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LE PROCEDURE AD
EVIDENZA PUBBLICA
ALLA LUCE DEL
D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
I CONTRATTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
¢  Il
processo di formazione ed esternazione della
volontà della pubblica amministrazione risponde
alle regole particolari concernenti la
manifestazione della volontà
dell’amministrazione
¢  VOLONTÀ PROCEDIMENTALIZZATA
¢  L’esecuzione dell’accordo invece è conforma alle
regole dei rapporti tra soggetti posti in situazione
di parità
¢  CONTRATTI AD EVIDENZA PUBBLICA
EVIDENZA PUBBLICA
¢  L’art.
3 della legge di Contabilità ( R.D. n.
2240/1923) enuncia il principio fondamentale
dell’attività contrattuale
¢  “ogni contratto della pubblica
amministrazione da cui derivi un’entrata o
una spesa deve essere preceduto da una
gara, salvo che non ricorrano le ipotesi
eccezionali in cui si possa fare ricorso a trattativa
privata”
EVIDENZA PUBBLICA
¢  L’espressione
sta ad indicare il procedimento
amministrativo che accompagna la conclusione
dei contratti della P.A.
¢  Si caratterizza per la presenza di atti
amministrativi che rendono evidenti le ragioni di
interesse pubblico che hanno spinto alla
stipulazione del contratto, alla scelta del
contraente, e alla formazione del consenso
¢  L’evidenza pubblica è il criterio di
collegamento tra l’autonomia negoziale e la
funzione amministrativa alla cui
realizzazione il contratto è strumentale
EVIDENZA PUBBLICA
¢ 
obiettivo finale dell’evidenza pubblica è quello di
garantire la competizione fra più concorrenti per
consentire alla P.A. di confrontare diverse offerte ed
individuare il miglior offerente, in quanto nella scelta
del giusto contraente si considerano pienamente
soddisfatte le esigenze di trasparenza ed imparzialità,
imposte dall’art. 97 cost.
“anche quando un soggetto pubblico non è direttamente
tenuto all’applicazione di una specifica disciplina per la
scelta del contraente, il rispetto dei principi
dell’ordinamento europeo, nonché i principi generali che
governano la materia dei contratti pubblici impone
all’amministrazione procedente di operare con modalità che
preservino la pubblicità degli affidamenti e la non
discriminazione delle imprese, mercé l’utilizzo di procedure
competitive selettive”(Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio
2005, n. 168)
I CONTRATTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
¢ 
Vengono regolati dal diritto privato:
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— 
— 
¢ 
Gli elementi essenziali del contratto ( forma,
volontà, causa)
I limiti dell'attività contrattuale :la Pa come privato
Gli effetti del contratto
La fase di attuazione coattiva del negozio mediante
ricorso alla giustizia ordinaria
Vengono regolati dal diritto pubblico:
— 
— 
— 
— 
Le attività inerenti al processo formativo di volontà
del soggetto pubblico
Le imposizioni al privato contraente di obblighi
accessori
La caducazione della deliberazione amministrativa
the ha dato vita al rapporto
Le particolari forme in cui si può manifestare
l'attuazione coattiva del rapporto
LE FONTI
¢  Sin
dalle prime leggi post-unificazione, il
legislatore ha ritenuto necessario disciplinare gli
appalti pubblici, al fine di garantire il corretto
funzionamento della P.A.
¢  Nel vigore della Costituzione, le relative
disposizioni – ma anche i principi generali
individuati dalla giurisprudenza – sono state
ricondotte alla tutela dell’imparzialità dell’azione
amministrativa, oltre che la buon andamento,
sanciti dall’art. 97 Cost.
¢  L’avvento della normativa comunitaria ha
imposto il valore della concorrenza come
fondamento dell’evidenza pubblica.
L’INFLUENZA DEL DIRITTO EUROPEO
¢  I n
tema di contratti un ruolo
fondamentale è stato assunto dal
legislatore comunitario che nella
prospettiva della formazione di un
mercato unico europeo ha adottato una
normativa incentrata a realizzare:
—  il principio concorrenziale tra gli
operatori economici,
—  le libertà di circolazione (merci, servizi,
capitali, persone)
IL DIRITTO EUROPEO
¢  La
normativa dell’Unione Europea persegue
l’obiettivo della tutela della concorrenza, essendo
volta ad evitare che la stazione appaltante
operante in uno degli stati membri possa
favorire, nell’affidare la commessa pubblica,
l’impresa nazionale, così discriminando le altre
imprese europee.
¢  Così l’evidenza pubblica, concepita a tutela
dell’amministrazione affidataria perché questa
potesse formare correttamente la propria volontà
contrattuale, con l’ingresso delle norme europee
tende invece a garantire oggi l’interesse delle
imprese a non essere discriminate
PRINCIPI DEL DIRITTO EUROPEO
Principio di parità di trattamento: implica
che l’amministrazione, pur essendo libera di
scegliere la procedura di aggiudicazione più
appropriata alle caratteristiche del settore
interessato e di stabilire i requisiti che i
candidati devono soddisfare durante le fasi
della procedura, deve garantire che la scelta
del candidato avvenga in base a criteri
obiettivi e che la procedura si svolga
rispettando le regole ed i requisiti inizialmente
stabiliti
PRINCIPI DEL DIRITTO EUROPEO
Principio di trasparenza: garantisce condizioni
di concorrenza non falsate ed esige che le
amministrazioni rendano pubblica, con
appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione
di ricorrere ad una gara.
Tali forme di pubblicità dovranno contenere le
informazioni necessarie affinché i potenziali
concorrenti siano in grado di valutare il loro
interesse a partecipare alla procedura quali
l’indicazione dei criteri di selezione, l’oggetto del
contratto e delle prestazioni attese
PRINCIPI DEL DIRITTO EUROPEO
Principio di non discriminazione: in particolare
in base alla nazionalità
¢  Principio di proporzionalità: le amministrazioni
devono adottare provvedimenti necessari ed adeguati
in relazione dell’obiettivo evitando di fissare requisiti
professionali o finanziari spropozionati rispetto
all’oggetto della gara
¢  Principio di mutuo riconoscimento: lo stato nel
cui territorio la prestazione è fornita deve accettare le
specifiche tecniche, i controlli, i titoli ed i certificati
prescritti in un latro Stato nella misura in cui questi
siano riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dallo
Stato membro destinatario della prestazione
¢ 
LE NORME COMUNITARIE
¢  In
materia di appalti pubblici le direttive
attualmente vigenti sono:
¢  Direttiva n. 2014/24 che disciplina gli appalti
di lavori, servizi e forniture pubbliche in genere
¢  Direttiva n. 2014/25 che disciplina gli appalti
nei settori speciali (elettricità, gas, acqua,
trasporti)
LE FONTI INTERNE
¢  Prima
dell’approvazione del Codice dei
Contratti del 2006
—  Legge
di contabilità ( R.D. 2440/19923)
—  D.lgs. n. 358/1992 – appalti forniture
—  L. n. 109/1994 - appalti lavori
—  D.lgs. N. 157/1995 – appalti servizi
CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. N.
163/2006
¢  La
ratio è stata individuata nella prospettiva del
passaggio dalla tutela esclusiva dell'interesse
pubblico della PA alla:
— 
— 
cura di interessi generali: tutela della concorrenza
parità di trattamento degli operatori economici, la
non discriminazione, la trasparenza, I'apertura degli
appalti pubblici agli imprenditori dei diversi Paesi
europei
¢  così
da assicurare un mercato concorrenziale e
competitivo degli appalti
CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. N.
163/2006
Il codice recepisce in un unico testo le direttive n. 17 e
18 del 2004, con uno sforzo di unificazione che va al di
là di quello del legislatore comunitario, che invece ha
mantenuto separati i settori ordinari e i settori
speciali.
¢  Il codice del 2006 non ha recepito tutti gli strumenti
di regolazione flessibile consentiti dalle direttive del
2004, nella logica di peculiarità del contesto italiano
¢  Nonostante la “riserva di codice” in esso contenuta,
questo nell’arco di dieci anni è stato più volte
modificato con 52 atti normativi e sei regolamenti
comunitari
¢  Ruolo supplente della giurisprudenza amministrativa
e dell’Autorità di vigilanza per dirimere incertezze
¢ 
— 
(48 pronunce dell’Adunanza plenaria in materia di appalti
solo dal 2011 al 2016)
CRITICITÀ DEL
CODICE DEI CONTRATTI DEL 2006
¢  Sistema
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complesso e frastagliato
630 articoli ( tra codice e regolamento) oltre
a 37 allegati
Normative statili settoriali che danno luogo
a micro sistemi (ad es. appalti difesa e
sicurezza
Molteplici norme statili sparse
Legislazioni regionali in materia soprattutto
quelle siciliane
CRITICITÀ DEL
CODICE DEI CONTRATTI DEL 2006
¢  Complessità
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32.000 stazioni appaltanti
Procedure di gara diverse dai modelli comunitari
¢  Contenzioso
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— 
sul piano soggettivo e procedurale
elevato diviso tra
Giudice amministrativo per la fase di gara
Giudice ordinario/arbitri per la fase di esecuzione
Giudice contabile con riferimento al controllo su e
responsabilità dei soggetti pubblici
Giudice penale in ordine all’accertamento e
repressione degli illeciti penali in fase di affidamento
ed esecuzione
OBIETTIVI DELLE DIRETTIVE DEL 2014
Strumenti di aggiudicazione innovati e flessibili, quali
il partenariato per l’innovazione e un più ampio
impiego del dialogo competitivo
¢  Utilizzo generalizzato di forme di comunicazione
elettronica
¢  Centralizzazione della committenza
¢  Preferenza per il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa
¢  Suddivisione in lotti
¢  Criteri di sostenibilità ambientale nell’affidamento e
nell’esecuzione dei contratti
¢  Rafforzata tutela dei sub-appaltatori
¢  Introduzione del documento unico europeo di gara
¢  Disciplina dei conflitti di interesse
¢  Risoluzione dell’appalto, anche a distanza notevole di
tempo, per stigmatizzare gravi violazioni commesse in
sede di aggiudicazione
¢ 
LA LEGGE DELEGA N. 11/2016 (CRITERI)
¢  Trasparenza,
digitalizzazione e accessibilità piena
degli atti
¢  Centralizzazione obbligatoria della committenza
¢  Qualificazione obbligatoria per le amministrazione
che voglio svolgere le funzioni di stazione
appaltante
¢  Istituzione di un albo dei commissari di gara
presso l’ANAC
¢  Separazione tendenziale tra progettazione ed
esecuzione
¢  Rating di legalità, i criteri reputazionali, il sistema
di penalità e premialità degli operatori economici
¢  Il soccorso istruttorio
LA LEGGE DELEGA N. 11/2016 (CRITERI)
¢  Le
limitazioni ai poteri del contraente generale ed il
rafforzamento dei controlli pubblici
¢  L’introduzione die principi concorrenziali per le
concessioni, anche già affidate, mediante l’obbligo di
esternalizzazione di un’elevata percentuale degli
affidamenti
¢  L’introduzione del dibattito pubblico per assicurare
la partecipazione delle collettività locali alle scelte
di localizzazione delle grandi opere
¢  Una governance efficiente ed efficace attraverso la
cabina di regia presso la presidenza del Consiglio e
il rafforzato ruolo dell’ANAC che coniuga i compiti
di autorità anticorruzione e di vigilanza e
regolazione del mercato degli appalti pubblici
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 2016
¢ 
¢ 
¢ 
Approvato il 3 marzo 2016 il nuovo Codice degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione. (In attesa del
parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e
delle Commissioni parlamentari competenti, e quindi
dell’approvazione definitiva entro il prossimo 18 aprile).
