III - Pegaso
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III - Pegaso
INSEGNAMENTO DI DIRITTO CIVILE LEZIONE III “LE RESPONSABILITÀ” PROF. PIETRO GHINASSI Diritto Civile Lezione III Indice 1 Natura e contenuto delle obbligazioni. --------------------------------------------------------------- 3 2 Obbligazione di fare ------------------------------------------------------------------------------------- 4 3 Obbligazione di mezzi ----------------------------------------------------------------------------------- 5 4 Obbligazione di risultati. -------------------------------------------------------------------------------- 7 5 Fatto non imputabile nelle obbligazioni di mezzi.-------------------------------------------------- 8 6 Obbligazione a contrarre: ------------------------------------------------------------------------------ 9 7 Contratto preliminare (1351) ------------------------------------------------------------------------ 11 8 Il contratto preliminare nella vendita immobiliare: tipologie e fattispecie ----------------- 13 9 Il problema della doppia alienazione immobiliare e la trascrizione del preliminare . ---- 17 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 2 Diritto Civile Lezione III 1 Natura e contenuto delle obbligazioni. Il contenuto delle obbligazioni, coincidente con la prestazione del debitore, le distingue e classifica in: - obbligazioni pecuniarie, alternative, divisibili ed indivisibili, positive e negative, generiche e specifiche, istantanee e differite, accessorie, complesse e legali. Il rapporto obbligatorio che trae esistenza dalla situazione giuridica creatasi tra le parti (debitore e creditore) cessa con la soddisfazione concreta degli interessi del creditore. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 3 Diritto Civile Lezione III 2 Obbligazione di fare Come è noto la prestazione quale oggetto del rapporto obbligatorio, è ciò che il debitore è tenuto a fare per soddisfare l’interesse del creditore. Essa consiste in un dare, in un fare o in un non fare. Se la prestazione ha ad oggetto un dare, l’obbligazione può essere di due specie, vale a dire obbligo di consegnare una cosa (art. 1177 c.c.) ovvero obbligo di trasferire un diritto. Con il termine “facere” si indica, invece, qualunque comportamento del debitore diverso dal dare; potrà trattarsi di un comportamento attivo come, ad esempio, l’obbligo di costruire una casa o di un’astensione dal fare qualcosa. Con riferimento alle obbligazioni di fare si deve rilevare come l’obbligo che fa capo al debitore affinché lo stesso adempia è quello di eseguire un certo comportamento (quella dell’avvocato, del medico, dell’appaltatore). Il comportamento che deve posto in essere dal debitore può essere: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 4 Diritto Civile Lezione III 3 Obbligazione di mezzi Detto tipo di obbligo concerne il profilo della valutazione dell’adempimento perché le obbligazioni di mezzi si considerano correttamente adempiute quando il debitore, nell’esecuzione della prestazione, ha impiegato la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero la diligenza richiesta per il tipo di prestazione eseguita. E’ questa dunque un obbligazione che guarda al comportamento del debitore, indipendentemente dal risultato finale. Perciò, il raggiungimento da parte del creditore del risultato che questi si era prefisso con l’instaurazione del rapporto obbligatorio è del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell’adempimento. Quello che conta, per stabilire se il debitore è adempiente, è la diligenza che egli ha impiegato nell’esecuzione della prestazione. Se il debitore si è comportato bene, che il creditore abbia o no raggiunto il suo risultato, allora ha adempiuto all’obbligo. Ad esempio, se l’avvocato, difendendo il suo cliente, si è comportato diligentemente, allora ha adempiuto al suo obbligo. Anche se la causa è stata persa e il suo cliente non ha raggiunto lo scopo. In sintesi possiamo rilevare che IL RAPPORTO PROFESSIONALE ha come proprie Peculiarità: - “carattere intellettuale della prestazione”; - “carattere personale della prestazione”; - “Autonomia – Libertà d'azione – discrezionalità” - Carattere intellettuale: L'opera intellettuale consiste nell'applicazione concreta di cognizioni tecniche e scientifiche nell'opera stessa che è oggetto della prestazione. Carattere personale : Prevalenza del rapporto fiduciario anche se il professionista si avvale di collaboratori. Conseguenza AUTONOMIA – DISCREZIONALITA' L'obbligazione del Professionista è in generale una OBBLIGAZIONE DI MEZZI là dove la prestazione è quella di fornire mezzi per raggiungere un risultato ma senza garantirne il conseguimento. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 5 Diritto Civile Lezione III In determinati casi il professionista assume, però, una OBBLIGAZIONE DI RISULTATO in virtù della quale la prestazione consiste nell' impegno a conseguire il risultato dovuto . Conseguenze dell'inadempimento: 3.2.1 Inadempimento a obbligazioni di mezzi: Il mancato raggiungimento del risultato non è in sé inadempimento / colpa del professionista, ma solo se il creditore dimostra che l'opera non è stata prestata con la dovuta diligenza. 3.2.2 Inadempimento a obbligazioni di risultato: Il mancato o inesatto raggiungimento del risultato è in sé inadempimento. Grava sul debitore dimostrare la mancanza di colpa – causa a sé non imputabile. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 6 Diritto Civile Lezione III 4 Obbligazione di risultati. Dove la prestazione del debitore si considera correttamente adempiuta quando il creditore ha ottenuto il suo obiettivo. Ai fini della valutazione dell’adempimento, non importa la diligenza del debitore, ma il fatto che il risultato deve essere conseguito da parte del creditore. Tipica obbligazione di risultato è quella dell’appaltatore (o del trasportatore), ovvero anche del tecnico progettista e questo Poiché l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un’opera è di risultato e, quindi, impegna il professionista alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Le conseguenze che scaturiscono dalla natura dell’obbligazione, ovvero, di mezzi o di risultati sono notevoli. L’articolo 1218 stabilisce che il debitore è responsabile per i danni che il creditore ha subito in conseguenza del suo inadempimento a meno che non provi che tale inadempimento è dipeso da una causa, da un fatto a lui non imputabile. Il fatto non imputabile varia a seconda che si tratti di una obbligazione di mezzi o di risultati. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 7 Diritto Civile Lezione III 5 Fatto non imputabile nelle obbligazioni di mezzi. Se l’obbligo è correttamente compiuto, il fatto non imputabile si identifica nella prova di mancanza di colpa. Quando il debitore prova di essersi comportato con attenzione e diligenza, allora prova la sua innocenza e quindi anche che l’inadempimento non è imputabile a lui. Fatto non imputabile nelle obbligazioni di risultati. La causa non imputabile si identifica con qualcosa di estraneo al comportamento del debitore, con qualcosa che ha reso impossibile il raggiungimento del risultato del creditore e che non attiene al comportamento più o meno diligente del debitore. Questi sono il CASO FORTUITO e CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Due eventi che hanno reso impossibile il raggiungimento del risultato da parte del creditore e che non può essere imputato al debitore. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 8 Diritto Civile Lezione III 6 Obbligazione a contrarre: è un particolare tipo di obbligazione di fare in quanto la prestazione del debitore consiste nello stipulare un contratto. L’obbligazione a contrarre nell’ordinamento può derivare: L’ipotesi più importante è l’obbligo di contrarre per il monopolista (art. 2597). Appartiene all’obbligazione legale a contrarre. Quando c’è un monopolista (servizi, acqua, trasporti pubblici) allora questi è obbligato a contrarre con chiunque ne faccia richiesta. All’obbligo del monopolista di contrarre si accompagna l’obbligo di rispettare la parità di trattamento e quindi il monopolista non può discriminare certi soggetti imponendo disposizioni contrattuali più onerosi rispetto ad altri. Il motivo per cui nel nostro ordinamento il monopolista è obbligato a contrarre è per dare a tutti la possibilità di accedere ai servizi e ai beni gestiti in via esclusiva. Per evitare discriminazioni (articoli 2, 3) nei confronti di certe persone. L’obbligazione legale a contrarre è sempre una obbligazione unilaterale, nel senso che l’obbligo a stipulare il contratto incombe solo sul monopolista e non sull’altra parte. L’obbligo legale a contrarre per il monopolista è una delle principali limitazioni all’autonomia e libertà contrattuale (articolo 1321). Come regola generale vige il principio di autonomia, per cui nessuno può essere costretto a stipulare un contratto. Il principio di autonomia viene compresso nel caso del monopolista e questi non solo non sceglie se contrarre, ma è privato anche della libertà di contrarre. dal contratto, con cui una o entrambe le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto (obbligazione convenzionale a contrarre): deriva da un accordo intercorso fra due soggetti. Le ipotesi negoziali più importanti da cui deriva tale obbligo convenzionale a contrarre sono: a) mandato senza rappresentanza (1706, comma 2): Come è noto è il contratto con il quale una parte, detta “mandataria”, si obbliga nei confronti di un’altra parte, detta “mandante”, a compiere uno o più atti giuridici nel suo interesse. Il mandato senza rappresentanza è una fonte dell’obbligo a contrarre in quanto obbliga il mandatario a trasferire al mandante ciò che egli ha acquistato nell’interesse di questi; In detto caso, infatti, il mandante non ha conferito una procura al mandatario. In tale ipotesi, il mandatario agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma in nome proprio, e per conseguenza gli effetti degli atti giuridici compiuti ricadranno su di lui, che, tuttavia, dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 9 Diritto Civile Lezione III Cosi, ad esempio, se Tizio (mandatario senza rappresentanza) acquista per mio conto, ma in nome suo, una casa da Caio, egli ne diviene proprietario ed è obbligato verso Caio per il pagamento del prezzo. Successivamente, attraverso un regolare contratto di compravendita, egli trasferirà a me la proprietà della casa dietro il prezzo corrispettivo. Preme solo accennare come il mandato con rappresentanza è un contratto consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori, di natura personale; può essere a titolo gratuito, ma nel silenzio delle parti si presume oneroso. Il mandato di rappresentanza si differenzia dal mandato senza rappresentanza in quanto, nel primo caso il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, c.d. spendita del nome. Mentre nel caso in cui il mandato è senza rappresentanza, come già detto il mandatario agisce in nome proprio ed acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal negozio che va a compiere per incarico del mandante. In tal caso si instaura un rapporto diretto tra terzo e mandatario, salvo l’obbligo di quest’ultimo di ritrasferire al mandante il diritto acquistato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 10 Diritto Civile Lezione III 7 Contratto preliminare (1351) E' il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto detto “definitivo”. È fonte di obbligazione a contrarre perché mediante la sua stipulazione, le parti assumono l’obbligo di concludere, stipulare un successivo contratto che sarà definitivo. Per quel che concerne il contatto preliminare è necessario, nonostante l'assenza nel Codice Civile, darne una definizione: il preliminare è un contratto con effetti obbligatori avente ad oggetto la conclusione di un futuro contratto che si qualifica rispetto al primo come definitivo. Il preliminare è nato dalla prassi commerciale allo scopo di permettere a coloro che intravedevano buone possibilità di affari, di riuscire ad assicurarseli anche senza ricorrere alla conclusione di un contratto definitivo, ed è stato introdotto nell'ultima codificazione, anche se in assenza di una definizione specifica; infatti, nel precedente Codice Civile del 1865, al riguardo si taceva totalmente. Il contenuto del preliminare deve toccare i punti essenziali del definitivo, deve, quindi, avere un minimo di determinatezza, in caso contrario, essendo comunque un contratto, sarebbe invalido per indeterminatezza dell'oggetto. Il preliminare, quindi, non fa nascere un'obbligazione di facere generico, ma di facere circostanziato, cioè di concludere quel futuro contratto di cui il preliminare era strumentale. Le funzioni che il preliminare assolve sono svariate: è utile ai fini della programmazione e del controllo dell'attività di impresa quando si ritenga importante impegnarsi per un futuro contratto. Si rinvia oltre per le funzioni del preliminare unilaterale e, in generale, per una dettagliata analisi sulle ulteriori funzioni del preliminare che, evolvendosi, hanno creato nella prassi figure anomale che hanno in un certo senso modificato la tradizionale impostazione dottrinale del preliminare stesso. Quanto alla forma, nel Codice Civile, all'art. 1351, la stessa viene disciplinata nel senso che deve essere la stessa che la legge prescrive per il definitivo: se non ci sono dubbi sulla necessità per quel che concerne la forma scritta ad substantiam, parte della dottrina, basandosi sul principio della libertà delle forme ed, in particolare, dei mezzi di prova, dubita sulla necessità della forma ad probationem e su quella convenzionale ex art. 1352 Codice Civile. E' quasi pacifico, invece, che il negozio che risolve il preliminare o il recesso siano in forma libera. Per carpire una disciplina più completa, oltre all'art. 1351 del Codice Civile, si deve fare ricorso agli artt. 2932, 2645 e 2643 che ne formano il nucleo basilare. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 11 Diritto Civile Lezione III Con la conclusione del contratto definitivo, il preliminare esaurisce la propria funzione, producendo il definitivo effetti ex nunc, come la sentenza ex art. 2932 Codice Civile. Le parti troveranno, quindi, nel definitivo, e non nel preliminare, la fonte di disciplina del rapporto giuridico e in caso di inadempimento del definitivo non si potrà ricorrere al rimedio ex art. 2932 bensì all'art. 2930 se si vuole ottenere l'esecuzione in forma specifica per la consegna della cosa, ed il preliminare potrà essere solo utilizzato come interpretazione del definitivo. Il ricorso all'art. 2932 non è l'unica soluzione possibile: invero, la parte che rimane insoddisfatta può comunque chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno che è dovuto - qualora si provi di avere subito un danno dalla mancata conclusione del definitivo - anche ne caso della sentenza, sebbene l'art. 2932 non ne parli esplicitamente. E' il caso del preliminare con oggetto la conclusione del definitivo che comporta un facere, ove l'obbligo del contratto definitivo prodotto dalla sentenza sarebbe comunque inadempiuto, o nel caso di preliminare di contratto reale in cui sarebbe impensabile una consegna coattiva, dal momento che il rapporto definitivo non è ancora nato. Si ammette, comunque, un preliminare di mutuo, in cui si avrà un contratto con effetti obbligatori che porterà alla stipulazione di un contratto reale. Il preliminare si differenzia dalle trattative, dalla minuta e dalla lettera di intenti perché è un contratto; le altre fattispecie attengono a rapporti di negoziazione per pervenire ad una intesa e alla fissazione di alcuni punti fermi del futuro contratto che le parti non hanno l'obbligo di concludere perché non si sono instaurati ancora rapporti giuridici e non sono sorti obblighi, salvo quello di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative. Non si discute, inoltre, sulla inutilità di un preliminare di preliminare, considerato dalla legge, peraltro, invalido. Il preliminare unilaterale invece comporta obbligazioni per una sola delle parti - ma entrambe dovranno poi manifestare la volontà nel definitivo - e si differenzia della proposta irrevocabile (disciplinata dall'art. 1329 del Codice Civile) poiché questa è una proposta di contratto e non un contratto vero e proprio, e si propende per la natura giuridica di negozio unilaterale recettizio, al qual l'oblato può aderire o meno (stessa terminologia è usata per l'opzione, ma questa si differenzia per la sua natura contrattuale). Inoltre, si differenzia dal patto di prelazione perché non è necessario per una delle parti avere la disposizione della cosa; dalla promessa unilaterale, inoltre, per la diversità della struttura, in quanto questa è negozio unilaterale recettizio, ed in particolare non necessita di accettazione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 12 Diritto Civile Lezione III 8 Il contratto preliminare nella vendita immobiliare: tipologie e fattispecie Uno dei casi più frequenti di utilizzo del preliminare si ha nella vendita immobiliare. Le parti si obbligano alla stipulazione del definitivo contratto di vendita. Circa la forma, l'art. 1351 ci ricorda che il preliminare deve essere stipulato per atto scritto a pena nullità, stante l'oggetto del contratto definitivo. Per quel che riguarda la trascrizione, si rinvia oltre. Dallo schema classico del preliminare di vendita immobiliare ora descritto, la prassi ha introdotto delle varianti che hanno fatto sì che la tradizionale definizione di preliminare venga in un certo senso allargata. Non consiste più, o non consiste solo nell'obbligo di stipulare il definitivo, ma obbliga a fare conseguire all'altro contraente gli effetti del contratto a cui ci si è impegnati. A fianco della teoria generale si sta affermando, quindi, una teoria causalistica: il preliminare è una sequenza complessa ed è causa dei futuri effetti giuridici. Il