Turnover giro di vite

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Turnover giro di vite
PERSONALE
Turnover, giro di vite dalla Corte conti
Enti locali: turn over limitato.
A precisarlo è la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con la
deliberazione del 20 febbraio 2017, n. 23.
La Corte affronta nuovamente la problematica questione riguardante l'utilizzo dei c.d. "resti
assunzionali", cioè, le risorse utilizzabili negli anni precedenti per assunzioni, ma che non sono
state consumate; essa fornisce un'interpretazione estremamente restrittiva che complica
ulteriormente una materia da sempre resa di difficile attuazione proprio per le contraddittorie
indicazioni fornite dalla magistratura contabile.
Nel parere viene precisato che: "al fine di calcolare la capacità assunzionale bisogna prendere
come riferimento la percentuale indicata per l'anno in cui si intende avviare la procedura di
assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell'anno a cui si riferiscono le
cessazioni intervenute (ossia i cosiddetti resti)".
Nel caso dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ad esempio, ai sensi
dell'articolo 1, comma 228, della Legge n.208/2015, essi possono assumere nel limite del 25% del
costo delle cessazioni del personale non avente qualifica dirigenziale, cessato nel 2016.
Secondo l'interpretazione fornita dalla sezione Lombardia, tuttavia, questa limitata percentuale
non varrebbe solo per calcolare il turnover sull'anno precedente, ma anche per determinare
l'ammontare dei resti assunzionali del triennio 2013-2015, sul quale "spalmare" questa limitata
percentuale; nonostante, invece, per ciascuno di tali anni il turnover sull'anno precedente fosse
superiore (il 40% nel 2013 ed il 60% negli anni 2014-2015, con alcune possibilità di innalzamento
per i comuni virtuosi).
Nei confronti degli enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (il cui rapporto dipendentipopolazione dell'anno 2016 risulta inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe
demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo
263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000), invece, l'indicazione della sezione Lombardia potrebbe
anche rivelarsi vantaggiosa.
Questi enti locali, di fatto, potrebbero utilizzare il 75% come parametro per il conteggio del
turnover del triennio 2013-2015 e, quindi, ottenere spazi maggiori di quelli fissati dalla legge.
Secondo il parere della sezione Lombardia, i "resti assunzionali" devono essere presi in
considerazione "solo per determinare l'entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità
assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal legislatore
per l'anno in cui si intende a procedere con la nuova assunzione".
Fonte: Italia Oggi n. 51 del 01/03/2017 pag. 37
Autore: Luigi Oliveri