RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA DIREZIONE PIANIFICAZIONE
Transcript
RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA DIREZIONE PIANIFICAZIONE
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA ************************* SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI UN OSSERVATORIO DI MERCATO PER LA RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA ED OFFERTA DEI SERVIZI DI STAZIONE E DELLA QUALITA’ PERCEPITA DI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI ALLE IMPRESE FERROVIARIE E AGLI OPERATORI LOGISTICI. FRA Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. S.O. DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA con domicilio fiscale in Piazza della Croce Rossa, 1 , Partita IVA n°01008081000, di seguito per brevità denominata “R.F.I”, nel seguito denominata committente rappresentata dall’Ing. Nannina Ruiu, giusta Procura per atti Notaio Castellini di Roma repertorio n 79102/20273 del 25.03.2013 uso facendo dei poteri alla medesima conferiti ed elencati nella succitata Procura a seguito dell’emanazione della C.O. n 243 del 22.10.07 E La Società_______________ , con sede legale in ___________ Via __________ n°____, iscritta al registro delle imprese di __________, partita IVA ____________e Codice Fiscale n.______________ in seguito per brevità indicata come “Società” – per la quale interviene nel presente Atto il _________, nato a ________ il __________, nella sua qualità di _________________________. 1 PREMESSO Che è stato esperito il bando di gara n. GPA DGQA/0039 del_________ che in data____________ Società________________ è lettera stata di rilasciata alla aggiudicazione n._____________ del_______________ che si rende ora necessario procedere alla formalizzazione del relativo Contratto; TUTTO CIO’ PREMESSO le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 CONFERMA DELLE PREMESSE Le suddette premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO RFI affida alla Società, che accetta l’incarico, di condurre un’indagine di mercato per la rilevazione della qualità percepita ed offerta dei servizi in stazione e della qualità percepita di prodotti e servizi offerti alle imprese ferroviarie e agli operatori logistici L’incarico comprende le seguenti prestazioni: OSSERVATORIO VIAGGIATORI Modulo Base, per la rilevazione mensile della qualità percepita dei servizi di stazione, mediante 12.330 interviste “Face to 2 Face” al mese, condotte su un campione rappresentativo di stazioni a livello nazionale (Allegato n°2 capitolo 2); Modulo Audit, per la rilevazione mensile della qualità offerta dei servizi di stazione attraverso la tecnica del “Cliente Misterioso” su un campione rappresentativo, a livello nazionale, di 244/245 stazioni al mese per un totale complessivo mensile di 798 rilevazioni (Allegato n°2 capitolo 2); Modulo Sale Blu, per la rilevazione semestrale della qualità percepita da parte della clientela del servizio di assistenza ai viaggiatori PRM (Persone a Ridotta Mobilità) offerto attraverso il circuito Sale Blu, mediante interviste CATI ad un campione rappresentativo di viaggiatori, per un totale di 1.000 interviste a semestre; OSSERVATORIO MERCI Modulo IF, per la rilevazione annuale della qualità percepita dei prodotti/servizi offerti da RFI ed analisi di aspettative e desiderata espresse dai responsabili delle IF che effettuano trasporto merci, puro o misto, utilizzando la rete del Gestore, mediante interviste “Face to Face” a tutte le Imprese Ferroviarie titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura; 3 Modulo MTO, per la rilevazione annuale della qualità percepita dei prodotti/servizi offerti ed analisi di aspettative e desiderata espresse dai responsabili MTO che operano presso i terminali di Terminali Italia o gli scali pubblici di RFI, mediante interviste “Face to Face” a tutti gli MTO titolari di Contratto di Servizio con Terminali Italia; Il numero di IF e MTO potrebbe variare nel tempo in aumento ed in diminuzione. Tale variazione non avrà effetti da punto di vista economico: la società affidataria non avrà nulla a che pretendere in caso di aumento ed RFI non avrà nulla a che pretendere in caso di diminuzione. APPROFONDIMENTI TEMATICI Nel corso del contratto, potranno essere realizzati 10 approfondimenti tematici, ovvero studi “ad hoc” in funzione di esigenze specifiche di RFI; ciascun approfondimento dovrà essere attivato con richiesta scritta da parte di RFI (data inizio e conclusione stabilita da RFI di volta in volta). OSSERVATORIO IF VIAGGIATORI Rilevazione annuale della qualità percepita dei prodotti/servizi offerti da RFI, analisi di aspettative e desiderata espresse dai responsabili delle IF (titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura) che effettuano servizio viaggiatori con particolare attenzione ai servizi dedicati alle persone diversamente abili (PRM). Le interviste saranno personali di tipo business su una lista di nominativi di aziende e referenti fornita da RFI. La durata dell’intervista sarà di circa 60 minuti, per un totale di massimo 90 domande. Il numero delle interviste si riferisce al 4 numero di imprese in possesso del Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura al momento dell’attivazione dell’Approfondimento. Questo numero potrebbe variare nel tempo in aumento ed in diminuzione. Tale variazione non avrà effetti da punto di vista economico: la società affidataria non avrà nulla a che pretendere in caso di aumento ed RFI non avrà nulla a che pretendere in caso di diminuzione. RFI è di conseguenza Titolare della lista dei nominativi, la Società aggiudicataria sarà responsabile del trattamento. Questa attribuzione di responsabilità dovrà essere formalmente ratificata con un atto di nomina. PERFORMANCE REGIME Ha l’obiettivo di calcolare gli indici di “efficienza di stazione”, basati sulla sintesi dei principali macrofattori (pulizia, decoro, IaP, Sicurezza) per ciascuna delle IF viaggiatori (titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura al momento dell’attivazione dell’Approfondimento) al fine di applicare un criterio di Bonus/ Malus che alimenti il nuovo Performance regime. Sarà utilizzata la stessa metodologia e lo stesso questionario del modulo base dell’Osservatorio Viaggiatori. FOCUS GROUP L’universo di riferimento è costituito da viaggiatori o cittadini suddivisi in base a tre diverse tipologie di target che saranno comunicate da RFI (esempio: fasce d’età, tipologia di trasporto 5 utilizzato, area geografica di appartenenza, clienti di particolari servizi, ecc). Dovranno essere realizzati 9 focus group, 3 per ciascuno dei 3 target. Ogni focus group sarà composto da 9/10 viaggiatori /cittadini del target individuato. Il focus avrà una durata di circa due ore è sarà coordinato da uno psicologo-moderatore con esperienza pregressa in focus nel settore dei trasporti. La guida sarà realizzata dalla società affidataria in base alle indicazioni fornite da RFI. I risultati dovranno essere sintetizzati in un report ad hoc. INTERVISTE CAPI Verranno realizzate 400 interviste CAPI di tipo “face to face” e viaggiatori e/o frequentatori di stazione su temi di specifico interesse di RFI, utilizzando un questionario di durata massima di 15 minuti. A conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI. INTERVISTE CATI Verranno realizzate 500 interviste CATI viaggiatori e/o cittadini su temi di specifico interesse di RFI, utilizzando un questionario di durata massima di 20 minuti. A conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI. INTERVISTE CAWI DI TIPO BtoB L’universo di riferimento è costituito Imprese Ferroviarie (Merci e/o Viaggiatori) e/o MTO titolari di Contratto di Utilizzo e/o di Contratto 6 di Servizio con Terminali Italia al momento dell’attivazione dell’Approfondimento Tematico. Dovranno essere effettuate 10 interviste CAWI (Computer Assisted Web Interview) di tipo business su lista fornita da RFI, della durata media di 30 minuti a partire da un questionario strutturato. A conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI. INTERVISTE CAPI DI TIPO BtoB L’universo di riferimento è costituito Imprese Ferroviarie (Merci e/o Viaggiatori) e/o MTO titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura e/o di Contratto di Servizio con Terminali Italia al momento dell’attivazione dell’Approfondimento Tematico. Dovranno essere effettuate 10 interviste CAPI (Computer Assisted Personal Interview) di tipo business su lista fornita da RFI, della durata media di 60 minuti a partire da un questionario strutturato. A conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI. CONTEGGIO E QUALIFICAZIONE L’universo di riferimento è costituito da tutte le persone che, per motivi legati al viaggio e non, si recano in stazione. Per ogni stazione indicata da RFI dovrà essere effettuato il conteggio di tutti i soggetti in ingresso nella stazione medesima, monitorando tutti i varchi di accesso sia esterni (fronte strada) che interni (fronte treno e di collegamento tra una stazione e l’altra per le stazioni sotterranee ed eventuali accessi alla metropolitana). 7 La rilevazione dovrà essere effettuata dalle 6:00 alle 22:00 per un totale di 16 ore sia in un giorno feriale medio (martedì, mercoledì o giovedì), sia in un giorno prefestivo/festivo per un totale di due giorni di rilevazione. RFI si riserva la facoltà di estendere la rilevazione a 3 giornate utilizzando gli stessi prezzi unitari. Per la qualificazione dei flussi di stazione dovrà essere contattato un campione di almeno 400 soggetti in ingresso, per la classificazione nelle categorie viaggiatore (con la specifica del treno utilizzato) e frequentatori, in aggiunta verranno rilevati anche i dati di struttura; per effettuare quest’ultima attività dovranno essere campionati a rotazione due varchi di ingresso contemporaneamente al conteggio. INTERVISTE CAPI IN LINGUA Verranno realizzate 400 interviste CAPI di tipo “face to face” a viaggiatori e/o frequentatori di stazione (al di sopra dei 14 anni) di nazionalità italiana o straniera su temi di specifico interesse di RFI. Il questionario utilizzato dovrà essere tradotto al massimo in 4 lingue e avrà una durata massima di 15 minuti. A conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI. INTERVISTE CATI IN LINGUA Verranno realizzate 400 interviste CATI a viaggiatori e/o cittadini di nazionalità italiana o straniera su temi di specifico interesse di RFI. Il questionario utilizzato dovrà essere tradotto al massimo in 4 lingue e avrà una durata massima di 20 minuti. A conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI. 8 Le attività sopra citate saranno modulate sulla base di specifica richiesta scritta da parte di RFI, sulla base dei costi unitari di ciascuna modalità di rilevazione