IL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016: RIFORMA O RIVOLUZIONE?
Transcript
IL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016: RIFORMA O RIVOLUZIONE?
IL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016: RIFORMA O RIVOLUZIONE? I sistemi di realizzazione: Le novità in materia di contratti di concessione e partenariato pubblico privato Sommario • I contratti di concessione • Il partenariato pubblico privato I contratti di concessione Il quadro normativo anteriore alla direttiva 2014/23/UE ● La direttiva 2014/23/UE disciplina per la prima volta sia le concessioni di lavori che le concessioni di servizi, nei settori ordinari e speciali. Prima della direttiva 2014/23/UE? Concessioni di lavori • Direttiva 2004/18/CE; • A livello nazionale: D.lgs. 163/2006, artt.142-151. Concessioni di servizi • Trattato UE (principi di non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; • Comunicazioni interpretative (2000/C 121/02 e COM(2005)569). Il quadro normativo anteriore alla direttiva 2014/23/UE La disciplina nazionale ● L’art. 30 del D.lgs 163/2006 prevede: • controprestazione come diritto a gestire l’opera; • eventuale prezzo; • piano economico finanziario; • trattativa gara informale con 5 imprese. • Fatte salve le discipline di settore che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza; • Ferme le norme che prevedono l’affidamento a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici; • Art. 34 d.l. 179/2012 sugli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Le novità introdotte dalla direttiva 2014/23/UE - 1/3 ● Gli elementi principali che caratterizzano la direttiva 2014/23/UE sono: • uniformità della disciplina dei procedimenti di affidamento delle concessioni di lavori e servizi; • libertà degli Stati membri di decidere le modalità di gestione più appropriate per l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi; • equiparazione tra i 3 modelli (autoproduzione, cooperazione tra amministrazioni, gara); • la gara pertanto non è più il metodo di gestione prevalente e prioritario, stante la necessità di rispettare: i. il Trattato UE; ii. la direttiva 2014/23/UE; iii. i principi di trasparenza e parità di trattamento Le novità introdotte dalla direttiva 2014/23/UE - 2/3 ● Controprestazione consiste nel diritto di gestire l’opera o il servizio; ● Trasferimento del rischio operativo sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi. ● La definizione di concessione, collegata al trasferimento di tale rischio consente di prescindere dal nomen juris di un contratto per coglierne l’aspetto essenziale. ● In generale, non deve essere garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. ● La potenziale perdita non deve essere nominale e, in ogni caso, le variazioni devono essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. Le novità introdotte dalla direttiva 2014/23/UE - 3/3 ● Piano economico-finanziario (PEF), il quale deve: • Contenere la distribuzione dei rischi; • garantire l’equilibrio economico finanziario (condizione essenziale per la stipulazione della concessione); • assicurare la sostenibilità finanziaria (bancabilità) dell’opera, ai fini del finanziamento dell’operazione. • La durata della concessione deve essere rapportata al tempo necessario per poter recuperare ed ammortizzare gli investimenti. • Esclusione di alcune fattispecie concessorie, quali le concessioni nel settore idrico e gli affidamenti in house. • Disciplina della fase di esecuzione, soprattutto con riguardo alla possibilità di modificare le concessioni in essere. La legge delega n. 11/2016: caratteristiche principali - 1/4 ● Divieto di gold plating ossia il «divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive» (art. 1, comma 1, lett. a), legge delega n. 11/2016. ● Evitare il ricorso all’art. 14, co. 24 quater, della L. n. 246/2015 che consente all’amministrazione di superare il livello minimo di regolazione comunitaria in presenza di circostanze eccezionali (non definite dalla legge). ● Introduzione di una disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l’armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti. ● Previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE (nel rispetto del referendum del 12.13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico). La legge delega n. 11/2016: caratteristiche principali - 2/4 ● Introduzione di criteri volti a: • Vincolare la concessione i. alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi; ii. al rischio operativo ai sensi della direttiva. • Disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro. ● Previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto UE. La legge delega n. 11/2016: caratteristiche principali - 3/4 Obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura a evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. La restante parte può essere realizzata da Società in house Operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica (anche semplificata) Società direttamente o indirettamente controllate (per soggetti privati) La legge delega n. 11/2016: caratteristiche principali - 4/4 • Previsione di modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche ad ANAC; • Introduzione clausole sociali per la stabilità del personale; • Previsione, per concessioni già in essere, di periodo transitorio di adeguamento, non superiore a 24 mesi; • Esclusione da tale obbligo solo per le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto o per quelle affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto UE per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento dei contratti di appalto vigenti all’entrata in vigore della legge delega. I contratti di concessione di lavori e servizi Definizioni • Il D. lgs. n. 50/2016 («il nuovo Codice») ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva 2014/23/UE. • Nel nuovo Codice i contratti di concessione sono definiti nell’art. 3 co. 1 lett. uu) e vv): «concessione di lavori» • un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; «concessione di servizi» • un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. Oggetto e ambito di applicazione • La disciplina delle concessioni è prevista negli artt. da 164 a 178 del nuovo Codice. • Ai sensi del co.2 dell’art. 164, a tali procedure restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni nuovo Codice relative a: • • • • • • • • • • principi generali; esclusioni; modalità e procedure di affidamento; modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi; requisiti generali e speciali e motivi di esclusione; criteri di aggiudicazione; modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti; requisiti di qualificazione degli operatori economici; termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte; modalità di esecuzione. • L’art. 166 esprime il principio di libera scelta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori della procedura di aggiudicazione del concessionario. La presenza ‘obbligatoria’ del rischio operativo • La disciplina del nuovo Codice considera come tratto caratteristico e necessario del contratto di concessione la presenza del «rischio operativo» • Esso è definito dall’articolo 3, co. 1. lett. zz). «rischio operativo» • il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. • L’art. 3 precisa che il rischio operativo è configurabile quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. • Il fondamento del rischio operativo consiste nel piano di equilibrio economico-finanziario integralmente a rischio del concessionario ed esposto al mercato. equilibrio economico e finanziario • la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto. convenienza economica • la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. sostenibilità finanziaria • la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento Il trasferimento al concessionario del rischio operativo • Quanto all’allocazione del rischio operativo, l’art. 165, co. 1 precisa che la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. • Si prevede dunque che l’operatore economico finanzi la propria attività prevalentemente attraverso la vendita dei servizi resi con l’attività economica nel mercato, in modo da ridurre significativamente l’onere economico a carico dell’amministrazione concedente. • Per la corretta allocazione dei rischi di cui all’art. 165, co.1, il co. 2 dello stesso articolo definisce che il presupposto per tale allocazione è rappresentato dall’equilibrio economico finanziario. • Per raggiungere l’equilibrio economico finanziario, può essere previsto un contributo a carico dell’amministrazione non superiore al 30% del costo dell’investimento oppure diritti di godimento di beni immobili la cui utilizzazione sia connessa all’opera affidata in concessione. • Per la prima volta il legislatore definisce la soglia massima dell’apporto pubblico al raggiungimento dell’equilibrio finanziario. Il finanziamento dell’opera • Il piano economico finanziario deve assicurare: • la reperibilità sul mercato di risorse proporzionate ai fabbisogni; • la sostenibilità di tali fonti; • la congrua redditività del capitale investito. • Ai sensi del co. 4 dell’art. 165, il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’opera, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario. • Il contratto di finanziamento deve essere perfezionato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. • Il bando può prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. La durata delle concessioni • L’art 168 prevede che la durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Viene commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa (co.1). • La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. • Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. • Le concessioni non possono essere prorogate. Tale divieto non è previsto nella direttiva!!! I criteri di aggiudicazione • Ai sensi dell’art. 173, le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all’articolo 30 del nuovo Codice. • Possibilità per la stazione appaltante di andare in deroga all’art. 95 del nuovo Codice (offerta economicamente più vantaggiosa), elencando i criteri di aggiudicazione. • Il co. 3 introduce un’interessante disposizione per cui se la stazione appaltante riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista, può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione elencati, per tenere conto di tale soluzione innovativa. • In tal caso, emette un nuovo invito a presentare offerte. La revisione del piano economico finanziario • Il co. 6 prevede la possibilità di revisione del piano economico finanziario al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio dello stesso piano. • Tale revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. • In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto e al concessionario spetta solo il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti e contributi pubblici. • Disparità di trattamento rispetto ai casi di annullamento d’ufficio, risoluzione per inadempimento o motivi di pubblico interesse ex art. 176, co. 3 e 4. • In tali casi, oltre al valore delle opere realizzate, si prevede un indennizzo a titolo di risarcimento pari al 10% delle opere ancora da eseguire. Ulteriori disposizioni di interesse Criticità • L’art. 175, co.2 prevede che l’eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50% del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell’aggiudicazione delle opere o dei servizi oggetto di concessione. • La direttiva invece prevedeva un limite del 50% per ciascuna modifica della concessione, e non per il complesso delle modifiche. • L’art. 177 prevede per i concessionari titolari di un affidamento diretto, l’obbligo di appaltare a terzi l’80% delle attività limitandosi a richiamare l’art. 7 sugli affidamenti ad imprese collegate ed eliminando la possibilità che siano eseguiti direttamente dai concessionari. • Impone l’obbligo di esternalizzazione ed impone l’uso di clausole sociali che, ai sensi dell’art. 50, sono invece facoltative. Il partenariato pubblico privato Il contratto di partenariato pubblico privato Definizioni • La Parte IV del nuovo Codice disciplina l’istituto del partenariato pubblico privato («PPP»). • Nel nuovo Codice i contratti di partenariato sono definiti nell’art. 3 co. 1 lett. eee): contratto di partenariato pubblico privato • il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. • Il