Proposta modificata 2000 relativa al coordinamento delle procedure
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Proposta modificata 2000 relativa al coordinamento delle procedure
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 31.8.2000 COM(2000) 276 definitivo/2 2000/0117 (COD) CORRIGENDUM concernant les 11 versions. Nouvelles pages qui annullent et remplacent celles du COM(2000)276final du 10.5.2000 ; FR : 77,83,84,85,86,153,156,174,176,177,178 et 179-DE : 152 et 179 ;-EN :80 et 149 ;-IT : 80, 150 et 171 ;-NL : 85,156,159,177,179,180,181 et 182 ;-DA : 76,77,91,137,156 et 158 ;EL : 159 et 162 ;-ES : 160 ;-PT : 155 ;-FI : 83,152, 174, 176 et 178 ;-SV : 77 et 144. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto (presentata dalla Commissione) RELAZIONE I. INTRODUZIONE 1. Nel 1996, la Commissione ha pubblicato un Libro verde dal titolo “Gli appalti pubblici nell’unione europea - Spunti di riflessione per il futuro”1 che ha ottenuto quasi 300 risposte da parte degli ambienti economici, degli Stati membri e delle istituzioni. Dall’analisi di questi contributi, la Commissione ha tratto prospettive di azioni future nella comunicazione “Gli appalti pubblici nell’Unione europea”2. Il tema principale del dibattito nato intorno al libro verde è stata la necessità di semplificare il quadro giuridico3, per adeguarlo all’era elettronica ma senza destabilizzarne la struttura fondamentale. La Commissione ha riconosciuto la necessità di semplificare l’attuale quadro giuridico chiarendo disposizioni oscure o complesse attraverso modifiche alla legislazione laddove i problemi posti non potessero essere risolti per via interpretativa4. L’intento è sempre quello della chiarezza, che la Commissione ha espresso nella sua comunicazione sulle concessioni nel diritto comunitario5, il che non impedisce un’eventuale proposta legislativa specifica sulle concessioni. Riguardo specificamente alla Direttiva 93/38/CEE, la Commissione si è inoltre impegnata a riesaminare il suo campo d’applicazione per verificare se, data la liberalizzazione gradualmente introdotta in questi settori, esso sia ancora adeguato. 2. La presente proposta risponde a questi obiettivi. Annunciata dalla Commissione nel suo programma di lavoro per l’anno 20006, essa è di competenza esclusiva della Comunità, trattandosi di riformulare leggi finalizzate alla realizzazione del Mercato interno, e si basa sull’articolo 957 del trattato CE. Essa risponde, inoltre, alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona che ha chiesto riforme economiche per completare e rendere pienamente operativo il mercato interno. 1 2 3 4 5 6 7 COM(96) 583 def. del 27 novembre 1996. COM(98) 143 def. dell’11 marzo 1998. Le direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE relative, rispettivamente, agli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi (direttive dette “classiche”), modificate dalla direttiva 97/52/CE; la direttiva 93/38/CEE sulle procedure di appalto degli enti che operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (“direttiva settori speciali”), modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE; le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE relative all’applicazione delle procedure di ricorso (“direttive ricorso”). Punto 2.1.1. Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario (2000/C 121/02), GU C 121, pag. 2. COM(2000) 155 del 9 febbraio 2000. Ex articolo 100A. 2 3. Per facilitare la presentazione della proposta, le modifiche proposte sono raccolte in due parti: – la semplificazione della direttiva, – le modifiche del quadro giuridico. Alla motivazione segue l’analisi dei “considerando” e degli articoli. II. SEMPLIFICAZIONE - RISTRUTTURARE E CHIARIRE LA DIRETTIVA 1. Ristrutturare e chiarire la direttiva senza modificarne la sostanza. 1.1. Le modifiche descritte in questa parte non comportano mutamenti di fondo rispetto alla direttiva 93/38/CEE8, modificata da ultimo dall’articolo 12 della direttiva 94/22/CE9 e dalla direttiva 98/4/CE10. I riferimenti “alla direttiva”, alla “direttiva settori”, alla “direttiva 93/38/CEE” o alla “attuale direttiva” vanno intesi come riferimenti alla direttiva 93/38/CEE modificata. Analogamente, i riferimenti all’“attuale articolo”, all’“attuale paragrafo”, all’“attuale disposizione”, vanno intesi come riferimenti all’articolo, al paragrafo o alla disposizione della direttiva 93/38/CEE modificata. 1.2. Al fine di rendere la struttura stessa della direttiva più chiara e di uso più facile, le sue disposizioni sono state raccolte in quattro titoli: le norme generali applicabili agli appalti e ai concorsi, le norme specifiche applicabili agli appalti, le norme specifiche applicabili ai concorsi e le disposizioni finali. Soprattutto nel secondo titolo - relativo alle norme specifiche applicabili agli appalti - le disposizioni sono state ristrutturate in modo da seguire lo svolgimento logico di una procedura di attribuzione di un appalto, iniziando dalle definizioni e proseguendo con enti e attività considerate, principi e campo d’applicazione. Per facilitarne la lettura, sono stati introdotti Capi e Sezioni. Titoli, Capi, Sezioni e Articoli sono poi corredati di una rubrica per una loro rapida individuazione. 1.3. Raccogliendo le varie disposizioni, si è constatato che l’inserimento di articoli “introduttivi” all’inizio di ogni “Capo” facilitava ulteriormente la comprensione. Tali introduzioni non aggiungono nuovi obblighi e si limitano a spiegare come si combinino Capi e Articoli. Ad esempio, è stato aggiunto un nuovo articolo 14 che spiega come la direttiva si applichi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono appalti il cui valore superi le soglie, sempreché questi non siano già esclusi dal campo d’applicazione della direttiva ai sensi dei vari articoli elencati nell’introduzione per guidare la lettura. Tutto ciò è già in vigore, ma senza una norma che espliciti tali regole. 8 9 10 GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3. L’articolo 12 ha inserito nella direttiva 93/38/CEE un articolo 3, paragrafo 5. Direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 1. 3 1.4. Altro elemento di semplificazione della direttiva è il fatto di avere raccolto le norme specifiche su una data attività in un unico articolo. Le norme riguardanti l’acqua sono state perciò raccolte nel nuovo articolo 4 (cfr. il successivo punto IV.4), mentre nell’attuale direttiva le stesse disposizioni si trovano agli articoli 2, paragrafo 2, a), i; 6, paragrafo 2 e articolo 2, paragrafo 5, a). Altro esempio di quest’approccio sono le norme sui vari tipi di avvisi: quelle relative all’avviso periodico indicativo sono state, ad esempio, raggruppate a seconda che esso serva, o meno, da mezzo per indire la gara. (cfr. i successivi punti IV.40 e IV.41). 2. Semplificazione/chiarimento della direttiva comportante anche talune modifiche di sostanza. 2.1. Nella presente proposta, esistono tre soli casi di semplificazioni di questo tipo. Il primo riguarda le norme dell’articolo 44, paragrafi 1 e 2, della presente proposta, relativo alle informazioni da dare ai partecipanti a una procedura di attribuzione sull’esito della medesima, unite ad altre norme sulle informazioni da dare a chi richieda una qualificazione secondo il sistema di qualificazione stabilito dalla direttiva. Si tratta di una semplificazione della struttura che comporta anche una modifica di sostanza perché la presente proposta obbliga tutti gli enti aggiudicatori a informare sull’esito di una procedura di aggiudicazione, mentre le corrispondenti norme dell’attuale direttiva si applicano solo agli enti aggiudicatori che operano nei settori (come acqua, elettricità, trasporti urbani, porti e aeroporti) coperti dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP), concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round11. Per ulteriori chiarimenti cfr. il successivo punto IV.48.2. 2.2. Il secondo caso è quello dell’articolo 51 della presente proposta, il cui paragrafo 1, corrispondente all’articolo 30, paragrafo 5 dell’attuale direttiva, è stato esteso alla selezione dei partecipanti a una procedura ristretta e negoziata, perché esprime principi generali, come riconoscimento reciproco e parità di trattamento, applicabili in misura ridotta solo se gli enti aggiudicatori si servono di un sistema di qualificazione. La disposizione è per il resto immutata. Secondo la stessa logica, e dato che i sistemi di garanzia della qualità si adattano sia agli appalti di servizi che a quelli di lavori o di forniture, si è esteso l’obbligo di riferirsi a norme europee di garanzia della qualità o di certificazione (norme della serie EN 29000 e EN 45000) e di riconoscere altri mezzi di prova, in modo da applicarlo quando tali requisiti vanno fatti valere nei confronti di imprenditori o fornitori. La disposizione è per il resto immutata. 2.3. 11 12 L’ultimo esempio è l’articolo 60, paragrafo 3 della presente proposta. Il testo dell’attuale articolo 12, punto 112, è, infatti, ambiguo, poiché prevede che la direttiva Decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1). “La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base: 1) ad un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all’utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ...”. 4 non si applichi agli “appalti” - nozione che non copre i concorsi - ma cita esplicitamente che gli accordi internazionali in questione possono riguardare “...concorsi destinati alla realizzazione...”. Si è dunque preferito prevedere esplicitamente che l’esclusione si applichi anche ai concorsi. Al tempo stesso, è chiaro che le ragioni che giustificano l’esclusione degli appalti dal campo d’applicazione della direttiva, se disciplinati da procedure diverse in virtù di un accordo sullo stazionamento di truppe o grazie alla procedura specifica di un'organizzazione internazionale, sono valide anche nel caso di concorsi organizzati in queste circostanze. Cfr. il successivo punto IV.60.3. III. MODIFICHE DI FONDO 1. Introduzione 1.1. L’emergere della società dell’informazione, il disimpegno progressivo dello Stato da talune attività economiche e un maggior rigore di bilancio inducono la Commissione a proporre modifiche all’attuale quadro giuridico e a perseguire un triplice obiettivo di aggiornamento, semplificazione e flessibilità; aggiornamento per tener conto delle nuove tecnologie e modifiche dell’ambiente economico, semplificazione per ridurre una regolamentazione a volte troppo dettagliata e complessa e flessibilità per allentare l’eccessiva rigidità di procedure, che non rispondono alle esigenze degli acquirenti pubblici. 1.2. La Commissione ha individuato sei temi per i quali questo triplice obiettivo la induce a proporre modifiche della direttiva 93/38/CEE. Si tratta rispettivamente: 2. - della revisione del campo d’applicazione della direttiva 93/38/CEE relativa agli appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, alla luce della liberalizzazione gradualmente introdotta in questi settori, - dell’introduzione di meccanismi di acquisto elettronico e delle conseguenze che essi generano nell’abbreviazione dei termini di una procedura d’aggiudicazione, - di un chiarimento delle norme sulle specifiche tecniche che permettono di garantire un’effettiva concorrenza attraverso la partecipazione del maggior numero possibile di offerenti e, soprattutto, di imprese innovative, - di un’ulteriore precisazione delle norme relative ai criteri di aggiudicazione, e - di una semplificazione delle soglie, il cui numero è stato ridotto, per le scarse differenze tra di loro, - dell’introduzione di un vocabolario comune degli appalti pubblici. Il campo d’applicazione della direttiva 93/38/CEE relativa agli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni 5 2.1. Introduzione Nella comunicazione sopra citata (v. nota 2) la Commissione ha dichiarato che “A seguito della liberalizzazione di taluni settori che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 93/38/CEE (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni), risulta necessario verificare il grado di apertura alla concorrenza dei settori liberalizzati per decidere se i vincoli che essa impone agli enti aggiudicatori sono ancora giustificati. La ragion d’essere di tali vincoli risiede per l’appunto nell’assenza di concorrenza derivante da un intervento dello Stato che accorda un monopolio o una situazione di privilegio a un determinato operatore. La contropartita di questa situazione di privilegio garantita dallo Stato è costituita dall’imposizione di obblighi in materia di pubblicità e di procedure per l’aggiudicazione degli appalti. Quando è constatato che in un settore vi è concorrenza effettiva, i vincoli imposti dalla direttiva dovrebbero essere rimossi.” Su questo punto, la Commissione ha sostenuto che avrebbe presentato proposte per escludere dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE i settori o i servizi cui essa si applica (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni) e che si trovano, in un dato Stato membro, in condizioni di concorrenza effettiva. Dato il differente stato di avanzamento della liberalizzazione e dati anche i progressi previsti verso la completa liberalizzazione sia del settore delle telecomunicazioni che di altri settori, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 93/38/CEE, la presente proposta formula tipi di soluzioni differenziate. Inoltre, se la liberalizzazione di un particolare settore fa sì che gli enti aggiudicatori di tale settore possono essere esentati dall’applicazione della direttiva, un corollario necessario deve essere che gli acquisti, effettuati da parte di altri enti, di prodotti o servizi offerti da enti “liberalizzati” rientrino nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE. Laddove necessario, si propongono emendamenti siffatti. È vero, comunque, che le ragioni per cui il legislatore comunitario ha escluso, nell’attuale articolo 9, gli acquisti di acqua da parte di enti che distribuiscono acqua, restano valide e che non c’è dunque motivo di modificarne il testo. 2.2. Il settore delle telecomunicazioni 2.2.1. Il quadro normativo per la liberalizzazione delle telecomunicazioni si fonda sull’articolo 86, paragrafo 313, del trattato CE (direttive di liberalizzazione14) e 13 14 Ex articolo 90, paragrafo 3. Le direttive di liberalizzazione in vigore sono: la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza negli appalti dei servizi di telecomunicazione, GU L 192, del 24.7.1990, pag. 10; la direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15; la direttiva 95/51/CE della Commissione del 18 ottobre 1995, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all’eliminazione delle restrizioni riguardanti l’uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazione già liberalizzati, GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49; la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali, GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59; e la direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza degli appalti delle telecomunicazioni, GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13. 6 sull’articolo 9515 del trattato CE (direttive di armonizzazione16). Inoltre, a qualsiasi impresa che fornisca servizi di telecomunicazione è vietato danneggiare, limitare o distorcere in qualunque modo la concorrenza nel mercato comune, ai sensi degli articoli 81, 82 e 8617 del trattato CE. 2.2.2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/388/CEE, modificata dalla direttiva 96/19/CE, gli Stati membri dovevano adottare, entro il 1° gennaio 1998, misure atte a garantire a qualsiasi impresa il diritto di fornire servizi di telecomunicazione o di installare, o fornire, reti di telecomunicazione adeguate alla prestazione di tali servizi. Su richiesta, agli Stati membri con le reti meno sviluppate veniva accordato un periodo di attuazione supplementare di cinque anni al massimo e, agli Stati membri con reti molto piccole, uno di due anni. Periodi supplementari di attuazione sono stati accordati a cinque Stati membri: Lussemburgo18 (1° luglio 1998), Spagna19 (1° dicembre 1998), Irlanda20 e Portogallo 21 (1° gennaio 2000) e Grecia22 (31 dicembre 2000). 15 16 17 18 19 20 21 22 Ex articolo 100A. Le pertinenti direttive d’armonizzazione in vigore sono: la direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenze da riservare per l’introduzione coordinata delle comunicazioni mobili terrestri digitali cellulari paneuropee pubbliche nella Comunità, GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85; la direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull’instaurazione del mercato interno per i servizi di telecomunicazione con la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazione, GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1; la direttiva 90/544/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1990 sulle bande di frequenze designate per l’introduzione coordinata della radiomessageria unilaterale pubblica terrestre paneuropea nella Comunità, GU L 310 del 9.11.1990, pag. 28; la direttiva 91/287/CEE del Consiglio del 3 giugno 1991 sulla banda di frequenze designata per l’introduzione coordinata di telecomunicazioni digitali senza filo europee (DECT) nella Comunità, GU L 144 dell’8.6.1991, pag. 45; la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 sull’applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni alle linee affittate, GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27; la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 su un quadro comune per le autorizzazioni generali e le varie licenze nel settore dei servizi di telecomunicazione, GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15; la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 1997 relativa all’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni per garantire un servizio universale e l’interoperabilità con l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32; la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adattarle ad un ambiente concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni, GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23; la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa al trattamento dati a carattere personale e la protezione della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1; la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 relativa all’applicazione della fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e lo stabilimento di un servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 24; la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 1998 relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e l’attrezzatura di stazione terrestre satellite, compreso il riconoscimento reciproco della loro conformità, GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1; e la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica la direttiva 97/33/CE riguardo alla portabilità del numero e la preselezione dell’operatore e la preselezione di trasportatore, GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37. Ex articoli 85, 86 e 90. Decisione 97/568/CE, GU L 234 del 26.8.1997, pag. 7. Decisione 97/603/CE, GU L 243 del 5.9.1997, pag. 48. Decisione 97/114/CE, GU L 41 del 12.2.1997, pag. 8. Decisione 97/310/CE, GU L 133 del 24.5.1997, pag. 19. Decisione 97/607/CE, GU L 245 del 9.9.1997, pag. 6. 7 Nella quarta Relazione sull’attuazione del pacchetto regolamentare delle telecomunicazioni, del 25 novembre 199823, la Commissione riteneva che, in generale, la maggior parte delle misure previste dal pacchetto fosse recepita dalle legislazioni nazionali e che le misure nazionali che concretizzavano i principali temi regolamentari insiti nel pacchetto (autorità di vigilanza nazionali, autorizzazioni, interconnessioni, servizio universale, tariffe, numerazione, frequenze) fossero applicate praticamente. Ulteriori progressi sono stati confermati dalla quinta Relazione sull’attuazione della regolamentazione in materia di telecomunicazioni, del 10 novembre 199924. 2.2.3. La Commissione ha pubblicato un avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee25, che invita gli enti aggiudicatori nel settore delle telecomunicazioni a notificare i servizi che essi escludono dal campo d’applicazione della direttiva 93/38/CEE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva. Date le risposte ottenute, la Commissione ha concluso, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva, che gli appalti pubblici relativi alla maggior parte dei servizi di telecomunicazione nella maggior parte degli Stati membri sono considerati come esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e come confermato dalla Corte di giustizia26, l’elenco dei servizi di telecomunicazione che, per la Commissione soddisfano i criteri dell’articolo 8, paragrafo 1, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 solo per informazione. Molti operatori chiedono però un grado di certezza del diritto più elevato di quello che può essere fornito da tale elenco, che è privo di valore giuridico e pubblicato solo a titolo informativo. 2.2.4. La presente proposta esclude dunque il settore delle telecomunicazioni dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE. Si propone che gli emendamenti entrino in vigore nello stesso tempo in tutti gli Stati membri, poiché la Commissione è sicura che i rapidi progressi della liberalizzazione proseguiranno e produrranno i loro effetti prima che la presente proposta possa entrare in vigore. Tale fiducia è in parte confermata dal fatto che in Irlanda, in Grecia e in Portogallo è stata introdotta una concorrenza effettiva in alcuni servizi di telecomunicazione circa due anni prima della scadenza normalmente prevista. 2.2.5. Attualmente, le direttive sugli appalti pubblici regolamentano due aspetti diversi del settore delle telecomunicazioni in senso ampio. In realtà, gli acquisti effettuati da enti che gestiscono essi stessi una rete di telecomunicazione od offrono un servizio di telecomunicazione, sono sottoposti alla direttiva 93/38/CEE. D’altra parte, se poteri pubblici o enti che operano in un altro settore della direttiva 93/38/CEE, acquistano servizi di telecomunicazione, questi sono, a priori, 23 24 25 26 27 COM(98) 594 def. COM(1999) 537 def. GU C 273 del 2.9.1998, pag. 12. Causa C-392/93, The Queen contro H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc., sentenza del 26 marzo 1996, Racc. 1996, pag. I-1631. GU C 156 del 3.6.1999, pag. 3. 8 sottoposti alle direttive 92/50/CEE28 e 93/38/CEE. Attualmente, però, queste direttive escludono dal loro campo d’applicazione gli acquisti di servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso (“paging”) e di telecomunicazione via satellite, esclusione dovuta al fatto che, al momento dell’adozione delle direttive, tali servizi potevano spesso essere forniti da un solo fornitore in una data zona geografica, mancando una concorrenza effettiva e a causa dell’esistenza di diritti speciali o esclusivi. Con l’introduzione di una concorrenza effettiva nel settore, queste esclusioni non sono più giustificate. Si propone perciò di eliminare queste esclusioni con la conseguenza che gli acquisti di servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di telecomunicazione via satellite andranno effettuati secondo le normali regole applicabili agli appalti di servizi, come già avviene per quanto riguarda altri servizi di telecomunicazione. 2.2.6. Attualmente, i poteri pubblici29 che esercitano un'attività nel settore delle telecomunicazioni sono sottoposti alla direttiva 93/38/CEE e i loro acquisti per esercitare tale attività sono esclusi dal campo di applicazione delle direttive “classiche” (92/50/CEE sugli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE30 sugli appalti pubblici di forniture e 93/37/CEE31 sugli appalti pubblici di lavori). Se le direttive “classiche” non venissero modificate, gli emendamenti proposti per la direttiva 93/38/CEE avrebbero l’effetto di riassoggettare i poteri pubblici alle direttive “classiche” per quanto riguarda gli acquisti legati alla loro attività nel settore delle telecomunicazioni. Sarebbe, tuttavia, contrario alla logica delle attuali direttive sugli appalti pubblici se i pubblici poteri, che - anche quando mancava una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni - erano sottoposti alle norme più flessibili della direttiva 93/38/CEE, fossero assoggettati a quelle più rigorose delle direttive “classiche”, ora che è stata introdotta nel settore un’effettiva concorrenza. La proposta tesa a sostituire le attuali direttive “classiche” - presentata parallelamente alla presente proposta - conterrà disposizioni perché i pubblici poteri continuino a essere esclusi dal campo di applicazione di tali direttive, per gli acquisti riguardanti le loro attività nel settore delle telecomunicazioni. 2.2.7. Inoltre, la presente proposta non riprende (dunque, sopprime) tutte le attuali disposizioni specificamente applicabili al settore delle telecomunicazioni, come l’attuale articolo 2, paragrafo 2, lettera d), che definisce quest’attività come un'attività che rientra nella direttiva 93/38/CEE, o le soglie speciali per gli acquisti degli enti che operano in questo campo e le norme sul Comitato consultivo sugli appalti di telecomunicazioni. 28 29 30 31 Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU L 209 del 24.7.1992, modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE, GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1. Cioè, lo Stato, gli enti regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di queste autorità o organismi di diritto pubblico. Vedasi l’articolo 1 (1) della direttiva 93/38/CEE e, immutato, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della presente proposta. Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE, GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1. Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54, modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE, GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1. 9 2.3. Altri settori 2.3.1. La direttiva 93/38/CEE non contiene, per ora, disposizioni generali che - riguardo a tutti i settori che rientrano nel suo campo d’applicazione - permettano di considerare la liberalizzazione di un dato settore. Di fatto, attualmente, il suddetto articolo 8 si applica solo al settore delle telecomunicazioni. La direttiva contiene altre disposizioni specifiche ed esclude dal suo campo di applicazione enti che forniscono servizi pubblici di trasporto con autobus se altri enti sono liberi di fornire tali servizi, sia in generale che in una particolare zona geografica, alle stesse condizioni degli enti aggiudicatori32. Essa introduce inoltre un regime particolare per gli enti che sfruttano una zona geografica a scopi di prospezione o di estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, regime che, previsto all’articolo 3 dell’attuale direttiva, permette alla Commissione, a certe condizioni riguardanti la concessione delle licenze di sfruttamento, di far sì che gli enti negli Stati membri che hanno fatto una richiesta in tal senso, non siano soggetti alle disposizioni dettagliate della direttiva ma solo al principio di non discriminazione, all’obbligo, in taluni casi, di indire gare d’appalto prima di un’aggiudicazione e a degli obblighi statistici. 2.3.2. A livello comunitario, è cominciata la liberalizzazione di alcuni settori diversi dalle telecomunicazioni, soprattutto nel settore dell’energia. Ma, poiché essa non è così avanzata come nel settore delle telecomunicazioni, per questi altri settori sono state adottate soluzioni diverse. Così, invece di escluderli completamente dal campo di applicazione della direttiva, il che presupporrebbe l’esistenza di una concorrenza effettiva in tutti gli Stati membri, si è ritenuto più opportuno introdurre un meccanismo generale per esentare gli acquisti in questi settori via via che si constata la loro esposizione diretta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È ovvio che se viene introdotta una concorrenza effettiva in un determinato settore, la Commissione si riserva il diritto di fare una proposta modificata per escluderlo dal campo di applicazione. Analogamente, se ciò non dovesse essere possibile prima dell’adozione della proposta, la Commissione si riserva la possibilità di prendere di sua iniziativa una decisione di esenzione in base all’articolo 29 della proposta. 2.3.3. Per evitare che coesistano più norme che permettono l’esenzione o l’esclusione dal campo di applicazione della direttiva, in virtù di requisiti diversi relativi all’apertura alla concorrenza di un dato settore o alle possibilità di esercitare una certa attività, si propone di modificare l’attuale articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 3 dell’attuale direttiva. Gli enti fornitori di servizi di trasporto con autobus o che praticano la prospezione o l’estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, potranno così essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva alle stesse condizioni applicabili a qualsiasi altro settore disciplinato dalla direttiva. 32 Articolo 2, paragrafo 4 dell’attuale direttiva. 10 L’intenzione non è tuttavia di riassoggettare alla direttiva gli enti, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, ne sono attualmente esclusi. Anche l’emendamento dell’attuale articolo 3 non toccherà le decisioni 93/676/CEE33 e 97/367/CE34. Ciò significa che gli enti aggiudicatori che operano “off-shore” nei Paesi Bassi e nel Regno Unito continueranno ad applicare il regime speciale, attualmente previsto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, a meno che non siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva con una decisione conforme al meccanismo generale proposto. Inoltre gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, sono esclusi dal campo d’applicazione della direttiva 93/38/CEE, ai sensi dell’attuale articolo 2, paragrafo 4, continueranno a restare esclusi. 2.4. Diritti speciali o esclusivi 2.4.1. Allo stato attuale, i diritti speciali o esclusivi sono definiti dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 93/38/CEE secondo cui “i diritti speciali o esclusivi” sono diritti risultanti da un’autorizzazione conferita da un’autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio di un'attività. Si ritiene inoltre “che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in particolare quando: 33 34 a) per la costruzione delle reti o per l’installazione delle strutture di cui al paragrafo 2 tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o dell’imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete; b) nel caso del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un'autorità competente dello Stato membro interessato”. Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell’estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva - GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41. Decisione della Commissione del 30 maggio 1997 che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della menzionata direttiva; GU L 156 del 13.6.1997, pag. 55. 11 2.4.2. Nella sentenza del 12 dicembre 1996, la Corte di giustizia35 ha dichiarato che dall’articolo 2 della direttiva 94/46/CE36, che modifica le definizioni date dalla direttiva 90/38837, riprese all’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 90/387/CEE38, nonché dal contesto fattuale in cui sono state emanate le direttive 90/387/CEE, 90/388/CEE e 92/44/CEE39 nonché dai loro obiettivi, “risulta che i diritti esclusivi o speciali ai quali si fa riferimento devono essere intesi in generale come i diritti concessi dalle autorità di uno Stato membro a un'impresa o a un numero limitato di imprese, in base a criteri che non sono obiettivi, proporzionati e non discriminatori, e che influiscono sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di installare o di gestire reti di telecomunicazioni o di fornire servizi di telecomunicazioni nello stesso territorio, in condizioni sostanzialmente equivalenti”. La Corte di giustizia ha aggiunto che diritti esclusivi o speciali per l’installazione di reti pubbliche di telecomunicazione e, se necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 90/387/CEE, non possono essere caratterizzati dalla possibilità, per gli enti di telecomunicazione autorizzati, di beneficiare di alcune prerogative come il diritto di espropriare terreni, di introdursi su terreni per sfruttarli e di acquistare terreni in via negoziale, o di collocare attrezzature di rete sopra o sotto la pubblica via e di posizionare apparecchiature su terreni privati con il consenso delle persone interessate, salvo esonero concesso dai giudici, in quanto tali prerogative, “essendo destinate soltanto ad agevolare l’installazione delle reti da parte degli operatori interessati ed essendo o potendo essere concesse a tutti questi operatori, non attribuiscono ai loro titolari vantaggi sostanziali rispetto ai loro potenziali concorrenti”. È vero che la sentenza interpreta esclusivamente il concetto di “diritti speciali o esclusivi” in seno alle direttive di telecomunicazione interessate e che questa interpretazione non può estendersi alla definizione di tali diritti in altre direttive, se dal loro testo emerge chiaramente che il legislatore comunitario ha esplicitamente inteso dare un campo d’applicazione diverso a questa nozione o se il contesto legislativo in cui si inserisce la definizione è diverso. E questo è precisamente il caso della direttiva 93/38/CEE. In primo luogo, le disposizioni dell’attuale articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b), mostrano chiaramente che la definizione copre situazioni che, ai fini delle direttive di telecomunicazioni interpretate dalla Corte di giustizia, non costituiscono diritti speciali o esclusivi. Inoltre, la definizione generale della direttiva 93/38/CEE è accompagnata da un insieme di disposizioni40 specifiche che 35 36 37 38 39 40 The Queen contro Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc., causa C-302/94, Racc. 1996, pag. I-6417. Direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15. Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza negli appalti dei servizi di telecomunicazioni, GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10. Direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull’instaurazione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 sull’applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate - GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Cfr., in particolare, l’articolo 2, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, e, in parte, gli articoli 2, paragrafi 4, 7 e 8. 12 correggono alcune situazioni per le quali la dimensione della definizione condurrebbe altrimenti a risultati inadeguati. 2.4.3. È comunque controproducente che, nella normativa comunitaria sul mercato interno in senso ampio, uno stesso concetto sia definito in due modi così diversi. È dunque opportuno chiarire nella direttiva 93/38/CEE la definizione dei diritti speciali o esclusivi. Si propone perciò di modificare la definizione dei diritti esclusivi o speciali in base alla definizione data dalla Corte di giustizia nella suddetta causa C-302/94, esaminata al precedente punto III.2.4.2. Gli enti aggiudicatori, perciò, che rientrano nel campo di applicazione dell’attuale direttiva esclusivamente perché considerati beneficiari di diritti esclusivi o speciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, a) o b)41, non saranno più assoggettati alla direttiva. 3. L’introduzione di meccanismi di acquisto elettronico 3.1. L’emergere delle nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (le “TIC”) offre promettenti opportunità per l’efficacia, la trasparenza e l’apertura degli acquisti pubblici. Nella sua Comunicazione sugli appalti pubblici nell’Unione Europea, dell’11 marzo 1998, la Commissione si è data un obiettivo particolarmente ambizioso: far sì che, entro il 2003, l’aggiudicazione del 25% di tutti gli appalti avvenga mediante supporto elettronico. In quest’ottica, ha invitato tutti gli attori interessati a sviluppare tale sistema. È un orientamento condiviso da un gran numero di contributi e reazioni, soprattutto del Parlamento europeo e del Comitato delle Regioni. Esso viene anche accolta nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 in cui si chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri “di prendere le misure necessarie affinché, entro il 2003, gli appalti pubblici, sia comunitari che nazionali, possano essere aggiudicati on-line”42. Nell’attuale legislazione sugli appalti pubblici, l’uso di mezzi elettronici è possibile, a certe condizioni, per la presentazione delle offerte. Esistono però procedure per le quali il ricorso a mezzi elettronici non viene citato (per es., nella trasmissione degli avvisi) o non è autorizzato (per es., nella procedura accelerata nelle direttive “classiche”). Inoltre, allo stato attuale, sono gli Stati membri che hanno la facoltà di autorizzare mezzi diversi dalla trasmissione diretta o per via postale. La proposta mira a permettere che, in futuro, ogni ente possa decidere l’uso dei mezzi elettronici ad esclusione di ogni altro. 3.2. 41 42 Se qualcuno teme che un’impresa possa rimanere esclusa dagli appalti pubblici aggiudicati elettronicamente, a causa di propri ritardi informatici, è anche vero che questa situazione muterà rapidamente. Non sembra perciò necessario un periodo transitorio in cui sia obbligatorio l’uso parallelo dei mezzi tradizionali, tanto più che Cfr. il precedente punto III.2.4.1. e l’11° “considerando” della presente proposta. V. punto 17, quarto trattino delle conclusioni. 13 le imprese beneficeranno de facto di un periodo transitorio dovuto alle scadenze di adozione e di recepimento della presente proposta. Consentire il ricorso a mezzi elettronici nel campo degli appalti pubblici, implica tra l’altro di equipararne l’uso per le comunicazioni e gli scambi di informazioni a quello dei mezzi tradizionali, in modo da favorire, in futuro, un aumento del ricorso ai mezzi elettronici. 3.3. Infine, i sistemi elettronici di aggiudicazione dovrebbero permettere significativi risparmi di tempo nello svolgimento della procedura. La trasmissione elettronica permetterà infatti di ridurre il periodo di 12 giorni oggi normalmente necessario per la trasmissione all’Ufficio delle Pubblicazioni e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il termine massimo di pubblicazione potrà dunque essere portato da 12 a 5 giorni in caso di invio degli avvisi con mezzi elettronici conformi ad alcune specifiche tecniche di pubblicazione, elencate in un nuovo allegato (allegato XIX). 3.4. L’introduzione dei mezzi elettronici ha anche messo in luce le difficoltà che possono nascere da disposizioni legislative che impongono il ricorso ad alcune tecniche come la banca-dati TED. Dati i rapidi progressi delle tecnologie, l’esplicito riferimento della legislazione presuppone regolari aggiornamenti. Per attenuare queste difficoltà di adeguamento della legislazione, la presente proposta non menziona più, nel dispositivo della direttiva, specifici mezzi di pubblicazione. Le norme relative a più dettagliate specifiche tecniche di pubblicazione saranno raccolte in un nuovo allegato (allegato XIX). 3.5. Per adattare più rapidamente queste disposizioni al progresso tecnologico, si propone di delegare alla Commissione, assistita dal Comitato di cui all’articolo 65. la competenza di modificare tale allegato per adeguarlo al progresso tecnico. 4. Specifiche tecniche 4.1. Le attuali disposizioni in materia di specifiche tecniche43 si prefiggono di obbligare gli acquirenti (pubblici) a riferirsi a un numero limitato di strumenti per definire le specifiche tecniche, in modo da evitare ogni vantaggio a favore di un offerente o a favore della produzione nazionale. Tali strumenti hanno la caratteristica di essere, da un lato, noti, trasparenti e disponibili a tutti, e di rappresentare , dall’altro, per quanto possibile, specifiche armonizzate sul piano europeo o internazionale. Fra questi strumenti, figura innanzitutto la norma, preferibilmente europea, internazionale, o in mancanza nazionale. Anche altri strumenti, specifici di un settore (l’omologazione tecnica europea, soprattutto per i prodotti da costruzione, prevista dalla direttiva 89/106/CEE), sono stati ugualmente ritenuti possibili riferimenti. L’applicazione di queste disposizioni delle direttive ha portato in alcuni casi a una situazione in cui la norma è stata considerata come uno strumento de facto 43 Le direttive forniture (93/36/CEE), lavori (93/37/CEE), servizi (92/50/CEE) contengono disposizioni analoghe in materia di norme tecniche comuni. La direttiva “settori speciali” (93/38/CEE) contiene disposizioni sostanzialmente equivalenti. 14 obbligatorio; le disposizioni possono infatti essere interpretate come un limite imposto all’acquirente perché acquisti solo prodotti conformi alla norma. Tale interpretazione non è conforme al concetto di “riferimento” - secondo cui altre soluzioni possono essere comparate con la soluzione data dalla norma - e tende inoltre a privilegiare soluzioni tecniche standardizzate a scapito di altre e di nuove tecnologie. La rapida obsolescenza tecnica di alcuni settori, combinata con l’interpretazione secondo la quale la norma sarebbe de facto obbligatoria, è particolarmente controproducente quando la norma è per sua natura in ritardo rispetto al progresso tecnico (come nel caso delle tecnologie dell’informazione). 4.2. In queste condizioni, è necessario semplificare queste disposizioni, chiarendo da un lato la portata dell’obbligo di “riferimento”, e limitando dall’altro il rinvio a disposizioni specifiche per alcuni settori, come telecomunicazioni e costruzioni, che contribuiscono alla complessità degli attuali testi. Con queste modifiche viene anche privilegiato un approccio a favore di un’effettiva concorrenza attraverso l’aumento del numero di offerenti, e in particolare delle imprese innovative. Le modifiche previste riguardano tutti gli acquisti di prodotti, lavori e servizi soggetti alle cosiddette direttive “classiche” e a quelli soggetti alla direttiva settori speciali. In tal modo anche i testi verranno uniformati, dando così un ulteriore contributo alla semplificazione. Queste modifiche permetteranno a enti e poteri aggiudicatori di precisare le proprie esigenze in termini di prestazioni, senza far scadere il livello di normalizzazione europea, perché un riferimento alle norme sarà sempre possibile. 5. Precisazione delle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione 5.1. Le vigenti disposizioni della direttiva (articolo 34, paragrafo 2) riguardo ai criteri di aggiudicazione stabiliscono che essi siano elencati nell’avviso che funge da mezzo di indizione della gara, o nel capitolato d’oneri, “possibilmente” nell’ordine decrescente d’importanza per l’ente aggiudicatore. Riguardo all’ordine decrescente d’importanza, la disposizione è poco vincolante. È perciò necessario chiarire la portata dell’obbligo che ne risulta. 5.2. I servizi della Commissione hanno potuto inoltre constatare, in sede di istruzione di reclami, che, anche istituendo e indicando un ordine decrescente d’importanza dei criteri di aggiudicazione, gli enti aggiudicatori continuano ad avere un margine discrezionale considerevole nell’assegnazione dell’appalto. Indicando infatti solo un ordine decrescente d’importanza, l’ente aggiudicatore mantiene la possibilità, al momento della valutazione, di accordare ai criteri un certo peso e dunque un valore relativo, ignoto agli offerenti. La mancanza di trasparenza può portare all’attribuzione, da parte di alcuni enti aggiudicatori, di un'importanza inattesa o imprevedibile a certi criteri, anche dopo l’apertura delle offerte, finendo col privilegiarne una o l’altra. Per cui, se esistono 2 criteri, l’ordine di preferenza può condurre ad attribuire al primo criterio sia il 90% che il 51% del valore relativo. Inoltre, mancando una norma generale che costringa a indicare un valore relativo dei criteri non appena possibile nel corso della procedura, la scelta definitiva dell’ente aggiudicatore è difficile da controllare. Va dunque riconosciuto che tale mancanza, nella fase determinante dell’aggiudicazione dell’appalto, priva del loro effetto utile le norme che disciplinano le fasi precedenti della procedura di aggiudicazione. Tutte 15 queste norme perseguono lo stesso obiettivo: garantire cioè il rispetto dei diritti degli offerenti, e in particolare dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. È perciò opportuno obbligare a citare, appena possibile nella procedura, tenendo conto delle specificità procedurali legate ai vari modi di indizione delle gare, la ponderazione relativa di ogni criterio. Ciò può avvenire in varie forme (come percentuale ovvero come quota relativa rispetto a un altro criterio). Indipendentemente da come verrà indetta la gara, la ponderazione relativa dovrà essere nota a tutti gli offerenti nel momento in cui preparano le loro offerte. 6. Semplificazione delle soglie 6.1. La direttiva prevede attualmente numerose soglie. Una soglia di 5 milioni di euro44 per gli appalti di lavori attribuiti da enti aggiudicatori che operano in settori esclusi dall’AAP (gas ed energia termica, estrazione di petrolio e gas, estrazione di combustibili solidi, trasporti ferroviari - diversi dalle ferrovie urbane - e telecomunicazioni). La soglia per appalti di lavori assegnati da enti che rientrano nell’AAP (acqua, elettricità, trasporti urbani, porti e aeroporti) corrisponde invece all’equivalente in euro di 5 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP)45, pari , per il periodo 1.1.2000 - 31.12.2001 a 5 358 153 euro. Per quanto riguarda gli appalti di forniture, la soglia è attualmente di 600 000 euro per gli enti di telecomunicazione, di 400 000 euro per gli enti dei settori esclusi dall’AAP e dell’equivalente in euro di 400 000 DSP per quelli coperti dall’AAP46. Riguardo agli appalti di servizi, la situazione è ancora più complessa. La soglia è infatti di 600 000 euro per gli enti di telecomunicazione e di 400 000 euro per quelli dei settori esclusi dall’AAP. Per gli appalti di servizi aggiudicati da enti che operano in settori inclusi nell’AAP, la soglia è di 400 000 euro per gli appalti di servizi di cui all’allegato XVI B, per quelli relativi a servizi di ricerca e sviluppo, di cui alla categoria 8 dell’allegato XVI A e per gli appalti di servizi di telecomunicazione, di cui alla categoria 5 dell’allegato XVI A, le cui posizioni nel CPV equivalgono ai numeri di riferimento CCP 7524, 7525 e 7526. Per il resto dei servizi enumerati all’allegato XVI A, la soglia è l’equivalente in euro di 400 000 DSP47 quando questi appalti sono attribuiti da enti che operano nei settori coperti dall’AAP. 6.2. È evidente che le soglie attuali sono tutto fuorché semplici e facili da usare. Un ulteriore elemento che le rende di difficile comprensione e applicazione è il fatto di fare riferimento a importi espressi come “l’equivalente in euro” di x DSP, il cui calcolo dà risultati tutt’altro che “rotondi”. È perciò urgente semplificare le soglie, compatibilmente con gli obblighi internazionali della Comunità. 6.3. Si propone dunque di semplificare le soglie, tenendo conto anche della proposta di escludere completamente gli enti che operano nel settore telecomunicazioni. La semplificazione agirà a più livelli. Da un lato, gli appalti non soggetti all’AAP e 44 45 46 47 Espressa in ECU nella direttiva, che è precedente al passaggio all’euro. Si ricordi che 1 ECU equivale a 1 euro. Il DSP è un'unità di misura definita dal Fondo Monetario Internazionale e usata nell’AAP. Per il periodo 1.1.2000 - 31.12.2001, 400 000 DSP corrispondono a € 428 653. Per il periodo 1.1.2000 - 31.12.2001, 400 000 DSP corrispondono a € 428 653. 16 quelli che lo sono avranno le stesse soglie, dall’altro, esse saranno tutte espresse direttamente in euro e arrotondate ai centomila euro inferiori a quelle previste dall’AAP. Con questa semplificazione si otterranno due soglie: – 5 300 000 euro, applicabile agli appalti di lavori indipendentemente dal settore in cui opera l’ente aggiudicatore, e – 400 000 euro, applicabile agli appalti di forniture e di servizi nonché ai concorsi, indipendentemente dal settore in cui opera l’ente aggiudicatore e indipendentemente dal servizio. 6.4. Per gli enti aggiudicatori che operano nei settori del gas e dell’energia, dell’estrazione di petrolio, gas e combustibili solidi, dei trasporti ferroviari non urbani (cioè nei settori esclusi dall’AAP), le conseguenze della proposta comparate all’attuale situazione saranno: – un aumento della soglia di 300.000 euro per gli appalti di lavori. Le soglie restano immutate per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi attribuiti o organizzati da enti aggiudicatori che operano in questi stessi settori. 6.5. Per quanto riguarda gli enti aggiudicatori che operano nei settori dell’acqua, dell’elettricità, dei trasporti urbani e dei porti ed aeroporti (settori inclusi nell’AAP), le conseguenze saranno: – una diminuzione della soglia di 58 153 euro48 per gli appalti di lavori attribuiti da questi enti aggiudicatori, – una diminuzione della soglia di 28.653 euro per gli appalti di servizi relativi a servizi di cui all’allegato XVI A diversi dai servizi di R&S, di cui alla categoria 8 dell’allegato XVI A e dagli appalti di servizi di telecomunicazione, di cui alla categoria 5 dell’allegato XVI A, le cui posizioni nel CPV equivalgono ai numeri di riferimento CCP 7524, 7525 e 7526. Le stesse conseguenze si hanno quando gli enti aggiudicatori organizzano concorsi in relazione a questi servizi. – Le soglie restano immutate per le forniture e gli appalti di servizi relativi ai servizi di cui all’allegato XVI B e ai servizi di R&S, di cui alla categoria 8 dell’allegato XVI A o ai servizi di telecomunicazione, di cui alla categoria 5 dell’allegato XVI A, le cui posizioni nel CPV equivalgono ai numeri di riferimento CCP 7524, 7525 e 7526. Le stesse conseguenze si hanno quando gli enti aggiudicatori organizzano concorsi in relazione a questi servizi. 7. Vocabolario comune degli appalti pubblici L’uso del Vocabolario Comune degli Appalti Pubblici (Common Procurement Vocabulary - CPV) è stato raccomandato dalla Commissione nel 199649. Esso rappresenta un’evoluzione e un miglioramento delle nomenclature CPA e NACE, perché si adegua meglio alle specificità degli appalti pubblici. Dal 1996, il CPV è 48 49 In base al tasso di cambio euro/DSP usato per fissare le soglie del periodo 1.1.2000 - 31.12.2001. Raccomandazione 96/527/CE della Commissione del 30 luglio 1996 relativa all'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per la descrizione dell'oggetto dell'appalto, GU L 222 del 3.9.1996, pag. 10. 17 usato sistematicamente in tutti gli avvisi pubblicati nel supplemento della Gazzetta ufficiale delle Comunità ai sensi di direttive per l’identificazione dell’oggetto dell’appalto nonché per la traduzione nelle 11 lingue ufficiali; esso è anche divenuto un criterio di ricerca indispensabile nella selezione e nell’individuazione di opportunità di appalto. Il CPV è stato rivisto alla fine del 1998 alla luce della pratica e in base ai commenti ricevuti da parte degli utenti (enti aggiudicatori e potenziali fornitori). D’ora in poi, sarà opportuno trarre tutti i vantaggi possibili dall’esistenza di una nomenclatura specifica per gli appalti pubblici e modificare quanto disposto dalle direttive sull’uso delle varie nomenclature (CPC, NACE e nomenclatura combinata) sostituendole con il CPV, ma in modo da non ledere con ciò il campo di applicazione delle direttive (categorie di servizi degli allegati XVIA e XVIB della direttiva 93/38/CEE). L’uso del solo CPV faciliterà la diffusione e l’accesso all’informazione, contribuendo così a una maggior trasparenza e a una maggior apertura degli appalti pubblici in Europa. Parallelamente alla revisione delle direttive, attualmente in corso, il CPV sarà oggetto di una proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento che lo adotterà formalmente come la nomenclatura comunitaria applicabile agli appalti pubblici e organizzerà il suo aggiornamento (modalità di revisione). IV. ANALISI DEI “CONSIDERANDO” E DEGLI ARTICOLI Quando le modifiche apportate consistono in una nuova numerazione o in una nuova numerazione dell’articolo cui si fa riferimento, le disposizioni sono considerate sostanzialmente immutate. Lo stesso vale per modifiche redazionali senza effetti sul contenuto e sulla portata di una disposizione. In presenza, perciò, di modifiche di questa natura, si dirà che la disposizione è immutata. In merito alla struttura, la presente proposta è corredata di un indice che consente una visione globale della riorganizzazione dei testi. 1. Articolo 1 – Definizioni 1.1. L’attuale alinea “ai fini della presente direttiva …” è stato sostituito dal paragrafo 1 per consentire una struttura più semplice dell’articolo. Esso è immutato. Il testo dei paragrafi 2 e 7 viene precisato per chiarire che uno o più prestatori di servizi, fornitori o imprenditori possono partecipare a uno stesso appalto o accordo quadro. Non si intende cambiare la situazione attuale che permette a uno o più enti aggiudicatori di partecipare a un appalto o accordo quadro. Le disposizioni corrispondono del resto all’attuale articolo 1, paragrafi 4 e 5. 1.2. I paragrafi 3, 4 e 5 contengono disposizioni per distinguere gli appalti misti, con cui si chiedono, al tempo stesso, forniture e lavori, forniture e servizi o servizi e lavori. Al paragrafo 3, il primo comma corrisponde al secondo comma dell’attuale articolo 1, paragrafo 4, mentre il secondo comma non ha corrispondenti nella direttiva. Corrisponde, tuttavia, all’articolo 1,lettera a) della direttiva 93/36/CEE. Il paragrafo 4 è nuovo. Ma il primo capoverso è solo una conclusione logica tratta dallo stesso articolo 1, a) della direttiva 93/36/CEE. Il secondo capoverso riflette la natura “residuale” della definizione degli appalti di servizi nella direttiva e tiene conto della disposizione dell’attuale articolo 14, paragrafi 11 e 12. 18 Il paragrafo 5 è nuovo, ma basato sul dodicesimo considerando della direttiva 92/50/CEE e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza della Corte del 19 aprile 1994, “Gestión Hotelera”50. Il primo comma del paragrafo 6 si basa sull’attuale articolo 1, paragrafo 6, in fine, ma è stato esteso a imprenditori e fornitori per chiarire che questi concetti vanno interpretati allo stesso modo. È stata introdotta una nuova nozione, quella cioè di operatore economico, che non modifica la sostanza, ma permette di semplificare il testo di molte altre disposizioni della proposta, sostituendo a “fornitori, imprenditori e prestatori di servizi” il riferimento agli “operatori economici”. 1.3. Il terzo comma corrisponde alla prima parte dell’attuale paragrafo 6 ed è immutato. 1.4. I paragrafi 8 e 9 sono immutati. 1.5. Nel nuovo testo del paragrafo 10, viene introdotta la definizione di “mezzo elettronico”, un adattamento della definizione che compare nella proposta della Commissione sul commercio elettronico. Al nuovo paragrafo 11, viene inoltre precisato il termine di “scritto”, citato varie volte nella direttiva, che ora copre anche i messaggi elettronici. Il nuovo paragrafo 12 definisce, infine, il CPV. 2. Articolo 2 - Definizione degli enti considerati 2.1. Il paragrafo 1 (corrispondente all’articolo 1, paragrafi 1 e 2 dell’attuale direttiva), e il paragrafo 2 (corrispondente all’articolo 2, paragrafo 1) sono immutati. 2.2. Il paragrafo 3 è nuovo e definisce la nozione di diritti esclusivi o speciali. Le ragioni di questa modifica sono esposte ai precedenti punti III.2.4.1 a III.2.4.3. 3. Articolo 3 - Disposizioni riguardanti il gas, il calore e l’elettricità L’articolo è immutato. Il paragrafo 1 corrisponde all’attuale articolo 2, paragrafo 2, a, iii; il paragrafo 2 all’articolo 2, paragrafo 5, b; il paragrafo 3 corrisponde, invece, all’articolo 2, paragrafo 2, a, ii e il paragrafo 4 all’articolo 2, paragrafo 5, a. 4. Articolo 4 - Disposizioni riguardanti l’acqua L’articolo è immutato. Il paragrafo 1 corrisponde all’articolo 2, paragrafo 2, a, i; il paragrafo 2 all’articolo 6, paragrafo 2; il paragrafo 3 della proposta all’attuale articolo 2, paragrafo 5, a. Cfr. anche il punto II.1.3. 5. Articolo 5 - Disposizioni riguardanti i servizi di trasporto 5.1. Il primo paragrafo è immutato e corrisponde all’articolo 2, paragrafo 2, c. 50 Causa C-331/92, Racc. 1994, pag. I-1329. 19 5.2. Il paragrafo 2 è nuovo e spiegato al precedente punto III.2.3.3. 6. Articolo 6 - Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti Quest’articolo, che è immutato, corrisponde all’attuale articolo 2, paragrafo 2, b. 7. Articolo 7 - Elenchi di enti A parte l’eliminazione del riferimento all’attuale allegato X sugli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (vedasi punto III.2.2), il testo è immutato rispetto all’attuale articolo 2, paragrafo 6. È stata chiarita la natura non tassativa dell’elenco. 8. Articolo 8 – Appalti che riguardano varie attività 8.1. L’articolo 8 tratta un altro caso di appalti misti: quello, cioè, in cui lo stesso appalto è utilizzato a vantaggio di varie attività – per esempio l’acquisto di fotocopiatrici da installare e utilizzare in un edificio in cui ha sede un ente distributore di gas e di elettricità. In questo caso, se è possibile scindere l’appalto (indire, cioè, una gara per le fotocopiatrici destinate alla sede dell’ente distributore di gas e un’altra per la “parte elettricità”), il paragrafo non si applica e ai rispettivi appalti si applicano le norme relative agli enti distributori rispettivamente di gas e di elettricità. 8.2. Se cambiamo l’esempio in un acquisto, da parte dello stesso ente, di una centralina telefonica e se è possibile dimostrare che le comunicazioni telefoniche riguardano più la distribuzione di elettricità che quella di gas, allora l’appalto seguirà le norme relative agli enti distributori di elettricità. Supponiamo ora che la distribuzione di elettricità avvenga in condizioni tali da escluderla dal campo di applicazione ai sensi del nuovo articolo 29 (cfr. punto IV.29) mentre la distribuzione di gas resta soggetta alla direttiva. Se supponiamo anche che non sia obiettivamente possibile stabilire se la centralina sia destinata più all’una o all’altra attività, allora la conseguenza del secondo capoverso è che l’appalto andrà attribuito ai sensi di quanto disposto dalla direttiva. Questa norma, come pure il terzo capoverso, è improntata a un'analogia con la sentenza della Corte del 5 dicembre 1989, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, “informatica”, causa C-3/8851 . 8.3. La situazione considerata dal terzo capoverso potrebbe, ad esempio, essere quella di un comune che, oltre ai compiti “normali” di un'amministrazione comunale, gestisse, con suo personale, il servizio di trasporto con autobus sul proprio territorio. 9. Articolo 9 - Parità di trattamento, divieto di discriminazione e trasparenza Il divieto di discriminazione che compare all’attuale articolo 4, paragrafo 2, è immutato. È stato aggiunto il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, “il principio generale di parità di trattamento, di cui il divieto di discriminazione a causa della nazionalità, è solo un’espressione particolare, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare situazioni simili in modo 51 Racc. 1989, pag. 4035. 20 diverso, a meno che la differenza di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive”. Il fatto che questa disposizione sia messa nel Titolo I non fa che esplicitare che questo principio fondamentale nel diritto dei pubblici appalti si applica sia agli appalti che ai concorsi. 10. Articolo 10 - I raggruppamenti di operatori economici L’articolo è immutato rispetto all’attuale articolo 33. 11. Articolo 11 - Condizioni previste dagli accordi conclusi in seno all’Organizzazione mondiale del Commercio L’articolo, corrispondente all’attuale articolo 42bis, è immutato. 12. Articolo 12 - Riservatezza Rispetto all’attuale articolo 4, paragrafi 3 e 4, il testo è immutato. 13. Articolo 13 - Gli accordi-quadro Il nuovo articolo, corrispondente all’attuale articolo 5, è immutato. 14. Articolo 14 - Il campo di applicazione Come spiegato al precedente punto II.1.2, gli articoli "introduttivi" servono a chiarire, in questo caso, il campo di applicazione. Il nuovo articolo non cambia la portata degli obblighi giuridici. 15. Articolo 15 – Gli importi Al fine di semplificare la direttiva, questo articolo contiene le nuove soglie, spiegate al precedente punto III.6. Corrisponde all’attuale articolo 14, paragrafo 1. 16. Articolo 16 – Regole generali per il calcolo del valore degli accordi quadro e degli appalti 16.1. Il paragrafo 1, corrispondente all’attuale articolo 14, paragrafo 13, è immutato e la rubrica chiarisce che si tratta di un principio generale valido per tutti gli appalti, tanto per quelli di lavori che per quelli di forniture e servizi. 16.2. Il paragrafo 2, corrispondente all’attuale articolo 14, paragrafo 9, è immutato ed inserito nell’articolo di applicazione generale, perché si applica indifferentemente agli accordi-quadro riguardanti lavori, forniture o servizi. 16.3. A fini di semplificazione e di facilità d’uso, le varie norme riguardanti la stima del valore degli appalti sono state riunite. All’articolo 17, si trovano quelle relative agli appalti di lavori, all’articolo 18 quelle relative alle forniture e all’articolo 19 quelle relative ai servizi. Come indicato al precedente punto IV.16.1, si applica anche l’articolo 15. 21 17. Articolo 17 – Calcolo del valore degli appalti di lavori Il paragrafo 1 corrisponde all’attuale articolo 14, paragrafo 11; il paragrafo 2 all’attuale articolo 14, paragrafo 12. Il paragrafo 3, poi, corrisponde al primo comma dell’attuale articolo 14, paragrafo 10, mentre il paragrafo 4 corrisponde al secondo comma dello stesso articolo 14, paragrafo 10. L’articolo 17 è immutato. 18. Articolo 18 – Calcolo del valore degli appalti di forniture Il paragrafo 1 corrisponde all’attuale articolo 14, paragrafo 10, prima e seconda frase e il paragrafo 2 all’attuale articolo 14, paragrafo 6. Il paragrafo 3 corrisponde all’attuale testo dell’articolo 14, paragrafo 7; quello del paragrafo 5 all’attuale articolo 14, paragrafo 4 e, infine, la lettera e) corrisponde al testo dell’attuale articolo 14, paragrafo 8. Queste disposizioni sono invariate. 19. Articolo 19 – Calcolo del valore degli appalti di servizi 19.1. Il paragrafo 1 corrisponde all’attuale articolo 14, paragrafo 2. Il fatto che ci si riferisca solo ai paragrafi da 2 a 7 e non alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 16, non implica una modifica delle norme in vigore. Un riferimento esplicito all’articolo 16 solo nel caso degli appalti di servizi potrebbe far pensare che esso non si applichi agli appalti di lavori o di forniture mentre, come indicato ai punti IV.16.1 e 14.16.2, si tratta di disposizioni generali, applicabili a tutti i tipi di appalti e a tutti gli accordi-quadro, per servizi, lavori o forniture indistintamente. 19.2. Il paragrafo 2 corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 10, prima e seconda frase del secondo comma; il paragrafo 3 all’attuale articolo 14, paragrafo 6. Il paragrafo 4 corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 7, mentre il paragrafo 5 corrisponde all’attuale articolo 14, paragrafo 8. Il paragrafo 6 corrisponde all’attuale articolo 14, paragrafo 3 e, infine, il paragrafo 7 corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 5. L’articolo 19 è immutato. 20. Articolo 20 - Appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi L’articolo, corrispondente all’attuale articolo 7, è immutato. Il suo posto nella nuova struttura chiarisce che si applica a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal loro statuto e dall’attività esercitata, e a tutti i tipi di appalti (lavori, forniture o servizi). 21. Articolo 21 - Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio della propria attività o per l’esercizio di tale attività in un Paese terzo L’articolo, corrispondente all’attuale articolo 6, paragrafi 1 e 3, è immutato. Il suo posto nella nuova struttura chiarisce che si applica a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal loro statuto e dall’attività esercitata, e a tutti i tipi di appalti (lavori, forniture o servizi). 22 22. Articolo 22 - Appalti segreti o che richiedono particolari misure di sicurezza L’articolo, corrispondente all’attuale articolo 10, è immutato. Il suo posto nella nuova struttura chiarisce che si applica a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal loro statuto e dall’attività esercitata, e a tutti i tipi di appalti (lavori, forniture o servizi). 23. Articolo 23 - Appalti aggiudicati in virtù di norme internazionali Nel testo del punto a) il riferimento agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori di telecomunicazione e al comitato consultivo degli appalti di telecomunicazione è stato eliminato per le ragioni spiegate al precedente punto III.2.2. L’articolo, corrispondente all’attuale articolo 12, è, per il resto, immutato. Cfr. anche il successivo punto IV.60. 24. Articolo 24 - Appalti relativi a taluni servizi esclusi dal campo di applicazione. Allegato XVI A La disposizione dell’attuale articolo 1, paragrafo 4, c, ii, che esclude gli appalti di servizi aventi per oggetto i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di telecomunicazione via satellite, è stata espunta. Da questo cambiamento, insieme alla soppressione della nota 2 dell’allegato XVI A, deriva che, d’ora in poi, gli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 93/38/CEE si atterranno alle normali disposizioni sugli appalti di servizi per acquistare, ad esempio, servizi di telefonia vocale (fissa). Tali servizi vanno dunque ottenuti in base a una gara, a meno che sia permessa una procedura senza gara in conformità alle eccezioni esaurientemente elencate all’articolo 39, paragrafo 3, della presente proposta. Cfr. anche il precedente punto II.2.2.4. L’articolo, corrispondente all’attuale articolo 1, paragrafo 4,c,i) e da iii) a vi), e l’allegato sono per il resto immutati. 25. Articolo 25 - Appalti di servizi attribuiti in base a un diritto esclusivo L’articolo, corrispondente all’attuale articolo 11, è immutato. Il riferimento dell’attuale articolo 11 ai “poteri aggiudicatori ai sensi dell’articolo 1, punto b, della direttiva 92/50/CEE...” è stato cambiato in un riferimento ai “poteri pubblici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a)” della presente proposta allo scopo di semplificarne la lettura. Ciò non cambia assolutamente la sostanza, dato che la definizione delle due nozioni è identica. 26. Articolo 26 - Appalti di servizi attribuiti a un’impresa o a un ente appaltante facenti parte di una joint-venture L’articolo è immutato. I paragrafi 1 e 3 corrispondono all’attuale articolo 13. La definizione di impresa “legata a”, che si trova all’articolo 1, paragrafo 3, dell’attuale direttiva, è stato incorporato nel nuovo articolo per facilitarne la lettura, dato che tale nozione serve solo nel contesto dell’articolo 26 di questa proposta. Il posto di questa eccezione nella nuova struttura chiarisce che si applica a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal loro statuto e dall’attività esercitata, ma solo agli appalti di servizi. 23 27. Articolo 27 - Appalti indetti da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua 27.1. Il paragrafo 1, corrispondente all’attuale articolo 9, paragrafo 1, è stato modificato solo per precisare che il riferimento agli allegati va inteso come riferimento alle attività considerate dagli allegati e non agli enti da essi indicati. Il posto di questa disposizione nella nuova struttura chiarisce che essa si applica solo agli enti esplicitamente menzionati nell’articolo stesso. 27.2. La nuova disposizione non accoglie l’esenzione dell’attuale articolo 9, paragrafo 1 b). Esso, infatti, esclude attualmente dal campo di applicazione della direttiva gli appalti per l’acquisto di energia (o di combustibili per la produzione di energia) se effettuati da enti che operano nel campo dell’energia in senso ampio. Poiché ciò era affermato nel 17° considerando della direttiva 93/38/CEE, l’esenzione fu introdotta per ovviare all’assenza di liberalizzazione, soprattutto nel settore dell’elettricità. Essendo ora liberalizzato il mercato dell’energia, l’esenzione viene soppressa. Tale emendamento significa che gli enti aggiudicatori che operano nel campo della produzione di energia dovranno conformarsi alle disposizioni della direttiva (cioè pubblicare, salvo casi eccezionali, un avviso di bando di gara) se indicono un appalto di fornitura di energia (o di combustibili per la produzione di energia) necessaria alla loro produzione. Va però sottolineato che, se il « prodotto » da fornire è quotato e acquistato su un mercato di materie prime - mercato a pronti - l’acquirente beneficia della deroga che permette tali acquisti senza dover esperire una gara d’appalto. L’emendamento permetterà anche di evitare situazioni in cui, ai sensi del nuovo articolo 29, una quantità sufficiente di libera concorrenza in un determinato settore consentirebbe agli enti di tale settore di essere esentati dalle norme della direttiva, pur restando l’esenzione basata sulla mancanza di concorrenza per i beni prodotti da tali enti. 27.3. Il paragrafo 2, corrispondente all’attuale paragrafo 2 dell’articolo 9, è immutato. 28. Articolo 28 - Appalti sottoposti a un regime speciale In alcune condizioni riguardanti la concessione di licenze per esercitare l’attività in questione, l’attuale articolo 3 permette alla Commissione, su richiesta degli Stati membri, di decidere che gli enti aggiudicatori, operanti in questo settore, siano esonerati dagli obblighi delle norme procedurali dettagliate della direttiva ma rispettino semplicemente il principio di non discriminazione, adempiendo ad alcuni obblighi di indizione di gara per attribuire gli appalti e ad obblighi statistici. Per le ragioni esposte al precedente punto III.2.3.3, il nuovo testo dell’articolo 28, garantisce agli enti aggiudicatori che operano nei settori off shore52 del Regno Unito e dei Paesi Bassi la continuazione del regime speciale assegnato dalle 52 Più precisamente, che vi sfruttano un'area geografica a scopo di prospezione o di estrazione di petrolio o di gas. 24 decisioni 93/676/CEE53 e 97/367/CE54. Essi applicano dunque il regime speciale purché non siano escluse dal campo di applicazione della direttiva grazie a una decisione ai sensi del meccanismo generale di cui all’articolo 29 della presente proposta, applicabile a tutte le attività considerate. Per ulteriori informazioni su tale meccanismo generale, cfr. anche il successivo punto IV.29. 29. Articolo 29 – Norma generale per l’esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza 29.1. La proposta limita l’applicabilità di questo nuovo articolo ai soli enti aggiudicatori che sono imprese pubbliche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e agli enti privati che operano in base a diritti esclusivi o speciali. I poteri pubblici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) non avrebbero dunque questa possibilità di esclusione: un limite, non unico nella proposta55 né nell’attuale direttiva, motivato dal fatto che i pubblici poteri, per la loro natura, possono agire in base a considerazioni diverse da quelle puramente economiche, anche quando agiscono in un appalto direttamente esposto alla concorrenza. 29.2. Il criterio per esentare gli appalti effettuati per esercitare attività liberalizzate è che, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, “essa (sia) direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili”56. Per valutare se queste condizioni sono soddisfatte, un suggerimento può venire dalla sentenza della Corte del 26 marzo 199657 nella sentenza “BT”, prendendo in considerazione, tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 29.3. Il paragrafo 2 stabilisce che, per sapere se una data attività è direttamente esposta alla concorrenza, occorre basarsi su criteri oggettivi. I criteri citati nella disposizione58 non sono esaurienti e devono prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di un dato settore59 poiché è ovvio che i criteri specifici per valutare la situazione concorrenziale, ad esempio, del settore aeroportuale, devono necessariamente essere diversi da quelli da applicare, ad esempio, alla distribuzione dell’energia termica. Si noti soprattutto che il paragrafo 2 afferma in modo esplicito che è possibile 53 54 55 56 57 58 59 Decisione della Commissione del 10 dicembre 1993 che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva, GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41. Decisione della Commissione del 30 maggio 1997 che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della menzionata direttiva - GU L 156 del 13.6.1997, pag. 55. Lo si trova infatti anche all’articolo 3, paragrafi 2 e 4 di questa proposta (identici all’attuale articolo 2, paragrafo 5, lettera b)) e all’articolo 4, paragrafo 3 (identico all’attuale articolo 2, paragrafo 5, lettera a)). Cfr. 13° considerando della direttiva 93/38/CEE. The Queen contro H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc., causa C-392/93, Racc. 1996, pag. I-1631. “(...) le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l’esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, reale o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione”. Cfr. anche il 13° considerando della presente direttiva. 25 considerare la concorrenza potenziale. In realtà, il fatto che un certo servizio o prodotto sia offerto da un solo ente in un determinato settore non indica necessariamente che l’attività non sia direttamente esposta alla concorrenza. Tale situazione può anche essere dovuta a una decisione deliberata dei potenziali concorrenti nel senso che dal punto di vista commerciale non è interessante essere presente su un determinato mercato (o una parte di esso). Si noti anche che la valutazione delle condizioni di accesso all’attività in questione può incidere direttamente sulla valutazione della concorrenza nel settore interessato. Perciò, se applicare le condizioni giuridiche che regolano l’accesso a una certa attività implica non solo che l’accesso sia libero, ma anche che l’esercizio dell’attività sia effettuato a condizioni che favoriscono l’effettiva concorrenza, di ciò si deve tener conto per una valutazione conforme ai paragrafi 2 e 3. 29.4. Analogamente all’attuale articolo 3, paragrafo 560, anche il paragrafo 3 introduce la presunzione giuridica che l’accesso a un certo mercato sia libero se lo Stato membro in questione ha correttamente messo in opera e applicato le disposizioni delle norme comunitarie che liberalizzano il settore interessato. La relativa legislazione è indicata all’allegato X della presente proposta61. Per far sì che l’allegato possa essere aggiornato rapidamente e facilmente, l’articolo 67 stabilisce che ciò avvenga attraverso la “procedura del comitato consultivo” ai sensi dell’articolo 65. In proposito, cfr. anche i successivi punti IV.65 e IV.67. Non è tuttavia sufficiente limitarsi a notificare l’adozione di misure per recepire la normativa comunitaria che liberalizza il settore in questione. Occorre comunque verificare queste misure e, in particolare, se l’applicazione della normativa comunitaria sia corretta. È inoltre ovvio - anche in caso di presunzione giuridica nel senso indicato - che l’esenzione può essere decisa solo a verifica avvenuta delle condizioni del paragrafo 2, quelle cioè che riguardano la concorrenza effettiva, descritte al precedente punto IV.29.3. 29.5. Quando la normativa comunitaria non garantisce il libero accesso a un mercato perché non ne esiste alcuna o perché lo Stato membro in questione non l’ha attuata o applicata - quest’ultimo deve dimostrare che l’accesso al mercato è libero di fatto e di diritto, come esplicitamente previsto al paragrafo 5. 29.6. Analogamente all’attuale articolo 3, e tenendo conto dei numerosi rilievi del settore delle telecomunicazioni, che chiede un grado di certezza del diritto più elevato di quello offerto dall’attuale articolo 8, paragrafo 2, come interpretato dalla Corte di giustizia nel “caso BT”62 di cui sopra, si propone che un'esenzione ai sensi dell’articolo 29 sia constatata da una decisione formale della Commissione, presa ai sensi della “procedura del comitato consultivo” di cui all’articolo 65. Anche gli Stati membri devono svolgere un ruolo attivo in questo contesto: infatti la procedura 60 61 62 L’attuale articolo 3, paragrafo 5, introduce la presunzione giuridica che le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, relativo alla concessione di licenze a operare, sono soddisfatte se lo Stato membro in questione ha applicato le norme della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3. Questo nuovo allegato sostituisce l’attuale allegato X indicante gli enti aggiudicatori del settore delle telecomunicazioni, che, come indicato al precedente punto II.2.2, non è più richiesto. Cfr. anche il precedente punto IV.29.2 e il 12° considerando della presente direttiva. 26 dell’articolo 29 può essere avviata solo su richiesta di uno Stato membro ed essi devono anche informare la Commissione di tutti i fatti che aiutino a valutare se le condizioni del paragrafo 1 sono soddisfatte. In questo processo andranno coinvolte le agenzie regolamentari nazionali63, istituite per seguire gli sviluppi di uno o più settori attualmente disciplinati dalla direttiva. Di fatto, si propone che se tale autorità o agenzia ha preso posizione su questioni attinenti ai paragrafi 1 e 2 (riguardo cioè sia all’accessibilità del mercato che all’esposizione diretta alla concorrenza), il suo parere vada comunicato alla Commissione. 29.7. Poiché la procedura per l’eventuale concessione di un'esenzione ai sensi del nuovo articolo 29 può durare troppo a lungo, si propone di introdurre un sistema, ispirato a quello in uso nel campo del diritto della concorrenza, di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese64 o, più recentemente, al regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione del 1° marzo 1998 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese65. Si propone dunque che la Commissione abbia sei mesi di tempo per decidere e che l’esenzione sia applicabile se entro tale scadenza non sia stata presa una decisione. Il termine decorre dal giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve una domanda completa dello Stato membro interessato. Il paragrafo 7 stabilisce poi che, in caso di informazioni incomplete o inesatte su un punto essenziale, la Commissione informi immediatamente lo Stato membro dandogli una scadenza per completarle. In tal caso, la scadenza di 6 mesi decorre solo dalla data di ricevimento delle informazioni complete ed esatte. Il paragrafo 8 stabilisce che modifiche essenziali a fatti riferiti dallo Stato membro vanno immediatamente notificate alla Commissione. Se modifiche siffatte possono influenzare la valutazione della Commissione, questa può decidere che la scadenza dei 6 mesi decorre solo dalla data in cui essa riceve l’informazione (completa) riguardante le modifiche essenziali. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro per iscritto. 29.8. I termini di cui a tale articolo, come tutti quelli previsti dalla presente direttiva, si calcolano secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio66, regolamento generale per il computo dei termini, date e periodi. 30. Articolo 30 - Appalti di servizi di cui all’allegato XVI A La disposizione, corrispondente all’attuale articolo 15, è immutata. L’eliminazione, infatti, del riferimento agli appalti di lavori e di forniture, tesa a precisare che anche tali appalti sono soggetti al “regime intero” della direttiva, è controbilanciato dal fatto che la nuova struttura67 chiarisce che gli articoli da 30 a 32 si applicano solo agli appalti di servizi. La sostanza dunque non cambia. 63 64 65 66 67 Definite anche “autorità indipendenti, competenti per l’attività interessata”. Tale espressione può, se necessario, indicare l’autorità per la concorrenza. GU L 257 del 21.9.1990 (modificato), pag. 13. GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1. GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1. Il fatto, cioè, che la disposizione sia illustrata in un Titolo III “Regimi applicabili agli appalti di servizi” e il titolo dell’articolo sia “appalti di servizi di cui all’allegato XVI A”. 27 31. Articolo 31 - Appalti di servizi di cui all’allegato XVI B L’articolo, corrispondente all’attuale articolo 16, è immutato. 32. Articolo 32 - Appalti misti di servizi di cui agli allegati XVI A e XVI B Questa disposizione è restata immutata e corrisponde all’attuale disposizione dell’articolo 17. 33. Articolo 33 - Disposizioni generali Si tratta di un altro articolo “introduttivo” (v. punto II.1.2), che descrive le norme su talune informazioni da inserire nei bandi di gara che fungono da mezzi di indizione di gara e/o nel capitolato d’oneri e che riflette le disposizioni degli articoli 34, 36, 37 e 38. Il 3° capoverso prevede che gli enti aggiudicatori possano richiedere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto68. Tali condizioni devono essere compatibili con il diritto comunitario in vigore. Il nuovo articolo non modifica dunque lo stato di diritto attuale ed è stato inserito per fini di chiarezza e facilità di lettura. 34. Articolo 34 - Le specifiche tecniche 34.1. La principale modifica proposta in questo nuovo articolo si basa sul fatto che, se i requisiti tecnici descrittivi e di concezione (sulle modalità di fabbricazione del prodotto) non permettono di soddisfare le esigenze dell’ente aggiudicatore o se la norma prescrive soluzioni tecniche senza dar spazio ad altre possibilità, le specifiche d’acquisto potranno essere definite in termini di prestazioni, ottenibili dal prodotto o dal servizio. Ciò agevolerà anche una più vasta partecipazione di candidati69. Ma, per evitare che questo approccio incoraggi l’uso di “specifiche” talmente vaghe da consentire decisioni arbitrarie o da non permettere risposte adeguate da parte degli offerenti, i requisiti sulle prestazioni dovranno essere abbastanza precisi da rendere le offerte comparabili e permettano di aggiudicare l’appalto. Le corrispondenti disposizioni si trovano al paragrafo 3, secondo comma del nuovo articolo. Agli enti aggiudicatori resta però sempre la possibilità di richiedere prescrizioni dettagliate. Ma l’acquirente che definisce i suoi requisiti rinviando a specifiche dettagliate può ricorrere solo a specifiche tassativamente elencate. Come l’attuale testo70, la nuova disposizione elenca le specifiche dettagliate che possono fungere da rinvio (norme europee, internazionali, nazionali,...). Esiste anche la possibilità di riferirsi a documenti elaborati da organismi europei di normalizzazione (CEN workshop agreements) che, pur non essendo norme, permettono di tener conto più facilmente del progresso tecnico. Essi hanno infatti un livello adeguato di trasparenza e garantiscono un consenso sulle modalità della loro adozione. La corrispondente disposizione si trova al paragrafo 3, primo comma della proposta. 68 69 70 Cfr. sentenza del 20 settembre 1988, causa 31/87, “Beentjes”, Racc. 1988, pag. 4635. Ciò corrisponde all’approccio dell’attuale articolo 18, paragrafo 4, che per le specifiche supplementari costringono gli enti aggiudicatori a “(preferire) le specifiche che indicano requisiti di prestazione piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive ...”. L’attuale articolo 18. 28 Per tenere conto di alcune particolarità degli appalti di lavori, è stato inserito il paragrafo 4 corrispondente, mutatis mutandis, all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 93/37/CEE, ma con la rilevante aggiunta che i riferimenti alle specifiche tecniche nazionali vanno accompagnati dalla menzione “o equivalente”. 34.2. Per esplicitare che sono sempre possibili anche altre soluzioni, si precisa che il riferimento a tali specifiche non autorizza l’ente aggiudicatore a respingere offerte di prodotti o servizi non conformi a queste specifiche dettagliate, se l’offerente può dimostrare che la sua soluzione è equivalente a quella della specifica di riferimento. La prova può essere apportata con ogni mezzo appropriato (dichiarazione di conformità del fabbricante, certificazione di terzi). Quest’ultima disposizione serve a far sì che si tenga conto anche di soluzioni non “standard” e dovrebbe permettere agli enti aggiudicatori di beneficiare di una scelta più ampia. L’onere della prova grava sull’offerente. Le corrispondenti disposizioni si trovano al paragrafo 5 del nuovo articolo. 34.3. È anche opportuno garantire che questa nuova flessibilità (cioè le specifiche in termini di prestazioni) non sia stravolta per chiudere gli appalti alla concorrenza e rimettere in discussione l’acquis comunitario nella normalizzazione. Pertanto, il paragrafo 6 afferma anche che un ente aggiudicatore non può respingere offerte conformi a norme europee o internazionali, perché non soddisferebbero i requisiti richiesti, tranne nel caso in cui la specifica sia inadeguata (incompatibilità del materiale, p. es.) o non riguardi la stessa esigenza, come quando una norma copre esigenze di sicurezza, mentre l’acquirente ha posto esigenze ambientali. Spetta all’offerente dimostrare - ad esempio con una documentazione tecnica o con una relazione su prove effettuate da terzi - che la soluzione conforme alla norma risponde ai requisiti di prestazione. Le corrispondenti disposizioni si trovano al paragrafo 6 del nuovo articolo. 34.4. Infine, la disposizione dell’attuale articolo 18, paragrafo 5, della direttiva, che vieta di riferirsi a un marchio o a una determinata provenienza non è stata sostanzialmente modificata; nella redazione è stato solo sottolineato il suo carattere eccezionale. La corrispondente disposizione si trova al paragrafo 7. 34.5. Le definizioni dell’attuale articolo 1, paragrafi da 9 a 13, che elencano e definiscono le specifiche tecniche, sono state trasferite in un nuovo allegato XX e aggiornate per tenere conto dell’evoluzione di varie definizioni nel diritto comunitario, in seguito alle modifiche della direttiva 98/34/CEE (norme e regolamentazioni tecniche)71, senza modifiche sostanziali rispetto al testo attuale. È nuova solo la nozione di referenziale tecnico. 35. Articolo 35 - Comunicazione delle specifiche tecniche Questa disposizione, corrispondente all’attuale articolo 19, è immutata. 71 Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 - che abroga la direttiva 83/189, GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. 29 36. Articolo 36 - Le varianti A parte l’aggiunta delle parole “prestazioni o”, per garantire la coerenza con il nuovo articolo 34 sulle specifiche tecniche, il paragrafo 1, corrispondente al paragrafo 3 dell’articolo 34, è immutato. Nuovo è il paragrafo 2, che rende applicabili alle varianti le disposizioni di cui al precedente punto IV.34 sulle specifiche tecniche e sostituisce l’attuale articolo 34, paragrafo 4, dando, a chi offre varianti, maggiori garanzie contro rifiuti arbitrari dovuti alla loro scelta tecnica. Anche il paragrafo 3 è nuovo. Il primo capoverso corrisponde all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE, mentre il secondo corrisponde alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 2, della Direttiva 92/50/CEE. È una disposizione inserita ex tuto che chiarisce la situazione giuridica. Un esempio pratico delle situazioni considerate da queste disposizioni è quello di un ente aggiudicatore che bandisce un appalto di servizi in campo informatico pensando sia necessario sviluppare un nuovo software (dunque, un servizio) per rispondere alla sua necessità, mentre un offerente propone, come variante, di risolvere il problema offrendo un software esistente (dunque un prodotto). In questo caso, l’ente aggiudicatore non può respingere la variante solo perché, accettandola, trasformerebbe l’appalto in un appalto di forniture. 37. Articolo 37 - Il subappalto A parte la possibilità di chiedere informazioni sui subappaltatori designati, l’articolo, corrispondente all’attuale disposizione dell’articolo 27, è immutato. 38. Articolo 38 - Obblighi relativi alle norme di sicurezza e alle condizioni di lavoro Questa disposizione, corrispondente all’attuale articolo 29, è immutata. 39. Articolo 39 - Uso delle procedure aperte, ristrette e negoziate Il paragrafo 1, corrispondente all’attuale articolo 4, paragrafo 1, è immutato. Immutati sono anche i paragrafi 2 e 3, che corrispondono alle attuali disposizioni dell’articolo 20. 40. Articolo 40 - Gli avvisi periodici indicativi e gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione Al paragrafo 1, la lettera b) è stata modificata e allineata alle nuove disposizioni sulle soglie. L’obbligo di pubblicare un avviso periodico indicativo si applica ora a tutti gli appalti di lavori a partire dalla stessa soglia, cioè quando l’importo stimato è pari o superiore a 5 300 000 euro. Per il resto il paragrafo 1, corrispondente all’attuale articolo 22, paragrafo 1, è immutato. Immutati anche i paragrafi 3 e 4, che corrispondono rispettivamente alle disposizioni dell’attuale articolo 22, paragrafo 4, e 30, paragrafo 9. A parte la soppressione del riferimento alla pubblicazione sulla GUCE, nel paragrafo 2, corrispondente all’attuale articolo 22, paragrafo 2, anche questa disposizione è immutata. L’articolo raccoglie le norme applicabili agli avvisi periodici indicativi e agli avvisi 30 sull’esistenza di un sistema di qualificazione se questi non fungono da mezzo di indizione di gara. Le norme per gli avvisi che fungono da mezzo di indizione di gara sono raccolte all’articolo 41. 41. Articolo 41 - Gli avvisi usati come mezzo per indire una gara L’articolo riunisce le norme specifiche applicabili agli avvisi che fungono da bando per indire una gara. A parte il riferimento, al paragrafo 2 lettera c), alle modalità di pubblicazione ai sensi del nuovo allegato XIX, l’articolo è immutato. Il paragrafo 1 corrisponde all’attuale articolo 21, paragrafo 1, e le lettere a) e b) del paragrafo 2 alle disposizioni attuali dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b). Il testo del paragrafo 2, lettera c), corrisponde all’attuale articolo 22, paragrafo 3. 42. Articolo 42 e ultimo comma - Gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati L’articolo riunisce le norme applicabili agli appalti aggiudicati. Ai paragrafi 2 e 5 è stato inserito un riferimento alle modalità di pubblicazione ai sensi del nuovo allegato XIX, mentre i paragrafi 3 e 4, che corrispondono all’attuale articolo 24, paragrafo 3, sono stati chiariti senza modificare il contenuto (v. anche il precedente punto II.1.4). L’articolo è per il resto immutato rispetto all’attuale articolo 24. 43. Articolo 43 - Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi L’articolo si basa sull’attuale articolo 25, modificato soprattutto riguardo alle specifiche secondo le quali vanno inviati gli avvisi. Sono stati anche inseriti riferimenti ai modelli di avvisi standardizzati. Per le ragioni sopra esposte (v. precedente punto III.3.1.4), le norme che contengono specifiche tecniche più dettagliate relative alla pubblicazione sono raccolte in un nuovo allegato XIX (cfr. anche il paragrafo 1). Le norme comuni di pubblicità sono adattate di conseguenza e in tutti gli altri articoli pertinenti della direttiva è stato inserito un riferimento a questo nuovo allegato. L’articolo 43 contiene anche norme che sono la conseguenza della generalizzazione dei mezzi elettronici (paragrafo 2); esse precisano che, in caso di trasmissione elettronica, la pubblicazione deve avvenire, in tutti i casi - indipendentemente, cioè, dal tipo di bando di gara (“ad hoc”, periodico o sull’esistenza di un sistema di qualificazione) e senza che l’ente debba chiederla - entro 5 giorni. Negli altri casi, vige immutato il regime attuale - termine di pubblicazione di 12 giorni o di 5, in alcuni casi. Al paragrafo 3, la seconda frase riprende - immutata - l’attuale articolo 25, paragrafo 1. Il paragrafo 4, corrispondente all’attuale articolo 25, paragrafo 4, è immutato, mentre il paragrafo 5 è nuovo, benché corrisponda, mutatis mutandis, alle analoghe 31 disposizioni delle direttive “classiche”72. Il paragrafo 6, dal canto suo, corrisponde all’attuale articolo 25, paragrafo 1. 44. Articolo 44 - Domande di partecipazione e ricevimento delle offerte 44.1. Il paragrafo 1 introduce il principio generale cui sono soggetti tutti i termini, essere cioè sufficientemente lunghe da permettere agli interessati di presentare offerte valide, tenuto conto dei vari fattori (complessità dell’appalto, ecc..) citati nella disposizione. 44.2. Il paragrafo 2 è stato semplificato ed è per il resto immutato. Corrisponde all’attuale articolo 26, paragrafo 1, prima frase. 44.3. Il paragrafo 3, corrispondente all’attuale articolo 26, paragrafo 2, è immutato e chiarisce che il termine minimo (attualmente espresso come il termine a disposizione dell’UPUCE per pubblicare gli avvisi, aumentato di 10 giorni) è di 15 giorni se l’avviso è stato inviato con mezzi elettronici o per fax e di 22 giorni se esso non è stato inviato con tali mezzi. 44.4. A parte il nuovo riferimento all’allegato XIX, che riguarda le specifiche tecniche per la pubblicazione, le disposizioni del paragrafo 4 sono immutate. 44.5. Le nuove disposizioni del paragrafo 5 introducono la regola generale che i termini di ricevimento delle domande di partecipazione a procedure ristrette o negoziate e di ricevimento delle offerte, in procedure aperte, possono essere ridotti di 7 giorni in caso di spedizione dell’avviso con mezzi elettronici, ai sensi all’allegato XIX. Si noti che i termini di ricevimento delle offerte nelle procedure ristrette o negoziate non possono essere ridotti, dato che il vantaggio derivante dalla pubblicazione rapida in caso di spedizione elettronica rientra già nella possibilità di ridurre il termine di ricevimento delle domande di partecipazione. Si noti inoltre che la riduzione dei termini in virtù di questo paragrafo può essere cumulata con eventuali riduzioni in virtù sia del paragrafo 4 che del paragrafo 6. Tuttavia, dato che l’effetto cumulato di queste possibili riduzioni poteva in qualche caso condurre a termini eccessivamente brevi, si è fatto in modo che - in ogni caso esse non si riducano al di là di certi limiti incomprimibili. (Cfr. i commenti ai paragrafi 7 e 8 di questo articolo). Va infine sottolineato che, in una procedura aperta, si può utilizzare la possibilità di ridurre il termine di ricevimento delle offerte dei 7 giorni previsti dal presente paragrafo, anche se il capitolato d’oneri non è diffuso via Internet e non è stato pubblicato l’avviso periodico indicativo alle condizioni previste al paragrafo 4. 44.6. 72 Il nuovo paragrafo 6 introduce il principio generale che i termini di ricevimento delle offerte (non i termini di ricevimento delle domande di partecipazione) possono essere ridotti di 5 giorni in tutti i tipi di procedure se gli enti aggiudicatori danno accesso diretto e gratuito ai capitolati d’oneri (e agli altri documenti d’appalto) su Internet. Ciò va, però, offerto dal giorno di invio dell’avviso che funge da mezzo di indizione Rispettivamente, gli articoli 21, 13 e 17 delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE. 32 della gara perché gli offerenti possano trarre vantaggi da quest’accesso che giustifica la riduzione dei termini. Si noti che la possibilità di ridurre i termini alle condizioni qui descritte è indipendente dall’esistenza di altre possibilità di riduzione per lo stesso appalto. In altre parole, è del tutto possibile ridurre i termini di ricevimento delle offerte di 5 giorni in una procedura aperta in cui l’avviso non è stato inviato per via elettronica e per cui non è stato pubblicato un avviso periodico indicativo alle condizioni previste al paragrafo 4. Va anche notato che una riduzione dei termini in virtù di questo paragrafo può essere cumulata con eventuali riduzioni in virtù sia del paragrafo 4 che del paragrafo 5. Tuttavia, dato che l’effetto cumulato di queste possibili riduzioni poteva in qualche caso condurre a termini eccessivamente brevi, si è fatto in modo che - in ogni caso essi non si riducano al di là di certi limiti incomprimibili. (Cfr. i commenti ai paragrafi 7 e 8 di questo articolo). Questa possibilità di riduzione dei termini di ricevimento delle offerte non si applica ovviamente se essi sono fissati di comune accordo tra l’ente aggiudicatore e i candidati scelti conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 b) di questo articolo. 44.7. Come ricordato ai precedenti punti IV.44.5 e IV.44.6, l’effetto cumulato delle diverse possibilità di riduzione dei termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 può in alcuni casi portare a scadenze eccessivamente brevi. Per le procedure aperte, cui si applica il paragrafo 7, si ritiene che il termine minimo “imperativo” di ricevimento delle offerte sia di 10 giorni (di calendario) a partire dalla data di pubblicazione del bando. Infatti, questo termine corrisponde - mutatis mutandis - al termine minimo più breve previsto nelle procedure ristrette accelerate per il ricevimento delle offerte. Il primo capoverso prevede dunque che il termine di ricevimento delle offerte nelle procedure aperte non possa essere inferiore a 15 giorni a partire dalla data di invio del bando. Se esso è inviato per via elettronica o, nei casi eccezionali di cui al 3° capoverso dell’articolo 39, paragrafo 273, via fax, questa disposizione basta da sola a garantire che gli offerenti beneficino effettivamente di 10 giorni a partire dalla pubblicazione del bando di gara, dato che, in questi casi, esso è pubblicato entro 5 giorni. Diversamente, se il bando di gara non è trasmesso per via elettronica74, la pubblicazione avviene solo dopo un termine che può essere anche di 12 giorni. Il secondo capoverso in questi casi prevede dunque che la scadenza non sia mai inferiore a 22 giorni a partire dalla data di invio dell’avviso, il che lascia infatti almeno 10 giorni dopo la pubblicazione anche se la pubblicazione richiede l’intero periodo di 12 giorni. Se mancasse il secondo capoverso si potrebbe arrivare a un termine di 5 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso 75 . 73 74 75 Quando, cioè, gli enti aggiudicatori inviano un avviso “ad hoc”, di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), via fax e chiedono la pubblicazione entro 5 giorni. O via fax, nei casi descritti alla precedente nota 72. Il caso specifico è quello di una procedura aperta in relazione alla quale è stato pubblicato un avviso periodico e il capitolato d’oneri è stato messo a disposizione su Internet, mentre il bando è inviato per la pubblicazione con mezzi non elettronici. 33 44.8. In una procedura ristretta o negoziata il mezzo per indire la gara può essere un avviso periodico indicativo. Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, gli enti aggiudicatori invitano, in questo caso, tutti i candidati a confermare il loro interesse; il termine di ricevimento delle domande di partecipazione si calcola dunque dalla data di spedizione di questa lettera d’invito. In questi casi, non è perciò logico ridurre i termini di ricevimento delle domande di partecipazione anche se l’avviso è stato inviato per via elettronica. La clausola “parapetto” del primo capoverso del paragrafo 8 garantisce che, in tali casi, gli interessati dispongano di un termine minimo, che resta di 15 giorni, di ricevimento della domanda di partecipazione76. Senza tale clausola, essi “beneficerebbero” solo di 3 giorni (di calendario) se l’avviso periodico indicativo, in seguito al quale hanno già reagito, fosse stato inviato per via elettronica. 44.9. Sempre per salvaguardare termini minimi “irriducibili”, il primo capoverso garantisce anche che la scadenza di ricevimento delle domande di partecipazione a una procedura ristretta o negoziata in risposta a una procedura aperta “ad hoc”77 non sia mai inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell’avviso (il che fa sì che il termine non sarà inferiore a 10 giorni a partire dalla pubblicazione, dato che la pubblicazione avviene in questi casi entro 5 giorni). Senza tale clausola, il termine si ridurrebbe a 3 giorni (di calendario) a partire dalla pubblicazione dell’avviso. 44.10. Il secondo capoverso riguarda il termine di ricevimento delle offerte nelle procedure ristrette o negoziate e garantisce che essa non sia inferiore a 10 giorni, il che corrisponde al termine minimo nelle procedure ristrette accelerate delle direttive “classiche”. Senza questa clausola il termine minimo per il ricevimento delle offerte potrebbe ridursi a 5 giorni (di calendario). La disposizione non si applica se la scadenza è fissata di comune accordo tra l’ente aggiudicatore e i candidati scelti ai sensi del paragrafo 3 b) del presente articolo (cfr. anche il precedente punto IV.44.6). 44.11. Il paragrafo 9 si basa sull’attuale articolo 28, paragrafo 3, con l’aggiunta che un ritardo nella trasmissione dei capitolati d’oneri, dei documenti o delle informazioni complementari, imputabile all’ente aggiudicatore, obbliga a una adeguata proroga dei termini. 44.12. Per agevolare la comprensione di quest’articolo, la cui lettura non è semplice, alla direttiva viene accluso a titolo informativo un allegato ricapitolativo (allegato XXI). 45. Articolo 45 - Capitolati d’oneri e informazioni supplementari L’articolo riunisce le disposizioni sui termini in relazione ai capitolati d’oneri e alle informazioni supplementari. Sono stati modificati due aspetti del paragrafo 1, corrispondente all’attuale articolo 28, paragrafo 1: da un lato, inserendo il riferimento ai documenti messi a disposizione per via elettronica; dall’altro, sopprimendo le parole “di norma”. Non è, infatti, appropriato un obbligo incondizionato a inviare le informazioni complementari entro 6 giorni (sempre che le domande a tal fine siano presentate in tempo utile), mentre l’obbligo di inviare il capitolato d’oneri entro 76 77 O, meglio, per il ricevimento della conferma che essi continuano ad aspirare alla partecipazione. Di cui, cioè, all’articolo 41, paragrafo 1, lettera c) della presente proposta. 34 6 giorni si applica solo come “regola generale” (e sempre che le domande siano presentate in tempo utile). Il paragrafo 2 è immutato rispetto all’attuale disposizione dell’articolo 28, paragrafo 2. 46. Articolo 46 - Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione e norme applicabili agli inviti a formulare un’offerta L’articolo è in gran parte immutato rispetto alle disposizioni dell’attuale articolo 28. Tre aspetti sono stati tuttavia modificati: è stato inserito un riferimento al nuovo allegato XIX, vedasi il precedente punto IV.43; sono stati eliminati i riferimenti a mezzi di comunicazione non più d’uso corrente (telex, telegrammi), e al telefono, dato che non offre le stesse garanzie di altri mezzi di trasmissione. La terza modifica riguarda il paragrafo 2e) e l’inserimento del nuovo punto ix) nel paragrafo 3. Queste modifiche, relative alle informazioni da dare nell’invito a formulare un’offerta e, rispettivamente, nella conferma dell’interesse sono la conseguenza diretta delle nuove disposizioni dell’articolo 54, paragrafo 2, che migliora la trasparenza riguardo ai criteri di aggiudicazione. Cfr. il successivo punto IV.54.2. 47. Articolo 47 - I mezzi di comunicazione Si tratta della nuova disposizione che parifica i mezzi elettronici agli altri mezzi di comunicazione. Si ispira in parte delle disposizioni dell’attuale articolo 28, paragrafo 6, omettendo la menzione di tecniche obsolete (telex - paragrafo 1). Il paragrafo 2 garantisce la necessaria integrità e riservatezza delle offerte, anche in caso di ricorso a mezzi elettronici. Il paragrafo 3 considera che, in caso di invio delle offerte per via elettronica, alcuni documenti, certificati e attestati richiesti per la selezione dei candidati non possono essere inviati con gli stessi mezzi e prevede dunque che possano essere trasmessi con altri mezzi entro il giorno che precede l’apertura delle offerte. Infine, il paragrafo 4 contiene un’importante norma per impedire che i mezzi elettronici siano usati per “favoritismi” negli appalti e precisa che il mezzo scelto, qualunque esso sia, non deve avere per oggetto o effetto quello di ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno. 48. Articolo 48 - Informazione di chi richiede una qualificazione, dei candidati e degli offerenti. 48.1. L’articolo raggruppa le disposizioni dell’attuale direttiva sulle informazioni che gli enti aggiudicatori devono dare a chi richieda una qualificazione, ai candidati e agli offerenti in merito al seguito dato alla loro domanda di qualificazione, di partecipazione o alla loro offerta. 48.2. Come spiegato al precedente punto II.2.1, gli obblighi previsti ai paragrafi 1 e 2 sono stati estesi a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui operano. Si propone questa modifica rispetto alla situazione attuale, in cui tali obblighi si applicano solo agli enti aggiudicatori che operano nei settori dell’AAP (acqua, 35 elettricità, trasporti urbani, porti e aeroporti), per tenere conto della recente giurisprudenza78 e per garantire che le procedure di ricorso previste dalla direttiva 92/13/CEE non siano private di effetto utile per mancanza di trasparenza da parte degli enti aggiudicatori. Le due disposizioni sono per il resto immutate rispetto all’attuale articolo 41, paragrafi 3 e 4. 48.3. Le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5, corrispondenti rispettivamente alle attuali disposizioni dell’articolo 30, paragrafi 4, 6 e 8, sono immutate. 49. Articolo 49 - Le informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati A parte la soppressione dell’attuale lettera b) del paragrafo 1, divenuta superflua in seguito alle modifiche delle disposizioni in materia di specifiche tecniche, l’articolo, che riprende le disposizioni dell’attuale articolo 41, è immutato. 50. Articolo 50 - Svolgimento della procedura Si tratta di un'altra disposizione “introduttiva” (v. precedente punto II.1.2) sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, introdotta solo per chiarezza e facilità di lettura senza che essa modifichi norme già in vigore. Nello stesso spirito, l’articolo è stato diviso in due a seconda che il mezzo di indizione di gara sia un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, oppure no. 51. Articolo 51 - Riconoscimento reciproco delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni 51.1. Il paragrafo 1, corrispondente all’attuale articolo 30, paragrafo 5, si applica, oltre che al sistema di qualificazione, anche alla selezione dei partecipanti a una procedura ristretta e negoziata, perché esprime principi generali (come il riconoscimento reciproco e la parità di trattamento) la cui applicazione non può limitarsi ai soli casi in cui gli enti aggiudicatori dispongono di un sistema di qualificazione. Il testo è essenzialmente immutato. 51.2. Analogamente, e dato che i sistemi a garanzia della qualità si adattano tanto agli appalti di servizi che a quelli di lavori o di forniture, l’obbligo del paragrafo 2 di riferirsi a norme europee di garanzia della qualità o di rilascio di attestati (le norme della serie EN 29000 e EN 45000) e di riconoscere altri mezzi di prova, è stato esteso in modo da applicarlo ai requisiti imposti a imprenditori o fornitori. La disposizione è per il resto immutata rispetto all’attuale articolo 32. 78 Soprattutto, la sentenza del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 1998, causa T-203/96, Embassy Limousines & Services contro Parlamento europeo, Racc. 1998, pag. II-4239. 36 52. Articolo 52 - Sistemi di qualificazione L’articolo raggruppa le disposizioni specifiche79 per i sistemi di qualificazione, che fungano o meno da mezzo di indizione di gara. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4, che corrispondono rispettivamente alle disposizioni dell’attuale articolo 30, paragrafi 1, 3, e 7, sono immutate. Immutato è anche il paragrafo 5, che riprende l’attuale articolo 21, paragrafo 3. Al paragrafo 2, che corrisponde all’attuale articolo 30, paragrafo 2, viene inserito il riferimento alle disposizioni dell’articolo 34 sulle specifiche tecniche, in sostituzione dell’attuale obbligo di riferirsi alle norme europee. La disposizione è per il resto immutata. 53. Articolo 53 - Criteri di selezione qualitativa 53.1. La presente direttiva non contiene disposizioni esplicite sui criteri di selezione, che riguardino, cioè, la capacità economica, finanziaria e tecnica ed eventualmente l’onorabilità degli operatori economici che partecipano a una procedura aperta. Si è perciò inserito al paragrafo 1 una nuova disposizione per chiarire, da un lato, che gli enti aggiudicatori possono fissare tali criteri anche nel caso di procedure aperte e, dall’altro, che essi vanno stabiliti secondo norme e criteri oggettivi, noti agli interessati. Con il paragrafo 4, che si applica anche alle procedure ristrette e negoziate, si aggiunge che i criteri di selezione possono includere i casi d’esclusione previsti dalla proposta che sostituirà le direttive “classiche”. Il paragrafo 1 è modellato sull’attuale disposizione dell’articolo 31, paragrafo 1 (corrispondendo al paragrafo 2 di tale articolo della presente proposta). Si noti che nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori non hanno la possibilità di includere criteri fondati sulla necessità di limitare il numero di partecipanti, come previsto invece al paragrafo 3 per le procedure ristrette e negoziate. Ciò significa che nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori non possono respingere alcuna offerta formulata da chi soddisfi i criteri di selezione fissati dall’ente aggiudicatore ai sensi del paragrafo 1, indipendentemente dal numero di offerenti così ammessi. 53.2. I paragrafi 2 e 3, che corrispondono alle disposizioni dell’attuale articolo 31, paragrafi 1 e 3, sono immutati. A parte l’estensione alle procedure aperte, di cui al precedente punto IV.53.1, resta immutato anche il paragrafo 4, corrispondente all’attuale articolo 31, paragrafo 2. 54. Articolo 54 - Criteri di aggiudicazione degli appalti Il paragrafo 1 è immutato e corrisponde alle disposizioni dell’attuale articolo 34, paragrafo 1. 79 Di alcune disposizioni, come l’articolo 51 della presente proposta, occorre tener conto per far funzionare un sistema di qualificazione. Se l’articolo 52 della proposta non riprende in particolare il paragrafo 1, è proprio perché la proposta ne fa una disposizione applicabile anche nelle procedure ristrette o negoziate per le quali il mezzo di indizione di gara non è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. 37 54.1. È stato però precisato che i criteri per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa possono includere le caratteristiche ambientali, purché direttamente connesse all’oggetto dell’appalto. 54.2. È stato inserito un nuovo paragrafo 2 che obbliga gli enti aggiudicatori a indicare prima possibile nel corso della procedura e tenendo conto delle varie forme di indizione di gara possibili - la ponderazione relativa di ogni criterio di aggiudicazione per stabilire l’offerta economicamente più vantaggiosa. Essa può essere espressa sotto forma di una percentuale, ma senza mai limitarsi alla semplice indicazione di un ordine decrescente d’importanza dei criteri. 54.3. In generale, quando il mezzo di indizione di gara è un bando di gara (bando di gara “ad hoc” per l’appalto in questione), la ponderazione relativa attribuita ai criteri, scelti per stabilire l’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle procedure aperte, va indicata nel bando di gara o nel capitolato d’oneri e nelle procedure ristrette o negoziate, nel bando di gara. Tuttavia, in alcuni casi eccezionali di procedure ristrette o negoziate, quando la natura dell’appalto non permette di stabilire la ponderazione relativa di ogni criterio fin dall’inizio della procedura, gli enti aggiudicatori possono limitarsi a precisare la ponderazione relativa nel solo capitolato d’oneri o nell’invito a formulare offerte e comunque prima che le offerte siano preparate e consegnate. 54.4. Il nuovo paragrafo 4 riguarda solo i casi in cui il mezzo per indire la gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nei casi, cioè, di procedure ristrette o negoziate. In questi casi, è possibile che gli enti aggiudicatori, alla data di spedizione del bando di gara, non conoscano già la ponderazione relativa dei criteri per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa nell’aggiudicare gli appalti specifici per i quali l’avviso funge da indizione di gara. Si prevede perciò che gli enti aggiudicatori, se non la conoscono già all’inizio della procedura, precisino la ponderazione relativa in un secondo tempo, nel capitolato d’oneri o nell’invito a presentare un'offerta. Gli offerenti potranno così conoscere la ponderazione prima di preparare le offerte. 54.5. Il paragrafo 5 riguarda a sua volta solo i casi in cui il mezzo per indire la gara è un avviso periodico indicativo, nei casi, cioè, di procedure ristrette o negoziate. In questi casi, è possibile che gli enti aggiudicatori, alla data di spedizione del bando di gara, non conoscano la ponderazione relativa dei criteri per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa nell’aggiudicare gli appalti specifici per i quali l’avviso funge da indizione di gara. È anche possibile che gli enti aggiudicatori non conoscono la ponderazione quando invitano i candidati a confermare il loro interesse ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3. Si prevede perciò che la ponderazione relativa, se nota, venga segnalata già nel bando di gara o, in caso contrario, nell’invito a confermare l’interesse o, in ogni caso, nel capitolato d’oneri o nell’invito a formulare un’offerta. Anche così, gli offerenti conosceranno comunque la ponderazione prima di preparare le offerte. 54.6. L’attuale articolo 35, sulla possibilità di considerare criteri di aggiudicazione diversi da quelli di cui all’articolo 34, viene eliminato per le seguenti ragioni: 38 54.6.1. Le disposizioni dell’attuale articolo 35, paragrafo 2, non sono state riprese dato che esso riveste solo un interesse storico: la sua applicabilità è venuta meno il 31 dicembre 1992. 54.6.2. La soppressione dell’attuale paragrafo 1 è giustificata da varie ragioni. Si noti innanzitutto che la motivazione della proposta80 che sarebbe divenuta la direttiva 93/36/CEE segnala, a proposito della corrispondente disposizione della direttiva 88/295/CEE81, che “risulta dalle relazioni degli Stati membri che non esistono regimi che possano beneficiare delle disposizioni dell’ex articolo 25 paragrafo 482 ...”. Questa disposizione è stata dunque soppressa nella direttiva 93/36/CEE. Inoltre, la motivazione della proposta modificata83 che sarebbe divenuta la direttiva 92/50/CEE segnala che la proposta (e la direttiva adottata) non contiene più disposizioni corrispondenti a quelle dell’articolo 35 della direttiva 93/38/CEE. Si aggiunge che “questa soppressione è conforme ... alle recenti decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee84 e al punto di vista della Commissione sulla compatibilità dei sistemi preferenziali con [l’articolo 2885] del trattato.”. Questa disposizione non compare dunque neppure nella direttiva 92/50/CEE. Ora, le attuali disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 1, sono state introdotte nel diritto comunitario dalla direttiva 90/531/CEE86, cioè poco tempo dopo la succitata sentenza della Corte e prima che la Commissione ricevesse la conferma che non esistevano più regimi che potessero godere di tale deroga. Non si è dunque potuto trarne le conseguenze per questa direttiva. Ma è opportuno farlo ora87 per sopprimere questa disposizione e allineare così le disposizioni di tutte le direttive88 . 55. Articolo 55 - Le offerte anormalmente basse L’articolo, corrispondente alle disposizioni dell’attuale articolo 34, paragrafo 5, è, in larga misura, immutato. Sono stati tuttavia modificati il secondo e il terzo capoverso, soprattutto per rafforzare i diritti degli offerenti. 56. Articolo 56 - Offerte contenenti prodotti originari dai paesi terzi Queste disposizioni, che corrispondono all’attuale articolo 36, sono immutate. 80 81 82 83 84 85 86 87 88 COM(92) 346 def. del 7 settembre 1992. Direttiva 88/295/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE, GU L 127 del 20.5.1988, pag. 1. Corrispondente all’articolo 35, paragrafo 1 dell’attuale direttiva. COM(91) 322 def. del 30 agosto 1991. Sentenza della Corte del 20 marzo 1990, Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. contro Unità Sanitaria Locale n. 2 di Carrara, causa C-21/88, Racc. 1990, pag. I-0889. Ex articolo 30. Direttiva 90/531/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990 relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1. Dato che la sostanza dell’acquis non è stata rimessa in discussione all’atto dell’adozione della direttiva 93/38/CEE o della direttiva 98/4/CE. Analogamente, la proposta di direttiva relativa ai lavori, forniture e servizi ha eliminato l’articolo corrispondente della direttiva 93/37/CEE. 39 57. Articolo 57 - Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi L’articolo riprende le disposizioni dell’attuale articolo 37 ed è immutato. È stata precisata la formulazione del paragrafo 4. 58. Articolo 58 - Disposizione generale Il paragrafo 1, corrispondente all’attuale articolo 23, paragrafo 3, è immutato. Parimenti per il paragrafo 2 che corrisponde al paragrafo 4 dell’articolo 23 attuale. 59. Articolo 59 - Soglie Come per le modifiche proposte alle soglie per gli appalti di servizi89 e per mantenere la coerenza del sistema, quest’articolo, che corrisponde all’attuale articolo 23, paragrafi 1 e 2, è modificato in modo che la soglia per l’applicabilità della direttiva ai concorsi sia di 400.000 euro. Per maggiori dettagli, cfr. il precedente punto III.6. 60. Articolo 60 - I concorsi di progettazione esclusi 60.1. I paragrafi 1 e 2, che - limitati ai concorsi - corrispondono alle disposizioni dell’attuale articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono immutati. Cfr. anche il precedente punto IV.21 riguardante la corrispondente disposizione per gli appalti. 60.2. Il testo dell’attuale articolo 12, punto 190, è ambiguo, poiché afferma che la direttiva non si applica agli “appalti” – nozione che non comprende i concorsi – ma menziona esplicitamente che gli accordi internazionali in questione possono riguardare “… concorsi destinati alla realizzazione … ”. Si è dunque preferito chiarire che tale esclusione può essere applicata anche ai concorsi. Rispetto all’attuale articolo 12 punto 1, il paragrafo 3 è stato inoltre modificato sopprimendone il riferimento al comitato consultivo per gli appalti di telecomunicazione, non più necessario per le ragioni indicate al precedente II.2.2. 60.3. Al tempo stesso, le ragioni che giustificano l’esclusione degli appalti dal campo di applicazione della direttiva, se regolati da norme procedurali diverse in base a un accordo riguardante la presenza di truppe di stanza o in base alla procedura specifica di un’organizzazione internazionale, restano valide anche in caso di concorsi organizzati in queste circostanze. Trasposte ai concorsi, le disposizioni corrispondono a quelle dell’attuale articolo 12, numeri 2 e 3. 60.4. Infine, il nuovo paragrafo 4 precisa che la direttiva non si applica ai concorsi organizzati per proseguire un'attività che è stata esentata in virtù di una decisione ai sensi dell’articolo 29, quando cioè essa è interamente esposta alla concorrenza su 89 90 Cfr. il precedente punto IV.15. “La presente direttiva non si applica agli appalti regolati da norme procedurali diverse e aggiudicati in base: ... a un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardanti forniture, lavori, servizi o concorsi destinati alla realizzazione o all’utilizzazione in comune di un’opera da parte degli Stati firmatari ...”. 40 mercati liberamente accessibili, e precisa anche che la direttiva non si applica neppure nei casi in cui la Commissione non ha preso una decisione ai sensi dell’articolo 29, entro i 6 mesi a tal fine previsti. Per maggiori dettagli, cfr. il precedente punto IV.29. 61. Articolo 61 - Norme di pubblicità e di trasparenza 61.1. L’articolo corrisponde, mutatis mutandis, all’articolo 43, della presente proposta. 61.2. Il paragrafo 1 riprende le disposizioni degli attuali articoli 21, paragrafo 4 e, sulla lingua facente fede, l’articolo 25, paragrafo 2. 61.3. Il paragrafo 2, corrispondente alle disposizioni dell’attuale articolo 24, paragrafo 1, è immutato, tranne che per la precisazione che il termine di 2 mesi per la spedizione del bando di gara inizia dalla chiusura del concorso. A parte la soppressione del riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, resta immutato anche il paragrafo 3, corrispondente all’attuale articolo 24, paragrafo 2. 62. Articolo 62 - Mezzi di comunicazione L’articolo corrisponde mutatis mutandis all’articolo 47 della presente proposta. 63. Articolo 63 - Norme riguardanti l’organizzazione dei concorsi, la selezione dei partecipanti, la composizione della giuria e le modalità con cui essa decide. L’articolo è immutato. Il paragrafo 1 corrisponde all’attuale articolo 4, paragrafo 1, mentre i paragrafi 2 e 3 riprendono le disposizioni dell’attuale articolo 23, paragrafi 5 e 6. 64. Articolo 64 - Obblighi statistici Per le ragioni spiegate al precedente punto II.2.2, al paragrafo 1 è stato soppresso il riferimento all’allegato X dell’attuale direttiva (elenco degli enti aggiudicatori che operano nel settore delle telecomunicazioni). La disposizione è per il resto immutata rispetto alle attuali disposizioni dell’articolo 42, paragrafo 1. Anche i paragrafi 2 e 3 sono ripresi immutati dagli attuali paragrafi 1bis e 2 dello stesso articolo 42. 65. Articolo 65 - Il comitato consultivo A parte la soppressione del riferimento all’attuale allegato X e al Comitato consultivo per gli appalti delle telecomunicazioni - che, per le ragioni esposte al punto II.2.2, non è più necessario – il paragrafo 1 è immutato e corrisponde all’attuale articolo 40, paragrafo 5. Il paragrafo 2 tiene conto della nuova decisione sulle “procedure dei comitati”. 66. Articolo 66 - Revisione delle soglie Le disposizioni dei paragrafi da 14 a 16 dell’attuale articolo 14 sono state trasferite in questo articolo, trattandosi di disposizioni finalizzate alla revisione secondo la procedura del comitato consultivo. Il nucleo dei meccanismi di revisione resta 41 immutato, ma si propone che la Commissione arrotondi il risultato dei calcoli alla decina di migliaia di euro inferiore, se ciò è necessario per mantenere soglie “rotonde”, pur rispettando gli impegni internazionali. 67. Articolo 67 – Modificazioni 67.1. Per ragioni di semplificazione e di facilità d’uso, le disposizioni riguardanti le modificazioni di alcune parti della direttiva con l’ausilio del Comitato Consultivo secondo la procedura dell’articolo 65 sono state riunite in un solo articolo. 67.1.1. A parte la soppressione del riferimento all’attuale allegato X, non più necessario essendo ormai esclusi gli enti del settore telecomunicazioni, la disposizione del paragrafo 1, lettera a), è immutata rispetto all’attuale articolo 40, paragrafo 1. 67.1.2. La lettera b), corrispondente alla prima parte dell’attuale articolo 40, paragrafo 2, è immutata. 67.1.3. Alla lettera c), corrispondente all’attuale articolo 40, paragrafo 3, viene aggiunta la precisazione che il campo d’applicazione della direttiva non deve però essere modificato. In caso di eventuale cambiamento della nomenclatura occorrerà quindi verificare che ciò non modifichi assolutamente il campo d’applicazione. 67.1.4. La disposizione della lettera d), che consente di cambiare la nomenclatura adoperata nell’allegato XI (cioè la definizione dei lavori considerati) è nuova, ma corrisponde all’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE, con la sola differenza che il suo allegato II si riferisce alla nomenclatura (NACE) e non alla nomenclatura CPV adoperata all’allegato XI della presente proposta. Anche in questo caso, ovviamente, il campo d’applicazione non deve essere modificato quando si cambia nomenclatura. 67.1.5. La lettera e) è nuova e permette di rivedere i nuovi allegati X e XIX (l’elenco della normativa comunitaria di liberalizzazione e le specifiche tecniche per la pubblicazione) con la procedura descritta all’articolo 65. Cfr. il precedente punto IV.65. 67.2. Il paragrafo 2 è immutato e corrisponde all’attuale articolo 40, paragrafo 4. 68. Articolo 68 - Attuazione della direttiva 69. Articolo 69 – Abrogazioni 69. I capoversi di questo articolo sono formule standard. I termini entro i quali gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 93/38/CEE e alle sue successive modifiche sono indicati all’allegato XXII. All’allegato XXIII si trova la tavola di concordanza tra le disposizioni della presente proposta e l’attuale direttiva. 70. Allegati da I a IX, da XII a XV, XVII e XVIII Questi allegati (elenchi degli enti aggiudicatori e modelli di avvisi) sono immutati. 42 71. Allegato XI Questo allegato riguarda le attività elencate secondo la nomenclatura CPV e non secondo la nomenclatura NACE. Il campo d’applicazione della direttiva resta immutato. 72. Allegati X, XVI A e XVI B, XIX, XX, XI, XXII e XXIII Per i commenti a questi allegati vedere rispettivamente i punti IV.29, IV.24, III.3.4 e IV.43, IV.34.5, IV.44.12 e, per gli allegati XXII e XXIII, il precedente punto IV.69. 43 2000/0117 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95, vista la proposta della Commissione1, visto il parere del Comitato economico e sociale2, visto il parere del Comitato delle regioni3, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato4, considerando quanto segue: (1) La direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni5 è stata modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6. In occasione di nuove modificazioni necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dagli enti aggiudicatori che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 19967, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione. (2) Le procedure di appalto seguite dagli enti che operano nei settori dell’acqua, dell’energia e dei trasporti, esigono un coordinamento fondato sui corollari degli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dell’articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità, di trasparenza nonché su un’apertura alla concorrenza degli appalti. Pur continuando a 1 GU C … GU C … GU C … GU C … GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 1. COM(96) 583 def. 2 3 4 5 6 7 44 salvaguardare l’applicazione di detti principi, tale coordinamento deve istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità. (3) La normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei8 e il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei9, mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico. Non è, pertanto, opportuno includere tali enti nella presente direttiva. Vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, sarebbe ugualmente inappropriato sottoporre gli appalti di tale settore alle norme della presente direttiva. (4) Nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE rientrano attualmente taluni appalti di enti aggiudicatori che operano nel settore delle telecomunicazioni. Per liberalizzare il settore delle telecomunicazioni, è stato approvato un quadro legislativo, descritto nella quarta relazione sull’attuazione della regolamentazione nel campo delle telecomunicazioni, del 25 novembre 199810. Una delle sue conseguenze è stata che, in tale settore, ha avuto inizio una concorrenza effettiva, di fatto e di diritto. A titolo informativo, tenuto conto di questa situazione, la Commissione ha pubblicato un elenco11 dei servizi di telecomunicazione già esclusi dal campo d’applicazione di tale direttiva, in forza del suo articolo 8. Ulteriori progressi vengono confermati dalla quinta relazione sull’attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni del 10 novembre 199912. Non è dunque più necessario regolare gli acquisti per gli enti che operano in questo settore. (5) Di conseguenza, viene meno l’esigenza di un comitato consultivo per gli appalti di telecomunicazioni, istituito dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio 13. (6) Resta, nondimeno, l’opportunità di continuare a sorvegliare l’andamento del mercato delle telecomunicazioni e di riesaminare la situazione nel momento in cui si constatasse il venir meno della concorrenza in questo settore. (7) La direttiva 93/38/CEE esclude dal suo campo di applicazione l’acquisizione di servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite; tali esclusioni sono state introdotte per tener conto del fatto che, spesso, i servizi in questione potevano essere forniti, in una determinata zona geografica, da un solo prestatore di servizi a causa della mancanza di concorrenza effettiva e dell’esistenza di diritti speciali o esclusivi. L’introduzione di una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni rende infondate tali esclusioni. È dunque necessario integrare l’acquisizione di tali servizi di telecomunicazione nel campo di applicazione della presente direttiva. 8 GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 18). GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia. COM(1998) 594 def. GU C 156 del 3.6.1999, pag. 3. COM(1999) 537 def. GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1. 9 10 11 12 13 45 (8) La necessità di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia e dei trasporti esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica. Non deve dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico e del settore privato e si deve far sì che, a norma dell’articolo 295 del trattato, sia lasciato del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. (9) Un’importante motivo per introdurre norme che coordino le procedure di aggiudicazione degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in questione in vari modi, partecipando al loro capitale sociale o inserendo propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza. (10) Un’altra delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che operano in questi settori è il carattere chiuso dei loro mercati, dovuto alla concessione da parte delle autorità nazionali di diritti speciali o esclusivi, per l’approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione. (11) È opportuno fornire una definizione appropriata della nozione di diritti speciali ed esclusivi. Da questa definizione deriva che se un ente si può avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o aeroportuali, di una procedura di esproprio per pubblica utilità o della costituzione di servitù, o può usare, per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via, ciò non costituisce in sé un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua potabile, elettricità, gas o calore una rete - a sua volta gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi concessi da un’autorità competente dello Stato membro interessato - costituisce, in sé, un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. (12) La presente direttiva non deve essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di uno dei servizi di cui agli articoli da 3 a 6 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività, se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno introdurre un meccanismo, applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di una liberalizzazione attuale o futura. Tale meccanismo (giuridico) dovrà offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, soprattutto riguardo ai termini di cui dispone la Commissione per decidere in merito all’eventuale esenzione di un dato settore. (13) L’esposizione diretta alla concorrenza va valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Mettere in atto e applicare la pertinente legislazione comunitaria, che liberalizza un determinato settore o parte di esso, si riterrà offrire una sufficiente presunzione di libero accesso al mercato in questione. La legislazione pertinente deve essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Se l’accesso a un determinato mercato non è liberalizzato da una atto legislativo comunitario, gli Stati membri devono dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. 46 (14) Se un’autorità pubblica esercita un’attività ai sensi della presente direttiva, la pressione dovuta al fatto che tale attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, potrebbe non essere sufficiente a garantire che le decisioni prese nel quadro delle procedure di aggiudicazione degli appalti si fondino esclusivamente su considerazioni d’ordine economico. È pertanto opportuno che gli appalti aggiudicati da autorità pubbliche in tali situazioni continuino ad essere disciplinati dalla presente direttiva. Il meccanismo generale d’esenzione non deve perciò essere applicato alle attività esercitate dai poteri pubblici. (15) Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all’articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all’articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 14, per quanto riguarda gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l’estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dal meccanismo generale che permette l’esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza. Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell’estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva15 e della decisione 97/367/CE della Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della menzionata direttiva16. (16) Taluni enti che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante autobus, già esclusi dal campo d’applicazione della direttiva 93/38/CEE, devono essere esclusi anche dal campo d’applicazione della presente direttiva. D’altra parte, per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari solo per taluni settori, è opportuno che il meccanismo generale che tiene conto degli effetti della liberalizzazione, si applichi anche al trasporto mediante autobus, se tali servizi sono forniti da enti che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, sono ancora assoggettati alla direttiva 93/38/CEE. (17) È opportuno che gli enti aggiudicatori applichino norme comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività relative all’acqua e che esse vengano applicate anche quando un’autorità pubblica ai sensi della presente direttiva, aggiudica appalti per proprie attività riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue. Tuttavia, le regole di appalto come quelle proposte per gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d’acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzazione. 14 GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3. GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41. GU L 156 del 13.6.1997, pag. 55. 15 16 47 (18) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)17, il Consiglio ha tra l’altro approvato l’accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato “l’accordo”, al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l’accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall’accordo. Quest’ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che gli enti aggiudicatori contemplati dall’accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell’accordo, rispettino così l’accordo. È inoltre necessario che la presente direttiva garantisca agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell’accordo. (19) Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, è opportuno semplificare l’applicazione della presente direttiva, soprattutto semplificando le soglie e applicando a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui operano, le norme in materia di informazioni da dare ai partecipanti su quanto deciso in merito alle procedure di aggiudicazione degli appalti e ai loro risultati. Inoltre, tenuto conto dell’unione monetaria, conviene che le soglie siano espresse in euro. È perciò opportuno fissare soglie, in euro, in modo da semplificare l’applicazione di queste disposizioni pur garantendo il rispetto delle soglie previste dall’accordo, espresse in diritti speciali di prelievo. In tale prospettiva sarà anche utile prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, ove necessario, alle eventuali variazioni negative del valore dell’euro rispetto al diritto speciale di prelievo. È inoltre opportuno che le soglie per i concorsi di progettazione siano identiche a quelle per gli appalti di servizi. (20) La presente direttiva non deve essere applicata agli appalti dichiarati segreti o che possono ledere gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o che sono aggiudicati in base a norme diverse stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali. La presente direttiva non va applicata neppure ai concorsi di progettazione disciplinati da norme procedurali diverse, stabilite da accordi internazionali in vigore o da organizzazioni internazionali. (21) È necessario evitare ostacoli alla libera circolazione dei servizi; i prestatori di servizi possono, pertanto, essere persone sia fisiche che giuridiche. La presente direttiva fa salva tuttavia l’applicazione, a livello nazionale, delle norme sulle condizioni di esercizio di un’attività o di una professione purché siano compatibili con il diritto comunitario. (22) La presente direttiva non riguarda la prestazione di servizi, a meno che questa non si fondi su contratti d’appalto; essa non riguarda, perciò, neppure i servizi prestati su altra base, quali disposizioni legislative o regolamentari o contratti di lavoro. 17 GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1. 48 (23) A norma dell’articolo 163 del trattato, l’incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo è un mezzo per ampliare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea e l’apertura degli appalti pubblici favorisce la realizzazione di questo obiettivo. La presente direttiva non deve riguardare il cofinanziamento di programmi di ricerca: in essa non rientrano perciò gli appalti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all’ente appaltante perché li usi nell’esercizio della propria attività, purché la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale ente. (24) Gli appalti relativi all’acquisto o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l’applicazione delle norme sugli appalti. (25) I servizi d’arbitrato e di conciliazione sono di solito prestati da organi o persone scelte o designate secondo modalità incompatibili con le norme di aggiudicazione degli appalti. (26) Gli appalti di servizi contemplati dalla presente direttiva non devono includere gli appalti relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari. (27) In determinate circostanze, gli appalti di servizi comportanti un’unica fonte di approvvigionamento, possono venir esentati, del tutto o in parte, dall’applicazione della presente direttiva. (28) È opportuno escludere taluni appalti di servizi attribuiti a un’impresa collegata la cui attività principale in materia di servizi consista nel prestare servizi al gruppo cui appartiene e non nel commercializzarli sul mercato. (29) Sono stati presi provvedimenti, o lo saranno, per eliminare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità; una situazione analoga esiste anche in altri parti del settore dell’energia. Norme di aggiudicazione degli appalti come quelle applicate agli appalti di forniture permettono di superare gli ostacoli all’acquisto di energia e di combustibili nel settore dell’energia. È perciò inopportuno escludere tali acquisti dal campo di applicazione della presente direttiva. (30) Per applicare le norme previste dalla presente direttiva e a fini di sorveglianza, il modo migliore di definire il settore dei servizi è quello di suddividerli in categorie, corrispondenti a una serie di voci di una nomenclatura comune, e di raggrupparli in due allegati, XVIA e XVIB, a seconda del regime cui sono sottoposti. Quanto ai servizi di cui all’allegato XVIB, le disposizioni applicabili della presente direttiva devono far salva l’applicazione delle specifiche norme comunitarie in materia. (31) Riguardo agli appalti di servizi, l’applicazione integrale della presente direttiva deve limitarsi, per un periodo transitorio, ad appalti per i quali queste disposizioni consentiranno di sfruttare tutte le possibilità d’incrementare scambi transfrontalieri. Durante tale periodo transitorio, gli appalti degli altri servizi vanno sorvegliati prima di decidere l’applicazione integrale della direttiva. È opportuno, al riguardo, definire il meccanismo di sorveglianza. Tale meccanismo deve contemporaneamente permettere agli interessati di ottenere informazioni in materia. 49 (32) Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono compatibili con la direttiva se non sono, direttamente o indirettamente, discriminatorie nei confronti di offerenti provenienti da altri Stati membri e se sono obbligatoriamente annunciate nel bando di gara. Esse possono, in particolare, favorire l’occupazione di persone disabili o emarginate o contribuire alla lotta contro la disoccupazione. (33) Gli enti aggiudicatori possono sollecitare, o accettare, consulenze utili ai fini della determinazione delle specifiche per un determinato appalto, a condizione che essi non abbiano l’effetto di ostacolare la concorrenza. (34) Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti pubblici devono permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo, deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettono la diversità delle soluzioni tecniche. Da un lato, perciò, le specifiche tecniche devono poter essere stabilite in termini di prestazioni e di esigenze funzionali ma, dall’altro, devono essere accettate altre soluzioni equivalenti in caso di riferimento a norme europee o, in loro mancanza, nazionali. Per dimostrare l’equivalenza, gli offerenti devono poter ricorrere a qualsiasi tipo di prova. Il riferimento a specifiche che prescrivano una determinata origine deve restare un’eccezione. (35) Date le nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e le semplificazioni da esse indotte nella pubblicità degli appalti nonché il contributo in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno parificare i mezzi elettronici a quelli classici di comunicazione e di scambio d’informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie adottate devono essere compatibili con quelle usate dagli altri Stati membri. (36) L’uso di mezzi elettronici consente economie di tempo. È perciò possibile prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a mezzi elettronici a condizione, tuttavia, che essi siano compatibili con le specifiche modalità di trasmissione stabilite a livello comunitario. Un’ulteriore riduzione può essere prospettata se simultaneamente l’ente aggiudicatore diffonde su Internet l’intero capitolato d’oneri, le cui informazioni divengono così liberamente e direttamente accessibili. È tuttavia necessario far sì che l’effetto cumulato delle riduzioni dei termini non porti a termini eccessivamente brevi, tali da compromettere gli obiettivi di apertura degli appalti nel mercato interno. (37) Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, 1999/93/CE, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche18 e ..../..../.... [relativa a taluni aspetti giuridici della società dell’informazione]19, si applicano alla trasmissione d’informazione mediante mezzi elettronici prevista dalla presente direttiva. (38) Al computo dei termini di cui alla presente direttiva si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini20. 18 GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12. GU L … GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1. 19 20 50 (39) È opportuno chiarire che gli enti aggiudicatori devono fissare criteri di selezione secondo norme e criteri oggettivi, così come obiettivi devono essere i criteri di selezione delle procedure ristrette e negoziate. (40) Anche l’aggiudicazione dell’appalto va effettuata in base a criteri oggettivi, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento affinché la valutazione delle offerte avvenga in condizioni di effettiva concorrenza. È pertanto opportuno ammettere l’applicazione di due soli criteri d’attribuzione: “il prezzo più basso” e “l’offerta economicamente più vantaggiosa”. (41) Per rispettare il principio di parità di trattamento nell’aggiudicazione degli appalti, è opportuno garantire e migliorare la trasparenza necessaria in merito ai criteri scelti per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta perciò agli enti aggiudicatori indicare, quanto prima nel corso della procedura di aggiudicazione degli appalti, la ponderazione relativa di ciascun criterio. In ogni caso, essa non può limitarsi alla pura e semplice indicazione di un ordine decrescente d’importanza dei criteri. (42) I criteri di aggiudicazione devono far salva l’applicazione di norme nazionali sulla remunerazione di taluni servizi, come, ad esempio, gli onorari di architetti e avvocati. (43) Vanno applicate le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti comprovanti una qualifica formale quando è necessario fornire la prova di una data qualifica per partecipare a una procedura d’appalto o a un concorso. (44) Talune condizioni tecniche, e in particolare quelle relative alle consulenze, alle relazioni statistiche, alla nomenclatura usata e alle condizioni di riferimento a tale nomenclatura esigono di essere adottate e modificate in funzione dell’evoluzione dei requisiti tecnici. A tal fine è perciò opportuno introdurre una procedura di adozione flessibile e rapida. Alla luce dell’articolo 2 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze d’esecuzione conferite alla Commissione21, è opportuno che le misure necessarie per l’applicazione della presente direttiva siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della stessa. (45) Per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto. (46) La presente direttiva fa salvi gli obblighi internazionali cui sono tenuti la Comunità o gli Stati membri nonché l’applicazione delle norme del trattato e, in particolare, degli articoli 81 e 86. (47) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione della direttiva 93/38/CEE indicati all’allegato XXII, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 21 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 51 Indice TITOLO I - Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione CAPO I – Definizioni Articolo 1 – Definizioni CAPO II – Campo d’applicazione: definizione delle attività e degli enti interessati Sezione 1 - Enti interessati Articolo 2 Enti aggiudicatori Articolo 3 Disposizioni riguardanti il gas, l’energia termica e l’elettricità Articolo 4 Disposizioni riguardanti l’acqua Articolo 5 Disposizioni riguardanti i servizi di trasporto Articolo 6 Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti Articolo 7 Elenchi di enti aggiudicatori Articolo 8 Appalti che riguardano più attività CAPO III – Principi generali Articolo 9 Parità di trattamento, divieto di discriminazione e trasparenza TITOLO II - Disposizioni sugli appalti CAPO I – Disposizioni generali Articolo 10 I raggruppamenti di operatori economici Articolo 11 Condizioni previste dagli accordi conclusi in seno all’Organizzazione mondiale del Commercio Articolo 12 Riservatezza Articolo 13 Gli accordi quadro CAPO II - Campo di applicazione: soglie ed esclusioni Articolo 14 Il campo di applicazione SEZIONE 1 – Soglie SOTTOSEZIONE 1 Importi Articolo 15 Appalti SOTTOSEZIONE 2 Metodi di calcolo del valore degli appalti e degli accordi quadro Articolo 16 Regole generali Articolo 17 Calcolo del valore degli appalti di lavori Articolo 18 Calcolo del valore degli appalti di forniture Articolo 19 Calcolo del valore degli appalti di servizi SEZIONE II – Gli appalti esclusi o sottoposti a un regime particolare SOTTOSEZIONE 1 - Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto Articolo 20 Appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi Articolo 21 Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata o per l’esercizio di tale attività in un paese terzo 52 Articolo 22 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza Articolo 23 Appalti aggiudicati in virtù di norme internazionali SOTTOSEZIONE 2 - Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ma solo gli appalti di servizi Articolo 24 Appalti relativi a taluni servizi esclusi Articolo 25 Appalti di servizi attribuiti in base a un diritto di esclusiva Articolo 26 Appalti di servizi attribuiti ad un’impresa o ad un ente aggiudicatore facenti parte di un’impresa comune SOTTOSEZIONE 3 - Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori Articolo 27 Appalti attribuiti da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua. Articolo 28 Appalti sottoposti a un regime speciale Articolo 29 Norme generali per l’esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza CAPO III – Norme applicabili agli appalti di servizi Articolo 30 Appalti di servizi di cui all’allegato XVI A Articolo 31 Appalti di servizi di cui all’allegato XVI B Articolo 32 Appalti misti di servizi elencati all’allegato XVI A e di servizi elencati all’allegato XVI B CAPO IV – Disposizioni specifiche sul capitolato d’oneri e la documentazione d’appalto Articolo 33 Disposizioni generali Articolo 34 Le specifiche tecniche Articolo 35 Comunicazione delle specifiche tecniche Articolo 36 Le varianti Articolo 37 Il subappalto Articolo 38 Obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro CAPO V – Procedure Articolo 39 Procedure aperte, ristrette e negoziate CAPO VI - Norme in materia di pubblicità e di trasparenza SEZIONE I - Pubblicazione di bandi e avvisi Articolo 40 Gli avvisi periodici indicativi e gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione Articolo 41 Gli avvisi come mezzi per indire una gara Articolo 42 Gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati Articolo 43 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi SEZIONE 2 – Termini Articolo 44 Domande di partecipazione e ricevimento delle offerte 53 Articolo 45 Articolo 46 SEZIONE 3 – Comunicazioni e informazioni Articolo 47 Articolo 48 Articolo 49 Capitolati d’oneri e informazioni supplementari Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione e norme sugli inviti a formulare offerte Mezzi di comunicazione Informazione di coloro che hanno chiesto la qualificazione dei candidati e degli offerenti Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati CAPO VII - Svolgimento della procedura Articolo 50 Disposizione generale Sezione 1 - Qualificazione e selezione qualitativa Articolo 51 Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni Articolo 52 Sistemi di qualificazione Articolo 53 Criteri di selezione qualitativa SEZIONE 2 – Aggiudicazione degli appalti Articolo 54 Criteri di aggiudicazione degli appalti Articolo 55 Offerte anormalmente basse SEZIONE 3 - Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi Articolo 56 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi Articolo 57 Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi TITOLO III - Norme specifiche applicabili ai concorsi di progettazione Articolo 58 Disposizioni generali Articolo 59 Soglie Articolo 60 I concorsi di progettazione esclusi Articolo 61 Norme in materia di pubblicità e di trasparenza Articolo 62 Mezzi di comunicazione Articolo 63 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice TITOLO IV – Obblighi statistici, competenze d’esecuzione e disposizioni finali Articolo 64 Obblighi statistici Articolo 65 Il comitato consultivo Articolo 66 Revisione delle soglie Articolo 67 Modificazioni Articolo 68 Attuazione Articolo 69 Abrogazione Articolo 70 Entrata in vigore Articolo 71 Destinatari 54 Allegato I Allegato II Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX Allegato X Allegato XI Allegato XII Allegato XIII Allegato XIV Allegato XV Allegato XVI A Allegato XVI B Allegato XVII Allegato XVIII Allegato XIX Allegato XX Allegato XXI Allegato XXII Allegato XXIII ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DELL’ELETTRICITÀ ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE, O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS O DI CALORE ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PROSPEZIONE E DELL’ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PROSPEZIONE E DELL’ESTRAZIONE DI CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3 ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PUNTO B) MODELLI DI AVVISI: A. PROCEDURE APERTE B. PROCEDURE RISTRETTE C. PROCEDURE NEGOZIATE AVVISO RELATIVO ALL’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AVVISO PERIODICO AVVISO RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI SERVIZI AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 SERVIZI AI SENSI DELL’ARTICOLO 31 AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE SPECIFICHE TECNICHE DI PUBBLICAZIONE DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE TABELLA RICAPITOLATIVA DEI TERMINI PREVISTI DALL’ARTICOLO 44 TERMINI DI ATTUAZIONE E DI APPLICAZIONE TAVOLA DI CONCORDANZA 55 TITOLO I Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione CAPO I Definizioni Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12. 2. Gli “appalti di forniture, di lavori e di servizi” sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e uno o più fornitori, imprenditori o prestatori di servizi, aventi per oggetto: 3. a) nel caso di appalti di forniture, l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto di prodotti; b) nel caso degli appalti di lavori, l’esecuzione, anche unita alla progettazione, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di lavori di edilizia o di genio civile di cui all’allegato XI; questi appalti possono comportare anche le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione; c) nel caso degli appalti di servizi, appalti relativi a servizi elencati all’allegato XVI. Un appalto avente per oggetto sia prodotti che servizi ai sensi dell’allegato XVI è considerato un “appalto di forniture” se il valore dei prodotti in questione supera quello dei servizi in esso incorporati. Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, di lavori di posa e di installazione ai sensi della presente direttiva è considerato un “appalto di forniture”. 4. Un appalto destinato all’esecuzione di una o più attività tra quelle elencate al paragrafo 2, punto b), e la fornitura di prodotti, è considerato un “appalto di lavori” se tali attività non consistono unicamente in lavori di posa e di installazione dei prodotti. Un appalto, il cui oggetto è espressamente una o più attività di cui al paragrafo 2, lettera b), è considerato un “appalto di lavori” anche quando comprenda la prestazione di servizi ai sensi dell’allegato XVI, qualora tali servizi siano necessari all’esecuzione dell’appalto in questione. 5. Un appalto avente per oggetto solo servizi ai sensi dell’allegato XVI e comprendente, a titolo accessorio rispetto al suo oggetto principale, una o più attività di cui al paragrafo 2, lettera b), è considerato un “appalto di servizi”. 56 6. I termini “imprenditore”, “fornitore” o “prestatario di servizi” designano una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o un raggruppamento di tali persone od enti. Il termine “operatore economico” designa sia un fornitore che un prestatario di servizi o un imprenditore a seconda dell’oggetto dell’appalto interessato. Un “offerente” è l’operatore economico che presenta un’offerta e un “candidato” è colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata. 7. Un “accordo-quadro” è un accordo concluso tra uno degli enti aggiudicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e uno o più operatori economici, per fissare le condizioni, soprattutto riguardo ai prezzi ed, eventualmente, alle quantità, degli appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo. 8. Le “procedure aperte, ristrette o negoziate” sono le procedure di aggiudicazione applicate dagli enti aggiudicatori e nelle quali: a) riguardo alle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare offerte; b) riguardo alle procedure ristrette, possono presentare offerte solo i candidati invitati dall’ente aggiudicatore; c) riguardo alle procedure negoziate, l’ente aggiudicatore consulta gli operatori economici di propria scelta e tratta le condizioni dell’appalto con uno o più di essi. 9. I “concorsi di progettazione” sono le procedure nazionali che permettono all’ente aggiudicatore di acquisire, soprattutto nel campo dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza attribuzione di premi. 10. Un “mezzo elettronico” è un mezzo che usa sistemi elettronici di elaborazione (come la compressione digitale) e di memorizzazione dei dati e che si serve della diffusione, dell’invio e della ricezione via cavo, via radio, via sistemi ottici o attraverso altri sistemi elettromagnetici. 11. I termini “iscritto” o “per iscritto” designano un insieme di parole o cifre, che può essere letto, riprodotto e comunicato. Questo insieme può includere informazioni trasmesse e memorizzate da mezzi elettronici. 12. Il Vocabolario Comune degli Appalti Pubblici, in prosieguo “CPV” (“Common Procurement Vocabulary”), adottata dal regolamento .../.../CE del Consiglio e del Parlamento22, è la nomenclatura comunitaria di riferimento per gli appalti pubblici. 22 GU L ... 57 CAPO II Campo d’applicazione: definizione delle attività e degli enti interessati Sezione 1 – Enti interessati Articolo 2 Enti aggiudicatori 1. Ai fini della presente direttiva, s’intende per: a) “autorità pubbliche”: lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più enti territoriali o di diritto pubblico. Si considera ente di diritto pubblico ogni ente: b) - istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale, - dotato di personalità giuridica, e - la cui attività sia finanziata in via maggioritaria dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico, o la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi o il cui consiglio d’amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico. “imprese pubbliche”: le imprese su cui i pubblici poteri possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione. L’influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa: 2. - detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa, oppure - controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa, oppure - hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza dell’impresa. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori: a) che sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 6. 58 b) 3. che non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 3 a 6 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro. Ai fini della presente direttiva, i diritti speciali o di esclusiva sono diritti, che risultano da un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio di una attività di cui agli articoli da 3 a 6 e d’incidere in modo rilevante sulla capacità di altre imprese di esercitare, a condizioni sostanzialmente equivalenti, tale attività sullo stesso territorio. Articolo 3 Disposizioni riguardanti il gas, l’energia termica e l’elettricità 1. 2. 3. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica la presente direttiva si applica alle seguenti attività: a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di energia termica, b) o l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica. L’alimentazione con gas o calore di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’autorità pubblica non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1, se: a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell’ente interessato è l’inevitabile risultato dell’esercizio di una attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli 4, 5 e 6; b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso. Per quanto riguarda l’elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività: a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità, b) o l’alimentazione elettrica di tali reti. 59 4. L’alimentazione elettrica di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’autorità pubblica non è considerata un’attività di cui al paragrafo 3 se: a) la produzione di elettricità da parte dell’ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli 4, 5 e 6, e b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso. Articolo 4 Disposizioni riguardanti l’acqua 1. 2. 3. La presente direttiva si applica alle seguenti attività: a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile, o b) l’alimentazione idrica di tali reti. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un’attività di cui al paragrafo 1, e che: a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue. L’alimentazione con acqua potabile di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’autorità pubblica non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se: a) la produzione di acqua potabile da parte dell’ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 3 a 6, e b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale d’acqua potabile dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso. 60 Articolo 5 Disposizioni riguardanti i servizi di trasporto 1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tramviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo. Nei servizi di trasporto, esiste una rete se il servizio viene fornito alle condizioni stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro per quanto riguarda gli itinerari da seguire, la capacità di trasporto disponibile o la frequenza del servizio. 2. La fornitura al pubblico di un servizio di autotrasporto non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1, se, entro [dodici mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva], in una determinata zona geografica, altri enti possono liberamente fornire tale servizio, in generale o in un’area geografica specifica, alle stesse condizioni degli enti aggiudicatori. Articolo 6 Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini: a) prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, oppure b) messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali. Articolo 7 Elenchi di enti aggiudicatori Gli elenchi, non tassativi, degli enti aggiudicatori ai sensi della presente direttiva figurano negli allegati da I a IX. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi. 61 Articolo 8 Appalti che riguardano più attività 1. Ad un appalto destinato all’esercizio di più attività, e che non può essere suddiviso in più appalti, si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato. 2. Se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un’altra attività non è disciplinata né dalla presente né dalla direttiva [forniture, servizi, lavori ...] e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività sia principalmente destinato l’appalto, esso è affidato secondo la presente direttiva. 