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FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR S.p.A. FONDO FININT BOND FIA ITALIANO RISERVATO ISTITUITO IN FORMA APERTA Regolamento di gestione La presente versione del Regolamento di gestione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 27 aprile 2015, è in vigore dal 7 maggio 2015. INDICE DEFINIZIONI pag. 1 SEZIONE A: I SOGGETTI Art. 1 La Società di Gestione pag. 4 Art. 2 Compiti e Responsabilità della SGR pag. 4 Art. 3 Compiti e Responsabilità del Depositario pag. 5 SEZIONE B: IL FONDO Art. 4 Denominazione, Durata e Classi di quote del Fondo Art. 5 Obiettivo e Caratteristiche del Fondo. Proventi, risultati della gestione pag. 6 e modalità di ripartizione pag. 6 Art. 6 Politica di investimento pag. 8 Art. 7 Profilo di rischio del Fondo pag.10 Art. 8 Leva finanziaria pag.11 Art. 9 Regime delle Spese pag.12 SEZIONE C: ALTRE DISPOSIZIONI Art. 10 Partecipazione al Fondo pag.15 Art. 11 Quote e Certificati di Partecipazione pag.20 Art. 12 Criteri per la Determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo pag.21 Art. 13 Valore Unitario della Quota e sua Pubblicazione pag.21 Art. 14 Scritture e Prospetti Contabili del Fondo pag.22 Art. 15 Revisione Legale pag.23 Art. 16 Modifiche del Regolamento pag.23 Art. 17 Liquidazione del Fondo pag.24 Art. 18 Foro Competente pag.25 DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento si definisce: • ABS: Asset-backed securities. Titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione di diverse asset class quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, c.d. Lease Receivable, Credit Card Receivable, Auto Loan, Consumer Loan, Non-Performing Loan (NPL); • Agenzia di Rating: una delle seguenti agenzie di rating: Standard & Poor’s, Moody's e Fitch; • Classe di Quote del Fondo: le Quote di “Classe A” e le Quote di “Classe “B”; • Depositario: State Street Bank S.p.A. con sede in Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano; • Default: il mancato pagamento della quota capitale o interessi da parte dell’emittente del titolo di debito; • Derivati OTC: strumenti finanziari derivati non ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati; • Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse; • Fondo: il FIA italiano riservato istituito in forma aperta denominato “Fondo Finint Bond” disciplinato dal presente Regolamento di gestione; • Giorno di Calcolo: il giorno 15 (quindici) di ciascun mese solare nel quale la SGR provvede a calcolare il Valore Unitario della Quota del Fondo con riferimento alle consistenze dell’ultimo Giorno di Valutazione precedente; qualora il giorno 15 (quindici) del mese non fosse un Giorno Lavorativo, la SGR provvederà a determinare il Valore Unitario della Quota del Fondo entro il primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente; • Giorno di Riferimento del Rimborso: ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese solare; per le richieste ricevute entro il 15 (quindici) - o il giorno precedente nel caso il giorno 15 (quindici) non sia un Giorno Lavorativo - il Giorno di Riferimento del Rimborso è l’ultimo Giorno Lavorativo dello stesso mese solare; per le richieste ricevute dopo il 15 (quindici) il Giorno di Riferimento del Rimborso è l’ultimo Giorno Lavorativo del mese solare successivo (a titolo esemplificativo: una domanda ricevuta il 15 maggio o prima di tale data avrà come Giorno di Riferimento del Rimborso il 31 maggio; una domanda di rimborso ricevuta il 16 maggio avrà come giorno di Riferimento del Rimborso il 30 giugno); • Giorno di Sottoscrizione: il primo Giorno Lavorativo del mese solare immediatamente successivo a quello nel quale la domanda di sottoscrizione è utilmente ricevuta dalla SGR. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro il terzo 1 Giorno Lavorativo immediatamente precedente al Giorno di Sottoscrizione con riferimento alle quali sia maturata la valuta dei relativi mezzi di pagamento e vi sia la disponibilità dell’ammontare versato. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il Giorno di Sottoscrizione non può essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del TUF; • Giorno di Valutazione: ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese solare; • Giorno Lavorativo: indicherà qualunque giorno che non sia un sabato, una domenica, una festa nazionale in Italia, o un giorno in cui le banche di Milano, Roma o Londra siano autorizzate alla chiusura; • MBS: Mortgages-backed securities. Titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di prestiti ipotecari. Si considerano ricompresi nella categoria degli MBS anche i seguenti strumenti finanziari: CMBS (Commercial Mortgages-backed securities) e RMBS (Residential Mortages-backed securities); • Mercati Regolamentati: - i mercati iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del TUF; - altri mercati regolamentati. Per “altri mercati regolamentati” si intendono i mercati – diversi da quelli di cui all’alinea precedente – inclusi nella lista tempo per tempo approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell’Associazione stessa nonché i mercati regolamentati per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento; • Mese di Riferimento: il più recente mese solare per il quale, con riferimento alle consistenze dell’ultimo Giorno di Valutazione, la SGR ha provveduto a calcolare il Valore Unitario della Quota del Fondo; • Relazione Semestrale: la relazione semestrale del Fondo relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio; • Rendiconto della Gestione: la relazione annuale del Fondo da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; • SGR: la società di gestione del risparmio indicata all’articolo 1 del Regolamento; • Strumenti del Mercato Monetario: gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 1-ter, del TUF; • TUF: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.52” e sue successive modifiche ed integrazioni; • Valore Complessivo Netto del Fondo: indica, con riferimento al Giorno di Valutazione, il valore corrente delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività, determinato in base ai criteri indicati dalla Banca d’Italia; 2 • Valore Unitario della Quota del Fondo: indica il valore di una quota del Fondo ed è determinato dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo riferito a ciascuna Classe di Quote del Fondo per il numero delle quote appartenenti alla stessa Classe di Quote del Fondo in circolazione nel Giorno di Valutazione. 3 SEZIONE A: I SOGGETTI Ai sensi dell’art. 37 del TUF il presente Regolamento di gestione non è soggetto all’approvazione della Banca d’Italia. Articolo 1 LA SOCIETÀ DI GESTIONE 1. Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso con il numero 03864480268, coincidente con il codice fiscale e la partita IVA, ed al REA con il numero 304700 (di seguito, la “SGR”), gestisce il FIA italiano riservato istituito in forma aperta denominato “Fondo Finint Bond”. Il sito Internet della SGR è il seguente: www.finintsgr.it. 2. La SGR è autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio con provvedimento della Banca d’Italia del 30 dicembre 2004 ed è iscritta all’albo delle società di gestione del risparmio di cui all’art. 35 del TUF con il n. 45 della sezione gestori di Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e con il n. 70 della sezione gestori di Fondi d’Investimento Alternativi (FIA). 