aspetti sanitari nell`esportazione di prodotti di origine animale

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aspetti sanitari nell`esportazione di prodotti di origine animale
S.I.A.V. Area B
SERVIZIO D’IGIENE
ASSISTENZA VETERINARIA
Camera di Commercio INdustria
Agricoltura Artigianato
Seminario tecnico
ASPETTI SANITARI NELL’ESPORTAZIONE DI
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Novara, 23 Giugno 2014
Dott.ssa Manuela Cagnoli
Esportazione di alimenti
Il commercio internazionale deve
rispondere all’esigenza di garantire la
sicurezza degli alimenti in rapporto alla
tutela della salute delle persone, ma
anche all’esigenza di prevenire la
diffusione da un Paese all’altro di
malattie di animali e piante
Esportazione di alimenti
Per prevenire la diffusione di malattie
trasmissibili con gli alimenti è necessario
conoscere lo stato sanitario e fitosanitario
dei luoghi di produzione, avendo riguardo sia
delle malattie degli animali e dell’uomo, sia
delle malattie delle piante, limitando la
spedizione di prodotti alimentari a rischio o
provenienti da aree geografiche che in
relazione alla natura del prodotto alimentare
possono
presentare
dei
rischi.
Esportazione di alimenti
Garantendo la sicurezza dei prodotti
esportati si creano le condizioni di
reciprocità con i Paesi terzi, ai quali
devono essere richieste le stesse
garanzie di sicurezza per i prodotti che
vengono
importati
in
Italia.
Certificazioni per l'esportazione
Per poter esportare animali vivi e
prodotti da loro ottenuti, alimenti e
mangimi, i produttori italiani devono
fornire adeguate garanzie igienicosanitarie alle autorità dei Paesi
importatori.
Certificazioni per l'esportazione
Tali garanzie sono stabilite dal Paese
importatore sulla base delle proprie
normative sanitarie nazionali e
dovrebbero rispettare le regole
internazionali fissate dagli Standards
Setting Bodies (OIE e FAO).
Certificazioni per l'esportazione
• Le garanzie sanitarie da rispettare vengono
redatte in forma di certificati sanitari.
• Le certificazioni possono essere sottoscritte
solo dal veterinario ufficiale dell’ Azienda
sanitaria locale competente per territorio
• In alcuni casi, il certificato è imposto dal
Paese importatore.
Carni e prodotti a base di carne
Il settore delle carni e dei prodotti a base di carne è
quello maggiormente regolamentato da accordi
internazionali, che ne limitano la commercializzazione
in rapporto alla specie animale ed all’area geografica di
produzione.
In generale l’esportazione dall’Italia di carni bovine,
ovine e caprine è fortemente limitata a causa degli
effetti correlati al pericolo BSE/TSE che ha interessato
nel recente passato l’intera Unione Europea.
Carni e prodotti a base di carne
E' ammessa, invece, l’esportazione delle carni suine e dei
prodotti a base di carni suine, che tuttavia è condizionata dalla
presenza sul territorio italiano della Peste Suina Africana,
presente in Sardegna, e della Malattia vescicolare del suino in
diverse aree del Paese.
Ai fini della sicurezza del prodotto sono richiesti per i prodotti a
base di carne cotti con trattamenti termici specifici o, per i
prodotti a base di carne crudi, periodi di stagionatura prolungati.
L’esportazione di carni fresche suine è consentita verso il
Giappone ma è esclusa verso gli USA; per entrambi i Paesi sono
definite liste di stabilimenti italiani abilitati all’esportazione.
Altri prodotti di origine animale
I prodotti a base di latte rappresentano una
categoria di prodotti largamente esportata in
numerosi Paesi terzi e senza specifiche limitazioni.
Prodotti alimentari di origine non
animale
Nel caso dei prodotti vegetali non si dispone di accordi
specifici con Paesi terzi. In generale l’esportazione avviene
senza particolari ostacoli.
Accordi internazionali
Gli
Accordi
internazionali
sono
principalmente negoziazioni dal taglio
tecnico, stipulate tra l’Italia o, in alcuni casi
tra la Comunità Europea ed il Paese Terzo
verso cui si intendono esportare animali e
prodotti derivati, alimenti o mangimi ,al fine
di garantire l’implementazione dei requisiti
veterinari e sanitari lungo l’intera catena
produttiva dalle materie prime ai prodotti
finali.
Strutture abilitate all’esportazione
Le strutture abilitate all’esportazione sono gli
stabilimenti che, in forza di un riconoscimento
ufficiale dei requisiti igienici e strutturali in loro
possesso e del regime di controlli a cui sono
sottoposti, possono esportare animali vivi o
loro
prodotti
verso
Paesi
Terzi.
Strutture abilitate all’esportazione
Accordi/intese tecniche prevedono che per
essere inserito nella lista per l’esportazione,
lo stabilimento deve soddisfare i requisiti
igienico-sanitari e/o strutturali previsti dal
Paese importatore e, spesso, deve ricevere
una visita ispettiva da parte di un team di
esperti del Paese Terzo interessato oltre che
eventuali periodici audit per la riconferma dei
requisiti e la permanenza in lista
Sistema informatico ICARUS/SINVSA
Il Sistema ICARUS è un programma
informatico che consente alle aziende
abilitate all’esportazione di alimenti di
i n s er ir e annualment e i dat i p er la
ricertificazione annuale degli stabilimenti,
ove prevista, e per la raccolta dei dati sulle
attività di controllo svolte negli stabilimenti,
nonché i dati relativi ai piani di
campionamento e di analisi di laboratorio
Il certificato sanitario
All’Autorità sanitaria compete la verifica delle
procedure di autocontrollo attuate dai
produttori e l’adozione dei provvedimenti nei
casi di procedure inadeguate.
Compete anche la verifica di eventuali i
requisiti
specifici
richiesti
dall'Amministrazione dei Paesi terzi laddove
difformi dalla legislazione europea
Modelli di certificati sanitari
• Animali vivi
• Prodotti animali non destinati al consumo
umano
• Carni e prodotti a base di carne
• Latte e prodotti a base di latte
• Altri alimenti
• Mangimi
Certificazioni per l'esportazione
• In alcuni casi, vedi Federazione russa, i Paesi
terzi richiedono speciali garanzie in materia di
sicurezza delle certificazioni imponendo l’obbligo
dell’utilizzo della carta di sicurezza (es. carta in
filigrana prodotta dal Poligrafico dello Stato).
L’accesso ai mercati islamici è facilitato dalla
certificazione halal che può essere rilasciata
da Halal Italia
• La certificazione Halal Italia, che non sostituisce
il previsto certificato sanitario, accompagna le
carni che dall'Italia vanno all'estero.
Anno 2013 rilasciati 2427 certificati
ALBANIA
GRANAROLO
REP. DOMINICANA
AUSTRALIA
HONG KONG
RUSSIA
BIELORUSSIA
IRAQ
SERBIA
BOSNIA
KAZAKISTAN
SEYCHELLES
BRASILE
KENIA
SINGAPORE
BULGARIA
LIBANO
SUD AFRICA
CANADA
MALDIVE
TAIWAN
CINA
MALESIA
TUNISIA
COREA
MAROCCO
UCRAINA
DUBAI
MAURITIUS
UGANDA
FILIPPINE
MESSICO
URUGUAY
GIAPPONE
NUOVA ZELANDA
USA
GIORDANIA
PERU'
VIETNAM
QATAR
D.M. 19 giugno 2000, n. 303. Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE
relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale
(pubbl. in Gazz. Uff. n. 252 del 27 ottobre 2000).
Art. 3.
1. I certificati devono essere rilasciati in lingua italiana e almeno in una delle lingue
ufficiali dello Stato di destinazione.
2. E' fatto divieto di:
a) certificare fatti non di diretta conoscenza, non preventivamente verificati o che
non sia possibile verificare;
b) rilasciare certificati in bianco o incompleti o relativi ad animali o prodotti di origine
animale non sottoposti a preventiva ispezione ovvero non piu' sottoposti al
controllo del veterinario certificatore.
3. Il rilascio di certificati redatti sulla base di un altro documento puo' avvenire
solo se detto documento sia in possesso del veterinario certificatore prima del
rilascio della certificazione.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale puo' rilasciare certificati
in base a dati che, nei casi espressamente previsti, siano:
a) attestati, se ricorra quanto previsto all'articolo 1, da un veterinario libero
professionista autorizzato, a condizione che questi operi sotto il controllo del
veterinario ufficiale e che i dati possano essere verificati da quest'ultimo;
b) b) ottenuti nell'ambito di programmi di sorveglianza riferiti a schemi di garanzia
qualitativa ufficialmente riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza
epidemiologica.
Grazie per l’attenzione