IL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016: RIFORMA O RIVOLUZIONE?

Transcript

IL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016: RIFORMA O RIVOLUZIONE?
IL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016:
RIFORMA O RIVOLUZIONE?
I sistemi di realizzazione:
Le novità in materia di contratti di concessione e
partenariato pubblico privato
Sommario
• I contratti di concessione
• Il partenariato pubblico privato
I contratti di concessione
Il quadro normativo anteriore alla direttiva
2014/23/UE
● La direttiva 2014/23/UE disciplina per la prima volta sia le concessioni di
lavori che le concessioni di servizi, nei settori ordinari e speciali.
Prima della direttiva 2014/23/UE?
Concessioni di
lavori
• Direttiva 2004/18/CE;
• A livello nazionale: D.lgs. 163/2006, artt.142-151.
Concessioni di
servizi
• Trattato UE (principi di non discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità;
• Comunicazioni interpretative (2000/C 121/02 e
COM(2005)569).
Il quadro normativo anteriore alla direttiva 2014/23/UE
La disciplina nazionale
● L’art. 30 del D.lgs 163/2006 prevede:
•
controprestazione come diritto a gestire l’opera;
•
eventuale prezzo;
•
piano economico finanziario;
•
trattativa gara informale con 5 imprese.
•
Fatte salve le discipline di settore che prevedono forme più ampie di tutela
della concorrenza;
•
Ferme le norme che prevedono l’affidamento a soggetti che sono a loro
volta amministrazioni aggiudicatrici;
•
Art. 34 d.l. 179/2012 sugli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica.
Le novità introdotte dalla direttiva 2014/23/UE - 1/3 ● Gli elementi principali che caratterizzano la direttiva 2014/23/UE sono:
• uniformità della disciplina dei procedimenti di affidamento delle
concessioni di lavori e servizi;
• libertà degli Stati membri di decidere le modalità di gestione più
appropriate per l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi;
• equiparazione tra i 3 modelli (autoproduzione, cooperazione tra
amministrazioni, gara);
• la gara pertanto non è più il metodo di gestione prevalente e
prioritario, stante la necessità di rispettare:
i.
il Trattato UE;
ii. la direttiva 2014/23/UE;
iii. i principi di trasparenza e parità di trattamento
Le novità introdotte dalla direttiva 2014/23/UE - 2/3 ● Controprestazione consiste nel diritto di gestire l’opera o il servizio;
● Trasferimento del rischio operativo sul lato della domanda o sul lato
dell'offerta o di entrambi.
● La definizione di concessione, collegata al trasferimento di tale rischio
consente di prescindere dal nomen juris di un contratto per coglierne
l’aspetto essenziale.
● In generale, non deve essere garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto
della concessione.
● La potenziale perdita non deve essere nominale e, in ogni caso, le variazioni
devono essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale
netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario.
Le novità introdotte dalla direttiva 2014/23/UE - 3/3 ● Piano economico-finanziario (PEF), il quale deve:
•
Contenere la distribuzione dei rischi;
•
garantire l’equilibrio economico finanziario (condizione essenziale per la
stipulazione della concessione);
•
assicurare la sostenibilità finanziaria (bancabilità) dell’opera, ai fini del
finanziamento dell’operazione.
•
La durata della concessione deve essere rapportata al tempo necessario per
poter recuperare ed ammortizzare gli investimenti.
•
Esclusione di alcune fattispecie concessorie, quali le concessioni nel settore
idrico e gli affidamenti in house.
•
Disciplina della fase di esecuzione, soprattutto con riguardo alla possibilità
di modificare le concessioni in essere.
La legge delega n. 11/2016:
caratteristiche principali - 1/4 ● Divieto di gold plating ossia il «divieto di introduzione o di mantenimento
di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive»
(art. 1, comma 1, lett. a), legge delega n. 11/2016.
● Evitare il ricorso all’art. 14, co. 24 quater, della L. n. 246/2015 che consente
all’amministrazione di superare il livello minimo di regolazione
comunitaria in presenza di circostanze eccezionali (non definite dalla
legge).
● Introduzione di una disciplina organica della materia dei contratti di
concessione mediante l’armonizzazione e semplificazione delle disposizioni
vigenti.
● Previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I
del titolo I della direttiva 2014/23/UE (nel rispetto del referendum del
12.13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico).
La legge delega n. 11/2016:
caratteristiche principali - 2/4 ● Introduzione di criteri volti a:
•
Vincolare la concessione
i. alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi;
ii. al rischio operativo ai sensi della direttiva.
•
Disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di
indennizzo in caso di subentro.
● Previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli
approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti
rinnovabili nel rispetto del diritto UE.
La legge delega n. 11/2016:
caratteristiche principali - 3/4 Obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o
di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una
quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle
concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura a
evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
La restante parte può essere realizzata da
Società in house
Operatori individuati mediante procedura ad
evidenza pubblica (anche semplificata)
Società direttamente o indirettamente
controllate (per soggetti privati)
La legge delega n. 11/2016:
caratteristiche principali - 4/4 • Previsione di modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate
anche ad ANAC;
• Introduzione clausole sociali per la stabilità del personale;
• Previsione, per concessioni già in essere, di periodo transitorio di
adeguamento, non superiore a 24 mesi;
• Esclusione da tale obbligo solo per le concessioni in essere o di nuova
aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto o per
quelle affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il
diritto UE per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni in
materia di affidamento dei contratti di appalto vigenti all’entrata in
vigore della legge delega.
I contratti di concessione di lavori e servizi
Definizioni
• Il D. lgs. n. 50/2016 («il nuovo Codice») ha recepito le disposizioni
contenute nella direttiva 2014/23/UE.
• Nel nuovo Codice i contratti di concessione sono definiti nell’art. 3 co. 1
lett. uu) e vv):
«concessione di
lavori»
• un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del
quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di
lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo
di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere
oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione delle opere;
«concessione di
servizi»
• un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del
quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più
operatori economici la fornitura e la gestione di servizi
diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di
gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei
servizi.
Oggetto e ambito di applicazione
• La disciplina delle concessioni è prevista negli artt. da 164 a 178 del nuovo
Codice.
• Ai sensi del co.2 dell’art. 164, a tali procedure restano applicabili, per quanto
compatibili, le disposizioni nuovo Codice relative a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
principi generali;
esclusioni;
modalità e procedure di affidamento;
modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi;
requisiti generali e speciali e motivi di esclusione;
criteri di aggiudicazione;
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti;
requisiti di qualificazione degli operatori economici;
termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle
offerte;
modalità di esecuzione.
• L’art. 166 esprime il principio di libera scelta da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori della procedura di aggiudicazione del
concessionario.
La presenza ‘obbligatoria’ del rischio operativo
• La disciplina del nuovo Codice considera come tratto caratteristico e
necessario del contratto di concessione la presenza del «rischio operativo»
• Esso è definito dall’articolo 3, co. 1. lett. zz).
«rischio
operativo»
• il rischio legato alla gestione
dei lavori o dei servizi sul lato
della domanda o sul lato
dell'offerta o di entrambi,
trasferito al concessionario.
• L’art. 3 precisa che il rischio operativo è configurabile quando, in condizioni
operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o
dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della
concessione.
• Il fondamento del rischio operativo consiste nel piano di equilibrio
economico-finanziario integralmente a rischio del concessionario ed esposto
al mercato.
equilibrio
economico e
finanziario
• la
contemporanea
presenza
delle
condizioni di convenienza economica e
sostenibilità finanziaria del progetto.
convenienza
economica
• la capacità del progetto di creare valore
nell'arco dell'efficacia del contratto e di
generare un livello di redditività adeguato
per il capitale investito.
sostenibilità
finanziaria
• la capacità del progetto di generare flussi
di cassa sufficienti a garantire il rimborso
del finanziamento
Il trasferimento al concessionario del rischio operativo
• Quanto all’allocazione del rischio operativo, l’art. 165, co. 1 precisa che la
maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita
dei servizi resi al mercato.
• Si prevede dunque che l’operatore economico finanzi la propria attività
prevalentemente attraverso la vendita dei servizi resi con l’attività economica
nel mercato, in modo da ridurre significativamente l’onere economico a
carico dell’amministrazione concedente.
• Per la corretta allocazione dei rischi di cui all’art. 165, co.1, il co. 2 dello stesso
articolo definisce che il presupposto per tale allocazione è rappresentato
dall’equilibrio economico finanziario.
• Per raggiungere l’equilibrio economico finanziario, può essere previsto un
contributo a carico dell’amministrazione non superiore al 30% del costo
dell’investimento oppure diritti di godimento di beni immobili la cui
utilizzazione sia connessa all’opera affidata in concessione.
• Per la prima volta il legislatore definisce la soglia massima dell’apporto
pubblico al raggiungimento dell’equilibrio finanziario.
Il finanziamento dell’opera
• Il piano economico finanziario deve assicurare:
• la reperibilità sul mercato di risorse proporzionate ai fabbisogni;
• la sostenibilità di tali fonti;
• la congrua redditività del capitale investito.
• Ai sensi del co. 4 dell’art. 165, il bando può prevedere che l’offerta sia
corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di
manifestazione di interesse a finanziare l’opera, anche in considerazione dei
contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
• Il contratto di finanziamento deve essere perfezionato entro 12 mesi dalla
sottoscrizione del contratto.
• Il bando può prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e
comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il
contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola
la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.
La durata delle concessioni
• L’art 168 prevede che la durata delle concessioni è limitata ed è determinata
nel bando di gara in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
Viene commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità
organizzativa dell’oggetto della stessa (co.1).
• La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di
tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario
individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una
remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti
necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal
piano economico-finanziario.
• Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono
quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli
in corso di concessione.
• Le concessioni non possono essere prorogate. Tale divieto non è previsto
nella direttiva!!!
I criteri di aggiudicazione
• Ai sensi dell’art. 173, le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di
cui all’articolo 30 del nuovo Codice.
• Possibilità per la stazione appaltante di andare in deroga all’art. 95 del nuovo
Codice (offerta economicamente più vantaggiosa), elencando i criteri di
aggiudicazione.
• Il co. 3 introduce un’interessante disposizione per cui se la stazione
appaltante riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un
livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere
prevista, può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di
aggiudicazione elencati, per tenere conto di tale soluzione innovativa.
• In tal caso, emette un nuovo invito a presentare offerte.
La revisione del piano economico finanziario
• Il co. 6 prevede la possibilità di revisione del piano economico finanziario al
verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono
sull’equilibrio dello stesso piano.
• Tale revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario
relative al contratto.
• In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario,
le parti possono recedere dal contratto e al concessionario spetta solo il
valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti e contributi
pubblici.
• Disparità di trattamento rispetto ai casi di annullamento d’ufficio, risoluzione
per inadempimento o motivi di pubblico interesse ex art. 176, co. 3 e 4.
• In tali casi, oltre al valore delle opere realizzate, si prevede un indennizzo a
titolo di risarcimento pari al 10% delle opere ancora da eseguire.
Ulteriori disposizioni di interesse
Criticità
• L’art. 175, co.2 prevede che l’eventuale aumento di valore, anche in presenza
di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50% del
valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito
dell’aggiudicazione delle opere o dei servizi oggetto di concessione.
• La direttiva invece prevedeva un limite del 50% per ciascuna modifica della
concessione, e non per il complesso delle modifiche.
• L’art. 177 prevede per i concessionari titolari di un affidamento diretto,
l’obbligo di appaltare a terzi l’80% delle attività limitandosi a richiamare l’art.
7 sugli affidamenti ad imprese collegate ed eliminando la possibilità che siano
eseguiti direttamente dai concessionari.
• Impone l’obbligo di esternalizzazione ed impone l’uso di clausole sociali che,
ai sensi dell’art. 50, sono invece facoltative.
Il partenariato pubblico privato
Il contratto di partenariato pubblico privato
Definizioni
• La Parte IV del nuovo Codice disciplina l’istituto del partenariato pubblico
privato («PPP»).
• Nel nuovo Codice i contratti di partenariato sono definiti nell’art. 3 co. 1
lett. eee):
contratto di partenariato
pubblico privato
• il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o
più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori
economici per un periodo determinato in funzione della durata
dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di
finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella
realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa
di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo
sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso
all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo
modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.
• Il co. 2 dell’art. 180 prevede che i ricavi di gestione dell'operatore
economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da
qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo
operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione
(art. 180, co.2).
L’allocazione dei rischi
• Nel caso vengano istituite forme di collaborazione tra pubblico e privato,
assume importanza fondamentale che i rischi di costruzione, domanda e
disponibilità vengano allocati principalmente in capo al privato.
• Tali rischi sono cosi definiti dal nuovo Codice:
rischio di costruzione
• il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto
degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti
di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;
rischio di disponibilità
• il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di
erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che
per standard di qualità previsti;
rischio di domanda
• il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
• Il co. 3 dell’art. 180 prevede che nel PPP il trasferimento del rischio in capo
all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre del
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di
attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi,
per il periodo di gestione dell’opera.
• Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero
degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico,
per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura
del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in
corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di
qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante.
• Con il contratto di PPP sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui
corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.
• A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi,
l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone
all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei
periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o
mancata prestazione dei servizi (art. 180, co. 4).
• Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti,
dei costi e dei ricavi dell'operatore economico (art. 180, co. 4).
• L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della
disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una
diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la
remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte
dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle
fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo (art.
180, co.5).
• Come nella disciplina dei contratti di concessione, l’equilibrio economico
finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi.
• Il co. 6 dell’art. 180 riproduce le disposizioni del co. 2 dell’articolo 165 in
materia di equilibrio economico finanziario.
• Al riguardo, anche nel PPP l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato
al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di
finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere
superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo,
comprensivo di eventuali oneri finanziari.
• Pertanto, il legislatore definisce la soglia massima dell’apporto pubblico al
raggiungimento dell’equilibrio finanziario.
Il finanziamento dell’opera
• Gli interventi che l’amministrazione pubblica intende porre in essere
devono essere adeguatamente assicurati da un punto di vista della
copertura finanziaria.
• Ai sensi del co. 7 dell’art. 180, la documentata disponibilità di un
finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto
di PPP.
• La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea
documentazione inerente il finanziamento dell’opera.
• Il contratto si risolve di diritto ove il contratto di finanziamento non sia
perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Le procedure di affidamento
• L’art. 181 dispone che la scelta dell’operatore economico avvenga
con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo
competitivo.
• Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti
ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di
piano economico finanziario, che disciplinano l'allocazione dei rischi.
• La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi
della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e
economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi
rischi presenti nell'operazione di partenariato.
• L'amministrazione aggiudicatrice controlla l'attività dell'operatore
economico attraverso sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite
da linee guida adottate dall'ANAC, verificando in particolare la permanenza
in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti.
La finanza di progetto
• Ai sensi dell’art. 182, il finanziamento dei contratti di PPP può avvenire
utilizzando idonei strumenti quali la finanza di progetto.
• L’istituto della finanza di progetto viene disciplinato dall’art. 183 che
riproduce con significative modifiche l’art. 153 D.lgs. n. 163 del 2006 in
tema di finanza di progetto.
• In particolare, l’art. 183 prevede che per la realizzazione di lavori pubblici o
di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente e finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possano affidare una concessione ponendo
a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
• Ai sensi del co. 2 dell’art. 183, il progetto di fattibilità è redatto dalle
amministrazioni aggiudicatrici. Pertanto, il progetto di fattibilità (ex
progetto preliminare) è ora a cura della stazione appaltante e non del
privato.
• In precedenza era previsto lo studio di fattibilità a cura della pubblica
amministrazione e tutta la progettazione, compresa la preliminare, a
carico del privato. Ora, sono demandate all’aggiudicatario solo la
progettazione definitiva e quella esecutiva.
• L’art. 183, co. 4 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici valutino
le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 95.
• Il Consiglio di Stato ha rilevato nel parere 855/2016 che tale criterio
considererebbe con sfavore i criteri di aggiudicazione del prezzo più
basso o del massimo ribasso d’asta.
• Il co. 5 dispone però che l’esame delle proposte sia esteso agli aspetti
relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione.
• Ai sensi dell’art. 183, co. 9, le offerte devono contenere:
• un progetto definitivo;
• una bozza di convenzione;
• un piano economico-finanziario (che prevede il rimborso delle spese
sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di
gara e l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte);
• la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
• la dimostrazione del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti di
credito.
• Ai sensi del successivo co.10. l’amministrazione aggiudicatrice:
• prende in esame le offerte pervenute nei termini indicati nel bando;
• redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato
la migliore offerta;
• pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con
le modalità indicate all'articolo 27.
• quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede
direttamente alla stipula della concessione;
• se il promotore non accetta di modificare il progetto, ha facoltà di
richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle
stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
• Al co. 14 e 15 dell’art. 183, si prevede una procedura di finanza di progetto
con progetto di fattibilità elaborato dall’operatore.
• In questo modulo procedimentale la procedura è attivata dai privati
«qualificati» i quali possono presentare una proposta relativa alla
realizzazione e alla concessione di opere non comprese negli strumenti di
programmazione approvati dall’amministrazione.
• L’amministrazione deve valutare la fattibilità proposta entro il termine
perentorio di tre mesi.
• Il progetto preliminare presentato dal promotore una volta approvato viene
sottoposto a gara pubblica per la concessione.
• Il promotore può non risultare l’aggiudicatario, ma può esercitare entro 15
giorni il diritto di prelazione obbligandosi alle stesse condizioni
dell’aggiudicatario.
Grazie per l’attenzione
Prof. Avv. Francesco Sciaudone
Managing Partner
[email protected]
www.grimaldilex.com
ROMA
MILANO
BRUXELLES
Via Pinciana, 25
Via Fratelli Gabba 4
Roma, Italia 00198
Milano, Italia 20121
30 Boulevard de
Waterloo
Phone: +39 06 45206220
Phone: +39 02 30309330
Fax: +39 06 45206230
Fax: +39 02 30309340
Brussels, Belgium 1000
Phone: +32 2 5511201
Fax: +32 2 5511200
LONDRA
BARI
LUGANO
48 Gresham Street
Via A.M. Calefati 15/a
Via Carlo Frasca, 8
London, England EC2V 7AY
Bari, Italia 70121
86900 Lugano
Phone: +44 0207 1836423
Phone: +39 080 8642350
Phone: +41 (0) 91922 24 80 ∙
Fax: +44 0207 681398
Fax +39 080 8642352
Fax: +41 (0) 91910 10 71