1. Modello 231

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1. Modello 231
UNICA S.R.L.
MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
Ex D. Lgs. 8 giugno 2001 nr.231
Aggiornato al 21/02//2016
I
INDICE
1. Parte generale
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
pag 2
La responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni.
I presupposti della responsabilità e gli autori dei reati.
Le sanzioni previste dal Decreto.
Le fattispecie di reato.
Presupposti di esclusione delle responsabilità dell’Ente.
Gli obiettivi della Società.
La funzione del modello.
2. Il sistema in linea generale.
3. Il sistema delle deleghe e procure.
4. I rapporti con Società di Service/consulenti/Partner:principi
pag 2
pag 3
pag 3
pag 5
pag.5
pag 6
pag 6
pag 7
pag 8
generali di
Comportamento.
pag 10
4.1.I rapporti con Società di Service/consulenti/Partner:Clausole contrattuali pag 11
4.2.I rapporti con i clienti: principi generali di comportamento.
pag 12
5. L’organismo di vigilanza (Odv).
pag 13
5.1. Identificazione, nomina e revoca dell’ organismo di vigilanza.
pag15
5.2. Funzioni e poteri dell’ organismo di vigilanza.
pag 16
5.3. Reporting dell’Odv verso il vertice aziendale.
pag 18
5.4. Flussi informativi verso l’Odv: informazioni di carattere generale ed informazioni
specifiche obbligatorie.
pag 19
5.5. Raccolta e conservazione delle informazioni.
pag 21
6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.
pag 22
6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali.
pag 22
6.2. La comunicazione iniziale.
pag 23
7. La formazione.
pag 23
8. Informazione ai Consulenti ed ai Partners.
pag 24
9. Sistema sanzionatorio.
pag 24
9.1. Sanzioni per il personale dipendente.
pag 25
9.2. Sanzioni per i lavoratori subordianti con la qualifica di dirigenti.
pag 27
9.3. Misure nei confronti degli Amministratori.
pag 28
9.4. Misure nei confronti degli apicali.
pag 28
9.5. Misure nei confronti dei Sindaci.
pag 29
9.6. Misure nei confronti dei membri dell’Odv.
pag 29
9.7. Misure nei confronti delle Società Service, dei Consulenti e dei Partners. pag 29
10. Verifiche sull’adeguatezza del Modello
pag 30
II
Allegati “1”
pag 31
Allegato”2”
pag 32
Allegati “3”
pag 33
Scheda informativa
pag 34
Check – list standard di screening delle attivita’ “ sensibili”.
pag 35
Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex Dgls 231/01, con riferimenti
legislativi e sanzioni (Rev.01 del 15/10/2015).
Codice etico.
pag 37
Regolamento aziendale per la sicurezza e l’utilizzo degli strumenti informatici. pag 52
Manuale di procedura antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del
terrorismo
pag 56
Linee guida di comportamento Anticorruzione.
pag 86
Paesi black-list: la comunicazione periodica.
pag 97
Le operazioni con l’estero.
pag 102
Gli elenchi INTRASTAT.
pag 104
Le operazioni intracomunitarie.
pag 108
Le esportazioni.
pag 112
Le operazioni con paesi Black-list
pag 117
Le importazioni
pag 121
I delitti in materia di privacy
pag 123
III
Parte generale
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
1.1.
La responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni
Con legge del 29 settembre 2000, n.300 – contestualmente alla ratifica ed esecuzione da
parte dell’Italia di alcune Convenzioni internazionali(Si tratta della Convenzione di
Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee, la Convenzione,anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, sulla lotta
alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli
Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali). – è stata
conferita “Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica” (art.11 l. 300/2000).
In attuazione della suddetta legge delega, è stato emanato il D. Lgs. 8 giugno 2001 nr.231
(di seguito anche il “Decreto”) contenente la disciplina del sistema di responsabilità delle
persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato, che rappresenta una
rilevante novità nel campo del diritto penale d’impresa.
Per la prima volta, infatti, il legislatore italiano ha introdotto a carico degli enti una
responsabilità che, pur essendo definita espressamente “amministrativa”, trova origine
della commissione da parte di determinati soggetti-persone fisiche di un fatto di reato e
viene accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale, divergendo, in tal
modo, dal paradigma classico dell’illecito amministrativo.
Con la definizione di ente per brevità (di seguito anche “Ente/i”) si intendono le persone
giuridiche, tra cui anche la società UNICA S.R.L., nonché le associazioni prive di
personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti Pubblici.
La responsabilità amministrativa dell’Ente si configura solo in relazione ai reati
espressamente previsti dal Decreto stesso o da normative che richiamano il Decreto: si
tratta cioè di una responsabilità per un numero chiuso di fattispecie criminose, peraltro
costantemente aggiornato da legislatore e in via di progresso ampliamento.
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Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dell’ente è prevista anche in relazione ai reati
tentati ed ai reati commessi all’estero nell’ambito di operatività di un ente avente la sede
principale nel territorio dello Stato, sempre che per gli stessi non proceda l’Autorità
Giudiziaria dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
1.2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei reati.
Per la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti, è necessario che
i reati elencati nel Decreto siano commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dalle
seguenti categorie di soggetti:
- Persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale, ovvero persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il
controllo degli Enti medesimi (c.d. “Soggetti Apicali”); oppure da
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati
(c.d.“Sottoposti”);
- soggetti terzi che agiscono in nome e per conto dell’ente.
Inoltre, la responsabilità dell’Ente presuppone che:
- Il fatto illecito sia stato commesso nell’interesse dell’ente, ossia per favorire l’ente,
indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- Il fatto illecito abbia portato un vantaggio all’Ente a prescindere dall’intenzione di chi
lo ha commesso.
Pertanto, l’Ente non risponde se le persone che hanno commesso il reato hanno agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Si ricorda inoltre che la responsabilità prevista dal Decreto si aggiunge e non esclude quella
della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto di reato ed è del tutto autonoma
da quest’ultima,infatti, ai sensi dell’art.8 del Decreto, l’Ente può essere dichiarato
responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato
e anche se il reato è estinto per cause diverse dall’amnistia.
1.3Le sanzioni previste dal Decreto
L’art.9 del Decreto prevede che possano essere inflitte all’Ente le seguenti sanzioni:
a)
b)
c)
d)
sanzioni pecuniarie
sanzioni interdittive;
confisca;
pubblicazione della sentenza.
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Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni volta che l’ente è riconosciuto responsabile e sono
determinate dal giudice attraverso un sistema di commisurazione della sanzione c.d. per
quote e bifasico: il giudice inizialmente dovrà determinare il numero delle quote
collegandolo: i) alla gravità del fatto, ii) al grado di responsabilità dell’ente eiii) all’attività
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di
ulteriori reati, e successivamente dovrà assegnare ad ogni singola quota il proprio valore
(determinandolo in base alla capacità economica e patrimoniale dell’ente, in modo che sia
assicurata l’efficacia della sanzione).
L’entità della sanzione che verrà inflitta in concreto è dunque il risultato del prodotto di due
fattori: il numero delle quote (che funge da moltiplicatore) e il singolo valore attribuito a
ciascuna quota che rappresenta il moltiplicando).
L’art.10 del Decreto stabilisce che, in via generale, il numero delle quote non può essere
inferiore a 100, né superiore 1000 (la legge individua per ogni singolo illecito il numero
minimo e massimo delle quote), e precisa che l’importo della singola quota deve variare
nell’ambito di una forbice che va da Euro 258,23 ad Euro 1.549,37.
Si tenga in ogni caso presente che in caso di reati di omicidio e lesioni colpose commesse
con violazione delle norme antinfortunistiche il legislatore stabilisce che la sanzione
pecuniaria non può essere inferiore a 1000 quote.
Inoltre, in alcuni casi la sanzione pecuniaria può essere aumentata.
Le sanzioni interdittive, che si applicano, congiuntamente alla sanzione pecuniaria,
solamente in relazione agli illeciti amministrativi per i quali sono espressamente previste e
solo quando ricorrono determinate condizioni, sono:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca
di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni ma, in casi eccezionali e
particolarmente gravi, possono essere applicate anche in via definitiva.
Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora
sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi tali
da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello
per cui si procede.
La confisca del prezzo o del profitto del reato viene sempre disposta con sentenza di
condanna a carico dell’ente, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul
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prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o latre
utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca equivalente).
La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna
per estratto o per intero a spese dell’ente in uno o più giornali indicati dal giudice nella
sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale.
1.4 le fattispecie di reato
La responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla
commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei
reati specificamente richiamati nella tabella allegata al presente documento.
1.5 Presupposti di esclusione delle responsabilità dell’Ente
Il Decreto prevede espressamente agli artt. 6 e 7 una forma di esonero dalla responsabilità
qualora l’ente dimostri in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati,
di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo
idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.
In particolare, nel caso in cui il reato venga commesso da Soggetti Apicali, l’Ente non
risponde se prova che:
-
l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
-
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare
il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell’Ente dotato
di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
-
le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i
suddetti modelli di organizzazione e gestione;
-
non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza
incaricato di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di
organizzazione e di gestione.
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Per i reati commessi dai Sottoposti, l’Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora
venga accertato che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad
un inadempimento dei doveri di direzione e vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice
aziendale (o sui soggetti da questi delegati).
L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se l’ente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Và sottolineato, in proposito, che l’esonero dalle responsabilità dell’ente passa attraverso il
giudizio d’idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è
chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del
fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l’organizzazione dell’attività dell’organo
di controllo devono porsi come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio d’idoneità. In
particolare per la prevenzione dei reati, il Modello deve (art.6 comma 2 del Decreto):
-
individuare e definire le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che
vengano commessi reati previsti dal Decreto;
-
predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione
delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
-
stabilire le modalità di reperimento e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione di tali reati;
-
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello di
organizzazione, gestione e controllo, al fine di consentire la concreta capacità
operativa;
-
predisporre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di
garantire l’effettività.
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Inoltre, con riferimento all’efficace attuazione del Modello si prevede (art.7 comma 4):
-
una verifica periodica e l’eventuale modifica del Modello stesso quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività;
-
l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello stesso.
A tali requisiti devono aggiungersi, con riferimento ai reati commessi con violazione della
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelli specificatamente dettati
dall’art.30, comma 1, del Dgls. 9 aprile 2008, n.81 (D. Lgs. 81/08), secondo cui il Modello
organizzativo deve essere tale da assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti
gli obblighi giuridici relativi:
a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti,riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
e. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
f. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Il Modello deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione
delle attività sopra descritte, nonchè un’articolazione di funzioni tale da
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assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione
e controllo del rischio.
1.6 Gli obiettivi della Società
L’Ente ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali e le linee guida emanate da
Confindustria il 7 marzo 2002,aggiornate al marzo 2014 di procedere alla elaborazione ed
adozione di un proprio “Modello di organizzazione e controllo” al fine di adeguarsi alle
prescrizioni del Decreto 231/01.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa
costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano
in nome per conto della Società affinché seguano secondo i principi deontologici a cui si
ispira l’Ente nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti,lineari e
trasparenti,tali da prevenire il rischio dei reati contemplati dal Decreto.
Nel modello organizzativo che segue:
 sono state delineate le modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza
previsto dall’art. 6 del Decreto;
 è stato definito il sistema disciplinare interno alla Società per comportamenti non
conformi alle prescrizioni del seguente modello;
 sono stati formulati alcuni protocolli generali per regolare le attività sensibili, che
andranno ad integrare le procedure interne in vigore, ferma restando la facoltà
dell’organo delegato di apportare eventuali modifiche alla struttura organizzativa
ed al sistema delle deleghe.
1.7 La funzione del Modello.
L’adozione e l’efficacia attuazione del Modello non solo consente all’Ente di beneficiare
dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001 ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la
sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.
Scopo del modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed
attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione
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del
rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro
conseguente proceduralizzazione.
I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato a determinare in chi
agisce per conto dell’Ente ad astenersi dalla commissione di comportamenti illeciti (la cui
commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell’Ente, anche quando
apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio) anche orientandone l’operato, dall’altro,
grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire all’Ente di prevenire o impedire
la commissione di Reati consentendole di poter reagire tempestivamente anche in via
disciplinare, in caso di comportamenti che ne costituiscano violazione.
Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti,
Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partners, che operino per conto o
nell’interesse della Società nell’ambito di Processi Sensibili, di poter incorrere, in caso di
comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice di Condotta e alle altre norme e
procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili di conseguenze penalmente
rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.
Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante
attività dell’organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e
la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.
2. Il sistema in linea generale
Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle
norme del Codice di Condotta, e alle regole contenute nel presente Modello.
In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti
fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in
particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di
definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni
organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:
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a) conoscibilità all’interno della società;
b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di
ciascuna funzione e dei relativi poteri;
c) chiara descrizione delle linee di riporto.
Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
- separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso
decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a
rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.
3. Il sistema di deleghe e procure
In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di
“sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle
Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente
dell’attività aziendale.
Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel
sistema di comunicazioni organizzative.
Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei
poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi,
di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione
adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la
“delega”.
I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono
i seguenti:
a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di Società di Service) che
intrattengono per conto dell’Ente rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale
in tal senso;
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b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad
una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei
mutamenti organizzativi;
c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta
gerarchicamente;
d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con
gli obiettivi aziendali;
e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.
I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace
prevenzione dei Reati sono i seguenti:
a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega
interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d’opera coordinata e
continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate
da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed
eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti
dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extra-budget e dai processi di
monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura
stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti,
nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;
c) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un
aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere
attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse
mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).
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4.
I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali
di Comportamento.
I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner, nell’ambito dei processi sensibili e/o
delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza,
al rispetto delle norme di legge, del Codice di Condotta, del presente Modello e delle
procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l’attività
della Società.
Le Società di Service, i consulenti, gli agenti commerciali, i fornitori di prodotti/servizi e in
generale i partner (es. associazione temporanea d’impresa)
devono essere selezionati secondo i seguenti principi:
- verificare l’attendibilità commerciale e professionale (ad es. attraverso visure ordinarie
presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell’attività svolta con le
prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse
nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e
standard di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti
dei lavoratori, dell’ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale
processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche
mediante l’acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il
tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- i cui
nominativi siano coinvolti in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di
responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e
internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità
organizzata.
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- evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti -persone fisiche o persone
giuridiche- che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati
non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle
raccomandazioni espresse dal FATFGAFI(Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio
di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette “Black List”) della
World Bank e della Commissione Europea;
- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del
rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi
vigenti in ambito locale;
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi
pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono
essere effettuati nell’ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la
riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e
cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell’azienda e che
sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l’attività di
frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la
contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace
apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la
formazione di riserve occulte.
4.1 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali
I contratti con Società di Service/Consulenti/Partner devono prevedere la formalizzazione di
apposite clausole che regolino:
- l’impegno al rispetto del Codice di Condotta e del Modello adottati dall’Ente, nonché la
dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati
contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono
comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si
addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). Tale impegno potrà
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esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di
comportamento e Modello;
- le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello e/o al Codice di Condotta
(es. clausole risolutive espresse, penali);
- l’impegno, per società di service/consulenti/partner stranieri, a condurre la propria attività
in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli
Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e
terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate
Liability), nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta e nelle relative Linee Guida,
finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell’esercizio delle proprie
attività.
4.2 I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento
I rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel
rispetto del Codice di Condotta, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure
aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:
- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti
dalla legge;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazioni a leggi/regolamenti internazionali, che limitano
l’esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni
commerciali e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente
motivate/autorizzate.
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5. L’Organismo di Vigilanza (OdV)
5.1. Identificazione, nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza
In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l’organismo cui affidare il compito di vigilare
sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, deve
essere interno alla Società (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo.
Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di
Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di
azione, onorabilità e da capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali.
Tale autonomia presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione,
solo al massimo vertice gerarchico (Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato, e, anche, Collegio Sindacale).
L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo
dirigente di approvare, nel contesto di formazione del budget aziendale, una dotazione
adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale quest'ultimo potrà
disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze
specialistiche, trasferte, ecc.).
Applicando tali principi alla realtà aziendale di Ente e in considerazione della specificità dei
compiti che fanno capo all'OdV, si è ritenuto opportuno costituire un OdV monocratico
composto da un professionista esterno. Tale soluzione è stata riconosciuta come la più
adeguata sulla base delle caratteristiche della società e delle funzioni già svolte dal suddetto
organismo.
A garanzia dell’indipendenza dell’Organismo, esso è collocato in posizione di staff al vertice
aziendale, riportando direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
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E’ pertanto rimesso al suddetto organo il compito di svolgere, in qualità di OdV, le funzioni
di vigilanza e controllo previste dal Modello. Tali funzioni sono esercitate per un periodo di
tre anni con possibilità di rinnovo.
In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001, mentre non è consentito affidare in
outsourcing la funzione dell'OdV, è invece possibile affidare all’esterno (a soggetti terzi che
posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico)
compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul
Modello in capo all'OdV.
La nomina dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di
Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione non potrà eleggere a componente
dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di
patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o reati della stessa indole.
Ulteriori requisiti soggettivi sono declinati nello Statuto dell’OdV.
5.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
All'OdV è affidato in generale il compito di vigilare:
- sull’osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di
Service, dei Consulenti e dei Partners;
- sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla
effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di
adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.
A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:
- verificare l’attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della
mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti
in essere dall’Ente, soprattutto nell’ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono
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essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi sociali
deputati;
- coordinarsi con il management aziendale (in particolar modo con il Responsabile Human
Resources) per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la
competenza di quest’ultimo per l’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento
disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile Human Resources per la definizione dei programmi di
formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai
Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria
sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione
Comunicazioni Internet, lo spazio nell’Intranet della Società contenente tutte le informazioni
relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del
Modello, e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del
Modello, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del
Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o
tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior
monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV
è dotato di un generale potere ispettivo ed ha libero accesso a tutta la documentazione
aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management : a)
sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’Ente al rischio di commissione di
uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners che
operano per conto della Società nell’ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni
straordinarie della Società;
- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione Legale) e verificare
l’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
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- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare
l’adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni
aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione Legale
per l’esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole
standard dirette a garantire l’Ente dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati;
con la funzione Human Resources per l’applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- indicare al management, coordinandosi con la funzione Amministrazione, Finanza e
Controllo, le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in
entrata che in uscita) già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a
rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di
discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- coordinarsi con la funzione Societaria per il monitoraggio degli adempimenti societari che
possono avere rilevanza ai fini della commissione di reati societari. L’autonomia e
l’indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso
necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l’efficacia del
Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo
danno (si pensi all’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere
elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di
commissione del Reato o la violazione del presente Modello).
A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. sarà adeguatamente
informato in merito alla valutazione sulla performance professionale complessiva e ad ogni
intervento retributivo e/o organizzativo riguardante i componenti dell'OdV e ne verificherà
la coerenza con le politiche interne aziendali. Per ogni esigenza di ordine finanziario, l'OdV
nell’espletamento del proprio mandato potrà richiedere tutte le risorse necessarie a tale scopo.
5.3 Reporting dell’OdV verso il vertice aziendale
L'OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità.
L'OdV ha due linee di reporting:
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1. la prima, su base continuativa, verso il Presidente del CdA e l’Amministratore Delegato,
ai quali l’OdV si rivolgerà tempestivamente ogni qualvolta si dovesse presentare una
problematica o una criticità relativa ad un’area sensibile di cui al D.Lgs. 231/2001;
2. la seconda, su base semestrale, verso il Collegio Sindacale e il Consiglio di
Amministrazione con un rapporto scritto. (indicando in particolare i controlli effettuati e
l’esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo cap. 9 e l’esito delle stesse,
l’eventuale aggiornamento della mappatura dei processi Sensibili, ecc.);
Annualmente, l’OdV presenterà agli Organi societari citati il piano delle attività previste per
l’anno successivo.
Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente
segnalazione andrà prontamente indirizzata ad uno degli altri soggetti sopra indicati.
Il reporting ha ad oggetto:
a) l’attività svolta dall’OdV;
b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di
comportamenti o eventi interni all’Ente, sia in termini di efficacia del Modello.
Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali
deve essere custodita dall'OdV.
Il Presidente del CdA, l’Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale,
hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV tramite il suo Presidente il quale,
a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la
convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.
5.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni
specifiche obbligatorie.
L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli
Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners in merito ad eventi che
potrebbero ingenerare responsabilità di Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In particolare, uno qualsiasi dei Destinatari che venga a conoscenza di palesi violazioni del
Codice di Condotta o, comunque, sia testimone di comportamenti in generale non in linea
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con le regole prescritte dal Modello, ne deve dare immediata segnalazione all’OdV o, in
alternativa, se il segnalante è un Dipendente, a sua scelta i responsabili delle funzioni indicate
nel Codice di Condotta, che provvederanno a trasmetterla all’OdV.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a comportamenti in generale non in
linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;- coerentemente con quanto
stabilito dal Codice di Condotta, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o
presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare, a sua scelta i responsabili delle
funzioni indicate nel Codice di Condotta e nel caso la segnalazione non dia esito, o il
dipendente si senta a disagio, il dipendente ne riferisce all'OdV.
I componenti degli Organi Sociali e, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti
di Ente, le Società diService, i Consulenti e i Partners, effettuano la segnalazione direttamente
all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono
applicati in conformità a quanto previsto nel capitolo (sistema disciplinare);
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità
del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle
persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- la segnalazione dovrà essere preferibilmente in forma non anonima e potrà essere inoltrata
attraverso vari canali (indicati in un’apposita procedura aziendale) tra i quali la posta
elettronica all’indirizzo dedicato;
- eventuali segnalazioni anonime circostanziate (e, pertanto, contenenti tutti gli elementi
oggettivi necessari alla successiva fase di verifica) saranno prese in considerazione per
approfondimenti.
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono
essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
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- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i
Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento
giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività
di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di
criticità rispetto all’osservanza delle norme del D.Lgs.231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi
compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di
tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l’evidenza di qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell’ambito del rapporto con
la PA;
- eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una
funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento di attività
sensibili (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da
organismi comunitari, ecc.);
- ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela
della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) nel caso in
cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità a carico dell’azienda (trasmissione a cura del
responsabile della funzione coinvolta);
- altro relativo alla tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro e dell’ambiente
(lista infortuni, verbale incidente, nuove nomine, ispezioni particolari, budget e piano
avanzamento ecc. ) .
Ulteriori flussi informativi obbligatori sono definiti dall’OdV di concerto con le funzioni
aziendali competenti alla loro trasmissione.
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5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati
dall'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.
L’accesso al data base, oltre ai componenti dell’OdV, è consentito esclusivamente al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato, nonché ai
membri del CdA e del Collegio Sindacale che siano specificatamente autorizzati dai rispettivi
organi societari di appartenenza.
Segue un elenco esemplificativo delle informazioni particolari da conservarsi nel database:
- ogni informazione utile riguardante le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo
di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne
avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati
previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i
reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello o del Codice di Condotta,
con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero
dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell’ambito della loro attività
di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini
dell’osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- il sistema aggiornato di deleghe e procure dell’Ente.;
- i documenti rilevanti predisposti dall’organizzazione preposta alla tutela della sicurezza,
della salute e dell’igiene sui luoghi di lavoro (documenti di valutazione dei rischi, nomine
degli RSPP, dei medici competenti, procedure d’emergenza, ecc.) e per l’ambiente (richieste
di autorizzazioni, AIA, formulari, etc).
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6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello
6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali ai fini dell’efficacia
del presente Modello, è obiettivo dell’Ente garantire una corretta conoscenza, sia alle
risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire,delle regole di condotta ivi contenute, con
differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse
medesime nei Processi Sensibili.
Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall’attività realizzata
in questo campo dall'OdV in collaborazione con il responsabile Human Resources e con i
responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.
6.2 La comunicazione iniziale
L’adozione del presente Modello è stata comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al
momento dell’adozione stessa.
Ai nuovi assunti e ai soggetti che per la prima volta ricoprono una carica sociale, invece,
viene consegnato un set informativo (es. Codice di Condotta, CCNL, Modello, Decreto
Legislativo 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di
primaria rilevanza.
7. La formazione
L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al
D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione
della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno
funzioni di rappresentanza della Società.
In particolare, l’Ente ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei
strumenti di diffusione per :
1. Top management, componenti dell'OdV e degli Organi Sociali;
2. Dipendenti che operano in aree sensibili;
3. Dipendenti che non operano in aree sensibili.
Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente
nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello di
organizzazione gestione e controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs.
231/2001 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei
sopraccitati reati.
23
In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine
di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto
in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma
stesso.
La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il
controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.
All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di
formazione così come sopra descritti.
8. Informazione ai Consulenti ed ai Partners
I Consulenti ed i Partners devono essere informati del contenuto del Modello e dell’esigenza
dell’Ente che il loro comportamento sia conforme ai disposti delD.Lgs. 231/2001.
9. Sistema sanzionatorio
La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle
disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l’efficace
attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla
Società di beneficiare dell’esimente dalla responsabilità amministrativa.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione e dagli esiti di un
procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un’ipotesi di
reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l’autore
della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del
ruolo e responsabilità dell’autore.
In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate
come segue:
a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del
Modello, ivi comprese protocolli, procedure o altre istruzioni aziendali;
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b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale
da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinata in modo
univoco a commettere un reato. Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla
Funzione e/o agli organi societari competenti.
9.1 Sanzioni per il personale dipendente
In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all’art. 7 della
Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto collettivo
nazionale di lavoro applicabile (di seguito solo “CCNL”), sia con riguardo alle sanzioni
comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.
L’inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta
la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.
Più in particolare, l’adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento
qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare,
costituisce inoltre violazione dell’obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza
i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal
vigente CCNL.
Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) Richiamo verbale;
b) Richiamo scritto;
c) Multa;
d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
e) Licenziamento.
Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari
si precisa che:
a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il dipendente che violi, per
mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello
svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni
contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
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b) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo scritto il dipendente che:
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
il rimprovero verbale;
- violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti,
nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle
prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa il dipendente che:
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
il rimprovero scritto;
- per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti,
leda l’efficacia del Modello con comportamenti quali:
- l’inosservanza dell’obbligo di informativa all’Organismo di Vigilanza;
- la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel
Modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica
Amministrazione;
d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
il dipendente che:
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
la multa;
- violi le procedure aziendali concernenti la tutela della salute, della sicurezza e
dell’ambiente;
- violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con
riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
- effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico;
e) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento il dipendente che:
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento
inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti
nel D.Lgs. 231/2001;
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- violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione
di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla
documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza in modo da impedire
la trasparenza e verificabilità delle stesse.
La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente
senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per le singole fattispecie.
I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata
sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:
- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell’evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell’autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o
meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.
L’esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni
contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere
necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti
più idonei dalla Società.
9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti
L’inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la
documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di
informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei
propri collaboratori, determina l’applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione
collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod.
civ., nonché dell’art. 7 della Legge 300/1970.
L’accertamento di eventuali violazioni, nonché dell’inadeguata vigilanza e della mancata
tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei
lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione
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lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria
e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi,
l’assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell’art. 2103 cod. civ. così come modificato
dal Decreto legislativo 81/2015.
9.3 Misure nei confronti degli Amministratori
In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della
documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Amministratori, l’Organismo
di Vigilanza informa tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed
adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti
dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.
In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della
documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, il Consiglio
di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all’entità e gravità della violazione
commessa, all’irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero
della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.
In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione
che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad
agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero
a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione
temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate
dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.
In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell’intero Consiglio
di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l’Organismo
di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere
le conseguenti iniziative.
9.4 Misure nei confronti degli apicali
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In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante
sui soggetti apicali comporterà l’assunzione, da parte della Società, delle misure
sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della
violazione commessa e, dall’altra, alla qualifica dell’apicale che dovesse commettere la
violazione.
9.5 Misure nei confronti dei Sindaci
In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della
documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l’intero
Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni
provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei soci al fine di
adottare le misure più idonee previste dalla legge.
9.6 Misure nei confronti dei membri dell'OdV
In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della
documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri
membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori informa il
Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni
provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno
violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi
ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.
9.7 Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners
Ogni violazione da parte delle Società di Service, dei Consulenti o dei Partners delle regole
di cui al presente Modello o del Codice di Condotta agli stessi applicabili o la commissione
dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite
nei relativi contratti (cfr. Parte Speciale n. 1).
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino
danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice
delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.
29
.
10. Verifiche sull’adeguatezza del Modello
Oltre all’attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull’effettività del Modello (e
che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il
Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del
Modello alla prevenzione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno,
coadiuvandosi con soggetti terzi).
Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei
contratti di maggior rilevanza conclusi dall’Ente in relazione ai Processi Sensibili e alla
conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.
Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle
azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei
Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale
dell’impresa con verifiche a campione.
Le verifiche, condotte dall’Odv con il supporto eventuale di altre funzioni interne che, di
volta in volta, si rendano a tal fine necessarie,e il loro esito sono oggetto di report annuale al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di esito
negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all’anno, i miglioramenti da attuare.
30
ALLEGATO “1”
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' E DI ASSENZA DI
CONFLITTI DI INTERESSE
Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs.231/01 e del Modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato dall’Ente. volto a prevenire i reati previsti dal citato Decreto.
Il sottoscritto dichiara di non aver posto in essere azioni non in linea con il citato Modello. Più in particolare
dichiara che:

non ha posto in essere azioni non in linea con il Codice etico aziendale;

non si è mai trovato in situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell'ambito di rapporti
intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere;

ha sempre rispettato i poteri di delega ed i limiti di firma stabiliti;

ha rispettato gli obblighi di informativa all'Organismo di vigilanza, riportati nel "Modello 231";

ha sempre rispettato le procedure emesse dalla Società e le altre misure previste dal Modello.
Il sottoscritto conferma inoltre di non essere venuto a conoscenza (anche in virtù delle attività di controllo
effettuate) di elementi tali da dover essere comunicati all'Organismo di vigilanza in quanto capaci di influire
sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del Modello e circa la sua effettiva applicazione.
In fede
Nome e cognome …………………….
Posizione ……………………………..
Data …………………………………..
31
ALLEGATO “2”
DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA DA INSERIRE NEGLI
INCARICHI A COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno
200l n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal
Modello 231 di Ente S.r.l. in relazione al presente incarico.
Il sottoscritto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico
e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio
dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.
L'inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale
e legittimerà l’Ente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di
cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
N.B.
Da inserire nei contratti con prestatori di servizi professionali, consulenti e collaboratori
coordinati e continuativi, ad eccezione dell’Amministratore Delega
32
ALLEGATO “3”
Oggetto: Nomina Presidente organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01
In riferimento all’applicazione dei principi sanciti dal D. Lgs. Nr.231/01,l’Ente ha adottato il
proprio Codice Etico, con lo scopo di fornire linee guida comportamentali a tutti coloro –
dipendenti – consulenti – collaboratori – fornitori – clienti – appaltatori ed enti – che operano a
contatto con la nostra Società.
In considerazione delle Sue elevate qualità professionali, sono lieto di conferirle l’incarico di
presiedere l’Organismo di Vigilanza all’uopo previsto.
In attesa di Sua accettazione, invio cordiali saluti.
Egr.
33
1. SCHEDA INFORMATIVA
Funzione:
Responsabile:
Descrizione Attività svolte
Data:
Attività sensibili ex D.lgs.
231/2001
Attività gestite attraverso consulenti esterni, prestatori d’opera,
di servizi professionali o altri soggetti terzi.
34
Attività d’interfaccia o coordinamento con altre Società/Direzioni/Funzioni/Unità del Gruppo.
2.
CHECK – LIST STANDARD DI SCREENING DELLE ATTIVITA’ “ SENSIBILI”
“ATTIVITA’ SENSIBILI”
1
Gestione di tutti i rapporti con la Pubblica
Amministrazione- ivi comprese tutte le
attività connesse alle gare d’appalto.
2
Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione
di contratti/convenzioni di concessioni con
soggetti pubblici ai quali si perviene
mediante procedura ad evidenza pubblica
(aperte o ristrette)
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali
e stragiudiziali relativi all’esecuzione di
contratti/convenzioni
di
concessione
stipulati con soggetti pubblici/privati ed altri
eventuali coinvolgimenti in procedimenti
giudiziali o arbitrali
coinvolgimento
nelle
attività
di
esproprio/occupazione/acquisizione di aree
3
4
5
6
7
SI/NO POSSIBILI
ENTI
COINVOLTI
gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici
per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze,
concessioni e certificati per l’esercizio delle
attività aziendali.
Rapporti con i Soggetti Pubblici relativi
all’assunzione di personale appartenente a
categorie protette o la cui assunzione è
agevolata
Gestione di trattamenti previdenziali del
personale e/o gestione dei relativi
35
INFORMAZIONI DI
DETTAGLIO
8
accertamenti/ispezioni
rapporti con organismi di vigilanza relativi
allo svolgimento di attività regolate dalla
legge
gestione delle attività di acquisizione e/o
gestione di contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, assicurazioni o garanzie
concesse da Soggetti Pubblici.
10 Predisposizione di dichiarazioni dei redditi
o dei sostituti di imposta o di altre
dichiarazioni funzionali alla liquidazione di
tributi in genere.
11 Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici
per gli adempimenti relativi ai diritti di
proprietà intellettuale.
9
12 Installazione,manutenzione, aggiornamento
o utilizzo di software di soggetti pubblici o
forniti da terzi per conto di soggetti pubblici
13 Gestione dei rapporti, con i Soggetti Pubblici
per gli aspetti che riguardano la sicurezza e
l’igiene sul lavoro, (D.Lgs. 81/08) e il
rispetto delle cautele previste da leggi e
regolamenti per l’impiego di dipendenti
adibiti a particolari mansioni
14 Gestione di adempimenti, verifiche,
ispezioni a fronte della produzione di delitti
contro l’ambiente, inquinamento,disastro
ambientale,acustico/elettromagnetico,
soggetti a controlli da parte di Soggetti
Pubblici
15 Verifica adempimenti norme prevenzione
di reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita,frode,pagamenti illeciti.
16 Verifica adempimenti direttive inerenti
commercio con l’estero.
17 Verifica disciplinario norme privacy
36
CODICE
-
etico-
COMPORTAMENTALE
Questo codice etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali assunti da tutti i dipendenti e collaboratori di UNICA S.R.L. siano essi
amministratori o dipendenti di ogni inquadramento, nel rispetto dei legittimi interessi dei soci,
dipendenti, clienti, partner commerciali e della collettività in cui UNICA S.R.L. è presente con le
proprie attività.
Il documento nasce come uno degli elementi del Modello organizzativo e di controllo societario
definito in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 ma, non limitandosi a indicare le linee guida
comportamentali riferite alle attività a rischio penale, abbraccia in modo più ampio il ruolo ed i
rapporti di UNICA S.R.L., dei suoi dipendenti, collaboratori e dei suoi partner.
E' per questo motivo che è istituito in UNICA S.R.L. un "Organismo di Vigilanza", che ha il compito
di vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del "Modello" per la prevenzione dei reati ex
D.Lgs. n. 231/01 e successive integrazioni.
La missione di UNICA S.R.L.
La missione di UNICA S.R.L. è quella di operare nella commercializzazione dei prodotti oggetto
dell’attività nel rispetto di tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti ed i codici in particolare, le norme
anticorruzione,antiriciclaggio e le direttive inerenti il commercio con l’estero, oltre a politiche
ambientalistiche e di risparmio energetico, per creare valore per i propri soci, soddisfazione dei clienti
e crescita professionale dei collaboratori.
Un approccio cooperativo verso gli stakeholder
UNICA S.R.L. aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, cioè con
quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione
della stessa UNICA S.R.L. o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento.
Sono stakeholder UNICA S.R.L., in primo luogo i soci e, quindi, i collaboratori, i clienti, i fornitori
ed i partner d'affari..
UNICA S.R.L. rispetta le aspettative legittime dei propri stakeholder, ovvero di quei soggetti (intesi
nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l'azienda relazioni significative ed i cui
interessi sono a vario titolo coinvolti nell'attività di UNICA S.R.L. in modo coerente con la propria
missione.
Sono dunque stakeholder di UNICA S.R.L.
37

