Imprenditore agricolo professionale
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Imprenditore agricolo professionale
Imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 99/2004) e coltivatore diretto (I) Imprenditore agricolo professionale Imprenditore agricolo professionale (IAP), è colui che esercita (dirige) un’impresa agricola dedicandovi la maggior parte della propria attività professionale o d’impresa. La qualifica non è automatica, ma si può ottenere con apposita domanda alla Amministrazione Provinciale in cui ha sede l’impresa agricola. Il riconoscimento della qualifica ha valore su tutto il territorio nazionale. Gli IAP devono mantenere per almeno cinque anni i requisiti richiesti, pena la perdita della qualifica. Se per comprovate ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, non è possibile verificare l’esistenza dei requisiti alla data della domanda (ad es. giovani eredi di imprenditori agricoli, imprese agricole di recente costituzione, soci di società di recente costituzione ecc.) l’Amministrazione concederà la qualifica di IAP sotto condizione e verificherà, trascorsi due anni dalla domanda, se le condizioni sono state rispettate nel biennio. Requisiti per assumere la qualifica di IAP Per essere riconosciuti come IAP sono richiesti tre requisiti: 1) professionalità (possesso di adeguate competenze professionali); 2) tempo dedicato (che sia l’attività principale dell’imprenditore, con impiego nell’attività di almeno il 50% del tempo dedicato alle attività lavorative); 3) reddito ricavato (che sia la principale fonte di reddito da lavoro/impresa dell’imprenditore, cioè pari almeno al 50% del reddito da attività lavorative: non contano redditi da capitale o di natura fondiaria). Requisiti IAP – capacità professionale La capacità professionale è presunta per la persona che: a) abbia esercitato per almeno 2 anni attività agricole come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo; oppure b) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell’iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni. Il possesso del requisito della capacità professionale, qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte, potrà essere conseguito, a prescindere dall’età del richiedente, esercitando per due anni attività agricola come titolare o coadiuvante familiare ottenendo il riconoscimento della qualifica sotto condizione (v/sopra). Requisiti IAP – tempo dedicato Il requisito del tempo dedicato viene dedotto sulla base delle tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera (decreto Direttore Generale Agricoltura n. 29730 del 23/11/2000, così come modificato dal decreto Direttore Generale Agricoltura n. 14892 del 20/06/2001) che per ogni tipologia di coltivazione o di allevamento riportano il fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per capo allevato espresso in giornate/anno. In base alle tabelle è possibile calcolare il fabbisogno totale di manodopera necessaria all’azienda in cui il richiedente svolge attività agricola. Il requisito deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di manodopera dell’azienda non è inferiore al cinquanta per cento del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo, che è pari a 1800 ore. Servono quindi almeno 900 ore: ad es. se l’impresa ha per oggetto la coltivazione di riso (in tabella 60 ore/ha), la superficie minima coltivata dovrà essere di 15,01 ettari. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il fabbisogno di manodopera può essere la metà (non deve essere inferiore al venticinque per cento del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo). Requisiti IAP – reddito ricavato Per il calcolo del reddito è necessario che il reddito prodotto dall’attività agricola svolta dal richiedente sia superiore al 50% del reddito globale da lavoro e impresa del richiedente. Per reddito prodotto dall’attività agricola si considera l’imponibile assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è necessario sommare i contributi pubblici (comunitari, statali, regionali). Per i soggetti che sono esclusi da IRAP, il reddito prodotto dall’attività agricola potrà essere calcolato utilizzando la metodologia dei Redditi lordi standard. Per reddito globale da lavoro dell’imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati: - redditi da lavoro dipendente - redditi da lavoro autonomo - redditi di impresa - redditi prodotti dall’attività agricola - redditi diversi (essenzialmente di lavoro o impresa occasionale, esclusi ad es. i capital gain o redditi fondiari non determinabili catastalmente) Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate (art. 17 Reg.(CE) n. 1257/1999) il requisito minimo è dimezzato (25% del totale). IAP – agevolazioni e limiti delle stesse Si rammenti che la qualifica di IAP potrà essere utilizzata in una sola impresa agricola, sia in forma individuale che societaria (v/oltre). Al conseguimento della qualifica di IAP, unitamente all’iscrizione nella gestione previdenziale ed assicurativa delle aziende agricole, corrisponderà la possibilità di ottenere “le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta (essenzialmente per IVA e registro, ndr) e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto” (D.Lgs. 27.05.2005 n.101). Attenzione: per evitare la revoca di agevolazioni e contributi concessi in qualità di IAP è necessario che la qualifica resti in capo all’imprenditore per almeno cinque anni dalla concessione del beneficio. (II) Coltivatore diretto Si definisce Coltivatore Diretto il piccolo imprenditore che si dedica - direttamente e - abitualmente alle attività agricole (cfr. Legge 1047/57, artt.1-2, integrati e modificati dalla Legge 9/63). Rispetto allo IAP è quindi differenziato dall’esercizio diretto, manuale, dell’attività agricola. Per conseguire la qualifica di coltivatore diretto servono quindi due requisiti: a) requisito oggettivo (rilevanza dell’impresa agricola), che sussiste quando - il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non sia inferiore a 104 giornate annue (art.3 Legge 9/63); - il nucleo coltivatore diretto (imprenditore e nucleo familiare) faccia fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 Legge 9/63). Il nucleo familiare comprende parenti e affini fino al 4° grado. b) requisito soggettivo (prevalenza di tempo dedicato e reddito ricavato) che sussiste quando - il coltivatore diretto dedichi all’attività la maggior parte del proprio tempo lavorativo - ne ricavi la maggior fonte di reddito (da lavoro o impresa).