nullum crimen sine confiscatione!

Transcript

nullum crimen sine confiscatione!
2016-10-07
RevistaBrasileiradeCiênciasCriminais
2016
RBCCRIMVOL.121(JULHO2016)
10.L’ULTIMOIMPERATIVODELLAPOLITICACRIMINALE:NULLUMCRIMENSINECONFISCATIONE!
10.L’ultimoimperativodellapoliticacriminale:nullumcrimensineconfiscatione!
Thelastimperativeofcriminalpolicy:nullumcrimensineconfiscatione!
(Autor)
VITTORIOMANES
ProfessoreOrdinariodiDirittopenale.AlmaMaterStudiorum–Università[email protected]
Sumário:
Premessa
1Ildiktat“ildelittononpaga”eilprofilarsidiuno“statodipoliziapatrimoniale”alcospettodellacriminalitàdelprofitto
2Lacentralitàdellaconfiscanelprogrammaefficientisticodellapoliticacriminaleeuropeaedomestica
3Latransizioneversoun“dirittopenalepreventivo”opersinoversounveroeproprio“statodipoliziapatrimoniale”alcospettodella
criminalitàdelprofitto:l’“irresistibileascesa”deireatiinmateriadicircolazioneillecita,daunlato,ela“generalizzazione”delleformedi
confiscapraeterprobationemdelicti
4Unsistemadicontrastochesisviluppainuna“penombradilegalità”:debolezzadellaCorteeuropeaenecessitàdiunaarmonizzazione
dogmatica,primachepolitico-criminale,perassicurareaimodellidiconfiscaunadeguatostatutogarantistico
5Uninventario(solo)parzialediquestioniproblematiche
6Legaranzie“behindtheappearences”
7Unachiosa
ÁreadoDireito:Penal
Riassunto:
Il tema si concentrerà sulle “misurepatrimoniali” di contrasto alla criminalità economica, ed in particolare sui problemi che emergono – nel
contestoeuropeoeconmaggiorcriticitànell’ordinamentoitaliano–dall’utilizzosemprepiùdecisodellaconfiscacomestrumentodicontrasto
allacriminalitàdelprofitto.
Abstract:
Thethemewillfocuson"capitalmeasures"tofightagainsteconomiccrime,andinparticularontheproblemsthatemerge– in the European
contextandwithgreatercriticalintheItalianlaw–oftheincreasinglyuseofconfiscationasacontrastinstrumentofprofitcrime.
ParoleChiave:Criminalitàeconomica-Confiscatione-Politicacriminale.
Keywords:Economiccrime-Confiscation-Criminalpolicy.
Premessa
Iltemadellamiapalestrasiconcentreràsulle“misurepatrimoniali”dicontrastoallacriminalitàeconomica,edinparticolaresuiproblemiche
emergono– nel contesto europeo e con maggior criticità nell’ordinamento italiano –dall’utilizzo sempre più deciso – e spregiudicato – della
confisca come strumento di contrasto alla criminalità del profitto: un tema che, fino a pochi anni fa, risultava alquanto marginale nella
discussionepolitico-criminale,econseguentementenellaanalisidogmatica,echenegliultimiannièdiventatounautenticofulcrodelsistemadi
repressioneeprevenzionedellacriminalitàlucrativa.Questoprogressivoprotagonismohalasuagenesinellaconsapevolezzachelaprivazione
dei proventi del crimine rappresenta una fondamentale “controspinta motivazionale” alla criminalità del profitto (e in quest’ambito, alla
criminalitàdei“collettibianchi”);sullabasediquestaconsiderazione,tuttavia,sequestroeconfiscadeiproventidelreato–cheprimavenivano
consideratiquasiunproblemacivilistico,discarsointeresseperipenalisti(lostessoCodigopenalbrasileirodisciplina“oconfisco”o“aperdade
instrumentosdocrimeedeseoprodutoemfavordaUniaõ”tragli“efeitoscivisdocrime”deldelitto:art.91c.p.;analogamente,indiversisistemi
anglosassoni è diffusa l’etichetta di “ civil forfeiture”) – sono diventati un interesse centrale, quasi ossessivo per la politica criminale, e di
conseguenzaperildirittopenale,ancheascapitodellegaranziefondamentaliedeidirittiindividualicheentranoingioco.
Il“motoreideologico”diquesta“irresistibileascesa”èstatoildiktat“ildelittononpaga”,l’ultimoimperativodellapoliticacriminaleeuropeae
italiana:vorreidunquemuoverepropriodaquesto“principio”peranalizzarelemaggioriproblematichecheoggicaratterizzanoglistrumentidi
ablazionepatrimonialesullaricchezza(anchesolopresuntivamente)illecita,ripercorrendounoscenariodiquestionicheoggi,forse,nonsono
nelfuocodell’attenzionedeipenalistibrasiliani,machenonèdifficileprevederecheprestoentrerannotraiproblemipiùcomplessi,edibattuti,
del diritto penale (non solo) economico anche nel vostro paese, giacché l’espansione del ruolo della confisca dei proventi illeciti, e degli
strumenti di intervento ad essa connessi, lascia intravedere – come subito dirò – un ulteriore fronte dove si percepisce la profonda crisidel
garantismopenalee–comecercheròdidimostrare–latransizionedauno“Statodidiritto”adundirittopenaleesasperatamentepreventivo,se
nonadunautentico“Statodipoliziapatrimoniale”.
1.Ildiktat“ ildelittononpaga” eilprofilarsidiuno“ statodipoliziapatrimoniale” alcospettodellacriminalitàdelprofitto
Non è difficile ravvisare tra gli imperativi categorici della politica criminale contemporanea il principio “il delitto non paga”: tale principio
rappresentauna(malintesa)declinazionesulpianodellacoercizioneeconomicadelpiùgeneraleetrasversaleprincipiodieffettivitàdellatutela
penale, 1chegiàdatempoambisceaguadagnarerilievo–ecittadinanzacostituzionale–traiprincipi-guidadeldirittopenale, 2erappresenta
unsottintesotrasversaleallemoltepliciiniziativeeuropeevolteadarmonizzarelarispostaallacriminalitàdelprofitto, 3cuifadapendantuna
disciplina domestica ad esso già molto sensibile (non solo nell’ordinamento italiano), e, soprattutto, un engagement diretto e diffuso da parte
dellagiurisprudenzaneldarviattuazione.
1.1. Più in particolare, non si tratta – come è chiaro – di un “principio” di politica criminale (assimilabile ai principi di extrema ratio o di
sussidiarietà, o al principio del “minimo sacrifico necessario”), e neppure di un semplice slogan che richiama politiche “ zero tolerance”
declamatorieosimboliche,epertantoabsoluteabeffectu;sitratta,piuttosto,diunapolicy(forse)noncodificata(ma)divenutaormaidatempo
una“parolad’ordine”strisciante, 4edunprecisotargetnegliitineraridella“politicadeldirittopenale”contemporanea, 5cheincalzaascapito
deidirittiindividuali,edelmonitolisztianopercuiildirittopenale–eisuoiprincipi-guida–devonocostituire“labarrierainsuperabiledella
politica-criminale”.
L’impetoconcuiquestaparolad’ordinesistaaffermando,quantoall’ordinamentoitaliano,hafattosìcheessasisiatradottainmisuresempre
piùinvasiveecontundentinelcontrastoallaricchezzaillecita,delegelata(sinoallarecenteintroduzionedeldelittodiautoriciclaggio,inserito
nel codice penale, all’art. 648-ter.1, con la l. n. 186 del 2014) e in un impegno all’attuazione soddisfatto mediante interpretazioni generose da
partedellagiurisprudenza,esemplificativediunormai“diffusoatteggiamentoantiformalistico” 6ispirato–comeèstatoefficacementedetto–
adun“autoritarismobenintenzionato”. 7
1.2.Lostrumentopiùutilizzatodallegislatoreedallagiurisprudenzaperl’attuazionedeldiktat“ildelittononpaga”èl’istituto–teleologicamente
ambiguoedogmaticamenteapolide–dellaconfisca(perdodoprodutodocrime):taleistituto,storicamentefunzionaleascopipolitici(enella
sua“draconiana”versioneoriginariadistrumentodiablazionegeneraledeibeniprofondamenteosteggiatodagliilluministicomedaiMaestri
dellaScuolaclassica), 8haguadagnatounalegittimazionecome“controspintamotivazionale” al crimine lucrativo, e da quel momento è stato
sollecitato – anche grazie alla sua notevole duttilità dogmatica – da una costante vis espansiva, nonostante la sua portata altamente rightssensitive, al cospetto delle ricadute ( fall-out) stigmatizzanti ed inabilitanti rispetto al reo, così come dei gravi effetti di overspill, in termini di
neutralizzazioneeconomicanonlimitataall’autoredelfatto,maestesa–perdirlaconBeccaria–a“mettereunprezzosulletestedeideboli”ea
“farsoffrireall’innocentelapenadelreo”(bastipensareallaconfiscaneiconfrontidellapersonagiuridica,epiùingeneralealtemadeidiritti
deiterziinteressati–otravolti–dallamisuraablativa).
1.3. La centralità delle iniziative in materia di sequestro e confisca nell’agenda legislativa sovranazionale e nazionale, in uno con l’utilizzo
“manipolativo”e“militante”diquestostrumentonellaKriminalpolitikimkelinengiurisprudenziale,lasciaintravedereunaradicalemetamorfosi
strategicadeldirittopenale,chedimostradieleggerel’incapacitazioneeconomicacomeprimaesostanzialmenteunicaratio(soprattutto)contro
lacriminalità“whitecollar”.
Questoprogrammaefficientisticodilottaalleplusvalenzedelcrimineprendeformainunarispostapenalestrutturata–pursecondolealterne
cadenzedellapunizioneedellaprevenzione–interminidiveraepropria“lotta”,quasiche–nell’attualecontestodicrisieconomica–gliautori
direatilucrativi(criminaatrocissima)siattegginoadavversaripolitici,cuinondevonoesserericonosciutegaranzie(inatrocissimislicetiura
transgredi); 9unprogrammaallacuistregua–comeèovvio–lacomponenteintimidatoria(deterrence/Abschreckung)apparetantopiùefficace
ecapacedi“spaventareedissuadere”quantopiùliberadavincolicostituzionali,“automatica”esoprattuttoindefettibile.
In questa prospettiva, l’istituto della confisca si dimostra del resto molto congeniale allo scopo, essendo natura sua riottosa ad entrare nel
concettodi“trattamento”,eafarsipenetraredateleologierieducative,enaturalmenteinclineadassumereildestinatariononcome“soggettodi
diritti”,macomemeroterminalepassivodellamisura.
1.4.Così,ildogmailluministiconullumcrimensinepoena–messoincrisinontantodalpragmadell’ineffettività delle pene classiche (tanto la
pena detentiva quanto la pena pecuniaria, “strutturalmente” ineffettiva nell’ordinamento italiano), quanto da un sistema punitivo che
finalmente aspira a differenziarsi 10 e a dimostrarsi persino disposto a rinunciare alla pena 11 – sembra avviato ad una riconversione nel
dogma nullum crimen sine confiscatione, che vede appunto nella confisca l’unico avamposto irrinunciabile, la prima forma di risposta
statale/coercizione pubblica a cui sono affidate, anzitutto, le medesime istanze retributive, non senza chiare contaminazioni di marca
generalpreventiva.
Cosìcomenelmilieuculturaleilluministicol’ideadiunreatononpunibileapparivacontraddirel’idealedicertezzadell’infallibilitàedellastessa
prontezzadellarispostadelloStatoalcrimine, 12nelcontestoattualel’ideadiunprofittocriminale“strappato”allemanidelreoèvistacome
primoefondamentalerilanciodellacredibilitàdellacoercitiopublica;epertaliragionil’ablazionepatrimoniale/confiscadev’esserealtrettanto
pronta,certa,indefettibile(ancheincasodipatteggiamento:art.444c.p.p.),oltrechedeclamataconsempremaggioreesemplaritànelcircuito
mediatico.
Nell’uso muscolare della confisca sembra dunque prendere corpo anche una istanza di legittimazione del potere giudiziario, sempre più
consapevoledelfattochequestadipendedallacapacitàdiirrogaresanzioni/misureingradodiincidereinmodoeffettivo,anzituttosulpianodel
risultatodell’attivitàcriminosae/odelleplusvalenzeillecite. 13
1.5.Piùingenerale,edampliandolospettrodiosservazione:allalucedellevistoseflessionigarantistichecheaccompagnanoilperseguimento
dell’obiettivodineutralizzazioneeconomica,edellaschiettapreferenzaassegnataalprogettodiefficienzarispettoallatuteladeidirittiingioco,
è possibile intravedere – al cospetto della criminalità del profitto – una transizione da uno “Stato di diritto” ad un “diritto penale preventivo”
(come sistema tecnocratico di controllo sociale proteso verso fatti non ancora commessi – o non pienamente accertati –e/oaffidatoamisure
volte ad impedire – post ma anche e soprattutto praeter probationem delicti – comportamenti devianti riconducibili a precipue tipologie di
autori, apprezzati per lo più in chiave “sintomatica” e dunque a prescindere dagli standard probatori comunemente richiesti in sede di
accertamentopenale); 14 ovvero, per certi aspetti, intravedere persino il profilarsi di un vero e proprio “stato di polizia patrimoniale”(inteso
comesistemadicontrollo“penalmentemunito”sullacircolazionedellaricchezzatoutcourtemancipatodagliordinaripresidigarantisticitipici
del diritto penale), 15 in un quadro che del resto già da tempo registra – ben oltre un mero “divieto di solidarizzazione” con il reo (
Solidarisierungsverbot) – l’insorgenza di compiti di collaborazione all’accertamento in funzione proattiva – e/o obblighi di delazione –
formalizzatiincapoaiprivatisottominacciadipena(bastipensareagliobblighidisegnalazioneinmateriadi“antiriciclaggio”).
2.Lacentralitàdellaconfiscanelprogrammaefficientisticodellapoliticacriminaleeuropeaedomestica
Comeanticipato,inquestacornice,l’istitutocaleidoscopicodellaconfisca 16–datempoalcentrodiampietrasformazionicheriguardanosiala
funzionechel’oggettodellamisura, 17echeoggipresentavariantied“ipotesispeciali” 18tantoeterogeneedarendereimpossibileunareductio
adunum 19– è divenuto il “baronerampante” dell’attuale politica-criminale contemporanea, fortemente trainato da una incessante opera di
impulsonormativoalivellodiarmonizzazionesovranazionaleedeurounitaria 20che–comesiaccennava–dimostraunaspiccataorientazione
all’efficienza 21 a tutto scapito dei diritti individuali: 22 su questa scia, la ablazione patrimoniale, che nel sistema del “codice Rocco” era una
conseguenzasoloeventualeenonsempreobbligatoria(aisensidella“disposizionegenerale” di cui all’art. 240 c.p.), 23 è divenuta conseguenza
pressochécostanteedindefettibile(nonsolo)neicasidi“criminalitàdelprofitto”,conitrattidellaveraepropriasanzioneaccessoria(subspecie
di confisca per equivalente/ value confiscation), 24 applicabile – come si dirà – anche a prescindere da ogni accertamento del nesso di
derivazione tra bene e reato-fonte; 25 a queste si sono via via affiancati modelli strutturalmente e funzionalmente diversi, declinati sul
paradigmadellac.d.confiscaallargata(extendedconfiscation),cheassumonolacondannaperilreato-fontesoloinchiavesintomaticaepersino
nonnecessaria,edaspiranoalorovoltaadunasempremaggiorgeneralizzazione(al“modello”dellaconfiscaestesa,fondatasullapresunzione
diorigineillecitadeibeni,puòesserericondottol’art.12sexiesd.l.n.306del1992, 26oglianaloghicomisoampliadodicuiall’art.127delCodigo
penalol’erweitererVerfalldicuial§73dStGB,oancorailconfiscationbritannico);equest’ultimoparadigmacontempla,asuavolta,ulteriori
variantichemegliosarebberoriconducibilialmodellodellaveraepropriaactioinrem(aquestomodellorimandaanche–comesubitosivedrà
–latipologiadiconfiscapraeterprobationemdelictidisciplinataagliartt.16ess.deld.lgs.n.159del2011,c.d.“codiceantimafia”). 27
2.1.Piùinparticolare,inquestocontestolaconfisca“tradizionale”delprezzoedelprofittodelreato,declinatasull’Idealtypusdella“misuradi
sicurezzareale”,vincolataallaprovadellaprovenienza/derivazionedel“bene”dalreato–edunqueallasuapretesa“pericolosità”–,nonèstata
dunqueabbandonata:alcontrario,lasuarivitalizzazioneèstatarealizzatagrazieadunrestylingoperatodallagiurisprudenza,che–sullabase
appunto della natura di “misura di sicurezza” e non di “pena” – ha deciso di ritenerla applicabile anche a prescindere da una sentenza di
condannadefinitiva(edunqueancheincasodiestinzioneperintervenutaprescrizione);richiedendocomeunicopresupposto–una“vittoriadi
Pirro”dalretrogustobeffardoperl’indubioproreo–unaprecedentedecisionedicondanna,inipotesi,dunque,anchesoloinprimogrado(ma
sulpuntosiavràmododitornare). 28Enonsorprendeaffattochetalesoluzionesisiaaffacciata,anzitutto,nelsettoredellaresponsabilitàdegli
enti, 29dovepiùchelalegge–olacensuramorale–è“lasanzionestessa,nellasua(brutale)consistenzaeconomica”lafontedell’obbligo. 30
2.2. Dunque, lo strumentario tradizionale non è stato aggiornato mediante rottamazione e sostituzione dei vecchi arnesi, ma mediante
ampliamento ed addizione di nuovi prototipi: alla confisca/misura di sicurezza (art. 240 c.p.) si è aggiunta la “confisca per equivalente”, che
consentediassicurarealloStato–appunto–unasommadivaloreequivalente(ilc.d.tantundem)alprezzooprofittodelreatoquandononsia
possibileraggiungerelaprovadelnessodiderivazionetraproventoereatobase;adessesiaggiunge,conesperienzaormaipiùcheventennale
nel contesto italiano, la confisca c.d. di sproporzione in caso di condanna per gravi reati (l’art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992), misura
originariamente vincolata a costellazioni delittuose tipiche del crimine organizzato e poi estesa pochi anni fa anche a diversi reati contro la
pubblica amministrazione (corruzione, concussione, etc.), 31 che basando su una previa sentenza di condanna assume tratti analoghi ad una
misuradisicurezza,machepresentaanchenotepunitiveepreventive,essendoperaltropolarizzatasuunaproblematicainversionedell’onere
dellaprova;aquesteprimevariantitipologicheseneaggiungonopoidiversealtre,voltaavoltaconnuoviepeculiariproblemi,talvoltagenerati
ed ingigantiti dall’innesto in settori criminologicamente peculiari e poco inclini ad adattarsi al modello ed all’oggetto “tradizionale” della
confisca. 32
3.Latransizioneversoun“ dirittopenalepreventivo” opersinoversounveroeproprio“ statodipoliziapatrimoniale” al
cospettodellacriminalitàdelprofitto:l’ “ irresistibileascesa” deireatiinmateriadicircolazioneillecita,daunlato,ela
“ generalizzazione” delleformediconfiscapraeterprobationemdelicti
Latransizioneversoun“dirittopenalepreventivo”,opersinoversounautentico“statodipoliziapatrimoniale”alcospettodellacriminalitàdel
profitto,stimolatadallegislatore(sovranazionaleedomestico)ecompletatadallagiurisprudenza,sicoglieancorpiùnitidamenteinprospettiva
grandangolaree,dunque,inunadimensionedisistema:oltreallevarietipologiediconfiscapostdelictum(misuradisicurezzaaventeadoggetto
prezzo, prodotto e profitto del reato; confisca di valore; ipotesi speciali di confisca) l’ordinamento assiste alla continua espansione della
categoria dei reati concernenti la circolazione dei proventi illeciti (riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio), che tra i propri compiti preventivi
hannounachiarafunzionedisupportodelleformediconfiscaapplicabiliaiproventideic.d.reati-fonte, 33e,parallelamente,haregistratoun
ampliamentoeunaprogressiva“normalizzazione”dellaconfiscaanteopraeterdelictum, basata su indizi di pericolosità anche estremamente
genericaesullasproporzionedeipatrimonirispettoairedditilegali(art.16ss.d.lgs.n.159del2011).
