j - Banco Popolare

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j - Banco Popolare
Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti
finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza
con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non
sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna
autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali
investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva sui Prospetti (come di
seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa
sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni
contenute nei menzionati Final Terms e nel Prospetto di Base (come di seguito definito).
Final Terms
BARCLAYS BANK PLC
(Costituita con responsabilità limitata in Inghilterra e Galles)
BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED
(Costituita con responsabilità limitata nelle Isole Cayman)
£60.000.000.000
STRUCTURED NOTE PROGRAMME
Emissione da parte di Barclays Bank PLC di
Up to EUR150.000.000. “Napoleon” Notes due 3 March 2014
Serie 11864
Il periodo di sottoscrizione decorre dal 1 febbraio 2008 incluso fino alle 16.30 (ora di Milano) del 27 febbraio
2008
Prezzo di Emissione: 100,00% del valore nominale
Il presente documento è redatto in riferimento al £60.000.000.000 Structured Note Programme costituito da
Barclays Bank PLC (la Banca) e da Barclays Capital (Cayman) Limited (BCCL) e integra e deve essere letto
congiuntamente al Prospetto di Base (il Prospetto di Base) datato 14 dicembre 2007. Le parole e le
espressioni definite nel Prospetto di Base, ma non in questo documento, mantengono lo stesso significato ove
utilizzate in questo documento.
Il presente documento è stato preparato con lo scopo di fornire informazioni sull’emissione da parte di
Barclays Bank PLC di Up to EUR150.000.000 “Napoleon” Notes due 3 March 2014, Serie 11864 (le
Obbligazioni).
Gli investitori dovrebbero fare riferimento alla sezione "Risk Factors relating to the Notes" nel Prospetto di
Base per l’esame di alcuni aspetti da prendere in considerazione al momento di decidere di investire nelle
Obbligazioni.
Barclays Capital
31 GENNAIO 2008
La distribuzione di questo documento e l’offerta delle Obbligazioni in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge.
La Banca esige dai soggetti che entrano in possesso di questi Final Terms di assumere informazioni in proprio e di attenersi
a tali limitazioni. I dettagli relativi alle restrizioni esistenti nelle varie giurisdizioni sono illustrati nella sezione “Purchase
and Sale” del Prospetto di Base. In particolare, le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dell’U.S.
Securities Act del 1933, come modificato (il Securities Act) e sono assoggettate alla legislazione fiscale degli Stati Uniti.
La compravendita delle Obbligazioni non è stata approvata dalla U.S. Commodity Futures Trading Commission in base
all’U.S. Commodity Exchange Act. Salvo alcune eccezioni, le Obbligazioni non potranno mai essere offerte, vendute o
consegnate negli Stati Uniti o a U.S. Persons, né alcuna U.S. Person potrà mai negoziare o mantenere una posizione nelle
Obbligazioni.
Resta inteso che ogni investitore (un Portatore), con l’acquisto delle Obbligazioni abbia effettuato indagini e valutazioni
indipendenti sullo Sponsor Sottostante e sull’Indice Sottostante nonché sulla relativa performance e che, al momento di
decidere di acquistare le Obbligazioni, non abbia fatto affidamento sulle dichiarazioni o informazioni della Banca a
riguardo. Inoltre, la Banca non fornisce alcuna garanzia in ordine alle prospettive o all’andamento dello Sponsor
Sottostante o dell’’Indice Sottostante.
Dow Jones STOXX Limited (STOXX) e Dow Jones & Company, Inc. (Dow Jones) non hanno relazioni con la Banca, se
non per il fatto di avere dato in licenza d’uso l’indice Dow Jones EURO STOXX 50 e i relativi marchi per le Obbligazioni.
STOXX e Dow Jones: non sponsorizzano, approvano, vendono o promuovono le Obbligazioni; non consigliano ad alcun
soggetto di investire nelle Obbligazioni o in altri valori mobiliari; non hanno alcuna responsabilità od obbligo su, o di
prendere decisioni circa la tempistica, l’ammontare o la determinazione del prezzo delle Obbligazioni; non hanno alcuna
responsabilità od obbligo in relazione all’amministrazione, alla gestione o alla commercializzazione delle Obbligazioni;
non tengono conto delle esigenze delle Obbligazioni o dei Portatori nella determinazione, composizione o calcolo
dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 né sono in alcun modo obbligati a fare ciò.
STOXX e Dow Jones non hanno alcuna responsabilità per le Obbligazioni. In particolare, STOXX e Dow Jones non
rilasciano garanzie, espresse o implicite, e disconoscono tutte le garanzie sui risultati che le Obbligazioni, il Portatore o
altro soggetto dovranno ottenere con l’utilizzo dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 e dei dati inclusi nello nell’indice
Dow Jones EURO STOXX 50; sull’esattezza o la completezza dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 e dei suoi dati;
sulla commerciabilità e l’idoneità ad un determinato scopo o uso dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 e dei suoi dati.
STOXX e Dow Jones non saranno responsabili di errori, omissioni o interruzioni dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50
o dei suoi dati;
STOXX o Dow Jones non saranno assolutamente responsabili di mancati guadagni o di danni o perdite indiretti, punitivi,
speciali o consequenziali, anche se STOXX o Dow Jones fossero consapevoli della loro eventuale esistenza. Il contratto di
licenza tra la Banca e STOXX opera soltanto a beneficio degli stessi ma non a beneficio dei Portatori o altri terzi.
I potenziali investitori nelle Obbligazioni devono essere consapevoli che le somme da pagare a titolo di Ammontare degli
Interessi (diverse da quelle che si riferiscono al primo Periodo di Interesse) sulle Obbligazioni dipendono dalla
performance dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 (come descritto in questo documento) e che in certe circostanze
possono essere uguali a zero, come esaurientemente descritto in questo documento. Resta inteso che ogni investitore (un
Portatore), con l’acquisto delle Obbligazioni abbia effettuato indagini e valutazioni indipendenti sullo Sponsor (definito
più avanti) e sull’Indice nonché sulla relativa performance e che, al momento di decidere di acquistare le Obbligazioni,
non abbia fatto affidamento sulle dichiarazioni o informazioni della Banca a riguardo. Inoltre, la Banca non fornisce
alcuna garanzia in ordine alle prospettive o all’andamento dello Sponsor o dell’Indice.