soci

collaboratori

clienti

fornitori

pubblica amministrazione

organizzazioni sindacali

ambiente
Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra UNICA
S.R.L. ed i suoi stakeholder e possono favorire l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti
dell'impresa.
UNICA S.R.L. aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder e prosegue
la propria missione ricercando il contemperamento degli interessi coinvolti.
Questo codice è improntato dunque a un ideale di cooperazione, in vista di un reciproco vantaggio
delle parti coinvolte.
Comportamenti non etici
Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra UNICA
S.R.L. e i suoi stakeholder.
Non sono etici, e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti dell'impresa, i
comportamenti di chiunque, singolo od organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della
collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.
Il valore della reputazione e dei doveri fiduciari
La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale.
La buona reputazione all'esterno favorisce gli investimenti dei soci, la fedeltà dei clienti, l'attrazione
delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori.
All'interno, essa consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro
senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.
Dato che il codice etico chiarisce i particolari doveri di UNICA S.R.L. nei confronti degli stakeholder
(doveri fiduciari), si propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base al quale
giudicare la reputazione di UNICA S.R.L.
Il codice etico è pertanto costituito:
38
• dai principi generali sulle relazioni con gli stakeholder, che definiscono in modo astratto i valori di
riferimento nelle attività di UNICA S.R.L.
• dai criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello specifico le linee
guida e le norme alle quali i collaboratori di UNICA S.r.l sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei
principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
• dai meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del codice
etico e per il suo continuo miglioramento.
Il valore della reciprocità
Questo codice è improntato a un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti
coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno.
UNICA S.R.L. richiede perciò che ciascun stakeholder agisca nei suoi confronti secondo principi e
regole ispirate a un'analoga idea di condotta etica.
Validità e applicazione del codice
II codice etico si applica a tutte le attività di UNICA S.R.L. ed è conseguentemente vincolante per i
comportamenti di tutti i suoi collaboratori.
Inoltre, UNICA S.R.L. richiede ai principali fornitori una condotta in linea con i principi generali del
presente codice.
Destinatari del codice etico sono tutti i dipendenti, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che,
direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con
UNICA S.R.L. ed operano per perseguirne gli obiettivi.
Il codice etico si applica a UNICA S.R.L. ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti dei
suoi amministratori, di tutti i suoi dipendenti, e collaboratori (consulenti, agenti, procuratori e
chiunque operi in nome e/o per conto della società).
Costoro hanno pertanto l'obbligo di conoscere le norme e di astenersi da comportamento contrari alle
stesse.
UNICA S.R.L. si impegna alla diffusione del presente codice etico, alla corretta interpretazione dei
suoi contenuti ed alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che favorisca la piena
applicazione dello stesso.
In particolare, al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente codice
etico, la relativa attività di verifica e monitoraggio, nonché di proposizione, ove opportuno, di
adeguate misure sanzionatone sarà svolta dal citato Organismo di Vigilanza.
In ogni rapporto d'affari, tutte le controparti devono essere informate dell'esistenza di norme di
comportamento e devono rispettarle, pena le conseguenze stabilite dal contratto.
39
PRINCIPI ETICI
Imparzialità
Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (la scelta dei clienti da servire, i
rapporti con i soci, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione
dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano), UNICA
S.R.L. evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, orientamento sessuale, allo stato di salute,
alla razza, al ceto, all'origine nazionale, all'appartenenza sindacale, all'affiliazione politica, alla
religione, ecc. dei suoi interlocutori.
Onestà
Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori di UNICA S.R.L. sono tenuti a rispettare
con diligenza le leggi vigenti, il codice etico, di responsabilità sociale ed i regolamenti interni.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse di UNICA S.R.L. può giustificare una condotta non
onesta.
Rispetto delle leggi e regolamenti vigenti
UNICA S.R.L. si impegna a rispettare, tutte le leggi e le direttive nazionali ed internazionali, in
particolare con quelle inerenti il commercio con l’estero e tutte le prassi legittime generalmente
riconosciute.
Nel caso in cui queste si rivelino lacunose o in contrasto con i principi del nostro ordinamento o
soggette a diverse interpretazioni, verranno consultati esperti competenti in materia.
Riservatezza
UNICA S.R.L. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare
dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme
giuridiche vigenti.
Inoltre, i collaboratori di UNICA S.R.L. sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi
non connessi con l'esercizio della propria attività, come nel caso di insider trading.
Lotta alla corruzione, riciclaggio ed ai conflitti d'interesse
UNICA S.R.L. si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni
di corruzione, riciclaggio o conflitto di interessi ed altre condotte idonee ad integrare il pericolo di
commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.
Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle
transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.
Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di
impresa e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi "personalmente" di
opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle
istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.
40
Valore delle risorse umane
I collaboratori di UNICA S.R.L. sono un fattore indispensabile per il successo della missione.
Per questo motivo, UNICA S.R.L. tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di
migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun
collaboratore.
UNICA S.R.L. si impegna a promuovere il rispetto dell'integrità fisica della persona ed il rispetto
nelle relazioni con gli altri.
UNICA S.R.L. si impegna a sostenere e rispettare i diritti umani in conformità con la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani dell'ONU e con i principi enunciati nella norma SA8000.
Equità dell'autorità
Nella sottoscrizione e gestione di rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni
gerarchiche - in special modo con i collaboratori - UNICA S.R.L. si impegna a fare in modo che
l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso.
In particolare, UNICA S.R.L. garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo
della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino
il valore dei collaboratori.
Integrità della persona
UNICA S.R.L. garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro
rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.
Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge ed il
codice etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di
ciascuno.
Trasparenza e completezza dell'informazione
I collaboratori di UNICA S.R.L. sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili
e accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli stakeholder siano in grado di
assumere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle
conseguenze rilevanti.
In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, UNICA S.R.L. ha cura di specificare al
contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.
Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti
I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente
41
dalle parti.
UNICA S.R.L. si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie
controparti.
Correttezza cd equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti
È da evitare che nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di UNICA S.R.L. cerchi
di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo
di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.
Qualità dei servizi e dei prodotti
UNICA S.R.L. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando
ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.
Per questo motivo, UNICA S.R.L. indirizza le proprie attività di sviluppo e commercializzazione ad
elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.
Concorrenza leale
UNICA S.R.L. intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti
collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.
.
Tutela ambientale
L'ambiente è un bene primario che UNICA S.R.L. s'impegna a salvaguardare; a tal fine programma
le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze
ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future. UNICA S.R.L. si impegna dunque a
migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e
per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della
ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.
Criteri di condotta nella relazioni con i soci
UNICA S.R.L. adotta un sistema di governance del tutto conforme a quanto previsto dalla legge
Tale sistema di governo societario è orientato:

alla massimizzazione del valore per i soci,

al controllo dei rischi d'impresa,

alla trasparenza nei confronti del mercato.
42
FUNZIONE DI VIGILANZA
In UNICA S.R.L. è istituita una apposita funzione per il controllo affidato all’OdV , con funzioni
consultive e propositive e con l'incarico in particolare di:



valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno;
riferire periodicamente all'amministratore delegato circa l'attività svolta e l'adeguatezza del
sistema di controllo interno;
svolgere ulteriori compiti demandati dal consiglio di amministrazione.
TRASPARENZA VERSO IL MERCATO
UNICA S.R.L. persegue la propria missione assicurando, nel contempo, la piena trasparenza delle
scelte effettuate.
Pertanto, offre tutta l'informazione necessaria affinché le decisioni degli investitori possano essere
basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività attesa del
capitale investito.
CRITERI DI CONDOTTA NELLA RELAZIONI CON TUTTI GLI ALTRI
INTERLOCUTORI
Trattamento delle informazioni
Le informazioni degli stakeholder sono trattate da UNICA S.R.L. nel pieno rispetto della riservatezza
e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e
procedure specifiche per la protezione delle informazioni.
In particolare UNICA S.R.L.
• definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta
separazione dei ruoli e delle responsabilità;
• classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti, e adotta opportune contromisure in
ciascuna fase del trattamento;
• sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni a patti di riservatezza.
Regali, omaggi e benefici
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le
normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella
conduzione di qualsiasi attività collegabile a UNICA S.R.L.
In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro
familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio od indurre ad assicurare un qualsiasi
vantaggio.
43
Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner
commerciali è consuetudine, concerne sia regali promessi od offerti sia quelli ricevuti; si precisa che
per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio.
In ogni caso, UNICA S.R.L. si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali
o dai codici etici - se noti - delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.
Gli omaggi della UNICA S.R.L. si caratterizzano perché volti a promuovere iniziative di carattere
artistico (per esempio, la distribuzione di libri d'arte) o la brand image della società.
I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per
consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione, il quale provvede a darne preventiva
comunicazione all'Organismo di vigilanza di UNICA S.R.L.
I collaboratori di UNICA S.R.L. che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie
consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di
Vigilanza di UNICA S.R.L. che valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la
politica della UNICA S.R.L. in materia.
Comunicazione all'esterno
La comunicazione di UNICA S.R.L. verso i suoi stakeholder è improntata al rispetto del diritto
all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.
Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è
realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni price
sensitive ed i segreti industriali.
È evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di
comunicazione.
Selezione del personale
La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei
candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti
i soggetti interessati.
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo
professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
La funzione personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare
favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio,
evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).
44
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro
irregolare o di "lavoro nero".
È vietato stipulare accordi contrattuali di "sola manodopera" e programmi di falso apprendistato volti
ad evitare l'adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione
vigente in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:



caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati
all'attività lavorativa.
Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata
su un'effettiva comprensione.
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
UNICA S.R.L. rispetta il diritto di tutto il personale di formare ed aderire a sindacati di loro scelta
così come rispetta il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva.
E inoltre garantito che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che tali
rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro.
GESTIONE DEL PERSONALE
UNICA S.R.L. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori.
Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le
decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dal collaboratori
(per esempio, in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito.
L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità;
inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità
nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della
cura dei figli.
La valutazione dei collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili, la
funzione personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato. Nei
limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la funzione personale opera per
impedire forme di nepotismo (per esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra
collaboratori legati da vincoli di parentela). Nella gestione del rapporto di lavoro UNICA S.R.L. non
interferisce con l'esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare
bisogni connessi a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale,
appartenenza sindacale o affiliazione politica.
45
È vietata l'applicazione di procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti se non nel rispetto del
Codice Disciplinare interno ed il CCNL.
L'orario di lavoro e la retribuzione sono regolamentati dalle leggi applicabili e dai CCNL, è vietata
qualsiasi forma di gestione del rapporto di lavoro al di fuori di quanto regolamentato dalle leggi e dai
CCNL applicabili.
DIFFUSIONE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE
Le politiche di gestione del personale e di responsabilità sociale, sono rese disponibili a tutti i
collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.
VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE
I responsabili utilizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante
l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori (per
esempio, job rotation, affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di
incarichi di maggiore responsabilità).
Particolare importanza riveste la possibilità per ognuno di migliorare le proprie competenze anche
attraverso una formazione mirata.
La formazione è assegnata a gruppi o a singoli collaboratori sulla base di specifiche esigenze di
sviluppo professionale. È prevista una formazione istituzionale erogata in determinati momenti della
vita aziendale del collaboratore (per esempio, per i neoassunti è prevista un'introduzione all'azienda,
ai suoi sistemi di gestione, alle procedure tecniche) e una formazione ricorrente rivolta al personale
operativo.
La storia formativa di ogni collaboratore è presente sul sistema informativo del personale al fine di
rilevare il grado di fruizione della formazione e per disegnare successivi percorsi formativi.
GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO DEI COLLABORATORI
Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti
con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.
Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico,
prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente
codice etico.
È vietato richiedere prestazioni straordinarie al di fuori degli accordi e dei contratti.
COINVOLGIMENTO DEI COLLABORATORI
È assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo
momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi
aziendali.
Il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di
giudizio.
46
SICUREZZA E SALUTE
UNICA S.R.L. si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la
consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori,
nonché l'interesse degli altri stakeholder.
Obiettivo di UNICA S.R.L. è proteggere le risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell'azienda,
ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo all'interno delle Società, ma anche con i
fornitori, le imprese e i clienti coinvolti nelle attività.
UNICA S.R.L. inoltre, si adopera per il miglioramento continuo dell'efficienza delle strutture
aziendali e dei processi che attribuiscono alla continuità dei servizi erogati.
TUTELA DELIA PRIVACY
La privacy del collaboratore è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che
l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.
È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata
dei collaboratori.
Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di
comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole
per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della privacy.
INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA
UNICA S.R.L. si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a
condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.
Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi
atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle
sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza,
limitazioni professionali).
Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano
turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti
sessuali, allusioni insistenti o continuate).
Il collaboratore di UNICA S.R.L. che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato
discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla
nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose ecc., può segnalare l'accaduto
direttamente all'azienda che valuterà l'effettiva violazione del codice etico.
La funzione del personale predispone analisi statistiche periodiche in base alle quali sia possibile
accertare l'esistenza o meno di discriminazioni verso particolari gruppi.
E vietato prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o altrimenti discriminare qualsiasi
dipendente che fornisca informazioni riguardanti la conformità al presente codice.
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In caso di reclamo e/o segnalazione diretta, UNICA S.R.L. implementa rimedi e azioni correttive con
assegnazione di adeguate e appropriate risorse alla natura e alla gravità di ogni non-conformità nei
confronti della politica aziendale e del presente codice.
DOVERI DEI COLLABORATORI
Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro
e quanto previsto dal codice etico, assicurando le prestazioni richieste nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti.
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
Il collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza
delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.
È tenuto a elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo,
consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a
farne richiesta.
CONFLITTO DI INTERESSI
Tutti i collaboratori di UNICA S.R.L. sono tenuti a evitare le situazioni in cui si possono manifestare
conflitti di interessi e ad astenersi dal l’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui
sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. A titolo esemplificativo
e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:


svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere) ed avere interessi
economici con fornitori, clienti, o concorrenti anche attraverso i familiari;
curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare,
presso gli stessi fornitori;
• accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con
UNICA S.R.L.
Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il collaboratore è tenuto
a darne comunicazione al proprio responsabile il quale, secondo le modalità previste, informa
UNICA S.R.L., che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza.
Il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di
lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con la UNICA S.R.L..
UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI
Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso
comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne
l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.
In particolare, ogni collaboratore deve:


utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione
48
di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.
Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di
informare tempestivamente le Unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per la Società.
UNICA S.R.L. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attraverso
l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi,
fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei
lavoratori ecc.).
Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:



adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di
non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di
basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona
e/o danno all'immagine aziendale;
non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI
UNICA S.R.L. si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti.
I contratti e le comunicazioni ai clienti di UNICA S.R.L. (compresi i messaggi pubblicitari) devono
essere:



chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente
adoperato dagli interlocutori;
conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette
(quali per esempio l'inserimento di pratiche o clausole vessatorie);
completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.
Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto
(telefono, riviste, e-mail) più idonei alla trasmissione dei contenuti senza avvalersi di eccessive
pressioni e sollecitazioni, e impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non
veritieri.
Infine è cura di UNICA S.R.L. comunicare in maniera tempestiva ogni informazione relativa a–:



eventuali modifiche al contratto;
eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o
vendita dei prodotti;
esiti di verifiche compiute sul rispetto delle norme richieste dalle Autorità competenti.
STILE DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI
Lo stile di comportamento di UNICA S.R.L. nei confronti della clientela è improntato alla
disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativi e di elevata
professionalità.
Inoltre UNICA S.R.L. . si impegna a limitare gli adempimenti richiesti ai suoi clienti e ad adottare
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procedure di semplificate, sicure e, quando possibile, informatizzate.
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per UNICA
S.R.L., alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.
In particolare, i collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a:


non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla
stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e
documentabili;
assicurare concorrenza sufficiente considerando più imprese nella selezione del fornitore.
Per UNICA S.R.L. sono requisiti di riferimento:

la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche
finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know–how ecc.;

l'impegno del fornitore a partecipare alle attività di monitoraggio aziendale, la disponibilità
ad implementare tempestivamente azioni di rimedio e correttive con riguardo ad ogni non
conformità.
INTEGRITÀ E INDIPENDENZA NEI RAPPORTI
Le relazioni con i fornitori sono regolate da procedure documentate e sono oggetto di un costante
monitoraggio da parte di UNICA S.R.L.
Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.
La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza,
evitando ove possibile forme di dipendenza.
Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, è predisposto:



la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate;
la conservazione delle informazioni nonché dei documenti contrattuali per i periodi stabiliti
dalle normative vigenti e richiamato nelle procedure interne di acquisto.
TUTELA DEGLI ASPETTI ETICI NELLE FORNITURE
Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, UNICA
S.R.L. può introdurre, per particolari forniture, requisiti ambientali o di sicurezza. Le violazioni dei
principi generali del codice etico comportano meccanismi sanzionatori, tesi anche a evitare reati
contro la pubblica amministrazione o disastri ambientali riconducibili alle attività di UNICA S.R.L.
A tal fine, nei singoli contratti sono predisposte apposite clausole.
di rappresentanza dei propri stakeholder allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi,
50
presentare le proprie posizioni e prevenire possibili situazioni di conflitto.
RAPPORTI ECONOMICI
ASSOCIAZIONI
CON
PARTITI,
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
E
UNICA S.R.L. non finanzia partiti sia in Italia sia all'estero, loro rappresentanti o candidati, né
effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.
Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (per esempio, tramite
concessione di strutture nella propria disponibilità, accettazione di segnalazioni per le assunzioni,
contratti di consulenza).
UNICA S.R.L. non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di
interessi (per esempio, sindacati, associazioni ambientaliste od a tutela dei consumatori); è tuttavia
possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai
seguenti criteri:



finalità riconducibile alla missione di UNICA S.R.L.;
destinazione chiara e documentabile delle risorse;
espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti
nell'ambito di UNICA S.R.L.
CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI
UNICA S.R.L. può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti
e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di
elevato valore culturale, morale, sportivo o benefico e che coinvolgano un notevole numero di
cittadini.
Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport,
dello spettacolo, e dell'arte, sono destinate solo a eventi che offrano garanzia di qualità.
In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, UNICA S.R.L. presta particolare attenzione verso
ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
Il codice etico è portato a conoscenza degli stakeholder interni ed esterni mediante apposite attività
di comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del codice etico a tutti i
collaboratori della Società, potrà essere realizzato un piano annuale di formazione volto a favorire la
conoscenza dei principi e delle norme etiche.
Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori;
per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra i contenuti del codice di cui
è richiesta l'osservanza.
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SEGNALAZIONI DEGLI STAKEHOLDER
UNICA S.r.l. provvede a recepire tutte le comunicazioni e segnalazioni provenienti dagli
stakeholder.
Tutti gli stakeholder di UNICA S.R.L. possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni
violazione o sospetto di violazione del codice etico al Consiglio di Amministrazione di UNICA
S.R.L. che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltandone eventualmente l'autore e il
responsabile della presunta violazione, garantendo i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione
intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o
penalizzazione (per esempio, per i fornitori: interruzione dei rapporti di affari; per i dipendenti:
mancata promozione ecc.). È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvo
gli obblighi di legge.
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’UTILIZZO DEGLI
STRUMENTI INFORMATICI E PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Utilizzo postazione di lavoro fissa (PC)




Il PC è di proprietà aziendale ed è assegnato all'utente esclusivamente come strumento di
lavoro; ogni utente è responsabile dell'utilizzo delle dotazioni informatiche assegnate;
tutti i PC assegnati devono essere sempre collegati alla rete aziendale per consentire verifiche
di sicurezza ed aggiornamenti;
il PC deve essere spento ogni sera prima di lasciare la postazione di lavoro o in caso di assenze
prolungate dalla stessa;
il PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale necessario
allo svolgimento della propria attività lavorativa;
Utilizzo postazione di lavoro mobile (notebook)




L'utente è responsabile del notebook assegnatogli dall'Azienda e deve custodirlo con
diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro;
il notebook deve essere utilizzato solo per il lavoro aziendale e non deve essere inserito in
altre reti, salvo previa approvazione del Responsabile ICT
il notebook utilizzato all'esterno (convegni, visite in Azienda), in caso di allontanamento,
devono essere custoditi in un luogo protetto;
il notebook non deve essere mai lasciato incustodito e sul disco devono essere conservati
solo i files strettamente necessari;
Prescrizioni generali di utilizzo postazioni di lavoro

I PC o notebook guasti devono essere segnalati al Responsabile ICT e non devono essere
52
















riparati autonomamente o portati presso strutture esterne all'Azienda;
le problematiche riscontrate dall'utente che richiedono un intervento da parte degli addetti
dell'Ufficio Sistemi Informatici devono essere segnalate esclusivamente tramite l'apertura
di un Ticket utilizzando la propria casella di posta elettronica o con lo stesso mezzo
nel tramite del proprio responsabile;
le informazioni archiviate informaticamente devono essere esclusivamente quelle
consentite dalla legge e necessarie all'attività lavorativa;
è vietato i l trasporto di dati aziendali al di fuori dell' azienda stessa per f ini non
lavorativi;
è severamente vietato utilizzare, se non approvato dal Responsabile ICT, sistemi di Cloud
storage (dropbox, google drive, onedrive ecc.) sui PC e notebook aziendali;
non è consentito l'utilizzo di PC e notebook aziendali per fruire, archiviare, detenere,
duplicare o diffondere, in qualunque forma, materiali tutelati da diritti d'autore o diritti
connessi o sui quali terzi vantano diritti morali e patrimoniali;
non è consentita l'installazione di programmi diversi da quelli autorizzati dal Responsabile
ICT;
non è consentito, in nessun caso, l'uso di software volti ad aggirare il proxy ed il firewall
aziendale per la navigazione in internet;
l'Ufficio Sistemi informatici può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni
file o applicazione che riterranno essere pericolosi per la sicurezza sia sui PC e notebook
degli incaricati sia sulle unità di rete
i PC e i notebook possono essere oggetto di verifica da parte del Responsabile ICT o degli
addetti dell'Ufficio Sistemi Informatici, in qualunque momento e senza preavviso, fatta
salva la presenza dell'utente; in assenza dello stesso e qualora si riscontrino anomalie tali da
compromettere la sicurezza aziendale, il PC verrà scollegato dalla rete, spento e posizionato
nel CED per le verifiche necessarie;
non possono essere utilizzati collegamenti privati (modem, cellulari, chiavette usb, sim dati)
per il collegamento ad internet;
ogni utente è tenuto a controllare la presenza e il regolare funzionamento del software
antivirus e comunicare al Responsabile ICT eventuali anomalie;
nei caso che il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l'utente dovrà immediatamente:
sospendere ogni elaborazione, scollegare il cavo di rete senza spegnere il computer e
segnalare l'accaduto al responsabile dei Sistemi Informatici;
ogni dispositivo non aziendale (chiavetta usb, hard disk usb, ecc.) dovrà essere verificato e
autorizzato da parte dell'Ufficio Sistemi Informatici prima del suo utilizzo;
l'Ufficio Sistemi Informatici, tramite l'utilizzo di un software specifico chiamato "vnc o ultra
vnc", potrà effettuare assistenza da remoto sul pc dell'utente esclusivamente previa
autorizzazione o presenza dello stesso. Il suddetto software permette all'utente di monitorare
in tempo reale l'attività che l'addetto dell'Ufficio Sistemi Informatici sta svolgendo.
è vietato utilizzare abbonamenti Internet privati (modem, cellulari, chiavette usb, sim dati) per
collegamenti alla rete.
è vietato utilizzare le porte usb dei pc per r icaricare i cellulari
Accesso rete aziendale

L'accesso alla rete aziendale è protetto da password; per l'accesso deve essere utilizzato il
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















proprio profilo personale (username e password);
tutte le password devono essere complesse e composte da minimo 8 caratteri alfanumerici,
di cui almeno una lettera maiuscola;
la password scade ciclicamente sui vari domini e dovrà essere rinnovata. La nuova password
dovrà essere sempre diversa dalle precedenti;
la richiesta di cambio password da parte dell'utente deve essere presentata esclusivamente dal
diretto interessato in forma scritta, via mail;
la password deve essere immediatamente sostituita nel caso si sospetti che la stessa abbia
perso la segretezza;
è severamente vietato scrivere e conservare le proprie credenziali di accesso ai sistemi
aziendali su post it cartacei attaccati sui monitor o nelle vicinanze della propria postazione di
lavoro;
l'utente è tenuto a conservare, nella massima segretezza, la parola di accesso alla rete ed ai
sistemi e qualsiasi altra informazione legata ai processo di autenticazione;
l'utente è tenuto a scollegarsi dal sistema ogni qualvolta sia costretto ad assentarsi dal locale
nel quale è ubicata la stazione di lavoro o nel caso ritenga di non essere in grado di presidiare
l'accesso alla medesima;
è vietato:
 utilizzare la rete aziendale per fini non lavorativi;
 connettere in rete PC o qualsiasi altra apparecchiatura non aziendale;
 condividere cartelle in rete per uso privato;
il monitoraggio delle comunicazioni di rete è consentito solo al Responsabile ICT;
è tassativamente vietato l'utilizzo di software atti a trovare le password locali e di rete;
la casella di posta, assegnata dall'Azienda all'utente, è uno strumento di lavoro. Gli utenti
assegnatari delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse
e di qualsiasi attività riconducibile all'uso dell'Account Utente
ogni Account Utente deve essere adeguatamente custodito dall'utente per evitare usi non
autorizzati dei servizi da parte di terzi;
non è consentito trasmettere o diffondere contenuti che siano illeciti, dannosi, minatori,
abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui,
razzisti, classisti o comunque reprensibili;
non è consentito trasmettere o diffondere un contenuto che comporti la violazione di brevetti,
marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi
soggetti;
è vietato l'accesso a siti di tipo pornografico o con contenuti vietati dalla legge;
ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema
informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo (ad esempio
non aprire mail o relativi allegati sospetti, non cliccare su link sospetti, non navigare su siti
non professionali ecc..);
Utilizzo posta elettronica





L'indirizzo di posta elettronica aziendale non deve essere utilizzato per scopi privati;
la casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto
allegati ingombranti;
la dimensione degli allegati non deve mai superare i 10 MB;
è obbligatorio controllare gli allegati di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire
download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti);
ogni archivio di posta (file PST) mantenuto in locale sui PC non deve superare i 15 GB,ed è
sotto la completa responsabilità dell'utente che deve provvedere ad avvisare il Responsabile
ICT per la relativa archiviazione e backup;
54



nel caso di messaggi insoliti o inattesi, mittenti sconosciuti o di messaggi provenienti da
mittenti conosciuti ma contenenti allegati o link sospetti è opportuno sospendere la propria
attività lavorativa e avvisare il Responsabile ICT;
nel caso in cui si debba inviare un documento all'esterno dell'Azienda è preferibile utilizzare
un formato protetto da scrittura (ad esempio il formato Acrobat *.pdf);
l'iscrizione a "mailing list" su Internet è concessa solo per motivi professionali e previa
verifica dell'affidabilità del sito.
Note conclusive di carattere generale






