j - Banco Popolare
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j - Banco Popolare
Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva sui Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei menzionati Final Terms e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). Final Terms BARCLAYS BANK PLC (Costituita con responsabilità limitata in Inghilterra e Galles) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED (Costituita con responsabilità limitata nelle Isole Cayman) £60.000.000.000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME Emissione da parte di Barclays Bank PLC di Up to EUR150.000.000. “Napoleon” Notes due 3 March 2014 Serie 11864 Il periodo di sottoscrizione decorre dal 1 febbraio 2008 incluso fino alle 16.30 (ora di Milano) del 27 febbraio 2008 Prezzo di Emissione: 100,00% del valore nominale Il presente documento è redatto in riferimento al £60.000.000.000 Structured Note Programme costituito da Barclays Bank PLC (la Banca) e da Barclays Capital (Cayman) Limited (BCCL) e integra e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (il Prospetto di Base) datato 14 dicembre 2007. Le parole e le espressioni definite nel Prospetto di Base, ma non in questo documento, mantengono lo stesso significato ove utilizzate in questo documento. Il presente documento è stato preparato con lo scopo di fornire informazioni sull’emissione da parte di Barclays Bank PLC di Up to EUR150.000.000 “Napoleon” Notes due 3 March 2014, Serie 11864 (le Obbligazioni). Gli investitori dovrebbero fare riferimento alla sezione "Risk Factors relating to the Notes" nel Prospetto di Base per l’esame di alcuni aspetti da prendere in considerazione al momento di decidere di investire nelle Obbligazioni. Barclays Capital 31 GENNAIO 2008 La distribuzione di questo documento e l’offerta delle Obbligazioni in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. La Banca esige dai soggetti che entrano in possesso di questi Final Terms di assumere informazioni in proprio e di attenersi a tali limitazioni. I dettagli relativi alle restrizioni esistenti nelle varie giurisdizioni sono illustrati nella sezione “Purchase and Sale” del Prospetto di Base. In particolare, le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dell’U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il Securities Act) e sono assoggettate alla legislazione fiscale degli Stati Uniti. La compravendita delle Obbligazioni non è stata approvata dalla U.S. Commodity Futures Trading Commission in base all’U.S. Commodity Exchange Act. Salvo alcune eccezioni, le Obbligazioni non potranno mai essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o a U.S. Persons, né alcuna U.S. Person potrà mai negoziare o mantenere una posizione nelle Obbligazioni. Resta inteso che ogni investitore (un Portatore), con l’acquisto delle Obbligazioni abbia effettuato indagini e valutazioni indipendenti sullo Sponsor Sottostante e sull’Indice Sottostante nonché sulla relativa performance e che, al momento di decidere di acquistare le Obbligazioni, non abbia fatto affidamento sulle dichiarazioni o informazioni della Banca a riguardo. Inoltre, la Banca non fornisce alcuna garanzia in ordine alle prospettive o all’andamento dello Sponsor Sottostante o dell’’Indice Sottostante. Dow Jones STOXX Limited (STOXX) e Dow Jones & Company, Inc. (Dow Jones) non hanno relazioni con la Banca, se non per il fatto di avere dato in licenza d’uso l’indice Dow Jones EURO STOXX 50 e i relativi marchi per le Obbligazioni. STOXX e Dow Jones: non sponsorizzano, approvano, vendono o promuovono le Obbligazioni; non consigliano ad alcun soggetto di investire nelle Obbligazioni o in altri valori mobiliari; non hanno alcuna responsabilità od obbligo su, o di prendere decisioni circa la tempistica, l’ammontare o la determinazione del prezzo delle Obbligazioni; non hanno alcuna responsabilità od obbligo in relazione all’amministrazione, alla gestione o alla commercializzazione delle Obbligazioni; non tengono conto delle esigenze delle Obbligazioni o dei Portatori nella determinazione, composizione o calcolo dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 né sono in alcun modo obbligati a fare ciò. STOXX e Dow Jones non hanno alcuna responsabilità per le Obbligazioni. In particolare, STOXX e Dow Jones non rilasciano garanzie, espresse o implicite, e disconoscono tutte le garanzie sui risultati che le Obbligazioni, il Portatore o altro soggetto dovranno ottenere con l’utilizzo dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 e dei dati inclusi nello nell’indice Dow Jones EURO STOXX 50; sull’esattezza o la completezza dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 e dei suoi dati; sulla commerciabilità e l’idoneità ad un determinato scopo o uso dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 e dei suoi dati. STOXX e Dow Jones non saranno responsabili di errori, omissioni o interruzioni dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 o dei suoi dati; STOXX o Dow Jones non saranno assolutamente responsabili di mancati guadagni o di danni o perdite indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, anche se STOXX o Dow Jones fossero consapevoli della loro eventuale esistenza. Il contratto di licenza tra la Banca e STOXX opera soltanto a beneficio degli stessi ma non a beneficio dei Portatori o altri terzi. I potenziali investitori nelle Obbligazioni devono essere consapevoli che le somme da pagare a titolo di Ammontare degli Interessi (diverse da quelle che si riferiscono al primo Periodo di Interesse) sulle Obbligazioni dipendono dalla performance dell’indice Dow Jones EURO STOXX 50 (come descritto in questo documento) e che in certe circostanze possono essere uguali a zero, come esaurientemente descritto in questo documento. Resta inteso che ogni investitore (un Portatore), con l’acquisto delle Obbligazioni abbia effettuato indagini e valutazioni indipendenti sullo Sponsor (definito più avanti) e sull’Indice nonché sulla relativa performance e che, al momento di decidere di acquistare le Obbligazioni, non abbia fatto affidamento sulle dichiarazioni o informazioni della Banca a riguardo. Inoltre, la Banca non fornisce alcuna garanzia in ordine alle prospettive o all’andamento dello Sponsor o dell’Indice. Il Prospetto di Base di cui si tratta più avanti (completato dai presenti Final Terms) è stato redatto in base al presupposto che, salvo quanto disposto al seguente comma (ii), l’offerta delle Obbligazioni in qualsiasi Stato membro dell’Area Economica Europea che ha attuato la Direttiva Prospetti (2003/71/CE) (ognuno uno Stato Membro Rilevante) avverrà in virtù di un’esenzione alla Direttiva Prospetti, come attuata nello Stato Membro Rilevante in questione, dall’obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte delle Obbligazioni. Pertanto, il soggetto che realizza o intende realizzare l’offerta delle Obbligazioni potrà farlo soltanto: (i) nelle circostanze in cui non nasce alcun obbligo per l’Emittente, il Manager, il Distribution Manager o il Distribution Arranger di pubblicare un prospetto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Direttiva Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta; oppure (ii) nella Giurisdizione dell’Offerta Pubblica menzionata al paragrafo 11 della seguente Parte B, sempre che tale soggetto sia uno dei soggetti menzionati nel paragrafo 11 della seguente Parte B e che l’offerta si realizzi durante il Periodo di Offerta ivi appositamente specificato. Né l’Emittente, il Manager, il Distribution Manager o il Distribution Arranger hanno autorizzato né autorizzano lo svolgimento dell’offerta delle Obbligazioni in alcuna altra circostanza. PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI Resta inteso che i termini utilizzati nel presente documento mantengono la stessa definizione che hanno nei Terms and Conditions esposti nel Prospetto di Base del 14 dicembre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, il quale costituisce un prospetto di base agli effetti della Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/CE) (la Direttiva Prospetti). Il presente documento costituisce i Final Terms (Condizioni Definitive) delle Obbligazioni ivi descritte agli effetti dell’articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto assieme al Prospetto di Base e a tutti i relativi supplementi. Le informazioni complete riguardanti l’Emittente e l’offerta delle Obbligazioni si hanno soltanto associando i presenti Final Terms con il Prospetto di Base e tutti i relativi supplementi. Il Prospetto di Base si può consultare presso la sede legale dell’Emittente e la sede specificata di The Bank of New York, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AL. Le Parti L’Emittente: Barclays Bank PLC (l’Offerente) Il Garante: N/A Il Manager: Barclays Bank PLC L’Agente di Calcolo: Barclays Bank PLC e Banca Aletti L’Agente per l’Emissione e il Pagamento: The Bank of New York LE OBBLIGAZIONI NON SONO STATE E NON SARANNO REGISTRATE AI SENSI DELL’US SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO (IL “SECURITIES ACT”) E CONSISTONO IN OBBLIGAZIONI AL PORTATORE CHE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DELLA LEGISLAZIONE FISCALE DEGLI STATI UNITI. SALVO ALCUNE ECCEZIONI, LE OBBLIGAZIONI NON POSSONO ESSERE OFFERTE O VENDUTE NEGLI STATI UNITI OPPURE A, O PER CONTO DI, O A BENEFICIO DI US PERSONS (COME DEFINITE NELLA REGULATION S DEL SECURITIES ACT (LA “REGULATION S”)). I PRESENTI FINAL TERMS SONO STATI PREDISPOSTI DALL’EMITTENTE CON LO SCOPO DI ESSERE UTILIZZATI IN OCCASIONE DELL’OFFERTA E DELLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI A NON-US PERSONS AI SENSI DELLA REGULATION S E AI FINI DELLA EVENTUALE QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI NELLA BORSA RILEVANTE, COME DICHIARATO IN QUESTO DOCUMENTO. PER LA DESCRIZIONE DI QUESTE E DI ULTERIORI RESTRIZIONI ALL’OFFERTA E ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRESENTI FINAL TERMS E DEL PROSPETTO DI BASE E DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE SI RINVIA ALLA SEZIONE "PURCHASE AND SALE" NEL PROSPETTO DI BASE. Disposizioni relative alle Obbligazioni 1. Nome delle Obbligazioni: Index Linked Notes 2. Serie: 11864 3. Valuta delle Obbligazioni: Euro (EUR) 4. Valore nominale di rimborso complessivo delle Obbligazioni: Fino a EUR 150.000.000 5. Tagli e Numero di Obbligazioni: EUR 1.000 Obbligazioni) (Fino a 150.000 6. Forma delle Obbligazioni: Al Portatore: Obbligazione Temporanea Globale, scambiabile con una Obbligazione Globale Permanente 7. Emissione di Obbligazioni in forma definitiva: Sì, limitatamente alle circostanze previste nella Obbligazione Globale Permanente 8. Data di Emissione delle Obbligazioni: 3 marzo 2008 9. Prezzo di Emissione delle Obbligazioni: Alla pari nominale) 10. Borsa Rilevante: N/A 11. Multipli interi di Obbligazioni necessari per effettuare il trasferimento: N/A 12. Tipo di Obbligazione e Nota Informativa rilevante: Obbligazioni su Unico Indice (100,00% del valore Disposizioni relative agli eventuali interessi da pagare sulle Obbligazioni 13. Interesse da pagare sulle Obbligazioni: Sì 14. Base di Interesse: Obbligazione a Tasso Variabile su Indice 15. Tasso o Tassi di Interesse - Fisso e Fisso In relazione alla Data di Pagamento dell’Interesse che cade il 3 marzo 2009 (la Prima Data di Pagamento dell’Interesse), il Tasso di Interesse sarà il 4,00%; - Variabile (i) In relazione alle Date di Pagamento dell’Interesse che cadono il 3 marzo 2010, 3 marzo 2011 e 3 marzo 2012 l’ammontare calcolato dall’Agente di Calcolo in base alla seguente formula: [ Taglio * Max 3.00% ; 10.00% + Worst MonthlyPer f t j ] Dove; Worst MonthlyPer f t j indica la minima tra le 12 performance mensili MonthlyPerftj in ogni anno; Indextj − Indextj −1 Monthly Perf t = Indextj −1 j ; Index t j indica il livello ufficiale di chiusura dell’Indice alla Data di Osservazione j-esima di ogni anno tesimo (j = 1, …, 12 e t = 2,3,4) a decorrere dal 24 marzo (j=1) e fino al 24 febbraio (j=12); Index tj −1 indica il livello ufficiale di chiusura dell’Indice alla Data di Osservazione j-1 di ogni anno tesimo (j-1 = 0, …, 11 e t = 2,3,4) a decorrere dal 24 febbraio (j-1=0) e fino al 24 gennaio (j-1=11); Data di Osservazione ha significato descritto più avanti; il t indica ogni anno. (ii) In relazione alle Date di Pagamento dell’Interesse che cadono il 3 marzo 2013 e 3 marzo 2014 l’ammontare calcolato dall’Agente di Calcolo in base alla seguente formula: [ Taglio * Max 0 ; 7.00% + Worst MonthlyPer f t j ] Dove; Worst MonthlyPer f t j indica la minima tra le 12 performance mensili MonthlyPerftj in ogni anno; Indextj − Indextj −1 Monthly Perf t = ; Indextj −1 Index t j indica il livello ufficiale di j chiusura dell’Indice alla Data di Osservazione j-esima di ogni anno tesimo (j = 1, …, 12 e t = 5,6) a decorrere dal 24 marzo (j=1) e fino al 24 febbraio (j=12); Index tj −1 indica il livello ufficiale di chiusura dell’Indice alla Data di Osservazione j-1 di ogni anno tesimo (j-1 = 0, …, 11 e t = 5,6) a decorrere dal 24 febbraio (j-1=0) e fino al 24 gennaio (j-1=11); j Data di Osservazione Per t = 2,….,6 e j = 0,…….,12 0 24 febbraio dell’anno t-1 1 24 marzo dell’anno t-1 2 24 aprile dell’anno t-1 3 24 maggio dell’anno t-1 4 24 giugno dell’anno t-1 5 24 luglio dell’anno t-1 6 24 agosto dell’anno t-1 7 24 settembre dell’anno t-1 8 24 ottobre dell’anno t-1 9 24 novembre dell’anno t-1 10 24 dicembre dell’anno t-1 11 24 gennaio dell’anno t 12 24 febbraio dell’anno t ;e t indica ogni anno. 16. Determinazione dello Screen Rate: N/A 17. Determinazione ISDA: N/A 18. Tasso di Ammortamento (Amortisation Yield): N/A 19. Importo della Cedola Fissa: Alla prima Data di Pagamento dell’Interesse, EUR 40 per ogni Taglio; 20. Importo della Cedola da Spezzatura: N/A 21. Tasso di Interesse Minimo/Massimo: N/A 22. Date di Pagamento dell’Interesse: 3 marzo 2009, 3 marzo 2010, 3 marzo 2011, 3 marzo 2012, 3 marzo 2013 e 3 marzo 2014. 23. Data di Godimento: La Data di Emissione 24. Periodi di Interesse: Come stabilito nella Condizione 25 25. Base di Calcolo (Day Count Fraction): Act/Act (ICMA) unadjusted Disposizioni relative al rimborso 26. Periodo del Tasso di Cambio (Exchange Rate Time): N/A 27. Data di Scadenza: 3 marzo 2014 28. Rimborso Anticipato conseguente a: (i) Evento Fiscale dell’Emittente: Applicabile (ii) Modifica alle Leggi: Applicabile (iii) Turbativa della Copertura: Applicabile (iv) Incremento del Costo della Copertura: N/A (v) Modifica alle Leggi in Asia: N/A (vi) Turbativa della Copertura in Asia: N/A (vii) Incremento del Costo della Copertura in Asia: N/A 29. Rimborso Anticipato conseguente ad un Evento Fiscale del Garante: N/A 30. Opzione Call: N/A 31. Opzione Put: N/A 32. Date di Valutazione: Ogni Data di Osservazione come indicato al paragrafo 15 33. Ora di Valutazione: (i) agli effetti di determinare l’esistenza dell’Evento di Turbativa del Mercato: (a) in relazione ad un qualsiasi Valore Mobiliare Componente, l’Orario di Chiusura Programmato della Borsa per tale Valore Mobiliare Componente e (b) in relazione a qualsiasi contratto di opzione o contratto future sull’Indice, la chiusura della negoziazione nella Borsa Correlata; e (ii) in tutte le altre circostanze, l’ora in cui lo Sponsor calcola e pubblica il livello ufficiale di chiusura dell’Indice. 34. Evento di Turbativa del Mercato: Applicabile Indica: (i) (a) per quanto riguarda un Valore Mobiliare Componente, il verificarsi o l’esistenza di: (1) una Turbativa della Negoziazione di tale Componente, che l’Agente di Calcolo determini sia rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un’ora che termina all’Ora di Valutazione rilevante nella Borsa in cui il Componente è principalmente negoziato; (2) una Turbativa di Borsa per tale Componente, che l’Agente di Calcolo determini sia importante, in qualsiasi momento durante il periodo di un’ora che termina all’Ora di Valutazione rilevante nella Borsa in cui è il Componente principalmente negoziato; OPPURE (3) la Chiusura Anticipata che riguardi tale Componente; E (b) l’insieme di tutti i Componenti rispetto ai quali la Turbativa della Negoziazione, la Turbativa di Borsa o la Chiusura Anticipata si verificano o esistono e interessano il 20% o più del livello dell’Indice; OPPURE ii) per quanto riguarda i contratti futures o i contratti di opzione relativi all’Indice, il verificarsi o l’esistenza di: (a) una Turbativa della Negoziazione; (b) una Turbativa di Borsa, che l’Agente di Calcolo determini nell’un caso o nell’altro sia rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un’ora che termina all’Ora di Valutazione rilevante nella Borsa Correlata; oppure (c) una Chiusura Anticipata, in ciascun caso relativa a detti contratti futures o contratti di opzione. Agli effetti di determinare l’esistenza dell’Evento di Turbativa di Mercato che interessi in qualsiasi momento un Componente, se l’Evento di Turbativa di Mercato avviene in tale momento e interessa tale Componente, il relativo contributo percentuale di detto Componente al livello dell’Indice risulterà dalla comparazione tra (x) la parte del livello dell’Indice attribuibile al Componente e (y) il livello complessivo dell’Indice, utilizzando in ciascun caso i pesi ufficiali di apertura pubblicati dallo Sponsor nell’ambito dei “dati di apertura” del mercato. (i) Turbativa della Negoziazione: Applicabile La sospensione o la limitazione della negoziazione imposta dalla Borsa o Borsa Correlata rilevanti o in altro modo, dovuta a variazioni dei prezzi che superano i limiti permessi dalla Borsa o Borse Correlate rilevanti, oppure ad altre cause, che interessa (i) un qualsiasi Componente nella Borsa del Componente; oppure (ii) i contratti futures o i contratti di opzione relativi all’Indice nella Borsa Correlata. (ii) Turbativa di Borsa: Applicabile Qualsiasi evento (diverso dalla Chiusura Anticipata) che sconvolge od ostacola (secondo la determinazione dell’Agente di Calcolo) la possibilità che hanno i partecipanti al mercato in generale di svolgere le operazioni o di ottenere il valore di mercato per: (i) un Componente nella Borsa di tale Componente; oppure (ii) i contratti futures o i contratti di opzione relativi all’Indice nella Borsa Correlata. (iii) Chiusura Anticipata: Applicabile La chiusura, in qualunque Giorno Lavorativo di Borsa, della Borsa rispetto ad un Componente, oppure della