Una Fondazione- onlus può essere di diritto pubblico?

Transcript

Una Fondazione- onlus può essere di diritto pubblico?
Una Fondazioneonlus può essere
di diritto pubblico?
Una fondazione - Onlus può configurarsi, al
ricorrere dei requisiti
quale organismo di diritto pubblico e, quindi , decidere, in autotutela , di revocare l'aggiudicazione di un servizio di ristorazione (nel nostro caso)? A.A.
Risponde Alceste Santuari
(www.personaedanno.it)
Proprio poche settimane fa i giudici amministrativi lombardi
(Tar Lombardia, Milano, sez.
III, sentenza 8 aprile 2013, n.
861) hanno confermato la natura pubblica di una fondazione (onlus) qualora, come
nel caso di specie, essa sia
definita dai seguenti "parametri" pubblicistici: carattere
non industriale o commerciale, che si integra nel perseguimento di una finalità di
natura pubblica, quale è l'assistenza agli anziani; gestione "a carico" dell'ente locale
(Comune), il quale interviene
a sostenere i costi della struttura; controllo pubblico, individuato nella previsione statutaria che stabilisce che il
consiglio di amministrazione
della fondazione è composto
da 7 membri tutti di nomina
pubblica (comune, regione e
provincia).
Si rammenta, in argomento,
che l'art. 3 del d.l.vo 2006 n.
163 definisce "organismo di
diritto pubblico" qualsiasi ente, anche in forma societaria:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata
in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi
di diritto pubblico oppure la
cui gestione sia soggetta al
controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della
metà è designata dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto
pubblico. In questo senso, il
Tar milanese ha ribadito che
la nozione di organismo di
diritto pubblico prescinde dal
formale collocamento di un
soggetto nel novero delle
persone giuridiche pubbliche
o private. Da ciò discende
che, nel caso di specie, la
fondazione deve essere qualificata quale "amministrazione aggiudicatrice" e, dunque, da un lato, è sottoposta
alle regole contenute nel codice dei contratti pubblici,
dall'altro, soggiace alle regole
processuali contenute nel codice del processo amministrativo, compresa l'attribuzione nella controversia in
esame della giurisdizione al
giudice amministrativo.