3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento ai sensi del successivo articolo 16 e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo. Articolo 2 COMPITI E RESPONSABILITÁ DELLA SGR 1. La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nell’interesse dei partecipanti e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti nonché del Regolamento. 2. La definizione e l’attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR, il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati e ne verifica periodicamente l’adeguatezza. 3. Nell’interesse dei partecipanti, la SGR esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo in conformità con la propria strategia in materia di esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. 4. La SGR è responsabile verso i partecipanti dell’adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato. 4 5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l’esercizio delle sue funzioni, della consulenza di advisor esterni, ferma restando la responsabilità della SGR in ordine alle scelte di investimento adottate. 6. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla gestione del Fondo nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della SGR nei confronti dei partecipanti al Fondo e hanno contenuto conforme alla normativa tempo per tempo vigente. Articolo 3 COMPITI E RESPONSABILITÁ DEL DEPOSITARIO 1. State Street Bank S.p.A., con sede in Via Ferrante Aporti, 10 – 20125, Milano, iscritta al n. 5461 dell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, è il Depositario del Fondo. I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che disciplina, tra l’altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra le parti nonché le responsabilità connesse con la custodia del patrimonio del Fondo. Il Depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni, agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti e deve assicurare che l’incarico di depositario sia svolto secondo modalità adeguate, anche attraverso la verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati di partecipazione al Fondo per conto del Depositario sono svolte da Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la propria Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7. 3. La custodia delle disponibilità liquide del Fondo può essere affidata a soggetti diversi dal Depositario in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; per la custodia dei valori del Fondo il Depositario può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di delegati. 5. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. 6. L’incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi. Al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge, l’efficacia della revoca o della rinuncia del Depositario è in ogni caso sospesa fino a quando: - un altro soggetto, in possesso di requisiti di legge, accetti l’incarico di sostituire il Depositario; - gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario; - la modifica del Regolamento connessa alla sostituzione del Depositario sia approvata dalla SGR. 5 SEZIONE B: IL FONDO Articolo 4 DENOMINAZIONE, DURATA E CLASSI DI QUOTE DEL FONDO 1. Il Fondo, denominato “Fondo Finint Bond”, ha durata fino al 31 dicembre 2050. 2. La durata del Fondo, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dall’articolo 17, potrà essere prorogata in conformità alle vigenti disposizioni normative e al Regolamento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumere almeno sei mesi prima della scadenza. La proroga della durata del Fondo implica una modifica del Regolamento ai sensi del successivo articolo 16. 3. Le quote del Fondo sono distinte in due Classi di Quote del Fondo, denominate quote di “Classe A” e quote di “Classe B”, che si differenziano per le modalità di destinazione dei proventi (le quote di Classe A sono ad accumulazione dei proventi, le quote di Classe B sono a distribuzione dei proventi) secondo quanto previsto al successivo articolo 5. Non è prevista la facoltà di passaggio tra le diverse Classi di Quote del Fondo. Articolo 5 OBIETTIVO E CARATTERISTICHE DEL FONDO. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE. 1. Obiettivo del Fondo è generare un tasso di rendimento assoluto per i partecipanti. La SGR gestisce il patrimonio del Fondo e i relativi rischi in conformità alla politica di investimento descritta nel Regolamento ed al fine di realizzare l’obiettivo del Fondo, nella prospettiva di apprezzamento del valore unitario delle quote del Fondo nel lungo periodo. Limitatamente a quanto espressamente previsto nel Regolamento la gestione del Fondo avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d’Italia; salvo espressa deroga contenuta nel Regolamento trovano applicazione le norme prudenziali relative a FIA italiani istituiti in forma aperta (non riservati a investitori professionali). 2. La valuta di riferimento del Fondo è l’Euro. Ove la politica d’investimento del Fondo preveda l’acquisizione di strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall’Euro, la SGR si riserva di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio. 3. Le quote del Fondo di Classe A sono ad accumulazione dei proventi: i proventi realizzati non sono pertanto distribuiti ai partecipanti titolari delle stesse, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo. 4. Le quote del Fondo di Classe B sono a distribuzione dei proventi: i proventi realizzati sono pertanto distribuiti, di norma con cadenza semestrale, ai partecipanti titolari delle stesse, secondo le modalità di seguito indicate. 5. I proventi conseguiti dal Fondo sono distribuiti proporzionalmente ai partecipanti titolari delle Quote del Fondo di Classe B sulla base del Rendiconto della Gestione del Fondo contenente 6 specifica evidenza dei proventi riferibili alle quote del Fondo di Classe B in circolazione; la SGR pone in distribuzione a favore dei partecipanti titolari delle Quote del Fondo di Classe B fino al 100% dei proventi risultanti dal Rendiconto della Gestione del Fondo riferibili alle quote del Fondo di Classe B in circolazione. 6. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale del Rendiconto della Gestione del Fondo: > A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito quotati; > A 1.2 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale quotati; > A 2 Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari quotati; > A 4 Risultato delle operazioni di copertura di strumenti finanziari quotati; > B 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito non quotati; > B 1.2 Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale non quotati; > B 2 Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari non quotati; > B 4 Risultato delle operazioni di copertura di strumenti finanziari non quotati; > C 1 Risultati realizzati delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura. > F 1 Proventi operazioni pronti contro termine e assimilate; > G 1 Interessi passivi su finanziamenti ricevuti; > G 2 Altri oneri finanziari; > H Oneri di gestione; > I 1 Interessi attivi su disponibilità liquide; > L 3 Altre imposte. 