Regolamento 43^ - 1-4-2006 - 1-4-2016 TV IT0004041775

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Regolamento 43^ - 1-4-2006 - 1-4-2016 TV IT0004041775
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
43^ EMISSIONE 06/04/2006-01/04/2016 TASSO VARIABILE
Art. 1 - Importo e taglio dei titoli
Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura 06/04/2006-01/04/2016
43^ emissione Tasso Variabile” è emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito
per un importo massimo di Euro 7.500.000,00 (Settemilionicinquecentomila).
Le obbligazioni non sono cartolarizzabili e sono emesse in regime di dematerializzazione, con taglio minimo di
sottoscrizione di Euro 10.000,00 e successivi multipli di Euro 1.000,00 .
Art. 2 - Prezzo di emissione
Le obbligazioni sono emesse alla pari (100/100), oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di
godimento del prestito alla data di sottoscrizione.
Art. 3 - Durata del prestito. Periodo di collocamento
La durata del prestito è di nove anni e 360 giorni.
Periodo di collocamento: dal 06/04/2006 al 29/09/2006, salvo chiusura anticipata per raggiungimento
dell’ammontare complessivo.
Il periodo di collocamento potrà essere prorogato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 4 - Data di godimento, interessi e cedole
Il prestito ha godimento a partire dal 06/04/2006.
Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, un interesse pagato in via posticipata e
calcolato ad un tasso determinato secondo la seguente formula:
Capitale * (Parametro di indicizzazione +/- eventuale spread) * tempo in giorni
36500
Le cedole sono pagabili in rate semestrali posticipate alle seguenti date:
01/10/2006; 01/04/2007; 01/10/2007; 01/04/2008; 01/10/2008; 01/04/2009; 01/10/2009; 01/04/2010; 01/10/2010;
01/04/2011; 01/10/2011; 01/04/2012; 01/10/2012; 01/04/2013; 01/10/2013; 01/04/2014; 01/10/2014; 01/04/2015;
01/10/2015; 01/04/2016.
La prima cedola di interessi relativa al periodo 06/04/2006-01/10/2006 e riferita a 178 giorni conteggiati secondo
l’anno civile sarà calcolata al tasso del 2,74% annuo lordo, corrispondente al tasso del 2,3975% annuo netto,
dedotta la ritenuta d’imposta prevista dalla legge alla data del presente regolamento, come descritto all’art.7 .
Le cedole successive saranno indicizzate al tasso Euribor 3 mesi/365 del quinto giorno lavorativo antecedente il
giorno di godimento della cedola, arrotondato allo 0,05 più vicino.
La quotazione dell’Euribor sarà rilevata sulle pagine del quotidiano “Il Sole 24 Ore” ovvero rilevata sui principali
quotidiani a diffusione nazionale. Qualora alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, non
fosse possibile per qualsiasi motivo rilevare l’Euribor, si farà riferimento all’ultima quotazione disponibile, sempre
relativa al dato comunicato dallo stesso quotidiano “Il Sole 24 Ore”, ovvero dai principali quotidiani a diffusione
nazionale.
Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso sarà
eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.
Art. 5 - Servizio del prestito
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca
emittente, che provvederà, a fronte della non materialità del titolo, all’accredito degli importi netti sulle posizioni di
competenza della clientela.
Aderente al Fondo Nazionale di Tutela dei Depositanti
Sede Legale: 12040 Sant’Albano Stura (CN) – Via F. Vallauri 24 – Telefono 0172-659600 – Fax 0172-659699
Sede Amministrativa: 12030 Casalgrasso (CN) - Via Torino 34 - Telefono:(011) 9755811 - Fax (011) 9755850
Trib. di Mondovì n. 474 Reg. Soc. - C.C.I.A.A. Cuneo n. 41735- Cod. Fisc. e P.Iva 00167420041- Cab. 46820 - Cod. Abi 8833 - Iscr. Albo Naz. Banche
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Art. 6 - Termini di prescrizione e di decadenza
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza
delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta
rimborsabile.
Art. 7 - Regime fiscale
Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future alle quali per legge sono soggette le
presenti obbligazioni e/o i relativi interessi e altri frutti.
Ai sensi di quanto previsto dal decreto legge n. 239 del 01/04/1996 gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni
sono soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50%.
Le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50% (art.67 del Testo Unico delle Imposte sui
redditi; art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997). Le plusvalenze e minusvalenze sono
determinate secondo i criteri stabiliti dall’art.68 del medesimo testo unico. L’imposta è applicata secondo le
disposizioni di cui agli artt.5, 6, 7 del medesimo Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997.
Art. 8 - Rimborso
Il rimborso ordinario verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un’unica soluzione, il
01/04/2016.
Art. 9 – Facoltà di rimborso anticipato
La banca emittente si riserva la facoltà, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta delle
obbligazioni, di procedere al rimborso anticipato delle stesse, in concomitanza delle scadenze cedolari.
La facoltà di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
qualora la media trimestrale del tasso Euribor 3 mesi/365 sia pari o superiore al 3,50%, nel mese relativo all’ultimo
pagamento di interessi effettuato ed i due successivi. La media dei tassi sarà calcolata sulla base dei dati rilevati sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore” o, in alternativa, dai principali quotidiani a diffusione nazionale.
Il rimborso anticipato avverrà alla pari (100/100) e senza alcuna deduzione di spese.
Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso anticipato.
Art. 10 - Garanzie
Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito
Cooperativo.
Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche
appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo
medesimo, depositato presso gli uffici dell’Emittente.
In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla
scadenza, da parte dell’Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del
controvalore dei titoli medesimi.
Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per
i tre mesi antecedenti l’evento di default dell’Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà
avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro
103.291,38 . Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli
amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione dell’Emittente. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad
una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati
presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.
Aderente al Fondo Nazionale di Tutela dei Depositanti
Sede Legale: 12040 Sant’Albano Stura (CN) – Via F. Vallauri 24 – Telefono 0172-659600 – Fax 0172-659699
Sede Amministrativa: 12030 Casalgrasso (CN) - Via Torino 34 - Telefono:(011) 9755811 - Fax (011) 9755850
Trib. di Mondovì n. 474 Reg. Soc. - C.C.I.A.A. Cuneo n. 41735- Cod. Fisc. e P.Iva 00167420041- Cab. 46820 - Cod. Abi 8833 - Iscr. Albo Naz. Banche
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Art. 11 - Foglio informativo
L’analisi dettagliata e relativa esposizione di caratteristiche strutturali, profili di rischio e rendimento della presente
emissione è inserita nel Foglio Informativo redatto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza
bancaria, che la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura consegna al sottoscrittore
unitamente al presente regolamento al momento della richiesta di sottoscrizione.
Art. 12 - Varie
Tutte le comunicazioni dell’emittente Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, tranne
quanto previsto dall’art. 4, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La sottoscrizione ovvero il successivo acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le
condizioni fissate nel presente regolamento.
Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente
regolamento, sarà competente il Foro definito dalle disposizioni del Codice Civile.
Aderente al Fondo Nazionale di Tutela dei Depositanti
Sede Legale: 12040 Sant’Albano Stura (CN) – Via F. Vallauri 24 – Telefono 0172-659600 – Fax 0172-659699
Sede Amministrativa: 12030 Casalgrasso (CN) - Via Torino 34 - Telefono:(011) 9755811 - Fax (011) 9755850
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