Il nuovo codice appalti contiene criteri di semplificazione,
snellimento, riduzione delle norme (da 660 articoli e 1500
commi a 217 articoli). Esso prenderà il posto del vecchio
codice appalti del 2006 e di tutte le relative norme di
modifica intervenute in questi anni.
Si tratta di una disciplina autoapplicativa, cioè non
prevede un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma
l’emanazione di linee guida di carattere generale, da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti
commissioni parlamentari.
ATTUAZIONE DEL CODICE
¢  Il
D.lgs. N. 50/2016 abbandona il modello del
regolamento unico e demanda la sua attuazione a
fonti di secondo livello
¢  Un ruolo importante riconosciuto alle LINEE
GUIDA dell’ANAC
— 
Strumenti di regolazione flessibile dotati di efficacia
vincolante contrassegnati da tre criteri di legalità
procedimentale
Obbligo di sottoporre le delibere di regolazione alla
preventiva fase di consultazione
¢  L’esigenza di dotarsi di strumenti di analisi di impatto della
regolazione
¢  Adeguata pubblicità
¢ 
CODICE E COMPETENZA LEGISLATIVA
DELLE REGIONI
¢ 
Il codice riprendendo l’impostazione della direttiva
detta una disciplina generale distinta in due fasi dei
contratti pubblici
fase procedimentale di scelta del contraente che rientra
nella competenza esclusiva statale in ragione della tutela
della concorrenza ( art. 117, co. II, lett. e) Cost.
—  Fase negoziale rientrante nella competenza esclusiva
statale in quanto espressione dell’ordinamento civile
LA COMPETENZA REGIONALE PUÒ IN VIA
INTERSTIZIALE RIGUARDARE SOLO GLI ASPETTI
ORGANIZZATIVI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
DEL CONTRAENTE ( CORTE COST. N. 410/2007)
La competenza esclusiva in materia di lavori pubblici
prevista dallo Statuto della Regione non sembra
superare questa distribuzione
— 
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 2016
¢  Il
codice tratta la pianificazione, programmazione
e progettazione, le modalità di affidamento e i
principi comuni che le regolano: trasparenza,
economicità, efficacia, correttezza, tempestività,
libera concorrenza, non discriminazione,
applicabilità dei contratti collettivi al personale
impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto
dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il
RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti
di affidamento e i criteri di sostenibilità
energetica e ambientale.
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 2016
Sono poi disciplinate le regole procedurali per ogni
tipologia contrattuale: appalto, concessioni, altre
tipologie quali quelle in house, contraente generale,
strumenti di partenariato pubblico-privato,
ricomprendendo in quest’ultimo il project
financing, strumenti di sussidiarietà orizzontale, il
baratto amministrativo.
¢  Vengono disciplinati i passaggi procedurali:
verifica della soglia comunitaria e requisiti di
qualificazione della stazione appaltante, modalità di
affidamento e scelta del contraente, bandi, avvisi,
selezione delle offerte, aggiudicazione, esecuzione,
della verifica e collaudo.
¢  In materia processuale, il nuovo codice introduce un
nuovo rito abbreviato in camera di consiglio
sull’impugnativa dei motivi di esclusione, nonché
disciplina i rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale.
¢ 
QUADRO DI SINTESI DELLE NOVITÀ
RECEPIMENTO PRESCRIZIONI CONTENUTE
NELLE NUOVE DIRETTIVE
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Dettagliata disciplina delle centrali di committenza
Implementazione del dialogo competitivo e le
consultazioni preliminari per il mercato
Disciplina sistematica anche delle concessioni di servizi
Digitalizzazione delle procedure
Introduzione del documento unico europeo
Potenziamento dell’istituto dell’avvalimento
L’offerta economicamente più vantaggiosa diventa
criterio generale, restando quello del prezzo più basso
residuale
Analitica e minuziosa disciplina dei contratti misti
Valorizzazione dei criteri ambientali e sociali
nell’aggiudicazione degli appalti
Disciplina generale dei conflitti di interesse
Ridefinizione delle modalità di risoluzione del contratto
QUADRO DI SINTESI DELLE NOVITÀ
MAGGIORE TRASPARENZA E PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
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La qualificazione delle stazioni appaltanti
L’obbligatorio ricorso alle centrali di committenza
L’albo dei commissari di gara
La qualificazione degli operatori economici ancorata al
rating di legalità, al rating di impresa ai criteri
reputazionali
La separazione tendenziale tra progettazione ed
esecuzione
Il dibattito pubblico
Una disciplina cornice del partenariato pubblico privato
contrattuale
Le regole dell’affidamento in house
Disciplina per gli appalti nei contratti esclusi e sotto
soglia improntata a principi di trasparenza
Disciplina di strumenti precontenziosi e regole
processuali deflattive
ANAC NEL CODICE DEI CONTRATTI
¢  L ’ A N A C
rafforza i propri poteri
relativamente alle funzioni di vigilanza, di
promozione e sostegno delle migliori
pratiche e di facilitazione allo scambio di
informazioni tra stazioni appaltanti.
¢  Peculiarità dell’ANAC rispetto al
modello delle autorità di regolazione
sul piano dell’indipendenza
PECULIARITÀ DELL’ANAC
¢  Il
nuovo ‘Codice’ demanda, sì, all’ANAC rilevanti
funzioni di regolazione del settore (attraverso lo
strumento delle linee-guida ‘anche di carattere
vincolante’) ma prevede altresì una
particolarissima forma di sostanziale cogestione di tale funzione con il Governo (ci si
riferisce, in particolare, alle «linee guida di
carattere generale proposte dall’ANAC e
approvate con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti» di cui all’articolo 1,
comma 5 della legge di delega, in più punti
ripreso nell’ambito del nuovo ‘Codice’).
COMPETENZE DELL’ANAC (ART. 213)
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
generali compiti di vigilanza, controllo e regolazione nel settore
degli appalti e delle concessioni (peraltro, in linea di continuità
con quanto già previsto dall’articolo 6 del ‘Codice’ del 2006);
il potere di emanare «linee-guida, bandi-tipo, capitolati-tipo,
contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile,
comunque denominati» (atipicità di tali strumenti di regolazione
flessibile);
il potere di rivolgere atti di segnalazione e proposta al Governo,
nonché di relazionare al Parlamento;
la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
e delle centrali di committenza;
la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
«nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle
banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità
delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e
successive»;
COMPETENZE DELL’ANAC (ART. 213)
¢ 
la gestione del Casellario Informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
¢ 
la tenuta della Camera arbitrale per i contratti
pubblici di cui all’articolo 210;
¢ 
¢ 
¢ 
la gestione e l’aggiornamento dell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle Commissioni
giudicatrici di cui all’art. 78;
la tenuta dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
e dell’elenco dei soggetti aggregatori;
i potere di irrogare sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione delle disposizioni
ricadenti nell’ambito disciplinato.
ANAC NEL CODICE DEI CONTRATTI
¢  Dal
complesso di poteri che il nuovo ‘Codice’
demanda all’ANAC, ne emerge la figura
istituzionale di un’Autorità di settore
caratterizzata da un’ampiezza di attribuzioni che
non conosce eguali nell’esperienza nazionale.
¢  Mentre
l’elaborazione tradizionale in tema di
Authorities solitamente distingue fra (da un lato)
un modello di Autorità di regolazione dei mercati
– con funzione eminentemente regolatoria – e
(dall’altro) un modello regolativo-giustiziale – con
più accentuate funzioni di vigilanza e di
adjudication – al contrario, il modello che emerge
dal nuovo ‘Codice’ assomma e sintetizza di fatto le
due tipologie di funzioni.
PECULIARITÀ DELL’ANAC
¢  Un’ulteriore,
marcata peculiarità del modello di
Autorità che emerge dal testo del nuovo ‘Codice’ è
rappresentata dal diffuso riconoscimento
all’ANAC di compiti di vera e propria
amministrazione attiva, come quelli relativi
alla tenuta di Albi e registri non sempre
coessenziali all’esercizio dei richiamati poteri di
vigilanza e controllo (basti pensare alla tenuta e
all’aggiornamento dell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle Commissioni
giudicatrici di cui al’articolo 78, nonché alla
tenuta dell’Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti e dell’elenco dei soggetti aggregatori).
LE CENTRALI DI COMMITENZA E
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI
¢  Il
codice interviene sui profili organizzativi delle
commesse pubbliche, con norme in materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti, di
aggregazione della domanda, di centrali di
committenza.
¢  Nell’ottica della semplificazione, competitività
con l’obiettivo di migliorare la qualità degli
approvvigionamenti e di riduzione dei costi
complessivi a carico della finanza pubblica
LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI
¢  L’art.
37 prevede una generale riorganizzazione
delle funzioni delle stazioni appaltanti e prevede
l’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia
di ricorrere a forme di aggregazione o
centralizzazione delle committenze a livello di
unioni di comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad
altro soggetto aggregatore
¢  Possono procedere autonomamente per appalti di
40.000 euro (servizi e forniture) e 150.000 euro
(lavori) ovvero per qualsiasi importo per ordini a
valere su strumenti di acquisto previsti dalle
centrali di committenza (ad es. Centrale unica di
committenza regionale o CONSIP)
CERTIFICAZIONI DELLE STAZIONI
APPALTANTI (ART. 38)
¢  Per
la certificazione ANAC delle stazioni
appaltanti sono previsti:
— 
— 
requisiti di base: strutture organizzative stabili,
presenza di dipendenti con specifiche competenze,
sistemi di formazione e aggiornamento, numero di
gare svolte nel triennio.
requisiti premiali: attuazione di misure di
prevenzione dei rischi di corruzione, sistemi di
gestione in qualità degli uffici e dei procedimenti di
gara, tecnologie telematiche nella gestione delle gare,
applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e
sociale.
LE STAZIONI QUALIFICATE
Art. 37, comma 2,
per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore
a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35,
nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a
1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della
necessaria qualificazione procedono mediante ricorso
autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi
a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente.
In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in
relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni
appaltanti ricorrono alle centrali di committenza o o si
rivolgono
a soggetti aggregati aventi la necessaria
qualifica
AGGREGAZIONE DI STAZIONI NON
QUALIFICATE (ART. 37, COMMA 10)
¢ 
¢ 
¢ 
Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire
congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in
possesso, anche cumulativamente, delle necessarie
qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della
concessione, sono responsabili in solido dell’adempimento
degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni
appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico
responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per
ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto
la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui o
il ricorso alla centrale di committenza.
Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata
congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto
delle stazioni appaltanti interessate, esse sono
congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate
congiuntamente.
Ciascuna stazione appaltante è responsabile
dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente
codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa
svolte a proprio nome e per proprio conto.
LE CENTRALI DI COMMITTENZA
Art. 37, comma 7,
Le centrali di committenza possono:
¢  aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i
contratti per conto delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
¢  stipulare accordi quadro ai quali le stazioni
appaltanti qualificate possono ricorrere per
l’aggiudicazione dei propri appalti;
¢  gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati
elettronici.
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO (R.U.P.)
¢ Art.
32 Codice dei contratti
“Per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni
appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad
ogni singolo intervento, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni
appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza
nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un
responsabile del procedimento che assume
specificamente, in ordine al singolo acquisto, il
ruolo e le funzioni di cui al presente articolo”
IL R.U.P. NEL NUOVO CODICE 2016
Art. 31
¢  il
RUP è nominato con atto formale del
soggetto responsabile dell’unità
organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti
all’unità medesima, dotati del necessario livello
di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e di
competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato. Laddove sia
accertata la carenza nell’organico della
suddetta unità organizzativa, il RUP è
nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
L’ufficio di responsabile unico del
procedimento è obbligatorio e non può
essere rifiutato.
IL R.U.P. NEL NUOVO CODICE 2016
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico;
ove non sia presente tale figura professionale, le
competenze sono attribuite al responsabile del
servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
¢  Nel caso di appalti di particolare complessità in
relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del
procedimento propone alla stazione appaltante
di conferire appositi incarichi a supporto
dell’intera procedura o di parte di essa, da
individuare sin dai primi atti di gara
¢ 
IL R.U.P. NEL NUOVO CODICE 2016
¢  Il
RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o
soggetti.
— 
Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa
competente in relazione all’intervento individua
preventivamente le modalità organizzative attraverso
le quali garantire il controllo effettivo da parte d ella
stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni
I COMPITI DEL RUP
(ART. 31, COMMA 4)
formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine
della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto
di programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
¢  cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
¢  cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
¢  segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi;
¢ 
COMPITI DEL RUP
(ART. 31, COMMA 4)
fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento dell'attuazione dell'intervento,
necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e
controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente
gestione economica dell’intervento;
¢  propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
¢  propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi,
comunque denominati.
¢ 
LINEE GUIDA DELL’ANAC
¢  Art.
31, comma 5
“L’ANAC con proprio atto definisce una disciplina
di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP,
nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità
rispetto a quanto disposto dal presente codice, in
relazione alla complessità dei lavori. Determina,
altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori,
servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere
con il progettista o con il direttore dell'esecuzione
del contratto”.
LA NOMINA
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una
concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del
responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi
della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato
prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di
lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla
decisione di realizzare gli stessi.
Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato
contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
Il provvedimento di nomina individua l’oggetto
dell'incarico, i poteri di delega conferiti e le risorse messe a
disposizione per lo svolgimento delle funzioni di
competenza.
Il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo della stazione
appaltante addetti alla medesima unità organizzativa cui è
preposto il soggetto apicale che lo nomina, dotati del necessario
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate
in relazione ai compiti per cui è nominato.
Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio
presso la stazione appaltanti.
INCOMPATIBILITÀ
Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è
qualificabile come pubblico ufficiale.
¢  Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal
personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2
dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis
del d.lgs. 165/2001.
¢  Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di
quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di
comportamento adottato da ciascuna amministrazione
aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche
disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione adottato dall’amministrazione, il ruolo
di RUP è incompatibile con le funzioni di commissario di
gara e di presidente della commissione giudicatrice (art.
77, comma 4 del Codice).
¢  ¢ 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
¢ 
¢ 
Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei
dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, nel
caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del
procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice
l’affidamento delle attività di supporto obbligatorio secondo
le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo
I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.
Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli
affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare
agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e
concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi
dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano
espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di
altro soggetto che risulti controllato, controllante o
collegato a questi
REQUISITI PROFESSIONALI
NEGLI APPALTI DI LAVORI
¢  Il RUP deve essere in possesso di specifica
formazione professionale, soggetta a costante
aggiornamento, e deve aver maturato
un’adeguata esperienza professionale nello
svolgimento di attività analoghe a quelle da
realizzare in termini di natura, complessità e/o
importo dell’intervento, alternativamente:
— 
— 
alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di
RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito
tecnico/amministrativo;
nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo,
subordinato o di consulenza in favore di imprese
operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati;
REQUISITI PROFESSIONALI
NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
¢  Il RUP è, di regola, un funzionario, anche di
qualifica non dirigenziale, della stazione
appaltante.
E’ in possesso di adeguata esperienza
professionale maturata nello svolgimento di
attività analoghe a quelle da realizzare in
termini di natura, complessità e/o importo
dell’intervento, alternativamente:
— 
— 
alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di
RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito
tecnico/amministrativo;
nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo,
subordinato o di consulenza in favore di imprese.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
¢  Il
controllo della documentazione
amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di
gara istituito ad hoc oppure, se presente
nell’organico della stazione appaltante, da un
apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base
delle disposizioni organizzative proprie della
stazione appaltante.
¢  In ogni caso il RUP esercita una funzione di
coordinamento e controllo, finalizzata ad
assicurare il corretto svolgimento delle procedure
e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni
effettuate
RUP NEGLI ACQUISTI
CENTRALIZZATI
Nei casi di acquisti aggregati, nominano un
RUP per ciascun acquisto.
Il RUP nominato dalla stazione appaltante, in
coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove
nominato, assume i compiti di cura, controllo e
vigilanza del processo di acquisizione con
particolare riferimento alle attività di:
— 
— 
— 
— 
— 
programmazione dei fabbisogni;
progettazione, relativamente all’individuazione delle
caratteristiche essenziali del
fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione
del capitolato;
esecuzione contrattuale;
verifica della conformità delle prestazioni.
RUP NEGLI ACQUSITI AGGREGATI
In caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni
fase, dal modulo associativo o consortile prescelto,
il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;
¢  Il
RUP del modulo aggregativo svolge le attività
di:
— 
— 
— 
— 
programmazione, relativamente alla raccolta e
all’aggregazione dei fabbisogni e alla
calendarizzazione delle gare da svolgere;
progettazione degli interventi con riferimento alla
procedura da svolgere;
affidamento;
esecuzione per quanto di competenza.
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
¢  Le
amministrazioni pubbliche, a differenza dei
privati, non sono libere di scegliere in maniera
discrezionale i soggetti con cui devono
contrattare, ma devono operare tale scelta nel
rispetto di procedure atte a garantire,
— 
— 
dal lato dell’amministrazione aggiudicatrice, la
pattuizione più vantaggiosa e l’esecuzione alle
condizioni di migliore tranquillità e sicurezza
Dal lato dei soggetti privati, la possibilità di
concorrere a parità di condizioni all’aggiudicazione
dell’appalto
MODALITÀ DI SELEZIONE
¢ Procedure
aperte
¢ Procedure ristrette
¢ Procedura competitiva con
negoziazione
¢ Procedure negoziate
¢ Dialogo competitivo
¢ Partenariato per
l’innovazione
PROCEDURE APERTE
¢  Sono
le procedure in cui l’operatore economico
interessato può presentare un ‘offerta
¢  Tutti gli operatori economici possono partecipare
alla gara (preceduta da un bando) e presentano le
proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei
termini fissati dal bando di gara stesso
PROCEDURE RISTRETTE
¢  Sono
le procedure alle quali ogni operatore
economico può chiedere di partecipare e in cui
possono presentare un’offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni
appaltanti
¢  Gli operatori economici presentano la richiesta di
invito nel rispetto delle modalità e dei termini
fissati dal bando di gara e, successivamente, le
proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei
termini fissati nella lettera invito
PROCEDURA COMPETITIVA CON
NEGOZIAZIONE
appartiene al genere delle
procedure negoziate, cioè
procedure di affidamento in cui le
stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell’appalto
PROCEDURE NEGOZIATA
¢  Sono
le procedure con cui le stazioni appaltanti
consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni
dell’appalto
¢  Si tratta di un sistema di carattere eccezionale
cui è consentito ricorre solo nei casi previsti dalla
legge
DIALOGO COMPETITIVO
¢  procedura
di affidamento nella quale la stazione
appaltante, in caso di appalti particolarmente
complessi, avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare
una o più soluzioni atte a soddisfare le sue
necessità e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte; qualsiasi operatore economico può
chiedere di partecipare a tale procedura
PARTENARIATO
¢  il
partenariato pubblico privato è, in generale, il
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in
virtù del quale una o più stazioni appaltanti
affidano l’esecuzione di lavori, servizi o
disponibilità di beni immobili ad uno o più
operatori economici riconoscendo – a titolo di
corrispettivo per l’investimento e per la gestione
dei lavori oggetto del contratto – un canone o
altra utilità correlati alla disponibilità dell’opera
o alla prestazione dei servizi, con assunzione di
rischio, secondo modalità individuate nel
contratto, da parte dell’operatore
PARTENARIATO
Col partenariato per l’innovazione le stazioni
appaltanti intendono fare fronte all’esigenza di
sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di
acquistare successivamente le forniture, i servizi o i
lavori che ne risultano laddove tale esigenza non
possa, in base a una motivata determinazione, essere
soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul
mercato.
