aspetti sanitari nell`esportazione di prodotti di origine animale
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aspetti sanitari nell`esportazione di prodotti di origine animale
S.I.A.V. Area B SERVIZIO D’IGIENE ASSISTENZA VETERINARIA Camera di Commercio INdustria Agricoltura Artigianato Seminario tecnico ASPETTI SANITARI NELL’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Novara, 23 Giugno 2014 Dott.ssa Manuela Cagnoli Esportazione di alimenti Il commercio internazionale deve rispondere all’esigenza di garantire la sicurezza degli alimenti in rapporto alla tutela della salute delle persone, ma anche all’esigenza di prevenire la diffusione da un Paese all’altro di malattie di animali e piante Esportazione di alimenti Per prevenire la diffusione di malattie trasmissibili con gli alimenti è necessario conoscere lo stato sanitario e fitosanitario dei luoghi di produzione, avendo riguardo sia delle malattie degli animali e dell’uomo, sia delle malattie delle piante, limitando la spedizione di prodotti alimentari a rischio o provenienti da aree geografiche che in relazione alla natura del prodotto alimentare possono presentare dei rischi. Esportazione di alimenti Garantendo la sicurezza dei prodotti esportati si creano le condizioni di reciprocità con i Paesi terzi, ai quali devono essere richieste le stesse garanzie di sicurezza per i prodotti che vengono importati in Italia. Certificazioni per l'esportazione Per poter esportare animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienicosanitarie alle autorità dei Paesi importatori. Certificazioni per l'esportazione Tali garanzie sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle proprie normative sanitarie nazionali e dovrebbero rispettare le regole internazionali fissate dagli Standards Setting Bodies (OIE e FAO). Certificazioni per l'esportazione • Le garanzie sanitarie da rispettare vengono redatte in forma di certificati sanitari. • Le certificazioni possono essere sottoscritte solo dal veterinario ufficiale dell’ Azienda sanitaria locale competente per territorio • In alcuni casi, il certificato è imposto dal Paese importatore. Carni e prodotti a base di carne Il settore delle carni e dei prodotti a base di carne è quello maggiormente regolamentato da accordi internazionali, che ne limitano la commercializzazione in rapporto alla specie animale ed all’area geografica di produzione. In generale l’esportazione dall’Italia di carni bovine, ovine e caprine è fortemente limitata a causa degli effetti correlati al pericolo BSE/TSE che ha interessato nel recente passato l’intera Unione Europea. Carni e prodotti a base di carne E' ammessa, invece, l’esportazione delle carni suine e dei prodotti a base di carni suine, che tuttavia è condizionata dalla presenza sul territorio italiano della Peste Suina Africana, presente in Sardegna, e della Malattia vescicolare del suino in diverse aree del Paese. Ai fini della sicurezza del prodotto sono richiesti per i prodotti a base di carne cotti con trattamenti termici specifici o, per i prodotti a base di carne crudi, periodi di stagionatura prolungati. L’esportazione di carni fresche suine è consentita verso il Giappone ma è esclusa verso gli USA; per entrambi i Paesi sono definite liste di stabilimenti italiani abilitati all’esportazione. Altri prodotti di origine animale I prodotti a base di latte rappresentano una categoria di prodotti largamente esportata in numerosi Paesi terzi e senza specifiche limitazioni. Prodotti alimentari di origine non animale Nel caso dei prodotti vegetali non si dispone di accordi specifici con Paesi terzi. In generale l’esportazione avviene senza particolari ostacoli. Accordi internazionali Gli Accordi internazionali sono principalmente negoziazioni dal taglio tecnico, stipulate tra l’Italia o, in alcuni casi tra la Comunità Europea ed il Paese Terzo verso cui si intendono esportare animali e prodotti derivati, alimenti o mangimi ,al fine di garantire l’implementazione dei requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena produttiva dalle materie prime ai prodotti finali. Strutture abilitate all’esportazione Le strutture abilitate all’esportazione sono gli stabilimenti che, in forza di un riconoscimento ufficiale dei requisiti igienici e strutturali in loro possesso e del regime di controlli a cui sono sottoposti, possono esportare animali vivi o loro prodotti verso Paesi Terzi. Strutture abilitate all’esportazione Accordi/intese tecniche prevedono che per essere inserito nella lista per l’esportazione, lo stabilimento deve soddisfare i requisiti igienico-sanitari e/o strutturali previsti dal Paese importatore e, spesso, deve ricevere una visita ispettiva da parte di un team di esperti del Paese Terzo interessato oltre che eventuali periodici audit per la riconferma dei requisiti e la permanenza in lista Sistema informatico ICARUS/SINVSA Il Sistema ICARUS è un programma informatico che consente alle aziende abilitate all’esportazione di alimenti di i n s er ir e annualment e i dat i p er la ricertificazione annuale degli stabilimenti, ove prevista, e per la raccolta dei dati sulle attività di controllo svolte negli stabilimenti, nonché i dati relativi ai piani di campionamento e di analisi di laboratorio Il certificato sanitario All’Autorità sanitaria compete la verifica delle procedure di autocontrollo attuate dai produttori e l’adozione dei provvedimenti nei casi di procedure inadeguate. Compete anche la verifica di eventuali i requisiti specifici richiesti dall'Amministrazione dei Paesi terzi laddove difformi dalla legislazione europea Modelli di certificati sanitari • Animali vivi • Prodotti animali non destinati al consumo umano • Carni e prodotti a base di carne • Latte e prodotti a base di latte • Altri alimenti • Mangimi Certificazioni per l'esportazione • In alcuni casi, vedi Federazione russa, i Paesi terzi richiedono speciali garanzie in materia di sicurezza delle certificazioni imponendo l’obbligo dell’utilizzo della carta di sicurezza (es. carta in filigrana prodotta dal Poligrafico dello Stato). L’accesso ai mercati islamici è facilitato dalla certificazione halal che può essere rilasciata da Halal Italia • La certificazione Halal Italia, che non sostituisce il previsto certificato sanitario, accompagna le carni che dall'Italia vanno all'estero. Anno 2013 rilasciati 2427 certificati ALBANIA GRANAROLO REP. DOMINICANA AUSTRALIA HONG KONG RUSSIA BIELORUSSIA IRAQ SERBIA BOSNIA KAZAKISTAN SEYCHELLES BRASILE KENIA SINGAPORE BULGARIA LIBANO SUD AFRICA CANADA MALDIVE TAIWAN CINA MALESIA TUNISIA COREA MAROCCO UCRAINA DUBAI MAURITIUS UGANDA FILIPPINE MESSICO URUGUAY GIAPPONE NUOVA ZELANDA USA GIORDANIA PERU' VIETNAM QATAR D.M. 19 giugno 2000, n. 303. Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (pubbl. in Gazz. Uff. n. 252 del 27 ottobre 2000). Art. 3. 1. I certificati devono essere rilasciati in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione. 2. E' fatto divieto di: a) certificare fatti non di diretta conoscenza, non preventivamente verificati o che non sia possibile verificare; b) rilasciare certificati in bianco o incompleti o relativi ad animali o prodotti di origine animale non sottoposti a preventiva ispezione ovvero non piu' sottoposti al controllo del veterinario certificatore. 3. Il rilascio di certificati redatti sulla base di un altro documento puo' avvenire solo se detto documento sia in possesso del veterinario certificatore prima del rilascio della certificazione. 4. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale puo' rilasciare certificati in base a dati che, nei casi espressamente previsti, siano: a) attestati, se ricorra quanto previsto all'articolo 1, da un veterinario libero professionista autorizzato, a condizione che questi operi sotto il controllo del veterinario ufficiale e che i dati possano essere verificati da quest'ultimo; b) b) ottenuti nell'ambito di programmi di sorveglianza riferiti a schemi di garanzia qualitativa ufficialmente riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica. Grazie per l’attenzione