PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
PROVINCIA
REGIONALE
DI SIRACUSA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO ALLE P.M.I. CON FINALITA’ DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
Riapertura Termini 2006
La Provincia Regionale di Siracusa, in linea con gli obiettivi programmatici finalizzati a sostenere
l’occupazione e lo sviluppo delle realtà economiche provinciali, allo scopo di favorire l’incremento
occupazionale nelle imprese esistenti nel territorio e di valorizzare le risorse imprenditoriali locali con
riferimento alle piccole e medie imprese, promuove l’assunzione di lavoratori mediante corresponsione di
un contributo economico nei modi e nei termini previsti dal presente bando. Il finanziamento concesso
alle P.M.I. è volto a favorire l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro di soggetti
disoccupati
o
inoccupati,
favorendo
la
crescita
occupazionale
nella
provincia
siracusana,
e
contemporaneamente di sostenere il potenziamento delle strutture aziendali.
I contributi, nella misura appresso indicata, verranno erogati fino ad esaurimento dell’importo stanziato
per l’iniziativa, secondo quanto specificato nel presente bando.
Art. 1 – Destinatari dell’intervento
Sono destinatarie del contributo:
-
le imprese artigiane, di produzione di beni e di prestazione di servizi;
-
le imprese commerciali con non più di cinque dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato, anche part-time;
-
le imprese industriali con non più di quindici dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato,
anche part-time,
costituite anche in forma di cooperativa, con esclusione delle imprese agricole, che abbiano sede
produttiva nel territorio della provincia di Siracusa, che assumano n. 1 lavoratore ad incremento della
forza-lavoro esistente alla data di pubblicazione del bando. Sono esclusi i soggetti che non rivestono
qualità di impresa, quali, ad esempio, studi professionali e amministratori di condominio.
Le assunzioni agevolabili devono essere effettuate nel periodo 1 Marzo – 31 Luglio 2006, con
contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, e devono riguardare nuovi posti in
organico. A tale scopo, si prende in considerazione la consistenza del personale, con contratto a tempo
pieno o part-time, alla data del 31/12/2005.
Non possono beneficiare del finanziamento le assunzioni con contratto di apprendistato, di formazione e
lavoro, di reinserimento e le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in CIGS, nonché i
rapporti di lavoro costituiti in forma di collaborazioni coordinate e continuative.
Art. 2 – Requisiti del lavoratore da assumere
Le assunzioni dovranno riguardare soggetti di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, iscritti nelle liste di
collocamento da oltre 12 mesi, con esclusione dei familiari del datore di lavoro, intendendosi come tali il
coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta. Nel caso in cui datore di lavoro sia una società,
l’esclusione riguarderà anche i familiari dei soci.
Art. 3 – Misura del contributo
Il contributo viene corrisposto a favore di n. 1 unità lavorativa da assumere per ogni impresa
richiedente, per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione. Esso verrà concesso nella misura
del 25% della retribuzione lorda mensile per 12 mensilità, con esclusione delle mensilità aggiuntive e del
trattamento di fine rapporto, e comunque fino ad un importo massimo di €. 250,00 per mensilità (€.
3.000,00 complessivi nell’anno agevolato).
Il contributo verrà erogato al datore di lavoro in unica soluzione, allo scadere dei 12 mesi agevolati, e
riguarderà le sole assunzioni effettuate a partire dal 01/03/2006 e fino al 31/07/2006. Non possono
essere ammesse al finanziamento provinciale le imprese che ne abbiano già usufruito negli anni
precedenti.
Art. 4 – Svolgimento del rapporto di lavoro e casi particolari
Il datore di lavoro si impegna verso l’assunto ad impartirgli un adeguato addestramento al lavoro ed è
tenuto al rispetto dei contratti di lavoro di categoria.
Il licenziamento del lavoratore comporta la perdita di ogni contributo, salvo il caso di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo, debitamente comprovato. In tale ipotesi, il contributo verrà erogato
limitatamente al periodo di durata del rapporto di lavoro.
Le dimissioni volontarie del dipendente comportano l’interruzione della corresponsione del contributo a
partire dal giorno di interruzione del rapporto di lavoro e salva l’assunzione di un nuovo dipendente che
abbia le stesse caratteristiche di quello dimissionario. In tal caso, il beneficiario del contributo è tenuto a
comunicare tempestivamente a questa Amministrazione la cessazione del rapporto di lavoro e la nuova
assunzione, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal termine del precedente rapporto. La facoltà di
riassunzione potrà essere esercitata una sola volta nel corso del periodo agevolato.
Nel caso di cessazione dell’attività d’impresa nel corso del periodo considerato, il contributo maturato sino
a tale data non è generalmente liquidabile, salvo diversa valutazione imputabile alla particolare situazione
aziendale.
Nell’ipotesi di trasferimento dell’attività imprenditoriale a persona diversa dall’iniziale datore di lavoro o
nel caso di trasformazione di società, il contributo è liquidabile solo se è oggettivamente rilevabile una
continuazione del rapporto lavorativo che ha dato diritto al finanziamento.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
Per accedere al contributo provinciale, gli interessati dovranno presentare, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, apposito modulo di domanda indirizzato alla Provincia Regionale di Siracusa – Settore
Sviluppo Economico, via Malta 106, 96100 Siracusa, entro il termine perentorio del 15/09/2006. Il
modulo di domanda dovrà essere ritirato presso gli Uffici della Provincia o scaricato dal sito internet:
www.provincia.siracusa.it.
Non si accetteranno richieste formulate su modelli diversi da quelli appositamente predisposti
dall’Amministrazione. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda
comporta la non inclusione in graduatoria.
La domanda si compone di una sezione con i dati dell’impresa richiedente, da una sezione con i dati del
lavoratore assunto, dalla dichiarazione di responsabilità del titolare e da un elenco con la specificazione
della documentazione allegata.
Il richiedente si impegnerà a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro per almeno un anno dal
termine del periodo agevolato. La domanda dovrà essere sottoscritta dal datore di lavoro senza obbligo di
autenticazione e dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore.
All’istanza devono essere allegati, a pena d’inammissibilità:
1.
Copia conforme all’originale della comunicazione di assunzione (mod. C/ASS), attestata dal
competente Centro per l’Impiego;
2.
Copia del libro matricola;
3.
Copia del certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A dell’impresa;
4.
Copia certificato attribuzione Partita IVA dell’impresa;
5.
Copia del certificato di iscrizione all’INPS dell’impresa;
6.
Copia del certificato di iscrizione all’INAIL dell’impresa;
7.
Copia del certificato di iscrizione alla Cassa Edile (per le imprese edili);
8.
Autocertificazione del lavoratore relativa alla situazione occupazionale negli ultimi 12 mesi;
Art. 6 – Criteri di assegnazione del contributo
La somma stanziata dalla Provincia Regionale di Siracusa per il finanziamento dell’iniziativa prevista dal
presente bando verrà distribuita tra gli aventi diritto, fino a esaurimento della stessa, secondo l’ordine di
graduatoria.
Le domande pervenute saranno istruite e sottoposte a valutazione di ammissibilità. La formazione della
graduatoria di merito avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a.
Età della persona da assumere (da 0 a 4 punti);
b.
Anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento della persona da assumere (da 0 a 5 punti);
c.
Titolo di studio posseduto dalla persona da assumere (da 0 a 3 punti);
d.
Numero di dipendenti occupati in azienda alla data del 31 dicembre 2005 (da 0 a 3 punti);
Il punteggio attribuito ad ogni domanda è determinato come somma dei punteggi relativi ai parametri
sopra indicati. In caso di parità di graduatoria tra due o più imprese, verrà data preferenza a quella che
ha prodotto l’istanza per prima.
I soggetti beneficiari del contributo, utilmente classificati in graduatoria, saranno avvertiti a mezzo lettera
raccomandata, con specificazione della posizione assegnata e con indicazione del funzionario a cui
rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.
Art. 7 – Concessione del contributo
Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione in base ai criteri previsti all’art. 6, al termine
dell’anno agevolato si procederà alla liquidazione del contributo, previa richiesta agli interessati di idonea
documentazione, al fine di procedere alla determinazione dell’importo liquidabile. A tale scopo, i
beneficiari saranno invitati a presentare:
1.
Copia buste paga quietanziate del periodo considerato;
2.
Copia libro retribuzioni dello stesso periodo;
3.
Copia modelli DM10;
4.
Copia modelli F24;
5.
Copia certificazione di regolarità contributiva Cassa Edile (per le imprese edili);
Si rammenta che l’impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro per almeno un
anno dallo scadere del periodo agevolato. L’amministrazione, anche successivamente al pagamento del
contributo, può disporre le opportune verifiche, procedendo, nel caso siano venuti meno i requisiti per
l’accesso al finanziamento, alla revoca del beneficio secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
Il Relatore
(Dott. Francesco Collura)
Il Dirigente del VII Settore
(Dott. Salvatore Mancarella)
Il Presidente
(Bruno Marziano)