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LEGISLAZIONE GOVERNO ­ PARLAMENTO
ROMA 27 GIUGNO 2016
Anche le società di vendita gas devono applicare il Codice appalti?
L'interpretazione letterale della norma sembrerebbe segnare una discontinuità con la prassi del settore. In Germania le aziende si rivolgono alla Ue
Fino ad oggi le società di vendita di gas naturale non erano tenute a seguire procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei propri fornitori.
Tuttavia, il recente recepimento della normativa europea (direttiva 2014/25/UE) sui contratti pubblici nei "settori speciali" (acqua, energia,
trasporti e servizi postali) ad opera del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) sembrerebbe invece sottoporre tali società alla disciplina
dell'evidenza pubblica.
In particolare, il nuovo Codice appalti introduce una definizione dell'attività di "alimentazione" di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico rientrante nei settori speciali che comprende anche la generazione, la produzione nonché ­ ed è questa la novità ­ anche la "vendita
all'ingrosso e al dettaglio". In ragione di tale nuova specificazione letterale, peraltro del tutto conforme alla disciplina europea, le disposizioni del Codice dei contratti
pubblici relative agli appalti nei settori speciali dovrebbero attualmente applicarsi anche ad operatori (amministrazioni aggiudicatrici, imprese
pubbliche, soggetti privati che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi) che svolgono l'attività di alimentazione di reti con gas naturale per la
vendita all'ingrosso e al dettaglio.
Di conseguenza, le imprese pubbliche (con una partecipazione pubblica tale da esercitare un'influenza dominante) di vendita di gas dovrebbero
applicare la disciplina pubblicistica dei "settori speciali" per gli appalti inerenti tali attività, ovvero riferibili e finalizzati al perseguimento degli
scopi propri dell'attività espletata dal soggetto appaltante.
"La questione è effettivamente rilevante e complessa", conferma l'avv. Giannalberto Mazzei che ha sollevato il tema di discussione legale, insieme ai colleghi Francesco Piron e Arcangelo
Pecchia del Dipartimento di Diritto Amministrativo, Appalti e Regolazione dello Studio legale Macchi di Cellere Gangemi. "Abbiamo verificato l'esistenza del potenziale problema con alcuni
operatori e ne stiamo approfondendo gli impatti, considerando che la prima conclusione interpretativa, basata sulla letterale formulazione delle norme, determinerebbe evidentemente una
discontinuità con la prassi del settore della vendita di gas, peraltro sicuramente liberalizzato in Italia". Un problema analogo, conclude Mazzei, "è stato sollevato in Germania, tanto da indurre gli enti aggiudicatori di tale settore, per il tramite dell'Associazione federale delle industrie energetiche e
idriche (BDEW), a richiedere alla Commissione europea la non applicazione della disciplina dell'evidenza pubblica a talune attività nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di
gas in Germania, sulla base della considerazione che le attività in questione sono direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili".
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