La Sorveglianza Sanitaria

Transcript

La Sorveglianza Sanitaria
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
51
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 18 – D. Lgs
Lgs.. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.: Obblighi del datore di
lavoro e del dirigente (quando delegato) devono:
- nominare il Medico Competente per l’effettuazione
della Sorveglianza Sanitaria
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità
52
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 – D. Lgs.
Lgs. 81/08 e s.m.i.
s.m.i.::
LA SORVEGLIANZA SANITARIA E’ EFFETTUATA
DAL MEDICO COMPETENTE
a) nei casi previsti dalla normativa vigente …
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal Medico Competente
correlata ai rischi lavorativi.
53
IL MEDICO COMPETENTE
Collabora con il DDL e con il SPP alla
valutazione
dei rischi
organizzazione
del servizio di
primo soccorso
predisposizione
della attuazione
delle misure per
la tutela della
salute dei
lavoratori
attività di formazione
e informazione
attuazione e valorizzazione
di programmi volontari di
“promozione della salute”
54
IL MEDICO
COMPETENTE
programma
ed effettua la
sorveglianza sanitaria
istituisce, aggiorna e
custodisce, sotto la
propria responsabilità,
una cartella sanitaria e
di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria
55
IL MEDICO
COMPETENTE
consegna al lavoratore,
lavoratore,
alla cessazione del
rapporto di lavoro,
copia della cartella
sanitaria e di rischio
e gli fornisce le
informazioni
necessarie relative
alla conservazione
della medesima
56
IL MEDICO COMPETENTE
Fornisce
informazioni
ai lavoratori
sul significato
della
sorveglianza
sanitaria cui
sono
sottoposti
Informa ogni
lavoratore
interessato dei
risultati della S.S.
e, a richiesta dello
stesso,, gli rilascia
stesso
copia della
documentazione
sanitaria
Fornisce
altresì,
a richiesta,
richiesta,
informazioni
analoghe ai
rappresentanti
dei lavoratori
per la
sicurezza
57
IL MEDICO COMPETENTE
visita gli ambienti
di lavoro almeno
una volta all’anno
o a cadenza diversa
che stabilisce in base
alla valutazione dei
rischi
partecipa alla
programmazione
del controllo
dell’esposizione
dei lavoratori
58
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 – D. Lgs
Lgs.. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.:
a) visita medica preventiva
intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità
alla mansione specifica
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva
svolta, su scelta del datore di lavoro, dal Medico
Competente o dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
b) visita medica periodica
per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
59
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 – D. Lgs
Lgs.. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.:
c) visita medica su richiesta del lavoratore
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l’idoneità alla mansione specifica
60
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 – D. Lgs
Lgs.. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.:
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro
a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi,
continuativi,
al fine di verificare l’idoneità alla mansione
61
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 – D. Lgs
Lgs.. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.:
3. Le visite mediche … non possono essere effettuate
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
62
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 – D. Lgs.
Lgs. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.:
6. Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite
mediche … esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla
mansione specifica:
IDONEITA’
IDONEITA’
PARZIALE
«temporanea»
con
prescrizioni
con
limitazioni
IDONEITA’
PARZIALE
«permanente»
con
prescrizioni
con
limitazioni
63
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 – D. Lgs
Lgs.. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.:
INIDONEITA’
«temporanea»
«permanente»
64
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 42 – D. Lgs
Lgs.. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.:
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Il datore di lavoro, … attua le misure indicate
dal Medico Competente e qualora le stesse prevedano
un’inidoneità alla mansione specifica
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti
o, in difetto, a mansioni inferiori
garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza.
65
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 – D. Lgs
Lgs.. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.:
Il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto
dando copia del giudizio medesimo
al lavoratore
al datore di lavoro
66
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41 – D. Lgs.
