DOMADA: Vorrei porvi un quesito un nostro cliente
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DOMADA: Vorrei porvi un quesito un nostro cliente
FAQ 380 [email protected] Domanda [email protected] DOMADA: Vorrei porvi un quesito un nostro cliente vuole scollegarsi dall'impianto termico condominiale per rendersi autonomo e vorrebbe sapere come affrontare il tutto ; innanzitutto,è possibile scollegarsi ? chiaramente dopo aver richiesto debitamente il tutto al condominio. Dovrà comunque pagare un minimo per lo scompenso che porterebbe rebbe all'impianto? a quali normative si deve far riferimento? Caratteristiche impianto/edificio impianto termico centralizzato a colonne montanti, anni 80' , caldaia a basamento alimentata a gasolio il condominio si sviluppa su quattro piani per un totale di 8 appartamenti; dei quali n°4 misurano circa 80 mq; i restanti circa 65/70 mq; per l'acqua calda sanitaria utilizzano dei boiler termoelettrici. L'appartamento in questione si trova al 3° ed ultimo piano. Il cliente, come anticipato, intende scollegarsi e munirsi di impianto termico autonomo con caldaia a condensazione (chiaramente verrà rifatto completamente la distribuzione interna dell'impianto termico . RISPOSTA: Prima di entrare nel merito in relazione ad una mia soluzione al riguardo, riportiamo ancora in questa nuova faq quanto è stato stabilito dalla cassazione dove si legge: Sì al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato anche senza comprovato risparmio energetico Cass. 27.09.2013,n. 22276 L. 11.12.2012, n. 220 La cassazione stabilisce che la delibera condominiale con la quale si provvede alla trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in un impianto autonomo è valida anche senza la dimostrazione, con idonea documentazione ne, che il passaggio comporti un risparmio energetico. A condizione, però, che la delibera venga approvata a maggioranza dei voti pari alle necessarie quote millesimali. Nel caso in esame la maggioranza dei condomini aveva approvato una delibera avente ad oggetto la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in singoli impianti unifamiliari indipendenti, a gas. Alcuni condomini, tuttavia, impugnavano la delibera sostenendo sia la necessità del voto unanime per questo tipo di decisione, sia la mancata presentazione di un progetto di installazione delle nuove opere corredato da relazione tecnica di conformità. La Cassazione rileva come la normativa inerente la conversione di impianti centralizzati in sistemi di riscaldamento indipendenti (vale a dire la L. 09/01/1991, n. 10) prevede sì la documentazione contestata dai ricorrenti, ma non ne vincola la produzione in sede assembleare, non potendo la sua assenza pregiudicare la validità della delibera stessa. Ai fini della validità della deliberazione, dalla normativa, non si desume che sussista l’obbligo di acquisizioni tecniche che dimostrino preventivamente l’assoluta convenienza della trasformazione quanto ai consumi. Si legge nella sentenza: “Al legislatore è apparso opportuno favorire… la trasformazione degli impianti da centralizzati in autonomi in relazione al miglioramento che, secondo un criterio di larga scala, esso induce nella gestione del consumo energetico, al di là delle verifiche preventive del caso singolo, che sarebbero incongrue con lo stesso dettato di favore per la trasformazione della tipologia di impianti. Inoltre: La nuova normativa sul condominio così si esprime in relazione ad distacco dal riscaldamento condominiale (Legge 220.12.2012 entrata in vigore il 16 Giugno 2013): il singolo condomino che intende distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato può farlo anche senza l’autorizzazione dell’assemblea,se dal suo distacco non derivano un notevole squilibrio termico dell’intero edificio,un aggravio di spesa per chi continua a usufruire del riscaldamento centralizzato né un danno di funzionalità dell’impianto,tali da pregiudicare la regolare erogazione del servizio. Ipotesi: Il distacco del singolo condomino (1 su 8 condomini) dovrebbe comportare una riduzione di potenzialità del’impianto di circa il 10-12%. In effetti questo non può avvenire