Concessioni precarie di suolo pubblico

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Concessioni precarie di suolo pubblico
COMUNE DI LECCO
NORME REGOLAMENTARI CONCERNENTI LE CONCESSIONI PRECARIE DI
SUOLO PUBBLICO
§§§§§§
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 379 in data 27.7.1948, ratificata
dal Prefetto di Como in data 7.8.1948 n. 27623/2^:
1)
tutti gli accessi e diramazioni della strada ai fabbricati e fondi laterali nel
territorio del Comune non possono essere stabiliti senza preventiva licenza
dell'Amministrazione Comunale, su domanda degli interessati, e sono
assoggettati ad apposita concessione precaria col pagamento del canone annuo
di £. 200= nonché alle prescrizioni che saranno dettate di volta in volta nella
concessione;
2)
per le concessioni già in atto, non regolarizzate con atto precario e non
assoggettate ad alcun canone, l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di
eseguire apposito censimento e controllo allo scopo di provvedere alla
determinazione delle prescrizioni, alla stipulazione dell'atto di concessione ed al
pagamento del canone come sopra stabilito, dalla data dell'atto stesso.
§§§§§§
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 24.1.1949, approvata dalla
G.P.A. in seduta del 3.3.1949 n. 6429/4^, modificata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 468 in data 21.12.1949, approvata dalla G.P.A. in seduta
del 19.1.1950 n. 47747/4^.
ART. 1 - Chiunque intenda conseguire licenze e concessioni interessanti strade,
piazze o comunque beni di proprietà comunale deve presentare domanda in
carta legale al Sindaco, corredata dai disegni necessari e da “quietanza di
versamento in Tesoreria di un diritto fisso di £. 1.000= - per spese di istruttoria
della domanda stessa e di visita sul luogo da parte dei tecnici del Comune per il
prescritto nulla osta. Qualora tale somma non risultasse sufficiente a coprire
dette spese, il Comune si riserva il diritto insindacabile di esigere la differenza.
ART. 2 - Il Sindaco stabilirà il canone da richiedersi, tenuto conto delle
soggezioni che derivano dalla strada, piazza e beni di qualsiasi altra natura. Il
canone verrà stabilito con particolare riferimento al valore economico della
concessione e della licenza ed al vantaggio che il concessionario ne ricava,
specialmente quando la concessione del suolo e dell’uso costituisce l'oggetto
precipuo dell'intrapresa.
In ogni caso il canone non potrà essere inferiore di £. 200= annue e decorrerà
sempre dal 1° gennaio, anche se la concessione sia avvenuta posteriormente.
ART. 3 - Stabilito il canone, questo verrà comunicato al concessionario per
l’accettazione, e ottenuta questa, la domanda e canone verranno sottoposti
all’approvazione della Giunta Municipale, la quale fisserà inoltre le altre
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 468 del 21.12.1949
condizioni particolari alle quali dovrà sottostare il concessionario stesso oltre a
quelle previste dal presente regolamento.
ART. 4 – Le licenze e le concessioni si intendono, in tutti i casi, accordate:
a) – senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) – con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle
opere;
c) – con la facoltà dell’Amministrazione di imporre nuove condizioni.
A garanzia dell’obbligo di cui alla voce b), il concessionario verserà alla Tesoreria
Comunale la somma “minima” di £. 2.000= - “o quella maggiore che venga di
volta in volta determinata dall’Ufficio Tecnico in rapporto all’entità della
manomissione di suolo pubblico o di altri beni comunali.
Tale somma sarà restituita dopo due anni” dal compimento dell’opera, previa
attestazione dell’Ufficio Tecnico, comprovante che i danni sono stati riparati ed
eventualmente che il suolo stradale è ritornato nel primitivo stato.
ART. 5 – La durata di ogni concessione o licenza verrà determinata con criterio
discrezionale dalla Giunta Municipale, ma non potrà eccedere gli anni nove (9).
Saranno rinnovabili ad ogni scadenza ed in ogni momento revocabili
dall’Amministrazione Comunale quando concorrano giusti motivi.
ART. 6 – Le concessioni e licenze formeranno oggetto oltre che di una
deliberazione della Giunta Municipale, anche di un atto di concessione precaria
la cui spesa di erogazione e registrazione ed ogni altra inerente e conseguente
saranno a carico del concessionario.
ART. 7 – Chi intraprende lavori od eseguisca depositi su strade comunali, nel
luogo dei lavori e del deposito, la licenza e la concessione della Amministrazione
Comunale, ad ogni richiesta degli stradini, degli addetti all’Ufficio Tecnico e dei
Vigili Urbani incaricati di vigilare sull’osservanza delle norme del presente
regolamento. Per la mancata presentazione della licenza o della concessione è
applicabile la pena dell’ammenda fino a Lire 5.000=. Gli incaricati della vigilanza
devono intimare il contravventore di desistere dai lavori in corso fino alla
presentazione della licenza e della concessione, e, in caso di rifiuto, deve
impedire la prosecuzione dei lavori stessi, anche con l’intervento della forma
pubblica.
ART. 8 – Il pagamento dei canoni dovrà venire effettuato annualmente entro il 18
febbraio in conformità dei ruoli da consegnarsi al Tesoriere Comunale e da
riscuotersi con i privilegi di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639. L’imposta
generale dell’entrata è a carico del concessionario. Il ritardo nella consegna dei
predetti ruoli al Tesoriere, non porterà in mora il concessionario.
Dopo avvenuta la compilazione del ruolo, i canoni successivamente stipulati
verranno riscossi a mezzo reversale.
ART. 9 – Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento si
provvederà a disdettare le concessioni in corso, per uniformarle alle disposizioni
di cui sopra.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 468 del 21.12.1949