Circolare 1 – Per ciò che riguarda la presenza di saune e/o bagno

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Circolare 1 – Per ciò che riguarda la presenza di saune e/o bagno
Circolare
1 – Per ciò che riguarda la presenza di saune e/o bagno turco in attività ricettive sembra utile
precisare che quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una
camera sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della
presenza obbligatoria, in camera, di un’estetista per il loro uso; restano fermi, in questo specifico
caso, tutti i requisiti di sicurezza nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto
volontariamente, possono comunque lo stesso desiderare la presenza di un operatore qualificato.
Nel caso in cui tali prestazioni siano invece offerte in locali della struttura alberghiera che siano di
libero accesso per la clientela, ovviamente dotati “dei requisiti strutturali, gestionali ed igienicosanitari” (lett. b), comma 3, art. 1 DPGR 47/2007), è necessaria la presenza di un addetto in
possesso di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione
alberghiera. Infatti in quest’ultimo caso l’attività offerta in locali idonei, pur accessoria della
prestazione principale di natura ricettiva, si configura come esercizio di attività di estetica analoga
ad un esercizio aperto al pubblico, pur se in questo specifico caso il pubblico è rappresentato dalle
persone ospitate nella struttura ricettiva: ne consegue che è necessaria la presenza di un operatore
qualificato per la messa in funzionamento delle attrezzature di sauna e bagno turco.
2 – A proposito delle attività di onicotecnica sembra che chi ha iniziato regolarmente l’attività nella
vigenza del comma 2 dell’art. 43 poi abrogato dal DPGR 44/2008 ha esercitato l’attività in modo
legittimo. Infatti una norma regolamentare non può disporre retroattivamente e quindi il divieto
posto dal citato DPGR 44 vale a decorrere dalla sua entrata in vigore, momento a partire dal quale,
ex comma 1 dell’art. 43, tutti “gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi
degli estetisti”. Per far sì che i soggetti possano continuare ad esercitare l’attività è necessaria una
norma transitoria.
Si rammenta che gli operatori di onicotecnica operano in esercizi con i requisiti precisati all’art. 42.
3 – I 60 mesi previsti come termine di adeguamento dal comma 2 dell’art. 104 (come modificato
dal DPGR 44/2008) sembrano configurare un ambito applicativo di carattere generale che si estende
anche ai casi di subentro che avvengono entro detto termine; ne consegue che chi subentra entro
detto termine ha l’obbligo di adeguarsi entro la stessa scadenza (25/10/12), potendo, ovviamente,
adempiere anche prima.
4 – qualifica degli operatori nelle società di capitali – Problema del Responsabile tecnico
Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 85 del DPGR 47R del 2007 e sue modifiche, si
conferma la qualificazione “rafforzata” (ulteriore percorso di formazione ai sensi del citato articolo
– terzo anno) deve essere posseduta dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e da
coloro che esercitano attività in forma imprenditoriale e specificatamente:
1) In caso di attività svolta da ditta individuale;
2) In caso di imprese artigiane, ed anche società cooperative, si applicano le norme di
riferimento (legge 443/85 e s.m.i. e, non appena sarà emanato il regolamento di attuazione,
la Legge regionale 53/2008);
3) In caso di società non aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 e s.m.i. e, comunque nel caso
di società non iscritte all’Albo delle imprese artigiane, dai soci che esercitano in prima
persona la professione di estetista.
Per quanto concerne il fatto che all’art. 85 comma 1 lett. b) del regolamento di attuazione non è
stato specificato oltre alla modalità di lavoro autonomo anche il termine “in forma imprenditoriale”
si conferma che fa testo l’art. 10 comma 1bis della legge 28/2004 e sue successive modifiche ed
integrazioni. Pertanto il lavoro autonomo, a questi fini, è da considerarsi equiparato a “forma
imprenditoriale”.
In merito al terzo anno si specifica che coloro che sono in possesso della qualifica di Estetista
(acquisita a seguito di un esame previa frequenza ad un corso di formazione biennale) possono
alternativamente:
- frequentare un ulteriore anno di corso (terzo anno) e sostenere l’esame finale;
- sostenere l’esame finale a seguito di un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente
presso un esercizio di estetica oppure a seguito dello svolgimento di un anno di attività come
collaboratore familiare o socio presso un’impresa di estetista.
Per coloro che hanno acquisito la qualifica di Estetista al termine di un periodo di apprendistato (art.
85 comma 2 lett. a) è necessario il superamento di un esame teorico pratico a seguito della
frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e di un anno lavorativo in
qualità di dipendente a tempo pieno. L’anno lavorativo può essere svolto come collaboratore
familiare o socio presso un’impresa di estetica.
5 –Si fa presente il testo del comma 6 dell’art. 44: “non si osserva il presente regolamento per la
decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell’epidermide tramite pigmenti a base di
Henné o derivati”. Sembra quindi evidente che l’attività c.d.di «body painting» nella misura in cui
non integra attività di estetica che ai sensi dell’art. 1 della l.r. 28/2004 si configura come
“prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o
prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso
l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi”.
6 – A proposito di apprendistato di cui all’art. 85 comma 2 si fa presente non è di competenza
regionale disciplinarlo per ciò che concerne l’attività formativa che si svolge come contenuto
dell’attività lavorativa: in fatti la sentenza n. 50/2005 della Corte costituzionale ha stabilito che “la
formazione aziendale rientra [..] nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato
in materia di ordinamento civile”. Ne consegue che per determinare il contenuto delle prestazioni
dell’apprendista all’interno dell’esercizio dove svolge le sue attività bisogna rifarsi alla disciplina
statale.
7 - Per ciò che riguarda limiti e distinzioni delle attività di massaggio deve ritenersi fermo, in
ogni caso, che nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica ai
sensi del citato art. 1 della l.r. 28/2004, è necessaria la qualifica di estetista. Spetta alle competenze
delle autorità di controllo, anche alla luce della giurisprudenza in materia, stabilire ciò che non
rientra nelle attività di estetica. A tale scopo può essere di ausilio la delibera del Consiglio regionale
sulle biodiscipline.
8 – La superficie minima di mq 25 dei locali prevista dall’art. 45 è richiesta anche nel caso in
cui si utilizzi unicamente materiale monouso e quindi sia consentito non avere la zona/locale adibito
alla sterilizzazione ai sensi del comma 2bis dell’art. 49. Infatti il comma 1 dell’art. 45 pone una
regola inderogabile e la seconda parte di esso si limita ad elencare i locali che compongono
l’esercizio senza con ciò consentire eccezione alla regola anche quando legittimamente sia assente
uno degli spazi richiesti.
9 – Attività di tatuatore e piercer. Un soggetto con la qualifica di tatuatore (o piercer) titolare di
un proprio esercizio può ospitare presso la propria sede altro soggetto tatuatore e/o piercer che operi
nella struttura, a condizione che il soggetto ospitato sia in possesso della relativa qualifica. Infatti il
titolare dell’esercizio che abbia la qualifica di tatuatore quando ospita un soggetto che svolge
attività di piercer non è obbligato ad avere anche la qualifica di piercer se non è operatore in quella
specifica veste (analogamente, ovviamente, nel caso del piercer titolare e tatuatore ospite). Resta
fermo che la sede dell’attività deve comunque avere i requisiti strutturali richiesti per la relativa
attività.
10 – Circa le attrezzature, sono utilizzabili , ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l.r. 28/2004, solo
quelle specificamente indicate dagli allegati del regolamento (all. A per le attività di estetica; all.
per tatuaggio e all. C per piercing). Nessun altra attrezzatura è quindi lecitamente utilizzabile, allo
stato della normativa vigente.