¢  Tale partenariato può essere attivato a condizione
che le forniture, servizi o lavori che ne risultano,
corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi
massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i
partecipanti. In questo sistema di gara qualsiasi
operatore economico può formulare una domanda di
partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un
avviso di indizione di gara.
¢ 
LE PROCEDURE APERTE
CONSULTAZIONI PRELIMINARI
Art. 66
¢  1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto
e per lo svolgimento della relativa procedura e per
informare gli operatori economici degli appalti da essi
programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
¢  2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o
altra documentazione tecnica da parte di esperti, di
partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni
stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità
indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata
nella pianificazione e nello svolgimento della procedura
di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare
la concorrenza e non comporti una violazione dei principi
di non discriminazione e di trasparenza.
CONSULTAZIONI PRELIMINARI E
PARTECIPAZIONE SUCCESSIVA
Art. 67
¢  Qualora un candidato o un offerente o un’impresa
collegata a un candidato o a un offerente abbia
fornito la documentazione di cui all’articolo 66,
comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura di aggiudicazione
dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice
adotta misure adeguate per garantire che la
concorrenza non sia falsata dalla partecipazione
del candidato o dell’offerente stesso.
¢  Qualora non sia in alcun modo possibile
garantire il rispetto del principio della parità di
trattamento, il candidato o l’offerente interessato
è escluso dalla procedura.
IL BANDO DI GARA
¢  E’
l’atto con il quale l’amministrazione comunica
la sua decisione di reperire contraenti cui
affidare servizi, lavori o forniture
¢  E’ l’atto iniziale con rilevanza esterna di una
procedura ad evidenza pubblica e deve
— 
— 
— 
Essere conforme a formulari
Menzionare la delibera a contrattare
avere la forma scritta
¢  E’,
per giurisprudenza costante, lex specialis della
gara, vincolante per la stessa amministrazione,
che pertanto, non può disapplicarlo, ma deve
darvi puntuale ed incondizionata esecuzione
IL BANDO DI GARA
¢  Con
esso la P.A. indice la gara e attraverso la sua
pubblicazione rende nota la sua intenzione di
aggiudicare un appalto pubblico
¢  Il bando di gara deve riportare tutti i dati
necessari
a consentire la partecipazione alla gara (luoghi,
tempi, modi, termini di ricezione delle offerte,
caratteristiche ed entità delle prestazioni)
—  a rendere esplicite le regole secondo cui si svolgerà la
procedura (requisiti richiesti ai partecipanti,
documentazione necessaria, criteri di aggiudicazione)
Il bando è sempre revocabile per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse
— 
CONTENUTO DEL BANDO
¢  Identificazione dell’amministrazione
¢  Tipo di procedura
¢  Indicazione se l’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato con i fondi UE
¢  Tipo di amministrazione aggiudicatrice
¢  Oggetto dell’appalto
— 
— 
Descrizione qualitativa
Descrizione quantitativa
Luogo dell’esecuzione
¢  Termine per l’ultimazione lavori
¢  Cauzioni e garanzie richieste a corredo dell’offerta o
della domanda di partecipazione
¢  Modalità di pagamento del corrispettivo
¢  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
informazioni e documentazioni
¢  Indirizzo presso il quale inviare domande o offerte di
partecipazione
¢  Termine ultimo per la presentazione delle offerte
¢ 
¢  Forma
giuridica che deve assumere chi partecipa
alla gara
¢  Richiamo alla norme in materia di esclusioni
¢  Modalità per provare la sussistenza dei requisiti
di partecipazione
¢  La documentazione di gara
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Capitolato speciale
Schema di contratto
Elaborati grafici (lavori)
Computo metrico (lavori)
Piano sicurezza (lavori)
Disciplinare di gara
Modalità di presentazione delle offerte
¢  Modalità di apertura delle offerte
¢  Criterio di aggiudicazione
¢ 
L’INVITO A PRESENTARE OFFERTE
¢  Deve
contenere:
—  Gli estremi del bando di gara
—  Il termine per la ricezione delle offerte
—  I criteri di selezione delle offerte
—  Copia del capitolato o l’indicazione della
sua accessibilità per via elettronica
SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE ART. 45
¢  Imprese
individuali e società commerciali e
cooperative
¢  Consorzi tra cooperative
¢  Consorzi stabili
¢  Raggruppamenti temporanei di imprese
¢  Consorzi tra concorrenti
¢  Soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE
(gruppo europeo di interesse economico
¢  Operatori economici stabiliti in altri Stati
membri della UE, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi
SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE
¢  L’elencazione
non è tassativa e non vi è quindi
ragione di escludere che anche soggetti economici
senza scopo di lucro possano partecipare alle gare
¢  I termini "imprenditore", "fornitore" e
"prestatore di servizi" designano una persona
fisica, o una persona giuridica, o un ente senza
personalità giuridica, che offra sul mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi.
¢  il soggetto abilitato a partecipare alle gare
pubbliche è un generico OPERATORE
ECONOMICO
SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE
Le stazioni appaltanti possono imporre ai
raggruppamenti di operatori economici di assumere una
forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del
contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia
necessaria per la buona esecuzione del contratto.
¢  Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone
giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di
partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti
di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano
anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione
e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa
allo specifico contratto.
¢  Le stazioni appaltanti possono richiedere ai
raggruppamenti di operatori economici condizioni per
l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse
da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano
proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
¢ 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
¢  Le
norme di contabilità pubblica hanno sempre
previsto che i partecipanti alle procedure siano in
possesso di determinati requisiti
¢  di ordine generale, come l’assenza di condizioni
soggettive impeditive (motivi di esclusione)
¢  di ordine speciale, quali l’idoneità professionale
o l’iscrizione in un registro professionale
¢  Il
Codice dei contratti, sulla scia della normativa
comunitaria, ha reso più dettagliato l’elenco delle
cause di esclusione dalla gara e dei requisiti
positivi da dimostrare
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)
A differenza di quanto previsto dall’art. 38 del
d.lgs. n. 163/2006 l’art. 80, comma 1, del nuovo
codice tipizza gli illeciti penali hanno
carattere escludente
¢  Costituisce motivo di esclusione di un operatore
economico o un suo subappaltatore dalla
partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione, la con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Partecipazione a un’organizzazione criminale, definite
dalle vigenti disposizioni nazionali sul contrasto alla
criminalità mafiosa
Corruzione, concussione, corruzione ed induzione
indebita a dare o a promettere utilità ai sensi dell’art.
317 c.p.
Frode comunitaria;
Reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche, dagli articoli 270 e seguenti del codice
penale ;
Riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)
¢  L'esclusione
opera se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti:
— 
— 
— 
— 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale;
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta
di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)
¢  In
ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
¢  l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)
¢  Un
operatore economico o un subappaltatore è
escluso dalla partecipazione a una procedura
d’appalto se ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o
i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti
— 
— 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all’importo di 10.000 euro
Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)
¢  Costituiscono
gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC)
¢  IL PRESENTE COMMA NON SI APPLICA
QUANDO L’OPERATORE ECONOMICO HA
OTTEMPERATO AI SUOI OBBLIGHI
PAGANDO O IMPEGNANDOSI IN MODO
VINCOLANTE A PAGARE LE IMPOSTE O I
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI,
COMPRESI EVENTUALI INTERESSI O
MULTE.
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione
alla procedura d’appalto un operatore economico, o un
subappaltatore, in una delle seguenti situazioni
qualora:
¢  a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi in materia ambientale, sociale e
del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi
¢  b), l’operatore economico è in stato di fallimento
o è oggetto di una procedura di insolvenza o di
liquidazione, se ha stipulato un concordato
preventivo con i creditori, se ha cessato le sue
attività o si trova in qualsiasi altra situazione
analoga;
¢ 
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)
¢  c)
la stazione appaltante dimostri con mezzi
adeguati che l’operatore economico si è reso
colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali
da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, tra questi rientrano:
— 
— 
— 
le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni;
il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione.
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)
d) la partecipazione dell’operatore economico
determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile
— 
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una
stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene
nello svolgimento della procedura di aggiudicazione
degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in
qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o
altro interesse personale che può essere percepito
come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto
o di concessione.
MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80)
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d’appalto di cui
all’articolo 62 non può essere risolta con misure meno
intrusive;
¢  f) l’operatore economico è stato soggetto alla sanzione
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
¢  g) l’operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione.
¢ 
SELF-CLEANING
¢  Un
operatore economico, o un subappaltatore, che
si trovi in una delle situazioni di condanna
definitiva per i reati, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o
le altre violazioni di cui al comma 5 dell’art. 80, è
ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati
o illeciti.
SELF-CLEANING
¢  Se
la stazione appaltante ritiene che le
misure sono sufficienti, l’operatore
economico non è escluso della procedura
d’appalto; viceversa dell’esclusione viene
data motivata comunicazione all’operatore
economico.
— 
— 
Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità del self
cleaning nel corso del periodo di esclusione derivante
da tale sentenza.
Se il periodo di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di gara non è stato fissato con sentenza
definitiva, tale periodo non supera i cinque anni
decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna nei casi di reati i tre anni, decorrenti dalla
data del fatto, negli altri casi.
FALSE DICHIARAZIONI IN RELAZIONE
AI MOTIVI DI ESCLUSIONE
¢ 
In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano
state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara e
dagli affidamenti di subappalto fino ad un
anno, decorso il quale l’iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
DOCUMENTAZIONE DI GARA (ART. 81)
¢  Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 85
e 88, la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico e finanziario, per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente codice è acquisita esclusivamente
attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
denominata Banca dati nazionale degli operatori
economici.
CRITERI DI SELEZIONE ART. 83
I criteri di selezione riguardano
esclusivamente:
—  I
requisiti di idoneità professionale;
—  la capacità economica e finanziaria;
—  le capacità tecniche e professionali.
i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto
dell’appalto tenendo presente l’interesse pubblico ad avere
il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza e rotazione.
IDONEITÀ PROFESSIONALE
I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia, devono essere
iscritti nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali.
¢  Al cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residenti.
¢ 
LA CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA
¢  le
stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono
richiedere:
—  a) che gli operatori economici abbiano un
fatturato minimo annuo, compreso un
determinato fatturato minimo nel settore di
attività oggetto dell’appalto;
—  b) che gli operatori economici forniscano
informazioni riguardo ai loro conti annuali che
evidenzino in particolare i rapporti tra attività
e passività;
—  c) un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.
FATTURATO MINIMO
¢  Il
fatturato minimo annuo richiesto non
può comunque superare il doppio del
valore stimato dell’appalto, salvo in
circostanze debitamente motivate relative ai
rischi specifici connessi alla natura dei lavori,
servizi e forniture.
¢ 
¢ 
La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo
annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli
appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni
singolo lotto.
Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato
minimo annuo che gli operatori economici devono avere con
riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui
all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi
contemporaneamente.
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le
risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per
eseguire l’appalto con un adeguato standard di
qualità.
¢  Nelle procedure d’appalto per forniture che
necessitano di lavori di posa in opera o di
installazione, servizi o lavori, la capacità
professionale degli operatori economici di fornire tali
servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può
essere valutata con riferimento alla loro competenza,
efficienza, esperienza e affidabilità.
¢  Le informazioni richieste non possono eccedere
l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve,
comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei
segreti tecnici e commerciali.
¢ 
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
¢  L’art.
87 di spone che le stazioni appaltanti,
qualora richiedano la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare
che l’operatore economico soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa
l’accessibilità per disabili, facciano riferimento ai
sistemi di garanzia della qualità basati sulle
norme europee in materia, certificati da
organismi accreditati
IL C.D. “RATING” DI IMPRESA
L’art.83, comma 10, prevede che presso l’ANAC, che ne
cura la gestione, venga istituito il sistema di penalità e
premialità nei confronti delle imprese connesso a criteri
reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e
misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti
il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione degli
appalti ad essi affidati.
¢  Rientra nell’ambito dell’attività di gestione del suddetto
sistema la determinazione da parte di ANAC di misure
sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o
tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e
corruttive da parte delle imprese titolari di contratti
pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le
imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
¢  Requisiti reputazionali sono determinati sulla base
¢ 
— 
— 
Del rating di legalità (art. 231, comma 7)
Precedenti comportamentali dell’impresa
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) ART. 85
consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sostituzione dei certificati
rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che
l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
Ø  non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
Ø  soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell’articolo 83;
Ø  le informazioni rilevanti richieste dalla stazione
appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative
agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si
avvale ai sensi dell’articolo 89,
Ø  indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del
rilascio dei documenti complementari e include una
dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico
è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali
documenti.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) ART. 85
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE
utilizzato in una procedura d’appalto precedente
purché confermino che le informazione ivi contenute
sono ancore valide.
¢  La stazione appaltante può altresì chiedere a offerenti
e candidati, in qualsiasi momento nel corso della
procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia
necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
¢  Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione
appaltante richiede all’offerente cui ha deciso di
aggiudicare l’appalto, di presentare documenti
complementari aggiornati.
¢ 
SOCCORSO ISTRUTTORIO
¢ 
¢ 
¢ 
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di
gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno
per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di
esclusione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
CASI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
¢  Carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda: carenza di sottoscrizione, mancanza
allegazione del documento di riconoscimento,
carenza nelle dichiarazioni richieste
¢  Mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del
DGUE (dicgiarazioni sostitutive)
— 
ANAC det. N. 1/2015: irregolarità che non consente
alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il
soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa ai fini
dell’individuazione dei requisiti di ordine generare e
specifici tali da incidere sull’affidabilità professionale
dell’impresa concorrente
¢  Casi
di irregolarità formali, ovvero mancanza
o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali ( ad es. documento di riconoscimento
allegato ma scaduto) – regolarizzazione senza
sanzione
SOCCORSO ISTRUTTORIO
IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON È AMMESSO
¢  Carenze afferenti all’offerta tecnica ed
economica ( atteso il principio di
immodificabilità dell’offerta
¢  Irregolarità essenziali non sanabili( in tale
categoria può ritenersi compresa l’ipotesi
dell’offerta priva di prezzo o di ribasso
¢  Carenze insanabili (mancato inserimento del
progetto nella busta tecnica)
SOCCORSO ISTRUTTORIO
SANZIONE
¢  Ridimensionamento del massimale da 50.000 a
5.000 anche se si rimanda al disciplinare di gara
la determinazione dell’entità in misura non
superiore all’1 per mille e non superiore all’uno
per cento del valore della gara che è l’importo a
base d’asta
¢  Il pagamento della sanzione è elemento
costitutivo dell’ammissione alla gara mediante
soccorso da presentare contestulmente al
documento comprovante l’avvenuto pagamento
della sanzione a pena di esclusione
AVVALIMENTO (ART. 89)
¢ 
¢ 
¢ 
Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa
ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto
pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati
requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può
dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore
economico.
Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e,
in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso
dell'appalto.
L‘impresa che "presta" i propri requisiti (ausiliaria) a
quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara
che al successivo contratto, ma deve formalmente
impegnarsi sia nei confronti dell‘impresa validata che nei
confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione
della prima, per tutta la durata dell'appalto, tutte le risorse
di cui questa risulta carente.
AVVALIMENTO (ART. 89)
E’ diritto dell’impresa di avvalersi dell’istituto e non
una facoltà consentita dall’amministrazione
¢  A tal fine è necessaria la presentazione
¢ 
— 
— 
— 
— 
— 
di una dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altro
soggetto
di una dichiarazione da parte dell’impresa avvalente del
possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti di
carattere generale
di una dichiarazione da parte dell’impresa ausiliaria si
impegna a mettere a disposizione dell’impresa avvalente
per tutta la durata del contratto le risorse necessarie e di
cui essa è carente
di una dichiarazione dell’impresa ausiliaria di non
partecipazione alla gara in nessuna forma
Del contratto tra avvalente ed ausiliaria
AVVALIMENTO (ART. 89)
¢  L’operatore
economico che vuole fare affidamento
sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare
alla stazione appaltante l’effettiva disponibilità
dei mezzi necessari e, nel caso di dichiarazioni
mendaci, la stazione appaltante esclude il
concorrente ed escute la garanzia.
¢  La stazione appaltante, a sua volta, verifica se i
soggetti sulla cui capacità l’operatore economico
intende fare affidamento soddisfano i pertinenti
criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione, nel qual caso impone all’operatore
economico di sostituire i soggetti che non
soddisfano i criteri.
AVVALIMENTO (ART. 89)
Obbligo di sostituzione (art. 89, comma 2)
¢  La stazione appaltante verifica, conformemente agli
articoli 85, 86 e 88, se i soggetti sulla cui capacità
l’operatore economico intende fare affidamento
soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo
80.
¢  Essa impone all’operatore economico di sostituire i
soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di
esclusione.
¢  Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi
in cui l’operatore economico deve sostituire un
soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori
di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
AVVALIMENTO (ART. 89)
LIMITAZIONI
¢  Divieto di avvalimento “ cascata”: l’ausiliaria non
può avvalersi a sua volta di altro soggetto
¢  Non è consentito, a pena di esclusione, che della
medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti
¢  Non è ammesso per soddisfare il requisito di
iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui
all’art. 212 del Codice dell’Ambiente
AVVALIMENTO
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto
¢  Restano fermi anche per le imprese ausiliarie gli
obblighi imposti dalla normativa antimafia
¢  Vi è la possibilità di avvalersi di una sola impresa per
ciascun requisito
¢  la stazione appaltante, nel bando, può disporre la
possibilità di limitare l’avvalimento ai soli requisiti
economici o tecnici a seconda dal valore dell’appalto
¢  Non è consentito da parte di più concorrenti avvalersi
della medesima impresa ausiliaria
¢ 
— 
Eccezione nel caso in cui l’avvalimento concerna
attrezzature speciali in dotazione ad un numero ristretto di
imprese
LE OFFERTE
¢  E’
— 
l’atto negoziale di proposta contrattuale
Il bando non è una proposta né un’offerta al pubblico
ma solo un invito a presentare proposte sottoforma di
offerte
¢  Deve
avere la forma scritta
¢  Il mancato utilizzo di moduli predisposti
dall’amministrazione non è causa di esclusione
¢  Deve essere corredata dei documenti prescritti
dal bando o dall’invito
¢  Deve essere contenute in plico sigillato
LE OFFERTE
¢ 
Modalità di recapito
— 
— 
¢ 
Deve essere recapitata per posta o direttamente
Può essere imposto l’invio per posta per assicurare data
certa alla recezione ed evitare collusioni tra imprese
Requisiti
— 
Chiarezza e precisione
Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato
¢  In termini generali
¢  Per relazione ad altre offerte
¢ 
¢ 
Revocabilità offerta
— 
¢ 
A differenza che nel diritto privato l’offerta è revocabile
fino all’apertura della gara
Immodificabilità dei soggetti partecipanti alla gara
— 
Una volta fatta l’offerta non sono ammesse cessione di
partecipante o modifiche soggettive
I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
NEL NUOVO CODICE
¢  I
criteri di aggiudicazione non conferiscono alla
stazione appaltante un potere di scelta illimitata
dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di
una concorrenza effettiva e sono accompagnati da
specifiche che consentono l’efficace verifica delle
informazioni fornite dagli offerenti al fine di
valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di
aggiudicazione delle offerte. Le stazioni
appaltanti verificano l’accuratezza delle
informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
NEL NUOVO CODICE (ART. 95)
¢  Fatte
salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al
prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono all’aggiudicazione degli
appalti e all’affidamento dei concorsi di
progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento
prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/
efficacia quale il costo del ciclo di vita,
I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
NEL NUOVO CODICE (ART. 95)
¢  Può
essere utilizzato il criterio del minor prezzo
per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000
di euro, tenuto conto che la rispondenza ai
requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la
procedura di gara avvenga sulla base del progetto
esecutivo,
¢  per i servizi e le forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata
ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA
¢  Il
bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell’offerta
— 
— 
Criteri qualitativi: pregio tecnico, caratteristiche
estetiche e funzionali
Criteri quantitativi: il prezzo
¢  Una
commissione giudicatrice, prima
dell’apertura delle buste concernenti le offerte
fissa i criteri motivazionali cui si atterrà nella
valutazione
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA
¢  Tale
metodo è considerato uno strumento utile e
moderno, che favorisce lo sviluppo tecnico e che,
per la sua flessibilità, consente alle stazioni
appaltanti di effettuare un apprezzamento
adeguato degli elementi oggettivi dell’offerta,
pervenendo ad esprimere un accurato giudizio di
convenienza della proposta e anche di affidabilità
delle imprese in gara.
¢  Per le amministrazioni, quindi, il vantaggio
consiste nella presenza di un maggiore margine
di valutazione delle offerte, senza la necessità di
utilizzare il tradizionale, ma più complicato,
sistema dell’appalto concorso, destinato a
realizzare analoghi obiettivi.
¢  Però,
sono stati additati, spesso, i possibili rischi
di un vero e proprio abuso da parte delle
amministrazioni e di qualche
strumentalizzazione delle stesse imprese
concorrenti.
¢  Senza arrivare a considerare le possibili patologie
si è frequentemente sottolineata, in senso
negativo, la difficoltà di gestione della procedura,
che richiede, di solito,
— 
— 
— 
— 
Elevatissime professionalità tecniche,
Qualche costo aggiuntivo,
Una dilatazione dei tempi di conclusione dei
procedimenti
Può alimentare un contenzioso,
si potrebbe affermare che, per il diritto
comunitario, il criterio è considerato generalmente
con particolare approvazione, purché siano rispettate
alcune regole procedimentali e sostanziali. In taluni
casi, anzi, si è affermata una netta preferenza per tale
metodo di affidamento, giudicato maggiormente
idoneo del criterio meccanico del prezzo più basso,
perché consente la corretta e puntuale individuazione
della offerta davvero “migliore” (per esempio, nella
normativa in materia di servizi e forniture).
¢  Al contrario, il diritto interno ha manifestato, in
generale, un forte sospetto, che si è tradotto in regole
molto rigorose, volte a delimitarne l’ambito
applicativo (in linea di massima, solo in caso di
appalto concorso) e, comunque, a definirne, talvolta
anche con grande livello di dettaglio, le modalità di
svolgimento, quasi nel timore che tale procedura
dovesse celare pericolose insidie, minacciose per la
trasparenza e per la correttezza delle procedure.
¢ 
ART. 95 COMMA 6
IN PARTICOLARE, L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/
PREZZO, È VALUTATA SULLA BASE DI CRITERI OGGETTIVI, QUALI
GLI ASPETTI QUALITATIVI, AMBIENTALI E/O SOCIALI, CONNESSI
ALL’OGGETTO DELL’APPALTO.
Nell’ambito di tali criteri possono rientrare
a) La qualità, che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali,
accessibilità per i soggetti disabili, progettazione
adeguata per tutti gli utenti, rating di legalità,
certificazioni e attestazioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche
sociali, ambientali, contenimento dei consumi
energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni
o servizi oggetto del contratto, in misura pari o
superiore al 30 per cento del valore delle forniture o
prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto
anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi
complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione
degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti
all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con
l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova
ambiente e occupazione
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra
associate alle attività dell'azienda sulla base all'uso di
metodologie comuni per misurare e comunicare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del
personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la
qualità del personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il
processo di consegna e il termine di consegna o di
esecuzione.
Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea
e con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando
di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali
che intendono applicare alla valutazione dell’offerta
in relazione al maggior rating di legalità
dell’offerente, nonché in relazione a beni, lavori,
servizi che presentano un minore impatto sulla
sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente e
per agevolare la partecipazione alle procedure di
affidamento per le microimprese, piccole e medie
imprese, per i giovani professionisti e per le imprese
di nuova costituzione.
Soglia di sbarramento
¢  Il bando di gara elencano i criteri di valutazione e
precisano la ponderazione relativa attribuita a
ciascuno di essi, anche mediante una soglia,
espressa con un valore numerico determinato, in
cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello
massimo relativo all'elemento cui si riferisce la
soglia deve essere appropriato.
La possibilità di stabilire una soglia di
sbarramento rientra nella facoltà riconosciuta
all’amministrazione con riferimento alla
determinazione dei fattori di incidenza allo scopo
di garantire un livello qualitativo minimo
affinché le offerte possano essere prese in
considerazione
COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77
¢ 
¢ 
¢ 
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante e può lavorare a distanza con procedure
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’ANAC, di cui all’articolo 78 del presente
codice. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti
mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati
costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto
a quello dei componenti da nominare
¢  4.
I commissari non devono aver svolto né possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.
¢  5. Coloro che, nel biennio antecedente
all’indizione della procedura di aggiudicazione,
hanno ricoperto cariche di pubblico
amministratore, non possono essere nominati
commissari giudicatori relativamente ai contratti
affidati dalle Amministrazioni presso le quali
hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.
¢  6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni l’articolo 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ( condanna
anche non definitiva per reati contro la PA) e le
cause di astensione previste dall'articolo 51 del
codice di procedura civile.
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato
dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari
dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e
6.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico dell’intervento tra le somme a disposizione della
stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità, è stabilita la
tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i
commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente
iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se
appartenenti alla stazione appaltante.
OFFERTA ANOMALA
¢  Quando
si parla di “offerta anomala” ci si
riferisce ad un'offerta caratterizzata solitamente
da un prezzo anormalmente basso rispetto
all'entità della prestazione oggetto dell'appalto,
che sovente può lasciar presumere che la
prestazione non potrà essere fornita in modo
serio e costante nel tempo.
OFFERTA ANOMALA
¢  Quando
un offerta sia caratterizzata da prezzi
troppo bassi, con conseguente rischio di parziale
inadempimento o di inosservanza di alcune
clausole contrattuali questa si configura come
anomala ed impone una verifica di congruità da
parte del RUP o della Commissione giudicatrice
attraverso un peculiare procedimento
- giustificazioni
- esame delle giustificazioni
- eventuale esclusione delle offerte anomale
OFFERTA ANOMALA
¢ 
¢ 
La verifica di anomalia dell'offerta costituisce un subprocedimento che ha un rilievo preciso e distinto rispetto al
procedimento di evidenza pubblica diretto
all'aggiudicazione (anche se ad esso collegato), che si
connota per contenuti di merito tecnico ed economico
sull'offerta in esame
E' evidente che l'Amministrazione, nella fase volta ad
accertare se le condizioni dell'offerta economica proposta
dall'impresa sottoposta a verifica di anomalia possano
effettivamente assicurare una corretta ed adeguata
esecuzione dell'appalto da affidare in vista del
perseguimento dell'interesse pubblico, può svolgere ogni
approfondimento istruttorio circa la congruità dei costi
della prestazione e l'adeguatezza delle giustificazioni rese
dall'impresa, potendosi anche avvalere del supporto di
conoscenze tecniche esterne alla S.A., qualora la
Commissione giudicatrice non sia dotata delle necessarie
competenze tecniche
L’OFFERTA ANOMALA
Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le
stazioni appaltanti valutano la congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi
al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, sono entrambi pari
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara.
LE GIUSTIFICAZIONI
¢ 
¢ 
Le giustificazioni dell’offerta consistono nell’illustrazione
dei motivi economici e tecnici che hanno consentito
all’operatore economico di praticare un determinato
ribasso. Infatti, ogni imprenditore quando deve formulare
un prezzo da offrire per l’aggiudicazione di un appalto,
effettua una preventiva analisi delle tecniche che dovrà
utilizzare per l’esecuzione dell’appalto, di tutti i costi che
dovrà sostenere (ad esempio, per i materiali da impiegare,
per i noli dei macchinari necessari, per il personale da
utilizzare ecc.) nonché dell’utile da ricavare, tenuto anche
conto dell’andamento del mercato.
In quest’ottica le giustificazioni servono alla stazione
appaltante per valutare se lo sconto offerto sia sostenibile:
in altre parole, se l’offerta sia seria ed affidabile e, quindi,
tale da consentire il corretto adempimento di tutti gli
obblighi previsti nel contratto d’appalto.
¢  Le
giustificazioni dell’offerta possono essere le
più varie:
¢  Le giustificazioni non possono risolversi in
affermazioni generiche e non documentate (come
ad esempio, il richiamo alla “consolidata
esperienza” dell’impresa), ma devono fornire
elementi oggettivi e verificabili.
¢  Non sono poi ammissibili giustificazioni basate
sulla rinuncia totale all’utile o su un utile
estremamente esiguo.
¢  Non sono ammissibili giustificazioni quando
riguardano il rispetto dei minimi salariali o gli
oneri relativi alla sicurezza del lavoro
¢  potrebbe
costituire giustificazione idonea, ad
esempio:
- la produzione di preventivi acquisiti dai propri
fornitori, da cui risulti l’impegno a fornire
determinati materiali necessari all’esecuzione
dell’appalto e per tutta la durata dello stesso, a
prezzi particolarmente convenienti;
- la dimostrazione di avere in dotazione macchinari
in proprietà completamente ammortizzati;
- la vicinanza al cantiere, con conseguente
abbattimento dei costi di trasferta per i lavoratori
da impiegare;
- la possibilità di usufruire di un minor costo per la
manodopera da impiegare, in forza di
documentati particolari accordi sindacali.
PROCEDIMENTO DI VERIFICA ANOMALIA
¢  Un
consolidato orientamento giurisprudenziale
espresso tra le altre decisioni in una pronuncia
della Corte di Giustizia delle C.E. (Sez. VI,
27.11.2001 nei procedimenti C-285/99 e C-286/99)
ha precisato che il procedimento di verifica
dell'offerta anomala deve essere svolto in
contraddittorio con l'impresa sospettata di
aver presentato l'offerta anomala.
¢  La
Corte di Giustizia ha stabilito alcuni
principi generali per la legittimità del
procedimento di verifica:i
—  inammissibilità dell'esclusione
automatica dalla gara di un'offerta
superiore alla soglia di anomalia
—  necessità che l'impresa concorrente
abbia la concreta possibilità di fornire
gli opportuni chiarimenti e gli elementi
giustificativi dell'offerta, che saranno
valutati da parte della Stazione
Appaltante
VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA
¢  In
tema di giudizio finale di anomalia vige il
principio pacifico per cui la valutazione di
anomalia deve avere ad oggetto l'affidabilità
globale dell'offerta, con la conseguenza che in una
gara d'appalto l'eventuale omessa estensione
della verifica in contraddittorio a tutte le voci
dell'offerta presuntivamente anomale, da parte
dell'Ente appaltante, non costituisce vizio di
legittimità inficiante l'operato della Stazione
appltante
ANOMALIA DELL’OFFERTA
¢ 
Alla stregua dei principi giurisprudenziali espressi in
tema di motivazione del giudizio di anomalia di
un'offerta, ciò che effettivamente rileva ai fini del
giudizio finale non è l'analisi di ogni singolo elemento
dell'offerta, ma il fatto che l'offerta sottoposta
all'esame dell'anomalia possa rivelare la sua
inattendibilità per ciò che riguarda anche solo uno o
taluni degli elementi; sicché il giudizio globale ne può
risultare inficiato qualora l'incidenza del dato parziale
sulla globalità dell'offerta sia tale da far presumere il
condizionamento preponderante della valutazione
negativa, in relazione alla motivazione che la sorregge
(Cons. Stato Sez. V, 23 agosto 2006, n. 4949)
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
La fase scritta prende l'avvio con l'esame delle giustificazioni già
presentate a corredo dell'offerta e la richiesta scritta di ulteriori
giustificazioni: la richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e
può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse,
ovvero, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga
utili (1° comma); a sua volta all'offerente è assegnato un termine non
inferiore a 10 giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni
richieste (2° comma).
Dopo la presentazione delle giustificazioni “la stazione appaltante, se
del caso mediante una commissione, costituita secondo i criteri fissati
dal regolamento di cui all'art.5, esamina gli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite” (3° comma).
Dopo l'esame delle giustificazioni si apre una seconda fase scritta,
peraltro meramente eventuale: infatti, il 3° comma prosegue,
statuendo che “la stazione appaltante può chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame
(delle giustificazioni), assegnando un termine non inferiore a cinque
giorni lavorativi”, proprio perché l'Amministrazione può aver bisogno
di acquisire giustificazioni o documenti ulteriori.
Alla fase scritta segue una fase orale, peraltro eventuale: la norma in
esame –, che ha previsto il cd. preavviso di rigetto - dispone al comma
4° che “prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a
cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
utile”.
L’AGGIUDICAZIONE
La fase di scelta del contraente si conclude con l’aggiudicazione,
che è l’atto con il quale è proclamato il vincitore
Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta,
mediante uno dei criteri previsti dal presente codice.
Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione
provvisoria a favore del miglior offerente
L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero
degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti
dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento
dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente.
In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai
singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni,
l'aggiudicazione si intende approvata
Solo dopo tale verifica, l’aggiudicazione provvisoria diviene
definitiva
¢  Natura
giuridica
Sotto il profilo pubblicistico,
l’aggiudicazione è l’atto amministrativo con
cui l’amministrazione si limita ad accertare
l’idoneità della offerta in base ad elementi
oggettivi predeterminati e a selezionare
l’impresa con la quale in seguito stipulerà il
contratto di appalto
Il Codice dei contratti ha voluto sottolieare la
netta separazione tra la fase di scelta del
contraente, culminante nell’aggiudicazione in
senso proprio dell’appalto e la successiva fase
della stipulazione del contratto
L’aggiudicazione è atto unilaterale che obbliga
l’offerente il quale è vincolato dalla sua offerta
irrevocabile
.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
¢  L'aggiudicazione
provvisoria è, dunque, un atto
amministrativo endo-procedimentale e, come
tale, non può essere autonomamente impugnata
con ricorso al Giudice amministrativo. Invece,
l'aggiudicazione definitiva è il provvedimento
amministrativo terminale del procedimento e
può, quindi, essere impugnata con ricorso al TAR
nel termine di 30 giorni dalla comunicazione
(ridotto rispetto ai 60 giorni previsti per la
generalità dei provvedimenti amministrativi).
VERBALE DI GARA
¢ 
Per ogni procedimento volto alla stipula di un contratto le
amministrazioni devono redigere un verbale contenente le
seguenti informazioni:
- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione;
- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i
motivi della scelta;
- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente
basse;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della
sua offerta nonché, se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo
quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le
circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso
a dette procedure;
- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha
rinunciato ad aggiudicare un contratto
LA STIPULAZIONE
¢  Divenuta
efficace l'aggiudicazione definitiva, e
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto o di
concessione ha luogo entro il termine di 60 gg.
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatari (art. 11, comma 9, cod. contr.)
LA C.D. CLAUSOLA STAND-STILL
¢  Il
contratto non può comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai
sensi dell'articolo 79 tranne che
— 
a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si
indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del
presente codice, è stata presentata o è stata ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di
invito o queste impugnazioni risultano già respinte
con decisio-ne definitiva
¢  La
finalità di tale termine è quella
—  di
permettere alla stazione appaltante di
accertare, prima dell’insorgenza del
vincolo contrattuale, l’avvenuta
proposizione di impugnazione degli atti
di gara
—  di consentire all’interessato un efficace
esercizio del diritto di difesa prima del
perfezionamento del contratto, allo scopo
di evitare il contenzioso volto ad
eliminare gli effetti di un appalto già
stipulato
LE PROCEDURE NEGOZIATE
PROCEDURA COMPETITIVA NEGOZIATA (ART. 59)
¢  per
l’aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o più
delle seguenti condizioni:
— 
— 
— 
le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice
perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte
senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
implicano progettazione o soluzioni innovative;
l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive
negoziazioni a causa di circostanze particolari in
relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
le specifiche tecniche non possono essere stabilite con
sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una
valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o uno specifico riferimento tecnico;
PROCEDURA COMPETITIVA NEGOZIATA (ART. 59)
¢  per
l’aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una
procedura aperta o ristretta, sono state
presentate soltanto offerte irregolari o
inaccettabili.
— 
In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non
sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono
nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei prescritti requisiti che, nella procedura
aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte
conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
OFFERTE IRREGOLARI O INACCETTABILI
Sono considerate inammissibili le offerte:
¢  che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini
indicati nel bando o nell’avviso con cui si indice la
gara;
¢  in relazione alle quali la commissione giudicatrice
ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi;
¢  che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse; che non hanno la qualificazione
necessaria;
¢  il cui prezzo supera l’importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell’avvio della
procedura di appalto.
LA PREINFORMAZIONE
¢  La
gara è indetta mediante un bando di gara e,
nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante
procedura ristretta o procedura competitiva con
negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali possono utilizzare un avviso di
preinformazione.
¢  In tale ipotesi, gli operatori economici che hanno
manifestato interesse in seguito alla
pubblicazione dell’avviso stesso sono
successivamente invitati a confermarlo per
iscritto, mediante un invito a confermare
interesse.
LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI
CANDIDATI (ART. 91)
¢  Nelle
procedure ristrette, nelle procedure
competitive con negoziazione, nelle procedure di
dialogo competitivo e di partenariato per
l’innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo
richieda la difficoltà o la complessità dell'opera,
della fornitura o del servizio, possono limitare il
numero di candidati che soddisfano i criteri di
selezione e che possono essere invitati a
presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare
al dialogo, purché sia assicurato il numero
minimo di candidati qualificati (cd. Forcella
soggettiva).
LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI
CANDIDATI (ART. 91)
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti
indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse i
criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di
proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno
per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
Nella procedura competitiva con negoziazione il numero
minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni
caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad
assicurare un’effettiva concorrenza.
Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari
almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati
che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità
è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può
proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle
capacità richieste.
La stazione appaltante non può includere nella stessa
procedura altri operatori economici che non abbiano
chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le
capacità richieste.
RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE OFFERTE
c.d. Forcella oggettiva
¢  Le procedure competitive con negoziazione
possono svolgersi in fasi successive per ridurre il
numero di offerte da negoziare applicando i
criteri di aggiudicazione specificati nel bando di
gara, nell’invito a confermare interesse o in altro
documento di gara. Nel bando di gara, nell’invito
a confermare interesse o in altro documento di
gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se
si avvale di tale facoltà.
OFFERTE INAMMISSIBILI O IRREGOLARI
Sono considerate irregolari le offerte non conformi a
quanto prescritto nei documenti di gara.
¢  Sono considerate inammissibili le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell’avviso con cui si
indice la gara;
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice
ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi;
¢  che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse;
¢  che non hanno la qualificazione necessaria;
¢  il cui prezzo supera l’importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara
¢ 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE (ART. 63)
Casi tipici:
¢ Procedura
deserta ovvero esito
infruttuoso
¢ Infungibilità e unicità
dell’operatore economico
¢ Urgenza di provvedere
PROCEDURA DESERTA O ESITO INFRUTTOSO
¢ 
qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o
ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto
non siano sostanzialmente modificate e purché sia
trasmessa una relazione alla Commissione
europea, su sua richiesta.
— 
— 
Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna
pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente
inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle
esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti
specificati nei documenti di gara.
Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se
l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai
sensi dell’articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell’articolo 83;
INFUNGIBILITÀ ED UNICITÀ
DELL’OPERATORE ECONOMICO
¢  quando
i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per una
delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o
nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprietà intellettuale.
¢ 
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative
ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto
URGENZA
Nella misura strettamente necessaria quando,
per ragioni di estrema urgenza derivante da
eventi imprevedibili dall’amministrazione
aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di
protezione civile, nonché nei casi urgenti di
bonifica e messa in sicurezza dei siti
contaminati ai sensi della normativa
ambientale, i termini per le procedure aperte o
per le procedure ristrette o per le procedure
competitive con negoziazione non possono
essere rispettati.
¢  LE CIRCOSTANZE INVOCATE A GIUSTIFICAZIONE
DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NON DEVONO
ESSERE IN ALCUN CASO IMPUTABILI ALLE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI.
¢ 
URGENZA
Presupposti per il legittimo ricorso:
¢  Limitazione temporale e quantitativa necessaria
a superare la situazione contingente
¢  Imprevedibilità oggettiva dell’evento
¢  L’incompatibilità dell’urgenza con i termini
previsti per le procedure ordinarie
¢  La non imputabilità all’amministrazione
aggiudicatrice delle circostanze invocate a
giustificazione della procedura negoziata senza
previa pubblicazione
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE PER FORNITURE (ART. 63.3)
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio
o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità
volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad
ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie
prime;
per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività
commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
¢  Ove
possibile, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano gli operatori economici da consultare
sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei.
¢  L’amministrazione aggiudicatrice sceglie
l’operatore economico che ha offerto le condizioni
più vantaggiose previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per
l’affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta o mediante
procedura competitiva con negoziazione.
