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www.ildirittoamministrativo.it NOTA A CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA, ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA 21 settembre 2015, n. 4374 Rimessa all’Adunanza Plenaria la questione di giurisdizione in materia di assegnazione di sostegno scolastico in favore degli alunni con disabilità A cura di ANNA ROBERTA CAVAZZA SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La fattispecie dedotta in giudizio. - 3. Il quadro normativo di riferimento. - 4. Posizione giuridica soggettiva dell'alunno disabile e riparto di giurisdizione. - 4.1 L'orientamento originario: interesse legittimo e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. - 4.2 La posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: configurazione di una posizione di diritto soggettivo e conseguente giurisdizione del giudice ordinario. - 5. L’ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4374/2015. - 6. Conclusioni. 1. Introduzione. Con l'ordinanza in commento1, la Sesta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione relativa alla definizione dei parametri in base ai quali debba riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell'art. 133, 1° comma lett. c) c.p.a. in materia di assegnazione delle ore da dedicarsi al sostegno scolastico degli alunni con disabilità, in particolare per "…valutare se, in tema di sostegno scolastico, la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi piena o, come avviene in linea di principio per altri settori (come quello dei contratti ad evidenza pubblica), limitata alla fase procedurale che si completa con la formazione del P.E.I., con devoluzione al giudice ordinario delle controversie riferite alla successiva fase esecutiva del Piano stesso". La questione, in maggiore dettaglio, concerne la definizione dei parametri da applicarsi per stabilire dinanzi a quale autorità giudiziaria debbano proporsi le vertenze in materia di assegnazione del 1 Pubblicata in Diritto & Giustizia 2015, 5 ottobre. 1 www.ildirittoamministrativo.it sostegno scolastico agli alunni con disabilità, con particolare riferimento alle situazioni nelle quali l'Istituto scolastico, sulla base di motivazioni di carattere organizzativo e finanziario, riduca le ore di sostegno da dedicare all'alunno portatore di handicap originariamente stabilite nel Piano Educativo Individualizzato. Il problema ha conosciuto un recente intervento della Corte di Cassazione che, con sentenza resa a Sezioni Unite n. 25011 del 25.11.2014, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha statuito che la cognizione delle controversie in tema di mancata predisposizione, da parte dell'amministrazione scolastica, delle ore di sostegno nella misura ritenuta necessaria in sede di formulazione del Piano Educativo Individualizzato spetta al giudice ordinario. Con il provvedimento in esame, tuttavia, il Consiglio di Stato formula numerosi rilievi critici rispetto alla conclusione della Suprema Corte, propendendo per la giurisdizione del giudice amministrativo e rimettendo all’Adunanza Plenaria la questione se questa debba ritenersi piena o esclusiva, e ciò al fine di sollecitare una decisione capace di stabilire sul punto parametri di riferimento "chiaramente delimitati e facilmente individuabili, per non creare incertezze pregiudizievoli per l'effettività della tutela giurisdizionale". 2. La fattispecie dedotta in giudizio. Nel caso esaminato dall'ordinanza in oggetto, il genitore di un minore affetto da grave disabilità aveva impugnato il provvedimento con il quale l'Istituto scolastico aveva disposto l'assegnazione, in favore dell’alunno, di 11 ore settimanali di sostegno a fronte delle 29 ore di frequenza, laddove la diagnosi dell'handicap ne avrebbe richiesto un numero maggiore, finanche a giungere alla copertura totale delle ore di frequenza. Il provvedimento impugnato veniva dapprima sospeso dal TAR Campania con ordinanza cautelare2 sulla base del rilievo per cui "...nelle more devono essere garantite al minore le ore di supporto con insegnante di sostegno nella misura coerente al contenuto degli atti relativi alla diagnosi funzionale formalizzata dall'Equipe Multidisciplinare e dall'ASL ... e che con riferimento a tali atti le misure di sostegno non appaiono adeguate, mentre dal provvedimento impugnato si evince che l'assegnazione contestata è dettata anche in ragione del numero dei docenti di sostegno nell'organico di diritto". 2 TAR Campania Napoli, Sezione VIII, ordinanza n. 1763 del 23.10.2014. 