primo caso da analizzare è il preliminare con effetti anticipati, contrapposto al "semplice" preliminare e al contratto definitivo con riserva di rogito. La prassi, come si diceva, ha ammesso molte varianti al preliminare tra le quali la possibilità di anticipare gli effetti del contratto definitivo. La ratio sta nella evoluzione della funzione del preliminare stesso e nelle conseguenze al suo inadempimento. Circa il primo aspetto il preliminare è stato utilizzato soprattutto per controllare le sopravvenienze e non solo per una generica programmazione: permette di assicurarsi subito la possibilità di avere un determinato bene senza le conseguenze che comporta un contratto definitivo; in alternativa, si potrebbe ricorrere a un contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine. E questa osservazione ci riporta alle conseguenze: si sceglie il preliminare perché in caso di ripensamento, e conseguente inadempimento, le conseguenze sono diverse rispetto al definitivo. Nella prassi, le anticipazioni degli effetti sono diventate quasi una regola; è molto frequente l'anticipazione, da parte dell'acquirente, di parte del prezzo o del prezzo intero e la consegna stessa del bene, rimandando al definitivo solo l'effetto traslativo della proprietà del bene, che è l'unico effetto che non può essere anticipato; in caso contrario il preliminare si svuoterebbe di efficacia e ci si troverebbe di fronte a un vero e proprio definitivo con tutte le conseguenze che questo comporta. Inizialmente la giurisprudenza vedeva nella anticipazione degli effetti una vera e propria volontà delle parti di concludere un definitivo di vendita. Oggi si ritiene, invece, che il pagamento del prezzo o la consegna del bene siano obbligazioni autonome di fare assunte dalle parti nel Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 13 Diritto Civile Lezione III preliminare, infrangendo, quindi, la intangibilità che il preliminare si era creato nella dottrina tradizionale. Rispetto al definitivo con riserva di rogito bisogna verificare se, tra tutti gli effetti anticipati, ci sia anche quello traslativo. Nella pratica, anche questa figura è molto diffusa sul presupposto dell'obbligatoria trascrizione di un contratto avente ad oggetto beni immobili, ex art. 2643, n. 1, Codice Civile. Le parti, quindi, stipulano il contratto definitivo alla presenza del notaio che procede alla trascrizione, ma accade spesso che per svariate ragioni (ad esempio, non è ancora possibile pervenire alla esatta identificazione catastale del bene) le parti concludano un vero e proprio contratto definitivo di compravendita, riservandosi di decidere in un futuro momento la data della trascrizione. Si tratta, però, di un definitivo, non di un preliminare, con oggetto l'obbligazione di una trascrizione posticipata, che sarebbe una figura sconosciuta e inammissibile per il nostro ordinamento giuridico. Gli effetti traslativi si sono già prodotti al momento dell'accordo e in base al principio consensualistico, appunto, si valuterà se trattasi di definitivo o di preliminare. Questa interpretazione viene utilizzata nell'esaminare quello che comunemen-te viene chiamato "compromesso", che, nella maggior parte dei casi, altro non è che un contratto definitivo. Un altro caso peculiare è dato dal preliminare di cosa altrui; in questo caso il promittente-venditore di cosa altrui non è tanto tenuto alla conclusione del definitivo;, quanto all'obbligazione di fare acquistare la proprietà della cosa al pomittente-acquirente e, si intende, di fare acquistare la proprietà, salvo diversa pattuizione, priva di vizi e oneri. La giurisprudenza è pervenuta a questa conclusione non molti anni fa, stabilendo che, in questo modo, ci si obbliga a raggiungere gli effetti finali della vendita. Circa le modalità, il promittente-venditore può acquistare direttamente la prorpietà della cosa e trasferirla poi nel definitivo; può ottenere il consenso del proprietario in sede di definitivo e, secondo la giurisprudenza, è considerato inadempimento la mancata conclusione del definitivo quando si è avuto il consenso dal proprietario; può. infine. fare stipulare al proprietario e all'acquirente il contratto definitivo senza comparire, ed è questo uno dei casi più frequenti di utilizzo del preliminare a scopi speculativi. Si sono già illustrate le differenze tra preliminare ed altre fattispecie, che contratto non sono, ma, bensì, atti unilaterali; ora bisogna soffermarsi sulle differenze tra preliminare e opzione. Innanzi, tutto entrambi sono dei contratti; il primo, necessita della successiva manifestazione di volontà per Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 14 Diritto Civile Lezione III esaurire i propri effetti e sfociare in un definitivo; nel secondo, disciplinato dal Codice Civile all'art. 1331, è sufficiente la manifestazione di volontà del titolare del diritto di opzione che, una volta manifestata, conclude il contratto. La giurisprudenza è intervenuta nel caso in cui ci siano dubbi sulla natura del contratto, propendendo per una soluzione a favore del preliminare. La ratio è data dalla protezione che si vuole accordare alla parte più debole: nel preliminare, infatti, è necessaria una manifestazione di volontà di entrambe le parti, quindi, nel dubbio, si riconferma la volontà in un definitivo. Le due fattispecie possono, poi, avvicinarsi e, tenendo in considerazione la diversa natura giuridica, si può avere un contratto preliminare con oggetto un'opzione, quindi l'obbligo di concludere un contratto di opzione in cui le parti nel definitivo giungeranno a tale stipulazione: una parte resterà vincolata in attesa dell'esercizio del diritto di opzione dell'altra. Al contrario, il contratto di opzione può avere ad oggetto un preliminare: una parte si riserva la facoltà di accettare o meno la relativa conclusione. Un brevissimo accenno merita anche il preliminare di cosa futura (di cosa, cioè, che deve ancora venire ad esistenza). Caso tipico è dato dalla compravendita di un immobile ancora in costruzione. La ragione sta nella necessità di finanziamenti di cui l'imprenditore abbisogna per lo svolgimento della sua attività di impresa. I problemi si sono posti qualora il bene non venga ad esistenza: sarebbe inutile agire ex art. 2932, perché la sentenza che dovrebbe produrre gli effetti del definitivo non può obbligare a portare ad esistenza un bene. La giurisprudenza ha trovato una soluzione: il giudice ha la facoltà di subordinare il trasferimento della proprietà del bene promesso alla condizione sospensiva che l'attore paghi il prezzo se il bene viene ad esistenza. Le conseguenze sono palesi: se il bene non viene ad esistenza, non si produrrà l'effetto traslativo, al contrario, si sarà realizzato immediatamente un contratto definitivo di vendita di cosa futura col passaggio di proprietà del bene, e, quindi non un preliminare. Circa i rimedi sinallagmatici applicabili al preliminare, è necessario ricordare che la dottrina moderna vede nello stesso non più, e non solo, un contratto che ha per oggetto la stipulazione di un altro contratto, ma una fattispecie a formazione progressiva; la giurisprudenza, poi, è riuscita a smantellare quella che è stata definita la intangibilità del preliminare, rendendo, quindi, applicabili i rimedi sinallagmatici anche a questa fattispecie normativa. Va messo innanzitutto in evidenza il rapporto tra preliminare e definitivo: esistono due teorie al riguardo, a seconda che si identifichi o una causa interna del definitivo, quale autonomo negozio giuridico, oppure una causa esterna, con la quale il definitivo trova la propria ragione d'essere nell'adempimento di una obbligazione di contrarre, di modo che si sarà in presenza di un atto dovuto - quale è l'adempimento dell'obbligazione - e, quindi, di una causa solvendi del Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 15 Diritto Civile Lezione III definitivo. Così, in caso di nullità o di annullabilità del preliminare, bisognerà decidere tra la validità o invalidità del definitivo a seconda che si adotti la prima tesi, sopra illustrata, o la seconda. Per quanto riguarda il preliminare di vendita di cosa comune, si può scindere la descrizione facendo riferimento a tre fattispecie. E' doveroso premettere che non verrà preso in considerazione il regime di comunione legale dei coniugi, perché soggetto a disciplina tipica. Il primo caso che si presenta è dato dalla stipulazione del preliminare da parte di uno dei comproprietari che abbia la rappresentanza dell'altra (o delle altre) parte. I problemi non si pongono: infatti, il preliminare è un contratto e permette la stipulazione tramite rappresentante. Nel caso in cui la parte comproprietaria agisca isolatamente, ma specifichi di volere negoziare la propria quota del bene comune i problemi, anche in questo caso, non sorgono: invero, secondo le norme sulla comunione, ciascuna parte può disporre della propria quota. I problemi, invece, sorgono nella terza fattispecie, quando la parte ometta di specificare che agisce in una delle due situazioni precedenti, volendo, quindi, stipulare un preliminare con oggetto il bene comune. La giurisprudenza per ovviare a tali difficoltà ha distinto a seconda che la controparte conosca o meno la qualità dell'altro promittente. Nel primo caso, quindi, ci si dovrà chiedere se ci si trovi di fronte a un atto di disposizione della quota - ammissibile come precisato - o della cosa comune che non è ammissibile nella disciplina contrattualistica e, di conseguenza, anche nel preliminare. Nel caso in cui la controparte non fosse a conoscenza della situazione di comproprietà, si presume il trasferimento della quota, e, quindi, solo in base alla effettiva volontà delle parti si può stabilire se l'atto è viziato e quindi soggetto a nullità. Se si conosce la situazione, l'atto di disposizione investe il bene e non la quota, quindi, il rimedio che si prospetta, è quello della nullità, perché è un contratto soggettivamente complesso, privo della volontà della parte comproprietaria. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 16 Diritto Civile Lezione III 9 Il problema della doppia alienazione immobiliare e la trascrizione del preliminare . Per quel che concerne il caso della doppia alienazione immobiliare, bisogna prendere in considerazione la disciplina della trascrizione. Nell'art. 2643 del Codice Civile sono elencati gli atti soggetti a trascrizione e tra questi i contratti che hanno ad oggetto i beni immobili. L'art. 2652 Codice Civile disciplina, invece, la trascrizione della domanda giudiziale per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (n.2), quando si riferiscono ai beni menzionati nell'articolo precedente; quindi, il contratto che ha ad oggetto un bene immobile va trascritto ex art. 2643, e, se si dovesse agire ex art. 2932 Codice Civile, si deve trascrivere la relativa domanda, il tutto per la ratio della trascrizione, quindi, per la opponibilità ai terzi. Per quel che riguarda nello specifico il preliminare, bisogna segnalare l'art. 2645-bis Codice Civile, introdotto dal Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, che prevede la trascrivibilità del preliminare con oggetto beni immobili purché risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Prima dell'intervento del legislatore, la trascrizione era negata; per ragioni normative, infatti, la stessa era prevista solo per i contratti di trasferimento di beni immobili o di diritti reali su questi, e il preliminare non era quindi ricompreso in tale tipologia. Lo scopo evidente di questo intervento era di tutelare maggiormente il promittente acquirente, ma l'efficacia è stata limitata: fino a un anno dalla data di pattuizione per il definitivo o tre anni dalla trascrizione. Il valore che assume la trascrizione è una sorta di prenotazione, in attesa degli effetti che spiegherà il definitivo. In passato, di fronte a una doppia alienazione immobiliare, la immediata trascrizione del definitivo da parte del secondo cronologicamente parlando - acquirente era considerata dalla giurisprudenza una anomalia della trascrizione stessa consistente in una dolosa preordinazione a danno di una parte - il primo acquirente - in buona fede. Abbiamo visto che la domanda giudiziale quando l'oggetto del preliminare è la stipulazione di una compravendita di beni immobili o mobili registrati, deve essere trascritta; ma deve essere trascritta anche la relativa sentenza (che accoglie la domanda) perché questa produca gli effetti del contratto non concluso. La trascrizione della domanda funge da prenotazione per la successiva trascrizione della sentenza, e perderebbe ogni efficacia se non si trascrivesse la sentenza. Gli effetti della trascrizione della sentenza sono retroattivi alla data di trascrizione della domanda e opponibili da quel momento agli eventuali terzi aventi causa del promittente alienante. Per converso, se il secondo avente causa del promittente venditore - che ha già impegnato in un preliminare lo stesso bene, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 17 Diritto Civile Lezione III trascrive i suo contratto di compravendita prima della trascrizione della domanda giudiziale del primo avente causa, è protetto dagli effetti della trascrizione. Il primo avente causa potrà agire per il risarcimento dei danni verso il promittente - venditore e verso il secondo avente causa (a titolo di responsabilità extracontrattuale) se questo era a conoscenza del preliminare. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 18