Borsa Correlata, prima dell’Ora di Chiusura Programmata, a meno che la chiusura anticipata non sia annunciata dalla Borsa o dalla Borsa Correlata (a seconda del caso) almeno un’ora prima: (i) dell’effettiva ora di chiusura della normale sessione di contrattazione in tale Borsa o Borsa Correlata (a seconda del caso) in tale Giorno Lavorativo di Borsa; e (ii) del termine ultimo per la presentazione degli ordini da inserire a fini di esecuzione nel sistema della Borsa o della Borsa Correlata all’Ora di Valutazione rilevante in tale Giorno Lavorativo di Borsa; 35. (i) Date di Averaging: N/A (ii) Conseguenze della coincidenza della Data di Averaging con un Giorno di Turbativa: N/A 36. Ammontare del Rimborso e valuta in cui sarà pagato: 100% del valore nominale in EUR 37. Ammontare del Rimborso Anticipato e valuta di pagamento: Per ogni EUR 1.000 di valore nominale delle Obbligazioni, la somma in EUR determinata dall’Agente di Calcolo in base a sua esclusiva discrezione e ragionevole parere. 38. Numero massimo e numero minimo di Giorni Lavorativi di preavviso precedenti la Data di Rimborso Anticipato che l’Emittente deve dare per gli Avvisi di Rimborso dell’Emittente e per gli Avvisi Speciali di Rimborso: 2, come indicato nel Prospetto di Base 39. Ora del ricevimento dell’Avviso di Rimborso Anticipato e/o dell’Avviso del Portatore: 10.00 ora di Londra, come indicato nel Prospetto di Base 40. Ora dell’Avviso di Rimborso : 10.00 ora di Bruxelles per quanto riguarda Euroclear Bank (11.00 ora di Bruxelles se consegnato da EUCLID) e 10.00 ora di Lussemburgo per quanto riguarda Clearstream, Luxembourg 41. Procedura di notifica dell’Avviso di Rimborso dell’Emittente se diversa da quella specificata nella Condizione 6.3: N/A 42. Procedura di notifica dell’Avviso Speciale di Rimborso se diversa da quella specificata nella Condizione 6.3: N/A 43. Base di selezione delle Obbligazioni quando si supera l’Ammontare Massimo Giornaliero, se diversa dalla base proporzionale: N/A 44. Disposizioni addizionali per il rimborso delle Obbligazioni: N/A 45. Equity Linked Notes, Equity Basket Notes: N/A 46. Single Index Notes, Basket of Indices Notes: Applicabile (i) Sia che le Obbligazioni si riferiscono ad un unico indice oppure ad un paniere di indici e sia per quanto riguarda l’identità del relativo Indice/Indici e i dettagli dei relativi sponsor: Unico Indice: (ii) Borsa o Borse: In relazione a ciascun valore mobiliare componente dell’Indice (ognuno un Componente), la borsa valori principale in cui il Componente è principalmente negoziato, secondo quanto stabilito dall’Agente di Calcolo. (iii) Borsa Correlata o Borse Correlate: Ogni borsa o sistema di quotazione nel quale la negoziazione dei contratti di opzione riguarda le azioni sottostanti che fanno parte dell’Indice. (iv) Peso di ciascun Indice compreso nel paniere: N/A (v) Altri termini o condizioni speciali: N/A L’indice DJ EuroStoxx 50 Index (l’Indice), calcolato e sponsorizzato da Dow Jones Stoxx Limited (Codice Bloomberg: SX5E Index). L’Indice è in Indice su molteplici Borse 47. Currency Linked Notes: N/A 48. Credit Linked Notes: N/A 49. Commodity Linked Notes: N/A Disposizioni per il regolamento 50. Modalità di regolamento: Esclusivamente per cassa 51. Lotto Minimo: N/A 52. Valuta del regolamento per cassa EUR 53. Data di pagamento del Rimborso Anticipato: Come definita nella Condizione 25 54. Sistemi di Gestione Accentrata: Euroclear / Clearstream, Luxembourg 55. Data della Consegna Fisica: N/A Definizioni 56. Definizione di Giorno Lavorativo: Come definito nella Condizione 25 57. Definizione di Giorno Lavorativo di Borsa: Un Giorno di Negoziazione Programmato in cui: (i) lo Sponsor dell’Indice pubblica il livello dell’Indice; e (ii) la Borsa Correlata è aperta alle contrattazioni durante l’orario normale delle sessioni di negoziazione, anche se la Borsa o Borsa Correlata chiudono in anticipo rispetto al loro Orario di Chiusura Programmato. Giorno di Negoziazione Programmato indica un giorno in cui è previsto che: (i) lo Sponsor dell’Indice pubblichi il livello dell’Indice; e (ii) la Borsa Correlata sia aperta alle contrattazioni durante la normale sessione di negoziazione. 58. Definizione di Ora dell’Avviso di Scadenza: Come definita nella Condizione 25 59. Definizione di Evento Fiscale dell’Emittente: Come definito nella Condizione 12 60. Definizione di Evento Fiscale del Garante: N/A Restrizioni alla vendita e disposizioni in materia di certificazione 61. Restrizioni Applicabili alle Commodities negli Stati Uniti: Tipo 2 62. Restrizioni che riguardano la vendita fuori degli Stati Uniti: Come illustrato nel Prospetto di Base Repubblica Italiana Fino a quando le Obbligazioni non saranno registrate, e fino a quando il collocamento delle Obbligazioni non sarà registrato ai sensi della legislazione italiana sui valori mobiliari (si veda il paragrafo 5, parte B, che segue), non potrà essere offerta, venduta o consegnata alcuna Obbligazione, né potranno essere distribuite copie del Prospetto di Base (compresi i presenti Final Terms), dei supplementi al Prospetto di Base o di qualunque altro documento connesso alle Obbligazioni, nella Repubblica Italiana, tranne che: i. ad investitori qualificati, secondo la definizione dell’articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni (il Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria) e la normativa regolamentare CONSOB di attuazione e successive modificazioni e integrazioni; oppure ii. in altre circostanze esenti dalle norme sulla sollecitazione all'investimento di cui all’articolo e dell’articolo 100 del Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria e dell’articolo 33, paragrafo primo, del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni e integrazioni. Qualunque offerta, vendita o consegna delle Obbligazioni o distribuzione di copie del Prospetto di Base, dei supplementi al Prospetto di Base o altro documento correlato alle Obbligazioni nella Repubblica Italiana ai sensi dei precedenti commi (i) e (ii) deve: (a) essere realizzata da una società d’investimento, istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato a svolgere le suddette attività nella Repubblica Italiana in conformità con il Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria, con il Regolamento n. 11522, il Regolamento CONSOB del 29 ottobre 2007 n. 16190 (come modificato) e il Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni (il Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia); e (b) ottemperare all’articolo 129 del Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia, come modificato, e alle norme attuative della Banca d’Italia, di volta in volta modificate, in virtù delle quali la Banca d’Italia può richiedere informazioni sull'emissione o sull'offerta dei titoli nella Repubblica Italiana; e (c) ottemperare ad ogni altra vigente legge e normativa applicabile o requisiti imposti dalla CONSOB 63. Certificazione dello status non-US: Si applica la TEFRA D Disposizioni Generali 64. Convenzione di Calcolo (Day Count Fraction): 65. Sistema o Sistemi di Gestione Accentrata, Regolamenti e codici appropriati rilevanti: Convenzione Giorno Lavorativo Seguente (Following). Euroclear Clearstream, Luxembourg ISIN: XS0343647532 Common Code: 034364753 66. (i) Pagina o pagine Reuters (o altra fonte di riferimento) da cui sarà ricavato il tasso di cambio per la conversione delle valute al momento del calcolo dell’Ammontare del Rimborso e/o dell’Ammontare del Rimborso Anticipato, oppure N/A (ii) Banca di Riferimento o Banca Centrale che quotano il tasso di cambio ai fini della conversione in base alla Condizione 6.9(a) N/A Eventuali modifiche al Master Subscription Agreement e/o Master Issue and Paying Agency Agreement: N/A 67. 68. Eventuali sedi aggiuntive alla sede principale dell’Emittente e dell’Agente per l’Emissione e il Pagamento presso le quali (i) le più recenti relazioni annuali di bilancio dell’Emittente, del Garante e le relazioni semestrali del Garante e (ii) le copie del Master Issue and Paying Agency Agreement e del Prospetto di Base e dei presenti Final Terms sono disponibili, in lingua inglese, ai Portatori per tutta la durata delle Obbligazioni: N/A 69. Eventuali condizioni supplementari o modificate rispetto a quelle riportate nel Prospetto di Base: N/A SCOPO DEI FINAL TERMS I presenti Final Terms comprendono le condizioni definitive necessarie all’offerta pubblica nella Giurisdizione dell’Offerta Pubblica delle Obbligazioni descritte nel presente documento ai sensi del £60.000.000.000 Structured Note Programme di Barclays Bank PLC e di Barclays Bank Capital (Cayman) Limited. RESPONSABILITA’ L’Emittente accetta la responsabilità delle informazioni contenute nei presenti Final Terms Firmato in nome e per conto dell’Emittente: da:………………………… Legale Rappresentante Parte B – Altre Informazioni 1. 2. QUOTAZIONE (i) Quotazione N/A (ii) Ammissione alla negoziazione: N/A (iii) Stima delle spese totali correlate all’ammissione alla negoziazione N/A RATINGS Ratings: Alle obbligazioni a breve termine non garantite della Banca è stato assegnato il rating A-1+ da Standard & Poor’s, P-1 da Moody’s e F1+ da Fitch Ratings Limited, e alle obbligazioni a lungo termine della Banca è stato assegnato il rating AA da Standard & Poor’s, Aa1 da Moody’s e AA+ da Fitch Ratings Limited. Onde evitare dubbi, le Obbligazioni non hanno ricevuto singolarmente un rating. 3. NOTIFICA La Financial Services Authority ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la CONSOB) un certificato di approvazione in cui si attesta che il Prospetto di Base è stato redatto in conformità alla Direttiva Prospetti. 4. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NELL’EMISSIONE Banca Aletti & C. S.p.A., Distribution Manager delle Obbligazioni, e il Distributore, tutti appartenenti al gruppo bancario Banco Popolare, hanno o possono avere in essere, di volta in volta, relazioni con l’Emittente, direttamente o indirettamente, attraverso la loro società capogruppo o attraverso altre società appartenenti al gruppo bancario Banco Popolare, e tali relazioni possono dare origine a potenziali conflitti di interessi. E’ previsto che l’Emittente stipuli contratti di copertura con Banca Aletti & C. S.p.A., in occasione dell’emissione delle Obbligazioni allo scopo di coprire la propria esposizione finanziaria. Salvo quanto esposto qui sopra e le commissioni da pagare al Distribution Manager ed al Distributore, per quanto risulta all’Emittente, nessun soggetto coinvolto nell’offerta delle Obbligazioni ha interessi rilevanti nell’offerta. Ad eccezione delle commissioni da pagare dal/al Manager, a Banca Aletti S.p.A. in quanto responsabile del collocamento (il Distribution Manager) e al Distributore (si veda qui di seguito il paragrafo 5(ii)) e come dichiarato in Purchase and Sale, e per quanto risulta all’Emittente, nessun soggetto coinvolto nell’offerta delle Obbligazioni ha interessi rilevanti nell’offerta. 5. RAGIONI DELL’OFFERTA, STIMA DEI RICAVI NETTI E DELLE SPESE TOTALI (i) Ragioni dell’offerta Provvista fondi in generale (ii) Ricavi netti stimati: Fino a EUR 150.000.000 Onde fugare i dubbi, la stima dei ricavi netti si riferisce ai proventi incassati dall’Offerente alla Data di Emissione. Essi non tengono conto delle commissioni pagabili dal/al Manager, al Distribution Manager e al Distributore. (iii) 6. Spese totali stimate: N/A RENDIMENTO – SOLTANTO PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO Indicazione del rendimento: N/A 7. TASSI DI INTERESSE STORICI - SOLTANTO PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE – N/A (SI VEDA IL SEGUENTE PARAGRAFO 8 PER QUANTO RIGUARDA L’INDICE) 8. Soltanto per le Obbligazioni legate ad Indice o ad altre variabili - PERFORMANCE DELL’INDICE/FORMULA/ALTRE VARIABILI, SPIEGAZIONE DELL’EFFETTO SUL VALORE DELL’INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL SOTTOSTANTE Le informazioni sull’andamento storico e futuro e sulla volatilità dell’Indice si possono reperire alla Pagina Bloomberg: SX5E Index. Gli investitori dovrebbero considerare che la performance storica non dovrebbe essere interpretata come un’indicazione della performance futura. Le Obbligazioni sono del tipo Single Index Notes (Obbligazioni su Unico Indice) e l’investimento nelle obbligazioni comporta un elevato grado di rischio. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che l’ammontare da pagare ad ogni Data di Pagamento dell’Interesse dipende dalla performance dell’Indice in ciascuna Data di Osservazione. Una variazione relativamente piccola del valore dell’Indice può determinare in una variazione sproporzionatamente maggiore del prezzo delle Obbligazioni. In talune circostanze l’ammontare pagato ai Portatori può limitarsi al solo investimento originale. 9. LIMITATAMENTE ALLE DUAL CURRENCY NOTES - PERFORMANCE DEL TASSO O TASSI DI CAMBIO [E SPIEGAZIONE DELL’EFFETTO SUL VALORE DELL’INVESTIMENTO] – N/A 10. INFORMAZIONI OPERATIVE Eventuale sistema o sistemi di gestione accentrata diversi da Euroclear Bank S.A./N.V. e da Clearstream Banking Société Anonyme e relativo numero o numeri di identificazione: N/A Consegna: La consegna è contro pagamento 11. Nuova Obbligazione Globale Nessuna Nomi e indirizzi dell’Agente o Agenti per il Pagamento addizionali (se del caso): N/A Previsto per essere mantenuto in modo da permetterne l’idoneità all’Eurosistema: No INFORMAZIONI SULL’OFFERTA Offerta Non Esente: L’offerta delle Obbligazioni può essere realizzata in Italia (la Giurisdizione dell’Offerta Pubblica) attraverso la Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S. Prospero S.p.A. (di seguito il Distributore) e la sua rete con modalità diverse da quelle previste all’articolo 3(2) della Direttiva Prospetti durante il periodo dal 1 febbraio 2008 fino alle ore 16.30 (ora di Milano) del 27 febbraio 2008 (il Periodo di Offerta). Le Obbligazioni saranno collocate nella Repubblica Italiana senza impegno di sottoscrizione da parte del Distributore, né terzi si sono impegnati a garantire la sottoscrizione delle Obbligazioni. Si veda più avanti per maggiori informazioni. La Banca Aletti S.p.A., in veste di Distribution Manager, ha organizzato il sindacato di collocamento nominando il Distributore. Onde evitare dubbi, il Distribution Manager non opererà come Distributore. Banca Aletti S.p.A. agirà anche da organizzatore del collocamento (il Distribution Arranger) Prezzo di Offerta: EUR1.000 per ogni Obbligazione A. Valore della componente derivativa: La componente “derivativa” implicita nelle Obbligazioni in questione è una opzione “Napoleon” sull’Indice. Il valore della componente derivativa alla data del 31 gennaio 2008 era pari a 5,5%. La componente obbligazionaria delle Obbligazioni consiste in un titolo di debito che rimborsa il 100% alla scadenza e paga una cedola annuale pari a EUR 40 per ogni Taglio alla prima Data di Pagamento dell’Interesse per ogni Obbligazione di Taglio Specificato. B. Valore della componente obbligazionaria: Il valore della componente obbligazionaria pura alla data del 31 gennaio 2008 era pari al 90% calcolato sulla base del valore attuale dei flussi di cassa futuri. Sulla base della componente derivativa implicita, della componente obbligazionaria e delle commissioni di collocamento pagate dall’Emittente ai Distributori, il prezzo di emissione può essere scomposto come segue: • • • • Valore della componente obbligazionaria pura: 90,00% Valore della componente derivativa implicita: 5,50% Commissione di collocamento: 4,50% Prezzo di Emissione: 100,00% Condizioni alle quali l’offerta è subordinata: L’offerta delle Obbligazioni fatta prima della Data di Emissione è subordinata alla loro emissione. Non esiste un criterio di assegnazione precostituito. Il Distribution Manager adotterà un criterio di riparto che garantisce parità di trattamento ai potenziali investitori. Tutte le Obbligazioni richieste per il tramite del Distributore nel corso del Periodo di Offerta saranno assegnate fino all’ammontare massimo dell’offerta. Il potenziale investitore riceverà alla Data di Emissione il 100% del quantitativo di Obbligazioni che gli sono state assegnate durante il Periodo di Offerta. Descrizione delle procedure di sottoscrizione: Le richieste di Obbligazioni possono essere presentate in Italia al Distributore. La distribuzione avverrà in base alle consuete procedure del Distributore. Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di restituzione delle somme in eccesso pagate dai richiedenti: N/A Informazioni sull’ammontare minimo e/o massimo della richiesta: L’ammontare minimo della richiesta è pari Taglio Specificato Modo e data in cui saranno resi pubblici i risultati dell’offerta: I risultati dell’offerta saranno resi pubblici tramite il Distributore entro e non oltre 5 Giorni di Regolamento TARGET dopo la chiusura del Periodo d Offerta. Informazioni sul metodo e limiti di tempo per il pagamento a saldo e la consegna delle Obbligazioni: Il pagamento totale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni deve avvenire alla Data di Emissione, alla sede del relativo Distributore che ha ricevuto la sottoscrizione. al Le Obbligazioni saranno messe a disposizione mediante consegna a fronte del pagamento; l’Emittente prevede che le Obbligazioni saranno consegnate attraverso il relativo Distributore, dopo l’avvenuto pagamento del Prezzo di Offerta, ai potenziali Portatori sui conti di deposito mantenuti, direttamente o indirettamente, dal relativo Distributore presso Euroclear e Clearstream, Luxembourg. Procedura di esercizio dei diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati: N/A Categorie di potenziali investitori ai quali sono offerte le Obbligazioni e se la tranche o le tranches sono state riservate a certi paesi: Le offerte possono essere fatte attraverso il Distributore in Italia a qualunque soggetto. Eventuali offerte in altri paesi della AEE saranno fatte attraverso il Distributore soltanto in base all’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti attuata in tali paesi. Procedura di notifica ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione se le contrattazioni possono iniziare prima che la notifica sia data: I sottoscrittori saranno informati direttamente dal relativo Distributore dell’accoglimento della loro richiesta. Non potranno essere eseguite operazioni sulle Obbligazioni prima della Data di Emissione. Ammontare delle spese e delle imposte addebitate specificatamente al sottoscrittore o all’acquirente: Salvo il Prezzo di Offerta, l’Emittente non è al corrente di spese e tasse che gravano specificatamente sul sottoscrittore o sull’acquirente. Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica Italiana si rimanda al seguente Allegato Nome o nomi e indirizzo o indirizzi, per quanto risulta all’Emittente, dei collocatori nei vari paesi in cui l’offerta si realizza. Il Distributore nominato più sopra è: Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. Piazza Nogara, 2 37121 Verona. Allegato REGIME FISCALE Le seguenti affermazioni relative alla tassazione si basano sulla normativa vigente in Italia alla data dei presenti Final Terms e sono soggette ai cambiamenti di legge che intervengono dopo tale data, e tali cambiamenti possono avere anche valore retroattivo. La seguente nota sintetica non pretende di essere una descrizione esauriente di tutte le considerazioni di tenore fiscale, che possono essere pertinenti nell’adottare una decisione di sottoscrivere, acquistare, essere proprietari o alienare le obbligazioni, né pretende di trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali (come gli intermediari di valori mobiliari o commodities) possono essere soggetti a norme speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente tutte le conseguenze di natura tributaria derivanti dalla sottoscrizione, dal possesso delle Obbligazioni. In tal senso si segnala che il Governo Italiano potrebbe a breve essere autorizzato dal Parlamento a modificare il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria. Tale modifica potrebbe incidere sul regime fiscale delle Obbligazioni. Regime fiscale delle Obbligazioni Il D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, come successivamente modificato ed integrato (Decreto n. 239), disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni emessi inter alia da emittenti non residenti in Italia. Se l'Obbligazionista è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate (salvo che abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto infra, al Paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"); (ii) una società di persone o un'associazione che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, interessi, premi o altri redditi correlati alle Obbligazioni, maturati durante il periodo di possesso sono soggetti ad un'imposta sostitutiva pari al 12.50%. Qualora gli Obbligazionisti di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto. Se l’Obbligazionista è residente in Italia, ed è una società o un ente commerciale o una stabile organizzazione italiana di soggetti non residenti che detiene le Obbligazioni in relazione ad un'attività commerciale e le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri redditi da Obbligazioni non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi dell’Obbligazionista e pertanto sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'Obbligazionista, sono soggetti anche all'IRAP - imposta regionale sulle attività produttive). Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E, i pagamenti degli interessi sulle Obbligazioni corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato o integrato, e ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi di tali fondi immobiliari. Se l'Obbligazionista è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (il Fondo) ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri redditi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva ad hoc, pari al 12,50%. Se l'Obbligazionista è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall’articolo 17 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato della gestione di portafoglio, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva ad hoc, pari all'11%. Ai sensi del D. Lgs. 239/1996 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministro delle Finanze (ognuno l’Intermediario Autorizzato). Un Intermediario Autorizzato deve (i) essere residente in Italia o essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia e (ii) intervenire nella riscossione degli interessi o nel trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intende la cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni o un trasferimento delle stesse dall'Intermediario Autorizzato presso cui le Obbligazioni sono depositate. Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario Autorizzato l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta dall’entità che paga gli Interessi all’Obbligazionista. Rimborso anticipato Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora le Obbligazioni con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, anche solo parzialmente, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, gli Obbligazionisti residenti in Italia saranno tenuti a pagare un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato, e tale imposta sarà prelevata come ritenuta fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto delle Obbligazioni. Investitori non residenti Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi o premi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da Obbligazionisti non residenti in Italia, a condizione, qualora le Obbligazioni siano detenute in Italia, essi dichiarino di non essere residenti in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane. Tassazione delle plusvalenze Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'Obbligazionista, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgono un’attività di impresa alla quale le Obbligazioni sono correlate. Se l’Obbligazionista residente in Italia è una persona fisica che detiene le Obbligazioni non connesse all'esercizio di un'attività d'impresa e a taluni altri soggetti, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,50%. Gli Obbligazionisti possono compensare le perdite con i guadagni. In relazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva, i contribuenti possono scegliere uno tra i regimi descritti di seguito. Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, l’imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate da Obbligazionisti che sono persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi delle Obbligazioni effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Le persone fisiche residenti in Italia, non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, sono tenute ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente al saldo delle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate in qualunque dei quattro periodi di imposta successivi. In alternativa al regime della dichiarazione, gli Obbligazionisti che sono persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le obbligazioni siano correlate possono optare per l'applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso di Obbligazioni, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime di tassazione separata delle plusvalenze è applicabile a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia espressamente e tempestivamente esercitata dall’Obbligazionista, per mezzo di una comunicazione scritta. Il depositario è responsabile dell'applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna vendita o rimborso di Obbligazioni (nonché in relazione alle plusvalenze realizzate al momento della revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze. Inoltre, il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all’amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai proventi da accreditare all’Obbligazionista, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall’Obbligazionista stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei Certificati derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l’Obbligazionista non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, comprese le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono incluse, anche se non ancora realizzate, nel calcolo della rivalutazione del patrimonio gestito maturata a fine anno, fermo restando l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50%, che deve essere prelevata e versata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l’Obbligazionista non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo comune di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%. Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11%. Le plusvalenze realizzate da Obbligazionisti non residenti in Italia derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, alla condizione, a condizione che le Obbligazioni (i) siano negoziate su mercati regolamentati oppure (ii) se non negoziate su mercati regolamentati, non siano detenute in Italia. Imposta sulle donazioni e successioni Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, (il Decreto n. 262) convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, per atto tra vivi o causa di morte, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro valore mobiliare), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote: (i) qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea diretta, il 4% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che eccede Euro 1.000.000; (ii) qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado o gli affini fino al terzo grado, il 6%, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. La successione in favore di fratelli o sorelle è anch’essa soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni all’aliquota del 6% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 100.000; (iii) per tutti gli altri casi di successione o donazione si applicherà l’aliquota del 8% sul valore pieno della successione o della donazione. Tassa sui contratti di borsa Il D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 435, che ha parzialmente abrogato il regime previsto dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, prevede che il trasferimento delle Obbligazioni possa essere soggetto alla tassa sui contratti di borsa che, attualmente, è dovuta per un importo che varia da un massimo di Euro 0,0083 ad un minimo di Euro 0,00465, per ogni importo pari ad Euro 51,65 (o frazione di esso) del prezzo di trasferimento delle Obbligazioni. Qualora la tassa sui contratti di borsa sia dovuta nella misura di Euro 0,00465 per ogni importo pari ad Euro 51,65 (o frazione di esso) del prezzo di trasferimento delle Obbligazioni, tale imposta non può comunque eccedere l'importo di Euro 929,62 per il singolo contratto. La tassa sui contratti di borsa non è tuttavia dovuta, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi: (i) contratti conclusi nei mercati regolamentati aventi ad oggetto il trasferimento di valori mobiliari inclusi i contratti stipulati tra l'intermediario e il suo mandante o tra intermediari autorizzati, (ii) contratti conclusi al di fuori dei mercati regolamentati relativamente a titoli quotati sui mercati regolamentati, a condizione che i contratti siano conclusi a) tra banche, SIM o altri intermediari finanziari regolati dal Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, sostituito dal Decreto 24 febbraio 1998, n. 58 o intermediari di borsa; b) tra i soggetti di cui in a), da una parte, e soggetti non residenti in Italia, dall'altra; c) tra i soggetti di cui in a), anche se non residenti in Italia, da una parte, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altra parte, (iii) contratti relativi alle offerte pubbliche di vendita finalizzate all'ammissione alla quotazione sui mercati regolamentati, o in relazione a strumenti finanziari già quotati sui mercati regolamentati; (iv) contratti riguardanti titoli non quotati su mercati regolamentati, conclusi tra intermediari autorizzati di cui in (ii)(a), da una parte, e soggetti non residenti in Italia, dall'altra parte. Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC (Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, a decorrere dal 1 luglio 2005, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva. Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio L'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che sia rispettata una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1 luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.