Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la

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Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la
Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la legge
n. 99/2013 - Condizioni generali di fruizione degli sgravi
Direzione centrale Entrate. Le FAQ degli incentivi all’assunzione
NORMA E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:
Art. 4, commi 12, 13 e 15, legge n. 92/2012
Circ. Inps 12.12.2012, n. 137
Circ. Inps 24.7.2013, n. 111
PRINCIPI GENERALI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI: i commi dal 12 al
15 dell'art. 4 della legge n. 92/2012 definiscono e precisano alcuni limiti e alcune condizioni per
il riconoscimento dell'agevolazione contributiva a fronte di particolari tipologie di assunzioni.
ESCLUSIONE E CONDIZIONI GENERALI: in particolare il comma 12 afferma che, allo scopo
di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti
dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/ 1990 (disoccupati di lunga durata), e dagli artt. 8,
commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 (lavoratori in mobilità), gli incentivi non
spettano:
- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva;
- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione
viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da
un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato
precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a
termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate
presso una diversa unità produttiva;
- con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di
un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione
si applica anche all'utilizzatore.
Il comma 13 precisa che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata,
si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a
titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano, tuttavia, le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se
fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di
collegamento o controllo.
Relativamente alle predette regole generali l'Inps (circ. n. 137/2012) ha precisato gli aspetti di
seguito elencati.
OBBLIGO DI ASSUMERE UN DETERMINATO LAVORATORE: non è possibile applicare gli
incentivi in quei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere (legge n.
92/2012, art. 4, comma 12, lett. a) e b). Tale principio generale determina i seguenti limiti alla
fruizione dell'agevolazione; gli incentivi non spettano nell'ipotesi in cui è assunto:
- il lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione (sia di natura normativa sia
si natura contrattuale collettiva) (legge n. 92/2012, art. 4, comma 12, lett. a);
- un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione legge n.
92/2012, art. 4, comma 12, lett. b).
Per ciò che riguarda la prima casistica l'Istituto evidenzia a titoli esemplificativo le seguenti
fattispecie:
- diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato in favore dell'ex
dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di licenziamento
individuale per Gmo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di
personale (legge n. 264/1949, art. 15);
- diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell'ex dipendente a
tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi (D.Lgs. n. 368/2001, art.
5);
- diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attività stagionali (D.Lgs. n. 368/ 2001, art. 5);
- diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato in favore dei
lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli
ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo), un'azienda (o un suo
ramo) in crisi (legge n. 428/1990, art. 47, commi 5 e 6);
- diritto di precedenza per cui l'azienda che subentri ad un'altra in un appalto di servizi di pulizia
è obbligata ad assumere i dipendenti dell'azienda precedente (disposizioni collettive applicabili
alle imprese di pulizia).
Il predetto principio, rilevabile a titolo esemplificativo nelle casistiche sopra esposte, è valido
anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione sia utilizzato mediante contratto
di somministrazione (legge n. 92/2012, art. 4, comma 12, lett. a). Esclusi da tale limite sono i
benefici contributivi legati alle assunzioni di disabili ex art. 13, legge n. 68/1999. La secondo
casistica (lett. b), comma 12, art. 4, legge n. 92/2012) si applica laddove, pur ricorrendo un
diritto all'assunzione in capo ad un determinato lavoratore il datore di lavoro assume un altro
lavoratore.
Il diritto al beneficio, applicabile anche alla somministrazione ex D.Lgs. n. 276/2003, potrà
essere riconosciuto solo ove il datore di lavoro o l'utilizzatore abbiano offerto preventivamente
l'assunzione al lavoratore titolare del diritto. Ovviamente in tale ultimo caso il datore di lavoro o
l'utilizzatore dovranno aver la premura di utilizzare idonei mezzi (ad esempio raccomandata con
indicazione di un limite massimo di accettazione dell'offerta lavorativa) per la dimostrazione
dell'offerta e del diniego del lavoratore avente diritto all'assunzione. Non matura il diritto di
precedenza il lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità (cfr. articolo 10,
comma 1, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall'articolo 7,
comma 1 lett. d), del D.L. n. 76/2013 (Circ. Inps n. 131/2013).
PRESENZA DI SOSPENSIONI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER STATO DI CRISI O
RIORGANIZZAZIONE: gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con
contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva (legge
n. 2/2012, art. 4, comma 12, lett. c). A differenza dei precedenti limiti, volti al datore di lavoro o
all'utilizzatore nella sua interezza, l'Inps correttamente evidenzia che quest'ultima limitazione
deve essere considerata solo in riferimento alla singola unità produttiva.
COINCIDENZA SOSTANZIALE DI ASSETTI PROPRIETARI E RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO: in linea con la prassi consolidatasi in questi anni gli incentivi non spettano
con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto
di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche
all'utilizzatore (legge n. 92/2012, art. 4, comma 12, lett. d).
CUMULO DEGLI INCENTIVI - LIMITE DI SPETTANZA E DURATA: ai fini della
determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il
lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso
lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Inps, circ. n. 137/2012
L'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 prevede un'agevolazione contributiva per la durata
massima di dodici mesi, quando è svolto un rapporto a tempo determinato con un lavoratore
iscritto nelle liste di mobilità; dal principio enunciato segue che:
- se un soggetto utilizza per sei mesi il lavoratore agevolato mediante un contratto di
somministrazione, nell'eventualità che - dopo - lo assuma a tempo determinato alle sue dirette
dipendenze, avrà diritto all'agevolazione per sei mesi, anche se il rapporto a termine ha una
durata maggiore;
- se il soggetto utilizza il lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione di
almeno 12 mesi, nell'eventualità che - dopo - lo assuma a tempo determinato alle sue dirette
dipendenze, non gli spetterà l'agevolazione contributiva, avendone interamente goduto indirettamente - durante la somministrazione.
A proposito del godimento indiretto degli incentivi da parte dell'utilizzatore si evidenzia che, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 276/2003, l'utilizzatore è obbligato a rimborsare al
somministratore gli oneri previdenziali "effettivamente sostenuti".
INOLTRO TARDIVO DELLE COMUNICAZIONE TELEMATICHE OBBLIGATORIE: L'Inps, a
riguardo, con circ. n. 137/2012 ricorda che:
- l'assunzione deve essere comunicata entro il giorno precedente a quello in cui inizia il rapporto
di lavoro;
- la trasformazione e la proroga debbono essere comunicate entro 5 giorni dalla data in cui
decorre l'inizio della trasformazione o proroga;
- con riferimento alla somministrazione di lavoro, le agenzie autorizzate debbono comunicare
l'instaurazione/trasformazione/ proroga entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui
decorrono il rapporto, la trasformazione, la proroga.
L'art. 4, comma 15, legge n. 92/2012, dispone: "L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione". Sul
predetto punto l'Istituto precisa che:
- in caso di rettifica della comunicazione telematica vale la data del primo invio;
- la compilazione del campo "agevolazione" dei moduli telematici (Unilav, Unisomm ecc.) è
facoltativa; l'omessa o erronea compilazione non incide sul diritto ai benefici e, quindi, non
richiede la rettifica del modulo inviato.
RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO: il
rispetto delle condizioni di lavoro è un elemento fortemente rilevante per la concessione di
benefici normativi e contributivi.
In particolare l'art. 9 del D.M. 24.10.2007 recita: "i benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva"; e ai fini del rilascio di
quest'ultimo, inoltre, "l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle
violazioni di cui all'allegato A [del citato decreto ministeriale] ovvero il decorso del periodo
indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito".
L'Istituto precisa che:
- l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, deve
essere resa alla competente Dtl e deve essere menzionata per consentire i successivi controlli,
nelle comunicazioni inoltrate all'Inps per l'applicazione degli incentivi;
- in caso di somministrazione la condizione di regolarità contributiva riguarda l'agenzia di
somministrazione, in quanto l'agenzia riveste la qualità formale di datore di lavoro; invece la
condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia
l'agenzia di somministrazione sia l'utilizzatore (il quale dovrà autocertificarne il rispetto), in
quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.
CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'AGEVOLAZIONE DI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
E SOSTITUZIONE DI LAVORATORI LICENZIATI PERGIUSTA CAUSA: ai sensi dell'art. 8,
comma 9, legge n. 407/1990, nella versione precedente alla Riforma del lavoro, le agevolazione
per le assunzioni di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi non potevano essere concesse
quando i lavoratori interessati fossero assunti in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Sul predetto punto il Ministero con
interpello 15 ottobre 2010, n. 37 (prot. n. 25/I/0017281), tramite una interpretazione letterale del
testo di legge, aveva precisato che le agevolazioni contributive non potevano essere concesse,
nei sei mesi immediatamente precedenti l'assunzione, in caso di sostituzione di lavoratori "per
qualsiasi causa licenziati o sospesi" e pertanto anche in caso di licenziamento per giusta causa
ovvero per mancato superamento del periodo di prova, in quanto tali tipologie di recesso
risultano comunque esercitate nella piena discrezionalità del datore di lavoro.
Il Dicastero in quell'occasione, inoltre, ribadendo quanto affermato dall'Inps con messaggio n.
20399/2005, precisò che l'agevolazione è consentita:
- qualora siano decorsi 6 mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro;
- in caso di sostituzione di lavoratori che si siano dimessi ovvero di lavoratori per i quali sia
scaduto il termine del contratto a tempo determinato.
La legge n. 92/2012 all'art. 4, comma 14, modificando il comma 9 dell'art. 8 della legge n.
407/1990, cambia prospettiva precisando che le agevolazioni contributive non possono essere
concesse quando le assunzioni di disoccupati di lunga durata siano effettuate "in sostituzione di
lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi".
In sostanza, per il futuro, sarà ammessa la concessione dei benefici contributivi anche in caso
di sostituzione, nei sei mesi, di lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo ovvero per mancato superamento del periodo di prova essendo esclusi solo in caso
di sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamento
economico), per riduzione del personale (ad esempio licenziamenti collettivi ex lege n. 223/
1991) ovvero sospesi (ad esempio Cig o Cigs).
Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che il termine "riduzione di personale" possa
attrarre anche la locuzione relativa all'incentivazione all'esodo di lavoratori anziani indicata
all'art. 4, comma 1, legge n. 92/2012 ("Nei casi di eccedenza di personale"), non consentendo
lo sgravio contributivo in caso di assunzioni per la sostituzione del personale esodato; tuttavia
sarebbe quanto mai opportuno un chiarimento a riguardo considerando che l'esodo dei
lavoratori anziani può essere uno strumento utile di aumento dell'occupazione giovanile tramite
un ricambio generazionale.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE: il comma 15 dell'art.
4 della legge n. 92/ 2012 prevede che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
In sostanza, in caso di assunzioni agevolate, l'inoltro tardivo delle comunicazioni di assunzione
o di modifica del rapporto al Centro per l'impiego, oltre alle ordinarie sanzioni di carattere
amministrativo, produrrà l'ulteriore penalità consistente nella perdita del beneficio contributivo
per il periodo decorrente tra la data di assunzione/modifica del rapporto e la data della
comunicazione tardiva.
Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la legge n. 99/2013 Assunzione di disoccupati over 50 e di donne di qualsiasi età privi di lavoro
regolarmente retribuito
legge n. 99/2013 - Assunzione di disoccupati over 50 e di donne di qualsiasi età privi di lavoro
regolarmente retribuito
NORME di RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per questa tipologia di agevolazione è la seguente:
Art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012
Art. 4, commi 12, 13 e 15, legge n. 99/2013
Art. 40, Reg. (Ce) n. 800/2008
Art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006
Circ. Inps 12.12.2012, n. 137
Circ. Inps 24.7.2013, n. 111
Circ. Min. lav. 25.7.2013, n. 34
Msg. Inps 29.7.2013, n. 12212
BENEFICIARI: i soggetti che hanno titolo ad accedere al beneficio sono in generale tutti i datori
di lavoro comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione. Il Ministero del lavoro (circ.
n. 34/2013) precisa che l'incentivo è fruibile dai soli datori di lavoro che esercitano attività
economica, nell'ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o
dall'organizzazione aziendale. Risultano pertanto esclusi dal campo di applicazione
dell'incentivo i datori di lavoro domestico.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO
Uomini o donne con almeno 50 anni di età, al momento di decorrenza dell'originaria
assunzione, e "disoccupati da oltre dodici mesi"
A tal fine il lavoratore/lavoratrice dovrà essere registrato presso il Centro per l'impiego
competente in modo da attestare la disoccupazione che dovrà durare da oltre 12 mesi. Lo stato
di disoccupazione è definito secondo le regole di cui il D.Lgs. n. 181/2000 ed in particolare degli
artt. 2 e 4. Lo stato di disoccupazione deve durare almeno da 13 mesi, considerando che "La
durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni
quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni
quindici si computano come un mese intero" (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 181/2000), a
prescindere dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego.
Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi"
La circolare ministeriale n. 34/2013 si sofferma sull'aspetto geografico, requisito discriminante
per la predetta categoria. In particolare potrà essere agevolata l'assunzione di una donna di
qualsiasi età che risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti, nell'ambito dei fondi
strutturali dell'Unione europea. La circolare del Ministero del lavoro chiarisce che deve trattarsi
di un'area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese; per il
periodo 2007-2013 la carta è stata definita con decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28
novembre 2007 (consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, all'indirizzo http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn aiuti di stato.asp.).
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del
requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non
apparente (si dovrebbe ritenere al solo momento dell'assunzione o della trasformazione e non
anche per l'intera durata del rapporto agevolabile); il rapporto di lavoro invece potrà svolgersi
anche al di fuori delle aree indicate (v. Inps, msg. n. 12212/2013).
Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da
un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi".
I settori e le professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che superano
almeno del 25% la disparità uomo-donna sono stati definiti dagli appositi decreti interministeriali
2 settembre 2013, relativi all'anno 2013 e 2014, pubblicati sul sito del Ministero del lavoro.
L'agevolazione di tale fattispecie attualmente non è operativa (v. Inps, msg. n. 12212/2013).
Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno ventiquattro mesi"
Relativamente al concetto di "privo di impiego regolarmente retribuito" (valido per la definizione
delle fattispecie collegate ad assunzione di donne di qualsiasi età), il Dicastero fa riferimento
alla definizione presente nel D.M. 20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n. 153). Secondo tale decreto,
definitorio dei lavoratori svantaggiati ai fini dell'art. 20, comma 5, il concetto di "privo di impiego
regolarmente retribuito" deve essere riferibile a coloro che nel periodo indicato (6 o 24 mesi):
a) non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato (da verificare solo la durata e non anche il
quantum percepito);
b) hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un
reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 4.800 per
lavoro autonomo ed euro 8.000 per lavoro subordinato).
"Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi
antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non
abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei
mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di
lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. ) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000
euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore
a 4.800 euro" (Min. lav., circ. n. 34/2013).
L'accertamento del predetto requisito prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione e
pertanto non richiede la registrazione presso il Cpi.
CONDIZIONE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO: come indicato dal D.M.
20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n. 153), decreto definitorio dei lavoratori svantaggiati ai fini dell'art.
20, comma 5, il concetto di "privo di impiego regolarmente retribuito" deve essere rivolto a
coloro che nel periodo indicato (6 o 24 mesi):
a) non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato (è necessario valutare la sola durata del
rapporto - Min. lav., circ. 34/2013);
b) hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un
reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 4.800 per
lavoro autonomo ed euro 8.000 per lavoro subordinato).
L'accertamento del requisito prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto la condizione di "priva di impiego
regolarmente retribuito" non richiede la previa registrazione della donna presso il Centro per
l'impiego (Min. lav., circ. n. 34/2013).
E' possibile essere ammessi all'incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un
lavoratore "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". In tal caso, la
condizione di assenza di "impiego regolarmente retribuito" deve sussistere al momento della
trasformazione; ne consegue che, ai fini dell'ammissione al beneficio, la trasformazione deve
iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in
anticipo rispetto l'originaria scadenza (es.: rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 31.01.2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013) (Circ. 131/2013).
AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE: per il periodo 2007-2013, tali aree sono definite con
decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007, recepita nella legislazione
nazionale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008 (in G.U. n. 93
del 19 aprile 2008 - S.O. n. 99). L'elenco è consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica, all'indirizzo
http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp).
PROFESSIONI O SETTORI ECONOMICI SVANTAGGIATI: al riguardo, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 16 aprile 2013 (attualmente in corso di registrazione) è stato stabilito che
all'individuazione di tali settori e professioni si provvede, per l'anno successivo, entro il 31
dicembre di ogni anno, "con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze"; sono attualmente in fase di definizione i decreti
relativi agli anni 2013 e 2014 (Min. lav., circ. n. 34/2013). Per tale tipologia lo sgravio non è
ancora operativo (Inps, msg. n. 12212/2013).
Tuttavia si evidenzia la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro sezione "normativa" dei
decreti interministeriali 2 settembre 2013 relativi all'identificazione dei settori e delle professioni,
per gli anni 2013 e 2014, caratterizzati da una significativa differenza di genere ai fini
dell'applicazione dell'incentivo all'assunzione previsti dall'art. 4, co. 8-11 della L. 92/2012.
RAPPORTI INCENTIVATI: il beneficio spetta a fronte di rapporti di lavoro dipendente (sia full
time sia part time), instaurati a decorrere dall'1.1.2013, tramite:
- assunzioni a tempo indeterminato;
- assunzioni a tempo determinato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L'incentivo è altresì espressamente previsto per l'assunzione a scopo di somministrazione e per
i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una
cooperativa di lavoro (ex lege n. 142/2001).
E' bene rilevare che il beneficio potrà spettare anche per le ipotesi in cui un soggetto utilizzi un
lavoratore mediante una somministrazione agevolata e successivamente lo assuma alle proprie
dirette dipendenze. In quest'ultimo caso l'incentivo spetta per il periodo residuo non goduto
(dall'agenzia di somministrazione), se il lavoratore possieda ancora lo stato di disoccupazione
superiore a dodici mesi.
Spetta l'incentivo residuo, a prescindere dall'anzianità di disoccupazione posseduta dal
lavoratore al momento dell'assunzione diretta, nelle ipotesi in cui il lavoratore viene prima
somministrato a tempo determinato, nell'ambito di un rapporto a tempo anch'esso determinato e
poi venga assunto alle dirette dipendenze dell'ex utilizzatore, a condizione che:
- l'assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto all'utilizzazione
indiretta;
- l'assunzione diretta sia effettuata entro la scadenza dell'incentivo, computata rispetto alla
situazione dell'ex utilizzatore.
La norma (art. 4, comma 8, legge n. 92/2012) esplicitamente ritiene agevolabili le assunzioni (v.
anche trasformazioni) effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013; a tale riguardo l'Istituto
precisa inoltre che potranno essere agevolabili a determinate condizioni:
- le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolabili in corso di
svolgimento tra il 2012 e il 2013 (par. 2.1. circ. Inps n. 111/2013);
- le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro originariamente non
agevolati, instaurati dopo il 2012, laddove, a titolo esemplificativo, il datore di lavoro assuma a
tempo determinato un lavoratore con meno di 50 anni alla data di assunzione e che alla data
della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato abbia compiuto 50 anni (par.
2.1.5, circ. Inps n. 111/2013).
RAPPORTI DI LAVORO NON INCENTIVATI: rapporti di lavoro domestico, intermittente,
ripartito, accessorio.
DECORRENZA DELL'AGEVOLAZIONE: 1.1.2013 (non è prevista alcuna scadenza).
BENEFICIO: l'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di
lavoro. L'agevolazione spetta anche sui premi Inail (Min. lav., circ. n. 34/2013).
DURATA DEL BENEFICIO
- Assunzioni a tempo indeterminato: 18 mesi;
- assunzioni a tempo determinato: 12 mesi (comprendendo eventuali proroghe);
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato: 18 mesi
(complessivi).
Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve
intervenire entro la scadenza del beneficio.
Esempi
1. Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo
indeterminato alla fine del rapporto.
Spetta l'incentivo per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non spetta il beneficio
per la trasformazione.
2. Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo
indeterminato allo scadere del decimo mese.
Spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato e il prolungamento
del beneficio fino la diciottesimo mese del complessivo rapporto.
Il beneficio potrà spettare anche nell'ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo
determinato, venga effettuata, con soluzione di continuità, una nuova assunzione (a tempo
determinato o indeterminato) dell'ex dipendente purché in possesso dell'anzianità di
disoccupazione richiesta.
Esempi
Alfa:
- assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;
- dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.
Spetta l'incentivo per complessivi 12 mesi (tre mesi del primo rapporto e nove mesi residui per il
secondo rapporto), se - in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione - al
momento della seconda assunzione il lavoratore ha ancora l'anzianità di disoccupazione
superiore a 12 mesi.
Alfa:
- assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;
- dopo due mesi lo assume a tempo indeterminato.
Spetta l'incentivo per i 3 mesi del rapporto a termine; spetta l'incentivo per i residui 15 mesi, a
decorrere dall'assunzione a tempo indeterminato, se - in base alle norme che disciplinano lo
stato di disoccupazione - al momento dell'assunzione a tempo indeterminato il lavoratore
possedeva ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi.
Alfa:
- assume Tizio a tempo determinato per 10 mesi;
- dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.
Spetta l'incentivo per i 10 mesi del primo rapporto a termine; non spetta l'incentivo per il
secondo rapporto a termine, se - in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione
- alla cessazione del primo rapporto a termine il lavoratore ha iniziato a maturare da zero un
nuovo stato di disoccupazione, e quindi - al momento della seconda assunzione a tempo
determinato - non ha ancora maturato più di dodici mesi nel nuovo stato di disoccupazione.
DURATA E LIMITI AL CUMULO: l'incentivo spetta solo per la parte residua ove l'assunzione è
effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari coincidenti con quelli di chi
abbia già goduto di parte dell'agevolazione (art. 4, comma 13, legge n. 92/2012). Tuttavia, la
circolare correttamente evidenzia che il beneficio potrà essere riconosciuto senza operare
riduzioni connesse a precedenti rapporti agevolati, se, nel frattempo, in applicazione della
disciplina di cui al D.Lgs. n. 181/200, il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia
tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12
mesi.
Esempi
1. Alfa assume a tempo pieno e determinato per 13 mesi Tizio, disoccupato da quattordici mesi;
spetta l'incentivo per 12 mesi. Alla scadenza il rapporto non viene trasformato a tempo
indeterminato; Tizio torna ad essere disoccupato e la sua anzianità di disoccupazione decorre
nuovamente da zero; dopo un anno e mezzo Tizio matura nuovamente l'anzianità di
disoccupazione superiore a dodici mesi. Se Alfa lo riassume a tempo determinato per almeno
12 mesi spetteranno nuovamente gli incentivi per 12 mesi.
2. Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio, disoccupato da quattordici mesi; spetta
l'incentivo per 3 mesi. Dopo la cessazione del rapporto Tizio è ancora disoccupato da oltre
dodici mesi; se Tizio continua ad essere disoccupato e, dopo un anno e mezzo dalla
cessazione del rapporto, Alfa lo riassume a tempo determinato per 12 mesi, spetterà l'incentivo
per i residui 9 mesi.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'INCENTIVO: gli incentivi sono subordinati:
a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, inerente:
- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012;
c) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del
regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
REQUISITI LEGGE N. 92/2012 (ART. 4, COMMI 12, 13 E 15): la fruizione degli incentivi è
subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15 della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (v. anche circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012), ossia:
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi
quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8,
commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come
ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti princìpi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o
dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in
cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non
abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei
mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero
risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore.
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e
qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5
ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto
confermato in ogni sua disposizione.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi
in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate
dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima
agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276/2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte
dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
REQUISITI ART. 40, REGOLAMENTO (CE) 800/2008
1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sottoforma di integrazioni salariali
sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte
le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi
successivi all'assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi
ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi
all'assunzione.
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti
dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati
sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti
d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito
a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la
continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con
contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto
sarà ridotto pro rata di conseguenza.
In merito al calcolo dell'incremento netto dell'occupazione, rimandando all'esaustivo
approfondimento presente nell'allegato 3 della circ. Inps n. 111/2013, è bene precisare che
esso avviene secondo il principio generale, di estrazione comunitaria, della definizione
occupazionale in Ula (Unità lavoro annuo). A tal fine è bene ricordare le seguenti principali
regole:
 un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da
considerare, vale 1 Ula;
- gli altri lavoratori valgono una frazione di Ula, in proporzione della durata del rapporto e
della percentuale di eventuale part time;
 i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano; si considera il lavoratore sostituito;
 si deve confrontare il valore in Ula, riferito ai 12 mesi precedenti l'assunzione, con il
valore in Ula del giorno dell'assunzione, riferito ai dodici mesi successivi all'assunzione;
va prestata particolare attenzione, tra l'altro:
- alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso
alla data dell'assunzione;
- alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i dodici mesi che precedono
l'assunzione del lavoratore portatore dell'incentivo;
 il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
 i lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori non si considerano.
Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi anteriori all'assunzione
A. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio per tutti i dodici mesi del periodo da
considerare vale 1 (esprimibile in vario modo secondo le necessità di computo; ad esempio, si
possono effettuare rappresentazioni in dodicesimi o 365mi, per cui può valere 12/12 o 365/365);
B. un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per tutti i dodici mesi del periodo da
considerare vale 1 (12/12 o 365/365);
C. un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per un periodo inferiore a dodici mesi
nel periodo da considerare vale una frazione di Ula; (ad esempio per sei mesi vale 0,5 ovvero
6/12);
D. il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%,
vale:
- 0,5 (ovvero 6/12) nel caso A) e B);
- vale 0,25 (la metà di 0,5) (ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12) nell'esempio sub C).
Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi successivi all'assunzione
Come ha chiarito la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia Ue, sezione II, sentenza 2
aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione "si deve
porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il
numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione"; ciò significa che:
A. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio il giorno considerato vale 1 (ovvero
12/12 o 365/365);
B. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade dopo dodici mesi dal giorno
considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);
C. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade prima di dodici mesi dal
giorno considerato vale una frazione di Ula, in relazione alla parte di rapporto che ancora deve
essere svolta; se, ad esempio, scade dopo sei mesi dal giorno considerato, vale 0,5 (ovvero
6/12);
D. il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%,
vale:
- 0,5 (ovvero 6/12) nel caso A) e B);
- vale 0,25 (la metà di 0,5) (ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12) nell'esempio sub C).
N.B. Deve trattarsi di forza stimata sulla base della situazione al momento dell'assunzione; in
linea generale non rileva la situazione effettivamente verificatasi nell'anno successivo
all'assunzione (il lavoratore di cui alla lettera A) vale 12/12, anche se dopo tre mesi sia stato
licenziato).
Gli incentivi sono altresì subordinati:
- alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti
come illegali o incompatibili della Commissione europea (art. 1, par. 6, reg. (Ce) n. 800/2008 e
art. 46, legge 24 dicembre 2012, n. 234);
- alla circostanza che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà, come definita
dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (Ce) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (Ce) n.
800/2008).