3.1. Sotto il primo profilo, come noto, la costellazione dei reati concernenti la circolazione dei proventi illeciti ha registrato una “irresistibile
ascesa”.
Originatidall’obiettivostrategicodifare“terrabruciataattornoalreo”incasiritenutiparticolarmentegravi,secondolalogicadeldélitobstacle,
hanno guadagnato – come si sa – un primo decisivo potenziamento, almeno sulla carta, dalla “vittoria” politico-criminale dell’ all-crimes
approach(ConvenzioneCOEdiStrasburgo,1990),chenehageneralizzatolaportataemancipandolidaunacerchiaselettivaepredeterminatadi
reati-presupposto.Parallelamente,l’espansioneoperativadellediversefattispecie–intesaancheacontrobilanciareunaportataapplicativache
per anni è (documentatamente) apparsa contaminata da un alto indice di ineffettività – è stata anche in questo caso coadiuvata da generose
interpretazioni della giurisprudenza, 34 sempre di segno espansivo: basti qui menzionare la (non più discussa) punibilità del c.d. riciclaggio
indiretto,che–facendolevasuunconcettoamplissimodiproventodelreato,ormaiconsolidatoanchealivellonormativosovrananzionale 35–
ha finito per dar ragione a chi avvertiva, già diversi anni fa, che la criminalizzazione di forme indirette e mediate di riciclaggio avrebbe
comportato“l’ampliamentoinprogressionegeometricadellecondottepenalmenterilevanti,ela“quadruplicazione”dei“proventisporchi”finoa
quando non ne resterà nessuno “pulito”. 36 O ancora, sul versante soggettivo, la autentica “caccia al dolo nella colpa” che ha trasfigurato la
colpevolezza del riciclaggio, ritenendo desumibile (e dimostrabile) la consapevolezza della provenienza delittuosa al cospetto di “circostanze
fattualioggettive”chetramandinoilsospettodiprovenienzaillecita. 37
Il legislatore italiano, dal canto suo, ha continuato l’opera, introducendo – come accennato – il reato di autoriciclaggio, che ha completato la
strategiadiisolamentodelprofittoillecitoedichiloconsegueanchesequestièstatol’autore(oilcoautore)delreatopresupposto. 38
3.2.Sottoilsecondoprofilo,laprevenzionepatrimonialeinmateriadicriminalitàdelprofittotrovaunaarticolazioneessenzialenellaconfisca
ante delictum (prevista agli artt. 16 ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, c.d. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, ed ivi
espressamente “etichettata” come “misura di prevenzione patrimoniale”) – che ha come presupposto mere “fattispecie di pericolosità”,
originariamenteintegrate(nondacomportamentitipizzatibensì)dasemplicistatuspersonalisintomaticidipotenziali,futurecondotteillecite,e
dopolariformadel2011rimodulatesu“elementidifatto”(rectius:disospetto)piùomenodimostratividiunpassatocriminale. 39
Perquantoquimaggiormenteinteressa,vasegnalatocheillegislatoreitaliano–confermandounalineadiinterventosemprepiùvotataaduna
curvaturapreventivaedalla“universalizzazione”dellemisurediinterventocontrolacriminalitàdelprofitto–nelrecente“Codiceantimafiae
delle misure di prevenzione” (d.lgs. n. 159 del 2001), ha generalizzato un istituto originariamente sperimentato sul terreno del crimine
organizzato (e limitato ad operare al cospetto di tipologie di autore caratterizzate da pericolosità qualificata e/o specifica) estendendolo a
tipologiediautorecaratterizzatedapericolositàanchesolo(estremamente)generica, 40estrutturandolocome“unasortadiactioinrem(...)che
rappresentaunformidabilestrumentodicontrastocontrol’accumulazionedipatrimoniilleciti,seppurproblematicointerminidirispettodei
principifondamentalidellamateriapenale”. 41
Nel quadro attuale, in sostanza, la confisca di prevenzione (art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, cit.) investe beni che si presumono di provenienza
illecitaperchénelladisponibilità–ancheindiretta–disoggetticomunementepericolosi e/o indiziati dei più diversi delitti (non tutti di natura
associativa o aventi connotazioni di stampo mafioso) e che siano di valore sproporzionato alle risorse economiche dei loro titolari; 42 e tale
strumento, nell’esperienza recente, sta diventando una misura “apripista” nel contrasto a determinate tipologie criminologiche di autore in
materiadireatieconomici(rectius:a“coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmentededitiatrafficidelittuosi”,ai
sensidell’art.1,lett.a),d.lgs.n.159del2011,cit.;ovveroa“colorocheperlacondottaediltenoredivitadebbaritenersi,sullabasedielementi
difatto,chevivanoabitualmenteancheinparte,coniproventidiattivitàdelittuose”,aisensidell’art.1,lett.b.,d.lgs.n.159del2011,cit.;categorie
soggettiveincuirientrerebbero,inbaseaipiùrecentiorientamentigiurisprudenziali,ilc.d.“pericolosotributario”,oilc.d.evasoreabituale,così
comeil“corruttoreseriale”,etc.). 43
3.2.1.Piùinparticolare:unamisuraintrodottaall’iniziodeglianni’80comestrumentodilottaalcrimineorganizzato(art.2bise2ter,l.n.575
del1965),costruitasusemplificazioniprobatorieevoltaall’apprensionedibeni(pursolopresuntivamente)riconducibilialcrimineorganizzato,
eviaviaestesaadaltretipologiediautorecomunquecaratterizzatedapericolositàspecifica(indiziatidiappartenereadassociazioniprevistein
materiadistupefacenti,soggettichevivanoabitualmenteconiproventidiun’attivitàdelittuosa,sequesta“siaunadiquelleprevistedagliartt.