L’ART. 36 DEL CODICE
¢  La
— 
— 
legge delega aveva stabilito due criteri:
Previsione di una disciplina ispirata a criteri di
massima semplificazione e rapidità dei procedimenti,
salvaguardando i principi di trasparenza e
imparzialità della gara
Garanzia di adeguati livelli di pubblicità e
trasparenza delle procedure anche per gli appalti
pubblici sotto soglia assicurando, anche nelle forme
semplificate di aggiudicazione, la valutazione
comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano
essere invitati a presentare offerta almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nonché
un’adeguata rotazione
ART. 36 DEL CODICE
¢  Tre
diverse procedure per gli appalti sotto soglia
— 
PROCEDURE ORDINARIE CON
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
— 
PROCEDURE NEGOZIATE PER SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA COMUNITARIA E PER LAVORI DI
IMPORTO INFERIORE AD UN 1 MILIONE DI
EURO
— 
PROCEDURE DI ESECUZIONE DI LAVORI IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IMPORTO
INFERIORE A 150.000 EURO
ASSORBIMENTO DELLE PROCEDURE IN
ECONOMIA NELLA NUOVA DISCIPLINA
¢ 
L’art. 36 comporta, relativamente alle procedure infra
40.000 euro il superamento dei limiti previsti per le
procedure in economia
— 
— 
¢ 
¢ 
No, vincoli derivanti dalla tipuzzazione delle categorie di
lavori (art. 126, co. 6, D.lgs. 163/06)
No, elenco delle voci di spesa (art. 125, co. 10, D.lgs. N.
163/06)
Scompare la procedura di cottimo fiduciario, mentre
rimane la modalità dell’amministrazione diretta per i
lavori inferiori a 150.00
I REGOLAMENTI INTERNI DELLE STAZIONI
APPALTANTI RELATIVE ALLE PROCEDURE
IN ECONOMIA NON SONO PIÙ APPLICABILI
RAPPORTO CON GLI OBBLIGHI DI RICORSO
AGLI STRUMENTI DI E-PROCUREMENT
¢  Restano
fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e negoziazione, anche telematici,
nonché, una volta entrata in vigore la normativa
di qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla
centralizzazione e aggregazione della
committenza
¢  La amministrazioni pubbliche soggette agli
obblighi di cui all’art. 1, comma 450, della l. n.
296/2006 dovranno esperire le procedure sottosoglia per acquisti di beni e servizi sul MePA
ovvero su altri mercati elettronici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di commitenza
LA MOTIVAZIONE
¢ 
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità” (art. 36, comma 2)
Il legislatore ha indicato per gli appalti sotto soglia
quali procedure fisiologiche quelle semplificate e quelle
negoziate senza bando, mentre le procedure aperte o
ristrette costituiscono una possibilità che viene fatta
salva
¢  il legislatore ha valutato “a monte” la dialettica
tra semplificazione e rapidità, da una parte, e
trasparenza e concorrenza, dall’altra
¢ 
LA MOTIVAZIONE
Linee guida ANAC
Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di
ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità,
alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate,
qualora le esigenze del mercato suggeriscano di
assicurare il massimo confronto concorrenziale.
Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall’art.
30, comma 1 e soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato
risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti,
nella determina o delibera a contrarre, non dovrebbero
limitarsi ad individuare la procedura applicabile con
riferimento agli importi di cui all’articolo 36, ma
dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni
che le hanno indotte ad optare per un sistema di
affidamento non aperto alla partecipazione di
tutte le imprese potenzialmente interessate.
¢ 
LA MOTIVAZIONE
¢ 
Le procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bando, ancorché legittimate
da solo importo, sono sempre da considerarsi
procedure eccezionali di scelta del
contraente
— 
Il ricorso alla trattativa privata, va giustificato e di tale
giustificazione va data esternazione; il metodo della
trattativa privata, infatti, rappresenta una eccezione ai
principi di libera concorrenza, e di rispetto della pari
condizione dei potenziali interessati e dell'interesse
dell'amministrazione alla convenienza economica dei
lavori. Sicché il passaggio derogatorio da un metodo
competitivo ad un metodo monopolistico come la
trattativa privata, che per definizione è atto a
restringere potenzialmente la cura di detti immanenti
interessi, deve trovare e avere una manifesta ragione
legittimante (Cons Stato, 9 giugno 2008, n. 2803)
LA MOTIVAZIONE
In un mercato sempre più rilevante in termini
percentuali come quello del “sotto-soglia”, l’introduzione
a carico delle stazioni appaltanti di pregnanti vincoli di
motivazione, anche aggiuntivi rispetto a quanto previsto
dalla legge - che il Consiglio ha chiesto di dedicare
maggiormente, nel dettaglio, alle concrete procedure di
affidamento e di selezione dell’affidatario e più
sinteticamente alla scelta, a monte, della procedura da
seguire - risponde ad una logica volta a privilegiare
anche in questo caso, se possibile, le procedure
ordinarie, che maggiori garanzie danno, evidentemente,
sotto i profili della correttezza dei comportamenti e
dell’anticorruzione.
¢  La motivazione aggiuntiva imposta è opportuna, poiché
la stazione appaltante rende esplicite e verificabili
(anche dal giudice) percorsi decisionali che, data la
frequenza del sistema di offerte sotto soglia, resterebbero
altrimenti opachi e talora influenzabili da fenomeni
corruttivi (Cons Stato, comm spec., 13settembre
2016, 1903)
¢ 
IL RAPPORTO TRA PROCEDURE
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché è
nel rispetto del principio di rotazione e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese (art. 36, comma 1).
¢  L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori,
servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente
codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli
appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché
di pubblicità con le modalità indicate nel presente
codice. (art. 30, comma 1).
¢ 
I PRINCIPI APPLICABILI
¢  Principio
di economicità: implica l’uso
ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione
¢  I l p r i n c i p i o d i e c o n o m i c i t à p u ò e s s e r e
subordinato, nei limiti in cui è espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente
codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute,
dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla
promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal
punto di vista energetico (art. 30, co. 1)
I PRINCIPI APPLICABILI
¢  Principio
di efficacia: comporta la verifica di
congruità dei propri atti rispetto al
conseguimento dello scopo cui sono preordinati.
— 
Tale principio implica che si debba verificare che la
proposta/offerta individuata come migliore nella
procedura di affidamento, risulti, sul piano tecnicoeconomico idonea a soddisfare le specifiche esigenze
della stazione appaltante
¢  Principio
di tempestività: implica l’esigenza di
non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive
ragioni
I PRINCIPI APPLICABILI
¢  Principio
di correttezza, implica una condotta
leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione
¢ 
Devono essere ben evidenziate negli atti della procedura
tutte le clausole che possono comportare effetti negativi
nella sfera giuridica dell’operatore economico (ad es. la
clausola con la quale la stazione appaltante, soggetta agli
obblighi a convenzioni quadro, si riserva la facoltà di
annullare senza indennizzo la procedura laddove nel corso
della procedura dovessero attivarsi nuove convenzioni
quadro delle centrali di committenza
¢  Principio
di libera concorrenza, determina
l’effettiva contendibilità degli affidamenti da
parte dei soggetti potenzialmente interessati
I PRINCIPI APPLICABILI
¢  Il
principio di non discriminazione e di
parità di trattamento, implica una imparziale
ed equa valutazione dei concorrenti e
l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella
predisposizione delle offerte
¢  Il principio di trasparenza e pubblicità
impone la conoscibilità delle procedure di gara,
nonché l’uso di strumenti che consentano un
accesso rapido ed agevole delle informazioni
relative alle procedure
¢  Principio di proporzionalità, sancisce la
necessaria adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento
I PRINCIPI APPLICABILI
¢ 
Principio di rotazione: è finalizzato ad evitare la
formazione di rendite di posizione a favore di alcuni
operatori economici in violazione del principio di
concorrenza, ed è volto a favorire la distribuzione
delle opportunità degli operatori di essere affidatari di
un contratto pubblico
— 
Detto principio preclude di riconoscere in capo al
precedente gestore del servizio una pretesa qualificata ad
essere ulteriormente invitato alla procedura indetta per
riaffidare lo stesso servizio, ovvero a conoscere le ragioni
dell’omesso invito, ed imporre invece di osservare il
principio opposto, ovvero di motivare in modo congruo nel
caso in cui ritenga di estendergli il nuovo invito (TAR
Lombardia, Brescia, sez. II, 19 novembre 2009, n.
2240)
Principio di rotazione
Quello della rotazione dei soggetti da invitare nelle
procedure negoziate è indubbiamente un principio
funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle
imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del
cottimo fiduciario, ma in quanto tale lo stesso non ha, per
le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, di
guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale
ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una
volta che questa si sia conclusa con l'aggiudicazione in
favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili
selezioni (ovvero già affidatario del servizio). Tanto più
quando sia rimasto comprovato, come nel caso di specie,
che la gara si sia svolta nel rispetto del principio di
trasparenza e di parità di trattamento e si sia conclusa con
l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per la stazione
appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le
offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica
maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di
partner contrattuale della Amministrazione aggiudicatrice
( Cons. Stato, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906)
¢ 
I PRINCIPI APPLICABILI
¢  Il
favor per le MPMI: è necessario tenere conto
delle realtà imprenditoriali, fissando requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione che, senza
rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni,
consentano la partecipazioni alche alle micro,
piccole e medie imprese, valorizzandone il
potenziale
— 
— 
— 
MEDIE IMPRESE: meno di 250 addetti e fatturato
non superiore a 50 mln
PICCOLE IMPRESE: meno di 50 addetti ed un
fatturato non superiore a 10 mln
MICROIMPRESE: meno di dieci addetti e fatturato
non superiore a 2 mln
GLI AFFIDAMENTI INFRA 40.000 EURO
¢  Gli
affidamenti diretti dovrebbero riguardare
prevalentemente esigenze impreviste e
imprevedibili, occasionali ed episodiche, non
ricorrenti né ripetitive che sfuggono alla
programmazione
¢  Divieto di frazionamento artificioso
Programmazione biennale per beni e servizi di
importo pari o superiore a 40.000 euro (art. 21,
comm6)
GLI AFFIDAMENTI INFRA 40.000 EURO
Obbligo di motivazione
Possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti
richiesti dalla delibera a contrarre
¢  Rispondenza di quanto offerto alle esigenze della
stazione appaltante
¢  Eventuali caratteristiche migliorative offerte dal
contraente
¢  Convenienza del prezzo in rapporto alla qualità
¢ 
— 
— 
— 
Confronto concorrenziale semplificato mediante invito a
procedura negoziata di un congruo numero di operatori
economici
Documentata indagine di mercato mediante la quale
comprovare l’economicità dell’affidamento diretto
Attestazione del RUP circa la congruità del prezzo sulla base
di elementi oggettivi