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Testo integrale
Allegato A
Circolare
DPGR 2 ottobre 2007, n. 47/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio
2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
1 – Per ciò che riguarda la presenza di saune e/o bagno turco in attività ricettive sembra utile
precisare che quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una
camera sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della
presenza obbligatoria, in camera, di un’estetista per il loro uso; restano fermi, in questo specifico
caso, tutti i requisiti di sicurezza nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto
volontariamente, possono comunque lo stesso desiderare la presenza di un operatore qualificato.
Nel caso in cui tali prestazioni siano invece offerte in locali della struttura alberghiera che siano di
libero accesso per la clientela, ovviamente dotati “dei requisiti strutturali, gestionali ed igienicosanitari” (lett. b), comma 3, art. 1 DPGR 47/200), è necessaria la presenza di un addetto in possesso
di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera.
Infatti in quest’ultimo caso l’attività offerta in locali idonei, pur accessoria della prestazione
principale di natura ricettiva, si configura come esercizio di attività di estetica analoga ad un
esercizio aperto al pubblico, pur se in questo specifico caso il pubblico è rappresentato dalle persone
ospitate nella struttura ricettiva: ne consegue che è necessaria la presenza di un operatore qualificato
per la messa in funzionamento delle attrezzature di sauna e bagno turco.
2 – I 60 mesi previsti come termine di adeguamento dal comma 2 dell’art. 104 (come modificato
dal DPGR 44/2008) sembrano configurare un ambito applicativo di carattere generale che si estende
anche ai casi di subentro che avvengono entro detto termine; ne consegue che chi subentra entro
detto termine ha l’obbligo di adeguarsi entro la stessa scadenza (25/10/12), potendo, ovviamente,
adempiere anche prima.
3– Richiesta qualifica “rafforzata” (terzo anno del percorso formativo per la gestione dell’attività
autonoma di estetica)
Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 85 del DPGR 47R del 2007 e sue modifiche, si
conferma la qualificazione “rafforzata” (ulteriore percorso di formazione ai sensi del citato articolo
– terzo anno) che deve essere posseduta dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e da
coloro che esercitano attività in forma imprenditoriale e specificatamente:
1) in caso di attività svolta da ditta individuale, dal titolare (imprenditore);
2) in caso di impresa artigiana svolta in forma individuale, in forma collettiva (società) e di
cooperativa, si applicano le norme di riferimento (legge 443/85 e, non appena sarà emanato
il regolamento di attuazione, la legge regionale 53/2008);
3) in caso di società non, dai soci che esercitano in prima persona la professione di estetista.
Per quanto concerne il fatto che all’art. 85 comma 1 lett. b) del regolamento di attuazione non
specifichi oltre alla modalità di “lavoro autonomo” anche la modalità “in forma imprenditoriale” si
rinvia a quanto affermato all’art. 10, comma 1 bis l.r. 28/2004 dove il “lavoro autonomo” è
equiparato alla “forma imprenditoriale” Pertanto il lavoro autonomo, a questi fini è da considerarsi
equiparato – anche in un rapporto di gerarchia delle fonti normative - a “forma imprenditoriale”.
In merito al terzo anno si specifica che coloro che sono in possesso della qualifica di Estetista
(acquisita a seguito di un esame previa frequenza ad un corso di formazione biennale) possono
alternativamente:
- frequentare un ulteriore anno di corso (terzo anno) e sostenere l’esame finale;
-
sostenere l’esame finale a seguito di un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente
presso un esercizio di estetica oppure a seguito dello svolgimento di un anno di attività come
collaboratore familiare o socio presso un’impresa di estetista.
Per coloro che hanno acquisito la qualifica di Estetista al termine di un periodo di apprendistato (art.
85 comma 2 lett. a) è necessario il superamento di un esame teorico pratico a seguito della
frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e di un anno lavorativo in
qualità di dipendente a tempo pieno. L’anno lavorativo può essere svolto come collaboratore
familiare o socio presso un’impresa di estetica.
4 –A proposito delle attività di body painting si richiama, per una sua applicazione analogica, il
comma 6 dell’art. 44: “non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo
effettuata mediante la colorazione dell’epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati”.
Sembra evidente che l’attività c.d.di «body painting» non integra attività di estetica che ai sensi
dell’art. 1 della l.r. 28/2004 si configura come “prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del
corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di
mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi”.
5 – A proposito di apprendistato di cui all’art. 85 comma 2 si fa presente non è di competenza
regionale disciplinarlo per ciò che concerne l’attività formativa che si svolge come contenuto
dell’attività lavorativa: in fatti la sentenza n. 50/2005 della Corte costituzionale ha stabilito che “la
formazione aziendale rientra [..] nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato
in materia di ordinamento civile”. Ne consegue che per determinare il contenuto delle prestazioni
dell’apprendista all’interno dell’esercizio dove svolge le sue attività bisogna rifarsi alla disciplina
statale.
6 - Per ciò che riguarda limiti e distinzioni delle attività di massaggio deve ritenersi fermo, in
ogni caso, che nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica ai
sensi del citato art. 1 della l.r. 28/2004, è necessaria la qualifica di estetista. Spetta alle competenze
delle autorità di controllo, anche alla luce della giurisprudenza in materia, stabilire ciò che non
rientra nelle attività di estetica. A tale scopo può essere di ausilio la delibera del Consiglio regionale
sulle biodiscipline.
7 – La superficie minima di mq 25 dei locali prevista dall’art. 45 è richiesta anche nel caso in
cui si utilizzi unicamente materiale monouso e quindi sia consentito non avere la zona/locale adibito
alla sterilizzazione ai sensi del comma 2bis dell’art. 49. Infatti il comma 1 dell’art. 45 pone una
regola inderogabile e la seconda parte di esso si limita ad elencare i locali che compongono
l’esercizio senza con ciò consentire eccezione alla regola anche quando legittimamente sia assente
uno degli spazi richiesti.
8 – Attività di tatuatore e piercer. Un soggetto con la qualifica di tatuatore (o piercer) titolare di
un proprio esercizio può ospitare presso la propria sede altro soggetto tatuatore e/o piercer che operi
nella struttura, a condizione che il soggetto ospitato sia in possesso della relativa qualifica. Infatti il
titolare dell’esercizio che abbia la qualifica di tatuatore quando ospita un soggetto che svolge
attività di piercer non è obbligato ad avere anche la qualifica di piercer se non è operatore in quella
specifica veste (analogamente, ovviamente, nel caso del piercer titolare e tatuatore ospite). Resta
fermo che la sede dell’attività deve comunque avere i requisiti strutturali richiesti per la relativa
attività.
9 – Circa le attrezzature, sono utilizzabili , ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l.r. 28/2004, solo
quelle specificamente indicate dagli allegati del regolamento (all. A per le attività di estetica; all.
per tatuaggio e all. C per piercing). Nessun altra attrezzatura è quindi lecitamente utilizzabile, allo
stato della normativa vigente.
10 – Padiglione auricolare - L’effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare
non richiede il possesso di requisiti formativi. Infatti il comma 4 dell’art. 1 della l.r. 28/2004 nel
dare una definizione generale delle attività di piercing, allo stesso tempo ne esclude l’operatività per
il piercing al padiglione auricolare demandandone la disciplina particolare all’art. 9 della stessa
legge. Nel comma 3 dell’art. 9 si fa riferimento specifico all’obbligo di osservanza dei requisiti
strutturali dei luoghi in cui è effettuata l’attività e al rispetto delle regole che assicurano la sterilità
del procedimento, richiamando, al comma 4 del medesimo articolo e soltanto per questi aspetti, il
regolamento regionale senza, quindi, fare alcun riferimento apposito ai requisiti formativi.
Si aggiunge che la comunicazione al comune di cui al comma 2 dell’art. 9 della l.r.28 da parte di chi
effettua l’attività di piercing auricolare è cosa diversa dal titolo abilitativo D.I.A. di cui all’articolo 7
della medesima legge con la quale si deve attestare “il rispetto di [tutto] quanto previsto dalla legge
e dai regolamenti regionale e comunale” (comma1, art. 7), compresi i requisiti formativi.
A conferma di quanto detto si osserva che nell’attuazione della l.r. 28, il regolamento (DPGR
47R/2007) nel titolo II relativo ai requisiti strutturali ed igienico sanitari, tratta in modo autonomo e
distinto l’attività di piercing al padiglione auricolare (capo V); il titolo V, inoltre, sui requisiti
formativi non menziona specificamente tale particolare attività come invece fa per altri casi di
attività particolari. Quanto già emerge dalla normativa vigente come sopra interpretata sarà
comunque oggetto di un intervento modificativo esplicito della l.r. 28/2004, ad opera della legge di
manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2009 attualmente in itinere.