Tali condizioni, che dovranno essere dichiarate nella comunicazione on line di richiesta sgravio,
andranno riferite all'utilizzatore e non all'agenzia, in caso di agevolazione per assunzione o
proroga a tempo determinato a scopo somministrazione.
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI: in presenza di requisiti soggettivi che consentano
l'applicazione di più agevolazioni contributive si dovrà dare:
- precedenza all'agevolazione per l'assunzione di disoccupati lunga durata (art. 8, comma 9,
legge n. 407/1990).
Attenzione
Se:
- Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi,
e alla scadenza trasforma il rapporto a tempo indeterminato
Spetta ad Alfa l'incentivo illustrato con la presente circolare per il rapporto a tempo determinato
di tre mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo
indeterminato spetta ad Alfa l'incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, poiché, se non fosse
intervenuta la trasformazione, Tizio sarebbe tornato ad essere disoccupato con l'anzianità di 24
mesi;
- Alfa assume a tempo determinato per 7 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi,
e alla scadenza trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato
Spetta ad Alfa l'incentivo illustrato con la presente circolare per il rapporto a tempo determinato
di sette mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo
indeterminato non spetta l'incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, perché - ai sensi
dell'articolo 5, comma 4 - Tizio ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo
indeterminato; per la trasformazione spetta l'incentivo previsto dall'art. 4, commi 8-11, legge n.
92/2012, poiché la speciale espressa previsione dell'incentivo per la trasformazione deroga come già precisato al paragrafo 2.1 - alla condizione ostativa generale, di cui all'art. 4, comma
12, lett. a), legge n. 92/2012.
- precedenza all'agevolazione per l'assunzione di lavoratori in mobilità (art. 8, commi 2, 4 e 25,
legge n. 223/1991) La circolare n. 34/2013 non si sofferma sulla possibilità di una possibile
sovrapposizione con il contratto di apprendistato di lavoratore iscritto dalle liste di mobilità, tra
l'altro di recente oggetto di approfondimento da parte dell'Istituto (Inps, msg. n. 11761 del
22.7.2013), tuttavia anche in questo caso si deve ritenere che lo sgravio con precedenza sia
quello collegato all'assunzione dalle liste di mobilità (legge n. 223/1991) in quanto prevalente
rispetto alla stessa agevolazione in materia di apprendistato.
ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO: per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro
interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'Inps tramite Cassetto previdenziale.
Comunicazione on line (Modulo 92-2012)
Il messaggio Inps n. 12212/2013 comunica che a decorrere dal 30 luglio 2013, all'interno del
Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, sarà disponibile il
modulo "92-2012" per la comunicazione on line finalizzata alla fruizione dell'incentivo (fac simile
presente nell'allegato 3 al messaggio Inps in commento).
Lo stesso modulo "92-2012" deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e
trasformazione a scopo di somministrazione.
Il datore di lavoro potrà eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui
ha proceduto all'invio, prima dell'elaborazione da parte dei sistemi centrali.
La comunicazione deve essere presentata prima dell'invio della denuncia contributiva ove viene
indicata la contribuzione agevolata.
Gestione operativa
Sotto l'aspetto operativo la circ. Inps n. 111/2013 distingue:
a) Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
I datori di lavoro ammessi all'incentivo saranno contraddistinti dal codice di autorizzazione "2H"
che, a decorrere dall'1.1.2013, assume il nuovo significato di "datore di lavoro ammesso
all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012".
I datori di lavoro ammessi all'incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell'elemento
individuale <TipoContribuzione> il codice "55" che assume il nuovo significato di "lavoratore
assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012" (tale codice è valido per tutte le
tipologie di sgravio - v. Inps, msg. n.12850/2013).
Per i periodi di spettanza dell'agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di
lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e la
contribuzione agevolata, valorizzando all'interno dell'elemento <Denuncia individuale>, <Dati
retributivi>, <AltreACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice "L431" avente il significato di
"Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012." e nell'elemento <ImportoACredito> il
relativo importo.
Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens entro tre
mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013 (16 novembre 2013).
E' necessario per le operazioni di recupero da gennaio a luglio restituire le misure compensative
per il Tfr (0,20% o 0,40% e 0,27%) (Inps, msg. n. 12850/2013).
A tal fine gli importi da restituire vanno esposti nell'elemento <CausaleMCADeb> presente
all'interno di <Denuncia individuale>, <GestioneTFR>, <MeseTFR>, <MisureCompensative>,
<MisCompADebito>.
In particolare nell'elemento <MisCompADebito> sono contenuti gli elementi:
- <CausaleMCADeb> Causale della restituzione delle misure compensative. Può assumere i
seguenti valori, espressamente indicati dall'Istituto nella circolare in esame:
- M120 da utilizzare per la restituzione di quota di misura compensativa per Tfr a Fondo
Tesoreria;
- M121 da utilizzare per la restituzione di quota di misura compensativa per Tfr al Fondo
Complementare;
- M123 da utilizzare per la restituzione di quota di misura compensativa per Tfr a Fondo
Tesoreria (in occasione di sistemazione di partite arretrate);
- M124 da utilizzare per la restituzione di quota di misura compensativa per Tfr al Fondo
Complementare (utilizzato in occasione di sistemazione di partite arretrate);
- <ImportoMCADeb> Importo delle misure compensative restituite.
I dati relativi al recupero - esposti nell'Uniemens - saranno riportati, nel DM2013 "VIRTUALE"
ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito "L431".
Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell'agevolazione i datori di lavoro,
per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare, per
ogni ex lavoratore, un flusso regolarizzativo riferito all'ultimo mese di attività del lavoratore,
utilizzando il codice "L431".
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esposto il codice "L431" per conguagli non spettanti, le
somme indebitamente conguagliate dovranno essere restituite valorizzando nell'elemento
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DenunciaIndividuale> il nuovo codice causale "M431"
avente il significato di "Restituzione contr. art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012" e
indicando nell'elemento <ImportoADebito> l'importo da restituire.
Scheda sinottica
Datore Lavoro
Codice Autorizzazione
2H
Lavoratore e agevolazione
<TipoContribuzione>
<TipoContribuzione>: 55
Tale codice consentirà il
versamento della contribuzione
secondo il principio della
"nettizzazione" ossia versando
l'effettiva contribuzione dovuta
(ridotta del 50%)
Datore Lavoro
Codice Autorizzazione
2H
Agevolazione pregressa (*) <Denuncia individuale> <Dati
(gennaio - luglio) Entro
retributivi> <AltreACredito>
<CausaleACredito>: L431
<ImportoACredito>: importo a
periodo paga ottobre 2013
(recupero 16.11.2013) (*)
Anche per lavoratori
cessati tramite flusso
regolarizzativo.
<CausaleACredito>
<ImportoACredito>
Per conguagli non spettanti <Denuncia individuale> <Dati
retributivi> <AltreADebito>
<CausaleADebito>
<ImportoADebito>
credito
Codice DM10 Virtuale: L431
<CausaleADebito>: M431
<ImportoADebito>: importo da
restituire
Codice DM10 Virtuale: M431
a) Datori di lavoro agricoli
Considerata la periodicità trimestrale della trasmissione telematica delle dichiarazioni di
manodopera agricola, i datori di lavoro agricoli ammessi all'incentivo inizieranno a denunciare il
lavoratore agevolato con il modello DMAG/ Unico relativo al terzo trimestre (luglio-settembre
2013).
Con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni per la compilazione della dichiarazione
trimestrale e saranno dettate le modalità per il recupero della contribuzione relativa ai trimestri
(primo e secondo 2013) già decorsi alla data di pubblicazione della presente circolare.
b) Datori di lavoro che impiegano lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico (ex Enpals)
La denuncia del lavoratore interessato all'incentivo ex art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012 sarà
effettuata sulla base delle seguenti modalità:
- per i datori di lavoro ammessi all'incentivo, che si avvalgono del flusso integrato in Uniemens,
esponendo il codice "LA" nell'elemento individuale <CodiceAgevolazione>;
- per i datori di lavoro ammessi all'incentivo che si avvalgono della procedura on line fruibile dal
sito dell'Istituto, valorizzando il campo "codice agevolazione", afferenti ai dati individuali del
lavoratore, con il codice "LA".
Per i periodi di spettanza dell'agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, l'Istituto opererà
l'aggiornamento delle denunce già presentate, sulla base delle informazioni contenute nel
predetto modulo di istanza on line "92-2012".
Il recupero della maggiore contribuzione versata potrà essere effettuato, entro tre mesi a
decorrere dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare,
attraverso la riduzione dell'ammontare di uno più versamenti mensili afferenti alla gestione
lavoratori dello spettacolo ovvero alla gestione sportivi professionisti in misura pari
all'ammontare totale dell'importo da recuperare.
La riduzione contributiva di cui all'agevolazione in parola non opera sul contributo di solidarietà
previsto dall'art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.
166/1997.
QUESITI IN MATERIA: per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie
di somministrazione, potranno inviare un quesito alla sede presso cui assolvono gli obblighi
contributivi, avvalendosi della funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale aziende.
I quesiti di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate come faq nel portale
intranet dell'Istituto in conformità a quanto già illustrato con il messaggio Hermes intranet n.
9025/2013 e sarà creato un elenco esportabile che verrà periodicamente aggiornato;
i quesiti di rilevanza esterna aggiorneranno la corrispondente pagina informativa del sito
internet www.inps.it, accessibile seguendo il seguente percorso: informazioni > Aziende,
consulenti e professionisti > Incentivi all'assunzione> consulta le faq.
Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la legge n. 99/2013 Assunzione di giovani svantaggiati
NORME DI RIFERIMENTO: La normativa di riferimento per questa tipologia di agevolazione è
la seguente:
- art. 1, D.L. n. 76/2013 (conv. in legge n. 99/2013);;
- art. 40 Reg. Ue 800/2008;
- art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e D.M. 31.10.2007 (per i requisiti necessari per
l'accesso al beneficio);
- Comunicato stampa Ministero del lavoro 17.9.2013;
- Circ. Inps 17.9.2013, n. 131.
BENEFICIARI: la norma individua quali beneficiari dell'incentivo i "datori di lavoro".
Analogamente a quanto previsto in relazione a precedenti agevolazioni, l'espressione usata da
legislatore porta a ritenere che destinatari della disposizione agevolativa siano tutti i soggetti
che, in base alla vigente normativa sul lavoro, rivestono tale qualifica.
Pertanto il beneficio dovrebbe potenzialmente spettare a:
- esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori commerciali;
- società di persone e soggetti ad esse equiparati;
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati commerciali;
- enti pubblici o privati non commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
italiano.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO: potranno fruire
dell'incentivo i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo determinato lavoratori di età
compresa tra i 18 e i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (Condizione 1);
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (Condizione 2).
Le due condizioni possono essere alternative tra loro, ossia l'agevolazione è consentita anche
in presenza di una sola delle caratteristiche soggettive sopra indicate purché riguardino
lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, da intendersi quest'ultimi, in analogia con quanto
indicato dal D.Lgs. n. 167/2011 in materia di apprendistato, con età massima di 29 anni e 364
giorni.
Condizione 1:
Mancanza di impiego retribuito da almeno 6 mesi
Relativamente al concetto di "privo di impiego regolarmente retribuito", il Ministero del lavoro
(circ. n. 34/2013) fa riferimento alla definizione presente nel D.M. 20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n.
153).
Secondo tale decreto, definitorio dei lavoratori svantaggiati ai fini dell'art. 20, comma 5, il
concetto di "privo di impiego regolarmente retribuito" deve essere riferibile a coloro che nel
periodo indicato (6 o 24mesi):
a) Non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato (da verificare solo la durata e non anche
il quantum percepito);
b) Hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un
reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 4.800 per
lavoro autonomo ed euro 8.000 per lavoro subordinato).
"Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi
antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non
abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei
mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di
lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. ) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000
euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore
a 4.800 euro" (circ. M.L. n. 34/2013).
L'accertamento del predetto requisito prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione e
pertanto non richiede la registrazione presso il Cpi.
Condizione 2:
Mancanza di un titolo di studio di scuola superiore o professionale
La seconda condizione tende ad agevolare i soggetti giovani privi di un diploma di scuola
superiore o professionale (ISCED 3) ossia di quella categoria di lavoratori che abbiano ottenuta
eventualmente solo il diploma di scuola secondaria di I livello (ex scuola media inferiore).
ASSUNZIONI AGEVOLABILI: consentono il beneficio le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato o le trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato
effettuate dal giorno 7.8.2013 (v. comunicato dal Ministero del lavoro del 17.9.2013):
Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (comma 1)
L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in
attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n.
142/2001.
Rientrano nell'agevolazione anche i rapporti di lavoro in apprendistato in quanto contratti a
tempo indeterminato.
L'incentivo per l'assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l'importo della
contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (ad esempio: Alfa
assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all'11,61% della retribuzione; in
questo caso l'incentivo previsto dall'art. 1, D.L. n. 76/2013 spetta nella misura mensile
dell'11,61% della retribuzione imponibile previdenziale) (v. circ. Inps n. 131/2013).
Sono esclusi dall'agevolazione i lavoratori domestici, lavoratori intermittenti e lavoratori ripartiti
(job sharing).
L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia
essa a tempo indeterminato che determinato, tuttavia si deve far presente che l'incentivo stesso
non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore
(mancando retribuzione - l'indennità di disponibilità non è da considerare retribuzione).
Le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato (comma 5)
In tal caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent'anni al
momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a
termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per
garantire la spettanza del beneficio.
E' possibile essere ammessi all'incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un
lavoratore "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". In tal caso, la
condizione di assenza di "impiego regolarmente retribuito" deve sussistere al momento della
trasformazione; ne consegue che, ai fini dell'ammissione al beneficio, la trasformazione deve
iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in
anticipo rispetto l'originaria scadenza (ad esempio: rapporto a termine per il periodo 1.7.201331.1.2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013).
L'incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia
essa a tempo indeterminato che determinato; in assenza di somministrazione l'incentivo non
spetta, neanche sull'indennità di disponibilità, analogamente a quanto illustrato sopra circa
l'assunzione a tempo indeterminato.
BENEFICIO: per ogni lavoratore assunto, è prevista la concessione di un sgravio contributivo
pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali), fino ad un massimo di
650 euro mensili.
Il beneficio sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi nel caso di trasformazione con
contratto a tempo indeterminato) e sarà corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il
versamento dei contributi in agricoltura.
Come indicato dal Ministero del lavoro, in un documento illustrativo del provvedimento, "Si
prevede un beneficio economico equivalente alla decontribuzione totale per le retribuzioni fino a
1.950 euro al mese (per un periodo massimo di 18 mesi) per nuove assunzioni a tempo
indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni" (1.950,00 x 1/3 = 650,00).
Nell'ipotesi in cui l'assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di
calendario, i massimali del primo e dell'ultimo mese di vigenza dell'incentivo sono
convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di 650 euro quanti sono i giorni
del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento; in tali casi, qualora sia necessario
rapportare l'incentivo ad una quota della retribuzione mensile, anche la base convenzionale di
computo dell'incentivo è ridotta ed è rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile
quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento (ad esempio
assunzione a tempo indeterminato il 15.10.2013; il beneficio spetta fino al 14.4.2015; per
ottobre 2013 l'incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di 650
euro; per aprile 2015 l'incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di
14/30 di 650 euro) (circ. Inps n. 131/2013).
Ai fini della verifica dei finanziamenti si deve far presente che la regione di pertinenza è
individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI: Nell'eventualità in cui sussistano sia i
presupposti di applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 76/2013 sia i
presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sottoforma di riduzione
contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991),
l'incentivo previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 76/2013 è applicabile mensilmente in misura non
superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore
(circ. Inps n. 131/2013).
CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO: Ai fini dell'ammissibilità, le nuove assunzioni
che consentono il beneficio dovranno costituire un incremento del numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti alla data
dell'assunzione.
L'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell'occupazione rispetto
alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa (ovvero nell'anno
precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che
tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall'originario) per ogni
mese di calendario di vigenza dell'incentivo.
Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento;
l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di
ripristino fino alla sua originaria scadenza (ad esempio: Alfa assume in data 1.10.2013; il
beneficio scade il 31.3.2015; se non mantiene l'incremento per il 4° mese e lo ripristina per il 7°
mese, non spetta il beneficio per i mesi dal 4° al 6°, mentre spetta nuovamente dal 7° e - se il
nuovo incremento è mantenuto - per i mesi successivi fino al 31.3.2015) (circ. Inps n.
131/2013).
Esempio
Nota bene - I contratti a termine indicati nell'esempio di cui sopra non sono da considerare in
quanto instaurati in sostituzione di personale assente già conteggiato.
Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, per realizzare l'incremento
occupazionale, il datore di lavoro dovrà effettuare entro un mese un'ulteriore assunzione di un
lavoratore subordinato, per la quale, tuttavia, non dovranno essere rispettate le condizioni
soggettive richieste per i neo assunti.
Tale assunzione compensativa deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti,
considerando il valore in Ula del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di
decorrenza della trasformazione, non si realizzerebbe l'incremento (ad esempio: Alfa ha un solo
dipendente a tempo determinato; dopo 5mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato;
la forza media occupata da Alfa prima dell'assunzione è pari a 5/12 di Ula; la forza media
occupata da Alfa per effetto della trasformazione è pari a 12/12 di Ula; 12/12 è maggiore di
5/12; la trasformazione realizza l'incremento netto dell'occupazione, senza necessità di
effettuare alcuna assunzione ulteriore). La norma precisa che l'incremento della base
occupazionale dovrà essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12mesi precedenti
all'assunzione (calcolo dinamico).Nel caso di lavoratori assunti con contratti part time a tempo
indeterminato, il calcolo della base occupazionale dovrà essere effettuato in misura ridotta,
proporzionale al rapporto tra le ore prestate dal lavoratore part time e le ore ordinarie previste
dal relativo contratto nazionale di lavoro, secondo l'ordinaria regola prevista dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 61/2000. Per valutare l'incremento dell'occupazione è necessario considerare le varie
tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto
accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante
somministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con
l'agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un
lavoratore assente non si computa, in quanto si computa il lavoratore sostituito. In caso di
assunzione a tempo indeterminato l'incremento netto dell'occupazione deve essere mantenuto
per 18mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali. Il primo termine di
confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l'assunzione. Il
secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto
agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all'assunzione; per il terzo
semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito
dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all'assunzione (ad esempio:
assunzione effettuata il 15 ottobre 2013; il beneficio scade il 14 aprile 2015; per i primi 12 mesi
di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa
al periodo 15 ottobre 2012-14 ottobre 2013 e la forza media relativa al periodo 15 ottobre 201314 ottobre 2014; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve
essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15 ottobre 2012-14 ottobre 2013 e la
forza media relativa al periodo 15 ottobre 2014-14 ottobre 2015).
In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia
essa a tempo determinato che indeterminato), l'incremento occupazionale iniziale e il suo
mantenimento devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell'agenzia; nella base di computo
della forza aziendale dell'agenzia devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo
indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si
computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato).
L'incremento occupazionale, che dovrà essere verificato tutti i mesi, dovrà essere assunto al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi
dell'art. 2359 c.c., o facenti capo (anche per interposta persona) allo stesso soggetto.
A mente del predetto art. 2359 c.c. sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del comma 1 si computano anche i voti spettanti a
società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (Ce) 800/2008, l'incentivo è comunque
applicabile, qualora l'incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:
- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Per le ulteriori esemplificazioni si rimanda all'allegato 5 della circolare Inps n. 131/2013.
REQUISITI EUROPEI (art. 40, Reg. Ue 800/2008)
Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
Articolo 40
1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sottoforma di integrazioni salariali
sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano
soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi
successivi all'assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi
ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi
all'assunzione.
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti
dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati
sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti
d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito
a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la
continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con
contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto
sarà ridotto pro rata di conseguenza.
ESCLUSIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI E RIFORMA DEL LAVORO: gli incentivi non
spettano (art. 4, comma 12, legge n. 92/2012):
- qualora l'assunzione costituisca l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o
dalla contrattazione collettiva;
- nel caso in cui per l'assunzione del lavoratore venga utilizzato lo strumento del contratto di
somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine;
- nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
che è stato oggetto di licenziamento da un rapporto a tempo indeterminato o è stato cessato da
un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni legate a crisi/riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la
trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano effettuate presso una
diversa unità produttiva;
- per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume o sia con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in materia di
contratti di somministrazione quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzatore.
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: per l'accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere
in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli
Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento. Inoltre, l'agevolazione è subordinata
all'applicazione - da parte del datore di lavoro - della sola parte economica e normativa degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale status è attestato dal possesso
del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Il Durc è un certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail
(Casse edili per il settore dell'edilizia) per la generalità delle aziende. La normativa prevede che
se l'Ente preposto al rilascio del Durc è lo stesso che concede le agevolazioni, non vi è
necessità di richiedere il documento. Per quanto attiene alla richiesta, e al suo rilascio, del
Documento di regolarità contributiva, il Ministero del lavoro (circ. n. 5/2008) precisa che
rappresenta una procedura meramente "virtuale", in quanto l'Istituto previdenziale che rilascia il
Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio.
Conseguentemente, l'azienda destinataria del beneficio provvederà, come per il passato, ad
indicare, secondo le ordinarie procedure (flusso Uniemens - Autoliquidazione Inail), il codice
identificativo del beneficio lasciando all'Istituto la verifica del requisito della regolarità
contributiva ai fini della fruizione dell'agevolazione richiesta. Evidentemente, l'azienda
interessata, per evitare risvolti negativi dalla verifica d'ufficio da parte degli Istituti previdenziali,
dovrà, al suo interno, verificare di possedere i requisiti per la regolarità contributiva.
PROCEDURA: completamente rivista dalla legge di conversione (legge n. 99/2013) la
procedura di richiesta dell'incentivo tramite la completa sostituzione del comma 14 dell'art. 1 del
D.L. n. 76/2013.
Trattasi di una vera e propria road-map vincolata a termini perentori che tuttavia danno certezza
al beneficio pur obbligando il datore di lavoro ad una serie di comunicazioni all'Istituto.
La procedura può essere riepilogata come di seguito indicato.
1) Il datore identificato il soggetto da assumere con diritto potenziale all'agevolazione, prima di
effettuare l'assunzione, inoltra all'Inps, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto,
apposita domanda di ammissione all'agevolazione. La domanda deve essere inoltrata
esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line "76-2013", presente all'interno
dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet
www.inps.it.
2) L'Inps, entro 3 giorni da ricevimento della domanda di ammissione, fornisce al datore di
lavoro comunicazione in merito alla sussistenza della disponibilità di risorse finanziarie per poter
sfruttare il beneficio (bloccando di fatto le risorse per l'agevolazione richiesta e dando assoluta
certezza al beneficio). La comunicazione dell'Inps è accessibile all'interno dell'applicazione
"DiResCo".
3) Il datore di lavoro, entro 7 giorni (termine perentorio) dalla comunicazione di cui al punto
precedente, deve provvedere alla stipula del contratto di lavoro con il soggetto per il quale è
stata richiesta l'agevolazione.
4) Entro i successivi 7 giorni (termine perentorio) dalla stipula del contratto, il datore di lavoro
richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'Inps l'avvenuta stipula del
contratto che dà titolo all'agevolazione (qualora il termine non fosse rispettato il datore di lavoro
decade dal blocco delle risorse richieste per l'agevolazione). La comunicazione deve essere
effettuata mediante l'apposita funzionalità resa disponibile all'interno dell'applicazione
"DiResCo"; l'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro
deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora
realizzato l'incremento netto dell'occupazione; l'autorizzazione dell'Inps diviene efficace, qualora
- nel termine indicato dall'articolo 1, comma 5,D.L. n. 76/2013 - venga realizzato l'incremento
netto dell'occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell'incentivo.
E' necessario, ai fini dell'incentivo, che il contratto di lavoro stipulato preveda che il rapporto di
lavoro inizi entro lo stesso termine perentorio di 14 giorni lavorativi decorrenti dalla
comunicazione Inps di prenotazione della risorsa ovvero che entro lo stesso termine decorra la
trasformazione a tempo indeterminato (eventualmente anche in anticipo rispetto all'originaria
scadenza del rapporto a termine).
Ad esempio: l'1.10.2013 Alfa chiede all'Inps la prenotazione della risorsa per la possibile
assunzione di Tizio; il 4.10.2013 l'Inps comunica l'avvenuta prenotazione; il 12.10.2013 Alfa
stipula con Tizio il contratto di lavoro, che prevede l'inizio del rapporto per il 21.10.2013; Alfa
può comunicare all'Inps l'avvenuta stipulazione del contratto nel periodo compreso tra il
12.10.2013 e il 21.10.2013).
L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e,
in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento
alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende più in considerazione ulteriori domande con
riferimento alla regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.
La gestione dell'intervento è affidata all'Inps che dovrà predisporre le procedure telematiche per
ricevere le domande di richiesta del beneficio contributo e con propria circolare intervenire
indicando le modalità operative.
SCADENZA: la norma è valida per le assunzioni e trasformazioni intervenute dal 7.8.2013,
momento della riprogrammazione delle risorse, al 30.6.2015.
FINANZIAMENTO: con decreto direttoriale sono state ripartite le risorse stanziate dall'art. 1,
comma 12, D.L. n. 76/2013, sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. Le risorse sono
ripartite come segue:
Regioni del Mezzogiorno
Regione
Annualità
2013
Annualità
2014
Annualità
2015
Annualità
2016
Totale
Abruzzo
1.750.875,81
2.626.313,71
2.626.313,71
1.750.875,81
8.754.379,04
Molise
709.766,99
1.064.650,48
1.064.650,48
709.766,99
3.548.834,94
Sardegna
6.365.075,85
9.547.613,78
9.547.613,78
6.365.075,85
31.825.379,26
Basilicata
2.813.528,38
4.220.292,57
4.220.292,57
2.813.528,38
14.067.641,90
Calabria
12.629.299,86 18.943.949,79 18.943.949,79 12.629.299,86 63.146.499,30
Campania
26.126.959,96 39.190.439,94 39.190.439,94 26.126.959,96 130.634.799,80
Puglia
21.330.344,53 31.995.516,79 31.995.516,79 21.330.344,53 106.651.722,64
Sicilia
28.274.148,62 42.411.222,94 42.411.222,94 28.274.148,62 141.370.743,12
Totale
100.000.000
Mezzogiorno
150.000.000
150.000.000
100.000.000
500.000.000
Regioni del Centro-Nord
Regione
Annualità
2013
Annualità
2014
Annualità
2015
Annualità
2016
Totale
Emilia
Romagna
4.113.610,78
8.398.622,01
8.398.622,01
4.285.011,23
25.195.866,03
Friuli
Venezia
Giulia
1.886.131,83
3.850.852,48
3.850.852,48
1.964.720,65
11.552.557,44
Lazio
7.176.799,39
14.652.632,09
14.652.632,09
7.475.832,70
43.957.896,27
Liguria
3.063.251,82
6.254.139,14
6.254.139,14
3.190.887,32
18.762.417,42
Lombardia
5.324.961,25
10.871.795,88
10.871.795,88
5.546.834,63
32.615.387,64
Marche
2.177.510,98
4.445.751,59
4.445.751,59
2.268.240,61
13.337.254,77
Pa Bolzano 841.733,54
1.718.539,31
1.718.539,31
876.805,77
5.155.617,93
Pa Trento
780.793,95
1.594.120,98
1.594.120,98
813.327,03
4.782.362,94
Piemonte
7.987.886,67
16.308.601,94
16.308.601,94
8.320.715,28
48.925.805,83
Toscana
6.320.360,74
12.904.069,84
12.904.069,84
6.583.709,10
38.712.209,52
Umbria
2.415.176,55
4.930.985,46
4.930.985,46
2.515.808,91
14.792.956,38
Valle
d'Aosta
508.682,92
1.038.560,96
1.038.560,96
529.878,04
3.115.682,88
Veneto
5.403.099,58
11.031.328,31
11.031.328,31
5.628.228,73
33.093.984,93
Totale
CentroNord
48.000.000
98.000.000
98.000.000
50.000.000
294.000.000
Ai fini della verifica dei finanziamenti si deve far presente che la regione di pertinenza è
individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa
DATORI DI LAVORO CON UNIEMENS: i datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso
Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di
<DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "DL76" avente il significato di
"incentivo sperimentale per assunzione di under 30, ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 76/2013";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio
spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità
anteriori all'autorizzazione del beneficio.
