legge di stabilita` 2016 disposizioni concernenti il settore agricolo

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legge di stabilita` 2016 disposizioni concernenti il settore agricolo
LEGGE DI STABILITA’ 2016
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE AGRICOLO
Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente nella giornata del 22
dicembre 2015 il disegno di legge di stabilità 2016.
Per quanto riguarda il settore agricolo, si segnalano, principalmente, le seguenti
disposizioni:
Art. 1
Comma 13 (Esenzione IMU per i terreni agricoli)
La disposizione prevede l’esenzione dall’IMU per i terreni ubicati nelle zone montane e
collinari (sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del
14 giugno 1993, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141
del 18 giugno 1993). Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro
ubicazione. Sono esenti anche i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori e quelli
a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile. Per i terreni agricoli sopra indicati viene ripristinata la tassazione ai fini
IRPEF sul reddito dominicale.
Comma 14 (Eliminazione dell’applicazione della TASI all’abitazione principale)
Viene modificato il presupposto impositivo della TASI che è dato dal possesso o dalla
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Comma 57 (Piani di ricomposizione fondiaria - esenzione imposta di registro )
Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e
di riordino fondiario promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalla Comunità
montane, sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Comma 70 (Esenzione IRAP per i soggetti che esercitano attività agricola)
Non sono soggetti passivi dell’imposta i soggetti che esercitano una attività agricola ai
sensi dell’articolo 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi (attività dirette alla
coltivazione del terreno e della silvicoltura; allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e attività dirette alla produzione di vegetali tramite
l’utilizzo di strutture fisse o mobili; attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo).
Commi 98-108 (Investimenti nel Mezzogiorno – imprese agricole e dell’acquacoltura)
Alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e
attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel
territorio), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone Assistite delle Regioni
Molise, Sardegna e Abruzzo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019
è attribuito un credito d’imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole
imprese, del 15 per cento per le medie imprese del 10 per cento per le grandi imprese.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore
della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano
l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e
delle zone rurali e ittico.
Commi 178-180 (Esonero versamento del 40 per cento dei contributi previdenziali a
carico di datori di lavoro)
Con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal
1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 1 dicembre 2016, è
riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico di datori di lavoro. Per i datori di
lavori del settore agricolo le disposizioni si applicano con limiti finanziari annuali secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande per i lavoratori con qualifica di
impiegati e dirigenti.
Comma 489 (Fondo bieticolo-saccarifero)
La disposizione prevede il rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per l’importo di un milione di
euro per l’anno 2016 e di 4 milioni di euro per l’anno 2017.
Comma 591 (Compensi spettanti ai CAAF)
Viene prevista la riduzione della dotazione finanziaria relativa ai compensi spettanti ai
centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) per un importo di 40 milioni di euro per
l’anno 2016, di 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 100 milioni di
euro a decorrere dal 2018. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze
verranno rideterminati i compensi spettanti ai CAAF in misura tale da realizzare i risparmi
di spesa previsti.
Commi 605-607 (Disposizioni in materia di patronati)
Viene modificata la riduzione degli stanziamenti per il 2016 destinati agli istituti di
patronato. Già portata a 28 milioni di euro dal Senato (il ddl iniziale prevedeva una
riduzione di 48 milioni di euro), la riduzione è ora di 15 milioni di euro. Viene, inoltre,
portata al 68 per cento dell’ultimo trasferimento consuntivato la percentuale per l’anticipo
dello stanziamento e viene stabilita una minore riduzione dell’aliquota di finanziamento per
gli istituti, portata ora a 0,199 punti. Si interviene, inoltre, sull’articolo 13 della legge n. 152
del 2001 di finanziamento dei patronati, prevedendo che ai medesimi venga comunque
assicurata l’erogazione delle quote di rispettiva competenza nei limiti dell’80 per cento
delle somme impegnate nell’ultimo anno rendicontato, entro il primo trimestre di ogni anno.
Agli istituti è altresì assicurata una ulteriore erogazione pari all’80 per cento delle somme
eventualmente assegnate in sede di legge di assestamento del bilancio. Si interviene,
inoltre, sulla normativa che regola una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento
degli istituti di patronato (attività rilevante inferiore all’1,5 per cento) rinviando l’attuazione
concreta di tali ipotesi di commissariamento a decorrere dalle attività dell’anno 2016 (e
non dell’anno 2014 come previsto dalla normativa vigente.
Commi 659-664 (Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare spa –
ISA e della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare srl – SGFA nell’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA
Si prevede l’incorporazione di diritto dell’ISA e della SGFA nell’ISMEA. A tal fine vengono
indicate le modalità operative di tale incorporazione con disposizioni specifiche sul
trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario
straordinario a cui viene affidato il compito di predisporre un piano per il rilancio delle
attività del nuovo istituto.
Comma 862 (Fondo acquisto trattori agricoli, forestali, macchine agricole e forestali)
Per favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
istituito presso l’INAIL un fondo con la dotazione di 45 milioni peri l 2016 e 35 per il 2017
destinato a finanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di
trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni
innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. L’accesso
è previsto per le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli.
Comma 887 (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle
partecipazioni)
E’ prevista una nuova applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 282 del 2002 convertito dalla legge n. 27 del 2003 (riapertura dei termini
in materia di rideterminazione dei valori di acquisto) confermando le aliquote relative alla
rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate in misura
doppia (8 per cento in luogo del precedente 4 per cento). In sostanza, si dispone la
possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili da parte dei soggetti
persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, posseduti alla data del 1°
gennaio 2016, a fronte di un pagamento di imposta sostitutiva che può essere rateizzata
fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla
data del 30 giugno 2016. La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30
giugno 2016.
Comma 905 (Imposta di registro – innalzamento aliquota)
La disposizione modifica l’articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima,
allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al DPR n.
131 del 1986, innalzando dal 12 per cento al 15 per cento l’aliquota relativa ai trasferimenti
aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale.
Comma 907 (Piccola proprietà contadina)
Viene estesa ai coniugi ed ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli
e conviventi, le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina a favore dei
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.
Comma 908 (IVA – Percentuali di compensazione settore lattiero-caseario – Bovini e
suini)
La disposizione prevede che con decreto le Ministero dell’Economia e delle finanze
vengano innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore
lattiero – caseario, attualmente fissate all’8,8 per cento, al 10 per cento. Con lo stesso
decreto vengono innalzate, per l’anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili
agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7
per cento e all’8 per cento.
Comma 909 (Rivalutazione redditi agrari e dominicali)
La disposizione, modificando l’articolo 1, comma 512 della legge n. 228 del 2012, fissa nel
30 per cento, in luogo dell’attuale 7 per cento, la rivalutazione dei redditi dominicali e
agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni
agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, iscritti alla previdenza agricola. Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della
determinazione delle imposte sui redditi.
Comma 910 (Agroenergia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche)
A partire dal 2016 (comma 912) viene stabilizzata l’attuale normativa (valevole solo per gli
anni 2014 e 2015) relativa alla produzione di energia elettrica da impianti di biogas e da
fonti fotovoltaiche, evitando così l’entrata in vigore delle disposizioni penalizzanti previste
dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89
del 2014. La norma ribadisce che costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo
2135, terzo comma, del codice civile, tutte le produzioni agro energetiche compresa la
produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
sino a 2.400.000 kWh anno e fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti
e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti dal fondo, effettuate dagli imprenditori
agricoli e si considerano produttive di reddito agrario. Viene inoltre individuata la disciplina
relativa alla produzione di energia oltre i limiti sopra indicati.
Antonio Piserchia
Tributario Fiscale