Le Aziende del Gruppo sono protette da firewall;
il firewall ha una licenza "Content Filter" aggiornata che blocca, tramite DataBase esterno, la
navigazione sui siti pedo-pornografici o non sicuri e il download dei file potenzialmente
pericolosi in quanto possibili portatori di virus;
l'eventuale presenza nelle stanze di switch, volti ad aumentare le connessioni, compromette
la sicurezza
della rete aziendale. Pertanto, compatibilmente con le esigenze delle varie
strutture e con i problemi della logistca aziendale, andranno progressivamente eliminati. Il
mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente Regolamento è
perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili
e penali previste
dalle leggi.
in caso di interruzione elettrica un gruppo di continuità sosterrà, per circa 30 minuti, i
seguenti apparati:
 5erver aziendali; Firewall;
 Switch di connessione; Connessione internet.
tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente
Regolamento tramite comunicazione scritta al Responsabile ICT;
il presente Regolamento è soggetto a revisione con frequenza annuale e può essere aggiornato
in qualsiasi momento.
Fatto salvo quanto vietato dalla legge, non è consentito all'utente senza preventiva autorizzazione
del Responsabile ICT:
attivare la password d'accensione del PC (BIOS);
modificare le caratteristiche hardware e software impostate sul proprio PC; utilizzare Sistemi
Operativi Live (da CD o USB), Sistemi Operativi non autorizzati e software portable
(programmi avviatili senza installazione);
accedere con diritti amministrativi, locali e di rete;
non è consentito l'utilizzo del PC per far uso, archiviare, detenere o diffondere, in qualunque
forma, materiale pornografico. Il divieto comprende anche la semplice navigazione verso siti
Internet di tipo pornografico, e comunque verso siti che possano risultare non sicuri;
quando ci si allontana dalla postazione lavorativa è obbligatorio proteggere la stessa bloccandone
l'accesso (CRTL+ALT+CANC, selezionando Blocca Computer);
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 nr.151 dal 24-92015 viene modificato l’art.4 della legge 20 maggio 1970 nr.300 e precisamente al comma 2
recita” Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle
55
modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 nr.196”.
Pertanto,per motivi di sicurezza Aziendale, l'Ufficio Sistemi Informatici effettuerà
ciclicamente delle scansioni per monitorare i processi attivi sui PC e cellulari;
l'Ufficio Sistemi Informatici può in qualunque momento avviare il pc dell'utente, anche in
assenza dello stesso, per aggiornamenti importanti o scansioni di sicurezza effettuate
tramite console remota, senza, quindi, accedere localmente al pc;
Informativa ai
dipendenti
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 nr.151 dal 24-92015 viene modificato l’art.4 della legge 20 maggio 1970 nr.300 e precisamente al comma 2
recita” Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle
modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 nr.196”.
Pertanto, la società per motivi di sicurezza Aziendale, tramite l'Ufficio Sistemi Informatici
effettuerà ciclicamente delle scansioni per monitorare i processi attivi sui PC, tablet e
cellulari di proprietà aziendale.
l'Ufficio Sistemi Informatici può in qualunque momento avviare il pc dell'utente, anche in
assenza dello stesso, per aggiornamenti importanti o scansioni di sicurezza effettuate
tramite console remota, senza, quindi, accedere localmente al pc;
ISTRUZIONI PER GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
(Art. 30 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy)
Nel dare seguito alle operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell’ambito della ns. Azienda,
ogni incaricato di tale trattamento deve conformarsi ai seguenti principi generali:
(i)
effettuare operazioni di trattamento di dati personali soltanto per le finalità e con le modalità
strettamente correlate allo svolgimento delle attività professionali e secondo le prassi seguite
in ambito aziendale;
(ii)
accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’esecuzione delle predette attività;
(iii)
verificare che i dati acquisiti dagli interessati siano esatti e completi; se necessario,
correggerli ed aggiornarli, e controllare che siano utilizzati in modo pertinente e non
eccedente rispetto alle attività svolte ed ai compiti assegnati;
(iv)
eseguire gli adempimenti previsti dal Codice Privacy di competenza secondo le istruzioni
impartite in ambito aziendale, nonché utilizzando la modulistica eventualmente messa a
disposizione;
56
(v)
mantenere la riservatezza sui dati personali conosciuti e trattati per lo svolgimento delle
attività assegnate, e non comunicarli a terzi se non nelle ipotesi previste esplicitamente dalle
prassi aziendali;
(vi)
astenersi, in caso di cessazione dell’attività, dall’effettuare operazioni di trattamento dei dati
personali conosciuti durante lo svolgimento dell’incarico ed, in particolare, dal conservarli,
duplicarli, comunicarli, o cederli a terzi;
(vii)
informare prontamente il responsabile/referente di riferimento su ogni questione rilevante in
relazione al trattamento di dati personali effettuato o su eventuali richieste ricevute dalle
persone cui si riferiscono i dati;
(viii) attenersi alle istruzioni e misure di sicurezza presenti in regolamenti, manuali, ecc.
predisposti in ambito aziendale e in ulteriori disposizioni aziendali, in modo da evitare i
rischi di perdita o distruzione (anche accidentale) dei dati, di trattamento non consentito o
non conforme alla finalità per cui i dati sono raccolti, anche nel rispetto degli standard di
sicurezza seguiti in ambito aziendale.
In particolare, al fine di evitare rischi di accesso non consentito, perdita o distruzione anche accidentale
dei dati, ciascun incaricato del trattamento deve inoltre attenersi a tutte le prescrizioni e misure di
sicurezza che vengono qui di seguito riportate:
(i)
controllare e custodire gli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati e i
documenti contenenti dati personali, di cui si è a conoscenza o in possesso per lo
svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, in modo tale da impedire l’accesso a
persone non autorizzate o trattamenti non consentiti;
(ii)
curare la gestione delle credenziali d’accesso secondo le specifiche procedure ed istruzioni
operative previste dai manuali e documenti aziendali, attenendosi inoltre alle seguenti
disposizioni:
a. utilizzare il codice identificativo (user-id) e la password riservata assegnati per l’accesso
ai dati trattati mediante strumenti elettronici e custodirli garantendone la segretezza;
b. la password deve esser composta da una sequenza di almeno otto caratteri (normali e
speciali) sia numerici che alfabetici (o, se il programma in uso non lo permetta, dal
numero massimo di caratteri consentito);
c. nella generazione della password, si deve prestare la massima attenzione a non utilizzare
elementi o notizie facilmente riconducibili all’utilizzatore. Devono quindi, ad esempio,
esser evitati riferimenti a: nome e cognome, data di nascita, numero di matricola, nome
di familiari, numero di telefono di casa o dell’ufficio, soprannomi noti, nonché nomi di
personaggi famosi, ecc.;
d. la password deve essere modificata al primo utilizzo ed ogni volta che viene richiesto
dal sistema (al massimo, 3 mesi) ovvero in caso vi sia il dubbio che ne sia stata violata
la segretezza. Nella generazione della nuova password, non devono essere utilizzate
sequenze di caratteri già usate in precedenza;
e. la password deve rimanere assolutamente riservata. A tale fine deve essere evitata la
digitazione in presenza di terzi ed è necessaria la conservazione in luogo non accessibile
ad altri (va dunque assolutamente evitata l’apposizione sul video-terminale di biglietti o
adesivi contenti riferimenti alla password). Va altresì evitato l’uso di sistemi automatici
di inserimento di password (es. macro o predisposizione tasti funzione);
f. la password non può essere comunicata, per nessun motivo, ai colleghi del proprio o di
altri uffici;
57
(iii)
bloccare, in tutti i casi di allontanamento, anche temporaneo, dalla stazione di lavoro (es:
pausa pranzo), la propria sessione di lavoro;
(iv)
partecipare agli interventi formativi in materia di privacy organizzati dall’azienda,
(v)
riferire al responsabile/referente di riferimento ogni e qualsiasi anomalia riscontrata
nell’esercizio della propria attività;
(vi)
svolgere i trattamenti di dati contenuti in atti e documenti cartacei garantendo sempre la
corretta custodia degli stessi. I documenti non possono, pertanto, esser lasciati incustoditi
sulla propria scrivania e/o in luoghi aperti al pubblico in assenza di altri incaricati addetti al
medesimo trattamento; non devono esser consultati da altri incaricati non abilitati al
trattamento; non possono esser riprodotti o fotocopiati se non per esigenze connesse alla
finalità del trattamento.
Qualora sia effettuato un trattamento di eventuali dati sensibili e/o giudiziari, ogni incaricato è inoltre
tenuto a:
(vii)
custodire eventuali nastri, floppy disk e cd rom su cui sono memorizzati dati sensibili e/o
giudiziari in modo da evitare accessi e trattamenti non autorizzati;
(viii) distruggere i suddetti supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari al termine
del loro utilizzo, ovvero cancellare definitivamente le informazioni in essi registrate prima
di un loro riutilizzo;
(ix)
custodire i documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari in archivi chiusi a chiave e
limitandone l’accesso alle sole persone preventivamente autorizzate;
(x)
restituire i documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari al termine delle operazioni di
trattamento ai soggetti incaricati della relativa archiviazione
58
MANUALE DI PROCEDURA
ANTIRICICLAGGIO E
DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO
1.1
30/09/2015
2
INDICE
1. Premessa
1.1 Introduzione
1.2 Obiettivi della procedura
2. La normativa Antiriciclaggio
2.1 La Legge 197/91 e successive integrazioni
2.2 Elementi chiave della Legge
2.3 Il decreto 56/2004
2.4 La terza Direttiva 2005/60/CE: le novità introdotte
2.5 Il Decreto Legislativo 231/2007 e gli aggiornamenti successivi dei Decreti Legge n 112/08 e
n. 78 del 31 maggio 2010
2.5-1 Aggiornamento al Decreto Legislativo 231/2007
2.6 Una panoramica sui Pep’s
3. Le strutture coinvolte
3.1 Responsabile Antiriciclaggio
3.2 Funzione Servizi Sistemi Informativi
3.3 Agenti e Succursali – Dipendenti – Obblighi
4. Obblighi di identificazione
4.1 Identificazione di un nuovo cliente
4.2 Aspetti operativi
5. Obblighi di registrazione
5.1 Registrazioni dei movimenti finanziari
5.2 Aspetti operativi
6. Strumenti Informatici utilizzati
6.1 Archivio Unico Informatico
6.2 Sistemi Gestionali
6.3 Aspetti operativi
7. Segnalazione Operazioni sospette
7.1 Definizione
59
7.2 Soggetti coinvolti
7.3 Aspetti operativi
3
7.4 Indici di anomalia
8. Contrasto al finanziamento del Terrorismo
8.1 Adempimenti in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo
8.2 Aspetti operativi
9. Formazione e Aggiornamento
9.1 Formazione e aggiornamento
10. Sanzioni
11. Allegati
Allegato A – La normativa comunitaria: principali riferimenti Allegato B
– La normativa nazionale: principali riferimenti Allegato C –
Organigramma UNICA S.R.L.
Allegato D - Le Schede operative
Allegato E – Flusso procedura segnalazione
Allegato F – Comunicazione UIC 28 Marzo 2006
Allegato G – Fac simile Modulo di Segnalazione operazione sospetta
Allegato H – Sanzioni
Allegato I – Funzionamento SITROP
4
1. Premessa
1.1 Introduzione
Riciclaggio di denaro è l’investimento dei proventi di attività illecite in attività economiche e
finanziarie legali. L’attività di riciclaggio può sfruttare lo sviluppo dei mercati finanziari e la
globalizzazione, beneficiando degli stessi canali che favoriscono gli scambi legittimi. Il settore degli
Istituti di Pagamento che svolgono attività di rimessa di denaro può presentare un alto rischio di
riciclaggio, a causa di diversi fattori:
- pressante rapidità dei trasferimenti di denaro,
- facile accesso al servizio e diffusione capillare sul territorio sia all’interno dei singoli Paesi sia
sotto il profilo Internazionale,
- mancata regolamentazione del settore in alcuni Paesi.
Oltre al rischio di riciclaggio dei proventi di attività illecite, il settore Money Transfer può essere
anche utilizzato per il finanziamento al terrorismo.
Money Transfer è il servizio che consente di inviare e/o ricevere denaro presso una qualsiasi location Western Union nel mondo e
nel giro di pochissimi minuti. Pensato per chi, per ragioni personali o professionali, ha la necessità di spedire o ricevere piccole
somme di denaro in modo veloce, sicuro e riservato:
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"Western Union - Money Transfer" è alla portata di tutti, chiunque può inviare o ricevere denaro in contanti, in qualsiasi Paese. E'
sufficiente presentare un documento d'identità e non è necessario essere titolari di un conto bancario o postale, né possedere una carta
di credito. Chi effettua l'invio, deve solo precisare il nome e la nazione del destinatario. Il servizio "Money Transfer" è accessibile oggi
presso oltre
16.000 punti vendita in Italia
1.2 Obiettivi della procedura
L’obiettivo della procedura Antiriciclaggio è quello di costituire un punto di riferimento univoco e
completo di tutta la normativa nonché dei provvedimenti adottati dalla Società UNICA S.R.L. al fine
di ottemperare a quanto in essi contenuto e contribuire in questo modo a prevenire operazioni di
riciclaggio tramite la collaborazione attiva di tutti i dipendenti e collaboratori della Società.
Le finalità principali che vuole seguire UNICA S.R.L. con l’adozione della procedura
sono le seguenti:
– identificazione delle operazioni a rischio di riciclaggio. La predisposizione di meccanismi di
monitoraggio delle attività a rischio consente alla Società di intervenire per prevenire o contrastare la
commissione dei reati;
– previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile Antiriciclaggio deputato a
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente procedura;
– introduzione di un sistema disciplinare interno nel caso di inosservanze delle misure indicate nella
procedura.
Tutti coloro che operano in nome e per conto della Società devono essere consapevoli del fatto che,
in caso di violazioni delle disposizioni impartite, potranno incorrere in un illecito passibile di sanzioni
sia penali che amministrative.
– fornire una visione organica delle attività svolte da UNICA S.R.L. per adempiere alla normativa
antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché di descrivere le responsabilità nel
processo e gli strumenti informatici utilizzati.
2. La normativa Antiriciclaggio
2.1 La Legge 197/91 e successive integrazioni
La Legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Legge
Antiriciclaggio) hanno costituito fino ad un recentissimo passato, il presidio Antiriciclaggio italiano
con lo specifico obiettivo di contrastare il fenomeno del riciclaggio attraverso l’operatività degli
intermedia rifinanziari1.
61
2.2 Elementi chiave della Legge Antiriciclaggio
Tra gli elementi cardine di tale impianto normativo si segnalano:
La limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore portata, dal 30 Aprile 2008, dai precedenti
12.500 a 5.000 euro per operazione, sia che si tratti di operazione unica sia che si tratti di operazione
frazionata. Ad oggi dopo il decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale- serie
generale
- n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 il
limite è stato fissato a
2.499 euro.
a. L’identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni economiche.
b. Segnalazione, senza ritardo, alla Uif di tutte le operazioni per le quali vi sia il ragionevole sospetto
– sulla base della natura, dell’entità, delle caratteristiche delle operazioni ovvero delle capacità,
condizioni economiche, standing del cliente – che il denaro, i beni o le utilità in esse impiegati
provengano da uno dei delitti di cui all’art. 648-bis2 e 648-ter3 c.p..
L’elenco di tutti i provvedimenti legislativi e ministeriali da consultare è riportato negli Allegati alla
presente procedura.
2.3 Il Decreto 56/2004
Il Decreto in oggetto, attuazione della Direttiva 2001/97/CE, ha modificato l’impianto sanzionatorio
previsto dalla Legge Antiriciclaggio. Tale decreto ha introdotto radicali innovazioni ed aggiunte alla
precedente disciplina. Nel dettaglio:
− ha introdotto un limite "minimo" nelle sanzioni amministrative, annullando il margine
discrezionale che la Legge 197/91 lasciava all’autorità amministrativa;
− ha obbligato i soggetti tenuti a riferire delle infrazioni alle norme sulla circolazione del contante
e dei titoli al portatore (intermediari finanziari, professionisti, etc.), a provvedere, entro 30 giorni, a
darne notizia al Ministero dell’Economia e delle Finanze, fissando, per la violazione di tale obbligo,
una sanzione amministrativa che va dal 3% al 30% dell’importo della transazione irregolare;
− ha introdotto una sanzione da 500 a 25 mila Euro per i soggetti che violino gli obblighi informativi
e di segnalazione di dati all’Uif in caso di approfondimenti;
− ha punito il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette con il
pagamento di una somma da 5.000 a 200.000
Euro;
− ha fornito un nuovo elenco degli intermediari abilitati (ex art.4 della Legge 197/91), da cui è
esclusa la Pubblica Amministrazione (novità questa, sospesa per effetto della Nota Interpretativa dello
stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle more del Decreto di attuazione preannunciato
dallo stesso Decreto Lgs. 56/04);
− ha ampliato il novero dei soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e di conservazione delle
informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette.
7
2.4 La Terza direttiva 2005/60/CE: le novità introdotte
La Terza direttiva Antiriciclaggio abroga completamente la Direttiva 91/308/CEE modificata con la
Direttiva 2001/97/CE. Tale direttiva è caratterizzata da un più elevato livello di dettaglio rispetto alle
precedenti. La finalità è quella di garantire un maggior livello di armonizzazione, dettando anche
disposizioni aventi natura operativa. L’Italia ha dato attuazione alla Terza Direttiva con il D. Lgs.
231/2007. UNICA S.R.L. ha provveduto ad aggiornare la procedura Antiriciclaggio in conformità a
tale Decreto.
Le novità introdotte sono sostanzialmente le seguenti:
62
- più approfondite modalità di analisi della clientela, in base al nuovo approccio calibrato sul rischio
legato a ciascun cliente, racchiuse nella formula della “adeguata verifica”, che può essere, in casi
specifici dettagliatamente descritti dal Decreto, sia semplificata che rafforzata.
- Una disciplina delle “Persone Politicamente esposte”(PEPs) ed una strategia congiunta di lotta al
riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
- Nuove e più restrittive soglie per la circolazione del contante e dei mezzi di pagamento al portatore.
- Una particolare protezione del segnalante nella procedura di segnalazione delle cosiddette
“operazioni sospette”.
- Controlli e sanzioni più penetranti.
2.5 Il Decreto Legislativo 231/2007
Il testo di recepimento della Terza Direttiva, si compone di 68 articoli e di un allegato (composto di
4 articoli). Il decreto in questione tiene conto delle raccomandazioni del GAFI e del Fondo Monetario
Internazionale ed introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Significativo è il mutamento dell’approccio complessivo che abbraccia sia la lotta al riciclaggio che
quella al finanziamento del terrorismo. Novità assoluta è l’introduzione del concetto di approccio
basato sul rischio, cioè l’obbligo di graduare l’attività di verifica della clientela, calibrandola in base
al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui
trattasi. Fermi restando i noti e consueti obblighi d’identificazione della clientela, esistono casi nei
quali sono necessarie procedure d’identificazione e di verifica dell’identità dei clienti particolarmente
rigorose. Ciò vale in particolare per i rapporti d’affari con persone che ricoprono o che hanno
ricoperto, in Paesi esteri, cariche pubbliche importanti o “persone politicamente esposte”(PEPs),
specie nei Paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso.
L’obbligo di adeguata verifica della clientela, nel caso di Istituti di Pagament ( money transfer),
si applica nell’ipotesi:
 di instaurazione di nuova transazione per il trasferimento di fondi;
 di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie;
 di dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati identificativi rilasciati dal nuovo
cliente.
Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto:
Ricettazione (art.648 c.p.)
Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha
partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è
richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre
profitto, per sé stessi o per altri, dall’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza
delittuosa.
E’ inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di
tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche
quali ad esempio la qualità e le
63
caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell’operazione, la
condizione o la professione del possessore dei beni da cui possa desumersi che nel soggetto che ha
agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla
commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti
da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
La norma va interpretata come volta a punire coloro che, consapevoli della provenienza delittuosa di
denaro, beni o altre utilità, compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto
difficoltà alla scoperta dell’origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del
perfezionamento del reato, l’aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori
del reato sottostante ad assicurarsene il provento.
Costituiscono riciclaggio le condotte finalizzate a mettere in circolazione il bene, mentre la mera
ricezione od occultamento potrebbero integrare il solo reato di ricettazione. Con riferimento ai
rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta
di sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è
il saldo di un rapporto di deposito).
Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza illecita può
essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
La condotta criminosa si realizza attraverso l’impiego in attività economiche o finanziarie di
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d’origine e dei
casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p..
Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della
conoscenza della provenienza illecita dei beni, l’art. 648-ter circoscrive la condotta all’impiego di tali
risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della
formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego
di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all’art. 648-bis c.p..
La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad
ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento
di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso
l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.
In base al livello di rischio, più o meno elevato, l’obbligo di adeguata verifica della clientela può
essere semplificato o rafforzato.
2.5-1 Aggiornamento del Decreto Legislativo 231/2007
1 1 Il 27.12.2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.241/2011 di conversione del
Decreto Monti ( C.D. SALVA ITALIA) che modifica all’art.12
dl 201/2011 convertito in legge il limite di denaro contante da 2.500€ a 1.000€ a partire dal
06.12.2011. Non saranno sanzionabili le violazioni a questo nuovo limite commesse tra il 06.12.2011
ed il 31.01.2012. Questa Legge modifica così l’art.49 del D.g.l.s 231/2007. Legge stabilità 2016
aumento a 3.000,00 Euro. Ne consegue che dal 01/01/2016 tutte le operazioni fra privati(persone
fisiche o persone giuridiche) regolate entro il limite di 2.999,99.
IL LIMITE MASSIMO POSSIBILE INVIABILE DA OGNI CLIENTE E’ 999 €
64
NELL’ARCO DI 7 GIORNI.
Normativa precedente anno 2011
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 188 del 13 agosto
2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». –ART 4 BIS NORMATIVA SUL
CONTANTE : CAMBIAMENTI PER LE TRANSAZIONI MONEY TRANSFER.
Con l’Art. 4 Bis della legge in oggetto sono stati eliminati i commi 18-19, art.49 della legge
231/07 che regolamentavano le operazioni di money transfer:
1) ex-comma 18 “ E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella
forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei
confronti della moneta
elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d” e
2) ex-comma 19 “ Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e
inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di
pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti in attività finanziaria
dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione
consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione
rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.”
Tale normativa ha quindi abbassato il limite da 4.999€ A 2.4999€ ed inoltre non è più necessario
presentare documentazione di congruità ( busta paga, cud, estratto conto etc).
2.6 ANTIRICICLAGGIO: UNA PANORAMICA SULLA FATTISPECIE DI PERSONE
POLITICAMENTE ESPOSTE.
A seguire, un quadro introduttivo per fornire una sintesi delle principali novità introdotte dalla
Legge 231/2009 in tema di lotta al riciclaggio, a partire dalla figura di persona politicamente
esposta ( PEP ), quale fattispecie definita per combattere la corruzione politica nei Paesi
comunitari ed extracomunitari.
Il nuovo contesto normativo in tema di lotta al riciclaggio è riferibile all’ emanazione del Decreto
Legislativo nr. 231/2007, che recepisce nell’ ordinamento italiano la “ III DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO “ (Direttiva 2005/60/CE) . Le nuove disposizioni indicano nuove figure a cui
prestare attenzione nel momento di accensione di qualsiasi rapporto bancario o di esecuzione di
operazione extraconto, le c.d. Persone Politicamente Esposte (PEP’ s – Politically Exposed
Persons ), con la precisazione che il concetto non è riferibile ai politici italiani, in quanto la
definizione riguarda solo le persone fisiche cittadine di Stati comunitari o di Stati extracomunitari che
occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche.
L’ intermediario deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di
un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nel caso di un’
operazione riferibile ad un soggetto PEP.
In base alla normativa introdotta dal D.Lgs. 231/07, per PEP ( Persone Politicamente Esposte ) si
intendono: “ Persone fisiche cittadine di altri Stati comunitario di Stati extracomunitari che
occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche.
Tra tali soggetti sono compresi :
 Capi di Stato
 Capi di governo
 Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari
 Parlamentari
 membri delle Corti Supreme, delle Corti Costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le
65
cui decisioni non sono generalmente sottoposte ad ulteriore appello
 membri delle Corti dei Conti e dei Consigli di Amministrazione delle banche centrali
 Ambasciatori
 Incaricati d’ affari e ufficiali di alto livello delle Forze Armate
 Membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza delle imprese possedute dallo
Stato.
Da sottolineare che in questa categoria rientrano anche:
i familiari diretti dei soggetti sopra indicati ( il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che
nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i suindicati soggetti, i genitori);
 coloro con i quali tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (si fa riferimento a qualsiasi
persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra
stretta relazione d’ affari, nonché qualunque persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità
giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio del soggetto politicamente
esposto).
Per quanto ovvio, questi legami devono essere di dominio pubblico (non è quindi richiesta alcuna
attività di indagine in questo senso).
Quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da almeno un anno, gli
intermediari e gli altri soggetti esercenti l’ attività finanziaria non sono tenuti a considerarla come
politicamente esposta.
Una particolarità: i cittadini di San Marino sono considerati non residenti,
pertanto sottoposti alla normativa.
PROCEDURA
La normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2007 prevede che, nel caso in cui l’ intermediario si trovi ad
operare con una PEP, deve:
 ottenere l’ autorizzazione dal suo Diretto Responsabile, di un suo incaricato ovvero di un soggetto
che svolge una funzione equivalente, prima di concludere l’ operazione;
 adottare ogni misura adeguata per stabilire l’ origine del patrimonio e dei fondi impiegati;
 assicurare un controllo continuo e rafforzato circa la frequenza e l’ammontare degli invii
effettuati.
Il Decreto ha sancito la fine dell’Ufficio Italiano dei cambi (UIC) ed ha dato alla luce l’Unità di
informazione finanziaria (UIF). L’art. 6 del decreto definisce tale organo come la struttura
nazionale centrale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di
analizzare e comunicare alle autorità competenti, le
informazioni che riguardano
ipotesi
di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In sostanza,
l’UIF è preposta allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la
prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. E’ da
porre poi l’attenzione sulle misure sempre più restrittive all’uso del denaro contante e dei mezzi di
pagamento al portatore. Infatti, l’art. 49 prevede il divieto di trasferire denaro contante o libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti
diversi,
quando
il
valore
dell’operazione,
anche
frazionata,
è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (12.500
euro nella “vecchia” normativa).
Il decreto legge n.112/08, con decorrenza 25 giugno 2008, ha riportato tale limite a Euro 12.500 ma
segnalando che per espressa previsione normativa, tale limite potrà essere modificato dal Ministro
dell’economia e delle finanze. Il successivo Decreto
Legge
n.
78
del 31
maggio
2010,sfruttando tale opportunità, ha infatti di nuovo ridotto
da 12.500 a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali
il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore e inasprendo le sanzioni relative a questa
tipologia
di violazioni.
Con l’aggiornamento
normativo,legge
del
14/09/11 n.148, il limite di trasferimento di denaro si è abbassato a 2.500,00 euro, per poi ridursi
ulteriormente e definitivamente a 1.000 € con l’ultimo aggiornamento normativo all’Art. 49 del
66
Dlgs 231/07 con la legge 241 del 27/12/2011.
Particolare attenzione è data alla formazione del personale, come dimostra l’art.
54. È stabilito che i destinatari degli obblighi adottano misure di adeguata formazione del personale
e dei collaboratori al fine di una corretta applicazione delle disposizioni del decreto. Tali programmi
di formazione sono finalizzati a riconoscere
attività
potenzialmente connesse
a
fatti
di
riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Infine, per quanto riguarda i Money transfer(ora IDP), il decreto aveva stabilito che il trasferimento
di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, era consentito
solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione
idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al suo profilo economico.
Con l’aggiornamento normativo (legge del 14/09/11 n.148), tale punto viene superato attraverso
l’eliminazione dei commi 18 e 19 art.49 del Dlgs.231/07 (vedere punto 2.5-1 del manuale).
3. Le strutture coinvolte
3.1 Responsabile Antiriciclaggio
Il Responsabile Antiriciclaggio (d’ora in avanti anche R.A.) è il soggetto delegato dal Legale
Rappresentante alla cura degli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio.
È compito del R. A., di concerto con il legale rappresentante della società, per le rispettive
competenze, verificare l’adeguatezza delle procedure aziendali deputate alla prevenzione del rischio
di riciclaggio/finanziamento del terrorismo rispetto alla tipologia di operazioni, di clientela, di aree
geografiche e dei mercati serviti e ad adottare ogni iniziativa utile ad adeguare la procedura stessa
all’evoluzione dei suddetti fattori.
Le principali funzioni svolte dal R.A. sono:
• definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio, monitorarne il rispetto
con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte;
• verificare la completezza e l’accuratezza degli adempimenti antiriciclaggio effettuando controlli
periodici sulle registrazioni in Archivio Unico
Informatico (di seguito AUI) anche tramite estrazioni e comparazioni con gli altri database
aziendali e/o con eventuale documentazione di supporto (es. documentazione trasmessa
dagli agenti);
• coordinare e pianificare le attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale
e delle reti distributive in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
• verificare e mantenere adeguata documentazione della rispondenza del software di gestione
dell’AUI agli standard tecnici;
• abbinare la documentazione ricevuta con le evidenze informatiche intervenendo su eventuali
errori e/o integrando i dati insufficienti;
• interagire con gli agenti quando necessario, interessando la Direzione in caso di negligenze
reiterate;
• gestire gli errori formali e di caricamento prodotti dall’Archivio Unico;
• inoltrare via e-mail eventuali solleciti alle agenzie, al Team Customer Service e a tutti i soggetti
interessati;
• analizzare i movimenti finanziari rilevanti al fine di scoprire eventuali indizi di operazioni sospette.
Al Responsabile Antiriciclaggio è affidata anche la responsabilità di:
• favorire la diffusione e conoscenza della normativa antiriciclaggio in ambito
aziendale;
• mantenere un archivio aggiornato delle disposizioni di natura legislativa e regolamentare;
• intervenire nei gruppi di lavoro costruiti per il miglioramento dei processi e dei sistemi IT utilizzati,
apportando le proprie competenze giuridiche in materia;
• partecipare all’analisi di rischio connessa alla Due Diligence per l’acquisizione di nuovi agenti e
corrispondenti nell’ambito di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
67
• collaborare all’implementazione di eventuali interventi correttivi o integrativi in ambito di
compliance antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento al terrorismo richiesti dall’autorità;
• verificare il mantenimento di un adeguato presidio dell’AUI e l’adozione di misure idonee ad
evitare eventi che possano pregiudicarne l’integrità e l’affidabilità;
• verificare che gli agenti rispettino la procedura di identificazione del cliente in conformità al D.
Lgs. 231/2007 e che partecipino agli incontri formativi obbligatori previsti dalla suddetta normativa;
• tenere i rapporti con le Autorità di vigilanza (UIF) e investigative/inquirenti, per quanto riguarda
il ricevimento di comunicazioni e richieste in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
• mantenere in archivio eventuali richieste di informazione da parte delle Autorità Pubbliche,
curando la trasmissione delle risposte e mantenendo una rintracciabilità documentale delle verifiche
effettuate sui relativi database aziendali e delle repliche inoltrate alle Autorità stesse, con evidenza
della data di ricevimento e di inoltro delle stesse;
• rappresentare la Società in sede di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza competenti per
l’antiriciclaggio;
• collaborare alla predisposizione di eventuali controdeduzioni a verbali ispettivi.
Qualora la funzione di Delegato per le Operazioni Sospette non risulti attribuita a diversa e
specifica figura formalizzata in organigramma, il Responsabile Antiriciclaggio si occupa altresì di:
• ricevere dalla rete distributiva (anche per il tramite di una struttura di valutazione intermedia), le
segnalazioni di tutte le operazioni che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra
circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, inducano a ritenere, in base agli elementi a
disposizione del personale, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni richieste o
effettuate dal cliente possano
provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
• valutare le segnalazioni interne pervenute, trasmettere la segnalazione alla UIF, ove del caso, e
coordinare gli eventuali provvedimenti di tipo gestionale (blocco del SITROP, blocco pagamenti,
ecc.) che possano derivare dalla segnalazione stessa.
TECNICHE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO
La necessità di rispettare gli obblighi dettati dalla rigorosa legislazione in vigore, si traduce
praticamente nella esigenza di individuare quelle operazioni richieste dalla clientela che possano in
qualche misura sottendere rischi di riciclaggio.
Per coniugare l’ individuazione delle “ Operazioni Sospette “ ed assicurare una “ collaborazione
attiva “ di tutti i soggetti coinvolti, bisogna garantire, in assoluto:
 FORMAZIONE DEL PERSONALE : con l’ adozione di specifici programmi di addestramento,
in aderenza al dettato normativo che mirino, in primo luogo, a fornire i necessari suggerimenti pratici
per affrontare e risolvere i problemi della quotidiana operatività dell’ intermediario e/o di qualunque
altra categoria economica tenuta all’ osservanza della legge in materia.
 CONOSCENZA DELLA CLIENTELA: soprattutto con riferimento alle sue potenzialità
economiche, in relazione all’ attività esercitata onde meglio comprendere le sue esigenze finanziarie,
quale utile opportunità di crescita e sviluppo imprenditoriale nonché di prevenzione del rischio di
riciclaggio;
 TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI: costituisce l’ essenza del rapporto di fiducia che si
instaura con il cliente, il quale, a richiesta, dovrà fornire ed esplicitare ogni chiarimento in ordine alle
motivazioni sottostanti alle operazioni eseguite o semplicemente richieste.
68
3.2 Funzione Servizi Sistemi Informativi
Si occupa della manutenzione e delle implementazioni eventualmente necessarie all’applicativo
INFINITY, rapportandosi con il fornitore esterno “Visual Software.”.
Si occupa inoltre della manutenzione e delle implementazioni eventualmente necessarie
all’applicativo di monitoraggio, sviluppato internamente. Si interfaccia con gli altri servizi per
eventuali attività di manutenzione o implementazione.
Sovrintende al corretto funzionamento dei sistemi informatici e predispone i report diagnostici
previsti. Infine, collabora, quando necessario, alle verifiche sulla correttezza dei dati registrati
compiute dagli agenti.
3.3 Agenti .
Nell’ambito delle attività di contrasto al riciclaggio per la loro attività è fondamentale:
− IDENTIFICARE ADEGUATAMENTE LA CLIENTELA .
Il D.Lgs. 231/2007 aveva previsto una soglia massima pari a 5.000 euro dietro presentazione di
idonea documentazione di congruità tra la somma inviata e il profilo economico del soggetto
ordinante. Precisamente ci riferiamo ai commi 18 e 19 dell’ art. 49.
Successivamente, la Legge 112/2008 ha previsto all’ art.32 l’ innalzamento a
12.500 euro della soglia massima per i trasferimenti di danaro contante inviati per il solo tramite di
banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa ( cfr. art. 1 co a) Legge 06 agosto 2008
nr.133).
Il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 e il 143 del 14/09/2011hanno di nuovo
ridotto da 12.500 a 5.000 e poi a 2.500 euro la soglia per la circolazione di strumenti
di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli alportatore,
provvedendo anche ad inasprire le sanzioni relative a questa tipologia di
violazioni.
Infine con l’aggiornamento normativo del 27.12.2011 Legge 241/2011 il limite è stato ridotto a
1.000 euro senza esibizione di alcuna documentazione comprovante il profilo economico.
Viene definita dalla legge all’art 1 del D.lgs 231/2007 operazione frazionata, “una operazione
unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti posta in essere
attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per
ritenerla tale”. Tale concetto è chiaramente applicabile anche alla normativa inerente i limiti
economici alle operazioni di money transfer.
Si ricorda quindi che ad oggi non è richiesta per legge italiana alcuna
documentazione comprovante il profilo economico del cliente.
UNICA S.R.L. ha adeguato il proprio sistema a tali cambiamenti ma al fine di poter monitorare al
meglio eventuali operazioni anomale da parte della propria clientela ha elaborato una Policy interna
secondo la quale potrà comunque esigere dal cliente l’esibizione della Documentazione di Congruità
e/o la compilazione delle scheda di adeguata verifica nei seguenti casi:
Per somme trasferite dal cliente superiori a 3.000 € nell’arco di 30 giorni;
69
Ogni qualvolta il reparto Compliance reputi l’operazione oggetto di analisi approfondita a seguito
di controlli Antiriciclaggio e Antiterrorismo in tali casi è fatto obbligo di inviare presso l’ufficio di
Compliance di UNICA S.R.L. unitamente ai moduli di “adeguata verifica” e “di congruità” che
trovate negli allegati D,copia di un documento identificativo del cliente e, se richiesta, altra
documentazione comprovante il profilo economico del cliente come (a titolo esemplificativo) :
 Busta Paga
 C.U.D.
 Dichiarazione dei Redditi
 Ricevuta o distinta di prelevamento di denaro contante presso istituti di credito o postali
 Estratto conto Bancario
 Richiesta approvata di finanziamento + erogazione dello stesso
A seguito dell’ entrata in vigore della legge nr. 94 del 15 luglio 2009 a far data dal giorno 08 Agosto
2009 e con efficacia piena del disposto dell’ art. 20 (attività di incasso e trasferimento di fondi money transfer) a partire dal 07 settembre 2009, gli obblighi di adeguata verifica della clientela hanno
subito un ulteriore rafforzamento in vista della volontà governativa di prevedere adeguate misure
volte a garantire l’ ordine e la pubblica sicurezza.
Di seguito, sono elencati i punti fondamentali sui quali questa nuova legge poggia la propria efficacia:
1. PRINCIPIO BASE : regolarità dell’ ingresso e del soggiorno nel territorio italiano
– lotta alla clandestinità;
2. SANZIONI PREVISTE: espulsione oltre ammenda per i clandestini;
3. ART. 20: regolamentazione dell’ attività di money transfer rispetto ai cittadini extracomunitari
sprovvisti del titolo di soggiorno valido per l’ Italia; gli agenti in attività finanziaria che prestano
servizi di pagamento nella forma dell’ incasso e trasferimento di fondi ( money transfer ) acquisiscono
e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un
cittadino extracomunitario.
In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro 12 ore, apposita segnalazione all’ autorità locale
di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale
disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’ elenco degli agenti in attività finanziaria ai sen
si dell’ art.3 del decreto legislativo 25 settembre 1999 nr. 374.4.
4. ART.21 : efficacia dell’ art.20 dopo 30 giorni dall’ entrata in vigore della legge quindi a partire
dal 07 settembre 2009;
5. RINNOVO : la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata entro 60
gg. Dalla data di scadenza.
- In caso di permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 gg. Senza la presentazione della richiesta di
rinnovo : ESPULSIONE
- Richiesta di rinnovo rifiutata : ESPULSIONE
6. NULLA OSTA AL LAVORO : comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
- DA PRESENTARE A : SPORTELLO UNICO PER L’ IMMIGRAZIONE – ALLA
RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O CONSOLARE per il visto di ingresso nel territorio
italiano ( a cura della Questura competente per territorio )
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- ENTRO OTTO GIORNI DALL’ INGRESSO IN ITALIA LO STRANIERO SI RECA PRESSO
LO SPORTELLO UNICO PER L’ IMMIGRAZIONE , UNITAMENTE AL DATORE DI
LAVORO, PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO E PER LA
RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO.
7. ACCORDO DI INTEGRAZIONE – OBIETTIVI DI INTEGRAZIONE
E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO –
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ art. 4 co.2, ossia sei mesi a partire dall’ 08 Agosto
2009, è entrato in vigore apposito e specifico regolamento
ministeriale allo scopo di stabilire i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte
dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell’ art.5, di un Accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l’ impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire
nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La perdita integrale dei criteri determina la revoca del permesso di soggiorno e l’ espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’ art.13, comma
4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso
di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per
motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’ Unione europea,
nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare.
Questi i punti fondamentali di efficacia della norma.
Posto quanto sopra, cosa è cambiato a partire da settembre 2009 nell’ attività quotidiana dell’ agente
in attività finanziaria che esegue operazioni di money transfer?
 Per i cittadini extracomunitari necessità di conservare in formato elettronico, mediante
scannerizzazione per il periodo di anni dieci, copia del permesso di soggiorno.
 In caso di clienti extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, è fatto obbligo all’ agente di
procedere alla segnalazione dei dati di tali soggetti entro il termine di 12 ore dal perfezionamento
della transazione, all’ autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, a pena di cancellazione
dall’ albo degli agenti in attività finanziaria tenuto presso la Banca di Italia.
Quindi, in sostanza: la norma si rivolge ai soli cittadini extracomunitari che in caso di assenza di
permesso di soggiorno in corso di validità saranno segnalati all’ Autorità di Pubblica Sicurezza
competente per territorio entro il termine perentorio di 12 ore dal compimento della singola
operazione, a pena di cancellazione dall’ elenco tenuto presso la Banca di Italia. Allo scopo di
eliminare tale rischio, a seguito del rilascio di apposita autorizzazione, sarà l’Istituto di Pagamento a
provvedere in forma automatica alle comunicazioni in questione.
NUOVA MANOVRA FINANZIARIA LEGGE DI CONVERSIONE DECRETO LEGGE 13
AGOSTO 2011
ATTENZIONE: OBBLIGO ABOLITO A SEGUITO DELL’ENTRATA
IN VIGORE DELL’ ART.3 COMMA 15 DECRETO LEGGE 2.03.12
IMPOSTA DI BOLLO SUI TRASFERIMENTI DI DENARO
LA LEGGE 13 AGOSTO 2011 (in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ISTITIUVA AL
COMMA 35-OCTIES
UNA IMPOSTA DI BOLLO DA PAGARE PER I TRASFERIMENTI DI DENARO ALL’ESTERO EFFETTUATI
ATTRAVERSO GLI ISTITUTI BANCARI, LE COMPAGNIE DI MONEY TRANSFER ED ALTRI AGENTI IN
ATTIVITA’ FINANZIARIA A QUALI TIPOLOGIA DI OPERAZIONI MONEY TRANSFER SI APPLICAVA
L’IMPOSTA:
71
ALLE SOLE OPERAZIONI SEND (non quindi le operazioni receive)
CHI ERA ESENTE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA:
1. TUTTI I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
2. TUTTE LE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON DESTINAZIONE PAESI DELLA COMUNITA’
EUROPEA (anche da cittadini extracomunitari)
3. TUTTI I CITTADINI DI CITTADINANZA EXTRAEUROPEA MUNITI DI MATRICOLA INPS E CODICE
FISCALE A QUALI TRANSAZIONI “SEND” SI APPLICAVA L’IMPOSTA :
TUTTE LE TRANSAZIONI EFFETTUATE DA CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE NON ESIBIVANO
CODICE FISCALE E NUMERO DI MATRICOLA INPS E CON DESTINAZIONE UN PAESE
EXTRACOMUNITARIO .
QUALE ERA L’IMPORTO DA PAGARE:
L’IMPOSTA ERA DOVUTA NELLA MISURA DEL DELL’IMPORTO TRASFERITO CON OGNI SINGOLA
TRANSAZIONE E CON UN MINIMO DI PRELIEVO PARI A 3 EURO.
L’IMPOSTA, ORA ABOLITA, DOVEVA ESSERE PAGATA DAL CLIENTE TRAMITE L’ACQUISTO DI
UNA MARCA DA BOLLO CHE ERA APPLICATA SULLA RICEVUTA DEL CLIENTE ED ANNULLATA
DALL’AGENTE.
ERA RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE FARSI ESIBIRE E VERIFICARE I DOCUMENTI PRESENTATI DAL
CLIENETE E NECESSARI PER L’ESENZIONE DA TALE IMPOSTA
− OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI “ OPERAZIONI SOSPETTE “ AL
RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO UNICA S.R.L. O DIRETTAMENTE ALL’UIF.
La procedura operativa applicata in occasione di trasferimento presso gli agenti può essere illustrata
brevemente come segue:
a) l’agente provvede ad identificare il cliente e compila telematicamente la sua scheda informatica,
sulla quale vengono indicate le generalità, l'importo che intende trasferire, il nome, il cognome e il
paese del beneficiario; subito dopo la compilazione della suddetta scheda, il cliente pone a
disposizione dell’agente il contante che intende inviare, il cui trasferimento è però subordinato
all'espletamento delle successive verifiche che ogni singolo caso richiede;
b)
l'agente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche antiriciclaggio,finalizzate soprattutto a
controllare che non si sia superata la predetta soglia, ove riscontri anomalie, contatta la sede operativa
di
UNICA S.R.L. chiedendo indicazioni al personale preposto;
c) UNICA S.R.L., effettuate a sua volta verifiche sulla regolarità formale della transazione ed atte
ad evitare che le controparti del trasferimento siano soggetti "a rischio", come nel caso in cui siano
inseriti in apposite liste antiterrorismo, concede o nega l'autorizzazione al trasferimento;
d) l’agente trattiene il denaro del cliente e gli consegna una ricevuta che deve essere firmata da
entrambi. Di tale documento l’agente deve mantenerne copia per 10 anni,archiviandola
cronologicamente in appositi contenitori.
Si ricorda che è potere di UNICA S.R.L. e della Pubblica autorità richiedere in ogni momento
l’esibizione di tale documentazione.
LOTTA AL RICICLAGGIO E CONTROLLI INTERNI – NORMATIVA EUROPEA.
La BCE ( Banca Centrale Europea) nel Parere del 04 febbraio 2005 in riferimento al testo della
Direttiva 2000/12/CE del 20/03/2000 , ha ribadito la necessità di provvedere agli obblighi di
adeguata verifica della clientela in capo agli enti creditizi, anche agli esercenti servizi di pagamento,
quindi anche ai money transfer.
Fra le diverse novità introdotte con il Decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della Terza
Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo,
l’Adeguata verifica della clientela ed il Titolare effettivo del rapporto, rappresentano sicuramente
l’asse portante della nuova filosofia normativa.
Nel caso degli Istituti di Pagamento che effettuano attività di money transfer tali disposizioni non si
72
applicano nel rapporto con il cliente finale che è e rimane occasionale.
Si possono invece traslare tali indicazioni di legge al rapporto di mandato fra intermediario finanziario
e agente in attività finanziaria.
E allora cosa significa l’Adeguata verifica della clientela per l’Intermediario finanziario(IDP), il
Professionista o chiunque altro chiamato dalla normativa a fornire la c.d. collaborazione attiva?
significa capire esattamente chi si ha di fronte, non solo sotto il profilo normale risultante dal
documento di riconoscimento esibito per la identificazione, ma significa comprendere quali sono le
sue potenzialità economiche, la finalità e natura della relazione, i collegamenti, i rapporti d’affari etc..
Per le persone fisiche, potrà significare:
Attività economica svolta acquisendo copia della “busta paga” se lavoratore dipendente;
Per un pensionato, acquisire elementi di conoscenza del lavoro svolto in età lavorativa.
Per le persone giuridiche e/o attività economiche in genere, verificare direttamente – soprattutto in
presenza di clientela sconosciuta – tutte le informazioni presso i pubblici registri (Camera di
commercio per la regolarità della iscrizione, l’Agenzia delle entrate per la partita IVA), al fine di
riscontrare la effettiva esistenza dell’organizzazione logistico imprenditoriale.
In altre parole, coloro i quali sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e sono chiamati dalla
Istituzione a collaborare, devono essere assolutamente certi – ovviamente nei limiti delle loro
possibilità e senza svolgere alcuna attività investigativa – che le risorse economiche movimentate e
oggetto della relazione sono strettamente riconducibili al dichiarato esercizio della riferita e
documentata attività economica. Nel caso dei mandatari per lo svolgimento dell’ attività di money
transfer, sarebbe senz’ altro utile avere copia dell’ ultimo bilancio depositato o della dichiarazione
dei redditi presentata dall’ Azienda.
Al riguardo, la stessa legge vieta l’avvio della relazione se non si è in grado di garantire l’adeguata
verifica della clientela che, ricordo, non deve limitarsi al solo avvio del rapporto, ma esplicitarsi anche
rapporto durante, secondo una concezione dinamica ed in continua evoluzione. Nel nostro caso, del
monitoraggio fa parte senz’ altro la necessità di provvedere alla verifica o, addirittura, alla
distribuzione dei modelli AG-VIG precompilati per il rinnovo annuale del requisito di onorabilità dei
mandatari.
A questo concetto, va aggiunto quello del “Titolare effettivo” della relazione. Non è consentita
alcun tipo di identificazione “ indiretta “ o “ a distanza “ a mezzo di procuratori o altro.
Alle informazioni fornite a richiesta dal cliente, al quale, in occasione della “Informativa sulla
privacy”, vanno sempre ricordate le conseguenze penali per mendaci o false informazioni (ec comma
2 e 3 dell’art.55 del Decreto legislativo nr.231/07), bisognerà anche qui effettuare autonomi riscontri,
come:
Attenta lettura della Visura camerale per conoscere i soci di capitale, l’oggetto sociale, la sede legale,
le unità operative, la composizione dell’organo di amministrazione etc;
Diversamente, se trattasi di vecchia società, attingere tali informazioni dai dati di bilancio depositato,
dal libro soci;
Acquisire notizie ed informazioni di interesse ai fini della registrazione di eventuali “controlli” esterni
alla compagine sociale sempre nell’ottica di identificare il “Titolare effettivo” della relazione.
Per concludere, diffidare sempre:
Clientela poco incline a fornire informazioni dettagliate sui soci di capitale ovvero sul soggetto per
conto del quale egli stesso opera;
Società aventi sede presso il medesimo studio del commercialista, ovvero conosciuta sul territorio
nazionale meramente sulla base di un civico di rappresentanza o recapito per corrispondenza;
Amministratori troppo giovani (20/30 anni) o troppo anziani (70/80 anni); Persone non legate al
territorio sul quale dichiarano di operare, ovvero estranee alla natura e tipologia dell’impresa per
estrazione o per esperienza professionale;
Persone accompagnate da soggetti terzi che, nella realtà, paiono i veri dominus del rapporto e poco
inclini a farsi identificare;
Quanto detto, forse, potrebbe essere un buon inizio per interpretare al meglio l’obbligo di
73
collaborazione attiva precedentemente citato che non è
nient’ altro che il “senso civico”, fatto di agire corretto senza regole scritte.
4. Obblighi di identificazione
4.1 identificazione di un nuovo cliente
Ogni volta che avviene una movimentazione di mezzi di pagamento è necessario IDENTIFICARE IL
CLIENTE .
Come evidenziato anche nel provvedimento della Banca d’Italia del 12/01/2001 l’identificazione
del cliente contribuisce a prevenire le operazioni di riciclaggio e consente all’intermediario di
tracciare un quadro completo del rischio associato al cliente stesso. L'obbligo di identificazione è
inteso come l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare l'identità:
della persona fisica che materialmente compie l'operazione;
la verifica dell’identità del cliente e l’acquisizione dei dati identificativi dello stesso avviene solo ed
esclusivamente attraverso la modalità dell’ acquisizione diretta in presenza del cliente con la richiesta
di un documento valido per l’identificazione in corso di validità e non scaduto.
Occorre chiedere, inoltre, al cliente se effettua l’operazione (send o receive) per conto proprio
o se vi è un titolare effettivo” diverso, vale a dire se è la persona fisica che effettua la transazione
per conto di una persona giuridica (società) oppure per conto di una diversa persona fisica. Se
il caso è questo allora il cliente vi deve indicare che vi è un titolare effettivo diverso da se stesso
e anche il titolare effettivo deve essere identificato.
In tale evenienza sarà necessario avvisare UNICA S.R.L. e comunicare entrambi i dati
anagrafici visto che anche il titolare effettivo dovrà essere inserito in Archivio Unico
Informatico.
Non è consentita in alcun modo la c.d. identificazione indiretta: sulla base di informazioni già
acquisite da documentazione qualificata o con l’ausilio di un mediatore creditizio.
4.2 Aspetti operativi
Nel momento
in cui viene
effettuata
un’operazione,
l’agente
effettua
l’identificazione del nuovo cliente.
In caso di mancata acquisizione dei dati richiesti dalla legge, non può esser dato luogo
all’operazione.
La raccolta dei dati viene fatta per via telematica, attraverso il sistema gestionale INFINITY, su
schede standard predisposte da UNICA S.R.L.. i dati da acquisire e trascrivere sulle suddette schede
sono i seguenti:
a. Nome e Cognome del cliente;
b. Nazionalità e data di nascita;
c. Indirizzo di residenza/domicilio;
d. Estremi del documento di identificazione (comprensivo delle indicazioni circa l’Autorità
rilasciante, la data, il luogo di rilascio ed il tipo di documento);
e. Codice fiscale attribuito dall’agenzia delle entrate (dato obbligatorio)
f. Indicazioni attendibili circa la professione svolta dal cliente.
In caso di mancata acquisizione dei dati richiesti dalla legge, troveranno applicazione le sanzioni
previste all’art. 55 del D. Lgs. 231/2007.
Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo è obbligo
dell’agente conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni
dalla fine della prestazione.
Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000 e succ. mod., si
ritengono validi ai fini dell’identificazione i seguenti documenti:
1. Carta di identità (italiana o comunitaria)
74
2. Passaporto (italiano, europeo o internazionale)
3. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno
4. Patente di guida (italiana, europea o internazionale)
5. Patente nautica (italiana)
6. Libretto di pensione (italiano)
7. Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un'Amministrazione dello Stato italiano.
E’ prassi che per la normativa vigente i documenti validi per l’identificazione di cliente non
comunitario siano solo il passaporto e/o il permesso di soggiorno.
Si chiede agli agenti di prestare la massima attenzione in merito alla richiesta di esibizione al
cliente del codice fiscale rilasciato dall’agenzia delle Entrate in quanto tale documento è di
fondamentale importanza nel processo di identificazione.
Si rammenta che ai fini del corretto adempimento degli obblighi di diligenza professionale, anche in
relazione alla rilevazione di eventuali operazioni sospette, l’agente è chiamato a prestare adeguata
attenzione ad eventuali contraffazioni dei documenti identificativi o ad una palese incongruenza tra i
dati forniti dal cliente e quelli rilevabili dai documenti stessi.
Nel caso vengano rilevate anomalie o presenze nelle liste ufficiali viene data comunicazione al
Responsabile Antiriciclaggio.
5. Obblighi di registrazione
5.1 Registrazioni movimenti finanziari
Gli obblighi di registrazione sussistono per ogni operazione che comporti la trasmissione o
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.
In ogni caso è obbligo mantenere in evidenza su Archivio Unico Informatico anche le operazioni di
money transfer che non sono effettuate in ambito di rapporto continuativo (rapporto occasionale),
che sono effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria (non quindi tramite proprie
succursali)e sono singolarmente sempre al di sotto della soglia di registrazione. Tale obbligo è
adempiuto da UNICA S.R.L. inserendo tali transazioni nell’Archivio definitivo e lì
mantenute per 10 anni.
Le informazioni da registrare devono seguire le modalità contenute nelle istruzioni Uif.
Inoltre si fa presente che occorre evidenziare con chiarezza le modifiche delle informazioni già
registrate, conservando evidenza dell’informazione precedente secondo le modalità contenute nelle
suddette istruzioni.
5.2 Aspetti Operativi
A cura della Funzione Sistemi Informativi, i dati delle nuove operazioni vengono estratti con
procedura automatica dal sistema gestionale INFINITY e riversati in Archivio Unico Informatico.
Ogni operazione, anche frazionata, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di importo pari
o superiore a
15.000 Euro
deve
essere
registrata in
AUI. tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo
giorno successivo al compimento dell’operazione.
Stesso discorso vale per le operazioni di money transfer anche se al di sotto della soglia se non
realizzate per il tramite di proprie succursali. La Funzione Internal auditing ed Ispettorato, insieme
alla Funzione Compliance, analizza il flusso prodotto in automatico dal sistema gestionale relativo
alle operazioni effettuate provvedendo a rilevare e rettificare:
disallineamenti tra sistema gestionale ed Archivio Unico Informatico (duplicazioni di
registrazioni, mancata registrazione di posizioni in AUI, campi vuoti ecc);
identificazione di anomalie su operazioni registrate in AUI, anche avvalendosi di
procedure diagnostiche automatizzate;
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mancato rispetto delle tempistiche di registrazione in AUI;
exception report relativi a registrazioni di operazioni incomplete o incongruenti.
Si ricorda che la normativa impone agli agenti di :
 Conservare copia o i riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di 10 anni dall’esecuzione
dell’operazione
 Conservare per 10 anni copia del permesso di soggiorno esibito dal cittadino extracomunitario (si
ricorda che è possibile scannerizzare il documento nel gestionale INFINITY di UNICA S.R.L.)
 Conservare per 10 anni la ricevuta (send / receive o di cancellazione) e la relativa
documentazione aggiuntiva inerente ogni operazione di money transfer
 Segnalare alle questure di competenza i nominativi dei clienti cittadini extracomunitari che
effettuano operazioni di money transfer senza l’esibizione del permesso di soggiorno (servizio che
UNICA S.R.L. effettuerà invece e per conto dei propri agenti su loro delega)
6. Strumenti informatici utilizzati
6.1 Archivio unico Informatico (AUI)
L’Archivio Unico Informatico è il database dove vengono registrati e conservati tutti i dati
antiriciclaggio previsti dalla normativa.
UNICA S.R.L. S.p.A. usa l’applicativo “INFINITY” prodotto dalla software house “Visual
Software.”.
La Società detiene una dichiarazione rilasciata dalla software house attestante la rispondenza del
sistema alle norme e agli standard informatici.
L’Archivio viene alimentato entro trenta giorni rispetto alla data di operazione dei flussi generati
dal sistema gestionale “INFINITY”.
Una volta registrati i dati in AUI non è possibile aggiornare e modificare i dati, salvo che
mantenendone apposita traccia.
6.2 Sistema Gestionale
INFINITY è il sistema gestionale di UNICA S.R.L. ed il suo funzionamento è illustrato
nell’Allegato I.
7. Segnalazione Operazioni Sospette
7.1 Definizione
“ogni operazione che per caratteristiche, entità , natura , o qualsivoglia altra circostanza
conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, induca a ritenere, in base agli elementi a
disposizione, che il denaro, i beni e le utilità possano provenire da delitti..” deve essere segnalata.
Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento
dell’operazione, appena si viene a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza
del denaro, beni e utilità da delitto non colposo.
L’intermediario,
per
ritenere
sospetta
un’operazione,
deve
valutare
e
comparare un insieme variabile di caratteristiche:
− caratteristiche oggettive dell’operazione (il tipo, l'oggetto, la frequenza e le dimensioni).
− caratteristiche soggettive riferite al cliente che la compie (l'attività svolta dal cliente e il suo
profilo economico/finanziario).
UNICA S.R.L., nell’esercizio delle proprie attività è tenuta ad adottare tutte le misure utili al
rispetto dei criteri comportamentali base richiesti dal Decalogo Bankitalia e dalle indicazioni Uif
per la rilevazione di “operazioni sospette”, tra cui:
• rifiuto di effettuare operazioni che presentino anomalie;
76
• segnalazione di operazioni che presentino profili di anomalia;
• persistenza dell’obbligo di segnalazione per tutta la durata del rapporto con il cliente;
• valutazione dei profili di anomalia anche con riferimento all’operatività di altri intermediari,
nazionali ed esteri, specie qualora siano situati in Paesi segnalati come “non cooperativi” o
caratterizzati da un basso grado di regolamentazione e da una forte tutela della riservatezza.
7.2 Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti nel processo di segnalazione sono:
- gli Agenti e i loro collaboratori;
- i dipendenti di UNICA S.R.L.;
- il Responsabile Antiriciclaggio;
- il legale rappresentante;
Il procedimento
che
riportato nell’Allegato G.
porta
alla
segnalazione
di “operazione
sospetta”
è
7.3 Aspetti operativi
7.3.1 Sistema di report interno
La rilevazione di eventuali anomalie, da parte degli agenti o altri dipendenti di UNICA S.R.L.
coinvolti a vario titolo nell’operazione, deve essere tempestivamente segnalata al Responsabile
Antiriciclaggio. Quest’ultimo valuta l’opportunità di trasmettere la segnalazione all’Uif.
La procedura interna di segnalazione prevede che il R. A.:
- riceva una notifica scritta di eventuali “operazioni sospette”, corredata da documentazione in copia
, con la quale si forniscono “spunti” per l’approfondimento della stessa;
- confermi il ricevimento della notifica al segnalante;
- ricordi al segnalante l’obbligo di non divulgare a soggetti non autorizzati la segnalazione e, in
particolare, di non mettere sull’avviso il cliente stesso;
- tenga una traccia documentale di tutti gli approfondimenti effettuati e del processo che conduce
alla decisione di inoltrare la segnalazione all’Uif.
7.3.2 Sistema di report esterno
Il Responsabile
Antiriciclaggio,
qualora
ritenga
fondato
il sospetto
dell’operazione, inoltra la segnalazione all’Uif “senza ritardo” tramite il software (interfaccia)
RADAR messo a disposizione dalla Uif stessa per la segnalazione delle operazioni sospette.
Tramite “RADAR” le segnalazioni andranno trasmesse per via telematica mediante l’utilizzo del data
entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it) ovvero mediante
upload, da effettuarsi sempre dal predetto portale, di files predisposti con applicativi proprietari,
rispettando gli standard prescritti negli allegati 3a e 3b del provvedimento.
Le segnalazioni sono corredate da dettagliate informazioni sul profilo economico e finanziario del
soggetto segnalato e sugli eventuali collegamenti con altri soggetti.
Il feedback dell’Uif rispetto alla segnalazione sarà utilizzato da UNICA S.R.L. per affinare i
processi valutativi in essere presso la Società stessa.
7.3 Indici di anomalia
Di seguito sono riportati a titolo esemplificativo alcuni indici di anomalia, non a titolo esaustivo, che
Banca d’Italia ha elencato e che consentono di individuare operazioni sospette per le operazioni
77
Money transfer:
1.Indici di anomalia relativi alla configurazione oggettiva delle operazioni
1.1 Frequenti
operazioni
di importo
elevato
rispetto
alla media
delle
transazioni.
1.2 Operazioni
che appaiono
frazionate
al fine di dissimulare
l’entità
dell’importo complessivo.
1.3 Operazioni richieste con indicazioni palesemente incongrue.
1.4 Operazioni effettuate per conto di terzi, qualora i rapporti con i reali ordinanti e beneficiari non
sembrino attendibili.
1.5 Altre operazioni con configurazione apparentemente illogica, effettuate con modalità tali
da denotare intenti dissimulatori.
2. Indici di anomalia relativi all’identità e alla dislocazione territoriale dei clienti e delle controparti
2.1 Clienti di nazionalità italiana che frequentemente inviano denaro a numerose e ricorrenti
controparti all’estero.
2.2 Clienti stranieri che, con frequenza e in assenza di plausibili motivazioni, inviano denaro a
controparti dislocate in Stati diversi da quelli di origine.
2.3 Clienti che inviano denaro a controparti dislocate in aree geografiche ritenute comunemente “a
rischio” per fenomeni connessi a traffico di stupefacenti, di armi, finanziamento al terrorismo
internazionale, ecc.
2.4 Clienti che inviano denaro a controparti dislocate in località non geograficamente distanti ed
in tempi ravvicinati.
2.5 Clienti che, al di fuori di giustificate ipotesi di viaggio o lavoro, inviano denaro a se medesimi
presso altre località.
3. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela
3.1 Clienti i quali, all’atto di esibire i documenti di identificazione o, richiesti di fornire indicazioni
sull’operazione, rinunciano ad eseguirla, oppure richiedono di modificarla o presentano documenti
palesemente contraffatti.
3.2 Clienti che, in assenza di plausibili ragioni, ripetutamente si rivolgono ad uno o più agenti in
attività finanziaria dislocati in località distanti dalla propria residenza o dalla sede effettiva della
propria attività.
3.3 Clienti che, in assenza di plausibili ragioni, continuano a rivolgersi agli stessi agenti in attività
finanziaria anche quando questi ultimi si spostano in luogo diverso.
3.4 Clienti che risultano essere stati sottoposti, nel recente passato, ad accertamenti disposti
nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione.
Si ricorda inoltre Banca d’Italia con delibera del 24 agosto 2010 ha emanato un nuovo Decalogo che
sostituisce il precedente del 12 gennaio 2001 e che riporta “Gli indicatori di anomalia per gli
Intermediari”.
E’ importante sottolineare che la rilevazione e segnalazione di una operazione sospetta è un
obbligo che deve essere assolutamente rispettato da chi svolge attività finanziaria sia esso
intermediario o agente e come tale è sanzionabile nel caso non sia svolto in maniera adeguata.
La Segnalazione di operazione sospetta non è una denuncia di reato ma una forma di
collaborazione attiva richiesta a soggetti dotati di conoscenze in campo finanziario in grado di
agevolare l’accertamento da parte degli organi di vigilanza.
L’agente può, o meglio deve, rifiutarsi di compiere la transazione ritenuta sospetta .
Ogni operazione ritenuta sospetta dagli agenti deve sempre essere
comunicata al Responsabile Antiriclaggio di UNICA S.R.L. utilizzando la scheda dell’allegato
G
Il processo di segnalazione di operazione sospetta è schematizzato nell’Allegato E
del presente Manuale.
78
8. Contrasto al finanziamento del Terrorismo
8.1 Aspetti Normativi
In relazione alle misure restrittive e ai provvedimenti di congelamento di capitali, delle attività
finanziarie e delle risorse economiche nei confronti di soggetti associati a Osama Bin Laden, alla
rete Al-Qaida, nonché ad altri soggetti destinatari di disposizioni di embargo finanziario e legati al
terrorismo internazionale, la Società monitora i nominativi della clientela e degli esecutori di
operazioni a fronte delle liste ufficiali distribuite dalla Banca d’Italia e dalle autoritàinternazionali,
conformemente
a
quanto
disposto
nel Decreto
Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e dal Decreto Legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
Al ricevimento di liste di persone, gruppi o entità collegati ad organizzazioni terroristiche individuate
dalle competenti autorità investigative e/o destinatari di altre misure di congelamento disposte con
Regolamento dall’Unione Europea, le risorse deputate ai presìdi aziendali di controllo verificano in
maniera tempestiva e accentrata la presenza dei nominativi in oggetto nel portafoglio gestionale e
nell’AUI.
In caso anche di semplice ricorrenza dei dati anagrafici indicati nelle liste e tenendo conto di tutti gli
elementi contenuti nelle liste medesime, la Direzione informa il Responsabile Aziendale
Antiriciclaggio dell’esigenza di richiedere le misure di congelamento, segnalando altresì
l’operazione sospetta.
8.2 Aspetti Operativi
Il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio segnala all’Uif le operazioni, i rapporti e ogni altra
informazione disponibile, che sia direttamente o indirettamente riconducibile ad attività di
finanziamento delle associazioni terroristiche iscritte nelle liste. Per la trasmissione delle segnalazioni
si avvale della via telematica mediante l’utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTATUIF Le segnalazioni e le comunicazioni relative a soggetti
connessi al finanziamento del terrorismo devono essere effettuate con la massima tempestività onde
consentire alla Uif l’esercizio del potere di sospensione previsto dalla normativa vigente.
8.3 Gestione di richiesta da parte di Autorità giudiziarie
investigative
Le richieste di informazioni in relazione ad operazioni o rapporti riconducibili alla Società da parte
di soggetti sottoposti a misure restrittive, inoltrate dalle Autorità investigative/giudiziarie nel
quadro di indagini penali o connesse all’applicazione di misure di prevenzione, devono essere
valutate dalla Società nell’ottica della rilevazione e segnalazione di “operazioni sospette”.
La Società accentra il processo di ricevimento e gestione di tali richieste presso il Responsabile
Aziendale Antiriciclaggio, che si coordina con gli altri organi interessati per dare corso alle richieste
stesse e per effettuare le necessarie verifiche sul portafoglio clienti e in Archivio Unico Informatico.
Il Responsabile Antiriciclaggio fornisce risposta scritta alle richieste delle Autorità con una dettagliata
ricostruzione del rapporto o delle transazioni che leghino la Società con il soggetto destinatario di
provvedimenti d’indagine.
Il Responsabile Antiriciclaggio riceve anche copia di eventuali richieste d’informazioni inoltrate dalle
Autorità alla rete distributiva, qualora relative a rapporti ed operazioni di pertinenza della Società.
Gli originali delle richieste delle Autorità giudiziarie/investigative, copia delle lettere
di
risposta
inoltrate
e dell’eventuale
supporto
documentale
delle
ricerche effettuate in Archivio Unico Informatico e sugli altri database aziendali vengono accentrate
e conservate dal Responsabile Antiriciclaggio e mantenute a disposizione per eventuali verifiche.
79
9. Formazione e Aggiornamento
9. 1 Formazione e aggiornamento
Il Responsabile Antiriciclaggio, pianifica e svolge, almeno con cadenza annuale, una specifica attività
di formazione e aggiornamento in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al
terrorismo, con particolare attenzione al personale più esposto al contatto con la clientela.
Di tali attività,
congiuntamente,
il Responsabile
Aziendali
Antiriciclaggio
presenta un rapporto al legale rappresentante della UNICA S.R.L.
In particolare tutto il personale della Società è tenuto a seguire il programma di formazione in materia
di antiriciclaggio, che consente l’apprendimento dei principi base in materia e degli indicatori di
anomalia che possano condurre alla segnalazione di “operazioni sospette”.
La Direzione monitora l’effettiva fruizione del corso e predispone adeguata reportistica al
Responsabile Aziendale Antiriciclaggio.
10. Sanzioni
È stato rimodulato negli anni l’impianto sanzionatorio rispetto al precedente. Dal novero delle
sanzioni penali, per esempio, è
stata eliminata quella
riguardante l’omessa istituzione dell’AUI (prima reclusione da 6 mesi ad un anno e multa da 5.164
euro a 25.822 euro, ora solo sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro). E’ stata
introdotta quella a carico dell’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista del rapporto continuativo o le fornisce false. In tale ipotesi, l’esecutore, salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con
l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Le altre sanzioni
penali sono rimaste
sostanzialmente
invariate
con un
arrotondamento delle misure edittali:
- per chi contravviene all’obbligo di adeguata verifica della clientela è prevista
la multa da 2.600 a 13.000 euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora l’obbligo di identificazione sia
assolto avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha
effettuato l’operazione.
- per l’omessa, tardiva o incompleta registrazione è prevista la multa da
2.600 a 13.000 euro;
- per l’omissione delle comunicazione degli organi di controllo (ora ampliati)
degli intermediari alle Autorità di vigilanza delle infrazioni alla normativa in esame è prevista la
reclusione fino ad un anno e una multa
da 100 a 1.000 euro;
- per l’inosservanza del divieto di comunicazione a terzi delle segnalazioni di
operazioni sospette è previsto l’arresto da 6 mesi a un anno o un ammenda da 5.164,57 a
51.645,6800 euro.
Con riferimento alle sanzioni amministrative, tra le maggiori novità, troviamo:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro per l’inosservanza:
80
delle norme emanate dalle Autorità di vigilanza e controllo per le modalità di adempimento degli
obblighi di adeguata verifica della clientela e per la mancata adozione delle procedure amministrative
e di controllo interno;
degli obblighi di formazione del personale;
degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all’ordinante ed alla loro
registrazione e conservazione per i trasferimenti
di fondi;
b) una diminuzione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa segnalazione
di operazione sospetta che ora va dall’1% al 40% (non più 50%) dell’importo dell’operazione non
segnalata;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria, dal 20% al 40% del denaro trasferito in caso di
violazione dei limiti di importo per singola transazione o del limite settimanale come somma di più
transazioni frazionate;
d) una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto per la mancata
estinzione - o riduzione sotto la soglia di legge – dei libretti al portatore o per la mancata
comunicazione del cedente alla banca recante i dati identificativi del cessionario e la data del
trasferimento;
e) una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo per la mancata osservanza del
divieto dell’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia; una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40% del saldo per l’utilizzo di
tali conti o libretti.
L’Allegato H riporta tutte le Sanzioni previste dal Decreto 231/2007.
11. Allegati
Allegato A – La normativa comunitaria: principali riferimenti
In questo allegato sono elencate alcune delle principali normative comunitarie in materia diriciclaggio
del denaro sporco e di finanziamento del terrorismo.
Principali Normative
- Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (o Terza Direttiva
– Relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Pubblicazioni/Linee Guida
- GAFI-FATF, Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali / Financial
Action Task Force, ha da tempo segnalato gli stretti rapporti tra corruzione e riciclaggio; il 29
luglio 2011 il GAFI ha pubblicato uno studio sui legami tra la corruzione e il riciclaggio di denaro e
beni frutto di attività illecite. Il documento identifica le "vulnerabilità chiave" nell'attuale
framework AML/CTF (Anti Money Laundering / Counter Terrorism Financing) e gli ostacoli al
contrasto della corruzione; obiettivo della pubblicazione è comprendere meglio il fenomeno della
corruzione, i suoi meccanismi e vulnerabilità attraverso l'ottica dell'AML/CTF. Il 19 agosto 2011 il
Gruppo Wolfsberg ha aggiornato le proprie linee guida "Wolfsberg Statement against Corruption"
già pubblicate nel 2007 si tratta di una ampia rivisitazione del testo che tiene conto dei recenti
sviluppi e fornisce consigli e suggerimenti al sistema finanziario internazionale per realizzare
programmi efficaci contro la corruzione, per ridurre e contrastare i rischi legati alla corruzione della
clientela e all'interno delle stesse istituzioni finanziarie. L'aggiornamento tiene conto delle iniziative
internazionali in ambito anticorruzione, in particolare anche in relazione alla recente crisi
finanziaria; tra le normative prese a riferimento ci sono "l'US Foreign Corrupt Practices Act", la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, le norme relative alla Convenzione OCSE e,
infine, il Bribery Act 2010 introdotto nel Regno Unito, che introduce una "responsabilità" aziendale
per non aver impedito atti di corruzione
81
Allegato B – La normativa nazionale: principali riferimenti
In questo allegato sono elencate alcune delle principali leggi, decreti e comunicati in materia di
riciclaggio del denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo vigenti nel nostro Paese:
− le leggi e i decreti legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
− le circolari dell’Ufficio Italiano dei Cambi (Uic), ora sostituito dall’Unità di
Informazione Finanziaria (Uif);
− le indicazioni ed istruzioni operative della Banca d’Italia;
− i comunicati e le circolari del Ministero del Tesoro;
− i documenti acquisiti dai siti Internet delle istituzioni competenti
Principali Normative
L’Italia si è dimostrata particolarmente sensibile nel quadro della lotta alla criminalità organizzata. I
principali provvedimenti in materia possono riassumersi come segue:
− Legge 4 agosto 1990 n 227 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno
1990,
n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
(G. U. del 10 agosto 1990 n 186);
− Legge 5 Luglio 1991 n 197 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 Maggio
1991 n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l' utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (G.U. del 6 Luglio
1991 n. 157);
− Decreto del Ministero del Tesoro del 7 Luglio 1992 - Modalità di acquisizione e archiviazione dei
dati, nonché standard e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell' art. 13 comma 5 del
decreto Legge 15 Dicembre 1979 n. 625, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge
6 Febbraio 1980 n.15,
come sostituito dall' art. 30 comma 1 della Legge 19 Marzo 1990 n. 55, e da ultimo dall'art. 2 comma
1 del decreto Legge 13 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge
5 Luglio 1991 n. 197 (G.U. 10 Luglio 1992 n. 161);
− Decreto legislativo del 1 Settembre 1993 n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (G.U. 30 del Settembre 1993 n. 230);
− Decreto Legge 26 maggio 1997 n. 153 - Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE, in
materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita (G.U. del 13 giugno 1997 n. 136);
− Circolare 22 agosto 1997 – Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte
degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153;
− Parere del Ministero del Tesoro 6 novembre 1998, n. 75 – Proposta di adozione di alcune cautele in
ordine allo svolgimento, per il tramite di collaboratori esterni, delle attività finanziarie di cui
all’art.106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
− Parere del Ministero del Tesoro 13 luglio 1999, n. 78 – Richieste di chiarimenti in ordine alla
circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 aprile
1999 in materia di collaboratori esterni;
− Decreto Legge del 4 agosto 1999 n. 342 - "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (G.U. del 4 ottobre 1999 n. 233);
− Circolare 20 ottobre 2000 Dati aggregati da inoltrare all’Ufficio Italiano dei cambi ai sensi della
legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni. Riformulazione delle voci e dei criteri di
raccordo con le causali analitiche. Istruzioni sull’utilizzo delle causali;
− Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa;
− Decalogo della Banca d’Italia 12 gennaio 2001 – Istruzioni operative per l’individuazione di
operazioni sospette;
− Decreto–Legge 12 ottobre 2001 n. 369 – Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento
82
del terrorismo internazione;
− Legge 15 dicembre 2001, n. 438 – Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
− Circolare Ufficio Italiano dei Cambi 20 dicembre 2001 – Modifica delle istruzioni per la produzione
delle segnalazioni di operazioni sospette, introdotte con Circolare UIC del 22 agosto 1997: variazione
della valorizzazione del campo “causale dell’operazione”;
− Decreto Legislativo del 20 Febbraio 2004 n. 56 Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia
di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite
(GU n. 49 del 28-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 30);
− Decreto Ministeriale 3 febbraio 2006, n. 142 – Regolamento del Ministero dell’Economia e delle
Finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli
intermediari finanziari;
− Provvedimento 24 febbraio 2006 – Istruzioni per gli intermediari in materia di obblighi di
identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e
contrasto del riciclaggio sul piano finanziario;
− Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
− Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione.
- Delibera n. 616 di banca d’Italia del 24/08/2010 relativa alle istruzioni operative per
l’individuazione delle operazioni sospette emanate dal Governatore della Banca d’Italia
- Legge 143 del 14.09.11 che un aggiornamento al decreto legislativo n. 231/2007
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 188 del 13 agosto
2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 con aggiornamento al decreto
legislativo n. 231/2007;
- Legge n.241/2011 27.12.2011 di conversione del Decreto Monti ( C.D. SALVA ITALIA) che
modifica all’art.12 dl 201/2011 il limite di denaro contante da 2.500€ a 1.000€ a partire dal 06.12.2011
Allegato C - Organigramma semplificato UNICA S.R.L.
40
Allegato D – Le schede operative
41
SCHEDA DEL BENEFICIARIO
BENEFICIARY DETAILS
NOME e COGNOME/ NAME and SURNAME:
LUOGO e DATA DI NASCITA/ PLACE and DATE OF BIRTH:
Nr. PASSAPORTO E VALIDITA’/ No. PASSPORT and Validity date:
CITTA’ / CITY :
NAZIONALITA’/ NATIONALITY:
VINCOLO CON IL CLIENTE/ RELATIONSHIP WITH SENDER:
MOTIVO DEL TRASFERIMENTO DI DENARO/ REASON TO RECEIVE MONEY:
Dichiaro che tutte le informazioni contenute in questo formulario sono vere e corrette, sollevando
UNICA S.R.L., da ogni responsabilità derivante da dichiarazioni false o mendaci rilasciate.
Data/Date
NOME per esteso e Firma del cliente /Customer FULL NAME and Customer signature NOME
PER ESTESO e Firma dell’agente /Agent FULL NAME and Agent signature
42
43
Allegato E – Flusso procedura segnalazione
83
44
N.B. L’ UIC (Ufficio Italiano Cambi) è stato sostituito a partire dal 1 gennaio 2008 dall’UIF (Unita’
di
Informazione Finanziaria).
Allegato F – Comunicazione UIC 28 Marzo 2006
Esercenti attività di MONEY TRANSFER
OGGETTO : Segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 3 della Legge 197/91 – Phishing
L'Ufficio Italiano dei Cambi, nel corso dell'anno 2005, ha ricevuto numerose segnalazioni di
operazioni sospette relative al fenomeno del phishing. Con tale termine è stata denominata, come
noto, una particolare forma di frode informatica volta a colpire gli utenti che gestiscono attraverso
collegamenti telematici i propri conti correnti presso Banche o Poste Italiane.
Lo schema tipico del phishing si compone di una serie di fasi.
In primo luogo, il truffatore invia messaggi e-mail in cui, mascherando la propria identità, richiede
informazioni a due diverse tipologie di utenti:
a) ad un primo gruppo (cd. utenti passivi) viene richiesto di divulgare le proprie credenziali di
sicurezza (numero di conto e password) con motivazioni pretestuose (ad es. verifiche tecniche,
corresponsione di premi o rimborsi) riproducendo nei messaggi e-mail riferimenti e loghi di
intermediari realmente esistenti;
b) ad un secondo gruppo (cd. utenti attivi) viene chiesto di fornire le coordinate del proprio rapporto
di conto prospettando offerte di lavoro o di collaborazione che assicurano facili guadagni.
In una seconda fase, il truffatore accede on line ai conti degli utenti passivi tramite i codici acquisiti
in maniera fraudolenta e dispone bonifici in favore degli utenti attivi. Questi ultimi sono informati
dell'accredito dei fondi sui loro conti e ricevono istruzioni in merito al prelevamento e al trasferimento
degli importi accreditati.
Nella fase finale, l'utente attivo, dopo aver dedotto una percentuale pattuita, preleva in contanti i fondi
ricevuti e li trasferisce all'estero tramite money transfer che gestiscono l'attività di trasferimento di
fondi a livello internazionale. I beneficiari dei trasferimenti risultano localizzati essenzialmente in
Paesi dell'Europa dell'Est, almeno secondo quanto è emerso dalle evidenze riscontrate sino ad ora.
Si rileva che la condotta posta in essere dagli utenti attivi è idonea a configurare un'attività di
riciclaggio di somme di denaro provenienti da reato.
In considerazione della rilevanza del fenomeno, che ha coinvolto numerosi utenti e ha determinato la
sottrazione di importi complessivamente ingenti, si ritiene ragionevole richiedere la collaborazione
attiva degli intermediari con riferimento al fenomeno del phishing.
A fini di un adeguato monitoraggio dell'operatività della clientela e per la segnalazione di operazioni
sospette, si elencano di seguito gli indicatori di anomalia relativi all'operatività degli utenti attivi con
riferimento alle tipologie di intermediari coinvolti nella frode informatica.
E' opportuno che le banche e le Poste Italiane prestino particolare attenzione:
• all'alimentazione dei rapporti tramite bonifici on line che presentano le seguenti caratteristiche:
o provengono da ordinanti diversi dai titolari dei rapporti;
o sono accreditati nel medesimo giorno in un intervallo di tempo ristretto;
o presentano singolarmente un importo inferiore alla soglia di registrazione;
o non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente.
• ad operazioni di prelevamento di contanti in stretta successione temporale rispetto all'accredito dei
bonifici;
• all'utilizzazione di rapporti, anche di recente apertura, unicamente per l'esecuzione di operazioni
della specie;
• all'accredito di bonifici riconducibili ai clienti che hanno dichiarato la cessione delle proprie
credenziali o un tentativo di furto della propria identità elettronica.
Si potrà ottenere immediata discriminazione, ai fini del monitoraggio, identificando i bonifici
effettuati tramite il proprio canale home banking o provenienti da banche che operano
esclusivamente on line.
E' opportuno che gli esercenti attività di money transfer prestino particolare attenzione:
- a clienti che inviano denaro a numerose controparti localizzate in Paesi dell'Europa dell'Est e, in
84
particolare, a quei clienti che
nello stesso giorno effettuano più trasferimenti di importo frazionato in favore della stessa persona
o di più persone;
- a clienti stranieri che, in assenza di plausibili motivazioni, inviano denaro a controparti dislocate
in Stati diversi da quelli di
origine;
- ai beneficiari localizzati in Paesi dell'Europa dell'Est che risultano ricevere molteplici
trasferimenti, in un arco temporale
limitato, provenienti da differenti città italiane (questa anomalia è rilevabile dagli intermediari che
gestiscono le reti di money
transfer).
Si specifica che l'attività di monitoraggio e prevenzione da parte degli intermediari è indirizzata a
tutte le modalità di furto di
identità elettronica di cui il phishing costituisce solo una delle possibili forme.
Gli intermediari finanziari esercenti attività di money transfer avranno cura di trasmettere le
suddette indicazioni ai rispettivi
agenti in attività finanziaria con le modalità più idonee, anche in considerazione della necessaria
riservatezza.
Allegato G – Facsimile Modulo di segnalazione
operazione sospetta Inviare
FAX Numero
Mail: compliance@UNICA S.R.L.it
Riservato - confidenziale
Da:
A: UNICA S.R.L.
Oggetto: Segnalazione operazione sospetta
Data effettuazione operazione:
/
/ Tipo
Operazione Send / Receive:
L’operazione è stata effettuata ? □ SI (invio allegata copia della ricevuta firmata) □ NO
Cognome e Nome
Esecutore:
Cognome e Nome
Beneficiario:
Tipo e numero di
documento:
(del quale si allega copia)
Eventuali soggetti collegati:(es.stessi mittenti verso unico destinatario, eventuale prestanome, etc.)
_
Anomalia operativa riscontrata:
_
Timbro e Firma del Segnalante
Data:
/
/
Allegato H – Sanzioni
PROFILI SANZIONI PENALI
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Inosservanza “Obbligo di identificazione” Multa da 2.600 a 13.000, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato; Omissione delle generalità del soggetto per conto del quale si esegue
un’operazione o false indicazioni Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000 euro per
l’esecutore dell’operazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato
Omissione delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla
prestazione professionale o false informazioni Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a
50.000 euro per l’esecutore dell’operazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
Mancata o tardiva o incompleta registrazione delle informazioni; multa da 2.600 a 13.000 euro per
il soggetto tenuto alla registrazione
Mancata comunicazione degli organi di controllo degli intermediari
- alle Autorità di vigilanza delle infrazioni di cui all’art. 7, comma 2;
- al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato delle
infrazioni riguardanti la segnalazione di operazioni sospette (art. 41);
- al MEF le infrazioni delle disposizioni sulla limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore
(art. 49, commi 1,
5, 6, 7, 12, 13, 14) e sul divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art.
50);
- all’UIF delle infrazioni riguardanti gli obblighi di registrazione di cui all’art. 36.reclusione fino ad
un anno e multa da
100 a 1.000 euro;
per coloro tenuti alla comunicazione assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione
mediante l’utilizzo di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha
effettuato l’operazione
Sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 55 è raddoppiata;
Omissione (o ritardo o incompletezza) da parte degli agenti di cambio, mediatori creditizi e agenti in
attività finanziaria, dell’invio, entro 30 giorni, all’intermediario finanziario di riferimento, dei dati
identificativi della clientela multa da 2.600 a 13.000 euro;
Violazione del divieto (per i soggetti tenuti alla segnalazione di operazione sospetta e per chiunque
ne sia a conoscenza) di comunicazione dell’avvenuta segnalazione e del flusso di ritorno delle
informazioni dagli organi investigativi arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da 5.164,57 a
51.645,68 euro;
Utilizzo indebito (da parte del soggetto non titolare) di carte di credito o di pagamento (o qualsiasi
altro documento analogo) reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro;
Falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento (o di documenti analoghi) o
possesso,cessione o acquisizione di carte falsificate o alterate, di provenienza illecita reclusione da 1
a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro; Inosservanza delle disposizioni emanate dall’Autorità di
vigilanza di settore circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente,
l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni; inosservanza delle disposizioni
sulla formazione del personale; inosservanza delle disposizioni
sugli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all’ordinante ed alla loro
registrazione e conservazione per i trasferimenti di fondi ex art. 2, numero 7) del Regolamento CE
1781/2006 sanzione amministrativa pecuniaria (applicata dalla Banca d’Italia) da 10.000 a 200.000
euro nei confronti:
- delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- delle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dei soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi
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interbancari;
- delle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- delle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti
finanziari;
- degli intermediari finanziari di cui all’art. 11, comma 1;
- delle società fiduciarie;
- dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste
dall’art. 155, commi 4 e 5, del TUB;
- degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lett. a) e b) del CAP che operano nei rami
vita;
- delle società di revisione. (sanzione applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’art. 195 del TUF).
Per gli altri soggetti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 145 del TUB.
Gravi violazioni degli obblighi imposti dal d.lgs in questione.
Cancellazione dall’elenco di cui all’art. 106 del TUB per opera delle Autorità di vigilanza di
settore dei seguenti soggetti:
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ai sensi dell’art. 106 del TUB;
- mediatori creditizi;
- agenti in attività finanziaria.
Inosservanza del provvedimento (da parte dell’UIF) di sospensione per un max di 5 giorni lavorativi,
di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 200.000euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
Omessa istituzione dell’AUI Sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. nei casi
più gravi, è ordinata al sanzionato la pubblicazione dell’estratto del decreto sanzionatorio su almeno
due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;
Omessa segnalazione di operazioni sospette salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione
amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più
gravi, è ordinata al sanzionato la pubblicazione dell’estratto del decreto sanzionatorio su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
Violazione obblighi informativi nei confronti della UIF Sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro; Violazione delle disposizioni in materia di limitazione all’uso del contante e di
titoli al portatore (art. 49, commi1, 5, 6 e 7)
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
Violazione delle disposizioni sui money transfer relativamente al superamento della soglia del
trasferimento del contante (art. 49) sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo
trasferito;
Violazione del divieto di apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma
anonima o con intestazione fittizia sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo;
Violazione del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma
anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri sanzione amministrativa pecuniaria dal
10% al 40% del saldo;
Inosservanza dell’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui all’art 49, commi 1, 5, 6,
7, 12, 13 e 14 (limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore) e art. 50 (Divieto di conti e
libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) sanzione amministrativa pecuniaria dal 3%
al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto o del conto.
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Linee Guida di comportamento Anticorruzione
1. Premessa
Obiettivo primario di UNICA è l’esercizio delle proprie attività nel rispetto delle normative vigenti e
secondo principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed integrità.
A tal fine la Società è impegnata nel prevenire qualsivoglia forma di corruzione.
Le presenti Linee Guida sono volte a garantire l’attuazione di principi di trasparenza, ad assicurare la
chiarezza nell’ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anticorruzione in qualsiasi luogo in cui UNICA svolga la propria attività.
Di seguito, viene, quindi, fornito un quadro sistematico di riferimento delle norme e delle procedure
in materia di Anticorruzione in sintonia con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale vigenti.
Le presenti Linee di condotta si ispirano anche ai principi di comportamento previsti nel Codice Etico
adottato da UNICA e mirano a fornire a tutto il personale le regole da seguire.
Il presente documento va quindi considerato in combinato disposto con il Modello di organizzazione,
gestione e controllo adottato da Motoria.
2. Riferimenti normativi
Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” è stata introdotta una normativa organica
tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l’illegalità nella
Pubblica Amministrazione (in seguito anche “PA”), nell’intento di valorizzare i principi
costituzionalmente rilevanti del buon andamento, dell’imparzialità della pubblica amministrazione e
della legalità della sua azione. La predetta legge, nel perseguire l’obiettivo di dare una risposta alla
diffusa richiesta di un intervento riformatore, ha introdotto alcune misure preventive all’interno della
PA, innovando altresì la normativa relativa ai reati contro la PA, revisionando le sanzioni ed
introducendo nuove fattispecie criminose (modificando, soprattutto, il reato di concussione). Il
Legislatore è addivenuto a tale novella sia per la necessità di contrastare l’esponenziale diffusività del
fenomeno corruttivo, sia per ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la
convenzione di Merida e con la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27
gennaio 1999, ratificata con l. 28 giugno 12, n. 110.
I principali interventi sono consistiti ne:
l’individuazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, organo complesso ed indipendente che
assorbe in sé la Commissione per la Valutazione, Trasparenza e Integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT);
la predisposizione di misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa, con precipuo
riguardo al settore degli appalti pubblici, al ricorso ad arbitri ed all’attribuzione di posizioni
dirigenziali, oltre che all’assolvimento di obblighi informativi per i cittadini da parte delle pubbliche
amministrazioni;
il riconoscimento della tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite,
apprese in ragione del proprio rapporto di lavoro;
l’indicazione delle attività d’impresa esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, nonché
l’istituzione presso ogni Prefettura dell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di tal guisa;
l’ampliamento dei reati alla cui condanna consegue, per l’appaltatore, la risoluzione del contratto
con una pubblica amministrazione;
Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, approvato in via definitiva il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in
materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche
amministrazioni, specificamente considerati nell’ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e
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di cattiva amministrazione. Su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e
semplificazione, il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, approvato il regolamento contenente il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), emanato in attuazione della
Legge Anticorruzione ed in osservanza delle raccomandazioni OCSE in materia di integrità e di
etica pubblica, in cui si indicano i doveri comportamentali dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e si prevede a loro carico la responsabilità disciplinare in caso d’inosservanza.
Si segnalano:
il divieto di chiedere o di accettare regali, compensi o altre utilità - salvo
se di modico valore – anche sotto forma di sconto;
la manifestazione della propria adesione o appartenenza ad associazioni
ed organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati), la cui sfera di interessi
possa interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
la comunicazione, al momento dell’assegnazione all’ufficio, della
sussistenza di rapporti diretti o indiretti di collaborazione intrattenuti con
soggetti privati, nei tre anni precedenti, in qualsivoglia modo retribuiti,
con l’obbligo di specificare se ancora in essere (o se persistenti con il
coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
l’obbligo di astenersi dall’assumere decisioni o esercitare attività inerenti alla proprie mansioni in
situazioni di conflitto di interessi, anche non patrimoniali, derivanti dall’assecondare pressioni
politiche, sindacali ovvero di superiori gerarchici;
la tracciabilità e la trasparenza dei procedimenti decisionali (mediante riscontro documentale);
l’osservanza dei vincoli posti dall’amministrazione nella fruizione dei materiali o delle
attrezzature assegnate per ragioni di ufficio, comprese le linee telematiche e telefoniche dell’ufficio;
gli obblighi di comportamento in servizio e nei rapporti all’interno dell’organizzazione
amministrativa, nonché per i dirigenti l’obbligo d’informare l’amministrazione circa le partecipazioni
azionarie e altri interessi finanziari che possano porli in conflitto d’interesse con le funzioni svolte;
l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria situazione patrimoniale, previste dalla legge;
il dovere, per quanto possibile, di evitare che si diffondano false notizie sull’organizzazione,
sull’attività e sugli altri dipendenti.
Sotto il profilo processuale- penalistico la riforma si è mossa essenzialmente nella direzione di
potenziare l’efficacia dissuasiva dal fenomeno corruttivo, innalzando il trattamento punitivo di alcune
fattispecie di reato,incidendo, di riflesso, sulla possibilità di infliggere la pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici ex art. 317-bis c.p. o di applicare il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
E’ stato adottato un incremento della pena minima per il reato di peculato (art. 314, comma 1, c.p.)
a quattro anni di reclusione. Modifica, questa, che incide sulla possibilità di applicazione della pena
accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
È stata, altresì, inasprita la pena prevista per il reato di abuso di ufficio (art. 323, comma 1, c.p.),
aumentata nel minimo edittale da sei mesi ad un anno di reclusione e nel massimo da tre anni a
quattro anni di reclusione.
L’aumento del massimo edittale ha ripercussioni sotto il profilo processuale, poiché rende possibile,
per effetto del superamento della soglia di cui all’art. 280 c.p.p., l’applicazione delle misure coercitive
personali (compresa la custodia cautelare in carcere) e consente, stante lo scavalcamento del limite di
pena di anni tre di reclusione nel massimo, l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.p.
Sono state innalzate le pene previste per la fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri
di ufficio (c.d. corruzione propria), di cui all’articolo 319 c.p., da quattro ad otto anni di reclusione,
a fronte della pregressa pena della reclusione da due a cinque anni. E’ stata aumentata, inoltre, la
pena prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p., ora ricompresa tra
89
quattro e dieci anni di reclusione per il fatto previsto dal comma 1, mentre, per l’ipotesi aggravata,
di cui al comma 2, il minimo edittale è stato elevato a cinque anni. E’ stato infine ampliato il
minimo edittale, da quattro a sei anni di reclusione, previsto per il reato di concussione (art. 317
c.p.).
E’ stato, inoltre, posto rimedio alla lacuna lasciata dal legislatore con la Legge 29 settembre 2000, n.
300 (Ratifica ed esecuzione di Atti internazionali). Inoltre, per quanto concerne la misura di sicurezza
della confisca per i delitti contenuti nel Titolo II del Libro I del codice penale, ai sensi del novellato
art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è ora possibile disporre la confisca per equivalente, non solo del
prezzo del reato (ossia del corrispettivo per l’acquisto dell’utilità), ma anche del suo profitto,
estendendo così il vincolo impositivo a beni il cui valore corrisponda all’utilità economica
immediatamente derivante dal compimento del fatto illecito.
La novella ha quindi modificato ed inserito talune fattispecie criminose.
In particolare, il reato di concussione (art. 317 c.p.), divenuto riferibile al solo pubblico ufficiale (e
non anche all’incaricato di pubblico servizio), è stato oggetto di uno “spacchettamento” in relazione
alle due condotte ivi precedentemente contemplate, mantenendo il riferimento alla sola condotta
della costrizione, con esclusione di quella dell’induzione, ora integrante un’autonoma norma
incriminatrice; è stato all’uopo inserito nel codice, con l’art. 319-quater c.p., il delitto di ”Induzione
indebita a dare o promettere utilità” (cd. concussione per induzione), che punisce sia il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (con la reclusione da tre a
otto anni), che il privato che dà o promette denaro o altra utilità (con la reclusione fino a tre anni).
Il reato di cui all’art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d’ufficio), relativo alla cd. corruzione impropria,
ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”, è stato riformulato in modo da rendere
maggiormente percepibili i confini tra le diverse forme di corruzione. Ossia, da un lato, la corruzione
propria di cui all’art.319 c.p., saldata al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio e,
dall’altro, l’accettazione o la promessa di un’utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio, in cui si prescinde dall’adozione o dall’omissione di atti inerenti
all’ufficio.
In ordine alla previsione della punibilità per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
nell’ambito comunitario ed internazionale ai sensi dell’art. 322-bis c.p., è stata inserita la
responsabilità del soggetto ‘indotto’ che, ex art. 319-quater, comma 2, c.p., dia, offra o prometta
denaro od altra utilità a membri degli organi delle Comunità europee, ovvero a funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri.
E’ stato introdotto, con l’art. 346-bis c.p., il delitto di “Traffico di influenze illecite”, che reprime con
la pena della reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le proprie relazioni con un pubblico ufficiale o
un incaricato di pubblico servizio per farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale
quale prezzo della mediazione illecita. La condotta concerne un atto contrario ai doveri d’ufficio o
l’omissione o il ritardo di un atto dell’ufficio e la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o
promette.
E’ stato riformulato l’art. 2635 c.c. (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora rubricato
”Corruzione tra privati”, che punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione di documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società e chiunque sia sottoposto
alla direzione o vigilanza di uno dei medesimi, che, a fronte della dazione o promessa di denaro o
altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un nocumento all’ente. Sono sanzionati, altresì, coloro
che danno o promettono ai predetti denaro o altra utilità agli stessi fini.
La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche ex D.lgs. n. 231/2001 è stata
quindi adeguata alle nuove fattispecie criminose, attraverso l’inserimento nei ‘reati-presupposto’ dei
delitti di induzione indebita di cui all’art. 319-quater c.p. e di corruzione tra privati di cui all’art.
2635 c.c., prevedendo in tal caso che la responsabilità sia limitata all’ente di cui è vertice apicale o
dipendente il corruttore (comma 3).
Uno degli aspetti più rilevanti della novella legislativa per la realtà aziendale UNICA è certamente la
90
riformulazione del delitto di concussione.
L’unitaria fattispecie prevista nell’art. 317 c.p., comprensiva delle condotte di costrizione e di
induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato) è stata scissa in due distinte
figure di reato, ove la prima fattispecie conserva i caratteri della concussione per costrizione,
essendosi il legislatore limitato ad aumentare il limite edittale minimo della pena detentiva (da quattro
a sei anni di reclusione), mantenendo quale soggetto attivo del reato il pubblico ufficiale, con
esclusione dell’incaricato di pubblico servizio (che oggi, in presenza di tutti i presupposti di legge, è
punibile a titolo di estorsione aggravata dall’aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, ai sensi degli artt. 629 e 61, comma 1, n. 9),
c.p.; la seconda scorporata dall’art. 317 c.p. e regolata dall’art. 319-quater c.p., con il nomen iuris di
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, è configurabile, “salvo che il fatto non costituisca
più grave reato”, qualora il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Fattispecie, questa,
configurabile anche nei confronti dell’incaricato di pubblico servizio, sanzionata con la pena della
reclusione da tre ad otto anni, che in forza della previsione contenuta al comma 2, si estende anche a
chi “dà o promette denaro o altra utilità”, il quale, da persona offesa nell’originaria ipotesi di
concussione per induzione, diventa concorrente necessario.
Il secondo comma dell’art. 319-quater c.p. prevede, infatti, la reclusione “fino a tre anni” estesa al
privato evidentemente sul presupposto che l’induzione, di per sé, non cancelli la libertà di
autodeterminazione del medesimo, che quindi avrebbe la possibilità di resistere al pubblico agente.
L’indotto può essere punito perché, pur sottoposto ad una pressione connessa al metus publicae
potestatis, persegue un proprio interesse ed ottiene un proprio vantaggio.
Dal punto di vista dell’agente pubblico, l’azione di costui consiste nella prospettazione, nelle forme
della minaccia blanda, della persuasione o della suggestione, di una conseguenza sfavorevole,
comunque connessa all’applicazione della legge, mentre l’indotto, alla stregua del principio
costituzionale di colpevolezza, viene sanzionato laddove tenga una condotta rimproverabile ed
esigibile. La fattispecie può ritenersi integrata in presenza di una prevaricazione del pubblico agente
e del comportamento adesivo del privato che si muove in una logica finalizzata ad evitare un
pregiudizio e, quindi, a perseguire un proprio vantaggio o interesse con la conseguenza di essere
punito, anche se in modo meno grave del corrotto in quanto comunque sottoposto ad una pressione
psicologica.
La ratio deve cogliersi nella possibilità che egli ha di opporsi alla pretesa illegittima, conservando
un margine di autodeterminazione.
Possibilità che esiste sia quando la pressione del pubblico agente sia esigua, sia quando il privato
abbia un interesse a soddisfare la pretesa del pubblico funzionario, perché ne consegue un indebito
beneficio.
In questa prospettiva, l’induzione assume carattere bivalente, costruita in relazione alla modalità
dell’azione del pubblico agente ed all’intensità dell’effetto di condizionamento psicologico che
determina sul destinatario. L’entità di tale effetto e la persistenza di una residua libertà di scelta del
soggetto segnano il discrimen tra concussione e induzione indebita.
In attesa dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, occorre segnalare le argomentazioni addotte
dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, al fine di dirimere i dubbi interpretativi
sorti alla luce della novella legislativa, con la sentenza n. 12228/14, del 14 marzo 2014, hanno
enunciato i seguenti principi di diritto: “il reato di cui all’art. 317 c.p., come novellato dalla L. 190/12
è designato dall’abuso costrittivo del PU, attuato mediante violenza o – più di frequente, mediante
minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza
tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun
vantaggio indebito, per sé, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male prospettato o di
evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebito”;
“ il reato di cui all’art. 319 quater c.p., introdotto dalla L. 190/12, è designato dall’abuso induttivo
del PU o dell’incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di
91
suggestione, di inganno (purché quest’ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità
della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di
autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col
prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva
di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col
pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione”;
“il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive,
in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del
funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre
l’extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre
l’accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l’incontro assolutamente
libero e consapevole della volontà delle parti”.
L’introduzione dell’art. 319-quater c.p. risponde, quindi, all’esigenza, manifestata in sede
internazionale, di evitare il più possibile che si dischiudano spazi di impunità per il privato che effettui
dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi a prassi di
corruzione diffusa.
Il comma 76 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 ha, inoltre, sostituito l’art. 2635 c.c. nell’intento di
ottemperare agli obblighi imposti dalla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta
contro la corruzione ed alle indicazioni contenute nell’Azione comune europea sulla corruzione nel
settore privato del 22 dicembre 1998, risultando il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa
di utilità inadeguato allo scopo.
Invero, il vecchio testo dell’art. 2635 c.c., in distonia rispetto alle previsioni delle fonti
internazionali, concernenti tutti i fatti commessi da chiunque svolga funzioni direttive o lavorative
per conto di una persona giuridica o fisica operante nel settore privato, limitava la soggettività
attiva (reato proprio) agli organi gestionali e di controllo delle società commerciali ed esigeva da
parte dell’intraneus il compimento o l’omissione di un atto in violazione dei doveri inerenti
all’ufficio, per effetto dell’illecita dazione o promessa di utilità, nonché l’integrazione del
nocumento in danno della Società.
Requisiti strutturali, questi, del tutto inconferenti rispetto allo schema di fattispecie criminosa
delineato dagli strumenti internazionali, che rimanda al modello della corruzione pubblica, attiva e
passiva, basata sulla dazione o promessa di denaro o altra utilità in relazione ad una futura condotta
dell’intraneo in violazione dei propri doveri funzionali.
Il riformulato art. 2635 c.c. persegue, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i corruttori
passivi, ossia gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci, i liquidatori e chiunque sia sottoposto alla direzione o vigilanza di uno
di tali soggetti che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per
altri, compiano o omettano di compiere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o
degli obblighi di fedeltà, arrecando nocumento alla Società, nonché i corruttori attivi, ossia
chiunque dia o prometta denaro o altra utilità ai suddetti per l’identico fine.
Sostanzialmente, il recente intervento normativo, oltre a modificare l’originaria rubrica della norma
(da “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” a “Corruzione tra privati”), si è limitato a
subordinare la configurabilità della fattispecie all’eventualità che non risulti integrata una più grave
ipotesi di reato, nonché ad estendere l’ambito dei soggetti attivi.
Il fatto tipico è sostanzialmente rimasto quello oggetto dell’infedeltà a seguito di dazione o
promessa. La condotta incriminata continua ad essere contraddistinta dal compimento o
dall’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, a seguito della dazione o
promessa di denaro o altra utilità, da cui discende la causazione dell’evento lesivo, consistente nel
nocumento che si arreca alla Società.
Si punisce, altresì, e ciò rileva ai fini della responsabilità che ci occupa, colui che effettua la dazione
o promessa del denaro o di altra utilità ed assume rilievo la violazione degli obblighi di fedeltà, il cui
richiamo espresso rivela la volontà del legislatore di reprimere tutte le forme di mala gestio che si
estrinsecano nella deviazione dal buon andamento societario.
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La responsabilità amministrativa è infatti limitata all’ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o
dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione (il corruttore) e non riguarda invece la
società cui appartiene il soggetto corrotto.
Tale costruzione della fattispecie è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex. D.
Lgs. 231/2001 secondo cui l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio.
La corruzione tra privati, al contrario, prevede per definizione normativa che la società in cui opera
il soggetto corrotto subisca un “nocumento” derivante dagli atti compiuti od omessi in violazione
degli obblighi inerenti il proprio ufficio o di fedeltà.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2635 c.c., il reato in esame è procedibile a querela della persona
offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 231/2001 “non si procede all’accertamento dell’illecito
amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti
dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”.
Pertanto perché si possa procedere nei confronti della società cui appartiene il corruttore è necessaria
la presentazione della querela da parte della società cui appartiene il soggetto corrotto, circostanza
questa che diminuisce ancor di più il rischio reato nella realtà aziendale.
3. Principi e valori aziendali
In tale nuovo contesto normativo, Motoria, da sempre impegnata a progettare ed attuare procedure in
materia di anticorruzione, ha ritenuto di aggiornare il proprio modello, integrandolo con un quadro
sistematico di riferimento delle norme e procedure in materia di anticorruzione.
Alla luce della nuova formulazione della concussione, possono sussistere aree di rischio – seppur non
elevato – all’interno della realtà Motoria.
Motoria, intende pertanto, consolidare i protocolli aziendali al fine di rafforzare gli standard ed i
principi comportamentali sì da conformarli alla vigente normativa.
Le presenti Linee Guida anticorruzione si configurano come un documento programmatico emanato
dal vertice decisionale dell’azienda diretto ad individuare ed articolare le strategie di prevenzione
della corruzione, attraverso un’analisi specifica dei rischi di corruzione concretamente individuabili
nelle singole realtà aziendali e l’elaborazione dei conseguenti protocolli, da intendersi come
strumenti ed interventi organizzativi atti a prevenirli.
Il Codice anticorruzione fornisce delle norme interne etico-comportamentali in materia specifica di
anticorruzione, che consentono di qualificare come illegali, per dipendenti, consulenti e collaboratori
della Società, attività effettuate a favore o per conto dell’azienda le quali, in via diretta o indiretta,
possano garantirle un ingiusto vantaggio.
L’efficacia e la concreta attuazione del Codice anticorruzione, viene assicurata da una adeguata
suddivisione delle funzioni tra il vertice aziendale e l’ Organismo di Vigilanza, sia in termini di
informazione e formazione del personale aziendale, sia con riferimento all’elaborazione di un sistema
strutturato di indagini, raccolta di informazioni e segnalazioni e accertamento della violazioni.
A garanzia dell’effettiva rilevanza applicativa del documento, è previsto un sistema sanzionatorio per
le violazioni prescritte, a prescindere che le stesse abbiano concretamente condotto ad un
comportamento corruttivo e/o che abbiano esposto la Società a sanzioni. Il sistema sanzionatorio in
materia di corruzione costituisce un’integrazione di quanto già previsto nel “Modello di
Organizzazione, gestione e controllo” adottato dalla Società.
4. Procedure e comportamenti
UNICA applica la propria politica anticorruzione a tutte le attività commerciali ed a tutte le
transazioni sia con contraenti privati, che pubblici. Controlli rigorosi sono disposti al fine di evitare e
prevenire qualsiasi tentativo di influenzare in maniera impropria un PU o qualsiasi altro dipendente
pubblico.
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Ai dipendenti, collaboratori, consulenti UNICA non è consentito offrire, promettere, dare, pagare,
autorizzare qualcuno a dare, direttamente o indirettamente, denaro, doni o altre utilità (secondo la
Suprema Corte di Cassazione, il termine utilità indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la
persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile
consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal
convincimento comune); ..non va circoscritta alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti
quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate o indirette ( sponsorizzazioni,
promesse di interessamento e mediazioni politiche effettuate verso soggetti titolari di cariche
regionali o ministeriali – Cass. 18.6.10 n. 24656) a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica
Amministrazione o appartenenti ad interlocutori commerciali privati, o a loro parenti, sia italiani
che di altri Paesi, salvo che siano di modico valore e non possano essere interpretati come una
ricerca di favori. E’ altresì vietato dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori,
direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e
liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società,
al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio. È fatto
pertanto divieto di dare, offrire, chiedere od accettare a qualsiasi titolo, direttamente o
indirettamente, compensi, regali o altre utilità, connessi all’espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni
di cortesia. Le spese di ospitalità per viaggi, omaggi, intrattenimenti e pasti devono essere
proporzionate all’occasione e conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Tali spese devono
comunque essere trasparenti, ed i rendiconti che comprovano tali spese e attività devono far
riferimento alle persone coinvolte, ad un preciso scopo commerciale ed a tutti i dettagli
dell’attività. E’ fatto altresì divieto ad ogni dipendente di abusare della propria qualità o dei propri
poteri al fine di indurre taluno a dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altra
utilità. In quei Paesi dove è invalso l’uso di offrire doni a clienti o altri, è possibile agire in tal senso
quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle
leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori. Quando è in corso
una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con
interlocutori commerciali privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare
impropriamente le decisioni della controparte. Nel caso specifico di effettuazione di gare con la
Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati si dovrà operare nel rispetto della
legge e della corretta pratica commerciale.
In caso di procedure “sensibili”, i rapporti con la PA saranno affidati ad almeno due dipendenti che
dovranno agire congiuntamente anche qualora la responsabilità sia affidata ad un’ unica area
aziendale.
Se la Società utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso
la Pubblica Amministrazione o verso interlocutori commerciali privati, nei confronti del consulente
e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse direttive valide per i
dipendenti e i collaboratori della Società. Inoltre, la Società non dovrà farsi rappresentare da un
consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d’interesse. Nel corso di
qualsiasi trattativa d’affari non è consentito proporre o esaminare proposte di possibilità d’impiego
o di altra forma di collaborazione, offrire o ricevere omaggi, offrire o ricevere informazioni
riservate e ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della
Pubblica Amministrazione o altro interlocutore commerciale privato. Tutte le predette regole di
comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere
osservate anche con riferimento ai membri della Corte Penale Internazionale o degli organi della
Comunità europea e di funzionari della Comunità europea e di Stati esteri.
Occorre peraltro ricordare che la retribuzione indebita, ovvero la promessa di denaro od altra utilità,
alla luce della nuova formulazione dell’art. 318 c.p. non deve porsi in rapporto sinallagmatico con
uno specifico atto del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che venga corrisposta ovvero promessa in
relazione all’esercizio delle funzioni pubbliche di cui il PU è titolare.
Il divieto non è limitato ai pagamenti in contanti, ma include, a fini corruttivi:
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omaggi;
spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti;
contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento;
informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati;
sconti o crediti personali;
Facilitation Payment;
altri vantaggi o altre utilità.
UNICA ammette che l’elargizione e l’accettazione di omaggi, ospitalità e intrattenimenti possano
verificarsi nello svolgimento delle consuete pratiche commerciali; tuttavia, indipendentemente dalle
leggi ed abitudini locali, determinati omaggi o atti di ospitalità possono essere interpretati come azioni
svolte o subite da UNICA allo scopo di esercitare un'influenza inappropriata o possono indicare la
presenza di un conflitto di interesse.
In determinate circostanze l’offerta e/o la ricezione di omaggi e intrattenimenti possono essere
considerate un atto di corruzione ed essere quindi illegali e lesivi della reputazione di Motoria, tanto
che i soggetti coinvolti e la Società potrebbero essere perseguiti penalmente.
A tutto il personale Motoria, nonché ai consulenti ed ai collaboratori è fatto quindi divieto assoluto
di elargire, promettere, offrire, richiedere o ricevere qualsivoglia omaggio, regalia, dono o ospitalità
la cui natura o il cui valore possano essere ritenuti anche potenzialmente eccessivi o inusuali.
Questo principio intende assicurare che nessun omaggio o atto di ospitalità ricevuto o elargito
legittimamente possa essere considerato uno strumento, penalmente rilevante, utilizzato al fine di
creare un vantaggio commerciale indebito per Motoria.
UNICA proibisce ogni forma di corruzione in favore di chiunque anche se non ivi espressamente
descritta e
nessuna pratica ambigua o illecita può essere giustificata o tollerata in virtù di presunte
“consuetudini” nel settore in cui UNICA opera.
Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata qualora possa essere realizzata solo con la
compromissione degli standard etici. Inoltre, in conformità al principio di segregazione delle funzioni
ed al sistema di deleghe di cui al Modello adottato da Motoria, il soggetto che intrattiene rapporti o
effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non può da solo e liberamente:
1. stipulare contratti con le predette controparti;
2. accedere a risorse finanziarie;
3. stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali, intermediazione;
4. concedere utilità (regali, benefici, ecc.);
5. assumere personale.
Tutti i Dipendenti ed i Soggetti Terzi che svolgono attività per o in nome e per conto della Società,
anche qualora non risultino direttamente dipendenti di quest'ultima sono tenuti al’osservanza delle
presenti Linee Guida, nonché al rispetto delle procedure aziendali che disciplinano i rapporti con la
Pubblica Amministrazione. E pertanto:
tutti i rapporti, diretti o indiretti della Società con un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel
rispetto delle presenti Linee Guida Anticorruzione e dei relativi Strumenti Normativi Anticorruzione
e di quanto previsto dal Codice Etico;
tutti i rapporti della Società con privati devono essere condotti nel rispetto delle presenti Linee
Guida Anticorruzione e dei relativi Strumenti Normativi Anticorruzione e di quanto previsto dal
Modello;
il Personale UNICA è responsabile del rispetto delle presenti Linee Guida, degli Strumenti
Normativi Anticorruzione. In particolare, i vertici delle diverse aree aziendali sono responsabili, tra
l’altro, di vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri collaboratori e di adottare le misure per
prevenire, scoprire e riferire le potenziali violazioni;
nessuna pratica discutibile o illegale (inclusi i Facilitation Payment) può essere in alcun caso
giustificata o tollerata per il fatto che possa esser considerata “consuetudinaria” nel settore industriale
o nei Paesi nei quali UNICA possa trovarsi ad operare. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o
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accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici definiti da Motoria;
le risorse finanziarie conseguite nell’ambito dell’attività di impresa sono gestite in conformità alle
apposite normative aziendali che recepiscono i principi e i contenuti del Codice Etico e gli standard
di controllo specifici previsti nel Modello e nelle Procedure Aziendali e comunque con modalità tali
da scongiurare la possibilità di creare disponibilità economiche indebite o non previste;
il Personale UNICA che viola le presenti Linee Guida Anticorruzione e/o le Leggi Anticorruzione
potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari, e ad ogni altra azione legale risulti necessaria per
tutelare gli interessi della Società di appartenenza. I Business Partner che violano le presenti Linee
Guida Anticorruzione e/o le Leggi Anticorruzione saranno soggetti ai rimedi contrattuali, inclusa la
sospensione dell’esecuzione, la risoluzione immediata del contratto, con contestuale richiesta di
risarcimento danni;
il Personale UNICA non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o
discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per essersi rifiutato di effettuare un pagamento
o dazione di regali o altra utilità proibiti, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un
affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il business;
non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi,
sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea; è
fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere
ovvero omettere informazioni dovute e, comunque, porre in essere alcun artificio o raggiro al fine di
conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente
pubblico. I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l’ottenimento di finanziamenti,
contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi;
eventuali contributi di beneficenza devono essere espressamente approvati ed effettuati in
coerenza con gli impegni di spesa; i beneficiari devono soddisfare tutti i requisiti previsti, in
conformità delle normative vigenti; il contributo deve essere registrato in modo veritiero e trasparente
nei libri sociali;
al fine di impedire l’utilizzo di fondi per pagamenti illeciti, UNICA compilerà e conserverà libri e
registri in modo che rispecchino fedelmente e con precisione le operazioni della Società, mantenendo
un idoneo sistema di controlli contabili interni. Tali documenti dovranno riflettere accuratamente le
transazioni della Società e l’uso dei suoi beni;
è fatto divieto a tutti i dipendenti e ai collaboratori della Società che, a qualsiasi titolo, direttamente
o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di
alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su
dati, informazioni e programmi. Nella selezione dei fornitori, la Società utilizza criteri oggettivi e
trasparenti e si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di
assistenza, equità e correttezza, evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio
l’imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi;
tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere legittime e devono avere una
registrazione adeguata. In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione,
autorizzazione e di svolgimento delle operazioni stesse. Per ogni operazione vi deve essere un
adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all’effettuazione di
controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione medesima e individuino chi
ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato la stessa. La predisposizione di qualsiasi
documentazione, ivi compresa quella contabile, va effettuata con chiarezza e trasparenza. I dati
relativi andranno riportati in modo accurato, obiettivo e veritiero;
i dipendenti e i soggetti che agiscono per conto della Società devono operare, anche negli acquisti,
con diligenza e nel rispetto dei principi di liceità, economicità, qualità e correttezza;
per le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come
individuate dall’art. 1 co. 53 L. 190/12, UNICA si impegna a preferire i fornitori che saranno inseriti
negli appositi elenchi che verranno istituiti presso le singole Prefetture, in quanto i prestatori di servizi
e esecutori di lavori ivi reperiti sono considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa;
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nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti
coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi. Tutto il personale e i collaboratori,
nell’esercizio delle proprie mansioni, devono astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa
manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo
potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate. Nell’esclusivo
interesse della Società, il personale e i collaboratori devono garantire decisioni neutre e imparziali. I
dipendenti e i collaboratori della Società devono rendere noti tutti i conflitti di interessi e discuterne
con la funzione di appartenenza. In particolare, il responsabile del procedimento ed i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;
al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni degli uffici, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione): a) non possono fare parte, anche con compiti
di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere
assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori,forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
fuori dei casi di calunnia o diffamazione, UNICA si impegna a tutelare i propri dipendenti qualora
riferiscano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
impedendo che siano sottoposti a qualunque tipo di misura discriminatoria. Nell’ambito del
procedimento disciplinare eventualmente sorto a seguito della segnalazione, l’identità del segnalante
non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare
sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
5. Facilitation Payments, omaggi, altre utilità.
In tale contesto, oltre ai divieti già espressi, non è consentito ai dipendenti ed i soggetti che agiscono
per conto di UNICA di utilizzare, in qualsiasi circostanza, i Facilitation Payments, i quali, ai sensi
delle normative
vigenti costituiscono una forma di corruzione o concussione. Qualsivoglia tipo di pagamento o
elargizione di utilità a favore di un Pubblico Ufficiale al fine di ottenere o mantenere un incarico o
qualsivoglia altro vantaggio commerciale a favore di UNICA costituisce una condotta illecita. In
alcuni paesi è pratica corrente
che i Pubblici Ufficiali richiedano Facilitation Payments. Ad ogni modo, UNICA vieta i Facilitation
Payments
in qualsiasi parte del mondo e, malgrado le abitudini locali, considererà gli stessi come una violazione
del presente Codice.
Qualsiasi omaggio, ospitalità, intrattenimento o spesa di viaggio, offerto o ricevuto, deve rispettare
le presenti Linee Guida, al fine di ridurre al minimo possibile il rischio che possano essere intesi
come forma di corruzione.
Possono quindi essere effettuati o ricevuti solo qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia
commerciale e siano di modico valore e tali da non compromettere l’integrità e/o la reputazione di
una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a
creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.
Gli omaggi, i vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti in qualsiasi circostanza devono essere
ragionevoli e in buona fede. Essi sono considerati ragionevoli ed in buona fede quando sono
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direttamente collegati:
alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi;
alla partecipazione a seminari o workshop formativi;
allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business.
In ogni caso, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti devono essere
conformi alle regole interne definite da UNICA e devono essere registrati (come da modello in
Allegato A) e supportati da appropriata documentazione, nonché possedere tutte le caratteristiche
seguenti:
a) non consistere in un pagamento in contanti;
b) essere effettuato in relazione a finalità di business in buona fede e legittime;
c) non essere motivato dal desiderio di esercitare un’influenza illecita o dall’aspettativa di reciprocità;
d) essere ragionevole secondo le circostanze;
e) essere conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
f) rispettare le leggi e i regolamenti locali, applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato.
6. Finanziamenti, contributi, donazioni, sponsorizzazioni.
Non è ammessa alcuna forma di pagamento a partiti politici o organizzazioni, né ai rappresentanti
degli stessi.
Le donazioni ad organizzazioni benefiche sono permesse a condizione che non vengano effettuate al
fine di ottenere un vantaggio personale, finanziario o politico per un qualunque Pubblico Ufficiale o
qualsivoglia cliente/fornitore/Terzo (o loro familiari).
Le donazioni non devono essere effettuate al fine di influenzare in maniera inappropriata il
beneficiario o in cambio di qualsivoglia vantaggio commerciale e devono soddisfare i seguenti
principi:
l’iter di approvazione dei contributi deve prevedere un’adeguata descrizione circa la natura e le
finalità del singolo contributo, e la verifica della legittimità del contributo secondo le leggi applicabili;
tutti i contributi devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato;
tra i beneficiari possono figurare esclusivamente organizzazioni benefiche rispettabili che godono
di una buona reputazione.
tutte le donazioni devono essere tracciabili ed opportunamente e accuratamente documentate per
iscritto;
i pagamenti all’ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a
nome dell’ente beneficiario;
non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall’ente
beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell’ente beneficiario;
i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e registri della Società.
Tutte le attività di sponsorizzazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme anticorruzione,
devono
essere approvate secondo le Procedure Aziendali in coerenza con il Modello di
organizzazione, gestione e controllo adottato da UNICA o e con le presenti Linee Guida e devono
soddisfare i seguenti principi:
tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui noti, affidabili e
che godono di una buona reputazione;
l’iter di approvazione dei contributi deve prevedere un’adeguata descrizione circa la natura e le
finalità della singola iniziativa secondo le leggi applicabili;
il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:
1. la dichiarazione della controparte che l’ammontare pagato da UNICA sarà usato esclusivamente
come corrispettivo per la prestazione della controparte e che queste somme non saranno mai trasmesse
ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai
componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;
2. la valuta e l’ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione;
3. i termini per la fatturazione e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono
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essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese di costituzione della
controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte, come indicato nel contratto, e mai
su conti cifrati o in contanti;
4. l’impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili, le Leggi Anticorruzione e le
disposizioni anticorruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, ed a registrare nei propri libri
e registri in modo corretto e trasparente l’ammontare ricevuto;
5. clausola risolutiva espressa con diritto al risarcimento dei danni in caso di violazione da parte della
controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle
Leggi Anticorruzione o degli impegni anticorruzione previsti dal contratto;
6. l’ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato nei libri
e registri della Società, in modo corretto e trasparente;
7. la Società deve assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come indicato nel
contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito.
7. Rapporti con i terzi: business partners, fornitori, consulenti.
UNICA può essere ritenuta responsabile per pagamenti “indiretti” effettuati o offerti a qualsivoglia
entità o soggetto da un terzo per suo conto.
Può inoltre essere ritenuta responsabile se tali intermediari partecipino in qualche modo all’atto
illecito. Nell’ambito della collaborazione con terzi, è pertanto necessaria un'adeguata due
diligence relativamente alla loro esperienza e reputazione.
E’ fatto loro (fornitori, business partners, consulenti...) obbligo di rispettare tutte le normative
vigenti, incluse le Leggi Anticorruzione, nonché gli standard etici previsti da UNICA e di astenersi
dal porre in essere condotte corruttive con riferimento a qualunque soggetto con il quale dovessero
trovarsi ad operare, sia esso un Pubblico Ufficiale o un privato. In particolare, è vietata qualsiasi
condotta o comportamento, contrario ai doveri di diligenza, fedeltà e professionalità, volto ad offrire
od ottenere da un Pubblico Ufficiale o da un privato una somma di denaro o altra utilità illegittima
o, comunque, non dovuta a fronte dei servizi rispettivamente ricevuti o prestati.
8. Selezione ed assunzione personale.
Nell’ambito della selezione ed assunzione del personale, UNICA provvederà ad informarsi sulle
rilevanti esperienze personali del soggetto, per quanto consentito dalla legge applicabile, nel rispetto
delle disposizioni anticorruzione sulla selezione ed assunzione contenute negli strumenti normativi
di riferimento in ambito aziendale.
Qualunque strumento normativo anticorruzione sulla ricerca, selezione ed assunzione del personale
deve prevedere il rispetto di criteri oggettivi e l’effettuazione di controlli sulle referenze. Al fine di
prevenire il rischio di fenomeni corruttivi è fatto divieto di assunzione di coloro che negli ultimi tre
anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
aventi come destinataria UNICA(Nuovo art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/01).
9. Scritture aziendali.
Secondo quanto previsto dalla legge e dal Modello Organizzativo adottato da UNICA, le scritture
aziendali devono risultare accurate e affidabili. Tutte le scritture aziendali, ivi inclusi i resoconti delle
spese, i prospetti
contabili, i registri delle prestazioni, i resoconti delle attività e della produzione, le relazioni ai
revisori e agli organi pubblici, devono essere preparate nel rispetto dei principi di diligenza e
trasparenza.
Tutti i pagamenti e le altre attività devono essere supportati da una fattura ed un contratto o un
ordine che contenga dettagli sufficienti a descrivere i servizi forniti e risulti in linea con le
procedure interne. Tutti i pagamenti devono inoltre essere registrati opportunamente nei libri
contabili, scritture aziendali e prospetti contabili, in tempi ragionevoli e con un sufficiente livello di
dettaglio in modo che riflettano accuratamente ed in modo veritiero e corretto, con ragionevole
dettaglio, le operazioni e le disposizioni dei beni. È severamente proibito riportare informazioni
false, mendaci, fuorvianti, imprecise o artefatte all’interno dei libri contabili, delle scritture
aziendali e dei prospetti contabili.
99
Le spese non devono essere occultate o volontariamente classificate in modo errato al fine di
permettere pagamenti illegali. Tutti i pagamenti effettuati o incassati da UNICA devono essere
opportunamente registrati nei libri contabili e nelle scritture aziendali. Tutte le operazioni
finanziarie devono essere autorizzate dagli organi preposti secondo quanto previsto dalle procedure
di controllo interno. In nessun modo possono essere creati fondi che non siano dichiarati o registrati.
Specifici controlli sono previsti nell’ambito del relativo protocollo aziendale.
10. Formazione ed aggiornamento personale.
Il Personale di UNICA viene informato e formato sulle Leggi Anticorruzione applicabili e
sull’importanza del rispetto di tali leggi e delle presenti Linee Guida Anticorruzione in modo tale che
comprenda in modo chiaro e sia a conoscenza dei diversi reati, dei rischi, delle responsabilità
personali e amministrative per la Società e delle azioni da intraprendere per contrastare la corruzione
e delle eventuali sanzioni in caso di violazione delle presenti Linee Guida Anticorruzione e delle
Leggi Anticorruzione.
In particolare, tutto il personale a rischio è tenuto ad effettuare un programma formativo
anticorruzione obbligatorio. A questo fine il personale a rischio commissione reati (individuato
congiuntamente dall’Organismo di Vigilanza e dall’Internal Audit nei ruoli dirigenziali) riceverà una
copia delle presenti Linee Guida Anticorruzione ed effettuerà un training sulle presenti Linee Guida
Anticorruzione e le relative Leggi Anticorruzione entro 60 giorni dall’assunzione o dall’attribuzione
di nuove responsabilità, o in caso di motivata impossibilità, non appena sia ragionevolmente
possibile; il personale a rischio dovrà ricevere un aggiornamento periodico; ciascun dipendente a
rischio sarà tenuto ad aggiornarsi; ciascun responsabile di settore deve assicurarsi che tutto il
personale a rischio sotto la sua supervisione completi periodicamente il proprio training.
Tale percorso di formazione, definito d’intesa con l’area legale interna, dovrà accrescere le
competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di
reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.
11. Monitoraggio aree di rischio.
Qualunque richiesta diretta o indiretta da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato di pagamenti
(inclusi i Facilitation Payments), omaggi, viaggi, pasti o spese di attenzione, di impiego,
opportunità di investimento, sconti personali o altre utilità personali diversi dalle spese ragionevoli
e di buona fede a favore del Pubblico Ufficiale o privato o di un Familiare o di una persona da lui
indicata, deve essere immediatamente comunicata dal Personale UNICA o dal consulente che ha
ricevuto tale richiesta al superiore diretto ed all’Organismo di Vigilanza.
Il superiore diretto, sarà responsabile di dare istruzioni circa il modo più adeguato di procedere, nel
rispetto delle Leggi Anticorruzione e delle presenti Linee Guida.
UNICA promuove ed incentiva la trasparenza aziendale, tutelando tutti coloro i quali
dipendenti/collaboratori/business partners/consulenti/fornitori segnalino qualsivoglia condotta
corruttiva o comportamenti che possano causare o agevolare pratiche corruttive. Nessuno verrà
licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento
lavorativo o comunque di collaborazione, qualora abbia svolto lecitamente un’attività di segnalazione
in buona fede attinente al rispetto delle presenti Linee Guida Anticorruzione e/o delle Leggi
Anticorruzione.
Ogni segnalazione di effettiva o sospetta corruzione sarà esaminata tempestivamente e gestita nella
maniera più consona, nonché trattata con estrema riservatezza, al fine di tutelare gli interessi del
denunciante. Questi meccanismi di tutela vanno divulgati attraverso un’adeguata informazione, per
evitare il fenomeno delle mancate segnalazioni dovute al timore di subire conseguenze
pregiudizievoli.
Ogni condotta contraria alle Leggi Anticorruzione e/o alle presenti Linee Guida Anticorruzione, sarà
sanzionata con provvedimenti disciplinari adeguati a carico dei dipendenti, nonché con l’immediata
risoluzione dei rapporti contrattuali con contestuale richiesta di risarcimento danni nei confronti di
collaboratori/consulenti/business partners, secondo quanto disposto dal Modello.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Modello (e dai contratti di categoria), saranno applicate
10
0
sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque ometta ingiustificatamente di rilevare e segnalare le
violazioni sopra specificate o adotti o minacci comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti
di coloro i quali abbiano effettuato una segnalazione di violazione.
Tutte le aree aziendali coinvolte nei processi “sensibili” sono responsabili, per quanto di competenza,
di rilevare gli accadimenti aziendali che comportino la necessità di un adeguamento delle presenti
Linee e di segnalarli all’Organismo di Vigilanza ai fini dell’aggiornamento delle Linee Guida
medesime.
12. Revisione delle Linee Guida.
La revisione o integrazione delle Linee Guida di Comportamento Anticorruzione, anche sulla base di
segnalazioni e raccomandazioni sentito l’Organismo di Vigilanza, è approvata dal legale
rappresentante della Società..
Allegato ( A)
Modulo registrazione omaggi elargiti
Alla c.a.: - Segreteria Societaria Motoria
- Organismo di Vigilanza
1. Nome del Dipendente (Offerente)
2. Qualifica ed Ufficio
3. Nome del Beneficiario e dell’ente/società di appartenenza
4. Attività/rapporti in corso al momento dell’elargizione
5. Posizione del Beneficiario Partner commerciale, nuovo o esistente
6. Numero di volte in cui si è offerto un Omaggio o Ospitalità/Intrattenimenti a questo
partner commerciale/ ente/ società negli ultimi 12 mesi
7. Pubblico Ufficiale (sì/no)
8. Descrizione dell'Omaggio o dell’atto di Ospitalità/Intrattenimenti elargiti
9. Data di offerta dell'Omaggio o dell’atto di Ospitalità/Intrattenimenti
10. Valore dell'Omaggio o dell’atto di Ospitalità/Intrattenimenti elargiti (ev. allegato)
11. Motivazione
per cui si sono elargiti Omaggi o
Ospitalità/Intrattenimenti Data
Firma dell’Offerente
10
1
Paesi black-list: la comunicazione periodica
Oltre ad indicare nel Modello UNICO i costi relativi ad operazioni intraprese con paesi Black list
l’art. 1 D. MEF 30 marzo 2010 ha previsto un nuovo obbligo periodico di comunicazione delle
operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto sono quindi chiamati a comunicare all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata:
a) cessioni di beni;
b) prestazioni di servizi rese;
c) acquisti di beni;
d) prestazioni di servizi ricevute.
L’adempimento in esame ha ad oggetto tutte le operazioni effettuate con operatori economici
localizzati in Paesi black-list, siano esse soggette (imponibili, non imponibili, esenti) o non soggette
ad imposta sul valore aggiunto (in quest’ultimo caso si ritiene che l’adempimento interessi le sole
operazioni rispetto alle quali risulti carente il requisito territoriale di applicazione del tributo).
Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare
coincide, in generale, con la data di registrazione – nei registri IVA o nelle scritture contabili
obbligatorie – delle operazioni realizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a
fiscalità privilegiata. Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenza del requisito
della territorialità il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della registrazione nelle
scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell’operatore
economico.
E’ importante rilevare come l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 53/E 21 ottobre 2010, abbia
specificato che, ai fini dell’obbligo di comunicazione, non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi
espressamente previsti dal D.M. 21 novembre 2001; è così, ad esempio, tenuto all’obbligo di
comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei
confronti di un operatore economico stabilito in Kenia anche qualora non si tratti di una società
insediata nelle Export Processing Zones di cui all’art. 3, n. 8), D.MEF 21 novembre 2001.
Il modello di comunicazione deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per via telematica entro
l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Il modello di comunicazione è
presentato con riferimento:
10
2


