BUR Umbria - Serie generale - n. 51

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BUR Umbria - Serie generale - n. 51
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13-11-2013
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PARTE
LEGGI
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REGOLAMENTI
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Serie Generale
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N. 51
PRIMA
DECRETI
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ATTI
DELLA
REGIONE
Sezione I
REGOLAMENTI REGIONALI
REGOLAMENTO REGIONALE 4 novembre 2013, n. 4.
Ulteriore integrazione al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).
La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall’articolo 39, comma 1 dello Statuto
regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Integrazione al r.r. 7/2002)
1. Dopo l’articolo 56 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge
regionale 19 novembre 2001, n. 28), è aggiunto il seguente:
“Art. 56 bis
(Trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e impiego nel ciclo colturale)
1. Il rilascio, la triturazione e l’abbruciamento in loco dei residui vegetali provenienti da interventi agro-silvopastorali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza a condizione che:
a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura, raccolta di castagne o da altri interventi agricoli e forestali;
b) l’abbruciamento in loco sia effettuato garantendo la sorveglianza fino all’avvenuto spegnimento;
c) il materiale triturato e le ceneri siano impiegate nel ciclo colturale, nell’ambito del medesimo terreno da cui
derivano, come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non
superi i quindici centimetri nel caso di triturazione e i cinque centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli
è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 24 della
l.r. 28/2001 e all’articolo 13, comma 3.
3. Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 14-ter della l.r. 28/
2001.”.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Dato a Perugia, 4 novembre 2013
MARINI
Regolamento regionale:
— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Cecchini, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto
regionale nella seduta del 15 ottobre 2013, deliberazione n. 1109;
— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 17 ottobre 2013, per il successivo iter;
— assegnato alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 18 ottobre 2013;
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Serie Generale
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— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 23 ottobre 2013, che ha espresso sullo stesso
parere favorevole.
AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale
Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali, Servizio Attività legislativa e Segreteria della
Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale, ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.
NOTE
Nota al titolo del regolamento:
— Il regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre
2001, n. 28” (pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 31 dicembre 2002, n. 59), è stato modificato ed integrato con regolamento
regionale 16 luglio 2012, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 luglio 2012, n. 32).
Note all’art. 1, alinea e parte novellistica:
— Per il regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7, si veda la nota al titolo del regolamento.
Il testo dell’art. 13, comma 3 è il seguente:
«Art. 13
Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate.
Omissis.
3. La ramaglia, fino al diametro di due centimetri ove non fosse possibile la sua triturazione, deve essere rilasciata sul letto
di caduta, evitando ove possibile la formazione di cumuli o andane e comunque essere posta ad almeno venti metri dalle vie
percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato dall’articolo 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco, lasciando
altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d’acqua.
Omissis.».
— Il testo degli artt. 24 e 48, comma 14-ter della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante “Testo unico regionale per
le foreste” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), come modificati dalla legge regionale 21 giugno 2013,
n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29), è il seguente:
«Art. 24
Prescrizioni e divieti.
1. È vietato dal 1° marzo al 31 ottobre accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere
mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri.
La Giunta regionale può modificare i termini di cui al presente comma in presenza di particolari condizioni climatiche.
2. Deroghe specifiche a quanto indicato al comma 1 possono essere autorizzate dagli enti competenti per territorio, per
l’accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza.
3. Ulteriori prescrizioni e divieti sono individuati nel Piano regionale ai sensi del comma 5 dell’art. 10 della legge 21 novembre
2000, n. 353.
4. Restano fermi i divieti di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, con le relative sanzioni.
Art. 48
Sanzioni.
Omissis.
14-ter. Coloro che eseguono operazioni di trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni in contrasto con il regolamento
sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
Omissis.».