Lgs. 81/08 e s.m.i.:
s.m.i.:
Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso,
ricorso,
entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all’Organo di Vigilanza territorialmente competente
che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti
la conferma
la modifica
la revoca
del giudizio stesso
67
FATTORI DI RISCHIO
OPERATORI AMMINISTRATIVI - Videoterminali
Fattori di rischio ‟classici”
- Agenti biologici
OPERATORI SANITARI
- Movimentazione
manuale dei carichi /
pazienti
- Lavoro notturno
‟Altri” Fattori di rischio:
- Agenti fisici, chimici …
Stress
lavoro
20
Corso di formazione aziendale sicurezza lavoro
- modulo per
lavoratori correlato
68
…
ALCOL – DROGHE
Art. 41 – D. Lgs
Lgs.. 81/08 e s.m.i.
4. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite
di cui al comma 2, lettere a), b), d), ee-bis) e ee-ter)
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza
- di condizioni di ‟ALCOL DIPENDENZA”
DIPENDENZA”
- e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
69
ALCOL
PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006
Allegato 1:
1:
Attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
salute dei terzi:
-) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in
qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione;
medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo;
medico comunque preposto ad attività diagnostiche e
terapeutiche; infermiere; operatore sociosocio-sanitario; ostetrica
caposala e ferrista;
70
ALCOL
PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006
-) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice,
addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi;
mansioni sociali e sociosocio-sanitarie svolte in strutture
pubbliche e private;
-) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, …
71
ALCOL
Legge n. 125 del 30 marzo 2001
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la
salute dei terzi …
è fatto divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche
72
ALCOL
Legge n. 125 del 30 marzo 2001
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
2. Per le finalità previste dal presente articolo
i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere
effettuati esclusivamente dal Medico Competente … ovvero
dai Medici del Lavoro dei servizi per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza
competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali
73
ADDETTO ALLA PREVENZIONE
INCENDI
Persona incaricata dal Datore di lavoro
dello
svolgimento
prevenzione
incendi
dei
compiti
evacuazione
di
e
gestione dell’emergenza.
74
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Persona incaricata dal Datore di
lavoro dello svolgimento dei compiti
di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza.
75
IL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)
D.Lgs. 81/08 art. 47
Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro;
76
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA – (RLS)
E’ DESIGNATO DALLA RSU, SE ESISTE
PARTECIPA ALLE RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA
E’ UN TRAMITE TRA I COLLEGHI ED IL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E’ UN UTILE COLLABORATORE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE PER LA SICUREZZA DI TUTTI
PUÒ ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO, PREVIA COMUNICAZIONE
ALL’AZIENDA
PUÒ ESAMINARE LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI SICUREZZA (DVR,
DUVRI E REGISTRO INFORTUNI)
IL RLS VIENE NORMALMENTE CONSULTATO:
SULLA DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SPP E ALL’EMERGENZA
SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
SULLE NECESSITA’ DI FORMAZIONE
SULLE NUOVE TECNOLOGIE DA INTRODURRE
IL RLS NON HA ALCUNA SPECIFICA RESPONSABILITÀ
77
GLI ORGANI DI VIGILANZA
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie
specifiche competenze:
ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e
sicurezza sul lavoro
Direzione Territoriale del Lavoro: si occupa di
alcuni rischi particolari e dell’edilizia
VVF: si occupa della prevenzione incendi
78
D. LGS. 81/08 – ART. 13
“ LA VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO È SVOLTA
DALLA
AZIENDA
SANITARIA
LOCALE
COMPETENTE PER TERRITORIO”
79
SISTEMA SANZIONATORIO
80
Il SISTEMA REPRESSIVO
L'intervento dell’organo di vigilanza è finalizzato a:
-verificare la regolarità del rapporto di lavoro dell'infortunato.
- individuare il contesto aziendale in cui si è verificato l'infortunio:
inquadramento dell'azienda, esistenza degli organismi sindacali aziendali,
rapporti tra le parti, ecc.;
- verificare l'esistenza dell'organizzazione del "sistema sicurezza",
secondo i parametri legislativi;
- verificare se è stata data attuazione "operativa" al sistema sicurezza;
- verificare le procedure operative effettivamente utilizzate;
- verificare l'efficacia e l'attualità nella valutazione del rischio e nel relativo
documento sulla sicurezza;
- all'analisi dell'evento infortunistico nell'ambito del processo produttivo..