7. È facoltà della SGR deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento e tenuto conto dell’interesse dei partecipanti, la distribuzione di proventi in misura inferiore al 100% ovvero la mancata distribuzione di proventi. La SGR si riserva la facoltà di distribuire successivamente gli eventuali proventi maturati non distribuiti nel periodo di competenza. 8. L’ammontare dei proventi distribuiti non rappresenta il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare): pertanto, la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote. Nella relazione di accompagnamento al Rendiconto della Gestione del Fondo sarà pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo, che rappresenta un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti titolari di quote del Fondo di Classe B. 9. La distribuzione dei proventi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di quote del Fondo di Classe B o di frazioni di esse, ma determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse. 10. La SGR approva il Rendiconto della Gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei proventi, determina l'ammontare di proventi spettante a ciascuna quota del Fondo di Classe B e stabilisce la data a partire dalla quale i proventi sono messi in pagamento. 7 Tale data non può essere successiva al trentesimo giorno dalla data di approvazione del relativo Rendiconto della Gestione del Fondo. L’ammontare dei proventi distribuiti a ciascuna quota di Classe B viene arrotondato per difetto al centesimo di euro. L’ammontare spettante ad ogni quota del Fondo di Classe B e la data di distribuzione sono comunicati individualmente ai partecipanti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo specificato dal partecipante nella domanda di sottoscrizione ovvero successivamente comunicato alla SGR. 11. Hanno diritto alla distribuzione dei proventi i partecipanti titolari di quote del Fondo di Classe B esistenti il giorno di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei proventi. La distribuzione dei proventi avviene tramite il Depositario. Qualora il partecipante abbia chiesto l’emissione del certificato individuale, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione al Depositario della relativa cedola annessa a ciascun certificato. I proventi sono corrisposti a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine del richiedente. Spetta al partecipante il compito di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell’accredito sul proprio conto corrente dei proventi distribuiti. Qualora il partecipante chieda la corresponsione dei proventi con invio a domicilio del mezzo di pagamento, ciò avverrà a rischio e spese del medesimo. 12. I diritti rivenienti dalle cedole non riscosse si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR. Articolo 6 POLITICA D’INVESTIMENTO 1. La SGR intende perseguire l’obiettivo del Fondo mediante la gestione attiva e professionale di un portafoglio di strumenti finanziari adeguatamente diversificati. Il patrimonio del Fondo è investito, di norma in misura non inferiore all’80 per cento del totale delle attività, in obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da stati sovrani, enti locali ed enti sovranazionali, società industriali o commerciali (corporate), istituzioni finanziarie, Strumenti del Mercato Monetario e strumenti finanziari emessi in occasione di operazioni di cartolarizzazione (quali, a titolo esemplificativo, Asset-backed securities (“ABS”), Mortgages-backed securities (“MBS”), Covered Bonds), Colleteralised Debt Obligations (“CDO”), Collateralised Loan Obligations (“CLO”), Credit Linged Notes (“CLN”). Gli strumenti finanziari, fatta eccezione per gli Strumenti del Mercato Monetario, devono essere ammessi alla negoziazione in un Mercato Regolamentato. L’investimento del patrimonio del Fondo non è soggetto ad alcun vincolo rispetto a parametri quali, a titolo esemplificativo, categoria di emittenti, aree geografiche, mercati di negoziazione, valuta di denominazione, livello di subordinazione e Duration. Gli investimenti in strumenti finanziari del medesimo emittente ovvero (se emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione) 8 garantiti dal medesimo portafoglio di attività sottostanti non potranno superare il limite del 20 per cento del totale delle attività del Fondo. 2. La SGR si riserva altresì la facoltà di investire il patrimonio del Fondo, in misura non superiore al 20 per cento del totale delle attività, in strumenti finanziari, anche non ammessi alla negoziazione in un Mercato Regolamentato, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 1. Tale limite potrà essere superato, in via temporanea e con esclusivo riferimento all’investimento in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati, al fine di tutelare l’interesse dei partecipanti al Fondo. 3. La strategia di investimento del Fondo (anche in relazione allo stile di gestione e alle tecniche di investimento), si fonda prevalentemente sulla selezione e la compravendita di strumenti finanziari a reddito fisso che presentino potenzialità di apprezzamento nel medio-lungo termine. Nella gestione del Fondo, in funzione delle condizioni di mercato che di volta in volta si potranno presentare e nei limiti previsti dal Regolamento, la SGR ha la facoltà di adottare strategie di arbitraggio tramite l’assunzione di posizioni lunghe o corte – anche attraverso il ricorso alla leva finanziaria e all’impiego di strumenti finanziari derivati – che consentano di amplificare l’esposizione del Fondo rispetto ai movimenti dei prezzi degli strumenti finanziari detenuti nonché di trarre vantaggio da inefficienze dei mercati nei quali il Fondo investe. 4. Nella gestione del Fondo, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati (ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati ovvero Derivati OTC) per finalità di: - investimento; - copertura dei rischi; - efficiente gestione del portafoglio. 5. La SGR, nella gestione del Fondo, ha la facoltà di detenere una parte di patrimonio in disponibilità liquide nonché di effettuare, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento, finalizzate a tutelare l’interesse dei partecipanti, che si discostino dalla politica di investimento descritta nel Regolamento. 6. La SGR può porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo: in particolare, la SGR può acquistare strumenti finanziari detenuti da società del gruppo di appartenenza della stessa e negoziare strumenti finanziari con altri fondi gestiti dalla stessa SGR. Tali operazioni sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di conflitto di interessi nonché delle procedure interne della SGR e nel rispetto del principio della c.d. best execution. Al fine di minimizzare i rischi correlati alle suddette situazioni di conflitto di interessi, la SGR ha adottato soluzioni organizzative tali da individuare e limitare i conflitti di interessi e comunque da impedire che essi si risolvano a svantaggio dei partecipanti al Fondo. 7. Il rendimento del Fondo è determinato dai seguenti tre elementi principali: a) flusso cedolare, generato dal pagamento delle cedole degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio del Fondo; 9 b) capital gain/loss, dovuti al maggior/minor prezzo dello strumento finanziario al momento della vendita o del rimborso rispetto al prezzo di acquisto; questa componente di rendimento include anche l’attività di trading effettuata ricercando capital gain nel breve termine, individuando momentanee inefficienze di mercato o titoli sottovalutati; c) in caso di ricorso alla leva finanziaria, tramite l’assunzione di finanziamenti, differenza tra il tasso di finanziamento a breve termine ed il rendimento a lungo termine. Articolo 7 PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO 1. Il profilo di rischio del Fondo è determinato utilizzando un metodo di valutazione per scoring, che considera sia elementi qualitativi sia elementi quantitativi dei fattori di rischio descritti al paragrafo 4. Il risultato di tale modello esprime un alto livello di rischiosità del Fondo. I rischi connessi all’investimento in quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del Valore Unitario della Quota del Fondo che, a loro volta, risentono delle oscillazioni dei beni oggetto di investimento. Tali rischi sono acuiti dal fatto che gli investimenti del Fondo possono essere effettuati in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, secondo quanto previsto nel Regolamento. La SGR non garantisce il raggiungimento dell’obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. 2. Il rendimento del Fondo può variare significativamente nel tempo, anche rispetto al rendimento degli strumenti finanziari oggetto di investimento. Ciò in relazione: a) al livello di indebitamento del Fondo, tenuto conto del rapporto tra totale finanziamenti ricevuti e Valore Complessivo Netto del Fondo; b) al costo medio dei finanziamenti ricevuti dal Fondo. 3. L’investimento nel Fondo è adatto solo ad investitori esperti, per i quali tale investimento non rappresenta l’unica forma d’investimento di natura finanziaria e che sono in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d’investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi. 4. Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi che connotano l’investimento nel Fondo; tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere un eventuale investimento nel Fondo. Ogni operazione implementata dalla SGR, ed in generale la strategia d’investimento del Fondo, implica un insieme complesso e molteplice di differenti rischi. L’investitore deve valutare questi aspetti prima di stabilire se l’investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio ed ai propri obiettivi d’investimento. Rischio di mercato Consiste nel rischio che il Valore Unitario della Quota del Fondo subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Fra gli elementi che possono influenzare il valore degli attivi detenuti dal Fondo sono ricompresi il livello generale dei tassi di interesse e dei tassi di cambio fra differenti valute. 10 Rischio di controparte e/o rischio emittente Consiste nel rischio legato all'inadempienza contrattuale della controparte, è quindi il rischio che la controparte dell'operazione non adempia nei modi e tempi previsti dal contratto. Il Fondo investe il proprio patrimonio principalmente in obbligazioni e titoli di debito, di conseguenza è esposto al rischio che il debitore non assolva, anche solo in parte, ai suoi obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità Consiste nel rischio di non riuscire a far fronte agli impegni assunti nei confronti dei soggetti creditori del Fondo e dei quotisti del Fondo a causa dell’insufficienza dei mezzi propri rispetto alle passività, del non ottimale bilanciamento tra attività prontamente liquidabili e passività esigibili o di una non corretta previsione e gestione dei flussi in entrata e in uscita. Rischio connesso all’impiego di strumenti finanziari derivati L’impiego di strumenti finanziari derivati, in cui il Fondo ha facoltà di investire ai sensi del precedente articolo 6, paragrafo 4, può comportare l’assunzione di rischi quali il rischio di credito, di mercato, legale, operativo, di liquidità, di concentrazione e di regolamento, per importi fino a multipli dell’ammontare investito in conseguenza della possibile presenza, anche significativa, di leva finanziaria nello strumento derivato oggetto di investimento. Rischio di valutazione Il Fondo può effettuare operazioni d’investimento in strumenti finanziari non quotati su Mercati Regolamentati e/o in strumenti finanziari la cui valutazione è fornita da terze parti ovvero viene determinata dalla SGR sulla base di modelli di valutazione che utilizzano informazioni ricevute da soggetti terzi. In tali casi la valutazione economica, calcolata sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe rivelarsi non corrispondente al reale valore di mercato degli strumenti finanziari oggetto d’investimento. Rischio di concentrazione La diversificazione degli strumenti finanziari detenuti dal Fondo potrà essere limitata anche dalla dimensione del patrimonio netto complessivo in gestione; pertanto, non è possibile escludere che flessioni del valore di un numero contenuto di attivi possa influenzare significativamente il Valore Complessivo Netto del Fondo. Rischio leva finanziaria La possibilità del Fondo di fare uso di finanziamenti nella misura indicata al successivo articolo 8, accentua l’esposizione ai rischi al quale il Fondo è già esposto in conseguenza della propria attività di investimento quali, a titolo esemplificativo, il rischio di mercato, il rischio di liquidità e il rischio di credito. Articolo 8 LEVA FINANZIARIA 1. Nella gestione del Fondo la SGR potrà fare ricorso alla leva finanziaria. La leva finanziaria deriverà principalmente dall’effettuazione delle seguenti operazioni: 11 a. finanziamento di operazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pronti contro termine, buy & sell back o altre forme tecniche di volta in volta utilizzate) da parte di controparti terze; b. operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e tecniche di gestione efficiente del portafoglio; c. assunzione di finanziamenti al fine di fronteggiare – in relazione alle esigenze di investimento e di disinvestimento – temporanee necessità di liquidità ovvero sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, anche in connessione con richieste di rimborso per evitare – nell’interesse dei partecipanti – di dover chiudere prematuramente posizioni assunte. 2. Il Fondo può utilizzare la leva finanziaria entro il limite massimo di 2,5 calcolato secondo il metodo degli impegni. Fermo restando tale limite, l’ammontare complessivo delle anticipazioni di denaro ricevute, al netto delle disponibilità liquide e del controvalore delle garanzie rilasciate del Fondo strettamente correlate alle anticipazioni stesse, non potrà superare il 100 per cento del Valore Complessivo Netto del Fondo. Il controvalore delle garanzie in oggetto, rappresentato da beni di proprietà del Fondo, sarà determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato. Articolo 9 REGIME DELLE SPESE Spese a carico del sottoscrittore 1. Le spese a carico del sottoscrittore sono rappresentate da: a. imposte, oneri e tasse dovuti secondo la normativa tempo per tempo vigente, relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote, alla conferma dell’avvenuto investimento nonché alle distribuzioni dei proventi; b. i costi per l’emissione dei certificati indicati all’articolo 11 e per la spedizione dei medesimi al domicilio degli investitori; c. le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione, la distribuzione dei proventi ed il rimborso; d. le imposte di bollo dovute secondo la normativa tempo per tempo vigente. Laddove sia possibile calcolare l’imposta di bollo a carico del singolo partecipante anticipatamente e con certezza, la SGR può chiedere all’interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell’imposta dovuta; ove il partecipante non provveda tempestivamente, la SGR trattiene l’importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dalla prima distribuzione di proventi ovvero dal primo rimborso a favore del partecipante debitore. 2. La SGR si riserva la facoltà di applicare una commissione di sottoscrizione fino al 2,5% (due virgola cinquanta per cento) del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori. 3. La SGR si riserva, nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, la facoltà di concedere a singoli sottoscrittori agevolazioni finanziarie consistenti nella riduzione fino al 100% della commissione di sottoscrizione nel caso di commercializzazione diretta delle quote del Fondo,. 12 Spese a carico del Fondo 4. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da: a) il compenso della SGR pari a: • una provvigione fissa di gestione pari all’1% (uno per cento) su base annua, calcolata mensilmente sul Valore Complessivo Netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso il primo Giorno Lavorativo del mese solare successivo al Mese di Riferimento; • una provvigione variabile di gestione, calcolata con cadenza mensile, dovuta qualora il Valore Unitario della Quota del Fondo di ciascun Giorno di Valutazione sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima nell’arco temporale intercorrente tra l’inizio di operatività del Fondo e il Giorno di Valutazione del Mese di Riferimento precedente (di seguito “HWM Assoluto”). Verificandosi tale condizione, la provvigione variabile di gestione è pari al 10% (dieci per cento) dell’incremento percentuale registrato dal Valore Unitario della Quota del Fondo rispetto al valore dell’HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo Valore Complessivo Netto del Fondo disponibile ed il Valore Complessivo Netto medio del Fondo nel periodo intercorrente con la data del precedente HWM Assoluto. La provvigione variabile di gestione eventualmente maturata è addebitata nel medesimo Giorno di Valutazione dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la provvigione variabile di gestione dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile. Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della provvigione variabile di gestione, il Valore Unitario della Quota del Fondo nel Giorno di Valutazione in cui si verificano le predette condizioni, costituirà il nuovo valore dell’HWM Assoluto. È previsto un fee cap al compenso della SGR calcolato come segue: − a) con riferimento a ciascun Giorno di Valutazione la SGR calcola: l’incidenza percentuale, rispetto al Valore Complessivo Netto del Fondo del medesimo Giorno di Valutazione, della provvigione fissa di gestione e della provvigione variabile di gestione (di seguito, l’ “Incidenza Commissionale Mensile”); b) la somma delle Incidenze Commissionali Mensili maturate dall’inizio dell’anno solare (di seguito, l’ “Incidenza Commissionale Complessiva). La provvigione variabile di gestione cessa di maturare, con riferimento all’anno solare in corso, qualora l’Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 6%; b) il compenso riconosciuto al Depositario per l’incarico svolto (pari al massimo allo 0,1% (zero virgola uno per cento) su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, per il servizio di Depositario e pari al massimo allo 0,02% (zero virgola zerodue per cento) su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, per la custodia e amministrazione 13 titoli); in ogni caso è prevista una commissione minima mensile pari a 2.000,00 (duemila euro), oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, per la custodia e amministrazione titoli; c) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e delle altre attività del Fondo; d) le spese di pubblicazione sul quotidiano di cui al successivo articolo13, paragrafo 3, del Valore Unitario della Quota del Fondo e gli altri oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano al collocamento delle quote del Fondo; e) le spese di revisione e di certificazione dei Rendiconti della Gestione del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione; f) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse; g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo; h) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; i) ogni altro onere, costo e spesa imputabile al Fondo in virtù di una espressa disposizione normativa o di vigilanza. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi. Spese a carico della SGR 5. Sono a carico della SGR tutte le spese non esplicitamente indicate come a carico dei sottoscrittori o del Fondo. 14 SEZIONE C: ALTRE DISPOSIZIONI Articolo 10 PARTECIPAZIONE AL FONDO Principi generali 1. La partecipazione al Fondo è riservata agli investitori che: siano investitori professionali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m-undecies, del TUF e a) sottoscrivano o acquistino quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a venticinquemila euro al netto di oneri e spese di sottoscrizione; b) siano persone fisiche, persone giuridiche o altri enti e sottoscrivano o acquistino quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro al netto di oneri e spese di sottoscrizione; c) siano componenti dell’organo di amministrazione o dipendenti della SGR e sottoscrivano o acquistino quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a diecimila euro al netto di oneri e spese di sottoscrizione. 2. In relazione a quanto previsto al precedente paragrafo 1.: - l’importo della partecipazione al Fondo non può scendere al di sotto dell’importo minimo iniziale di sottoscrizione previsto con riferimento alle diverse categorie di investitori, fatta eccezione per l’ipotesi di oscillazione del valore della quota e/o distribuzione dei proventi in conformità a quanto previsto al precedente articolo 5; - non possono essere effettuati rimborsi parziali delle quote del Fondo, se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al Fondo scende al di sotto dell’importo minimo iniziale di sottoscrizione previsto con riferimento alle diverse categorie di investitori. Ove ciò avvenga la SGR – in luogo del rimborso parziale – procede al rimborso integrale delle quote del Fondo. 3. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l’acquisto a qualsiasi titolo delle quote stesse. 4. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 5. Con riferimento ai versamenti effettuati in valute differenti dall’Euro, al fine di verificare il rispetto del limite minimo di versamento stabilito al precedente paragrafo 1, verrà utilizzato il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla Banca Centrale Europea ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale alla data della valuta del versamento a favore del Fondo, determinata ai sensi del disposto del paragrafo successivo. 