nullum crimen sine confiscatione!
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nullum crimen sine confiscatione!
2016-10-07 RevistaBrasileiradeCiênciasCriminais 2016 RBCCRIMVOL.121(JULHO2016) 10.L’ULTIMOIMPERATIVODELLAPOLITICACRIMINALE:NULLUMCRIMENSINECONFISCATIONE! 10.L’ultimoimperativodellapoliticacriminale:nullumcrimensineconfiscatione! Thelastimperativeofcriminalpolicy:nullumcrimensineconfiscatione! (Autor) VITTORIOMANES ProfessoreOrdinariodiDirittopenale.AlmaMaterStudiorum–Università[email protected] Sumário: Premessa 1Ildiktat“ildelittononpaga”eilprofilarsidiuno“statodipoliziapatrimoniale”alcospettodellacriminalitàdelprofitto 2Lacentralitàdellaconfiscanelprogrammaefficientisticodellapoliticacriminaleeuropeaedomestica 3Latransizioneversoun“dirittopenalepreventivo”opersinoversounveroeproprio“statodipoliziapatrimoniale”alcospettodella criminalitàdelprofitto:l’“irresistibileascesa”deireatiinmateriadicircolazioneillecita,daunlato,ela“generalizzazione”delleformedi confiscapraeterprobationemdelicti 4Unsistemadicontrastochesisviluppainuna“penombradilegalità”:debolezzadellaCorteeuropeaenecessitàdiunaarmonizzazione dogmatica,primachepolitico-criminale,perassicurareaimodellidiconfiscaunadeguatostatutogarantistico 5Uninventario(solo)parzialediquestioniproblematiche 6Legaranzie“behindtheappearences” 7Unachiosa ÁreadoDireito:Penal Riassunto: Il tema si concentrerà sulle “misurepatrimoniali” di contrasto alla criminalità economica, ed in particolare sui problemi che emergono – nel contestoeuropeoeconmaggiorcriticitànell’ordinamentoitaliano–dall’utilizzosemprepiùdecisodellaconfiscacomestrumentodicontrasto allacriminalitàdelprofitto. Abstract: Thethemewillfocuson"capitalmeasures"tofightagainsteconomiccrime,andinparticularontheproblemsthatemerge– in the European contextandwithgreatercriticalintheItalianlaw–oftheincreasinglyuseofconfiscationasacontrastinstrumentofprofitcrime. ParoleChiave:Criminalitàeconomica-Confiscatione-Politicacriminale. Keywords:Economiccrime-Confiscation-Criminalpolicy. Premessa Iltemadellamiapalestrasiconcentreràsulle“misurepatrimoniali”dicontrastoallacriminalitàeconomica,edinparticolaresuiproblemiche emergono– nel contesto europeo e con maggior criticità nell’ordinamento italiano –dall’utilizzo sempre più deciso – e spregiudicato – della confisca come strumento di contrasto alla criminalità del profitto: un tema che, fino a pochi anni fa, risultava alquanto marginale nella discussionepolitico-criminale,econseguentementenellaanalisidogmatica,echenegliultimiannièdiventatounautenticofulcrodelsistemadi repressioneeprevenzionedellacriminalitàlucrativa.Questoprogressivoprotagonismohalasuagenesinellaconsapevolezzachelaprivazione dei proventi del crimine rappresenta una fondamentale “controspinta motivazionale” alla criminalità del profitto (e in quest’ambito, alla criminalitàdei“collettibianchi”);sullabasediquestaconsiderazione,tuttavia,sequestroeconfiscadeiproventidelreato–cheprimavenivano consideratiquasiunproblemacivilistico,discarsointeresseperipenalisti(lostessoCodigopenalbrasileirodisciplina“oconfisco”o“aperdade instrumentosdocrimeedeseoprodutoemfavordaUniaõ”tragli“efeitoscivisdocrime”deldelitto:art.91c.p.;analogamente,indiversisistemi anglosassoni è diffusa l’etichetta di “ civil forfeiture”) – sono diventati un interesse centrale, quasi ossessivo per la politica criminale, e di conseguenzaperildirittopenale,ancheascapitodellegaranziefondamentaliedeidirittiindividualicheentranoingioco. Il“motoreideologico”diquesta“irresistibileascesa”èstatoildiktat“ildelittononpaga”,l’ultimoimperativodellapoliticacriminaleeuropeae italiana:vorreidunquemuoverepropriodaquesto“principio”peranalizzarelemaggioriproblematichecheoggicaratterizzanoglistrumentidi ablazionepatrimonialesullaricchezza(anchesolopresuntivamente)illecita,ripercorrendounoscenariodiquestionicheoggi,forse,nonsono nelfuocodell’attenzionedeipenalistibrasiliani,machenonèdifficileprevederecheprestoentrerannotraiproblemipiùcomplessi,edibattuti, del diritto penale (non solo) economico anche nel vostro paese, giacché l’espansione del ruolo della confisca dei proventi illeciti, e degli strumenti di intervento ad essa connessi, lascia intravedere – come subito dirò – un ulteriore fronte dove si percepisce la profonda crisidel garantismopenalee–comecercheròdidimostrare–latransizionedauno“Statodidiritto”adundirittopenaleesasperatamentepreventivo,se nonadunautentico“Statodipoliziapatrimoniale”. 1.Ildiktat“ ildelittononpaga” eilprofilarsidiuno“ statodipoliziapatrimoniale” alcospettodellacriminalitàdelprofitto Non è difficile ravvisare tra gli imperativi categorici della politica criminale contemporanea il principio “il delitto non paga”: tale principio rappresentauna(malintesa)declinazionesulpianodellacoercizioneeconomicadelpiùgeneraleetrasversaleprincipiodieffettivitàdellatutela penale, 1chegiàdatempoambisceaguadagnarerilievo–ecittadinanzacostituzionale–traiprincipi-guidadeldirittopenale, 2erappresenta unsottintesotrasversaleallemoltepliciiniziativeeuropeevolteadarmonizzarelarispostaallacriminalitàdelprofitto, 3cuifadapendantuna disciplina domestica ad esso già molto sensibile (non solo nell’ordinamento italiano), e, soprattutto, un engagement diretto e diffuso da parte dellagiurisprudenzaneldarviattuazione. 