Una Fondazione- onlus può essere di diritto pubblico?
Transcript
Una Fondazione- onlus può essere di diritto pubblico?
Una Fondazioneonlus può essere di diritto pubblico? Una fondazione - Onlus può configurarsi, al ricorrere dei requisiti quale organismo di diritto pubblico e, quindi , decidere, in autotutela , di revocare l'aggiudicazione di un servizio di ristorazione (nel nostro caso)? A.A. Risponde Alceste Santuari (www.personaedanno.it) Proprio poche settimane fa i giudici amministrativi lombardi (Tar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 8 aprile 2013, n. 861) hanno confermato la natura pubblica di una fondazione (onlus) qualora, come nel caso di specie, essa sia definita dai seguenti "parametri" pubblicistici: carattere non industriale o commerciale, che si integra nel perseguimento di una finalità di natura pubblica, quale è l'assistenza agli anziani; gestione "a carico" dell'ente locale (Comune), il quale interviene a sostenere i costi della struttura; controllo pubblico, individuato nella previsione statutaria che stabilisce che il consiglio di amministrazione della fondazione è composto da 7 membri tutti di nomina pubblica (comune, regione e provincia). Si rammenta, in argomento, che l'art. 3 del d.l.vo 2006 n. 163 definisce "organismo di diritto pubblico" qualsiasi ente, anche in forma societaria: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. In questo senso, il Tar milanese ha ribadito che la nozione di organismo di diritto pubblico prescinde dal formale collocamento di un soggetto nel novero delle persone giuridiche pubbliche o private. Da ciò discende che, nel caso di specie, la fondazione deve essere qualificata quale "amministrazione aggiudicatrice" e, dunque, da un lato, è sottoposta alle regole contenute nel codice dei contratti pubblici, dall'altro, soggiace alle regole processuali contenute nel codice del processo amministrativo, compresa l'attribuzione nella controversia in esame della giurisdizione al giudice amministrativo.