Sport e responsabilità civile Elena Raccagni Relatore: chiar

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Sport e responsabilità civile Elena Raccagni Relatore: chiar
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL BERGAMO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
A.A. 2013/2014
Sport e responsabilità civile
Elena Raccagni
Relatore: chiar.ma prof.ssa
Daniela Barbierato
Abstract
Lo Sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato a far parte
della vita quotidiana sin dai tempi antichi, col tempo ha visto un crescente
interessamento da parte dello studioso del diritto e sebbene manchi, ad oggi, una
definizione giuridicamente rilevante di tale attività, non pochi sono invece i punti di
contatto con l’ordinamento giuridico statale, sia dal punto di vista del diritto civile, che
del diritto penale e del diritto pubblico.
Col tempo si è assistito ad un crescente interessamento a tale fenomeno da parte dello
studioso del diritto e, nonostante manchi una definizione giuridicamente rilevante di tale
attività, viene in evidenza come, invece, vi siano dei punti di contatto con l’ordinamento
giuridico statale. Correlare il concetto di sport al concetto di responsabilità può apparire
contraddittorio, ma se si pensa alla frequenza delle lesioni che si verificano durante il
suo esercizio, si può allora intuire come l’attività sportiva sia rilevante in ambito civile
trovando la collocazione dei danni ad essa conseguenti nell’ampio contenitore della
responsabilità civile sportiva. Con tale espressione si vuole indicare tutti quei fatti posti
in essere da soggetti impegnati nella pratica sportiva, o che gravitano intorno ad essa (si
pensi, ad esempio, agli atleti, agli organizzatori di manifestazioni sportive, ai gestori di
impianti sportivi, alle società sportive e agli istruttori), che comportano conseguenze
dannose ed ingiuste nei confronti di altri soggetti partecipanti o non alla competizione.
L’analisi dei rapporti che intercorrono tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale
non può che portare, come conseguenza, all’indagine del rapporto tra la responsabilità
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civile sportiva e la clausola generale di responsabilità. Ogni singolo sport è disciplinato
dal proprio regolamento, emanato dalle singole Federazioni, che deve essere rispettato
da chiunque pratichi una determinata disciplina, ma il principio generale che sottende
l’ordinamento sportivo rimane comunque il principio fondamentale del neminem
laedere, sancito dall’art. 2043 c.c. Ne consegue che tutte le figure che gravitano in tale
ambiente possono essere soggette alla responsabilità extracontrattuale se, a seguito della
loro condotta, hanno procurato un danno ad altri che vada oltre la normale alea, presente
in ogni singola disciplina, accettata dal soggetto.
Dibattuta è, poi, la questione circa quale norma giuridica vada applicata alle discipline
sportive ritenute attività pericolose. Per tali sport, in particolar modo per gli sport
praticati in montagna, partendo dallo sci e comprendendo sport quali l’alpinismo,
l’arrampicata e sport definiti “estremi”, si è cercato di mettere in evidenza, mediante
l’analisi delle regole di sicurezza che devono essere rispettate per evitare la causazione
di danni, come l’art. 2050 c.c. non operi, in quanto lo sport, in sé, non presenti le
caratteristiche di una attività pericolosa e, di conseguenza, la norma fondamentale in
caso di danni rimane sempre l’art. 2043 c.c., per la responsabilità extracontrattuale, e
l’art. 1218 c.c., per la responsabilità contrattuale.
Per quanto riguarda il quantum, i soggetti che possono chiedere il risarcimento del
danno a seguito di una lesione dell’integrità psico-fisica, non sono i soli atleti, ma anche
le società, gli enti e i terzi estranei, ai quali è dovuto il risarcimento dei danni solo se
essi non hanno contributo, con la loro condotta, alla causazione dell’evento dannoso.
Grande rilievo ha il risarcimento del danno biologico, oltre al danno patrimoniale,
qualora il danno occorso vada ad incidere sulla sfera psichica del danneggiato. Il
giudice, da questo punto di vista, dovrà certamente tener conto del fatto che l’attività
sportiva aveva contribuito agli interessi esistenziali del danneggiato.
Di fronte alla diffusione a livello mondiale dello sport, si può notare come la disciplina
della responsabilità civile sportiva sia regolata, più o meno uniformemente, sia nei Paesi
di civil law che in quelli di common law, in quanto tutti accomunati dall’adozione della
teoria dell’assunzione del rischio in ambito sportivo, per la quale l’atleta che partecipa
ad una manifestazione sportiva si assume i rischi ad essa connaturati e diviene
civilmente responsabile se tiene una condotta contraria all’ordinamento, causando un
danno a terzi.
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