La Sorveglianza Sanitaria
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La Sorveglianza Sanitaria
LA SORVEGLIANZA SANITARIA 51 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 18 – D. Lgs Lgs.. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (quando delegato) devono: - nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità 52 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 – D. Lgs. Lgs. 81/08 e s.m.i. s.m.i.:: LA SORVEGLIANZA SANITARIA E’ EFFETTUATA DAL MEDICO COMPETENTE a) nei casi previsti dalla normativa vigente … b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi. 53 IL MEDICO COMPETENTE Collabora con il DDL e con il SPP alla valutazione dei rischi organizzazione del servizio di primo soccorso predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori attività di formazione e informazione attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute” 54 IL MEDICO COMPETENTE programma ed effettua la sorveglianza sanitaria istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria 55 IL MEDICO COMPETENTE consegna al lavoratore, lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima 56 IL MEDICO COMPETENTE Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della S.S. e, a richiesta dello stesso,, gli rilascia stesso copia della documentazione sanitaria Fornisce altresì, a richiesta, richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 57 IL MEDICO COMPETENTE visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori 58 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 – D. Lgs Lgs.. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva svolta, su scelta del datore di lavoro, dal Medico Competente o dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica 59 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 – D. Lgs Lgs.. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: c) visita medica su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica 60 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 – D. Lgs Lgs.. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione 61 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 – D. Lgs Lgs.. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: 3. Le visite mediche … non possono essere effettuate b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 62 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 – D. Lgs. Lgs. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: 6. Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche … esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: IDONEITA’ IDONEITA’ PARZIALE «temporanea» con prescrizioni con limitazioni IDONEITA’ PARZIALE «permanente» con prescrizioni con limitazioni 63 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 – D. Lgs Lgs.. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: INIDONEITA’ «temporanea» «permanente» 64 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 42 – D. Lgs Lgs.. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica Il datore di lavoro, … attua le misure indicate dal Medico Competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. 65 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 – D. Lgs Lgs.. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: Il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore al datore di lavoro 66 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 – D. Lgs. Lgs. 81/08 e s.m.i.: s.m.i.: Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica la revoca del giudizio stesso 67 FATTORI DI RISCHIO OPERATORI AMMINISTRATIVI - Videoterminali Fattori di rischio ‟classici” - Agenti biologici OPERATORI SANITARI - Movimentazione manuale dei carichi / pazienti - Lavoro notturno ‟Altri” Fattori di rischio: - Agenti fisici, chimici … Stress lavoro 20 Corso di formazione aziendale sicurezza lavoro - modulo per lavoratori correlato 68 … ALCOL – DROGHE Art. 41 – D. Lgs Lgs.. 81/08 e s.m.i. 4. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), ee-bis) e ee-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza - di condizioni di ‟ALCOL DIPENDENZA” DIPENDENZA” - e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti 69 ALCOL PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 Allegato 1: 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi: -) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore sociosocio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 70 ALCOL PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 -) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e sociosocio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; -) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, … 71 ALCOL Legge n. 125 del 30 marzo 2001 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi … è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche 72 ALCOL Legge n. 125 del 30 marzo 2001 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal Medico Competente … ovvero dai Medici del Lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali 73 ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI Persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento prevenzione incendi dei compiti evacuazione di e gestione dell’emergenza. 