Registri dematerializzati prodotti vitivinicoli
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Registri dematerializzati prodotti vitivinicoli
Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo DM 20 marzo 2015 n. 293 Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo TORRAZZA COSTE 8 giugno 2016 Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo Il decreto 293/2015 Il Decreto Ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 stabilisce, in conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo In particolare viene recepito quanto previsto dall’articolo 1-bis, comma 5 del DL n. 91/2014 che prevede “In di cui attuazione delle disposizioni 38 ….. del Reg (CE) n. all’articolo 436/2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e nell’ambito del Sistema realizzati informativo agricolo nazionale (SIAN)”… si prevedono modalità ulteriormente semplificate...…..per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l’anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale. … omissis… Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo I soggetti esenti innovazioni operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all’ acquisto di altri prodotti, a condizione che non effettuino alcuna pratica enologica ed operazione di imbottigliamento. In tal caso l’ obbligo della registrazione delle operazioni è assolto con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve e produzione vitivinicola e con l’ annotazione delle entrate e delle uscite nel verso della dichiarazione I soggetti che detengono esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati. Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo I rivenditori al minuto di piccoli quantitativi di vini, mpf, mc, mcr, anche confezionati dal rivenditore stesso; chi effettua vendite: a) di vini e di mpf, anche procedendo al loro confezionamento, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 hl ed a condizione che nello stesso esercizio non si detengano quantità superiori a 50 hl di vino escludendo i vini confezionati in recipienti fino a 5 litri; b) mc e mcr regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 l oppure a 5 kg.