1.1. Più in particolare, non si tratta – come è chiaro – di un “principio” di politica criminale (assimilabile ai principi di extrema ratio o di sussidiarietà, o al principio del “minimo sacrifico necessario”), e neppure di un semplice slogan che richiama politiche “ zero tolerance” declamatorieosimboliche,epertantoabsoluteabeffectu;sitratta,piuttosto,diunapolicy(forse)noncodificata(ma)divenutaormaidatempo una“parolad’ordine”strisciante, 4edunprecisotargetnegliitineraridella“politicadeldirittopenale”contemporanea, 5cheincalzaascapito deidirittiindividuali,edelmonitolisztianopercuiildirittopenale–eisuoiprincipi-guida–devonocostituire“labarrierainsuperabiledella politica-criminale”. L’impetoconcuiquestaparolad’ordinesistaaffermando,quantoall’ordinamentoitaliano,hafattosìcheessasisiatradottainmisuresempre piùinvasiveecontundentinelcontrastoallaricchezzaillecita,delegelata(sinoallarecenteintroduzionedeldelittodiautoriciclaggio,inserito nel codice penale, all’art. 648-ter.1, con la l. n. 186 del 2014) e in un impegno all’attuazione soddisfatto mediante interpretazioni generose da partedellagiurisprudenza,esemplificativediunormai“diffusoatteggiamentoantiformalistico” 6ispirato–comeèstatoefficacementedetto– adun“autoritarismobenintenzionato”. 7 1.2.Lostrumentopiùutilizzatodallegislatoreedallagiurisprudenzaperl’attuazionedeldiktat“ildelittononpaga”èl’istituto–teleologicamente ambiguoedogmaticamenteapolide–dellaconfisca(perdodoprodutodocrime):taleistituto,storicamentefunzionaleascopipolitici(enella sua“draconiana”versioneoriginariadistrumentodiablazionegeneraledeibeniprofondamenteosteggiatodagliilluministicomedaiMaestri dellaScuolaclassica), 8haguadagnatounalegittimazionecome“controspintamotivazionale” al crimine lucrativo, e da quel momento è stato sollecitato – anche grazie alla sua notevole duttilità dogmatica – da una costante vis espansiva, nonostante la sua portata altamente rightssensitive, al cospetto delle ricadute ( fall-out) stigmatizzanti ed inabilitanti rispetto al reo, così come dei gravi effetti di overspill, in termini di neutralizzazioneeconomicanonlimitataall’autoredelfatto,maestesa–perdirlaconBeccaria–a“mettereunprezzosulletestedeideboli”ea “farsoffrireall’innocentelapenadelreo”(bastipensareallaconfiscaneiconfrontidellapersonagiuridica,epiùingeneralealtemadeidiritti deiterziinteressati–otravolti–dallamisuraablativa). 1.3. La centralità delle iniziative in materia di sequestro e confisca nell’agenda legislativa sovranazionale e nazionale, in uno con l’utilizzo “manipolativo”e“militante”diquestostrumentonellaKriminalpolitikimkelinengiurisprudenziale,lasciaintravedereunaradicalemetamorfosi strategicadeldirittopenale,chedimostradieleggerel’incapacitazioneeconomicacomeprimaesostanzialmenteunicaratio(soprattutto)contro lacriminalità“whitecollar”. Questoprogrammaefficientisticodilottaalleplusvalenzedelcrimineprendeformainunarispostapenalestrutturata–pursecondolealterne cadenzedellapunizioneedellaprevenzione–interminidiveraepropria“lotta”,quasiche–nell’attualecontestodicrisieconomica–gliautori direatilucrativi(criminaatrocissima)siattegginoadavversaripolitici,cuinondevonoesserericonosciutegaranzie(inatrocissimislicetiura transgredi); 9unprogrammaallacuistregua–comeèovvio–lacomponenteintimidatoria(deterrence/Abschreckung)apparetantopiùefficace ecapacedi“spaventareedissuadere”quantopiùliberadavincolicostituzionali,“automatica”esoprattuttoindefettibile. In questa prospettiva, l’istituto della confisca si dimostra del resto molto congeniale allo scopo, essendo natura sua riottosa ad entrare nel concettodi“trattamento”,eafarsipenetraredateleologierieducative,enaturalmenteinclineadassumereildestinatariononcome“soggettodi diritti”,macomemeroterminalepassivodellamisura. 1.4.Così,ildogmailluministiconullumcrimensinepoena–messoincrisinontantodalpragmadell’ineffettività delle pene classiche (tanto la pena detentiva quanto la pena pecuniaria, “strutturalmente” ineffettiva nell’ordinamento italiano), quanto da un sistema punitivo che finalmente aspira a differenziarsi 10 e a dimostrarsi persino disposto a rinunciare alla pena 11 – sembra avviato ad una riconversione nel dogma nullum crimen sine confiscatione, che vede appunto nella confisca l’unico avamposto irrinunciabile, la prima forma di risposta statale/coercizione pubblica a cui sono affidate, anzitutto, le medesime istanze retributive, non senza chiare contaminazioni di marca generalpreventiva. Cosìcomenelmilieuculturaleilluministicol’ideadiunreatononpunibileapparivacontraddirel’idealedicertezzadell’infallibilitàedellastessa prontezzadellarispostadelloStatoalcrimine, 12nelcontestoattualel’ideadiunprofittocriminale“strappato”allemanidelreoèvistacome primoefondamentalerilanciodellacredibilitàdellacoercitiopublica;epertaliragionil’ablazionepatrimoniale/confiscadev’esserealtrettanto pronta,certa,indefettibile(ancheincasodipatteggiamento:art.444c.p.p.),oltrechedeclamataconsempremaggioreesemplaritànelcircuito mediatico. Nell’uso muscolare della confisca sembra dunque prendere corpo anche una istanza di legittimazione del potere giudiziario, sempre più consapevoledelfattochequestadipendedallacapacitàdiirrogaresanzioni/misureingradodiincidereinmodoeffettivo,anzituttosulpianodel risultatodell’attivitàcriminosae/odelleplusvalenzeillecite. 13 1.5.Piùingenerale,edampliandolospettrodiosservazione:allalucedellevistoseflessionigarantistichecheaccompagnanoilperseguimento dell’obiettivodineutralizzazioneeconomica,edellaschiettapreferenzaassegnataalprogettodiefficienzarispettoallatuteladeidirittiingioco, è possibile intravedere – al cospetto della criminalità del profitto – una transizione da uno “Stato di diritto” ad un “diritto penale preventivo” (come sistema tecnocratico di controllo sociale proteso verso fatti non ancora commessi – o non pienamente accertati –e/oaffidatoamisure volte ad impedire – post ma anche e soprattutto praeter probationem delicti – comportamenti devianti riconducibili a precipue tipologie di autori, apprezzati per lo più in chiave “sintomatica” e dunque a prescindere dagli standard probatori comunemente richiesti in sede di accertamentopenale); 14 ovvero, per certi aspetti, intravedere persino il profilarsi di un vero e proprio “stato di polizia patrimoniale”(inteso comesistemadicontrollo“penalmentemunito”sullacircolazionedellaricchezzatoutcourtemancipatodagliordinaripresidigarantisticitipici del diritto penale), 15 in un quadro che del resto già da tempo registra – ben oltre un mero “divieto di solidarizzazione” con il reo ( Solidarisierungsverbot) – l’insorgenza di compiti di collaborazione all’accertamento in funzione proattiva – e/o obblighi di delazione – formalizzatiincapoaiprivatisottominacciadipena(bastipensareagliobblighidisegnalazioneinmateriadi“antiriciclaggio”). 