dichiarati dalla società aggiudicataria e descritti all’art. 7 del presente contratto. Art. 2 bis CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONVENZIONE L’appalto è affidato nell’osservanza, oltre che delle clausole del presente contratto, anche di quanto indicato nelle Condizioni Generali per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. in data 31.1.2012 e registrate in data 2.3.2012 al n.5426, serie 3, presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma I , Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere nonché di ogni altro documento allegato di cui al successivo art. 25. Art. 3 MODALITÀ D’ESPLETAMENTO Per l’espletamento dell’indagine di mercato relativamente alle prestazioni di cui al precedente art. 2, la Società dovrà preliminarmente elaborare il progetto esecutivo dell’intera indagine (Allegato n°2 capitolo 6) che dovrà essere sottoposto all’approvazione di RFI. Le prestazioni relative al Modulo Base e al Modulo Audit, finalizzati rispettivamente alla rilevazione della qualità percepita ed offerta, saranno condotte con cadenza mensile. Le relative fasi operative si svolgeranno 9 tutti i mesi per la durata complessiva del presente atto indicata al successivo art. 8. Le prestazioni relative al Modulo Sale Blu saranno condotte con cadenza semestrale. Per quanto riguarda le prestazioni relative all’OSSERVATORIO MERCI, articolato nei moduli IF e MTO, saranno svolte con cadenza annuale. Gli Approfondimenti Tematici saranno ordinati da RFI in funzione di proprie esigenze specifiche. Le relative modalità di realizzazione saranno concordate e pianificate nel corso del periodo di validità del contratto. Le attività di cui al precedente articolo 2 dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico (allegato n°2 al presente atto). Nell’espletamento delle prestazioni, così come indicate nel presente atto, la Società è tenuta ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni e prescrizioni e quant’altro previsto o richiamato nel presente atto e nei documenti allegati o comunque citati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per l’esecuzione delle prestazioni relative agli interventi di rilevazione, la Società e in particolare le sue risorse operative, si atterranno altresì alle disposizioni impartite da RFI di volta in volta. Per l’esecuzione del presente atto la Società è tenuta a mettere a disposizione una idonea organizzazione, avente capacità prestazionale coerente con la natura dei servizi ordinati e comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate nel rispetto dei risultati e requisiti richiesti dal presente atto e relativi documenti allegati e richiamati. 10 A tal fine la Società è obbligata a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento la propria organizzazione disponendo l’impiego di tutte le risorse necessarie a far fronte agli obblighi del presente atto, senza che tale eventuale maggiore impegno rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo per esonerarla dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. ARTICOLO 3bis (Clausola di non gradimento) Il Committente ha la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall’appaltatore nell’elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell’appalto ovvero già impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che per questo spetti alcuna indennità al Fornitore. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore. Il fornitore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente. Art. 4 TERMINI Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto dei termini indicati in Capitolato Allegato n°2 – Capitolo 6. 11 Art. 5 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA La Società si impegna a consegnare tutti i risultati intermedi e finali, nonché a garantire la totale acquisizione dei risultati d’indagine di mercato secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico (Allegato n°2 capitolo 6). La Società si impegna a garantire che le interviste “Face to Face”, le rilevazioni con la tecnica del “Cliente Misterioso” e le interviste CATI, le interviste “face to face”di tipo business, siano effettivamente svolte. L’effettuazione delle prestazioni previste al precedente art. 3 dovrà essere sempre documentata, su supporto a scelta dell’affidatario e reso sempre disponibile a RFI che si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi modo e tempo l’effettivo svolgimento delle stesse. Art. 6 VARIAZIONI QUANTITATIVE DELLE PRESTAZIONI ED ALTRE MODIFICHE Ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato ai co. 3 e 5 dell’art. 14 delle C.G.C., di cui al precedente art. 2bis, R.F.I. ha facoltà di richiedere alla Società prestazioni, in diminuzione o in aumento rispetto a quelle previste, fino alla concorrenza del quinto dell’importo di cui al successivo art. 7 agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto. 12 Art. 7 CORRISPETTIVO L’importo complessivo del Contratto è di Euro ______________ (Euro ____________________/00) così articolato con i seguenti prezzi unitari: OSSERVATORIO VIAGGIATORI Per il Modulo Base, ripartito su base mensile, in conformità alle condizioni del capitolato (capitolo 2): - 12.330 interviste face to face al mese al costo unitario ad intervista di €____ per un totale di €____ Per il Modulo Audit. ripartito su base mensile, in conformità alle condizioni del capitolato (capitolo 2): - 798 rilevazioni (percorsi) al mese con la tecnica del Cliente Misterioso al costo unitario a percorso di €____ per un totale di €____ Per il Modulo Sale Blu, ripartito su base semestrale, in conformità alle condizioni del capitolato (capitolo 2): - 1.000 interviste face to face al mese al costo unitario di €____ per un totale di €____ OSSERVATORIO MERCI Per il Modulo IF, su base annua, in conformità alle condizioni del capitolato (capitolo 2): - interviste “face to face” a tutte le IF titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura , per un prezzo a corpo di €_____ Per il Modulo MTO, su base annua, in conformità alle condizioni del capitolato (capitolo 3): 13 - interviste “face to face” a tutti gli MTO titolari di Contratto di Servizio per un prezzo a corpo di €_____ APPROFONDIMENTI TEMATICI Per il singolo Approfondimento Tematico, in conformità alle condizioni del capitolato (capitolo 4): o – Osservatorio Viaggiatori: interviste personali di tipo business a tutte le IF titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura per un prezzo a corpo di €___ o Performance Regime; interviste “face to face” al prezzo di €___/pacchetto o 9 focus group al costo unitario di €___ /focus group o 400 interviste CAPI al costo unitario di €___/intervista o 500 interviste CATI al costo unitario di €___/intervista o 10 interviste CAWI di tipo business al costo unitario di €___/intervista o 10 interviste CAPI di tipo business al costo unitario di €___/intervista ATTIVITA’ DI CONTEGGIO o attività di conteggio e qualificazione dei flussi viaggiatori per stazioni medio-grandi al costo unitario di €___/ stazione o attività di conteggio e qualificazione dei flussi viaggiatori per stazioni medio-piccole al costo unitario di €___/ stazione o 400 interviste CAPI in lingua al costo unitario di €___/intervista 14 o 400 interviste CATI in lingua al costo unitario di €___/intervista Tutti i prezzi suddetti non sono comprensivi dell’IVA. Eventuali sospensioni e/o proroghe per le prestazioni sopra indicate non comportano revisione prezzi. L’importo effettivamente corrisposto alla Società per ciascun anno di durata del presente atto sarà commisurato alle effettive prestazioni rese nell’anno di riferimento. La Società espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati in base ai propri calcoli, stime ed indagini. I prezzi offerti compensano pertanto la Società di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista dal presente contratto e relativi allegati, nonché di ogni qualsivoglia onere e spesa che, ancorché non espressamente indicati, dovesse sostenere la Società per l’esecuzione del presente atto. L’importo riferito agli oneri della sicurezza è pari a zero, così come precisato al successivo articolo 18ter. Art. 7bis INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO Si conviene tra le parti che il corrispettivo di cui all’art. 7 si intende accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e, in deroga all’art. 1664 C.C., rimane stabilito che sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe concesse e/o sospensioni delle prestazioni ordinate da R.F.I. 15 Art. 8 DURATA Il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi a decorrere dalla data di affidamento dell’appalto che dovrà risultare da apposito verbale. Su richiesta di RFI, da avanzarsi con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, e previa formale accettazione del fornitore, il presente contratto è prorogabile per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi e condizioni del presente contratto. In ogni caso le proroghe concesse non potranno essere addotte come causa di aumento degli importi indicati all’ articolo 7. Art. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Al pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto si procederà con le modalità appresso indicate: 1. Modulo Base a. Ogni anno verranno corrisposte n. 6 (sei ) rate posticipate con cadenza bimestrale, per un ammontare pari all’importo totale dovuto, indicato all’articolo 7; 2. Modulo Audit 16 a. Ogni anno verranno corrisposte n. 6 (sei ) rate posticipate con cadenza bimestrale, per un ammontare pari all’importo totale dovuto, indicato all’articolo 7; 3. Modulo Sale Blu a. Ogni anno verranno corrisposte n. 2 (due ) rate posticipate con cadenza semestrale, per un ammontare pari all’importo totale dovuto, indicato all’articolo 7; 4. Modulo IF e MTO a. Ogni anno verrà corrisposta n. 1 (una ) rata posticipata, per un ammontare all’importo totale dovuto, indicato all’articolo 7; 5. Approfondimenti tematici: verrà corrisposto, alla consegna dei risultati, un importo pari al corrispettivo totale dovuto per singolo approfondimento, secondo quanto indicato all’art. 7. 6. Le variazioni quantitative delle prestazioni di cui al precedente art. 6 saranno compensate secondo i corrispondenti prezzi indicati al precedente art. 7. I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 192/2012. Tali disposizioni, in quanto norme imperative, prevalgono sulle difformi previsioni delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato” (CGC) indicate all’art. 2 bis. Pertanto, in deroga alle previsioni di cui all’art. 57 delle richiamate CGC, i pagamenti avverranno, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o di richiesta di 17 pagamento equivalente), e i relativi interessi di mora, ove spettanti, saranno determinati e corrisposti nella misura ivi prevista. Entro i 10 giorni successivi all’acquisizione da parte di R.F.I. di tutti i risultati delle prestazioni oggetto del presente contratto, R.F.I. invierà alla Società copia del certificato di “Entrata Merci” e dei relativi documenti emessi dal sistema informativo aziendale per conto del Centro di Costo competente, attestanti le prestazioni rese, contenenti l’indicazione dell’importo da addebitare e debitamente sottoscritti. In caso di ritardo nell’emissione di detto certificato di “Entrata Merci” rispetto al termine suddetto, a partire dal giorno successivo e sino a quello dell’emissione, sulle somme dovute spettano alla Società gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi dl risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile. L’emissione della fattura da parte della Società è subordinata all’emissione da parte di R.F.I. del citato certificato di “Entrata Merci. Al riguardo, si precisa che il fornitore dovrà emettere una fattura per ciascuna Entrata Merci Sulle fatture vanno indicati, oltre al riferimento del contratto, anche: ragione o denominazione sociale esatta del fornitore, suo codice fiscale o partita I.V.A., numero e data del documento di “Entrata Merci”, di CUP (F81H92000000008) e CIG (5067453281) CDC (18820002), nonché le modalità richieste per il pagamento La fattura così predisposta dovrà quindi essere intestata a: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 18 Partita IVA 01008081000 e dovrà essere inviata, attraverso il servizio di trasmissione delle fatture in formato PDF (upload), utilizzando il caricamento diretto del formato immagine della fattura sul Portale Fornitori di Ferservizi, al seguente indirizzo: http://www.ferservizi.it/ferservizi.html Tale modalità di spedizione fatture comporterà l’obbligo da parte di Ferservizi di materializzare su supporto cartaceo il documento, che costituirà l’originale della fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, come modificato dal D.lgs 20/02/2004 n. 52. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., il Fornitore ha comunicato al Committente, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate Bancarie datata……………..gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati: IBAN:…………………. Persone incaricate:……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del Committente da ogni 19 responsabilità conseguente. È obbligo del Fornitore comunicare ogni modifica relativa ai dati riportati nella sopra citata dichiarazione. - Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. - Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di giurisdizione della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 61 delle C.G.C., in ragione di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. - Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m. e i., il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla prestazione, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla presente legge. La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti fino ad avvenuta revoca, da chiedere esplicitamente con apposita istanza. La Società si impegna da parte sua a comunicare a R.F.I. le eventuali modifiche che si verificassero sia per il pagamento di cui è cenno sopra, sia per la modalità di pagamento originariamente prescelta. Qualora il Documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società segnali 20 una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, RFI trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, previo rilascio del documento DURC e previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive. Art. 10 CAUZIONE A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 delle C.G.C., di cui al precedente articolo 2bis, ha costituito una cauzione pari al 10% dell’importo complessivo di cui al precedente art. 7. Detta cauzione, redatta secondo il testo accettato da RFI, è stata costituita mediante fideiussione bancaria n. ____________, rilasciata da ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................. ed acquisita agli atti di RFI. 21 RFI ha facoltà di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che la Società né l’Istituto assicuratore possano porre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta onde rivalersi dei danni che essa dichiari – sulla base dei propri accertamenti – di aver subito e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la somma versata. RFI potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito essa dichiarasse di vantare, sulla base dei propri accertamenti, nei confronti della Società, ivi compresa la riscossione di penali. RFI darà la sua adesione allo svincolo entro 6 mesi dalla data di completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo sussistano controversie o pendenze di sorta con la Società. Art.11 PENALI Il Fornitore, nel rispetto degli obblighi inerenti e conseguenti all’applicazione delle penali eventualmente comminate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sottoscrive la relativa disciplina e l’accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dando atto che la stessa è contenuta in apposita separata ed autonoma clausola. Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato Atto da firmarsi tra le parti contraenti congiuntamente al presente contratto. 22 Art. 12 RECESSO UNILATERALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA RFI, con cadenza annuale, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed a suo insindacabile giudizio dal presente Contratto dandone comunicazione alla Società (mediante raccomandata A.R.) con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo. In tal caso detto recesso avrà effetto dal primo giorno successivo ai precedenti 12 mesi di vigenza contrattuale. In caso di recesso verranno riconosciute alla Società le prestazioni effettivamente eseguite ed approvate da RFI senza che la Società abbia null’altro più a pretendere in relazione alla presente Convenzione. Fermo quanto previsto sopra e dalle disposizioni del codice civile (art.1453 e ss. c.c.) o da altre disposizioni contrattuali, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, R.F.I. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di tutto o parte del presente contratto, ai sensi e per effetti di cui all’art.1456 c.c.,senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice raccomandata A.R., in ciascuno dei seguenti casi: 1. abbia effettuato dichiarazioni non veritiere in sede di gara; 2. interrompa o ritardi l’esecuzione delle prestazioni di oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi rispetto ai tempi di cui al precedente Art. 4; 3. subappalti tutte o in parte le prestazioni oggetto del presente contratto contravvenendo a quanto previsto al precedente Art. 13; 4. contravvenga alle disposizioni di cui al successivo Art. 16; 5. abbia violato gli obblighi di riservatezza di cui all’Art. 17; 6. abbia cumulato penali, a qualsiasi titolo comminate, annualmente superiori al 6,67% dell’importo complessivo di cui al precedente art. 7 23 7. abbia realizzato 100 non conformità previste dal documento “clausole penali” a bimestre per l’intera rete, rendendo impossibile svolgere correttamente ed adeguatamente l’indagine di mercato. Resta inteso che nei casi sopracitati dal punto 1 al punto 7 del presente articolo la risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora dell’altra Parte, a mezzo di raccomandata A.R., e salva la facoltà di R.F.I. di promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei danni. Art. 13 SUBAPPALTO E’ fatto espresso divieto alla Società di subappaltare, ovvero cedere, in tutto o in parte, i Servizi oggetto del presente contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso e risarcimento del danno. Art. 14 QUALITÀ La Società si impegna affinché tutte le prestazioni di cui al presente atto siano organizzate, eseguite e gestite in coerenza al sistema di gestione per la qualità della Società, che a tal fine dovrà presentare a RFI la documentazione indicata in Allegato n°2 – Capitolo 5 nei termini indicati nello stesso allegato. 24 Art. 15 INCEDIBILITA’ DEI CREDITI I crediti e i debiti derivanti dai contratti delle Società del Gruppo FS non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta dal Direttore Amministrativo della Società del Gruppo FS interessata, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Fercredit si intendono fin d’ora autorizzati. Art. 16 TRASPARENZA DEI PREZZI - AUDITING La Società espressamente ed irrevocabilmente: • dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; • dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; • si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Società non rispettasse gli impegni ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli 25 effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Società stessa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. La Società si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente Contratto, ordinata in conformità agli schemi che le verranno trasmessi da R.F.I. e documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di R.F.I. stessa e/o da soggetto terzo da questo incaricato, presso i propri uffici. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di R.F.I. e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra. Art. 17 RISERVATEZZA La Società si impegna ad osservare ed a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni e documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza, ovvero che abbia prodotto in ragione delle attività oggetto del presente Atto, nonché relativamente a studi, elaborazioni o analisi effettuati in occasione di dette attività. La Società si impegna ad utilizzare tutti i documenti ed i dati commerciali o tecnici ricevuti da R.F.I., ovvero conosciuti in virtù del presente Atto, unicamente ai fini prestabiliti. L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per la Società per tutta la durata del rapporto e, successivamente, fino a quando le informazioni di cui l’impresa sia venuta a conoscenza non siano di dominio pubblico. 26 ARTICOLO 17bis (Proprietà intellettuale e garanzia del fornitore) Il fornitore trasferisce integralmente a RFI, a titolo gratuito ed in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, tanto morale che patrimoniale, che possa comunque essere riferito agli elaborati di qualsiasi natura prodotti e a quant’altro realizzato nell’esecuzione del presente contratto. Pertanto, nel rinunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, il fornitore riconosce incondizionatamente a RFI ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto di cui al comma 2 del precedente articolo 3, il fornitore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di 27 proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto. Il fornitore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine. Pertanto, il fornitore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa dell’attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o comunque da queste ultime derivanti. Art. 18 DIRITTO DI PUBBLICAZIONE E PROPRIETÀ R.F.I. si riserva in via esclusiva tutti i diritti di pubblicazione degli studi effettuati, nonché tutti i diritti di utilizzazione economica, intendendosi ora per allora tali diritti ceduti da parte della Società. Tutti gli elaborati prodotti dalla Società restano di piena ed esclusiva proprietà di R.F.I. che ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio. La Società garantisce, altresì, a R.F.I. il pacifico godimento di tutti i diritti di cui sopra. Le presenti disposizioni rimangono in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto. 28 Art. 18 bis CODICE ETICO La Società attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato pubblicato sul sito internet www.fsitaliane.it. La Società dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti - ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1381 del Codice Civile – ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti. In caso di violazione di detto impegno, sarà facoltà di Ferrovie risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’ art. 1456 del Codice Civile, mediante dichiarazione unilaterale di Ferrovie medesima da eseguirsi con lettere raccomandata A.R: fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni subiti. Art. 18 ter SICUREZZA Restano fermi gli obblighi dell’appaltatore in materia di osservanza di leggi, regolamenti e norme - compresi quelli sulla salute e sicurezza dei lavoratori - previsti anche dall’art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto. Per le prestazioni - oggetto del presente contratto - che si svolgono in ambienti aperti al pubblico delle stazioni e delle navi, non vi sono rischi di interferenza, e non occorre quindi predisporre il documento di cui all’art.26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, né conseguentemente indicare nel presente contratto i relativi costi di sicurezza. 29 Art. 18 Quater RESPONSABILITA’ PER DANNI RFI non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo che potessero derivare alla Società ed ai suoi dipendenti o coadiutori e ausiliari autonomi o alle loro cose nell'espletamento del servizio di cui al presente incarico. La Società assume ogni responsabilità per danni che possono derivare al personale, a beni di RFI o a terzi (persone e cose), per fatto proprio o dei suoi dipendenti o coadiutori o ausiliari autonomi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne RFI (ivi compresi i dipendenti) da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. La Società, in relazione anche alle caratteristiche ed agli impianti dei siti ferroviari coinvolti dalle prestazioni, deve ottemperare - in materia di sicurezza individuale e collettiva - a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari, alle relative disposizioni ed istruzioni emanate da RFI e alle connesse prescrizioni da essa impartite. E’ in ogni caso obbligo della Società di acquisire da RFI ogni informazione e notizia relativa ai rischi connessi alle attività ferroviarie in genere e agli impianti in cui si svolgono il servizio oggetto del presente incarico; RFI assicura la trasmissione alla Società di tali informazioni e notizie. Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI INTERVISTATI E DELLE PARTI INTERESSATE 30 1. La Società acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività di R.F.I., e dai dati personali conferiti alla stessa dai soggetti sottoposti alle interviste relative alle prestazioni di cui all’ art. 2, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di R.F.I. sulla base delle informazioni di seguito riportate. 2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli altri obblighi di legge inerenti alla stipulazione ed alla gestione del contratto. Ciascuna Parte garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suddette, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti; i dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti: - la società di informatica della cui collaborazione eventualmente ci si avvalga; - gli istituti bancari incaricati dei pagamenti; - gli organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge; - le società che gestiscono i servizi postali informatizzati o forniscono alle Parti altri servizi collaterali; 31 - i consulenti legali, tributari e finanziari delle Parti. 3. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, si intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, elaborazione, raffronto, utilizzo, modificazione, interconnessione, selezione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. 4. In veste di titolare del trattamento dei dati, la Società si assume l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ed idonee al rispetto di quanto previsto dalla citata legge. RFI non effettua alcun trattamento sui predetti dati che riceve dalla Società anonimi, perché già elaborati ed aggregati. 5. La Società è informata che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Ferrovie per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo: • dare esecuzione ad obblighi di legge; • per esigenze di tipo operativo e gestionale; • per esigenze preliminari alla stipula del Contratto; • per dare esecuzione a prestazioni convenute. 4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali o definiti di volta in volta. 32 5. La Società è informata altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 come di seguito riportati: − diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; − diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento; − diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento; − diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati; − diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge; − attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; − opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Art. 20 COMUNICAZIONI La Società invierà tutte le comunicazioni alla Direzione Pianificazione Strategica di R.F.I., che ha il compito di sovrintendere e controllare l’esecuzione del contratto. 33 Nello svolgimento dell’incarico la Società si impegna ad agire in costante collegamento con la suddetta struttura, secondo le indicazioni dalla stessa fornite. Art. 21 ESECUZIONE DEL CONTRATTO L'esecuzione del Contratto, oltre che dai documenti già richiamati o allegati, è altresì regolata: a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la F.S. S.p.A. e la Società relativamente alle prestazioni di cui allo stesso Atto; b) dalle “Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”, di cui al precedente articolo 2bis. Per tutto quanto non espressamente regolato ai citati punti a) e b), le parti rinviano al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative in materia. Art. 22 DOMICILIO 1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, la Società dichiara il proprio domicilio in _____________________ Via ____________________ n° ______, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di ____________, salva l’applicazione dell’ Art. 4.3 delle Condizioni Generali. La Società dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ______________ 34 Via _____________________ n°._____ che gli è attribuito il Codice Fiscale n°. ________ e Partita I.V.A. n°. ______________________ 2. R.F.I. – la cui denominazione anagrafica tributaria è “Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni” – dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma – Piazza della Croce Rossa n°. 1 (c.a.p. 00161), Partita I.V.A. n°. 01008081000 e Codice Fiscale n°. 01585570581. Art. 23 SPESE ED ONERI FISCALI Le spese di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti, quelle di bollo e di registro, nonché qualsiasi altra spesa inerente o conseguente all’atto contrattuale stesso, sono a carico della Società. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26.11.1986, n.131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa, giusta l’articolo 40 del citato Testo Unico. La Società dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa, e che 35 pertanto esse sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. succitato. Art. 24 FORO COMPETENTE Per le controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma. Art. 25 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO Sono allegati al presente Contratto per costituirne parte integrante e contestuale la Dichiarazione della Società resa ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile (allegato 1), il Capitolato Tecnico (allegato 2), l’atto clausole penali (allegato 3) le Prestazioni Aggiuntive/Soluzioni Migliorative (allegato 4). Il presente contratto, valido e impegnativo per entrambe le parti, è redatto in duplice copia originale in bollo di cui uno per R.F.I. ed uno per l'Ufficio delle Entrate in caso d'uso. Letto, confermato e sottoscritto Roma, lì ___/___/2013 Per R.F.I. S.p.A. Per la Società 36 INDICE ARTICOLO 1. CONFERMA DELLE PREMESSE 2 ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO 2 ARTICOLO 2 bis. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONVENZIONE 9 ARTICOLO 3. 9 ARTICOLO 3 bis MODALITA’ D’ESPLETAMENTO CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO 11 ARTICOLO 4. TERMINI 11 ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA 12 ARTICOLO 6. VARIAZIONI QUANTITATIVE DELLE PRESTAZIONI ARTICOLO 7. ED ALTRE MODIFICHE 12 CORRISPETTIVO 13 ARTICOLO 7 bis. INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 15 ARTICOLO 8. DURATA 16 ARTICOLO 9. MODALITA’ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16 ARTICOLO 10. CAUZIONE 21 ARTICOLO 11. PENALI 22 ARTICOLO 12. RECESSO UNILATERALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 23 ARTICOLO 13. SUBAPPALTO 24 ARTICOLO 14. QUALITA’ 24 ARTICOLO 15. INCEDIBILITA’ DEI CREDITI 25 ARTICOLO 16. TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING 25 ARTICOLO 17. RISERVATEZZA 26 37 ARTICOLO 17 bis PROPRIETA’ INTELLETTUALE E GARANZIA DEL ARTICOLO 18. FORNITORE 27 DIRITTO DI PUBBLICAZIONE E PROPRIETA’ 28 ARTICOLO 18 bis. CODICE ETICO 29 ARTICOLO 18 ter. SICUREZZA 29 ARTICOLO 18 quater. RESPONSABILITA’ PER DANNI 30 ARTICOLO 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI INTERVISTATI E DELLE PARTI INTERESSATE 30 ARTICOLO 20. COMUNICAZIONI 33 ARTICOLO 21. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 34 ARTICOLO 22. DOMICILIO 34 ARTICOLO 23. SPESE ED ONERI FISCALI 35 ARTICOLO 24. FORO COMPETENTE 36 ARTICOLO 25 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 36 38