74 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO Persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento dei compiti di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza. 75 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) D.Lgs. 81/08 art. 47 Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 76 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – (RLS) E’ DESIGNATO DALLA RSU, SE ESISTE PARTECIPA ALLE RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA E’ UN TRAMITE TRA I COLLEGHI ED IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E’ UN UTILE COLLABORATORE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA DI TUTTI PUÒ ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO, PREVIA COMUNICAZIONE ALL’AZIENDA PUÒ ESAMINARE LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI SICUREZZA (DVR, DUVRI E REGISTRO INFORTUNI) IL RLS VIENE NORMALMENTE CONSULTATO: SULLA DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SPP E ALL’EMERGENZA SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SULLE NECESSITA’ DI FORMAZIONE SULLE NUOVE TECNOLOGIE DA INTRODURRE IL RLS NON HA ALCUNA SPECIFICA RESPONSABILITÀ 77 GLI ORGANI DI VIGILANZA La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie specifiche competenze: ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro Direzione Territoriale del Lavoro: si occupa di alcuni rischi particolari e dell’edilizia VVF: si occupa della prevenzione incendi 78 D. LGS. 81/08 – ART. 13 “ LA VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO È SVOLTA DALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO” 79 SISTEMA SANZIONATORIO 80 Il SISTEMA REPRESSIVO L'intervento dell’organo di vigilanza è finalizzato a: -verificare la regolarità del rapporto di lavoro dell'infortunato. - individuare il contesto aziendale in cui si è verificato l'infortunio: inquadramento dell'azienda, esistenza degli organismi sindacali aziendali, rapporti tra le parti, ecc.; - verificare l'esistenza dell'organizzazione del "sistema sicurezza", secondo i parametri legislativi; - verificare se è stata data attuazione "operativa" al sistema sicurezza; - verificare le procedure operative effettivamente utilizzate; - verificare l'efficacia e l'attualità nella valutazione del rischio e nel relativo documento sulla sicurezza; - all'analisi dell'evento infortunistico nell'ambito del processo produttivo.. 81 All'atto dell'accertamento delle violazioni, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., l'organo di vigilanza dovrà dettagliatamente trasmettere, la relativa comunicazione di notizia di reato alla Procura territorialmente competente e contestualmente dare vita alla procedura amministrativa prevista agli art. 20 e 21 del D.L.vo.n°758/1994. - La violazione della normativa prevenzionale configura reati penali - L’organo di vigilanza agisce come organo di Polizia Giudiziaria - Il D.lvo n°758/1994 introduce una particolare procedura sanzionatoria che persegue la finalità di consentire, mediante la (eventuale) condotta fattiva e premiale dell'indagato, la sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche che pongano in pericolo beni primari dei lavoratori e degli utenti. 82 Procedura «758» in sintesi PRESCRIZIONE AL CONTRAVVENTORE con indicazione del termine per adempiere AZIONI SUCCESSIVIE ALLA CONTRAVVENZIONE ACCERTATA Riferisce al P.M. la notizia di reato. Sospensione del procedimento Invio copia della prescrizione al Rappresentante Legale 83 Contenuti e struttura della prescrizione Con la prescrizione vengono fissati dall’O.V.: Modalità e termine per la regolarizzazione. L’O.V. verifica il rispetto delle modalità e termine fissati nella prescrizione. prescrizione. NO Verifica SI Termine max di 6 mesi. Proroga motivata. Entro 60 giorni dalla scadenza della prescrizione. Ammissione alla oblazione amministrativa Comunicazione al P.M. Per riapertura Per archiviazione procedimento SI Pagamento NO 84 In relazione ai termini previsti dagli art.li 20 e 21 del D.L.vo n° 758/1994, Interpretazione estensiva Sono da considerare perentori -salvo proroghe concesse dall’organo di vigilanza- i termini relativi all’adempimento delle prescrizioni (rimozione violazioni), Accertata la rimozione delle violazioni entro il termine imposto o prorogato, l’organo di vigilanza ammetterà il contravventore al pagamento della somma nel termine di 30 gg. Qualora il pagamento avvenga nei termini la ASL informerà senza ritardo il PM; in caso contrario l’informativa potrà essere ritardata fino al 120° giorno dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. 