2.Lacentralitàdellaconfiscanelprogrammaefficientisticodellapoliticacriminaleeuropeaedomestica Comeanticipato,inquestacornice,l’istitutocaleidoscopicodellaconfisca 16–datempoalcentrodiampietrasformazionicheriguardanosiala funzionechel’oggettodellamisura, 17echeoggipresentavariantied“ipotesispeciali” 18tantoeterogeneedarendereimpossibileunareductio adunum 19– è divenuto il “baronerampante” dell’attuale politica-criminale contemporanea, fortemente trainato da una incessante opera di impulsonormativoalivellodiarmonizzazionesovranazionaleedeurounitaria 20che–comesiaccennava–dimostraunaspiccataorientazione all’efficienza 21 a tutto scapito dei diritti individuali: 22 su questa scia, la ablazione patrimoniale, che nel sistema del “codice Rocco” era una conseguenzasoloeventualeenonsempreobbligatoria(aisensidella“disposizionegenerale” di cui all’art. 240 c.p.), 23 è divenuta conseguenza pressochécostanteedindefettibile(nonsolo)neicasidi“criminalitàdelprofitto”,conitrattidellaveraepropriasanzioneaccessoria(subspecie di confisca per equivalente/ value confiscation), 24 applicabile – come si dirà – anche a prescindere da ogni accertamento del nesso di derivazione tra bene e reato-fonte; 25 a queste si sono via via affiancati modelli strutturalmente e funzionalmente diversi, declinati sul paradigmadellac.d.confiscaallargata(extendedconfiscation),cheassumonolacondannaperilreato-fontesoloinchiavesintomaticaepersino nonnecessaria,edaspiranoalorovoltaadunasempremaggiorgeneralizzazione(al“modello”dellaconfiscaestesa,fondatasullapresunzione diorigineillecitadeibeni,puòesserericondottol’art.12sexiesd.l.n.306del1992, 26oglianaloghicomisoampliadodicuiall’art.127delCodigo penalol’erweitererVerfalldicuial§73dStGB,oancorailconfiscationbritannico);equest’ultimoparadigmacontempla,asuavolta,ulteriori variantichemegliosarebberoriconducibilialmodellodellaveraepropriaactioinrem(aquestomodellorimandaanche–comesubitosivedrà –latipologiadiconfiscapraeterprobationemdelictidisciplinataagliartt.16ess.deld.lgs.n.159del2011,c.d.“codiceantimafia”). 27 2.1.Piùinparticolare,inquestocontestolaconfisca“tradizionale”delprezzoedelprofittodelreato,declinatasull’Idealtypusdella“misuradi sicurezzareale”,vincolataallaprovadellaprovenienza/derivazionedel“bene”dalreato–edunqueallasuapretesa“pericolosità”–,nonèstata dunqueabbandonata:alcontrario,lasuarivitalizzazioneèstatarealizzatagrazieadunrestylingoperatodallagiurisprudenza,che–sullabase appunto della natura di “misura di sicurezza” e non di “pena” – ha deciso di ritenerla applicabile anche a prescindere da una sentenza di condannadefinitiva(edunqueancheincasodiestinzioneperintervenutaprescrizione);richiedendocomeunicopresupposto–una“vittoriadi Pirro”dalretrogustobeffardoperl’indubioproreo–unaprecedentedecisionedicondanna,inipotesi,dunque,anchesoloinprimogrado(ma sulpuntosiavràmododitornare). 28Enonsorprendeaffattochetalesoluzionesisiaaffacciata,anzitutto,nelsettoredellaresponsabilitàdegli enti, 29dovepiùchelalegge–olacensuramorale–è“lasanzionestessa,nellasua(brutale)consistenzaeconomica”lafontedell’obbligo. 30 2.2. Dunque, lo strumentario tradizionale non è stato aggiornato mediante rottamazione e sostituzione dei vecchi arnesi, ma mediante ampliamento ed addizione di nuovi prototipi: alla confisca/misura di sicurezza (art. 240 c.p.) si è aggiunta la “confisca per equivalente”, che consentediassicurarealloStato–appunto–unasommadivaloreequivalente(ilc.d.tantundem)alprezzooprofittodelreatoquandononsia possibileraggiungerelaprovadelnessodiderivazionetraproventoereatobase;adessesiaggiunge,conesperienzaormaipiùcheventennale nel contesto italiano, la confisca c.d. di sproporzione in caso di condanna per gravi reati (l’art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992), misura originariamente vincolata a costellazioni delittuose tipiche del crimine organizzato e poi estesa pochi anni fa anche a diversi reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, etc.), 31 che basando su una previa sentenza di condanna assume tratti analoghi ad una misuradisicurezza,machepresentaanchenotepunitiveepreventive,essendoperaltropolarizzatasuunaproblematicainversionedell’onere dellaprova;aquesteprimevariantitipologicheseneaggiungonopoidiversealtre,voltaavoltaconnuoviepeculiariproblemi,talvoltagenerati ed ingigantiti dall’innesto in settori criminologicamente peculiari e poco inclini ad adattarsi al modello ed all’oggetto “tradizionale” della confisca. 32 3.Latransizioneversoun“ dirittopenalepreventivo” opersinoversounveroeproprio“ statodipoliziapatrimoniale” al cospettodellacriminalitàdelprofitto:l’ “ irresistibileascesa” deireatiinmateriadicircolazioneillecita,daunlato,ela “ generalizzazione” delleformediconfiscapraeterprobationemdelicti Latransizioneversoun“dirittopenalepreventivo”,opersinoversounautentico“statodipoliziapatrimoniale”alcospettodellacriminalitàdel profitto,stimolatadallegislatore(sovranazionaleedomestico)ecompletatadallagiurisprudenza,sicoglieancorpiùnitidamenteinprospettiva grandangolaree,dunque,inunadimensionedisistema:oltreallevarietipologiediconfiscapostdelictum(misuradisicurezzaaventeadoggetto prezzo, prodotto e profitto del reato; confisca di valore; ipotesi speciali di confisca) l’ordinamento assiste alla continua espansione della categoria dei reati concernenti la circolazione dei proventi illeciti (riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio), che tra i propri compiti preventivi hannounachiarafunzionedisupportodelleformediconfiscaapplicabiliaiproventideic.d.reati-fonte, 33e,parallelamente,haregistratoun ampliamentoeunaprogressiva“normalizzazione”dellaconfiscaanteopraeterdelictum, basata su indizi di pericolosità anche estremamente genericaesullasproporzionedeipatrimonirispettoairedditilegali(art.16ss.d.lgs.n.159del2011). 3.1. Sotto il primo profilo, come noto, la costellazione dei reati concernenti la circolazione dei proventi illeciti ha registrato una “irresistibile ascesa”. Originatidall’obiettivostrategicodifare“terrabruciataattornoalreo”incasiritenutiparticolarmentegravi,secondolalogicadeldélitobstacle, hanno guadagnato – come si sa – un primo decisivo potenziamento, almeno sulla carta, dalla “vittoria” politico-criminale dell’ all-crimes approach(ConvenzioneCOEdiStrasburgo,1990),chenehageneralizzatolaportataemancipandolidaunacerchiaselettivaepredeterminatadi reati-presupposto.Parallelamente,l’espansioneoperativadellediversefattispecie–intesaancheacontrobilanciareunaportataapplicativache per anni è (documentatamente) apparsa contaminata da un alto indice di ineffettività – è stata anche in questo caso coadiuvata da generose interpretazioni della giurisprudenza, 34 sempre di segno espansivo: basti qui menzionare la (non più discussa) punibilità del c.d. riciclaggio indiretto,che–facendolevasuunconcettoamplissimodiproventodelreato,ormaiconsolidatoanchealivellonormativosovrananzionale 35– ha finito per dar ragione a chi avvertiva, già diversi anni fa, che la criminalizzazione di forme indirette e mediate di riciclaggio avrebbe comportato“l’ampliamentoinprogressionegeometricadellecondottepenalmenterilevanti,ela“quadruplicazione”dei“proventisporchi”finoa quando non ne resterà nessuno “pulito”. 36 O ancora, sul versante soggettivo, la autentica “caccia al dolo nella colpa” che ha trasfigurato la colpevolezza del riciclaggio, ritenendo desumibile (e dimostrabile) la consapevolezza della provenienza delittuosa al cospetto di “circostanze fattualioggettive”chetramandinoilsospettodiprovenienzaillecita. 37 Il legislatore italiano, dal canto suo, ha continuato l’opera, introducendo – come accennato – il reato di autoriciclaggio, che ha completato la strategiadiisolamentodelprofittoillecitoedichiloconsegueanchesequestièstatol’autore(oilcoautore)delreatopresupposto. 38 3.2.Sottoilsecondoprofilo,laprevenzionepatrimonialeinmateriadicriminalitàdelprofittotrovaunaarticolazioneessenzialenellaconfisca ante delictum (prevista agli artt. 16 ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, c.d. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, ed ivi espressamente “etichettata” come “misura di prevenzione patrimoniale”) – che ha come presupposto mere “fattispecie di pericolosità”, originariamenteintegrate(nondacomportamentitipizzatibensì)dasemplicistatuspersonalisintomaticidipotenziali,futurecondotteillecite,e dopolariformadel2011rimodulatesu“elementidifatto”(rectius:disospetto)piùomenodimostratividiunpassatocriminale. 39 Perquantoquimaggiormenteinteressa,vasegnalatocheillegislatoreitaliano–confermandounalineadiinterventosemprepiùvotataaduna curvaturapreventivaedalla“universalizzazione”dellemisurediinterventocontrolacriminalitàdelprofitto–nelrecente“Codiceantimafiae delle misure di prevenzione” (d.lgs. n. 159 del 2001), ha generalizzato un istituto originariamente sperimentato sul terreno del crimine organizzato (e limitato ad operare al cospetto di tipologie di autore caratterizzate da pericolosità qualificata e/o specifica) estendendolo a tipologiediautorecaratterizzatedapericolositàanchesolo(estremamente)generica, 40estrutturandolocome“unasortadiactioinrem(...)che rappresentaunformidabilestrumentodicontrastocontrol’accumulazionedipatrimoniilleciti,seppurproblematicointerminidirispettodei principifondamentalidellamateriapenale”. 41 Nel quadro attuale, in sostanza, la confisca di prevenzione (art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, cit.) investe beni che si presumono di provenienza illecitaperchénelladisponibilità–ancheindiretta–disoggetticomunementepericolosi e/o indiziati dei più diversi delitti (non tutti di natura associativa o aventi connotazioni di stampo mafioso) e che siano di valore sproporzionato alle risorse economiche dei loro titolari; 42 e tale strumento, nell’esperienza recente, sta diventando una misura “apripista” nel contrasto a determinate tipologie criminologiche di autore in materiadireatieconomici(rectius:a“coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmentededitiatrafficidelittuosi”,ai sensidell’art.1,lett.a),d.lgs.n.159del2011,cit.;ovveroa“colorocheperlacondottaediltenoredivitadebbaritenersi,sullabasedielementi difatto,chevivanoabitualmenteancheinparte,coniproventidiattivitàdelittuose”,aisensidell’art.1,lett.b.,d.lgs.n.159del2011,cit.;categorie soggettiveincuirientrerebbero,inbaseaipiùrecentiorientamentigiurisprudenziali,ilc.d.“pericolosotributario”,oilc.d.evasoreabituale,così comeil“corruttoreseriale”,etc.). 43 3.2.1.Piùinparticolare:unamisuraintrodottaall’iniziodeglianni’80comestrumentodilottaalcrimineorganizzato(art.2bise2ter,l.n.575 del1965),costruitasusemplificazioniprobatorieevoltaall’apprensionedibeni(pursolopresuntivamente)riconducibilialcrimineorganizzato, eviaviaestesaadaltretipologiediautorecomunquecaratterizzatedapericolositàspecifica(indiziatidiappartenereadassociazioniprevistein materiadistupefacenti,soggettichevivanoabitualmenteconiproventidiun’attivitàdelittuosa,sequesta“siaunadiquelleprevistedagliartt. 