puo` escludersi che meriti il licenziamento il lavoratore privo di

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puo` escludersi che meriti il licenziamento il lavoratore privo di
PUO’ ESCLUDERSI CHE MERITI IL LICENZIAMENTO IL LAVORATORE PRIVO DI
PRECEDENTI DISCIPLINARI CHE, OCCUPATO ACCESSORIAMENTE COME CASSIERE DI
CINEMA, OCCULTI LA VENDITA DI QUATTRO BIGLIETTI – La sanzione dev’essere proporzionata
(Cassazione Sezione Lavoro n. 19491 del 12 settembre 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Roselli).
Bruno V. ha lavorato alle dipendenze della S.p.A. Compagnia Tirrenia di Navigazione con la qualifica di
guardiano notturno alberghiero. Oltre a svolgere le mansioni proprie di tale qualifica egli è stato impiegato come
cassiere ed operatore cinematografico su una nave, alternandosi con un collega. Egli è stato sottoposto a
procedimento disciplinare e licenziato con l’addebito di non avere consegnato a quattro spettatori entrati nel
cinema i biglietti da loro pagati, occultandone la vendita. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Napoli
hanno ritenuto illegittimo il licenziamento, osservando che la responsabilità del lavoratore non era rimasta
pienamente provata, sussistendo il dubbio che l’irregolarità fosse stata commessa dal suo collega e che
comunque il danno arrecato alla datrice di lavoro, corrispondente al prezzo di quattro biglietti, non era tanto
grave da giustificare il licenziamento, neppure sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario
necessariamente sottostante al rapporto di lavoro, considerando che le mansioni di cassiere erano accessorie a
quelle di guardiano notturno e che in trent’anni di lavoro Bruno V. non aveva subito sanzioni disciplinari.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per non avere
ritenuto pienamente provata la responsabilità del lavoratore e comunque per avere escluso che il comportamento
di quest’ultimo fosse stato di gravità tale da meritare la sanzione del licenziamento a termini dell’art. 2119 cod.
civ.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19491 del 12 settembre 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Roselli) ha
rigettato il ricorso, prendendo in esame, per primo, il motivo attinente alla valutazione di gravità del fatto e
giudicandolo privo di fondamento. Non è dubbio che il comportamento illecito ascritto al prestatore di lavoro,
considerandolo come pienamente provato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi – ha osservato la Corte – sia
degno di sanzione disciplinare; tuttavia la questione sottoposta ai giudici di merito era se, nella graduata pluralità
di sanzioni possibili, dovesse nella specie ritenersi proporzionata, e quindi legittima, quella più grave ossia la
sanzione espulsiva, la quale è idonea a privare il lavoratore e la sua famiglia dei mezzi necessari ad un’esistenza
libera e dignitosa (cfr. art. 36, primo comma, Cost.). Alla questione – ha rilevato la Corte – ha dato risposta
negativa la Corte di Appello, la quale non ha negato l’attitudine di un danno patrimoniale tenue ad interrompere
il suddetto vincolo fiduciario, ma ha escluso che quest’attitudine possa essersi in concreto realizzata,
considerando che le mansioni di cassiere, pur stabili, erano accessorie mentre principali erano quelle di
guardiano notturno e che in trent’anni di lavoro Bruno V. non aveva ricevuto sanzioni disciplinari. Questa
decisione – ha affermato la Suprema Corte – non è infirmata da alcuno dei denunciati errori di diritto, giacché il
datore di lavoro, colpito nei suoi interessi materiali o morali da un comportamento illecito del prestatore, deve
valutare la possibilità di una reazione sanzionatoria effettivamente proporzionata ossia non corrispondente
necessariamente al licenziamento. Gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti.