Turnover giro di vite
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Turnover giro di vite
PERSONALE Turnover, giro di vite dalla Corte conti Enti locali: turn over limitato. A precisarlo è la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione del 20 febbraio 2017, n. 23. La Corte affronta nuovamente la problematica questione riguardante l'utilizzo dei c.d. "resti assunzionali", cioè, le risorse utilizzabili negli anni precedenti per assunzioni, ma che non sono state consumate; essa fornisce un'interpretazione estremamente restrittiva che complica ulteriormente una materia da sempre resa di difficile attuazione proprio per le contraddittorie indicazioni fornite dalla magistratura contabile. Nel parere viene precisato che: "al fine di calcolare la capacità assunzionale bisogna prendere come riferimento la percentuale indicata per l'anno in cui si intende avviare la procedura di assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell'anno a cui si riferiscono le cessazioni intervenute (ossia i cosiddetti resti)". Nel caso dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ad esempio, ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della Legge n.208/2015, essi possono assumere nel limite del 25% del costo delle cessazioni del personale non avente qualifica dirigenziale, cessato nel 2016. Secondo l'interpretazione fornita dalla sezione Lombardia, tuttavia, questa limitata percentuale non varrebbe solo per calcolare il turnover sull'anno precedente, ma anche per determinare l'ammontare dei resti assunzionali del triennio 2013-2015, sul quale "spalmare" questa limitata percentuale; nonostante, invece, per ciascuno di tali anni il turnover sull'anno precedente fosse superiore (il 40% nel 2013 ed il 60% negli anni 2014-2015, con alcune possibilità di innalzamento per i comuni virtuosi). Nei confronti degli enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (il cui rapporto dipendentipopolazione dell'anno 2016 risulta inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000), invece, l'indicazione della sezione Lombardia potrebbe anche rivelarsi vantaggiosa. Questi enti locali, di fatto, potrebbero utilizzare il 75% come parametro per il conteggio del turnover del triennio 2013-2015 e, quindi, ottenere spazi maggiori di quelli fissati dalla legge. Secondo il parere della sezione Lombardia, i "resti assunzionali" devono essere presi in considerazione "solo per determinare l'entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal legislatore per l'anno in cui si intende a procedere con la nuova assunzione". Fonte: Italia Oggi n. 51 del 01/03/2017 pag. 37 Autore: Luigi Oliveri