Trattamento pensionistico Diritto a pensione di vecchiaia e anzianità

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Trattamento pensionistico Diritto a pensione di vecchiaia e anzianità
Trattamento pensionistico
Ai fini pensionistici, i militari del Corpo sono destinatari delle normative dirette alla generalità dei
dipendenti civili dello Stato, ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale
a dire riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.
Poiché non è stato emanato il regolamento di armonizzazione - ex art. 24 comma 18
del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 c.d. Fornero - rivivono i requisiti
previsti dalla previgente normativa, per cui rimangono invariati sostanzialmente i requisiti
necessari, sia per il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia che di anzianità.
Diritto a pensione di vecchiaia e anzianità
Nell’ordinamento previdenziale italiano esistono due sistemi di calcolo delle pensioni: “Retributivo”
e “Contributivo”; il primo è basato sulla media delle retribuzioni percepite; il secondo, sul montante
contributivo maturato.
COME COLLOCARE IL LAVORATORE NEL SISTEMA PREVIDENZIALE
Ai fini dell’applicazione delle regole per il diritto alla pensione, il lavoratore si colloca nel sistema:
Il metodo di calcolo di pensione da applicare ai lavoratori collocati nel “Retributivo” dipende dal
possesso o meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995
applicando il metodo retributivo per i contributi versati entro il 2011 e il metodo contributivo per i
versamenti collocati dal 2012 fino al pensionamento.
La pensione comunque non può superare l’importo che sarebbe stato liquidato con l’applicazione
del sistema interamente retributivo.
nni di contribuzione al 1995 la pensione viene calcolata
applicando il metodo retributivo per i contributi versati entro il 1995 e il metodo contributivo per i
quelli collocati dal 1996 fino al pensionamento.
La pensione di vecchiaia nel sistema retributivo
La pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile congiuntamente al
requisito contributivo minimo previsto per legge.
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REQUISITO D’ETÀ - E’ costituito dall’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti,
distinta per qualifica o grado, incrementata delle aspettative di vita periodicamente rilevate
dall’ISTAT.
REQUISITO CONTRIBUTIVO - Maturazione di almeno 20 anni di contribuzione
DECORRENZA - Dal 2011 la decorrenza della pensione è fissata ai 12 mesi successivi la
maturazione dei requisiti.
Occorre ricordare che, qualora al compimento del limite massimo d’età (senza incremento
dell’aspettativa di vita) il lavoratore risulti aver maturato ad altro titolo il diritto a pensione (ad es.
con almeno 40 di contribuzione) e la relativa decorrenza, l’amministrazione risolve d’ufficio il
rapporto di lavoro per raggiunti limiti d’età.
La pensione di anzianità nel sistema retributivo
Sono previste tre distinte uscite per pensionamento di anzianità.
1° accesso
REQUISITI - Maturazione di almeno 40 anni di contribuzione incrementati delle aspettative di vita
periodicamente rilevate dall’ISTAT.
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DECORRENZA – Dal 2014 la decorrenza della pensione è fissata ai 15 mesi successivi la
maturazione del requisito contributivo dopo aver seguito la progressione descritta nella tabella:
2° accesso
REQUISITO D’ETÀ – Compimento di almeno 57 anni di età incrementati delle aspettative di vita
periodicamente rilevate dall’ISTAT.
REQUISITO CONTRIBUTIVO - Maturazione di almeno 35 anni di contribuzione.
DECORRENZA - Dal 2011 la decorrenza della pensione è fissata ai 12 mesi successivi la
maturazione dei requisiti.
3° accesso
REQUISITO D’ETÀ – Compimento di almeno 53 anni di età incrementati delle aspettative di vita
periodicamente rilevate dall’ISTAT.
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Tabella
REQUISITO CONTRIBUTIVO - Maturazione dell’anzianità massima contributiva (80%) entro il
2011.
L’anzianità massima si calcola in relazione al servizio utile al 31.12.1997 e varia in ragione
dell’appartenenza al ruolo degli ufficiali da una parte o al ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti,
degli appuntati e dei finanzieri dall’altra.
DECORRENZA - Dal 2011 la decorrenza della pensione è fissata ai 12 mesi successivi la
maturazione dei requisiti.
La pensione nel sistema contributivo
Pensione di vecchiaia
REQUISITO ANAGRAFICO - Età compresa tra i 57 e i 65 anni.
REQUISITO CONTRIBUTIVO - almeno 5 anni di contribuzione effettiva
SOGLIA MINIMA - Maturazione di un importo minimo di pensione pari all'importo dell'assegno
sociale aumentato del 20% (per l’anno 2015: € 6.996,91).
Il requisito della soglia minima non è richiesta al compimento dei 65 anni o in caso di risoluzione
per raggiunti limiti d‘età .
Pensione di anzianità
REQUISITO CONTRIBUTIVO - almeno 40 anni di contribuzione
SOGLIA MINIMA - Maturazione di un importo minimo di pensione pari all'importo dell'assegno
sociale aumentato del 20% (per l’anno 2016: € 6.996,91).
Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale della Guardia di Finanza dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da
causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di
almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo senza maggiorazioni.
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Anche nei confronti del personale della GdF trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal
servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati
si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la
pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti
di età previsti per il collocamento a riposo. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta
pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui
almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
Utilizzo del modello PA04 per la liquidazione della pensione e dell’indennità di
buonuscita
Per il personale che cessa dal servizio per pensionamento, tutte le informazioni e i dati necessari
per la liquidazione della pensione e della buonuscita sono trasmesse dall’amministrazione all’Inps
Gestione Pubblica utilizzando il modello Pa04.
Il patronato Inca potrà valutare quando e con quale importo accedere alla pensione e calcolare la
buonuscita utilizzando o il modello Pa04 o avvalendosi di documentazione sostitutiva quale:




foglio matricolare
inquadramento economico dal 1993
Indennità pensionabile e indennità integrativa speciale dall’1/1/1993
Ultima busta paga
Il patronato Inca oltre ai servizi di consulenza previdenziale per valutare le azioni più opportune di
accesso alla pensione, assiste il lavoratore nella presentazione della domanda di pensione
(anzianità, vecchiaia , inabilità e privilegiata) da presentarsi esclusivamente in modalità telematica
all’Inps.
Termini di pagamento della buonuscita
Si applica il termine di 24 mesi per il pagamento della buonuscita qualora la cessazione per
pensionamento sia avvenuta alle seguenti condizioni:


con un’età di almeno 57 anni più indice aspettativa di vita ed un’anzianità contributiva di 35
anni;
con 40 anni più indice aspettativa di vita.
Si applica il termine di 6 mesi per il pagamento della buonuscita relativamente alle cessazioni per:


raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei
requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
raggiungimento entro il 31/12/2011 dell’aliquota massima dell’ 80%, e cessazione al
compimento dei 53 anni indicizzati entro il 31/12/2013. Se la predetta età è compiuta dopo
il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi.
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LAVORATORI COMPARTO SICUREZZA E SOCCORSO
Il Patronato Inca offre i suoi servizi anche per i lavoratori del comparto sicurezza:
Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Arma dei Carabinieri e Vigili del fuoco
anche in tema di salute :
 valutazioni preliminari con il medico legale di eventuali patologie correlate al servizio
 assistenza medica in commissione
 cause di servizio, dispense e inabilità al servizi a tariffe convenzionate .
I NOSTRI CONTATTI :
e-mail: inca@ bo.cgil.it
Servizio telefonico 051 4199360 - 051 6087169 - 051 6205515 - 051 8658512 - 051 6116200
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Aprile 2016
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