Il Prospetto di Base di cui si tratta più avanti (completato dai presenti Final Terms) è stato redatto in base al presupposto
che, salvo quanto disposto al seguente comma (ii), l’offerta delle Obbligazioni in qualsiasi Stato membro dell’Area
Economica Europea che ha attuato la Direttiva Prospetti (2003/71/CE) (ognuno uno Stato Membro Rilevante) avverrà in
virtù di un’esenzione alla Direttiva Prospetti, come attuata nello Stato Membro Rilevante in questione, dall’obbligo di
pubblicazione del prospetto per le offerte delle Obbligazioni. Pertanto, il soggetto che realizza o intende realizzare l’offerta
delle Obbligazioni potrà farlo soltanto:
(i)
nelle circostanze in cui non nasce alcun obbligo per l’Emittente, il Manager, il Distribution Manager o il
Distribution Arranger di pubblicare un prospetto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Direttiva
Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in
relazione a tale offerta; oppure
(ii)
nella Giurisdizione dell’Offerta Pubblica menzionata al paragrafo 11 della seguente Parte B, sempre che tale
soggetto sia uno dei soggetti menzionati nel paragrafo 11 della seguente Parte B e che l’offerta si realizzi
durante il Periodo di Offerta ivi appositamente specificato.
Né l’Emittente, il Manager, il Distribution Manager o il Distribution Arranger hanno autorizzato né autorizzano
lo svolgimento dell’offerta delle Obbligazioni in alcuna altra circostanza.
PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI
Resta inteso che i termini utilizzati nel presente documento mantengono la stessa definizione che hanno nei
Terms and Conditions esposti nel Prospetto di Base del 14 dicembre 2007, e successive integrazioni e
modificazioni, il quale costituisce un prospetto di base agli effetti della Direttiva Prospetti (Direttiva
2003/71/CE) (la Direttiva Prospetti). Il presente documento costituisce i Final Terms (Condizioni Definitive)
delle Obbligazioni ivi descritte agli effetti dell’articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto assieme
al Prospetto di Base e a tutti i relativi supplementi. Le informazioni complete riguardanti l’Emittente e l’offerta
delle Obbligazioni si hanno soltanto associando i presenti Final Terms con il Prospetto di Base e tutti i relativi
supplementi. Il Prospetto di Base si può consultare presso la sede legale dell’Emittente e la sede specificata di
The Bank of New York, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AL.
Le Parti
L’Emittente:
Barclays Bank PLC (l’Offerente)
Il Garante:
N/A
Il Manager:
Barclays Bank PLC
L’Agente di Calcolo:
Barclays Bank PLC e Banca Aletti
L’Agente per l’Emissione e il Pagamento:
The Bank of New York
LE OBBLIGAZIONI NON SONO STATE E NON SARANNO REGISTRATE AI SENSI DELL’US
SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO (IL “SECURITIES ACT”) E CONSISTONO IN
OBBLIGAZIONI AL PORTATORE CHE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DELLA LEGISLAZIONE
FISCALE DEGLI STATI UNITI. SALVO ALCUNE ECCEZIONI, LE OBBLIGAZIONI NON POSSONO
ESSERE OFFERTE O VENDUTE NEGLI STATI UNITI OPPURE A, O PER CONTO DI, O A BENEFICIO
DI US PERSONS (COME DEFINITE NELLA REGULATION S DEL SECURITIES ACT (LA
“REGULATION S”)). I PRESENTI FINAL TERMS SONO STATI PREDISPOSTI DALL’EMITTENTE
CON LO SCOPO DI ESSERE UTILIZZATI IN OCCASIONE DELL’OFFERTA E DELLA VENDITA
DELLE OBBLIGAZIONI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI A NON-US PERSONS AI SENSI DELLA
REGULATION S E AI FINI DELLA EVENTUALE QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI NELLA
BORSA RILEVANTE, COME DICHIARATO IN QUESTO DOCUMENTO. PER LA DESCRIZIONE DI
QUESTE E DI ULTERIORI RESTRIZIONI ALL’OFFERTA E ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI
E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRESENTI FINAL TERMS E DEL PROSPETTO DI BASE E DEL
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE SI RINVIA ALLA SEZIONE "PURCHASE AND SALE" NEL
PROSPETTO DI BASE.
Disposizioni relative alle Obbligazioni
1.
Nome delle Obbligazioni:
Index Linked Notes
2.
Serie:
11864
3.
Valuta delle Obbligazioni:
Euro (EUR)
4.
Valore nominale di rimborso complessivo delle
Obbligazioni:
Fino a EUR 150.000.000
5.
Tagli e Numero di Obbligazioni:
EUR
1.000
Obbligazioni)
(Fino
a
150.000
6.
Forma delle Obbligazioni:
Al Portatore:
Obbligazione Temporanea Globale,
scambiabile con una Obbligazione
Globale Permanente
7.
Emissione di Obbligazioni in forma definitiva:
Sì, limitatamente alle circostanze
previste nella Obbligazione Globale
Permanente
8.
Data di Emissione delle Obbligazioni:
3 marzo 2008
9.
Prezzo di Emissione delle Obbligazioni:
Alla pari
nominale)
10.
Borsa Rilevante:
N/A
11.
Multipli interi di Obbligazioni necessari per
effettuare il trasferimento:
N/A
12.
Tipo di Obbligazione e Nota Informativa
rilevante:
Obbligazioni su Unico Indice
(100,00%
del
valore
Disposizioni relative agli eventuali interessi da pagare sulle Obbligazioni
13.
Interesse da pagare sulle Obbligazioni:
Sì
14.
Base di Interesse:
Obbligazione a Tasso
Variabile su Indice
15.
Tasso o Tassi di Interesse
-
Fisso
e
Fisso
In relazione alla Data di Pagamento
dell’Interesse che cade il 3 marzo
2009 (la Prima Data di Pagamento
dell’Interesse), il Tasso di Interesse
sarà il 4,00%;
- Variabile
(i) In relazione alle Date di
Pagamento dell’Interesse che cadono
il 3 marzo 2010, 3 marzo 2011 e 3
marzo 2012 l’ammontare calcolato
dall’Agente di Calcolo in base alla
seguente formula:
[
Taglio * Max 3.00% ; 10.00% + Worst MonthlyPer f t j
]
Dove;
Worst MonthlyPer f t j indica la
minima tra le 12 performance mensili
MonthlyPerftj in ogni anno;
Indextj − Indextj −1
Monthly Perf t =
Indextj −1
j
;
Index t j indica
il livello ufficiale di
chiusura dell’Indice alla Data di
Osservazione j-esima di ogni anno tesimo (j = 1, …, 12 e t = 2,3,4) a
decorrere dal 24 marzo (j=1) e fino al
24 febbraio (j=12);
Index tj −1
indica il livello ufficiale
di chiusura dell’Indice alla Data di
Osservazione j-1 di ogni anno tesimo (j-1 = 0, …, 11 e t = 2,3,4) a
decorrere dal 24 febbraio (j-1=0) e
fino al 24 gennaio (j-1=11);
Data di Osservazione ha
significato descritto più avanti;
il
t indica ogni anno.
(ii) In relazione alle Date di
Pagamento dell’Interesse che cadono
il 3 marzo 2013 e 3 marzo 2014
l’ammontare calcolato dall’Agente di
Calcolo in base alla seguente
formula:
[
Taglio * Max 0 ; 7.00% + Worst MonthlyPer f t j
]
Dove;
Worst MonthlyPer f t j indica la
minima tra le 12 performance mensili
MonthlyPerftj in ogni anno;
Indextj − Indextj −1
Monthly Perf t =
;
Indextj −1
Index t j indica il livello ufficiale di
j
chiusura dell’Indice alla Data di
Osservazione j-esima di ogni anno tesimo (j = 1, …, 12 e t = 5,6) a
decorrere dal 24 marzo (j=1) e fino al
24 febbraio (j=12);
Index tj −1
indica il livello ufficiale
di chiusura dell’Indice alla Data di
Osservazione j-1 di ogni anno tesimo (j-1 = 0, …, 11 e t = 5,6) a
decorrere dal 24 febbraio (j-1=0) e
fino al 24 gennaio (j-1=11);
j
Data di Osservazione
Per t = 2,….,6 e j = 0,…….,12
0
24 febbraio dell’anno t-1
1
24 marzo dell’anno t-1
2
24 aprile dell’anno t-1
3
24 maggio dell’anno t-1
4
24 giugno dell’anno t-1
5
24 luglio dell’anno t-1
6
24 agosto dell’anno t-1
7
24 settembre dell’anno t-1
8
24 ottobre dell’anno t-1
9
24 novembre dell’anno t-1
10
24 dicembre dell’anno t-1
11
24 gennaio dell’anno t
12
24 febbraio dell’anno t
;e
t indica ogni anno.
16.
Determinazione dello Screen Rate:
N/A
17.
Determinazione ISDA:
N/A
18.
Tasso di Ammortamento (Amortisation Yield):
N/A
19.
Importo della Cedola Fissa:
Alla prima Data di Pagamento
dell’Interesse, EUR 40 per ogni Taglio;
20.
Importo della Cedola da Spezzatura:
N/A
21.
Tasso di Interesse Minimo/Massimo:
N/A
22.
Date di Pagamento dell’Interesse:
3 marzo 2009, 3 marzo 2010, 3 marzo
2011, 3 marzo 2012, 3 marzo 2013 e 3
marzo 2014.
23.
Data di Godimento:
La Data di Emissione
24.
Periodi di Interesse:
Come stabilito nella Condizione 25
25.
Base di Calcolo (Day Count Fraction):
Act/Act (ICMA) unadjusted
Disposizioni relative al rimborso
26.
Periodo del Tasso di Cambio (Exchange Rate
Time):
N/A
27.
Data di Scadenza:
3 marzo 2014
28.
Rimborso Anticipato conseguente a:
(i)
Evento Fiscale dell’Emittente:
Applicabile
(ii)
Modifica alle Leggi:
Applicabile
(iii)
Turbativa della Copertura:
Applicabile
(iv)
Incremento del Costo della Copertura:
N/A
(v)
Modifica alle Leggi in Asia:
N/A
(vi)
Turbativa della Copertura in Asia:
N/A
(vii)
Incremento del Costo della Copertura in
Asia:
N/A
29.
Rimborso Anticipato conseguente ad un Evento
Fiscale del Garante:
N/A
30.
Opzione Call:
N/A
31.
Opzione Put:
N/A
32.
Date di Valutazione:
Ogni Data di Osservazione come
indicato al paragrafo 15
33.
Ora di Valutazione:
(i) agli effetti di determinare l’esistenza
dell’Evento di Turbativa del Mercato:
(a) in relazione ad un qualsiasi Valore
Mobiliare Componente, l’Orario di
Chiusura Programmato della Borsa per
tale Valore Mobiliare Componente e (b)
in relazione a qualsiasi contratto di
opzione o contratto future sull’Indice, la
chiusura della negoziazione nella Borsa
Correlata; e (ii) in tutte le altre
circostanze, l’ora in cui lo Sponsor
calcola e pubblica il livello ufficiale di
chiusura dell’Indice.
34.
Evento di Turbativa del Mercato:
Applicabile
Indica:
(i)
(a)
per quanto riguarda un Valore
Mobiliare Componente, il verificarsi o
l’esistenza di:
(1)
una
Turbativa
della
Negoziazione di tale Componente, che
l’Agente di Calcolo determini sia
rilevante, in qualsiasi momento durante
il periodo di un’ora che termina all’Ora
di Valutazione rilevante nella Borsa in
cui il Componente è principalmente
negoziato;
(2)
una Turbativa di Borsa per tale
Componente, che l’Agente di Calcolo
determini sia importante, in qualsiasi
momento durante il periodo di un’ora
che termina all’Ora di Valutazione
rilevante nella Borsa in cui è il
Componente principalmente negoziato;
OPPURE
(3)
la Chiusura Anticipata che
riguardi tale Componente; E
(b)
l’insieme di tutti i Componenti
rispetto ai quali la Turbativa della
Negoziazione, la Turbativa di Borsa o
la Chiusura Anticipata si verificano o
esistono e interessano il 20% o più del
livello dell’Indice; OPPURE
ii)
per quanto riguarda i contratti
futures o i contratti di opzione relativi
all’Indice, il verificarsi o l’esistenza di:
(a) una Turbativa della Negoziazione;
(b) una Turbativa di Borsa, che
l’Agente di Calcolo determini nell’un
caso o nell’altro sia rilevante, in
qualsiasi momento durante il periodo di
un’ora che termina all’Ora di
Valutazione rilevante nella Borsa
Correlata; oppure (c) una Chiusura
Anticipata, in ciascun caso relativa a
detti contratti futures o contratti di
opzione.
Agli effetti di determinare l’esistenza
dell’Evento di Turbativa di Mercato che
interessi in qualsiasi momento un
Componente, se l’Evento di Turbativa
di Mercato avviene in tale momento e
interessa tale Componente, il relativo
contributo
percentuale
di
detto
Componente al livello dell’Indice
risulterà dalla comparazione tra (x) la
parte del livello dell’Indice attribuibile
al Componente e (y) il livello
complessivo dell’Indice, utilizzando in
ciascun caso i pesi ufficiali di apertura
pubblicati dallo Sponsor nell’ambito dei
“dati di apertura” del mercato.
(i)
Turbativa della Negoziazione:
Applicabile
La sospensione o la limitazione della
negoziazione imposta dalla Borsa o
Borsa Correlata rilevanti o in altro
modo, dovuta a variazioni dei prezzi
che superano i limiti permessi dalla
Borsa o Borse Correlate rilevanti,
oppure ad altre cause, che interessa (i)
un qualsiasi Componente nella Borsa
del Componente; oppure (ii) i contratti
futures o i contratti di opzione relativi
all’Indice nella Borsa Correlata.
(ii)
Turbativa di Borsa:
Applicabile
Qualsiasi
evento
(diverso
dalla
Chiusura Anticipata) che sconvolge od
ostacola (secondo la determinazione
dell’Agente di Calcolo) la possibilità
che hanno i partecipanti al mercato in
generale di svolgere le operazioni o di
ottenere il valore di mercato per: (i) un
Componente nella Borsa di tale
Componente; oppure (ii) i contratti
futures o i contratti di opzione relativi
all’Indice nella Borsa Correlata.
(iii)
Chiusura Anticipata:
Applicabile
La chiusura, in qualunque Giorno
Lavorativo di Borsa, della Borsa
rispetto ad un Componente, oppure
della Borsa Correlata, prima dell’Ora di
Chiusura Programmata, a meno che la
chiusura anticipata non sia annunciata
dalla Borsa o dalla Borsa Correlata (a
seconda del caso) almeno un’ora prima:
(i) dell’effettiva ora di chiusura della
normale sessione di contrattazione in
tale Borsa o Borsa Correlata (a seconda
del caso) in tale Giorno Lavorativo di
Borsa; e (ii) del termine ultimo per la
presentazione degli ordini da inserire a
fini di esecuzione nel sistema della
Borsa o della Borsa Correlata all’Ora di
Valutazione rilevante in tale Giorno
Lavorativo di Borsa;
35.
(i)
Date di Averaging:
N/A
(ii)
Conseguenze della coincidenza della
Data di Averaging con un Giorno di
Turbativa:
N/A
36.
Ammontare del Rimborso e valuta in cui sarà
pagato:
100% del valore nominale in EUR
37.
Ammontare del Rimborso Anticipato e valuta di
pagamento:
Per ogni EUR 1.000 di valore nominale
delle Obbligazioni, la somma in EUR
determinata dall’Agente di Calcolo in
base a sua esclusiva discrezione e
ragionevole parere.
38.
Numero massimo e numero minimo di Giorni
Lavorativi di preavviso precedenti la Data di
Rimborso Anticipato che l’Emittente deve dare
per gli Avvisi di Rimborso dell’Emittente e per
gli Avvisi Speciali di Rimborso:
2, come indicato nel Prospetto di Base
39.
Ora del ricevimento dell’Avviso di Rimborso
Anticipato e/o dell’Avviso del Portatore:
10.00 ora di Londra, come indicato nel
Prospetto di Base
40.
Ora dell’Avviso di Rimborso :
10.00 ora di Bruxelles per quanto
riguarda Euroclear Bank (11.00 ora di
Bruxelles se consegnato da EUCLID) e
10.00 ora di Lussemburgo per quanto
riguarda Clearstream, Luxembourg
41.
Procedura di notifica dell’Avviso di Rimborso
dell’Emittente se diversa da quella specificata
nella Condizione 6.3:
N/A
42.
Procedura di notifica dell’Avviso Speciale di
Rimborso se diversa da quella specificata nella
Condizione 6.3:
N/A
43.
Base di selezione delle Obbligazioni quando si
supera l’Ammontare Massimo Giornaliero, se
diversa dalla base proporzionale:
N/A
44.
Disposizioni addizionali per il rimborso delle
Obbligazioni:
N/A
45.
Equity Linked Notes, Equity Basket Notes:
N/A
46.
Single Index Notes, Basket of Indices Notes:
Applicabile
(i)
Sia che le Obbligazioni si riferiscono
ad un unico indice oppure ad un paniere di
indici e sia per quanto riguarda l’identità del
relativo Indice/Indici e i dettagli dei relativi
sponsor:
Unico Indice:
(ii)
Borsa o Borse:
In relazione a ciascun valore mobiliare
componente dell’Indice (ognuno un
Componente),
la
borsa
valori
principale in cui il Componente è
principalmente negoziato, secondo
quanto stabilito dall’Agente di Calcolo.
(iii)
Borsa Correlata o Borse Correlate:
Ogni borsa o sistema di quotazione nel
quale la negoziazione dei contratti di
opzione riguarda le azioni sottostanti
che fanno parte dell’Indice.
(iv)
Peso di ciascun Indice compreso nel
paniere:
N/A
(v)
Altri termini o condizioni speciali:
N/A
L’indice DJ EuroStoxx 50 Index
(l’Indice), calcolato e sponsorizzato da
Dow Jones Stoxx Limited (Codice
Bloomberg: SX5E Index). L’Indice è in
Indice su molteplici Borse
47.
Currency Linked Notes:
N/A
48.
Credit Linked Notes:
N/A
49.
Commodity Linked Notes:
N/A
Disposizioni per il regolamento
50.
Modalità di regolamento:
Esclusivamente per cassa
51.
Lotto Minimo:
N/A
52.
Valuta del regolamento per cassa
EUR
53.
Data di pagamento del Rimborso Anticipato:
Come definita nella Condizione 25
54.
Sistemi di Gestione Accentrata:
Euroclear / Clearstream, Luxembourg
55.
Data della Consegna Fisica:
N/A
Definizioni
56.
Definizione di Giorno Lavorativo:
Come definito nella Condizione 25
57.
Definizione di Giorno Lavorativo di Borsa:
Un Giorno di Negoziazione
Programmato in cui: (i) lo Sponsor
dell’Indice pubblica il livello
dell’Indice; e (ii) la Borsa
Correlata
è
aperta
alle
contrattazioni durante l’orario
normale
delle
sessioni
di
negoziazione, anche se la Borsa o
Borsa Correlata chiudono in
anticipo rispetto al loro Orario di
Chiusura Programmato.
Giorno
di
Negoziazione
Programmato indica un giorno in
cui è previsto che: (i) lo Sponsor
dell’Indice pubblichi il livello
dell’Indice; e (ii) la Borsa
Correlata
sia aperta alle
contrattazioni durante la normale
sessione di negoziazione.
58.
Definizione di Ora dell’Avviso di Scadenza:
Come definita nella Condizione 25
59.
Definizione di Evento Fiscale dell’Emittente:
Come definito nella Condizione 12
60.
Definizione di Evento Fiscale del Garante:
N/A
Restrizioni alla vendita e disposizioni in materia di certificazione
61.
Restrizioni Applicabili alle Commodities negli
Stati Uniti:
Tipo 2
62.
Restrizioni che riguardano la vendita fuori degli
Stati Uniti:
Come illustrato nel Prospetto di Base
Repubblica Italiana
Fino a quando le Obbligazioni non
saranno registrate, e fino a quando il
collocamento delle Obbligazioni non
sarà registrato ai sensi della legislazione
italiana sui valori mobiliari (si veda il
paragrafo 5, parte B, che segue), non
potrà essere offerta, venduta o
consegnata alcuna Obbligazione, né
potranno essere distribuite copie del
Prospetto di Base (compresi i presenti
Final Terms), dei supplementi al
Prospetto di Base o di qualunque altro
documento connesso alle Obbligazioni,
nella Repubblica Italiana, tranne che:
i.
ad investitori qualificati, secondo
la definizione dell’articolo 100
del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998 n. 58 e successive
modificazioni (il Testo Unico
delle Disposizioni in Materia di
Intermediazione Finanziaria) e
la normativa regolamentare
CONSOB di attuazione e
successive
modificazioni
e
integrazioni; oppure
ii. in altre circostanze esenti dalle
norme
sulla
sollecitazione
all'investimento
di
cui
all’articolo e dell’articolo 100
del
Testo
Unico
delle
Disposizioni in Materia di
Intermediazione Finanziaria e
dell’articolo 33, paragrafo primo,
del Regolamento CONSOB del
14 maggio 1999, n. 11971, e
successive
modificazioni
e
integrazioni.
Qualunque offerta, vendita o consegna
delle Obbligazioni o distribuzione di
copie del Prospetto di Base, dei
supplementi al Prospetto di Base o altro
documento correlato alle Obbligazioni
nella Repubblica Italiana ai sensi dei
precedenti commi (i) e (ii) deve:
(a) essere realizzata da una società
d’investimento, istituto bancario o
intermediario finanziario autorizzato a
svolgere le suddette attività nella
Repubblica Italiana in conformità con il
Testo Unico delle Disposizioni in
Materia di Intermediazione Finanziaria,
con il Regolamento n. 11522, il
Regolamento CONSOB del 29 ottobre
2007 n. 16190 (come modificato) e il
Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.
385 e successive modificazioni (il
Testo Unico delle Leggi in materia
Bancaria e Creditizia); e
(b) ottemperare all’articolo 129 del
Testo Unico delle Leggi in materia
Bancaria e Creditizia, come modificato,
e alle norme attuative della Banca
d’Italia, di volta in volta modificate, in
virtù delle quali la Banca d’Italia può
richiedere informazioni sull'emissione o
sull'offerta dei titoli nella Repubblica
Italiana; e
(c) ottemperare ad ogni altra vigente
legge e normativa applicabile o requisiti
imposti dalla CONSOB
63.
Certificazione dello status non-US:
Si applica la TEFRA D
Disposizioni Generali
64.
Convenzione di Calcolo (Day Count Fraction):
65.
Sistema o Sistemi di Gestione Accentrata,
Regolamenti e codici appropriati rilevanti:
Convenzione
Giorno
Lavorativo
Seguente (Following).
Euroclear
Clearstream, Luxembourg
ISIN: XS0343647532
Common Code: 034364753
66.
(i)
Pagina o pagine Reuters (o altra fonte di
riferimento) da cui sarà ricavato il tasso di
cambio per la conversione delle valute al
momento del calcolo dell’Ammontare del
Rimborso e/o dell’Ammontare del
Rimborso Anticipato, oppure
N/A
(ii)
Banca di Riferimento o Banca Centrale
che quotano il tasso di cambio ai fini della
conversione in base alla Condizione 6.9(a)
N/A
Eventuali modifiche al Master Subscription
Agreement e/o Master Issue and Paying Agency
Agreement:
N/A
67.
68.
Eventuali sedi aggiuntive alla sede principale
dell’Emittente e dell’Agente per l’Emissione e il
Pagamento presso le quali (i) le più recenti
relazioni annuali di bilancio dell’Emittente, del
Garante e le relazioni semestrali del Garante e
(ii) le copie del Master Issue and Paying
Agency Agreement e del Prospetto di Base e dei
presenti Final Terms sono disponibili, in lingua
inglese, ai Portatori per tutta la durata delle
Obbligazioni:
N/A
69.
Eventuali
condizioni
supplementari
o
modificate rispetto a quelle riportate nel
Prospetto di Base:
N/A
SCOPO DEI FINAL TERMS
I presenti Final Terms comprendono le condizioni definitive necessarie all’offerta pubblica nella Giurisdizione
dell’Offerta Pubblica delle Obbligazioni descritte nel presente documento ai sensi del £60.000.000.000
Structured Note Programme di Barclays Bank PLC e di Barclays Bank Capital (Cayman) Limited.
RESPONSABILITA’
L’Emittente accetta la responsabilità delle informazioni contenute nei presenti Final Terms
Firmato in nome e per conto dell’Emittente:
da:…………………………
Legale Rappresentante
Parte B – Altre Informazioni
1.
2.
QUOTAZIONE
(i)
Quotazione
N/A
(ii)
Ammissione alla negoziazione:
N/A
(iii)
Stima delle spese totali correlate
all’ammissione
alla
negoziazione
N/A
RATINGS
Ratings:
Alle obbligazioni a breve termine non garantite
della Banca è stato assegnato il rating A-1+ da
Standard & Poor’s, P-1 da Moody’s e F1+ da
Fitch Ratings Limited, e alle obbligazioni a lungo
termine della Banca è stato assegnato il rating AA
da Standard & Poor’s, Aa1 da Moody’s e AA+ da
Fitch Ratings Limited.
Onde evitare dubbi, le Obbligazioni non hanno
ricevuto singolarmente un rating.
3.
NOTIFICA
La Financial Services Authority ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la
CONSOB) un certificato di approvazione in cui si attesta che il Prospetto di Base è stato redatto in
conformità alla Direttiva Prospetti.
4.
INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NELL’EMISSIONE
Banca Aletti & C. S.p.A., Distribution Manager delle Obbligazioni, e il Distributore, tutti appartenenti
al gruppo bancario Banco Popolare, hanno o possono avere in essere, di volta in volta, relazioni con
l’Emittente, direttamente o indirettamente, attraverso la loro società capogruppo o attraverso altre
società appartenenti al gruppo bancario Banco Popolare, e tali relazioni possono dare origine a
potenziali conflitti di interessi.
E’ previsto che l’Emittente stipuli contratti di copertura con Banca Aletti & C. S.p.A., in occasione
dell’emissione delle Obbligazioni allo scopo di coprire la propria esposizione finanziaria.
Salvo quanto esposto qui sopra e le commissioni da pagare al Distribution Manager ed al Distributore,
per quanto risulta all’Emittente, nessun soggetto coinvolto nell’offerta delle Obbligazioni ha interessi
rilevanti nell’offerta.
Ad eccezione delle commissioni da pagare dal/al Manager, a Banca Aletti S.p.A. in quanto
responsabile del collocamento (il Distribution Manager) e al Distributore (si veda qui di seguito il
paragrafo 5(ii)) e come dichiarato in Purchase and Sale, e per quanto risulta all’Emittente, nessun
soggetto coinvolto nell’offerta delle Obbligazioni ha interessi rilevanti nell’offerta.
5.
RAGIONI DELL’OFFERTA, STIMA DEI RICAVI NETTI E DELLE SPESE TOTALI
(i)
Ragioni dell’offerta
Provvista fondi in generale
(ii)
Ricavi netti stimati:
Fino a EUR 150.000.000
Onde fugare i dubbi, la stima dei ricavi netti si
riferisce ai proventi incassati dall’Offerente alla
Data di Emissione. Essi non tengono conto delle
commissioni pagabili dal/al Manager, al
Distribution Manager e al Distributore.
(iii)
6.
Spese totali stimate:
N/A
RENDIMENTO – SOLTANTO PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO
Indicazione del rendimento:
N/A
7.
TASSI DI INTERESSE STORICI - SOLTANTO PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE – N/A (SI
VEDA IL SEGUENTE PARAGRAFO 8 PER QUANTO RIGUARDA L’INDICE)
8.
Soltanto per le Obbligazioni legate ad Indice o ad altre variabili - PERFORMANCE
DELL’INDICE/FORMULA/ALTRE VARIABILI, SPIEGAZIONE DELL’EFFETTO SUL VALORE DELL’INVESTIMENTO
E RISCHI ASSOCIATI E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL SOTTOSTANTE
Le informazioni sull’andamento storico e futuro e sulla volatilità dell’Indice si possono reperire alla
Pagina Bloomberg: SX5E Index.
Gli investitori dovrebbero considerare che la performance storica non dovrebbe essere interpretata
come un’indicazione della performance futura.
Le Obbligazioni sono del tipo Single Index Notes (Obbligazioni su Unico Indice) e l’investimento
nelle obbligazioni comporta un elevato grado di rischio. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli
che l’ammontare da pagare ad ogni Data di Pagamento dell’Interesse dipende dalla performance
dell’Indice in ciascuna Data di Osservazione. Una variazione relativamente piccola del valore
dell’Indice può determinare in una variazione sproporzionatamente maggiore del prezzo delle
Obbligazioni. In talune circostanze l’ammontare pagato ai Portatori può limitarsi al solo investimento
originale.
9.
LIMITATAMENTE ALLE DUAL CURRENCY NOTES - PERFORMANCE DEL TASSO O TASSI DI CAMBIO
[E SPIEGAZIONE DELL’EFFETTO SUL VALORE DELL’INVESTIMENTO] – N/A
10.
INFORMAZIONI OPERATIVE
Eventuale sistema o sistemi di gestione
accentrata diversi da Euroclear Bank
S.A./N.V. e da Clearstream Banking
Société Anonyme e relativo numero o
numeri di identificazione:
N/A
Consegna:
La consegna è contro pagamento
11.
Nuova Obbligazione Globale
Nessuna
Nomi e indirizzi dell’Agente o Agenti per
il Pagamento addizionali (se del caso):
N/A
Previsto per essere mantenuto in modo da
permetterne l’idoneità all’Eurosistema:
No
INFORMAZIONI SULL’OFFERTA
Offerta Non Esente:
L’offerta delle Obbligazioni può essere realizzata
in Italia (la Giurisdizione dell’Offerta Pubblica)
attraverso la Banca Popolare di Verona
S.Geminiano e S. Prospero S.p.A. (di seguito il
Distributore) e la sua rete con modalità diverse da
quelle previste all’articolo 3(2) della Direttiva
Prospetti durante il periodo dal 1 febbraio 2008
fino alle ore 16.30 (ora di Milano) del 27 febbraio
2008 (il Periodo di Offerta). Le Obbligazioni
saranno collocate nella Repubblica Italiana senza
impegno di sottoscrizione da parte del
Distributore, né terzi si sono impegnati a garantire
la sottoscrizione delle Obbligazioni. Si veda più
avanti per maggiori informazioni.
La Banca Aletti S.p.A., in veste di Distribution
Manager, ha organizzato il sindacato di
collocamento nominando il Distributore. Onde
evitare dubbi, il Distribution Manager non opererà
come Distributore. Banca Aletti S.p.A. agirà anche
da organizzatore del collocamento (il Distribution
Arranger)
Prezzo di Offerta:
EUR1.000 per ogni Obbligazione
A. Valore della componente derivativa:
La componente “derivativa” implicita nelle
Obbligazioni in questione è una opzione
“Napoleon” sull’Indice.
Il valore della componente derivativa alla data del
31 gennaio 2008 era pari a 5,5%. La componente
obbligazionaria delle Obbligazioni consiste in un
titolo di debito che rimborsa il 100% alla scadenza
e paga una cedola annuale pari a EUR 40 per ogni
Taglio alla prima Data di Pagamento dell’Interesse
per ogni Obbligazione di Taglio Specificato.
B. Valore della componente obbligazionaria:
Il valore della componente obbligazionaria pura
alla data del 31 gennaio 2008 era pari al 90%
calcolato sulla base del valore attuale dei flussi di
cassa futuri.
Sulla base della componente derivativa implicita,
della componente obbligazionaria e delle
commissioni
di
collocamento
pagate
dall’Emittente ai Distributori, il prezzo di
emissione può essere scomposto come segue:
•
•
•
•
Valore della componente obbligazionaria
pura: 90,00%
Valore della componente derivativa
implicita: 5,50%
Commissione di collocamento: 4,50%
Prezzo di Emissione: 100,00%
Condizioni alle quali l’offerta è subordinata:
L’offerta delle Obbligazioni fatta prima della Data
di Emissione è subordinata alla loro emissione.
Non esiste un criterio di assegnazione
precostituito. Il Distribution Manager adotterà un
criterio di riparto che garantisce parità di
trattamento ai potenziali investitori. Tutte le
Obbligazioni richieste per il tramite del
Distributore nel corso del Periodo di Offerta
saranno assegnate fino all’ammontare massimo
dell’offerta. Il potenziale investitore riceverà alla
Data di Emissione il 100% del quantitativo di
Obbligazioni che gli sono state assegnate durante
il Periodo di Offerta.
Descrizione delle procedure di
sottoscrizione:
Le richieste di Obbligazioni possono essere
presentate in Italia al Distributore. La
distribuzione avverrà in base alle consuete
procedure del Distributore.