629,630,648-biso648-terdelcodicepenaleovveroquelladicontrabbando”)èstataora“normalizzata”,segnatamenteattraversol’estensionea
categoriedisoggetticomunementepericolosi,ossianonriferibiliafenotipicriminosispecificimacomunquerientrantitraipossibilidestinatari
della misura; ulteriore segno della convergenza tra paradigmi e del superamento del modello del doppio binario, criminalità organizzata
(“nera”)vscriminalitàeconomica(“bianca”), 44comeafrontedellagiàsegnalataestensionedell’art.12sexies–interalia–aireaticontrolap.a.
3.2.2.Suquestatraccia,unasolertegiurisprudenzadimeritohaprontamenteraccoltoilmandato, 45“motorizzando”laconfiscadiprevenzione
negliambititipicidellacriminalitàwhitecollar(eneiconfrontideirispettivi“tipidiautore”)attuandolamedesimastrategiapolitico-criminalee
portandola a coerenti conseguenze, con il risultato che l’originario disegno di profilassi etico-sociale sotteso alle misure di prevenzione si è
riconvertito in strumento di profilassi etico-economica, funzionale ad un disegno promozionale di “ordine pubblico economico” (spesso
declinatoinchiavedigaranziaperlaliberaconcorrenza). 46
3.2.3. La “primavera silenziosa” della confisca di prevenzione avente come destinatari soggetti comunemente pericolosi, fiorita nel cennato
indirizzo della giurisprudenza di merito, può trarre ora nuova linfa – ancora una volta – da una recente decisione delle Sezioni Unite della
Cassazione,chehaconfermatol’applicabilitàgeneralizzatadellamisuraadunaplateadisoggettianche“comunementepericolosi”.
Inparticolare,leSezioniUnitehannoanzituttoaffermatolanaturapreventivadellamisuradequa(conconseguenteapplicazionedelregimedel
tempus regit actum, e sottrazione al divieto di retroattività), 47 nonostante l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale ne attesti sempre più
nitidamente una diversa funzione di neutralizzazione dei profitti di provenienza illecita, indipendentemente dalla pericolosità dei beni e dei
destinatari; 48 parallelamente, i giudici hanno confermato che le recenti modifiche legislative (ossia l’abrogazione, operata dal d.l. n. 92/2008,
dell’art.14dellal.n.55/1990,chelimitaval’applicabilitàdellemisurediprevenzioneaspecifichecategoriedisoggetticomunementepericolosi)
hannoavutol’effettodiriespanderelaplateadidestinataridellaconfiscaenongiàdirestringerlaallesoleipotesidipericolositàqualificata,con
conseguenteapplicabilità–appunto–generalizzatadellamisurastessa. 49
3.2.4. In definitiva, dimenticato il dibattito degli anni ’70 sulla (il-)legittimità costituzionale delle misure di prevenzione (le quali, “ancorché
giurisdizionalizzate, restano l’istituto più discutibile sul piano delle garanzie fra tutti quelli che appartengono alla galassia penalistica”), 50
quellacheèstatatollerata,bongrémalgré,comesingolareedodiosaeccezionedelsistemasanzionatorio,ripropostasulpianopatrimoniale,si
proponeoracomestrumentoordinariodiintervento,ecomenuovaaffilatissimaarmanelcontrastoallacriminalità(anche)economica.
3.2.5.Ovviamente,ancheinquestocasononsitratta–siadettosoloperinciso–diunaestensioneindoloreperiprincipifondamentalideldiritto
penale,edètuttadaverificarelasuaconformitàcostituzionale,ancorpiùdubbiaorachelostrumentarioprevenzionisticononsiponepiùin
posizione vicaria ma in chiave (preoccupantemente) co-protagonistica rispetto ai dispositivi del diritto penale classico della legalità e
dell’imputazionepersonaleecolpevole.
I profili di asimmetria con la cornice costituzionale, in effetti, percorrono trasversalmente il sistema, e toccano i presupposti sostanziali delle
misure, il procedimento giurisdizionale, la distribuzione dell’onere probatorio; tali profili appaiono ancor più marcati sul fronte della
prevenzione patrimoniale, posto che la dissoluzione del nesso di presupposizione necessaria tra l’accertamento della (attuale) pericolosità
socialeelaconfiscasembratrasformareneifattiquest’ultima–nonostantequantoaffermatodalleSezioniUniteinmeritoalla“naturagiuridica”
– in una ipotesi di “responsabilità patrimoniale oggettiva”, 51 poco sensibile ai diritti del proposto (o degli eredi) così come ai diritti dei terzi
eventualmente coinvolti nella vicenda, 52 cui si appresta una tutela ancora troppo debole, e spesso – come nel caso in cui la misura di
prevenzione si innesti su una procedura concorsuale – soffocata dalla (poco ragionevole) prevalenza della pretesa erariale su quelle dei
creditori.
4.Unsistemadicontrastochesisviluppainuna
“ penombradilegalità” :debolezzadellaCorteeuropeaenecessitàdiuna
armonizzazionedogmatica,primachepolitico-criminale,perassicurareaimodellidiconfiscaunadeguatostatuto
garantistico
Nelcomplesso,equestoèilpunctumcrucisedalcontempolatesichequivorremoproporre,l’eutrofiadelsistemadelleconfische(intuttelesue
diversevarianti)sièsviluppataecontinuaasvilupparsiinunaautentica“penombradilegalità”,fomentatadaunacooperazionesinergicatra
un legislatore efficientista e una giurisprudenza “di lotta”: le ambiguità di inquadramento dogmatico dei singoli prototipi e delle diverse
costellazionitipologichediconfiscahannolasciatocampoliberoallegislatore(europeoenazionale)edallagiurisprudenzainterna,consentendo
losviluppodelsistemaattualedelleconfischeinunadimensionepermoltiaspetticontrastanteconlegaranziefondamentali–econle“certezze
negative” 53–deldirittopenale(voltaavoltacontemplandoflessioniinpuntodilegalità,presunzionediinnocenza,proporzionalità,etc.).
Questaderivagarantistica,peraltro,cisembranonsemprepercepitanédenunciataconfermezza,daunlatoperchéinvestediritticonsiderati
poziori rispetto alla libertà individuale; dall’altro – forse – perché nell’attuale frangente di crisi economica la criminalità del profitto pare
attingereadunlivellodimassimariprovazionesociale,taledagiustificareognimezzodicontrasto(inatrocissimislicetiuratransgredi).
4.1.Aquestainvoluzionegarantistica–ènoto–hapostoqualchefrenolagiurisprudenzadellaCorteeuropeadeidirittidell’uomo,guardando–
come è solita fare –“behind the appareances at the realities of the situation” e rilevando anzitutto come a talune tipologie di confisca debba
esserericonosciutanatura“sostanzialmentepunitiva”,conconseguentericonduzionealconcettodimatiérepénaleesottoposizioneallegaranzie
dell’art.6(“Dirittoaunequoprocesso”)edell’art.7CEDU(“Nullapoenasinelege”). 54
Piùingenerale,l’approcciosostanzialedellagiurisprudenzadiStrasburgoaifinidell’applicazionedellegaranziepenalistiche(artt.6e7CEDU),
superandol’“etichettaformale”cheallasingolamisuraèattribuitanell’ordinamentodomesticovoltaavoltainrilievo,conduceuna“anatomia
funzionale”declinatasullatripartizionetrafunzioneriparatoria,punitivaepreventiva,ulteriormentedistinguendo–questoilprofilodimaggior
interesse–trafinalitàspecial-preventivedicontrastoallapericolosità(trattamento,neutralizzazione)efinalitàanch’esselatosensupreventive
mariconducibilicomunquealconcettodipunizione(comedeterrenzaedintimidazione),cheovepresentiimpongonoilrispettodellegaranzie
previsteperognimisurarientrantenelconcettoaformalisticodi“matiérepénale”. 55
Peraltro, questa rimarchevole opera di smascheramento della “truffa delle etichette” ha talvolta avuto eco – non senza intermittenze – nella
nostra giurisprudenza costituzionale: ne ha prontamente raccolto il messaggio, ad esempio, la sentenza n. 196 del 2010, relativa alla natura
punitiva della confisca dell’autoveicolo in relazione all’ipotesi delittuosa più grave di guida in stato di ebbrezza, 56 ma l’influsso della Corte
europea si avverte chiaramente anche in altre decisioni, tra le quali quelle – ad es. ordinanza n. 97 del 2009 – che hanno condiviso la
riconosciutanaturasanzionatoriadellaconfiscaperequivalente(secondounaposizioneormaiconsolidatachecominciaamaturareleproprie
ricaduteconseguenzialisulpianodellanecessariapersonalizzazioneanchedelsequestropreventivo,qualemisuracautelarerealeprodromica
alladefinitivaconfisca). 57
4.2. L’impegno della Corte europea, tuttavia, è complicato dall’ibridazione dei modelli, e soprattutto dall’assenza di una dogmatica comune,
costruitasuconcettiecategoriecondivise,chespessolascianoapparirecomeeccessivamentesemplificantel’alternativapunizione/prevenzione;
unaconfermainpiù–secenefossebisogno–dell’irrinunciabilità della dogmatica allo sviluppo anche dell’armonizzazioneeuropea; 58 o più
esattamente, della irrinunciabilità di una dogmatica comune per evitare che il discorso della garanzie si perda nel flusso delle differenze
categorialieconcettualienelbagagliodogmaticodeisingolipaesi.
5.Uninventario(solo)parzialediquestioniproblematiche
Ripercorrendo–permeroordineespositivo– la modellistica politico-criminale che va consolidandosi in sede europea, 59 possiamo segnalare
alcunequestioniproblematiche,dimarcatocontrastoconlegaranziecostituzionali,peraltrosenzaalcunapretesadiesaustività.
5.1. La confisca “diretta” dei “proventi” di reato, che anche nel “generoso” modello proposto in sede europea non può prescindere da una
sentenza definitiva di condanna (salvo ipotesi peculiari ed eccezionali), nell’ordinamento italiano è ritenuta ormai irrogabile anche a
prescindere da una sentenza passata in giudicato (segnatamente per l’intervento di una causa estintiva, come la prescrizione), secondo una
argomentazione giurisprudenziale che fa leva sulla asserita natura di misura di sicurezzadell’art. 240 c.p., nonostante la dottrina più attenta
abbiadatempomessoinlucecometaleipotesidiconfiscanonsvolgaalcunafunzionepreventivaallorchésiariferitaalprofitto,alprezzoeal
prodottodelreato, 60masoddisfi,piuttosto,unafinalitàdi“compensazione”,traslatopenalisticodell’istitutocivilisticodell’arricchimentosenza
causa. 61
Si finisce, così, per strutturare una misura di sicurezza patrimoniale per una nuova ipotesi –“generale”– di “quasireato” (un qualsiasi reato
lucrativo“quasiprovato”),perpetrando–inognicaso–unaviolazionedellapresunzionediinnocenza,doveilprincipioindubioproreolasciail
campoalprincipioindubioprorepublica.
5.2.La“confiscaperequivalente”,natacomeformadisemplificazioneprobatoriapersottrarrelamisuraablativaallanecessitàdidimostrareil
nesso di derivazione tra reato e provento, muove ancora in un contesto di graveindeterminatezzadelladisciplinalegale– a cominciare dalla
stessa nozione giuridica di profitto confiscabile, “totalmente indeterminata” 62 –, difficilmente compatibile con i vincoli imposto dall’art. 25,
secondocomma,Cost.
Essaèstataperaltrobypassatanelcasoincuiproventodireatosiacostituitodadenaro:siaggiracosì–ancheinquestocaso–lanecessitàdiuna
condannaformalecheviceversasarebbeimposta,nell’ipotesidivalueconfiscation,dallariconosciuta(enonpiùdiscussa)naturasanzionatoria
dellastessa;facendoleva–anchequi–sullatissimoconcettodiproventodireato(crimeproceed)siritienechenelcasoincuil’oggettodella
confiscasiacostituitodadenaro,inragionedell’asseritafungibilitàditalebene–debbatrattarsisemprediconfiscadiretta(art.240c.p.),conuna
evidentefinzionedipericolositàchepuòreggeresolo“perconcettualismogiuridicoopermagiadelleparole”,perdirlaconAscarelli,machesi
traduce in un evidente applicazione del regime della confisca diretta sinepericulositate, in spregio alla stesso requisito fondante del modello
strutturale–appuntol’art.240c.p.–acuicisiriferisce.
