
alcun correttivo per il calcolo dell’eccedenza agevolabile, ma dispone che il credito d’imposta sia applicato
sul valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. Una limitazione alla
fruibilità dell’incentivo è invece prevista nei confronti delle attività industriali a rischio di incidenti sul
lavoro, per le quali l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato alla documentazione dell’adempimento
degli obblighi e delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 334/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 238/2005
(disciplina attuativa delle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
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In merito alla questione relativa al soggetto cui spetta l’agevolazione in caso di affitto - concedente ovvero
affittuario (usufruttuario) - dovrebbe ritenersi destinatario dell’agevolazione il soggetto sul quale
contrattualmente incombe l’onere del mantenimento dell’efficienza degli impianti e degli altri beni
strumentali che fanno parte del compendio aziendale oggetto del contratto di affitto (e della loro
sostituzione), vale a dire l’affittuario ai sensi del codice civile, salvo la possibilità per le parti di definire un
diverso regime in sede contrattuale.
Ambito oggettivo
L’ambito oggettivo dell’agevolazione è individuato sulla base di specifici requisiti di seguito elencati:
 beni agevolabili: la tipologia di investimenti agevolabili è circoscritta a macchinari,
apparecchiature e altri beni strumentali nuovi rientranti nella divisione 28 della Tabella ATECO
2007. Agli effetti dell’agevolazione, tali beni non vanno considerati dalla prospettiva delle imprese
produttrici (per le quali essi rappresentano attività del circolante, trattandosi di prodotti finiti o
semilavorati), ma da quella delle imprese acquirenti, per le quali gli stessi costituiscono mezzi di
produzione, cioè beni strumentali facenti parte dell’attivo immobilizzato e, dunque, agevolabile.
La limitazione dei beni agevolabili a quelli rientranti nella divisione 28 potrebbe aprire alcuni
problemi di disparità di trattamento, dovuti all’esclusione dall’agevolazione di una serie di cespiti
che, pur rappresentando per numerose imprese beni strumentali indispensabili o essenziali per
l’attività produttiva, tuttavia non rientrano nella classificazione ammessa al beneficio. Tale
situazione si verifica, ad esempio, ammettendo all’agevolazione le spese per l’acquisto di turbine
eoliche (codice 28.11.20), ma non quelle per l’acquisto di pannelli fotovoltaici o di celle
fotovoltaiche (classificate rispettivamente con i codici 27.11.00 e 26.11.09).
Tra gli ulteriori beni esclusi di maggiore utilizzo si citano, a titolo di esempio: serbatoi, cisterne,
radiatori e contenitori in metallo (la cui fabbricazione è classificata nella divisione 25);
apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 27); apparecchi di controllo
associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo
dell’energia elettrica (divisioni 26 e 27); veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30);
motori elettrici e generatori (divisione 27).
Per i beni compresi nella divisione 28 il beneficio spetta anche se gli stessi vengono
semplicemente posti al servizio (sempre in funzione strumentale) di altri beni strumentali non
compresi nella divisione 28.
In presenza di situazioni di incertezza si consiglia la consultazione sia delle “note esplicative e di
contenuti dei singoli codici di classificazione”, allegati alla tabella ATECO, che recano esempi di
inclusione o esclusione dei vari beni nelle diverse categorie, sia “dell’elenco alfabetico delle voci
comprese nelle sottocategorie di attività economiche”, contenute nell’ultima parte del documento.
In ogni caso, per ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli Uffici dell’ISTAT all’indirizzo e mail:
[email protected].
 soglia minima di investimento: ai sensi della nuova disciplina sono espressamente esclusi gli
investimenti di costo unitario inferiore a € 10.000. Bisogna tuttavia sottolineare che la norma
opera in riferimento al costo fiscale del bene, che include non solo il prezzo di listino ma anche gli
oneri accessori di diretta imputazione, tra cui, a titolo di esempio: il trasporto, il montaggio e il
collaudo.
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 novità: per bene nuovo deve intendersi un bene precedentemente non utilizzato da altri soggetti,
siano essi imprese, privati o soggetti esteri.
 territorialità: va intesa nel senso di “appartenenza” economico-contabile del bene a una “unità
produttiva di reddito” ubicata in Italia, a prescindere dal luogo del suo materiale impiego fisico.
In particolare, riprendendo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione della
precedente disciplina, per i soggetti residenti la condizione di territorialità comporta che i beni
oggetto d’investimento debbano “appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture
aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano
utilizzati in Italia o all’estero”; mentre, per i soggetti non residenti esso comporta che
l’investimento “riguardi una stabile organizzazione ubicata nel territorio dello Stato italiano” e,
inoltre, che “l’effettiva destinazione del bene deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non
essendo di per sé sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene della
società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente”.
Modalità di effettuazione degli investimenti
Ai fini del beneficio, l’art. 18 del decreto in commento non opera alcuna distinzione in merito alla tipologia
di contratto utilizzato per l’acquisizione dei beni strumentali e non contempla disposizioni riguardo al fatto
che gli investimenti siano finanziati con capitali propri o di terzi.
Stando alla lettera della norma, devono dunque ritenersi ammissibili ai fini dell’agevolazione fiscale anche
gli investimenti effettuati con contratto di locazione finanziaria, dal momento che l’acquisizione della
proprietà del bene, per tale tipologia di contratto, si verifica comunque al momento dell’esercizio del diritto
di riscatto da parte del locatario. Allo stesso modo, non deve ritenersi ammissibile l’investimento effettuato
mediante leasing operativo, poiché tale schema contrattuale consiste nell’allocazione di beni per un
periodo di tempo commisurato alla loro vita economica e si caratterizza per il fatto che l’utilizzatore non ha
diritto di riscattare dalla società di leasing i beni alla fine del contratto (l’agevolazione potrebbe invece
essere ammessa per l’impresa locatrice che è proprietaria dei beni a tutti gli effetti).
L’acquisizione degli investimenti agevolabili al patrimonio dell’impresa può avvenire, otre che tramite
compravendita e leasing finanziario, anche mediante contratto di appalto, tramite la realizzazione diretta
(c.d. costruzione in economia) o mediante atto di conferimento dei beni in società.
Determinazione del costo e imputazione temporale degli investimenti
La corretta determinazione del valore degli investimenti e della loro imputazione temporale assume un
rilievo decisivo nel meccanismo di calcolo incrementale dell’agevolazione, sia per ciò che attiene
all’individuazione dei costi da considerare nel periodo agevolato, sia per la costruzione del dato storico di
riferimento.
Per quanto riguarda il valore a cui vanno assunti gli investimenti, si fa riferimento alle regole dettate
dall’art. 110, co. 1, lett. b) del TUIR.
Per ciò che concerne l’imputazione temporale, si applicano le regole di cui all’art. 109, co. 1 e 2, TUIR.
Nella generalità dei casi, la valorizzazione degli investimenti con le regole fiscali conduce a risultati di
sostanziale coincidenza rispetto alle corrispondenti regole dettate dal codice civile (art. 2426, n. 1) e dai
principi contabili nazionali (OIC 16) per la determinazione del costo storico. Conformemente a tali
disposizioni, si ritiene pertanto che il valore da assegnare agli investimenti, agli effetti dell’agevolazione, sia
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rappresentato dal valore originario di rilevazione in bilancio dei cespiti oggetto d’investimento, coincidente,
a sua volta, con il costo sostenuto per l’acquisizione del bene.
In base alle disposizioni del citato principio contabile OIC 16 (nella sua nuova formulazione, approvata lo
scorso mese di agosto), tale valore include: “…il costo di acquisto, i costi accessori d’acquisto e tutti i costi
sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca bene duraturo per
la società”(cfr. punto 26 e ss.). Con particolare riferimento ai costi accessori, lo stesso documento, inoltre,
in relazione all’acquisizione dei cespiti appartenenti alla categoria degli impianti e macchinari, indica a titolo
esemplificativo: “…i costi di progettazione; i trasporti; dazi su importazioni; i costi di installazione; i costi ed
onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto”.
Per quanto riguarda i criteri di imputazione temporale, il nuovo meccanismo di calcolo dell’agevolazione
richiederà, nella generalità dei casi, non solo di individuare gli investimenti collocabili tra il 25 giugno e il 31
dicembre 2014 e tra il 1° gennaio e il 30 giugno del 2015, ma anche di individuare gli investimenti collocabili
nei periodi d’imposta rilevanti per la costruzione del parametro storico da raffrontare con il volume dei
nuovi investimenti (considerato che il credito d’imposta si applica sull’eccedenza dei nuovi investimenti
rispetto alla media storica).
Meccanismo di calcolo dell’eccedenza
L’approccio incrementale utilizzato per il meccanismo di calcolo dell’agevolazione produce effetti differenti
nei confronti delle imprese, gradualmente più penalizzanti in funzione del loro grado di anzianità. Infatti,
come anticipato, per tutte le imprese costituitesi nel corso del 2014 e nel 2015 gli investimenti effettuati
(esclusi quelli di valore unitario inferiore a € 10.000) sono sempre considerati “eccedenza agevolabile”. Ciò
in quanto, rispetto al primo periodo agevolabile, le imprese costituite nel 2014 non avrebbero alcun dato
storico con cui effettuare il raffronto e, in relazione al secondo periodo agevolabile, anche per esse
varrebbe la possibilità di escludere il periodo d’imposta con gli investimenti più alti (che di fatto
rappresenta l’unico periodo di raffronto).
Per quanto attiene al raffronto tra gli investimenti agevolabili e quelli effettuati negli anni precedenti, opera
il c.d. “principio di omogeneità”, che consiste nell’applicazione, a ritroso, delle regole valide per
l’individuazione e la determinazione dei nuovi investimenti agevolabili.
Ciò implica che, ai fini del calcolo della media, assumeranno rilievo solo gli investimenti in beni compresi
nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, di importo unitario non inferiore a € 10.000, ma che al
momento dell’acquisto presentavano pur sempre il requisito della novità (dovendo dunque escludere dal
computo della media gli investimenti in beni usati o quelli destinati a strutture ubicate al di fuori dei confini
nazionali).
In relazione alle criticità legate all’utilizzo del principio dell’omogeneità, in specie quella riguardante la
discrasia tra i periodi considerati per il calcolo della media (di base annuale) e quelli agevolabili (di base
semestrale: 25 giugno 2014 - 31 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015 - 30 giugno 2015), ulteriori richieste di
chiarimento sono state avanzate da Confindustria all’Agenzia delle Entrate.
La revoca dell’agevolazione
Il decreto istitutivo del credito d’imposta prevede che l’agevolazione venga revocata:
 se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio
di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
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 se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art. 43, co. 1, D.P.R. n.
600/1973 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione),
in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario
dell'agevolazione.
In tali casi si dispone che il credito d’imposta indebitamente utilizzato sia versato entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui esse si verificano. In caso
di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito per il mancato rispetto delle condizioni richieste
dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo
fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
in base alle disposizioni di legge.
Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina agevolativa, si rinvia alla consultazione della circolare di
Confindustria comprensiva dei chiarimenti e delle soluzioni interpretative emanate dall’Agenzia delle
Entrate in occasione dell’applicazione dell’agevolazione istituita con il decreto Tremonti-ter, più volte
richiamato all’interno della presente circolare.
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9. PROGETTO INVESTI IN RETE
9.1. Circolare n. 34 del 1 dicembre 2014: “Il contratto di rete: un innovativo strumento di
aggregazione tra imprese”
Ratio e obiettivi del contratto di rete
Il contratto di rete è un innovativo strumento giuridico, introdotto nell’ordinamento nel 2009 su forte
impulso di Confindustria, in risposta all’esigenza di dare riconoscimento ad una nuova forma di
collaborazione tra imprese, alternativa alle modalità di aggregazione già previste dalla legge e in grado di
garantire a ciascuna entità di mantenere la necessaria autonomia e indipendenza.
Il contratto di rete costituisce, infatti, un nuovo strumento negoziale di aggregazione e di coordinamento
tra le imprese c.d. “retiste”, basato sullo scambio di informazioni o di prestazioni industriali, commerciali o
tecniche e sulla collaborazione e condivisione di obiettivi e programmi.
Come anticipato, l’innovatività dello strumento, nonché il suo punto di forza, risiede nella possibilità offerta
alle imprese aggregate di instaurare una collaborazione duratura nel tempo (e ciò lo differenzia dalle ATI,
ATS, progetti congiunti), svincolata dal contesto territoriale (a differenza di quanto accade con i distretti
industriali) e che garantisce il mantenimento della propria autonomia patrimoniale e organizzativa alle
imprese retiste (a differenza di quanto avviene con le fusioni, incorporazioni etc.).
Nell’attuale contesto economico, caratterizzato da una forte concorrenza a livello globale, il
raggruppamento in rete può rappresentare un valido strumento per consentire alle piccole e medie
imprese di superare i tradizionali limiti dimensionali e strutturali del capitalismo italiano e per accrescere in
modo vincente la reciproca capacità innovativa al fine di competere sul mercato internazionale. E ciò
proprio grazie alle caratteristiche della rete, che realizza un network, un modello alternativo rispetto a
quello individualistico e diverso dalle tradizionali forme di aggregazioni tra imprese già previste
dall’ordinamento.
Oltre a porsi come chiave di volta per un nuovo modello di sviluppo, il contratto di rete sta peraltro
assumendo sempre maggiore rilevanza istituzionale, sia in termini di politiche legislative, dal momento che
sono numerose le agevolazioni pubbliche riconosciute alle imprese aggregate in rete, sia di supporto
all’accesso al credito, considerati i sempre più frequenti vantaggi offerti a questo strumento
imprenditoriale da parte delle banche.
In tale contesto, allo scopo di promuovere la diffusione dell’istituto e di supportare le imprese nell’utilizzo
dello stesso, Confindustria ha assunto un ruolo di primo piano, dotandosi di un’apposita Agenzia per le reti
di imprese - RetImpresa.
Con l’obiettivo di chiarire i requisiti di legge per la costituzione di una rete e l’iter degli adempimenti
richiesti alle imprese, si riporta, di seguito, un quadro di sintesi della disciplina generale del contratto di
rete.
Natura e oggetto del contratto
La disciplina del contratto di rete, come anticipato, è stata introdotta nel 2009 dal DL n. 5/2009, convertito
in legge n. 33/2009, ed è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni ad opera di diversi interventi
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legislativi (nell’ordine, dalla legge n. 99/2009, dal DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, dal DL n.
83/2012 convertito in legge n. 134/2012 e, da ultimo, dal DL n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012).
Tali interventi hanno consentito di risolvere dubbi interpretativi e criticità operative conseguenti alla prima
fase di applicazione dell’innovativo istituto e di definire, così, un quadro giuridico dotato di maggiori
certezze per gli utilizzatori. In particolare, con la legge n. 221/2012 entrata in vigore il 19 dicembre 2012, è
stato fornito un chiarimento definitivo alla controversa questione della natura giuridica del contratto di
rete, attraverso la previsione secondo cui il “contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo
patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica”, salvo la facoltà di acquisirla successivamente
(mediante iscrizione nella sezione ordinaria del Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
della rete e in presenza di determinati requisiti di forma del contratto, v. infra).
In base al nuovo assetto normativo così delineato, la costituzione di una rete di imprese può avvenire
ricorrendo a due differenti modalità di aggregazione:
1. la rete contratto, che sancisce la collaborazione contrattuale tra imprese che mantengono la
propria autonomia;
2. la rete soggetto, con cui si istituisce un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle
imprese contraenti, dotato di un fondo patrimoniale comune.
Con il medesimo intervento legislativo sopra richiamato sono state inoltre apportate modifiche alle norme
del Codice appalti al fine di consentire espressamente la partecipazione delle aggregazioni tra imprese
aderenti ai contratti di rete alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (cfr. art. 34, comma 1, lett.
e-bis), e art. 37, comma 15-bis, d.lgs. n. 163/2006) ed è stata prevista la possibilità, per il settore agroalimentare, di costituire dei fondi di mutualità tra contraenti, diretti a tutelare le imprese in rete da
eventuali impreviste variazioni delle condizioni di mercato.
Per quanto riguarda i profili generali della disciplina, l’art. 3, co. 4-ter del DL n. 5/2009 dispone che il
contratto di rete è quell’accordo con cui più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di “accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.
Tramite il contratto di rete le imprese si obbligano mediante la condivisione di un programma comune a:

collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese;

scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;

esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
La presenza di uno scopo comune rappresenta la ragion d’essere della rete e l’elemento che maggiormente
la caratterizza e la distingue da altre forme di collaborazione prevalentemente incentrate sulla condivisione
dei rendimenti.
La rete si focalizza sul perseguimento di obiettivi strategici comuni, diretti alla crescita della capacità
innovativa e della competitività della rete e delle singole imprese che la compongono, da realizzare
appunto tramite la definizione di un programma condiviso. La rete svolge, pertanto, una funzione di
coordinamento ed interazione tra i partecipanti, mentre l’assunzione delle decisioni strategiche rimane in
capo a ciascuna impresa singolarmente, ancorché in funzione del perseguimento dello scopo indicato nel
contratto.
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I tre ambiti di attività sopra indicati costituiscono dunque, anche singolarmente, l’oggetto del contratto di
rete. Particolare rilievo viene attribuito dal legislatore alla collaborazione tra le imprese, che nella pratica
può essere realizzata mediante molteplici attività, tra cui, ad esempio:

il coordinamento per ottenere migliori condizioni nei rapporti esterni ovvero per il controllo della
qualità dei beni lungo la filiera;

attività strumentali per raggiungere migliori risultati di gestione (gruppo di acquisto/vendita di
beni/servizi di interesse comune, gestione di logistica, magazzino, piattaforme telematiche,
promozione di beni e marchi, realizzazione di laboratorio comune, centro di ricerca comune);

attività complementari finalizzate a realizzare, a livello di rete, ciò che singolarmente le imprese
non avrebbero la capacità di effettuare (ad esempio: partecipazione ad appalti o gare).
Dal punto di vista giuridico, il contratto di rete è caratterizzato dalla comunione di scopo tra i contraenti e,
laddove sia sottoscritto da tre o più soggetti, si applica la disciplina del contratto plurilaterale con
comunione di scopo, alla quale si collega il principio generale di conservazione dello stesso a salvaguardia
della sua stabilità, con la conseguenza che, ove una delle parti venga meno (ad esempio per recesso), il
contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre imprese contraenti.
Ambito soggettivo
In base alle disposizioni del D.L. n. 5/2009 e s.m.i., affinché un soggetto possa essere parte di un
contratto di rete è necessario che siano soddisfatti due requisiti:
 deve trattarsi di un imprenditore (requisito sostanziale), ai sensi dell’art. 2082 c.c.;
 la qualità di imprenditore deve risultare dall’iscrizione nel Registro imprese (requisito
formale).
Come noto, il codice civile definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Considerate tali
premesse, si desume che il contratto di rete possa essere stipulato da qualsiasi tipologia di
impresa, indipendentemente dalla forma di costituzione (società di capitali, società di persone,
impresa individuale, ecc.), dalla dimensione (grandi, medie e piccole imprese), dall’ambito di
attività (es. imprese di produzione di beni o servizi, imprese di distribuzione) o dalla finalità (non
essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza
scopo di lucro).
Sono invece esclusi dalla partecipazione al contratto di rete i soggetti che, seppure impegnati nello
svolgimento di un’attività economica, mancano del requisito sostanziale (ad esempio: i liberi professionisti)
e/o del requisito formale (ad esempio: le pubbliche amministrazioni, per le attività svolte nell'esercizio delle
loro funzioni).
È importante sottolineare che l'esclusione per le pubbliche amministrazioni vige soltanto per le attività
svolte nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso in cui si tratti di attività imprenditoriali gestite da enti
pubblici (entro i limiti in cui ciò è consentito) lo stesso ente pubblico dovrebbe essere, in relazione a tale
attività, considerato imprenditore e, quindi, soggetto ad iscrizione presso il Registro imprese.
Per quanto concerne la partecipazione alla rete, il contratto ha una struttura aperta, caratterizzata dalla
possibilità di nuovi ingressi nella rete e dovrà quindi necessariamente prevedere i criteri di adesione di
nuovi soggetti, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi sopra indicati.
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Forma del contratto e relativi adempimenti pubblicitari
Il contratto di rete è un atto giuridico soggetto a una forma di pubblicità legale, da realizzarsi mediante
iscrizione nel Registro imprese, nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa contraente. La norma
prevede, peraltro, che l’efficacia del contratto inizi a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle
iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete e di
semplificare la procedura di presentazione delle pratiche al Registro imprese è necessario identificare
un’unica impresa di riferimento. Tale impresa non deve necessariamente coincidere con l’eventuale
impresa mandataria o capogruppo e, in ogni caso, è ammessa la possibilità di modificare l’indicazione
dell’impresa di riferimento tramite una comunicazione all’ufficio del Registro imprese.
La forma di pubblicità prescritta dalla legge ha natura costitutiva, poiché in mancanza di iscrizione al
Registro imprese il contratto non può considerarsi valido ed efficace, tanto nei confronti dei terzi quanto
nell’ambito dei rapporti interni tra gli stessi contraenti.
Per quanto attiene alla forma del contratto necessaria ai fini degli adempimenti pubblicitari, la norma
stabilisce che sia redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero, in seguito alle
modifiche introdotte dalla legge n. 134/2012, per atto firmato digitalmente o con firma elettronica
autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale, di seguito: “C.A.D.”), da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle
imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese attraverso il modello standard
tipizzato con decreto del Ministro della giustizia.
Le imprese sottoscrittrici di un contratto di rete, che prevede l’istituzione dell’organo comune e del fondo
patrimoniale, possono iscrivere la rete nelle sezione ordinaria del Registro imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sua sede, ai sensi del comma 4-quater del D.L. n. 5/2009 e s.m.i.
La scelta di effettuare tale iscrizione comporta l’acquisizione di soggettività giuridica della rete, a condizione
che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente (ex art. 25, C.A.D.). È invece esclusa, a tale fine, la possibilità di redigere l’atto con mera firma
digitale (ex art. 24, C. A.D.).
Con l’acquisto della soggettività giuridica, la rete diviene un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso
rispetto alle imprese contraenti, definito “rete soggetto”, al fine di distinguerlo dalla rete meramente
contrattuale, detta “rete contratto”.
Modifiche del contratto di rete
L’onere di forma e la tipologia di pubblicità descritti in precedenza, sono prescritti dalla legge anche nei casi
di:

modifica del testo contrattuale originario;

modifica dell’identità dell’organo comune, quale mandatario dei contraenti;

nuove adesioni al contratto di rete.
Bisogna tuttavia considerare che il gruppo dei contraenti originari può subire mutamenti, non solo per la
successiva adesione di altri imprenditori, ma anche per il venir meno dell’adesione di qualcuno di essi (es.
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recesso di uno dei contraenti). Per tale ragione la legge prevede i medesimi obblighi pubblicitari anche in
caso di modifica in diminuzione dei contraenti, allo scopo di assicurare, a chi intrattenga rapporti con la
rete, una puntuale conoscenza della sua composizione.
Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata
nell’atto modificativo (impresa di riferimento), nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta
la stessa impresa, senza che ulteriori adempimenti debbano essere compiuti dagli altri retisti.
L’ufficio del Registro imprese destinatario della richiesta di modifica provvede alla comunicazione delle
variazioni al contratto di rete a tutti gli altri uffici del Registro imprese presso cui sono iscritte le altre
imprese partecipanti, che provvederanno d’ufficio alle relative annotazioni della modifica.
Per la rete soggetto le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate dal notaio o dal legale
rappresentante del soggetto giuridico che rappresenta la rete, nella posizione del Registro Imprese presso
cui la rete è iscritta e ha sede, seguendo le procedure di comunicazione previste per le società di
capitali/consorzi.
Contenuti del contratto
L’art. 3, comma 4-ter del DL n. 5/2009 disciplina i contenuti del contratto di rete, prevedendo che alcuni
elementi debbano essere obbligatoriamente previsti, mentre altri possano essere inseriti a discrezione
delle parti contraenti.
Nel dettaglio, la norma dispone che il contratto di rete debba obbligatoriamente indicare:
1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva;
2. l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei
partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
3. il programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante, delle modalità di realizzazione dello scopo comune;
4. la durata del contratto;
5. le modalità di adesione di altri imprenditori;
6. le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
(non delegata all’organo comune di cui infra, se nominato).
Sono elementi facoltativi del contratto di rete:




l’istituzione di un fondo patrimoniale comune (v. infra);
la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi
dello stesso, in nome e per conto dei partecipanti;
la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto;
la modificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole relative alle modalità di assunzione
delle decisioni di modifica del programma.
Nel caso di una rete con soggettività giuridica, l’istituzione del fondo patrimoniale comune e
dell’organo di gestione comune rappresentano contenuti obbligatori del contratto.
Di seguito sono sinteticamente illustrate le caratteristiche di ciascuno dei citati contenuti richiesti dalla
legge per la stipula di un contratto di rete, avendo cura di sottolineare le differenze nel caso ci si riferisca a
una rete contratto o a una rete soggetto:
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1.
Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria
sottoscrizione del contratto o per adesione successiva.
La precisa individuazione delle parti contraenti è necessaria in relazione al regime di pubblicità del
contratto previsto dalla legge.
2.
L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei
partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali
obiettivi.
Tali meccanismi, peraltro di non facile definizione, hanno lo scopo di consentire una verifica medio
tempore dell’attitudine del contratto di rete a soddisfare le esigenze di tutte le parti contraenti.
3.
La definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti
da ciascun partecipante, le modalità specifiche di esecuzione di tali obblighi e la realizzazione dello
scopo comune.
Il programma di rete e la sua realizzazione costituiscono oggetto del contratto. È ammessa la
possibilità di una modifica successiva del programma, con il consenso unanime di tutti i contraenti,
ovvero a maggioranza, nel caso in cui ciò sia stato espressamente previsto dalle parti in sede di stipula
del contratto. Qualora i contraenti vogliano avvalersi delle agevolazioni fiscali riconosciute alle reti di
impresa è inoltre necessario che il programma di rete sia preventivamente asseverato da organismi
espressione dell’associazionismo imprenditoriale.
4.
5.
6.
La durata del contratto. La legge impone ai contraenti di determinare una specifica data di scadenza
del contratto di rete, senza che ciò possa tuttavia impedire alle parti di procedere ad un suo rinnovo,
anche tacito, in caso di assenza di disdetta da parte di alcuno dei partecipanti alla rete. In caso di
comunicazione di disdetta da una o più parti, il contratto rinnovato continuerà a produrre i suoi effetti
per le altre parti che abbiano aderito al rinnovo tacito, a condizione che non venga meno il requisito
della pluralità dei contraenti.
Le modalità di adesione di altri imprenditori. Il contratto di rete deve prevedere la possibilità di
adesione successiva di altri imprenditori, fermo restando che tale possibilità sia disciplinata dagli
originari contraenti, cui spetta la facoltà di definire in via preventiva i requisiti di accesso alla rete di
nuovi imprenditori e le modalità attraverso le quali gli originari contraenti esprimeranno il loro
consenso all’adesione del nuovo soggetto.
Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse
comune.
I contraenti devono definire preventivamente le modalità per l’assunzione delle decisioni inerenti a
materie o aspetti di interesse comune, che non rientrano nei poteri di gestione conferiti all’organo
comune, se costituito (ad esempio per la modifica del programma o l’adesione di nuovi contraenti).
7.
L’istituzione di un fondo patrimoniale comune.
Nel caso di rete-contratto l’istituzione di un fondo comune è una facoltà rimessa alla volontà delle
parti. Bisogna tuttavia considerare che la presenza di un patrimonio comune rappresenta il
presupposto per avere accesso ai benefici fiscali concessi dalla legge, divenendo dunque un elemento
rilevante per l’attività stessa della rete.
Come già anticipato, nel caso di rete-soggetto l’istituzione di un fondo patrimoniale, unitamente
all’organo comune, rappresenta elemento imprescindibile per la costituzione della stessa.
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Nei casi in cui sia istituito il fondo patrimoniale comune, il contratto deve obbligatoriamente
specificare:



la denominazione e la sede della rete;
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi
che ciascun partecipante si obbliga a versare;
le regole di gestione del fondo.
I conferimenti possono essere effettuati in danaro, ma anche in beni e servizi, purché siano suscettibili
di valutazione economica.
Qualora la rete sia costituita nella forma della società per azioni, se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato a uno
specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile.
Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile
di cui agli artt. 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In applicazione dell’art. 2614 c.c., il
fondo patrimoniale risulta costituito sia dai contributi versati dalle parti che hanno stipulato il
contratto di rete, sia da tutti i beni che sono stati acquistati con questi contributi.
Le parti contraenti, inoltre, non hanno facoltà di chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del
contratto di rete ed i creditori particolari delle imprese retiste non possono far valere i loro diritti sul
fondo patrimoniale. Per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di
rete vige, pertanto, un regime di responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune.
8.
La nomina di organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi
dello stesso, in nome e per conto dei partecipanti.
In caso di istituzione dell’organo comune (facoltativa per la rete-contratto, obbligatoria per la retesoggetto), la legge dispone che debba essere indicato nel contratto:
 il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto a svolgere l’incarico;
 i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto;
 le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L’organo comune può essere formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da
una pluralità di membri in composizione collegiale.
Per svolgere la propria attività, l’organo comune può avvalersi di soggetti esterni alla rete, affidarsi alle
singole imprese partecipanti per lo svolgimento di specifiche attività ovvero costituire specifici gruppi
di lavoro composti ad hoc sia da retisti che da soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in
assenza della soggettività, in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al
contratto, nelle seguenti attività (salvo che sia diversamente disposto nello stesso):




programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni;
interventi di garanzia per l’accesso al credito;
sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall’ordinamento;
utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia
adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.
L’organo comune è soggetto alle regole ed alla disciplina generale previste per il mandato e, nel caso di
specie, per il mandatario comune. Peraltro, l’applicazione della disciplina sul mandato comporta che lo
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stesso possa estinguersi sia nell’ipotesi in cui sia scaduto il termine eventualmente prestabilito al
momento del conferimento (termine entro il quale il mandatario deve eseguire l’incarico), sia nel caso
in cui quest’ultimo abbia eseguito ed esaurito tutti i compiti oggetto del mandato prima della scadenza
del termine.
Nei casi in cui siano stati istituiti il patrimonio comune e l’organo comune, quindi sia con riferimento
alla rete-contratto che alla rete-soggetto, l’organo comune è obbligato a redigere entro due mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le
disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.
La pratica di deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete privo di soggettività giuridica
deve essere presentata dall’impresa di riferimento (anche se trattasi di impresa individuale) presso
l’ufficio del Registro imprese dove questa ha sede, mentre la pratica di deposito della situazione
patrimoniale della rete-soggetto va presentata dal soggetto giuridico che rappresenta la rete all’ufficio
del Registro imprese presso cui la rete ha sede.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
9.
Previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto: nel caso in cui il diritto di recesso
anticipato sia inserito formalmente nel contratto, è necessario che vengano precisate le cause che ne
legittimano l’esercizio e le modalità di manifestazione della volontà di recedere. È inoltre prevista la
possibilità di considerare valido il c.d. recesso ad nutum, cioè una forma di recesso esercitabile in
qualsiasi momento sulla base di una scelta discrezionale ed insindacabile senza necessità di fornire
giustificazioni.
In ogni caso, il recesso comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale limitatamente all’impresa che
lo esercita, che pertanto esce dalla rete in via anticipata rispetto all’ordinaria scadenza del contratto.
Pur in assenza di espressa previsione normativa, deve ammettersi, in applicazione dei principi generali,
la facoltà di recesso per giusta causa, che può dirsi integrata, ad esempio, in caso di modifica degli
elementi essenziali del contratto.
Indipendentemente dalle pattuizioni contenute nel contratto di rete, trovano comunque applicazione
le regole dettate dal codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di
scopo, in base alle quali, in caso di inadempimento da parte di un’impresa degli obblighi derivanti dalla
sua appartenenza alla rete, è attribuita alle altre imprese la facoltà di chiedere la risoluzione del
contratto limitatamente all’impresa inadempiente. Se però la prestazione rimasta inadempiuta è da
considerarsi essenziale nell’economia complessiva del contratto, la risoluzione investe l’intero
contratto determinandone lo scioglimento nei confronti di tutte le imprese partecipanti alla rete (cfr.
art. 1459 c.c.). Lo stesso è da dirsi per il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta da
una delle imprese.
10. La facoltà di inserire nel contratto la modificabilità a maggioranza del programma di rete e delle regole
relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica.
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10. RETI DI IMPRESA
10.1. News del 13 gennaio 2014: “Accordo ICE- Agenzia e Retimpresa”
Il 12 dicembre 2013 è stato sottoscritto l’Accordo tra ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane - e RetImpresa - Agenzia Confederale per le Reti d’Impresa-,
finalizzato ad assicurare servizi reali alle imprese che hanno sottoscritto o che sottoscriveranno un
contratto di rete per l’estero.
In particolare, sarà attivato in settimana sul sito di RetImpresa (www.retimpresa.it) un collegamento che
permetterà alle imprese in rete di:
1. inviare i programmi di rete per l’internazionalizzazione e l’export;
2. ricevere una valutazione gratuita di "prefattibilità" da parte di ICE con indicazioni e suggerimenti per
migliorare il programma;
3. usufruire di servizi da catalogo ICE con uno sconto del 25% , qualora la rete sia associata a RetImpresa (si
ricorda che le reti d’impresa possono aderire a RetImpresa in qualità di soci aggregati con un costo
complessivo annuale di 500 euro).
Inoltre, ICE e RetImpresa realizzeranno attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione
specialistica con lo scopo di offrire adeguato e costante sostegno alle iniziative imprenditoriali in rete
rivolte all’estero.
10.2. News del 15 maggio 2014: “Plafond PMI- Reti d’impresa - accordo BEI-CDP”
Vi segnaliamo che la Cassa depositi e prestiti (CDP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno
firmato un nuovo accordo in base al quale BEI mette a disposizione di CDP 500 milioni di euro per
sostenere, attraverso il sistema bancario, il finanziamento di PMI italiane aderenti a Reti d’impresa. Tali
risorse - che saranno messe a disposizione delle banche alle condizioni di particolare favore previste dalla
BEI - verranno utilizzate da CDP nell’ambito del ”Plafond PMI”.
10.3. News del 27 agosto 2014: “Il management delle reti d`impresa - dalla costituzione alla
gestione operativa. On line la nuova guida operativa di Retimpresa”
RetImpresa insieme a LUISS Guido Carli, Sapienza Università di Roma, PDFOR, Associazione Premio Qualità
Italia, ha pubblicato il manuale operativo “Il Management delle Reti d'Impresa" con il quale intende offrire
agli operatori economici interessati uno strumento per gestire al meglio una rete d’imprese.
L'obiettivo è infatti di supportare le imprese e i manager che vogliono intraprendere la strada del contratto
di rete, fornendo spunti di riflessione e indicazioni pratiche. Attraverso pratiche “schede”, la suddetta
guida mira a fornire gli strumenti necessari per affrontare gli elementi fondamentali della gestione delle reti
lungo tutto l’arco di vita dell’accordo al fine di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalla
collaborazione in rete.
All'interno del manuale vengono inoltre analizzate anche le criticità che si possono incontrare nella
gestione manageriale di una rete cercando di fornire risposte adeguate. Sono infine affrontati temi quali la
fiducia tra le parti, la gestione del rischio, il modo di comunicare il progetto, la valutazione del percorso, la
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valorizzazione del lavoro e l’incremento della partecipazione e tanti altri argomenti molto di particolare
interesse per gli imprenditori.
10.4. News del 24 settembre 2014: “Appalti pubblici. Partecipazione delle reti di impresa al
MEPA”
Come anticipato con la nostra news del 3 luglio 2014 in tema di semplificazione PA, sono in vigore le nuove
regole per l’accesso e l’operatività del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito:
“MEPA”) che introducono, tra l’altro, la possibilità anche per le Reti d’impresa di abilitarsi alla suddetta
piattaforma (v. artt. 36 e 51).
L’abilitazione al mercato digitale MEPA è requisito per la partecipazione alle procedure telematiche di
acquisto di beni e servizi della PA per valori inferiori alla soglia comunitaria (134 mila euro per le PA centrali
e 207 mila euro per tutte le altre).
La rilevanza assunta sul piano economico dal contratto di rete quale nuovo strumento di aggregazione tra
imprese ha indotto Consip, società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
responsabile del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA, a modificare il regolamento di eprocurement della PA, ammettendo le Reti di impresa tra i potenziali fornitori. Opportunità resa possibile
anche grazie al supporto collaborativo apportato da RetImprese, l’Agenzia di Confindustria per le reti di
impresa.
In vista della definizione di una procedura ad hoc per l’abilitazione e la partecipazione delle Reti alle
procedure Consip, sono temporaneamente utilizzabili le procedure descritte nella “Guida all’abilitazione del
fornitore” e nella “Guida alla risposta dell’impresa alla RdO”, pubblicate sul sito web del MEPA
www.acquistinretepa.it.
Consip S.p.A. ha individuato due distinti canali di accesso alle procedure di partecipazione al MEPA in base
al fatto che le imprese in rete abbiano deciso di aggregarsi mediante lo strumento della rete-contratto, che
sancisce la collaborazione contrattuale tra imprese che mantengono la propria autonomia, ovvero della
rete-soggetto, con cui si istituisce un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese
contraenti, dotato di un fondo patrimoniale comune.
Le Reti senza soggettività giuridica possono partecipare ad una richiesta di offerta, previa abilitazione al
MEPA delle singole imprese aderenti (cliccando su Singolo operatore economico), selezionando la voce “RTI
costituito” nella procedura di partecipazione.
Le Reti con soggettività giuridica possono invece partecipare ad una Richiesta di offerta, previa abilitazione,
selezionando la voce “consorzio di cui al d.lgs. 163/06 art. 34 comma 1 lett. c) partecipante con la propria
struttura di impresa”.
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11. QUESTIONI LEGALI E FISCALI
11.1. Circolare n. 5 del 12 marzo 2014: “Fisco. Novità in materia di TASI e TARI introdotte dal
decreto c.d. “Salva Roma-ter”
Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 - c.d. decreto “Salva Roma-ter”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6-32014 e in vigore dallo stesso giorno, ha introdotto alcune importanti novità in materia di tributi sui servizi
indivisibili (c.d. TASI) e sui rifiuti (c.d. TARI).
In relazione alla TASI, il Decreto attribuisce ai Comuni per l’anno 2014 la facoltà di incrementare le aliquote
fino ad un massimo dello 0,8‰ (per mille) rispetto ai limiti fissati dalla Legge di stabilità 2014 (L. 27
dicembre 2013, n. 147). Al riguardo, sarà possibile deliberare il sopraindicato aumento a condizione che il
maggior gettito sia destinato a finanziare nuove detrazioni di imposta o misure agevolative sulle abitazioni
principali e sulle unità immobiliari ad essa equiparate, tali cioè da garantire ai proprietari di abitazioni
principali di non subire un prelievo TASI più elevato rispetto a quello che subivano ai fini dell’imposta
municipale propria (c.d. IMU) per la medesima tipologia di beni.
Il Decreto allinea inoltre il presupposto impositivo della TASI a quello precedentemente individuato in
materia di IMU, prevedendo la tassazione solo in relazione ai fabbricati e alle aree edificabili; di
conseguenza, le aree scoperte non edificabili ed i terreni agricoli son saranno soggetti alla TASI.
Sono inoltre estese alla TASI le esenzioni IMU relative agli immobili posseduti dallo Stato, da regioni ed enti
locali nei territori di competenza e da enti del SSN, oltre che le esenzioni originariamente previste in
materia di ICI.
Il Decreto abroga infine la disposizione (lettera f), comma 679, art. 1) della Legge di stabilità 2014 che
prevedeva riduzioni TASI per le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie
stessa. Come a suo tempo rilevato da Confindustria, si trattava di una incoerenza normativa dal momento
che la TASI non attiene alla materia dei rifiuti.
Per quanto riguarda la TARI, viene abrogato l’ultimo periodo del comma 649 dell’art. 1 della Legge di
Stabilità 2014, che prevedeva la facoltà dei Comuni di concedere riduzioni tariffarie in caso di rifiuti speciali
assimilati agli urbani avviati dal produttore al recupero tramite soggetti privati e non tramite il servizio
comunale.
In particolare, come segnalato da Confindustria, tale previsione appariva in contrasto con il successivo
comma 661 del medesimo articolo il quale prevede più correttamente che tali rifiuti, smaltiti a proprie
spese dai produttori tramite soggetti privati, siano esclusi integralmente per legge (e non a discrezione dei
Comuni) dalla TARI. Ne consegue che la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli
urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e che si deve, pertanto, ritenere superata la
circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1 del 13 febbraio 2014 che, in presenza del contrasto normativo tra
le previsioni di cui ai commi 661 (TARI esclusa) e 649, ultimo periodo (TARI ridotta a discrezione dei
Comuni), dava prevalenza a quest’ultimo (ora abrogato).
Sempre in materia di TARI, il decreto conferma la facoltà dei Comuni di conferire la gestione
dell’accertamento e della riscossione della suddetta imposta ai soggetti già affidatari del servizio di gestione
dei rifiuti, ma introduce la novità, non prevista nella Legge di stabilità 2014, che il nuovo incarico non possa
comunque superare la scadenza del contratto originario. Infine, per quanto riguarda le scadenze di
pagamento, il Decreto prevede che il Comune stabilirà di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
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11.2. Circolare n. 8 del 23 aprile 2014: “Certificato antipedofilia: Normativa di riferimento e
primi chiarimenti operativi”
In attuazione della Direttiva europea n. 93 del 13 dicembre 2011, il Governo italiano con D. Lgs. 4 marzo
2014, n. 39 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 e in vigore dal 6 aprile scorso), ha
introdotto l’art. 25-bis nel Testo unico in materia di casellario giudiziale e di carichi pendenti (D.P.R. n. 313
del 14 novembre 2002).
Quest’ultima disposizione prevede l’obbligo per il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per
lo svolgimento di “attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e
regolari con minori” di acquisire, prima della conclusione del contratto di lavoro, il certificato penale del
casellario giudiziale (previsto dall'art. 25 del citato T.U. n. 313/02) al fine di verificare l'esistenza di
condanne per reati previsti dagli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile),
600-quater (detenzione di materiale pedopornografico), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale,
ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori. Il datore di lavoro che non adempie al suddetto obbligo è passibile della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00.
Un’informativa diramata dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (allegato 1) ha chiarito che la
normativa in questione non ha effetto retroattivo e, pertanto, è destinata ad essere applicata
esclusivamente ai rapporti di lavoro che verranno stipulati a partire dal 6 aprile 2014.
Nonostante il certificato abbia validità semestrale, l’Ufficio del Ministero ritiene corretta l’interpretazione
secondo cui l’obbligo si riferisce esclusivamente all’atto della sottoscrizione del contratto, per cui il
certificato non dovrà essere nuovamente richiesto alla sua scadenza. Si tratta, in altre parole, di un obbligo
una tantum.
Il Ministero del Lavoro, con circolare dell’11/04/2014 (allegato 2), ha specificato che la presente normativa
deve ritenersi applicabile non solo ai rapporti di lavoro subordinato ma anche a quelle forme di attività di
natura autonoma che comportano un contatto continuativo con minori (ad es. ipotesi di collaborazione
anche a progetto, associazione in partecipazione, ecc.).
Tra i datori di lavoro sono da annoverare anche le agenzie di somministrazione nel caso in cui vengano
impiegati lavoratori (somministrati) in attività a contatto regolare con minori.
Con nota di chiarimento dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (allegato 3), si è precisato che
sono esclusi dal sopradetto obbligo i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto, riferendosi nello
specifico ai rapporti di volontariato. Tale esclusione non costituisce un privilegio soggettivo dal momento
che anche le organizzazioni di volontariato sono tenute agli obblighi in esame quando assumono la veste
formale di datori di lavoro.
Sono inoltre esclusi i datori di lavoro domestico che procedano con l’assunzione di baby-sitter, colf o
comunque persone impiegate in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori in ambito
familiare.
Dalla formulazione della norma è inoltre possibile ritenere che i dirigenti, i responsabili, i preposti e
comunque le figure professionali che sovraintendono all’attività di sottoposti, non sono soggetti agli
obblighi di cui sopra dal momento che per il loro ruolo potranno avere rapporti con i minori di tipo
esclusivamente occasionale.
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Per l’ottenimento del certificato, prima della conclusione del contratto di lavoro, il datore di lavoro privato,
previa acquisizione del consenso della persona interessata, dovrà proporre apposita istanza utilizzando il
“Modello n. 3-bis – Casellario giudiziale” (allegato 4) disponibile sul sito del Ministero della Giustizia. La
richiesta va effettuata a qualunque Ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica,
indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare. Il costo per il
rilascio del certificato è costituito da una marca da bollo da 16 euro oltre alla marca per diritti da 7,08 euro
se il certificato è richiesto con urgenza oppure da una marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è
richiesto senza urgenza. I casi di esenzione dal pagamento del bollo sono elencati nel D.P.R. 642/72, tabella
all. B.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro
privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo
contrattuale, dovranno effettuare la richiesta tramite la modulistica già in uso per le PA (v allegato 5). Nel
caso di richieste riguardanti una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. “procedura
massiva/CERPA”, utilizzando l’apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario.
Si segnala infine che l'ufficio del casellario centrale sta aggiornando il sistema informativo per consentire il
rilascio del nuovo certificato che contenga le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente
indicati dalla normativa in questione.
Nelle more, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, con nota di chiarimento dell’Ufficio legislativo
del Ministero della Giustizia (allegato 6) è stato chiarito che, inoltrata la richiesta di certificato agli uffici
locali del casellario giudiziale, si può procedere all'impiego del lavoratore anche mediante l'acquisizione di
una dichiarazione del lavoratore sostitutiva della certificazione, nel caso di datore di lavoro pubblico,
ovvero di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nel caso di datore privato.
Tutti gli allegati alla presente circolare, cui si fa riferimento nel testo, sono consultabili sul sito internet
dell’Associazione.
11.3. News del 22 maggio 2014: “D.L. n. 34/2014 (cd. decreto Poletti). Pubblicata in Gazzetta
Ufficiale la legge di conversione”
Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio u.s. è stata pubblicata la legge del 16
maggio 2014 n. 78 che converte, con modificazioni, il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 recante
“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a
carico delle imprese” (cd. Decreto legge Poletti).
In proposito, si segnala che la normativa in questione è entrata in vigore il 20 maggio u.s.
11.4. Circolare n. 12 del 1° luglio 2014: “Sistri. Contributo 2014 e problematiche operative e
interpretative”
Il Ministero dell’Ambiente, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha reso noto che,
a seguito dell’introduzione dell’articolo 11, comma 1, punti 1 e 3, del D.L. 101/2013 (convertito con
modificazioni dalla L. 125/2013) e del D.M. 24-4-14, le imprese che trattano rifiuti non pericolosi e quelle
che occupano fino a 10 dipendenti e che non sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi non sono più
tenute all’iscrizione obbligatoria al Sistri (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti). Pertanto, nel caso in cui non
decidessero di aderire volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale in scadenza al 30
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giugno, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è
conclusa. Il Ministero ha chiarito inoltre che a breve diffonderà dei chiarimenti in merito alle procedure e
modalità semplificate per la cancellazione dal SISTRI e la riconsegna dei dispositivi - USB e Black Box attualmente concessi a titolo di comodato d’uso.
Per quanto riguarda le imprese per le quali è rimasta l’obbligatorietà dell’iscrizione al Sistri e per quelle che
volontariamente decideranno di aderirvi, nonostante le richieste di chiarimento di Confindustria e delle
altre Associazioni di imprese, il Ministero non ha ancora risolto alcune incertezze applicative.
In riferimento alle modalità di calcolo e pagamento del contributo, le maggiori problematiche riguardano
l’impossibilità di consultare la sezione del sito internet del Sistri dedicata alle modalità di pagamento e il
mancato aggiornamento della funzionalità “gestione azienda” (alla quale si accede tramite log-in), che
calcola automaticamente l’importo del contributo senza tener conto delle sopracitate esenzioni.
Al riguardo, il comunicato ministeriale non fornisce alcuna indicazione alle imprese ad oggi iscritte al Sistri sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi - che volessero procedere al calcolo del contributo
dovuto, senza aderire volontariamente alle categorie di iscrizione oggi non più obbligatorie per legge.
In attesa di ulteriori chiarimenti, si ricorda che il D.M. 52/2011, allegato II, consente alle singole imprese di
calcolare autonomamente il contributo di iscrizione e di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario
specificando nella causale, oltre al codice fiscale dell’azienda e al numero di pratica, che il contributo si
riferisce alle sole attività per cui l’azienda è obbligata al SISTRI. L’avvenuto pagamento dei contributi va
successivamente comunicato a SISTRI accedendo all’area autenticata “gestione azienda” dove è possibile
inserire i dati e la contabile del bonifico effettuato con la sopradetta precisazione sulle categorie non più
obbligate (per le quali l’adesione al SISTRI avviene solo su espressa richiesta e su base volontaria).
Si attendono inoltre dal Ministero alcuni chiarimenti in merito alle due seguenti questioni segnalate da
Confindustria:
• se i produttori iniziali fino a dieci dipendenti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti devono o meno
essere iscritti al SISTRI per la fase di trasporto, considerato anche che nelle premesse del DM 24 aprile
2014 viene citato un ordine del giorno della Camera che impegna il Governo ad esentarle;
• la collocazione dei c.d. "nuovi produttori" ai fini del versamento del contributo, se diversa da quella legata
al trattamento e alla produzione di rifiuti pericolosi.
Per quanto attiene alle problematiche relative all’ambito di applicazione temporale delle sanzioni Sistri di
cui agli artt. 260-bis e 260-ter del D. Lgs.. 152/2006 (Codice dell’ambiente), appare possibile affermare che,
alla luce dell’art. 11 del D.L. 101/2013, come modificato dal D.L. 150/2013 (c.d. Decreto Milleproroghe
2014), le sanzioni relative al SISTRI non si applicano fino al 31 dicembre 2014. In proposito, segnaliamo che
si sono affermate due interpretazioni contrastanti: secondo una prima interpretazione, che fa leva sul dato
letterale della norma, le citate sanzioni Sistri troverebbero applicazione esclusivamente per le condotte
illecite realizzate a partire dal 2015; secondo una differente interpretazione, sarebbero sanzionabili a
partire dal 2015 le violazioni Sistri anche se consumate esclusivamente nel 2014 (secondo tale ultima
ricostruzione, sarebbe oggetto di proroga esclusivamente la fase di irrogazione delle sanzioni).
Il contrasto interpretativo si riferisce principalmente all'ipotesi di mancato versamento entro il 30 giugno
del contributo SISTRI per il 2014, ritenendo rilevante e sanzionabile ai sensi del citato art. 260-bis la
violazione di tale termine, sia pure solo dopo il 1° gennaio del 2015. Ciò in quanto il contributo SISTRI 2014,
a differenza di quelli 2012-2013, non è stato sospeso dal legislatore.
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Con riguardo a tali interpretazioni, benché l’obbligo contributivo Sistri per il 2014 non sia stato sospeso,
occorre tuttavia considerare che lo stesso art. 11 del D.L. 101/2013 dispone che fino al 31 dicembre 2014
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice
dell’ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010, nonché le relative
sanzioni. Queste previsioni rinviano al previgente sistema di adempimenti per la gestione dei rifiuti,
ponendo i relativi costi a carico dei soggetti obbligati alla loro osservanza, pena l’applicazione delle
connesse sanzioni.
Il fondamento del rinvio dell’applicazione delle sanzioni Sistri al 2015 consisterebbe nell’evitare che dal
parallelismo della vigenza di adempimenti e obblighi della vecchia disciplina sulla gestione dei rifiuti e
dell’attuale regolamentazione sul Sistri derivi anche una duplicazione delle relative sanzioni, che
risulterebbe irragionevole e sproporzionata, considerati i costi e gli oneri cui sono tenuti gli operatori in
questa fase.
Tale ultima interpretazione si pone in linea con le ragioni che hanno ispirato il rinvio al 2015
dell’applicazione delle sanzioni Sistri dal momento che, già nel corso dell’iter di conversione del Decreto
Milleproroghe, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha formulato un parere nel quale viene
precisato che “l'operatività del SISTRI sta determinando pesanti conseguenze sulle imprese, in termini di
costi, difficoltà e rallentamenti insostenibili nella gestione dei rifiuti (…) risulta pertanto necessario
introdurre una proroga dal 3 marzo 2014 al 1° gennaio 2015 dell'operatività del SISTRI prevista per i
produttori dei rifiuti consentendo di verificare anche i risultati dell'impatto economico e organizzativo sulle
imprese che già sono obbligate ad aderire al SISTRI e di risolvere le persistenti disfunzioni e le
problematicità del sistema, evitando di provocare ulteriori danni al mondo imprenditoriale italiano; risulta
altresì necessario prevedere la proroga fino al 30 giugno 2015 del termine fino al quale trovano
applicazione le sanzioni per mancato adempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti nel testo
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205”.
A giudizio di Confindustria, se gli obiettivi perseguiti con la proroga approvata sono quelli indicati nel citato
parere della Commissione ambiente, non appare coerente con le intenzioni del legislatore limitare la
portata dell’intervento solo alla “posticipazione della irrogazione” delle sanzioni, dovendo privilegiarsi
l’interpretazione secondo cui la proroga al 2015 riguardi l’ambito di operatività temporale delle disposizioni
che contemplano le sanzioni SISTRI (art. 260-bis e art. 260-ter del Codice dell’ambiente), nel quale non
rientrano le violazioni commesse nel 2014.
Un ulteriore argomento in questo senso è dato dalle considerazioni svolte dal Servizio Bilancio del Senato
che, nel commentare l’intervento in questione (Dossier n. 36, febbraio 2014), ha segnalato “una possibile
perdita di gettito per effetto della ulteriore proroga”. Il semplice rinvio dell’irrogazione delle sanzioni non
avrebbe determinato una perdita di gettito, ma solo la posticipazione di - eventuali - entrate finanziarie.
Queste considerazioni, riferite agli obblighi di versamento del contributo SISTRI 2014, comportano che tra
le sanzioni non applicabili fino al 1° gennaio 2015 dovrebbe rientrare anche quella relativa al mancato
versamento del contributo annuale nei termini previsti per legge (art. 260-bis, comma 2).
Alla luce di quanto sopra, sembra possibile ritenere che il mancato o ritardato pagamento del contributo
2014 costituiranno illeciti sanzionabili ai sensi della normativa SISTRI (artt. 260-bis e 260-ter del Codice
dell’ambiente) soltanto laddove l'impresa non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il
31 dicembre 2014.
Per completezza, si ritiene opportuno segnalare che da tempo Confindustria ha chiesto al Ministero di
sospendere l’obbligatorietà del SISTRI e il contributo 2014, in attesa che siano introdotte le semplificazioni
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annunciate. La richiesta non ha ricevuto ad oggi riscontro. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato inviato al
Ministro dell'Ambiente un documento di Confindustria (allegato alla presente circolare e consultabile nel
sito di Confindustria tra i documenti dell’Area Politiche Industriali) contenente le proposte di
semplificazione necessarie perché il SISTRI divenga un sistema sostenibile dalle imprese, nonché le schede
che riassumono i principali nodi normativi e interpretativi che ancora impediscono il corretto
funzionamento del sistema di tracciamento dei rifiuti. Tali segnalazioni comprendono anche le
problematiche relative alla riconsegna dei dispositivi USB e quelle relative alle imprese non più obbligate a
seguito delle recenti modifiche normative.
Da ultimo si segnala che nei prossimi giorni il Parlamento inizierà l’esame del c.d. decreto legge Ambiente,
pubblicato nella G.U. n. 144 del 24 giugno 2014, e che sarà quindi possibile aprire una discussione sui temi
del SISTRI.
Nell’ambito del confronto parlamentare, Confindustria sottoporrà ai componenti delle Commissioni
parlamentari competenti il documento sopra citato e rappresenterà le difficoltà che le imprese incontrano.
11.5. News del 25 novembre 2014: “Novità del CCNL industria alimentare in tema di contratti a
tempo determinato”
Sul sito di Federalimentare – la Federazione Italiana dell’Industria Alimentare aderente al sistema
Confindustria – è disponibile, nella sezione Documenti, la circolare illustrativa, allegata alla presente news,
relativa alla nuova disciplina sui contratti a termine, contenuta nel CCNL Industria Alimentare.
In particolare, le modifiche normative introdotte in materia dal c.d. Decreto Poletti (si veda la nostra news
del 22 maggio u.s.) hanno comportato l’esigenza di aggiornare l’art. 18 del Contratto collettivo di settore.
Sul punto, le principali novità introdotte dall’Accordo nazionale di settore - sottoscritto il 7 novembre 2014
– riguardano in sintesi:
 il superamento, in via generale, dell’obbligatorietà dell’indicazione della “causale" per la
stipulazione di contratti a tempo determinato;
 l’individuazione e la disciplina dei casi, previsti dall’art. 10, comma 7, D. Lgs. 368/01 (attività
stagionali, avvio di nuove attività, ecc.), in cui permane l’interesse all’indicazione delle “ragioni” che
sottendono alla stipulazione dei contratti a termine;
 il regime delle proroghe dei rapporti di lavoro a termine di carattere stagionale;
 la disciplina degli intervalli temporali nel caso di reiterazione di più contratti a tempo determinato;
 l’incremento al 25% del limite percentuale delle assunzioni a termine e la modifica del criterio di
computo dell’organico complessivo.
11.6. Circolare n. 30 del 25 novembre 2014: “TARI e TARSU. Chiarimenti del MEF in merito alla
determinazione della superficie tassabile”
Con nota n. 38997 del 9 ottobre 2014 (allegata), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito:
“MEF”) ha chiarito i limiti per la determinazione della superficie rilevante ai fini del calcolo della TARI e
della TARSU, nonché i criteri per le deliberazioni comunali di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli solidi
ordinari.
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In materia di TARI, la nota ministeriale ribadisce l’inderogabilità della disciplina nazionale che esclude
l’assoggettabilità alla tassa delle aree sulle quali si svolgono, in via continuativa e prevalente, le lavorazioni
industriali e artigianali, che sono generalmente produttive di rifiuti speciali (cfr. art. 1, co. 649, L. n. 147 del
27 dicembre 2013, su cui si veda la nostra circolare n. 5 del 12 marzo 2014).
In tali aree, infatti, la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti
urbani assimilabili e, in considerazione del fatto che i produttori di rifiuti speciali sono già tenuti in proprio
alla gestione e smaltimento degli stessi, l’applicazione della TARI determinerebbe una ingiustificata
duplicazione di costi a carico delle imprese.
Definito il principio secondo cui la produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali determina automaticamente - l’esclusione dall’assoggettabilità a TARI delle superfici produttive di tali rifiuti, il
Ministero chiarisce che, in questa materia, il Comune potrà validamente disporre del proprio potere
regolamentare (espressamente attribuitogli dal Legislatore al solo fine di ridurre ulteriormente le aree
assoggettabili alla TARI) “nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito, poiché, ovviamente, laddove le
superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, l’Ente locale non ha spazio decisionale, in quanto dette
superfici sono già escluse ex lege ai fini TARI”.
Al riguardo, inoltre, il Ministero afferma che, a prescindere dai regolamenti comunali, i magazzini di materie
prime, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti (superfici
accessorie alle attività produttive) devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti
speciali (quindi non assimilabili “fiscalmente" a quelli urbani e, in quanto tali, privi del presupposto
impositivo) e che, allo stesso modo, non potranno essere calcolate ai fini TARI le aree scoperte in quanto
asservite al ciclo produttivo e che risultano produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali
non assimilabili. Ovviamente, sarà possibile beneficiare delle sopraindicate esenzioni solo nel caso in cui il
produttore provveda in proprio alla gestione e smaltimento di tali rifiuti speciali, dimostrandone l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.
Da ultimo, il Ministero auspica che, nell’esercizio del sopraindicato potere regolamentare, i Comuni avviino
una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale
norma regolamentare per “consentire una migliore ed efficace applicazione della disposizione di legge e
per evitare all’origine l’insorgere di un inutile e defatigante contenzioso”.
Per quanto concerne il regime della TARSU, il MEF chiarisce che, alla luce della giurisprudenza affermatasi
in materia, nei casi in cui sia comprovata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, devono ritenersi
intassabili le aree destinate a magazzino, indipendentemente dall’esistenza di un collegamento funzionale
con le aree di lavorazione industriale.
Infine, in tema di delibere comunali di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, il
Ministero, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 30719/11, ha ribadito l’attualità dei
principi giurisprudenziali che impongono al Comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare, di
considerare congiuntamente sia il criterio qualitativo che quello quantitativo, dal momento che, “per
escludere ogni ipotesi di danno correlato al rifiuto assimilato senza predeterminarne la quantità” il Comune
dovrebbe apprestare “un servizio di smantellamento di potenzialità illimitata” sicuramente illegittimo, in
quanto non rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità cui si deve informare l’operato
della PA.
Per approfondimenti, si invita in ogni caso a consultare la nota del MEF allegata alla circolare e visionabile
sul sito internet dell’Associazione.
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11.7. Circolare n 35 del 9 dicembre 2014: “Semplificazione. Le novità in materia di conferenza di
servizi, autotutela amministrativa e ambiente del decreto Sblocca Italia”
Premessa
È in vigore dal 12 novembre 2014 la legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 262 del 11-11-2014) di
conversione in legge, con modifiche, del decreto legge n. 133/2014 - c.d. DL “Sblocca Italia” - recante
“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive”.
In particolare, l’art. 25 del D.L. “Sblocca Italia”, riprendendo alcune proposte di Confindustria volte ad
accrescere le esigenze di certezza e definitività dei provvedimenti amministrativi di interesse per le
imprese, ha introdotto correttivi alla disciplina della conferenza di servizi e dell’autotutela amministrativa
e semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica, oggetto di illustrazione nella presente
circolare.
1) Conferenza di servizi
Con riguardo alla disciplina della conferenza di servizi, il Decreto “Sblocca Italia”:

interviene sulla validità degli atti acquisiti in conferenza di servizi, precisando che i relativi termini di
validità decorrono dall’adozione del provvedimento finale (art. 14-ter, co. 8-bis, l. n. 241/1990). La
norma allinea così il dies a quo di validità degli atti inerenti a un medesimo procedimento, evitando
che i ritardi incidano sui termini di efficacia degli atti presupposto del provvedimento finale (è il
caso, ad esempio, dei pareri e degli atti necessari al rilascio di un’autorizzazione unica, che vengono
acquisiti nell’ambito di una conferenza di servizi e che acquisteranno efficacia a far data
dall’adozione dell’autorizzazione stessa);

attribuisce la natura di “atto di alta amministrazione” alla deliberazione del Consiglio dei Ministri
necessaria per il superamento, previa adeguata motivazione, del dissenso espresso da
un’amministrazione portatrice di interessi sensibili (art. 14-quater, co. 3, l. n. 241/1990).
2) Autotutela amministrativa
Con riferimento alla disciplina dell’autotutela amministrativa, il DL “Sblocca Italia”, recependo alcune delle
misure contenute nel DDL di “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” (Atto Senato n. 1577,
attualmente all’esame in 1° Commissione Affari costituzionali):

in materia di revoca, limita l’intervento in autotutela per mutamento della situazione di fatto ai soli
casi non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento. Per i provvedimenti di
autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici, il DL esclude la revoca per nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario (art. 21-quinquies, co. 1, l. n. 241/1990);

in materia di annullamento d’ufficio, precisa l’esclusione dell’intervento in autotutela nei confronti
del provvedimento illegittimo per vizi meramente formali (provvedimento adottato in violazione
delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la sua natura vincolata, sia
palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato)
(art. 21-nonies, co. 1, l. n. 241/1990);
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
in relazione ai casi in cui è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA),
stabilisce che, decorsi i termini per l’esercizio dei poteri di controllo, l’amministrazione possa agire
in autotutela con la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies, o con l’annullamento d’ufficio, ai sensi
dell’art. 21-nonies, solo per motivi attinenti al pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico
e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale (art. 19,
commi 3 e 4, l. n. 241/1990).
In materia di provvedimenti in autotutela, si segnala che, rispetto a quanto previsto dal citato DDL sulla
“Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, le norme in commento non contemplano il limite
temporale per l’esercizio dei poteri di autotutela sui provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione
di vantaggi economici.
3) Autorizzazione paesaggistica
Infine, per quanto riguarda la disciplina della tutela del paesaggio, il Decreto “Sblocca Italia”:

come richiesto da Confindustria, elimina la possibilità per l’amministrazione procedente di indire la
conferenza di servizi nel caso in cui il Soprintendente non abbia rilasciato il parere richiesto dalla
legge entro il termine prescritto, prevedendo che, decorso inutilmente tale termine,
l’amministrazione procedente provveda sulla domanda di autorizzazione (art. 146, co. 9, Codice dei
beni culturali e del paesaggio). Ciò al fine semplificare il procedimento di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, evitando che l’amministrazione “recuperi” in sede di conferenza di servizi il parere
del Soprintendente non reso nel termine stabilito, allungando così inutilmente i tempi del
procedimento;

delega il Governo a precisare gli interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta
e quelli di lieve entità che possono essere regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il
Ministero, le Regioni e gli enti locali.
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12. ENTERPRISE EUROPE NETWORK
12.1. Circolare n. 26 del 12 novembre 2014: “Bandi Horizon 2020 - finanziamenti in ricerca e
sviluppo per le PMI”
Introduzione
Le sfide del nuovo millennio connesse alla globalizzazione, alla necessità di condividere efficientemente le
risorse del pianeta, ai cambiamenti climatici, all'aumento della popolazione, unite alle difficoltà
economiche determinate dalla crisi, rappresentano le premesse per la definizione di una nuova politica
comunitaria basata sullo sviluppo di un piano di azione teso a realizzare tutte le condizioni favorevoli per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Nell’attuare la politica per la crescita, la Commissione europea ha attribuito particolare attenzione allo
sviluppo e alla valorizzazione delle PMI che, costituendo il 99% del totale delle imprese attive sul territorio
europeo, sono la spina dorsale del tessuto produttivo dell’UE.
Supportata anche dalle proposte avanzate dalle Istituzioni pubbliche e private e dalle rappresentanze
industriali degli Stati membri, la Commissione ha perciò delineato per il settennio 2014-2020 una politica di
forte incentivo allo sviluppo dell’innovazione nelle PMI, tramite la predisposizione di specifici programmi,
tra cui “Horizon 2020”.
Considerato il potenziale del programma Horizon 2020, si ritiene utile illustrarne sinteticamente le
caratteristiche peculiari, prestando particolare attenzione allo strumento attivato per sostenere la crescita
delle PMI e ai bandi attualmente aperti.
Horizon 2020
Horizon 2020 è il nuovo programma di finanziamento a gestione diretta della Commissione europea per la
ricerca e l’innovazione, operativo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020 e avente una dotazione
finanziaria superiore ai 78 miliardi di euro.
Il programma, che integra in un unico quadro di riferimento i finanziamenti erogati in passato dal 7°
Programma Quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, dal Programma Quadro
per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET), supporta
tutte le forme di innovazione, non soltanto scientifica, ma anche commerciale (es. nuovi modelli di
business), non commerciale (es. per il miglioramento dei servizi pubblici) e l’innovazione in campo sociale
(societal innovation).
I settori cui è rivolto il programma sono diversi: robotica, biotecnologie, energia, trasporti, commercio,
cultura, smart cities etc., con ulteriore possibilità di sviluppo di iniziative progettuali multidisciplinari.
La gestione del programma di Horizon 2020 ruota attorno ad alcune rilevanti novità, che possono essere
riassunte come di seguito:

maggiore semplificazione grazie a un’architettura più semplice, un unico insieme di regole, un utilizzo
semplificato del modello di rimborso dei costi, un unico punto di accesso per i partecipanti, meno
burocrazia nella predisposizione delle proposte, minor numero di controlli ex post, una riduzione di
100 giorni del tempo medio di concessione delle sovvenzioni;

un approccio integrato aperto a nuovi partecipanti per garantire il coinvolgimento di ricercatori e
innovatori eccellenti provenienti dall’Europa e dal mondo;
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
l'integrazione tra ricerca e innovazione tramite finanziamenti a copertura di tutte le attività, dalla
ricerca al mercato;

maggiore supporto all'innovazione e alle attività vicine al mercato;

un forte accento sulla creazione di opportunità di business, specie in risposta alle più importanti sfide
sociali;

maggiore sostegno alla realizzazione e diffusione di processi e prodotti innovativi.
Horizon 2020 è strutturato in tre pilastri, di seguito elencati, ciascuno dei quali articolato in specifici
programmi:
1. Pilastro n. 1: Sostegno all'eccellenza scientifica (22,3 miliardi di euro).
Obiettivo della priorità è elevare il livello di eccellenza della base scientifica europea e garantire una
produzione costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività dell'Europa a lungo
termine.
2. Pilastro n. 2: Rafforzamento della leadership industriale (15,5 miliardi di euro).
Obiettivo perseguito con tale priorità è rendere l'Europa un luogo più attraente per la ricerca e
l'innovazione tramite la promozione di cospicui investimenti in tecnologie industriali essenziali e
l’incentivazione del potenziale di crescita delle aziende europee, fornendo loro livelli adeguati di
finanziamento e aiutando le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.
3. Pilastro n.3: Sfide della società (27,05 miliardi di euro).
Nell'ambito di questa priorità sono finanziate attività che spaziano dalla ricerca alla
commercializzazione, con particolare riferimento a quelle connesse con l'innovazione (progetti pilota,
dimostrazione, sostegno agli appalti pubblici e all'adozione commerciale) nei seguenti ambiti:

salute, cambiamento demografico e benessere;

sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e bio-economia;

energia sicura, pulita ed efficiente;

trasporto intelligente, integrato e pulito;

azioni per il clima, l'efficienza delle risorse e delle materie prime;

società innovative, sicure ed inclusive.
Horizon 2020 include inoltre cinque programmi trasversali:
1. diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione;
2. scienza con e per la Società;
3. azioni dirette non nucleari del Centro Comune di Ricerca;
4. Istituto europeo d’innovazione e tecnologia (IET);
5. Euratom.
All’interno delle Priorità 2 e 3 (“Leadership industriale” e “Sfide della Società”) sono individuate misure
specifiche per sostenere l’innovazione delle PMI tramite un apposito strumento denominato “SME
Instrument”, che si procede di seguito ad illustrare.
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Lo strumento PMI
Lo Strumento PMI è un programma destinato specificamente a tutte le singolarmente o in
raggruppamento, che mostrano una forte ambizione a svilupparsi, crescere ed internazionalizzarsi e che
siano in grado di promuovere un progetto di eccellenza nel campo dell’innovazione, ad elevato impatto
economico e avente rilevanza europea.
Tale strumento è finalizzato a sostenere le imprese innovative mediante un sistema di concessione delle
agevolazioni articolato in tre fasi, a copertura dell’intero ciclo di ricerca e innovazione:
Fase 1 - Valutazione e fattibilità del progetto:
attribuzione di finanziamenti finalizzati ad esaminare la fattibilità scientifica o tecnica e il potenziale
commerciale di un’idea nuova al fine di sviluppare un progetto di innovazione. In caso di esito
positivo di tale valutazione, il finanziamento prosegue anche nella o nelle fasi successive. Si tratta di
una fase facoltativa ma raccomandata per lo sviluppo di una proposta ben motivata per la fase 2. La
somma forfettaria assegnata durante questa fase ammonta a circa 50.000 euro, pari al 70% del
costo dello studio;
Fase 2 - R&S, dimostrazione e prima applicazione commerciale:
assegnazione di sovvenzioni a sostegno delle attività dimostrative legate all’idea (prove, prototipi,
studi di ampliamento di scala, progetti pilota di processi, prodotti e servizi innovativi, verifica delle
prestazioni, ecc.) e per la prima applicazione commerciale. Il finanziamento in questa fase varia da
500.000 euro a 2,5 milioni di euro (pari al 70% del costo del progetto).
Fase 3 - Commercializzazione della soluzione innovativa:
il supporto alle PMI in questa fase facoltativa è realizzato indirettamente, tramite procedure
semplificate di accesso al credito e agli altri strumenti finanziari e mediante la fornitura di ulteriori
servizi quali: la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la messa in rete, servizi di
formazione, tutorato e consulenza.
A completamento del supporto finanziario concesso nelle fasi 1 e 2 è inoltre disponibile un servizio di
coaching e mentoring per le imprese beneficiarie, finanziato mediante il ricorso a reti di supporto già
esistenti, tra cui un ruolo centrale è ricoperto dall’Enterprise Europe Network, responsabile delle attività di
informazione e assistenza alle imprese interessate a partecipare al programma.
La partecipazione delle imprese alle singole fasi avviene mediante procedura esclusivamente telematica
rispondendo agli inviti a presentare proposte (di seguito: “calls”) pubblicati sulla piattaforma dedicata:
“Portale del Partecipante”.
Sul punto, si precisa che le calls relative allo Strumento PMI negli ambiti di cui alle Priorità 2 e 3
(“Leadership industriale” e “Sfide della Società”) sono costantemente aperte (a far data dal 01 marzo 2014)
e in generale organizzate con 4 date intermedie di valutazione (cut-off) per anno. Per il biennio 2014-2015
nell’ambito dello SME Instrument sono stati pubblicati bandi sotto la call H2020-SMEINST-2014-2015,
suddivisa nelle seguenti 4 sub-calls:
 H2020-SMEINST-1-2014
 H2020-SMEINST-2-2014
 H2020-SMEINST-1-2015
 H2020-SMEINST-2-2015
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Per quanto attiene alla tempistica per la presentazione dei progetti, le scadenze intermedie di valutazione
sono fissate secondo il seguente calendario:
Per la fase 1 del 2014: 17/12/2014;
Per la fase 2 del 2014: 17/12/2014;
Per la fase 1 del 2015: 18/03/2015, 17/06/2015, 17/09/2015, 16/12/2015;
Per la fase 2 del 2015: 18/03/2015, 17/06/2015, 17/09/2015, 16/12/2015;
In riferimento alla fase 2 del 2014, H2020-SMEINST-2-2014 (fase dimostrativa dell’idea), cui è possibile
accedere dopo aver presentato domanda alla fase 1 oppure direttamente, sono aperte calls nell’ambito
delle priorità “Leadership Industriale” e “Sfide della Società”. Il budget destinato al seguente invito
ammonta a 220.897.600 di euro.
In particolare, per quanto attiene al pilastro “Leadership Industriale”, i bandi attivi si riferiscono ai seguenti
temi:

ICT-37-2014: Open Disruptive Innovation Scheme (migliorato attraverso lo Strumento PMI)
Open Disruptive Innovation (ODI) Scheme è lo strumento pensato per dare supporto alle PMI
innovative nel settore ICT. L’attenzione è rivolta alle PMI che propongono idee imprenditoriali,
prodotti e servizi altamente innovativi applicando una nuova serie di regole, valori e modelli che siano
in grado di perturbare i mercati esistenti.
L’obiettivo è triplice:
- coltivare promettenti idee innovative e dirompenti;
- sostenere la loro prototipazione, convalida e dimostrazione in condizioni reali;
- favorire una più ampia distribuzione o diffusione sul mercato.
Si tratta di un supporto particolarmente interessante per le giovani imprese alla ricerca di un sostegno
rapido alle proprie idee innovative.

NMP-25-2014: Accelerare l'adozione delle nanotecnologie, dei materiali avanzati e tecnologie di
fabbricazione e lavorazione avanzate da parte delle PMI
Il bando mira a creare valore aggiunto combinando in modo creativo i risultati della ricerca già esistenti
con quelli di nuova introduzione al fine di trasferire i benefici ottenuti in tutti i settori applicabili e di
accelerare l'innovazione e creare profitto o altre utilità.

BIOTEC-5a-2014: Amplificazione dei processi industriali delle PMI basate sulle biotecnologie verso la
competitività e la sostenibilità
Considerato il ruolo cruciale svolto dalle numerose PMI attive nel settore biotecnologico nel favorire il
passaggio a processi biotecnologici competitivi e sostenibili, il bando intende dare un supporto a quelle
imprese impegnate in attività di ricerca in modo intensivo e che spesso sono costrette ad attendere
lunghi tempi tra l'inizio dello sviluppo tecnologico e l'introduzione del prodotto sul mercato.

Space-SME-2014-2: Strumento PMI
Obiettivo del bando è il coinvolgimento delle PMI nel programma di R&S spaziale, inserito tra le
priorità di Horizon 2020. È ammessa la partecipazione in qualsiasi ambito del programma spaziale,
tuttavia si ritiene che le PMI possano apportare il migliore contributo in materia di applicazione di
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soluzioni terrestri alle sfide nello spazio, in particolare in relazione ai programmi faro Galileo e
Copernicus, e allo sviluppo di alcune tecnologie critiche.
Per quanto attiene al pilastro "Sfide della Società" i bandi attivi si riferiscono ai seguenti temi:

BG-12-2014: Supporto agli sforzi delle PMI per lo sviluppo di soluzioni innovative per la crescita blu
Il bando mira a sfruttare il potenziale dei mari e delle coste europee per la creazione di posti di lavoro
e per la crescita, incentivando investimenti efficienti in ricerca e innovazione. In tale ambito si ritiene
significativo il potenziale contributo delle PMI allo sviluppo della “Blue Strategy Growth”, in particolare
nei settori delle biotecnologie marine (applicazioni correlate , strumenti e tecnologie chiave), delle
tecnologie e dei servizi marini, acquacoltura inclusa.

