RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA DIREZIONE PIANIFICAZIONE

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RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA DIREZIONE PIANIFICAZIONE
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
*************************
SCHEMA DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI UN OSSERVATORIO DI MERCATO PER LA
RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA ED OFFERTA DEI
SERVIZI DI STAZIONE E DELLA QUALITA’ PERCEPITA DI PRODOTTI
E SERVIZI OFFERTI
ALLE IMPRESE FERROVIARIE E AGLI
OPERATORI LOGISTICI.
FRA
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
S.O. DIREZIONE PIANIFICAZIONE
STRATEGICA con domicilio fiscale in Piazza della Croce Rossa, 1 ,
Partita IVA n°01008081000, di seguito per brevità denominata “R.F.I”, nel
seguito denominata committente rappresentata dall’Ing. Nannina Ruiu,
giusta Procura per atti Notaio Castellini di Roma repertorio n
79102/20273 del 25.03.2013 uso facendo dei poteri alla medesima
conferiti ed elencati nella succitata Procura a seguito dell’emanazione
della C.O. n 243 del 22.10.07
E
La Società_______________ , con sede legale in ___________ Via
__________ n°____, iscritta al registro delle imprese di __________,
partita IVA ____________e Codice Fiscale n.______________ in seguito
per brevità indicata come “Società” – per la quale interviene nel presente
Atto il _________, nato a ________ il __________, nella sua qualità di
_________________________.
1
PREMESSO
Che è stato esperito il bando di gara n. GPA DGQA/0039
del_________
che
in
data____________
Società________________
è
lettera
stata
di
rilasciata
alla
aggiudicazione
n._____________ del_______________
che si rende ora necessario procedere alla formalizzazione del
relativo Contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
CONFERMA DELLE PREMESSE
Le suddette premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Atto.
Art. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
RFI affida alla Società, che accetta l’incarico, di condurre un’indagine di
mercato per la rilevazione della qualità percepita ed offerta dei servizi in
stazione e della qualità percepita di prodotti e servizi offerti alle imprese
ferroviarie e agli operatori logistici
L’incarico comprende le seguenti prestazioni:
OSSERVATORIO VIAGGIATORI
Modulo Base, per la rilevazione mensile della qualità percepita
dei servizi di stazione, mediante 12.330 interviste “Face to
2
Face” al mese, condotte su un campione rappresentativo di
stazioni a livello nazionale (Allegato n°2 capitolo 2);
Modulo Audit, per la rilevazione mensile della qualità offerta
dei servizi di stazione attraverso la tecnica del “Cliente
Misterioso”
su
un
campione
rappresentativo,
a
livello
nazionale, di 244/245 stazioni al mese per un totale
complessivo mensile di 798 rilevazioni (Allegato n°2 capitolo
2);
Modulo Sale Blu, per la rilevazione semestrale della qualità
percepita da parte della clientela del servizio di assistenza ai
viaggiatori PRM (Persone a Ridotta Mobilità) offerto attraverso
il circuito Sale Blu, mediante interviste CATI ad un campione
rappresentativo di viaggiatori, per un totale di 1.000 interviste
a semestre;
OSSERVATORIO MERCI
Modulo IF, per la rilevazione annuale della qualità percepita
dei prodotti/servizi offerti da RFI ed analisi di aspettative e
desiderata espresse dai responsabili delle IF che effettuano
trasporto merci, puro o misto, utilizzando la rete del Gestore,
mediante interviste “Face to Face” a tutte le Imprese
Ferroviarie titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura;
3
Modulo MTO, per la rilevazione annuale della qualità percepita
dei prodotti/servizi offerti ed analisi di aspettative e desiderata
espresse dai responsabili MTO che operano presso i terminali
di Terminali Italia o gli scali pubblici di RFI, mediante interviste
“Face to Face” a tutti gli MTO titolari di Contratto di Servizio
con Terminali Italia;
Il numero di IF e MTO potrebbe variare nel tempo in aumento ed in
diminuzione. Tale variazione non avrà effetti da punto di vista economico:
la società affidataria non avrà nulla a che pretendere in caso di aumento
ed RFI non avrà nulla a che pretendere in caso di diminuzione.
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Nel corso del contratto, potranno essere realizzati 10 approfondimenti
tematici, ovvero studi “ad hoc” in funzione di esigenze specifiche di RFI;
ciascun approfondimento dovrà essere attivato con richiesta scritta da
parte di RFI (data inizio e conclusione stabilita da RFI di volta in volta).
OSSERVATORIO IF VIAGGIATORI
Rilevazione annuale della qualità percepita dei prodotti/servizi offerti
da RFI, analisi di aspettative e desiderata espresse dai responsabili
delle IF (titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura) che
effettuano servizio viaggiatori con particolare attenzione ai servizi
dedicati alle persone diversamente abili (PRM).
Le interviste saranno personali di tipo business su una lista di
nominativi di aziende e referenti fornita da RFI.
La durata dell’intervista sarà di circa 60 minuti, per un totale di
massimo 90 domande. Il numero delle interviste si riferisce al
4
numero
di
imprese
in
possesso
del Contratto
di
Utilizzo
dell’Infrastruttura al momento dell’attivazione dell’Approfondimento.
Questo numero potrebbe variare nel tempo in aumento ed in
diminuzione. Tale variazione non avrà effetti da punto di vista
economico: la società affidataria non avrà nulla a che pretendere in
caso di aumento ed RFI non avrà nulla a che pretendere in caso di
diminuzione.
RFI è di conseguenza Titolare della lista dei nominativi, la Società
aggiudicataria
sarà
responsabile
del
trattamento.
Questa
attribuzione di responsabilità dovrà essere formalmente ratificata
con un atto di nomina.
PERFORMANCE REGIME
Ha l’obiettivo di calcolare gli indici di “efficienza di stazione”, basati
sulla sintesi dei principali macrofattori
(pulizia, decoro, IaP,
Sicurezza) per ciascuna delle IF viaggiatori (titolari di Contratto di
Utilizzo
dell’Infrastruttura
al
momento
dell’attivazione
dell’Approfondimento) al fine di applicare un criterio di Bonus/ Malus
che alimenti il nuovo Performance regime.
Sarà utilizzata la stessa metodologia e lo stesso questionario del
modulo base dell’Osservatorio Viaggiatori.
FOCUS GROUP
L’universo di riferimento è costituito da viaggiatori o cittadini
suddivisi in base a tre diverse tipologie di target che saranno
comunicate da RFI (esempio: fasce d’età, tipologia di trasporto
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utilizzato, area geografica di appartenenza, clienti di particolari
servizi, ecc).
Dovranno essere realizzati 9 focus group, 3 per ciascuno dei 3
target. Ogni focus group sarà composto da 9/10 viaggiatori /cittadini
del target individuato.
Il focus avrà una durata di circa due ore è sarà coordinato da uno
psicologo-moderatore con esperienza pregressa in focus nel settore
dei trasporti.
La guida sarà realizzata dalla società affidataria in base alle
indicazioni fornite da RFI.
I risultati dovranno essere sintetizzati in un report ad hoc.
INTERVISTE CAPI
Verranno realizzate 400 interviste CAPI
di tipo “face to face” e
viaggiatori e/o frequentatori di stazione su temi di specifico interesse
di RFI, utilizzando un questionario di durata massima di 15 minuti.
A conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc
concordato con RFI.
INTERVISTE CATI
Verranno realizzate 500 interviste CATI viaggiatori e/o cittadini su
temi di specifico interesse di RFI, utilizzando un questionario di
durata massima di 20 minuti. A conclusione della rilevazione sarà
realizzato un report ad hoc concordato con RFI.
INTERVISTE CAWI DI TIPO BtoB
L’universo di riferimento è costituito Imprese Ferroviarie (Merci e/o
Viaggiatori) e/o MTO titolari di Contratto di Utilizzo e/o di Contratto
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di Servizio con Terminali Italia al momento dell’attivazione
dell’Approfondimento Tematico.
Dovranno essere effettuate 10 interviste CAWI (Computer Assisted
Web Interview) di tipo business su lista fornita da RFI, della durata
media di 30 minuti a partire da un questionario strutturato. A
conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc
concordato con RFI.
INTERVISTE CAPI DI TIPO BtoB
L’universo di riferimento è costituito Imprese Ferroviarie (Merci e/o
Viaggiatori) e/o MTO titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura
e/o di Contratto di Servizio con Terminali Italia al momento
dell’attivazione dell’Approfondimento Tematico.
Dovranno essere effettuate 10 interviste CAPI (Computer Assisted
Personal Interview) di tipo business su lista fornita da RFI, della
durata media di 60 minuti a partire da un questionario strutturato. A
conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc
concordato con RFI.
CONTEGGIO E QUALIFICAZIONE
L’universo di riferimento è costituito da tutte le persone che, per
motivi legati al viaggio e non, si recano in stazione.
Per ogni stazione indicata da RFI dovrà essere effettuato il
conteggio di tutti i soggetti in ingresso nella stazione medesima,
monitorando tutti i varchi di accesso sia esterni (fronte strada) che
interni (fronte treno e di collegamento tra una stazione e l’altra per
le stazioni sotterranee ed eventuali accessi alla metropolitana).
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La rilevazione dovrà essere effettuata dalle 6:00 alle 22:00 per un
totale di 16 ore sia in un giorno feriale medio (martedì, mercoledì o
giovedì), sia in un giorno prefestivo/festivo
per un totale di due
giorni di rilevazione. RFI si riserva la facoltà di estendere la
rilevazione a 3 giornate utilizzando gli stessi prezzi unitari. Per la
qualificazione dei flussi di stazione dovrà essere contattato un
campione di almeno 400 soggetti in ingresso, per la classificazione
nelle categorie viaggiatore (con la specifica del treno utilizzato) e
frequentatori, in aggiunta verranno rilevati anche i dati di struttura;
per effettuare quest’ultima attività dovranno essere campionati a
rotazione due varchi di ingresso contemporaneamente al conteggio.
INTERVISTE CAPI IN LINGUA
Verranno realizzate 400 interviste CAPI
di tipo “face to face” a
viaggiatori e/o frequentatori di stazione (al di sopra dei 14 anni) di
nazionalità italiana o straniera su temi di specifico interesse di RFI.
Il questionario utilizzato dovrà essere tradotto al massimo in 4
lingue e avrà una durata massima di 15 minuti. A conclusione della
rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI.
INTERVISTE CATI IN LINGUA
Verranno realizzate 400 interviste CATI a viaggiatori e/o cittadini di
nazionalità italiana o straniera su temi di specifico interesse di RFI.
Il questionario utilizzato dovrà essere tradotto al massimo in 4
lingue e avrà una durata massima di 20 minuti. A conclusione della
rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI.
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Le attività sopra citate saranno modulate sulla base di specifica richiesta
scritta da parte di RFI, sulla base dei costi unitari di ciascuna modalità di
rilevazione dichiarati dalla società aggiudicataria e descritti all’art. 7 del
presente contratto.
Art. 2 bis
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONVENZIONE
L’appalto è affidato nell’osservanza, oltre che delle clausole del presente
contratto, anche di quanto indicato nelle Condizioni Generali per gli
appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”,
approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A.
in data 31.1.2012 e registrate in data 2.3.2012 al n.5426, serie 3, presso
l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma I , Ufficio
Territoriale di Roma 1 Trastevere nonché di ogni altro documento
allegato di cui al successivo art. 25.
Art. 3
MODALITÀ D’ESPLETAMENTO
Per l’espletamento dell’indagine di mercato relativamente alle prestazioni
di cui al precedente art. 2, la Società dovrà preliminarmente elaborare il
progetto esecutivo dell’intera indagine (Allegato n°2 capitolo 6) che dovrà
essere sottoposto all’approvazione di RFI.
Le prestazioni relative al Modulo Base e al Modulo Audit, finalizzati
rispettivamente alla rilevazione della qualità percepita ed offerta, saranno
condotte con cadenza mensile. Le relative fasi operative si svolgeranno
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tutti i mesi per la durata complessiva del presente atto indicata al
successivo art. 8.
Le prestazioni relative al Modulo Sale Blu saranno condotte con cadenza
semestrale.
Per quanto riguarda le prestazioni relative all’OSSERVATORIO MERCI,
articolato nei moduli IF e MTO, saranno svolte con cadenza annuale.
Gli Approfondimenti Tematici saranno ordinati da RFI in funzione di
proprie esigenze specifiche. Le relative modalità di realizzazione saranno
concordate e pianificate nel corso del periodo di validità del contratto.
Le attività di cui al precedente articolo 2 dovranno svolgersi secondo
quanto previsto nel Capitolato Tecnico (allegato n°2 al presente atto).
Nell’espletamento delle prestazioni, così come indicate nel presente atto,
la Società è tenuta ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni e
prescrizioni e quant’altro previsto o richiamato nel presente atto e nei
documenti allegati o comunque citati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
Per l’esecuzione delle prestazioni relative agli interventi di rilevazione, la
Società e in particolare le sue risorse operative, si atterranno altresì alle
disposizioni impartite da RFI di volta in volta.
Per l’esecuzione del presente atto la Società è tenuta a mettere a
disposizione una idonea organizzazione, avente capacità prestazionale
coerente con la natura dei servizi ordinati e comunque efficacemente
dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni
affidate nel rispetto dei risultati e requisiti richiesti dal presente atto e
relativi documenti allegati e richiamati.
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A tal fine la Società è obbligata a mantenere ed adeguare in qualsiasi
momento la propria organizzazione disponendo l’impiego di tutte le
risorse necessarie a far fronte agli obblighi del presente atto, senza che
tale eventuale maggiore impegno rispetto alle proprie stime, previsioni o
dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo
per
esonerarla
dagli
obblighi
contrattualmente
assunti,
ovvero
fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
ARTICOLO 3bis (Clausola di non gradimento)
Il Committente ha la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la
sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall’appaltatore nell’elenco
delle risorse che prevede di utilizzare nell’appalto ovvero già impiegati
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza
che per questo spetti alcuna indennità al Fornitore.
A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti
penali, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore.
Il fornitore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella
richiesta del Committente.
Art. 4
TERMINI
Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto dei termini indicati in
Capitolato Allegato n°2 – Capitolo 6.
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Art. 5
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA
La Società si impegna a consegnare tutti i risultati intermedi e finali,
nonché a garantire la totale acquisizione dei risultati d’indagine di
mercato secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico (Allegato n°2
capitolo 6).
La Società si impegna a garantire che le interviste “Face to Face”, le
rilevazioni con la tecnica del “Cliente Misterioso” e le interviste CATI, le
interviste “face to face”di tipo business, siano effettivamente svolte.
L’effettuazione delle prestazioni previste al precedente art. 3 dovrà
essere sempre documentata, su supporto a scelta dell’affidatario e reso
sempre disponibile a RFI che si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi
modo e tempo l’effettivo svolgimento delle stesse.
Art. 6
VARIAZIONI QUANTITATIVE DELLE PRESTAZIONI ED ALTRE
MODIFICHE
Ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato ai co. 3 e 5 dell’art. 14 delle
C.G.C., di cui al precedente art. 2bis, R.F.I. ha facoltà di richiedere alla
Società prestazioni, in diminuzione o in aumento rispetto a quelle
previste, fino alla concorrenza del quinto dell’importo di cui al successivo
art. 7 agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.
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Art. 7
CORRISPETTIVO
L’importo complessivo del Contratto è di Euro ______________ (Euro
____________________/00) così articolato con i seguenti prezzi unitari:
OSSERVATORIO VIAGGIATORI
Per il Modulo Base, ripartito su base mensile, in conformità alle
condizioni del capitolato (capitolo 2):
- 12.330 interviste face to face al mese al costo unitario ad
intervista di €____ per un totale di €____
Per il Modulo Audit. ripartito su base mensile, in conformità alle
condizioni del capitolato (capitolo 2):
- 798 rilevazioni (percorsi) al mese con la tecnica del Cliente
Misterioso al costo unitario a percorso di €____ per un
totale di €____
Per il Modulo Sale Blu, ripartito su base semestrale, in
conformità alle condizioni del capitolato (capitolo 2):
- 1.000 interviste face to face al mese al costo unitario di
€____ per un totale di €____
OSSERVATORIO MERCI
Per il Modulo IF, su base annua, in conformità alle condizioni
del capitolato (capitolo 2):
- interviste “face to face” a tutte le IF titolari di Contratto di
Utilizzo dell’Infrastruttura , per un prezzo a corpo di €_____
Per il Modulo MTO, su base annua, in conformità alle condizioni
del capitolato (capitolo 3):
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- interviste “face to face” a tutti gli MTO titolari di Contratto
di Servizio per un prezzo a corpo di €_____
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Per il singolo Approfondimento Tematico, in conformità alle
condizioni del capitolato (capitolo 4):
o
– Osservatorio Viaggiatori: interviste personali di tipo
business a tutte le IF titolari di Contratto di Utilizzo
dell’Infrastruttura per un prezzo a corpo di €___
o
Performance Regime; interviste “face to face” al prezzo di
€___/pacchetto
o
9 focus group al costo unitario di €___ /focus group
o
400 interviste CAPI al costo unitario di €___/intervista
o
500 interviste CATI al costo unitario di €___/intervista
o
10 interviste CAWI di tipo business al costo unitario di
€___/intervista
o
10 interviste CAPI di tipo business al costo unitario di
€___/intervista
ATTIVITA’ DI CONTEGGIO
o
attività di conteggio e qualificazione dei flussi viaggiatori
per stazioni medio-grandi al costo unitario di €___/ stazione
o
attività di conteggio e qualificazione dei flussi viaggiatori
per stazioni medio-piccole al costo unitario di €___/ stazione
o
400 interviste CAPI in lingua al costo unitario di
€___/intervista
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o
400 interviste CATI in lingua al costo unitario di
€___/intervista
Tutti i prezzi suddetti non sono comprensivi dell’IVA.
Eventuali sospensioni e/o proroghe per le prestazioni sopra indicate non
comportano revisione prezzi.
L’importo effettivamente corrisposto alla Società per ciascun anno di
durata del presente atto sarà commisurato alle effettive prestazioni rese
nell’anno di riferimento.
La Società espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati
in base ai propri calcoli, stime ed indagini. I prezzi offerti compensano
pertanto la Società di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista
dal presente contratto e relativi allegati, nonché di ogni qualsivoglia onere
e spesa che, ancorché non espressamente indicati, dovesse sostenere la
Società per l’esecuzione del presente atto.
L’importo riferito agli oneri della sicurezza è pari a zero, così come
precisato al successivo articolo 18ter.
Art. 7bis
INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
Si conviene tra le parti che il corrispettivo di cui all’art. 7 si intende
accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed
alle proprie stime e, in deroga all’art. 1664 C.C., rimane stabilito che sarà
invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità
possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi
comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe
concesse e/o sospensioni delle prestazioni ordinate da R.F.I.
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Art. 8
DURATA
Il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi naturali
consecutivi a decorrere dalla data di affidamento dell’appalto che dovrà
risultare da apposito verbale.
Su richiesta di RFI, da avanzarsi con un preavviso di 60 (sessanta) giorni
rispetto alla scadenza del termine contrattuale, e previa formale
accettazione del fornitore, il presente contratto è prorogabile per un
ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi
e condizioni del presente contratto.
In ogni caso le proroghe concesse non potranno essere addotte come
causa di aumento degli importi indicati all’ articolo 7.
Art. 9
MODALITÀ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
Al pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto si
procederà con le modalità appresso indicate:
1. Modulo Base
a. Ogni anno verranno corrisposte n. 6 (sei ) rate posticipate con
cadenza bimestrale, per un ammontare pari all’importo totale
dovuto, indicato all’articolo 7;
2. Modulo Audit
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a. Ogni anno verranno corrisposte n. 6 (sei ) rate posticipate con
cadenza bimestrale, per un ammontare pari all’importo totale
dovuto, indicato all’articolo 7;
3. Modulo Sale Blu
a. Ogni anno verranno corrisposte n. 2 (due ) rate posticipate con
cadenza semestrale, per un ammontare pari all’importo totale
dovuto, indicato all’articolo 7;
4. Modulo IF e MTO
a. Ogni anno verrà corrisposta n. 1 (una ) rata posticipata, per un
ammontare all’importo totale dovuto, indicato all’articolo 7;
5. Approfondimenti tematici: verrà corrisposto, alla consegna dei
risultati, un importo pari al corrispettivo totale dovuto per singolo
approfondimento, secondo quanto indicato all’art. 7.
6. Le variazioni quantitative delle prestazioni di cui al precedente art.
6 saranno compensate secondo i corrispondenti prezzi indicati al
precedente art. 7.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni di cui al
D.lgs. n. 192/2012.
Tali disposizioni, in quanto norme imperative, prevalgono sulle difformi
previsioni delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di
forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato” (CGC) indicate
all’art. 2 bis.
Pertanto, in deroga alle previsioni di cui all’art. 57 delle richiamate CGC, i
pagamenti avverranno, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 192/2012, a
60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o di richiesta di
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pagamento equivalente), e i relativi interessi di mora, ove spettanti,
saranno determinati e corrisposti nella misura ivi prevista.
Entro i 10 giorni successivi all’acquisizione da parte di R.F.I. di tutti i
risultati delle prestazioni oggetto del presente contratto, R.F.I. invierà alla
Società copia del certificato di “Entrata Merci” e dei relativi documenti
emessi dal sistema informativo aziendale per conto del Centro di Costo
competente, attestanti le prestazioni rese, contenenti l’indicazione
dell’importo da addebitare e debitamente sottoscritti. In caso di ritardo
nell’emissione di detto certificato di “Entrata Merci” rispetto al termine
suddetto, a partire dal giorno successivo e sino a quello dell’emissione,
sulle somme dovute spettano alla Società gli interessi nella misura del
saggio legale maggiorato di 2 punti percentuali.
Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi
dl risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile.
L’emissione della fattura da parte della Società è subordinata
all’emissione da parte di R.F.I. del citato certificato di “Entrata Merci. Al
riguardo, si precisa che il fornitore dovrà emettere una fattura per
ciascuna Entrata Merci
Sulle fatture vanno indicati, oltre al riferimento del contratto, anche:
ragione o denominazione sociale esatta del fornitore, suo codice fiscale o
partita I.V.A., numero e data del documento di “Entrata Merci”, di CUP
(F81H92000000008) e CIG (5067453281) CDC (18820002), nonché le
modalità richieste per il pagamento
La fattura così predisposta dovrà quindi essere intestata a:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
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Partita IVA 01008081000
e dovrà essere inviata, attraverso il servizio di trasmissione delle fatture
in formato PDF (upload), utilizzando il caricamento diretto del formato
immagine della fattura sul Portale Fornitori di Ferservizi, al seguente
indirizzo:
http://www.ferservizi.it/ferservizi.html
Tale modalità di spedizione fatture comporterà l’obbligo da parte di
Ferservizi di materializzare su supporto cartaceo il documento, che
costituirà l’originale della fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72,
come modificato dal D.lgs 20/02/2004 n. 52.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., il Fornitore ha comunicato
al Committente, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate
Bancarie datata……………..gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito
riportati:
IBAN:………………….
Persone incaricate:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, sul predetto conto corrente dedicato,
restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità
costituisce valore di quietanza, con salvezza del Committente da ogni
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responsabilità conseguente. È obbligo del Fornitore comunicare ogni
modifica relativa ai dati riportati nella sopra citata dichiarazione.
- Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i.
- Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della
provincia di giurisdizione della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 61 delle C.G.C., in
ragione di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
- Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m. e i., il
Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla prestazione, sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla presente
legge.
La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti fino
ad avvenuta revoca, da chiedere esplicitamente con apposita istanza.
La Società si impegna da parte sua a comunicare a R.F.I. le eventuali
modifiche che si verificassero sia per il pagamento di cui è cenno sopra,
sia per la modalità di pagamento originariamente prescelta.
Qualora il Documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società segnali
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una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione del Contratto, RFI trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta
dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo/regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
DPR 207/2010, previo rilascio del documento DURC e previa verifica dell’assenza
di inadempienze contributive.
Art. 10
CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente
contratto, la Società, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 delle C.G.C., di cui
al precedente articolo 2bis, ha costituito una cauzione pari al 10%
dell’importo complessivo di cui al precedente art. 7.
Detta cauzione, redatta secondo il testo accettato da RFI, è stata
costituita mediante fideiussione bancaria n. ____________, rilasciata da
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................
ed acquisita agli atti di RFI.
21
RFI ha facoltà di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento
giudiziario e senza che la Società né l’Istituto assicuratore possano porre
eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta onde rivalersi dei
danni che essa dichiari – sulla base dei propri accertamenti – di aver
subito e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la
somma versata.
RFI potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di
qualsiasi eventuale credito essa dichiarasse di vantare, sulla base dei
propri accertamenti, nei confronti della Società, ivi compresa la
riscossione di penali.
RFI darà la sua adesione allo svincolo entro 6 mesi dalla data di
completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del
presente contratto, salvo sussistano controversie o pendenze di sorta
con la Società.
Art.11
PENALI
Il
Fornitore,
nel
rispetto
degli
obblighi
inerenti
e
conseguenti
all’applicazione delle penali eventualmente comminate nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto, sottoscrive la relativa
disciplina e l’accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.,
dando atto che la stessa è contenuta in apposita separata ed autonoma
clausola. Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato Atto
da firmarsi tra le parti contraenti congiuntamente al presente contratto.
22
Art. 12
RECESSO UNILATERALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
RFI,
con
cadenza
annuale,
si
riserva
la
facoltà
di
recedere
unilateralmente ed a suo insindacabile giudizio dal presente Contratto
dandone comunicazione alla Società (mediante raccomandata A.R.) con
almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.
In tal caso detto recesso avrà effetto dal primo giorno successivo ai
precedenti 12 mesi di vigenza contrattuale.
In caso di recesso verranno riconosciute alla Società le prestazioni
effettivamente eseguite ed approvate da RFI senza che la Società abbia
null’altro più a pretendere in relazione alla presente Convenzione.
Fermo quanto previsto sopra e dalle disposizioni del codice civile
(art.1453 e ss. c.c.) o da altre disposizioni contrattuali, e salvo in ogni
caso il risarcimento del danno, R.F.I. si riserva la facoltà di dichiarare la
risoluzione di tutto o parte del presente contratto, ai sensi e per effetti di
cui all’art.1456 c.c.,senza necessità di preventiva diffida e messa in mora
e con semplice raccomandata A.R., in ciascuno dei seguenti casi:
1. abbia effettuato dichiarazioni non veritiere in sede di gara;
2. interrompa o ritardi l’esecuzione delle prestazioni di oltre 10 (dieci)
giorni naturali consecutivi rispetto ai tempi di cui al precedente Art. 4;
3. subappalti tutte o in parte le prestazioni oggetto del presente
contratto contravvenendo a quanto previsto al precedente Art. 13;
4. contravvenga alle disposizioni di cui al successivo Art. 16;
5. abbia violato gli obblighi di riservatezza di cui all’Art. 17;
6. abbia cumulato penali, a qualsiasi titolo comminate, annualmente
superiori al 6,67% dell’importo complessivo di cui al precedente art. 7
23
7. abbia realizzato 100 non conformità
previste dal documento
“clausole penali” a bimestre per l’intera rete, rendendo impossibile
svolgere correttamente ed adeguatamente l’indagine di mercato.
Resta inteso che nei casi sopracitati dal punto 1 al punto 7 del presente
articolo la risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di
costituzione in mora dell’altra Parte, a mezzo di raccomandata A.R., e
salva la facoltà di R.F.I. di promuovere azione per l’eventuale
risarcimento dei danni.
Art. 13
SUBAPPALTO
E’ fatto espresso divieto alla Società di subappaltare, ovvero cedere, in
tutto o in parte, i Servizi oggetto del presente contratto, pena l’immediata
risoluzione dello stesso e risarcimento del danno.
Art. 14
QUALITÀ
La Società si impegna affinché tutte le prestazioni di cui al presente atto
siano organizzate, eseguite e gestite in coerenza al sistema di gestione
per la qualità della Società, che a tal fine dovrà presentare a RFI la
documentazione indicata in Allegato n°2 – Capitolo 5 nei termini indicati
nello stesso allegato.
24
Art. 15
INCEDIBILITA’ DEI CREDITI
I crediti e i debiti derivanti dai contratti delle Società del Gruppo FS non
possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato
all’incasso
se
non
previa
autorizzazione
scritta
dal
Direttore
Amministrativo della Società del Gruppo FS interessata, autorizzazione
che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.
Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Fercredit si
intendono fin d’ora autorizzati.
Art. 16
TRASPARENZA DEI PREZZI - AUDITING
La Società espressamente ed irrevocabilmente:
•
dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la
conclusione del presente contratto;
•
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad
alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate,
somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e
comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
•
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme
finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o
la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle
dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Società non
rispettasse gli impegni ivi assunti per tutta la durata del presente
contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli
25
effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Società
stessa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni
derivanti dalla risoluzione.
La Società si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene
al presente Contratto, ordinata in conformità agli schemi che le verranno
trasmessi da R.F.I. e documentata ai sensi di legge, ed a consentire in
ogni momento idonee verifiche da parte di R.F.I. stessa e/o da soggetto
terzo da questo incaricato, presso i propri uffici. A tal fine si obbliga a
mettere a disposizione di R.F.I. e/o del soggetto da questa incaricato,
tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed
a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui
sopra.
Art. 17
RISERVATEZZA
La Società si impegna ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni e
documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza, ovvero che
abbia prodotto in ragione delle attività oggetto del presente Atto, nonché
relativamente a studi, elaborazioni o analisi effettuati in occasione di
dette attività.
La Società si impegna ad utilizzare tutti i documenti ed i dati commerciali
o tecnici ricevuti da R.F.I., ovvero conosciuti in virtù del presente Atto,
unicamente ai fini prestabiliti. L’obbligo della riservatezza sarà vincolante
per la Società per tutta la durata del rapporto e, successivamente, fino a
quando le informazioni di cui l’impresa sia venuta a conoscenza non
siano di dominio pubblico.
26
ARTICOLO 17bis
(Proprietà intellettuale e garanzia del fornitore)
Il fornitore trasferisce integralmente a RFI, a titolo gratuito ed in via
esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, tanto morale che
patrimoniale, che possa comunque essere riferito agli elaborati di
qualsiasi natura prodotti e a quant’altro realizzato nell’esecuzione del
presente contratto.
Pertanto, nel rinunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui al
precedente comma, il fornitore riconosce incondizionatamente a RFI ogni
diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto
comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto, compresi, a
titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di
esecuzione,
di
diffusione,
di
distribuzione,
di
pubblicazione,
di
elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare
opere derivate.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali di
Contratto di cui al comma 2 del precedente articolo 3, il fornitore dichiara
sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione
del presente contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun
diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque
denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza
limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che
assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di
27
proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del
presente contratto. Il fornitore presta analoga garanzia anche contro ogni
possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della
persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
Pertanto, il fornitore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere
indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo,
onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di
consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa
dell’attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o
comunque da queste ultime derivanti.
Art. 18
DIRITTO DI PUBBLICAZIONE E PROPRIETÀ
R.F.I. si riserva in via esclusiva tutti i diritti di pubblicazione degli studi
effettuati, nonché tutti i diritti di utilizzazione economica, intendendosi ora
per allora tali diritti ceduti da parte della Società.
Tutti gli elaborati prodotti dalla Società restano di piena ed esclusiva
proprietà di R.F.I. che ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio.
La Società garantisce, altresì, a R.F.I. il pacifico godimento di tutti i diritti
di cui sopra.
Le presenti disposizioni rimangono in vigore anche dopo la scadenza o la
cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto.
28
Art. 18 bis
CODICE ETICO
La Società attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo
Ferrovie dello Stato pubblicato sul sito internet www.fsitaliane.it.
La Società dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna anche
per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti - ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 1381 del Codice Civile – ad attenersi
rigorosamente ai principi ivi contenuti.
In caso di violazione di detto impegno, sarà facoltà di Ferrovie risolvere di
diritto il presente Contratto, ai sensi dell’ art. 1456 del Codice Civile,
mediante dichiarazione unilaterale di Ferrovie medesima da eseguirsi
con lettere raccomandata A.R: fatto salvo in ogni caso il diritto di
risarcimento dei danni subiti.
Art. 18 ter
SICUREZZA
Restano fermi gli obblighi dell’appaltatore in materia di osservanza di
leggi, regolamenti e norme - compresi quelli sulla salute e sicurezza dei
lavoratori - previsti anche dall’art. 3 delle Condizioni Generali di
Contratto.
Per le prestazioni - oggetto del presente contratto - che si svolgono in
ambienti aperti al pubblico delle stazioni e delle navi, non vi sono rischi di
interferenza, e non occorre quindi predisporre il documento di cui
all’art.26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, né conseguentemente
indicare nel presente contratto i relativi costi di sicurezza.
29
Art. 18 Quater
RESPONSABILITA’ PER DANNI
RFI non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo che
potessero derivare alla Società ed ai suoi dipendenti o coadiutori e
ausiliari autonomi o alle loro cose nell'espletamento del servizio di cui al
presente incarico.
La Società assume ogni responsabilità per danni che possono derivare al
personale, a beni di RFI o a terzi (persone e cose), per fatto proprio o dei
suoi dipendenti o coadiutori o ausiliari autonomi nell'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente atto, impegnandosi a tenere sollevata ed
indenne RFI (ivi compresi i dipendenti) da qualsiasi pretesa o molestia
che al riguardo venisse mossa da terzi.
La Società, in relazione anche alle caratteristiche ed agli impianti dei siti
ferroviari coinvolti dalle prestazioni, deve ottemperare - in materia di
sicurezza individuale e collettiva - a tutte le vigenti norme di legge e
regolamentari, alle relative disposizioni ed istruzioni emanate da RFI e
alle connesse prescrizioni da essa impartite.
E’ in ogni caso obbligo della Società di acquisire da RFI ogni
informazione e notizia relativa ai rischi connessi alle attività ferroviarie in
genere e agli impianti in cui si svolgono il servizio oggetto del presente
incarico; RFI assicura la trasmissione alla Società di tali informazioni e
notizie.
Art. 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI
INTERVISTATI E DELLE PARTI INTERESSATE
30
1. La Società acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003 n.196, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti
nell’ambito delle attività di R.F.I., e dai dati personali conferiti alla
stessa dai soggetti sottoposti alle interviste relative alle prestazioni
di cui all’ art. 2, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività di R.F.I. sulla base delle
informazioni di seguito riportate.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle
clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli altri obblighi
di legge inerenti alla stipulazione ed alla gestione del contratto.
Ciascuna Parte garantisce che i dati personali saranno trattati per
le finalità suddette, secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti
coinvolti; i dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati
raccolti e successivamente trattati. I dati personali possono essere
comunicati ai seguenti soggetti:
-
la
società
di
informatica
della
cui
collaborazione
eventualmente ci si avvalga;
-
gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
-
gli organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento
dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di
legge;
-
le società che gestiscono i servizi postali informatizzati o
forniscono alle Parti altri servizi collaterali;
31
-
i consulenti legali, tributari e finanziari delle Parti.
3. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 del citato
decreto, si intende la raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione,
estrazione,
elaborazione,
raffronto,
utilizzo,
modificazione,
interconnessione,
selezione,
blocco
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati
anche se non registrati in una banca dati.
4. In veste di titolare del trattamento dei dati, la Società si assume
l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ed idonee al
rispetto di quanto previsto dalla citata legge. RFI non effettua
alcun trattamento sui predetti dati che riceve dalla Società
anonimi, perché già elaborati ed aggregati.
5. La Società è informata che tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Ferrovie per le
quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
dare esecuzione ad obblighi di legge;
•
per esigenze di tipo operativo e gestionale;
•
per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
•
per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La modalità di
trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di
strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati
di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali
o definiti di volta in volta.
32
5. La Società è informata altresì che, in relazione ai predetti
trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del
D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 come di seguito riportati:
− diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
− diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le
finalità e le modalità del trattamento;
− diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni
informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
− diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
− diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma
anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
− attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento,
rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco,
ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di
mezzi
manifestamente
sproporzionato
rispetto
al diritto
tutelato;
− opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano.
Art. 20
COMUNICAZIONI
La Società invierà tutte le comunicazioni alla Direzione Pianificazione
Strategica di R.F.I., che ha il compito di sovrintendere e controllare
l’esecuzione del contratto.
33
Nello svolgimento dell’incarico la Società si impegna ad agire in costante
collegamento con la suddetta struttura, secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
Art. 21
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'esecuzione del Contratto, oltre che dai documenti già richiamati o
allegati, è altresì regolata:
a)
dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la
F.S. S.p.A. e la Società relativamente alle prestazioni di cui
allo stesso Atto;
b)
dalle “Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di
forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”, di
cui al precedente articolo 2bis.
Per tutto quanto non espressamente regolato ai citati punti a) e b), le
parti rinviano al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative in
materia.
Art. 22
DOMICILIO
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, la Società dichiara il proprio
domicilio in _____________________ Via ____________________
n° ______, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il
domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di ____________,
salva l’applicazione dell’ Art. 4.3 delle Condizioni Generali. La
Società dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ______________
34
Via _____________________ n°._____ che gli è attribuito il Codice
Fiscale n°. ________ e Partita I.V.A. n°. ______________________
2. R.F.I. – la cui denominazione anagrafica tributaria è “Rete Ferroviaria
Italiana Società per Azioni” – dichiara il proprio domicilio fiscale in
Roma – Piazza della Croce Rossa n°. 1 (c.a.p. 00161), Partita I.V.A.
n°. 01008081000 e Codice Fiscale n°. 01585570581.
Art. 23
SPESE ED ONERI FISCALI
Le spese di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti,
quelle di bollo e di registro, nonché qualsiasi altra spesa inerente o
conseguente all’atto contrattuale stesso, sono a carico della Società. I
tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico
delle parti contraenti secondo legge.
Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun
caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cui
corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al
caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle Disposizioni
concernenti l’Imposta di Registro
approvato con D.P.R. 26.11.1986,
n.131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al
pagamento dell’imposta fissa, giusta l’articolo 40 del citato Testo Unico.
La Società dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al
presente contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa, e che
35
pertanto esse sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R.
succitato.
Art. 24
FORO COMPETENTE
Per le controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione
del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 25
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO
Sono allegati al presente Contratto per costituirne parte integrante e
contestuale la Dichiarazione della Società resa ai sensi degli Art. 1341 e
1342 del Codice Civile (allegato 1), il Capitolato Tecnico (allegato 2),
l’atto clausole penali (allegato 3) le Prestazioni Aggiuntive/Soluzioni
Migliorative (allegato 4).
Il presente contratto, valido e impegnativo per entrambe le parti, è redatto
in duplice copia originale in bollo di cui uno per R.F.I. ed uno per l'Ufficio
delle Entrate in caso d'uso.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, lì ___/___/2013
Per R.F.I. S.p.A.
Per la Società
36
INDICE
ARTICOLO 1.
CONFERMA DELLE PREMESSE
2
ARTICOLO 2.
OGGETTO DEL CONTRATTO
2
ARTICOLO 2 bis. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONVENZIONE
9
ARTICOLO 3.
9
ARTICOLO 3 bis
MODALITA’ D’ESPLETAMENTO
CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO
11
ARTICOLO 4.
TERMINI
11
ARTICOLO 5.
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA
12
ARTICOLO 6.
VARIAZIONI QUANTITATIVE DELLE
PRESTAZIONI
ARTICOLO 7.
ED ALTRE MODIFICHE
12
CORRISPETTIVO
13
ARTICOLO 7 bis. INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
15
ARTICOLO 8.
DURATA
16
ARTICOLO 9.
MODALITA’ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’
DEI FLUSSI FINANZIARI
16
ARTICOLO 10.
CAUZIONE
21
ARTICOLO 11.
PENALI
22
ARTICOLO 12.
RECESSO UNILATERALE - CLAUSOLA
RISOLUTIVA
ESPRESSA
23
ARTICOLO 13.
SUBAPPALTO
24
ARTICOLO 14.
QUALITA’
24
ARTICOLO 15.
INCEDIBILITA’ DEI CREDITI
25
ARTICOLO 16.
TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING
25
ARTICOLO 17.
RISERVATEZZA
26
37
ARTICOLO 17 bis PROPRIETA’ INTELLETTUALE E GARANZIA DEL
ARTICOLO 18.
FORNITORE
27
DIRITTO DI PUBBLICAZIONE E PROPRIETA’
28
ARTICOLO 18 bis. CODICE ETICO
29
ARTICOLO 18 ter. SICUREZZA
29
ARTICOLO 18 quater. RESPONSABILITA’ PER DANNI
30
ARTICOLO 19.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
SOGGETTI INTERVISTATI E DELLE PARTI
INTERESSATE
30
ARTICOLO 20.
COMUNICAZIONI
33
ARTICOLO 21.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
34
ARTICOLO 22.
DOMICILIO
34
ARTICOLO 23.
SPESE ED ONERI FISCALI
35
ARTICOLO 24.
FORO COMPETENTE
36
ARTICOLO 25
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO
36
38