2 www.ildirittoamministrativo.it Con sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., tuttavia, il TAR Campania3 aveva successivamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, richiamandosi sul punto alla sopra citata pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25011 del 25.11.2014 e stabilendo che per l'Amministrazione scolastica "...a seguito dell'emissione del P.E.I. indicante le ore di sostegno scolastico necessarie all'alunno disabile...non residua spazio di apprezzamento discrezionale". L'ordinanza del Consiglio di Stato in commento è resa nel corso del giudizio di appello. 3. Il quadro normativo di riferimento. Il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone con disabilità è sancito dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", in G.U. del 17 febbraio 1992, n. 39). All'art. 12 l. cit. rubricato proprio Diritto all'educazione e all'istruzione, si stabilisce infatti che "è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" (2° comma); che "l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" (3° comma); e che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap" (4° comma). La norma citata prosegue disponendo che: "all'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le 3 TAR Campania Napoli, Sezione VIII, sentenza n. 370 del 21.1.2015. 3 www.ildirittoamministrativo.it possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata"; e che "alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico" (5° e 6° comma). L'art. 12 l. cit. prevede, infine, che "il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore" (8° comma). Dalla lettura della norma citata emerge che la tutela e la garanzia del diritto allo studio dell'alunno con disabilità si attuano attraverso una fondamentale sinergia tra la famiglia, gli operatori delle unità sanitarie locali, il personale specializzato dell'istituzione scolastica e l'insegnante operatore psico-pedagogico. Tali soggetti, sulla base della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, sono chiamati ad elaborare un profilo dinamico-funzionale4, che deve tenere in considerazione le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno ed indicare le difficoltà di apprendimento conseguenti all'handicap, assieme alle possibilità di recupero, le capacità possedute dallo studente, che vanno "sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate" nel rispetto delle sue scelte culturali. Il profilo dinamico-funzionale dev'essere sottoposto a periodiche verifiche e aggiornato alla conclusione della scuola materna, elementare e media inferiore e durante la scuola media superiore. Esso costituisce il riferimento, per la formulazione, da parte dell'istituto scolastico, del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)5, documento che stabilisce le finalità e gli obiettivi didattici, gli itinerari di lavoro, la tecnologia, le metodologie, tecniche e verifiche, nonché le modalità di coinvolgimento della famiglia, il tutto al fine di garantire all'alunno disabile l'effettività del suo diritto allo studio. 4 Si confrontino il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" (in G.U. 19 maggio 2006, n. 115) ed il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap". 5 Il PEI ("Piano educativo individualizzato") è noto all'estero anche come SEND (Special Educational Needs and Disability) project o IEP (Individualized Education Program). Con riferimento agli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), ma non da disabilità certificata a norma di legge 104/92, si parla di Piano Educativo (o Didattico) Personalizzato. 4 www.ildirittoamministrativo.it Nel P.E.I., inoltre, è indicato anche il numero di ore settimanali per le quali è ritenuta necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno, in ragione della gravità dell'handicap diagnosticato e delle residue capacità dell'alunno. 4. Posizione giuridica soggettiva dell'alunno disabile e riparto di giurisdizione. La questione affrontata dal Consiglio di Stato coinvolge il rapporto, non sempre privo di contrasti, tra il diritto allo studio degli studenti disabili, per come sopra declinato, e l'autonomia organizzativa degli istituti scolastici; autonomia che si esprime, nelle fattispecie analoghe a quella sub iudice, nel ridimensionamento del numero delle ore di sostegno in favore degli alunni portatori di handicap, a seconda delle esigenze organizzative e finanziarie dell’Istituto. La questione coinvolge, da un lato, il delicato bilanciamento tra il diritto assoluto all'istruzione degli alunni disabili e la necessità che l'autonomia degli istituti scolastici si articoli efficacemente. Dall’altro lato, essa comporta rilevanti implicazioni anche in punto di riparto di giurisdizione, poiché l’individuazione dell’organo dotato di giurisdizione deriva dalla qualificazione della posizione giuridica soggettiva che l'alunno portatore di handicap assume nei confronti dell'amministrazione scolastica nella specifica situazione in esame. 4.1 L'orientamento originario: interesse legittimo e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Un primo orientamento giurisprudenziale, costante fino al 2014, ha configurato come di interesse legittimo la posizione giuridica soggettiva dell'alunno disabile nei confronti dell'istituto scolastico che ridimensioni le ore di sostegno stabilite nel P.E.I. E' stato rilevato, infatti, che le controversie in esame sarebbero incentrate sull'"annullamento dell'operato dell'Amministrazione scolastica ritenuto illegittimo con riguardo all'organizzazione dell'insegnamento di sostegno, oltre che al riconoscimento del diritto del minore gravemente disabile ... ad ottenere la disponibilità del docente di sostegno sulla base della normativa vigente. E ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6.7.2004, in considerazione 5 www.ildirittoamministrativo.it della connessione esistente tra l'attività organizzativa dell'Amministrazione della istruzione (e del servizio pubblico relativo) e la posizione giuridica soggettiva azionata nel ricorso"6. Il richiamato indirizzo valorizza la circostanza per cui la censura mossa all'istituto scolastico si risolverebbe, in buona sostanza, nella contestazione sulla legittimità del suo operato. Ed attenendo l’operato dell’amministrazione scolastica ad un’attività resa nell'espletamento di pubblici servizi, esso dovrebbe ritenersi sottoposto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo il disposto dapprima dell'art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 2057, e poi dell'art. 133, 1° comma lett. c) c.p.a.8 Siffatta conclusione è stata supportata con l'affermazione secondo cui, nel riparto di giurisdizione relativo ai pubblici servizi, venivano devolute al giudice ordinario le controversie in cui era contestata l'esecuzione di un contratto di diritto privato stipulato con il singolo utente, senza che si ponesse in discussione l'organizzazione del servizio pubblico. Tale situazione non poteva ritenersi assimilabile alla relazione che intercorre tra lo studente disabile e l'istituto scolastico, poiché questa si instaura ex lege in conseguenza del provvedimento di ammissione alla scuola dell'obbligo, in virtù del quale l'istituto assumerebbe, nei confronti dei genitori del minore disabile, l’obbligo alla prestazione scolastica in favore del figlio. Aderendo quindi all'interpretazione dei sopra citati riferimenti normativi, per come espressa dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, l'indirizzo in esame afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo che "per quanto riguarda più in particolare l'insegnamento di sostegno, la normativa di settore riconosce all'Amministrazione il potere-dovere di dare concretezza alle aspettative degli alunni mediante un'equa e ragionevole utilizzazione delle risorse, da ripartire fra gli aventi titolo sulla base di provvedimenti emanati anche alla luce di 6 Consiglio di Stato, sez. VI, decisione del 21.3.2005 n. 1134, in Foro amm. CDS 2005, 3, 882: "l'amministrazione scolastica ha il potere-dovere di individuare le corrette modalità di realizzazione del diritto al sostegno spettante all'alunno disabile, assicurando per quanto possibile un servizio che sia adeguato in relazione alle patologie sofferte e documentate con l'attribuzione di un numero di ore di insegnamento, da parte di appositi insegnanti specializzati, idonee a realizzare il particolare diritto della persona in stato di disabilità riconosciuto dalla legge". 7 Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19.1.2007 n. 1144, in Foro amm. CDS 2007, 4, 1131: "ai sensi dell'art. 33 d.lg. n. 80 del 1998 non ricadono nella giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie in cui venga in contestazione l'esecuzione di un contratto di diritto privato stipulato col singolo utente e non si ponga in discussione l'organizzazione del servizio pubblico; conseguentemente, appartiene alla giurisdizione del g.a. la domanda avente ad oggetto il servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap (e l'eventuale risarcimento del danno alla persona derivante da un servizio insufficiente); lo stesso, infatti, non costituisce l'oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra l'istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell'obbligo". 8 Secondo il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie in materia di pubblici servizi ... relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo...". 