DRS-17-2014: Topic 7 di Protezione delle infrastrutture critiche: "Protection of Urban soft targets and
urban critical infrastructures”
Obiettivo del bando è il coinvolgimento delle PMI nell’attività di R&S nel settore della sicurezza
urbana. Nello specifico il programma prevede lo sviluppo di misure per la protezione degli “obiettivi
urbani soft”, definiti come aree urbane altamente esposte alla libera circolazione di individui (ad
esempio: parchi, piazze, mercati, stazioni ferroviarie, alberghi e villaggi turistici, centri culturali, storici,
educativi, banche, etc.) e delle infrastrutture critiche urbane elencate nel “Programma Europeo per la
Protezione delle Infrastrutture critiche” (tra cui, ad esempio: impianti energetici, reti, tecnologie delle
comunicazioni e dell'informazione, banche, dighe etc.).

IT-1-2014: Ricerca innovativa delle piccole imprese per il trasporto
Obiettivo del bando è rendere il settore europeo dei trasporti capace di fornire prodotti e servizi in
modo efficiente e in tempi rapidi al fine di preservare la leadership nel settore e creare nuovi posti di
lavoro, nonché per affrontare con maggiore preparazione le sfide ambientali e di mobilità. Considerato
il ruolo cruciale delle PMI nelle catene di fornitura, la Commissione Europea ha ritenuto di doverne
incentivare il coinvolgimento e di dover agevolare la nascita di nuove imprese ad alta tecnologia.

PHC-12-2014: Validazione clinica di marcatori biologici e/o dispositivi medico-diagnostici
L’uso sempre più diffuso dei biomarcatori nella pratica clinica, sia per analizzare condizioni normali che
per diagnosticare condizioni patologiche, ha spinto molte PMI a effettuare ricerca in questo settore e
ogni anno svariati potenziali biomarcatori vengono proposti sul mercato. Soltanto pochi di questi
ottengono tuttavia la convalida per l'uso in un ambiente di ricerca clinica. La validazione clinica dei
biomarcatori assume dunque un ruolo decisivo per lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici,
contribuendo al miglioramento delle condizioni di salute e di conseguenza alla sostenibilità del sistema
sanitario.

SC5-20-2014: Aumentare il potenziale delle piccole
l'approvvigionamento sostenibile delle materie prime
imprese
per
l'eco-innovazione
e
Le PMI innovative sono considerate il motore della green economy, ma a causa di numerose difficoltà
(assenza della prova di concetto, difficoltà di accesso al capitale di rischio, mancanza di prototipi, studi
di scale-up insufficienti) non sempre riescono a commercializzare le soluzioni innovative individuate. Il
bando è rivolto a tutte le PMI eco–innovative e in particolare a quelle con forte orientamento alla
crescita e internazionalizzazione. Sono ammissibili tutti i tipi di idee promettenti, di prodotti, processi,
servizi e modelli di business, in tutti i settori, finalizzati alla commercializzazione sia in un contesto
business to business (B2B) che business to customer (B2C).
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
SFS-08-2014: Produzione e trasformazione alimentare eco-innovativa ed efficiente
Il bando mira a sostenere progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi processi eco-innovativi competitivi
in risposta alla necessità di ottimizzare gli attuali sistemi di produzione e trasformazione dei prodotti
alimentari. Obiettivo specifico è la significativa riduzione dell’uso di acqua e di energia, di emissioni di
gas a effetto serra e di rifiuti e, allo stesso tempo, il miglioramento dell'efficienza nell’utilizzo di
materie prime per un aumento della sicurezza e della qualità alimentare.

SIE-01-2014: Stimolare il potenziale dell'innovazione delle PMI per un sistema energetico a basse
emissioni di CO2
Partendo dal ruolo cruciale svolto dalle PMI nello sviluppare soluzioni tecnologiche efficienti,
sostenibili e accessibili economicamente in ambito di risorse energetiche, il bando mira ad incentivare
la partecipazione di tali imprese al processo di ricerca per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

riduzione del consumo di energia e di emissioni di anidride carbonica tramite un utilizzo
intelligente e sostenibile;
 fornitura di energia elettrica a basso costo e a bassa emissione di carbonio;
 carburanti alternativi e fonti energetiche mobili;
 una singola rete europea dell'elettricità, realizzata in modo intelligente;
 nuove conoscenze e tecnologie;
 robusto processo decisionale e impegno pubblico.
Si ricorda che la scadenza dei bandi fin qui presentati è fissata alle ore 17:00 (orario di riferimento di
Bruxelles) del 17 dicembre 2014 e che l’identificativo della suddetta call è: H2020-SMEINST-2-2014.
In riferimento alla fase 1 del 2014 (che si ricorda essere solo facoltativa e propedeutica per la
partecipazione alla fase 2) sono aperte calls negli stessi ambiti previsti dalla fase 2. In tal caso,
l’identificativo cui fare riferimento è: H2020-SMEINST-1-2014. Il budget a disposizione delle imprese per
questa call ammonta a 25.102.000 di euro.
Si precisa inoltre che non è ammessa la presentazione di una proposta per la fase 1 durante
l’implementazione di un progetto in fase 2 e viceversa. È invece possibile sottoporre una proposta allo
strumento SME e, allo stesso tempo, ad un altro topic non rientrante nell’ambito dello Strumento SME.
Altre misure a supporto delle PMI nell’ambito della programmazione 2014-2020
All’interno di Horizon 2020 lo Strumento PMI è individuato quale misura di supporto specifico alle esigenze
delle PMI, tuttavia le imprese possono beneficiare di ulteriori opportunità di investimento e di crescita
partecipando agli altri topic individuati nell’ambito delle Priorità di Horizon 2020. A differenza di quanto
previsto dallo Strumento PMI, la partecipazione a tali bandi è subordinata all’obbligatorietà di partenariato
con altri 2 soggetti giuridici stabiliti in Paesi membri differenti.
Il complesso dei bandi attivi per il biennio 2014-2015 è pubblicato sul Portale del Partecipante e
visualizzabile nella sezione “calls”. All’interno del portale, nella sezione funding opportunities, sono
specificati la disponibilità finanziaria, i requisiti, i termini di scadenza di ciascun bando, mentre la funzione
Search topics consente di individuare i temi relativi a bandi aperti o imminenti, con la descrizione degli
ambiti di intervento. È inoltre disponibile un manuale che guida le imprese a passare dalla fase di ideazione
del progetto alla messa a punto del piano, nonché tutti i riferimenti normativi, le procedure ed anche uno
strumento che consente di auto-misurare la sostenibilità finanziaria del proprio progetto.
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Le misure predisposte dalla Commissione europea a sostegno delle PMI non si esauriscono nell’ambito di
Horizon 2020, ma sono previsti ulteriori programmi di supporto alla ricerca e innovazione delle piccole
imprese, tra cui merita di essere segnalato il “Programma per la competitività delle imprese e delle PMI”
2014-2020 (“COSME”). Tale programma persegue obiettivi complementari rispetto a quelli individuati
nell’ambito di Horizon 2020, sintetizzabili nei seguenti punti:
 favorire l’ accesso ai finanziamenti delle imprese orientate alla crescita che non rientrano nel focus di
Horizon 2020;
 sviluppare condizioni migliori di crescita delle PMI, attraverso misure relative ai cluster e in settori
d’interesse strategico;
 supportare l’internazionalizzazione delle PMI e facilitare l’accesso al mercato.
Il budget del programma ammonta a circa 2,3 miliardi di euro, di cui il 60% destinato agli strumenti
finanziari previsti dall’obiettivo “Accesso al credito”.
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13. EXPO 2015
13.1. News dell’11 novembre 2014: “Avviso pubblico - gestione saletta lounge imprese in
padiglione Italia”.
Padiglione Italia di Expo 2015 ricerca operatori economici interessati alla gestione, in qualità di Title
sponsor, di un’area di ricevimento VIP, da adibire a Sala Lounge Imprese a disposizione dei Main Partner
Impresa del padiglione Italia per lo svolgimento di riunioni e incontri B2B.
L’area oggetto della concessione, di circa 40 mq, sita al primo piano del Cardo Sud Ovest all’interno di
Padiglione Italia, sarà un’area di riferimento che possa essere al tempo stesso un luogo di rappresentanza,
uno spazio incontri e anche area di relax.
Il Title sponsor sarà responsabile dell’arredamento e della gestione dell’area e ciò comporta:
 L’arredo della sala che deve comprendere un’area riunioni, una postazione di ricevimento ospiti
all’ingresso e un salotto
 La gestione dello spazio con allestimento di una coffee station. Il Title sponsor potrà completare la
propria offerta con una selezione di prodotti aggiuntivi da presentare in sede di offerta tecnica.
Saranno esaminate le offerte di operatori che:
 Partecipino alla procedura con marchio italiano;
 abbiano la sede legale in Italia;
 posseggano un profilo coerente con i valori, le finalità e la reputazione proprie all’Esposizione
Universale 2015 e in linea con la mission del Padiglione Italia;
 siano portatori di un interesse strategico nell'assumere il ruolo di partner del Padiglione Italia;
 siano altamente rappresentativi delle eccellenze italiane sui temi di pertinenza dell'Evento;
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione imprese singole, società cooperative, Reti d’impresa,
consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese.
La procedura di selezione del Concessionario sarà svolta ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici
e sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
 offerta tecnica: max 65 punti
 offerta economica: max 35 punti.
Per l’aggiudicazione della concessione dell’Area Lounge Imprese, il concorrente dovrà indicare il contributo
economico che intende riconoscere al Padiglione Italia, che non potrà essere inferiore a 150 mila € (IVA
esclusa) - da corrispondere per il 30% alla firma del contratto e per il restante importo entro il 1 aprile
2015.
Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa, presso la sede operativa di Padiglione Italia in Via Fabio Filzi
22 – 20124 Milano, entro le ore 12:00 del 9 dicembre per mezzo del servizio postale di Stato, con
raccomandata A.R. o mediante agenzia di recapito autorizzata.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire via e-mail entro e non oltre le ore 12:00 del 1 dicembre 2014
al seguente indirizzo: [email protected]
Per la documentazione completa di carattere tecnico, economico o per le procedure di redazione e invio
dell’apposita offerta si veda il sito di Padiglione Italia.
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13.2. Circolare n. 33 del 27 novembre 2014: “Expo 2015 - Avviso pubblico per la selezione di un
soggetto per la fornitura e la commercializzazione di vino spumante <bollicine>”
Si segnala che Padiglione Italia di Expo 2015 ha pubblicato un avviso pubblico volto alla selezione di un
soggetto per la fornitura e la commercializzazione di Vino Spumante “Bollicine” per la Categoria
Merceologica detta “Brindisi Del Padiglione Italia", da utilizzare in occasione dei più importanti eventi di
Padiglione Italia che si terranno nel corso del semestre espositivo.
Perimetro della sponsorship e durata
Tutte le imprese interessate a partecipare alla procedura, che desiderino candidarsi per la categoria
“Brindisi del Padiglione Italia”, dovranno inviare la loro migliore offerta tecnica ed economica proponendo
una fornitura di vini tipo spumante che possa soddisfare le condizioni di seguito riportate:
 Serata d’apertura del semestre espositivo, il 1° maggio 2015, all’interno del ristorante TOP di
Palazzo Italia;
 National Day, previsto per il 2 giugno 2015, all’interno del ristorante TOP di Palazzo Italia;
 Serata di chiusura del semestre espositivo fissata per giorno 31 ottobre 2015;
 Eventuale pre-opening in data da definire;
 Serata esclusiva denominata “Bollicine”, dedicata alla valorizzazione ed alla visibilità del soggetto
aggiudicatario all’interno del ristorante TOP di Palazzo Italia;
 Fino a 5 National Day organizzati in Padiglione Italia.
Ogni eventuale offerta di fornitura dovrà inoltre coprire, per tutta la durata della manifestazione, il
fabbisogno di vini tipo spumante destinati all’area Lounge dei Partner Impresa di Padiglione Italia e al
Commissario generale di sezione del Padiglione Italia per suoi incontri o riunioni con ospiti e delegazioni
(circa 30 bottiglie/mese).
I termini della durata del contratto sono da intendersi dalla data di stipula sino al 31-10-2015.
Benefici riservati allo sponsor
Limitatamente al perimetro fisico e virtuale interno al Padiglione Italia, di seguito i benefici concessi allo
sponsor aggiudicatario:
 Diritto di utilizzo del logo/brand di Padiglione Italia per pubblicità, comunicazioni aziendali, sviluppo
e commercializzazione di prodotti in co-branding con Padiglione Italia;
 Diritti di visibilità in Padiglione Italia (es. titolo “Brindisi del Padiglione Italia “a partire dalla data del
contratto fino al 31/10/2014 e utilizzo esclusivo del Ristorante Top per una serata);
 Visibilità nel Programma di Comunicazione e nelle attività di Marketing del Padiglione Italia;
 Presenza e visibilità all’interno del Padiglione Italia tramite l’utilizzo del prodotto aggiudicatario
almeno durante gli eventi sopra citati e all’interno della sala Lounge Imprese.
Requisiti di ammissibilità
In linea con gli obiettivi del Padiglione Italia, la procedura di aggiudicazione del contratto valuterà le
proposte avanzate da operatori che rappresentino il brand italiano e che:
 partecipino alla procedura con marchio italiano;
 abbiano la sede principale in Italia;
 posseggano un profilo coerente con Expo 2015 e con la mission di Padiglione Italia;
 siano portatori di interesse strategico nell’assumere il ruolo di partner di Padiglione Italia;
 siano altamente rappresentativi della tradizione culinaria italiana e delle eccellenze italiane sui temi
di pertinenza dell’Evento;
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Sono ammessi a partecipare imprese singole, società, cooperative, raggruppamenti temporanei di imprese
e Reti di impresa che rispettino i requisiti di non esclusione e accettino il Modello 231/2001 e il Codice Etico
di Expo 2015.
Procedura di selezione e criteri di aggiudicazione
La procedura di selezione sarà svolta ai sensi dell’art.26 del Codice dei Contratti Pubblici sulla base dei
seguenti criteri di aggiudicazione:
 Offerta tecnica (da intendersi in termini di qualità del prodotto, piano di comunicazione e proposta
eventi) max. 55 punti;
 Offerta economica (da intendersi in termini di importo che il concorrente intende riconoscere al
Padiglione Italia a titolo di corrispettivo per i diritti di visibilità e in quantitativo di bottiglie che lo
stesso intende offrire in VIK –Value in kind): max. 45 punti.
Sul punto si segnala che il contributo da destinare al Padiglione Italia per i diritti di visibilità non potrà
essere inferiore a 140.000,00 € (IVA esclusa). Con riferimento invece al quantitativo di bottiglie offerto in
VIK, questo non potrà essere inferiore al valore di 40.000,00 € (iva esclusa).
Termini e modalità di presentazione dell’offerta
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in busta chiusa, all’attenzione del
Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia presso la sede di Padiglione Italia, via Fabio Filzi 22 20124 Milano, entro e non oltre le ore 12:00 del 23/12/2014 per mezzo del servizio postale di Stato, con
raccomandata A.R. o mediante agenzia di recapito autorizzata. E' altresì possibile per gli offerenti
provvedere alla consegna a mano dei plichi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 dei
giorni feriali dal lunedì al venerdì presso la suddetta sede.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione dell’avviso pubblico pubblicato sul nostro sito
internet o del sito di Padiglione Italia alla sezione Gare e appalti.
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14. SCHEDE PAESE
SCHEDA PAESE: EMIRATI ARABI
QUADRO GENERALE
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Forma di Stato : Confederazione di Emirati
Presidente: Sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahayan
Popolazione: 7.511.690 ab. (2012)
Superficie: 83.600 km2
Lingua : Arabo (inglese diffuso)
Moneta: Dirham (tasso fisso con US$ pari a 3.67 dhs)
Religione: Musulmana
Membro di: CCG, Lega Araba OCI, ONU, WTO e OPEC
Capitale: Abu Dhabi
QUADRO ECONOMICO
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
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Crescita Economica
Secondo il Centro di Statistica di Abu Dhabi (SCAD) nel 2013 il PIL ha raggiunto i 186,4 miliardi di euro,
con una robusta crescita rispetto al 2012 (+ 4,8%). Per il 2014 si stima una crescita del 4,4% e del 4,6%
in media per il periodo 2014-2018 (fonte: Economist Intelligence Unit).
Attività economica
Gli Emirati Arabi Uniti sono il quarto esportatore di greggio nella regione, dopo Arabia Saudita, Iran e
Iraq. Sono al settimo posto mondiale per quanto riguarda le riserve di greggio e gas naturale con una
produzione media giornaliera stimata di circa 2,7 milioni di barili di petrolio nel 2013 (EIU Country
Report) ed un obiettivo di 3.5 milioni di barili al giorno a breve termine.
Tasso di disoccupazione: nel 2013 è stato pari al 5%;
Inflazione
L’inflazione nel 2013 è stata pari al 3% con un aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al 2012. Le
stime per il 2014 sono di una crescita al 4.6%.
Variazioni del volume delle importazioni di beni e servizi
Nel 2013 si è avuta una variazione positiva del 10%, in calo rispetto a quella dell’anno precedente
(14%).
Spesa pubblica
Il bilancio federale per il 2014 prevede un aumento del 4,5% della spesa, arrivando a 12,4 miliardi di
Dollari, mentre la proiezione delle entrate non è stata ancora annunciata. La spesa per il welfare e lo
sviluppo, compresi 2,6 miliardi di Dollari per l'istruzione, rappresenteranno la metà della spesa totale.
Principali destinatari dell’export del Paese (2012)
Giappone al 1° posto seguito da India e Iran. L’Italia è in 34° posizione.
Principali fornitori dell’import nel Paese(2012)
I principali Paesi fornitori sono India, Cina e USA. L'Italia si posiziona all’8° posto.
Principali prodotti esportati (2012)
O
P
PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO
Progetto: “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”
116





Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; prodotti della metallurgia; prodotti delle
miniere e delle cave.
Principali prodotti importati (2012)
Prodotti della metallurgia; computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi; prodotti delle altre industrie manifatturiere; macchinari e
apparecchiature; coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio.
Peso del commercio sul PIL (2011): 18,57 %
Investimenti stock
Lo stock di IDE in entrata è cresciuto ad un tasso di crescita medio annuo del 45,3% nell'ultimo
decennio raggiungendo 95 miliardi di Dollari, quasi il 27% del PIL nel 2012. La maggior parte stock di IDE
è concentrata in finanza, costruzioni e immobiliare. Anche lo stock di IDE in uscita è aumentato
enormemente raggiungendo i 69 miliardi di Dollari (Invitalia).
Rating
Al gennaio 2014 le maggiori Agenzie di rating hanno valutato gli EAU:
OCSE: 2
Standard & Poor’s: AA
Moody’s: Aa2
Fitch: AA
Indicatori di Business Climate
Doing Business 2014: 23° su 185
Indici di Global Competitiveness ed Economic Freedom 2013: 19° su 148
Corruption Perception Index 2013: 26° su 177
Indice di Apertura al Commercio Internazionale (ETI 2011): 19° su 132
ITALIA – EMIRATI ARABI UNITI





La presenza imprenditoriale italiana negli Emirati Arabi Uniti è altamente qualificata ed è rappresentata
da circa 300 aziende tra unità con propria filiale e molte altre che operano tramite agenti locali.
Interscambio Italia – Emirati Arabi Uniti
Gli EAU rappresentano da diversi anni per l’Italia il principale mercato di sbocco per le sue esportazioni
verso l'intero mondo arabo. Dopo la crisi finanziaria che ha colpito Dubai nel biennio 2009/10,
l’interscambio commerciale tra Italia ed AU ha ripreso a crescere a ritmo sostenuto a partire dal 2011.
Export italiano verso il Paese
Nel 2013 il valore dell’export italiano verso gli EAU ha raggiunto i 5.514,787 mln.€ con un aumento
dello 0,07 % rispetto all’anno precedente (5.510,73 mln. €).
Import italiano dal Paese
Il valore dell’import nel 2013 è stato pari a 1.302,518 mln. € con un raddoppio rispetto all’anno
precedente (651,06 mln. di euro).
Principali prodotti italiani esportati negli EAU
Le nostre esportazioni verso gli EAU si concentrano nell’oreficeria-gioielleria, nei prodotti delle altre
industrie manifatturiere, nei macchinari e apparecchiature industriali.
In termini assoluti, il settore che nel 2013 ha registrato il più alto volume di export, con oltre 1,2
miliardi di euro è stato quello dei metalli.
Principali prodotti degli Emirati importati in Italia nel 2012
Mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali,
mezzi militari); prodotti della metallurgia; coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio.
117
Ulteriori approfondimenti sulla condizione economica degli EAU e sull’opportunità di investimento per
le imprese italiane sono disponibili sul sito www.ice.gov.it . Si consiglia, inoltre, la visualizzazione della
sezione “Statistiche” in relazione a: “scambi per settore” e “scambi per prodotto” e della sezione
“Informazioni Utili.
ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA
 Prospettive di crescita negli scambi commerciali;
 Possibilità di accesso delle nostre imprese ai progetti infrastrutturali (sia nel settore pubblico che in
quello privato);
 Prospettive di maggiore integrazione delle nostre aziende sul mercato emiratino;
 Possibilità di incremento dei flussi turistici;
 Prospettive di una maggiore partecipazione italiana al settore finanziario emiratino.
 Elevate possibilità di sviluppo per le nostre imprese rappresentate dall’attribuzione dell'EXPO 2020 a
Dubai.
PUNTI DI DEBOLEZZA
 Accesso al finanziamento: I finanziamenti a lungo termine sono disponibili, ma vengono dati su base
selettiva; più recentemente sono stati proposti anche servizi di factoring e leasing tecnico e
immobiliare.
OPPORTUNITA’ : settori in cui investire
 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature;
 Costruzioni (porti, aeroporti, reti stradali e ferroviarie, ospedali, scuole, alberghi e strutture turistiche,
impianti di produzione energetica, abitazioni, impianti industriali, ecc.);
 Prodotti alimentari;
 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia);
 Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili).
MINACCE
 Vicinanza geografica all’Iran: si potrebbero avere ripercussioni sugli EAU in caso di nuove tensioni
con l’Iran relativamente al programma nucleare.
 Instabilità interna: causata dalla presenza di cellule fondamentaliste o di gruppi vicini alla
Fratellanza Musulmana.
Rischio sovrano: non allarmante a livello di governo federale ma da tenere sotto controllo quello di Dubai.
FOCUS: OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO PER IL SETTORE ENERGETICO
Elevato incremento, negli ultimi anni, della domanda di energia elettrica (circa 5-6 % annuo) che, si stima,
raddoppierà nei prossimi cinque anni grazie non solo al forte sviluppo industriale e dei servizi ma anche
all’incremento costante della popolazione e del tenore di vita del Paese (notevole è il consumo legato agli
impianti di condizionamento, con forti picchi stagionali nel periodo estivo).
Programmi di sviluppo sono stati avviati dal Ministero volti all’incremento della capacità ed al conseguente
potenziamento degli impianti, ma anche al potenziamento della rete di distribuzione (soprattutto negli
Emirati nord orientali), nonché all’impiego futuro di fonti alternative (energia solare).
118
Un altro importante progetto, che si svilupperà nei prossimi anni, è la connessione alla rete dei GCC.
La Dubai Electricity & Water Authority - DEWA intende realizzare nuovo impianto elettrico e di
desalinizzazione, che aumenterà la produzione di energia di 2000 megawatt e di 105 milioni di acqua
desalinizzata al giorno, al costo stimato di 1,5 miliardi di dollari USA. Si tratta del più grande progetto
commissionato dalla DEWA.
Gli Emirati Arabi Uniti continuano a dimostrare il loro impegno nel promuovere e migliorare l'innovazione,
la ricerca e la regolamentazione delle energie rinnovabili ed ambientali a livello globale. Ciò non solo per
rendere il Paese e le sue attività produttive meno dipendenti dal petrolio, ma anche per far si che
l’economia degli Emirati si basi non solo sulle esportazioni di greggio.
INFO E CONTATTI UTILI
AMBASCIATA ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Ambasciatore
Giorgio Storace: nominato dal Consiglio dei Ministri Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, assume le funzioni
ad Abu Dhabi il 30 settembre 2010.
Segreteria Ambasciatore
Loredana Frizzi, e-mail: [email protected]
Nader Yacout e-mail: [email protected]
Contatti Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi
Sede: Mubarak bin Mohammed street (26th st.), Villa n. 438/439
P.O.BOX 46752
Al Manaseer Area
Prefisso internazionale: Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti): 00971
Prefisso Abu Dhabi: (0)2
Centralino: 4435622
Fax: 4434337/4453673
Fax Ufficio Consolare: 4455873
Fax Ufficio Amministrativo: 4453675
E-mail: [email protected]
MINISTERO AFFARI ESTERI, DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
Ufficio I: [email protected]
Help Desk: [email protected]
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Direttore: Dott. Ferdinando FIORE
Sede: Ufficio di Dubai - Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia
Arenco Tower - Office 506-508
P.O. BOX 24113,
Dubai Internet City
Dubai - UAE
Tel: 00971.4.4345280
Fax: 00971.4.4220983
E-mail: [email protected]
Siti web: www.ice.it ; www.italtrade.com
119
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI ITALIANE NEGLI EAU
ITALIAN BUSINESS COUNCIL OF ABU DHABI
Sito web: www.ibcabudhabi.com
ITALIAN BUSINESS COUNCIL Dubai & Northern Emirates
Sede: Sheikh Zayed Road, Emarat Atrium, Suite 306
P.O. Box 58046 Dubai
Tel: +971-4-3213082
Fax: +971-4-3213083
E-mail: [email protected]
Sito web: www.italianbusinesscouncil.com
ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE
Sede: Suite 3 1303 13th Floor Crescent Towers
Buhaira Corniche
PO Box 48558 Sharjah
Tel: 00971.6.556.3838
Fax: 00971.6.556.3588
E-mail:
General: [email protected]
Secretary General: [email protected]
Missions & B2B: [email protected]
P.R.& Marketing: [email protected]
Sito web: www.iicuae.com/italian/
CAMERE DI COMMERCIO E INDUSTRIA DEGLI EAU
ABU DHABI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Sede: Abu Dhabi
P.O.Box 662
Tel: 00971-2-6214000
Fax: 00971-2-6215867
E-mail: [email protected]
Sito web: www.abudhabichamber.ae/
DUBAI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Sede: Dubai
P.O. Box 1457
Tel: 00971 4 2280000
Fax: 00971 4 2211646
E-mail: [email protected] ; [email protected]
Sito web: http://www.dubai.ae/en/
SHARJAH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Sede: P.O. Box 580
Tel: 00971.6.56.88.88.8
Fax 00971.6.568.11.19
E-mail: [email protected]
Sito web: www.sharjah.gov.ae/EN
120
SCHEDA PAESE: QATAR
DATI GENERALI










Forma di Stato : Monarchia costituzionale ereditaria
Capo dello Stato: Emiro S.A. Sceicco Tamim bin Hamad Al Thani (dal 2013)
Popolazione: 2.050.000 ab. (stima Dicembre 2013)
Superficie: 11.521 Kmq
Lingua : Arabo (inglese diffuso)
Moneta: Riyal del Qatar
Densità: 77 ab/Kmq
Religione: Musulmani 95%, Cristiani e Induisti 5%
Capitale: Doha (1.700.000 ab., incluse le città satelliti)
Gruppi etnici: Qatarini 19% altri Arabi 21% Indiani 18% Pakistani 18% Iraniani 10% altri 14%
QUADRO ECONOMICO
Il Qatar è stato protagonista, negli ultimi anni, di un boom economico grazie alla disponibilità energetica,
alla liberalizzazione degli scambi e a programmi di sviluppo di lungo periodo del Paese che hanno puntato
sulla diversificazione economica e sulla riduzione della dipendenza dall’OIL & gas.
 Crescita Economica
La crescita economica negli ultimi dieci anni ha assunto un andamento pressoché’ costante, segnando
valori a due cifre fino al 2011 per poi posizionarsi negli ultimi due anni (2012-2013) su un tasso pari a
circa il 6%.
Il PIL reale nel 2013 è cresciuto del 5,5 % e dovrebbe mantenere un simile ritmo anche nel prossimo
triennio, con tassi previsti tra il 5 % e il 5,5%.
Il reddito pro- capite del Qatar è il più alto nella graduatoria mondiale: 102.000 US$.
 Attività economica
Le principali risorse economiche sono rappresentate dal petrolio, su cui è basata la ricchezza del Paese,
e dai giacimenti di gas naturale. Il settore degli idrocarburi mantiene un peso preponderante nella
composizione del PIL (poco più del 50%). Il Paese, tuttavia, si sta concentrando verso una maggiore
diversificazione delle attività produttive favorendo in particolare lo sviluppo dell’industria petrolchimica
locale e dei settori maggiormente coinvolti nella realizzazione dei progetti previsti per i Mondiali FIFA
del 2022 (trasporti, costruzioni, comunicazioni, servizi finanziari).
 Tasso di disoccupazione: nel 2013 è stato pari al 0,3% in diminuzione rispetto al 2012 (0,5%).
 Inflazione: 3,6% nel 2013, in aumento rispetto al 2012 (2,7%).
 Variazioni del volume delle importazioni di beni e servizi
Nel 2013 tale variazione è stata positiva (11,43 %) ma inferiore rispetto a quella registrata nel 2012
(11,68 %).
 Spesa pubblica
Si stima che nel 2013 (anno fiscale 2013-2014) la spesa pubblica qatarina abbia raggiunto il 7,5 per cento
del PIL e che sia destinata a crescere fino al 2015 (in seguito alle politiche di sviluppo infrastrutturale e di
aumento salariale ai dipendenti pubblici nel 2011) provocando una progressiva riduzione dell’avanzo di
bilancio qatarino anche nei prossimi anni.
 Export
121








Nel 2012 l’export ha raggiunto il valore di 93.383 mln. €
Import
Il valore dell’import nel 2012 è stato pari a 21.206 mln. €
Principali destinatari dell’export del Paese (2012)
Giappone al 1° posto seguito da Corea del Sud e India. L’Italia è in 7° posizione.
Principali fornitori dell’import del Paese
I principali Paesi fornitori sono USA, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. L'Italia è stata protagonista di
un grande recupero passando dall’8° posizione nel 2012 alla 5° posizione nel primo semestre nel 2013.
Principali prodotti esportati (2012)
Prodotti delle miniere e delle cave; Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; Prodotti chimici;
Prodotti della metallurgia.
Principali prodotti importati (2012)
Macchinari e apparecchiature; apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche; Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; Prodotti metallurgici; Computer e prodotti di
elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi; Prodotti chimici.
Peso del commercio sul PIL (2011) : 81,4 %.
Rating (2013)
OCSE: 3/7
Standard & Poor’s: AA
Moody’s: AA2
Indicatori di Business Climate
Doing Business 2014: 48°su 185
Indici di Global Competitiveness e di Economic Freedom 2013: 13° su 148
Corruption Perception Index 2012: 28° su 177
Apertura al commercio internazionale (ETI 2011): 32°su 132 Paesi
ITALIA – QATAR

Interscambio Italia – Qatar
Negli ultimi anni l’interscambio con l’Italia si è attestato in forte crescita, anche se tra il 2008 e il 2011 il
nostro export verso il Qatar ha accusato una sensibile flessione, mentre sono aumentate le
importazioni soprattutto per effetto dell’entrata in funzione del terminale di rigassificazione Adriatic
LNG di Rovigo, inaugurato nell’autunno del 2009.
A partire dal 2012 è stata registrata un’inversione di tendenza con un incremento delle esportazioni
(+15,2 % nel 2013) e un decremento delle importazioni (-15,8 % nel 2013).
Nel periodo gennaio-ottobre 2013 il volume degli scambi tra i due Paesi si è attestato sui 2.490 milioni
di euro, con una flessione del 6,5 % rispetto allo stesso periodo del 2012.
122




Export italiano verso il Paese
Crescita delle nostre esportazioni verso il Qatar, passate da 795 milioni di euro nel periodo gennaioottobre 2012 a 916 milioni di euro nello stesso periodo del 2013, legato in particolare alla ripresa delle
esportazioni di macchinari e componenti, cresciute da 241 milioni di euro nei primi dieci mesi del 2012
a oltre 355 milioni di euro nello stesso periodo del 2013 (+47,6 per cento).
Import italiano dal Paese
L’import italiano dal Paese ha subito una riduzione passando da 1.869 mln di euro nei primi 10 mesi del
2012 a 1.574 milioni di euro nello stesso periodo del 2013 (-15,8 per cento).
Principali prodotti italiani esportati
La quota dei beni strumentali è di gran lunga la più significativa per le nostre esportazioni, le cui voci
più consistenti sono tradizionalmente macchinari, metalli e prodotti in metallo, mobili, mezzi di
trasporto, mentre il gas naturale (82%) e i derivati del petrolio (10,5%) costituiscono la quasi totalità
delle nostre importazioni.
Principali prodotti del Qatar importati
La quota più significativa delle importazioni italiane dal Qatar è costituita dalle ingenti quantità di GNL
che dal 2010 affluiscono in maniera massiccia al terminale di rigassificazione di Rovigo (per un valore di
oltre 1 miliardo di euro nei nove mesi in esame).
Ulteriori approfondimenti sulla condizione economica del Qatar e sull’opportunità di investimento per
le imprese italiane sono disponibili sul sito www.ice.gov.it. Si consiglia, inoltre, la visualizzazione della
sezione “Statistiche” in relazione a: “scambi per settore” e “scambi per prodotto” e della sezione
“Informazioni Utili”.
ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA
 Crescita del Paese;
 Possibilità di accesso delle nostre imprese ai progetti infrastrutturali in fase di avvio.
PUNTI DI DEBOLEZZA
 Accesso al finanziamento;
 Normative del lavoro
OPPORTUNITA’ : settori in cui investire
 Costruzioni (destinato a crescere in futuro anche grazie all’ampliamento della rete viaria, alla
realizzazione della rete ferroviaria e metropolitana, al completamento del nuovo aeroporto
internazionale e del nuovo porto di Doha e alla costruzione di strutture sportive, ricettive e logistiche);
 Attività professionali, scientifiche e tecniche (specie nel settore progettazione/ ingegneria);
 Fornitura di acqua, reti fognarie;
 Attività di trattamento di rifiuti e risanamento;
 Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili).
MINACCE
 Coinvolgimento in crisi regionali: permane un discreto rischio di coinvolgimento del Qatar in un
eventuale deterioramento del quadro regionale;
 Terrorismo: possibilità di rappresentare un bersaglio di azioni terroristiche a causa della politica
riformista e filoamericana condotta.
123
AMBASCIATA ITALIANA NEL QATAR
Ambasciatore
Guido De Sanctis: dal 18 febbraio 2013 è Ambasciatore a Doha. Parla inglese e russo.
Sede: District 66, Street 913, Plot 83, Villa 31
P.O. Box 4188
Doha
Tel :+974.44831828 / 44831802 / 44831803
Fax +974.44831909
email: [email protected] ;
[email protected] ;
[email protected]
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE
L’Agenzia ICE dal 2005 ha mantenuto a Doha presso l’Ambasciata un Punto di Corrispondenza/Sezione
Promozione Scambi, che attraverso l’Ufficio ICE di Dubai ha offerto i propri servizi assistendo le aziende
italiane sul mercato qatarino e organizzando eventi promozionali.
Dal 1 giugno 2013 l’Agenzia è operativa con un vero e proprio Ufficio ICE all’interno dell’Ambasciata d’Italia.
I recapiti sono i seguenti:
Tel./Fax: +974 44836695
e-mail: [email protected]
Pagina web dedicata: http://www.ice.gov.it/paesi/asia/qatar/
La Camera di Commercio Italiana in Qatar (gia' Italian Business Council of Qatar - IBCQ) fornisce, attraverso
proprie pubblicazioni e servizi di consulenza, informazioni utili per tutte le imprese interessate ad entrare nel
mercato locale.
I recapiti della CCI sono i seguenti:
Tel.: 00974-55472952;
Fax: 00974-44566390;
E-mail: [email protected]
Sito Web: www.ibcqatar.org
124
15. CONVENZIONI
Contatti utili per info e prenotazioni:
indirizzo sede:
Grand Hotel Excelsior Catania
39 Piazza Giovanni Verga
95129 Catania, Italy
telefono: (+39) 095 - 7476111
fax: (+39) 095 - 7476747
e-mail: [email protected]
sito web: www.excelsiorcatania.com/it/
Il Grand Hotel Excelsior Catania, del gruppo Amt Hotels, è un prestigioso hotel a quattro stelle
situato all’ombra dell’Etna, ben attrezzato per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori d’affari.
L’Hotel offre agli Associati Confindustria condizioni particolarmente vantaggiose sulle tariffe per
sconti fino al 60% .
Di seguito le “tariffe corporate” riconosciute agli Associati (in parentesi la percentuale di risparmio
rispetto al prezzo di listino):
 Guest room doppia uso singola
 Guest room doppia
 Junior Suite
€ 90,00 (60%)
€ 110,00 (54%)
€ 230,00 (35% )
Sono, inoltre, inclusi:
 servizi di ristorazione (€25 cena includente: 1 Primo / 1 Secondo /1 frutto di stagione / ½ bottiglia
di acqua minerale);
 collegamento gratuito ad internet nella lobby dell’Hotel;
 parcheggio gratuito su disponibilità.
Condizioni delle tariffe agevolate:
 Si intendono per camera e per notte e sono valide fino al 30 dicembre 2014.
 Sono comprensive di colazione e buffet e IVA.
 Non comprensive della tassa comunale di soggiorno pari ad € 1,50 per notte e per persona dal
01.01.2012;
 L’Hotel si riserva il diritto di revisionare le tariffe indicate in caso di variazioni di legge sulle
aliquote IVA e nell’ipotesi che vengano introdotte nuove imposte o altri tributi governativi locali;
 Sono applicabili per prenotazioni individuali, confidenziali e ad uso esclusivo dei funzionari
dell’azienda, secondo disponibilità dell’albergo.
 Per richiesta superiori alle 6 camere dovrà essere contattato l’ufficio commerciale per un’offerta
ad hoc.
125
Contatti utili per info e prenotazioni:
indirizzo sede:
Grand Hotel Et Des Palmes Palermo
398 Via Roma
90139 Palermo, Italy
telefono: (+39) 091 - 6028111
fax: (+39) 091 - 331545
e-mail: [email protected]
sito web: www.grandhotel-et-des-palmes.com/it
Fondato nel 1874 e rinnovato nel 1907 da uno dei grandi maestri dell’Art Nouveau come Ernesto
Basile, l’eccezionale Grand Hotel Et Des Palmes emana un fascino storico. Le grandiose decorazioni
dei pavimenti in marmo e dei mobili d’antiquariato si combinano in modo perfetto con tecnologie
all’avanguardia per un soggiorno indimenticabile.
L’Hotel concede sconti e vantaggi esclusivi per gli Associati di Confindustria e si riserva, inoltre, di
applicare condizioni più convenienti in caso di promozioni e offerte.
Condizioni delle tariffe offerte agli Associati:
 camera doppia uso singola “Standard”
 camera doppia uso singola “Superior”
 camera doppia uso singola “Deluxe”
 camera doppia “Standard”
 camera doppia “Superior”
 camera doppia “Deluxe”
€ 100,00
€ 110,00
€ 135,00
€ 115,00
€ 125,00
€ 150,00
Le tariffe applicate si riferiscono a 1 notte e includono la colazione.
Contatti utili per info e prenotazioni:
indirizzo sede operativa: Mercurio 3 s.r.l.
77 Via Croce Rossa
90144 Palermo
sito web: www.mercuriosrl.eu/web/
La Mercurio S.r.l. offre alle Imprese Associate un servizio di consulenza gratuita nell’ambito della telefonia
aziendale e della navigazione web.
La convenzione prevede l'organizzazione di incontri individuali mensili con consulenti specializzati su
richiesta degli imprenditori interessati.
Gli incontri avranno luogo presso la sede di Caltanissetta di Confindustria Centro Sicilia - Via G.A. Valenti 72
-bis.
126
Contatti utili per info e prenotazioni:
indirizzo sede:
Hotel San Michele
6 Via Fasci Siciliani
93100 Caltanissetta
telefono: (+39) 0934 - 553 750
fax: (+39) 0934 - 598 791
e-mail: [email protected]
sito web: www.hotelsanmichelesicilia.it
Posto nel cuore della Sicilia, l’Hotel San Michele è attrezzato per offrire un comodo soggiorno ai
propri ospiti e per accogliere le esigenze del moderno viaggiatore, del turista e del professionista in
città per affari.
L’Hotel offre agli Associati di Confindustria Centro Sicilia le seguenti agevolazioni (in parentesi la
percentuale di risparmio rispetto al prezzo di listino):
 Camera singola
€ 60,00 per notte (32%)
 Camera doppia uso singola
€ 70,00 per notte (33%)
 Camera doppia o matrimoniale
€ 100,00 per notte (23%)
 Camera tripla
€ 135,00 per notte (10%)
Condizioni:
 Le tariffe includono l’IVA al 10% e la prima colazione;
 Pagamento a 30 giorni data fattura.
Contatti utili per info e prenotazioni:
indirizzo sede:
Tecnologica Service s.r.l.
11 Viale Cannatello
92100 Agrigento
telefono: (+39) 0922 - 594589
fax: (+39) 0922 - 404490
e-mail: [email protected]
sito web: www.tecnologicaservice.it
Tecnologica Service è una società di servizi, operante su tutto il territorio nazionale, che si
caratterizza per avere una struttura organizzata e professionale, elastica ed in continuo
aggiornamento, in grado di adempiere nella totalità alle problematiche che le si sottopongono
confrontandosi giornalmente con le istituzioni presenti sul territorio.
La convenzione con Confindustria Centro Sicilia consente agli Associati di poter beneficiare di uno
sconto del 10% sull’importo di ciascun corso destinato alla formazione e all’aggiornamento degli
imprenditori e del personale dipendente in relazione alla normativa di settore e all’evoluzione dei
rischi o all’insorgenza di nuovi rischi in azienda.
Al fine di agevolare l’incontro con le imprese, le iniziative di formazione potranno essere effettuate
presso le sedi di Confindustria Centro Sicilia sulla base della disponibilità delle strutture e delle
richieste pervenute.
127
Contatti utili per info e prenotazioni:
indirizzo sede:
Olimpia Agency s.r.l.
219 Via Alcide De Gasperi
90146 Palermo
sito web: www.olimpiaagency.it
Olimpia Agency Srl è un’ agenzia di sottoscrizione leader nel ramo cauzioni e dei rischi tecnologici
che da molti anni lavora a fianco delle imprese per risolvere tutte le loro necessità assicurative. Più di
2.500 sono le aziende italiane ad essersi affidate ai servizi offerti dall’agenzia. Con una forte presenza
su tutto il territorio nazionale, garantita dalle sedi di Pescara, Verona e Palermo, l’azienda offre
assistenza totale nell'ambito di tutto il processo di risk management.
La sede operativa di Palermo si trova in via Alcide de Gasperi n. 219.
Servizi offerti ai clienti
Le garanzie fidejussorie assicurative (polizze cauzioni), costituiscono una forma di garanzia
particolarmente vantaggiosa per gli operatori economici essendo riconosciute come valide sia dagli
enti pubblici sia da soggetti privati ed assunte a fronte di obbligazioni di legge ovvero di contratto.
Olimpia Agency Srl offre le seguenti tipologie di polizze:
 Polizze ex D.lgs. 163/2006: (polizze provvisorie, polizze definitive, polizze per anticipazioni, polizze
per svincolo ritenute di garanzia e rata a saldo);
 Polizze Ex l.210/2004 e D.lgs. 122/2005 – garanzie a favore degli acquirenti di immobili;
 Cauzioni per l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali (Categorie 1- 5- 8);
 Polizze doganali;
 Polizze per contributi;
 Polizze per oneri di urbanizzazione;
 Polizze cauzionali a garanzia del Rimborso anticipato dell' IVA.
Contatti utili per info e prenotazioni:
indirizzo sede:
Parking Bellini
Via San Giuseppe La Rena
95121 Catania
telefono: (+39) 095 - 341435
cellulare: (+39) 393. 9085183 / (+39) 348 5940617
e-mail: [email protected]
La Parking Bellini offre alle Imprese Associate le seguenti facilitazioni:
 Parcheggio €3,50 ogni 24h;
 Servizio navetta gratuito per l’aeroporto di Catania;
 Servizio navetta per il Porto di Catania € 12,00;
 Servizio navetta per la Stazione Centrale di Catania € 15,00.
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Contatti utili per info e prenotazioni:
sito web: www.bbthule.com
e-mail:[email protected]
telefono/fax: (+39) 0934-585464
cellulare: (+39) 329.8022696
Il nuovissimo B&B Thule, confortevole e chic, si trova in un edificio d'epoca in pieno centro storico, a
due passi da Piazza Garibaldi, dal Palazzo del Comune, dal Teatro Margherita, dal Palazzo Moncada e
dal giardino pubblico di Villa Cordova.
Aperto tutto l'anno, il B&B Thule effettuerà nei confronti delle imprese associate a Confindustria
Centro Sicilia le seguenti facilitazioni:
 Loft doppio uso singolo
€ 40,00 (20% di sconto)
 Loft doppio e/o matrimoniale
€ 50,00 (17% di sconto)
Le tariffe si applicano per notte, includono la prima colazione e sono da riferirsi iva inclusa, ove
dovuta.
Le suddette condizioni verranno concesse agli Associati di Confindustria Centro Sicilia a fronte del
pagamento diretto presso la struttura o a 30 giorni dell'emissione della fattura tramite bonifico
bancario.
Contatti utili per info e prenotazioni:
indirizzo sede:
Ristorante Medina
71 Via Berengario Gaetani
93100 Caltanissetta
telefono: (+39) 0934 - 29327
cellulare: (+39) 340.6767871
Il ristorante Medina, situato nel centro storico di Caltanissetta, dispone di ambienti eleganti e molto
raffinati con cucina a vista e possibile sala privè. Aperto tutto il giorno, è la soluzione ideale per tutti
coloro che, per ragioni di lavoro, vogliono coniugare tempo e buona cucina.
Il Medina Restaurant offre un trattamento di esclusivo vantaggio nei confronti degli Associati di
Confindustria Centro Sicilia riconoscendo tariffe, valide per il pranzo, che assicurano un eccellente
rapporto qualità/prezzo.
Sono, infatti, riconosciute agli Associati le seguenti combinazioni:
 1 primo + acqua + caffè
€ 6,00
 1 secondo +acqua + caffè
€ 7,00
 Pranzo completo
€ 11,00
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