85 Potrebbero essere considerati ordinatori i termini per il pagamento della sanzione amministrativa (l’art.24, 1° comma stabilisce che il reato si estingue se il contravventore adempie le prescrizioni nel termine fissato e provvede comunque- al pagamento della somma dovuta). Il contravventore in questo caso potrà essere ammesso a pagare la somma quindi anche oltre il decorso del termine di 30 gg previsto dall’art.21, 2° comma. Tale facoltà di riferire con ritardo dell’avvenuto pagamento è finalizzata a consentire il pagamento della somma dovuta con una certa dilazione. (Comunque, quando vi sia stata rimozione delle violazioni, la ASL riferirà dell’esito della procedura amministrativa in unico contesto specificando se, oltre alla rimozione, vi sia stato il pagamento della somma) 86 87 88 89 90 91 92 Il rischio in sanità è INELIMINABILE perché la sanità è una organizzazioni ad alto rischio GESTIONE DEL RISCHIO LA NECESSITA’ DEL MIGLIORAMENTO SISTEMICO IN CUI NESSUN RISULTATO è SCONTATO NESSUN CAMBIAMENTO è DEFINITIVO OGNI POSSIBILE MIGLIORAMENTO E’ AUSPICABILE 93 BISOGNA SUPERARE IL “RISCHIO” DI APRIRSI E DI METTERSI IN GIOCO I TEMPI NON CI PERMETTONO PIÚ PIÚ DI LAVORARE ENTRO CONFINI RISTRETTI NECESSITA UN FORTE LAVORO DI SQUADRA 94 OPERATORI RISK MANAGE MENT PAZIENTI/ FAMILIARI RISCHIO ACQUISTI SERVIZI TECNICI/ SICUREZZA SUL LAVORO 95 FUNZIONE SISTEMICA DI RISK MANAGEMENT Sic.paziente Sic. Sic. Visitatore Operatore Sic. Ditte esterne Sic. Studenti 96 SCOPO DEL PARM Il Piano Annuale di Risk Management (PARM) è uno strumento per promuovere e realizzare iniziative per la gestione operativa dei rischi rischi.. L’Azienda attraverso le politiche di Risk Management e i relativi piani annuali di sviluppo, è orientata a MIGLIORARE la SICUREZZA della pratica clinico clinico-assistenziale e clinico clinico--gestionale a tutela dell’interesse del Paziente/Utente ma anche dell’ dell’Operatore Operatore.. 97 IL PARM OBIETTIVO STRATEGICO DELLA DIREZIONE GENERALE è ESPRESSIONE DELLA POLITICA AZIENDALE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RISK MANAGEMENT SUPPORTO ALLA COLLABORAZIONE ATTIVA DI TUTTA L’ORGANIZZAZIONE 98 Modelli di Organizzazione e Gestione La Responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 2001,, n. 231 è un importante innovazione nel quadro normativo nazionale - introduce un concetto giuridico nuovo per il nostro ordinamento – una forma di responsabilità di natura penale non rivolta alle persone fisiche ma a forme sociali impersonali. Tale tipo di responsabilità inizialmente prevista per reati economici è stata estesa anche a violazioni della normativa previdenziale che hanno determinato la morte o l’infortunio di uno o più lavoratori 99 All’articolo 300 sono infatti previste per le persone giuridiche, pene interdittive e pesanti sanzioni pecuniarie espresse in quote per le società stesse in relazione alla gravità dell’evento, sempre che l’evento sia stato causato da un comportamento antigiuridico per cui la società ne trae vantaggio e non è quindi attribuibile alla iniziativa isolata del singolo. 100 L’art. 30 del D.lgs. n° n°81/08 prevede uno strumento organizzativo finalizzato ad evitare per le organizzazioni le sanzioni di cui all’art. 300. Il Modello di Organizzazione e Gestione Tale Modello deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e igiene del lavoro. L’art. 30 indica per le organizzazioni la possibilità di adottare dei modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 101 I modelli presentano una struttura assimilabile ai sistemi di certificazione della qualità fondati sull’applicazione del Ciclo di Deming PDCA e devono comunque assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 102 Nel modello organizzativo e gestionale si devono prevedere idonei sistemi di registrazione Deve essere dimostrata l’avvenuta effettuazione delle attività di sopradette Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 103 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. È quindi previsto l’obbligo di aggiornamento e modifica del modello, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.. tecnologico 104 Non va dimenticato tuttavia che le attività della Pubblica Amministrazione non sono soggette all’articolo 30 del D.Lgs 81/08. Alcune Regioni Lombardia,Toscana,Veneto,Lazio hanno comunque stabilito anche per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere la necessità di adottare i sistemi di gestione quale strumento di rafforzamento del sistema ordinario di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori regolamentato dal D.lgs. n° n°81/08 e smi. smi. 105