81
All'atto dell'accertamento delle violazioni, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.,
l'organo di vigilanza dovrà dettagliatamente trasmettere, la relativa
comunicazione di notizia di reato alla Procura territorialmente
competente e contestualmente dare vita alla procedura amministrativa
prevista agli art. 20 e 21 del D.L.vo.n°758/1994.
- La violazione della normativa prevenzionale configura reati penali
- L’organo di vigilanza agisce come organo di Polizia Giudiziaria
- Il D.lvo n°758/1994 introduce una particolare procedura sanzionatoria
che persegue la finalità di consentire, mediante la (eventuale)
condotta fattiva e premiale dell'indagato, la sollecita rimozione
delle situazioni antigiuridiche che pongano in pericolo beni primari
dei lavoratori e degli utenti.
82
Procedura «758» in sintesi
PRESCRIZIONE AL
CONTRAVVENTORE
con indicazione del termine
per adempiere
AZIONI SUCCESSIVIE ALLA
CONTRAVVENZIONE
ACCERTATA
Riferisce al P.M. la notizia di reato.
Sospensione del procedimento
Invio copia della prescrizione
al Rappresentante Legale
83
Contenuti e struttura della prescrizione
Con la prescrizione
vengono fissati dall’O.V.:
Modalità e termine per la regolarizzazione.
L’O.V. verifica il rispetto delle modalità
e termine fissati nella prescrizione.
prescrizione.
NO
Verifica
SI
Termine max di 6 mesi.
Proroga motivata.
Entro 60 giorni dalla
scadenza della prescrizione.
Ammissione alla
oblazione amministrativa
Comunicazione al P.M.
Per riapertura
Per archiviazione
procedimento
SI
Pagamento
NO
84
In relazione ai termini previsti dagli art.li 20 e 21 del D.L.vo n° 758/1994,
Interpretazione estensiva
Sono da considerare perentori -salvo proroghe concesse dall’organo di
vigilanza- i termini relativi all’adempimento delle prescrizioni
(rimozione violazioni),
Accertata la rimozione delle violazioni entro il termine imposto o
prorogato, l’organo di vigilanza ammetterà il contravventore al pagamento
della somma nel termine di 30 gg.
Qualora il pagamento avvenga nei termini la ASL informerà senza ritardo il
PM; in caso contrario l’informativa potrà essere ritardata fino al 120°
giorno dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
85
Potrebbero essere considerati ordinatori i termini per il pagamento della
sanzione amministrativa (l’art.24, 1° comma stabilisce che il reato si estingue
se il contravventore adempie le prescrizioni nel termine fissato e provvede comunque- al pagamento della somma dovuta).
Il contravventore in questo caso potrà essere ammesso a pagare la somma
quindi anche oltre il decorso del termine di 30 gg previsto dall’art.21, 2°
comma.
Tale facoltà di riferire con ritardo dell’avvenuto pagamento è finalizzata a
consentire il pagamento della somma dovuta con una certa dilazione.
(Comunque, quando vi sia stata rimozione delle violazioni, la ASL riferirà
dell’esito della procedura amministrativa in unico contesto specificando
se, oltre alla rimozione, vi sia stato il pagamento della somma)
86
87
88
89
90
91
92
Il rischio in sanità è INELIMINABILE
perché la sanità è una organizzazioni ad alto rischio
GESTIONE DEL RISCHIO
LA NECESSITA’ DEL MIGLIORAMENTO SISTEMICO IN
CUI
NESSUN RISULTATO è SCONTATO
NESSUN CAMBIAMENTO è DEFINITIVO
OGNI POSSIBILE MIGLIORAMENTO E’
AUSPICABILE
93
BISOGNA SUPERARE
IL “RISCHIO” DI APRIRSI E DI
METTERSI IN GIOCO
I TEMPI NON CI PERMETTONO PIÚ
PIÚ DI LAVORARE
ENTRO CONFINI RISTRETTI
NECESSITA UN FORTE
LAVORO DI SQUADRA
94
OPERATORI
RISK
MANAGE
MENT
PAZIENTI/
FAMILIARI
RISCHIO
ACQUISTI
SERVIZI TECNICI/
SICUREZZA SUL
LAVORO
95
FUNZIONE SISTEMICA DI RISK
MANAGEMENT
Sic.paziente
Sic.