6 www.ildirittoamministrativo.it superiori scelte discrezionali" e che "la determinazione delle ore a disposizione del singolo diversamente abile costituisce ... il frutto di una prerogativa pubblicistica dell'Amministrazione, che nel fissarle si pone in posizione di supremazia rispetto agli utenti del servizio". Da ciò deriverebbe quindi che la controversia in merito alla congruità dell'orario destinato all'insegnamento di sostegno origina "una vertenza che postulando necessariamente un giudizio sulla correttezza del potere esercitato in ordine alla organizzazione ed alle modalità di erogazione del sostegno, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativi in quanto attinente al momento strutturale del servizio"9. 4.2 La posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: configurazione di una posizione di diritto soggettivo e conseguente giurisdizione del giudice ordinario. L'indirizzo illustrato è stato rimeditato nel 2014 da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione10 resa in una situazione in cui la rimodulata assegnazione delle ore di sostegno è avvenuta con riferimento ad un'alunna disabile di scuola materna (quindi al di fuori dell’ambito della scuola dell'obbligo). In tale pronuncia le Sezioni Unite, dopo aver ricostruito le fonti normative che sanciscono a livello internazionale, europeo e nazionale11 il diritto all'istruzione dello studente disabile, lo hanno qualificato come un diritto fondamentale12 della persona "la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose 9 Cassazione civile, Sezioni Unite, 25.3.2009 n. 7103, in Giust. civ. Mass. 2009, 3, 511: "le controversie relative al servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (e successive modificazioni), come inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte cost., concernendo provvedimenti adottati dalla p.a. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di pubblici servizi, come nella ipotesi (ricorrente nella specie) in cui, chiedendo l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore, si mette in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio". Da ultimo, siffatto indirizzo ha trovato affermazione anche in tema di effettuazione di lavori necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell'accesso all'istituto scolastico: cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 17664 del 19.7.2013, in Foro Amministrativo (Il) 2014, 1, 9. 10 Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.2014 n. 25011 in Foro it. 2015, 3, I, 951. 11 Cfr. a livello internazionale la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità stipulata a New York il 13.12.2006, resa esecutiva in Italia con L. 3 marzo 2009 n. 18; a livello europeo, l'art. 2 TUE e gli artt. 9-10 e 19 TFUE e gli artt. 14, 20, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; e a livello interno gli artt. 34 e 38, 3° comma Cost., espressione dei principi fondamentali di cui agli art. 2 e 3 Cost. 12 Cfr. Diritti Fondamentali e riparto di giurisdizione, nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 25 novembre 2014, n. 25011, a cura di Loretta Rapisarda, pubblicato in questa rivista e disponibile al link http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Nota%20a%20SEZ%20UNITE%20CIVILI,%2025%2011%2014,%20n%2025011,%20 a%20cura%20di%20LORETTA%20RAPISARDA.pdf. 7 www.ildirittoamministrativo.it misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna". E tra queste misure di sostegno deve annoverarsi anche "la somministrazione delle ore di insegnamento attraverso un docente specializzato". Lungi dal risolversi in una mera attività amministrativa in materia di pubblico servizio, dunque, l'operato dell'amministrazione scolastica assumerebbe, secondo la pronuncia citata, un compito differente, vale a dire quello di attuare e garantire l'effettività di un diritto fondamentale dello studente con disabilità. Tanto premesso, consapevoli che l'affermazione del diritto fondamentale dello studente con handicap non poteva di per sé giustificare l'affermazione della giurisdizione ordinaria nelle controversie di cui trattasi - stante il disposto dell'art. 133, 1° comma lett. c) c.p.a., nonché il riconoscimento che anche il giudice amministrativo è talvolta chiamato a dare tutela ai diritti soggettivi coinvolti nell'esercizio dell'azione amministrativa, per tacere del fatto che i provvedimenti degli istituti scolastici in esame non potevano non dirsi riconducibili all'azione della p.A. come autorità - le Sezioni Unite del 2014 hanno ritenuto di porre l'accento sull'assoluta centralità del Piano Educativo Individualizzato come luogo di confronto tra l'amministrazione scolastica e i genitori dell'alunno disabile. Nel momento della redazione del P.E.I., infatti, emergerebbe il collegamento tra le necessità dello studente e l'impegno dell'amministrazione a garantire effettività al supporto previsto nel Piano medesimo e tale collegamento priverebbe l'amministrazione scolastica di qualsivoglia ambito di discrezionalità nel rimodulare gli orari di sostegno in conseguenza di esigenze organizzative o finanziarie. Le Sezioni Unite, in altri termini, hanno ricostruito la questione in esame sublimando il diritto dello studente di usufruire appieno, e senza limitazioni contingenti, delle ore di sostegno che l'istituto scolastico stesso ha contribuito a determinare nel Piano, in collaborazione con la famiglia dell'alunno e sulla base del profilo dinamico-funzionale13. E ciò sino a configurare le eventuali omissioni o insufficienze nell'apprestamento del sostegno adeguato da parte dell'istituto14 come una 13 "Il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata è garantito anche nella scuola dell'infanzia, ancorché non si tratti di scuola dell'obbligo, senza che rilevi in senso contrario la previsione di un contingentamento delle sezioni per esigenze di contenimento della spesa pubblica": sent. cit. 14 Istituto scolastico che non potrebbe dunque opporre alcuna obiezione con riferimento all'organico docente, essendo consentita l'assunzione di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni in presenza di handicap particolarmente gravi (cfr. l'art. 40 L. 27 dicembre 1997 n. 449 e la successiva L. 27 dicembre 1996 n. 296, nonché la sentenza Corte Cost. 80/2010 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 413 e 414 dell'art. 2 L. 24 dicembre 2007 n. 244). 8 www.ildirittoamministrativo.it vera e propria forma di discriminazione, e precisamente come una discriminazione indiretta15 in danno dell'alunno con handicap, con conseguente competenza ex lege del giudice ordinario16. 5. L’ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4374/2015. Con l’ordinanza in commento, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato condivide le affermazioni, sviluppate dalle Sezioni Unite, relative all’esistenza di un diritto soggettivo assoluto dello studente disabile ad accedere all’istruzione. La Sezione rimettente, tuttavia, dimostra di non poter aderire acriticamente all’assunto per cui dalla - seppur incontestabile - sussistenza di tale posizione giuridica deriverebbe in modo automatico la giurisdizione del giudice ordinario e ritiene opportuno demandare all’Adunanza plenaria la definizione di alcuni aspetti rilevanti per la corretta individuazione dell’autorità dotata di giurisdizione nelle controversie in esame. Fermo il riconoscimento del diritto allo studio dell’alunno disabile, infatti, si è rilevato che la controversia concreta attiene non tanto alla necessità o meno di assegnare il supporto al singolo studente (questione già affrontata e risolta nella formulazione del P.E.I.), quanto piuttosto, a valle della deliberata assegnazione, al corretto numero di ore di sostegno da dedicargli. In altri termini, poiché in simili controversie appare in discussione non tanto l’an, bensì il quantum della prestazione di sostegno, la questione sembra coinvolgere la consistenza e le modalità di effettuazione della prestazione cui l’istituto scolastico si è obbligato, e quindi la consistenza e le modalità del pubblico servizio erogato dall’amministrazione. E da ciò deriva che l’oggetto della contendere appare incentrarsi sulla correttezza, rispetto al dettato normativo, del provvedimento con cui l’amministrazione scolastica rimodula le ore di sostegno rispetto a quelle stabilite nel Piano. Appare quindi necessario, a parere della Sezione rimettente, vagliare in maggiore dettaglio l’incidenza della norma di cui all’art. 133, 1° comma lett. c) c.p.a., secondo la quale, come sopra ricordato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo”. 15 La L. 1 marzo 2006 n. 67 all'art. 2 definisce la discriminazione "diretta" la situazione in cui "per motivi connessi alla disabilità, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga" e come discriminazione "indiretta" le ipotesi in cui "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone". 16 Le controversie in materia di discriminazione, infatti, sono devolute alla giurisdizione ordinaria dall'art. 3 L. 67/2006 cit. e dall'art. 28 D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150. 9 www.ildirittoamministrativo.it Nelle controversie in esame, infatti, la questione sub iudice appare concettualmente distinguibile, eppure intrinsecamente correlata, alla sussistenza del diritto soggettivo dello studente portatore di handicap. Pertanto, coerentemente con lo sviluppo giurisprudenziale formatosi con riferimento ai criteri di riparto di giurisdizione, essa parrebbe collocarsi nel novero delle situazioni in cui è possibile ravvisare quella “inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo” che, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale17, consentono al legislatore di individuare ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale interconnessione tra il diritto soggettivo dello studente disabile ad accedere all’istruzione in condizioni paritarie rispetto agli alunni c.d. normodotati e l’interesse legittimo ad una corretta erogazione del servizio scolastico da parte dell’amministrazione, ad avviso della Sezione, appare riscontrabile altresì nel procedimento che conduce all’individuazione delle necessità dello studente portatore di handicap, procedimento che risponde alla necessità di “erogare le risorse in rapporto ai bisogni e non viceversa, al fine del perseguimento effettivo degli obiettivi primari indicati dalla legge”. Il procedimento che porta alla definizione del Piano Educativo Personalizzato, infatti, postulerebbe un “accertamento costitutivo” in cui, prima della materiale erogazione del servizio, sarebbero rinvenibili due fasi distinte e però parallele tra loro. La prima fase, di accertamento, appare finalizzata all’indagine, svolta con l’ausilio di specifici criteri tecnico-discrezionali, sulla “sussistenza di una situazione di handicap, con determinazione della relativa gravità, in rapporto alla singola persona interessata” e pertanto sembra attenere alla verifica della sussistenza del diritto di usufruire del sostegno scolastico; la seconda fase, definita di identificazione del fabbisogno, è quella in cui viene decisa l’erogazione delle risorse necessarie in base alle necessità riscontrate, e quindi pare piuttosto riferibile alla correttezza dell’agire amministrativo. La difficile scindibilità delle fasi descritte sul piano della tutela giurisdizionale appare un ulteriore indice, per la Sezione, della sussistenza di una situazione riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo l’art. 133, 1° comma lett. c) c.p.a., poiché non può escludersi 17 Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2004 n. 204, secondo cui “nel determinare quali siano le particolari materie che, ai sensi dell'art. 103 cost., possono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a., il legislatore non gode di discrezionalità illimitata, ma è tenuto a rispettare il principio secondo cui le materie di giurisdizione esclusiva debbono essere sempre individuate in base: a) al fatto che in esse la p.a. agisca attraverso l'esercizio di poteri autoritativi; b) al fatto che esse coinvolgano comunque (anche) interessi legittimi”. 10 www.ildirittoamministrativo.it che il provvedimento che determina la concreta erogazione del servizio in misura eventualmente insufficiente sia in effetti dotato di autoritatività. 6. Conclusioni. Con l’ordinanza in esame, la Sesta Sezione sottopone a vaglio critico l’incondizionata giurisdizione del giudice ordinario affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2014, ritenendo che l’alternativa, sul punto, sia da decidersi tra la giurisdizione piena o esclusiva del giudice amministrativo. Il Collegio rimettente, infatti, rileva da un lato che la tutela dei soggetti coinvolti potrebbe trovare maggiore effettività dinanzi al giudice amministrativo piuttosto che dinanzi al giudice ordinario, e ciò per la possibilità di conoscere eventuali vizi in via non meramente incidentale, per la capacità di rimuovere radicalmente il provvedimento illegittimo, senza limitarsi alla sua disapplicazione, per la maggiore specializzazione del g.a. in tema di giudizio sugli atti discrezionali e per la possibilità di determinare con forza di giudicato parametri che garantiscano effettività alla tutela dei soggetti interessati. Dall’altro lato, la Sezione osserva che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale formatasi in tema di riparto, l’a.g.o., può ritenersi effettivamente dotata di giurisdizione soltanto nei casi in cui l’intervento autoritativo dell’amministrazione sia del tutto escluso o definitivamente esaurito, come avviene, ad esempio, nell’ambito degli appalti, in merito ai quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella fase della procedura ad evidenza pubblica, mentre le controversie che attengono alla fase meramente esecutiva del contratto sono affidate al Giudice ordinario. Sembra quindi possibile attendersi che, rispetto alle conclusioni cui sono giunte nel 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l’Adunanza Plenaria possa ritornare all’orientamento originariamente formatosi, sulla base dei nuovi e più approfonditi argomenti sviluppati dall’ordinanza di rimessione. 11