Concessioni precarie di suolo pubblico
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Concessioni precarie di suolo pubblico
COMUNE DI LECCO NORME REGOLAMENTARI CONCERNENTI LE CONCESSIONI PRECARIE DI SUOLO PUBBLICO §§§§§§ Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 379 in data 27.7.1948, ratificata dal Prefetto di Como in data 7.8.1948 n. 27623/2^: 1) tutti gli accessi e diramazioni della strada ai fabbricati e fondi laterali nel territorio del Comune non possono essere stabiliti senza preventiva licenza dell'Amministrazione Comunale, su domanda degli interessati, e sono assoggettati ad apposita concessione precaria col pagamento del canone annuo di £. 200= nonché alle prescrizioni che saranno dettate di volta in volta nella concessione; 2) per le concessioni già in atto, non regolarizzate con atto precario e non assoggettate ad alcun canone, l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di eseguire apposito censimento e controllo allo scopo di provvedere alla determinazione delle prescrizioni, alla stipulazione dell'atto di concessione ed al pagamento del canone come sopra stabilito, dalla data dell'atto stesso. §§§§§§ Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 24.1.1949, approvata dalla G.P.A. in seduta del 3.3.1949 n. 6429/4^, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 468 in data 21.12.1949, approvata dalla G.P.A. in seduta del 19.1.1950 n. 47747/4^. ART. 1 - Chiunque intenda conseguire licenze e concessioni interessanti strade, piazze o comunque beni di proprietà comunale deve presentare domanda in carta legale al Sindaco, corredata dai disegni necessari e da “quietanza di versamento in Tesoreria di un diritto fisso di £. 1.000= - per spese di istruttoria della domanda stessa e di visita sul luogo da parte dei tecnici del Comune per il prescritto nulla osta. Qualora tale somma non risultasse sufficiente a coprire dette spese, il Comune si riserva il diritto insindacabile di esigere la differenza. ART. 2 - Il Sindaco stabilirà il canone da richiedersi, tenuto conto delle soggezioni che derivano dalla strada, piazza e beni di qualsiasi altra natura. Il canone verrà stabilito con particolare riferimento al valore economico della concessione e della licenza ed al vantaggio che il concessionario ne ricava, specialmente quando la concessione del suolo e dell’uso costituisce l'oggetto precipuo dell'intrapresa. In ogni caso il canone non potrà essere inferiore di £. 200= annue e decorrerà sempre dal 1° gennaio, anche se la concessione sia avvenuta posteriormente. ART. 3 - Stabilito il canone, questo verrà comunicato al concessionario per l’accettazione, e ottenuta questa, la domanda e canone verranno sottoposti all’approvazione della Giunta Municipale, la quale fisserà inoltre le altre APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 468 del 21.12.1949 condizioni particolari alle quali dovrà sottostare il concessionario stesso oltre a quelle previste dal presente regolamento. ART. 4 – Le licenze e le concessioni si intendono, in tutti i casi, accordate: a) – senza pregiudizio dei diritti dei terzi; b) – con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere; c) – con la facoltà dell’Amministrazione di imporre nuove condizioni. A garanzia dell’obbligo di cui alla voce b), il concessionario verserà alla Tesoreria Comunale la somma “minima” di £. 2.000= - “o quella maggiore che venga di volta in volta determinata dall’Ufficio Tecnico in rapporto all’entità della manomissione di suolo pubblico o di altri beni comunali. Tale somma sarà restituita dopo due anni” dal compimento dell’opera, previa attestazione dell’Ufficio Tecnico, comprovante che i danni sono stati riparati ed eventualmente che il suolo stradale è ritornato nel primitivo stato. ART. 5 – La durata di ogni concessione o licenza verrà determinata con criterio discrezionale dalla Giunta Municipale, ma non potrà eccedere gli anni nove (9). Saranno rinnovabili ad ogni scadenza ed in ogni momento revocabili dall’Amministrazione Comunale quando concorrano giusti motivi. ART. 6 – Le concessioni e licenze formeranno oggetto oltre che di una deliberazione della Giunta Municipale, anche di un atto di concessione precaria la cui spesa di erogazione e registrazione ed ogni altra inerente e conseguente saranno a carico del concessionario. ART. 7 – Chi intraprende lavori od eseguisca depositi su strade comunali, nel luogo dei lavori e del deposito, la licenza e la concessione della Amministrazione Comunale, ad ogni richiesta degli stradini, degli addetti all’Ufficio Tecnico e dei Vigili Urbani incaricati di vigilare sull’osservanza delle norme del presente regolamento. Per la mancata presentazione della licenza o della concessione è applicabile la pena dell’ammenda fino a Lire 5.000=. Gli incaricati della vigilanza devono intimare il contravventore di desistere dai lavori in corso fino alla presentazione della licenza e della concessione, e, in caso di rifiuto, deve impedire la prosecuzione dei lavori stessi, anche con l’intervento della forma pubblica. ART. 8 – Il pagamento dei canoni dovrà venire effettuato annualmente entro il 18 febbraio in conformità dei ruoli da consegnarsi al Tesoriere Comunale e da riscuotersi con i privilegi di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639. L’imposta generale dell’entrata è a carico del concessionario. Il ritardo nella consegna dei predetti ruoli al Tesoriere, non porterà in mora il concessionario. Dopo avvenuta la compilazione del ruolo, i canoni successivamente stipulati verranno riscossi a mezzo reversale. ART. 9 – Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento si provvederà a disdettare le concessioni in corso, per uniformarle alle disposizioni di cui sopra. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 468 del 21.12.1949