Sarà cura dei sistemi informativi centrali riferire l'incentivo alla Regione di pertinenza, già
indicata nel modulo di istanza n. 76/2013.
I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013
"VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:
- il codice statistico "DL76" seguito dal numero dei lavoratori assunti con l'incentivo;
- il codice "L440" avente il significato di "conguaglio incentivo under 30, di cui all'art. 1, D.L. n.
76/2013";
- il codice "L441" avente il significato di "conguaglio arretrato incentivo giovani under 30".
I sistemi informativi centrali verificheranno mensilmente se per la matricola e il lavoratore
interessati sia stato am messo l'incentivo (e quindi se possa essere esposto l'elemento DL76
nell'Uniemens); innovando rispetto alla prassi finora seguita in materia di incentivi
all'assunzione, tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva
sia preliminarmente attribuito uno specifico codice autorizzazione.
Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno
all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell' elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M300" avente il
significato di "Restituzione incentivo under 30, di cui all'art. 1, D.L. n. 76/2013";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.
DATORI DI LAVORO SENZA UNIEMENS: a seguito della formale approvazione del modulo di
richiesta incentivo trasmesso, l'azienda potrà, a decorrere dall'esercizio III/2013 utilizzando
l'apposito campo di nuova istituzione denominato CODAGIO (quadro F), procedere alla
denuncia dei lavoratori per le cui assunzioni si è richiesto di accedere agli incentivi ex art. 1,
legge n. 99/2013.
Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento l'azienda dovrà,
per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente e congiuntamente indicare:
- il valore Y per il Tipo Retribuzione;
- nel campo CODAGIO, il valore;
- U1 per lavoratori Oti - ex art. 1, legge n. 99/2013;
- U2 per lavoratori Otd trasformati in Oti - ex art. 1, legge n. 99/2013;
- U3 per lavoratori Oti di azienda somministratrice - ex art. 1, legge n. 99/2013;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante.
Allo scopo di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale dell'incentivo, le denunce
Dmag, caratterizzate dalle informazioni di cui sopra, saranno sottoposte alla fase di validazione
con le stesse modalità con cui è validato il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011).
Pertanto, al momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà
scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia Dmag e quelli della
richiesta datoriale dell'incentivo.
L'importo dell'incentivo spettante, indicato nella denuncia Dmag nel campo della retribuzione
(quadro F), sarà oggetto, in sede di tariffazione, di preventiva verifica.
L'importo indicato a titolo d'incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione
dovuta complessivamente dall'azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall'operazione suddetta
potranno essere richieste a rimborso ovvero in compensazione su contributi anche futuri. In tal
caso il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza
telematica di compensazione o rimborso specificando, nel campo note, che si tratta di
"Incentivo giovani under 30".
Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la legge n. 99/2013 Assunzione di lavoratori in Cigs o di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi
NORME DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per questa tipologia di agevolazione è la seguente:
- art. 8, comma 9, legge n. 407/1990 (per l'individuazione della fattispecie agevolata);
- art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e D.M. 31.10.2007 (per i requisiti necessari per
l'accesso al beneficio);
- art. 4, legge n. 92/2012.
BENEFICIARI: i soggetti che hanno titolo ad accedere al beneficio sono:
- enti pubblici economici;
- datori di lavoro privati, compresi i professionisti;
- cooperative che instaurano con soci lavoratori anche rapporti di lavoro di tipo subordinato;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
- fondazioni, enti pubblici di ricerca.
In sostanza, i beneficiari sono gli stessi che potevano stipulare i contratti di formazione e
lavoro, nella loro configurazione dinamica così come risultante a seguito delle varie modifiche
normative intervenute nel corso degli anni.
I soggetti che danno titolo ad accedere al beneficio sono:
- disoccupati da almeno 24 mesi;
- lavoratori sospesi e beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi.
Cooperative - Inizialmente il beneficio non era stato considerato applicabile ai soci di
cooperative di produzione e lavoro (Inps, msg. n. 22923, 11.3.1999); successivamente,
tuttavia, il Ministero del lavoro ha ritenuto applicabile l'agevolazione ai soci di cooperative che
instaurano oltre al rapporto associativo anche un rapporto di lavoro subordinato (Min. lav., nota
n. 25/540, 23.1.2006; Inps, circ. n. 77/2006).
Decorrenza e termine della disposizione
La fattispecie in esame è stata introdotta a partire dall'1.1.1991; è a regime, senza alcuna
previsione di scadenza. Per le cooperative, il beneficio si applica a partire dal momento in
cui è stato depositato il regolamento (art. 6, legge n. 142/2001), operazione che doveva
essere compiuta entro e non oltre il 31.12.2004.
CONDIZIONE DI STATO DI DISOCCUPAZIONE: lo stato di disoccupazione sussiste anche in
caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a tempo indeterminato che assicuri un reddito
annuale, riferito all'anno solare, non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione (pari a 4.800 euro per i lavoratori autonomi e pari a 8.000 euro per il lavoratori
dipendenti o parasubordinati). Lo stato di disoccupazione è, invece, sospeso nei casi in cui il
soggetto sia occupato a tempo determinato con contratto di durata inferiore agli 8 mesi, ridotti a
4 in caso di giovani fino a 25 anni ovvero a 29 se laureati. La legge n. 92/2012 è intervenuta
modificando le condizioni dello stato di disoccupazione tramite:
- l'abrogazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000 il quale affermava la
"conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale
da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione";
- la modificazione dall'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 181/2000 secondo il quale,
nell'attuale e vigente formulazione, rimane sospeso lo stato di disoccupazione del lavoratore, di
qualunque età, il quale svolge un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
A tale riguardo l'Inps (circ. 12.12.2012, n. 137) rimanda ai C.P.I. l'effettivo accertamento dello
stato di disoccupazione precisando tuttavia che particolari casi dubbi potranno essere segnalati,
per il tramite degli uffici di consulenza delle Direzioni regionali, alla Direzione centrale entrate,
all'indirizzo [email protected].
Mantenimento dello stato di disoccupazione e reddito prodotto - L'Inps, con messaggio 20
giugno 2012, n. 10378, ricordando che ai fini del mantenimento dello stato di disoccupazione,
l'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2001 afferma che "lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento
di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione"; precisa che la predetta norma dà rilievo all'attività lavorativa
effettivamente svolta; non rilevando, pertanto, il reddito risultante da indennità di
disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, conclude
l'Istituto, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti
per l'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.
Tale disposizione, precedentemente abrogata dalla legge n. 92/2012, è stata reintrodotta dal
D.L. n. 76/2013 (art. 7, comma 7). Pertanto un lavoratore può mantenere lo status di
disoccupato anche qualora abbia svolto un'attività lavorativa non superando i limiti annuali di
reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Il reddito minimo personale escluso
da imposizione è pari a:
- 4.800 euro per i lavoratori autonomi;
- 8.000 euro per i lavoratori subordinati o parasubordinati;
- 8.000 euro nel caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di redditi di entrambe le
nature.
Relativamente ai lavoratori subordinati, resta fermo che lo stato di disoccupazione si sospende
qualora si svolga lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi, a prescindere dal reddito
percepito.
INCENTIVO: l'assunzione dà diritto, per 36 mesi, a una riduzione contributiva modulata
come segue (Inps, circ.n. 25/1991):
Datori di lavoro in genere
50% dell'onere contributivo a proprio carico (l'aliquota dello 0,50% di cui all'art. 3, legge n.
297/1982 rientra nella contribuzione a carico del datore di lavoro);
Imprese operanti nei territori del Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) e per quelle artigiane
ovunque ubicate Esenzione totale dei contributi datoriali (ivi compresa l'aliquota dello 0,50%
ex art. 3, legge n. 297/1982).
Allo studio professionale spetta l'incentivo in misura del 50% in quanto riservato a tutti i datori
di lavoro, ma non quello al 100% perché riservato esclusivamente alle imprese (Cass. n.
18710/2013).Il beneficio non riguarda i contributi a carico dei lavoratori che, quindi, sono
sempre dovuti per intero.
Decorrenza del beneficio - Il Ministero del lavoro (nota 28.12.2011, prot. n. 8384) ha precisato
che il triennio cui compete il beneficio deve essere individuato dal giorno della data di
assunzione (dies a quo) fino al giorno antecedente la medesima data di 3 anni dopo (esempio:
assunzione intervenuta il 31.5.2011, il beneficio può essere calcolato fino al 30.5.2014).
Tipologia contrattuale - L'agevolazione è riconosciuta solamente per le assunzioni a tempo
indeterminato. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 sono state modificate
alcune delle interpretazioni dell'Inps in merito alla concessione del predetto beneficio.
In particolare l'Inps (circ. n. 137/2012) ha precisato che il beneficio è consentito:
a) nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo
determinato, a condizione che il lavoratore sia in possesso di un'anzianità di disoccupazione di
almeno 24 mesi qualora il rapporto fosse cessato anziché trasformato
Esempio (circ. n. 137/2012)
La società Alfa assume a tempo determinato per 5 mesi Tizio, disoccupato da 24 mesi, e
trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato; poiché Tizio, se non fosse intervenuta la
trasformazione, sarebbe tornato ad essere disoccupato con l'anzianità di 24 mesi, va applicato
alla trasformazione l'incentivo.
Sotto l'aspetto prettamente operativo l'Istituto precisa che in attesa che il modulo telematico 407
venga aggiornato, il datore di lavoro, per fruire dell'incentivo, dovrà comunicare la
trasformazione e trasmettere le consuete autocertificazioni e dichiarazioni di responsabilità
avvalendosi della funzionalità contatti del "Cassetto previdenziale";
b) a fronte di assunzione a scopo di somministrazione. In questo caso la misura e la durata
dell'agevolazione è dipendente dalle caratteristiche dell'utilizzatore
Esempio (circ. n. 137/2012)
L'agenzia assume a tempo indeterminato e somministra per un anno ad un'azienda artigiana;
poi somministra a un diverso utilizzatore, non artigiano, al di fuori del Mezzogiorno; durante la
prima somministrazione l'incentivo consiste nell'esonero della contribuzione; durante la seconda
somministrazione l'incentivo consiste nella riduzione del 50% della contribuzione. Nei periodi in
cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione spetta la riduzione del 50% dei contributi
dovuti sull'indennità di disponibilità.
In attesa che venga aggiornato il modulo telematico 407, gli eventi che determinano una
variazione nella misura dell'incentivo, dovranno essere comunicati alla sede competente
avvalendosi della funzionalità "contatti" del "Cassetto previdenziale". La sede provvederà ai
necessari controlli e aggiornerà l'archivio dei lavoratori agevolati.
L'agevolazione è consentita anche per le assunzioni a tempo indeterminato part time (Min.
lav., nota 4.3.1993, prot. n. 1179; Inps, circ. nn. 25/1991, 215/1991, 121/1993). Il Ministero del
lavoro (risposta a interpello, prot. n. 2693, 14.11.2005) ha precisato, se non viene meno lo stato
di disoccupazione (percepire reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 8.000 - Inps,
circ. n. 67/2011), che il beneficio è applicabile anche al datore di lavoro:
a) che assume un lavoratore part time fino a 20 ore settimanali (si ritiene anche con orario part
time diverso) che si trovi nello stato di disoccupazione da 24 mesi ancorché questi sia già
occupato con medesimo rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro;
b) che assume nuovamente, dopo alcuni mesi un lavoratore part time a 20 ore settimanali (si
ritiene anche con orario part time diverso), precedentemente dimessosi, e per il quale aveva già
beneficiato delle agevolazioni medesime (il beneficio avrà una durata a 36 mesi decorrenti
dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro).
Condizioni per l'accesso al beneficio - Il beneficio spetta in caso di assunzioni con contratto
a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e
beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello
suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale
o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un
periodo di 36 mesi. Nelle ipotesi di assunzione di cui al presente comma effettuate da imprese
operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978,
n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per
un periodo di trentasei mesi (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990 modificato dall'art. 4, comma
14, legge n. 92/2012). L'Inps (circ. n. 137/2012) precisa che la possibilità di agevolare lavoratori
assunti anche se in precedenza licenziati, purché non per Gmo o per riduzione del personale:
 deve essere correlata ai principi generali presenti nella legge n. 92/2012 (rispetto del
diritto di precedenza, preventiva offerta di lavoro ai lavoratori licenziati ecc.);
 il beneficio è ammesso ove il licenziamento non genera un diritto di precedenza:
- licenziamento per Gmo per sopravvenuta inidoneità;
- licenziamento in periodo di prova;
 il concetto di "sostituzione" deve essere ricondotto ai casi in cui il lavoratore assunto è
adibito alle medesime mansioni del lavoratore licenziato con diritto alla precedenza.
Nella versione precedente al 18.7.2012 era previsto che: "l'assunzione non deve essere
effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa e per qualsiasi causa
licenziati o sospesi nei 6 mesi precedenti". Quest'ultima condizione poteva essere esclusa
(Inps, msg. n. 20607, 30.5.2007) se l'assunzione interveniva una volta decorsi 6 mesi dalla
cessazione dei precedenti rapporti di lavoro. Fra questi non sono compresi i dimissionari e
quelli a scadenza di contratto (v. Inps, msg. n. 20399/2005). Il vincolo dei 6 mesi doveva essere
rispettato, secondo il Ministero del lavoro (nota prot. n. 17281, 15.10.2010), anche in presenza
di licenziamenti per giusta causa o di risoluzioni di rapporto di lavoro per mancato superamento
del periodo di prova, in quanto trattasi di azioni rientranti nella discrezionalità imprenditoriale del
datore di lavoro. In merito a quest'ultimo aspetto l'Inps, con messaggio 3.12.2012, n. 19818, ha
precisato che in linea generale la "sostituzione" prevista dalla norma deve intendersi in senso
generico risultando limitante solamente in relazione alle assunzioni effettuate in numero pari ai
licenziamenti nei 6 mesi precedenti. In merito a quest'ultima affermazione l'Istituto propone il
seguente esempio:
Se un'azienda ha licenziato, nei 6 mesi precedenti, 3 lavoratori, la limitazione prevista dalla
norma deve intendersi "ostativa ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo solo in
relazione alla successiva assunzione di altri 3 lavoratori", lasciando intendere, dunque, che per
il maggior numero di lavoratori spetti lo sgravio.
Se un azienda ha licenziato 2 lavoratori e ne assume 10 (nei 6 mesi successivi) il beneficio
spetterà per 8 lavoratori.
In merito alla predetta interpretazione l'Inps afferma che il nuovo criterio è applicabile:
- alle pratiche ancora da definire;
- per le assunzioni effettuate prima del 18.7.2012 (data di entrata in vigore della legge n.
92/2012);
- in caso di ricorso presentato dalle aziende.
Dal 18.7.2012 difatti è applicabile l'art. 4, comma 12, lett. il quale afferma che "gli incentivi non
spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da
parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione
si applica anche all'utilizzatore". In sostanza da tale data la limitazione è circoscritta ai soli
lavoratori licenziati per Gmo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro nei 6 mesi
precedenti la data dell'assunzione dalle stesse imprese, o da imprese con assetti proprietari
"sostanzialmente coincidenti".
Agevolazione e dirigenti
Secondo un poco convincente orientamento ministeriale, il beneficio non compete con
riferimenti a lavoratori ai quali, all'atto dell'assunzione, venga attribuita la qualifica di dirigente,
precedentemente non posseduta.
Esclusione dei benefici contributivi e riforma del lavoro - Gli incentivi non spettano (art. 4,
comma 12, legge n.92/2012) (v. anche circ. Inps n. 137/2012):
- qualora l'assunzione costituisca l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o
dalla contrattazione collettiva;
- nel caso in cui per l'assunzione del lavoratore venga utilizzato lo strumento del contratto di
somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine;
- nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
che è stato oggetto di licenziamento da un rapporto a tempo indeterminato o è stato cessato da
un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni legate a crisi/ riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la
trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano effettuate presso una
diversa unità produttiva;
- per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume o sia con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in materia di
contratti di somministrazione quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzatore.
Diritto all'agevolazione e riforma del lavoro - Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata (art. 4, comma 13, legge n. 92/2012):
- si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto;
- non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite da un'unica agenzia di somministrazione, salvo
che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero
intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Inoltre è prevista prevedendo l'esclusione dalla possibilità di fruizione dei benefici nel caso in cui
le assunzioni siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese
licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi (modifica art.
8, comma 9, legge n. 407/1990 ex art. 4, comma 14, legge n. 92/2012).
Si deve ritenere che i periodi da cumulare siano quelli decorrenti dall'entrata in vigore della
legge n. 92/2012 (18.7.2012) (v. risposta a quesito Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del
9 settembre 2012).
Flessibilità del periodo agevolato
Ferma restando la durata dell'agevolazione contributiva (36 mesi), in caso di sospensione del
rapporto di lavoro per maternità e servizio militare, il datore di lavoro ha diritto al beneficio
contributivo per l'intero periodo agevolato.
E' possibile, quindi, differire temporalmente le agevolazioni per un periodo corrispondente a
quello della loro sospensione. Sulle eventuali integrazioni della retribuzione o emolumenti posti
a carico del datore di lavoro, è dovuta l'ordinaria contribuzione. La proroga è esclusa nelle
ipotesi di temporaneo abbandono volontario dell'attività lavorativa (aspettativa per motivi
familiari).
Operazioni societarie
Il Ministero del lavoro (nota n. 10264, 9.6.2010) ha precisato che, in caso di operazioni
societarie (ad esempio trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.), il cessionario che subentra nei
rapporti di lavoro del cedente può continuare ad applicare i benefici previsti dalla norma in
questione.
Passaggio diretto
Nel caso di passaggio diretto di lavoratori senza soluzione di continuità per i quali spettano i
benefici l'Inps, conformemente all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ritiene che i
benefici contributivi non si trasferiscono al nuovo datore di lavoro, in quanto il passaggio diretto
è considerato un accordo tra i datori di lavoro e il lavoratore che porta ad una cessazione e a
una riassunzione nuova.
Ex dipendente e agevolazione
L'azienda che assume un ex dipendente avrà diritto alle agevolazioni contributive ex art. 8,
comma 9, legge n. 407/1990 (assunzione disoccupati) per la durata intera di 36 mesi, qualora il
lavoratore una volta cessato il rapporto abbia riacquistato lo stato di disoccupazione, iniziando a
maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione (Min lav., interpello n. 9/2013).
Ex dipendente part time e agevolazione
L'azienda che assume nuovamente un lavoratore part time a 20 ore settimanali,
precedentemente dimessosi e per il quale l'azienda aveva già beneficiato delle agevolazioni
contributive la durata della nuova agevolazione dovrà necessariamente considerare anche i
periodi pregressi del beneficio in quanto lo stato di disoccupazione non si è interrotto.
Tale ultima considerazione, come evidenzia il Ministero (Min lav., interpello n. 9/2013), è valida
per le fattispecie anteriori al 18.7.2012 (giorno di entrata in vigore della legge n. 92/2012) in
quanto, l'art. 4, comma 33, lett. c) della legge n. 92/2012 ha abrogato la norma che prevedeva
la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale
da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione fiscale.
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: per l'accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere
in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli
Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento. Inoltre, l'agevolazione è subordinata
all'applicazione - da parte del datore di lavoro - della sola parte economica e normativa degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale status è attestato dal possesso
del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Il Durc è un certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail
(Casse edili per il settore dell'edilizia) per la generalità delle aziende. La normativa prevede che
se l'Ente preposto al rilascio del Durc è lo stesso che concede le agevolazioni, non vi è
necessità di richiedere il documento. Per quanto attiene alla richiesta, e al suo rilascio, del
Documento di regolarità contributiva, il Ministero del lavoro (circ. n. 5/2008) precisa che
rappresenta una procedura meramente "virtuale", inquanto l'Istituto previdenziale che rilascia il
Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio.
Conseguentemente, l'azienda destinataria del beneficio provvederà, come per il passato, ad
indicare, secondo le ordinarie procedure (flusso Uniemens - Autoliquidazione Inail), il codice
identificativo del beneficio lasciando all'Istituto la verifica del requisito della regolarità
contributiva ai fini della fruizione dell'agevolazione richiesta. Evidentemente, l'azienda
interessata, per evitare risvolti negativi dalla verifica d'ufficio da parte degli Istituti previdenziali,
dovrà, al suo interno, verificare di possedere i requisiti per la regolarità contributiva.
CUMULABILITA' CON CREDITO D'IMPOSTA NUOVE ASSUNZIONI AL SUD: il D.M. 24
maggio 2012 che ha regolamentato il credito d'imposta per i nuovi assunti nel Mezzogiorno
prevede che:
- il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del
Trattato dell'Unione europea;
- il credito d'imposta non è cumulabile con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli
stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto all'agevolazione, nei casi in
cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito dall'art. 4,
comma 1 del D.M. 24.5.2012.
In ogni caso è applicabile la disposizione presente nell'art. 7 del regolamento (Ce) n. 800/2008
della Commissione.
Mancando una posizione ufficiale ministeriale si deve ritenere che l'agevolazione contributiva
prevista per i disoccupati ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, non trattandosi di misura di
sostegno comunitario e non essendo considerabile quale aiuto di Stato (v. Inps, circ. 124/2007)
in quanto volta al contrasto della disoccupazione, dovrebbe ritenersi cumulabile con il credito
d'imposta per le nuove assunzioni al Sud.
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA DISOCCUPATI E NON APPLICAZIONE DELLA REGOLA
DE MINIMIS: l'agevolazione ex lege n. 407/1990 è volta ad aiutare le cd. persone svantaggiate
(ad esempio disoccupati da oltre 24 mesi). Secondo i regolamenti Ue 61/2001 e 2204/2002 gli
aiuti ai lavoratori svantaggiati, non costituendo aiuto di Stato, sono esentati dall'obbligo di
notifica, non sono soggetti ad alcun limite di spesa e sono cumulabili con eventuali altri aiuti di
Stato.
Faq (sito Inps aggiornate al 28.6.2013)
Incentivo legge n. 407/1990
Per l'assunzione di un lavoratore con contratto
a tempo indeterminato e part time ciclico ovvero per un periodo dell'anno a orario pieno
e per un altro periodo senza svolgimento di
lavoro - le agevolazioni di cui alla legge n. 407/
1990 avranno effetto sul periodo di 36 mesi
dalla data di assunzione indipendentemente
dai periodi effettivamente lavorati, oppure
l'agevolazione si può sospendere nei periodi di
non lavoro?
Le agevolazioni avranno effetto sul periodo di
36 mesi dalla data di assunzione
indipendentemente dai periodi effettivamente
lavorati (28.5.2013).
In caso di trasformazione a tempo
indeterminato del rapporto di lavoro a tempo
determinato, il datore di lavoro - in presenza
degli altri requisiti previsti dalla legge - ha
diritto all'agevolazione di cui alla legge n.
407/1990, nell'ipotesi in cui il lavoratore
interessato dalla trasformazione abbia svolto
attività lavorativa per un periodo superiore a 6
mesi?
NO. Anche la trasformazione di un rapporto a
tempo determinato in rapporto a tempo
indeterminato, quando sia effettuata nei
confronti di chi - per la durata del rapporto (o
dei rapporti) a termine ha maturato un diritto di
precedenza (ad esempio ai sensi dell'art. 5,
comma 4) - costituisce attuazione dell'obbligo
di assumere, per cui non sono applicabili gli
incentivi di cui alla legge n. 407/1990
(28.5.2013)
UNIEMENS
Agevolazione 50%: <TipoContribuzione> 58
Agevolazione 100%: <TipoContribuzione> 59
58
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29.12.1990, n. 407, aventi
titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o
cassintegrati assunti da aziende del Centro-Nord) (circ. Inps n. 25/1991)
59
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29.12.1990, n. 407, aventi
titolo alla riduzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o
cassintegrati assunti da aziende del Centro- Nord) (circ. Inps n. 25/1991)
S8
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29.12.1990, n. 407, aventi
titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o
cassintegrati assunti da aziende del Centro-Nord) (circ. Inps n. 77/2006)
S9
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29.12.1990, n. 407, aventi
titolo alla riduzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o
cassintegrati assunti da aziende del Centro-Nord) (circ. Inps n. 77/2006)
PROCEDURA ON LINE PER RICHIESTA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA: per le
agevolazioni collegate alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in
Cassa integrazione straordinaria da almeno 24 mesi, ai sensi dell'art. 8, comma 9, legge n.
407/1990, con attribuzione automatica. del codice autorizzazione 5N sulla posizione
contributiva del datore di lavoro richiedente, il datore di lavoro dovrà (Inps, circ. n. 140/2011):
- acquisire il certificato attestante la disoccupazione o in alternativa sottopone alla firma del
lavoratore il modulo di autocertificazione, disponibile presso la sezione modulistica del sito
dell'Inps (moduli Autocert. SC67-407/90);
- entro i termini stabiliti dalla legge, inviare la comunicazione telematica di assunzione, proroga
o trasformazione, prevista dal D.M. 30.10.2007 (Unilav);
- prima dell'invio della denuncia contributiva (Uniemens) relativa al lavoratore, trasmettere la
dichiarazione di responsabilità, attraverso la nuova funzionalità, accessibile all'interno del
Cassetto previdenziale Aziende, denominata. "Invio istanze on line"; al momento dell'invio il
datore allegherà copia in formato elettronico del certificato attestante la disoccupazione o
l'iscrizione nelle liste di mobilità del lavoratore o, in alternativa, del modulo di autocertificazione
(disponibile presso la sezione modulistica del sito internet dell'Inps - moduli Autocert. SC67407/90) debitamente firmato dal lavoratore e accompagnato da una copia di un documento
d'identità del lavoratore
Nulla deve essere allegato se l'assunzione riguarda un lavoratore in Cigs da oltre 24 mesi.
Entro il giorno successivo all'invio l'Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in
ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore, attribuirà automaticamente alla
posizione contributiva interessata il codice autorizzazione corrispondente all'incentivo richiesto.
Nella sezione "istanze on line" del Cassetto previdenziale aziende sarà reso disponibile l'esito
della richiesta. Dal momento della definizione positiva della pratica il datore sarà, pertanto, in
condizione di fruire dell'incentivo mediante esposizione dei corrispondenti codici nella denuncia
contributiva Uniemens.
AUTOCERTIFICAZIONE E CERTIFICATI DI DISOCCUPAZIONE E DI ISCRIZIONE NELLE
LISTE DI MOBILITA': l'Inps (msg. 27.3.2012, n. 5300) ha precisato che l'1.1.2012 è entrato in
vigore l'art. 15, c. 1, legge 12.11.2011, n. 183, che ha modificato il "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ", di cui
alD.P.R. 28.12.2000, n. 445. In particolare, il c. 1 del nuovo testo dell'art. 40 del Tu recita: "Le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47". In conformità alla nuova normativa i
lavoratori potranno continuare a chiedere il rilascio dei certificati di disoccupazione e di
iscrizione nelle liste di mobilità ai Centri per l'impiego e agli altri uffici pubblici competenti,
al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori privati. I datori e i loro
intermediari non potranno però più allegare i suddetti certificati ai moduli on line "407" e
"223"; dovranno sempre allegare le autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore,
secondo le indicazioni illustrate nella circ. n. 140/2011. I funzionari delle sedi - nello svolgimento
dell'attività di verifica dei presupposti di spettanza dei benefici - non terranno conto dei certificati
eventualmente allegati; dovranno in ogni caso attivare i riscontri presso i Centri per l'impiego,
per quanto riguarda il requisito della disoccupazione e della sua durata, e presso gli altri
eventuali uffici pubblici competenti per quanto riguarda l'iscrizione nelle liste di mobilità. In
considerazione della circostanza che la nuova normativa è entrata in vigore l'1.1.2012, i
funzionari delle sedi potranno considerare validi i certificati allegati ai moduli inviati fino al
31.12.2011 e comunque allegati ai moduli la cui scheda di verifica sia stata definita prima della
pubblicazione del msg. Inps 27.3.2012, n. 5300.
DOCUMENTAZIONE DI RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE: alla luce della riforma del lavoro
(l. 92/2012), l'Inps ha reso noto che è stata modificata la documentazione per richiedere lo
sgravio (Inps,msg. 2.8.2012, n. 12957) telematicamente (moduli telematici 407 e 223). In merito
all'assunzione proveniente da agenzie di somministrazione l'Inps ha precisato che: 1) quando
è comunicata una somministrazione, l'agenzia allegherà - oltre all'autocertificazione e al
documento di riconoscimento del lavoratore -una copia della dichiarazione di responsabilità con
cui l'utilizzatore(o il suo rappresentante) attesta che ricorrono le condizioni utili alla
determinazione del diritto agli incentivi e la copia di un documento di riconoscimento di colui che
ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità; 2) per la dichiarazione di responsabilità può
essere utilizzato il modulo disponibile presso la sezione "moduli" del sito dell'Inps (modulo "dich.
resp. 407 SOMM", codice SC75, da allegare al modulo telematico 407;modulo "dich. resp. 223
SOMM", codice SC76, da allegare al modulo telematico 223); il modulo sarà compilato in ogni
sua parte, stampato, sottoscritto dall'utilizzatore o dal suo rappresentante, scansionato e
allegato -per il successivo invio all'Inpsa cura dell'agenzia di somministrazione- in formato
digitalealmodulotelematico407°223; per ragioni tecniche la copia digitale della dichiarazione
dell'utilizzatore e il documento di riconoscimento del dichiarante devono essere contenute in un
unico file; 3) per quanto concerne il modulo telematico 407, si precisa che, in caso di
somministrazione, i requisiti di cui ai punti "a","c","d","e","f","g"e"h" si intendono riferiti
all'utilizzatore; se durante il periodo di godimento dell'incentivo cessa il rapporto di prima
somministrazione si dovrà tenere conto della nuova situazione per mantenere l'incentivo e la
sua misura (ad es.: se dopo un anno l'agenzia somministra a un utilizzatore, non artigiano, che -
a differenza del primo utilizzatore - non operi nel Mezzogiorno, la misura si riduce al 50%); la
circostanza dovrà essere comunicata all'Inps avvalendosi della funzionalità "contatti" del
Cassetto previdenziale aziende.
CERTIFICATI RICHIESTI DAL LAVORATORE: l'Inps (msg. 27.4.2012, n. 7268) ha precisato
che per effetto delle nuove disposizioni normative, con riferimento all'applicazione degli incentivi
per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, c. 9, legge
407/1990) e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8, commi 2 e 4, e 25, c. 9, legge
223/1991; art. 4, c. 1, D.L. 148/1993, conv. con modificazioni con legge 236/1993 e successive
modificazioni e integrazioni), i lavoratori potranno continuare a chiedere il rilascio dei suddetti
certificati ai Centri per l'impiego e agli altri uffici pubblici competenti, al fine di comprovare il
proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori di lavoro privati. Invece i datori e i loro
intermediari non potranno più allegare gli stessi certificati ai moduli on-line "407" e "223",
introdotti da Inps, circ. 140, 28.10.2011 e dovranno allegare in luogo di questi ultimi le
autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore, secondo le indicazioni illustrate nella
medesima circolare.
Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la legge n. 99/2013 Assunzione di lavoratori disoccupati con fruizione del trattamento Aspi
DEFINIZIONE: il beneficio compete in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di
lavoratori con diritto all'Aspi e percettori del relativo trattamento.
NORME DI RIFERIMENTO: la normativa di riferimento per questa tipologia di agevolazione è la
seguente:
- art. 7, comma 5, lett. b), D.L. n. 76/2013 (conv. in L. 99/2013) (per l'individuazione della
fattispecie agevolata);
- art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e D.M. 31.10.2007 (per i requisiti necessari per
l'accesso al beneficio);
- art. 4, commi 12, 13, e 15, legge n. 92/2012.
BENEFICIARI: risultano essere beneficiari tutti i datori di lavoro privati operanti nel territorio
dello Stato italiano (esclusi quelli che svolgono attività all'estero). Possono accedere
all'incentivo anche gli enti pubblici economici definibili come impresa ai sensi dell'art. 2082
c.c.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO: sono agevolabili le
assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che fruiscono dell'Aspi. Analogamente a
quanto avviene per i lavoratori con diritto all'indennità di mobilità, l'agevolazione non spetta sia
in caso di assunzione con contratto a termine sia in caso di assunzione con contratto part time.
Non sembrerebbe consentita l'agevolazione a fronte di assunzioni di lavoratori con diritto alla
mini-Aspi.
REQUISITI: la norma prevede l'esclusione del beneficio ove l'assunzione:
- non è effettuata liberamente (ossia ove esista un obbligo legale o contrattuale all'assunzione);
- riguardi lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello
stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di
avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
Pur non citato sembra comunque necessario il rispetto dei requisiti ex lege n. 92/2012, art. 4,
commi 12, 13 e 15.
INCENTIVO: il beneficio consiste nel 50% del trattamento Aspi che il lavoratore avrebbe
ricevuto qualora avesse mantenuto lo stato di disoccupazione (in fase di conversione del D.L. n.
76/2013 è in discussione se ampliare l'agevolazione dal 50% al 70%).
L'agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione erogata; pertanto ove al lavoratore
non spettasse l'intera retribuzione del mese di riferimento (ad es. a causa di una sospensione
non retribuita del rapporto di lavoro), l'importo mensile dell'incentivo dovrà essere rideterminato.
Per prassi, collegata alla legge n. 223/1991, sono ritenute retribuite, e quindi danno diritto
all'incentivo, le giornate in cui vi sia stata una retribuzione ridotta (settimane Inps "2" ad
esempio malattia con integrazione o congedo obbligatorio 80% con integrazione).
In merito alla durata dell'agevolazione, ricordando che il godimento dell'Aspi spetta in presenza
di due anni di anzianità contributiva di cui 52 settimane nell'ultimo anno, la circ. Inps n.
142/2012 precisa che: "Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della
prestazione, collegata all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, distribuito nell'arco dei prossimi tre anni.
Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei
seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013:
- otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:
- otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a
cinquantacinque anni;
- quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei
limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015:
- dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a
cinquantacinque anni;
- sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti
delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere da tale data:
a. per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un
periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo
di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi, nell'arco di un periodo precedente la data di
cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della
prestazione;
b. per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un
periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni,
detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione
Aspi che mini-Aspi, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di
lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione".
Come previsto dalla circ. Inps 30.1.2013, n. 14 "L' importo massimo mensile delle indennità di
disoccupazione Aspi e mini-Aspi, per le quali non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge
n. 41/1986, è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7,
della legge n. 92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni
in argomento, come già indicato nella circolare n. 142 del 18.12.2012, è pari, per il 2013, ad
euro 1.180,00".
L'importo dell'Aspi, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge n. 92/2012 è pari al 75% della
retribuzione mensile nei casi in cui sia pari o superiore a euro 1.180 (importo lordo annualmente
rivalutato), se superiore a tale somma, occorre aggiungere il 25% della differenza tra quanto
percepito ed euro 1.180, senza superare l'importo integrativo massimo mensile, per il 2013 pari
a euro 1.152,90.
ESCLUSIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI E RIFORMA DEL LAVORO: gli incentivi non
spettano (art. 4, comma 12, legge n. 92/2012):
- qualora l'assunzione costituisca l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o
dalla contrattazione collettiva;
- nel caso in cui per l'assunzione del lavoratore venga utilizzato lo strumento del contratto di
somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine;
- nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
che è stato oggetto di licenziamento da un rapporto a tempo indeterminato o è stato cessato da
un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni legate a crisi/riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la
trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano effettuate presso una
diversa unità produttiva;
- per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume o sia con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in materia di
contratti di somministrazione quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzatore.
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: per l'accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere
in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli
Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento. Inoltre, l'agevolazione è subordinata
all'applicazione - da parte del datore di lavoro - della sola parte economica e normativa degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale status è attestato dal possesso
del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Il Durc è un certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail
(Casse edili per il settore dell'edilizia) per la generalità delle aziende. La normativa prevede che
se l'Ente preposto al rilascio del Durc è lo stesso che concede le agevolazioni, non vi è
necessità di richiedere il documento. Per quanto attiene alla richiesta, e al suo rilascio, del
documento di regolarità contributiva, il Ministero del lavoro (circ. n. 5/2008) precisa che
rappresenta una procedura meramente "virtuale", in quanto l'istituto previdenziale che rilascia il
Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio.
Conseguentemente, l'azienda destinataria del beneficio provvederà, come per il passato, ad
indicare, secondo le ordinarie procedure (flusso Uniemens - Autoliquidazione Inail), il codice
identificativo del beneficio lasciando all'Istituto la verifica del requisito della regolarità
contributiva ai fini della fruizione dell'agevolazione richiesta. Evidentemente, l'azienda
interessata, per evitare risvolti negativi dalla verifica d'ufficio da parte degli Istituti previdenziali,
dovrà, al suo interno, verificare di possedere i requisiti per la regolarità contributiva.
DECORRENZA E TERMINE DELLA DISPOSIZIONE: assunzioni dall'entrata in vigore del D.L.
n. 76/2013 (28.6.2013). Non è previsto un termine all'agevolazione.
Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la legge n. 99/2013 Assunzione di dirigenti privi di occupazione
legge n. 99/2013 - Assunzione di dirigenti privi di occupazione
NORME DI RIFERIMENTO: la normativa di riferimento per questa tipologia di agevolazione è la
seguente:
- art. 9, comma 2, D.L. n. 301/1996;
- art. 20, comma 2, legge n. 266/1997 (per l'individuazione della fattispecie agevolata);
- art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006;
- D.M. 27.10.2007 (per i requisiti necessari per l'accesso al beneficio).
BENEFICIARI: tutte le imprese ed i loro consorzi fino a 249 dipendenti che assumono
dirigenti disoccupati.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO: dirigenti privi di
occupazione.
INCENTIVI: alle imprese che assumono è concesso un contributo pari al 50% della
contribuzione previdenziale ed assistenziale, inclusa la quota a carico del lavoratore, dovuta
agli Istituti di previdenza per una durata massima di 12 mesi. L'agevolazione contributiva limitata al carico dovuto alle gestioni previdenziali ed assistenziali - non si estende a quelle
aliquote che, seppur riscosse dagli Enti gestori di previdenza, vengono da questi destinate ad
altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc. L'avvenuta soppressione della generalità
delle suddette voci contributive, fa sì che attualmente resti esclusa dallo sgravio la sola
aliquota dello 0,30% dovuta ad integrazione del contributo contro la disoccupazione e
devoluta ai Fondi di rotazione (art. 25, legge 21.12.1978, n. 845) ovvero ai Fondi
interprofessionali per la formazione continua ex lege n. 388/2000 e successive
modificazioni.
Il beneficio - alternativo ad ogni altra riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio ecc. - si
estende anche al contributo aggiuntivo (1%), ex art. 3-ter, legge 14.11.1992, n. 438, a totale
carico del lavoratore, dovuto sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile. Il beneficio si applica inoltre anche:
- secondo l'Inpdai (ente, peraltro, soppresso dall'1.1.2003), sul contributo di solidarietà 10% di
cui all'art. 9-bis legge n. 166/1991;
- sui premi Inail (Inail, circ. n. 10, 5.2.1999).
CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ACCESSO AL BENEFICIO: è necessaria una preventiva
Convenzione stipulata fra l'Agenzia per l'impiego e le associazioni datoriali e quelle
sindacali dei dirigenti, finalizzata allo svolgimento di attività utili a favorire la ricollocazione dei
dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato (le richieste sono esaminate da una commissione).
Il beneficio - concesso con decreto del direttore dell'Agenzia - viene notificato agli Enti
previdenziali ed è fruito in sede di conguaglio con i contributi dovuti dai datori di lavoro per
i propri dipendenti. La convenzione è regionale e in ogni realtà potrebbero essere previste
condizioni particolari per l'accesso al beneficio.
PRASSI AMMINISTRATIVA: il Ministero del lavoro (nota 5.5.2008, n. 12) ha chiarito che i
benefici contributivi sono applicabili anche alle assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute
attraverso l'attività d'intermediazione svolta dalle Agenzie private per il lavoro di cui agli
artt. 4 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, autorizzate dal Ministero del lavoro allo svolgimento della
predetta attività. Dette Agenzie, tuttavia, devono comunicare i nominativi dei dirigenti ricollocati,
con indicazione delle relative imprese, alle Regioni o Province autonome competenti e al
Ministero del lavoro - Direzione generale del mercato del lavoro - al fine di consentire il
necessario monitoraggio dell'attività e dei conseguenti aspetti finanziari.
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: per l'accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere
in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli
Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento. Inoltre, l'agevolazione è subordinata
all'applicazione - da parte del datore di lavoro - della sola parte economica e normativa degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale status è attestato dal possesso
del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Il Durc è un certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail
(Casse edili per il settore dell'edilizia) per la generalità delle aziende. La normativa prevede che
se l'Ente preposto al rilascio del Durc è lo stesso che concede le agevolazioni, non vi è
necessità di richiedere il documento. Per quanto attiene alla richiesta, e al suo rilascio, del
documento di regolarità contributiva, il Ministero del lavoro (circ. n. 5/2008) precisa che
rappresenta una procedura meramente "virtuale", in quanto l'Istituto previdenziale che rilascia il
Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio.
Conseguentemente, l'azienda destinataria del beneficio provvederà, come per il passato, ad
indicare, secondo le ordinarie procedure (flusso Uniemens - Autoliquidazione Inail), il codice
identificativo del beneficio lasciando all'Istituto la verifica del requisito della regolarità
contributiva ai fini della fruizione dell'agevolazione richiesta. Evidentemente, l'azienda
interessata, per evitare risvolti negativi dalla verifica d'ufficio da parte degli Istituti previdenziali,
dovrà, al suo interno, verificare di possedere i requisiti per la regolarità contributiva.
in caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità e servizio militare, il datore di
lavoro ha diritto al beneficio contributivo per l'intero periodo agevolato. E' possibile,
quindi, differire temporalmente le agevolazioni per un periodo corrispondente a quello della loro
sospensione. Sulle eventuali integrazioni della retribuzione o emolumenti posti a carico del
datore di lavoro, è dovuta l'ordinaria contribuzione. La proroga è esclusa nelle ipotesi di
temporaneo abbandono volontario dell'attività lavorativa (aspettativa per motivi familiari).
AGEVOLAZIONE INAIL: l'Inail (nota 15.1.2013, n. 301 - nota 5.2.2013), rende noto il Ministero
del lavoro, ha comunicato che è stato previsto l'azzeramento, per gli anni 2012, 2013, 2014 e
2015, del capitolo di spesa riguardante somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che
occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con
qualifica dirigenziale. Considerato il mancato rifinanziamento di tale agevolazione, a decorrere
dall'autoliquidazione 2012/2013 la riduzione del premio del 50% non potrà essere applicata né
in regolazione né in rata.
DECORRENZA E TERMINE DELLA DISPOSIZIONE: la fattispecie in esame è stata introdotta
a partire dal 1996;è a regime, senza alcuna previsione di scadenza.
UNIEMENS
<TipoContribuzione>
92
Dirigenti iscritti all'Inpdai prima del 31.12.1995, assunti ai sensi dell'art. 10 del D.L. n.
511/1996, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di
lavoro. (Inps, circ. n. 2/1997).
Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la legge n. 99/2013 Assunzione, con contratto di reinserimento, di lavoratori che fruiscono da almeno 12
mesi della disoccupazione
legge n. 99/2013 - Assunzione, con contratto di reinserimento, di lavoratori che fruiscono da
almeno 12 mesi della disoccupazione
NORME DI RIFERIMENTO: la normativa di riferimento in relazione all'individuazione della
fattispecie agevolata è la seguente:
- art. 20, comma 2, legge n. 223/1991;
- D.Lgs. n. 276/2003.
Per i requisiti necessari all'accesso al beneficio la normativa di riferimento fa capo a:
- art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006;
- D.M. 27.10.2007.
BENEFICIARI: beneficiano dell'assunzione tutti i datori di lavoro ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c. che assumono lavoratori che fruiscono da
almeno 12mesi del trattamento speciale di disoccupazione.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto con copia alla Dtl e all'Inps entro 30 giorni.
INCENTIVI: l'agevolazione - a regime, senza previsione di scadenza - prevista per questa
tipologia di assunzione incentivata consiste in una riduzione nella misura del 75% della
contribuzione datoriale per una durata variabile, come indicato nella tabella che segue.
Periodo di disoccupazione del lavoratore
Durata beneficio
Inferiore a 2 anni
12 mesi
Superiore a 2 anni e inferiore a 3 anni
24 mesi
Superiore a 3 anni
36 mesi
Il datore di lavoro può, in alternativa, optare per una riduzione del 37,5% (50% del 75%) della
contribuzione a proprio carico per una durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione
o sospensione, per un massimo di 72 mesi, mentre è dovuta l'intera contribuzione a carico
del lavoratore. I benefici sono riconosciuti anche in caso di contratto a tempo indeterminato
part time (Min. lav., nota n. 1179, 4.3.1993) o a termine (Cass. n. 40/1996).
L'Inps (circ. n. 260/1991) ha affermato che l'incentivo è cumulabile con altri benefici ma non
trova applicazione per i premi dovuti all'Inail.
BENEFICI DI TIPO NORMATIVO: i lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative ed istituti.
CONDIZIONI NECESSARIE PER l'ACCESSOAL BENEFICIO: il beneficio spetta ai datori di
lavoro che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro o abbiano proceduto a riduzioni di
personale nei 12 mesi precedenti, a meno che le assunzioni non siano per professionalità
sostanzialmente diverse.
ESCLUSIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI E RIFORMA DEL LAVORO: gli incentivi non
spettano (art. 4, comma 12, legge n. 92/2012):
- qualora l'assunzione costituisca l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o
dalla contrattazione collettiva;
- nel caso in cui per l'assunzione del lavoratore venga utilizzato lo strumento del contratto di
somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine;
- nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
che è stato oggetto di licenziamento da un rapporto a tempo indeterminato o è stato cessato da
un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni legate a crisi/riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la
trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano effettuate presso una
diversa unità produttiva;
- per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume o sia con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in materia di
contratti di somministrazione quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzatore.
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: per l'accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere
in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli
Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento. Inoltre, l'agevolazione è subordinata
all'applicazione - da parte del datore di lavoro - della sola parte economica e normativa degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale status è attestato dal possesso
del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Il Durc è un certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail
(Casse edili per il settore dell'edilizia) per la generalità delle aziende. La normativa prevede che
se l'Ente preposto al rilascio del Durc è lo stesso che concede le agevolazioni, non vi è
necessità di richiedere il documento. Per quanto attiene alla richiesta, e al suo rilascio, del
documento di regolarità contributiva, il Ministero del lavoro (circ. n. 5/2008) precisa che
rappresenta una procedura meramente "virtuale", in quanto l'Istituto previdenziale che rilascia il
Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio.
Conseguentemente, l'azienda destinataria del beneficio provvederà, come per il passato, ad
indicare, secondo le ordinarie procedure (flusso Uniemens - Autoliquidazione Inail), il codice
identificativo del beneficio lasciando all'Istituto la verifica del requisito della regolarità
contributiva ai fini della fruizione dell'agevolazione richiesta. Evidentemente, l'azienda
interessata, per evitare risvolti negativi dalla verifica d'ufficio da parte degli Istituti previdenziali,
dovrà, al suo interno, verificare di possedere i requisiti per la regolarità contributiva.
FLESSIBILITA' DEL PERIODO AGEVOLATO: ferma restando la durata dell'agevolazione
contributiva (36 mesi), in caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità e
servizio militare, il datore di lavoro ha diritto al beneficio contributivo per l'intero periodo
agevolato. E' possibile, quindi, differire temporalmente le agevolazioni per un periodo
corrispondente a quello della loro sospensione. Sulle eventuali integrazioni della retribuzione o
emolumenti posti a carico del datore di lavoro, è dovuta l'ordinaria contribuzione. La proroga è
esclusa nelle ipotesi di temporaneo abbandono volontario dell'attività lavorativa (aspettativa per
motivi familiari).
UNIEMENS
<TipoContribuzione> 84 (sgravio 75%)
< TipoContribuzione> 85 (sgravio 37,50%)
84
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 23.7.1991, n.
223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro
(circ. Inps n. 215/1991).
85
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 23.7.1991, n.
223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di
lavoro (circ. Inps n. 215/1991).
Assunzioni agevolate di lavoratori privi di occupazione dopo la legge n. 99/2013 Assunzione di licenziati per giustificato motivo oggettivo
NORME DI RIFERIMENTO: la normativa di riferimento per questa tipologia di agevolazione è la
seguente:
- D.M 19.4.2013 (pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e non in G.U.)
- Decreto direttoriale 3.6.2013, n. 390 (pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e non in G.U.)
- Comunicati Stampa del Ministero del lavoro che annunciano la pubblicazione dei decreti sopra
evidenziati nel sito del ministero del lavoro nella sezione Pubblicità Legale (G.U. 6.8.2013, n.
183)
BENEFICIARI E SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO:
risultano essere beneficiari i soli datori di lavoro privati, mentre restano esclusi per espressa
previsione normativa i datori di lavoro domestico.
Il beneficio è concesso a fronte di assunzioni che avvengono nel corso dell'anno 2013 di
lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l'assunzione da imprese che occupano anche
meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo (Gmo) connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. In sostanza, consentiranno l'agevolazione i
lavoratori dipendenti che fino all'anno scorso potevano iscriversi nelle liste della "piccola
mobilità " e il cui reimpiego era sostenuto da agevolazioni.
Le assunzioni che permettono il beneficio possono avvenire con contratto a tempo
indeterminato o con contratto a tempo determinato sia full time sia part time. Per espressa
previsione normativa rientrano nell'agevolazione anche i lavoratori assunti a scopo di
somministrazione.
E' bene far presente che potranno essere oggetto di agevolazione anche i contratti a tempo
determinato ex art. 1, comma 1, per i quali non è richiesta la presenza di ragioni giustificatrici
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per l'apposizione del termine. Difatti
la predetta norma, introdotta dalla legge n. 92/2012, consente di assumere lavoratori a termine
senza causale purché la durata del contratto non sia superiore a 12 mesi. Il beneficio è
concesso anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto
rapporto di lavoro di natura subordinata.
CONDIZIONI E MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO: per usufruire del beneficio, il
datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a
favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione
continua di competenza regionale (art. 1, comma 2).
Il beneficio in parola spetta nel limite di quanto previsto dal regolamento (Ce) n. 1998/2006 del
15 dicembre 2006, relativo all'applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d'importanza minore (cd. de minimis).
Al fine della fruizione dell'incentivo i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare la relativa
istanza all'lnps esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione
effettuata, con le modalità definite dall'Istituto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto (ovvero se successivamente entro 30 giorni dalla data di assunzione). Il
beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico dell'avvenuta assunzione.
INCENTIVO: il beneficio è stabilito nella misura di euro 190 mensili per i lavoratori full time.
Tale misura è rapportata alla percentuale part time, in caso di lavoratori ad orario ridotto,
secondo l'ordinario rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario di lavoro normale.
Esempio
Orario normale da Ccnl: 40 ore
Orario part time: 20 ore
Rapporto: 20/40 = 0,5
Misura beneficio: 190 x 0,5 = 95 euro
La durata del beneficio varia a secondo della tipologia di contratto di lavoro applicato: per i
contratti a tempo determinato: 12 mesi; per i contratti a tempo determinato: 6 mesi.
Relativamente ai contratti a termine si può ritenere che: i contratti inferiori a 6 mesi: riceveranno
il beneficio per i mesi di instaurazione del rapporto di lavoro (ad esempio per il contratto a
termine di 3 mesi full time il beneficio ammonterà a euro 190 x 3 = euro 570); i contratti di 6
mesi: sfrutteranno l'intera misura dell'agevolazione (euro 190 x 6 = 1.140); i contratti maggiori di
6 mesi: sfrutteranno l'intera misura dell'agevolazione (euro 190 x 6 = 1.140) che non durerà,
però, per l'intero periodo di lavoro ma solo per 6 mesi.
UNIEMENS: l'Inps autorizzerà il beneficio una volta accertata la presenza dei requisiti tramite la
verifica delle comunicazioni obbligatori e di assunzione e cessazione e tramite la verifica
dell'Uniemens.
DECORRENZA E TERMINE DELL'AGEVOLAZIONE: l'agevolazione è valida per le assunzioni
intervenute del 2013 e terminerà con l'esaurimento delle risorse.
Direzione centrale Entrate. Le FAQ degli incentivi all’assunzione