6. Per gli assegni la valuta decorre dal giorno di ricezione degli assegni da parte del Depositario; per i bonifici bancari la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante e in ogni caso non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione è accreditato sul conto in essere presso il Depositario. 15 7. La partecipazione al Fondo comporta l’adesione al presente Regolamento, copia del quale è consegnata ai partecipanti nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Il Regolamento sarà inoltre disponibile nell’area riservata ai sottoscrittori sul sito internet della SGR. 8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento. La SGR si impegna affinché i soggetti incaricati del collocamento delle quote del Fondo non pongano a carico dei clienti obblighi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento. 9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento. Prima Sottoscrizione 10. La prima sottoscrizione si realizza presso la SGR attraverso: - la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari delle quote del Fondo, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) e del mezzo di pagamento utilizzato, la denominazione della Classe di Quote del Fondo prescelta; - il versamento del corrispettivo mediante: a) assegno bancario o circolare non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. rubrica “Fondo Finint Bond/Classe [•]” ovvero all’ordine dell’intermediario incaricato del collocamento delle quote del Fondo; ovvero b) bonifico bancario a valere sul conto corrente indicato nel modulo di sottoscrizione, distinto per ciascuna Classe di Quote del Fondo. In attesa dell’investimento i corrispettivi versati sono depositati in apposito conto presso il Depositario e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore. Gli assegni sono accettati “salvo buon fine”: in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno. 11. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, i quali sono impegnati contrattualmente dalla SGR - anche ai sensi dell’art. 1411 cod. civ. – ad inoltrare la documentazione di sottoscrizione ricevuta entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo successivo a quello della relativa ricezione nonché a girare per l’incasso a favore del Fondo gli assegni di cui al paragrafo 10. Tali mezzi di pagamento sono incassati a cura del soggetto incaricato del collocamento entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo successivo alla loro ricezione e gli importi sono accreditati sul conto corrente intestato al Fondo presso il Depositario, con la stessa valuta indicata nel modulo di sottoscrizione per il mezzo di pagamento prescelto. La SGR – qualora la domanda di sottoscrizione non sia pervenuta tramite i soggetti 16 incaricati del collocamento – si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo a quello di ricezione. 12. La periodicità delle sottoscrizioni è mensile, fermi restando i criteri di determinazione del Giorno di Sottoscrizione previsti nel Regolamento. 13. L’importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al Fondo il Giorno di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato. L’importo relativo a versamenti inerenti a domande di sottoscrizione non accettate è restituito al sottoscrittore tramite bonifico con valuta pari al relativo Giorno di Sottoscrizione, senza il riconoscimento di alcun interesse o altro onere a carico della SGR o del Fondo. 14. La SGR provvede a: - determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni milionesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni sottoscrittore, dividendo l’importo netto del versamento per il Valore Unitario della Quota del Fondo relativo al Giorno di Valutazione immediatamente precedente al Giorno di Sottoscrizione. Eventuali differenze positive derivanti dagli arrotondamenti sono imputate al patrimonio del Fondo; - emettere le quote nel Giorno di Calcolo immediatamente successivo al Giorno di Sottoscrizione. 15. Entro il quinto Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la SGR impartisce al Depositario le istruzioni per l’avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. Il Depositario mette a disposizione degli aventi diritto i certificati rappresentativi delle quote presso la propria sede entro il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo. 16. A fronte di ogni versamento, entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Calcolo, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento. Tale conferma indica: - la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell’ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza; - l’importo lordo versato e l’importo netto investito; - la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento; - il numero delle quote e/o frazioni di quote attribuite, specificando la Classe di Quote del Fondo; - il Valore Unitario delle Quote del Fondo al quale le stesse sono state sottoscritte; - la data cui il Valore Unitario delle Quote del Fondo si riferisce. Sottoscrizioni successive 17. Le sottoscrizioni successive alla prima da parte del medesimo sottoscrittore sono ammesse per importi pari a 10.000 Euro o multipli interi per tutte le classi di investitori di cui al precedente paragrafo 1. 18. Per le sottoscrizioni successive si applica quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo 10. 17 Rimborsi 19. I partecipanti al Fondo possono in qualsiasi momento chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute, tranne: - nei giorni diversi dai Giorni Lavorativi; - nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. 20. La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, ove emessi, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, presentata o inviata alla SGR direttamente o tramite i soggetti incaricati del collocamento. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della SGR presso il Depositario. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 cod. civ. – i soggetti incaricati del collocamento ad inviare alla SGR stessa le domande di rimborso entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. La SGR si impegna affinché i soggetti incaricati del collocamento non pongano a carico dei clienti obblighi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Regolamento. 21. La domanda di rimborso deve contenere almeno: - la denominazione del Fondo; - le generalità del richiedente; - il numero delle quote e/o frazioni di quote da rimborsare, specificando la Classe di Quote del Fondo; - la data di rimborso prescelta ove posteriore al primo Giorno di Riferimento del Rimborso utile; - il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell’importo ovvero il numero del conto intestato al Partecipante su cui andrà versato l’importo relativo al rimborso; - in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; - gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente. La SGR ha la facoltà di non accettare le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto. 22. La periodicità dei rimborsi è mensile, fermi restando i criteri di determinazione del Giorno di Riferimento del Rimborso previsti nel Regolamento. 23. Il controvalore del rimborso viene determinato moltiplicando il Valore Unitario della Quota del Fondo, definito nel Giorno di Calcolo immediatamente successivo al Giorno di Riferimento del Rimborso, per il numero di quote da rimborsare. Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi rimborsati vengono effettuate entro il quinto Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Calcolo. 24. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine del richiedente. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al 18 recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore medesimo. 25. Nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) del Valore Complessivo Netto del Fondo (di seguito il “Cancello”), la SGR, nell’esigenza di evitare smobilizzi che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore complessivo almeno pari all’ammontare del Cancello, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun partecipante ha chiesto il rimborso. L’ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso alla quale è data esecuzione a termini di Regolamento il successivo Giorno di Riferimento del Rimborso, comunque entro i limiti del Cancello. La SGR comunica tempestivamente ai partecipanti l’intenzione di avvalersi della detta facoltà. Ove, a seguito della sospensione proporzionale, un partecipante si trovi a detenere quote del Fondo per un controvalore inferiore all’importo minimo iniziale di sottoscrizione, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente alle scadenze successive sino al completo rimborso, salvo successiva sottoscrizione per un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima iniziale. Il diritto al rimborso è altresì sospeso nei casi di cui al successivo articolo 13, paragrafo 4. Trasferimenti di quote 26. I partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che: - le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, lett. a), b) o c) in relazione alle diverse categorie di investitori ovvero al diverso importo minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente; - la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda - per effetto della cessione parziale delle quote - al di sotto degli importi indicati al paragrafo 1, lett. a), b) o c) in relazione alle diverse categorie di investitori ovvero al diverso importo minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. 27. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR, anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero e la Classe di Quote del Fondo che intende trasferire a ciascun cessionario. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR - notificata anche mediante le tecniche di comunicazione a distanza - entro 5 Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si riterrà autorizzato. 28. In caso di cessione di quote e nell’eventualità che queste siano rappresentate da certificato nominativo, sarà cura della Società di Gestione dare le istruzioni necessarie affinché il certificato sia annullato a cura del Depositario e ne venga emesso uno nuovo, intestato al nuovo partecipante. 19 Articolo 11 QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 1. Tutte le quote di partecipazione al Fondo appartenenti alla stessa Classe di Quote del Fondo hanno uguale valore e uguali diritti: le quote del Fondo sono rappresentate da certificati nominativi. 2. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o raggruppamento dei certificati nominativi, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di 100 Euro per ogni certificato emesso. 3. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote della stessa Classe di Quote del Fondo e/o per frazioni milionesimali di esse, fermi restando i limiti minimi di investimento indicati al paragrafo 1, lett. a), b) o c) in relazione alle diverse categorie di investitori. 4. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della SGR ovvero di un altro amministratore con appositi poteri e la firma, per avvaloramento, del Depositario. 5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario, ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. 6. È facoltà del sottoscrittore chiedere – anche successivamente alla sottoscrizione – l’immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote della stessa Classe di Quote del Fondo appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante. 7. Il certificato cumulativo viene emesso mensilmente, con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata. 8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità del Depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso della quota. 9. È comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l’emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già emesse nel cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese dell’importo di 100 EURO, per ogni nuovo certificato emesso. 10. È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento – senza oneri per i partecipanti o per il Fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. 11. La consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento. 20 Articolo 12 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1. La SGR calcola con cadenza mensile il Valore Complessivo Netto del Fondo. Il Valore Complessivo Netto del Fondo è determinato con riferimento al Giorno di Valutazione e viene effettuato dalla SGR in occasione del Giorno di Calcolo immediatamente successivo. 2. Il calcolo del Valore Complessivo Netto del Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: (i) per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari del Fondo, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”. Per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo; (ii) deduzione dei debiti e delle passività a carico del Fondo eventualmente maturate. 3. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), del TUF. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione. 4. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro. Le poste denominate in valute diverse dall’Euro sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti dall’info-provider Bloomberg. In caso di mancata rilevazione da parte di Bloomberg si utilizzano i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Articolo 13 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE 1. Il Valore Unitario della Quota del Fondo, distinto per ciascuna Classe di Quote del Fondo, è determinato dalla SGR con cadenza mensile, dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 12, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valutazione. 2. Il numero delle quote in circolazione per ciascuna Classe di Quote del Fondo è determinato dalla SGR sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dal Depositario. 3. Il Valore Unitario della Quota del Fondo, distinto per ciascuna Classe di Quote del Fondo, è pubblicato giornalmente almeno (i) sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con l’indicazione della data cui si riferisce, e (ii) nell’area riservata ai soli sottoscrittori del sito internet della SGR. 4. La SGR sospende il calcolo del Valore Unitario della Quota del Fondo – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso – nelle situazioni di forza maggiore - compresa la chiusura, per ragioni diverse da quelle ordinarie, di un mercato regolamentato le cui quotazioni 21 siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente del Valore Complessivo Netto del Fondo - che non consentano la regolare determinazione del Valore Unitario della Quota del Fondo, informandone i partecipanti, attraverso pubblicazione di un avviso sul quotidiano di cui al precedente paragrafo 3 e sul sito Internet della SGR, nonché la Banca d’Italia, ove richiesto ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Inoltre, la SGR sospende la pubblicazione del Valore Unitario della Quota del Fondo, in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare pubblicazione. 