esiti della consultazione sul manuale di valutazione della

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esiti della consultazione sul manuale di valutazione della
ESITI DELLA CONSULTAZIONE SUL MANUALE DI VALUTAZIONE
DELLA TERZA MISSIONE
Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 1 aprile 2015
Premessa
È stato posto in consultazione pubblica il Manuale per la valutazione della terza missione, pubblicato sul sito
ANVUR il giorno 15 febbraio 2015. La scadenza della consultazione è stata fissata al 15 marzo 2015.
Il presente documento illustra le principali proposte pervenute nell’ambito della consultazione sul Manuale
di valutazione della terza missione. 1 Esse sono organizzate per area tematica. Per ciascuna di esse si fornisce
una motivata relazione in merito all’accoglimento o al mancato recepimento della proposta. In alcuni casi
l’accoglimento della proposta ha effetti immediati, in quanto conduce a modifiche del Manuale e quindi alle
procedure di valutazione. In altri casi la richiesta di modifiche aveva per oggetto la raccolta dei dati,
attualmente in corso, e quindi l’accoglimento avrà effetto a partire dalla valutazione 2016.
L’ANVUR ringrazia tutti coloro (università, enti di ricerca, singoli) che hanno contribuito al miglioramento del
Manuale e si impegna a mantenere aperto un canale permanente di consultazione allo scopo di far evolvere
il tema nei prossimi anni.
Il primo appuntamento è fissato al Workshop internazionale del 4 maggio 2015 a Roma, il cui programma è
pubblicato sul sito ANVUR.
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Nell’ambito della consultazione sono stati raccolti anche suggerimenti di correzioni o emendamenti minori di singoli
indicatori presentati nel Manuale, in gran parte accolti. Mentre gli autori delle proposte hanno ricevuto riscontro
dell’accoglimento delle rispettive proposte, essi non vengono elencati minuziosamente nel presente documento.
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Modello valutativo
Rapporto tra scheda SUA_CdS, SUA_ RD e SUA Terza missione
Numerosi atenei hanno rilevato in modo critico che il Manuale presenta un grado di dettaglio molto spinto,
mentre al momento non sono noti gli orientamenti dell’ANVUR in riferimento alla valutazione della didattica
e della ricerca nell’ambito dello stesso sistema delle schede SUA. Ciò solleva preoccupazioni in riferimento
ad eventuali decisioni su “pesature” delle diverse aree coperte dal sistema AVA.
In questa sede, senza entrare nel merito delle altre parti della SUA, si ribadisce quanto segue:
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la valutazione della terza missione avviene in modo indipendente rispetto alle altre aree del sistema
AVA, con il sistema della peer review informata;
essa si pone principalmente come un servizio all’autovalutazione, al miglioramento, al confronto tra
atenei e alla rappresentazione alla società e alla pubblica opinione delle numerose ricadute positive
delle proprie attività;
la terza missione per sua natura si compone di molte attività eterogenee, tali che i relativi indicatori
sono lontani dallo stato di standardizzazione, comparabilità e aggregabilità richiesto per consentire
metriche e confronti sintetici tra atenei;
non è previsto alcun sistema di pesatura tra ricerca, didattica e terza missione;
allo stato attuale della normativa, mentre gli indicatori di ricerca (VQR) e didattica (in parte) sono
entrati nel calcolo della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario, nessuna previsione
esiste circa l’utilizzo di indicatori di terza missione a fini di FFO;
è necessario che la valutazione delle terza missione maturi gradualmente, sia in riferimento alle aree
coperte (in prevedibile estensione dopo la prima esperienza) che alla scelta degli indicatori che alle
metodologie di valutazione;
solo dopo una prolungata esperienza (indicativamente non meno di 3 anni) che assicuri la
comparabilità dei dati e la robustezza delle metodologie sarà possibile valutare la fattibilità (ad oggi
remota, almeno sulla base della letteratura scientifica e della esperienza internazionale) di una
valutazione della terza missione che giunga ad aggregare dati secondo metriche e confronti sintetici
tra atenei e sia comparabile con quella ottenuta con la VQR.
Dibattito internazionale sulla definizione di terza missione
È stato apprezzato l’equilibrio con cui viene definita la terza missione e viene sottolineata la differenza
strutturale rispetto alle due missioni tradizionali (recita il Manuale che “a differenza delle attività di ricerca e
didattica che sono dovere istituzionale di ogni singolo docente e ricercatore, è una responsabilità istituzionale
a cui ogni ateneo risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e delle proprie aree
disciplinari”).
È stato suggerito di tenere conto dell’acceso dibattito internazionale intorno a questi temi. Il suggerimento
è stato recepito inserendo la seguente formulazione: “Il tema della terza missione e della sua integrazione
nelle due tradizionali è molto dibattuto in ambito internazionale e in costante evoluzione. Pertanto allo stato
attuale…” (come sopra).
Pubblicità e trasparenza
È stato chiesto il regime di pubblicità dei dati e la trasparenza delle operazioni valutative. Su questi aspetti si
precisa quanto segue:
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la selezione degli esperti per la valutazione della terza missione avviene con una procedura pubblica
(Call di esperti), i cui risultati sono pubblicati sul sito ANVUR;
agli esperti verrà chiesto di attenersi alle indicazioni del Manuale, salva la necessaria autonomia nella
definizione dei metodi e dei giudizi;
i verbali delle riunioni del panel di esperti e di eventuali sotto-panel saranno resi pubblici;
i dati grezzi e gli indicatori calcolati su di essi utilizzati – utilizzati ai fini della valutazione- saranno
pubblicati;
le valutazioni finali saranno integralmente pubblicate.
Fattori di contesto
È stato chiesto di confermare che nella valutazione si terrà conto di fattori di contesto territoriale, in
particolare per quanto riguarda le attività di valorizzazione della ricerca. Si conferma che il panel di esperti
sarà invitato a definire un modello che tenga conto delle differenze territoriali, ad esempio redigendo per
ciascuna delle aree della terza missione dei confronti tra atenei di circoscrizioni territoriali simili e/o di
territori regionali con indicatori socio-economici simili.
Normalizzazione
È stato fatto osservare che “tutte le volte che, nel calcolo degli indicatori, (in particolare i divisori), si parla di
numero di soggetti affiliati o numero di addetti, non è mai del tutto chiaro a quale perimetro ci si riferisca e
quale sia la fonte del dato”.
Si conferma che per “numero di soggetti affiliati” si intende il numero totale di personale strutturato
(professori e ricercatori), di assegnisti di ricerca e di dottorandi. La fonte del dato è la scheda SUA_RD,
rispettivamente a livello di dipartimento o di ateneo. Gli indicatori verranno pubblicati e saranno disponibili
anche i dati grezzi sui cui si è basato il calcolo.
Risultati attesi
Si è osservato come la valutazione dell’impatto faccia riferimento (p. 7 del Manuale) all’ “impatto della
produzione di beni pubblici sociali, culturali ed educativi in termini di ampiezza e profondità della interazione
diretta con la società”, formulazione che non tiene conto della conclusione a cui sono giunti molti studi di
impatto, ovvero che il fenomeno non sia misurabile direttamente. In alternativa, viene proposto che
l’impatto venga valutato in riferimento ai risultati che i soggetti si propongono di ottenere, in modo motivato.
Il rilievo è stato accolto aggiungendo alla formulazione “ attraverso l’analisi di obiettivi e risultati attesi”.
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Applicabilità del Manuale agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR e
agli enti di ricerca sottoposti alla VQR
Premessa
Il Manuale per la valutazione della terza missione ha preso avvio sulla base della previsione normativa del
sistema AVA, che si applica alle sole università. Per questa ragione è formulato interamente assumendo
atenei e dipartimenti come unità di analisi.
Questa previsione suggerisce che l’ambito ordinario per la valutazione della terza missione sia il sistema AVA,
e non la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). Infatti la VQR 2004-2010 prevedeva una sezione sulla
terza missione, che tuttavia fu introdotta su iniziativa dell’ANVUR in assenza di un obbligo normativo. Il fatto
che il legislatore abbia inserito la terza missione negli indicatori AVA suggerisce quindi un definitivo
inquadramento in quel sistema.
Ciò crea tuttavia un problema di ordine sistematico, in quanto gli enti di ricerca vigilati dal MIUR e gli altri
enti che si sottopongono volontariamente alla VQR non sono soggetti al sistema AVA. Tali enti sono
strutturalmente interessati alla terza missione, perché per atto fondativo e statuto svolgono numerose
funzioni nei confronti della società. Come infatti viene assicurata omogeneità di valutazione della ricerca in
ambito VQR, occorre assicurare omogeneità di valutazione della terza missione tra enti di ricerca e atenei.
Di fronte a questo problema l’ANVUR ha espresso disponibilità al MIUR a valutare la terza missione degli enti
di ricerca con gli stessi principi e metodi utilizzati per le università.
Per enti di ricerca in questa sede si intendono:
- enti di ricerca vigilati dal MIUR
- soggetti che hanno partecipato volontariamente alla VQR 2004-2010, dichiarano di partecipare alla
VQR 2011-2014, e chiedono la valutazione della terza missione.
In particolare, si presenta la opportunità di utilizzare il panel per la valutazione della terza missione che
l’ANVUR si appresta a nominare dopo la chiusura della Call di esperti (scadenza 30 marzo 2015) e di adottare
il Manuale dopo la consultazione aperta.
Tale disponibilità è stata accolta dal MIUR in sede di processo di programmazione per gli enti da esso vigilati
e troverà manifestazione nella bozza di PTA (Piano Triennale di Attività) 2014-2016, in corso di approvazione
con decreto ministeriale.
Tale Piano è un documento programmatico e non di rendicontazione. Sulla base del PTA gli enti di ricerca
programmano i fabbisogni di personale e sono autorizzati ad aprire procedure di selezione del personale.
Non sfugge all’ANVUR la diversità del documento rispetto alla rilevazione ex post delle attività.
Tuttavia il PTA 2014-2016 costituisce la prima e concreta occasione per sperimentare un sistema coerente di
rilevazioni che dia soluzione al problema, a lungo rinviato, di rappresentare le attività multidimensionali degli
enti di ricerca. Quindi il PTA 2014-2016 aggiungerà, rispetto alla struttura già presente nel 2014, una serie di
informazioni che sono state mutuate, a livello di indicatori, dal Manuale. Ciò assicura il grande vantaggio di
disporre di basi di dati comparabili e con definizioni standardizzate. Nel corso del 2015 non vi sono i tempi
tecnici per mettere a disposizione anche per gli enti di ricerca la piattaforma di rilevazione Cineca. Sulla base
degli esiti della rilevazione PTA sarà tuttavia possibile avviare immediatamente le azioni relative in vista del
2016. La raccolta dei dati per i soggetti che hanno aderito volontariamente alla VQR avverrà con un apposito
sistema di rilevazione.
Ciò tuttavia non significa estendere in modo automatico la valutazione delle università agli enti di ricerca.
Occorre sviluppare un approccio che tenga conto sia delle differenze tra università ed enti che delle
eterogeneità interne agli enti. Ciò avrà luogo secondo le modalità di sotto specificate.
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Rapporto tra MIUR e ANVUR nella valutazione della terza missione
È stato chiesto di chiarire la ripartizione di ruoli e funzioni nelle diverse fasi del percorso di valutazione della
terza missione.
L’ANVUR predispone il Manuale per la valutazione e le definizioni degli indicatori. Riceverà da MIUR le schede
allegate al PTA sugli indicatori di terza missione. Inoltre mette a disposizione con proprie risorse il panel per
la valutazione.
L’ANVUR si predispone quindi a fornire la base documentale e la valutazione relativa, senza entrare in temi
di politica del finanziamento che non rientrano nelle proprie competenze. Al momento non è stata avanzata
alcuna ipotesi relativa all’eventualità e al modo in cui la valutazione della terza missione possa rientrare nel
meccanismo di calcolo della allocazione della quota premiale del FOE.
Governo della dimensione temporale
Il panel per la valutazione sarà nominato entro aprile 2015 e sarà operativo entro maggio 2015 (al netto di
problematiche relative ai tempi di attivazione dei contratti individuali).
Si ritiene che la valutazione possa essere completata entro sei mesi dall’inizio. Il panel resterà in vigore per
due esercizi valutativi successivi.
Panel di esperti
È stato chiesto di precisare la costituzione e l'operatività dei panel, e il loro grado di terzietà e competenza
nel valutare situazioni differenti presso gli enti di ricerca.
La Call di esperti per la valutazione della terza missione chiarisce che sono candidabili anche ricercatori
provenienti dagli enti di ricerca vigilati dal MIUR. Si intende che questa definizione si estenda anche agli enti
di ricerca che si sono sottoposti volontariamente alla VQR 2004-2010. La Call include anche figure provenienti
dall’ampio mondo degli stakeholder.
Nella selezione sarà cura dell’ANVUR assicurare un bilanciamento delle varie componenti (ricerca,
amministrazione, stakeholder) e una copertura delle varie tematiche della terza missione. All’interno del
mondo della ricerca, avrà cura di rappresentare adeguatamente non solo le università ma gli enti di ricerca.
La terzietà è un requisito essenziale in tutti gli esercizi valutativi, e questo non fa eccezione. Sarà necessario
prevedere meccanismi di esclusione di conflitti di interesse, che data la bassa numerosità dei soggetti (enti
di ricerca) dovrà prevedere elementi di trasparenza particolarmente stringenti.
Per tenere conto della diversità degli enti rispetto alle università, il panel sarà invitato a svolgere almeno una
audizione per ciascuno degli enti di ricerca, la cui durata e organizzazione sarà funzione della dimensione
relativa e della varietà dei settori tematici coperti.
Carico amministrativo delle strutture
È stato chiesto di considerare il carico sulle strutture per la fornitura dei dati rispetto agli indicatori proposti,
anche col rischio di richiedere dati che non verranno poi utilizzati.
Si chiarisce che nell’ambito della preparazione del Manuale per la valutazione della terza missione ogni
indicatore è il frutto di una lunga riflessione, supportata da un apposito Gruppo di esperti e confrontata in
più occasioni sia con rappresentanti della amministrazione (direttori generali di università ed enti di ricerca),
esperti di performance, e dirigenti degli uffici di valorizzazione della ricerca. La eventualità che si richiedano
dati non utilizzati è pertanto minima.
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In riferimento al carico delle strutture si rappresenta quanto segue. La rilevazione degli indicatori di terza
missione appartiene alla ordinaria amministrazione e ad una buona gestione dei sistemi informativi. Essa non
è problematica negli atenei (nessun rilievo è pervenuto su questo fronte) e non si vede perché dovrebbe
esserlo per gli enti di ricerca. Si potrebbe anzi sostenere che gli enti di ricerca, proprio per la loro missione,
dovrebbero già disporre di sistemi avanzati di monitoraggio e reporting su gran parte delle aree coperte dalla
rilevazione della terza missione.
Rischio di comportamenti opportunistici
Si è sollevato il rischio di comportamenti opportunistici a fronte di una lista nota e dettagliata di indicatori di
analisi e valutazione. Tale rischio è tuttavia inerente a ogni attività di valutazione. L’ANVUR preferisce andare
incontro consapevolmente a tale rischio dichiarando in anticipo i criteri, piuttosto che imporli dall’alto e in
modo non trasparente. Ciò soprattutto in una materia, come la terza missione, che per sua natura richiede
un esercizio riflessivo prolungato nel tempo.
Il panel di esperti vigilerà sul rischio richiamato e ne riferirà nel suo rapporto finale.
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Gestione della proprietà intellettuale
Pluralità di brevetti per famiglia
Si è sollevato il problema della possibilità di avere più brevetti per famiglia. Si ribadisce che l’unità di
osservazione che consente di standardizzare e rendere comparabili le informazioni è la famiglia di brevetti,
così come definita dal Manuale (brevetti con le medesime date di anteriorità). Ogni alta definizione riferita
al singolo brevetto si presta a problemi insormontabili di non comparabilità (es. duplicazione per lo stesso
brevetto depositato in più uffici brevetti).
Brevetti extra USA, Europa o sistema PCT
Si ribadisce che sono esclusi, almeno in prima applicazione, brevetti depositati presso uffici diversi da USPTO,
EPO e UIBM, anche qualora esaminati secondo le procedure PCT. In tali aree, infatti, non si dispone sempre
di banche dati che consentano di produrre informazioni standardizzate e comparabili. Inoltre nelle analisi
internazionali si ritiene che la protezione dei brevetti nei sistemi EPO, USPTO e UIBM sia rappresentativa
dell’attività inventiva.
Brevetti gestiti in autonomia dal ricercatore
È stata rilevata la impossibilità di rilevare eventuali entrate provenienti da brevetti che siano gestiti in
autonomia dal ricercatore e di cui l’ateneo non abbia controllo.
Si richiama la circostanza che, ai sensi della normativa vigente, i ricercatori hanno il dovere di segnalare al
proprio ateneo i brevetti di cui sono inventori e per i quali percepiscono compensi a qualunque titolo. Se
l’ateneo non ha quindi contezza di eventuali entrate, ciò avviene al di fuori delle previsioni normative e quindi
non può rappresentare per definizione oggetto di valutazione.
Sotto il profilo sostanziale, il Manuale distingue accuratamente tra valutazione della capacità inventiva, che
inerisce ai ricercatori come inventori e titolari dei diritti morali sull’invenzione, e valutazione della gestione
della proprietà intellettuale, che dipende dalla strategia dell’ateneo. In questo secondo caso rileva
esclusivamente la capacità dell’ateneo di generare entrate dal portafoglio brevetti, non quella dei singoli
ricercatori.
Rinnovo
È stato fatto osservare che il rinnovo non è di per sé un indicatore significativo, a differenza della
estensione. Il termine “rinnovo” è stato eliminato dal Manuale, così come l’indicatore relativo.
Rapporto tra brevetti accademici e brevetti universitari
Gli indicatori di concessione ed estensione sono stati riferiti all’insieme dei brevetti di cui sono inventori gli
accademici. È stato fatto osservare che le vicende di tali brevetti non sono gestite dagli uffici di ateneo, e
che quindi non è corretto utilizzare l’indicatore per valutare la capacità di gestione dell’ateneo. Il rilievo è
corretto. Tutti gli indicatori relativi sono stati modificati in modo da rapportare concessioni ed estensioni
sia ai brevetti accademici (come indicatore della qualità del pool brevettuale da cui l’ateneo seleziona) sia ai
brevetti universitari (in quanto nel perimetro di azione dell’ateneo).
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Co-titolarità di brevetti tra più atenei
Nel caso di co-titolarità di un brevetto tra più atenei, esso viene valutato interamente in capo a ciascun
ateneo. La piattaforma Cineca è stata modificata per tenere conto di tale eventualità, inizialmente esclusa.
Disclosure e clausole contrattuali
Si è chiesto che il sistema di valutazione tenga conto non solo dei brevetti ma anche del “numero delle
cosiddette disclosure raccolte dai TTO nonché dei contratti di trasferimento che riguardano materiali originali
o risultati non brevettati e Know how”. Sulla stessa linea, si è osservato che “la gestione della proprietà
intellettuale in un Ateneo non può essere relegata ai soli brevetti. Si ritiene che una buona gestione si
rispecchi maggiormente nella negoziazione di clausole IP nei tanti e differenti accordi che un’università, a
vario titolo stipula con terzi, cercando di tutelare al meglio l’apporto inventivo dei propri ricercatori”.
Sebbene si possa convenire su questa proposta, nella fase di avvio del sistema di valutazione è opportuno
innanzitutto stabilire una base di confronto tra atenei sulla base degli indicatori principali, osservabili anche
sulla base di banche dati esterne. La rilevazione di aspetti interni agli uffici di trasferimento e/o di aspetti
contrattuali, difficilmente verificabili e certificabili, quando non coperti esplicitamente da clausole di
riservatezza, introduce difficoltà valutative di non facile soluzione. Essa potrà costituire un obiettivo futuro
della valutazione, una volta messo a regime il sistema proposto.
Ciclo di vita dei brevetti
È stato osservato che “i brevetti sono concessi mediamente dopo 4/5 anni dal deposito e difficilmente un
ateneo mantiene i brevetti per così tanto tempo senza trasferirli. -in caso di cessione o ricerca conto terzi, il
TTO non segue il decorso brevettuale del brevetto trasferito (traferito si intende allo stato di domanda) e
pertanto spesso non se ne conosce l’esito”.
Si tratta di un rilievo del tutto corretto, che tuttavia trascura il progetto valutativo a medio termine
presentato dal Manuale. Il sistema di valutazione ha infatti l’obiettivo dichiarato di costituire un sistema di
rilevazione e raccolta di dati il cui pieno significato sarà visibile tra alcuni anni, quando sarà possibile seguire
l’intero ciclo di vita delle invenzioni dei ricercatori italiani. Infatti sarà cura di ANVUR seguire sulle banche
dati internazionali tutti i brevetti riconosciuti dagli inventori accademici italiani nei vari anni, allo scopo di
fornire agli atenei un quadro aggiornato anche qualora, come si è fatto rilevare, essi non abbiano più
interesse a ricostruire il dati in quanto uscito dal perimetro di propria competenza. Il fatto di seguire il ciclo
di vita dei brevetti sulle stesse fonti standardizzate internazionali assicurerà la comparabilità sincronica e
diacronica dei dati e fornirà per la prima volta il quadro reale della attività inventiva e delle ricadute di essa
nel sistema produttivo. Nel primo anno di applicazione i benefici di questo approccio non saranno
evidentemente visibili.
Fasi iniziali della vita delle famiglie brevettuali
Si è suggerito di valutare separatamente e con punteggi crescenti i seguenti documenti che testimoniano le
prime fasi di vita della famiglia brevettuale:
(a) la prima pubblicazione che risulti corredata da un rapporto che esprime giudizio positivo per la
brevettazione (Rapporto di ricerca con opinione scritta/UIBM; pubblicazione WIPO/PCT corredata
dall’International Search Report)
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(b) almeno uno dei brevetti pubblicati all’atto della concessione dall’EPO, dall’USPTO o da altri patent
office che non solo prendono in considerazione l’International Search Report – Written Opinion,
ma impongono una rielaborazione da concordare con gli esaminatori per la piena conformità del
brevetto alla regolamentazione in vigore nel Paese ove esso viene concesso, che può portare a
differenze riscontrabili nei testi, nelle rivendicazioni e nei titoli dei brevetti concessi;
(c) almeno una pubblicazione relativa alla notifica del termine del periodo di opposizione, da parte
di terzi, al brevetto concesso;
(d) almeno una pubblicazione, cartacea o online, di catalogo commerciale contenente uno o più
prodotti protetti dal brevetto, che attesti l’attuazione dell’invenzione.
Tali documenti indubbiamente appartengono alla complessa elaborazione che può portare alla
brevettazione. La loro valutazione separata tuttavia contraddice all’impianto valutativo prescelto, che
mira alla ricostruzione puntuale dell’intera vita dei brevetti considerati come articolazioni nel tempo dello
stesso insieme di invenzioni a partire però da una data certa. In altre parole, a partire dalla prima banca
dati disponibile nel 2015, l’ANVUR seguirà le vicende dei brevetti sulle banche dati internazionali, allo
scopo di avere dati standardizzati e comparabili. La condizione di partenza è che esista almeno un
documento accessibile che attesti in modo oggettivo il processo in corso. Se un ricercatore ha depositato
una domanda e non ha ancora ricevuto alcun documento di riscontro potrà presentarlo alla valutazione
nell’anno successivo, senza che niente si perda del suo contributo inventivo. Se un ricercatore ha
depositato una domanda di brevetto e successivamente la ritira prima che sia disponibile un report, non
sarà invece possibile procedere alla valutazione.
Per la stessa ragione ai docenti è chiesto di riconoscere sul sito loginmiur se il brevetto identificato sulle
banche dati internazionali corrisponde o meno alla propria invenzione.
Si ricorda infine che la valutazione dei brevetti avverrà con un panel di esperti e non sulla base di un calcolo
automatico. Gli esperti saranno in grado di riconoscere, attraverso la articolazione nel tempo dei
documenti, la dinamica inventiva sottostante.
Flussi di cassa
Si è chiesto se la dizione di entrate attese dai brevetti vadano intese come entrate effettive di cassa o come
previsioni di entrata. Analogamente si è chiesto di poter considerare da subito contratti con previsioni di
royalties future.
Si ribadisce che la definizione adottata è quella di entrata di cassa, intesa come flusso di cassa effettivo
registrato nell’anno di riferimento. Sebbene le definizioni divergano ovviamente nel periodo breve, sono
destinate a convergere nel corso degli anni (al netto di eventi traumatici di inesigibilità). La differenza
rilevabile nell’anno di inizio della valutazione verrà quindi progressivamente assorbita. Solo una definizione
contabile uniforme assicura la comparabilità del dato ed evita la imputazione di somme future, per
definizione soggette a incertezza. Inoltre la definizione per cassa era già presente nella VQR e corrisponde a
pratiche consolidate della amministrazione.
Premio inventivo
Per i brevetti derivanti da ricerca commissionata l’entrata è spesso riferibile al “premio inventivo” piuttosto
che ad una attività di trasferimento tecnologico. Si ritiene corretta la distinzione, che tuttavia potrà essere
implementata da Cineca solo nella edizione 2016. Per il momento, tali entrate possono essere senz’altro
sommate alle entrate da trasferimento tecnologico.
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Spese di brevettazione
Si è chiesto se la quota di compenso relativa al rimborso delle spese di brevettazione debba essere inserita
tra le entrate. Si ribadisce la formulazione già presente nel Manuale, che esclude il rimborso delle spese di
brevettazione.
Entrate da brevetti ancora non pubblicati
Gli atenei sono invitati a compilare un campo che rileva le “entrate totali”. Si chiede se esse includano anche
le entrate da brevetti non ancora pubblicati nel periodo in esame.
La risposta è positiva. La rilevazione ha per oggetto i brevetti pubblicati nel periodo, e le entrate derivanti da
queste o dai brevetti usciti dal perimetro dell’ateneo ma ancora fonte di entrate (brevetti ceduti, brevetti
pubblicati prima del 2011 ma ancora fonte di entrate per l’ateneo, brevetti di titolarità dell’ateneo ma di
inventori non più appartenenti alla università) o dai brevetti non ancora pubblicati.
Tuttavia esiste una necessità di disporre di dati comparabili provenienti dalla stessa fonte. Quindi gli atenei
sono invitati a inserire gli identificativi dei brevetti di cui sopra, lasciando a Cineca (che opera sulla base di
algoritmi prodotti da ANVUR in collaborazione con un gruppo di ricerca) il compito di completare le
informazioni in modo omogeneo rispetto agli altri.
Valenza sociale dei brevetti
Si è suggerito di rilevare la possibilità che l’utilizzo di invenzioni dei ricercatori possa andare a beneficio di
categorie sociali svantaggiate. Si tratta di un rilievo corretto, accolto nel Manuale con la seguente
formulazione: “L’esperienza suggerisce che in molti casi i brevetti di inventori accademici, in quanto nascono
in ambienti ispirati dall’ethos pubblico della ricerca, trovano applicazioni in campi di particolare interesse
sociale, come le tecnologie per disabili, gli ausili per gli anziani, o il trattamento di patologie rare o diffuse in
paesi poveri”.
Formazione del personale
Poiché la materia della gestione della proprietà intellettuale, e più in generale i processi di valorizzazione,
hanno elevata complessità tecnica, gli atenei si sono dotati di percorsi di formazione del personale dedicato.
Si è chiesto di riconoscere tali sforzi in sede valutativa. Si ritiene che la sede nella quale la formazione del
personale tecnico-amministrativo possa trovare esplicita valorizzazione e valutazione è il ciclo integrato della
performance.
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Imprese spinoff
Periodo di rilevazione
È stato osservato che le spinoff difficilmente producono impatti entro il triennio della rilevazione. Come più
volte notato in precedenza, il sistema di valutazione assume il suo significato più coerente dopo alcuni anni,
quando le informazioni iniziali saranno seguite nel tempo e la demografia (entrate, uscite, sopravvivenza,
crescita) avrà avuto modo di manifestare la propria dinamica.
È stato anche suggerito che “sarebbe auspicabile un monitoraggio di più lungo periodo anche qualora cessi
la denominazione Spin off “.
Si ritiene di accogliere le proposte. Nello specifico l’ANVUR si propone di seguire nel corso degli anni tutte le
spinoff dichiarate dagli atenei, almeno fino al momento in cui non siano attivamente “dismesse” dal
perimetro ufficiale e gli atenei richiedano di interrompere la rilevazione. Ciò consentirà di studiare i fenomeni
di crescita e di impatto su orizzonti temporali adeguati e di offrire agli atenei dati originali, che non avrebbero
in assenza della valutazione. Come sopra rilevato, è evidente che i benefici di questa impostazione si
vedranno tra alcuni anni. Nel frattempo il fatto di valutare tutti gli atenei sullo stesso orizzonte temporale
(tre anni) assicura equità e trasparenza al processo.
Reperibilità dei dati
Alcuni contributi hanno rilevato la difficoltà di raccogliere i dati dalle imprese spinoff. Occorre qui essere
molto chiari: se un ateneo dichiara spinoff ufficiale una impresa, e non riesce ad ottenere da essa nemmeno
i pochissimi dati richiesti dalla rilevazione, si deve interrogare sulla natura della relazione che lega la spinoff
all’ateneo stesso.
La rilevazione ANVUR ha tolto agli atenei ogni onere relativo alla rilevazione dei dati economico-finanziari,
lasciando soltanto i dati relativi agli addetti (fondamentali ai fini della valutazione ma assenti nelle banche
dati disponibili), ai brevetti e all’utilizzo di strutture di ateneo. Si tratta di dati compilabili in pochi minuti da
qualunque impresa.
Si ribadisce che in assenza dei dati sopra indicati la valutazione dovrà basarsi sulle sole evidenze disponibili.
In riferimento ad eventuali dati sensibili (es. valore delle quote acquisite), si riconosce che si tratti di
informazioni ottenibili con difficoltà dai soggetti coinvolti. Di tali difficoltà si terrà conto in sede di valutazione
complessiva del contributo delle imprese spinoff.
Patrimonio netto
È stato suggerito l’indicatore “patrimonio netto”. Tenuto conto della volatilità di alcune delle poste che
entrano nella determinazione del patrimonio netto, sembra prudente evitare di utilizzare tale indicatore a
scopi comparativi.
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Soci operativi
Si è chiesto se considerare all’interno degli addetti ETP delle imprese spinoff anche i soci operativi. La risposta
è nettamente positiva. I soci operativi costituiscono uno dei principali impatti in termini di occupazione
qualificata.
Domande di riconoscimento spinoff non andate a buon fine
Le imprese riconosciute come spinoff di ateneo emergono da un processo selettivo nel quale sono esaminate
varie candidature. È stato suggerito di considerare l’insieme delle candidature esaminate, e non solo le
imprese spinoff ufficialmente riconosciute.
La proposta ha due possibili e diversi significati. Da un lato, essa può mirare a dare il giusto riconoscimento
ad una attività di ateneo che si traduce solo in parte nella approvazione dello statuto di spinoff per i candidati.
Sotto questo profilo, si tratta di una istanza di valutazione degli sforzi compiuti dall’ateneo. Da un altro lato,
essa richiama l’esigenza che gli atenei mantengano un appropriato livello di selettività nel riconoscere lo
statuto di spinoff, evitando una “inflazione del titolo”. Ciò soprattutto se tale inflazione fosse un esito
involontario della valutazione ANVUR, ovvero che gli atenei ritenessero (a torto) che avere un elevato
numero di spinoff sia di per sé un fatto positivo. Si richiama qui, come esplicitamente affermato nel Manuale,
che un elevato numero di imprese spinoff riconosciute non è in alcun modo di per sé un indice positivo, in
quanto ciò che rileva è l’impatto delle imprese sulla occupazione qualificata e sulla creazione di valore, non
il loro numero.
Per la stessa ragione non si ritiene di accedere alla proposta di valutare separatamente lo sforzo organizzativo
dell’ateneo nelle fasi di selezione. Analogamente a quanto accade per i brevetti, la selezione è parte
integrante del processo di valorizzazione della ricerca di ateneo. La qualità dello sforzo di selezione si tradurrà
in una più elevata qualità dei progetti (invenzioni o progetti di impresa) ammessi al supporto dell’ateneo, ed
essa a sua volta sarà all’origine dell’impatto successivo.
Allo stesso tempo gli atenei potranno descrivere dettagliatamente la qualità dei loro sforzi di selezione e
supporto degli spinoff nei documenti PDF allegati alla scheda SUA terza missione.
Collaborazione con le strutture di ateneo
È stato suggerito di inserire non solo la presenza di brevetti di ateneo e collaborazioni, ma il loro numero. Il
suggerimento è accolto ma verrà reso operativo nella piattaforma Cineca a partire dal 2016.
Valutazione del superamento delle soglie dimensionali delle imprese spinoff
Il Manuale prevede la valutazione delle imprese spinoff che abbiano superato alcune soglie dimensionali
definite in termini di fatturato, valore aggiunto e addetti. È stato chiesto: (a) di ridurre tali soglie; (b) di chiarire
il criterio di valutazione.
In riferimento al punto (a) si ritiene di non accogliere il suggerimento. Le soglie sono state infatti definite in
riferimento alla letteratura scientifica internazionale che studia i processi di imprenditorialità, ed in
particolare di academic entepreneurship. Le soglie sono effettivamente elevate rispetto alla esperienza
italiana, anche sulla base delle evidenze preliminari raccolte sotto la VQR 2004-2010. È tuttavia opportuno in
sede valutativa segnalare quali sono gli obiettivi di crescita che sono ritenuti rilevanti a livello internazionale.
Nel corso degli anni sarà possibile osservare se e come il sistema italiano converge verso le migliori
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esperienze. Non è ragionevole attendersi che tali processi si inneschino su larga scala entro i tre anni coperti
dalla valutazione iniziale (2011-2013), ma sarà importante seguire nel tempo il processo.
Rispetto al punto (b) si ritiene di chiarire che la valutazione avrà natura qualitativa. La presenza anche solo di
pochi casi (al limite, uno) di imprese spinoff con alti tassi di crescita viene infatti interpretata come indice di
una relativa maturità dell’ateneo nella gestione del fenomeno (attrazione di progetti, selezione, supporto,
formazione alla imprenditorialità, networking nazionale e internazionale). Naturalmente, come accade in
ogni processo imprenditoriale, sono all’opera molteplici fattori (e anche una componente casuale), per cui la
attribuzione di merito all’ateneo andrà valutata con attenzione. Nel corso del tempo sarà possibile enucleare
le esperienze di crescita dimensionale delle spinoff e identificare quali pratiche nella gestione delle spinoff
di ateneo sono da raccomandare.
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Attività conto terzi
Gestione dei brevetti nell’ambito del conto terzi
È stato osservato che nella rilevazione delle entrate conto terzi è assente la rilevazione di (a) brevetti generati
all’interno della ricerca conto terzi; (b) modalità di gestione della proprietà intellettuale all’interno dei
contratti di ricerca conto terzi.
L’osservazione va accolta. La rilevazione delle entrate conto terzi è il primo passo per un approfondimento
tematico del ruolo del finanziamento esterno nella vita degli atenei italiani. L’approccio al tema deve tuttavia
essere graduale, anche per non gravare eccessivamente sugli uffici amministrativi. Nella Scheda SUA Terza
missione 2015 si è quindi scelto di limitare la rilevazione delle entrate conto terzi alle sole voci di bilancio già
esistenti (codici SIOPE) o facilmente classificabili dagli uffici (ripartizione delle entrate conto terzi in quattro
categorie di chiara definizione). Nessuna ulteriore informazione, che richiedesse elaborazioni ad hoc da parte
degli uffici, è stata richiesta.
Nella rilevazione 2016 il tema del rapporto tra conto terzi e gestione della proprietà intellettuale andrà reso
esplicito. È infatti condivisa la convinzione che una delle fondamentali motivazioni per la gestione della
proprietà intellettuale a livello di ateneo riguarda la attivazione di collaborazioni, spesso a lungo termine, con
la ricerca industriale. Tuttavia la rilevazione di questo fenomeno richiederà molta analisi preventiva (ad
esempio rispetto ai profili di confidenzialità delle informazioni).
Università non statali
Si è fatto notare che le università non statali non sono assoggettate all’obbligo di uniformare i conti al sistema
SIOPE ma devono redigere un rendiconto secondo il Decreto Interministeriale 1 marzo 2007 e i
relativi allegati e le indicazioni del MIUR.
Allo scopo di semplificare la rilevazione e di non creare sovrapposizioni di sistemi contabili, è accettabile
utilizzare le voci di rendiconto richieste dal MIUR.
In un caso tuttavia si è ritenuto di chiedere agli atenei uno sforzo aggiuntivo, consistente nella
disaggregazione (non presente nei codici SIOPE, e quindi da realizzare ad hoc anche per gli atenei statali)
delle Attività commerciali nelle voci:
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Entrate ex art. 66 DPR 382/80 (ricerca commissionata)
Entrate ex. art. 49 del RD 1592/1933 (prestazioni a tariffario)
Entrate per attività didattica in conto terzi, seminari e convegni
Altre entrate derivanti da attività commerciale.
Si ritiene che tale disaggregazione sia possibile anche per le università non statali.
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Sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione
medica
Titolarità dei trial clinici
È stato osservato che in molti casi i trial clinici vedono coinvolti ricercatori dei dipartimenti anche se la
responsabilità formale del trial risiede presso altre istituzioni.
La scelta di includere solo i trial clinici di responsabilità del dipartimento discende dalla necessità di avere
una base di dati comparabile e controllabile sulla base delle informazioni ufficiali del Ministero della Salute.
La rilevazione di tutti e singoli i ricercatori individualmente coinvolti avrebbe creato una base frammentata e
di difficile verifica.
Un problema completamente differente si ha quando il trial è svolto da strutture esterne (es. ospedaliere)
con le quali l’ateneo abbia rapporti strutturati all’interno di convenzioni regionali, e lo staff che svolge in
tutto o in parte il trial sia di provenienza accademica. Questo tema sarà oggetto di una FAQ dedicata.
Estensione ai dipartimenti di aree non mediche
È stato richiamato il fatto che possono svolgere attività ECM anche dipartimenti di area non medica, come
quelli di area farmacologica.
Si precisa che la rilevazione copre tutte le attività ECM in quanto autorizzate dal Ministero della Salute. Niente
vieta quindi di compilare la scheda anche per dipartimenti di area non medica.
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Formazione continua
Definizione di formazione continua
È stato rilevato che il quadro normativo richiamato nel Manuale è riduttivo, in quanto contempla la
formazione permanente nel contesto del lavoro, ma ignora gli sviluppi normativi successivi
sull’apprendimento permanente.
Si ritiene di accogliere l’osservazione, ampliando la definizione nel Manuale e riconoscendo che già nella
Comunicazione del 21 novembre 2001, “Realizzare uno Spazio Europeo dell’apprendimento Permanente”, la
Commissione Europea definisce i concetti che stanno alla base del Lifetong Learning con numerosi riferimenti
al ruolo ed alle funzioni delle Università, nell'ambito della cosiddetta Terza Missione. Questi concetti si
concretizzano con indicazioni operative , nell’ "European Universities' Charter on Lifelong Learning" del 2008.
Nella Comunicazione sopracitata del 2001 si giunge in ambito europeo alla definizione condivisa del concetto
di Lifelong Learning/AP inteso come “qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della
vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale
e/o occupazionale” con un preciso riferimento all’insieme delle attività di apprendimento formale, non
formale e informale. Anche in Italia la normativa sulla formazione professionale continua si è in seguito
ampliato nella direzione di riconoscere il concetto più ampio di apprendimento permanente (Legge 92/2012;
Decreto legislativo 13/2013). Questo quadro, tra l’altro, attribuisce alle università competenze di
riconoscimento e certificazione di competenze maturate in contesti formali e informali e pone al centro il
soggetto che apprende”.
Allo stesso tempo in sede di prima applicazione è necessario ancorare la rilevazione ad un dato il più possibile
comparabile (convenzione con soggetti esterni), e in seguito ampliare la definizione e la raccolta di dati. È
infatti plausibile che le attività di certificazione di competenze, in quanto pongono al centro il soggetto che
apprende, siano di più difficile rilevazione e comparazione. Occorre quindi prima acquisire dagli atenei il
grado in cui tali attività sono rilevate, e in seguito inserirle nel modello valutativo (a partire dall’anno 2016).
In particolare, secondo alcuni contributi la definizione allargata di apprendimento permanente
comprenderebbe le seguenti attività:
1) una nuova offerta formativa flessibile di qualità, che comprenda anche la formazione in rete e
l’innovazione digitale e con la funzione peculiare di offrire percorsi di AP basati su una formazione
universitaria fortemente ancorata alla ricerca;
2) l’allargamento degli accessi e il sostegno all’entrata nella formazione superiore di fasce di popolazione
in età adulta;
3) un’offerta di servizi di orientamento , consulenza , tutoraggio/accompagnamento di qualità;
4) il concorso alla realizzazione sul territorio dei processi di riconoscimento, validazione e di certificazione
delle competenze;
5) la capacità di attivare sinergie con gli attori e le istituzioni presenti nei territori in materia di servizi, di
azioni formative e di consulenza per la qualificazione delle professioni e delle organizzazioni/ imprese/
servizi.
Si osserva in proposito che la copertura di questo ampio insieme di attività deve avvenire in modo graduale.
Alcune di queste attività sono già coperte da altre aree della valutazione (es. sistema AVA per orientamento,
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consulenza e tutoraggio; rilevazione uffici di placement per accompagnamento di qualità dei laureati). Le
attività sub 2) e 5) possono trovare manifestazione nei corsi convenzionati con soggetti esterni considerati
nella rilevazione 2015. Per quanto riguarda le attività sub 1) (in particolare la innovazione digitale della
didattica) e sub 4) (certificazione delle competenze) l’ANVUR dichiara la disponibilità ad approfondire le
esperienze in corso, allo scopo di identificare gli opportuni indicatori e estendere la valutazione nel corso del
2016.
Per questa ragione, pur riconoscendo nel Manuale l’allargamento del concetto, si preferisce mantenere la
definizione più restrittiva di formazione permanente, in quanto la rilevazione iniziale si basa sulle attività
strutturate delle università. Si dichiara la disponibilità a modificare il capitolo in “apprendimento
permanente” nel momento in cui, a valle della istruttoria sopra indicata, sarà costruito anche il relativo
sistema di rilevazione uniforme su scala nazionale.
Formazione del personale interno degli atenei
Si è chiesto di riconoscere come formazione permanente i corsi interni. Non si ritiene accettabile tale
definizione, per le ragioni riportate nella versione aggiornata del Manuale: “Non rientrano nella definizione i
corsi di formazione erogati dalle università per il proprio personale. Sebbene tali corsi possano avere un
rilievo esterno (miglioramento delle competenze del personale per offrire qualità più elevata di servizi) si
ritiene che tale effetto sia indiretto e meglio rilevabile nel contesto del modello integrato del ciclo della
performance, con particolare riferimento al personale tecnico-amministrativo”.
Esclusione dei corsi che rilasciano titoli di tipo accademico
Viene rilevato che “non si comprende il perché dell’esclusione dei corsi che rilascino titoli di tipo accademico.
E’ infatti assai comune e ben noto che esistono molti corsi, attivati ai sensi del DM 270/04 (ad esempio Master
Universitari di 1° e 2° livello) che rilasciano titoli accademici e che sono realizzati (e spesso finanziati)
nell’ambito di specifiche convenzioni con aziende o altri stakeholder e che costituiscono importanti strumenti
di Terza Missione”.
La ragione dell’esclusione va compresa alla luce di un principio sistematico: i titoli accademici sono materia
didattica, che viene rilevata a valutata all’interno della scheda SUA_CdS e del sistema AVA. In quella sede
verrà rilevata la collaborazione con enti e soggetti esterni.
Si conviene con i proponenti della critica sopra riportata che al momento attuale manca una rilevazione
sistematica dei corsi Master, all’interno dei quali potrebbe trovare collocazione la valutazione sulle
collaborazioni esterne e quindi di una forma peculiare di terza missione. Tuttavia la materia è molto vasta e
potrà essere affrontata, d’intesa con il MIUR, solo dopo aver portato a maturazione il sistema AVA appena
iniziato.
Definizione di doppi titoli con università straniere
Si è chiesto perché nell’ambito della formazione continua non vengono presi in considerazione i corsi con
doppi titoli con università straniere. Si ricorda che tali elementi sono rilevati nell’ambito della scheda
SUA_CdS e rientrano già nell’ambito della internazionalizzazione, monitorato anche dal MIUR ai fini della
programmazione triennale. Sembra inopportuno coprire con processi valutativi diversi la stessa materia.
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Percorsi formativi di eccellenza con le imprese
Analogamente, si è chiesto di considerare i percorsi formativi di eccellenza con le imprese. Come sopra, si
tratta di evitare la duplicazione di valutazioni. Se i percorsi di eccellenza con le imprese danno luogo a
convenzioni, sono rilevati nella terza missione. Se le collaborazioni sono informali e/o sono svolte con
strumenti diversi dalle convenzioni, saranno considerate a livello dei singoli corsi di studio nell’ambito del
sistema AVA.
Presenza di CFU nella rilevazione della formazione continua
La presenza nella maschera di rilevazione della voce CFU ha fatto pensare che le iniziative di formazione in
convenzione siano limitate a quelle che conferiscono titoli accademici. Al contrario, esse non devono
conferire titoli accademici, e tuttavia potrebbero (ma non necessariamente) attribuire singoli CFU spendibili
per il riconoscimento successivo. Se quindi vi sono CFU vanno rilevati, se non vi sono, il campo va lasciato
vuoto.
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Public engagement
Limitato numero di dossier
In diversi contributi è stato chiesto di aumentare il numero di dossier sottoponibili alla valutazione dei pari,
oggi fissato a cinque per ateneo e due per dipartimento. La richiesta da un lato testimonia di una “domanda
di valutazione” di grande interesse, dall’altra trascura tuttavia i vincoli di tempi e di costi derivanti dal volume
complessivo di materiali in arrivo (oltre 2000 dossier da valutare attraverso peer review).
Essa inoltre non tiene conto del fatto che si tratta di una materia in divenire, per cui si potrà già a partire dal
2016 introdurre eventuali ampliamenti, se l’esperienza 2015 lo suggerirà.
La richiesta di limitare il numero obbliga in un certo senso a selezionare le migliori iniziative.
Tuttavia, vista la richiesta proveniente da più parti si accoglie la proposta di portare a tre il numero massimo
di dossier per dipartimento, fermo restando a cinque il limite per gli atenei.
Si ricorda che sulla piattaforma Cineca è possibile caricare un breve abstract dell’iniziativa, allegando poi un
file PDF da utilizzare per la valutazione.
Scelta tra dossier di ateneo e di dipartimento
Alcuni contributi hanno lasciato l’impressione che sia stata fraintesa la logica con la quale si è chiesto di
produrre i dossier. In particolare lasciano intendere che i dossier presentati dall’ateneo siano una selezione
all’interno di quelli presentati dai dipartimenti.
Ciò è errato. I dossier di ateneo si riferiscono a iniziative che non compaiono in quelle selezionate dai
dipartimenti, ma sono aggiuntive, in quanto si svolgono ad una scala superiore. Gli atenei sono invitati a
sottoporre esclusivamente le iniziative che hanno promosso con organi di ateneo, o di collaborazione tra più
dipartimenti, che ritengono avere valenza generale. Essi non devono in alcun modo comparire nella selezione
dei dipartimenti, in coerenza con il principio di non duplicazione delle valutazioni.
Definizioni di public engagement
Come era lecito attendersi, la pubblicazione di una lista di attività di public engagement ha generato molte
osservazioni.
Diversi contributi suggeriscono accorpamenti, chiarificazioni o ampliamenti delle definizioni presentate nel
Manuale. Si tratta di contributi di grande utilità. Si ritiene che il contesto migliore per valorizzare tali
contributi sia una rivisitazione complessiva di tutta la tematica a valle della presentazione dei dossier degli
atenei e dei dipartimenti.
Altri contributi suggeriscono di inserire una voce “Altro” allo scopo di tenere conto di ulteriori attività. La
assenza della voce “Altro” non è casuale: essa invita in un certo senso a “forzare” la classificazione all’interno
di una lista, peraltro molto ampia. Infatti in sede di VQR la presenza della voce “Altre attività di terza
missione”, non ulteriormente classificate, ha generato oltre 12.000 indicazioni di estrema eterogeneità e di
difficilissima classificazione ex post. Nell’ambito della scheda SUA si è scelta una strada opposta, con una
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classificazione molto fine. Come in tutti i sistemi di classificazione, sarà possibile proporre delle revisioni in
futuro, sulla base della esperienza accumulata.
Di fatto ad oggi è molto difficile anticipare quali saranno i contenuti dei dossier scelti da dipartimenti e atenei.
Sarà utile pubblicare il materiale in forma integrale, proporre una eventuale classificazione coerente con
l’attuale formulazione del Manuale, e modificare successivamente la classificazione sulla base di commenti
ricevuti nel corso della consultazione odierna ed eventualmente di successivi stadi di elaborazione. Ciò
consentirà anche di modificare con ampio anticipo la piattaforma Cineca in modo da non generare oggi
confusione negli atenei.
Livelli di engagement
È stato correttamente osservato che nella lista compaiono attività che ci collocano a diverso livello di
coinvolgimento istituzionale. In particolare: “ Il primo livello è quello individuale dei singoli docenti. Ad
esempio, la partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o
internazionale è qualcosa che viene fatta individualmente da un docente non per conto, nell’interesse, o con
un mandato da parte del dipartimento. Il secondo livello è quello dipartimentale, definito come attività che
per la loro natura e complessità coinvolgono più docenti o comunque sono fatte per conto del dipartimento.
Ad esempio, iniziative in interazione ed orientamento con le scuole superiori ricadono in questa seconda
categoria”.
Si tratta di un suggerimento molto appropriato. Nella prima fase di rilevazione, tuttavia, non si è voluto
identificare separatamente il livello individuale per evitare che i dipartimenti fossero indotti, erroneamente,
a credere di dover ottenere dai docenti informazioni sulle proprie iniziative a scopi di valutazione. Ciò non è
richiesto. È lasciata alla autonomia dei dipartimenti di selezionare iniziative a qualunque livello ritengano
opportuno.
Sulla base della prima esperienza di valutazione dei dossier sarà possibile raffinare la classificazione ed
eventualmente introdurre una distinzione analitica tra livello individuale e dipartimentale, sempre nel
rispetto della libertà accademica.
Valutazione del public engagement
È stato chiesto di inserire nelle schede la esplicita previsione di iniziative di valutazione, allo scopo di suggerire
la sistematica adozione di metodi di valutazione ex post, in particolare per quanto riguarda l’impatto (con
metodi come la rilevazione della numerosità del pubblico, del gradimento ricevuto, rassegne stampa,
organizzazione di incontri di follow-up etc.).
Il suggerimento è molto pertinente e la direzione è certamente quella segnalata. Nella scheda 2015, allo
scopo di non appesantire il lavoro dei dipartimenti, è stato scelto di non chiedere esplicitamente le attività
di valutazione, ma di osservare se esse vengono riportate in spontaneo all’interno dei dossier. Sulla base della
rilevazione di quanto accade di fatto sarà possibile nel 2016 impostare una richiesta più esplicita.
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