DOMANDA - CTenergia
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DOMANDA - CTenergia
Faq 308 [email protected] [email protected] DOMANDA: In seguito alla esecutività della nuova legge sul condominio ed in particolare con la “novità” introdotta dall’art. 3 comma 4 che recita tra l’altro “… il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. Sono venuto a conoscenza di “relazioni tecniche” molto sommarie di colleghi Ingegneri e Periti Termotecnici che piuttosto semplicisticamente confermavano la possibilità del distacco senza conseguenze tecnico-funzionali ed aggravi di spesa per i restanti condomini. A parte la necessaria verifica di fattibilità tecnica, vorrei porgerVi un quesito alla cui risposta potrebbero proficuamente fare riferimento i Tecnici che sempre più frequentemente saranno coinvolti in tali vertenze: - Se per l’impianto centralizzato si prevede una suddivisione di spese a norma di regolamento Condominiale con una quota fissa (a millesimi) ed una variabile (a consumo) con percentuali fisse ( e spesso lontane dalla realtà), può il Tecnico che è chiamato a dare giustificazione e “quantificazione” per l’eventuale distacco NON tener conto di tali percentuali ? - In mancanza di contabilizzatori di calore generali in centrale, come spesso accade nella ns. zona, che potrebbero concretamente quantificare per differenza gli oneri fissi dalla voce consumi individuali, si potrebbe fare riferimento a quanto indicato nelle vecchie norme UNI 10348-prospetto IV ed UNI 10200-prospetto II per il calcolo degli oneri di mantenimento in esercizio dell’impianto (indipendentemente dai consumi) dovuti a : o rendimento medio stagionale del generatore o dispersioni passive della rete di distribuzione Senza il calcolo di tali oneri e l’identificazione della quota a carico del “distaccante” mi sembra che inevitabilmente restanti condomini si troverebbero a pagare oneri maggiori che creerebbero infinite controversie. RISPOSTA: Il legislatore poteva completare la frase: “, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini assorbendone l’onere di ogni possibile variazione.” Questa aggiunta avrebbe risolto ogni possibile questione condominiale. Il legislatore è consapevole di cosa potrebbe succedere quando avviene lo stacco da un impianto. Non si pronuncia nel dire che……. poi ne seguiranno altri. Con tutto ciò sussiste il problema; necessita una soluzione. Gli amministratori degli stabili in questi ultimi mesi mandano a tutti gli inquilini un documento dove i residenti devono indicare se gli impianti in asservimento ( luce/ gas / acqua / riscaldamento) sono a norma; si richiede al riguardo una giustificazione al riguardo e la firma di responsabilità. Argomento che crea ulteriore confusione in aggiunta alla richiesta dello stacco dall’impianto. Ne segue che abbiamo un legislatore che non si prende alcuna responsabilità su quanto scrive ed un amministratore che con quel suo documento vorrebbe mettersi in sicurezza. Dovremmo vedere questi argomenti sotto un altro punto di vista. Le modalità per effettuare uno stacco dall’impianto senza arrecare modifiche sostanziali sulle condizioni di efficienza del centralizzato devono poter indurre il condomino ad acquisire una propria autonomia gestionale del flusso termico nel proprio impianto bay passando detto flusso termico sul ritorno impianto quando ne ha stabilito il fermo del medesimo in determinate ore del giorno. Conun unopportuno opportunostudio studiodidifattibilità fattibilitàloloscopo scoposarebbe sarebberaggiunto. raggiunto.Dovremmo Dovremmovedere vedere“lo lo Con “stacco dall’impianto” sotto questo punto di vista. stacco dall’impianto” sotto questo punto di vista. Il condomino paga il consumo energetico indicato dai ripartitori di calore nelle percentuali stabilite dall’assemblea condominiale ( è obbligatoria la contabilizzazione nei sistemi condominiali!!!!!) Sinceramente non vorrei entrare nel merito su cosa succederebbe quando avviene lo stacco da un impianto si possono scrivere libri al riguardo. Gli impianti condominiali non sono tutti uguali. Ogni stacco deriva da un problema irrisolto individuale per produrne poi altri per la comunità con litigiosità che in giudizio non hanno mai termine se consenzienti per lo stacco. Un buon amministratore deve fare in modo che comunque tutti i condomini siano soddisfatti dell’impianto di riscaldamento favorendone comunque, su richiesta di attuare un sistema (che poi si adegueranno molti altri) che dia la massima autonomia della gestione al condomino che ne faccia richiesta. L’autonomia è sempre comunque possibile sia con impianti che utilizzano corpi scaldanti con attacchi alle colonne di centrale ( impianti realizzati prima del 1960) sia con impianti dove sono previsti collettori di distribuzione per ambienti. Il condomino che intende staccarsi da un sistema di distribuzione su colonne, (vecchi impianti sovradimensionati)deve in ogni caso realizzare un impianto ex nuovo con una distribuzione su collettore (Fg.1) Fermo restando il rifacimento dell’imto a proprie stese è comunque possibile utilizzare uno stacco dall’impianto per realizzare il proprio bay passando il fluitermico sul ritorno adottando le seguenti attenzioni: 1.Il collettore deve essere provvisto di una valvola by-pass che con la chiusura della richiesta termica rimandi sul ritorno la globalità del flusso termico. 2. posizionare dietro i corpi scaldanti un pannello coibente con lamina frontale riflettente 3. adottare i doppi vetri ai finestrati Con dovute precauzioni nelle zone di stacco ( con opportuna scelta della colonna) da una singola colonna è più che sufficiente per riscaldare l’appartamento da 70 a 100 m2. con un sensibile risparmio energetico. Non verrebbe intaccata la funzionalità di centrale. Per condomini realizzati dopo il 1970, quando le realizzazioni impiantistiche già prevedevano la presenza del collettore di distribuzione è opportuno che il medesimo venga sostituito con uno avente la valvola di by-pass oppure inserire la stessa fra il circuito di mandata e quello di ritorno. Sarebbe altresì opportuno provvedere all’installazione di una valvola di regolazione della portata del fluido termico (valvola di bilanciamento) Fig.2 COMPONENTI DI RILIEVO TIEMME A SUSSIDIO DEGLI STACCHI NEL CENTALIZZATO Valvola a 4 vie con bocchettoni Art. 2136 Valvola a 3 vie con bocchettoni Art. 2137