629,630,648-biso648-terdelcodicepenaleovveroquelladicontrabbando”)èstataora“normalizzata”,segnatamenteattraversol’estensionea categoriedisoggetticomunementepericolosi,ossianonriferibiliafenotipicriminosispecificimacomunquerientrantitraipossibilidestinatari della misura; ulteriore segno della convergenza tra paradigmi e del superamento del modello del doppio binario, criminalità organizzata (“nera”)vscriminalitàeconomica(“bianca”), 44comeafrontedellagiàsegnalataestensionedell’art.12sexies–interalia–aireaticontrolap.a. 3.2.2.Suquestatraccia,unasolertegiurisprudenzadimeritohaprontamenteraccoltoilmandato, 45“motorizzando”laconfiscadiprevenzione negliambititipicidellacriminalitàwhitecollar(eneiconfrontideirispettivi“tipidiautore”)attuandolamedesimastrategiapolitico-criminalee portandola a coerenti conseguenze, con il risultato che l’originario disegno di profilassi etico-sociale sotteso alle misure di prevenzione si è riconvertito in strumento di profilassi etico-economica, funzionale ad un disegno promozionale di “ordine pubblico economico” (spesso declinatoinchiavedigaranziaperlaliberaconcorrenza). 46 3.2.3. La “primavera silenziosa” della confisca di prevenzione avente come destinatari soggetti comunemente pericolosi, fiorita nel cennato indirizzo della giurisprudenza di merito, può trarre ora nuova linfa – ancora una volta – da una recente decisione delle Sezioni Unite della Cassazione,chehaconfermatol’applicabilitàgeneralizzatadellamisuraadunaplateadisoggettianche“comunementepericolosi”. Inparticolare,leSezioniUnitehannoanzituttoaffermatolanaturapreventivadellamisuradequa(conconseguenteapplicazionedelregimedel tempus regit actum, e sottrazione al divieto di retroattività), 47 nonostante l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale ne attesti sempre più nitidamente una diversa funzione di neutralizzazione dei profitti di provenienza illecita, indipendentemente dalla pericolosità dei beni e dei destinatari; 48 parallelamente, i giudici hanno confermato che le recenti modifiche legislative (ossia l’abrogazione, operata dal d.l. n. 92/2008, dell’art.14dellal.n.55/1990,chelimitaval’applicabilitàdellemisurediprevenzioneaspecifichecategoriedisoggetticomunementepericolosi) hannoavutol’effettodiriespanderelaplateadidestinataridellaconfiscaenongiàdirestringerlaallesoleipotesidipericolositàqualificata,con conseguenteapplicabilità–appunto–generalizzatadellamisurastessa. 49 3.2.4. In definitiva, dimenticato il dibattito degli anni ’70 sulla (il-)legittimità costituzionale delle misure di prevenzione (le quali, “ancorché giurisdizionalizzate, restano l’istituto più discutibile sul piano delle garanzie fra tutti quelli che appartengono alla galassia penalistica”), 50 quellacheèstatatollerata,bongrémalgré,comesingolareedodiosaeccezionedelsistemasanzionatorio,ripropostasulpianopatrimoniale,si proponeoracomestrumentoordinariodiintervento,ecomenuovaaffilatissimaarmanelcontrastoallacriminalità(anche)economica. 3.2.5.Ovviamente,ancheinquestocasononsitratta–siadettosoloperinciso–diunaestensioneindoloreperiprincipifondamentalideldiritto penale,edètuttadaverificarelasuaconformitàcostituzionale,ancorpiùdubbiaorachelostrumentarioprevenzionisticononsiponepiùin posizione vicaria ma in chiave (preoccupantemente) co-protagonistica rispetto ai dispositivi del diritto penale classico della legalità e dell’imputazionepersonaleecolpevole. I profili di asimmetria con la cornice costituzionale, in effetti, percorrono trasversalmente il sistema, e toccano i presupposti sostanziali delle misure, il procedimento giurisdizionale, la distribuzione dell’onere probatorio; tali profili appaiono ancor più marcati sul fronte della prevenzione patrimoniale, posto che la dissoluzione del nesso di presupposizione necessaria tra l’accertamento della (attuale) pericolosità socialeelaconfiscasembratrasformareneifattiquest’ultima–nonostantequantoaffermatodalleSezioniUniteinmeritoalla“naturagiuridica” – in una ipotesi di “responsabilità patrimoniale oggettiva”, 51 poco sensibile ai diritti del proposto (o degli eredi) così come ai diritti dei terzi eventualmente coinvolti nella vicenda, 52 cui si appresta una tutela ancora troppo debole, e spesso – come nel caso in cui la misura di prevenzione si innesti su una procedura concorsuale – soffocata dalla (poco ragionevole) prevalenza della pretesa erariale su quelle dei creditori. 4.Unsistemadicontrastochesisviluppainuna “ penombradilegalità” :debolezzadellaCorteeuropeaenecessitàdiuna armonizzazionedogmatica,primachepolitico-criminale,perassicurareaimodellidiconfiscaunadeguatostatuto garantistico Nelcomplesso,equestoèilpunctumcrucisedalcontempolatesichequivorremoproporre,l’eutrofiadelsistemadelleconfische(intuttelesue diversevarianti)sièsviluppataecontinuaasvilupparsiinunaautentica“penombradilegalità”,fomentatadaunacooperazionesinergicatra un legislatore efficientista e una giurisprudenza “di lotta”: le ambiguità di inquadramento dogmatico dei singoli prototipi e delle diverse costellazionitipologichediconfiscahannolasciatocampoliberoallegislatore(europeoenazionale)edallagiurisprudenzainterna,consentendo losviluppodelsistemaattualedelleconfischeinunadimensionepermoltiaspetticontrastanteconlegaranziefondamentali–econle“certezze negative” 53–deldirittopenale(voltaavoltacontemplandoflessioniinpuntodilegalità,presunzionediinnocenza,proporzionalità,etc.). Questaderivagarantistica,peraltro,cisembranonsemprepercepitanédenunciataconfermezza,daunlatoperchéinvestediritticonsiderati poziori rispetto alla libertà individuale; dall’altro – forse – perché nell’attuale frangente di crisi economica la criminalità del profitto pare attingereadunlivellodimassimariprovazionesociale,taledagiustificareognimezzodicontrasto(inatrocissimislicetiuratransgredi). 