5.3.Insostanza,l’ordinamentoitaliano–adifferenzadiquantoaccadenell’ordinamentobrasiliano,doveaquantomiconstalagiurisprudenza
(prevalente) nega la possibilità di “perdo do produto” in caso di estinzione della punibilità (ad esempio nell’ipotesi di estinzione della presa
punitiva, ma anche in caso di “transaçãopenal”) 63– si va assuefacendo all’idea di una confisca irrogabile in assenza di condanna definitiva
(primaaffermataafrontediipotesisettorialiespecifiche,comelaconfiscaurbanistica,argomentandoallalucedellanaturaextrapenaledella
speciale tipologia di confisca, con soluzione avallata dalla Corte costituzionale – sentenza n. 49 del 2015 -, ed ora generalizzata dalla
giurisprudenzadilegittimitàinrelazioneadogniipotesidiconfiscadirettadelprezzoodelprofittodelreato).Tale“idea”èappuntoammissibile
secondolacitata,recentesentenzadelleSezioniUnitedellaCassazione,perlaqualelamancatadefinitivitàdellasentenzadicondanna–inuno
con le relative garanzie: presunzione di innocenza, in dubio pro reo, etc. – deve assumersi come quantité négligeable; e ciò, nonostante tae
soluzionesiastataviceversarigettata–dopoampiadiscussione 64– dalla pur avanguardistica normativa europea (direttiva 2014/42/UE) e sia
quanto meno discutibile al cospetto della giurisprudenza della Corte EDU, che da una lettura congiunta dell’art. 7 e 6 § 2 CEDU ha fatto
discendere “l’interdiction d’infliger une peine sans constat de responsabilité” (Corte EDU, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, § 67), 65 e che
peraltroavràprestooccasionedipronunciarsisultema,conl’autorevolezzadellaGrandeChambre. 66
5.3.Problemiancorpiùmarcatisiprofilanoalcospettodelletipologiediconfiscacherimandanoalgenusdellaextendedconfiscation.
5.3.1. Quanto alla confisca c.d. di sproporzione, prevista dall’art. 12 sexies, cit., la sua conformità costituzionale, francamente molto debole, è
ancorpiùdiscutibileallalucedellaletturagiurisprudenzialechenonsolononrichiedealcunnessodipertinenzialitàtraoggettodellaconfiscae
reato commesso, ma neppure alcun nesso di congruenza cronologica; e il difetto di proporzionalità può essere sanato solo con una
interpretazioneadeguatricechericonducaadunmarginetemporaleragionevoleilraggiodioperativitàdella(presunzioneeconseguentemente
della)misura.
Èpropriolapresunzionediprovenienzaillecita,tuttavia,aporreimaggioriproblemi,esonerandoilgiudicedaogniobbligomotivazionalein
relazioneaquadridipericolositàtantovariegatidaapparireinespressiviedincolori:ilfragileequilibriochehacondottolaCortecostituzionale
asalvarelanormarischiainfattidinonreggerepiùalcospettodell’estensionedellamisuraancheafenotipicriminologicibenmenopregnanti,
e riferiti a “contesti leciti di base”, di fronte ai quali la presunzione di illiceità della ricchezza non appare empiricamente fondata, con
conseguentiprofilidiirragionevolezzadellacompressionedeldirittodiproprietà(bastiilrichiamo–mutatismutandis–all’orientamentodella
Cortesullapresunzioneassolutadiadeguatezzadellacustodiacautelare,apartiredallasentenzan.265del2010).
5.3.2. La confisca di prevenzione (artt. 16 ss. d.lgs. n. 159 del 2011), che non ha correlativi rispetto al modello – comunque più garantistico –
propostoinsedeeuropea(extendedconfiscation), 67nellaattuale(edancorpiùesasperata)versioneitalianaapparedifficilmentericonducibile
ad un modello di prevenzione pura: l’affrancamento dal requisito della pericolosità del preposto tramanda, piuttosto, la prevalenza di una
funzionesanzionatoria, 68tesaallaneutralizzazionetoutcourtdellaricchezza(presuntivamente)illecita,cherisultaincompatibileconilregime
deltempusregitactum,imponendoilrispettodeldivietodiretroattività,nonostanteildiversoavvisodelleSezioniUnite. 69
Aldilàdelregimeintertemporale,edellerelativegaranzie,sonoipresuppostistrutturalidellamisura–totalmenterimessinelladiscrezionalità
del giudice – a fondare più radicali dubbi di legittimità della stessa: l’estensione a soggetti comunemente pericolosi, e la “delega in bianco”
all’autoritàgiudiziaria,ripropone–acutizzandoli–itradizionaliproblemidicompatibilitàdelsistemadiprevenzioneconilprincipiodilegalità
chegiàcondusserolaCortecostituzionaleacensurarnelalegittimitànellacelebredecisionesulc.d.“procliveadelinquere”,ritenendo“decisivo
(...) anche per le misura di prevenzione” che “la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui
accertamentonelcasoconcretopossafondatamentededursiungiudizioprognostico,perciòstessorivoltoall’avvenire”;edevidenziandoanche
che“le condotte presupposte per l’applicazione delle misure di prevenzione, poiché si tratta di prevenire reati, non possono non involgere il
riferimento,esplicitooimplicito,aloaireatioallecategoriedireatidellacuiprevenzionesitratta,talchéladescrizionedellaodellecondotte
considerate acquista tanta maggiore determinatezza in quanto consenta di dedurre dal loro verificarsi nel caso concreto la ragionevole
previsione(delpericolo)chequeireatipotrebberovenireconsumatiadoperadiqueisoggetti”. 70
5.4.Comeanticipato,sitrattasoloditalunequestioniproblematiche,mamoltealtepotrebberoesseremenzionate,anchesolocursoriamente.
5.4.1.Notevoliediffusefrizioni,adesempio,siregistranoapiùripreseconilprincipiodiproporzione,nonostanteuntalelimiteancheinsede
europea sia richiamato come costante condizione di legittimazione di ogni provvedimento di sequestro e confisca; 71basti pensare alla lunga
protrazioneneltempodeiprovvedimentidisequestro,perl’interaduratadelprocesso(inspregioadunaindicazionepresenteancheinsede
europea), 72oall’estensionemarchianamenteirragionevoledell’oggettodellaconfiscaintaluneipotesi,orapereffettodipocoragionevoliscelte
legislative (come nel citato caso della confisca dei mezzi utilizzati per commettere reati di market abuse), ora per effetto di interpretazioni
giurisprudenzialiindebitamenteestensive(bastipensareallaconfiscaperequivalenteinrelazioneaicc.dd.risparmidispesa). 73
5.4.2.Vièpoiilproblemadeidirittideiterzicoinvolti–otravolti–daiprovvedimentidiconfisca,ambitonelqualeidifettidilegittimitàdella
confiscasimoltiplicanoinprogressionegeometrica,intensionecostante–perutilizzareuneufemismo–conlostessoprincipiodipersonalità(e
colpevolezza)dellaresponsabilitàpenale(nullumcrimensineculpa).
