Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VITIELLO GIUSEPPINA a TOMMASO ROLFO, giusta delega in atti; - ricorrente - 2013 contro 1565 SISTEMA AMBIENTE S.P.A. 01604560464, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A (STUDIO LEGALE Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 20/08/2013 UVA E ASSOCIATI), presso lo studio dell'avvocato DE MARCO SANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANARI VENTURI MARCO, giusta delega in atti; - controricorrente 940/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/07/2010 r.g.n. 1122/09; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI; udito l'Avvocato FABIO CANDALICE per delega SANDRO DE MARCO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto. Corte di Cassazione - copia non ufficiale avverso la sentenza n. - r.g. n. 1859/11 udienza del 7.5.2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Carlo Cazzola ha chiesto che venisse accertata l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Sistema Ambiente spa in data 16.7.2004, con la condanna della società alla reintegrazione nel posto licenziamento a quello della reintegra. Il Tribunale di Lucca ha parzialmente accolto la domanda, dichiarando l'illegittimità del licenziamento e condannando la società al pagamento di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze, che ha ritenuto che, essendo stato intimato al lavoratore un nuovo licenziamento, sulla base di motivi parzialmente diversi, non potesse essere ordinata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento dovesse essere limitato alla misura minima di cinque mensilità, poiché il periodo di tempo intercorso tra il primo e il secondo licenziamento era inferiore a cinque mesi. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Carlo Cazzola affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso la società Sistema Ambiente spa, che ha depositato anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.pc. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 6 legge n. 604/66 e 7 legge n. 300/70, sostenendo l'inefficacia della revoca del primo licenziamento, in quanto non accettata dal lavoratore, e la conseguente inefficacia del secondo licenziamento, in quanto intervenuto su un rapporto non più esistente, con l'ulteriore conseguenza della sussistenza del diritto del lavoratore, una volta dichiarata l'illegittimità del primo licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, ex art. 18 legge n. 300/70. 2.- Con il secondo motivo, denunciando il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura la decisione impugnata relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che il secondo licenziamento fosse fondato su una ragione Corte di Cassazione - copia non ufficiale di lavoro e al risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal momento del giustificatrice diversa da quella posta a fondamento del primo, non avvedendosi che, invece, la ragione giustificatrice di entrambi i provvedimenti era la medesima. 3.- Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. La questione posta all'esame nella presente controversia, già ripetutamente affrontata da questa Corte, concerne la possibilità di intimare ad un lavoratore al quale sia applicabile la tutela reale un secondo licenziamento, dopo che il primo sia stato revocato dal datore di lavoro. Si discute, in particolare, se, annullato il primo licenziamento e non impugnato il secondo, il giudice debba lavoro al risarcimento del danno ex art. 18 1. n. 300 del 1970, o se invece debba limitarsi al risarcimento del danno subito dal lavoratore nel periodo intercorrente tra il primo e il secondo licenziamento, fermo restando il limite minimo delle cinque mensilità. La Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto che il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto, determinandone solo una interruzione di fatto, con la conseguenza che è giustificata l'irrogazione di un secondo licenziamento, ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice, dal quale solamente deriverà, in difetto di tempestiva impugnazione, l'effetto estintivo del rapporto. Applicando tale principio al caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il primo licenziamento, di natura disciplinare, pacificamente illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, non avesse risolto in termini di continuità giuridica il rapporto di lavoro, con la possibilità, quindi, di procedere, al di là della ritualità o meno della sua revoca, ad un secondo licenziamento sulla base di fatti almeno in parte nuovi, costituiti dalla prolungata assenza ingiustificata dal lavoro dopo la revoca del primo licenziamento, e con l'ulteriore conseguenza che tale ultimo licenziamento, non impugnato dal lavoratore, aveva fatto sì che il rapporto di lavoro si fosse estinto in via definitiva. 4.- La decisione è conforme ai principi affermati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, citati anche nella sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 6055/2008, Cass. n. 25573/2008. cui adde Cass. n. 19770/2009, Cass. n. 1244/2011, Cass. n. 28703/2011, Cass. n. 106/2013), ed ai quali va data anche in questa sede continuità giuridica, secondo cui il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di lavoro di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento sulla base di una nuova e diversa ragione giustificatrice. Ne consegue che, nel caso in cui, dopo un primo licenziamento, ne sia intervenuto un altro non tempestivamente impugnato, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze del primo licenziamento dichiarato illegittimo, deve limitarsi alla condanna al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore nel periodo corrente tra il primo ed il secondo 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale disporre o meno la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con la condanna del datore di licenziamento e non può, invece, ordinare la reintegra nel posto di lavoro, essendosi il rapporto lavorativo ormai definitivamente estinto per effetto della mancata impugnativa del secondo provvedimento di recesso. 5.- Come è stato già precisato (cfr. Cass. n. 1244/2011 cit.), tali principi sono stati a più riprese affermati da questa Corte anche con riferimento alla rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità formale del primo licenziamento sia ancora sub iudice, risolvendosi tale rinnovazione nel applicazione nell'ipotesi di intimazione di ulteriore licenziamento per motivi diversi da quelli oggetto del precedente recesso, dovendosi esclusivamente ritenere che l'efficacia del secondo è subordinata alla ritenuta illegittimità del primo. 6.- Si è precisato, infatti, che la rinnovazione del licenziamento, in base ai motivi posti a fondamento di un precedente licenziamento inficiato di nullità o comunque inefficace, non è in linea generale preclusa, risolvendosi essa nel compimento di un negozio diverso dal precedente, senza che sia di ostacolo l'inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc, ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi. In tal caso, il lavoratore è onerato della tempestiva impugnazione anche del secondo licenziamento (cfr. Cass. n. 23641/2006, cui adde Cass. n. 6773/2013). 7.- Nella specie, come già detto, la Corte d'appello ha accertato che il primo licenziamento doveva considerarsi illegittimo, in quanto disposto in violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 (per la mancata previa contestazione degli addebiti), e che la società aveva provveduto ad intimare al lavoratore un secondo licenziamento (questa volta preceduto da rituale contestazione), motivato anche da fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento del primo licenziamento (accertamento, questo, che non è stato efficacemente contestato dal ricorrente, che non ha provveduto a riportare nel ricorso per cassazione il contenuto dei provvedimenti in questione). Sulla base di tali premesse, la Corte territoriale ha ritenuto poi che, non essendo stato impugnato il secondo licenziamento, bene il primo giudice avesse limitato la condanna risarcitoria al pagamento delle cinque mensilità di retribuzione, respingendo la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro. 8.- Così decidendo, la Corte territoriale si è correttamente attenuta ai principi più volte affermati nelle già citate pronunce di questa Corte - principi condivisi anche dal Collegio che, come detto, intende dare ad essi continuità giuridica - sicché la proposta impugnativa non può trovare accoglimento. 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale compimento di un negozio diverso dal precedente. Ed a maggior ragione essi devono trovare 9.- In definitiva, quindi, il ricorso deve essere rigettato, ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.). P.Q.M. liquidate in E 40,00 oltre € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2013. Corte di Cassazione - copia non ufficiale La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio