IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

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IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
Legge Regionale 45/2007
Incontro del Gruppo di coordinamento sullo IAP
19 marzo 2009- Sala 3 piano – Regione Toscana
(Regione Toscana, Artea, rappresentanti di Upi ed Uncem)
Hanno partecipato ai lavori del Gruppo di coordinamento sullo IAP (di seguito GdC):
nella sede della Regione Toscana:
1. Regione Toscana: Roberto Pagni, Stefania Bellini;
2. Artea: Riccardo Muni;
3. Provincia di Arezzo: Stefano Boncompagni;
in videoconferenza:
§ Provincia di Siena: Luca Torzoni;
§ Comunità Montana Media Valle del Serchio: Alessandro Profetti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti all’Ordine del giorno:
1.
Verbale della riunione del GdC dello IAP del 12/02/2009;
E’stato approvato.
2. Condivisione della bozza degli orientamenti inerenti argomenti discussi al GdC del
12/02/2009
E’ stato condiviso il quesito sul controllo dell’iscrizione Inps, ma è stato chiesto ad Artea che
consenta all’ente di segnalarle, tramite il sistema informativo, la mancata iscrizione del soggetto
IAP all’Inps ;
In merito al quesito sui casi senza iscrizione Inps, è stato concordato di inserire le seguenti
precisazioni:
- siano indicati i termini dei “90 giorni” dalla data di inizio attività;
- in merito all’inizio dell’attività si tenga conto dei casi di esenzione previsti dalla normativa in
materia di iscrizione alla CCIAA;
E’ stato posto in discussione il caso di uno IAP provvisorio che attualmente è iscritto all’Inps nella
sezione Artigianato. E’ stato concordato che la procedura di controllo fosse chiusa con esito
negativo rinviando l’esame della questione dell’eventuale ricorso in sede di conciliazione.
3. Discussione su alcuni argomenti emersi nel corso dell’incontro con OOPP del 19/02/2009
A. Coltivatori diretti ed IAP: viene fatta una comunicazione in merito alla richiesta di un
approfondimento intorno a queste due figure che sono iscritte in Inps in due sezioni
separate. Inoltre si fa presente che i Coltivatori diretti possono avere coadiuvanti mentre ciò
non è possibile per gli IAP. Un approfondimento sulle differenze fra queste due figure è
importante ai fini dell’accesso alle misure del PSR da parte dei Coltivatori Diretti. Questo
aspetto sarà oggetto di discussione in previsione di una modifica del PSR;
B. Certificazione Enpaia: tutti sono concordi ad accettare, ai fini della dimostrazione della
capacità professionale d’ufficio (104 giornate), anche questa certificazione.
C. Capacità professionale riconosciuta d’ufficio: viene sollevato il caso della capacità
professionale riconosciuta agli ex IATP tramite esame. In particolare è stato sollevato il caso
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di amministratori di società. Infatti, oggi il regolamento non prende in esame questa
casistica e, di conseguenza, la modulistica di Artea non prevede alcuna opzione per poter
segnalare il possesso di tale requisito. Il fatto che non sia previsto dalla normativa regionale,
anche se dichiarato sotto qualsiasi forma, non risolve il problema in sede di controllo.
Conclusioni:
è opportuno, in sede di modifica del regolamento verificare la possibilità di prevedere il caso
specifico degli ex IATP che hanno acquisito la capacità professionale sostenendo un esame.
D. Un amministratore di società che è IAP definitivo qualora intenda aprire una ditta
individuale ed, ad esempio, non dispone di terreni, se presenta domanda di riconoscimento
sul sistema Artea gli viene attribuita la qualifica di IAP provvisorio. Le OOPP chiedono un
approfondimento perché secondo loro lo IAP individuale dovrebbe acquisire subito la
qualifica di IAP definitivo.
Conclusioni:
è stato condiviso che il soggetto che intende acquisire la qualifica di IAP presenti una nuova
richiesta di riconoscimento.
Secondo alcuni presenti il tempo lavoro previsto dalla normativa (864 ore ridotte a 432 ore
in caso di azienda in zona montana e svantaggiata) deve essere raggiunto in ogni singola
azienda. Il giuridico della Regione ha espresso perplessità su questa posizione e sta
effettuando un apposito approfondimento sulla normativa nazionale che non prevede
requisiti minimi in termini di tempo lavoro e reddito riferiti all’impresa. Tale questione sarà
trattata congiuntamente a quella del previsto Regolamento sulla redditività.
Allo stato attuale, la tesi interpretativa è la seguente:
- Premesso che:
1. manca nella legge statale il parametro del “tempo di lavoro globale minimo”
riferito all’impresa, per cui non si può negare l’apporto della qualifica anche ad
aziende agricole di piccolissime dimensioni, che non necessitano nemmeno del
fabbisogno minimo di una ULU;
2. nella legge regionale e nel regolamento di attuazione non si è potuto introdurre tale
parametro, poiché sarebbe stato impugnato in quanto contrastante con la normativa
statale.
- Ne consegue che:
nel caso in esame, va riconosciuta la qualifica di IAP all’impresa individuale anche qualora
l’amministratore di società IAP nella sua ulteriore veste di titolare dell’impresa individuale
impieghi in essa una parte residuale del proprio tempo di lavoro e ne ricavi un reddito
minimo, sia in termini assoluti che relativi.
E. il reddito che percepisce come amministratore della società agricola può essere conteggiato
come reddito agricolo ai fini della determinazione del parametro del reddito per la ditta
individuale?
Conclusioni:
la risposta è affermativa fermo restando quanto previsto nell’Allegato A del Regolamento di
attuazione della L.R. 45/2007 al punto 3.2
F. un soggetto che conferisce la qualifica di IAP ad una società di capitali può darla anche ad
una società di persone. E’ stato richiesto un approfondimento in merito in quanto il D.Lgs
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99/2004 all’art. 1 comma 3 bis fa riferimento alla figura dell’amministratore che può
apportarla ad una sola società.
Conclusioni:
Tutti sono concordi che la qualifica di IAP può essere apportata ad una sola società
condividendo nel merito il seguente parere giuridico rilasciato dagli uffici regionali:
“Richiamando l’art.1 comma 3-bis: “La qualifica di imprenditore agricolo professionale
può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società.“ rileviamo che “ad
una sola società” dovrebbe leggersi come riferito a qualunque tipologia di società.
Se un soggetto conferisce la qualifica ad una società di capitali lo fa in quanto
“amministratore” (che può essere o non essere socio). Lo stesso soggetto potrebbe in teoria
conferire la qualifica ad una società di persone, come “socio”, purché non ne sia anche
amministratore.
Se analizziamo i tre tipi di società di persone abbiamo che:
- per le società in accomandita semplice (s.a.s.)
Siccome lo IAP che apporta la qualifica può essere solo l’accomandatario e questi è ex
lege “amministratore“, si può ragionevolmente ritenere che non possano cumularsi in
unico soggetto le figure di “socio accomandatario” di una s.a.s. e “amministratore” di
un’altra società.
- per le società semplici (s.s.) e le società in nome collettivo (s.n.c.)
nelle s.s. o s.n.c. il socio è anche amministratore (salvo prova contraria, in base alle
disposizioni statutarie: in tal caso non vale quanto appresso) si può ritenere che il socio
in quanto anche amministratore sia vincolato all’univoco apporto della qualifica.
A supporto delle affermazioni di cui sopra, si ricorda che l’INPS (Circ. n.48 del 24 marzo
2006) ritiene che: “ Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e
alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che
attribuisce la qualifica sia anche amministratore.”
4. Quesito pervenuto da Artea:
a) il rappresentante legale di una azienda piemontese (nel caso specifico società semplice)
iscritto come IAP in Piemonte può in qualità di socio di altra azienda toscana (anch’essa
società semplice) portare il proprio requisito IAP del Piemonte in quest’ultima per il
riconoscimento della società toscana;
Conclusioni:
la risposta è stata data al precedente punto 3 lettera f).
b) la procura sia generale sia essa generale o speciale è sufficiente per far acquisire allo stesso
la qualifica di IAP. Si tenga presente che il procuratore ha il possesso di idoneo titolo di
studio e l’attività in azienda sarà principale in termini di reddito e lavoro.
Conclusioni:
La risposta è sempre negativa nel caso di società, mentre può essere positiva in determinati
casi per l’impresa individuale. Seguirà orientamento specifico.
c) Una società agricola vuole acquistare una partecipazione in altra società che non esercita
attività agricola. In virtù dell’allargamento che si va a prospettare la società agricola rischia
di perdere l’esclusività dell’attività agricola. Questo aspetto si chiede di analizzarlo sia che
si tratti di una semplice acquisizione di una partecipazione (quindi mera operazione
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finanziaria) sia che invece si configuri in un allargamento delle attività della società
agricola.
Conclusioni:
Si richiama quanto già espresso in una precedente discussione (GdC del 12/02/2009)
sull’esclusività nello Statuto delle società e sul quale vi è un apposito orientamento.
Ovviamente la partecipazione deve avere come scopo soltanto l’impiego più o meno
transitorio di una parte di capitale disponibile in azienda e non avere finalità di influenza
gestionale sull’azienda partecipata o di incontro dell’attività imprenditoriale. Seguirà
orientamento specifico.
d) Cosa succede quando non vi è corrispondenza fra le attività riportate nello statuto e quelle
rilevate in sede di controllo. Il caso proposto è quello dello svolgimento di attività da parte
della società che non sono riconducibili a quelle elencate nell’atto costitutivo.
Conclusioni:
E’ stato convenuto che la qualifica di IAP per la società viene meno. Si è poi posto il
problema se dover segnalare questa incongruenza alla CCIAA. Su questo aspetto la Regione
scriverà a Unioncamere chiedendo se è opportuna la segnalazione, come questa deve
eventualmente avvenire.
5. Quesito pervenuto da Enti: Un soggetto che ha ottenuto il riconoscimento di IAP definitivo in
funzione di una azienda in affitto in Montaione è corretto che non abbia l’iscrizione all’Inps
come titolare di impresa ma risulti come coadiuvante del marito anch’esso IAP definitivo (in
quanto questi è anche coltivatore diretto) ma iscritto all’Inps su un’altra provincia? Soprattutto
può essere ammesso a beneficiare degli aiuti previsti dalle misure del PSR e delle agevolazioni
tributarie, creditizie derivanti dal D.Lgs 99/2004?
Conclusioni:
E’ stato convenuto che l’ente deve verificare con l’Inps la regolarità sia della iscrizione che dei
pagamenti dei contributi previdenziali. A tal proposito è stato chiesto di inserire questo aspetto
nella risposta del quesito inerente i casi di soggetti IAP privi di iscrizione Inps, presente nella
bozza degli orientamenti discussi il 12/02/2009.
6. Reddito da operaio forestale:
a) il reddito percepito come operaio forestale da una figura che sia dipendente di un Ente
pubblico concorre alla determinazione del reddito agricolo di tale soggetto o deve essere
considerato reddito extra agricolo?
b) inoltre una figura assunta quale operaio forestale con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato da un ente pubblico può mantenere anche la qualifica di IAP ai sensi della
L.R. 45/2007 essendo titolare di una azienda agricola regolarmente iscritta in CCIAA?
Conclusioni:
1) E’ stato condiviso il seguente parere giuridico:
“Il reddito percepito come lavoratore dipendente - sia esso di impresa agricola (quindi del
dipendente privato) che a maggior ragione di ente pubblico, come nel caso in esame - non
concorre a determinare il reddito derivante dalle attività agricole,
in quanto
l’interpretazione corretta della legge statale è che il reddito da lavoro dello IAP dev’essere
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ricavato dalle “attività medesime” e cioè dalle attività di cui all’art. 2135 CC, che sono
quelle imputabili all’impresa agricola.
Il reddito dev’esser pertanto maturato come imprenditore,
come socio o come
amministratore. L’unica parziale eccezione è il socio-lavoratore della coop. di lavoro.
Ed anche il legislatore regionale ha normato tutte le fattispecie di reddito da attività agricola
con esclusivo riferimento ad attività imprenditoriali. Lo stesso ragionamento vale mutatis
mutandis per il ”tempo di lavoro”.
2) Se l’operaio forestale ha un contratto di lavoro subordinato che risulta essere compatibile
con l’esercizio di altre attività lavorative la riposta è positiva fermo restando il rispetto dei
requisiti previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione in materia di IAP.
7. Comunicazione: stato attuale dell’attività di controllo
Gli enti hanno fatto presente che i controlli sono stati fatti. E’ stato chiesto ad Artea di
verificare se vi fosse un problema di scambio dei dati con il sistema inforamtivo.
8. Richieste di integrazione / modifica del Regolamento (integrazione al verbale del GdC
precedente):
√
la legge ed il regolamento non prevedono che vi sia un tempo entro cui sostituire lo IAP che
dà la qualifica alla società qualora, per varie cause, questo soggetto viene meno (morte oppure
perché lascia la società per una propria ditta o altra società). Le OOPP ritengono opportuno
prevedere un tempo entro cui la società possa sostituire il soggetto che dà la qualifica IAP,
entro il quale la società non perde il suo riconoscimento. Oggi, infatti, la società perde
automaticamente tale riconoscimento se viene a mancare il soggetto che le dà la qualifica di
IAP.
Conclusioni:
Si riporta la proposta di Artea condivisa all’interno del gruppo:
Occorre, in ogni caso, stabilire un termine entro il quale poter “riattivare” l’iscrizione della
società con il nuovo amministratore. 120 giorni potrebbe essere congruo ed in linea con il
termine entro il quale le società devono comunicarci l’avvenuto cambiamento, al fine di far
scadere i documenti 278 e 378. Qualora si potesse inserire in DUA questa comunicazione,
allora 120 giorni dovrebbe essere obbligatoriamente il termine entro cui riattivare l‘iscrizione.
√
-
2 iscrizioni definitive: in questo caso va solo deciso il termine entro il quale le società
possono nominare il nuovo amministratore e fare la nuova dua per lo iap (120 giorni?);
-
2 iscrizioni provvisorie: la nuova iscrizione provvisoria non potrà avere scadenza
successiva ai 24 mesi dalla prima iscrizione provvisoria. Il suddetto termine di 120 giorni
vale fino a concorrenza dei 24 mesi;
-
1 iscrizione provvisoria e 1 definitiva: non ci sono particolari problematiche e quindi non
occorrono particolari modifiche da apportare al regolamento, a prescindere dall’ordine in cui
si susseguono l’iscrizione provvisoria e quella definitiva.
Aggiornamento DUA (piani colturali…)
Conclusioni:
Non si ravvisa opportuna come modifica del regolamento. E’ stato fatto presente dagli enti
che questi in sede di controllo se verificano delle incongruenze fra piano colturale e situazione
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in campo sospendono il controllo con delle prescrizioni ed un successiva verifica della loro
attuazione. La cosa fondamentale è che la situazione in campo sia tale da poter soddisfare i
requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della qualifcia IAP.
√
Cancellazione d’ufficio di Iap di cui Artea riscontra che non possiedano i requisiti previsti
dalla legge (legge/regolamento)
√
punto 3 lettera c) del presente verbale (capacità professionale riconosciuta agli ex IATP
tramite esame (da approfondire).
Firenze 19 marzo 2009
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