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Gli sviluppi della tutela del consumatore: accenni storici
«Consumers by definition include us all. They are the largest economic group in the economy,
affecting and affected by almost every public and private economic decision. Two-thirds of all
spending in the economy is by consumers. But they are the only group in the economy who are
not effectively organized, whos views are often not heard»
President John F. Kennedy, speech to congress, 15.3.1962
Nel suo discorso, Kennedy formulò quattro diritti di base dei consumatori:
-diritto alla sicurezza
- diritto all'informazione
- diritto alla scelta
- diritto di essere ascoltati
…diritti che sono stati completati e ulteriormente integrati dall’emanazione delle Linee Guida
della protezione dei consumatori del 1985, ad opera dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite (Risoluzione 39/248)
Il diritto dei contratti e la tutela del consumatore
A livello europeo, nel 1973, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa adotta la
Carta sulla protezione dei consumatori.
Nel 1975 una Risoluzione del Consiglio europeo apre la strada a programmi d’intervento
mirati nelle politiche di tutela del consumatore
A partire dal 1990 elaborazione, da parte della Commissione, di cd. Piani triennali aventi lo
scopo di giungere ad un effettivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali in tema di
tutela dei consumatori
A livello di legislazione:
Nel 1985 viene emanata la prima direttiva nell’ambito del diritto dei consumatori
(Direttiva 85/577/CEE)
Modifiche importanti ad opera dei Trattati di Maastricht (1992), Amsterdam (1997) e
Lisbona (2009)
Nella Carta dei diritti fondamentali (2000) la protezione del consumatore avanza ad
obiettivo politico fondamentale (art. 38)
Impatto sugli ordinamenti nazionali
La nozione di consumatore nelle direttive e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
V. Ad es. art. 2 lett. b) direttiva 93/13/CEE:
«consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei
contratti oggetto
della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività
professionale.
Una definizione «più specifica» di consumatore è stata elaborata dalla Corte di
Giustizia in
C-210/96 (Gut Springenheide) dove si fa riferimento al «consumatore medio»:
un consumatore «normalmente informato e ragionevolmente razionale attento e
avveduto».
(average consumer test)
La nozione di consumatore nelle direttive e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
Tale nozione è ulteriormente puntualizzata in C-220/98 (Estée Lauder Cosmetics) ove si
stabilisce che
«nell'applicare tale criterio al caso di specie devono essere presi in considerazione svariati
elementi. Occorre, in particolare, verificare se fattori sociali, culturali o linguistici
possano giustificare il fatto che il termine (oggetto del giudizio di ingannevolezza) usato
nel messaggio in rapporto al prodotto pubblicizzato possa essere inteso dai consumatori
di un paese in modo differente rispetto ai consumatori di altri paesi UE.»
ed in
C-382/87 (Buet and Educational Business Service) finalizzata a proteggere il cd.
consumatore «vulnerabile»,
un soggetto che risulta particolarmente debole a causa di un’infermità mentale o fisica,
dell’età o della sua ingenuità in un modo che il professionista può ragionevolmente
prevedere.
Nella legislazione, tali nozioni si rinvengono nei considerando 18 e 19 e nell’art. 5 par. 3
della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori:
La nozione di consumatore nelle direttive e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
Cons. 18: (…) la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è
normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori
sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene
altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro
caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali (…)
Cons. 19: Qualora talune caratteristiche, quali età, infermità fisica o mentale o ingenuità,
rendano un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile ad una pratica commerciale
o al prodotto a cui essa si riferisce, e il comportamento economico soltanto di siffatti
consumatori sia suscettibile di essere distorto da tale pratica, in un modo che il professionista
può ragionevolmente prevedere, occorre far sì che essi siano adeguatamente tutelati
valutando la pratica nell'ottica del membro medio di detto gruppo.
Art. 5 par. 3: Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento
economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente
vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità
mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può
ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo (…)
La nozione di consumatore nelle direttive e
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
I problemi interpretativi che sono stati sollevati rispetto alla nozione di consumatore
riguardano la fisicità o meno del soggetto e la ricomprensione di figure professionali
ritenute in posizione di debolezza e bisognevoli di protezione
(accenno al «terzo contratto»)
La Corte di Giustizia si mostra restia ad un allargamento della figura di consumatore in
quanto presuppone la fisicità del soggetto ed il suo esclusivo agire per scopi privati o
familiari.
Alcune tappe fondamentali:
…segue
C-541 e 542/99 (Cape Snc/Idealservice)
È da considerarsi consumatore un imprenditore che, stipulando un
contratto con altro imprenditore su modello predisposto da quest’ultimo,
acquisti un servizio o un bene, a beneficio esclusivo dei propri dipendenti, del
tutto svincolato dalla propria attività? (Direttiva 93/13/CEE)
C-361/89 (Di Pinto)
È da considerarsi consumatore un commerciante in procinto di vendere la sua attività
aziendale? (Direttiva 85/577/CEE)
C-269/95 (Benincasa)
È da considerarsi consumatore una persona che acquista beni per l’esercizio futuro di una
attività di impresa sebbene tale attività non venga mai iniziata?
(Convenzione di Bruxelles 1968)
…segue
C-45/96 (Dietzinger)
È da considerarsi consumatore una persona che presta garanzia per un’altra persona la
quale ha assunto un debito agendo nell’ambito della propria attività professionale?
(Direttiva 85/577/CEE)
v. Articolo 1.1: La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e
un consumatore:- durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, o durante una visita del commerciante
i) al domicilio del consumatore o
a quello di un altro consumatore;
ii) sul posto di lavoro del consumatore,
qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore. (….)
C-208/98 (Berliner Kindl Brauerei)
Un contratto di fideiussione concluso a garanzia del rimborso di un credito rientra
nell’ambito di applicazione della direttiva 87/102/CEE quando né il fideiussore né il
beneficiario del credito hanno agito nell'ambito della loro attività professionale?
v. art. 1, n. 2, lett. c): «Ai sensi della presente direttiva si intende: c) per ”contratto di credito”, un contratto in
base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione
di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria».