Perchè la Fondazione?: struttura, disciplina e
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Perchè la Fondazione?: struttura, disciplina e
Perchè la Fondazione?: struttura, disciplina e tipologie Struttura e disciplina dell’istituto L’ordinamento giuridico italiano al pari di tutti gli ordinamenti giuridici moderni attribuisce soggettività giuridica (idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri) sia all’uomo inteso come persona fisica, sia a particolari organizzazioni collettive considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono e che si definiscono persone giuridiche. Esse tradizionalmente si distinguono in pubbliche e private, civili ed ecclesiastiche, nazionali e straniere, nonché in corporazioni (associazioni-società), ovvero complessi organizzati di persone fisiche riunite per il perseguimento di uno scopo, nelle quali predomina l’elemento personale (universitas personarum), e istituzioni (fondazioni-comitati), intese quali complessi organizzati di beni destinati ad una determinata opera dalla volontà di uno o più fondatori; in esse predomina l’elemento patrimoniale (universitas bonorum). La fondazione, in particolare, secondo il diritto civile è una stabile organizzazione privata senza scopo di lucro, dotata di un patrimonio vincolato al perseguimento dei suoi scopi statutari, e può essere costituita per atto tra vivi, mediante atto pubblico, ovvero per testamento (art. 14, comma 2°, C.c.). Trova la sua disciplina negli artt. 14-35 (Capo II, Titolo II, Libro I) del Codice Civile: di tali norme la maggior parte sono comuni alle fondazioni e alle associazioni (art. 14, 1° comma, artt. 16-19, art. 27, artt. 29-35), come anche molte disposizioni di attuazione (artt. 5, 6, 7, 11-21, Disp. Att. del Codice Civile); solo alle fondazioni sono invece destinati gli artt. 14, 2° comma, 15, 16 limitatamente agli incisi finali del 1° e 2° comma, artt. 25-28, e parte del 2° comma dell’articolo 31 Cod. civ. Nella fondazione pur prevalendo l’elemento patrimoniale non manca, però, l’intervento dell’uomo per il conseguimento dello scopo: è, quindi, una organizzazione collettiva formata dagli amministratori e voluta dal fondatore mediante la devoluzione di beni vincolati al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità non modificabile dagli amministratori stessi (autonomia limitata). Tralasciando la configurabilità di una fondazione non riconosciuta, tale ente acquista la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (art. 1, comma 1, D.P.R. 10.02.2000, n. 361). Con l’acquisto della personalità giuridica la fondazione può operare in regime di autonomia patrimoniale perfetta, con conseguente perfezionamento della destinazione impressa sui beni. La sua naturale destinazione al soddisfacimento del bene comune, inoltre, non preclude alla fondazione la possibilità di esercitare attività di natura economica, e anche in forma imprenditoriale, purché i profitti siano impiegati per assolvere le tipiche finalità di indole altruistica. L’esercizio dell’impresa può essere in rapporto indiretto con gli scopi dell’ente, quando contribuisca a procacciare i mezzi necessari per il loro soddisfacimento, ma può anche porsi in rapporto immediato con gli obiettivi istituzionali: ad esempio, una impresa editoriale gestita da una fondazione culturale. In entrambe le ipotesi la fondazione sarà soggetta integralmente allo statuto dell’imprenditore commerciale. 1 Nella normalità dei casi, tuttavia, la fondazione si limita a disporre del controllo su di una società che esercita l’attività imprenditoriale in nome proprio. Tipologie e motivazioni sottese alla costituzione della fondazione In Italia da alcuni anni in risposta al fenomeno associativo soprattutto in settori di rilevanza sociale, si è avviato un periodo di provvedimenti legislativi di grande importanza pratica, ma che non corrispondono, per la natura episodica e frammentaria, ad alcun coerente progetto: si tratta di normative di settore volte a regolare alcune figure organizzative o aspetti della loro attività. Manca, ancora, un testo unico sulle fondazioni e sugli enti non-profit in generale; per tal motivo, esistono tanti tipi di fondazione quante sono le diverse norme istitutive (fondazioni di famiglia, f. assistenziali, f. scolastiche, f. di culto, f. bancarie, f. universitarie, f. enti lirici, ecc.). Val la pena, perciò, per una più utile comprensione del fenomeno in esame, tracciare una suddivisione funzionale delle fondazioni, ovvero una distinzione delle diverse tipologie di fondazioni in base alle forme e ai modi posti in essere per raggiungere lo scopo prefissato, ricordando che nel nostro paese, in un lasso di tempo relativamente breve, c’è stato un considerevole aumento del numero di fondazioni in ragione del processo di privatizzazione degli enti pubblici avviato negli anni novanta. Così è stato per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), alle quali è stata concessa (D.P.C.M. 16.02.1990, L. 328/2000) la facoltà di privatizzarsi; per le fondazioni bancarie nate dall’esigenza di ristrutturare gli istituti di credito di diritto pubblico (art. 2, Legge-delega 218/90, attuata dal D.Lgs. 356/90 ed altri provvedimenti); per gli enti lirico-sinfonici trasformati obbligatoriamente in fondazioni con delega contenuta nella Legge Finanziaria 1996, attuata dal D.Lgs. 367/1996; per le istituzioni universitarie, per le quali nel 2008 il Parlamento ha approvato una legge di riforma, consentendo a ciascuna di esse di trasformarsi in fondazione di diritto privato (art. 16 Legge 133/2008). Tornando all’annunciata distinzione tipologica, una prima fattispecie è quella delle fondazioni operative o di gestione (operating foundation), dotate di una o più strutture operative (musei, biblioteche, teatri, case di cura, scuole, centri di ricerca, ecc.) finalizzate al raggiungimento dello scopo; in questa categoria rientrano, ad esempio, le organizzazioni di volontariato, le O.n.l.u.s. e in genere gli enti con una propria stabile organizzazione. La presenza di una struttura comporta molti problemi gestionali: elevati costi di funzionamento, gestione e motivazione del personale, individuazione degli indicatori di economicità e di soddisfazione della domanda. Le fondazioni operative sono le più diffuse in Italia. Un’altra tipologia opposta alla precedente è rappresentata dalle fondazioni di erogazione (grant-making foundation), cioè enti che raggiungono lo scopo indirettamente, erogando sussidi e contributi ad altri soggetti (tipicamente enti non-profit) che, a loro volta, intervengono con la propria struttura per offrire beni e/o servizi alla collettività; appartengono a questo gruppo, ad esempio, le fondazioni bancarie. L’assenza di un stabile organizzazione evita i tipici problemi di gestione delle fondazioni, ma il finanziamento di altri soggetti presenta non pochi problemi in ordine alla selezione dei progetti più meritevoli di finanziamento, alla valutazione di 2 convenienza fra il metodo di “contributi a pioggia” (poche risorse a tanti soggetti), e il metodo della “massa critica” (pochi obbiettivi con ingenti risorse per ciascuno). Anche le fondazioni di erogazione possono svolgere qualche attività, ma in genere si tratta di imprese commerciali il cui reddito viene utilizzato per incrementare il patrimonio dell’ente o le erogazioni per finalità non-profit. Una tipologia intermedia tra le precedenti due è costituita dalle fondazioni miste che svolgono sia le funzioni espletate dalle fondazioni operative, sia quelle espletate dalle fondazioni erogative. Un’altra tipologia intermedia è costituita dalle fondazioni di comunità (community foundation); questa fondazione meglio di tutte convoglia risorse perchè riesce a coinvolgere larga parte della comunità locale (comune, provincia, regione) grazie alla autorevolezza dei fondatori e degli amministratori che pongono la propria immagine a garanzia dell’affidabilità dell’ente e della diretta destinazione delle risorse agli scopi dichiarati. Il coinvolgimento delle associazioni locali dei soggetti beneficiari (persone svantaggiate, malati, ecc.), inoltre, crea un circolo virtuoso per cui la collettività dona risorse ad una struttura che ne garantisce il riutilizzo nell’ambito della stessa collettività. Un’altra tipologia di fondazione, pressoché sconosciuta in Italia, è la fondazione d’impresa il cui scopo principale è il perseguimento della pubblica utilità mediante l’esercizio di una o più imprese; la fondazione garantisce così la continuità dell’azienda, indipendentemente dalle vicende del fondatore e dei suoi discendenti. Quanto al momento costitutivo della fondazione, si segnalano, poi, dei mutamenti. Sempre più di frequente, infatti, le fondazioni sono create non da singoli benefattori desiderosi di essere commemorati nel tempo, bensì da enti (ad es. associazioni) e da società spinte prevalentemente dal desiderio di assicurarsi un assiduo controllo sull’attività della persona giuridica, compromettendo il tradizionale distacco tra quest’ultima e coloro che l’hanno costituita. Le motivazioni specifiche che possono indurre un’impresa a costituire una fondazione sono da ricercare nel desiderio di influenzare le scelte politiche: ad esempio, per indurre le autorità locali ad investire in infrastrutture che aumenteranno la domanda dei propri prodotti; ovvero, nel desiderio di migliorare i rapporti con il personale ed attenuare i contrasti che solitamente sorgono nella gestione delle risorse umane; o, ancora, nella volontà d’instaurare buone relazioni con le autorità politiche del paese straniero; nella voglia di favorire l’inserimento in azienda dei migliori neolaureati, mediante, ad esempio, il sostegno alle università; ed anche, purtroppo, nel desiderio di distrarre l’opinione pubblica e le autorità dalle proprie attività inique (es. pessime condizioni di lavoro), illegali (es. inquinamento), o illecite. In tali e tante ipotesi, la persona giuridica, pur svolgendo attività destinate alla collettività, perseguirà indirettamente gli interessi della società che l’ha costituita: l’ente apporterà utilità all’impresa. Avv. Giuseppe Brandi Pubblicato sul periodico "Grazie del Pensiero", edizioni Think Thanks S.r.l. (ottobre-novembre 2010) 3