Agevolazioni prima casa: sentenza
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Agenzie Immobiliari Caserta - Portale di annunci immobiliari della Provincia di Caserta Agevolazioni prima casa: sentenza Agevolazioni prima casa Disposizioni rilevanti per l'individuazione del carattere di "abitazione non di lusso" ai fini del godimento dei benefici fiscali In tema di agevolazioni sulla prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Invim, posto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 6 DM 2 agosto 1969, sono considerate abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine), l'Amministrazione Finanziaria legittimamente opera la revoca del beneficio concesso per la compravendita della cd. prima casa, previsto dall'art. 2, comma 1, DL n. 12 del 1985, convertito nella legge n. 118 del 1985, richiamato dall'art. 2, comma 2, DL n. 348 del 1992, per un immobile avente dette caratteristiche, atteso che la norma transitoria (art. 10), prevista dallo stesso DM del 1969, secondo cui solo le abitazioni in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore di tale decreto o costruite successivamente a detto momento ma in base "a licenza d i costruzione rilasciata in data anteriore" ad esso, possono fruire dei benefici fiscali previsti dalle leggi di incentivazione a quel momento vigenti, non anche per quelle che (come l'immobile oggetto della controversia) a quel momento erano già state ultimate. Infatti, le due categorie di costruzioni, oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'art. 10 DM del 1969, hanno diverso trattamento e disciplina soltanto per le finalità di incentivazione dello sviluppo edilizio proprie di quel particolare periodo temporale. (Cassazione tributaria Sentenza 01/06/2006, n. 13064) http://www.casertaimmobiliari.it CasertaImmobiliari.it! Generata: 16 March, 2017, 14:16