5. Al cessare di tali situazioni, la SGR si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il Valore Unitario della Quota del Fondo e provvederà alla sua pubblicazione sul quotidiano di cui al precedente paragrafo 3 e sul sito internet della SGR. Le sottoscrizioni e i rimborsi, riguardanti le quote del Fondo il cui calcolo sia stato sospeso, avverranno il primo Giorno di Sottoscrizione o Rimborso immediatamente successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il Valore Unitario della Quota del Fondo utilizzato sarà quello del Giorno di Valutazione immediatamente precedente a tale Giorno di Sottoscrizione o Rimborso. Analogamente verrà pubblicato il Valore Unitario della Quota del Fondo nel caso in cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 6. In caso di errori nel calcolo del Valore Unitario della Quota del Fondo, la SGR – una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristornare ai partecipanti ed al Fondo e ne dà notizia ai partecipanti con le stesse modalità previste dal precedente paragrafo 3 del presente articolo. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a due valorizzazioni), la SGR potrà astenersi dal fornire l’informativa, ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto della gestione del Fondo. 7. Ove il Valore Unitario della Quota del Fondo risulti errato per un importo non superiore allo 0,25 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR si asterrà dal porre in essere le attività di cui al precedente paragrafo 6. Articolo 14 SCRITTURE E PROSPETTI CONTABILI DEL FONDO 1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR che, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese commerciali, redige: a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione del Fondo e mese per mese le operazioni di emissione e di rimborso delle quote; b) il Rendiconto della Gestione del Fondo da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la Relazione Semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; 22 d) nel Giorno di Calcolo di ciascun mese, il prospetto recante l’indicazione del Valore Complessivo Netto del Fondo e del Valore Unitario della Quota del Fondo da mettere a disposizione degli investitori entro il Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Calcolo. 2. I documenti di cui ai precedenti punti b), c) e d) sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della SGR. 3. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, i documenti di cui agli alinea b), c) e d) del precedente paragrafo 1. A tal fine i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della SGR. Articolo 15 REVISIONE LEGALE 1. La revisione della contabilità della SGR e del Fondo è affidata ad una società di revisione legale nominata dalla SGR. 2. La società di revisione provvede altresì alla certificazione del Rendiconto della Gestione e del rendiconto di liquidazione del Fondo. Articolo 16 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Per l’attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della SGR il testo modificato nella riunione immediatamente successiva alla modifica. 2. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è pubblicato sul sito internet della SGR. 3. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche stesse, a meno che dette modifiche siano richieste da disposizioni normative. 4. Il termine di efficacia delle modifiche, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse sul sito internet della SGR, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti. 5. La SGR provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, anche a mezzo email o posta elettronica certificata a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta. 23 Articolo 17 LIQUIDAZIONE DEL FONDO 1. La liquidazione del Fondo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, ha luogo alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 4 o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; e - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi. 2. In ogni caso, la liquidazione del Fondo viene deliberata Consiglio di Amministrazione della SGR. 3. La SGR, ove richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente, informa la Banca d’Italia prima della riunione consiliare che deve deliberare in merito alla liquidazione del Fondo nonché in merito all’avvenuta delibera. 4. La liquidazione del Fondo si compie, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, delle seguenti modalità: a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo viene pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del Valore Unitario della Quota del Fondo. Dalla data della delibera consiliare di liquidazione del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento e l’emissione e il rimborso delle quote sono sospesi; b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto la supervisione dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dalla SGR (che viene portato a conoscenza della Banca d’Italia ove richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente), realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono; c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle attività nette realizzate e il numero delle quote in circolazione; d) la società di revisione di cui all’articolo 15 provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione; e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori nonché la relazione della società di revisione, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso, sono depositati e messi a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese; 24 f) dell’avvenuta redazione del rendiconto finale e dalla data di inizio delle operazioni di rimborso è data pubblicità mediante avviso sul quotidiano di cui al precedente articolo 13, paragrafo 3, e sul sito internet della SGR; g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione; h) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario (o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo) in un conto intestato alla SGR, con l’indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto; i) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera h) si prescrivono a favore della SGR, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e); j) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse. Articolo 18 FORO COMPETENTE 1. Per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall’interpretazione, dall’applicazione e dall’esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento tra i partecipanti al Fondo e la SGR e/o il Depositario, è competente in via esclusiva il Foro di Milano, salvi i casi di competenza inderogabile ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti. 2. Restano ferme le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di composizione stragiudiziale delle controversie, obbligatoria o facoltativa. 25