co. 2 dell’art. 180 prevede che i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione (art. 180, co.2). L’allocazione dei rischi • Nel caso vengano istituite forme di collaborazione tra pubblico e privato, assume importanza fondamentale che i rischi di costruzione, domanda e disponibilità vengano allocati principalmente in capo al privato. • Tali rischi sono cosi definiti dal nuovo Codice: rischio di costruzione • il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera; rischio di disponibilità • il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti; rischio di domanda • il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; • Il co. 3 dell’art. 180 prevede che nel PPP il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera. • Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. • Con il contratto di PPP sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico. • A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi (art. 180, co. 4). • Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico (art. 180, co. 4). • L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo (art. 180, co.5). • Come nella disciplina dei contratti di concessione, l’equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. • Il co. 6 dell’art. 180 riproduce le disposizioni del co. 2 dell’articolo 165 in materia di equilibrio economico finanziario. • Al riguardo, anche nel PPP l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. • Pertanto, il legislatore definisce la soglia massima dell’apporto pubblico al raggiungimento dell’equilibrio finanziario. Il finanziamento dell’opera • Gli interventi che l’amministrazione pubblica intende porre in essere devono essere adeguatamente assicurati da un punto di vista della copertura finanziaria. • Ai sensi del co. 7 dell’art. 180, la documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di PPP. • La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. • Il contratto si risolve di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto. Le procedure di affidamento • L’art. 181 dispone che la scelta dell’operatore economico avvenga con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo. • Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinano l'allocazione dei rischi. • La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato. • L'amministrazione aggiudicatrice controlla l'attività dell'operatore economico attraverso sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. La finanza di progetto • Ai sensi dell’art. 182, il finanziamento dei contratti di PPP può avvenire utilizzando idonei strumenti quali la finanza di progetto. • L’istituto della finanza di progetto viene disciplinato dall’art. 183 che riproduce con significative modifiche l’art. 153 D.lgs. n. 163 del 2006 in tema di finanza di progetto. • In particolare, l’art. 183 prevede che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possano affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. • Ai sensi del co. 2 dell’art. 183, il progetto di fattibilità è redatto dalle amministrazioni aggiudicatrici. Pertanto, il progetto di fattibilità (ex progetto preliminare) è ora a cura della stazione appaltante e non del privato. • In precedenza era previsto lo studio di fattibilità a cura della pubblica amministrazione e tutta la progettazione, compresa la preliminare, a carico del privato. Ora, sono demandate all’aggiudicatario solo la progettazione definitiva e quella esecutiva. • L’art. 183, co. 4 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici valutino le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95. • Il Consiglio di Stato ha rilevato nel parere 855/2016 che tale criterio considererebbe con sfavore i criteri di aggiudicazione del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta. • Il co. 5 dispone però che l’esame delle proposte sia esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. • Ai sensi dell’art. 183, co. 9, le offerte devono contenere: • un progetto definitivo; • una bozza di convenzione; • un piano economico-finanziario (che prevede il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara e l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte); • la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; • la dimostrazione del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti di credito. • Ai sensi del successivo co.10. l’amministrazione aggiudicatrice: • prende in esame le offerte pervenute nei termini indicati nel bando; • redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; • pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27. • quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione; • se il promotore non accetta di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. • Al co. 14 e 15 dell’art. 183, si prevede una procedura di finanza di progetto con progetto di fattibilità elaborato dall’operatore. • In questo modulo procedimentale la procedura è attivata dai privati «qualificati» i quali possono presentare una proposta relativa alla realizzazione e alla concessione di opere non comprese negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione. • L’amministrazione deve valutare la fattibilità proposta entro il termine perentorio di tre mesi. • Il progetto preliminare presentato dal promotore una volta approvato viene sottoposto a gara pubblica per la concessione. • Il promotore può non risultare l’aggiudicatario, ma può esercitare entro 15 giorni il diritto di prelazione obbligandosi alle stesse condizioni dell’aggiudicatario. Grazie per l’attenzione Prof. Avv. Francesco Sciaudone Managing Partner [email protected] www.grimaldilex.com ROMA MILANO BRUXELLES Via Pinciana, 25 Via Fratelli Gabba 4 Roma, Italia 00198 Milano, Italia 20121 30 Boulevard de Waterloo Phone: +39 06 45206220 Phone: +39 02 30309330 Fax: +39 06 45206230 Fax: +39 02 30309340 Brussels, Belgium 1000 Phone: +32 2 5511201 Fax: +32 2 5511200 LONDRA BARI LUGANO 48 Gresham Street Via A.M. Calefati 15/a Via Carlo Frasca, 8 London, England EC2V 7AY Bari, Italia 70121 86900 Lugano Phone: +44 0207 1836423 Phone: +39 080 8642350 Phone: +41 (0) 91922 24 80 ∙ Fax: +44 0207 681398 Fax +39 080 8642352 Fax: +41 (0) 91910 10 71