Agevolazioni prima casa: sentenza

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Agevolazioni prima casa: sentenza
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Agevolazioni prima casa: sentenza
Agevolazioni prima casa
Disposizioni rilevanti per l'individuazione del carattere di "abitazione non di lusso" ai fini del godimento dei benefici fiscali
In tema di agevolazioni sulla prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Invim, posto che ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 6 DM 2 agosto 1969, sono considerate abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi
superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchine), l'Amministrazione Finanziaria legittimamente opera la revoca del beneficio concesso per la compravendita
della cd. prima casa, previsto dall'art. 2, comma 1, DL n. 12 del 1985, convertito nella legge n. 118 del 1985, richiamato
dall'art. 2, comma 2, DL n. 348 del 1992, per un immobile avente dette caratteristiche, atteso che la norma transitoria
(art. 10), prevista dallo stesso DM del 1969, secondo cui solo le abitazioni in corso di costruzione al momento dell'entrata
in vigore di tale decreto o costruite successivamente a detto momento ma in base "a licenza d i costruzione rilasciata in
data anteriore" ad esso, possono fruire dei benefici fiscali previsti dalle leggi di incentivazione a quel momento vigenti,
non anche per quelle che (come l'immobile oggetto della controversia) a quel momento erano già state ultimate. Infatti, le
due categorie di costruzioni, oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'art. 10 DM del 1969, hanno diverso
trattamento e disciplina soltanto per le finalità di incentivazione dello sviluppo edilizio proprie di quel particolare periodo
temporale.
(Cassazione tributaria Sentenza 01/06/2006, n. 13064)
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Generata: 16 March, 2017, 14:16