a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per
ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui sopra.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione
trimestralmente. In ogni caso i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale
e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di cui sopra, presentano la comunicazione con
periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata.
Il superamento della soglia deve quindi essere accertato distintamente con riguardo alle singole
categorie di operazioni realizzate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black-list o
ricevute dai medesimi soggetti.
Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni determina l’obbligo di
presentazione mensile per l’intero elenco di operazioni. In altri termini, le singole categorie di
operazioni non si sommano tra loro, ma sono considerate singolarmente ai fini della determinazione
del raggiungimento della soglia. Il superamento della stessa per una singola categoria di operazioni
determina l’applicazione della periodicità mensile anche se per le altre categorie di operazioni non è
stato superato l’ammontare previsto.
Nel Modello di Comunicazione vanno segnalati i seguenti elementi informativi:
1. codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
2. numero del codice fiscale del soggetto con il quale è intercorsa l’operazione attribuito dallo
Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato ovvero, in mancanza, altro codice
identificativo;
3. in caso di controparte persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio
fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
4. in caso di controparte diversa dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede
legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente
o domiciliata;
5. periodo di riferimento della comunicazione;
6. per ciascuna controparte: l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate,
distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
7. per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo
della relativa imposta;
8. per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità
precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
E’ stato specificato che l’obbligo di comunicazione non è previsto per i soggetti che si avvalgono del
regime dei “contribuenti minimi”, in quanto l’adesione al regime semplificato di cui all’art. 1, c. 96116, L. 24 dicembre 2007, n. 244 comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti
IVA, l’esonero dalla registrazione delle fatture emesse, nonché dalla registrazione dei corrispettivi e
degli acquisti. Allo stesso modo dei contribuenti minimi, per il periodo di efficacia dell’opzione, sono
esclusi dall’obbligo di comunicazione anche i soggetti che hanno optato per il regime fiscale
agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 L. 23 dicembre 2000, n. 388, visto che
gli stessi sono esonerati, tra l’altro, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
rilevanti ai fini IVA.
10
3
Il D. MEF del 5 agosto 2010, infine, ha individuato alcuni casi particolari che riguardano: da un lato
l’esclusione dall’obbligo di comunicazione sulla base di elementi territoriali o in relazione a
operazioni relative a specifici settori di attività e, dall’altro, l’estensione dell’adempimento ad altre
ipotesi, sempre in base all’attività esercitata. In particolare il provvedimento ha precisato che:


non sussiste l’obbligo di comunicazione per le attività con le quali si realizzano operazioni
esenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, a condizione che il contribuente si avvalga della
dispensa degli adempimenti previsti dall’art. 36-bis Dpr 633/72. Tale esclusione si pone in
linea con la disposizione di rango primario che prevede l’obbligo di comunicazione per le
operazioni che siano registrate o soggette a registrazione, posto che, ai soggetti che svolgono
un’attività esclusivamente o prevalentemente esente, è riconosciuta la facoltà di optare per la
dispensa dagli adempimenti contabili relativi a tali operazioni. La limitazione all’obbligo di
comunicazione non opera in relazione alle operazioni imponibili eventualmente effettuate dai
richiamati soggetti con operatori economici stabiliti in un Paese black-list, in considerazione
della loro rilevanza ai fini del contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
l'adempimento è previsto anche per le prestazioni di servizi, che non si considerano effettuate
nel territorio dello Stato ai fini dell’IVA e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi “black- list”.
Con il D.L.16/2012 è stata poi introdotta una nuova semplificazione volta ad alleggerire gli
adempimenti fiscali delle imprese nei casi in cui le operazioni svolte con paesi “black list” risultino
sporadiche e di modico valore. In particolare è stato introdotto un limite d’importo al di sotto del quale
le operazioni effettuate con operatori stabiliti in Paesi a fiscalità agevolata non devono essere
segnalate; l’entità di tale soglia, sotto la quale la comunicazione non è dovuta, è stata stabilita pari ad
euro 500 per ogni operazione effettuata.
Con la pubblicazione del modello polivalente del 10 ottobre 2013 - utile alla comunicazione unificata
del nuovo Spesometro - l'Agenzia delle Entrate fornisce il modello definitivo, con relative specifiche
tecniche ed istruzioni previste anche dal Provvedimento del 2 agosto, con cui rinnova la modalità di
invio della comunicazione: per la comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi Black
List è prevista, infatti, la trasposizione nel nuovo modello del prospetto già approvato con
provvedimento dedicato da compilare secondo termini e periodicità già stabiliti.
Pertanto dal 2014 il modello di riferimento sarà da considerarsi esclusivamente quello polivalente.
Le novità del Decreto Semplificazioni
L’art. 21 del decreto Semplificazioni (DLgs 175/2014) ha modificato l’art.1 del Decreto Legge n.
40 del 25 marzo 2010, con il quale, per contrastare l’evasione fiscale attuata per mezzo delle
cosiddette frodi carosello e società cartiere, venne introdotta la comunicazione delle operazioni
intercorse con operatori economici avente sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità
privilegiata (c.d. Black List).
L’articolo in commento introduce le seguenti novità:
104


sostituisce il precedente termine di invio fissato con cadenza mensile o
trimestrale (disposto dall'art. 2 del DM del 30/03/2010) con un termine più ampio,
introducendo una scadenza unica e annuale della comunicazione Black List;
interviene sulla soglia al di sotto della quale si è esonerati dalla presentazione della
comunicazione, alzando l’asticella da 500 euro per operazione (soglia introdotta dall’art.
2, comma 8, D.L. 16/2012), a 10.000 euro, da riferire all’ammontare complessivo
annuale delle operazioni.
Il testo del D.Lgs 175/14 dispone che le novità introdotte dall'art. 21 dovranno essere applicate alle
operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento
(13/12/2014), ossia con decorrenza dal 1' gennaio 2014.
Una tale formulazione retroattiva della norma pone qualche perplessità circa il termine di
trasmissione delle comunicazioni “pendenti”, mensili o trimestrali di fine anno e soprattutto, genera
dubbi sul trattamento delle violazioni eventualmente già commesse dai contribuenti, per dati
trasmessi incompleti o mancanti nelle comunicazioni relative ai primi periodi del 2014 per le quali,
seguendo la normativa previgente, sono previste delle sanzioni ma, secondo la nuova disposizione,
ricadrebbero nel monitoraggio con cadenza annuale.
Il Comunicato stampa 19 dicembre 2014 dell'Agenzia delle entrate relativo alla comunicazione
delle operazioni con Paesi Black List chiarisce che, fino al 31 dicembre 2014, i contribuenti
possono continuare ad adottare la previgente prassi in materia, ossia effettuare la comunicazione
con periodicità mensile o trimestrale, fermo restando la validità delle comunicazioni con le nuove
disposizioni.
Con la Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di
chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 175/2014 (Decreto semplificazioni), entrato in
vigore il 13 dicembre 2014; in particolare, al punto 12 chiarisce che il nuovo limite di esclusione
dalla comunicazione Black List, di ammontare pari a 10.000 euro, si riferisce all’importo totale
annuo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute ed effettuate nei confronti di operatori
economici residenti nei Paesi Black List; si ricorda che la normativa previgente, poneva una soglia
di esonero di 500 euro per ogni singola operazione.
La stessa Circolare ribadisce infine la decorrenza delle nuove regole: come anticipato
nel comunicato stampa del 19 dicembre 2014, le semplificazioni introdotte dall’art. 21 del D.Lgs
175/2014 sono entrate in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2014, creando un periodo di
monitoraggio riferito agli ultimi mesi dell’anno che ricade nel passaggio tra vecchie regole
(invio trimestrale/mensile) e nuove (invio annuale). A tal proposito, l’Agenzia delle entrate
consente al contribuente la possibilità d’invio della comunicazione per l’ultima parte
dell’anno, nel rispetto della precedente formulazione, lasciando allo stesso la discrezionalità
della scelta: entrambe le modalità di invio saranno ritenute valide. Conseguentemente, la
soglia di esclusione da tenere in considerazione nel predisporre la comunicazione relativa
all’ultimo trimestre/mese del 2014, varierà a seconda della disciplina seguita.
Nella medesima direzione verte anche l’ultima precisazione circa l’aspetto sanzionatorio: eventuali
violazioni commesse in vigenza della normativa preesistente, non punibili secondo quanto
disciplinato della nuova norma, non saranno sanzionate nel rispetto dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs
18 dicembre 1997, n. 472 (principio di legalità),salvo i casi in cui il provvedimento di irrogazione
della sanzione sia già stato reso definitivo.
105
Novità sul tema
Comunicazione delle operazioni con Paesi Black List: invio con cadenza annuale e nuova soglia di
esonero
L’articolo 21 del DLgs 175/2014 sostituisce il precedente termine di invio fissato con cadenza
mensile o trimestrale con una scadenza unica e annuale della comunicazione Black List ed
interviene sulla soglia al di sotto della quale si è esonerati dalla presentazione della comunicazione,
alzando l’asticella da 500 euro per operazione a 10.000 euro, da riferire all’ammontare
complessivo annuale delle operazioni.
Art.21 del DLgs 175/2014
Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza

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L. 23 dicembre 2000 n.388
Decreto MEF 21 novembre 2001, art.3
L. 24 dicembre 2007 n.244
Decreto MEF 30 marzo 2010 art.1
Decreto MEF 5 agosto 2010
Circolare 12 ottobre 2010 n.53/E
DL 2 marzo 2012 n.16
Provvedimento Agenzia Entrate del 2 agosto 2013
Modello di comunicazione polivalente- Agenzia Entrate, 11 ottobre 2013
Casi e questioni

Comunicazione delle operazioni con Paesi Black List: le risposte dell'Agenzia delle entrate
al Telefisco 2015
Norme Correlate

Art. 36 bis DPR IVA 633/72
Le operazioni con l'estero
106
I possessori di Partita IVA possono effettuare operazioni internazionali, e cioè acquistare o vendere
beni o servizi sia con Paesi appartenenti all’Unione Europea che con Paesi extra UE. Le operazioni
che si effettuano con l’estero sono particolari sia per quanto riguarda il regime IVA sia, in alcuni casi,
per quanto riguarda il riconoscimento di deducibilità dei costi. In linea generale si può sostenere che
le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato e i servizi effettuati in ambito
internazionale, sono non imponibili ai fini IVA in Italia, mentre l’introduzione a titolo di acquisto di
beni nel territorio dello Stato costituisce un’operazione soggetta ad imposta in Italia.
La normativa italiana ha recepito le direttive comunitarie di armonizzazione delle operazioni tra i
Paesi membri dell’Unione Europea; ha così emanato delle norme specifiche che regolano i rapporti
economici con gli altri Stati membri.
In particolare, l’art. 27 D.L. 78/2010, in linea con le raccomandazioni espresse dalla Commissione
europea in materia di contrasto alle frodi IVA, ha subordinato la possibilità di effettuare operazioni
intracomunitarie alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. E’ stato
così previsto l’obbligatorio inserimento nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi
Intracomunitari (il cosiddetto VIES - VAT Information Exchange System) così tutti i soggetti che
operano in ambito comunitario potranno essere facilmente verificati dai committenti, attraverso la
consultazione della banca dati VIES dal sito dell’Agenzia delle entrate, al fine di accertarne la
soggettività passiva IVA e poter porre in essere operazioni Intra-Ue.
Al fine di garantire una maggiore conformità della disciplina IVA nazionale al dettato comunitario e
nell’intento di rendere più celere la procedura d’iscrizione nell’archivio VIES, l’art. 22 del D.Lgs.
175/2014 ha disposto l’immediata inclusione nella banca dati delle partite IVA comunitarie, laddove
il contribuente ne faccia richiesta.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
devono ora, ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 633 del 1972, nella dichiarazione di inizio attività ai fini
IVA, indicare l’espressa volontà di porre in essere operazioni attive / passive in ambito comunitario.
Tale volontà viene espressa compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I dei
modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori
autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la
selezione della casella "C" del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non
soggetti passivi d'imposta.
I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività,
possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (se in possesso
delle credenziali di accesso ai servizi dell’Agenzia) o tramite intermediari incaricati. I soggetti
incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della
ricevuta rilasciata dall’Agenzia.
107
Con le stesse modalità previste per l’inclusione nel Vies va comunicata, eventualmente, la volontà di
essere cancellati dalla banca dati. Tale esclusione può avvenire anche d’Ufficio, previo invio di
apposita comunicazione all’interessato, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato alcun
elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi.
Parlando di operazioni con l’estero è opportuno quindi distinguere tra:



operazioni intracomunitarie;
importazioni;
esportazioni.
Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza
D.L. 13 maggio 2010 n.78 art.27
Norme Correlate

Art. 35 DPR IVA 633/72
Gli elenchi INTRASTAT
Chi effettua operazioni con i Paesi dell’Unione Europea ha l’obbligo di presentare, con trasmissione
telematica, agli uffici dell’Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT)
con riferimento sia alle cessioni e agli acquisti intracomunitari, che alle prestazioni di servizi rese o
ricevute in ambito comunitario.
108
È necessario prestare particolare attenzione al fatto che la Direttiva Comunitaria 2008/8/CE ha
modificato il luogo di imposizione delle prestazioni di servizi mentre la Direttiva 2008/117/CE ha
stabilito l’obbligo generalizzato di comunicare attraverso la presentazione dei modelli INTRASTAT
tutte le prestazioni di servizi effettuate o ricevute in ambito comunitario.
Pertanto, gli elenchi riepilogativi, dovranno essere presentati anche dai soggetti passivi che, ad
esempio, ricevono prestazioni di servizi comunitarie per le quali l’IVA sia dovuta dal committente
stabilito in altro Paese UE (come l’impresa italiana che si avvale delle prestazioni di un avvocato
francese).
Le fatture emesse prima della spedizione, o consegna, delle merci non devono essere indicate negli
elenchi relativi al periodo di riferimento in cui la fattura è stata registrata nei libri IVA, ma in quelli
riguardanti il periodo in cui le merci sono state effettivamente trasportate o spedite.
Gli elenchi INTRASTAT contengono anche la richiesta di informazioni di natura statistica, utilizzate
dall'’ISTAT per studiare gli scambi tra paesi UE.
In sostanza gli elenchi INTRASTAT sono di due tipi:
Modello INTRA-1 relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi resi in ambito
comunitario, composto da:
un frontespizio – modello INTRA-1;
-
il riepilogo delle cessioni di beni intracomunitarie – modello INTRA-1 Bis;
-
il riepilogo per le rettifiche a cessioni di beni di precedenti periodi – modello INTRA-1 Ter;
-
il riepilogo dei servizi intracomunitari resi – modello INTRA-1 Quater;
-
il riepilogo per le rettifiche a servizi resi di periodi precedenti – modello INTRA-1 Quinquies;
Modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari e ai servizi ricevuti in ambito comunitario,
composto da:
-
un frontespizio – modello INTRA-2;
-
il riepilogo degli acquisti di beni intracomunitari – modello INTRA-2 Bis;
-
il riepilogo per le rettifiche agli acquisti di beni di precedenti periodi – modello INTRA-2 Ter;
-
il riepilogo dei servizi intracomunitari ricevuti – modello INTRA-2 Quater;
il riepilogo per le rettifiche a servizi ricevuti di periodi precedenti – modello INTRA-2
Quinquies.
I modelli INTRASTAT devono essere presentati esclusivamente per via telematica, entro il giorno
25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento.
Il periodo di riferimento per la presentazione dei modelli varia a seconda dell’ammontare delle
cessioni e dei servizi resi e degli acquisti e dei servizi ricevuti effettuati nei quattro trimestri precedenti
rispetto a quello di riferimento o che si presume di effettuare se si è nell’anno di inizio attività.
109
In particolare:
Sia in caso di cessioni (Modello INTRA 1) che in caso di acquisti (Modello INTRA 2):
la presentazione è trimestrale, se il volume degli scambi o dei servizi resi non ha superato il
valore di € 50.000 in nessuno dei 4 trimestri rispetto a quello di riferimento e dovrà avvenire entro il
25 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento
la presentazione è mensile, se il volume degli scambi o dei servizi resi è superiore a € 50.000
anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti e dovrà avvenireentro il 25 del mese successivo a quello
di riferimento.
In particolare per determinare la soglia (euro 50.000) e quindi verificare se l’adempimento è mensile
o trimestrale, è necessario aver riguardo al mancato superamento del limite nei quattro trimestri che
precedono quello interessato alla presentazione dei modelli sia con riferimento ai beni che ai servizi.
Nel caso in cui le cessioni/acquisti (sia di beni che di servizi) non superino i 50.000 euro in nessuno
dei quattro trimestri precedenti, è quindi possibile presentare gli elenchi trimestralmente (ad esempio
cessioni di beni per 40.000 euro, cessione di servizi per 30.000 euro, l’operatore è trimestrale per Intra
1).
Si precisa inoltre che ai fini della verifica della periodicità della presentazione di ciascun elenco, il
limite dei 50.000 euro si assume per ciascuna categoria di operazioni; perciò, ad esempio, il
superamento della soglia per le cessioni di beni obbliga alla frequenza mensile anche per i servizi
resi.
Il meccanismo di verifica dei limiti prevede il cambio di periodicità obbligatorio per quanti superano
il valore soglia di euro 50.000 nel corso del trimestre, a partire dal mese successivo al superamento
stesso; ciò implica quindi la necessità di monitorare costantemente l’andamento delle operazioni
intracomunitarie nel corso di periodi differenti. Volendo esemplificare, se la soglia di euro 50.000 è
superata nel corso del 3° trimestre, ad esempio in agosto 2014, ciò significa che la nuova cadenza di
presentazione mensile degli elenchi decorrerà dal mese di settembre 2014, con presentazione
telematica entro il giorno 25 ottobre dei riepiloghi mensili sia di agosto che di settembre 2014.
Adempimenti del tutto analoghi a quelli sopra descritti devono poi essere rispettati anche dagli
operatori che effettuano acquisti o prestazioni di servizi intracomunitari e superano nel corso del
trimestre la soglia dei 50.000 euro.
Periodicità cessioni e acquisti beni/servizi intracomunitari
110
Ammontare delle
operazioni
Periodo
Termine
di riferimento
di presentazione
Telematico entro il
25 del mese
successivo a ciascun
trimestre di
riferimento.
Telematico entro il
25 del mese
successivo a quello
di riferimento
Da 0 a 50.000 euro
nei 4 trimestri
precedenti
Trimestrale
Oltre 50.000 euro in
almeno uno dei
quattro trimestri
precedenti
Mensile
Riduzione del contenuto informativo del modello Intrastat dei servizi
Il Decreto Semplificazioni fiscali (art. 23 del D.Lgs. 175/2014) ha ridotto il contenuto informativo
degli elenchi Intrastat dei servizi (resi e ricevuti), introducendo l'obbligo di comunicare le sole
informazioni relative al numero di partita IVA della controparte, il valore totale della transazioni in
euro, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento.
A tal proposito l'Agenzia delle dogane, con la determinazione prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015,
ha modificato le istruzioni alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, chiarendo che le
disposizioni contenute nell'art. 23 del D.Lgs. 175/2014 vengono attuate rendendo
facoltativa, per gli elenchi con periodo di riferimento decorrente dal 01/01/2015, la compilazione
dei campi numero e data fattura, modalità di erogazione del servizio e modalità d'incasso.
Novità sul tema
Nuove istruzioni per il modello Intrastat dei servizi resi e ricevuti
A seguito della semplificazione degli elenchi Intrastat dei servizi, introdotta dall'art. 23 del D.Lgs.
175/2014, vengono modificate le istruzioni alla compilazione dei modelli riepilogativi relativi ai
servizi ricevuti dai soggetti passivi intracomunitari e, a questi ultimi resi.

Protocollo n. 18978/RU del 19 febbraio 2015 - Agenzia delle Dogane
Modelli Intrastat 2015: semplificazione del contenuto informativo e modifiche al carico
sanzionatorio
La Circolare 31/E fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto semplificazioni in merito
ai modelli Intrastat: i modelli riepilogativi relativi ai servizi ricevuti dai soggetti passivi
intracomunitari e, a questi ultimi resi, accoglieranno numeri di partita Iva delle controparti, valore
totale delle transazioni, codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta, Paese di
pagamento.

Circolare 31/E Agenzia delle entrate
Semplificazione degli elenchi Intrastat dei servizi e revisione del regime sanzionatorio
111
Gli artt. 23 e 25 del decreto legislativo n. 175 sulla semplificazione fiscale introducono novità sul
modello Intrastat per le prestazioni intracomunitarie di servizi
Art.23 DLgs 175/2014
Art.25 DLgs 175/2014
Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza


Direttiva CE 12 febbraio 2008 n.8
Direttiva CE 16 dicembre 2008 n.117
Le operazioni intracomunitarie
Particolare attenzione va posta alle operazioni intracomunitarie che possono interessare sia la
movimentazione delle merci che le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario .
Perché si possa parlare di operazioni intracomunitarie, relativamente alle merci, occorre essere in
presenza dei seguenti elementi:



soggettivo: i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti
identificati ai fini IVA in due territori comunitari (iscrizione nella banca dati Vies);
oggettivo: l’operazione deve comportare il passaggio della proprietà del bene dal cedente al
cessionario, con trasferimento a titolo oneroso;
territoriale: la transazione deve comportare la movimentazione fisica dei beni da un territorio
comunitario ad altro territorio intra-Ue.
Occorre prestare molta attenzione a quest’ultimo aspetto poiché, l’Amministrazione finanziaria si è
espressa numerose volte circa l’obbligo di fornire, in caso di controllo, prova della consegna dei beni
nel territorio del cliente UE; il documento ritenuto idoneo a dimostrare l’uscita del bene dal territorio
italiano è il CMR, firmato per presa in carico dal corriere e controfirmato a destinazione dal cliente.
E’ importante ricordare che, l’onere della prova dell’uscita dei beni dal territorio italiano grava sul
cedente il quale, in caso di controllo e in assenza di documentazione probatoria, rischia il mancato
riconoscimento della “non imponibilità” dell’operazione con relativo recupero dell’imposta.
In mancanza di uno dei presupposti sopra evidenziati, verrebbero a mancare le condizioni per
applicare la non imponibilità dettata dall’art. 41 del DL 331/93, con conseguente applicazione
dell'IVA nazionale.
Tali operazioni si considerano cessioni intracomunitarie di beni e pertanto, non imponibili in
Italia ai sensi dell'art. 41 del DL 331/1993, quando:


sono compravendite a titolo oneroso e le merci vengono trasportate o spedite nel territorio di
altro Stato membro dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto;
trattasi di cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli
soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato
112

membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti
intracomunitari, e che non hanno optato per l’applicazione della stessa;
sono cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, in altro Stato membro di
beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
Chi ha effettuato un’operazione intracomunitaria non imponibile deve emettere una fattura senza
imposta, con l’indicazione:
 della dicitura "non imponibile" e l'eventuale annotazione della relativa norma comunitaria o
nazionale;
 del numero di identificazione IVA attribuito al committente UE;
Dal 01/01/2013, la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni, emessa ai sensi dell'art. 41
D.L. 331/93, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione (art. 46, comma 2, D.L. 331/93) e andrà annotata distintamente nel registro delle
fatture emesse con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione (art. 47, comma 4, D.L.
331/93).
Si considerano invece acquisti intracomunitari di beni assoggettati al regime IVA italiano
(imponibilità IVA, esenzione, ecc..), le operazioni che:

avvengono a titolo oneroso, tra un cedente soggetto passivo in altro Stato membro e un
acquirente soggetto passivo in Italia (entrambi iscritti al Vies), con l'introduzione fisica dei
beni nel territorio nazionale;
Pur in presenza dei presupposti su individuati non si può parlare di acquisti intracomunitari nei
seguenti casi specifici:






introduzione di beni nel territorio dello Stato, in un deposito IVA;
introduzione nel territorio dello Stato di beni per lavorazione o riparazioni o manipolazioni
usuali, nel caso in cui gli stessi al termine della lavorazione siano spediti fuori dal territorio in
cui è avvenuta la lavorazione;
utilizzo temporaneo dei beni per l’esecuzione di prestazioni di servizi in Italia da parte dello
stesso soggetto che li ha introdotti nel territorio dello stato;
acquisto di impianti o macchinari con installazione in Italia di beni da parte del fornitore o
per suo conto;
l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale o di energia;
acquisto di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato dell’esonero quale piccola impresa.
Per gli acquisti intracomunitari imponibili in Italia e per le prestazioni di servizio ricevute, la relativa
fattura senza imposta, emessa dal cedente o prestatore UE, deve essere numerata e integrata dal
committente italiano, indicando gli elementi che concorrono a formare la base imponibile, nonché
l’ammontare dell’imposta.
Le fatture emesse dal fornitore intra-Ue, ricevute dal cessionario residente senza aggravio d'imposta,
devono essere numerate, integrate e annotate distintamente nel registro delle vendite e,
contestualmente, nel registro degli acquisti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
ricezione, con riferimento al mese precedente (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93).
Con riferimento alle prestazioni di servizi la normativa italiana di recepimento della Direttiva
Comunitaria 2008/8/CE ha chiarito, ai fini dell’applicazione dell’IVA, il concetto di territorialità;
infatti al fine di determinare la tassazione occorre fare riferimento ai soggetti che intervengono
113
nell’operazione e alla committenza, viene pertanto superato il criterio collegato al luogo di effettivo
svolgimento della prestazione. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette
generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a
soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano
territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d.
criterio del luogo del committente previsto dall’art. 44 Direttiva IVA).
Di contro, i servizi generici prestati a persone fisiche o resi a soggetti passivi per il proprio uso
personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o
B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti
passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’art.
45 Direttiva IVA).
Le prestazioni di servizio intracomunitarie si considerano effettuate all'atto dell'ultimazione del
servizio o, se precedente, al pagamento del corrispettivo/emissione della fattura; le prestazioni
effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno, e che non comportano
versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al
termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.
Il prestatore/cedente nazionale ha l'onere di verificare l'esattezza del numero d'identificazione IVA e
dei dati comunicati dalla sua controparte, tramite consultazione della banca dati Vies: per fa ciò è
possibile accedere al sito dell'Agenzia delle entrate e, tra i servizi offerti senza registrazione, scegliere
la verifica delle partite Iva comunitarie. La fattura emessa dal prestatore nazionale di un servizio c.d.
generico, dovrà essere emessa senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del DPR
633/1972.
Esistono infine alcuni servizi c.d. in deroga, per i quali occorre applicare l'IVA del Paese nel quale la
prestazione viene svolta, ai sensi dell'art. 7-quater del DPR 633/1972 (ad esempio prestazioni di
servizio relativi a beni immobili, servizi di ristorazione, fornitura di alloggi nel settore alberghiero,
etc.).
Novità sul tema
Cassazione: Detraibile l'IVA anche in presenza di violazioni formali della contabilità
"L'applicazione del meccanismo d'inversione contabile nell'ipotesi di acquisti intracomunitari
comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo
l'insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al
cessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso, allorché il
contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per
tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'IVA a monte entro il termine previsto
dalla legge" (Cass. n.14767 del 15 luglio 2015)
Schemi di trasmissione dei dati per l'adesione al MOSS
Il provvedimento del 23 aprile 2015 presenta gli schemi da compilare e da trasmettere all'Agenzia
per aderire al MOSS e per presentare la dichiarazione Iva riepilogativa trimestrale

Provvedimento n°56191 del 23 aprile 2015 - Agenzia delle entrate
MOSS: nuove funzionalità operative
Dal 1°aprile al 20 aprile i soggetti registrati al MOSS trasmettono la dichiarazione IVA relativa al I
trimestre 2015, anche in assenza di operazioni, e versano l'eventuale imposta risultante

Comunicato Agenzia del 30 marzo 2015
114
Cessioni intra-Ue di beni esenti IVA e detrazione dell’imposta assolta dal fornitore Ue
La Corte Ue è stata chiamata a esprimersi in merito alla corretta applicazione dell'IVA nell'ambito
delle cessioni intracomunitarie di beni considerati d'interesse generale per la collettività, a tutela dei
quali la direttiva comunitaria ha previsto l'esenzione dall'applicazione dell'imposta
 Sentenza Corte di Giustizia Europea del 26 febbraio 2015 - Cause riunite C-144/13, C154/13, C-160/13
Acquisto di beni da soggetto passivo UE con rappresentante fiscale IT
Con la Risoluzione n.21/E del 20 febbraio 2015, l’Agenzia delle entrate torna ad affrontare la
corretta modalità di registrazione di un acquisto di beni da soggetto non residente con
rappresentante fiscale italiano per il quale, l'imposta dovrà essere assolta dal committente nazionale
tramite l'applicazione del reverse charge

Risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015
Iscrizione al Vies: i chiarimenti forniti con la Circolare 31/E
La Circolare 31/E riepiloga le novità dettate dall'art. 22 del D.Lgs 175/2014 sulle semplificazioni
fiscali, entrato in vigore il 13/12/2014. la verifica della mancata presentazione degli elenchi Intra, su
quattro trimestri consecutivi, opera dal momento di entrata in vigore del Decreto semplificazioni,
essendo perciò ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore dello stesso

Circolare 31/E Agenzia delle entrate
Iscrizione al VIES: nuove modalità operative
Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n°2014/159941, recante disposizioni
in merito alle modalità operative per l'inclusione e l'esclusione dei soggetti passivi Iva dalla banca
dati VIES. In sede di dichiarazione di inizio attività il contribuente esercita l'opzione e l'iscrizione
ha effetto immediato. L'esclusione ha effetto dopo 60 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia

Art.22 DLgs 175/2014
Provvedimento Agenzia n°2014/159941
Moss, il nuovo portale telematico per l’Iva del commercio elettronico
Dal 1 ottobre 2014 sarà possibile registrarsi sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate per evitare
che i fornitori siano obbligati a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettuano le
operazioni Iva.

Comunicato Stampa 17 giugno 2014
Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza


Direttiva CE 28 novembre 2006 n.112
Direttiva CE 12 febbraio 2008 n.8
Casi e questioni

Prova di avvenuta movimentazione: chiarimenti dell'Agenzia
Norme Correlate


Art. 44 DPR IVA 633/72
Art. 45 DPR IVA 633/72
115
Le esportazioni
Le cessioni all'esportazione sono non imponibili in Italia ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/1972; tali
operazioni di esportazione di beni fuori dal territorio comunitario, possono essere così distinte:
1. esportazioni dirette;
2. esportazioni improprie;
3. esportazioni indirette.
Si ha esportazione diretta quando un operatore soggetto passivo d'imposta identificato in Italia,
provvede a trasportare o spedire fuori dal territorio dell’Unione Europea i beni ceduti al proprio
cliente extra-Ue, utilizzando mezzi propri o incaricando un terzo del trasporto: in tal caso,
l'esportazione verrà dichiarata in dogana a nome del soggetto passivo italiano.
L'esportazione diretta, disciplinata all'art. 8, 1° comma, lett. a), del DPR 633/1972, richiede la
presenza delle seguenti condizioni:



prova dell'uscita dei beni dal territorio comunitario (MRN - Movement Reference Number);
il trasferimento della proprietà dei beni (non necessariamente a titolo oneroso);
il trasporto o la spedizione dei beni a cura o a nome dei cedenti;
Per effettuare un'esportazione definitiva l’operatore nazionale deve presentare alla dogana di partenza
e alla dogana di destinazione una serie di documenti contenenti specifiche informazioni sulle merci,
sul mittente e sul destinatario delle stesse. Il contenuto e la tipologia dei documenti da produrre varia
da Paese a Paese e da prodotto a prodotto.
Fattura commerciale
Deve contenere il destinatario, la data di emissione e il numero progressivo, la descrizione della
merce, l’esatta voce di tariffa, il valore delle merci, il numero dei colli, la massa netta, il peso lordo,
il porto di destinazione. In relazione al valore dato in dogana, il prezzo effettivo di transazione deve
essere distinto da eventuali spese aggiuntive estranee alla merce quali spese di trasporto, spese di
assicurazione, diritti pagati per eventuali concessioni, ecc...
La fattura è richiesta solitamente in 3 copie e nella lingua del Paese o in una lingua internazionale (ad
esempio l’inglese o il francese), con l'annotazione della dicitura "non imponibile" e l'eventuale
annotazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento.
Certificato d’origine
Il certificato d’origine delle merci è un documento che attesta l'origine delle merci destinate
all’esportazione ed accompagna le merci esportate in via definitiva.
Documento di trasporto
Per la circolazione dei prodotti si richiedono i normali documenti di viaggio a seconda del mezzo di
trasporto utilizzato (nave - polizza di carico, aereo – lettera di vettura aerea).
116
Documenti speciali
Con riferimento ad alcuni specifici prodotti, in relazione a determinati Stati, è necessaria la
predisposizione o l’ottenimento di particolari documenti da parte di autorità nazionali o appartenenti
ai Paesi terzi. In particolare, a titolo esemplificativo, molti Paesi richiedono un certificato sanitario
per i prodotti alimentari.
Nel caso invece di operazioni di cessione di beni, con trasporto o spedizione fuori dal territorio intraUe a cura o a nome del cessionario non residente, siamo in presenza di una cosiddetta esportazione
impropria, disciplinata dall'art. 8, comma 1, lettera b), del DPR 633/1972; in tale ipotesi
l'esportazione viene dichiarata in dogana a nome del soggetto passivo non residente. Il cedente
italiano della suddetta operazione dovrà reperire la prova dell'avvenuta esportazione entro 90 giorni
dalla consegna o spedizione dei beni al cessionario non residente.
Si è in presenza di esportazioni indirette quando la consegna dei beni ceduti è effettuata in Italia a
soggetti (cosiddetti esportatori abituali) che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento
dell’imposta. Sono considerati esportatori abituali coloro che effettuano con frequenza operazioni di
esportazione diretta, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali, operazioni connesse a trattati e accordi internazionali, operazioni con lo Stato
della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino e cessioni intracomunitarie. Gli esportatori
abituali possono infatti acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA nel limite delle
suddette operazioni "non imponibili" effettuate nell’anno solare precedente (plafond fisso), o nei
dodici mese precedenti (plafond mobile), entro un ammontare definito che costituisce il cosiddetto
"plafond"; tale possibilità è concessa a coloro i quali nell’anno solare precedente o nei dodici mesi
precedenti hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare
superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.
Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali,
devono inviare ai propri fornitori prima dell'effettuazione dell'operazione, una dichiarazione d’intento
redatta su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale.
Il nuovo modello della dichiarazione d'intento si compone di:


un frontespizio in cui indicare i dati del dichiarante, quelli del fornitore/dogana, nonché se la
dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione o per le operazioni che saranno
effettuate in un determinato periodo (es. 6 mesi, tutto l’anno, ecc…) oppure per operazioni
effettuate nell’anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate
fino ad euro 50.000);
il quadro A, in cui l'interessato indicherà il tipo di plafond (fisso o mobile) e le operazioni che
concorrono alla sua formazione (tale quadro non deve essere obbligatoriamente trasmesso al
fornitore).
La dichiarazione d’intento deve essere:



consegnata o inviata al fornitore/prestatore prima dell’effettuazione dell'operazione;
numerata progressivamente in riferimento all’anno solare;
annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro (registro delle
dichiarazioni d’intento), tenuto secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.P.R. 633/1972.
I soggetti che ricevono le dichiarazioni d’intento devono emettere le fatture senza applicazione
117
dell’IVA, riportando sul documento i seguenti elementi:




operazione non imponibile art. 8, 1° comma, lettera c del D.P.R. 633/72;
numero attribuito dal compratore e data della dichiarazione d’intento ricevuta;
numero assegnato alla dichiarazione d’intento ricevuta;
marca da bollo da euro 2,00 se trattasi di operazione superiore a euro 77,47.
Dichiarazioni d'intento: procedura in vigore fino al 31 dicembre 2014
La comunicazione, redatta su apposito modello, doveva essere necessariamente trasmessa dal
fornitore dell'esportatore abituale in via telematica (direttamente dal contribuente o tramite
intermediari abilitati), entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA,
mensile o trimestrale, nella quale confluivano le operazioni realizzate senza applicazione
dell’imposta. Per quanto sopra l’obbligo di comunicazione non decorreva quindi dalla data in cui la
dichiarazione d’intento veniva ricevuta, ma dal momento in cui il soggetto (fornitore) poneva in essere
operazioni senza applicazione dell’imposta. Quando l’operazione veniva posta in essere, la
comunicazione doveva essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’IVA, riferita al
mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili; per quanto detto, ove il fornitore
riceveva la dichiarazione d’intento, ma non avesse effettuato alcuna operazione senza applicazione
dell’imposta ad essa riconducibile, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione.
Dichiarazioni d'intento: procedura in vigore dal 1° gennaio 2015
In data 27 novembre 2014 con GU n° 277 è stato pubblicato il decreto n° 175/2014 o "Decreto
Semplificazioni", recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata.
In particolare, l'art.20 apporta alcune modifiche all'art.1, comma 1, lettera c) del Decreto legge
746/1983, in materia di presentazione delle lettere d'intento da parte dell'esportatore abituale, di cui
all'art.8, primo comma, lettera c) del DPR 633/1972.
A partire dalle operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare dal 1°gennaio 2015, i soggetti
di cui sopra sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione
(lettera d'intento). Copia di quest'ultima, unitamente alla ricevuta d'invio rilasciata dall'Agenzia, dovrà
essere consegnata ai fornitori dei beni o prestatori di servizi, affinchè fatturino loro senza applicazione
dell'IVA. Tale dichiarazione va presentata prima dell'effettuazione dell'operazione.
L'obbligo di informare l'Amministrazione, dunque, viene ribaltato sull'esportatore abituale che
intende acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta, mentre al fornitore o prestatore di servizi
rimangono due obblighi da ottemperare:

controllare che il committente abbia trasmesso all'Agenzia la lettera d'intento tramite riscontro
telematico (la ricezione della ricevuta non basta per liberarlo da eventuali sanzioni);
118

riepilogare nella Dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento
ricevute.
Transitoriamente l'esportatore abituale ha dovuto presentare copia della dichiarazione e della ricevuta
alla dogana, nel caso in cui avesse voluto effettuare delle importazioni senza applicazione dell'imposta
nei primi mesi di avvio della nuova procedura. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto
Semplificazioni, l'Amministrazione finanziaria ha successivamente provveduto a mettere a
disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento,
onde evitare la consegna della dichiarazione cartacea in dogana ad opera dell'esportatore.
Con la nota 58510/RU del 20 maggio 2015, l'Agenzia delle dogane ha fornito le istruzioni alla
compilazione della dichiarazione doganale per consentire agli esportatori abituale di effettuare
importazioni senza dover presentare la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa
ricevuta d'invio all'Agenzia delle entrate, così da semplificare la procedura. Inoltre, è stata ammessa
la possibilità che una dichiarazione d’intento si riferisca ad una serie di operazioni doganali di
importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento.
L'ultima modifica riguarda l'art.7, comma 4-bis del DLgs 471/1997, ossia la riformulazione delle
sanzioni in materia.
Il cedente o prestatore che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi, di cui all'art.8, comma 1,
lettera c) del DPR 633/1972, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento da parte del cessionario
o committente esportatore abituale e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione
all'Agenzia, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta,
oltre all'importo dell'IVA stessa dovuta sull'operazione.
Novità sul tema
E’ possibile utilizzare un’unica dichiarazione d’intento per diverse operazioni doganali
La Risoluzione n.38/E del 13 aprile 2015 analizza alcune criticità operative legate all’acquisto di
beni da soggetto Extra-Ue con dichiarazione d’intento presentata in dogana

Risoluzione 38/E Agenzia delle entrate del 13 aprile 2015
EXPO 2015: Le dogane semplificano il processo di rimborso/sgravio dell’IVA per i soggetti
residenti fuori dall’UE
L’Agenzia delle dogane ha reso operativo il progetto O.T.E.L.L.O., ossia la procedura digitale volta
a semplificare le richieste di sgravio o di rimborso dell’IVA assolta in Italia dai visitatori residenti
fuori dall'Unione Europea per i beni acquistati in occasione della manifestazione, che si terrà dal
1°maggio 2015 al 31 ottobre 2015

Nota 30144/RU Agenzia delle Dogane del 6 marzo 2015
Circolare 6/E – Le risposte dell’Agenzia sulla nuova dichiarazione d’intento
La nuova comunicazione delle dichiarazioni d'intento dal 01/01/2015 e l'introduzione di un periodo
transitorio fino all'11/02/2015
119

Circolare 6/E del 19 febbraio 2015 - Agenzia delle entrate
Nuove modifiche per il modello della dichiarazione d'intento
Vengono fornite dall'Agenzia le modifiche apportate al modello di dichiarazione di intento e
alle specifiche tecniche.

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 19388/2015
Circolare 31/E: chiarimenti in materia di lettere d'intento
La Circolare 31/E dell'Agenzia delle entrate chiarisce le novità introdotte dal Decreto
Semplificazioni. In merito alle lettere d'intento si sottolinea che dichiarante e fornitore
continuano ad essere obbligati alla tenuta ed aggiornamento del registro delle lettere d'intento. Il
fornitore indica nella fattura i riferimenti della dichiarazione d'intento, indicando il regime di
non imponibilità.

Circolare 31/E del 30 dicembre 2014
Esportatori abituali e dichiarazioni d'intento: online il nuovo modello, le istruzioni e le
specifiche tecniche
Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento con cui sono stati approvati
modello, istruzioni e specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della
dichiarazione d'intento, in risposta alle novità introdotte dall'art.20 del Decreto 175/2014 o
"Decreto Semplificazioni" (inversione della titolarità dell'obbligo di presentazione)

Provvedimento n°159674/2014 Agenzia delle entrate
Art. 20 DLgs 175/2014
Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza
L. 30 dicembre 2004 n.311
Casi e questioni

Imponibilità IVA delle cessioni di beni extraUE
Le operazioni con paesi black-list
Con il termine black-list è ormai usuale definire l’elenco dei cosiddetti "paradisi fiscali", vale a dire
dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato con i quali non è consentito un adeguato scambio di
informazioni con l'Amministrazione italiana.
Le operazioni con imprese aventi sede in territori extra-UE a regime fiscale privilegiato possono
dar luogo a fenomeni elusivi che la normativa fiscale si propone di contrastare con discipline
speciali, tra cui quella sull’indeducibilità dei costi, di cui all’art. 110, c.10 e 11, TUIR; la
disposizione richiamata delinea una disciplina antielusiva la cui finalità è contrastare la distrazione
di utile dall’Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata, il tutto avviene attraverso una
presunzione di irrilevanza della deducibilità fiscale delle operazioni effettuate con tali paesi.
Ai fini della presente disciplina continua ad assumere rilevanza l’elenco dei paesi black-list
120
contenuto nel D.M. 23 gennaio 2002 (e successive modificazioni), che contemplano una serie di
Stati o territori esteri “in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato
in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri
equivalenti”.
Il Decreto del Ministero delle Finanze del 27 luglio 2010 ha eliminato Cipro, Malta e Corea del
sud dai paesi a fiscalità privilegiata, mentre con la pubblicazione sulla G.U del 24 febbraio
2014 del D.M. 12 febbraio 2014 è effettiva l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista
dei Paesi black list, come individuati dal D.M. 4 maggio 1999.
Di seguito si riporta l'elenco dei Paesi Black List aventi regime fiscale privilegiato, aggiornato
con le modifiche apportate dal D.M. del 27 aprile 2015 al D.M. del 23 gennaio 2002:
Andorra
Barbuda
Grenada
Isole Cook
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Liechtenstein
Nauru
Oman
Salomone
Saint Vincent e Grenadine
Seychelles
Vanuatu
Bahamas
Brunei
Guatemala
Isole Marshall
Libano
Macao
Niue
Polinesia francese
Samoa
Sant’Elena
Tonga
Barbados
Gibuti (ex Afar e Issas)
Hong Kong
Isole Vergini statunitensi
Liberia
Maldive
Nuova Caledonia
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Sark (Isole del Canale)
Tuvalu (ex Isole Ellice)
In realtà i decreti di cui sopra individuano tre diverse tipologie di paesi:
1. gli Stati o territori che sono sempre considerati avere un regime fiscale privilegiato
2. gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, ma con esclusione di alcune
tipologie di società ivi operanti (società che quindi non si considerano residenti in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato)
3. gli Stati o territori che si considerano avere regime fiscale privilegiato, ma limitatamente ai
soggetti ed alle attività per ciascuno di essi specificatamente indicati.
Per quanto riportato al punto 2) alcune tipologie di società, pur residenti in territori black-list, non
vengono interessate dalla normativa sui paesi a fiscalità privilegiata (elenco aggiornato con le
modifiche apportate dal D.M. del 27 aprile 2015 all'articolo 2, del D.M. del 23 gennaio 2002).


Bahrein, vengono escluse le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e
raffinazione nel settore petrolifero;
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal
Principato.
Per quanto riportato al punto 3), per alcuni paesi individuati negli elenchi delle black-list, la
normativa sui paesi a fiscalità privilegiata riguarda unicamente soggetti ed attività ben definite, così
ad esempio:
121










Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil
Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori
fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment
Code;
Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al
di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation
Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonchè con riferimento alle
società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del
1975, e successive modifiche e integrazioni;
Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano
dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono
dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori
individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la
legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti
nelle Export Processing Zone;
Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal
Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del
1993;
Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali
le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che
esercitano esclusivamente attività off-shore.
Con riferimento alle operazioni poste in essere con Paesi Black list, l’art. 110, c.10, TUIR
prevede, in linea generale, che non siano ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori
individuati come luoghi soggetti a fiscalità privilegiata, i cosiddetti “paesi black-list”. Tale principio
di non deducibilità è inoltre applicato anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in tali territori.
La portata di tale norma va estesa a tutti i rapporti commerciali posti in essere con imprese (non
solo società) situate in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato, prescindendo totalmente
dall'esistenza di qualsiasi legame di controllo con le imprese italiane. E’ da ritenere, pertanto, che
rientrino nella nozione di impresa estera anche le stabili organizzazioni in paradisi fiscali di società
residenti nel territorio dello Stato, così come in Paesi o territori a fiscalità ordinaria (Circolare
Agenzia delle Entrate 51/E/2010). L’indeducibilità prevista dalla disciplina in commento riguarda
le spese e gli altri componenti negativi di reddito in genere; si tratta quindi di un riferimento
particolarmente ampio che consente di estendere l’ambito applicativo delle stessa a qualunque
componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori
black-list. Si devono quindi considerare indeducibili gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite,
le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti
residenti nei cosiddetti “paradisi fiscali”.
Tale principio generale di non deducibilità può comunque essere disapplicato (e quindi i
relativi costi sostenuti diventare deducibili) nel caso in cui l'impresa residente in Italia fornisca
la prova che le imprese estere:
122

svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva;

le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le
stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Si tratta di clausole di esclusione dalla regola generale della non deducibilità dei costi sostenuti in
paesi black-list, tra loro alternative, la cui dimostrazione può essere fornita dal contribuente in sede
di controllo, oppure in via preventiva, cioè prima di porre in essere l’operazione, inoltrando
all’Amministrazione finanziaria apposita istanza di interpello.
Attività commerciale prevalente
In relazione alla prima delle due condizioni, il contribuente deve provare che l’attività svolta dal
soggetto estero sia prevalentemente ed effettivamente commerciale. In altri termini, il contribuente
deve dimostrare che il fornitore estero svolge come sua attività principale, un’attività commerciale,
avvalendosi di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla
sua autonoma preparazione e conclusione. Al fine di attestare l’effettivo svolgimento dell’attività
commerciale da parte del soggetto domiciliato fiscalmente in Stati o territori extra UE aventi regimi
fiscali privilegiati, l’impresa residente in Italia può produrre diversi documenti relativi al fornitore
non residente, quali: il bilancio, i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e
dell’attività, la copia delle fatture e delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli
altri immobili utilizzati, i contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione
dell’attività lavorativa, ecc...
Interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni
In alternativa alla causa di disapplicazione sopra descritta il contribuente può provare, con adeguata
documentazione, che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico
e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. In sostanza, l’impresa residente deve dimostrare
l’insussistenza di un intento elusivo sottostante l’operazione, ovvero che l’operazione non sia stata
posta in essere con il solo scopo di ottenere un risparmio fiscale mediante la deducibilità
di componenti negativi generatisi in territori fiscali privilegiati. Il contribuente è tenuto, pertanto,
ad acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla
scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un paese a fiscalità
privilegiata: l’entità del prezzo praticato, la qualità dei prodotti forniti, le condizioni di pagamento
e la tempistica e puntualità della consegna.
L’effettività dell’operazione può così essere dimostrata esibendo la documentazione doganale di
importazione ed ogni altro elemento di prova documentale imposto dalla normativa o dalla prassi
di settore, il prezzo della transazione, la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri
fornitori, l’esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la
transazione con il fornitore black-list o, comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la
medesima transazione con altro fornitore. Con particolare riferimento al prezzo praticato dal
fornitore black-list è già stato più volte affermato come la deducibilità dei costi in esame non possa
essere disconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo dei beni e servizi acquistati sia
superiore a quello mediamente praticato sul mercato. In altri termini, un prezzo apparentemente
anomalo può essere giustificato dalla valutazione delle altre condizioni che regolano la transazione
e, quindi, non pregiudicare la sussistenza dell’effettivo interesse economico all’operazione.
123
La compilazione del Modello UNICO
In ogni caso la deduzione dei componenti negativi, derivanti da operazioni intercorse tra imprese
residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE aventi
regimi fiscali privilegiati, è subordinata alla separata indicazione, negli appositi righi del Modello
UNICO, dei relativi costi dedotti.
In sostanza, al fine di superare le previsioni di indeducibilità dei costi in esame, il soggetto
residente, oltre a provare l’effettivo svolgimento di un’attività commerciale del soggetto residente
nel paese “black-list” o l’interesse economico, precedentemente analizzati, ha l’onere di indicare
separatamente detti costi nella dichiarazione dei redditi.
Vale però la pena sottolineare come la Finanziaria 2007, nel confermare che le spese e gli altri
componenti negativi in questione devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei
redditi, ha provveduto ad abrogare il periodo in cui veniva previsto, che dalla mancata indicazione
in dichiarazione discendeva l’indeducibilità dei costi, anche qualora fosse possibile provare
l’esistenza delle due condizioni esimenti. In sostanza, con le modifiche apportate, l’omissione della
separata indicazione in dichiarazione dei costi black-list, non costituisce più automaticamente
presupposto di indeducibilità se, comunque, il contribuente è in grado di provare almeno una delle
condizioni stabilite espressamente dal legislatore e precedentemente analizzate.
Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza
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D.M. 4 maggio 1999
D.M. 21 novembre 2001
D.M. 23 gennaio 2002
Decreto MEF 27 luglio 2010
Circolare Agenzia delle Entrate 51/E/2010
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
Paesi black-list: la comunicazione periodica
Le importazioni
Le merci che provengono da Paesi extra Unione Europea per essere immesse in consumo all’interno
del territorio dell’Unione doganale europea devono essere importate.
Le regole che disciplinano le operazioni che vengono realizzate tra l’Unione Europea (UE) e i Paesi
terzi sono stabilite, in modo uniforme, su tutto il territorio comunitario dai Regolamenti
2913/92/CEE (recante il “codice doganale Comunitario”) e 2454/93/CE (recante le disposizioni di
attuazione del codice).
L’importazione di un bene comporta, da una parte, la presentazione della merce in dogana e
dall’altra il pagamento dei diritti di confine e dell’imposta sul valore aggiunto. Si definiscono
pertanto “importazioni” i beni introdotti in Italia, da qualunque soggetto (imprenditore, privato,
professionista ecc...) e provenienti da Paesi o Territori extra Unione Europea. L’introduzione nel
territorio nazionale di questi beni costituisce una operazione imponibile in Italia, secondo le regole
applicabili alle operazioni imponibili interne; tali beni dopo essere stati importati vengono detti
124
“nazionalizzati”.
Dal punto di vista operativo, in linea generale, l’operatore che intende importare un bene deve
presentare alla dogana una dichiarazione su apposito modello denominato DAU (Documento
Amministrativo Unico).
Al DAU di regola bisogna allegare:
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la fattura commerciale (che indica la natura, la qualità e la quantità della merce che si
vuole importare, nonché il corrispettivo dovuto dal compratore);
i documenti di trasporto;
le eventuali licenze, garanzie e autorizzazioni;
documenti o i certificati speciali richiesti da apposite legislazioni.
Tra le operazioni che costituiscono importazioni possiamo annoverare:
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le operazioni di immissione in libera pratica;
le operazioni di perfezionamento attivo;
le operazioni di ammissione temporanea su suolo nazionale, di beni indicati nel
codice doganale comunitario, destinati ad essere riesportati senza aver subito alcuna
modifica;
le operazioni di reimportazione di beni a scarico di un'esportazione temporanea di
merci comunitarie;
le operazioni di immissione in consumo dei beni provenienti da Monte Athos, dalle
Isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
le operazioni di reintroduzione di beni esportati in precedenza fuori dall'Unione Europea.
Novità sul tema
Importazione temporanea di mezzi di trasporto da Paesi Extra-UE
Con la nota Prot. 31094 pubblicata l’11 marzo 2015, l’Agenzia delle dogane commenta e riporta il
testo del Regolamento di esecuzione UE n. 2015/234 riguardante l’importazione temporanea di
mezzi di trasporto destinati ad essere utilizzati da soggetti privati Intra-Ue

Nota Agenzia delle dogane n°31094 dell'11 marzo 2015
Importazioni di beni: le dogane chiariscono quale valore indicare nella dichiarazione d'intento
L'Agenzia delle dogane chiarisce la compilazione del nuovo modello della dichiarazione d'intento
per le operazioni d'importazione, per le quali, occorre indicare il valore “presunto” dell'operazione
che non potrà coincidere con il valore di effettivo utilizzo del plafond

Nota 17631/RU Agenzie delle Dogane
Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza


Regolamento CEE 12 ottobre 1992 n.2913
Regolamento CE 2 luglio 1993 n.2454
125
I delitti in materia di privacy nel Decreto
Legislativo 231/2001
Il Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province” (in G.U. n. 191 del 16 agosto 2013 e in vigore dal 17 agosto), dispone un’importante
integrazione del Decreto Legislativo 231/2001 (responsabilità da reato degli enti collettivi).
Va premesso che l’articolo 9 inserisce nell’articolo 640-ter del codice penale (frode informatica) un
terzo comma, nel quale viene prevista una fattispecie autonoma di reato – procedibile d’ufficio - “se
il fatto è commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti".
Il nuovo testo dell’articolo 640-ter codice penale [1] è, pertanto, il seguente:
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è
commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui
al secondo e terzo comma o un’altra circostanza aggravante.
Interessa in questa sede l’integrazione dell’articolo 24-bis Decreto Legislativo 231/2001 con il
richiamo (che comprende oltre alla fattispecie menzionata, anche il delitto di utilizzo indebito e
falsificazione di carte di credito [2]) dei delitti contenuti nel Codice sulla Privacy (Decreto Legislativo
196/2003.
Il nuovo testo dell’articolo 24-bis Decreto Legislativo 231/2001
Di seguito il testo aggiornato dell’articolo 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati),
con evidenza in grassetto delle modifiche menzionate:
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice penale nonché dei
delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui
alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all’ente
la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
126
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice
penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in
danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a
quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere
b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
I delitti del Codice Privacy nel Decreto Legislativo 231
Il testo dell’articolo 24-bis contiene finalmente un link corretto alla rubrica della medesima
disposizione: nel testo previgente, come è noto, non era menzionata alcuna fattispecie criminosa
relativa alla normativa sulla privacy.
Il link non è tuttavia esaustivo, in quanto la disposizione prende in considerazione non solo il
trattamento illecito, ma anche altre fattispecie delittuose in materia di trattamento di dati personali.
Il richiamo al Codice Privacy riguarda, precisamente, i delitti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II
del Decreto Legislativo 196.
Quest’ultimo Capo disciplina le sanzioni penali (articoli 167-172), alcune riferite a delitti altre a
contravvenzioni.
Ai fini del Decreto Legislativo 231 (e, di conseguenza, ai fini del risk assessment in sede di
aggiornamento dei Modelli organizzativi) occorre considerare i seguenti delitti:
articolo 167 (Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione
dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto
mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro
mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26,27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento,
con la reclusione da uno a tre anni.
articolo 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all’articolo 32-bis,commi 1 e 8, nella
notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti
in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
127
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
articolo 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli
articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni.
Non costituiscono reato-presupposto le contravvenzioni di cui agli articoli 169 (omessa adozione delle
misure minime di sicurezza) e 171 (violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,comma 1, e
114).
L’articolo 171 rinvia, quoad poenam, all’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori (altra
contravvenzione) per la violazione del divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori (articolo 8) e
del divieto di controllo a distanza (articolo 4).
I delitti-presupposto in dettaglio
- trattamento illecito di dati personali
La tipizzazione del trattamento illecito richiede - ora anche ai fini del Decreto Legislativo 231 l’esame dei numerosi rinvii contenuti nella disposizione in esame.
Va pure rilevato che alcune disposizioni richiamate dall’articolo 167 riguardano esclusivamente
soggetti pubblici (articoli 18, 19, 20, 21, 22) e altre sono riferibili al trattamento di dati effettuato da
soggetti specificamente determinati (articoli 123, 126, 130).
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 18:
articolo 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici.
2.
Qualunque trattamento di dati personali da parte
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
di
soggetti pubblici
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice,
anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 19:
articolo 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
128
1.
Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando
è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è
stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e
la
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da
una norma di legge o di regolamento.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 23:
articolo 23 (Consenso)
1.
Il trattamento di dati personali da parte di privati
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
o
di
enti
pubblici
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente
e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 123:
articolo 123 (Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica
di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il
contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo
non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto
di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati
di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o
l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
129
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa il contraente o
l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico,
di analisi per canto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di
comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.
Il
trattamento è
limitato a
quanto è
strettamente
necessario
per
lo
svolgimento
di
tali
attività
e deve
assicurare
l’identificazione
dell’incaricato
che
accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al
traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all’interconnessione o alla fatturazione.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 126:
articolo 126 (Dati relativi all’ubicazione)
1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o il contraente ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata
necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati
sulla
natura
dei
dati
relativi
all’ubicazione
diversi
dai
dati
relativi
al
traffico
che
saranno sottoposti al trattamento, sugli
scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo
per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati
relativi
all’ubicazione,
diversi
dai
dati
relativi
al
traffico,
conservano
il
diritto
di
richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali
dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell’articolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato
a
quanto
è
strettamente
necessario
per
la fornitura del servizio a valore
aggiunto e deve assicurare
l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione
automatizzata.
130
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 130:
articolo 130 (Comunicazioni indesiderate)
1.
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di
chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con
il consenso del contraente o utente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate
per
le
finalità
ivi
indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short
Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di
cui
ai
medesimi
commi
effettuate
con
mezzi
diversi
da quelli ivi
indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma
3-bis del presente articolo.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di
cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità
di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione
della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all’articolo 129,
comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta
giorni
dalla
richiesta,
nonché,
per
i
relativi
profili di
competenza, il
parere dell’Autorità
per
le
garanzie nelle comunicazioni, che si esprime
entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico
titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del
registro vi provveda con
le
risorse
umane
e strumentali di cui dispone
o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri
finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che
si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di
accesso
basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni
utente
di
chiedere
che
sia
iscritta
131
la
numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica
o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante
interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento del dati presenti nel registro
stesso, prevedendo
il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione
dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di
settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché
del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi
che
l’iscrizione
abbia
durata
indefinita
e
sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma
4, lettera b), di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire
all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel
registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti
e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al
comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il
consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto
della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti
tale
uso, inizialmente o
in
occasione
di
successive comunicazioni.
L’interessato,
al
momento
della
raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente
comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole
e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al
comma
1
o,
comunque,
a
scopo
promozionale, effettuato camuffando o
celando l’identità del mittente o in violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i
diritti di cui all’articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che
violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante puo’,
provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure
praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
- trattamento di dati personali in applicazione dell’articolo 129:
132
articolo 129 (Elenchi di abbonati)
1.
Il Garante individua con proprio provvedimento,
in
cooperazione con
l’Autorità
per
le
garanzie
nelle
comunicazioni
ai
sensi dell’articolo 154,
comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento
e
di
successivo utilizzo
dei
dati personali relativi agli
abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all’inclusione
negli
elenchi
e,
rispettivamente,
all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera
b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a
fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e
del
consenso specifico
ed
espresso
qualora
il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza
oneri.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 17:
articolo 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per
i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla
natura dei dati o
alle
modalità
del
trattamento
o
agli
effetti che può
determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei
principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di
un interpello del titolare.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 20:
articolo 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di’ dati che possono essere trattati
e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2.
Nei casi in cui una
disposizione
di
legge
specifica
la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi
dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
133
3.
Se
il
trattamento
non
è
previsto
espressamente
da
una
disposizione
di
legge
i
soggetti
pubblici
possono
richiedere
al
Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai
sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il
trattamento
è
consentito
solo
se
il
soggetto
pubblico
provvede altresì a identificare e
rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 21:
articolo 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione
di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità
organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui
all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 22, commi 8 e 11:
articolo 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Omissis.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psicoattitudinali volti
a definire il profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo
14, sono
effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di
dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di legge.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 25:
articolo 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
134
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante
o dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è
decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2.
È
fatta
salva
la
comunicazione
o
diffusione
di
dati
richieste,
in conformità alla legge,
da
forze
di
polizia,
dall’autorità giudiziaria,
da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma
2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 26:
articolo 26 (Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2.
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro
quarantacinque
giorni,
decorsi
i
quali
la mancata pronuncia equivale
a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell’interessato, che il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a
finalità
di
natura
esclusivamente
religiosa
hanno
contatti
regolari
con
le
medesime
confessioni, effettuato
dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o
comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione
del Garante;
b)
dei
dati
riguardanti
l’adesione
di
associazioni
od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione
del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti
e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
135
individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno
o diffusi e l’ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente
le
modalità
di
utilizzo
dei
dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo
13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere,
il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche
in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e
assistenza,
nei
limiti
previsti
dall’autorizzazione
e
ferme
restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 27:
articolo 27 (Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto
se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1- bis.
- trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 45:
articolo 45 (Trasferimenti vietati)
1.
Fuori
dei
casi
di
cui
agli
articoli
43
e
44,
il
trasferimento
anche
temporaneo
fuori
del
territorio
dello
Stato,
con
qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
136
all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati
non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
- falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
La tipizzazione delle falsità rilevanti richiede - oltre alle ipotesi in cui avvenga l’esibizione di
documenti dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti - l’esame degli articoli richiamati:
- falsità nelle comunicazioni di cui all’articolo 32-bis, commi 1 e 8:
articolo 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali)
1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.
Omissis
8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
affidi l’erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a
comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a
consentire a quest’ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.
- falsità nella notificazione di cui all’articolo 37:
articolo 37 (Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti
mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni,
indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale;
d)
dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire
il
profilo
o
la
personalità
dell’interessato, o
ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica
con
esclusione
dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
137
e)
dati
sensibili
registrati
in
banche
di
dati
a
selezione
del
personale
per
conto
terzi,
nonché
dati
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
fini
di
sensibili
f) dati registrati in apposite banche di
dati
gestite
con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa
all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del
loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei
trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto
pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque
e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie
accessibili
tramite
la
consultazione
del
registro
possono essere trattate per esclusive
finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- inosservanza di provvedimenti del Garante
Rilevano le seguenti inottemperanze:
- inosservanza del provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 26, comma 2:
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro
quarantacinque
giorni,
decorsi
i
quali
la mancata pronuncia equivale
a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell’interessato, che il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare.
- inosservanza del provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 90:
articolo 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1.
Il
trattamento
dei
dati
genetici
da
chiunque
effettuato
è
consentito
nei
soli
casi
previsti
da
apposita
autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
138
2.
L’autorizzazione di cui al comma
1
individua
anche
gli ulteriori
elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie
inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al
medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di
mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
- inosservanza del provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 150, commi 1 e 2:
articolo 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in
tutto o in particolare di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del
ricorso
ai
sensi
dell’articolo
149,
comma
1,
e
cessa di avere ogni effetto se
non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile
unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare,
con decisione
motivata,
la cessazione
del
comportamento
illegittimo,
indicando
le
misure
necessarie
a
tutela
dei
diritti
dell’interessato
e
assegnando
un termine
per la loro
adozione.
La
mancata
pronuncia
sul
ricorso, decorsi sessanta
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
- inosservanza del provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c):
articolo 143 (Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono
i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
omissis
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche
per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
omissis
Alcune considerazioni
Non v’è dubbio che la previsione dei delitti in tema di privacy risulta di grande impatto, soprattutto
per quanto concerne l’illecito trattamento dei dati personali[3].
139
Si tratta di violazioni potenzialmente in grado di interessare l’intera platea degli enti collettivi privati
soggetti alle disposizioni del Decreto Legislativo 231.
La compliance in materia di privacy entra pertanto a pieno titolo – e, direi, prepotentemente – nella
sfera della compliance 231.
Diventerà decisivo il rispetto dei provvedimenti generali del Garante in tema di trattamento dei dati
del lavoratore (anche ai fini dei c.d. controlli difensivi), di uso di internet e della posta elettronica, di
amministratore di sistema.
Sarà importante che l’azienda adotti un corretto assetto organizzativo e gestionale in ordine al
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla designazione del responsabile e
dell’incaricato del trattamento.
Quanto appena detto vale soprattutto per le ipotesi di comunicazione di dati personali nell’ambito di
un gruppo di imprese, specie se a carattere transnazionale.
Dovranno, a questo punto, essere approfondite le modalità di gestione delle segnalazioni interne di
potenziali illeciti (c.d.whistleblowing), che possono contenere dati personali, magari anche sensibili
e giudiziari.
Infine, ma non per importanza, il “Responsabile Privacy” (e il futuro Data Protection Officer) dovrà
essere un interlocutore privilegiato dell’Organismo di vigilanza[4].
[1] Il delitto di frode informatica viene, pertanto, ad essere richiamato da due articoli del d.lg. 231,
concernenti, rispettivamente, i reati di truffa/indebita percezione di finanziamenti pubblici (articolo
24) e i reati informatici (articolo 24-bis). Tale delitto, se commesso in danno dello Stato o di altro
ente pubblico, determina (ex articolo 24) l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote; se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di
particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; in caso di
condanna, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Ove, invece, la frode informatica avvenga con sostituzione dell’identità digitale in danno di terzi, si
applica all’ente (ex articolo 24-bis) la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; in caso di
condanna, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
[2] Articolo 55 comma 9 Decreto Legislativo 231/2007 (c.d. Legge Antiriciclaggio): Chiunque, al
fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito
o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante
o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se’ o
per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque
falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
140
[3] Sotto il profilo sanzionatorio, va rilevato che per i delitti in materia di privacy sono previste anche
alcune sanzioni interdittive, e in particolare: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la
sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
[4] La collaborazione informativa tra il preposto ai controlli in uno specifico settore e l’ODV
costituisce ormai un trend consolidato: si pensi alla normativa antiriciclaggio, a quella sulla sicurezza
sul lavoro e sui reati ambientali.
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