Descrizione della possibilità di ridurre le
sottoscrizioni e modalità di restituzione
delle somme in eccesso pagate dai
richiedenti:
N/A
Informazioni sull’ammontare minimo e/o
massimo della richiesta:
L’ammontare minimo della richiesta è pari
Taglio Specificato
Modo e data in cui saranno resi pubblici i
risultati dell’offerta:
I risultati dell’offerta saranno resi pubblici tramite
il Distributore entro e non oltre 5 Giorni di
Regolamento TARGET dopo la chiusura del
Periodo d Offerta.
Informazioni sul metodo e limiti di tempo
per il pagamento a saldo e la consegna delle
Obbligazioni:
Il pagamento totale del Prezzo di Offerta delle
Obbligazioni deve avvenire alla Data di
Emissione, alla sede del relativo Distributore che
ha ricevuto la sottoscrizione.
al
Le Obbligazioni saranno messe a disposizione
mediante consegna a fronte del pagamento;
l’Emittente prevede che le Obbligazioni saranno
consegnate attraverso il relativo Distributore, dopo
l’avvenuto pagamento del Prezzo di Offerta, ai
potenziali Portatori sui conti di deposito
mantenuti, direttamente o indirettamente, dal
relativo Distributore presso Euroclear e
Clearstream, Luxembourg.
Procedura di esercizio dei diritti di
prelazione, negoziabilità dei diritti di
sottoscrizione e trattamento dei diritti di
sottoscrizione non esercitati:
N/A
Categorie di potenziali investitori ai quali
sono offerte le Obbligazioni e se la tranche
o le tranches sono state riservate a certi
paesi:
Le offerte possono essere fatte attraverso il
Distributore in Italia a qualunque soggetto.
Eventuali offerte in altri paesi della AEE saranno
fatte attraverso il Distributore soltanto in base
all’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del
prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti attuata
in tali paesi.
Procedura di notifica ai sottoscrittori
dell’ammontare assegnato e indicazione se
le contrattazioni possono iniziare prima che
la notifica sia data:
I sottoscrittori saranno informati direttamente dal
relativo Distributore dell’accoglimento della loro
richiesta. Non potranno essere eseguite operazioni
sulle Obbligazioni prima della Data di Emissione.
Ammontare delle spese e delle imposte
addebitate specificatamente al sottoscrittore
o all’acquirente:
Salvo il Prezzo di Offerta, l’Emittente non è al
corrente di spese e tasse che gravano
specificatamente
sul
sottoscrittore
o
sull’acquirente.
Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile ai
sottoscrittori nella Repubblica Italiana si rimanda
al seguente Allegato
Nome o nomi e indirizzo o indirizzi, per
quanto risulta all’Emittente, dei collocatori
nei vari paesi in cui l’offerta si realizza.
Il Distributore nominato più sopra è:
Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S.
Prospero S.p.A.
Piazza Nogara, 2
37121 Verona.
Allegato
REGIME FISCALE
Le seguenti affermazioni relative alla tassazione si basano sulla normativa vigente in Italia alla data dei
presenti Final Terms e sono soggette ai cambiamenti di legge che intervengono dopo tale data, e tali
cambiamenti possono avere anche valore retroattivo. La seguente nota sintetica non pretende di essere
una descrizione esauriente di tutte le considerazioni di tenore fiscale, che possono essere pertinenti
nell’adottare una decisione di sottoscrivere, acquistare, essere proprietari o alienare le obbligazioni, né
pretende di trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali
(come gli intermediari di valori mobiliari o commodities) possono essere soggetti a norme speciali. I
potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente tutte
le conseguenze di natura tributaria derivanti dalla sottoscrizione, dal possesso delle Obbligazioni.
In tal senso si segnala che il Governo Italiano potrebbe a breve essere autorizzato dal Parlamento a
modificare il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria.
Tale modifica potrebbe incidere sul regime fiscale delle Obbligazioni.
Regime fiscale delle Obbligazioni
Il D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, come successivamente modificato ed integrato (Decreto n. 239),
disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il
prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni
emessi inter alia da emittenti non residenti in Italia.
Se l'Obbligazionista è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa
alla quale le Obbligazioni siano correlate (salvo che abbia optato per il regime del risparmio gestito,
descritto infra, al Paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"); (ii) una società di persone o un'associazione
che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, interessi, premi o altri redditi correlati alle Obbligazioni, maturati durante il periodo di
possesso sono soggetti ad un'imposta sostitutiva pari al 12.50%. Qualora gli Obbligazionisti di cui ai
precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività di impresa alla quale le
Obbligazioni siano correlate, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.
Se l’Obbligazionista è residente in Italia, ed è una società o un ente commerciale o una stabile
organizzazione italiana di soggetti non residenti che detiene le Obbligazioni in relazione ad un'attività
commerciale e le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e
gli altri redditi da Obbligazioni non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nella
dichiarazione dei redditi dell’Obbligazionista e pertanto sono soggetti all’imposta sul reddito delle
persone giuridiche (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'Obbligazionista, sono soggetti
anche all'IRAP - imposta regionale sulle attività produttive).
Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre
2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E, i
pagamenti degli interessi sulle Obbligazioni corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai
sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente
modificato o integrato, e ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono
soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi di tali fondi immobiliari.
Se l'Obbligazionista è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (il Fondo)
ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i
premi e gli altri redditi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva
sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ogni
periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva ad hoc, pari al 12,50%.
Se l'Obbligazionista è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall’articolo 17 del D. Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252) e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi
maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma
devono essere inclusi nel risultato della gestione di portafoglio, rilevato alla fine di ciascun periodo
d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva ad hoc, pari all'11%.
Ai sensi del D. Lgs. 239/1996 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, società fiduciarie, agenti
di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministro delle Finanze (ognuno l’Intermediario
Autorizzato).
Un Intermediario Autorizzato deve (i) essere residente in Italia o essere una stabile organizzazione in
Italia di un intermediario non residente in Italia e (ii) intervenire nella riscossione degli interessi o nel
trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle
Obbligazioni si intende la cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che
comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni o un trasferimento delle stesse dall'Intermediario
Autorizzato presso cui le Obbligazioni sono depositate.
Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario Autorizzato l'imposta sostitutiva è applicata
e trattenuta dall’entità che paga gli Interessi all’Obbligazionista.
Rimborso anticipato
Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora le Obbligazioni con durata iniziale non inferiore a 18
mesi siano riscattate, anche solo parzialmente, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione,
gli Obbligazionisti residenti in Italia saranno tenuti a pagare un'imposta pari al 20% degli interessi e degli
altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato, e tale imposta sarà prelevata come ritenuta
fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto delle
Obbligazioni.
Investitori non residenti
Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi o premi relativamente ad Obbligazioni
sottoscritte da Obbligazionisti non residenti in Italia, a condizione, qualora le Obbligazioni siano detenute
in Italia, essi dichiarino di non essere residenti in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.
Tassazione delle plusvalenze
Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il
reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'Obbligazionista, anche il valore
netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi
incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano
connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgono un’attività di impresa alla quale le
Obbligazioni sono correlate.
Se l’Obbligazionista residente in Italia è una persona fisica che detiene le Obbligazioni non connesse
all'esercizio di un'attività d'impresa e a taluni altri soggetti, le plusvalenze realizzate in occasione della
vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al
12,50%. Gli Obbligazionisti possono compensare le perdite con i guadagni.
In relazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva, i contribuenti possono scegliere uno tra i regimi
descritti di seguito.
Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in assenza di
opzione per gli altri regimi impositivi, alle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di
impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, l’imposta sostitutiva è applicata cumulativamente
sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate da
Obbligazionisti che sono persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale
le Obbligazioni siano correlate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi delle Obbligazioni effettuati nel
corso di un determinato periodo di imposta. Le persone fisiche residenti in Italia, non impegnate in
attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, sono tenute ad indicare le plusvalenze
complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione
annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente al saldo delle altre imposte sui
redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è portata in deduzione dalle plusvalenze
realizzate in qualunque dei quattro periodi di imposta successivi.
In alternativa al regime della dichiarazione, gli Obbligazionisti che sono persone fisiche residenti in Italia
non impegnate in attività di impresa alla quale le obbligazioni siano correlate possono optare per
l'applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o
rimborso di Obbligazioni, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime
di tassazione separata delle plusvalenze è applicabile a condizione che: (i) le Obbligazioni siano
depositate presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per
accedere al regime del risparmio amministrato sia espressamente e tempestivamente esercitata
dall’Obbligazionista, per mezzo di una comunicazione scritta. Il depositario è responsabile
dell'applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna vendita
o rimborso di Obbligazioni (nonché in relazione alle plusvalenze realizzate al momento della revoca del
suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze. Inoltre, il depositario è tenuto a versare l'imposta
sostitutiva all’amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai proventi da
accreditare all’Obbligazionista, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione
dall’Obbligazionista stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso
dei Certificati derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della
stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso
dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del
risparmio amministrato, l’Obbligazionista non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria
dichiarazione dei redditi annuale.
Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla
quale le Obbligazioni siano correlate che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario,
comprese le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del
risparmio gestito", sono incluse, anche se non ancora realizzate, nel calcolo della rivalutazione del
patrimonio gestito maturata a fine anno, fermo restando l’applicazione dell’imposta sostitutiva del
12,50%, che deve essere prelevata e versata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del
risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere
dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime
del risparmio gestito, l’Obbligazionista non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione
patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.
Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo comune di investimento italiano, aperto
o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo
d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.
Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime
previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione
maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11%.
Le plusvalenze realizzate da Obbligazionisti non residenti in Italia derivanti dalla vendita o dal rimborso
di Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, alla condizione, a condizione che le
Obbligazioni (i) siano negoziate su mercati regolamentati oppure (ii) se non negoziate su mercati
regolamentati, non siano detenute in Italia.
Imposta sulle donazioni e successioni
Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, (il Decreto n. 262) convertito nella Legge 24
Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, per atto tra vivi o causa di morte, di qualsiasi attività
(comprese azioni, obbligazioni e ogni altro valore mobiliare), è sottoposto a tassazione con le seguenti
aliquote:
(i)
qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea
diretta, il 4% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che eccede Euro 1.000.000;
(ii)
qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado o
gli affini fino al terzo grado, il 6%, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o
successione. La successione in favore di fratelli o sorelle è anch’essa soggetta all’imposta sulle
successioni e donazioni all’aliquota del 6% sul valore dei beni oggetto di successione o
donazione che ecceda Euro 100.000;
(iii)
per tutti gli altri casi di successione o donazione si applicherà l’aliquota del 8% sul valore pieno
della successione o della donazione.
Tassa sui contratti di borsa
Il D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 435, che ha parzialmente abrogato il regime previsto dal Regio Decreto 30
dicembre 1923 n. 3278, prevede che il trasferimento delle Obbligazioni possa essere soggetto alla tassa sui
contratti di borsa che, attualmente, è dovuta per un importo che varia da un massimo di Euro 0,0083 ad un
minimo di Euro 0,00465, per ogni importo pari ad Euro 51,65 (o frazione di esso) del prezzo di
trasferimento delle Obbligazioni. Qualora la tassa sui contratti di borsa sia dovuta nella misura di Euro
0,00465 per ogni importo pari ad Euro 51,65 (o frazione di esso) del prezzo di trasferimento delle
Obbligazioni, tale imposta non può comunque eccedere l'importo di Euro 929,62 per il singolo contratto.
La tassa sui contratti di borsa non è tuttavia dovuta, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi: (i) contratti conclusi
nei mercati regolamentati aventi ad oggetto il trasferimento di valori mobiliari inclusi i contratti stipulati
tra l'intermediario e il suo mandante o tra intermediari autorizzati, (ii) contratti conclusi al di fuori dei
mercati regolamentati relativamente a titoli quotati sui mercati regolamentati, a condizione che i contratti
siano conclusi a) tra banche, SIM o altri intermediari finanziari regolati dal Decreto Legislativo 23 luglio
1996, n. 415, sostituito dal Decreto 24 febbraio 1998, n. 58 o intermediari di borsa; b) tra i soggetti di cui
in a), da una parte, e soggetti non residenti in Italia, dall'altra; c) tra i soggetti di cui in a), anche se non
residenti in Italia, da una parte, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altra parte, (iii)
contratti relativi alle offerte pubbliche di vendita finalizzate all'ammissione alla quotazione sui mercati
regolamentati, o in relazione a strumenti finanziari già quotati sui mercati regolamentati; (iv) contratti
riguardanti titoli non quotati su mercati regolamentati, conclusi tra intermediari autorizzati di cui in (ii)(a),
da una parte, e soggetti non residenti in Italia, dall'altra parte.
Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio
Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC (Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio),
ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, a decorrere dal 1 luglio 2005, deve fornire alle autorità
fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da
parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati
Membri. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso
di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che
prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio
dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi).
Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a
quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di
applicazione della suddetta direttiva.
Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio
L'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio con il Decreto
Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che sia
rispettata una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1 luglio 2005 a persone fisiche
che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli
agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare
all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai
beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle
Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del
pagamento stesso.