Sic. Visitatore
Operatore
Sic. Ditte esterne
Sic. Studenti
96
SCOPO DEL PARM
Il Piano Annuale di Risk Management (PARM) è uno
strumento per promuovere e realizzare iniziative per la
gestione operativa dei rischi
rischi..
L’Azienda attraverso le politiche di Risk Management e i
relativi piani annuali di sviluppo, è orientata a
MIGLIORARE la SICUREZZA della pratica clinico
clinico-assistenziale e clinico
clinico--gestionale a tutela dell’interesse del
Paziente/Utente ma anche dell’
dell’Operatore
Operatore..
97
IL PARM
OBIETTIVO STRATEGICO DELLA DIREZIONE GENERALE
è
ESPRESSIONE DELLA POLITICA AZIENDALE
STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE
ATTIVITA’ DI RISK MANAGEMENT
SUPPORTO ALLA COLLABORAZIONE ATTIVA
DI TUTTA L’ORGANIZZAZIONE
98
Modelli di Organizzazione e
Gestione
La Responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001
2001,, n. 231 è un importante innovazione nel
quadro normativo nazionale - introduce un concetto giuridico
nuovo per il nostro ordinamento – una forma di responsabilità di
natura penale non rivolta alle persone fisiche ma a forme sociali
impersonali.
Tale tipo di responsabilità inizialmente prevista per reati economici
è stata estesa anche a violazioni della normativa previdenziale che
hanno determinato la morte o l’infortunio di uno o più lavoratori
99
All’articolo 300
sono infatti previste per le persone
giuridiche, pene interdittive e pesanti sanzioni pecuniarie
espresse in quote per le società stesse in relazione alla
gravità dell’evento, sempre che l’evento sia stato causato da
un comportamento antigiuridico per cui la società ne trae
vantaggio e non è quindi attribuibile alla iniziativa isolata del
singolo.
100
L’art. 30 del D.lgs. n°
n°81/08 prevede uno strumento
organizzativo finalizzato ad evitare per le organizzazioni le
sanzioni di cui all’art. 300.
Il Modello di Organizzazione e Gestione
Tale Modello deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti
gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e igiene del lavoro.
L’art. 30 indica per le organizzazioni la possibilità di adottare
dei modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee Guida UNI INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007
101
I modelli presentano una struttura assimilabile ai sistemi di certificazione
della qualità fondati sull’applicazione del Ciclo di Deming PDCA e devono
comunque assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate.
102
Nel modello organizzativo e gestionale si devono prevedere
idonei sistemi di registrazione
Deve essere dimostrata l’avvenuta effettuazione delle attività di
sopradette
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo
di attività svolta un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello
103
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un
idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
È quindi previsto l’obbligo di aggiornamento e
modifica del modello, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro,
ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione
e nell’attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico..
tecnologico
104
Non va dimenticato tuttavia che le attività della
Pubblica Amministrazione non sono soggette
all’articolo 30 del D.Lgs 81/08.
Alcune Regioni Lombardia,Toscana,Veneto,Lazio
hanno comunque stabilito anche per le Aziende
Sanitarie e Ospedaliere la necessità di adottare i
sistemi di gestione quale strumento di rafforzamento
del sistema ordinario di tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori regolamentato dal D.lgs. n°
n°81/08 e smi.
smi.
105