4.1.Aquestainvoluzionegarantistica–ènoto–hapostoqualchefrenolagiurisprudenzadellaCorteeuropeadeidirittidell’uomo,guardando– come è solita fare –“behind the appareances at the realities of the situation” e rilevando anzitutto come a talune tipologie di confisca debba esserericonosciutanatura“sostanzialmentepunitiva”,conconseguentericonduzionealconcettodimatiérepénaleesottoposizioneallegaranzie dell’art.6(“Dirittoaunequoprocesso”)edell’art.7CEDU(“Nullapoenasinelege”). 54 Piùingenerale,l’approcciosostanzialedellagiurisprudenzadiStrasburgoaifinidell’applicazionedellegaranziepenalistiche(artt.6e7CEDU), superandol’“etichettaformale”cheallasingolamisuraèattribuitanell’ordinamentodomesticovoltaavoltainrilievo,conduceuna“anatomia funzionale”declinatasullatripartizionetrafunzioneriparatoria,punitivaepreventiva,ulteriormentedistinguendo–questoilprofilodimaggior interesse–trafinalitàspecial-preventivedicontrastoallapericolosità(trattamento,neutralizzazione)efinalitàanch’esselatosensupreventive mariconducibilicomunquealconcettodipunizione(comedeterrenzaedintimidazione),cheovepresentiimpongonoilrispettodellegaranzie previsteperognimisurarientrantenelconcettoaformalisticodi“matiérepénale”. 55 Peraltro, questa rimarchevole opera di smascheramento della “truffa delle etichette” ha talvolta avuto eco – non senza intermittenze – nella nostra giurisprudenza costituzionale: ne ha prontamente raccolto il messaggio, ad esempio, la sentenza n. 196 del 2010, relativa alla natura punitiva della confisca dell’autoveicolo in relazione all’ipotesi delittuosa più grave di guida in stato di ebbrezza, 56 ma l’influsso della Corte europea si avverte chiaramente anche in altre decisioni, tra le quali quelle – ad es. ordinanza n. 97 del 2009 – che hanno condiviso la riconosciutanaturasanzionatoriadellaconfiscaperequivalente(secondounaposizioneormaiconsolidatachecominciaamaturareleproprie ricaduteconseguenzialisulpianodellanecessariapersonalizzazioneanchedelsequestropreventivo,qualemisuracautelarerealeprodromica alladefinitivaconfisca). 57 4.2. L’impegno della Corte europea, tuttavia, è complicato dall’ibridazione dei modelli, e soprattutto dall’assenza di una dogmatica comune, costruitasuconcettiecategoriecondivise,chespessolascianoapparirecomeeccessivamentesemplificantel’alternativapunizione/prevenzione; unaconfermainpiù–secenefossebisogno–dell’irrinunciabilità della dogmatica allo sviluppo anche dell’armonizzazioneeuropea; 58 o più esattamente, della irrinunciabilità di una dogmatica comune per evitare che il discorso della garanzie si perda nel flusso delle differenze categorialieconcettualienelbagagliodogmaticodeisingolipaesi. 5.Uninventario(solo)parzialediquestioniproblematiche Ripercorrendo–permeroordineespositivo– la modellistica politico-criminale che va consolidandosi in sede europea, 59 possiamo segnalare alcunequestioniproblematiche,dimarcatocontrastoconlegaranziecostituzionali,peraltrosenzaalcunapretesadiesaustività. 5.1. La confisca “diretta” dei “proventi” di reato, che anche nel “generoso” modello proposto in sede europea non può prescindere da una sentenza definitiva di condanna (salvo ipotesi peculiari ed eccezionali), nell’ordinamento italiano è ritenuta ormai irrogabile anche a prescindere da una sentenza passata in giudicato (segnatamente per l’intervento di una causa estintiva, come la prescrizione), secondo una argomentazione giurisprudenziale che fa leva sulla asserita natura di misura di sicurezzadell’art. 240 c.p., nonostante la dottrina più attenta abbiadatempomessoinlucecometaleipotesidiconfiscanonsvolgaalcunafunzionepreventivaallorchésiariferitaalprofitto,alprezzoeal prodottodelreato, 60masoddisfi,piuttosto,unafinalitàdi“compensazione”,traslatopenalisticodell’istitutocivilisticodell’arricchimentosenza causa. 61 Si finisce, così, per strutturare una misura di sicurezza patrimoniale per una nuova ipotesi –“generale”– di “quasireato” (un qualsiasi reato lucrativo“quasiprovato”),perpetrando–inognicaso–unaviolazionedellapresunzionediinnocenza,doveilprincipioindubioproreolasciail campoalprincipioindubioprorepublica. 5.2.La“confiscaperequivalente”,natacomeformadisemplificazioneprobatoriapersottrarrelamisuraablativaallanecessitàdidimostrareil nesso di derivazione tra reato e provento, muove ancora in un contesto di graveindeterminatezzadelladisciplinalegale– a cominciare dalla stessa nozione giuridica di profitto confiscabile, “totalmente indeterminata” 62 –, difficilmente compatibile con i vincoli imposto dall’art. 25, secondocomma,Cost. Essaèstataperaltrobypassatanelcasoincuiproventodireatosiacostituitodadenaro:siaggiracosì–ancheinquestocaso–lanecessitàdiuna condannaformalecheviceversasarebbeimposta,nell’ipotesidivalueconfiscation,dallariconosciuta(enonpiùdiscussa)naturasanzionatoria dellastessa;facendoleva–anchequi–sullatissimoconcettodiproventodireato(crimeproceed)siritienechenelcasoincuil’oggettodella confiscasiacostituitodadenaro,inragionedell’asseritafungibilitàditalebene–debbatrattarsisemprediconfiscadiretta(art.240c.p.),conuna evidentefinzionedipericolositàchepuòreggeresolo“perconcettualismogiuridicoopermagiadelleparole”,perdirlaconAscarelli,machesi traduce in un evidente applicazione del regime della confisca diretta sinepericulositate, in spregio alla stesso requisito fondante del modello strutturale–appuntol’art.240c.p.–acuicisiriferisce. 5.3.Insostanza,l’ordinamentoitaliano–adifferenzadiquantoaccadenell’ordinamentobrasiliano,doveaquantomiconstalagiurisprudenza (prevalente) nega la possibilità di “perdo do produto” in caso di estinzione della punibilità (ad esempio nell’ipotesi di estinzione della presa punitiva, ma anche in caso di “transaçãopenal”) 63– si va assuefacendo all’idea di una confisca irrogabile in assenza di condanna definitiva (primaaffermataafrontediipotesisettorialiespecifiche,comelaconfiscaurbanistica,argomentandoallalucedellanaturaextrapenaledella speciale tipologia di confisca, con soluzione avallata dalla Corte costituzionale – sentenza n. 49 del 2015 -, ed ora generalizzata dalla giurisprudenzadilegittimitàinrelazioneadogniipotesidiconfiscadirettadelprezzoodelprofittodelreato).Tale“idea”èappuntoammissibile secondolacitata,recentesentenzadelleSezioniUnitedellaCassazione,perlaqualelamancatadefinitivitàdellasentenzadicondanna–inuno con le relative garanzie: presunzione di innocenza, in dubio pro reo, etc. – deve assumersi come quantité négligeable; e ciò, nonostante tae soluzionesiastataviceversarigettata–dopoampiadiscussione 64– dalla pur avanguardistica normativa europea (direttiva 2014/42/UE) e sia quanto meno discutibile al cospetto della giurisprudenza della Corte EDU, che da una lettura congiunta dell’art. 7 e 6 § 2 CEDU ha fatto discendere “l’interdiction d’infliger une peine sans constat de responsabilité” (Corte EDU, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, § 67), 65 e che peraltroavràprestooccasionedipronunciarsisultema,conl’autorevolezzadellaGrandeChambre. 66 5.3.Problemiancorpiùmarcatisiprofilanoalcospettodelletipologiediconfiscacherimandanoalgenusdellaextendedconfiscation. 5.3.1. Quanto alla confisca c.d. di sproporzione, prevista dall’art. 12 sexies, cit., la sua conformità costituzionale, francamente molto debole, è ancorpiùdiscutibileallalucedellaletturagiurisprudenzialechenonsolononrichiedealcunnessodipertinenzialitàtraoggettodellaconfiscae reato commesso, ma neppure alcun nesso di congruenza cronologica; e il difetto di proporzionalità può essere sanato solo con una interpretazioneadeguatricechericonducaadunmarginetemporaleragionevoleilraggiodioperativitàdella(presunzioneeconseguentemente della)misura. Èpropriolapresunzionediprovenienzaillecita,tuttavia,aporreimaggioriproblemi,esonerandoilgiudicedaogniobbligomotivazionalein relazioneaquadridipericolositàtantovariegatidaapparireinespressiviedincolori:ilfragileequilibriochehacondottolaCortecostituzionale asalvarelanormarischiainfattidinonreggerepiùalcospettodell’estensionedellamisuraancheafenotipicriminologicibenmenopregnanti, e riferiti a “contesti leciti di base”, di fronte ai quali la presunzione di illiceità della ricchezza non appare empiricamente fondata, con conseguentiprofilidiirragionevolezzadellacompressionedeldirittodiproprietà(bastiilrichiamo–mutatismutandis–all’orientamentodella Cortesullapresunzioneassolutadiadeguatezzadellacustodiacautelare,apartiredallasentenzan.265del2010). 5.3.2. La confisca di prevenzione (artt. 16 ss. d.lgs. n. 159 del 2011), che non ha correlativi rispetto al modello – comunque più garantistico – propostoinsedeeuropea(extendedconfiscation), 67nellaattuale(edancorpiùesasperata)versioneitalianaapparedifficilmentericonducibile ad un modello di prevenzione pura: l’affrancamento dal requisito della pericolosità del preposto tramanda, piuttosto, la prevalenza di una funzionesanzionatoria, 68tesaallaneutralizzazionetoutcourtdellaricchezza(presuntivamente)illecita,cherisultaincompatibileconilregime deltempusregitactum,imponendoilrispettodeldivietodiretroattività,nonostanteildiversoavvisodelleSezioniUnite. 69 Aldilàdelregimeintertemporale,edellerelativegaranzie,sonoipresuppostistrutturalidellamisura–totalmenterimessinelladiscrezionalità del giudice – a fondare più radicali dubbi di legittimità della stessa: l’estensione a soggetti comunemente pericolosi, e la “delega in bianco” all’autoritàgiudiziaria,ripropone–acutizzandoli–itradizionaliproblemidicompatibilitàdelsistemadiprevenzioneconilprincipiodilegalità chegiàcondusserolaCortecostituzionaleacensurarnelalegittimitànellacelebredecisionesulc.d.“procliveadelinquere”,ritenendo“decisivo (...) anche per le misura di prevenzione” che “la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamentonelcasoconcretopossafondatamentededursiungiudizioprognostico,perciòstessorivoltoall’avvenire”;edevidenziandoanche che“le condotte presupposte per l’applicazione delle misure di prevenzione, poiché si tratta di prevenire reati, non possono non involgere il riferimento,esplicitooimplicito,aloaireatioallecategoriedireatidellacuiprevenzionesitratta,talchéladescrizionedellaodellecondotte considerate acquista tanta maggiore determinatezza in quanto consenta di dedurre dal loro verificarsi nel caso concreto la ragionevole previsione(delpericolo)chequeireatipotrebberovenireconsumatiadoperadiqueisoggetti”. 70 5.4.Comeanticipato,sitrattasoloditalunequestioniproblematiche,mamoltealtepotrebberoesseremenzionate,anchesolocursoriamente. 5.4.1.Notevoliediffusefrizioni,adesempio,siregistranoapiùripreseconilprincipiodiproporzione,nonostanteuntalelimiteancheinsede europea sia richiamato come costante condizione di legittimazione di ogni provvedimento di sequestro e confisca; 71basti pensare alla lunga protrazioneneltempodeiprovvedimentidisequestro,perl’interaduratadelprocesso(inspregioadunaindicazionepresenteancheinsede europea), 72oall’estensionemarchianamenteirragionevoledell’oggettodellaconfiscaintaluneipotesi,orapereffettodipocoragionevoliscelte legislative (come nel citato caso della confisca dei mezzi utilizzati per commettere reati di market abuse), ora per effetto di interpretazioni giurisprudenzialiindebitamenteestensive(bastipensareallaconfiscaperequivalenteinrelazioneaicc.dd.risparmidispesa). 73 5.4.2.Vièpoiilproblemadeidirittideiterzicoinvolti–otravolti–daiprovvedimentidiconfisca,ambitonelqualeidifettidilegittimitàdella confiscasimoltiplicanoinprogressionegeometrica,intensionecostante–perutilizzareuneufemismo–conlostessoprincipiodipersonalità(e colpevolezza)dellaresponsabilitàpenale(nullumcrimensineculpa). Ben oltre il tema degli “eredi”, basti pensare – lo si è accennato – ai rapporti tra confisca e procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo),ambitospessoancorairretitodalprincipioapodittico,assolutistaemonologico,dellaprevalenzadellapretesaerarialesuidirittidei terzi(esull’“interessemeramenteprivatisticodellaparcondiciocreditorum”alcentroditaliprocedure): 74unprincipiobenpococondivisibilee “costituzionalmentesostenibile”, che solo un meritevole indirizzo giurisprudenziale ha rimesso in discussione, affidando al giudice – volta a volta– un prudente apprezzamento alla luce del quale garantire – con la sensibilità tipica della Interessenjurisprudenz – un più ragionevole equilibriotraleistanzeingioco. 75 5.4.3. Infine, di fronte ai problemi di sovrapposizione giurisdizione penale e giurisdizione contabile – e tra confisca, risarcimento del danno civile(insedepenale)edannoerariale(davantiallaCortedeiconti)–chespessosipongonoalcospettoditalunireati(comeireaticontrola pubblica amministrazione), non meno marcati appaiono i margini di possibile contrasto con il principio del ne bis in idem, che preclude la duplicazionidimisure“intrinsecamentepunitive”perunidemfactum; 76eproblemianaloghisiavvertonoanchesulfrontedeireatitributari, ovel’adempimento(purtardivo)delleobbligazionitributariedovrebbeprecludereunasuccessivaconfisca,giacchéquestaequivarrebbeaduna “doppiaimposizione”. 77 6.Legaranzie“ behindtheappearences” Come si vede, conclusivamente, l’“irresistibile ascesa” dei meccanismi di contrasto alla criminalità del profitto, sul piano delle misure patrimonialiedellediverseevariegatetipologiediconfisca,sidimostra,permoltiversi,costituzionalmenteabnorme,elasciaintravedereun trend di pericolosa transizione verso un “diritto penale della prevenzione patrimoniale” – se non persino verso uno “Stato di polizia patrimoniale”–avulsodagliordinaridispositivideldirittopenaledelfattoedellacolpevolezza,accertati“oltreogniragionevoledubbio”. Qualichesianolediseconomie(moraliemateriali)sotteseallagravitàdeifenomenicriminaliinteressati,unataletransizionenonpuòessere giustificatadalle“buoneintenzioni”cheanimanolegislatoreegiurisprudenzanelcontrastoacorruzioneecriminalitàeconomica,néaddolcito dall’ideadiun“doppiobinariogarantistico”trapenedetentive(olimitativedellalibertàindividuale)epenepatrimoniali, 78chesehaindubbie ragioninelsegnalareladifferenzadispessoredell’incidenzasuidirittiindividualideidiversistrumentidicoercizionepubblicanonpuò–neha maiinteso–promuoverelemisurepatrimonialicomeunasortadilocusminorisresistentiaedellegaranzie,sottrattoaiprincipichegovernano lapotestàpunitiva. Delresto,epiùingenerale,nessunadiquesteargomentazionipuògiustificarela“penombradilegalità”cheattualmentecaratterizzailsistema delleconfischenelnostrodirittopenale(nonsolo)economico. Se è così, l’impegno a ritracciare il volto costituzionale delle diverse tipologie di ablazione patrimoniale non può limitarsi a contemplare la modellisticapolitico-criminalepropostainsedeeuropeaeproliferatainsededomesticaincuioggièscarmigliatalaconfisca,madevesforzarsi dicondurreuna“anatomiafunzionale”deisingolimodellistrutturali,allalucedellaqualetracciareilrelativostatutogarantisticoecondurrela peculiareverificadilegittimazione.Taleverifica,peraltro,nonpuòesseresoddisfattadallacontrapposizioneeccessivamentesemplificantetra universopreventivo(misuredisicurezza,misurediprevenzione)euniversorepressivo(vereeproprie“penepatrimoniali”),madevespingersi ad indagare – a partire dall’oggetto volta a volta colpito dalla misura ablativa – le note sostanziali realmente prevalenti nel singolo caso, 79 limitando–interalia– lo statuto di eccezione che accompagna lo strumentario preventivo a referenti fattuali tassativi e pregnanti e/o ad un perimetroovelaprognosidipericolositàsiaeffettivamentesuscettibilediverificaempirica;eriportandocomunqueancheuntalederogatorio statuto ad un clima “costituzionalmente sostenibile”, nella ricerca di un punto di equilibrio tra istanze efficientistiche e diritti individuali conformealmodelloprogrammaticodeldirittopenaleassuntocome“scienzadeilimitidelpunire”(Strafbegrenzungswissenschaft). 80 *** 7.Unachiosa Forse in Brasile questi problemi non sono ancora percepiti in tutta la loro estensione e magnitudo, né è avvertita tutta la gravità delle conseguenzecheseguonoperidirittimessiarepentaglioesacrificatidall’evoluzioneabnormedellemisurepatrimonialidicontrastoalcrimine delprofittoe/oallacriminalitàeconomica. Peròl’Europa–el’armonizzazionedeldirittopenalealivelloeuropeo–stapurtroppoguadagnandountristeprimato,cheèquellodianticipare leevoluzioni–omeglio,leinvoluzioni–dellapoliticacriminaleconunamodellisticapenalesecuritariachespessofiniscecolcontaminarealtri contesti,ancheperché–comesisa–icattiviesempisicomunicanomoltopiùvelocementedeibuoniconsigli. L’augurioèche–ovviamente–ciònonaccadaperilBrasile,echegranpartedeiproblemiquiesaminatirestinoinattuali;inognicaso–seaveva ragionePasolini–spessosièinattualioggiperessereattualidomani. PesquisasdoEditorial AJUSTIÇAPENALNAITÁLIA:CRISEDALEGALIDADEESUPLÊNCIAJUDICIÁRIA,deFaustoGiunta-RT791/2001/447 ALAVAGEMDEDINHEIRONODIREITOPENALITALIANO:ANÁLISEECONSIDERAÇÕESCRÍTICAS,deRicardoResendeBersan-RCP 15/2011/61 ARESPONSABILIDADEPENALDAPESSOAJURÍDICANOSISTEMAITALIANO–CRIMINALLIABILITYOFLEGALENTITYINITALIAN SYSTEM,deMaristellaAmisanoTesi-RDBras3/2012/303 ©ediçãoedistribuiçãodaEDITORAREVISTADOSTRIBUNAISLTDA.