Contratto ambulante nolo bici
Transcript
Contratto ambulante nolo bici
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN UTILIZZO DI AREA PER LO STAZIONAMENTO DI MEZZO ATTO AL NOLEGGIO DI BICICLETTE PRESSO IL PARCO RUSTICO NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI Tra l’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO C.F 01699930010 in persona del Direttore pro tempore……………….……………., con sede in Venaria Reale (TO), Viale Carlo Emanuele II n. 256 (di seguito per brevità denominato ENTE) e Il signor ………………nato a ………….. il……………………….., in qualità di…………………………. domiciliato………………………..di seguito indicato più brevemente concessionario si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto della concessione La concessione ha per oggetto l’utilizzo temporaneo di area presso il parcheggio del Parco Rustico nel Parco naturale di Stupinigi, come da planimetria allegata, per lo stazionamento di idoneo mezzo (veicolo) volto all’esercizio, in forma esclusiva, di un servizio di noleggio biciclette, secondo le modalità di cui alla proposta presentata e anch’essa allegata, per l’anno 2015, eventualmente rinnovabile per atto espresso. L’area viene concessa per tale utilizzo nello stato in cui si trova per il posizionamento del citato mezzo in cui il concessionario svolgerà esclusivamente l’attività indicata. Nell’area esterna non potranno essere posizionati strutture aggiuntive di qualsiasi natura. Presso l’area in oggetto l’Ente non mette a disposizione forniture idriche ed elettriche, e in tal senso l’Ente concedente non è tenuto a nessun obbligo in merito. Art. 2 – Obblighi a carico del concessionario Sono a cura e carico del concessionario: - l’acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l’esercizio dell’attività, - la pulizia della porzione di area utilizzata, - l’uso di attrezzature e beni che non generino eccessivi rumori e inquinamento. Il concessionario è obbligato a corrispondere il canone per concessione dell’area eventualmente offerto in sede di gara. Il concessionario si impegna all’osservanza di tutta la vigente normativa di legge e regolamentare, in particolare delle norme in materia di sicurezza, nonchè di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti, applicabili alle attività oggetto della concessione. Il concessionario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione dell’attività in oggetto, compresa la responsabilità per i danni derivanti all’Ente o a terzi, cose o persone nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto. E’ fatto divieto di cedere la presente concessione di utilizzo a terzi Art. 3 – Risoluzione L’Ente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di inadempimento degli obblighi indicati, fatta salva la richiesta di eventuali danni cagionati. 1 E’ causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell’art. 2 del codice stesso. Art. 4 – Disciplina conclusiva Per quanto non definito dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui al codice civile. Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso, ad onere e spese della parte richiedente. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Venaria Reale……….. Il Concedente Il Concessionario Allegato: documentazione relativa all’attività 2