3. Se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un’altra dalla direttiva [forniture, servizi, lavori ...], e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto sia principalmente destinato, esso è affidato secondo la direttiva [forniture, servizi, lavori ...]. CAPO III Principi generali Articolo 9 Parità di trattamento, divieto di discriminazione e trasparenza Gli enti aggiudicatori prendono tutti i provvedimenti atti a garantire che vengano rispettati i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. 62 TITOLO II Disposizioni sugli appalti CAPO I Disposizioni generali Articolo 10 I raggruppamenti di operatori economici 1. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a trattare. Non può essere richiesta a tali raggruppamenti la trasformazione in una determinata forma giuridica per presentare un’offerta o per trattare, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato a subire tale trasformazione una volta aggiudicatogli l’appalto, se tale trasformazione è necessaria alla buona esecuzione dell’appalto. 2. I candidati o gli offerenti che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti, sono abilitati a prestare il servizio in questione, non possono essere esclusi per il solo fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui l’appalto viene aggiudicato, sono tenuti ad essere delle persone o fisiche o giuridiche. Tuttavia, le persone giuridiche possono essere obbligate a indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali adeguate delle persone che eseguono il servizio in questione. Articolo 11 Condizioni previste dagli accordi conclusi in seno all’Organizzazione mondiale del Commercio Nell’aggiudicazione degli appalti pubblici da parte di enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni altrettanto favorevoli di quelle concesse ai paesi terzi in forza dell’accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (in prosieguo: “l’accordo”). A tal fine gli Stati membri si consultano, in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma dell’accordo. Articolo 12 Riservatezza 1. All’atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, all’atto della qualificazione e della selezione degli operatori economici e 63 quando assegnano gli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono. 2. La presente direttiva non limita il diritto degli operatori economici di esigere da un ente aggiudicatore, secondo la legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni da essi fornite. Articolo 13 Gli accordi-quadro 1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo-quadro come un appalto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 e assegnarlo secondo la presente direttiva. 2. Quando aggiudicano un accordo-quadro secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori possono applicare l’articolo 36, paragrafo 3, punto i) se aggiudicano appalti basati su tale accordo. 3. Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono applicare l’articolo 36, paragrafo 3, punto i). 4. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo improprio tale da impedire, limitare o falsare la concorrenza. CAPO II Campo di applicazione: soglie ed esclusioni Articolo 14 Il campo di applicazione La presente direttiva si applica quando gli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, attribuiscono appalti di lavori, forniture o servizi, il cui valore - IVA esclusa siano pari o superiori alle soglie indicate all’articolo 15, salvo i casi di esclusione, di cui agli articoli da 20 a 27, o se sia stata presa una decisione a norma dell’articolo 29 riguardo all’esercizio dell’attività in questione nello Stato membro interessato. 64 SEZIONE 1 - SOGLIE SOTTOSEZIONE 1 – IMPORTI Articolo 15 Appalti La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore - IVA esclusa - sia pari o superiore a: a) 400 000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi; b) 5 300 000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori. SOTTOSEZIONE 2 – METODI DI CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E DEGLI ACCORDI-QUADRO Articolo 16 Regole generali 1. Gli enti aggiudicatori non possono eludere l’applicazione della presente direttiva suddividendo le opere o gli appalti o utilizzando speciali modalità di calcolo del valore degli appalti. 2. Il calcolo del valore di un accordo quadro si fonda sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo. Articolo 17 Calcolo del valore degli appalti di lavori 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono necessari all’esecuzione dei lavori e che mettono a disposizione dell’imprenditore. 2. Il valore delle forniture o dei servizi, non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori, non può essere aggiunto al valore dell’appalto in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi all’applicazione della presente direttiva. 65 3. 4. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, si fonda sul valore totale dell’opera. Si intende per opera il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica e tecnica autonoma. Quando un’opera è suddivisa in più lotti, occorre tener conto del valore di ogni lotto ai fini della stima del valore indicato all’articolo 15. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato all’articolo 15, le disposizioni di detto articolo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare all’articolo 15, per i lotti il cui valore - IVA esclusa - non superi 1 milione di euro, sempreché l’importo totale di tali lotti non superi il 20% del valore di tutti i lotti. Articolo 18 Calcolo del valore degli appalti di forniture 1. Quando una fornitura è suddivisa in più lotti, occorre tener conto del valore di ogni lotto ai fini della stima del valore indicato all’articolo 15. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato all’articolo 15, le disposizioni di detto articolo si applicano a tutti i lotti. 2. Quando un appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, la base per stabilire il valore dell’appalto è data dall’importo totale massimo autorizzato dell’acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell’acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni. 3. Quando si tratta di acquistare forniture per un determinato periodo mediante una serie di appalti, da attribuire ad uno o più fornitori, o di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell’appalto va calcolato in base a quanto segue: 4. a) al valore totale degli appalti, di analoghe caratteristiche, attribuiti nel corso dell’esercizio o dei dodici mesi precedenti, corretto, se possibile, in modo da tener conto di prevedibili modificazioni di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi successivi, oppure b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all’attribuzione del primo contratto o nel corso di tutta la durata dell’appalto, se quest’ultimo è superiore a dodici mesi. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, il valore da assumere come base per il calcolo del valore dell’appalto è il seguente: a) per gli appalti a durata determinata, se quest’ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell’appalto oppure, se questa è superiore a dodici mesi, il valore totale compreso l’importo stimato del valore residuale; b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni. 66 5. Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione. Articolo 19 Calcolo del valore degli appalti di servizi 1. Ai fini del calcolo dell’importo stimato di un appalto di servizi, l’ente aggiudicatore si basa sulla rimunerazione complessiva del prestatore tenuto conto delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 7. 2. Quando un servizio è suddiviso in più lotti, occorre tener conto del valore di ogni lotto ai fini della stima del valore indicato all’articolo 15. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato all’articolo 15, le disposizioni di detto articolo si applicano a tutti i lotti. 3. Quando un appalto di servizi prevede espressamente delle opzioni, la base per stabilire il valore dell’appalto è data dall’importo totale massimo autorizzato dell’acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell’acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni. 4. Quando si tratta di acquistare servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti, da attribuire ad uno o più prestatori di servizi, o di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell’appalto è calcolato in base a quanto segue: a) al valore totale degli appalti, di analoghe caratteristiche, attribuiti nel corso dell’esercizio o dei dodici mesi precedenti, corretto, se possibile, in modo da tener conto di prevedibili modifiche di quantità o di valore che interverranno nei 12 mesi successivi, oppure b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all’attribuzione del primo contratto o in tutto il periodo di validità dell’appalto, se quest’ultimo è superiore a dodici mesi. 5. Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione. 6. Ai fini del calcolo dell’importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto dei seguenti importi: a) per i servizi assicurativi, del premio da pagare, b) per i servizi bancari e gli altri servizi finanziari, degli onorari, delle commissioni, degli interessi e delle altre forme di rimunerazione, c) per gli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare. 67 7. Nel caso di appalti di servizi privi di un prezzo totale, il valore da assumere come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è il seguente: a) per gli appalti a durata determinata, pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore totale per l’intera durata degli appalti; b) per gli appalti a durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48. SEZIONE 2 – GLI APPALTI ESCLUSI O SOTTOPOSTI A UN REGIME PARTICOLARE SOTTOSEZIONE 1 Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto Articolo 20 Appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi 1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le categorie di prodotti e di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori fanno valere quando comunicano le informazioni. Articolo 21 Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo 1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano per scopi diversi dall’esercizio di attività di cui agli articoli da 3 a 6, o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno della Comunità. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al 68 riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori fanno valere quando comunicano le informazioni. Articolo 22 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza La presente direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione va accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di tale Stato. Articolo 23 Appalti aggiudicati in virtù di norme internazionali La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali diverse e aggiudicati in virtù di quanto segue: a) di un accordo internazionale concluso, secondo il trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, in merito a forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all’uso in comune di un’opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può adire il comitato consultivo per gli appalti pubblici; b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo; c) della procedura speciale di un’organizzazione internazionale. SOTTOSEZIONE 2 Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi Articolo 24 Appalti relativi a taluni servizi esclusi La presente direttiva non si applica ai seguenti appalti: a) appalti aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; 69 b) appalti aventi per oggetto servizi d’arbitrato e di conciliazione; c) appalti relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; d) contratti di lavoro; e) appalti di servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono al solo ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale ente. Articolo 25 Appalti di servizi attribuiti in base a un diritto di esclusiva La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi attribuiti a un ente, esso stesso autorità pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. Articolo 26 Appalti di servizi attribuiti ad un’impresa o ad un ente aggiudicatore facenti parte di un’impresa comune 1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi: a) che un ente aggiudicatore assegna a un’impresa collegata. b) assegnati da un’impresa comune, costituita da più enti aggiudicatori per esercitare attività di cui agli articoli da 3 a 6, a uno di tali enti aggiudicatori o a un’impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori, purché almeno l’80% del fatturato medio realizzato da tale impresa nella Comunità negli ultimi tre anni nel campo dei servizi, derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese cui è collegata. Se gli stessi servizi, o servizi simili, sono forniti da più di un’impresa collegata all’ente aggiudicatore, occorre tener conto del fatturato totale nella Comunità risultante dalla fornitura di servizi da parte di tali imprese. 2. Ai fini del presente articolo “impresa collegata” è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio 23, o, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che possa esercitare 23 GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11. 1990, pag. 60). 70 un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore o che, come quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne. 3. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, dietro sua richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione del paragrafo 1: a) i nomi delle imprese interessate, b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione. c) gli elementi di prova che, secondo la Commissione, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria soddisfano i requisiti del presente articolo. SOTTOSEZIONE 3 Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori Articolo 27 Appalti attribuiti da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua. 1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati per l’acquisto di acqua, dagli enti aggiudicatori che esercitano l’attività di cui all’allegato I. 2. Il Consiglio riesaminerà il disposto del paragrafo 1 quando gli sarà sottoposta una relazione della Commissione, corredata da proposte appropriate. Articolo 28 Appalti sottoposti a un regime speciale Il Regno Unito e il Regno dei Paesi Bassi, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate, provvedono affinché ogni ente che opera nei settori di cui alle decisioni 93/676/CEE e 97/367/CEE: a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’attribuire appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all’informazione diffusa agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti; b) comunichi alla Commissione, secondo la decisione 93/327/CEE della Commissione24, le informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti. 24 GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25. 71 Articolo 29 Norme generali per l’esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza 1. Quando sono attribuiti da un ente aggiudicatore che non è un’autorità pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli appalti destinati a permettere la prestazione di un servizio di cui agli articoli da 3 a 6 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. 2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l’esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione. 3. Ai fini del paragrafo 1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria di cui all’allegato X. 4. Per poter beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, gli Stati mambri chiedono alla Commissione una decisione in tal senso. Lo Stato membro interessato informa la Commissione, tenendo conto dei paragrafi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con il paragrafo 1. Se un’autorità indipendente, competente per l’attività in questione, ha preso posizione su temi pertinenti ai fini dei paragrafi 1 e 2, il suo parere è trasmesso alla Commissione. Se la Commissione intende prendere una decisione di esenzione, l’adotta secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2. Essa pubblica la sua decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 5. Ai fini dell’adozione della decisione di cui al paragrafo 4, la Commissione ha sei mesi di tempo, a decorrere da una data stabilita secondo il disposto dei paragrafi 6, 7 e 8. Se non è possibile presumere, in base al paragrafo 3, che un mercato sia liberamente accessibile, lo Stato membro che chiede l’esenzione deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto. Se, scaduto il termine, la Commissione non ha adottato una decisione di esenzione, la disposizione del paragrafo 1 si applica d'ufficio. 6. Fatti salvi i paragrafi 7 o 8, il termine di cui al paragrafo 5 decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda a norma del paragrafo 4. 7. Se, nel corso del procedimento, la Commissione constata che le informazioni a corredo della domanda o degli allegati sono incomplete o inesatte, ne informa 72 immediatamente e per iscritto lo Stato membro interessato e fissa un congruo termine per completare tali informazioni. In tal caso, il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete. 8. Se i fatti riferiti nella domanda subiscono modificazioni essenziali, queste sono immediatamente comunicate alla Commissione. Qualora dette modificazioni possano influire in misura significativa sulla valutazione a norma del paragrafo 1, la Commissione può ritenere che gli effetti della notificazione si producano alla data di ricevimento delle medesime e ne informa per iscritto e immediatamente lo Stato membro interessato. 9. La Commissione può avviare d’ufficio il procedimento per adottare la decisione di esenzione. CAPO III Norme applicabili agli appalti di servizi Articolo 30 Appalti di servizi di cui all’allegato XVI A Gli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all’allegato XVI A vengono aggiudicati secondo le disposizioni dei capi da IV a VII. Articolo 31 Appalti di servizi di cui all’allegato XVI B L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all’allegato XVI B è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni degli articoli 34 e 42. Articolo 32 Appalti misti di servizi elencati all’allegato XVI A e di servizi elencati all’allegato XVI B Gli appalti che hanno per oggetto sia servizi elencati all’allegato XVI A che servizi elencati all’allegato XVI B vengono aggiudicati secondo il disposto dei capi da IV a VII, se il valore dei servizi di cui all’allegato XVI A è superiore al valore dei servizi di cui all’allegato XVI B. Negli altri casi vengono aggiudicati secondo gli articoli 34 e 42. 73 CAPO IV Disposizioni specifiche sul capitolato d’oneri e la documentazione d’appalto Articolo 33 Disposizioni generali Gli enti aggiudicatori redigono per ogni appalto un capitolato d’oneri in cui sono precisate e completate le informazioni contenute nel bando di gara, a norma dell’articolo 41. In tale contesto, essi si limitano a introdurre le specifiche tecniche secondo l’articolo 34 e, se hanno accettato varianti, si applicano le disposizioni dell’articolo 36. Gli enti aggiudicatori possono esigere informazioni sull’intenzione di subappaltare a norma dell’articolo 37, o imporre condizioni sugli obblighi relativi alle norme di sicurezza e alle condizioni di lavoro, conformemente all’articolo 38. Essi possono anche esigere condizioni speciali di esecuzione dell’appalto, purché compatibili con il diritto comunitario. Articolo 34 Le specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche, ai sensi del punto 1 dell’allegato XX, fanno parte della documentazione all’appalto, come i bandi di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 3. Le specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento a norme europee, a omologazioni tecniche europee, a specifiche tecniche comuni, a norme internazionali o, se queste non esistono, a norme nazionali o a omologazioni tecniche nazionali, come definite all’allegato XX, o a qualsiasi altro sistema di riferimento tecnico elaborato da organizzazioni europee di normazione, purché tali riferimenti siano accompagnati dalla menzione “o equivalente”. Esse possono anche essere formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali. Questi devono però essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e agli enti aggiudicatori di assegnarlo. 4. Nel caso di appalti di lavori, in assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni e nell’impossibilità di formulare specifiche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, questi possono essere definiti rispetto a specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione di 74 opere o di messa in opera dei prodotti. Tale riferimento deve contenere la menzione “o equivalente”. 5. Quando gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di riferirsi alle specifiche di cui al paragrafo 3, primo comma, non possono respingere un’offerta in quanto i prodotti e i servizi offerti non sarebbero conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a un’omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a una norma, a una specifica tecnica o a un’omologazione tecnica nazionale, se l’offerente dimostra nell’offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da esso proposte possiedono in misura equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche di riferimento. Costituisce un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione su prove effettuate da un organismo terzo. 6. Quando gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3, secondo comma, di prescrivere in termini di prestazioni, non possono respingere un’offerta di prodotti o servizi conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a un’omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune o a una norma internazionale se tali norme e omologazioni sono appropriate e possiedono gli stessi requisiti funzionali e di prestazioni. Spetta all’offerente dimostrare nella sua offerta, con qualunque mezzo appropriato, come una documentazione tecnica o una relazione su prove effettuate da un organismo terzo, che il prodotto o il servizio conforme alla norma risponde ai requisiti funzionali o di prestazione dell’ente aggiudicatore. 7. Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata od ottenuta secondo procedimenti particolari, né riferirsi a marchi, brevetti, tipi, origini o produzioni specifiche. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, a titolo eccezionale, nel caso in cui non sia possibile, applicando i paragrafi 3 e 4, una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto; tale menzione o riferimento sono accompagnati dalla dicitura “o equivalente”. Articolo 35 Comunicazione delle specifiche tecniche 1. Gli enti aggiudicatori comunicano agli operatori economici interessati alla concessione di un appalto e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi informativi periodici ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1. 2. Quando le specifiche tecniche sono definite in documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti. 75 Articolo 36 Le varianti 1. Quando il criterio di assegnazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono alle prestazioni o ai requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori indicano nel capitolato d’oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare nonché le modalità secondo cui devono essere presentate. Nel capitolato d’oneri essi indicano se le varianti non sono autorizzate. 2. Alle varianti si applicano le disposizioni dell’articolo 34. 3. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture, gli enti aggiudicatori che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di servizi anziché un appalto di forniture. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di forniture anziché un appalto di servizi. Articolo 37 Il subappalto Nel capitolato d’oneri l’ente aggiudicatore può chiedere all’offerente d’indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nonché i subappaltatori designati. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell’operatore economico principale. Articolo 38 Obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro 1. L’ente aggiudicatore può indicare, o può essere obbligato da uno Stato membro a indicare, nel capitolato d’oneri le autorità presso cui gli offerenti possono ottenere informazioni pertinenti sugli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui vanno eseguiti i lavori o prestati i servizi, e che si applicheranno ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 2. L’ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto 76 conto, nella preparazione della loro offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi. La disposizione del primo comma non osta all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse. CAPO V Procedure Articolo 39 Procedure aperte, ristrette e negoziate 1. Per aggiudicare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure che sono conformi alla presente direttiva. 2. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure di cui all’articolo 1, paragrafo 8, purché, fatto salvo il paragrafo 3, sia stata indetta una gara conformemente all’articolo 41. 3. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi: a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate; b) quando un appalto viene attribuito solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’attribuzione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; c) quando, a causa della sua specificità tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione dell’appalto può essere affidata solo a un determinato operatore economico; d) nella misura strettamente necessaria, quando per l’eccezionale urgenza derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati; e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, comportante incompatibilità o il cui uso e manutenzione comporterebbero difficoltà sproporzionate. 77 f) per lavori o servizi complementari, che non figuravano nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto già concluso, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all’esecuzione dell’appalto, purché questo sia aggiudicato all’imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito l’appalto iniziale: - quando tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori, oppure - quando tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all’impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all’indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura va indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo appalto e, ai fini dell’articolo 15 e degli articoli da 16 a 19, gli enti aggiudicatori tengono conto dell’importo complessivo previsto per i lavori successivi; h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa; i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché sia soddisfatta la condizione di cui all’articolo 13, paragrafo 2; j) per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; k) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali; l) quando l’appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo il disposto della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati. 78 CAPO VI Norme in materia di pubblicità e di trasparenza SEZIONE 1 – PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI Articolo 40 Gli avvisi periodici indicativi e gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione 1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all’anno, mediante un avviso periodico indicativo: a) nel caso di appalti di forniture, il totale degli appalti, per gruppi di prodotti, il cui importo stimato, a norma dell’articolo 18, sia pari o superiore a 750 000 euro e che intendono attribuire nel corso dei dodici mesi successivi; b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che attribuiranno durante i dodici mesi successivi e il cui importo stimato sia pari o superiore a 5 300 000 euro; c) nel caso di appalti di servizi, l’importo totale previsto degli appalti di servizi, per ogni categoria di servizi dell’allegato XVI A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, e il cui valore stimato, a norma dell’articolo 19, sia pari o superiore a 750 000 euro. 2. L’avviso è compilato secondo l’allegato XIV. 3. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi periodici indicativi senza ripetere l’informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo precedente, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari. 4. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 52, tale sistema va reso pubblico con un avviso redatto secondo l’allegato XIII, indicando le finalità del sistema e le modalità per conoscere le norme che lo governano. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l’avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore, basta un avviso iniziale. 79 Articolo 41 Gli avvisi come mezzi per indire una gara 1. 2. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la gara può essere indetta come segue: a) mediante un avviso periodico indicativo, redatto secondo l’allegato XIV, o b) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, redatto secondo l’allegato XIII, o c) mediante un bando redatto secondo l’allegato XII, parte A, B o C. Se l’indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità: a) deve riferirsi specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da attribuire. b) deve indicare che l’appalto sarà aggiudicato con una procedura ristretta o negoziata senza successiva pubblicazione di un bando di gara e invitare gli operatori economici interessati a manifestarsi per iscritto; e c) deve essere pubblicato secondo l’allegato XIX entro dodici mesi prima della data di invio dell’invito di cui all’articolo 46, paragrafo 3. L’ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall’articolo 44. Articolo 42 Gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati 1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto comunicano alla Commissione, con un avviso redatto secondo l’allegato XV, entro due mesi dall’aggiudicazione dell’appalto e secondo modalità definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2, i risultati della procedura di aggiudicazione. 2. Le informazioni fornite secondo l’allegato XV sono destinate alla pubblicazione in conformità con l’allegato XIX. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull’identità degli operatori economici e sui prezzi. 3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da dare, secondo l’allegato XV, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione “servizi di ricerca e di sviluppo”. 80 Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da dare, secondo l’allegato XV, sulla natura e quantità dei servizi forniti, quando preoccupazioni inerenti al segreto commerciale lo rendano necessario. In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni così pubblicate siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell’avviso di gara pubblicato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1. Se usano un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria dell’elenco dei prestatari qualificati di servizi, redatto a norma dell’articolo 52, paragrafo 4. 4. Nel caso di appalti indetti per servizi elencati nell’allegato XVI B, gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso se acconsentono alla sua pubblicazione. 5. Le informazioni fornite secondo l’allegato XV e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata, e secondo l’allegato XIX, per motivi statistici. Articolo 43 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi 1. Gli avvisi di cui agli articoli 40, 41 e 42 sono pubblicati secondo le modalità indicate all’allegato XIX. Essi sono redatti secondo i modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2 e specificano almeno le informazioni di cui agli allegati da XII a XV. Fa fede solo il testo della lingua originale. 2. Gli avvisi preparati e inviati per via elettronica, secondo l’allegato XIX, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio, in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate all’allegato XIX. Se gli avvisi non sono inviati per via elettronica, secondo le specifiche tecniche di pubblicazione indicate all’allegato XIX, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio. In casi eccezionali, e in risposta a una domanda dell’ente aggiudicatore, gli avvisi di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera c) sono pubblicati entro cinque giorni, purché l’avviso sia stato inviato mediante telecopia o per via elettronica. 81 3. Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere resi pubblici prima della data del loro invio alla pubblicazione, in conformità all’allegato XIX. La pubblicazione non deve contenere informazioni non contenute negli avvisi inviati in conformità all’allegato XIX. 4. Le spese di pubblicazione degli avvisi in conformità all’allegato XIX sono a carico della Comunità. 5. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare, secondo l’allegato XIX, avvisi relativi ad appalti non soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui alla presente sezione. 6. Gli enti aggiudicatori devono poter provare la data d’invio dell’avviso. SEZIONE 2 – TERMINI Articolo 44 Domande di partecipazione e ricevimento delle offerte 1. Gli enti aggiudicatori fissano termini per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione sufficientemente lunghi da dare agli interessati un congruo lasso di tempo per preparare e consegnare le loro offerte. Nel fissare tali termini, gli enti aggiudicatori tengono conto soprattutto della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte. 2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per il ricevimento delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data di invio del bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni: a) il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, è, di regola, di almeno trentasette giorni dalla data di spedizione del bando o dell’invito, e non può comunque essere inferiore a ventidue giorni, se il bando non è inviato alla pubblicazione né per via elettronica né mediante telecopia, e a quindici giorni, se il bando viene inviato con tali mezzi; b) il termine per il ricevimento delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte; c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per il ricevimento delle offerte, l’ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito a presentare un’offerta. 82 4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo, di cui all’articolo 40, paragrafo 1, in conformità all’allegato XIX, il termine minimo per il ricevimento delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di trentasei giorni, e comunque non inferiore a ventidue giorni, a decorrere dalla data di invio dell’avviso. I termini ridotti sono ammessi purché l’avviso periodico indicativo abbia contenuto tutte le informazioni richieste nell’allegato XIV, se l’avviso funge da mezzo di indizione della gara, e purché sia stato inviato alla pubblicazione tra un minimo di cinquantadue giorni e un massimo di dodici mesi prima della data di invio del bando di gara di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera c) in conformità all’allegato XIX. 5. Quando gli avvisi sono preparati e inviati per via elettronica secondo l’allegato XIX, i termini per il ricevimento delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate e per il ricevimento delle offerte nelle procedure aperte, possono essere abbreviati di sette giorni. 6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il paragrafo 3, lettera b), è possibile un’ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per il ricevimento delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l’ente aggiudicatore offre, fin dalla data di invio dell’avviso che funge da mezzo di indizione della gara, secondo l’allegato XIX, un accesso libero e diretto per via elettronica all’intero capitolato d’oneri e agli eventuali documenti complementari. 7. Nel caso delle procedure aperte, l’effetto cumulato delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non deve in alcun caso dar luogo ad un termine per il ricevimento delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando di gara non viene inviato mediante telecopia o per via elettronica, l’effetto cumulato delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non deve in alcun caso dar luogo ad un termine per il ricevimento delle offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara. 8. L’effetto cumulato delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non deve in alcun caso dar luogo ad un termine per il ricevimento della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, inferiore a quindici giorni dalla data di invio dell’avviso o dell’invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), l’effetto cumulato delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non deve in alcun caso dar luogo ad un termine per il ricevimento delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito a formulare un’offerta. 9. Se, per una qualsiasi ragione, i capitolati d’oneri, i documenti o le informazioni complementari, benché richiesti in tempo utile, non vengono forniti entro i termini di cui all’articolo 45, o se le offerte possono essere formulate solo dopo un sopralluogo o una consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per il ricevimento delle offerte devono, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), essere prorogati in modo che i 83 termini decorrano solo dopo che tutti gli operatori economici interessati abbiano preso conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla formulazione delle offerte. 10. Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all’allegato XXI. Articolo 45 Capitolati d’oneri e informazioni supplementari 1. Se gli enti aggiudicatori non offrono un accesso libero e diretto per via elettronica all’intero capitolato d’oneri e agli eventuali documenti supplementari, secondo l’allegato XIX e, nelle procedure ristrette o negoziate precedute da una gara, se l’invito a presentare un’offerta non sia corredato di tali documenti, i capitolati d’oneri e i documenti complementari vengono inviati agli operatori economici entro sei giorni dal ricevimento della domanda, purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d’oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte. Articolo 46 Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione e norme sugli inviti a formulare offerte 1. Le domande di partecipazione alle procedure di attribuzione degli appalti possono essere inoltrate per via elettronica, per lettera o mediante telecopia. In quest’ultimo caso, gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande siano confermate, mediante lettera o per via elettronica, entro il termine di cui all’articolo 44. 2. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. L’invito ai candidati indica le modalità di accesso al capitolato d’oneri e ai documenti complementari messi direttamente a disposizione per via elettronica, in conformità all’allegato XIX. Se tale accesso non è garantito, all’invito va allegata una copia del capitolato e dei documenti in questione. L’invito contiene, inoltre, almeno quanto segue: a) se necessario, l’indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l’importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti; b) l’indicazione del termine per il ricevimento delle offerte, l’indirizzo cui vanno trasmesse e l’indicazione della lingua o delle lingue in cui vanno redatte; 84 3. c) un riferimento a qualsiasi bando di gara pubblicato; d) l’indicazione dei documenti che vanno eventualmente allegati; e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa se non compaiono nel bando; f) ogni altra condizione particolare per partecipare all’appalto. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa. L’invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni: a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto; b) tipo di procedura: ristretta o negoziata; c) eventualmente, data in cui inizierà o terminerà la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi; d) indirizzo e termine finale per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un’offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione; e) indirizzo dell’ente che aggiudica l’appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d’oneri e gli altri documenti; f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici; g) importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell’appalto; h) forma dell’appalto oggetto del bando di gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d’una fra queste forme; i) i criteri d’attribuzione e la loro ponderazione se non compaiono nell’avviso indicativo. 85 SEZIONE 3 – COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI Articolo 47 Mezzi di comunicazione 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni indicati nel presente titolo possono avvenire, a scelta degli enti aggiudicatori, per lettera, per telecopia o per via elettronica. Alla trasmissione di informazioni per via elettronica si applicano la direttiva 99/93/CE e la direttiva ../../CE [relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel Mercato interno]. 2. Le comunicazioni e gli scambi d’informazione sono eseguiti in modo da garantire quanto segue: a) l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e di tutte le informazioni trasmesse dagli operatori economici, b) che gli enti aggiudicatori non vengano a conoscenza del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 3. Nel caso di offerte trasmesse per via elettronica, gli offerenti si impegnano a presentare documenti, certificati, attestati e dichiarazioni, eventualmente richiesti in base all’articolo 51, paragrafo 2 e agli articoli 52 e 53, entro il giorno precedente l’apertura delle offerte. 4. Qualunque sia il mezzo prescelto per la presentazione delle offerte, esso non deve avere per effetto di frapporre ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Articolo 48 Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione dei candidati e degli offerenti 1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima e per iscritto se ne vengono richiesti, delle decisioni prese in merito all’aggiudicazione dell’appalto. 2. Quanto prima a partire dal ricevimento di una domanda scritta in tal senso, gli enti aggiudicatori comunicano ai candidati od offerenti respinti i motivi del rigetto della candidatura o dell’offerta e, ad ogni offerente che abbia fatto un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta vincente e il nome dell’aggiudicatario. 86 Gli enti aggiudicatori possono tuttavia decidere di non comunicare alcune informazioni sull’aggiudicazione dell’appalto, indicate al primo comma del presente paragrafo, qualora la divulgazione di tali informazioni possa ostacolare l’applicazione della legge, contrastare con l’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici. 3. Gli enti aggiudicatori, che introducono e gestiscono un sistema di qualificazione, devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data in cui la sua domanda sarà accolta o respinta. 4. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni. Le motivazioni devono fondarsi sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 52, paragrafo 2. 5. Gli enti aggiudicatori, che introducono e gestiscono un sistema di qualificazione, possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di cui all’articolo 52, paragrafo 2. L’intenzione di porre fine alla qualificazione viene preventivamente notificata per iscritto all’operatore economico, indicandone le ragioni. Articolo 49 Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati 1. 2. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue: a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti, b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dai capi I e II del titolo I e dal capo II del presente titolo. Le informazioni vengono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, affinché, durante tale periodo, l’ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le necessarie informazioni, qualora questa le richieda. 87 CAPO VII Svolgimento della procedura Articolo 50 Disposizione generale 1. L’aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di aggiudicazione di cui alla sezione 2, tenuto conto dell’articolo 36 relativo alle varianti, previa verifica dell’attitudine degli operatori economici in base alle norme e ai criteri stabiliti in conformità dell’articolo 53 e tenuto conto dell’articolo 51 relativo al mutuo riconoscimento. 2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, previsto dalla sezione 1, l’aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara avviene in base ai criteri di aggiudicazione di cui alla sezione 2, tenuto conto dell’articolo 36 relativo alle varianti, previa verifica, in base alle norme e ai criteri stabiliti a norma dell’articolo 53, dell’attitudine degli operatori economici qualificati a norma dell’articolo 52 sui sistemi di qualificazione e tenuto conto dell’articolo 51 relativo al mutuo riconoscimento. SEZIONE 1 – QUALIFICAZIONE E SELEZIONE QUALITATIVA Articolo 51 Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni 1. 2. Quando scelgono i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell’aggiornare i criteri e le norme di qualificazione, gli enti aggiudicatori non possono: a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri; b) esigere prove o pezze d’appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza dell’operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione. 88 Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da operatori economici che non possono procurarsi tali certificati o non li possono ottenere entro i termini. Articolo 52 Sistemi di qualificazione 1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. 2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione. Esso va gestito in base a criteri e norme obiettivi, definiti dall’ente aggiudicatore. Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell’articolo 34. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati. 3. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono forniti, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi. 4. Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie di appalti per la cui realizzazione la qualificazione è valida. 5. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. Articolo 53 Criteri di selezione qualitativa 1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono farlo secondo regole e criteri obiettivi che vanno resi noti agli operatori economici interessati. 89 2. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri obiettivi da essi definiti che vanno resi noti agli operatori economici interessati. 3. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l’ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti deve tener conto tuttavia dell’esigenza di garantire una concorrenza sufficiente. 4. I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono comprendere quelli di esclusione elencati all’articolo 46 della direttiva .../..../CE [forniture, servizi, lavori ...]. SEZIONE 2 – AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI Articolo 54 Criteri di aggiudicazione degli appalti 1. 2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, i criteri su cui gli enti aggiudicatori si fondano per aggiudicare gli appalti sono i seguenti: a) quando l’aggiudicazione avviene all’offerta economicamente più vantaggiosa per gli enti aggiudicatori, vari criteri direttamente connessi all’oggetto dell’appalto in questione, come: termini di consegna o di esecuzione, costi di gestione, redditività, qualità, caratteristiche estetiche, funzionali e ambientali, valore tecnico, servizio post vendita, assistenza tecnica, impegni nel campo dei pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento e prezzi. b) oppure unicamente al prezzo più basso. Nel caso del paragrafo 1, lettera a), l’ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa da esso attribuita a ciascun criterio scelto per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. La ponderazione può essere espressa introducendo una forbice all’interno della quale dovrà collocarsi il valore conferito a ciascun criterio. 3. Se la gara viene indetta tramite un avviso a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), la ponderazione relativa è precisata come segue: a) nell’avviso o nel capitolato d’oneri, in caso di procedure aperte, b) nell’avviso, in caso di procedure ristrette e negoziate. 90 Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, nella fattispecie di cui alla lettera b) la ponderazione può essere precisata nel capitolato d’oneri o nell’invito a formulare offerte. 4. 5. Se, nelle procedure ristrette o negoziate, la gara viene indetta tramite un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, la ponderazione relativa è precisata come segue: a) nell’avviso che funge da bando di gara, se la ponderazione è nota quando l’avviso viene inviato alla pubblicazione, b) in caso contrario, nel capitolato d’oneri o nell’invito a formulare offerte. Se, nelle procedure ristrette o negoziate, la gara viene indetta tramite un avviso periodico indicativo, la ponderazione relativa è precisata come segue: a) nell’avviso che funge da bando di gara, se la ponderazione è nota quando l’avviso viene inviato alla pubblicazione, b) in caso contrario, nell’invito a confermare l’interesse di cui all’articolo 46, paragrafo 3, oppure nel capitolato d’oneri o nell’invito a formulare un’offerta. Articolo 55 Offerte anormalmente basse Se, per un determinato appalto, talune offerte si presentano come anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’ente aggiudicatore, prima di poterle rifiutare, chiede, per iscritto, opportune precisazioni sulla composizione dell’offerta e verifica in contraddittorio tale composizione alla luce delle motivazioni addotte. Esso fissa congrui termini di risposta. L’ente aggiudicatore prende in considerazione motivazioni fondate su criteri obiettivi, come l’economia del metodo di costruzione o di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l’offerente ha usufruito per eseguire l’appalto, l’originalità del prodotto o dell’opera proposta. L’ente aggiudicatore che constati che un’offerta è anormalmente bassa poiché l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingerla solo se, consultato l’offerente, questi non è in grado di dimostrare, entro un congruo termine fissato dall’ente aggiudicatore, che tale aiuto è stato notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato ed è stato da essa autorizzato. L’ente aggiudicatore che respinge un’offerta in tali condizioni ne informa la Commissione. 91 SEZIONE 3 - OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI E RELAZIONI CON DETTI PAESI Articolo 56 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi 1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi. 2. Qualsiasi offerta presentata per attribuire un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio 25, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti. 3. Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 54, viene preferita l’offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%. Tuttavia, un’offerta non è preferita ad un’altra in virtù del primo comma, se l’ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati. 4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari di paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva. 5. La Commissione presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del primo anno successivo all’entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all’accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull’applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo. 25 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CEE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1). 92 Articolo 57 Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi 1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d’ordine generale incontrata di fatto o di diritto dalle proprie imprese nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi in paesi terzi. 2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre [....] , e successivamente a intervalli periodici, sull’apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all’OMC. 3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all’attribuzione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti: 4. a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo; b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi alle seguenti imprese: a) alle imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione; b) alle imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro; c) alle imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione. Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata. La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro. 5. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi. 93 TITOLO III Norme specifiche applicabili ai concorsi di progettazione Articolo 58 Disposizione generale 1. Le regole relative all’organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 59, 61, 62 e 63 e sono rese note a quanti siano interessati a partecipare al concorso. 2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata: a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso, b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche. Articolo 59 Soglie 1. Il presente titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o superiore a 400 000 euro. 2. Il presente titolo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l’importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 400.000 euro. Articolo 60 I concorsi di progettazione esclusi 1. La presente direttiva non si applica ai concorsi di progettazione che gli enti aggiudicatori organizzano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 6, o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno della Comunità. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. A titolo d’informazione, la Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l’elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori segnalano quando comunicano le informazioni. 94 3. 4. La presente direttiva non si applica ai concorsi di progettazione disciplinati da norme procedurali diverse e organizzati in virtù di quanto segue: a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all’utilizzazione in comune di un’opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può adire il comitato consultivo per gli appalti pubblici; b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo; c) della procedura specifica di un’organizzazione internazionale. La presente direttiva non si applica ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare nello Stato membro interessato un’attività in merito alla quale è stata decisa l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, o in merito alla quale questo si considera applicato d’ufficio, a norma dell’articolo 29, paragrafo 5. Articolo 61 Norme in materia di pubblicità e di trasparenza 1. La gara viene indetta mediante un avviso redatto secondo il modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2. Tale avviso specifica almeno le informazioni richieste all’allegato XVII e viene pubblicato nei modi previsti all’allegato XIX. Fa fede solo il testo in lingua originale. 2. Gli enti aggiudicatori che hanno organizzato un concorso di progettazione, comunicano alla Commissione, entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2, i risultati della procedura con un avviso. Detto avviso è redatto secondo il modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2, e specifica almeno le informazioni indicate all’allegato XVIII. 3. Le informazioni fornite secondo l’allegato XVIII, sono pubblicate a norma dell’allegato XIX. Al riguardo, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a rendere pubbliche le informazioni che hanno un carattere commerciale sensibile. 4. Gli avvisi preparati e inviati per via elettronica, secondo l’allegato XIX, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio, in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate all’allegato XIX. 95 Se gli avvisi non sono inviati per via elettronica, in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate all’allegato XIX, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio. 5. Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere resi pubblici prima della data del loro invio alla pubblicazione, in conformità all’allegato XIX. La pubblicazione deve contenere solo le informazioni contenute negli avvisi inviati in conformità all’allegato XIX. 6. Le spese di pubblicazione degli avvisi in conformità all’allegato XIX sono a carico della Comunità. Articolo 62 Mezzi di comunicazione 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta degli enti aggiudicatori, per lettera, per telecopia o per via elettronica. Alla trasmissione di informazioni per via elettronica si applicano la direttiva 99/93/CE e la direttiva ../../CE [relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel Mercato interno]. 2. Le comunicazioni e gli scambi d’informazione di cui al presente titolo sono eseguiti in modo da garantire quanto segue: a) l’integrità e la riservatezza di tutte le informazioni trasmesse dai prestatari di servizi, b) che gli enti aggiudicatori non vengano a conoscenza del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 3. Se i piani e i progetti vengono presentati per via elettronica, i partecipanti al concorso si impegnano a presentare, con ogni mezzo adeguato, documenti, certificati, attestati e dichiarazioni, eventualmente richiesti dagli enti aggiudicatori, entro il giorno precedente quello in cui la giuria viene a conoscenza dei piani e dei progetti. 4. Il mezzo scelto per trasmettere piani e progetti, qualunque esso sia, non deve avere l’effetto di provocare discriminazioni nei confronti degli operatori economici. 96 Articolo 63 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice 1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni della presente direttiva. 2. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda comunque il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene conto della necessità di garantire una concorrenza effettiva. 3. La commissione giudicatrice si compone solo di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se per partecipare a un concorso di progettazione, è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una equipollente. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni o nei suoi pareri. Decisioni e pareri sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e fondandosi solo sui criteri specificati nell’avviso previsto all’allegato XVII. TITOLO IV Obblighi statistici, competenze d’esecuzione e disposizioni finali Articolo 64 Obblighi statistici 1. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale, ripartito per Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a IX, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all’articolo 15 ma che, a prescindere dalle soglie, sarebbero disciplinati dalla presente direttiva. 2. Per le categorie di attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, gli Stati membri, fanno pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre [....], per l’anno precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell’accordo. 97 Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della categoria 8 dell’allegato XVI A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 le cui voci nella nomenclatura CPV sono l’equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all’allegato XVI. B. 3. Le modalità d’applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto segue: a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza, senza nuocere all’utilità delle statistiche; b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse. Articolo 65 Il comitato consultivo 1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall’articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio 26. 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della direttiva 1999/468/CE, salvo il disposto dell’articolo 7 e dell’articolo 8 della stessa. Articolo 66 Revisione delle soglie 1. La Commissione rivede, secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2, ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, le soglie fissate all’articolo 15, se tale revisione è necessaria per garantire il rispetto delle soglie in vigore previste dall’accordo sugli appalti pubblici concluso in seno all’Organizzazione mondiale del Commercio ed espresse in diritti speciali di prelievo (DSP). Il valore di tali soglie si calcola sulla media del valore quotidiano dell’euro espresso in DSP dei ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese d’agosto precedente la revisione con effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie così rivisto viene, se necessario, arrotondato alla decina di migliaia d’euro inferiore alla cifra che risulta da tale calcolo. 2. In occasione della revisione, la Commissione allinea, secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2, le soglie di cui all’articolo 59 (concorsi di progettazione) sulla soglia rivista relativa agli appalti di servizi. 26 GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15; decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.3.1977, pag. 15.) 98 Il controvalore delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nelle valute nazionali degli Stati membri che non fanno parte dell’unione monetaria viene rivisto, di regola, ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 2002, calcolandolo sulla media del valore quotidiano espresso in euro di tali valute durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno di agosto precedente la revisione con effetto dal 1° gennaio. Eventualmente, la Commissione rivede anche i metodi di calcolo di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma. 3. Le soglie riviste di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali e le soglie allineate di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma vengono pubblicate dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione. Articolo 67 Modificazioni 1. 2. La Commissione può modificare quanto segue, secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2: a) l’elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a IX in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 6; b) le modalità di presentazione, di invio, di ricevimento, di traduzione, di conservazione e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 40, 41 e 42 e all’articolo 61; c) la nomenclatura di cui agli allegati XVI A e XVI B, lasciando immutato il campo di applicazione della presente direttiva, e, negli avvisi, il riferimento a voci particolari della nomenclatura; d) la nomenclatura di cui all’allegato XI, lasciando immutato il campo di applicazione della presente direttiva; e) gli allegati X e XIX. Le decisioni prese in base al paragrafo 1 sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 68 Attuazione Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 99 Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 69 Abrogazione La direttiva 93/38/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione di cui all’allegato XXII. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXIII. Articolo 70 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 71 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente 100 ALLEGATO I ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE BELGIO Ente istituito con décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d’adduction d’eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d’eau. Ente istituito con l’arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d’une société wallonne de distribution d’eau. Ente istituito con l’arrêté du 17 juillet 1985 de l’exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d’eau. Enti di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la Loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986. Enti di produzione o distribuzione di acqua, istituiti a norma del code communal, article 147 bis, ter et quater, sur les régies communales. DANIMARCA Enti di produzione o distribuzione di acqua, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 della lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985. GERMANIA Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Laender (Kommunale Eigenbetriebe). Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder. Enti di produzione d’acqua soggetti al Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 e alla prima Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937. Enti (Regiebetriebe) di produzione o distribuzione di aqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeordnungen der Länder. Enti istituiti in virtù dell’Aktiengesetz vom 6. September 1965, modificato da ultimo il 19 dicembre 1985, o il GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, modificato da ultimo il 15 maggio 1986, o che hanno lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, e che produciono o distribuiscono acqua in base a un contratto speciale con le autorità regionali o locali. 101 GRECIA La Società di erogazione idrica di Atene (Etaireia Ydrefseos - Apochetefseos Protenosis) istituita dalla legge 1068/80 del 23 agosto 1980. La Società di erogazione idrica di Salonicco (Organismos Ydrefseos Thessalonikis) che opera in forza del decreto presidenziale 61/1988. La Società di erogazione idrica di Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) che opera in forza della legge 890/1979. Le Società comunali (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) di produzione o distribuzione di acqua, istituite con la legge 1069/80 del 23 agosto 1980. Consorzi di enti locali (Syndesmoi Ydrefsis) che operano in forza del Codice degli enti locali (Kodikas Dimon kai Koinotiton) promulgato con decreto presidenziale 76/1985. SPAGNA Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi della Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local del Real Decreto no 781/1986 Texto Refundido Régimen local. - Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984. - Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946. FRANCIA Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei seguenti atti : disposititions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies); oppure code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)]; oppure décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d’administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière); oppure code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière); oppure code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage); oppure jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance); oppure code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régies intéressée); oppure circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls); oppure 102 décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d’économie mixte (participation à une société d’économie mixte); oppure code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages). IRLANDA Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964. ITALIA Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con RDL 19 ottobre 1919, n. 2060. Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81. Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9. LUSSEMBURGO Servizi degli Enti locali per la distribuzione d’acqua. Consorzi di enti locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 e con la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du grandduché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre. PAESI BASSI Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi della Waterleidingwet van 6 april 1957, modificata dalle wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986. AUSTRIA Enti degli Enti locali (Gemeinden) e consorzi di Enti locali (Gemeindeverbände) per produrre, trasportare o distribuire acqua potabile in virtù delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder. PORTOGALLO Empresa Pública das Águas Livres di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Decreto-Lei no 190/81 de 4 de Julho de 1981. Servizi degli Enti locali per la produzione o distribuzione di acqua. 103 FINLANDIA Enti che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in virtù dell’articolo 1 del Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) del 23 dicembre 1977. SVEZIA Enti locali e compagnie municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in virtù della lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. REGNO UNITO Water companies di produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei Water Acts 1945 e 1989. Il Central Scotland Water Development Board, per la produzione di acqua e le Water Authorities per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water (Scotland) Act 1980. Il Department of the Environment for Northern Ireland che provvede alla produzione e distribuzione di acqua ai sensi del Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973. 104 ALLEGATO II ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ BELGIO Enti di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità a norma dell’article 5 delle régies communales et intercommunales della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique. Enti di trasporto o distribuzione di elettricità a norma della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986. Ebes, Intercom, Unerg e altri enti di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità, con una concessione per la distribuzione ai sensi dell’articolo 8 (les concessions communales et intercommunales) della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique. La Société publique de production d’électricité (SPE). DANIMARCA Enti di produzione o trasporto di elettricità in virtù di una licenza concessa ai sensi del § 3, stk 1, de la lov nr 54 af 25 februar 1976 om elforsyning, jf bekendtgøerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde. Enti di distribuzione di energia elettrica, definiti nel § 3, stk. 2 della lov nr. 54 af 25 februar 1976 om elorsyning, jf. bedendtgoerelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade e sulla base di autorizzazioni all’espropriazione ai sensi degli articoli 10-15 della lov om elektriske staerkstroemsanlaeg, jf. lovbekendtgoerelse n. 669 af 28. december 1977. GERMANIA Enti di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità, ai sensi del § 2 Abs. 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) del 13 dicembre 1935, modificata da ultimo con la Gesetz del 19 decembre 1977, e di autoproduzione di elettricità nella misura in cui tali enti rientrano nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5. GRECIA La Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, compagnia pubblica di elettricità, istituita con la legge 1468 del 2 agosto 1950, peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, e che opera ai sensi della legge 57/85, domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy. SPAGNA Enti di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Ley de 12 de marzo de 1954, che approva il Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía e del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sull’autorizzazione amministrativa in materia di impianti elettrici. 105 Red Eléctrica de España S.A., istituita con il Real Decreto 91/1985, de 23 de enero de 1985. FRANCIA Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. Enti (sociétés d’économie mixte o régies) di distribuzione di energia elettrica, visées à l’article 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l’éctricité et du gaz. Compagnie nationale du Rhône. IRLANDA The Electricity Supply Board (ESB), istituito e operante ai sensi dell’Electricity Supply Act 1927. ITALIA Ente nazionale per l’energia elettrica, istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965. Enti che operano in base a una concessione ai sensi dell’articolo 4, § 5 o 8 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche. Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall’Ente nazionale per l’energia elettrica. LUSSEMBURGO Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg, di produzione o distribuzione di energia elettrica ai sensi della convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928. Société électrique de l’Our (SEO). Syndicat de communes SIDOR. PAESI BASSI Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland. Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA). Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). 106 Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP). Enti di distribuzione di energia elettrica in virtù di una licenza (vergunning) rilasciata dalle autorità provinciali ai sensi della Provinciewet. AUSTRIA Enti di produzione, trasporto e distribuzione in virtù del secondo Verstaatlichungsgesetz (BGBl. n° 81/1947, e del Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. n° 260/1975), comprese le Elektrizitätswirtschaftsgesetze dei nove Länder. PORTOGALLO Electricidade de Portugal (EDP), istituito con il Decreto-Lei no 502/76 de 30 de Junho de 1976. Dipartimenti delle autorità locali per la distribuzione di energia elettrica di cui all’artigo 1o do Decreto-Lei no 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modificato del Decreto-Lei no 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Enti di produzione di elettricità ai sensi del Decreto Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988. Produttori indipendenti di elettricità ai sensi del Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988. Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, instituita con il Decreto Regional no 16/80 de 21 de Agosto de 1980. Empresa de Electricidade da Madeira, EP, instituita con il Decreto-Lei no 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 e regionalizzata con il Decreto-Lei no 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 e il Decreto-Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979. FINLANDIA Enti di produzione, trasporto e distribuzione di elettricità in virtù di una concessione ai sensi dell’articolo 27 della Sähkölaki (319/79) del 16 marzo 1979. SVEZIA Enti di produzione, trasporto e distribuzione di elettricità in virtù di una concessione rilasciata in base alla lagen (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. REGNO UNITO Central Electricity Generating Board (CEGB) ed Area Electricity Boards, di produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica ai sensi dell’Electricity Act 1947 e dell’Electricity Act 1957. North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), di produzione, trasporto e distribuzione di elettricità in virtù dell’Electricity (Scotland) Act 1979. 107 South of Scotland Electricity Board (SSEB), di produzione, trasporto e distribuzione di elettricità ai sensi dell’Electricity (Scotland) Act 1979. Northern Ireland Electricity Service (NIES), istituito in virtù dell’Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972. 108 ALLEGATO III ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA BELGIO Distrigaz SA, che opera ai sensi della loi du 29 juillet 1983. Enti per il trasporto del gas in base ad autorizzazione o concessione rilasciata a norma della loi du 12 avril 1965, modificata dalla loi du 28 juillet 1987. Enti per la distribuzione del gas, che operano ai sensi della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986. Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica. DANIMARCA Dansk Olie og Naturgas A/S, che opera sulla base di un diritto esclusivo concesso a norma del bekendtgoerelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas. Enti che operano ai sensi della lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning. Enti di distribuzione del gas o di energia termica in base a un’autorizzazione ai sensi del capo IV della lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgoerelse nr. 330 af 29. juni 1983. Enti di trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgoerelse nr. 141 af 13. marts 1974 om roerledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi). GERMANIA Enti di trasporto o distribuzione di gas, ai sensi del § 2 Absatz 2 del Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft vom 19. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modificata da ultimo con legge del 19 dicembre 1977. Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica. GRECIA DEP, per il trasporto o distribuzione di gas ai sensi della decisione ministeriale 2583/1987. (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko aerio). Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia) Compagnia municipale dei gas di Atene SA, DEFA di trasporto o distribuzione di gas. SPAGNA Enti che operano ai sensi della legge no 10 del 15 de junio de 1987. 109 FRANCIA Société nationale des gaz du Sud-Ouest (trasporto di gas). Gaz de France, istituita con la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, che ne regola anche il funzionamento. Enti (sociétés d’économie mixte o régies) per la distribuzione di elettricità, visées à l’article 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. Compagnie française du méthane (trasporto di gas). Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica. IRLANDA Irish Gas Board, che agisce in virtù del Gas Act 1976-1987 ed altri enti retti dallo Statute. Dublin Corporation per la distribuzione di energia termica. ITALIA SNAM, SGM e Montedison (trasporto di gas). Enti di distribuzione di gas, disciplinati dal Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. Enti di distribuzione di energia termica, in virtù dell’articolo 10 della Legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica. LUSSEMBURGO Société de transport de gaz SOTEG SA. Gaswerk Esch-Uelzecht SA. Service industriel de la commune de Dudelange. Service industriel de la commune de Luxembourg. Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica. PAESI BASSI NV Nederlandse Gasunie Enti di trasporto o distribuzione di gas in base a una licenza (vergunning) rilasciata dagli enti locali ai sensi della Gemeentewet. 110 Enti locali e provinciali di trasporto o distribuzione di gas ai sensi della Gemeentewet e della Provinciewet. Enti, locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica. AUSTRIA Gas: Enti aggiudicatori di trasporto o distribuzione in virtù dell’Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935, modificato dal dRGBl. I S 4671/1941. Energia termica: Enti amministrativi di trasporto o distribuzione di energia termica su licenza ai sensi del codice austriaco del commercio e dell’industria (Gewerbeordnung, BGBl. n°50/1974). PORTOGALLO Petroquímica e Gás de Portugal (EP) ai sensi del Decreto-Lei no 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988. FINLANDIA Servizi municipali per l’energia, o loro consorzi, o altri enti di trasporto o distribuzione di gas o energia termica in virtù di una concessione rilasciata dalle autorità municipali. SVEZIA Enti di trasporto o distribuzione di gas o energia termica in virtù di una concessione rilasciata ai sensi della lagen (1978:160) om vissa rörledningar. REGNO UNITO British Gas PLC e altri enti il cui funzionamento è disciplinato dal Gas Act 1986. Enti locali, o loro consorzi, di distribuzione di energia termica in virtù del Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976. Electricity Boards, di distribuzione di energia termica in virtù dell’Electricity Act 1947. 111 ALLEGATO IV ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PROSPEZIONE E DELL’ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS Gli enti titolari di un’autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti : BELGIO Loi du 1er mai 1939 complétée par l’arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz Arrêté royal du 15 novembre 1919 Arrêté royal du 7 avril 1953 Arrêté royal du 15 mars 1960 (legge sulla piattaforma continentale del 15 giugno 1969) Arrêté de l’exécutif régional wallon du 29 septembre 1982 Arrêté de l’exécutif flamand du 30 mai 1984 DANIMARCA Lov nr 293 af 10 juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund Lov om kontinentalsoklen, jf lovbekendtgørelse nr 182 af 1 maj 1979 GERMANIA Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990. GRECIA Legge 87/1975 che istituisce DEP EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy). SPAGNA Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 e relativi decreti d’attuazione. FRANCIA Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modificato da loi 56-1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 du 11 mars 1980 112 IRLANDA Continental Shelf Act 1960 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960 Ireland Exclusive licensing terms 1975 Revised licensing terms 1987 Petroleum (Production) Act (NI) 1964 ITALIA Legge 10 febbraio 1953, n. 136 Legge 11 gennaio 1957, n. 6 modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613 LUSSEMBURGO PAESI BASSI Mijnwet nr 285 van 21 april 1810 Wet opsporing delfstoffen nr 258 van 3 mei 1967 Mijnwet continentaal plat 1965, nr 428 van 23 september 1965 AUSTRIA Enti istituiti in virtù del Berggesetz 1975 (BGBl. n°259/1975), modificato da ultimo dal BGBl. n°193/1993. PORTOGALLO Area emersa : Decreto-Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77 de 23 de Abril de 1977, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 174/85 de 21 de Maio de 1985 et Despacho no 22 de 15 de Março de 1979 Area immersa : Decreto-Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369 de 11 de Novembro de 1969, no 97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de 13 de Março de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 et no 245/82 de 22 de Junho de 1982 FINLANDIA - 113 SVEZIA Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione o l’estrazione di petrolio o di gas in virtù delle minerallagen (1991:45) o che hanno ottenuto un’autorizzazione ai sensi delle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. REGNO UNITO Petroleum Production Act 1934, as extended by the Continental Shelf Act 1964 Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964 114 ALLEGATO V ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PROSPEZIONE E DELL’ESTRAZIONE DI CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI BELGIO Enti di prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi dell’arrêté du Régent du 22 août 1948 e della loi du 22 avril 1980. DANIMARCA Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della lovbekendtgoerelse nr. 531 af 10. oktober 1984. GERMANIA Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Bundesberggesetz vom 13. August 1980, BGBI 1980, modificato da ultimo il 12 febbraio 1990. GRECIA Impresa pubblica di elettricità Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, di prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976. SPAGNA Enti di prospezione o estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificata dalla Ley 54/1980, de 5 de noviembre e dal Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio. FRANCIA Enti di prospezione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier (décret 56-863 du 16 août 1956), modificato dalla loi 77-620 du 16 juin 1977, dal décret 80-204 e dall’arrêté du 11 mars 1980. IRLANDA Bord na Mona Enti di prospezione o estrazione di carbone in virtù dei Minerals Development Acts, 1940 to 1970. ITALIA Carbo Sulcis SpA LUSSEMBURGO - 115 PAESI BASSI AUSTRIA Enti di prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi nati in virtù dell’Eisenbahngesetz 1975 (BGBl. n°60/1975). PORTOGALLO Empresa Carbonífera do Douro Empresa Nacional de Urânio FINLANDIA Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione e l’estrazione del carbone da altri combustibili solidi e che operano in base a un diritto esclusivo ai sensi degli articoli 1 e 2 della Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78). SVEZIA Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione e l’estrazione di carbone o di altri combustibili solidi in virtù delle minerallagen (1991:45) o delle lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un’autorizzazione ai sensi delle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. REGNO UNITO British Coal Corporation (BCC) nata in virtù del Coal Industry Nationalization Act 1946 Enti che beneficiano di una licenza rilasciata dalla BCC in virtù del Coal Industry Nationalization Act 1946 Enti di prospezione o estrazione di combustibili solidi in virtù del Minerals Development Act (Northern Ireland) 1969 116 ALLEGATO VI ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI BELGIO Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen DANIMARCA Danske Statsbaner (DSB) Enti funzionanti/istituiti in virtù della lov nr 295 af 6 juni 1984 om privatbanerne, jf lov nr 245 af 6. august 1977 GERMANIA Deutsche Bundesbahn Altri enti che forniscono servizi ferroviari pubblici ai sensi del § 2 Abs 1 de l’Allgemeines Eisenbahngesetz vom 29 März 1951 GRECIA Ente ferroviario greco: Organismos Sidirodromon Ellados (OSE) SPAGNA Red Nacional de Los Ferrocarriles Españoles Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) Eusko Trenbideak (Bilbao) Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) FRANCIA Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II chapitre 1er du transport ferroviaire IRLANDA Iarnrod Éireann (Irish Rail) 117 ITALIA Ferrovie dello Stato Enti che forniscono servizi ferroviari pubblici, gestiti in base a concessione rilasciata dallo Stato in virtù dell’articolo 10 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili Enti che forniscono servizi ferroviari pubblici, gestiti in base a concessione rilasciata a norma dell’articolo 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410. Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari pubblici, in base a concessione rilasciata a norma dell’articolo 14 della legge 14 giugno 1949, n. 1221 - Provedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. LUSSEMBURGO Chemins de fer luxembourgeois (CFL) PAESI BASSI Nederlandse Spoorwegen NV AUSTRIA Enti che forniscono servizi ferroviari nati in virtù dell’Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. n°60/1957). PORTOGALLO Caminhos de Ferro Portugueses FINLANDIA Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (Chemins de fer nationaux) SVEZIA Enti pubblici che prestano servizi ferroviari ai sensi delle förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar et à lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Enti pubblici regionali e locali che assicurano le comunicazioni ferroviarie regionali o locali in virtù delle lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Enti privati che effettuano servizi ferroviari in virtù di una autorizzazione accordata ai sensi delle förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar se tali autorizzazioni sono confermate all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva. 118 REGNO UNITO British Railway Board Northern Ireland Railways 119 ALLEGATO VII ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, DI FILOBUS O AUTOBUS BELGIO Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB) Enti che forniscono servizi di trasporto pubblici in base a un contratto stipulato con la SNCV a norma degli articoli 16 e 21 dell’arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA) Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG) Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC) Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL) Société des transports intercommunaux de l’agglomération verviétoise (STIAV) e altri enti istituiti ai sensi della Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962. Enti che forniscono servizi di trasporto pubblici in base a un contratto stipulato con la STIB a norma dell’articolo 10 o con altri enti di trasporto a norma dell’articolo 11 dell’arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d’assainissement applicables à certains organismes d’intérêt public dépendant du ministère des communications. DANIMARCA Danske Statsbaner (DSB) Enti che forniscono servizi pubblici d’autobus (almindelig rutekørsel) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi della lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel. GERMANIA Enti autorizzati che forniscono servizi pubblici di trasporto su brevi distanze (öffentlichen Personennahverkehr) in virtù della Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, modificata da ultimo il 25 luglio 1989. GRECIA Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios - Autobus elettrici della zona di Atene-Pireo – ente che opera ai sensi del decreto 768/1970 e della legge 588/1977. 120 Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios - Ferrovie elettriche Atene-Pireo del Pireo, ente che opera ai sensi delle leggi 352/1976 e 588/1977. Epicheirisi Astikon Sygkoinonion – Azienda per i trasporti urbani – ente che opera ai sensi della legge 588/1977. Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion – Consorzio di aziende di trasporto con autobus – ente che opera ai sensi del decreto 102/1973. RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda – Azienda municipale di autobus di Rodi. Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis - Ente di trasporti urbani di Salonicco – ente che opera ai sensi del decreto 3721/1957 e della legge 716/1980. SPAGNA Enti che forniscono servizi pubblici di autobus, in virtù dell’articolo 71 de la Ley de Régimen local Corporación metropolitana de Madrid. Corporación metropolitana de Barcelona. Enti che forniscono servizi pubblici di autobus, in virtù dell’articolo 71 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987. Enti che forniscono servizi d’autobus urbani o interurbani, in virtù degli articoli da 113 a 118 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987. FEVE, RENFE (o Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) che forniscono servizi pubblici di autobus, in virtù delle Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957. Enti che forniscono servizi pubblici di autobus, in virtù delle Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957. FRANCIA Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico, in virtù dell’articolo 7-II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs, orientation) Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad autorizzazione rilasciata dal syndicat des transports parisiens in virtù dell’ordonnance de 1959 et ses décrets d’application relatifs à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne 121 IRLANDA Iarnrod Éireann (Irish Rail). Bus Éireann (Irish Bus). Bus Átha Cliath (Dublin Bus). Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato. ITALIA Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della Legge 28 settembre 1939, n 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all’industria privata) – articolo 1, modificato dall’articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771. Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base all’articolo 1, punto 15 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell’articolo 242 o 256 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell’articolo 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410. Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell’articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. LUSSEMBURGO Chemins de fer luxembourgeois (CFL). Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg. Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE). Le imprese di autobus, che funzionano ai sensi del règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées. PAESI BASSI Enti che forniscono servizi di trasporto pubblici ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer van 12 maart 1987. 122 AUSTRIA Enti che forniscono servizi di trasporto nati in virtù dell’Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. n°60/1957) e del Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. n°84/1952). PORTOGALLO Rodoviária Nacional, EP. Companhia Carris de Ferro de Lisboa. Metropolitano de Lisboa, EP. Serviços de Transportes Colectivos do Porto. Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro. Serviços Municipalizados de Transporte do Aveiro. Serviços Municipalizados de Transporte do Braga. Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra. Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre. FINLANDIA Enti pubblici o privati che prestano servizi di autobus ai sensi della Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä e l’Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Ufficio dei trasporti di Helsinki), che fornisce servizi pubblici di metropolitana e di tramvia. SVEZIA Enti che prestano servizi ferroviari o tramviari urbani in virtù delle lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik e delle lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Enti pubblici o privati che prestano un servizio di filobus o di bus in virtù della Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik e delle lagen (1983:293) om yrkestrafik. REGNO UNITO Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del London Regional Transport Act 1984. Glasgow Underground. Greater Manchester Rapid Transit Company. Docklands Light Railway. 123 London Underground Ltd. British Railway Board. Tyne and Wear Metro 124 ALLEGATO VIII ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI BELGIO Régie des voies aériennes, istituita con l’arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié par l’arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes. DANIMARCA Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del § 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985. GERMANIA Aeroporti quali definiti all’articolo 38 Absatz 2 Nr. 1 del Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. März 1979, modificato da ultimo dalla Verordnung vom 21. Juli 1986. GRECIA Aeroporti che operano in base alla legge 517/1931 che istituisce il servizio dell’aviazione civile [(Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)]. Aeroporti internazionali che operano ai sensi del decreto presidenziale 647/981. SPAGNA Aeroporti gestiti da Aeropuertos Nacionales, ente istituito dal Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982 FRANCIA Aéroports de Paris, ente che opera ai sensi del titre V articles L 251-1 à 252-1 du code de l’aviation civile. Aéroport de Bâle-Mulhouse, istituito dalla convention franco-suisse du 4 juillet 1949. Aeroporti, così definiti all’articolo L 270-1 du code de l’aviation civile. Aéroports che operano in base al cahier des charges type d’une concession d’aéroport, décret du 6 mai 1955. Aéroports che operano in base ad una convention d’exploitation en vertu de l’article L/221 du code de l’aviation civile. IRLANDA Aeroporti de Dublin, Cork e Shannon, gestiti da Aer Rianta-Irish Airports. 125 Aeroporti che operano in base a licenza per attività di pubblica utilità rilasciata in base a: Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) e dell’Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970). ITALIA Aeroporti nazionali civili, che operano sulla base del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, cfr. articolo 692. Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata ai sensi dell’articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. LUSSEMBURGO Aéroport de Findel PAESI BASSI Aeroporti civili che operano ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Luchtvaartwet del 15 gennaio 1958 (stbld. 47), modificata il 7 giugno 1978. AUSTRIA Austro Control GmbH Enti così definiti agli articoli da 60 a 80 del Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. n°253/1957). PORTOGALLO Aeroporti gestiti da Aeroportos e Navegaçao Aérea (ANA) EP ai sensi del Decreto-Lei no 246/79. Aeroporto do Funchal e Aeroporto do Porto Santo, regionalizzati ai sensi del Decreto-Lei no 284/81. FINLANDIA Aeroporti gestiti da “Ilmailulaitos/Luftfartsverket” ai sensi dell’Ilmailulaki (595/64). SVEZIA Aeroporti pubblici che operano ai sensi della lagen (1957:297) om luftfart. Aeroporti privati che operano in base a licenza di gestione rilasciata ai sensi della suddetta legge se la licenza risponde al criterio dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva. REGNO UNITO Aeroporti gestiti da British Airports Authority plc. Aeroporti aventi lo statuto di società per azioni ad azionariato limitato e che operano ai sensi dell’Airports Act 1986. 126 ALLEGATO IX ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI BELGIO Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles. Port autonome de Liège. Port autonome de Namur. Port autonome de Charleroi. Port de la ville de Gand. Compagnie des installations haveninrichtingen. maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Société intercommunale de la rive gauche de l’Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d’Anvers). Port de Nieuwport. Port d’Ostende. DANIMARCA Porti, quali definiti all’articolo 1, da I a III del bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne. GERMANIA Porti marittimi appartenenti, in toto o in parte, agli enti territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden). Porti interni soggetti alla Hafenordnung in virtù delle Wassergesetze der Länder. GRECIA Porto del Pireo, Organismos Limenos Peiraios, istituito dalla legge di emergenza 1559/1950 e della legge 1630/1951. Porto di Salonicco, Organismos Limenos Thessalonikis, istituito con decreto NA 2251/1953. Altri porti disciplinati dal decreto presidenziale 649/1977 M.A. 649/1977 Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (sorveglianza, organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo dei porti). 127 SPAGNA Puerto de Huelva, istituito con il Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva. Puerto de Barcelona, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía. Puerto de Bibao, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía. Puerto de Valencia, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía. Juntas de Puertos, che opera ai sensi dei seguenti atti: Ley 27/68 de 20 de junio de 1968 . Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento Ports gérés par la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, funzionanti in virù della Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 e del Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981. Porti elencati nel Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general. FRANCIA Port autonome de Paris, istituito con la Loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris. Port autonome de Strasbourg, istituito dalla convention du 20 mai 1923 entre l’État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924. Altri porti interni, istituiti o gestiti in forza dell’articolo 6 [navigation intérieure] du décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d’outillage public dans les ports maritimes. Ports autonomes disciplinati dagli articoli L 111-1 e seguenti del code des ports maritimes. Ports non autonomes disciplinati dagli articoli R 121-1 e seguenti del code des ports maritimes. Porti gestiti da autorità regionali (départements) che operano in base a concessione rilasciata dalle autorità regionali (départements) a norma dell’articolo 6 de la loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l’État. IRLANDA Porti disciplinati dagli Harbour Acts 1946 to 1976. Porto di Dun Laoghaire, gestito ai sensi dello State Harbours Act 1924. 128 Porto di Rosslare Harbour, gestito ai sensi del Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899. ITALIA Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32. Porti autonomi (enti portuali), istituiti con leggi speciali a norma dell’articolo 19 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. LUSSEMBURGO Port de Mertert, istituito e disciplinato ai sensi della loi du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle. PAESI BASSI Havenbedrijven, istituiti e disciplinati ai sensi della Gemeentewet van 29 juni 1851. Havenschap Vlissingen, istituita e disciplinata ai sensi della wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen. Havenschap Terneuzen, istituita e disciplinata ai sensi della wet van 8 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen. Havenschap Delfzijl, istituita e disciplinata ai sensi della wet van 31 september 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen. Industrie- en havenschap Moerdijk, istituita dalla gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approvata con Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972. AUSTRIA Porti interni appartenenti, in toto o in parte, ai Länder e/o alle Gemeinden. PORTOGALLO Porto de Lisboa, istituito con il Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 e funzionante in virtù del Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948. Porto do Douro e Leixões, istituito con il Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948. Porto do Sines, istituito con il Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977. I porti di Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro che operano ai sensi Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950. 129 FINLANDIA Porti che operano ai sensi della Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76). Canale di Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta). SVEZIA Impianti portuali e terminali ai sensi della lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, à förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal. REGNO UNITO Harbour Authorities ai sensi dell’articolo 57 del Harbours Act 1964 che istituisce impianti portuali per vettori per via marittima o interna. 130 ALLEGATO X ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3 A) PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE - B) PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica1 C) TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente norme comuni per il mercato del gas naturale2 D) RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi3 E) PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI - F) ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI - G) ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS - H) ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI - I) ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI - 1 2 3 GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1. GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3. 131 IMPIANTI PORTUALI ALLEGATO XI ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA B) NACE1 Codice CPV Sezione F Divisione COSTRUZIONE Gruppo Classe 45 Descrizione Note Costruzioni Questa divisione comprende: Nuove costruzioni, riparazioni correnti 45.1 Preparazione cantiere edile 45.11 restauri 45000000 e del Demolizioni e sterri 45100000 Questa classe comprende: 45110000 - demolizione di edifici e di altre strutture - sgombero dei cantieri edili - movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con esplosivo, ecc. - preparazione del sito l’estrazione di minerali: per rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e dei siti minerari Questa classe comprende inoltre: 1 - l drenaggio dei cantieri edili - il drenaggio di terreni agricoli e forestali Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1). 132 45.12 Trivellazioni Perforazioni e Questa classe comprende: 45120000 - trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari Questa classe non comprende: - la trivellazione di pozzi per l’estrazione di petrolio o di gas, cfr. 11.20 - la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 - lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 - la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas, le indagini geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20 45.2 Costruzione completa o parziale di edifici e opere di ingegneria civile 133 45200000 45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile Questa classe comprende: 45210000 lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo la costruzione di opere di ingegneria civile: ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari il montaggio e l’installazione in loco di opere prefabbricate Questa classe non comprende: le attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas cfr. 11.20 il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio cfr. 20, 26 e 28 lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive cfr. 45.23 i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato cfr. 45.3 i lavori di rifinitura degli edifici cfr. 45.4 le attività in materia di architettura e di ingegneria cfr. 74.20 la gestione di progetti di costruzione cfr. 74.20 45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici Questa classe comprende: la costruzione di tetti la copertura di tetti lavori di impermeabilizzazione 134 45220000 45.23 Costruzione di strade campi di aviazione e impianti sportivi Questa classe comprende: 45230000 la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni la costruzione di strade ferrate la costruzione di piste di campi di aviazione lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio Questa classe non comprende: i lavori preliminari di movimento terra cfr. 45.11 45.24 Costruzione di opere idrauliche Questa classe comprende: la costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. dighe e sbarramenti lavori di dragaggio lavori sottomarini 135 45240000 45.25 Altri lavori speciali di costruzione Questa classe comprende: 45250000 lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: lavori di fondazione, inclusa la palificazione perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, scavo di pozzi posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio piegatura di ossature metalliche posa in opera di mattoni e pietre montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, proprie o prese in locazione costruzione industriali di camini e forni Questa classe non comprende: il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio cfr. 72.32 45.3 Installazione servizi in fabbricato 45.31 Installazione impianti elettrici dei un di 45300000 Questa classe comprende: l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici sistemi di telecomunicazione sistemi di riscaldamento elettrico antenne d’uso privato impianti di segnalazione d’incendio sistemi di allarme antifurto ascensori e scale mobili linee di discesa di parafulmini, ecc. 136 45310000 45.32 Lavori d'isolamento Questa classe comprende: 45320000 l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni Questa classe non comprende: lavori di cfr. 45.22 45.33 Installazione di impianti idraulicosanitari impermeabilizzazione 45330000 Questa classe comprende: l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: impianti idraulico-sanitari raccordi per il gas impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria sistemi antincendio Questa classe non comprende: l’installazione di impianti riscaldamento elettrico cfr. 45.31 45.34 Altri lavori installazione di di Questa classe comprende: 45340000 l’installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove 45.4 Lavori di rifinitura degli edifici 45.41 Intonacatura 45400000 Questa classe comprende: lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura 137 45410000 45.42 Posa in opera di infissi in legno o in metallo Questa classe comprende: 45420000 l’installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno cfr. 45.43 45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri Questa classe comprende: 45430000 la posa in opera, l’applicazione o l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri carta da parati 45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate Questa classe comprende: 45440000 la tinteggiatura interna ed esterna di edifici la verniciatura di strutture di genio civile la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di finestre cfr. 45.42 45.45 Altri lavori di completamento degli edifici Questa classe comprende: l’installazione di piscine private la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici 138 45450000 altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. Questa classe non comprende: le pulizie effettuate all’interno di immobili ed altre strutture cfr. 74.70 45.5 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore 45.50 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore 45500000 Questa classe non comprende: il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione senza manovratore cfr. 71.32 139 ALLEGATO XII INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA A. PROCEDURE APERTE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore. 2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro). Categoria del servizio ai sensi dell’allegato XVI A o XVI B e sua descrizione (nomenclatura). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità. 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell’opera. b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti. c) 5. Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti. Per i servizi: a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti. b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione. c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 140 d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio. e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Presentazione di varianti autorizzate. 7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio. 8. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari. b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti. a) Termine ultimo di ricevimento delle offerte. b) Indirizzo cui esse vanno spedite. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte. b) Data, ora e luogo di tale apertura. 9. 10. 11. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 13. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto. 14. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare. 15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta. 16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto. 17. Criteri di aggiudicazione dell’appalto. Indicare i criteri diversi dal prezzo più basso, nonché la loro ponderazione relativa, se non figurano nel capitolato degli oneri. 18. Altre informazioni. 19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’avviso periodico cui si riferisce l’appalto. 20. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore. 21. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 141 B. PROCEDURE RISTRETTE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore. 2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro). Categoria del servizio ai sensi dell’allegato XVI A o XVI B e sua descrizione (nomenclatura). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità. 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera. b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti. c) 5. Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti. Per i servizi: a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti. b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione. c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio. e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 142 6. Presentazione di varianti autorizzate. 7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio. 8. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto. 9. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione. b) Indirizzo cui esse vanno spedite. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 10. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte. 11. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare. 14. Criteri di aggiudicazione dell’appalto. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 54, paragrafo 3, secondo comma, vanno indicati i criteri diversi dal prezzo più basso nonché la loro ponderazione relativa. 15. Altre informazioni. 16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto. 17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’avviso periodico cui si riferisce l’appalto. 18. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore. 19. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 143 C. PROCEDURE NEGOZIATE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore. 2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro). Categoria del servizio ai sensi dell’allegato XVI A o XVI B e sua descrizione (nomenclatura). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità. 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera. b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti. c) 5. Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti. Per i servizi: a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti. b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione. c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio. e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 144 6. Autorizzazione a presentare varianti. 7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio. 8. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto. 9. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione. b) Indirizzo cui esse vanno spedite. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 10. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 12. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare. 13. Criteri di aggiudicazione dell’appalto, nel caso in cui non siano menzionati nell’invito a presentare offerte o nel capitolato d’oneri. 14. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall’ente aggiudicatore. 15. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 16. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto. 17. Altre informazioni. 18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’avviso periodico cui si riferisce l’appalto. 19. Data di spedizione del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore. 20. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 145 ALLEGATO XIII INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore. 2. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema). 3. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente. 4. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo. 5. Menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara. 6. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l’indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1). 7. Altre eventuali informazioni. 146 ALLEGATO XIV INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni. 2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire. b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi all’opera. c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui all’allegato XVI A. 3. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore. 4. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 5. Altre eventuali informazioni. II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L’AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE 6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i. 7. Termine ultimo per il ricevimento delle domande per ottenere un invito a presentare offerte. 8. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell’opera o categoria del servizio ai sensi dell’allegato XVI A e sua descrizione (nomenclatura CPV); indicare se si prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra l’altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. 9. Indicare se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione tra tali possibilità. 10. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio. 11. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse. Termine ultimo per il ricevimento delle manifestazioni d’interesse. 147 Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte. 12. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare. 13. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i. b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata). c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione. 14. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i. 148 ALLEGATO XV INFORMAZIONI CHE DEVONO COOMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI I. Informazioni per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee1 1. Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore. 2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro). 3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti. 4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara). b) Riferimento della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma dell’articolo 37, paragrafo 3, o dell’articolo 31. 5. Procedura di aggiudicazione dell’appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata). 6. Numero di offerte ricevute. 7. Data di aggiudicazione dell’appalto. 8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, punto j). 9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i. 10. Indicare, eventualmente, se l’appalto è stato o può essere subappaltato. 11. Prezzo pagato o prezzo dell’offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione dell’appalto. 12. Informazioni facoltative: 1 – valore e percentuale dell’appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi. – criterio di aggiudicazione dell’appalto. Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l’ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile. 149 II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate 13. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori). 14. Valore di ciascun appalto aggiudicato. 15. Paese d’origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in quest’ultimo caso, ripartizione per Paese terzo). 16. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso). 17. Indicare se l’appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1. 18. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’articolo 55. 19. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore. 20. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all’allegato XVI B, accordo dell’ente aggiudicatore per la pubblicazione dell’avviso (articolo 42, paragrafo 4). 150 ALLEGATO XVI A SERVIZI AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 Categorie 1 Denominazione dei servizi Numeri di riferimento CPC Numeri di riferimento CPV Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122, 633, 886 50000000, 50100000, 50110000, 50111110, 50112000, 50112100, 50112110, 50112111, 50112120, 50112200, 50112300, 50113000, 50113100, 50113200, 50114000, 50114100, 50114200, 50115000, 50115100, 50115200, 50116000, 50116100, 50116200, 50116300, 50116400, 50116500, 50116510, 50116600, 50117000, 50117100, 50117200, 50117300, 50118000, 50118100, 50118110, 50118200, 50118300, 50118400, 50118500, 50200000, 50210000, 50211000, 50211100, 50211200, 50211210, 50211211, 50211212, 50211300, 50211310, 50212000, 50220000, 50221000, 50221100, 50221200, 50221300, 50221400, 50222000, 50222100, 50223000, 50224000, 50224100, 50224200, 50225000, 50230000, 50231000, 50231100, 50232000, 50232100, 50232200, 50240000, 50241000, 50241100, 50241200, 50242000, 50243000, 50244000, 50245000, 50246000, 50246100, 50246200, 50246300, 50246400, 50314000, 50315000, 50330000, 50331000, 50332000, 50333000, 50333100, 50333200, 50334000, 50334100, 50334110, 50334120, 50334130, 50334140, 50334200, 50334300, 50334400, 50340000, 50341000, 50341100, 50341200, 50342000, 50343000, 50344000, 50344100, 50344200, 50400000, 50410000, 50411000, 50411100, 50411200, 50411300, 50411400, 50411500, 50412000, 50413000, 50413100, 50413200, 50420000, 50421000, 50421100, 50421200, 50422000, 50430000, 50431000, 50432000, 50433000, 50510000, 50511000, 50511100, 50511200, 50512000, 50513000, 50514000, 50514100, 50514200, 50530000, 50531000, 50531100, 50531200, 50531300, 50531400, 50531600, 50532000, 50532100, 50532200, 50532300, 50532400, 50800000, 50810000, 50820000, 50821000, 50822000, 50830000, 50840000, 50841000, 50842000, 50850000, 50860000, 50870000, 50880000, 50881000, 50882000, 50883000, 50884000, 50911000, 50911100, 50911110, 50911120, 50911130, 50911200, 50911210, 50911220, 50912100, 50913100, 50913300, 50913310, 50913400, 50913500, 50913510, 50914000, 50914100, 50914200, 50914300, 50914400, 50914500, 50914600, 50920000, 50921000, 50921100, 151 50922000, 50923000, 50924000, 50930000, 50931000, 50931100, 50931200, 50931300, 50931400, 50932000, 50932100, 50932200, 50933000, 50934000, 50935000, 50940000, 50941000, 50942000, 50951000, 50952000, 50952100, 50952110, 50952200, 50952400, 50952500, 50961110, 50971000, 50973000, 50973400, 50974300, 50975300, 74732000, 74743000 50960000, 50961200, 50971100, 50973100, 50974000, 50975000, 50976000, 74732100, 50961000, 50962000, 50971200, 50973200, 50974100, 50975100, 50976100, 74741000, 50961100, 50970000, 50972000, 50973300, 50974200, 50975200, 50976200, 74742000, 2 Servizi di trasporto compresi i terrestre1, servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ma esclusi i trasporti di posta 712 (salvo71235),7512, 87304 55521200, 60110000, 60112000, 60112100, 60112200, 60112300, 60113000, 60113100, 60113310, 60113400, 60114000, 60115000, 60115100, 60115110, 60116000, 60116100, 60116200, 60116300, 60122110, 60122120, 60122130, 60122140, 60122150, 60122160, 60122161, 60122170, 60123100, 60123200, 60123300, 60123400, 60123500, 60123600, 64120000, 64121000, 64122000, 74612000 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta 73 (salvo 7321), 62110000, 62122000, 62210000, 62230000, 62300000 4 Trasporto di posta per via terrestre2 e aerea 71235, 7321 62121000 5 Servizi di telecomunicazione 752 64200000, 64213000, 64216100, 64216140, 64221000, 64225000, 72511100 1 2 64210000, 64214000, 64216110, 64216200, 64222000, 64226000, Esclusi i servizi di trasporto ferroviari che rientrano nella categoria 18. Esclusi i servizi di trasporto ferroviari che rientrano nella categoria 18. 152 64211000, 64214200, 64216120, 64216210, 64223000, 72315000, 64212000, 64216000, 64216130, 64216300, 64224000, 72318000, 6 Servizi finanziari: ex 81, 812, 814 66000000, 66130000, 66310000, 66314000, 66320000, 66332000, 66340000, 66343100, 66370000, 66374000, 66383000, 67211000, 67230000, 67260000 66110000, 66200000, 66312000, 66316000, 66330000, 66334000, 66342000, 66350000, 66372000, 66381000, 67200000, 67220000, 67250000, 66120000, 66300000, 66313000, 66317000, 66331000, 66335000, 66343000, 66360000, 66373000, 66382000, 67210000, 67221000, 67251000, 84 50310000, 50311000, 50311400, 50312100, 50312110, 50312120, 50312210, 50312220, 50312300, 50312320, 50312400, 50312410, 50312500, 50312510, 50312520, 50312610, 50312620, 50313000, 50313200, 50316000, 50317000, 50321000, 50322000, 50323000, 50323200, 50324000, 50324100, 72000000, 72100000, 72110000, 72130000, 72140000, 72150000, 72210000, 72211000, 72212000, 72221000, 72222000, 72222100, 72222300, 72223000, 72224000, 72224200, 72225000, 72226000, 72228000, 72230000, 72231000, 72240000, 72241000, 72243000, 72246000, 72250000, 72251000, 72253000, 72253100, 72253200, 72254100, 72260000, 72261000, 72263000, 72264000, 72265000, 72267000, 72268000, 72300000, 72311000, 72311100, 72311200, 72312000, 72312100, 72312200, 72314000, 72315100, 72316000, 72319000, 72320000, 72321000, 72511000, 72511110, 72512000, 72514100, 72514200, 72514300, 72521000, 72521100, 72540000, 72541100, 72550000, 72560000, 72580000, 72590000, 72591000 50312000, 50312200, 50312310, 50312420, 50312600, 50313100, 50320000, 50323100, 50324200, 72120000, 72200000, 72220000, 72222200, 72224100, 72227000, 72232000, 72245000, 72252000, 72254000, 72262000, 72266000, 72310000, 72311300, 72313000, 72317000, 72510000, 72514000, 72520000, 72541000, 72570000, a) servizi assicurativi 7 3 b) servizi bancari d’investimento3 e Servizi connessi e informatici 66100000, 66140000, 66311000, 6315000, 66321000, 66333000, 66341000, 66343200, 66371000, 66380000, 66384000, 67212000, 67240000, Esclusi gli appalti relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari. 153 8 Servizi di ricerca sviluppo (R&S)4 9 85 63368000, 73000000, 73100000, 73110000, 73111000, 73112000 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 862 74121000, 74121100, 74121110, 74121112, 74121113, 74121120, 74121200, 74121210, 74121220, 74121230, 74121240, 74121250, 74541000 10 Servizi di ricerche mercato e di sondaggi 864 74130000, 74131000, 74131100, 74131110, 74131120, 74131121, 74131130, 74131200, 74131300, 74131400, 74131500, 74131600, 74132000, 74133000, 74423100, 74423110 11 Servizi di gestionale5 connessi 865, 866 73200000, 73210000, 73220000, 73300000, 74121111, 74141000, 74141100, 74141110 74141200, 74141300, 74141400, 74141500, 74141510, 74141600, 74141610, 74141620 74141700, 74141800, 74141900, 74142200, 74150000, 74871000, 90311000, 93620000 12 Servizi di architettura; Servizi di ingegneria, anche integrata; servizi di sistemazione urbana e di architettura paesaggistica; servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica 867 72242000, 72244000, 74142300, 74142310, 74220000, 74221000, 74222000, 74223000, 74224000, 74225000, 74225100, 74230000, 74231100, 74231110, 74231120, 74231130, 74231200, 74231300, 74231310, 74231320, 74231400, 74231500, 74231510, 74231520, 74231521, 74231530, 74231540, 74231600, 74231700, 74231710, 74231720, 74231721, 74231800, 74231900, 74232000, 74232100, 74232110, 74232120, 74232200, 74232210, 74232220, 74232230, 74232240, 74232300, 74232310, 74232320, 74232400, 74232500, 74232600, 74233000, 74233100, 74233200, 74233300, 74233400, 74233500, 74233600, 74233700, 74240000, 74250000, 74251000, 74252000, 74252100, 74260000, 74261000, 74262000, 74262100, 74263000, 74270000, 74271000, 74271100, 74271200, 74271210, 74271220, 74271300, 74271400, 74271500, 74271700, 74271710, 74271720, 74271800, 74272000, 74272100, 74272110, 74272111, 74272112, 74272113, 74272300, 74273000, 74273100, 74273200, 74274000, 74274100, 74274200, 74274300, 74274400, 74274500, 74275000, 74275100, 74275200, 74276000, 74276100, 74276200, 74276300, 74276400, 74300000, 74310000, 74311000, 74312000, 4 5 e di consulenza e servizi Esclusi gli appalti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente agli enti aggiudicatori per il loro uso, nell’esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente sostenuta da tale ente. Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione. 154 74312100, 74313000, 74313120, 74313130, 74313142, 74313143, 74313146, 74313147, 74313220, 74874000 13 Servizi pubblicitari 871 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà 874, da 82206 15 Servizi di editoria e stampa in base a tariffa o a contratto 16 Servizi di manutenzione stradale e di prelevamento dei rifiuti: servizi di risanamento e affini 74313100, 74313140, 74313144, 74313200, 74313110, 74313141, 74313145, 74313210, 74410000, 74411000, 74412000, 78225000 82201 a 70300000, 70321000, 70331100, 70332300, 74721100, 74724000, 74750000, 93411400 70310000, 70322000, 70332000, 74710000, 74721210, 74730000, 74760000, 70311000, 70330000, 70332100, 74720000, 74721300, 74731000, 93411200, 70320000, 70331000, 70332200, 74721000, 74722000, 74744000, 93411300, 88442 74831530, 78111000, 78114000, 78114400, 78117000, 78121000, 78124000, 78132000, 78135100, 78142000, 78153000, 78200000, 78222000, 78240000, 78312000 78000000, 78112000, 78114100, 78115000, 78118000, 78122000, 78125000, 78133000, 78136000, 78150000, 78160000, 78210000, 78223000, 78300000, 78100000, 78113000, 78114200, 78115100, 78119000, 78122100, 78130000, 78134000, 78140000, 78151000, 78170000, 78220000, 78224000, 78310000, 78110000, 78113100, 78114300, 78116000, 78120000, 78123000, 78131000, 78135000, 78141000, 78152000, 78180000, 78221000, 78230000, 78311000, 94 71221110, 74734000, 74735000, 90000000, 90100000, 90110000, 90111100, 90111200, 90111300, 90112100, 90112200, 90112210, 85142200, 90111000, 90112000, 90112300 90113000, 90114000, 90120000, 90121100, 90121110, 90121120, 90121140, 90121200, 90121300, 90121320, 90121330, 90121340, 90121000, 90121130, 90121310, 90121400, 90122000, 90122100, 90122110, 90122111, 90122112, 90122113, 90122120, 90122121 90122122, 90122123, 90122124, 90122130, 90122131, 90122200, 90122210, 90122220, 90122230, 90122240, 90122300, 90122310, 90122320, 90122330, 90122340, 90200000, 90210000, 90211000, 90212000, 90213000, 90220000, 90221000, 90240000, 90300000, 90310000, 90312000, 90313000, 90313100, 90313110, 90313120, 90314000, 90315000, 90315100, 90315200, 90315300, 90320000 155 ALLEGATO XVI B SERVIZI AI SENSI DELL’ARTICOLO 31 Categorie Denominazione dei servizi Numeri di riferimento CPC Numeri di riferimento CPV 17 Servizi alberghieri e di ristorazione 64 55000000, 55100000, 55200000, 55210000, 55220000, 55221000, 55240000, 55241000, 55242000, 55243000, 55250000, 55260000, 55270000, 55300000, 55310000, 55311000, 55312000, 55320000, 55321000, 55322000, 55330000, 55400000, 55410000, 55500000, 55510000, 55511000, 55512000, 55520000, 55521000, 55521100, 55522000, 55523000, 55523100, 55524000, 93410000, 93411000 18 Servizi di ferroviario 711 60111000, 60121000, 60121100, 60121200, 60121300, 60121400, 60121500, 60121600 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 72 61000000, 61100000, 61110000, 61200000, 61210000, 61220000, 61230000, 61240000, 61250000, 61400000, 63370000, 63371000, 63372000, 71221120, 71221130 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 74 62224000, 62224100, 62226000, 63000000, 63100000, 63110000, 63111000, 63112000, 63112100, 63112110, 63120000, 63121000, 63121100, 63121110, 63122000, 63200000, 63210000, 63220000, 63221000, 63222000, 63222100, 63223000, 63223100, 63223110, 63223200, 63223210, 63224000, 63225000, 63226000, 63300000, 63310000, 63311000, 63313000, 63314000, 63315000, 63320000, 63330000, 63340000, 63341000, 63341100, 63342000, 63343000, 63343100, 63344000, 63350000, 63351000, 63352000, 63353000, 63360000, 63361000, 63362000, 63363000, 63364000, 63365000, 63366000, 63366100, 63369000, 63400000, 63410000, 63420000, 63430000, 63500000, 63510000, 63511000, 63512000, 63514000, 63515000, 63516000, 63520000, 63521000, 63522000, 63523000, 63524000, 63600000, 71221140, 74322000, 93600000 21 Servizi legali 861 74110000, 74111000, 74111100, 74111200, 74112000, 74112100, 74112110, 74113000, 74113100, 74113200, 74113210, 74114000 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale 872 74512000, 74522000, 95100000, 95110000, 95120000, 95130000, 95131000, 95132000, 95133000 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati 873 (salvo 87304), 74611000, 74613000, 74614000, 74614100, 74614110, 74615000, 74620000 trasporto 156 24 Servizi di istruzione e di formazione professionale 92 80000000, 80100000, 80110000, 80200000, 80210000, 80211000, 80212000, 80220000, 80300000, 80310000, 80320000, 80330000, 80340000, 80400000, 80411000, 80411100, 80411200, 80412000, 80421000, 80422000, 80422100, 80423000, 80423100, 80423110, 80423120, 80423200, 80423300, 80423320, 80424000, 80425000, 80426000, 80426100, 80426200, 80427000, 80428000, 80430000, 92312212, 92312213 25 Servizi sanitari e sociali 93 60113300, 74511000, 85000000, 85100000, 85110000, 85111000, 85111100, 85111200, 85111300, 85111320, 85111400, 85111500, 85111600, 85111700, 85111800, 85112000, 85112100, 85120000, 85121000, 85121100, 85121200, 85121300, 85130000, 85131000, 85131100, 85131110, 85140000, 85141000, 85141100, 85141200, 85141210, 85141211, 85141212, 85141220, 85142000, 85142100, 85142200, 85142300, 85142400, 85143000, 85144000, 85144100, 85145000, 85146000, 85146100, 85146200, 85147000, 85148000, 85149000, 85200000, 85300000, 85310000, 85311000, 85311100, 85311200, 85311300, 85312000, 85312100, 85312200, 85312300, 85312310, 85312320, 85312330, 85312400, 85320000, 85323000 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 96 74875000, 74875100, 74875200, 77310000, 77311000, 77313000, 77400000, 80413000, 80414000, 80415000, 92000000, 92100000, 92110000, 92111000, 92111100, 92111200, 92111210, 92111220, 92111230, 92111240, 92111250, 92111260, 92111300, 92111310, 92111320, 92112000, 92120000, 92121000, 92122000, 92130000, 92140000, 92200000, 92210000, 92211000, 92220000, 92221000, 92300000, 92310000, 92311000, 92312000, 92312100, 92312110, 92312120, 92312130, 92312140, 92312200, 92312210, 92312220, 92312230, 92312240, 92312250, 92320000, 92330000, 92331000, 92331100, 92331200, 92332000, 92340000, 92341000, 92342000, 92342100, 92342200, 92350000, 92351000, 92351100, 92351200, 92352000, 92352100, 92352200, 92360000, 92400000, 92500000, 92510000, 92511000, 92512000, 92520000, 92521000, 92521100, 92521200, 92521210, 92521220, 92522000, 92522100, 92522200, 92530000, 92531000, 92532000, 92533000, 92534000, 92600000, 92610000, 92620000, 92621000, 92622000 27 Altri servizi 50111100, 50232110, 50246500, 50520000, 50521000, 50522000, 50523000, 50531500, 50531510, 50700000, 50710000, 50711000, 50712000, 50720000, 50730000, 50731000, 157 50732000, 50732100, 50740000, 50760000, 50761000, 50762000, 50911230, 50912200, 50913200, 50915000, 50915100, 50915200, 50952300, 50977000, 52000000, 52100000, 52200000, 52300000, 52400000, 52500000, 52600000, 52700000, 52800000, 52900000, 60113200, 60200000, 60210000, 60220000, 61300000, 62221000, 62222000, 62223000, 63367000, 64110000, 64111000, 64112000, 64113000, 64114000, 64115000, 64116000, 64214100, 64214400, 65000000, 65100000, 65110000, 65120000, 65130000, 65200000, 65210000, 65300000, 65310000, 65320000, 65400000, 65410000, 65500000, 67100000, 67110000, 67120000, 67121000, 67122000, 67130000, 67140000, 67300000, 70100000, 70110000, 70111000, 70112000, 70120000, 70121000, 70121100, 70121200, 70122000, 70122100, 70122110, 70122200, 70122210, 70123000, 70123100, 70123200, 70130000, 70311100, 70311200, 70333000, 71000000, 71100000, 71110000, 71120000, 71130000, 71140000, 71150000, 71160000, 71170000, 71180000, 71181000, 71211300, 71211310, 71211320, 71211400, 71211600, 71211900, 71300000, 71310000, 71311000, 71320000, 71321000, 71321100, 71321200, 71321300, 71321400, 71330000, 71331000, 71332000, 71332100, 71332200, 71333000, 71340000, 71350000, 71360000, 71380000, 74122000, 74122100, 74122200, 74271600, 74271900, 74321000, 74321100, 74420000, 74421000, 74422000, 74423000, 74423200, 74423210, 74542000, 74543000, 74731100, 74810000, 74811000, 74811100, 74811200, 74811300, 74811310, 74811320, 74811330, 74811340, 74812000, 74813000, 74820000, 74821000, 74830000, 74831000, 74831100, 74831110, 74831200, 74831210, 74831300, 74831400, 74831500, 74831510, 74831520, 74831600, 74832000, 74832100, 74841000, 74842000, 74844000, 74850000, 74851000, 74860000, 74861000, 74870000, 74872000, 74873100, 74876000, 74877000, 75000000, 75100000, 75110000, 75111000, 75111100, 75111200, 75112000, 75112100, 75120000, 75121000, 75122000, 75123000, 75124000, 75125000, 75130000, 75131000, 75131100, 75200000, 75210000, 75211000, 75211100, 75211110, 75211200, 75211300, 75220000, 75221000, 75222000, 75230000, 75231000, 75231100, 75231200, 75231210, 75231220, 75231230, 75231240, 75240000, 75241000, 75241100, 75242000, 75242100, 75242110, 75250000, 75251000, 75251100, 75251110, 75251120, 75252000, 75300000, 75310000, 75311000, 75312000, 75313000, 75313100, 75314000, 75320000, 75330000, 75340000, 76000000, 76100000, 76110000, 76111000, 76120000, 158 76200000, 76210000, 76211000, 76211100, 76211200, 76300000, 76310000, 76320000, 76330000, 76340000, 76400000, 76410000, 76411000, 76420000, 76430000, 76431000, 76440000, 76450000, 76460000, 76470000, 76480000, 76490000, 76491000, 76492000, 76500000, 76510000, 76520000, 76521000, 76522000, 76530000, 76531000, 77000000, 77100000, 77110000, 77120000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211300, 77220000, 77230000, 77330000, 77500000, 77510000, 77600000, 77610000, 77700000, 78400000, 85321000, 85322000, 90114100, 90115000, 90122132, 90123000, 90123100, 90123200, 90123300, 90230000, 91000000, 91100000, 91110000, 91120000, 91130000, 91131000, 91200000, 91300000, 91310000, 91320000, 91330000, 91331000, 91331100, 92230000, 92312211, 93100000, 93110000, 93111000, 93112000, 93120000, 93121000, 93130000, 93140000, 93150000, 93160000, 93200000, 93210000, 93211000, 93220000, 93221000, 93221100, 93221200, 93221300, 93300000, 93310000, 93320000, 93330000, 93411100, 93500000, 93510000, 93511000, 93511100, 93621000, 93700000, 93710000, 93711000, 93711100, 93711110, 93711200, 93712000, 93910000, 93930000, 93940000, 93950000, 95000000, 99000000, 99100000 159 ALLEGATO XVII INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari 2. Descrizione del progetto. 3. Tipo di concorso: aperto o ristretto. 4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti. 5. Nel caso di concorsi ristretti: a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati. c) criteri di selezione dei partecipanti d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione 6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione. 7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti. 8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati. 9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l’ente aggiudicatore 10. Eventualmente, numero e valore dei premi 11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti 12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all’attribuzione di appalti complementari 13. Altre informazioni 14. Data di invio dell’avviso 15. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 160 ALLEGATO XVIII INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori. 2. Descrizione del progetto. 3. Numero totale dei partecipanti. 4. Numero dei partecipanti esteri. 5. Vincitore/i del concorso. 6. Eventualmente, premio o premi. 7. Altre informazioni. 8. Riferimento del bando di concorso. 9. Data di invio dell’avviso. 10. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 161 ALLEGATO XIX SPECIFICHE TECNICHE DI PUBBLICAZIONE Se la presente direttiva impone obblighi di pubblicità, essi devono rispettare le seguenti disposizioni: 1. Pubblicazione degli avvisi 1.1. Quando la presente direttiva impone agli enti aggiudicatori di pubblicare talune informazioni, essi le inviano nel formato richiesto all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee per via elettronica, ai sensi del presente allegato, o tramite altri mezzi. 1.2. Gli avvisi di cui agli articoli 40, 41 e 42 e all’articolo 61 sono pubblicati attraverso l’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Essi sono pubblicati in extenso nella loro lingua originale. Nelle altre lingue ufficiali viene pubblicato un riassunto degli elementi di rilievo di ogni avviso. 1.3. L’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all’ente aggiudicatore l’avvenuta pubblicazione dell’informazione, e ne indica la data. Tale conferma vale come prova dell’effettiva pubblicazione. 2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive 2.1. Gli enti aggiudicatori sono invitati a pubblicare su Internet l’intero capitolato d’oneri. In tal caso, gli enti aggiudicatori specificano nel testo dell’avviso, imposto dalla presente direttiva, l’indirizzo Internet in cui è consultabile la documentazione. 2.2. Gli enti aggiudicatori sono invitati a pubblicare su Internet il loro “profilo di acquirenti”. Tale profilo conterrà informazioni sugli appalti in corso e quelli aggiudicati, gli acquisti programmati, le procedure annullate, ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail). 3. Trasmissioni per via elettronica Le modalità di trasmissione per via elettronica saranno conformi a quelle disponibili all’indirizzo Internet: «http://simap.eu.int». 162 ALLEGATO XX DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE Ai fini della presente direttiva, i termini sottoindicati vanno così definiti: 1. «specifiche tecniche»: caratteristiche elencate soprattutto nei capitolati d’oneri che definiscono i requisiti di un prodotto o di un servizio come i livelli di qualità o di proprietà d’uso, la sicurezza, le dimensioni e le prescrizioni applicabili al prodotto o al servizio riguardo alla denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura, l’etichettatura e le procedure di valutazione della conformità. Esse comprendono altresì le regole di progettazione e di calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, di controllo e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione e ogni altra condizione tecnica che l’ente aggiudicatore intende prescrivere, nell’ambito di regolamenti generali o specifici, riguardo alle opere finite e ai materiali o agli elementi che le compongono. 2. «norma»: una specifica tecnica, di applicazione ripetuta o continua, approvata da un organismo riconosciuto, avente funzioni normative, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria e appartenente a una delle seguenti categorie: – norma internazionale: norma adottata da un’organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico. – norma europea: norma adottata da un’organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico. – norma nazionale: norma adottata da un’organismo normalizzazione e messa a disposizione del pubblico. nazionale di 3. «omologazione tecnica europea»: parere tecnico favorevole sull’idoneità di un prodotto ad essere usato, fondato sulla soddisfazione dei requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L’omologazione europea è rilasciata dall’organismo designato a questo scopo dallo Stato membro. 4. «specifiche tecniche comuni»: specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 5. «riferimento tecnico»: qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all’evoluzione del mercato. 163 ALLEGATO XXI TABELLA RICAPITOLATIVA DEI TERMINI PREVISTI DALL’ARTICOLO 44 Procedure aperte Termine per il ricevimento delle offerte – senza avviso periodico indicativo Termine 52 Invio elettronico dell’avviso Capitolato d’oneri disponibile per via elettronica Invio elettronico e capitolato d’oneri “elettronico” Effetto paragrafo primo capoverso 45 47 40 Nessuno 7 Effetto paragrafo secondo capoverso 7 nessuno Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo A: termine in generale Invio elettronico dell’avviso Capitolato d’oneri disponibile per via elettronica Invio elettronico e capitolato d’oneri “elettronico” Effetto paragrafo primo capoverso 36 29 31 24 Nessuno B: termine minimo Invio elettronico dell’avviso Capitolato d’oneri disponibile per via elettronica Invio elettronico e capitolato d’oneri “elettronico” Effetto paragrafo primo capoverso 22 15 17 10 Il termine di 10 giorni è portato a 15 giorni 164 7 Effetto paragrafo secondo capoverso 7 nessuno 7 Effetto paragrafo secondo capoverso 7 Il termine di 17 giorni è portato a 22 giorni Procedure ristrette e negoziate Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Termine generale Invio elettronico dell’avviso Capitolato d’oneri disponibile per via elettronica Invio elettronico e capitolato d’oneri “elettronico” Effetto paragrafo primo capoverso 37 30 non applicabile (n.a.) n.a. Nessuno Termine minima Invio elettronico dell’avviso Capitolato d’oneri disponibile per via elettronica Invio elettronico e capitolato d’oneri “elettronico” Effetto paragrafo primo capoverso 22 15 n.a. n.a. Nessuno Termine minima Invio elettronico dell’avviso Capitolato d’oneri disponibile per via elettronica Invio elettronico e capitolato d’oneri “elettronico” Effetto paragrafo primo capoverso 15 8 n.a. n.a. Il termine di 8 giorni è portato a 15 giorni 8 Effetto paragrafo secondo capoverso 8 n.a. 8 Effetto paragrafo secondo capoverso 8 n.a. 8 Effetto paragrafo secondo capoverso 8 n.a. Termine per il ricevimento delle offerte A: termine in generale Invio elettronico dell’avviso Capitolato d’oneri disponibile per via elettronica Invio elettronico e capitolato d’oneri “elettronico” Effetto paragrafo primo capoverso 24 n.a. 19 n.a. n.a. B: termine minimo Invio elettronico dell’avviso Capitolato d’oneri disponibile per via elettronica Invio elettronico e capitolato d’oneri “elettronico” Effetto paragrafo primo capoverso 10 n.a. 5 n.a. n.a. C: termine fissato di comune accordo Invio elettronico dell’avviso Capitolato d’oneri disponibile per via elettronica Invio elettronico e capitolato d’oneri “elettronico” Effetto paragrafo primo capoverso n.a. n.a. n.a. n.a. 165 8 Effetto paragrafo secondo capoverso 8 nessuno 8 Effetto paragrafo secondo capoverso 8 Il termine di 5 giorni è portato a 10 giorni 8 Effetto paragrafo secondo capoverso n.a. 8 ALLEGATO XXII TERMINI DI ATTUAZIONE E DI APPLICAZIONE Direttiva 93/38/CEE Termini di attuazione 1.7.1994 (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84) 98/4/CE Termini di applicazione Spagna: 1.1.1997 Grecia e Portogallo: 1.1.1998 16.2.1999 (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 1) 166 Grecia e Portogallo: 16.2.2000 ALLEGATO XXIII TAVOLA DI CONCORDANZA1 (art. 69) Presente direttiva Direttiva 93/38/CEE Art. 1, par. 1 Art. 1, 1a frase Art. 1, par. 2, 1a frase Art. 1, par. 4, 1° comma, 1a frase Art. 1, par. 2, lettera a) Art. 1, par. 4, lettera a) Art. 1, par. 2, lettera b) Art. 1, par. 4, lettera b) Art. 1, par. 2, lettera c) Art. 1, par. 4, lettera c), 1° comma Art. 1, par. 3, 1° comma Art. 1, par. 4, 2° comma adattato Adattato Art. 1, par. 3, 2° comma Nuovo Art. 1, par. 4 Nuovo Art. 1, par. 5 Nuovo Art. 1, par. 6, 1° comma Art. 1, par. 6, in fine Art. 1, par. 6, 2° comma Modificato Nuovo Art. 1, par. 6, 3° comma Art. 1, par. 6, 1a frase Adattato Art. 1, par. 7 Art. 1, par. 5 Adattato Art. 1, par. 8 Art. 1, par. 7 Adattato Art. 1, par. 9 Art. 1, par. 16 Art. 1, par. 10 Nuovo Art. 1, par. 11 Nuovo Art. 1, par. 12 Nuovo Art. 1, parr. 14 e 15 Soppresso Art. 2, par. 1, lettera a) Art. 1, par. 1 Art. 2, par. 1, lettera b) Art. 1, par. 2 Art. 2, par. 2 Art. 2, par. 1 Adattato Art. 2, par. 3 Art. 2, par. 3 Modificato Art. 3, par. 1 Art. 2, par. 2, a), iii) Adattato Art. 3, par. 2 Art. 2, par. 5, lettera b) Adattato Art. 3, par. 3 Art. 2, par. 2, a), ii) Adattato Art. 3, par. 4 Art. 2, par. 5, lettera a) Adattato Art. 4, par. 1 Art. 2, par. 2, a), i) Adattato Art. 4, par. 2 Art. 6, par. 2 Adattato 1 L’indicazione “adeguato” segnala una nuova formulazione del testo senza che venga mutata la portata del testo della direttiva abrogata. I mutamenti della portata di quanto disposto dalla direttiva abrogata sono invece segnalati dall’indicazione “modificato”. 167 Art. 4, par. 3 Art. 2, par. 5, lettera a) Adattato Art. 5, par. 1 Art. 2, par. 2, lettera c) Adattato Art. 5, par. 2 Art. 2, par. 4 Modificato Art. 6 Art. 2, par. 2, lettera b) Art. 7 Art. 2, par. 2, lettera d) Soppresso Art. 2, par. 6 Modificato Art. 8 Nuovo Art. 9 Art. 4, par. 2 Modificato Art. 10 Art. 33 Adattato Art. 11 Art. 42bis Art. 12 Art. 4, parr. 3 e 4 Art. 13 Art. 5 Art. 14 Adattato Nuovo Art. 15 Art. 14, par. 1 Modificato Art. 16, par. 1 Art. 14, par. 13 Adattato Art. 16, par. 2 Art. 14, par. 9 Art. 17, par. 1 14, par. 11 Art. 17, par. 2 Art. 14, par. 12 Art. 17, par. 3 Art. 14, par. 10, 1° comma Art. 17, par. 4 Art. 14, par. 10, 2° comma Adattato Art. 18, par. 1 Art. 14, par. 10, 2° comma, 1a e 2a frase Adattato Art. 18, par. 2 Art. 14, par. 6 Adattato Art. 18, par. 3 Art. 14, par. 7 Adattato Art. 18, par. 4, d Art. 14, par. 4 Adattato Art. 18, par. 5 Art. 14, par. 8 Art. 19, par. 1 Art. 14, par. 2 Adattato Art. 19, par. 2 Art. 14, par. 10, 2° comma, 1a e 2a frase Adattato Art. 19, par. 3 Art. 14, par. 6 Adattato Art. 19, par. 4 Art. 14, par. 7 Adattato Art. 19, par. 5 Art. 14, par. 8 Art. 19, par. 6 Art. 14, par. 3 Art. 19, par. 7 Art. 14, par. 5 Art. 20 Art. 7 Art. 21 Art. 6, parr. 1 e 3 Art. 22 Art. 10 Art. 23, lettera a) Art. 12, punto 1) Art. 23, lettera b) Art. 12, punto 2) Art. 23, lettera c) Art. 12, punto 3) 168 Adattato Modificato Art. 24, a) Art. 1, par. 4, c), i) Art. 24, b) Art. 1, par. 4, c), iii) Art. 24, c) Art. 1, par. 4, c), iv) Art. 24, d) Art. 1, par. 4, c), v) Art. 24, e) Art. 1, par. 4, c), vi) Art. 1, par. 4, c), ii) e allegato XVIA, nota 2 Soppresso Art. 25 Art. 11 Adattato Art. 26, par. 1 Art. 13, par. 1 Adattato Art. 26, par. 2 Art. 1, par. 3 Art. 26 par. 3 Art. 13, par. 2 Art. 27, par. 1 Art. 9, par. 1, lettera a) Adattato Art. 9, par. 1, lettera b) Soppresso Art. 27, par. 2 Art. 28 Art. 9, par. 2 Art. 3, par. 1 Soppresso Art. 3, par. 2 Modificato Art. 3, parr. da 3 a 5 Soppresso Art. 29 Nuovo Art. 8 Soppresso Art. 30 Art. 15 Adattato Art. 31 Art. 16 Art. 32 Art. 17 Art. 33 Nuovo Art. 34 Art. 18 Modificato Art. 35 Art. 19 Adattato Art. 36, par. 1 Art. 34, par. 3 Modificato Art. 36, par. 2 Art. 34, par. 4 Modificato Art. 36, par. 3 Nuovo Art. 37 Art. 27 Modificato Art. 38 Art. 29 Art. 39, par. 1 Art. 4, par. 1 Art. 39, parr. 2 e 3 Art. 20, parr. 1 e 2 Art. 40, par. 1 Art. 22, par. 1 Modificato Art. 40, par. 2 Art. 22, par. 2 Modificato Art. 40, par. 3 Art. 22, par. 4 Art. 40, par. 4 Art. 30, par. 9 Art. 41, par. 1 Art. 21, par. 1 Art. 41, par. 2, lettere a) e b) Art. 21, par. 2, a e b Art. 41, par. 2, lettera c) Art. 22, par. 3, 1a frase 169 Adattato Adattato Art. 41, par. 2, 2° comma Art. 22, par. 3, 2a frase Art. 42, par. 1 Art. 24, par. 1 Adattato Art. 42, par. 2 Art. 24, par. 2 Adattato Art. 42, par. 3 Art. 24, par. 3, 1a, 2a e 3a frase Adattato Art. 42, par. 4 Art. 24, par. 3, 4a frase Adattato Art. 42, par. 5 Art. 24, par. 4 Adattato Art. 43, par. 1, 1° e 2° comma Art. 43, par. 1, 3° comma Nuovo Art. 25, par. 2 in fine Art. 43, par. 2, 1° comma Nuovo Art. 43, par. 2, 2° comma Art. 25, par. 3, 1a frase Modificato Art. 43, par. 2, 3° comma Art. 25, 2a frase Adattato Art. 43, par. 3 Art. 25, par. 5 Modificato Art. 43, par. 4 Art. 25, par. 4 Adattato Art. 43, par. 5 Art. 43, par. 6 Nuovo Art. 25, par. 1 Art. 44, par. 1 Nuovo Art. 44, par. 2 Art. 26, 1° comma, 1a frase Art. 44, par. 3 Art. 26, par. 2 Art. 44, par. 4 Art. 26, par. 1, 1° comma, 2a frase e Adattato 2° comma Art. 44, parr. da 5 a 8 Art. 44, par. 9 Nuovo Art. 28, par. 3 Art. 44, par. 10 Modificato Nuovo Art. 45, par. 1 Art. 28, par. 1 Art. 45, par. 2 Art. 28, par. 2 Art. 46, par. 1 Art. 28, par. 5 Art. 46, par. 2, 1a frase Art. 28, par. 4, 1a frase Art. 46, par. 2, 2a frase Art. 46, par. 2, 3a frase Adattato Modificato Modificato Nuovo Art. 28, par. 4, 2a frase Modificato Art. 46, par. 2, lettere da a) a Art. 28, par. 4, , lettere da a) a d) e lettera f) Adattato d) e lettera f) Art. 46, par. 2, lettera e) Art. 28, par. 4, lettera e) Modificato Art. 46, par. 3, lettere da a) ad Art. 21, par. 2, lettera c) h) Adattato Art. 46, par. 3, i) Nuovo Art. 47, par. 1 Art. 28, par. 6, 1a e 2a frase e 1° trattino Modificato Art. 47, par. 2 Art. 28, par. 6, 2° e 4° trattino Modificato Art. 47, par. 3 Art. 28, par. 6, 3° trattino Modificato Art. 47, par. 4 Nuovo 170 Art. 48, par. 1 Art. 41, par. 3 Modificato Art. 48, par. 2, 1° comma Art. 41, par. 4, 1° comma Modificato Art. 48, par. 2, 2° comma Art. 41, par. 4, 2° comma Art. 48, par. 3 Art. 30, par. 4 Art. 48, par. 4 Art. 30, par. 6 Art. 48, par. 5 Art. 30, par. 8 Art. 49, par. 1 Art. 41, par. 1 Art. 49, par. 2 Art. 31, par. 2 Art. 50 Modificato Nuovo Art. 51, par. 1 Art. 30, par. 5 Modificato Art. 51, par. 2 Art. 32 Modificato Art. 52, par. 1 Art. 30, par. 1 Art. 52, par. 2 Art. 30, par. 2 Art. 52, par. 3 Art. 30, par. 3 Art. 52, par. 4 Art. 30, par. 7 Art. 52, par. 5 Art. 21, par. 3 Art. 21, par. 5 Modificato Soppresso Art. 53, par. 1 Nuovo Art. 53, par. 2 Art. 31, par. 1 Art. 53, par. 3 Art. 31, par. 3 Adattato Art. 53, par. 4 Art. 51, par. 2 Adattato Art. 54, par. 1 Art. 34, par. 1 Art. 54, parr. da 2 a 5 Art. 34, par. 2 Modificato Art. 35, parr. 1 e 2 Soppresso Art. 55, 1° comma Art. 34, par. 5, 1° comma Adattato Art. 55, 2° comma Art. 34, par. 5, 2° comma Modificato Art. 55, 3° comma Art. 34, par. 5, 3° comma Modificato Art. 56, parr. 1 e 2 Art. 36, parr. 1 e 2 Art. 56, par. 3 Art. 36, parr. 3 e 4 Art. 56, parr. 4 e 5 Art. 36, parr. 5 e 6 Art. 57 Art. 37 Art. 58, par. 1 Art. 23, par. 3 Art. 58, par. 2 Art. 23, par. 4 Art. 59, parr. 1 e 2 Art. 23, prr. 1 e 2 Modificato Art. 60, parr. 1 e 2 Art. 6, parr. 1 e 3 Adattato Art. 60, par. 3 Art. 12 Modificato Adattato Art. 60, par. 4 Art. 61, par. 1, 1° comma Adattato Nuovo Art. 21, par. 4 171 Modificato Art. 61, par. 1, 2° comma Art. 25, par. 2 Adattato Art. 61, par. 2 Art. 24, par. 1 Adattato Art. 61, par. 3 Art. 24, par. 2 Modificato Art. 61, par. 4, 1° comma Nuovo Art. 61, par. 4, 2° comma Art. 25, par. 3, 1a frase Adattato Art. 61, par. 5 Art. 25, par. 5 Modificato Art. 61, par. 6 Art. 25, par. 4 Adattato Art. 62 Nuovo Art. 63, par. 1 Art. 4, par. 1 Art. 63, parr. 2 e 3 Art. 23, parr. 5 e 6 Art. 64 Art. 42 Modificato Art. 39 Soppresso Art. 40, par. 5 Modificato Art. 65, par. 1 Adattato Art. 65, par. 2 Nuovo Art. 66, par. 1, 1° comma Art. 14, par. 15, 1a frase Modificato Art. 66, par. 1, 2° comma Art. 14, par. 15, 2a frase Modificato Art. 66, par. 2, 1° comma Nuovo Art. 66, par. 2, 2° comma Art. 14, par. 14, 1a e 2a frase Modificato Art. 66, par. 2, 3° comma Art. 14, par. 16 Modificato Art. 66, par. 3 Art. 14, par. 14, 3a frase e par. 15, 3a frase Adattato Art. 67, par. 1, lettera a) Art. 40, par. 1 Modificato Art. 67, par. 1, lettera b) Art. 40, par. 2 Adattato Art. 67, par. 1, lettera c) Art. 40, par. 3 Modificato Art. 67, par. 1, lettera d) Nuovo Art. 67, par. 1, lettera e) Nuovo Art. 67, par. 2 Allegati da I a IX Art. 40, par. 4 Adattato Artt. 43 e 44 Soppressi Allegati da I a IX Allegato X Nuovo Allegato XI Allegato XI Adattato Allegati da XII a XV Allegati da XII a XV Adattato Allegato XVI A Allegato XVI A Modificato Allegato XVI B Allegato XVI B Adattato Allegati XVII e XVIII Allegati XVII e XVIII Allegato XIX, punto 1.1 Allegato XIX, punto 1.2 Nuovo Art. 25, par. 2 Modificato Allegato XIX, punto 1.3 Nuovo Allegato XIX, punti 2 e 3 Nuovo 172 Allegato XX, punto 1 Allegato 1a frase Art. 1, par. 8 Modificato XX, punto 2, Art. 1, par. 9 Adattato Allegato XX, 1° trattino punto 2, Nuovo Allegato XX, 2° trattino punto 2, Art. 1, par. 10 Modificato Allegato XX, 3° trattino punto 2, Nuovo Allegato XX, punto 3 Art. 1, par. 12 Allegato XX, punto 4 Art. 1, par. 11 Art. 1, par. 13 Allegato XXI Modificato Soppresso Nuovo 173 SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL' AZIONE Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto. 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E B5-304 (G.U., Serie S) 3. BASE GIURIDICA Articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 CE 4. DESCRIZIONE DELL' AZIONE 4.1 Obiettivo generale dell'azione Modifica della direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto, in un intento di 4.2 - semplificazione - aggiornamento Periodo coperto dall'azione e modalità previste per il suo rinnovo. Effetto dall'entrata in vigore dei testi (18 mesi dopo l’adozione) 5. CLASSIFICAZIONE DELL' USCITA/ENTRATA 5.1 SO/SNO 5.2 CD/CND 5.3 Tipo di entrate considerate 6. TIPO DELL' USCITA/ENTRATA Altri: Promuovere la trasparenza e l'apertura degli appalti pubblici, incoraggiando la pubblicazione, soprattutto elettronica, dei bandi di gara non obbligatori. 174 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso tra costi unitari e costo totale) Nulla 7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione Nulla 7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc., incluse nella parte B del bilancio CE in milione di EUR (a prezzi correnti) B5-304 (G.U., Serie S) Anno n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 ed eserc. segg. Totale (adozione direttiva) – Pubblicazione dei bandi non obbligatori 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 4,2 Totale 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 4,2 7.4 Scadenziario degli stanziamenti d'impegno/di pagamento Nulla 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Bilancio gestito dal SG della Commissione. 9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA 9.1 Obiettivi specifici quantificabili, soggetti interessati – Obiettivi specifici: nessi con l'obiettivo generale Aumento del numero dei bandi pubblicati nella GU, serie S, grazie soprattutto ai mezzi elettronici. – Soggetti interessati: Pubblicazione non obbligatoria: potenzialmente tutti gli enti aggiudicatori 175 9.2 Giustificazione dell'azione – Necessità dell'intervento finanziario comunitario, in ordine soprattutto al principio di sussidiarietà La trasparenza e l'apertura degli appalti pubblici nell'Unione possono essere garantite solo da una pubblicazione a livello comunitario. – Scelta delle modalità dell'intervento Utilizzo del sistema centralizzato di pubblicazione presso l'UPUCE, istituito attraverso le direttive appalti pubblici. L'UPUCE ricorrerà in larga misura ai mezzi elettronici per la pubblicazione supplementare di bandi volontari. – Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione. Utilizzo dei mezzi di pubblicazione dell'UPUCE da parte degli enti aggiudicatori. Stima dell'UPUCE: crescita annuale prevista del 10% dei bandi pubblicati. 9.3 Controllo e valutazione dell'azione – Indicatori di efficacia prescelti Il numero dei bandi pubblicato volontariamente e il numero di enti aggiudicatori autori di questi bandi. – Modalità e periodicità previste della valutazione Valutazione annuale da parte dell'UPUCE – Valutazione dei risultati ottenuti (in caso di prosecuzione o di rinnovo di un'azione in atto). Nulla 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE) Nessuna incidenza sulla parte A della sezione III del Bilancio generale. 176 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E, IN PARTICOLARE, SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto. NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO ----LA PROPOSTA 1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché i suoi principali obiettivi. La presente proposta mira a riformare la normativa comunitaria nel campo degli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti, contribuendo così a creare un autentico mercato interno europeo in tale ambito. Tale legislazione non intende sostituirsi al diritto nazionale, ma si propone di garantire in tutti gli Stati membri il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. Essa è pertanto di competenza esclusiva della Comunità e rispetta il principio di proporzionalità. La proposta in questione, che segue il dibattito lanciato dal Libro Verde sugli appalti pubblici, persegue tre obiettivi: ammodernare, semplificare e dare flessibilità al quadro giuridico che attualmente regola la materia. Ammodernare: per tener conto di nuove tecnologie e delle mutazioni dell'ambiente economico, come la liberalizzazione in atto, o che avverrà, di alcune delle attività considerate; semplificare: perché i testi attuali siano più comprensibili agli utenti, perché gli appalti siano aggiudicati in assoluta conformità alle norme e ai principi che disciplinano la materia e tutti gli interessati (acquirenti o fornitori) conoscano meglio i loro diritti; flessibilità delle procedure: per soddisfare i requisiti degli acquirenti e degli operatori economici. L'IMPATTO SULLE IMPRESE 2. Determinare l'incidenza della proposta: Tutte le imprese che, indipendentemente dalla loro dimensione, sono in grado di rispondere alle gare d'appalto indette dagli enti aggiudicatori che operano in questi settori per i loro acquisti di servizi, forniture e lavori. 177 Inoltre, tutte le imprese che, indipendentemente dalla loro dimensione, esercitano un'attività tra quelle che rientrano nella proposta all’atto dell’aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi. - Sui vari settori di attività. Riguardo ai fornitori, tutti i settori di attività, dato che la proposta copre quasi tutti i settori economici, in particolare tutti gli appalti di forniture, la maggior parte dei servizi, con particolare attenzione a quelli prestati in seno a scambi tranfrontalieri (prestazioni intellettuali, consulenza gestionale, servizi d'ingegneria industriale e di architettura, ecc..), quasi tutti gli appalti di lavori. Riguardo agli enti aggiudicatori, le imprese pubbliche che esercitano un'attività considerata e le imprese private che esercitano l'attività considerata in base a un diritto speciale o esclusivo. - Sulle diverse dimensioni delle imprese (quota delle piccole e medie imprese) La proposta in questione è in grado di interessare tutte le imprese che mostrano un interesse per questi appalt.i - Specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese. No, le imprese sono presenti ovunque nella Comunità. 3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta. L’iniziativa incoraggia indirettamente l'aggiudicazione elettronica degli appalti, poiché permette agli acquirenti pubblici di attribuire le gare d'appalto solo con tali mezzi. Le imprese interessate ad ottenere questi appalti devono perciò procurarsi adeguati supporti elettronici. È però evidente che l'impatto finanziario di tale misura sulle imprese, anche piccole, è minimo rispetto ai vantaggi che essa può dare. Questa misura può inoltre incoraggiare la competitività e l'ammodernamento delle PMI europee attraverso la diffusione delle nuove tecnologie. Varie imprese che esercitano attività considerate dalla proposta, dovranno adottare alcune misure - senza grande impatto finanziario - per aggiornare le procedure interne di aggiudicazione degli appalti e garantire la loro conformità alle norme modificate. 4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta – sull'occupazione; – sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese; – sulla competitività delle imprese. La proposta mira a migliorare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza transfrontaliera. Questi, infatti, pur rappresentando il 14% del PIL, hanno un livello di acquisti transfrontalieri ben al di sotto del tasso di crescita dei flussi commerciali di merci e servizi all'interno dell'UE. 178 Una reale apertura potrebbe aiutare in modo decisivo le imprese - tanto enti aggiudicatori che fornitori - a profittare pienamente del mercato interno, a divenire così più competitive e a creare nuovi posti di lavoro. 5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.). Riguardo ai fornitori, la proposta non introduce misure specifiche che permettano di tenere conto di situazioni particolari delle PMI. Esse approfitteranno tuttavia della modifica delle soglie che provocherà, per alcuni appalti, dei ribassi rispetto alla situazione attuale. Riguardo agli enti aggiudicatori, che possono essere PMI - come nel campo dei trasporti mediante autobus, della produzione di elettricità o della distribuzione di acqua -, la proposta di modificare la definizione dei diritti speciali o esclusivi può avere l'effetto di esonerarle dagli obblighi imposti dall’attuale direttiva. L'eventuale applicazione dell'esenzione, prevista per le attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, avrebbe lo stesso effetto. CONSULTAZIONE 6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni. La proposta in questione fa seguito al Libro verde del 1996 “Gli appalti pubblici nell’unione europea - Spunti di riflessione per il futuro” che ha ricevuto quasi 300 risposte inviate da tutti i settori economici, tra cui un gran numero di PMI, dagli Stati membri e dalle istituzioni. Sono state inoltre consultate direttamente dai servizi della Commissione alcune organizzazioni rappresentanti le imprese (UNICE), soprattutto le PMI (come DIHT, Yes for Europa, Europmi, Ueapme). Tutte condividono l'obiettivo di semplificare i testi delle direttive comunitarie e l’esigenza di aggiornare (procedure elettroniche) e di rivederne il campo di applicazione in funzione della liberalizzazione di alcune attività. Alcune però auspicano un’introduzione graduale delle procedure di acquisto elettronico in modo da permettere alle PMI di dotarsi dei necessari supporti elettronici. 179