Ben oltre il tema degli “eredi”, basti pensare – lo si è accennato – ai rapporti tra confisca e procedure concorsuali (fallimento e concordato
preventivo),ambitospessoancorairretitodalprincipioapodittico,assolutistaemonologico,dellaprevalenzadellapretesaerarialesuidirittidei
terzi(esull’“interessemeramenteprivatisticodellaparcondiciocreditorum”alcentroditaliprocedure): 74unprincipiobenpococondivisibilee
“costituzionalmentesostenibile”, che solo un meritevole indirizzo giurisprudenziale ha rimesso in discussione, affidando al giudice – volta a
volta– un prudente apprezzamento alla luce del quale garantire – con la sensibilità tipica della Interessenjurisprudenz – un più ragionevole
equilibriotraleistanzeingioco. 75
5.4.3. Infine, di fronte ai problemi di sovrapposizione giurisdizione penale e giurisdizione contabile – e tra confisca, risarcimento del danno
civile(insedepenale)edannoerariale(davantiallaCortedeiconti)–chespessosipongonoalcospettoditalunireati(comeireaticontrola
pubblica amministrazione), non meno marcati appaiono i margini di possibile contrasto con il principio del ne bis in idem, che preclude la
duplicazionidimisure“intrinsecamentepunitive”perunidemfactum; 76eproblemianaloghisiavvertonoanchesulfrontedeireatitributari,
ovel’adempimento(purtardivo)delleobbligazionitributariedovrebbeprecludereunasuccessivaconfisca,giacchéquestaequivarrebbeaduna
“doppiaimposizione”. 77
6.Legaranzie“ behindtheappearences”
Come si vede, conclusivamente, l’“irresistibile ascesa” dei meccanismi di contrasto alla criminalità del profitto, sul piano delle misure
patrimonialiedellediverseevariegatetipologiediconfisca,sidimostra,permoltiversi,costituzionalmenteabnorme,elasciaintravedereun
trend di pericolosa transizione verso un “diritto penale della prevenzione patrimoniale” – se non persino verso uno “Stato di polizia
patrimoniale”–avulsodagliordinaridispositivideldirittopenaledelfattoedellacolpevolezza,accertati“oltreogniragionevoledubbio”.
Qualichesianolediseconomie(moraliemateriali)sotteseallagravitàdeifenomenicriminaliinteressati,unataletransizionenonpuòessere
giustificatadalle“buoneintenzioni”cheanimanolegislatoreegiurisprudenzanelcontrastoacorruzioneecriminalitàeconomica,néaddolcito
dall’ideadiun“doppiobinariogarantistico”trapenedetentive(olimitativedellalibertàindividuale)epenepatrimoniali, 78chesehaindubbie
ragioninelsegnalareladifferenzadispessoredell’incidenzasuidirittiindividualideidiversistrumentidicoercizionepubblicanonpuò–neha
maiinteso–promuoverelemisurepatrimonialicomeunasortadilocusminorisresistentiaedellegaranzie,sottrattoaiprincipichegovernano
lapotestàpunitiva.
Delresto,epiùingenerale,nessunadiquesteargomentazionipuògiustificarela“penombradilegalità”cheattualmentecaratterizzailsistema
delleconfischenelnostrodirittopenale(nonsolo)economico.
Se è così, l’impegno a ritracciare il volto costituzionale delle diverse tipologie di ablazione patrimoniale non può limitarsi a contemplare la
modellisticapolitico-criminalepropostainsedeeuropeaeproliferatainsededomesticaincuioggièscarmigliatalaconfisca,madevesforzarsi
dicondurreuna“anatomiafunzionale”deisingolimodellistrutturali,allalucedellaqualetracciareilrelativostatutogarantisticoecondurrela
peculiareverificadilegittimazione.Taleverifica,peraltro,nonpuòesseresoddisfattadallacontrapposizioneeccessivamentesemplificantetra
universopreventivo(misuredisicurezza,misurediprevenzione)euniversorepressivo(vereeproprie“penepatrimoniali”),madevespingersi
ad indagare – a partire dall’oggetto volta a volta colpito dalla misura ablativa – le note sostanziali realmente prevalenti nel singolo caso, 79
limitando–interalia– lo statuto di eccezione che accompagna lo strumentario preventivo a referenti fattuali tassativi e pregnanti e/o ad un
perimetroovelaprognosidipericolositàsiaeffettivamentesuscettibilediverificaempirica;eriportandocomunqueancheuntalederogatorio
statuto ad un clima “costituzionalmente sostenibile”, nella ricerca di un punto di equilibrio tra istanze efficientistiche e diritti individuali
conformealmodelloprogrammaticodeldirittopenaleassuntocome“scienzadeilimitidelpunire”(Strafbegrenzungswissenschaft). 80
***
7.Unachiosa
Forse in Brasile questi problemi non sono ancora percepiti in tutta la loro estensione e magnitudo, né è avvertita tutta la gravità delle
conseguenzecheseguonoperidirittimessiarepentaglioesacrificatidall’evoluzioneabnormedellemisurepatrimonialidicontrastoalcrimine
delprofittoe/oallacriminalitàeconomica.
Peròl’Europa–el’armonizzazionedeldirittopenalealivelloeuropeo–stapurtroppoguadagnandountristeprimato,cheèquellodianticipare
leevoluzioni–omeglio,leinvoluzioni–dellapoliticacriminaleconunamodellisticapenalesecuritariachespessofiniscecolcontaminarealtri
contesti,ancheperché–comesisa–icattiviesempisicomunicanomoltopiùvelocementedeibuoniconsigli.
L’augurioèche–ovviamente–ciònonaccadaperilBrasile,echegranpartedeiproblemiquiesaminatirestinoinattuali;inognicaso–seaveva
ragionePasolini–spessosièinattualioggiperessereattualidomani.
PesquisasdoEditorial
AJUSTIÇAPENALNAITÁLIA:CRISEDALEGALIDADEESUPLÊNCIAJUDICIÁRIA,deFaustoGiunta-RT791/2001/447
ALAVAGEMDEDINHEIRONODIREITOPENALITALIANO:ANÁLISEECONSIDERAÇÕESCRÍTICAS,deRicardoResendeBersan-RCP
15/2011/61
ARESPONSABILIDADEPENALDAPESSOAJURÍDICANOSISTEMAITALIANO–CRIMINALLIABILITYOFLEGALENTITYINITALIAN
SYSTEM,deMaristellaAmisanoTesi-RDBras3/2012/303
©ediçãoedistribuiçãodaEDITORAREVISTADOSTRIBUNAISLTDA.