L`ESECUZIONE FORZATA IN GENERALE

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L`ESECUZIONE FORZATA IN GENERALE
SEZIONE PRIMA
L’ESECUZIONE FORZATA
IN GENERALE
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CAPITOLO PRIMO
OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE
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CAPITOLO PRIMO
OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE
SOMMARIO: 1.1. L’esecuzione forzata nel sistema della tutela dei diritti.
1.1. L’esecuzione forzata nel sistema della tutela dei diritti.
La normativa dell’esecuzione forzata si trova distribuita tra il codice civile
(art. 2910 ss.) e il codice di procedura civile (art. 474 ss.).
Nel codice civile le relative norme sono inserite nel titolo della tutela giurisdizionale dei diritti; nel codice di procedura civile nel libro terzo dove,
come si legge nella Relazione al Re (par. 19) [F. CIPRIANI, G. IMPAGNATIELLO
(2), 253 ss.], «si sono raggruppate in un titolo introduttivo (Del titolo esecutivo e del precetto) e in due titoli finali (Delle opposizioni e Della sospensione ed estinzione del procedimento) le norme comuni, si sono poi regolati in
separato titolo i vari tipi di procedimento esecutivo corrispondenti alla varietà dei diritti sostanziali: l’espropriazione forzata mobiliare e immobiliare,
l’esecuzione per consegna e rilascio e l’esecuzione forzata di obblighi di fare
e di non fare».
La varietà dei diritti sostanziali tutelati, che non ha impedito al legislatore
di riassumere nella categoria dell’esecuzione forzata quei vari tipi di procedimenti, non ne ha altresì fermato il tentativo di offrirne, nel codice civile,
un inquadramento sistematico, con la distinzione dell’espropriazione (art.
2910 c.c.) dall’esecuzione forzata in forma specifica (art. 2930 c.c.) e con
l’inserimento nella sezione II, dedicata appunto all’esecuzione forzata in
forma specifica, dell’esecuzione per consegna o rilascio (art. 2930 c.c.), dell’esecuzione degli obblighi di fare (art. 2931 c.c.) e di non fare (art. 2933
c.c.), nonché dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere
un contratto (art. 2932 c.c.).
Se è agevole e necessario espungere dall’esecuzione forzata quest’ultimo
istituto, che corrisponde ad una normale azione di cognizione di tipo costitutivo che mette capo ad una sentenza e che non ha nulla da spartire con un
procedimento esecutivo [G. MONTELEONE (3), 67], più delicato è il proble-
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CAPITOLO PRIMO
ma dell’inquadramento nell’unica categoria dell’«esecuzione forzata» di procedimenti che, come è pacifico, corrispondono ad una «varietà di diritti sostanziali».
Il dubbio sorge – e se ne è dimostrata vigorosamente la fondatezza – per
l’esecuzione per consegna o rilascio e per obblighi di fare e di non fare. Per le
quali, se si ammette che l’uso del termine «esecuzione» non è illegittimo, perché tra il diritto e il conseguimento del bene, nel nostro sistema esecutivo, si
interpone sempre un provvedimento del giudice, sicché la successiva attività
rivolta alla soddisfazione dell’interesse non può apparire che «esecutiva» [S.
SATTA (5), 24], si ammonisce, ad un tempo, che non si possono dimenticare le
differenze dall’espropriazione forzata.
La differenza è dovuta essenzialmente alla diversità dei diritti sostanziali
che l’una e l’altra sono destinate a tutelare, e che corrispondono rispettivamente alle categorie delle situazioni giuridiche strumentali (v. rapporti di obbligazione) e delle situazioni giuridiche finali (v. proprietà e altri diritti reali;
sul punto v. supra, vol. I, n. 1.8.2.1.).
Questa differenza emerge anche se si tiene conto dell’evoluzione che la
struttura del rapporto obbligatorio ha subito nel tempo ad opera della dottrina che, tenendo essenzialmente e prevalentemente presente non già l’obbligo incombente sul debitore, bensì il diritto e l’interesse del creditore, ha
ormai spostato l’attenzione dal «dover prestare» del debitore al «dover ricevere» del creditore. Da qui l’affermazione che l’oggetto del diritto di credito non è, né può essere, il comportamento, la prestazione, del debitore,
ma un bene e precisamente quel bene che il creditore ha diritto di conseguire e che il debitore è tenuto a procurargli [F. CARNELUTTI (1), 261; R.
NICOLÒ (4), 107].
Infatti, nelle situazioni giuridiche c.d. assolute non v’è, come nei rapporti
obbligatori, un bene che il debitore è tenuto a procurare e il creditore ha diritto di conseguire, bensì un bene determinato già oggetto del diritto del titolare,
sicché è necessario solo rimuovere il comportamento altrui, che si interpone
tra il diritto e il suo esercizio [S. SATTA (5), 25].
In altre parole, nelle situazioni giuridiche c.d. relative il creditore ha diritto ad un bene, che il debitore è tenuto a fargli conseguire; in quelle c.d.
assolute il titolare ha diritto su un bene che nessuno deve impedirgli di esercitare.
Emerge così la differenza, anche per l’aspetto soggettivo, tra le due situazioni giuridiche e la diversa incidenza su di esse della tutela assicurata al titolare dell’una e dell’altra. Ed è significativo, in proposito, che le norme che accordano tale tutela non si trovino l’una accanto all’altra, raccolte nello stesso
titolo [S. SATTA (5), 27]: si tratta dell’art. 948 c.c. che, istituendo l’azione di
rivendicazione, stabilisce: «il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque
la possieda e detiene» e dell’art. 2910 c.c., che, fondando il potere di espropriazione del debitore, recita: «il creditore, per conseguire quanto gli è dovu-
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to, può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole del codice di
procedura civile».
Quindi, il diritto su un bene, cui può dar luogo l’azione di rivendicazione,
è caratterizzato da un rapporto diretto del soggetto con il bene, che deve essere tutelato contro chiunque si interponga tra il titolare ed il bene e che richiede l’intervento dell’organo giurisdizionale solo per impedire che l’eventuale ostacolo per il conseguimento del bene-fine debba essere rimosso con
strumenti di autotutela privata vietati dall’ordinamento. Come è stato giustamente notato [S. SATTA (5), 27], basterebbe che colui che illegittimamente
possiede abbandoni, dopo la sentenza di rivendica, la cosa mobile sulla pubblica via perché il titolare possa riprenderla, senza bisogno di ricorrere alla
giurisdizione.
Il diritto ad un bene, viceversa, tipico delle situazioni giuridiche relative, si
esprime nell’aspettativa dell’adempimento di un’obbligazione che, in mancanza di collaborazione spontanea del debitore, impone al creditore, previo
l’eventuale ricorso ad un’azione in fase cognitiva ordinaria o sommaria, ove
non sia già portatore di un titolo esecutivo, di esperire l’azione esecutiva per
far espropriare i beni del debitore, cioè i beni-strumento per conseguire il bene-fine e cioè il soddisfacimento del suo credito.
Si può, quindi, tentare di trarre una prima conclusione nel senso che il diritto su un bene determinato è tutelabile contro chiunque e può dar luogo all’esecuzione forzata, che deve avere ad oggetto necessariamente lo stesso bene
della vita oggetto del diritto.
Il diritto ad un bene, che connota le situazioni giuridiche strumentali e che
imporrebbe l’adempimento del soggetto obbligato, in difetto di tale adempimento può dar luogo, in virtù di un titolo esecutivo, all’esecuzione forzata che
deve far conseguire al creditore lo stesso bene oggetto della sua aspettativa.
Tuttavia, per conseguire tale risultato, per soddisfare il diritto a quel bene, che
è il bene-fine, non è possibile dirigere la pretesa esecutiva su un bene determinato, ma è necessario «far espropriare i beni del debitore» che sono i benistrumento e che costituiscono l’ambito oggettivo della responsabilità del debitore.
In definitiva, al diritto sul bene delle situazioni giuridiche c.d. assolute corrisponde la necessaria coincidenza dell’oggetto del diritto con l’oggetto dell’esecuzione: oggetto dell’esecuzione è lo stesso bene-fine, oggetto del diritto.
Al diritto al bene delle situazioni giuridiche c.d. relative corrisponde certo il
risultato, il bene-fine, sia della prestazione spontanea dell’obbligato sia dell’azione esecutiva, ma oggetto del processo esecutivo non possono essere che i
beni-strumento, cioè l’oggetto della responsabilità, che quel bene-fine permettono di conseguire. E questa differenza giustifica la terminologia usata dal legislatore che nell’unica categoria dell’esecuzione forzata, contrappone l’espropriazione (v. art. 2910 ss. c.c.; art. 483 ss. c.p.c.) all’esecuzione, che nel codice
civile è definita «in forma specifica» (art. 2930 c.c.) e nel codice di procedura
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civile è semplicemente suddistinta in «esecuzione per consegna o rilascio»
(art. 605 c.p.c.) e in «esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare» (art.
612 c.p.c.).
Bibliografia: (1) F. CARNELUTTI, Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni, in AA.VV., Diritto sostanziale e processo, Milano 2006, 206 ss.; (2) F. CIPRIANI, G. IMPAGNATIELLO, Codice di
procedura civile con la Relazione al Re, Bari 2007; (3) G. MONTELEONE, Manuale di diritto proa
cessuale civile, 4 ed., vol. II, Padova 2007; (4) R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui,
Milano 1936; (5) S. SATTA, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassala
li, 4 ed., Torino 1963.