a condizione che non si apportino modifiche tecniche alle apparecchiature della CT ( bruciatore / pompe / regolazione impianto) in teoria dovrebbero essere a carico del condomino che ne richiede lo stacco previo un’analisi tecnica del sistema di distribuzione modificato. La riduzione delle spese di esercizio si manterrà pressoché identica alla situazione precedente al distacco sia per le spese di esercizio che in relazione spese per disperazioni termiche. Se è concesso il primo distacco ( con impliciti benefici per il condomino che ne ha richiesto lo stacco) entro breve tempo subentrerà la richiesta di un secondo condomino, ecc. ecc. Nelle relazioni con il condominio: Qualunque ipotesi di stacco dall’impianto non risolverebbe appieno quanto vorrebbero i condomini richiedenti in quanto resterebbero sempre legati con il proprio ombelico indirettamente all’impianto centralizzato con tutte le prevedibili concause che ne deriverebbero il cui culmine è la “litigiosità” . Personalmente ritengo che il condomino ha il diritto di avere la massima autonomia nel gestire il proprio confort ambiente realizzando in proprio le modifiche all’impianto sia nel sistema bitubo che a pavimento radiante e questo è possibile anche senza richiedere lo stacco dall’impianto. Gli edifici realizzati negli anni 1970-80 con sistemi di distribuzione a colonne e strutturali murali in blocchi cementizi / laterizi con camera d’aria, comportavano una dispersione termica di 35/40 kcal/m3 con luci a semplici vetri e coibentazioni termiche all’edificio ancora quasi inesistenti. La conseguente distribuzione per colonne prevedeva tubazioni con velocità del fluido termico per un Dt di 12°C (che poi risultava al ritorno caldaia di 20-25°C). quindi si avevano e, ancora oggi si hanno, tubazioni di sezione alquanto elevate. Alternative: Ora, con l’apporto dei doppi vetri, attenendo al riguardo un discreto consumo energetico si potrebbero utilizzare le attuali colonne (escludendo la distribuzione orizzontale per ovvi motivi di difficile mantenimento della loro integrità) per eseguire nuovi impianti interni sia nel sistema bitubo che a pannelli radianti e misura delle esigenze del vari condomini nella loro piena autonomia gestionale. Gli apporti tecnici alla centrale termica (ripristino del bruciatore / pompe ad alta efficienza / bilanciamento delle colonne) comporterebbero una maggiore sicurezza a tutto il sistema impianto con reali benefici e risparmio energetico. Punto più importante, da non trascurare si manterrebbe una convivialità alla quale tutti ne beneficerebbero. Se col tempo con la ristrutturazione dell’immobile fosse realizzato un “cappotto esterno” all’involucro edilizio il contenimento energetico raggiungerebbe i livelli massimi Le possibili realizzazioni: La realizzazione dell’impianto a pavimento sarebbe la soluzione più congegnale con una ripresa dalla colonna per una portata non superiore a 300 L/h. Il separatore idraulico manterrebbe in continuo la funzionalità del sistema di distribuzione senza alterarne la portata sia con i pannelli radianti in funzione che con il fermo impianto. La valvola di regolazione (bilanciamento)della portata consente la corretta distribuzione all’impianto. Centralina di distribuzione a punto fisso Art. 3896PF 1” Massima autonomia per l’Utenza Valvola di bilanciamento Art. 6535G Separatore idraulico Art. 7166 Ulteriore soluzione consiste nella realizzazione di un sistema bitubo con gruppo di rilancio e separatore idraulico con le seguenti attenzioni: -pannelli riflettenti posti dietro i corpi scaldanti -pompa con velocità posta sul minimo -si può mantenere la contabilizzazione del calore con ripartitori posti sui corpi scaldanti; -applicazione dei sensori termostatici elettronici sulle valvole termostatizzabili aventi la funzione di “cronotermostati” creando per l’utenza il massimo beneficio del confort a misura delle proprie esigenze consentendo anche il massimo risparmio energetico. Sensore termostatico elettronico con funzione cronotermostato Art.9566 Gruppo di rilancio Art. 5535G separatore idraulico Art. 7166 Ripartitore di calore Art.6580C Massima autonomia per l’Utenza